PATTO DI FAMIGLIA E PARTECIPAZIONE DELL INCAPACE

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1 rivista notarile 2/2013 PATTO DI FAMIGLIA E PARTECIPAZIONE DELL INCAPACE Tribunale di Reggio Emilia, 19 luglio Giud.Tutelare Dott.ssa C. Zompì Successione Patto di famiglia Trasferimento di azienda o di partecipazioni societarie Legittimario non assegnatario Incapace Autorizzazione giudiziale Necessità Competente a decidere sull istanza di autorizzazione dell incapace a partecipare ad un patto di famiglia è il Tribunale, ex art. 375 c.c. su parere del Giudice tutelare: infatti, benché la partecipazione al patto di famiglia non comporti immediati effetti traslativi sul patrimonio del legittimario incapace, di fatto questi aliena all assegnatario la porzione di legittima, a lui altrimenti spettante, sull azienda di famiglia. [Omissis] Con la legge 14 febbraio 2006 n. 55, il legislatore ha introdotto, nel corpus del codice civile, la disciplina del nuovo istituto del patto di famiglia (artt. 768 bis e ss. c.c.), definito come il contratto con il quale l imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l azienda - ed il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote - ad uno o più discendenti; - la funzione dell istituto appare quella di fornire all imprenditore uno strumento giuridico per salvaguardare la continuità nella gestione dell impresa, preservando l integrità e la funzionalità dell azienda, senza dover far ricorso all istituto della donazione, le cui caratteristiche (ad esempio, assoggettabilità alle azioni di riduzione e collazione) possono costituire un ostacolo al trasferimento della ricchezza; - tale obiettivo viene in concreto realizzato mediante una sorta di anticipata successione a titolo particolare, avente ad oggetto esclusivamente l azienda, che si ottiene con la conclusione di un contratto cui debbono partecipare tutti coloro che sarebbero legittimari ove si aprisse in quel momento la successione; - nel caso in cui tra i legittimari non assegnatari vi sia un soggetto incapace, la partecipazione di quest ultimo alla conclusione del patto di famiglia non potrà che essere preceduta dalla necessaria autorizzazione, ove si consideri che la sottoscrizione del patto di famiglia comunque integra un atto di straordinaria amministrazione; - con riferimento alla ipotesi, che qui occupa, di legittimario interdetto, occorre pertanto anzitutto interrogarsi se competente a rilasciare la relativa autorizzazione sia il Giudice Tutelare oppure il Tribunale, e ciò in quanto, come è ovvio, nessuna menzione alla specifica ipotesi del patto di famiglia può rinvenirsi nel disposto degli artt. 374 e 375 c.c. - sul punto si osserva che, ottenendo la liquidazione della propria quota, il legittimario perde l azione di riduzione sul bene trasferito (art. 768 quater, ul. co., c.c.), con la conseguenza che, benché la partecipazione al patto di famiglia non comporti immediati effetti traslativi sul patrimonio del legittimario incapace, di fatto questi aliena all assegnatario la porzione di legittima, a lui altrimenti spettante, sull azienda di famiglia; - conformemente a quanto sostenuto dalla migliore dottrina, nella fattispecie de qua paiono dunque sussistere i presupposti per l applicazione analogica dell art. 375, co. 1, c.c., con conseguente necessità di autorizzazione da parte del Tribunale su parere del G.T.; - ad analoga conclusione si perviene anche ponendo l accento sulla causa divisoria del patto di famiglia che, secondo una tesi, rappresenterebbe una divisione anticipata di una parte dell asse ereditario, realizzando la conversione della quota ideale spettante a ciascun erede in beni e diritti concretamente individuati, con conseguente applicabilità analogica dell art. 375 n. 3 c.c.; 20

