INQUADRAMENTO GENERALE

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1 La Repubblica di San Marino: attrattive, vantaggi e opportunità Prima di addentrarmi nel cuore della trattazione in merito ai vantaggi e le opportunità che offre il sistema San Marino è opportuno inquadrare le caratteristiche di San Marino in quanto Stato, successivamente il quadro normativo di riferimento ossia le regole che contraddistinguono il fare impresa a San Marino e in particolare occorre soffermarsi sulle regole societarie e il sistema fiscale. Come ben tutti sanno, la Repubblica di San Marino è la Repubblica più antica al mondo, risalendo le sue origine al 301 d.c. e gode di propria e indipendente sovranità in quanto dotata di tutti gli organismi e istituzioni autonome; ha acquisito negli anni personalità giuridica internazionale tramite il riconoscimento da parte degli altri Stati e l adesione a trattati e organizzazioni a carattere sovranazionale. Nonostante sia completamente circondata dal territorio italiano e non abbia sbocchi sul mare, è ed è sempre stata uno Stato giuridicamente e politicamente autonomo. Questi brevissimi cenni sono utili per sottolineare che San Marino è a tutti gli effetti uno Stato indipendente e sovrano, dotato di proprie Istituzioni, propri organismi e con un sistema di proprie regole. INQUADRAMENTO GENERALE NOME UFFICIALE: Repubblica di San Marino FORMA DI GOVERNO: Repubblica Sovrana POPOLAZIONE: residenti SUPERFICIE: 60,57 Kmq DIVISIONE AMMINISTRATIVA: 9 castelli CAPITALE: San Marino LINGUA: Italiano MONETA: Euro RAPPORTI PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: ONU, Consiglio d Europa, OCSE, UNESCO, FMI, Banca Mondiale, etc. SISTEMA ELETTORALE: suffragio universale diretto per i cittadini al di sopra dei 18 anni ORDINAMENTO GIURIDICO: Diritto comune 1

2 LA STRUTTURA POLITICA SISTEMA LEGISLATIVO: il potere legislativo è esercitato dal Consiglio Grande e Generale composto da 60 Consiglieri eletti ogni cinque anni. Ha la caratteristica di essere unicamerale. Il potere legislativo è inoltre esercitato direttamente dal corpo elettorale che svolge importanti funzioni: quella elettorale, quella referendaria, quella di iniziativa legislativa popolare tramite la presentazione di progetti di legge. CAPO DELLO STATO: la carica di capo dello Stato è ricoperta da due Capitani Reggenti, nominati ogni sei mesi (1 ottobre 1 aprile). Svolgono anche funzione legislativa tramite l adozione di decreti con forza di legge che devono essere ratificati entro 3 mesi, pena la loro decadenza. GOVERNO: l organo esecutivo del governo è il Congresso di Stato, formato da 10 membri, nominati dal Consiglio Grande e Generale. SISTEMA GIURISDIZIONALE: si suddivide in tre settori: penale, amministrativo, civile. AMMINISTRAZIONE LOCALE: È affidata alle Giunte di Castello (i Castelli rappresentano le circoscrizioni territoriali in cui si suddivide San Marino) che hanno compiti consultivi, propositivi e promozionali. IL SISTEMA SOCIETARIO SAMMARINESE La disciplina societaria è contenuta nella Legge 47 del 2006 e successive modifiche che prevede l esistenza sia delle società di persone (società in nome collettivo) sia delle società di capitali (società per azioni e società a responsabilità limitata). Sono ammesse anche altre tipologie societarie che possono eventualmente risultare maggiormente idonee al conseguimento dell oggetto sociale e sempre che siano dirette a realizzare interessi meritevoli di tutela e non contrastino l ordine pubblico. L ordinamento societario non è particolarmente diverso rispetto a quello italiano e quindi nelle società di persone i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi mentre nelle società di capitali per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio. A San Marino non ci sono esempi di società di persone (nel pubblico registro delle società sammarinese non sono presenti società di persone) proprio perché non sono considerate 2

3 fiscalmente convenienti poiché sono tassate per trasparenza sulla persona fisica e il regime fiscale è molto più conveniente per le persone giuridiche piuttosto che per le persone fisiche. Possono essere soci di società di capitali sia le persone fisiche sia le persone giuridiche indipendentemente dal luogo in cui le stesse hanno la propria residenza. La normativa prevede anche la figura del socio unico, anch esso può essere sia residente sia non residente. Ad eccezione di alcuni settori particolari la procedura di costituzione di una società di diritto sammarinese è piuttosto semplice e non è sottoposta ad alcuna autorizzazione preventiva. Le condizioni per costituire una società nella Repubblica di San Marino sono le seguenti: le persone fisiche e/o giuridiche che intendono partecipare in qualità di soci devono essere considerate idonee ; l idoneità viene dimostrata tramite la presentazione di appositi documenti attestanti l onorabilità della persona fisica e/o giuridica; La sede della società deve essere stabilita all interno del territorio della Repubblica di San Marino; L oggetto sociale deve essere lecito, possibile e determinato e deve ricomprendere tra loro attività ritenute coerenti; Il capitale sociale minimo è di euro per le società a responsabilità limitata e di euro per le società per azioni; La metà del capitale sociale deve essere versata entro 60 giorni dall iscrizione della società nel registro delle imprese, la restante metà entro tre anni dall iscrizione della società nel registro. Discorso a parte per le società a Socio Unico il cui capitale deve essere interamente versato per ottenere la limitazione della responsabilità. Il valore dei conferimenti non può ovviamente essere inferiore all ammontare del capitale sociale e qualora lo statuto non preveda diversamente i conferimenti devono essere effettuati in denaro. I conferimenti in denaro devono essere effettuati presso istituti bancari sanmarinesi. Sono ammessi anche conferimenti in natura previa predisposizone di relazione giurata di stima di un revisore o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di un professionista iscritto ad un albo professionale sammarinese Procedere con la costituzione di una società è piuttosto semplice; indicativamente le società una volta costituite sono in grado di operare al massimo in 20 giorni. L atto costitutivo delle società deve avere la forma di atto pubblico e pertanto è sufficiente 3

