D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276 ATTUAZIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO DI CUI ALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 2003, N.

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1 D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276 ATTUAZIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO DI CUI ALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 2003, N. 30

2 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO 1. FLESSIBILITA 2. COMPETITIVITA 3. PARI OPPORTUNITA

3 Collaborazione occasionale Lavoro subordinato Lavoro autonomo Collaborazione coordinata e continuativa

4 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO collaborazioni coordinate e continuative contratto a progetto contratto d opera

5 Definizione LAVORO A PROGETTO E un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione AREA DEL LAVORO AUTONOMO

6 LAVORO A PROGETTO INDIVIDUAZIONE DI UN PROGETTO O DI UN PROGRAMMA AUTONOMIA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE NECESSARIO COORDINAMENTO CON IL COMMITTENTE IRRILEVANZA DEL TEMPO IMPIEGATO PER L ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

7 Definizione LAVORO A PROGETTO PROGETTO SPECIFICO : individuazione, da parte del committente, di una determinata attività, volta al raggiungimento di un risultato concreto, la cui realizzazione segna la risoluzione del contratto PROGRAMMA DI LAVORO : consiste in una prestazione connessa all attività ordinariamente svolta dal committente, il cui sviluppo richiede l apporto di un collaboratore dotato di peculiari attitudini professionali che caratterizzano il programma in funzione di un risultato parziale

8 Rapporti esclusi LAVORO A PROGETTO Non si applica: alle professioni intellettuali per l esercizio delle quali è necessaria l iscrizione in appositi albi professionali ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, ai partecipanti a collegi e commissioni a coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia ai rapporti e le attività di collaborazione rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive ai rapporti tra committenti e agenti e rappresentanti di commercio alle prestazioni occasionali

9 Elementi formali del contratto LAVORO A PROGETTO Il contratto deve avere forma scritta deve contenere, ai soli fini della prova, i seguenti elementi: DURATA, DETERMINATA O DETERMINABILE, DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO PROGETTO O PROGRAMMA DI LAVORO, O FASI DI ESSO, INDIVIDUATO NEL SUO CONTENUTO CARATTERIZZANTE CORRISPETTIVO E CRITERI PER LA SUA DETERMINAZIONE, TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO FORME DI COORDINAMENTO DEL LAVORATORE AL COMMITTENTE MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA

10 Corrispettivo LAVORO A PROGETTO Il corrispettivo deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto, e deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto

11 Gravidanza, malattia, infortunio LAVORO A PROGETTO Gravidanza, malattia ed infortunio non comportano l estinzione del rapporto che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo Salva diversa pattuizione, malattia ed infortunio non comportano la proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza Ove la sospensione si protragga per un periodo superiore a trenta giorni, il committente può recedere dal rapporto segue

12 / Soltanto in caso di gravidanza è prevista una proroga del contratto per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale Ai collaboratori continuano ad applicarsi le disposizioni di legge già vigenti sul processo del lavoro, a tutela della maternità, contro gli infortuni e malattie professionali Si applicheranno anche le norme di cui al D. Lgs. n. 626/1994, ma ciò soltanto quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente

13 TERMINE DEL CONTRATTO Il contratto a progetto si risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso Il contratto a progetto si risolve allo scadere del termine finale ivi indicato E possibile recedere dal contratto per giusta causa o altre causali stabilite dalle parti

14 Sanzioni LAVORO A PROGETTO In difetto di individuazione di un progetto, programma o fase di esso, il contratto si considera subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto Quando un rapporto a progetto venga a mutare natura in corso di attuazione, configurandosi come un rapporto di lavoro subordinato, e tale mutamento sia accertato in giudizio, la trasformazione sarà corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti

15 CO.CO.CO. LAVORO A PROGETTO I contratti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto, e che non sonostati ricondotti ad un progetto, rimangono in vigore fino alla loro scadenza e, comunque, non oltre il 24 ottobre 2005