2 Patto di famiglia e partecipazione dell incapace - alla luce delle considerazioni esposte, deve pertanto concludersi che sulla presente istanza è competente a decidere il Tribunale ex art. 375 c.c., che provvederà su parere di questo Giudice Tutelare; - passando al merito, occorre rilevare che, in astratto, la partecipazione al patto di famiglia da parte dell incapace presenta per questi una indubbia utilità, consistente nella possibilità di ottenere la immediata disponibilità esclusiva di una somma di denaro di valore certo in luogo della mera aspettativa successoria avente per oggetto un bene dal valore incerto e mutevole, quale la quota di partecipazione di un azienda; - a seguito della modifica alla istanza originaria, depositata dal ricorrente in data , deve altresì ritenersi che il valore offerto per la liquidazione della quota di riserva spettante all interdetto sia congruo rispetto al valore ( ,00, coma da perizia giurata di stima) della quota societaria di proprietà dell imprenditore V., oggetto del patto di famiglia; - tale quota verrebbe liquidata in parte mediante corresponsione di una somma di denaro (per ,50) ed in parte mediante trasferimento della nuda proprietà dei beni immobili meglio descritti nel ricorso, il cui valore, secondo la perizia di stima a firma del tecnico, allegata in atti, è pari ad ,00 (valore della piena proprietà), ovvero ad ,00 (tenendo in considerazione il valore della nuda proprietà); - il minore valore in astratto dei beni e delle somme attribuite all interdetto rispetto al valore della quota di riserva deve ritenersi di fatto compensato, da un lato, dalla circostanza che il patto di famiglia avrà per oggetto non già l intera quota di proprietà del V. ma solo la nuda proprietà della stessa trattenendo l imprenditore l usufrutto sulla propria quota e, dall altro, dalla volatilità del valore della quota sociale, la quale ben potrebbe, al momento dell apertura della successione, avere un valore inferiore a quello attuale; tutto ciò premesso; ritenuto che la partecipazione al patto di famiglia alle condizioni descritte nella istanza depositata il appare conforme all interesse dell interdetto; ritenuta altresì la necessità di nominare un curatore speciale per l interdetto, sussistendo conflitto di interessi, quanto meno potenziale, tra questi e il tutore, in quanto entrambi partecipanti al patto di famiglia, e che in analoga situazione di conflitto si trova il protutore (madre dell interdetto); visti gli artt. 360 e 375 c.c.; n o m i n a il curatore speciale dell interdetto V. e s p r i m e parere favorevole all operazione descritta in ricorso, disponendo che la riscuotenda somma venga impiegata detratti ,00 che verranno utilizzati per far fronte alle immediate esigenze di mantenimento e cura dell interdetto - nell acquisto di Titoli di Stato, Pronti Contro Termine o Buoni Postali dei quali autorizza sin d ora il rinnovo alle rispettive scadenze, da depositarsi a custodia a nome dell interdetto in un Istituto di Credito o un Ufficio Postale abilitato a scelta del ricorrente. Dispone la trasmissione del procedimento al Tribunale per la decisione sull autorizzazione richiesta ai sensi dell art. 375 c.c. [Omissis] Il commento di Fabrizio Volpe e Arcangelo Giuseppe Annunziata So m m a r i o : 1. Il caso sottoposto al Giudice Tutelare e le questioni rilevanti. 2. Il patto di famiglia e la partecipazione dell incapace. 1. Il caso sottoposto al Giudice Tutelare e le questioni rilevanti Il commento in oggetto riguarda la prima applicazione giurisprudenziale del patto di famiglia, istituto introdotto nel codice civile negli artt. 768 bis octies 21

3 Parte prima. Studi per garantire all imprenditore e/o al titolare di partecipazioni sociali il passaggio generazionale dei beni produttivi, senza dover attendere il momento della morte del disponente 1. Il caso in esame riguarda il trasferimento della nuda proprietà di una quota sociale del titolare d azienda in capo al figlio, fratello dell interdetto, del quale il titolare trasferente è altresì tutore. Il genitore intende trattenere l usufrutto della medesima quota, trasferendo la sola nuda proprietà. Si tratta quindi della liquidazione della quota a legittimari non assegnatari, tra i quali vi sarebbe anche l interdetto. Le questioni da risolvere sono pertanto le seguenti: a) se la partecipazione al patto di famiglia e la conseguente sottoscrizione del medesimo integrino oppure no un atto di straordinaria amministrazione 2. b) Nel caso di risposta affermativa (ovvero che si tratti di un atto di straordinaria amministrazione), chi sia competente a concedere al tutore la relativa autorizzazione: il Giudice tutelare ex art. 374 c.c., oppure il Tribunale