4 recarsi in uno studio notarile della Repubblica di San Marino dove si procede con la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto societario. L atto costitutivo deve avere come contenuto minimo: Indicazione del tipo di società La denominazione La durata La sede sociale che deve essere ovviamente all interno della Repubblica di San Marino L oggetto sociale L ammontare del capitale sociale L identificazione di tutte le persone fisiche e/o giuridiche che partecipano in qualità di soci alla stipula dell atto costitutivo La partecipazione assegnata a ciascun socio L a sottoscrizione dell intero capitale sociale I conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito a eventuali conferimenti in natura Le norme relative alla composizione e ai poteri degli organi sociali Le regole di ripartizione degli utili La nomina dei primi componenti degli organi sociali Indicazione delle norm e relative al funzionam ento della società. Il notaio che ha ricevuto la costituzione della società, verificato il mantenimento delle condizioni previste dalla legge, deve depositare copia conforme presso la cancelleria del tribunale entro 30 giorni dalla data di registrazione dell atto allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dalla legge. L iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell atto costitutivo. Il cancelliere del Tribunale entro 10 giorni dalla richiesta di iscrizione è tenuto a iscrivere la società nel registro ovvero emette un provvedimento motivato di diniego da notificare al soggetto che ne ha richiesto l iscrizione. Con l iscrizione nel registro la società acquista personalità giuridica che perdura sino alla cancellazione della società; con l acquisto della personalità giuridica il patrimonio della società è distinto dal patrimonio dei soci. Organi sociali 4

5 L assemblea dei soci è l organo deliberativo nel quale si forma la volontà della società. Le deliberazioni adottate dall assemblea in conformità alla legge e alle norme statutarie vincolano tutti soci anche se non intervenuti o dissenzienti. L assemblea si riunisce almeno una volta l anno entro cinque mesi della chiusura dell esercizio sociale e ha competenze in materia di: Approvazione del bilancio; Modifica dell atto costitutivo e dello statuto; Nomina e revoca di amministratori, sindaci revisori e società di revisione; Determinazione dei compensi degli amministratori, dei sindaci revisori e della società di revisione; Esercizio dell azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei sindaci revisori, della società di revisione; Emissione di obbligazioni; Trasformazione, scissione, fusione, liquidazione, nonché nomina, revoca e determinazione dei poteri dei liquidatori; Ogni altra questione attinente alla gestione della società, riservata alla sua competenza dalla legge, dallo statuto, o sottoposta al suo esame dagli amministratori. Gli amministratori hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari o utili al perseguimento dell oggetto sociale ad eccezione di quelli per i quali la legge o lo statuto richiedano la deliberazione dell assemblea, Le società di capitali possono essere amministrate o da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due membri. L incarico di amministratore può essere conferito per un periodo massimo di tre anni rinnovabile. Il potere di rappresentanza attraverso il quale la società acquista diritti, assume obbligazioni e sta in giudizio, compete agli amministratori. Nelle società amministrate dal consiglio di amministrazione il potere di rappresentanza compete, salva diversa disposizione dello statuto, al presidente. Spetta altresì agli amministratori delegati o al presidente del comitato esecutivo eventualmente nominati, nei limiti della delega ad essi conferita. L organo di controllo: Nella normativa sanmarinese l organo di controllo può essere unipersonale o collegiale. Si parla quindi di sindaco unico oppure di collegio sindacale. 5

6 La nomina del sindaco unico è obbligatoria sempre nelle società per azioni, nelle società responsabilità limitata quando il capitale sociale è pari o superiore a oppure quando per due esercizi consecutivi i ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno superato il valore di 2 milioni di euro. Nelle medesime società la nomina del collegio sindacale diventa obbligatoria qualora i ricavi delle vendite e delle prestazioni per due esercizi successivi abbiano superato il valore di Qualora per due esercizi consecutivi l ammontare dei ricavi delle vendite sia inferiore alle soglie indicate la nomina dell organo di controllo, se precedentemente divenuto obbligatorio, cessa di esserlo. In tal caso i sindaci decadono ex lege con l approvazione del bilancio relativo all esercizio nel quale è venuto meno il presupposto della obbligatorietà; l assemblea è tenuta a prendere atto della loro decadenza. Adempimenti Le società devono tenere, anche con strumenti informatici, il libro giornale, il libro degli inventari e il libro dei cespiti ammortizzabili. Devono altresì conservare gli originali della corrispondenza e delle fatture ricevute e delle fatture spedite. Devono inoltre tenere il libro dei soci, il libro delle deliberazioni dell assemblea, il libro del consiglio di amministrazione, il libro del collegio sindacale, il libro del controllo contabile dei revisori. Le società sono obbligate alla redazione del bilancio e della nota integrativa, documenti che devono essere approvati dall assemblea dei soci entro il 31 maggio dell esercizio successivo a quello di riferimento. Il bilancio deve essere depositato in tribunale almeno 20 giorni prima della data fissata per la sua approvazione. Settori d impresa per i quali è richiesto il nulla osta del Congresso di Stato Per la costituzione di società aventi ad oggetto particolari attività economiche o settori merceologici, l iter di costituzione deve essere preceduto dal nulla osta del Congresso di Stato. I settori per cui è necessario tale nulla osta sono i seguenti: 1. le attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell Autotrasporto Internazionale, fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato con Decreto 21 luglio 1997 n.73 e successive modifiche; 6

