R.T.I. DI PROGETTAZIONE MANDATARIA MANDANTE
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3 R.T.I. DI PROGETTAZIONE MANDATARIA DIRETTORE TECNICO: ING. EVERARDO ALTIERI Via Colleoni, Thiene (VI) tel. 0445/ fax 0445/ MANDANTE PROF. ING. MARCO PASETTO Via Curtarone e Montanara, Padova (PD) tel / fax 049/ studiopasetto@tin.it COORDINAMENTO GENERALE DI PROGETTO ING. UMBERTO LUGLI STUDIO URBANISTICO PROGETTAZIONE SPECIALISTICA AEROPORTUALE PROGETTAZIONE CAD URB. VALENTINA ALTIERI ING. PAOLO SARTORI GEOM. MICHELA DAL BIANCO PROGETTAZIONE SPECIALISTICA AEROPORTUALE ING. ANDREA MANGANARO
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5 Pag. 1 di 7 INDICE 1 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 2
6 Pag. 2 di 7 1 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE In recepimento delle prescrizioni ENAC di cui al Regolamento per la costruzione e l esercizio degli aeroporti in data 30 gennaio 2008 (capitolo 9 Prevenzione e gestione dei rischi, paragrafo 6 Piani di rischio ) e della bozza di circolare pubblicata da ENAC in data 28/07/2009, concernente i Piani di rischio previsti dall art. 707 del Codice della Navigazione, le presenti norme tecniche di attuazione del Piano di Rischio Aeroportuale del Comune di Ronchi dei Legionari disciplinano gli aspetti correlati con la pianificazione territoriale e l edificazione negli ambiti interni alle zone di tutela A, B e C ivi indicate, e di pertinenza della testata 27 (est) dell infrastruttura di volo dell Aeroporto Internazionale di Trieste Ronchi dei Legionari. Conformemente al dettato dell art. 707, 5 comma de l Codice della Navigazione aerea, così come da ultimo modificato dal D. L.vo 151/2006, il presente Piano costituisce vincolo sovraordinato al Piano Regolatore Generale del Comune di Ronchi dei Legionari. Conseguentemente, fino all adozione della variante di recepimento/ adeguamento del P.R.G.C., non potranno essere autorizzate opere o attività incompatibili con le N.T.A. allegate al presente Piano. In virtù dei principi generali in materia, i vincoli sulla proprietà privata che derivano dall efficacia del Piano vengono imposti nel presupposto della loro non indennizzabilità. Art. 1 Quadro legislativo E redatto il Piano di Rischio del Comune di Ronchi dei Legionari, relativo all esercizio dell Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia, in accordo con quanto disposto all art. 707 del Codice della Navigazione in seguito al D. L.vo 9 maggio 2005, n.96 ed al D. L.vo 15 marzo 2006, n.151. Art. 2 Quadro normativo Il Piano di Rischio è redatto in ottemperanza alle prescrizioni di cui al paragrafo 6, capitolo 9 del Regolamento ENAC del 30 gennaio 2008 ( Piani di rischio ) ed alle indicazioni contenute in seno alla bozza di circolare attuativa del medesimo Regolamento ENAC, pubblicata in data 28 luglio In virtù delle caratteristiche di
7 Pag. 3 di 7 esercizio dello scalo aeroportuale, ENAC esclude che il Piano debba contenere la valutazione dell impatto di rischio di cui all art. 715 del Codice della Navigazione. Art. 3 Zone di tutela: individuazione Ai fini di cui all art. 1 e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 1 e 2, si approvano le presenti norme, nonché l individuazione e definizione delle zone di tutela del territorio interessato dal Piano di Rischio, come rappresentate nell allegata planimetria, che del Piano costituisce parte integrante. Art. 4 Zona di tutela A L ambito del territorio comunale classificato come zona di tutela A nella planimetria allegata al presente Piano ha la destinazione impressa da vigenti. In essa non si ritiene ammissibile uno sviluppo ulteriore di