ai sensi dell art. 375 c.c. 3. c) Se la partecipazione e l adesione al patto di famiglia rappresenti per l incapace un oggettiva utilità 4. d) Ed infine, se si debba provvedere alla nomina di un curatore speciale dell interdetto, 1 La letteratura sul patto di famiglia è ormai vasta; fra i molti contributi presenti è possibile rinviare a Aa.Vv., Patti di famiglia per l impresa, in Quaderni della Fondazione italiana per il notariato, Milano, 2006; Aa.Vv., Il patto di famiglia, a cura di U. La Porta, Torino, 2007; Aa.Vv., Il patto di famiglia, a cura di N. Di Mauro, E. Minervini e V. Verdicchio, Milano, 2006; Aa.Vv., Patto di famiglia, a cura di S. Delle Monache, in Leggi civ. comm., 2007, 24; Aa.Vv., artt. 768 bis octies, in Comm. c.c. E. Gabrielli, Delle successioni, vol. III, Torino, 2009, 375; Aa.Vv., Il patto di famiglia, a cura di G. Palermo, Torino, 2009; Aa.Vv., in G. De Nova, F. Delfini, S. Rampolla e A. Venditti (a cura di), Il patto di famiglia, Milano, 2006; G. Amadio, Profili funzionali del patto di famiglia, in Riv. dir. civ., 2007, II, 345; L. Balestra, Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione (Parte prima), in Riv. trim., 2007, I, 732; Id., Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione (Parte seconda), ivi, 2007, I, 1050; G. Bonilini, Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, in Fam. pers. succ., 2007, 390; Id., Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni diretto da G. Bonilini, vol. III, La successione legittima, Milano, 2009, 636; C. Caccavale, Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie, in Notariato, 2006, 289; L. Carota, Il contratto con causa successoria, Padova, 2008; S. Delle Monache, Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia, in Riv. not., 2006, 889; Id., Funzione, contenuto, ed effetti del patto di famiglia, in Tradizione e modernità nel diritto successorio, Padova, 2007, 323; F. Gazzoni, Appunti e spunti in tema di patto di famiglia, in Giust. civ., 2006, II, 217; M. Ieva, Il patto di famiglia, in Trattato breve delle successioni e donazioni a cura di P. Rescigno e M. Ieva, II, Padova, II ed., 2010, 337; Id., Profili strutturali del patto di famiglia, in Donazioni, atti gratuiti, Patti di famiglia e Trusts successori a cura di E. Del Prato, M. Costanza, P. Manes, Bologna-Roma, 2010, 445; E. Lucchini Guastalla, Gli strumenti negoziali di trasmissione della ricchezza familiare: dalla donazione si praemoriar al patto di famiglia, in Riv. dir. civ., 2007, II, 304; E. Moscati, Il patto di famiglia, in Diritto civile, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, coordinato da A. Zoppini, vol. II, Successioni, donazioni, beni, t. I, Le successioni e le donazioni, Milano, 2009, 362; G. Oppo, Patto di famiglia e diritti della famiglia, in Riv. dir. civ., 2006, I, 441; A. Palazzo, Il patto di famiglia tra tradizione e rinnovamento del diritto privato, in Riv. dir. civ., 2007, II, 261; G. Perlingieri, Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi, in Rass. dir. civ., 2008, 146 (anche in Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni a cura di C.A. Graziani, Napoli, 2007, 1159 ss.); G. Petrelli, La nuova disciplina del patto di famiglia, in Riv. not., 2006, I, 402; P. Vitucci, Ipotesi sul patto di famiglia, in Riv. dir. civ., 2006, I, 459; F. Volpe, Patto di famiglia, in Cod. civ. Commentario Schlesinger diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2012; A. Zoppini, Profili sistematici della successione anticipata (note sul patto di famiglia), in Riv. dir. civ., 2007, II, Cfr. G. Capozzi, Successioni e donazioni, vol. II, a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, Milano, III ed., 2009, 31469; B. Inzitari (a cura di), Il patto di famiglia. Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006, n. 55, Torino, 2006, 113; F. Volpe, Patto di famiglia, cit., G. Capozzi, o.l.u.c. 4 G. Capozzi, o.l.u.c. 22