7 2. le attività economiche di stampa e produzione nel settore merceologico prodotti e valori numismatici e filatelici; 3. le attività economiche di costruzione nel settore merceologico dell edilizia; 4. le attività economiche di messa in opera e realizzazione nei settori merceologici dei pavimenti, rivestimenti, pareti in cartongesso, finiture di ambienti; 5. le attività economiche di installazione e riparazione nei settori merceologici degli apparecchi di riscaldamento, di condizionamento, idrico sanitari, e di distribuzione acqua e gas, di utilizzazione di energia elettrica; 6. le attività economiche di costruzione nel settore merceologico delle strade compreso la formazione delle reti sottostanti inerenti alle opere di urbanizzazioni primarie; 7. tutte le attività economiche nel settore merceologico dell energia; 8. tutte le attività economiche nei settori merceologici delle telecomunicazioni, del traffico telefonico, delle carte telefoniche e degli apparecchi telefonici; 9. le attività economiche di smal timento e trattamento nel settore merceologico dei rifiuti; 10. le attività economiche di acquisto, gestione e vendita nel settore merceologico degli immobili, le quali inoltre devono avere la forma di S.R.L. o S.P.A., se S.R.L. il capitale minimo deve essere di, e deve essere interamente versato entro 60 gg.; 11. le attività economiche di noleggio con e/o senza conducente e commercializzazione nel settore merceologico dei veicoli, imbarcazioni ed aeromobili; 12. le attività economiche di commissionario; 13. tutte le attività economiche di servizio per l igiene e l estetica della persona; 14. tutte le attività economiche nel settore merceologico delle armi, dei prodotti esplosivi e delle polveri piriche; 15. tutte le attività economiche nel settore della vigilanza privata, effettuata anche attraverso l uso di tecnologie, e della investigazione privata; 16. le attività economiche di servizio, di carattere non finanziario, per il recupero crediti; 17. le attività economiche nel settore dei rottami ferrosi. Per le attività e i settori di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 10 e 13 il nulla osta non è necessario quando: a) la società è costituita nella forma della società per azioni o della società a responsabilità limitata, e b) la totalità delle azioni o quote della società è di proprietà di persone fisiche residenti in Repubblica, e 7

8 c) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione o l amministratore unico sono residenti in Repubblica. Per il trasferimento di quote o azioni che determini il venire meno del requisito di cui alla lettera b), così come per la nomina di un organo amministrativo che non possieda i requisiti di cui alla lettera c), è necessario il nulla osta preventivo del Congresso di Stato. Ricevuto il nulla osta, i successivi trasferimenti di quote o azioni della società e la nomina dei componenti dell organo amministrativo, non sono soggetti ad ulteriore nulla osta del Congresso di Stato. Oltre ai settori di cui sopra, vi sono una serie di attività riservate (attività bancaria, concessione di finanziamenti, attività fiduciaria, servizi di investimento, assicurativi, etc.), disciplinate dalla Legge 17 Novembre 2005 N.165, per le quali oltre al nulla osta del Congresso di Stato è necessario il parere preventivo dell Autorità di Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. SISTEMA FISCALE VIGENTE NELLA REPUBBICA DI SAN MARINO Il sistema fiscale sanmarinese è piuttosto snello e semplice ed è regolamentato dalla legge 166 del 10 dicembre 2013 che ha apportato sostanziali modifiche al sistema previgente risalente al 1984, probabilmente uno dei sistemi più longevi, dato che difficilmente una norma fiscale rimane in vigore per trent anni. Nella Repubblica di San Marino esiste un unica imposta (I.G.R. Imposta Generale sui Redditi) che colpisce il reddito prodotto sia delle persone fisiche sia delle persone giuridiche, anche se cambia il metodo di applicazione dell imposta (progressivo per scaglioni per le persone fisiche, proporzionale per le persone giuridiche) e le aliquote (da un minimo del 9% ad un massimo del 35% per le persone fisiche e un aliquota unica del 17% per le persone giuridiche). La legge prevede che tutti i redditi, ovunque prodotti dai soggetti residenti in denaro o in natura, continuativi o occasionali, provenienti da qualsiasi fonte, sono soggetti all'imposta generale sui redditi. I soggetti non residenti sono soggetti passivi d'imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio. L imposta è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un obbligazione tributaria autonoma. In questa sede ritengo opportuno tralasciare l imposizione per le persone fisiche, ritenendo di maggiore interesse quello sulle persone giuridiche, richiamando di volta in volta le particolarità qualora ciò fosse interessante ai fini della trattazione. 8