volumetria rispetto a quanto già indicato dalle previsioni urbanistiche vigenti. La destinazione d uso deve essere non residenziale. Art. 5 Zona di tutela B L ambito del territorio comunale classificato come zona di tutela B nella planimetria allegata al presente Piano ha la destinazione prevista da vigenti. In esso si ritiene ammissibile un aumento della cubatura, rispetto alle volumetrie edificate attuali, nella misura massima del 7% per la destinazione d uso residenziale e del 10% per le destinazioni d uso non residenziali (come censite all atto dell entrata in vigore del Nuovo Codice della Navigazione Aerea). In ogni caso, all'interno dell'aumento residenziale previsto, devono essere privilegiate le riqualificazioni e ristrutturazioni d'ambito rispetto alle nuove edificazioni. Compatibilmente con le previsioni di P.R.G.C., nella zona B il cambio di destinazione d uso in residenziale è sempre consentito nei casi di recupero e ristrutturazione edilizia/urbanistica e/o riqualificazione urbana. E parimenti consentito il cambio di destinazione d uso in non residenziale, con un vincolo di consistenza sulle attività commerciali e sanitarie, che devono sempre mantenersi tali da non richiamare carico antropico oltre a quello già attualmente presente. Le attività commerciali e le strutture sanitarie devono conservare un carattere di tipo locale, inter-quartiere, senza che possa per esse ammettersi la
8 Pag. 4 di 7 concentrazione di cubatura, ovvero di strutture e servizi in grado di elevarne il rango e la funzione territoriale. Per i fabbricati residenziali, artigianali di servizio, alberghieri e direzionali i volumi conseguenti alla realizzazione di superfici non imponibili 1 non concorrono al calcolo della volumetria massima realizzabile stabilita per la zona. Art. 6 Zona di tutela C L ambito del territorio comunale classificato come zona di tutela C nella planimetria allegata al presente Piano ha la destinazione impressa da vigenti. In esso si ritiene ammissibile un aumento della cubatura nella misura massima del 12% rispetto alle volumetrie edificate attuali (come censite all atto dell entrata in vigore del Nuovo Codice della Navigazione Aerea), ferme restando le proporzioni tra le destinazioni d uso attualmente stabilite dal vigente P.R.G.C. La nuova maggiore cubatura di tipo residenziale può essere liberamente ripartita fra nuove edificazioni, recupero, ampliamenti o riqualificazioni dell edificato esistente, col divieto di concentrare le volumetrie, onde evitare incrementi puntuali di carico antropico. Compatibilmente con le previsioni di P.R.G.C., nella zona C il cambio di destinazione d uso in residenziale è sempre consentito nei casi di recupero e ristrutturazione edilizia/urbanistica e/o riqualificazione urbana. E parimenti consentito il cambio di destinazione d uso in non residenziale, con un vincolo di consistenza sulle attività commerciali e sanitarie, che devono sempre mantenersi tali da non richiamare carico antropico oltre a quello già attualmente presente. Le attività commerciali e le strutture sanitarie devono conservare un carattere di tipo locale, inter-quartiere, senza che possa per esse ammettersi la concentrazione di cubatura, ovvero di strutture e servizi in grado di elevarne il rango e la funzione territoriale. 1 La superficie imponibile, ai sensi dell art. 11 del DPGR 0139/Pres del , corrisponde alla somma delle superfici di pavimento di ciascun piano relative a vani scale comuni a più alloggi, autorimesse private, cantine, soffitte, ripostigli, depositi, lavanderie e simili nonché a locali per impianti tecnici, sottotetti non abitabili, porticati, balconi.