4 Patto di famiglia e partecipazione dell incapace atteso il potenziale conflitto di interessi tra quest ultimo e il tutore (disponente) in quanto entrambi partecipanti al patto Il patto di famiglia e la partecipazione dell incapace Il patto di famiglia costituisce un innovazione legislativa, introdotta nel codice agli artt. 768 bis - octies con la l. n. 55/2006, di straordinaria rilevanza al fine della gestione dell assetto dei beni aziendali successivamente alla morte dell imprenditore. L istituto, la cui nozione è rintracciabile nell art. 768 bis, mira infatti a consentire che si decida in merito alla sorte dei beni aziendali e delle partecipazioni sociali in modo da garantire la conservazione dell efficienza degli stessi anche a seguito del passaggio generazionale 6. È consentito, quindi, all imprenditore di stabilire preventivamente quali soggetti, tra coloro che si configurerebbero quali legittimari al momento della stipula del patto, debbano beneficiare dell attribuzione ed obbligandoli al contempo a tacitare le ragioni dei legittimari non assegnatari, a meno che questi vi rinunzino, mediante il pagamento di una somma di denaro, o in natura se ciò convenuto, corrispondente al valore della quota di legittima, di cui agli artt. 536 ss. c.c. 5 F. Volpe, Patto di famiglia, cit., Sulla nozione di patto di famiglia v. fra i molti G. Amadio, Patto di famiglia e funzione divisionale, in Riv. not., 2006, 869; Id., Profili funzionali del patto di famiglia, cit., 345; L. Balestra, sub art. 768 bis c.c., in Patto di famiglia, (a cura di S. Delle Monache), in Leggi civ. comm., 2007, 25; Id., Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione (Parte prima), cit., 732; G. Bonilini, Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, cit., 391; Id., Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni (diretto da G. Bonilini), cit., 636; C. Caccavale, Appunti per uno studio sul patto di famiglia, cit., 292; M. Costanza, Il patto di famiglia. Profili generali, in Donazioni, atti gratuiti, Patti di famiglia e Trusts successori (a cura di E. Del Prato, M. Costanza, P. Manes), Bologna-Roma, 2010, 424; S. Delle Monache, Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia, cit., 889; Id., Funzione, contenuto, ed effetti del patto di famiglia, in Tradizione e modernità nel diritto successorio, cit., 325; G. De Nova, sub art. 768 bis, in Comm. Cod. civ. (diretto da E. Gabrielli), cit., 380; N. Di Mauro, sub art. 768 bis c.c., in N. Di Mauro, E. Minervini e V. Verdicchio, Il patto di famiglia, Milano, 2006, 23; A. Di Sapio, Osservazioni sul patto di famiglia (brogliaccio per una lettura disincantata), cit., 299; F. Gazzoni, Appunti e spunti in tema di patto di famiglia, cit., 217; M. Ieva, Il patto di famiglia, in Trattato breve delle successioni e donazioni (a cura di P. Rescigno e M. Ieva), II, cit., 317; Id., La disciplina del patto di famiglia e l evoluzione degli strumenti di trasmissione dei beni produttivi (ovvero del tentativo di rimediare a ipotesi di malfunzionamento dei meccanismi di riduzione e collazione), cit., 1081; U. La Porta, Il patto di famiglia. Struttura e profili causali del nuovo istituto tra trasmissione dei beni di impresa e determinazione anticipata della successione, in Il patto di famiglia (a cura di U. La Porta), Torino, 2007, 1; E. Moscati, Il patto di famiglia, cit., 362; A. Palazzo - G. Palazzolo, Patto di famiglia, in Enc. giur. Treccani, Agg., Roma, 2006, 1; A. Palazzo, Il patto di famiglia tra tradizione e rinnovamento del diritto privato, cit., 261; Id., Patto di famiglia, in I contratti gratuiti (a cura di A. Palazzo), Trattato dei contratti diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, Torino, 2008, 295; Id., Testamento e istituti alternativi, in Tratt. teorico-pratico di diritto privato diretto da G. Alpa e S. Patti, Padova, 2008, 432; G. Petrelli, La nuova disciplina del patto di famiglia, cit., 402; G. Recinto, o.u.c., 617; P. Vitucci, Ipotesi sul patto di famiglia, cit., 447; A. Zoppini, Profili sistematici della successione anticipata (note sul patto di famiglia), cit., 273. Nella manualistica il rinvio è a G. Capozzi, Successioni e donazioni, cit., 1451; G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., 166; L. Genghini - C. Carbone, Le successioni per causa di morte, tomo II, Padova, 2011, 1557; F. Pene Vidari, La successione legittima e necessaria, in vol. IV, Le successioni, Tratt. dir. civ. diretto da R. Sacco, Torino, 2009, 215; P. Gallo, Trattato del contratto, vol. I, Torino, 2010, 78 e ss..; si rinvia per un quadro di sintesi a R. Siclari, sub art. 768 bis c.c., in Comm. Cod. civ. (diretto da G. Perlingieri), Delle successioni, II, III ed., Napoli, 2010, 740; F. Moncalvo, sub 768 bis c.c., in Codice ipertestuale delle successioni e donazioni (a cura di G. Bonilini - M. Confortini), II ed., Torino, 2011, 1102; G. Oberto, sub 768 quater c.c., in Codice delle successioni e donazioni (a cura di M. Sesta), vol. I, II ed., Milano, 2011,

