OGGETTO TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ: NULLAOSTA E FERIE RESIDUE

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1 1 OGGETTO TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ: NULLAOSTA E FERIE RESIDUE QUESITO (posto in data 4 luglio 2014) Il 29 maggio 2014 la mia richiesta di trasferimento per mobilità ad altra Azienda sanitaria è stata accolta, e deliberata la mia assunzione. Ho presentato richiesta di nulla osta al direttore della struttura complessa alla quale sono assegnata ed alla direzione generale dell Azienda presso la quale attualmente lavoro. Mi è stato risposto che il nulla osta è condizionato dall'arrivo di una mia sostituzione. Ho 71 giorni di ferie ancora da godere. Il mio preavviso di tre mesi scadrebbe il 1 settembre. Possono trattenermi oltre quel periodo per colpa delle ferie che non riesco a fare in questo periodo estivo? Non potrei chiederne eventualmente la monetizzazione? Come devo comportarmi infine nei confronti dell'azienda che mi accoglierà? RISPOSTA (inviata in data 4 luglio 2014) L istituto della mobilità della dirigenza medica è disciplinato non solo dall articolo 20 del CCNL 1998_2001, ma anche dall articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 che detta norme generali in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, e che secondo una logica di gerarchia delle norme sicuramente ha maggior valore di una norma contrattuale. Questo è ancor più vero oggi in relazione alla evoluzione della normativa che disciplina il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e che, invertendo una linea di tendenza consolidata, ripristina la priorità della norma di legge rispetto al contratto. Secondo il citato articolo 20 la mobilità volontaria era subordinata alla sola accettazione dell amministrazione di destinazione, e il nulla osta non poteva essere negato dall amministrazione di appartenenza, superato il periodo di prova. Il comma 2 dell articolo 20 prevedeva infatti che Il nulla osta dell' azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi.

2 2 Il CCNL è stato stipulato in data 8 giugno 2000, mentre il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è entrato in vigore il 24 maggio Nella formulazione originaria l articolo 30 precisava 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. La disciplina della mobilità volontaria è stata profondamente modificata da successivi provvedimenti legislativi, non derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che conferiscono oggi all amministrazione di appartenenza ampia discrezionalità, facendo prevalere motivazioni di carattere economico ed organizzativo rispetto alle esigenze professionali del dirigente. Una prima significativa modifica è stata introdotta dal comma 230 dell articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha inserito nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l articolo 35, che disciplina l accesso al pubblico impiego, l articolo 35-bis, che dispone: I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. Questa norma è stata interpretata come norma a tutela della parte datoriale, e quindi dalla stessa derogabile laddove la concessione del nulla osta non comprometta la continuità dell assistenza e la funzionalità dei servizi, ma conferisce comunque un ampia discrezionalità. Oltre a questo vincolo, che deriva dalla normativa nazionale, una ulteriore limitazione all istituto della mobilità volontaria è stata posta da disposizioni restrittive emanate in ambito regionale, soprattutto dalle Regioni sottoposte a piani di rientro, che hanno subordinato la concessione del nulla osta alla rinuncia alla sostituzione del dipendente che viene trasferito ad altra azienda in base all istituto della mobilità. Questo al fine di evitare effetti negativi in termini di costo complessivo del personale a livello regionale.

3 3 Una ulteriore ed ancor più cogente limitazione del diritto ad accedere alla mobilità è stata introdotta dall articolo 49 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha modificato il comma 1 dell articolo 30, che disciplina l istituto della mobilità, aggiungendo al testo vigente (Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre ammini-strazioni, che facciano domanda di trasferimento) le seguenti precisazioni: Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. Questo ultimo periodo del comma 1 è stato oggetto di un noto parere del Ministero della Funzione Pubblica che ha chiarito che l assenso dell amministrazione di appartenenza è imprescindibile, ed è lasciato alla valutazione della stessa che non sussistano ragioni ostative alla concessione del trasferimento (quale ad esempio la mancata autorizzazione regionale alla sostituzione del dirigente trasferito). L articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stato ulteriormente modificato dal recentissimo decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che con l articolo 4 riscrive integralmente i primi commi dell articolo 30, eliminando il vincolo del parere favorevole dei dirigenti delle strutture di appartenenza e di destinazione, ma mantenendo il vincolo dell assenso dell amministrazione di appartenenza. Nella sezione riferimenti normativi è riportata una analisi comparata del testo dell articolo 30 nella versione vigente fino al 24 giugno 2014 e nella versione modificata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che è in vigore dal 25 giugno salvo eventuali modifiche che potranno essere apportate nell iter di conversione per rendere il testo ancor più coerente con la finalità sostanziale dell articolo 4 del decreto legge 90 che, come precisato nella relazione a premessa del disegno di legge di conversione, è finalizzato a facilitare i processi di mobilità.