16 L IDENTIKIT DEI CO.CO.CO. Età: anni (51%), ma vive ancora in famiglia (56,3%) Sesso: leggera predominanza di donne (53,9%) Residenza: città capoluogo (64,5%) del Nord (61,1%) Titolo di studi: diploma scuola media superiore (56,7%) o laurea (30%) Stato civile: celibe o nubile (70,9%) Progetti di vita: accantonare dei risparmi (45,3%), mettere su famiglia (34,9%), comprare casa (25,5%) Cosa è difficile fare quando si è co.co.co: programmi lavorativi di lungo respiro (51,2%), ottenere un finanziamento per l'acquisto di beni (40,3%) o un mutuo per l'acquisto della casa (34,5%) Obiettivi di medio e lungo termine sul lavoro: aumentare la retribuzione (42,4%) e passare a un lavoro stabile (54,2%) Prova soddisfazione: per le mansioni svolte (72,6%) e per la retribuzione (54,2%) La richiesta conclusiva: un contratto collettivo che tuteli anche questa categoria (37,8%)

17 Definizione LAVORO INTERMITTENTE E il contratto con cui un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne utilizza l attività per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente (cioè soggette ad intervalli di inattività)

18 LAVORO INTERMITTENTE Con DM 10 marzo 2004 il Ministro del Lavoro ha fissato l importo dell indennità di disponibilità da corrispondere al lavoratore intermittente. Essa, divisibile in quote orarie, è pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato e viene riconosciuta per i periodi in cui il lavoratore garantisce la sua disponibilità al datore di lavoro

19 Casi di ricorso LAVORO INTERMITTENTE Ipotesi oggettive Sono individuate dai contratti collettivi nazionali di categoria e rappresentano esigenze di carattere discontinuo o saltuario segue

20 / Ipotesi soggettive disoccupati infraventicinquenni lavoratori ultraquarantacinquenni espulsi dal ciclo produttivo o iscritti alle liste di mobilità e di collocamento prestazioni rese durante il fine settimana, le ferie estive, le vacanze natalizie o pasquali

21 Divieti LAVORO INTERMITTENTE per sostituire lavoratori in sciopero in aziende che hanno sospeso o licenziato lavoratori con le stesse mansioni in aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi

22 Indennità di disponibilità LAVORO INTERMITTENTE Spetta solo se il lavoratore si è contrattualmente obbligato a rispondere alla chiamata La misura di tale indennità è pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato E un importo mensile divisibile in quote orarie E soggetta a contributi senza il rispetto del minimale contributivo segue

23 / E esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto In caso di malattia o altro impedimento, l indennità non spetta; se il lavoratore non comunica l evento perde l indennità per 15 giorni In caso di rifiuto ingiustificato a rispondere, il contratto può essere risolto, il lavoratore è tenuto alla restituzione parziale dell indennità e deve pagare i danni nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto individuale.

24 Elementi formali del contratto lavoro intermittente Il contratto, in forma scritta, deve contenere: la durata e le ipotesi che lo rendono legittimo il luogo, la modalità del preavviso di chiamata, il trattamento economico e l importo dell indennità di disponibilità le forme e le modalità con cui il datore di lavoro può chiedere l esecuzione della prestazione i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell indennità di disponibilità le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie

25 lavoro intermittente Trattamento economico e normativo Il lavoratore intermittente ha gli stessi diritti del lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte, riproporzionati in ragione della prestazione effettivamente eseguita, sia per quanto riguarda la retribuzione globale e le relative componenti, sia per quanto riguarda le ferie, i trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale, maternità e congedi parentali (comma 2 dell art. 38) Se il lavoratore intermittente non lavora non ha alcun diritto, salvo, eventualmente, l indennità di disponibilità

26 lavoro ripartito Definizione Speciale contratto di lavoro con il quale due lavoratori assumono in solido l adempimento di un unica ed identica obbligazione lavorativa

27 Elementi formali del contratto lavoro ripartito la ripartizione della prestazione tra i due coobbligati con l indicazione della quantità e della distribuzione del lavoro nel giorno, nella settimana, nel mese, nell anno; il luogo di lavoro e il trattamento economico e normativo; le eventuali misure di sicurezza specifiche che si rendano necessarie in relazione all attività dedotta in contratto.

