PART-TIME, LAVORO A CHIAMATA E RESPONSABILITA SOLIDALE NEGLI APPALTI
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1 Modena, 12 luglio 2012 TIPOLOGIE CONTRATTUALI ED ESTERNALIZZAZIONI: COSA CAMBIA CON LA RIFORMA DEL LAVORO? LEGGE N. 92/2012 PART-TIME, LAVORO A CHIAMATA E RESPONSABILITA SOLIDALE NEGLI APPALTI Davide Venturi Commissione di Certificazione ADAPT Centro Studi Marco Biagi Università di Modena e Reggio Emilia (Italy) davide.venturi@unimore.it -
2 Il part-time Clausole flessibili: relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione (compatibili con tutte le tipologie di contratto a tempo parziale). Clausole elastiche: relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (compatibili solo con il rapporto a tempo parziale di tipo verticale o misto).
3 D.Lgs. 61/ Art. 3 (Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche) 7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono: 1. condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa; 2. condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; 3. i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa; 3-bis. condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche stabilite aisensi del presente comma. (art. 1, comma 20, L. n. 92/2012)
4 Il part-time Clausole flessibili ed elastiche. disciplina alla ricerca di una propria collocazione tra dimensione collettiva e contrattazione individuale D.Lgs. 276/2003, art. 46: valorizzazione dell autonomia individuale L. 247/2007: abrogazione della dimensione individuale e valorizzazione della sola dimensione collettiva a cui l autonomia individuale si deve conformare L. 183/2011: ri-valorizzazione dell autonomia individuale L. 92/2012: limitazione della autonomia individuale : regole collettive sulla «revoca» del consenso
5 Il part-time Inoltre, si prevede un diritto incondizionato da parte di: lavoratori con patologie oncologiche; studenti lavoratori, a revocare il proprio consenso all inserimento di clausole flessibili ed elastiche nel proprio contratto individuale di lavoro.
6 La direttiva n. 97/81/CE, che recepisce l Accordo Quadro su lavoro a tempo parziale, poi attuata dal D.Lgs. 61/2000: a quale scopo? Clausola 1: Il presente accordo quadro ha per oggetto: a) di assicurare la soppressione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e di migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale; b) di facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale su base volontaria e di contribuire all organizzazione flessibile dell orario di lavoro in modo da tener conto dei bisogni degli imprenditori e dei lavoratori. Clausola 5: a) gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge o alle prassi nazionali, dovrebbero identificare ed esaminare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli.
7 Il part-time in Italia e in Europa Mercato del lavoro - Occupati a tempo parziale Occupati a tempo parziale per sesso nei paesi Ue Anno 2010 (valori percentuali) Quota di occupati a tempo parziale 90 Paesi Totale Uomini Donne Totale Danimarca Germania Uomini 26,5 26,2 Donne 15,2 9,7 Paesi Bassi 39,0 45,5 48,9 25,4 76,5 Svezia Austria 26,4 25,2 14,0 9,0 Regno Unito 40,4 43,8 26,9 12,6 43,3 50 Belgio 24,0 9,0 42,3 Irlanda 22,4 11,8 34,7 40 Ue27 Lussemburgo 17,9 4,0 36,0 Francia 17,8 6,7 30,0 30 ITALIA 15,0 5,5 29, Finlandia Malta 14,6 12,5 10,0 6,0 19,6 25,0 Spagna Portogallo 13,3 11,6 5,4 8,2 23,2 15,5 0 Slovenia 11,4 8,6 14,7 Estonia 11,0 7,1 14,5 Romania 11,0 10,6 11,4 Lettonia 9,7 7,8 11,4 Cipro 9,3 6,5 12,7 Polonia 8,3 5,7 11,5 Lituania 8,1 6,7 9,3 Grecia 6,4 3,7 10,4 Fonte: Eurostat, Labour force survey Repubblica Ceca 5,9 2,9 9,9 Ungheria 5,8 3,9 8,0 Slovacchia 3,9 2,8 5,4 Bulgaria 2,4 2,2 2,6 Ue27 19,2 8,7 31,9
8 Il lavoro intermittente Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso: A) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente (art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 276/2003) «secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 37». [L. n. 92/2012] ovvero, ipotesi oggettive di discontinuità previste D.M. 23/10/2004 R.D. n. 2657/1923) (ipotesi di cui al B) Per periodi predeterminati nell arco della settimana, del mese o dell anno [che accade ai «week-end, le ferie estive o le vacanze natalizie e pasquali» esplicitamente previsti dall art. 37 D.Lgs. 276/2003, oggi abrogato? Che ne è della definizione di tali periodi nella Circ. MLPS n. 4/2005] [L. n. 92/2012] C) Sempre consentito con soggetti con più di 55 anni di età, e con meno di 24 anni di età, ma le prestazioni svolte entro il 25 anno di età (art. 34, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003) [L. n. 92/2012]
9 COMMERCIO (FINO A 14 DIPENDENTI) CCNL 28 agosto 2009 Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore commercio fino a 14 dipendenti Inizio validità : 1 agosto Scadenza normativa: 31 luglio 2012 Art. 27 Il Lavoro Intermittente c. per prestazione da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno individuati dalle Parti stipulanti il presente contratto. Ai fini di una maggior chiarezza, per la stipula dei contratti di lavoro di cui alla lettera c) del presente articolo, s'intende: -per "Fine Settimana" il periodo che va dal venerdì dopo le ore 13,00, fino alle ore 6,00 del lunedì; -per "Ferie Estive" il periodo che va dal primo giugno al 30 settembre; - per "Vacanze Natalizie" il periodo che va dal sabato precedente al 1 dicembre al sabato seguente il 10 gennaio; - per "Vacanze Pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo alla Pasqua.