4 4 Per quanto concerne le ferie residue queste non possono essere godute durante il periodo di preavviso, la durata del quale è peraltro oggetto di accordo tra le parti. Il preavviso costituisce infatti un diritto della parte datoriale al quale la stessa può liberamente rinunciare. L unica opzione possibile è che si trovi con l azienda di appartenenza un accordo sulle ferie fruibili fino alla data di effettiva cessazione dal servizio, tenendo conto sia delle esigenze aziendali sia delle esigenze personali. L azienda presso la quale si andrà ad operare, a rigore è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie in rapporto al periodo di effettivo servizio prestato, e quindi dalla data di assunzione. Su questa questione si registrano peraltro pareri e posizioni difformi. Mentre ad esempio nel regolamento adottato dall Azienda sanitaria locale di Ferrara si legge All atto del trasferimento l ASL di Ferrara non si fa carico del residuo ferie maturato dal vincitore presso l azienda di provenienza in una risposta data dall ARAN a un quesito su questo stesso tema si legge In caso di mobilità non si determina la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuazione del rapporto precedente con un nuovo datore di lavoro. Pertanto, mentre deve ritenersi esclusa la possibilità di monetizzare le ferie non godute dal dipendente prima del trasferimento, perché non c è alcuna cessazione del rapporto, è senz altro possibile che egli ne fruisca presso il nuovo datore di lavoro, perché il rapporto continua con la nuova amministrazione. In ogni caso è esclusa qualsiasi possibilità di monetizzazione, che comporterebbe addirittura un procedimento disciplinare ed una rivalsa economica a carico del dirigente che la dovesse autorizzare. Il pagamento delle ferie non godute è esplicitamente vietato dal comma 8 dell articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, una delle tante manovre adottate in questi anni per contenere la spesa pubblica, e che hanno progressivamente ridotto garanzie e tutele che pochi anni or sono sarebbe stato impensabile mettere in discussione. La normativa contrattuale della dirigenza medica per quanto concerne le ferie maturate e non godute prevedeva la possibilità che queste fossero pagate laddove la mancata fruizione delle stesse fosse connessa ad esigenze straordinarie ed indipendenti dalla volontà del dirigente (comma 13 dell articolo 21 del CCNL 1994_1997).

5 5 Il citato comma 8 dell articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, dispone: Le ferie i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

6 6 INDICAZIONI OPERATIVE Accertato che il nulla osta dell amministrazione di appartenenza costituisce condizione imprescindibile per accedere alla mobilità l unica strada percorribile è quella di ottenere il consenso di coloro che devono comunque pronunciarsi nel merito della richiesta, prima di tutto il responsabile della struttura complessa alla quale risulta assegnato il dirigente, ed in secondo luogo il responsabile del servizio gestione delle risorse umane, che è responsabile della predisposizione dell atto amministrativo con il quale l Azienda concede il proprio nulla osta al trasferimento, e conseguentemente della correttezza formale del provvedimento stesso. A questi ci si dovrà rapportare con totale trasparente apertura, al fine di concordare una soluzione che tenga conto sia delle preminenti esigenze organizzative aziendali, sia delle esigenze del dirigente. Lo stesso atteggiamento di trasparente e leale apertura deve essere adottato con l azienda di destinazione, verificando con il responsabile del servizio gestione risorse umane come è disciplinato in tale azienda l istituto della mobilità in entrata, se esistono, come nel caso dell ASL di Ferrara, disposizioni specifiche in materia di ferie residue, e quali spazi vi siano per posticipare l assunzione in modo da poter concordare con l azienda di appartenenza una soluzione ragionevole che tenga conto dei diritti acquisiti. Il diritto alla fruizione delle ferie è senz altro uno tra questi. Purtroppo tale diritto diventa non esigibile laddove non venga fruito nei termini di legge, secondo i quali le ferie residue devono essere godute entro il 30 giugno dell anno successivo. Così si esprime perentoriamente il comma 8 dell articolo 5 del citato decreto legge 95, ove precisa che Le ferie i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