28 lavoro ripartito Disciplina I due lavoratori sono legittimati, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, a modificare consensualmente la collocazione temporale dell orario La regolamentazione del rapporto di lavoro ripartito è rimessa alla contrattazione collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel d.lgs. n. 276/2003 Salvo diversa intesa delle parti, il rapporto di lavoro ripartito si estingue in caso di licenziamento o di dimissioni di uno dei lavoratori coobbligati

29 LAVORO A TEMPO PARZIALE Artt. 46 e 85, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, che modificano il d.lgs n. 61/200O e successive modifiche e integrazioni

30 LA LEGGE DELEGA Art. 3, l. n. 30/2003 Promuovere ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale Piena operatività della contrattazione collettiva e delle pattuizioni individuali nella gestione della flessibilità agevolazione ricorso a prestazioni di lavoro supplementare agevolazione ricorso a forme flessibili ed elastiche abrogazione/integrazione di ogni disposizione in contrasto con l obiettivo della incentivazione del part-time

31 LAVORO SUPPLEMENTARE Prestazione di lavoro eccedente quella originariamente concordata E ammesso solo nel part-time orizzontale. Il numero massimo delle ore effettuabili, demandato alla contrattazione collettiva, non deve essere più ricondotto nell arco temporale dell anno e della singola giornata lavorativa Abolizione del divieto che consentiva il ricorso nella misura massima del 10% della durata dell orario di lavoro a tempo parziale

32 LAVORO SUPPLEMENTARE Le causali di ricorso non sono più limitate a quelle di natura oggettiva. La contrattazione collettiva potrà individuare causali di natura soggettiva. Il superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dal contratto collettivo dà diritto non più solo ad una maggiorazione economica bensì eventualmente a conseguenze d altra natura (v. riposi compensativi)

33 LAVORO SUPPLEMENTARE può essere introdotto per accordo individuale (in tale caso il consenso del lavoratore può essere reso anche per fatti concludenti). IL LAVORO SUPPLEMENTARE NON HA PIU NATURA VOLONTARIA MA E DOVUTO NEI LIMITI STABILITI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

34 LAVORO SUPPLEMENTARE LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DOVRA PERTANTO RIDEFINIRE I SEGUENTI PROFILI: nuovi limiti numero massimo delle ore effettuabili e relative causali di ricorso da richiamare per lo svolgimento di lavoro supplementare; individuazione delle conseguenze derivanti dal superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dagli stessi contratti collettivi.

35 LAVORO SUPPLEMENTARE GLI ACCORDI INDIVIDUALI Nell ipotesi in cui il contratto collettivo non sia mai intervenuto sulla materia ovvero sia stato fatto ricorso alla ormai abrogata disciplina transitoria di cui all art. 3, comma 15, d.lgs. n. 61/2000 (mod. da ult. dalla l. n. 266/2002), il lavoro supplementare potrà essere richiesto previo consenso del lavoratore. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento non viene riproposto il divieto di adottare provvedimenti disciplinari.

36 LAVORO SUPPLEMENTARE NORME ELIMINATE Soppresso il limite transitorio del 10% posto alla entità della prestazione supplementare. Soppresso il limite transitorio del 50% posto alla entità della maggiorazione retributiva. Soppresso il c.d. diritto al consolidamento, nell orario di lavoro, del lavoro supplementare svolto in via meramente non occasionale.

37 LAVORO SUPPLEMENTARE (segue) Norme eliminate Abrogata la disciplina transitoria in virtù della quale le norme contrattuali preesistenti al d.lgs. n. 61/2000 conservano la loro efficacia sino alla scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2003 (art. 3, co.15, l. n. 61/2000 mod. da ult. dalla l. n. 266/2002) dal 24 ottobre 2003 sono decadute tutte le clausole dei c.coll. stipulate ex d.lgs. n.61/2002 vigenti alla predetta data ed in contrasto con la nuova disciplina introdotta dalla Riforma Biagi.

38 CLAUSOLE FLESSIBILI DEFINIZIONE Clausole che consentono la variazione della distribuzione dell orario di lavoro nel part-time orizzontale, verticale e misto. NOVITA INTRODOTTE Il preavviso minimo non è più di 10 giorni bensì di 2 giorni lavorativi, fatte salve le intese tra le parti. La prestazione resa attraverso l adozione di clausole flessibili dà diritto non più solo ad una maggiorazione economica bensì, eventualmente, a conseguenze d altra natura (v. riposi compensativi). Conservazione del rinvio alla c. coll.