9 Come già detto l imposta generale sui redditi per le persone giuridiche è determinata applicando l aliquota proporzionale nella misura del 17% al reddito imponibile. Se alla formazione del reddito complessivo della persona giuridica concorrono redditi prodotti all estero, le imposte su tali redditi pagate a titolo definitivo, comunque non ripetibili, sono ammesse in detrazione dell imposta netta dovuta, fino a concorrenza della quota d imposta sanmarinese corrispondente al rapporto fra redditi prodotti all estero e il reddito complessivo. Nell applicazione di quest ultima norma è evidente che incide in maniera determinante l esistenza o meno di una convenzione contro le con il paese nel quale quel reddito estero è stato prodotto. Il reddito d impresa è costituito dagli utili realizzati nel periodo d imposta risultante dalla differenza fra l ammontare dei ricavi comunque conseguiti e l ammontare dei costi inerenti relativi al periodo d imposta. Quindi il primo principio fondamentale della normativa sanmarinese è quello di inerenza economica, vale a dire che tutti i componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono all attività da cui derivano o potrebbero derivare ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Altro principio fondamentale della normativa sanmarinese é quello della competenza temporale: i componenti positivi e negativi concorrono infatti alla determinazione del reddito imponibile nell esercizio di competenza se in tale esercizio ne risulti certa l esistenza e determinabile in modo oggettivo l ammontare; in caso contrario i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito imponibile dell esercizio in cui si verifichino tali condizioni. La perdita documentata di un periodo d imposta può essere portata in deduzione dal reddito imponibile nella misura massima dell 80% nei tre periodi d imposta successivi. Non esistono pertanto dei limiti alla deducibilità dei costi se non per alcune tipologie: a) I costi relativi alle spese di pubblicità comprese le sponsorizzazioni sono deducibili fine al limite massimo dell 8% dei ricavi della gestione; b) I costi relativi alle attività di elaborazione dati, ivi compresi quelli relativi alle ricerche di mercato sono deducibili fino al limite massimo del 10% dei ricavi della gestione; c) I costi relativi alle spese di rappresentanza sono deducibili fino al massimo del 5% dei ricavi della gestione. Le predette limitazioni non si applicano qualora i predetti costi formino oggetto dell attività caratteristica del contribuente. In ogni caso il contribuente può richiedere all ufficio tributario 9

10 la disapplicazione delle limitazioni dimostrando che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico dell impresa e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Vale la pena di evidenziare alcune norme e in particolare: TASSAZIONE PLUSVALENZE: le plusvalenze derivanti da atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi la permuta e il conferimento, aventi per oggetto i diritti di proprietà, usufrutto e ogni altro diritto riferibile a partecipazioni in società residenti o non residenti, non concorrono alla formazione del reddito d impresa (c.d. PEX). L esenzione opera alle seguenti condizioni: a) Che la partecipazione nelle società sia detenuta ininterrottamente dal primo giorno del 12º mese precedente all avvenuto realizzo; b) Che la partecipazione sia classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso. TASSAZIONE DIVIDENDI: In tema di dividendi le somme o i valori derivanti dalla distribuzione in denaro o in natura, di utili o di riserve, anche in occasione della liquidazione, da parte di società non residenti nel territorio di San Marino, non concorrono alla formazione del reddito della società ricevente, per il 95% del loro ammontare. Tale esclusione opera a condizione che la partecipazione nelle suddette società sia detenuta ininterrottamente per almeno 12 mesi, risulti dalla contabilità sociale e da almeno un bilancio. Le somme ed i valori derivanti dalla distribuzione, in denaro o in natura, di utili o di riserve, anche in occasione della liquidazione, da parte di società aventi personalità giuridica, residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, non concorrono alla formazione del reddito della società ricevente, essendo l imposta assolta dalla società partecipata liberatoria nei confronti della partecipante. Nel caso in cui i dividendi siano invece distribuiti da una società sammarinese nei confronti di una persona fisica residente o non residente viene applicata una ritenuta del 5% che è a titolo d imposta per le persone fisiche residenti; per le persone fisiche non residenti dovrà di volta in volta essere valutata la tassazione nel proprio paese di residenza e l eventuale recupero della ritenita col meccanismo del credito di imposta. Misure di incentivazione Nell ordinamento sanmarinese sono previste alcune misure di incentivazione e in particolare: Detassazione degli utili reinvestiti Gli utili annuali di bilancio dei soggetti in contabilità ordinaria non costituiscono reddito 10

11 imponibile purché utilizzati per investimenti in beni strumentali e purché all atto della domanda l impresa abbi a almeno 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato e precisamente: 1. introduzione di avanzamenti tecnologici o acquisto di impianti finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi produttivi: l investimento non deve essere inferiore a euro 50 mila e comporta una detassazione del 60% degli utili annuali; 2. costruzione, acquisizione, ristrutturazione o ampliamento di immobili volti a migliorare i processi produttivi esistenti: l investimento non deve essere inferiore a euro 300 mila per costruzione e acquisizione e a euro 150 mila in caso di ristrutturazioni e comporta una detassazione del 40% degli utili annuali; 3. acquisizione di impianti, macchinari o processi tecnologici tesi ad ottenere consistenti risparmi energetici ed idrici: l investimento non deve essere inferiore a euro 20 mila e comporta una detassazione del 90% degli utili annuali. I benefici fiscali sono riconosciuti sino a concorrenza del valore dell intervento di investimento entro il quinto anno successivo a quello dell autorizzazione medesima estensibile a 7 anni per investimenti superiori a 7 milioni. Gli utili non tassati devono essere destinati ad un fondo speciale di bilancio e sono vincolati per cinque anni. Incentivi fiscali per il sostegno dell occupazione Agli operatori economici che incrementano il numero medio dei lavoratori dipendenti occupati e purché prima del predetto incremento abbiano almeno 5 dipendenti a tempo indeterminato è consentito un abbattimento del reddito imponibile del: 1. 15% per incrementi uguali o superiori a 3 unità e inferiori a 5 unità 2. 25% per incrementi uguali o superiori a 5 unità I predetti abbattimenti si applicano anche ai due esercizi successivi a condizione che negli stessi non intervengano riduzioni della quota di incremento presupposto del beneficio. Incentivi fiscali per le imprese di nuova costituzione Per le imprese di nuova costituzione che intendano usufruire dei benefici sopra descritti non si applicano i requisiti minimi previsti in riferimento al numero minimo dei dipendenti richiesti all atto della presentazione della domanda purché i progetti di investimento siano avviati nei primi 3 esercizi di attività. 11