7 7 CCNL 1998_2001 ARTICOLO 20 mobilità volontaria 1. assenso dell azienda di destinazione quale unico vincolo La mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche di Regioni diverse, in presenza della relativa vacanza di organico, avviene a domanda del dirigente che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda di destinazione e nel rispetto dell'area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso. 2. possibilità di sostituire il nullaosta col preavviso di tre mesi Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi. I commi 1 e 2 risultano di fatto disapplicati per effetto delle modifiche al comma 2 dell articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 apportate dall articolo 1, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15, che ha ripristinato la priorità della legge rispetto al contratto, precisando che le norme di legge non sono derogabili dalla contrattazione collettiva, a meno che la legge espressamente non lo preveda. Questo principio ha reso ineludibile l assenso dell amministrazione di appartenenza, già previsto dal comma 1 dell articolo 30 del decreto legislativo 165 (che disciplina la mobilità dei dipendenti pubblici) fin dalla prima versione, e ribadito nel testo modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che prevedeva che il trasferimento fosse disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 3. continuità del rapporto di lavoro in caso di mobilità La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento dell incarico dirigenziale che deve essere conferito al dirigente tra quelli previsti dalla normativa vigente, l'azienda di destinazione tiene conto dell'insieme delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti amministrazioni. Il conferimento dell incarico deve essere perfezionato attraverso la stipula del contratto individuale.

8 8 CCNL 1998_2001 ARTICOLO perdita dell incarico di struttura complessa in caso di mobilità La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa comporta nel trasferimento, la perdita di tale incarico. L'azienda o l'ente di destinazione provvederanno all'affidamento al dirigente trasferito di un incarico di struttura semplice o di un incarico professionale, anche di alta specializzazione, tenuto conto della clausola precedente. L'incarico di direzione di struttura complessa potrà essere conferito dalla nuova azienda previo espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente (avviso pubblico, valutazione di idoneità formulata da una commissione appositamente nominata, scelta motivata del direttore generale). LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi". DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 35 Reclutamento del personale 5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

9 9 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 articolo 2, comma 2, ultimo periodo testo vigente fino al 19 marzo 2009 Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario. testo vigente dal 20 marzo 2009 a seguito della modifica apportata dall articolo 1, comma 1, della legge 4 marzo n. 15 entrata in vigore il 20 marzo 2009 Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.

10 10 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse testo vigente fino al 24 giugno la mobilità come cessione del rapporto di lavoro Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 1-bis. norme per agevolare i processi di mobilità Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. 2. funzioni e limiti dei contratti collettivi nazionali di lavoro I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

11 11 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse testo vigente fino al 24 giugno bis. obbligo di esperimento preventivo delle procedure di mobilità Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. 2-quinquies. trattamento giuridico ed economico in caso di mobilità Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'ammi-nistrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione. 2-sexies. assegnazione temporanea da altre amministrazioni Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione con i quali devono procedere periodicamente a ridefinire la propria organizzazione e le relative dotazioni orga-niche, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le mo-dalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre ammi-nistrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il re-gime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.

12 12 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse testo vigente dal 25 giugno 2014 (come modificato dall articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90) 1. criteri e procedure per il trasferimento ad altra amministrazione Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell' amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Le modifiche apportate alla precedente formulazione del comma 1 hanno la finalità di rendere più facile il trasferimento da una amministrazione ad un altra, eliminando il previsto parere favorevole dei responsabili degli uffici di provenienza e di destinazione, quando non addirittura l assenso dell amministrazione di appartenenza. Attenuato appare il vincolo della qualifica posseduta: nel testo ora vigente è richiesta una qualifica corrispondente, mentre nel testo previgente era richiesta la stessa qualifica. Interessante appare l istituzione di un portale gestito dal dipartimento della funzione pubblica strutturato in modo da facilitare l incontro tra domanda e offerta di posizioni lavorative. Non condivisibile appare l avere eliminato dal testo la precisazione che il trasferimento per mobilità da una amministrazione a un altra si sostanzia in una cessione del contratto di lavoro, precisazione densa di significati giuridici.