9 Pag. 5 di 7 Per i fabbricati residenziali, artigianali di servizio, alberghieri e direzionali, i volumi conseguenti alla realizzazione di superfici non imponibili (nota 1, art. 5) non concorrono al calcolo della volumetria massima realizzabile stabilita per la zona. Art. 7 Siti sensibili All interno delle zone di tutela A, B e C è vietata l individuazione, l istituzione e la costruzione di nuove strutture aventi destinazione d uso ritenuta sensibile. Nell ambito del presente Piano sono considerati sensibili, in conformità ed in integrazione a quanto indicato dal documento preliminare per la formazione della Circolare ENAC 28/07/2009, i seguenti siti: 1. insediamenti ad elevato affollamento (centri commerciali, istituti scolastici, casa di riposo); 2. edificazioni che, se coinvolte in un eventuale incidente, possono creare pericolo di incendio o comunque di amplificazione del danno sia all ambiente che all aeromobile stesso: 2.a. distributori di carburante; 2.b. depositi di liquidi infiammabili (esclusivamente finalizzati a stoccaggio e distribuzione all ingrosso, non comprese le forniture per edifici); 2.c. industrie chimiche; 2.d. depositi per lo stoccaggio di sostanze chimiche o infiammabili (esclusivamente finalizzati a stoccaggio e distribuzione all ingrosso); 2.e. cabine gas ad alta pressione; quando ubicati lungo le direzioni di atterraggio e decollo ed in prossimità dell aeroporto (che, nel presente Piano vengono identificate nelle zone di tutela A, B, C). Non sono considerati siti sensibili : stadio e palazzetto dello sport, luoghi di culto, a causa della occasionalità dell occupazione; pubblici esercizi e servizi minori (residenza municipale, ufficio postale) per l episodicità dell occupazione e il basso grado di occupazione. Stabilito che il Piano di Rischio non modifica lo stato esistente dell edificato e le corrispondenti destinazioni urbanistiche, nel caso di aree o siti sensibili attualmente presenti entro le tre zone di tutela, si dispone, come principio generale, il divieto di aumento di volumetria nelle aree sensibili, tali da comportare un aumento di carico antropico entro la zona di tutela. Restano ammissibili sia la riduzione di volumetria che
10 Pag. 6 di 7 il mutamento di destinazione d uso (totale o parziale) verso altra diversa da quella residenziale. Le aree sensibili interne alla zona di tutela B (ad esempio, complesso scolastico sul lato sud), anche se non compatibili per destinazione urbanistica con il dettato del Codice della Navigazione e del Regolamento ENAC e della sua circolare attuativa, restano confermate in sede, non modificando il Piano di Rischio l edificato storico. Nello specifico, per quanto riguarda gli istituti scolastici, è consentita, nelle aree relative agli edifici ( aree sensibili ), la possibilità di aumentare la cubatura, a parità di capacità e di cicli scolastici rispetto allo stato attuale, nel caso di adeguamento a nuove disposizioni normative o di legge (a titolo di esempio, per rispetto di rapporti superfici/alunni, adeguamenti tecnologici, ecc.). Sono parimenti consentiti, nelle aree sensibili, aumenti di cubatura, anche in conseguenza di opere di ampliamento e ristrutturazione edilizia, a parità di carico antropico e di tempi di occupazione dei fabbricati, per motivazioni riconducibili all entrata in vigore di nuove leggi o normative tecniche. Per quanto riguarda la casa di riposo esistente, è consentito: a. nelle aree relative agli edifici, la possibilità di aumentare la capacità ricettiva fino ad un massimo del 10% dei degenti; b. l aumento della cubatura esistente nel caso di adeguamento a nuove disposizioni normative o di legge attraverso interventi di ampliamento o ristrutturazione; Il cambio di destinazione d uso di fabbricati preesistenti in case di riposo è possibile in assenza di aumento di carico antropico. Art. 8 Cessione o traslazione di volumi Nelle zone di tutela A, B e C sono vietate la cessione e la traslazione di volumetria dai comparti o zone limitrofe, anche aventi la stessa destinazione. Art. 9 Efficacia delle norme di Piano Le presenti norme entrano in vigore con l adozione del Piano, a seguito di rilascio di apposito parere da parte di ENAC. A seguito dell adozione, il Comune recepirà le previsioni del Piano di Rischio nei propri strumenti urbanistici, dandone ulteriore notifica all ENAC.
11 Pag. 7 di 7 Art. 10 Cessazione di efficacia del Regolamento Il Piano di Rischio costituisce vincolo sovraordinato al Piano Regolatore Generale del Comune di Ronchi dei Legionari che deriva i propri contenuti dalle attuali condizioni di esercizio dell area aeroportuale. La cessazione o la modifica dell attività aeroportuale determineranno l immediata perdita di efficacia delle presenti norme a seguito della quale si renderà necessario adeguare il presente piano e i vincoli derivanti recepiti nel P.R.G.C.
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