12 Alle imprese di nuova costituzione è consentito di portare in diminuzione del reddito complessivo il totale delle eventuali perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi d imposta dalla data di costituzione senza alcun limite di tempo. Sono inoltre riconosciuti i seguenti benefici alle società di nuova costituzione a condizione che i soci o i beneficiari economici effettivi non abbiano mai esercitato alcun tipo di attività economica a San Marino: 1. esenzione del pagamento della tassa di primo rilascio della licenza; 2. per i primi 3 anni di esercizio dell attività esenzione del pagamento della tassa di licenza; 3. per i primi sei anni di esercizio dell attività esenzione fiscale del reddito del 50%; 4. credito d imposta su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo. Incentivi volti alla patrimonializzazione delle imprese Le persone giuridiche possono portare in deduzione dal reddito imponibile una quota pari al 10% dell incremento del capitale proprio, al netto del risultato dell esercizio in corso, in ciascun periodo d imposta. Incentivi per imprese start up ad alta tecnologia Le società che si configurano quali start up ad alta tecnologia sono esentate dal pagamento dell Imposta Generale sui Redditi per cinque esercizi di imposta che decorrono dall Iscrizione della società nel Registro delle imprese. LE IMPOSTE INDIRETTE Imposta sulle importazioni La più rilevante delle imposte indirette sammarinesi è l imposta sulle importazioni, introdotta con la L. n. 40/1972; nel sistema sammarinese non esiste l Imposta sul Valore Aggiunto anche se è all esame la possibilità di adottare il sistema IVA al fine di valutare l impatto della predetta adozione. Rispetto all IVA che come è noto è un imposta plurifase che grava su tutti gli stadi del processo commerciale, l imposta sammarinese è applicabile solo nel momento in cui il bene viene importato in San Marino da parte dell operatore economico. Per tale ragione viene anche detta imposta monofase. Con la L. n. 134/1993 che ha in parte modificato la Legge del 1972, si è stabilito che gli operatori economici devono pagare l imposta sulle importazioni su tutti i beni e servizi 12

13 connessi introdotti nel territorio sammarinese. L aliquota ordinaria d imposta è pari al 17%, la stessa è ridotta o elevata in relazione a categorie merceologiche di beni o per beni che abbiano una particolare destinazione all interno dell azienda (beni strumentali).. E previsto il rimborso dell imposta quando i beni, anche dopo la trasformazione, vengono esportati. La normativa di riferimento è contenuta nella Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e successive modifiche e integrazioni. Acquisti: 1. dall Italia: per gli acquisti effettuati in Italia, esistendo una zona di libero scambio fra i due Stati non sono necessarie procedure doganali. La merce viaggia scortata da documento di trasporto. Le cessioni di beni da parte di operatori italiani ad operatori economici sammarinesi sono considerate assimilate alle esportazioni e pertanto beneficiano della non imponibilità agli effetti dell IVA (art. 71 e 8 DPR 633/1972). Per quanto concerne le prestazioni di servizi da parte di operatori italiani ai fini dell applicazione dell IVA si fa riferimento alla casistica contenuta negli articoli 7 ter, 7 quater, 7 quinques, 7 sexies, 7 septies e 9 del DPR 633/72; 2. dall Unione Europea (tranne Italia): la merce viaggia scortata da documento T2 in quanto sono necessarie operazioni doganali seppure semplificate; non sono dovuti dazi in virtù dell Accordo di cooperazione e unione doganale con l Unione Europea; 3. da Paesi Extra Cee: in questo caso trattandosi di una classica importazione è Vendite: necessario porre in essere una vera e propria operazione doganale. 1. verso l Italia: per le cessioni di beni da San Marino verso l Italia, la legge prevede la possibilità di utilizzare due procedure, vale a dire con addebito dell IVA in fattura o senza addebito dell IVA. E ovvio che a seconda della procedura cambiano gli adempimenti in capo agli operatori sia italiani sia sammarinesi. Nella pratica era stata introdotta una terza procedura, ovvero la cessione tramite rappresentante fiscale. A seguito dell implementazione della Direttiva n. 2008/8/CE, viene di fatto esclusa tale possibilità. 2. verso l Unione Europea (esclusa l Italia): San Marino non fa parte dell Unione Europea ma ha siglato con l UE l Accordo di Cooperazione e Unione Doganale. Ne deriva 13