13 13 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse testo vigente dal 25 giugno 2014 (come modificato dall articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90) 2. fruibilità della prestazione lavorativa tra sedi diverse Nell'ambito dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, le sedi di tali amministrazioni pubbliche collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. Parimenti costituiscono medesima unità produttiva le sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra nell'ambito dell'unità produttiva come definita nel presente comma. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza Stato, città ed autonomie locali unificata per le materie ed i compiti di interesse comune con la conferenza delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Il concetto di unità produttiva è oggetto di molteplici e non sempre sovrapponibili interpretazioni sia nella dottrina, sia nelle norme, sia nella giurisprudenza. In un saggio pubblicato nel maggio del 2010 si legge Non risulta del tutto agevole approntare una definizione di unità produttiva. Parte della dottrina ritiene che tale espressione si presti a differenti interpretazioni a seconda dell ambito in cui viene richiamata ossia che non vi sia una nozione ontologica e generale di unità produttiva, ma una definizione mutevole in base al contenuto precettivo e alla ratio delle norme cui fa riferimento. Altra parte della dottrina, al contrario, vorrebbe - attraverso l elaborazione degli insegnamenti della Giurisprudenza di legittimità correlati con le poche indicazioni normative - provare ad elaborare un concetto adattabile a tutte.

14 14 Nel tentativo di approdare ad una definizione univoca di unità produttiva l autore riporta alcune definizioni estratte da sentenze della corte di cassazione tra le quali due appaiono particolarmente significative: l unità produttiva va individuata in ogni articolazione autonoma dell impresa, avente sotto il profilo funzionale e finalistico idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l attività di produzione di beni o servizi dell impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo (Cassazione civile., Sezione. lavoro., 21 luglio 2000, n. 963). per unità produttiva deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune - si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale (Cassazione civile, Sezione. lavoro, 14 giugno 1999 n. 5892) Una importante definizione di unità produttiva è formulata dall articolo 2, lettera t) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro), che definisce unità produttiva stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Il comma 2 dell articolo 4 fa riferimento all articolo 2103 del codice civile sottintendendo che tale riferimento deve intendersi all ultimo comma del citato articolo 103 che dispone che il prestatore di lavoro non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive per sancire normativamente che sedi diverse della stessa amministrazione situate nello stesso comune e parimenti ad una distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede alla quale il dipendente è adibito costituiscono medesima unità produttiva. Al di là della formulazione del testo che appare giuridicamente opinabile, perché rapporta alla distanza un concetto che attiene ad altre variabili (in particolare l autonomia tecnico organizzativa se non addirittura finanziaria) la sostanza della norma appare fin troppo chiara, e conferisce all amministrazione, come viene bene esplicitato nella relazione a premessa del disegno di legge di conversione, la piena fruibilità della prestazione lavorativa in un raggio di 50 km dalla sede di assegnazione. Sotto il profilo giuridico, anziché sancire con forza di legge una evidente forzatura (affermare che due presidi ospedalieri appartenenti ad una stessa Azienda sanitaria locale, situati ad una distanza di 50 km di distanza l uno dall altro, e del tutto autonomi funzionalmente, sono la stessa unità produttiva, è un non senso palese) sarebbe stato senza dubbio più corretto formulare la norma nel modo seguente: tra le ragioni tecniche, organizzative e produttive che l articolo 2103 del codice civile pone come condizione per la trasferibilità del prestatore di lavoro da una unità produttiva ad un altra della stessa azienda devono essere a pieno titolo ricomprese le carenze di personale conseguenti alle misure adottate per il contenimento della spesa pubblica, e l esigenza di assicurare comunque, senza ricorrere a nuove assunzioni, la continuità dei servizi. La perentorietà del disposto normativo viene ribadita dal successivo comma 2.2, che precisa che Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi di lavoro in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

15 15 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse testo vigente dal 25 giugno 2014 (come modificato dall articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90) 2.1. finanziamento delle procedure di mobilità Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma nullità di clausole contrattuali in contrasto con i commi 1 e 2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e istituzione e disciplina di un fondo per finanziare la mobilità Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I successivi commi dell articolo 30 sono rimasti immutati

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