10 Il lavoro intermittente Obblighi speciali di comunicazione Prima dell inizio della prestazione lavorativa ovvero di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni del lavoratore intermittente, il datore di lavoro deve darne comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, specificandone la durata, sia mediante sms, fax o posta elettronica, anche non certificata, che con modalità semplificate individuate con apposito decreto interministeriale. Apparato sanzionatorio La violazione dell obbligo è punita con sanzione amministrativa da 400 euro a euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione (non si applica la diffida di cui all art. 13 del d.lgs. n. 124/2004).
11 Il lavoro intermittente Abrogazione dell art. 37 D.Lgs. n. 276/2003, che stabiliva: a) la regolamentazione per le «prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie o pasquali»; b) la corresponsione della indennità di disponibilità, per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, soltanto in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro; c) la previsione da parte dei contratti collettivi di ulteriori periodi predeterminati. Regime transitorio Viene previsto uno specifico periodo transitorio, secondo cui i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti e in corso di svolgimento, che risultino incompatibili con le nuove disposizioni, cessano di produrre effetti alla scadenza dei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge.
12 Responsabilità solidale negli appalti ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003 Disciplina ordinaria Disciplina in deroga Chi sono gli obbligati in solido? Committente Appaltatore Eventuali subappaltatori È possibile eccepire il c.d. beneficium excussionis? Si, nella prima difesa (art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/ introdotto per la prima volta dall art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012 così come modificato dalla l. n.35/2012 e poi razionalizzato dall'art. 4, comma 31, l. n. 92/2012) Chi sono i creditori? Dipendenti dell'appaltatore Dipendenti degli eventuali subappaltatori INPS e INAIL Cosa possono chiedere all'obbligato in solido? I trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto Entro quando possono chiederlo? Entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto Sono possibili deroghe alla disciplina ordinaria? Si nel caso in cui i contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, così come sostituito dall'art. 4, comma 31, l. n. 92/2012) derogabilità delle disposizioni di legge e di contrattazione collettiva nazionale relative al regime della solidarietà negli appalti da parte di specifiche intese realizzate dalla contrattazione di prossimità con l unico limite nel «rispetto della Costituzione» e dei «vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro» (art. 8, comma 2, lettera c), d.l. n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla l. n. 148/2011))
13 Il nuovo regime processuale Il lavoratore dell'appaltatore o del subappaltatore conviene in giudizio per la corresponsione dei trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto Solo il proprio debitore diretto (appaltatore o subappaltatore) Solo il committente È possibile? No (art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/ secondo periodo) - eccezione al principio stabilito dall'art c.c.; - ipotesi tipizzata di litisconsorzio necessario processuale. il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio con È possibile? Si, si applicano le norme del c.p.c. Si, il committente, nella prima difesa, può richiedere che vengano escussi preventivamente i patrimoni dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori (art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/ terzo periodo) È previsto un ordine di escussione? Appaltatore Eventuali subappaltatori Giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati (art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/ quarto periodo) l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori (art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/ quarto periodo) Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali (art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/ quinto periodo)
14 Responsabilità solidale prevista dall'art c.c. (azione diretta) Responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 Responsabilità solidale prevista dall'art. 35, comma 28, d.l. n. 223/2006 Chi sono gli obbligati in solido? Chi sono gli obbligati in solido? Chi sono gli obbligati in solido? Committente Appaltatore Committente Appaltatore Eventuali subappaltatori Committente Appaltatore Eventuali subappaltatori Chi sono i creditori? Chi sono i creditori? Chi sono i creditori? Dipendenti dell'appaltatore che hanno lavorato nell'appalto Dipendenti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori che hanno lavorato nell'appalto + INPS / INAIL Agenzia delle Entrate INPS Cosa possono chiedere all'obbligato in solido? Cosa possono chiedere all'obbligato in solido? Cosa possono chiedere all'obbligato in solido? Quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda I trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto
15 Casi di responsabilità solidale Art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 (appalto); Art. 2112, commi 2 e 6, c.c. (trasferimento d azienda); Art. 23, comma 3, D.Lgs. 276/2003 (somministrazione di lavoro); Art. 26, comma 4, D.Lgs. 81/2008 (infortunio in appalto endoaziendale); Ipotesi di estensione giurisprudenziale: - Consorzio e negozio di affidamento (Cass. 7 marzo 2008, n. 6208); -Appalto di servizi di trasporto e contr. di logistica integrata (Trib. Bolzano 13 maggio 2011 e 10 giugno 2011, e Circ. MLPS n. 17/2012); de Jure condendo: Comm. Europea, proposta di Dir. COM (2012) 131 final del (appalto transnazionale).. Prove di co-datorialità?
16 Grazie per l attenzione! Davide Venturi Commissione di Certificazione Adapt - CSMB Università di Modena e Reggio Emilia davide.venturi@unimore.it
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