14 che nei rapporti fra San Marino e l Unione Europea vengono poste in essere operazioni doganali semplificate in virtù dell unione doganale. 3. verso Paesi Extra Cee: nel rapporto con gli Stati Extra Cee, avendo adottato la Repubblica di San Marino i regolamenti comunitari applicabili in materia doganale e circolazione delle merci, esistono vere e proprie procedure doganali del tutto simili a quelle in vigore nell Unione Europea. Di seguito si riporta un breve sunto dei principali vantaggi fiscali offerti dal sistema sammarinese: 1. Esistenza di un'unica imposta che colpisce il reddito prodotto. Le persone giuridiche pagano un imposta proporzionale pari al 17%. Le persone fisiche pagano un imposta progressiva a scaglioni di reddito; in ogni caso le persone fisiche (lavoratori autonomi) sino al 31/12/2017 pagano l imposta proporzionale del 17% anziché l imposta progressiva per scaglioni di reddito. 2. Relativa semplicità del sis tema. 3. Deducibilità di tutti i costi sostenuti nell esercizio d impresa purché inerenti al conseguimento dei ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d impresa, con l eccezione di alcune tipologie di costo che sono deducibili percentualmente rispetto al valore dei ricavi per le vendite e le prestazioni. 4. Possibilità di accantonare al fondo svalutazione crediti una quota ogni anno sino alla concorrenza del 5% dei crediti esistenti al 31/12 di ciascun anno. 5. Ammortamenti: deduzione integrale anche per il primo esercizio con possibilità di ammortamento anticipato per i primi due anni (20%). 6. Utile prodotto è completamente distribuibile (non esiste riserva legale, ad eccezione di banche e società finanziarie). 7. Contratto di locazione finanziaria: possibilità di deduzione sulla base della durata del contratto (altrimenti per i beni immobili l ammortamento fiscale ammesso è pari al 3%). Durata minima dei contratti di locazione finanziaria: 24 mesi per i beni mobili, 48 mesi per i beni immobili (fiscalmente però la durata minima del contratto si assume a 8 anni). 8. Possibilità di portare in deduzione la perdita fiscale nel limite dell 80% dal reddito imponibile nei tre periodi di imposta successivi; la deduzione è del 100% senza limiti di 14

15 tempo per i primi periodi d imposta a condizione che si tratti di una nuova attività economica. 9. Misure di incentivazione per progetti di investimento, per incentivare l occupazione, per patrimonializzare le imprese e per imprese di nuova costituzione; 10. A San Marino, non esiste il sistema IVA; i beni e i servizi connessi sono assoggettati all imposta sulle importazioni con aliquota massima pari al 17% (ad eccezione dei prodotti petroliferi). L imposta non colpisce il valore aggiunto, ma solo il costo del bene quando lo stesso viene introdotto a San Marino, in particolare: a)non colpisce i servizi che non siano connessi all importazione di beni. b)nel caso di importazioni da Paesi Extra CEE non è previsto l anticipo dell IVA in dogana; c) se l operatore economico esporta completamente i beni precedentemente importati annulla l effetto dell imposta sulle importazioni in quanto la stessa viene rimborsata integralmente (non colpendo il valore aggiunto ). d) esistono aliquote agevolate per beni direttamente strumentali all attività svolta (1%) e aliquote agevolate per autovetture (7%) RESIDENZA A SAN MARINO L imprenditore che decida di investire nella Repubblica di San Marino può fare richiesta di residenza presentando apposita domanda corredata da apposito business plan dell attività che si intende insediare in Repubblica; la domanda viene esaminata dalla Commissione Affari Esteri al fine di valutare l interesse di San Marino nei confronti del progetto presentato e concedere di conseguenza la residenza. In data 11 marzo 2014 è stato emanato apposito Decreto Delegato che, nell ottica di attrarre investimenti esteri in Repubblica, stabilisce i settori e le condizioni minime che devono sussistere affinché il rilascio della residenza avvenga in maniera semplificata. I settori di investimento da privilegiare sono i seguenti: a) Produzione di beni e servizi tecnologicamente avanzati; b) Settore dell economia verde; c) Settore della ricettività e del turismo; d) Settore dell intrattenimento e del divertimento tesi alla valorizzazione del territorio e dell offerta turistica; 15

16 e) Settore del commercio; f) Settore delle ar ti e della cultura; g) Insediamento in territorio di attività di direzione, sviluppo, marketing, relazioni internazionali, formazione, ricerca; h) Settori produttivi tradizionali con basso impatto ambientale; i) Settori sanitario e farmaceutico. I progetti imprenditoriali devono soddisfare i seguenti impegni: 1. Impegni minimi occupazionali: in generale almeno 5 unità ad eccezione dei progetti di attività industriali di produzione per i quali sono previsti almeno 8 unità. L impegno occupazionale deve essere soddisfatto per il 60% nei primi due anni. Le assunzioni devono essere effettuate dalle liste di avviamento al lavoro e l impegno occupazionale deve essere mantenuto per almeno 5 anni. Si specifica che nel caso di progetti imprenditoriali con specializzazione particolarmente elevata è possibile fare richiesta di personale non residente ulteriore che sia determinante per l avvio del progetto. 2. Presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da un soggetto vigilato sammarinese in favore dell Ecc.ma Camera pari a o in alternativa l acquisto di un immobile di pari valore; 3. Entro 12 mesi dall approvazione del progetto imprenditoriale un investimento immobiliare del valore minimo di che comporta automaticamente lo svincolo della fidejuss ione; 4. Polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio e assistenza sanitaria con copertura annua minima di per l imprenditore e il suo nucleo familiare per i primi 24 mesi di residenza in territorio. Nel caso in cui si acceda al regime semplificato per l ottenimento della residenza i tempi sono piuttosto brevi in quanto entro 25 giorni dalla presentazione del progetto imprenditoriale viene presa una decisione sull ammissibilità o meno del progetto. In caso di accoglimento del progetto avviene l iscrizione dei soggetti nel registro della popolazione residente. Perché risiedere nella Repubblica di San Marino? La Repubblica di San Marino è fra gli Stati con l aspettativa di vita più lunga al mondo (terzo posto, fonte W.H.O. 2011), ha il più basso tasso di mortalità infantile, concede ai propri 16