5 Parte prima. Studi Il legislatore ha dunque realizzato una sorta di anticipata successione a titolo particolare, avente ad oggetto i beni dell azienda e le partecipazioni sociali, regolata da un contratto che vede coinvolti tutti i soggetti che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione, al fine della regolazione dei rispettivi interessi successori. Ciò al fine di evitare che si disponga il trasferimento della ricchezza cristallizzata nell impresa o nelle partecipazioni sociali mediante atti di liberalità, i quali, essendo sottoposti a collazione e a riduzione, renderebbero precario l assetto di interessi statuito in via negoziale 7. Al contrario, per espressa disposizione legislativa, quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a riduzione o a collazione (art. 768 quater, ultimo comma, c.c.), sebbene l inibizione alla proposizione di tali azioni sia relativa soltanto ai partecipanti al patto o ai legittimari sopravvenuti e soddisfatti con la liquidazione, con riferimento sia ai beni aziendali che alle quote di liquidazione ed agli eventuali altri beni di cui il disponente abbia disposto a favore dei non assegnatari 8. Il patto costituisce un contratto a titolo gratuito, a forma solenne ed inter vivos i cui effetti sono immediati e non subordinati alla morte del disponente. Non è perciò un contratto a causa di morte, poiché infatti l azienda e le partecipazioni societarie entrano direttamente nel patrimonio dell assegnatario, così come in via immediata i non assegnatari divengono titolari delle quote di liquidazione ad essi corrisposte 9. 7 Come ripetutamente emerso nel corso dei lavori preparatori, la ratio del provvedimento va rinvenuta sia «nell esigenza di superare in relazione alla successione di impresa la rigidità del divieto dei patti successori» consentendo al titolare di programmare già in vita la continuità transgenerazionale della propria attività imprenditoriale, sia nell esigenza di «conciliare tale interesse con il diritto dei legittimari», evitando in particolare che la stabilità di tale passaggio e l unità produttiva del bene-azienda siano messe in crisi dai meccanismi successori della collazione e della riduzione: per un quadro di sintesi si rinvia a G. Bonilini, Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, cit., 391; Id., Il patto di famiglia, cit., 636; E. Moscati, Il patto di famiglia, cit., 363; A. Zoppini, Profili sistematici della successione anticipata, cit., 289, parla di tutela di interessi superindividuali alla conservazione di efficienza delle unità produttive M. Ieva, o.c., 317; Id., o.u.c., 1090; la ratio dell istituto sarebbe rinvenibile nell esigenza di garantire continuità all attività d impresa v. G. Perlingieri, Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi, cit., 156; G. Recinto, Il patto di famiglia, in R. Calvo e G. Perlingieri (a cura di), Diritto delle successioni, I, Napoli, 2008, Sulla norma in questione che rappresenta uno dei punti più significativi della nuova disciplina cfr. N. Di Mauro, sub art. 768 quater c.c., in N. Di Mauro, E. Minervini e V. Verdicchio, Il patto di famiglia, cit., 121 e ss.; M. Ieva, sub art. 768 quater c.c., in S. Delle Monache (a cura di), Il patto di famiglia, cit., 52; L. Carota, sub art. 768 quater c.c., in Comm. Cod. civ. (diretto da E. Gabrielli), Delle successioni, vol. III, Torino, 2009, 405; F. Delfini, Articolo 2 (Art. 768 quater), in De Nova, Delfini, Rampolla, Venditti (a cura di), Il patto di famiglia, Milano, 2006, 29; M. Ieva, La disciplina del patto di famiglia e l evoluzione degli strumenti di trasmissione dei beni produttivi (ovvero del tentativo di rimediare a ipotesi di malfunzionamento dei meccanismi di riduzione e collazione), cit., 1081; F. Gazzoni, Appunti e spunti in tema di patto di famiglia, cit., 