39 CLAUSOLE FLESSIBILI (Segue) NOVITA INTRODOTTE Facoltà del lavoratore di richiedere, all atto della stipula dello specifico patto scritto, l assistenza di un rappresentante sindacale di sua scelta. In assenza di disciplina collettiva la clausola flessibile può essere introdotta per accordo individuale (sempre previo specifico patto scritto ). Gli accordi individuali dovranno comunque prevedere le condizioni e le modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa nonché le specifiche compensazioni.

40 NORME ELIMINATE CLAUSOLE FLESSIBILI Soppressione del diritto di denuncia o di ripensamento del patto. LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DOVRA PERTANTO RIDEFINIRE La determinazione della misura ovvero delle forme da dare alle specifiche compensazioni che spettano al lavoratore a fronte della stipulazione di clausole flessibili. GLI ACCORDI INDIVIDUALI Fintanto che la c.coll. non interverrà sulla materia, è data facoltà alle parti individuali di concludere accordi per l adozione delle clausole flessibili (sempre previo specifico patto scritto ).

41 DEFINIZIONE CLAUSOLE ELASTICHE Clausole che consentono di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nel parttime verticale e misto. DISCIPLINA DELL ISTITUTO E rimessa alla c. coll. la individuazione di: - condizioni e modalità di adozione della clausola - limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa - specifiche compensazioni (anche di natura non economica).

42 CLAUSOLE ELASTICHE (segue) DISCIPLINA DELL ISTITUTO Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di almeno due giorni lavorativi (fatte salve le intese tra le parti). Facoltà del lavoratore di richiedere, all atto della stipula dello specifico patto scritto, l assistenza di un rappresentante sindacale di sua scelta. In assenza di contratti collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro possono concordare direttamente l adozione della clausola (sempre previo specifico patto scritto ). Gli accordi individuali dovranno comunque contenere le indicazioni sopra richieste (condizioni e modalità; limiti massimi di variabilità; specifiche compensazioni). L eventuale rifiuto di stipulare il patto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

43 CLAUSOLE ELASTICHE LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA POTRA DUNQUE INTERVENIRE PER DISCIPLINARE IL RICORSO ALLE CLAUSOLE ELASTICHE, RELATIVAMENTE AI SEGUENTI ASPETTI: condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; limiti massimi della variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa; determinazione della misura ovvero delle forme da dare alle specifiche compensazioni che spettano al lavoratore a fronte della stipulazione di clausole elastiche.

44 CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE RISARCIMENTO DEL DANNO Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili senza il rispetto delle disposizioni riguardanti: la stipula dello specifico patto scritto; le condizioni e modalità di adozione delle predette clausole; i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa; il diritto a specifiche compensazioni; comporta a favore del lavoratore il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno.

45 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO PIENO IN RAPPORTO A TEMPO PARZIALE NOVITA INTRODOTTE La trasformazione continuerà a richiedere la convalida della D.p.l. competente per territorio senza prevedere più l assistenza, neppure eventuale, di un rappresentante sindacale.

46 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO PIENO IN RAPPORTO A TEMPO PARZIALE Viene introdotta una ipotesi di legge che impone tale trasformazione (in rapporto part-time orizzontale o verticale) nei confronti dei lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l A.s.l. territorialmente competente. A richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

47 ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO PIENO NORME ELIMINATE Eliminato il c.d. diritto di precedenza posto a favore dei lavoratori part- time in caso di assunzione di personale a tempo pieno. E data comunque facoltà agli accordi individuali di intervenire sulla materia disponendo un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale e adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l assunzione.

48 LA DEFINIZIONE DI TEMPO PIENO E IL LAVORO STRAORDINARIO La definizione di tempo pieno, di cui all art. 1, comma 2, d.lgs. n. 61/2000, viene aggiornata per essere rapportata alla definizione di orario normale di lavoro di cui all art. 3, comma 1, d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 ovverosia alle 40 ore settimanali.