17 residenti un sistema sanitario gratuito, un sistema scolastico gratuito e di eccellenza, il territorio è ben controllato e monitorato. Le persone fisiche che hanno la residenza effettiva nella Repubblica di San Marino godono della fiscalità sammarinese. Ad esempio: detenzione di partecipazione in una società di capitali di diritto sammarinese: sull utile distribuito viene applicata una ritenuta a titolo d imposta del 5%.; detenzione di partecipazione in una società di capitali estera: sull utile a frontiera viene applicata l aliquota del 3% ad imposizione separata; dal reddito complessivo della persona fisica si deducono spese per l acquisto di beni e servizi (tracciate con sistemi elettronici) effettuate in territorio sino ad euro 9.000; dal reddito complessivo della persona fisica si deducono, in aggiunta a quelle indicate nel capoverso precedente diverse tipologie di spese fra cui: spese per consulenze diagnostiche, terapie e prodotti non mutuati (euro 2.500), tasse scolastiche per l iscrizione a scuole secondarie o università (euro 5.000), spese di locazione per la frequenza di corsi fuori territorio (euro 3.500), il 50% (80% nel caso di età inferiore a 35 anni) del canone di locazione dell immobile adibito a civile abitazione, rette frequenza asili nido, spese per assistenza alle persone inferme (euro 5.000), spese per assistenza psicoterapica (euro 1.500), spese funebri (euro 3.000), premi per assicurazione vita o infortuni (euro 2.000), assegni alimentari periodi corrisposti al coniuge, donazioni e liberalità allo Stato, donazione o liberalità ad associazioni (euro 1.600), contributi previdenziali volontari (euro 2.500), oneri relativi al ricorso a babysitter fino al terzo anno di età del bambino (euro 2.000), spese per protesi dentarie e sanitarie (euro 1.600), spese relative alle politiche di sostegno ambientale e di sicurezza sismica (interventi edilizi finalizzati all aumento della classe energetica; spese di progettazione; spese per la riduzione del consumo di acqua potabile; acquisto e installazione di impianti fotovoltaici, eolici, termini solari, geotermici e di cogenerazione; progettazione e realizzazione di interventi edilizi per l adozione di misure antisismiche; etc.); applicazione di detrazioni dall imposta delle persone fisiche per i familiari a carico, detrazione maggiorate qualora il numero dei famigliari a carico superi le due unità. CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI 17

18 A cosa servono le convenzioni contro la doppia imposizione? Le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione sono accordi stipulati tra due Stati e hanno lo scopo di regolare/evitare, con opportune disposizioni vincolanti per entrambi gli Stati, il fenomeno della doppia imposizione. La stipula di convenzioni contro le doppie imposizione rappresenta per San Marino una tappa fondamentale del percorso di riforme del proprio ordinamento interno e internazionale intrapreso e consentirà allo stato sammarinese di allinearsi agli standards di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale dettati dall OCSE. La Repubblica di San Marino negli anni ha sottoscritto diverse convenzioni, alcune particolarmente interessanti. Di seguito si riportano alcune tabelle riassuntive riferite alle Convenzioni sottoscritte dalla Repubblica di San Marino: Tabella 1 Convenzioni in vigore CONVENZIONE SAN MARINO/ Austria Belgio Cipro Croazia Italia Lichtenstein Lussemburgo Malesia Malta TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO DATA DI SOTTOSCRIZIONE DATA DI RATIFICA DATA DI ENTRATA IN VIGORE Convenzione contro le Protocollo di modifica Convenzione contro le Protocollo di modifica Convenzione contro le Convenzione contro le Convenzione contro le Convenzione contro le Convenzione contro le Protocollo di modifica Convenzione contro le Convenzione contro le

19 CONVENZIONE SAN MARINO/ Quatar Romania St. Kitts & Nevis Ungheria Protocollo di modifica TIPOLOGIA DI DATA DI DATA DI DATA DI PROVVEDIMENTO SOTTOSCRIZIONE RATIFICA ENTRATA IN VIGORE Convenzione contro le Convenzione contro le Protocollo di modifica Convenzione contro le Convenzione contro le N. 13 convenzioni contro le sottoscritte dalla Repubblica di San Marino in vigore alla data del Tabella 2 Convenzioni sottoscritte CONVENZIONE SAN MARINO/ Barbados Georgia Grecia Libia Portogallo Seychelles Singapore Vietnam TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO DATA DI SOTTOSCRIZIONE DATA DI RATIFICA Convenzione contro le Convenzione contro le Convenzione contro le Convenzione contro le Convenzione contro le Convenzione contro le Convenzione contro le Convenzione contro le DATA DI ENTRATA IN VIGORE N. 8 convenzioni contro le sottoscritte dalla Repubblica di San Marino in attesa di ratifica o di entrata in vigore alla data del

20 Tabella 3 Accordi sullo scambio di informazioni fiscali CONVENZIONE SAN MARINO/ Andorra Argentina Australia Bahamas Canada Cina Danimarca Faroes Finlandia Francia Germania Groenlandia Guernsey India Indonesia Irlanda Islanda Monaco Norvegia TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO Via XXVIII Luglio n Borgo Maggiore - RSM DATA DI SOTTOSCRIZIONE DATA DI RATIFICA DATA DI ENTRATA IN VIGORE