218; G. Bonilini, Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, cit., 392; G. Petrelli, La nuova disciplina del patto di famiglia, cit., 452; G. Recinto, Il patto di famiglia, cit., 640; P. D Alessandro, Imputazione ex se, non riducibilità e esclusione dalla collazione delle attribuzioni giustificate dal patto di famiglia, in Il patto di famiglia (a cura di U. La Porta), cit., 182; A. Zoppini, Profili sistematici della successione anticipata (note sul patto di famiglia), cit., 286; C. Milillo, I partecipanti, in Il patto di famiglia (a cura di G. Palermo), cit., 159; S. Delle Monache, Funzione, contenuto, ed effetti del patto di famiglia, cit., 383; C. Caccavale, Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie, cit., 313. F. Magliulo, L apertura della successione: imputazione, collazione e riduzione, in Aa.Vv., Patti di famiglia per l impresa, cit., 280; nella manualistica cfr. L. Genghini - C. Carbone, Le successioni per causa di morte, II, cit., 1595 e ss.; G. Capozzi, Successioni e donazioni, II, cit., 1490; G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., Per un quadro di sintesi si rinvia a F. Volpe, Patto di famiglia, cit.,

6 Patto di famiglia e partecipazione dell incapace Peraltro, tanto l oggetto 10 del contratto quanto le parti dello stesso vengono determinate con riferimento al momento temporale della stipula 11. Al patto devono partecipare, ex art. 768 quater c.c., anche il coniuge e coloro i quali sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione del disponente. L incertezza della locuzione devono partecipare ha stimolato in dottrina un accesso dibattito sulla sua interpretazione 12 : così il tenore della disposizione ha indotto una parte della dottrina a ritenere che parti essenziali del contratto siano solo il disponente ed il beneficiario dell assegnazione. Si tratterebbe, secondo questa interpretazione, quindi di un contratto a struttura bilaterale, valido ed efficace anche in mancanza della partecipazione dei soggetti su menzionati, per cui la locuzione deve intendersi come presupposto di vincolatività del patto nei confronti del coniuge e dei legittimari, nei confronti dei quali, qualora non siano presenti alla stipulazione, il patto non produce effetto, salvo che vi aderiscano successivamente 13. La seconda lettura, pur con una varietà di espressioni, è decisa nell affermare la necessaria partecipazione di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione Sull oggetto del trasferimento v. sin da ora si rinvia ai contributi specifici di G. Rizzi, I patti di famiglia. Analisi dei contratti per il trasferimento dell azienda e per il trasferimento di partecipazioni societarie, cit., 16; Id., Compatibilità con le disposizioni in tema di impresa familiare e con le differenti tipologie societarie, in Aa.Vv., Patti di famiglia per l impresa, in I quaderni della Fondazione italiana per il notariato, cit., 244; G. Baralis, Attribuzione ai legittimari non assegnatari dell azienda o delle partecipazioni sociali, ivi, 218; F. Tassinari, Il patto di famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali, cit., 150; Id., Il patto di famiglia per l impresa e la tutela dei legittimari, in Giur. comm., 2006, I, 819; nelle opere di carattere generale sul patto di famiglia si rinvia a V. Verdicchio, sub art. 768 bis c.c., in N. Di Mauro, E. Minervini e V. Verdicchio, Il patto di famiglia, cit., 56 e ss; G. Petrelli, La nuova disciplina del patto di famiglia, cit., 420 e ss.; G. Bonilini, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni (diretto da G. Bonilini), cit., 654 e ss.; F. Gazzoni, Appunti e spunti in tema di patto di famiglia, cit., 220; G. Oberto, Il patto di famiglia, cit., 93; L. Balestra, Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione (Parte prima), cit., 744; C. Caccavale, Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie, cit., 293; L. Stucchi, L art. 768 bis c.c.: fattispecie e disciplina, in Il patto di famiglia (a cura di U. La Porta), cit., In deroga al principio di cui all art. 556 c.c., la determinazione dei diritti dei legittimari si compie secondo il valore netto dell azienda e delle partecipazioni societarie al tempo della conclusione del patto, restando irrilevanti gli incrementi o decrementi intervenuti successivamente, siano essi imputabili a potenzialità intrinseche dei cespiti o all apporto dell assegnatario: sul punto ampiamente G. Petrelli, o.c., 435; N. Di Mauro, o.c., 99; G. Recinto, Il patto di famiglia, cit., Per un quadro di sintesi si rinvia a F. Volpe, Patto di famiglia, cit., 158 e ivi bibliografia richiamata sul punto. 