49 COMUNICAZIONE ALLA D.P.L. DELLA STIPULA DEL CONTRATTO PART-TIME TIME Scompare l obbligo per il datore di lavoro di dare comunicazione dell assunzione a tempo parziale alla D.p.l. mediante invio di copia del contratto. Anche la relativa sanzione amministrativa (art. 8, co. 4. d.lgs. n. 61/2000) deve ritenersi implicitamente abrogata, in quanto incompatibile (art. 85, co. 1, lett. i), d.lgs. 276/2003). Resta comunque l obbligo di comunicare nei cinque giorni seguenti la trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno.

50 OPERATIVITA DELLA RIFORMA Differita intervento c.coll. su lavoro supplementare e clausole flessibili Immediata intervento accordi individuali su lavoro supplementare e clausole flessibili ed elastiche non disciplinati da c.coll. intervento accordi individuali su lavoro supplementare disciplinato da c.coll. per il quale si sia fatto ricorso alla ormai abrogata disciplina transitoria di cui all art.3, co. 15, d.lgs. n. 61/2000 mod. da ult. dalla l. n. 266/2002 diritto di precedenza ex art.5, co 2, d.lgs. n.61/2000 eliminazione diritto al consolidamento del lavoro supplementare ex art. 4, co. 6, d.lgs. n.61/2000 diritto di denuncia o di ripensamento del patto sulle clausole flessibili ex art.3, co. 10, d.lgs. n. 61/2000

51 CONTRATTO DI INSERIMENTO Contratto di lavoro volto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l inserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di lavoratori

52 CONTRATTO DI INSERIMENTO Campo di applicazione Possono essere assunti con contratto di inserimento: a) soggetti di età tra i diciotto e i ventinove anni b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni c) lavoratori con più di cinquanta anni privi di un posto di lavoro d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni e) donne residenti in area geografica con tasso di occupazione femminile inferiore almeno del 20 % a quello maschile f) persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico

53 CONTRATTO DI INSERIMENTO Campo di applicazione Possono effettuare le assunzioni: enti pubblici economici, imprese e loro consorzi gruppi di imprese associazioni professionali, socio-culturali, sportive fondazioni enti di ricerca, pubblici e privati organizzazioni e associazioni di categoria

54 CONTRATTO DI INSERIMENTO Condizioni per le assunzioni Predisposizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento Aver mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti.

55 CONTRATTO DI INSERIMENTO Sanzioni Ipotesi di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento versamento da parte del datore di lavoro della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 %

56 FORMA SCRITTA CONTRATTO DI INSERIMENTO Elementi del contratto DURATA DA NOVE MESI A DICIOTTO MESI (FINO A TRENTASEI MESI PER LAVORATORI AFFETTI DA GRAVE HANDICAP FISICO, MENTALE O PSICHICO) NON RINNOVABILITÀ TRA LE STESSE PARTI PROROGHE, MA SOLO ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI 18 MESI

57 CONTRATTO DI INSERIMENTO Benefici economici e normativi categoria inferiore, per non più di due livelli, alla categoria spettante agli addetti a mansioni o funzioni corrispondenti non computo nei limiti numerici previsti da leggi o contratti per l applicazione di particolari normative e istituti applicazione, con esclusione dei "giovani" di cui alla lettera a), degli incentivi economici previsti per i CFL. Le agevolazioni contributive saranno riconosciute nei limiti delle disposizioni del regolamento UE n. 2204/2002

58 Le nuove regole APPRENDISTATO In attesa della regolamentazione regionale si continua ad applicare la normativa già esistente con alcune eccezioni: 1) per instaurare il rapporto, il datore di lavoro non deve più ottenere l autorizzazione della Direzione del Lavoro 2) viene meno il rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione della retribuzione dell apprendista 3) viene elevata l età massima (29 anni).

59 Tipologie, limiti e autonomia dell apprendistato Apprendistato TRE TIPOLOGIE: apprendistato per l espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione apprendistato professionalizzante apprendistato per l acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione LIMITI Il numero degli apprendisti non può essere superiore al 100% dei lavoratori in forza (fatta eccezione per le aziende artigiane).