21 Paesi Bassi (Olanda) Polonia CONVENZIONE SAN MARINO/ TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO DATA DI SOTTOSCRIZIONE DATA DI RATIFICA DATA DI ENTRATA IN VIGORE Regno Unito Repubblica Ceca Samoa Spagna Sud Africa Svezia Vanuatu N. 28 accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale di San Marino alla data del ; con ciascun Stato con cui è stato sottoscritto l accordo sullo scambio di informazioni è in corso la negoziazione per la sottoscrizione dell accordo contro le doppie imposizioni Convenzione contro le Italia San Marino Particolare importanza riveste la Convenzione con lo Stato italiano in quanto, introducendo un sistema di regole di natura pattizia diretto a disciplinare la tassazione dei flussi di reddito transazionale e a definire i criteri per l eliminazione del fenomeno della doppia imposizione, mira a conferire maggiore certezza agli scambi fra i due Paesi. In quest ottica si possono realizzare condizioni favorevoli allo sviluppo degli investimenti esteri, tutelati dall esistenza di un quadro coerente di norme convenzionali in materia tributaria atto a garantire un regolato svolgimento delle operazioni transfrontaliere. Attraverso la Convenzione i due Stati si propongono di rafforzare l ordinato sviluppo delle relazioni economiche nel contesto di una maggiore cooperazione e di assicurare che i vantaggi del trattato vadano a beneficio esclusivo dei contribuenti che adempiono i loro obblighi fiscali. 21

22 La Convenzione ovviamente non prevede nuove fattispecie impositive e nemmeno nuovi regimi fiscali, ma si limita unicamente a stabilire a quale Stato (uno od entrambi) è attribuito il potere di tassare il determinato reddito considerato prodotto da un residente dei due Stati. Saranno poi le normative interne, qualora siano entrambe o meno applicabili, di ciascuno Stato a determinare le regole di determinazione della base imponibile, le modalità di tassazione e le aliquote da applicare. Quando applico la convenzione? Legge fiscale RSM n. 166/2013 Articolo 9: Le disposizioni della presente legge si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione. Le norme convenzionali si applicano se più favorevoli al contribuente rispetto alla normativa interna. TUIR Italiano Articolo 128: Le disposizioni interne dettate dal TUIR si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro le. In presenza di accordi contro le doppie imposizioni stipulate tra l Italia e il paese estero, le norme convenzionali prevalgono sulle norma interna, salvo che questa non sia p iù favorevole al contribuente. E evidente pertanto che invocherò l applicazione della norma convenzionale solo nel caso in cui questa sia più conveniente rispetto all applicazione della norma interna. Pertanto il percorso logico da affrontare per determinare se e in quale Paese un determinato reddi to sia tassabile è il seguente: 1. Verifica della sussistenza del presupposto territoriale di tassabilità nel Paese di fonte del reddito (COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO) 2. Verifica della misura e delle modalità di tassazione in base alla normativa interna del Paese di fonte del reddito 3. Tassazione secondo la norma interna del paese di fonte del reddito ovvero secondo la normativa convenzionale se più favorevole 4. Tassazione definitiva nel Paese di residenza del percettore con scomputo dell eventuale imposta pagata all estero (credito di imposta). 22

23 Questo perché se una determinata tipologia di reddito fosse ad esempio esente nel Paese di fonte del reddito non avrebbe senso andare a valutare la tassazione in base alla convenzione Esempio; 1. DLgs. n. 239 del 1996 artt. 6 e 7: Gli interessi e altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari emessi dai cd. «grandi emittenti», non sono soggetti a tassazione in Italia qualora percepiti, tra gli altri, dai soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni indicati nel D.M. 4 settembre A norma dell art. 23, c. 1, lett. b), TUIR, non si considerano prodotti nel territorio dello Stato gli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali. L extraterritorialità comporta l esclusione da imposta in Italia. In questo caso la normativa interna italiana è più conveniente rispetto a quella convenzionale. In questa sede non è possibile entrare nel merito dei singoli articoli della Convenzione; si vuole però sottolineare che grazie all entrata in vigore della convenzione ora è possibile stabilire in maniera più chiara dove un soggetto ha la propria residenza fiscale (art. 4), in quali casi si può parlare di stabile organizzazione (art. 5), nonché in quale dei due Stati (o in entrambi) una componente reddituale produce l obbligazione tributaria. In riferimento alle varie categorie reddituali si vuole portare l attenzione sulle seguenti fattispecie ritenute di particolare interesse: Art. 10 del Trattato contro le stipulato tra l Italia e San Marino DIVIDENDI I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. [TASSAZIONE CONCORRENTE] Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi; 23

24 b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. (omissis). Commento Al ricorrere delle condizioni di cui al punto a) dell articolo 10 nessuna ritenuta alla fonte deve essere applicata nel Paese di residenza del soggetto che paga i dividendi oppure, non ricorrendo tali condizioni la ritenuta non può comunque eccedere il 15%. Il dividendo verrà poi tassato nel Paese di residenza del soggetto che lo percepisce secondo le regole interne. Ad esempio a San Marino è prevista una tassazione del 3% per le persone fisiche mentre per le persone giuridiche il dividendo concorre alla formazione del reddito complessivo per il 5% del loro ammontare. Art. 11 del Trattato contro le stipulato tra l Italia e San Marino INTERESSI 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. [TASSAZIONE CONCORRENTE] 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento degli interessi; b) il 13 per cento dell'ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o 24

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