60 Apprendistato Per l espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione Limiti di età anni Finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale Durata massima 3 anni Il contratto scritto deve contenere l indicazione della prestazione lavorativa, della qualifica da acquisire e un piano formativo individuale E vietato stabilire compensi secondo tariffe di cottimo E un contratto a tempo indeterminato ma può essere risolto ai sensi dell art c.c. La giusta causa è indispensabile per recedere dal rapporto prima che sia concluso il periodo di apprendistato.

61 Apprendistato Per l espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni Previsione di un monte ore di formazione interna od esterna all azienda, non quantificato; tale monte dovrà essere congruo al conseguimento della qualifica professionale Il principio di alternatività non obbliga il datore di lavoro ad accedere esclusivamente alla formazione esterna, ma lo lascia libero di scegliere tra le due opzioni Rinvio ai contratti collettivi per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione in azienda Registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo

62 Professionalizzante Apprendistato Possono essere assunti tutti i giovani che hanno concluso il loro percorso formativo Limiti di età anni Il limite inferiore può essere spostato a 17 anni per i soggetti già in possesso di una qualifica professionale ai sensi della L.53/2003. Il contratto può avere una durata massima di sei anni e una durata minima di due anni Il contratto scritto deve contenere l indicazione della qualifica professionale e un piano formativo individuale E vietato stabilire compensi secondo tariffe di cottimo E un contratto a tempo indeterminato ma può essere risolto per giusta causa

63 Apprendistato Professionalizzante La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni, ma è necessaria l intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro. La formazione formale è finalizzata all acquisizione di competenze di base e tecnico professionali, può essere interna od esterna e deve durare almeno 120 ore annue. Rinvio ai contratti collettivi per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione in azienda. Presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.

64 Apprendistato Per l acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione Limiti di età anni Finalizzato al conseguimento di un titolo di studio secondario o universitario o dell alta formazione o della specializzazione tecnica superiore Il limite inferiore può essere spostato a 17 anni per i soggetti già in possesso di una qualifica professionale ai sensi della L.53/2003 La regolamentazione e la durata sono rimesse alle Regioni in accordo con le associazioni datoriali, le università e le altre istituzioni formative La qualifica professionale conseguita costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

65 Incentivi economici e normativi Apprendistato Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore potrà essere inferiore (fino a due livelli) alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni corrispondenti L erogazione degli incentivi sarà soggetta all effettiva verifica della formazione svolta In caso di inadempimento nell erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità previste dal Legislatore, il datore di lavoro sarà tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100%

66 INDAGINE ISTAT SUL MERCATO DEL LAVORO maggiore ricorso ad alcune forme di occupazione temporanea quali il lavoro interinale, le prestazioni occasionali e le collaborazioni a progetto persone coinvolte il lavoro non standard (che comprende anche il lavoro a termine) interessa circa 2,6 milioni di persone, circa l 11% dell occupazione complessiva.

67 GRADUATORIA NAZIONALE 1. Lombardia ( contratti) 2. Lazio ( contratti) Mezzogiorno Campania ( ) Sicilia ( ) Puglia ( )

68 Risultati dell indagine Componente femminile superiore a quella maschile Età compresa fra i 25 e i 29 anni Settori del Terziario e dei Servizi alle imprese 2 milioni e 875 mila iscritti alla gestione separata INPS

69 DATI OCCUPAZIONALI RIFERITI A PALERMO E PROVINCIA FORZA LAVORO di cui uomini e donne TASSO DI ATTIVITÀ 53,5% di cui 70,6% uomini e 37,1% donne OCCUPATI di cui uomini e donne TASSO OCCUPAZIONE 42,5% di cui il 59,3% uomini e il 26,5% donne

70 Occupati per settore di attività INDUSTRIA addetti di cui dipendenti e autonomi SERVIZI addetti di cui dipendenti e autonomi Persone in cerca di occupazione sono complessivamente

71 Il mercato del lavoro non è un mercato come tutti gli altri, perché vi si scambia una merce particolare Una merce che pensa, impara, reagisce e che manifesta passioni, attrazioni, affettività, repulsioni Una merce che costa anche quando non è più produttiva Una merce sensibile al mondo esterno, che produce regole, si sviluppa e cambia assieme alle regole che ha prodotto

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