13 In questa direzione, pur con una varietà di posizioni: A. Bottini, Gli assegnatari, in Il patto di famiglia (a cura di G. Palermo), cit., 134; C. Caccavale, Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie, cit., 296 ss.; A. Cataudella, Parti e terzi nel patto di famiglia, cit., 182; U. La Porta, Il patto di famiglia. Struttura e profili causali del nuovo istituto tra trasmissione dei beni di impresa e determinazione anticipata della successione, in Il patto di famiglia (a cura di U. La Porta), cit., 27, che riconduce la figura al contratto a favore di terzo; G. Oberto, Il patto di famiglia, cit., 128; G. Oppo, Patto di famiglia e diritti della famiglia, cit., 441; G. Perlingieri, Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi, cit., 167; G. Petrelli, La nuova disciplina del patto di famiglia, cit., 432; G. Recinto, Il patto di famiglia, cit., 629; G. Sicchiero, sub art. 768 sexies c.c., in S. Delle Monache (a cura di), Il patto di famiglia, cit., 83; per un quadro di sintesi si rinvia a G. Capozzi, Successioni e donazioni, II, cit., 1458; R. Siclari, sub art. 768 quater c.c., in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza (diretto da G. Perlingieri), II, cit., Si tratta dell opinione più largamente condivisa in dottrina: cfr. G. Amadio, Patto di famiglia e funzione divisionale, cit., 886; Id., Profili funzionali del patto di famiglia, cit., 359; L. Balestra, Prime osservazioni sul patto di famiglia, cit., 376; Id., Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione (Parte prima), cit., 751; G. Baralis, Attribuzione ai legittimari non assegnatari dell azienda o delle partecipazioni sociali, in Aa.Vv., Patti di famiglia per l impresa, cit., 223; G. Bonilini, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni 25

7 Parte prima. Studi In caso di adesione agli stessi sarà inibita la possibilità di proporre azioni di riduzione o chiedere la collazione con riferimento ai beni dell azienda. I legittimari non assegnatari devono poi imputare il valore dei beni ricevuti alla porzione di legittima loro spettante al momento dell apertura della successione 15. Nei confronti di questi ultimi, peraltro, l accordo liquidativo, posto a carico dell assegnatario in sede di stipula, costituisce conversione della quota di legittima, avente carattere reale, in un valore, rappresentato dal diritto di credito all ottenimento della somma pattuita 16. Il legislatore non si occupa dei criteri di ammissibilità e delle condizioni per la partecipazione al patto di soggetti legalmente incapaci, cioè privi della capacità di compiere atti giuridici, anche se l ipotesi della presenza di legittimari minorenni, inabilitati oppure interdetti è tutt altro che remota 17. e donazioni (diretto da G. Bonilini), cit., 650; Id., Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., 171; L. Carota, sub art. 768 quater c.c., in Comm. Cod. civ. (diretto da E. Gabrielli), Delle successioni, vol. III, cit., 407, 424; S. Delle Monache, Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia, cit., 893; Id., Funzione, contenuto, ed effetti del patto di famiglia, in Tradizione e modernità nel diritto successorio, cit., 332; F. Delfini, sub art. 768 bis, in Comm. Cod. civ. (diretto da E. Gabrielli), Delle successioni, vol. III, cit., 383; N. Di Mauro, sub art. 768 bis c.c. in N. Di Mauro, E. Minervini e V. Verdicchio, Il patto di famiglia, cit., 47; Id., sub art. 768 quater c.c., ivi, 91; A. Di Sapio, Osservazioni sul patto di famiglia (brogliaccio per una lettura disincantata), cit., 312; F. Gazzoni, Appunti e spunti in tema di patto di famiglia, cit., 219; M. Ieva, sub art. 768 quater c.c., in S. Delle Monache (a cura di), Il patto di famiglia, cit., 48; Id., Il patto di famiglia, in Trattato breve delle successioni e donazioni (a cura di P. Rescigno e M. Ieva), II, cit., 337; ma già ante riforma Id., Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: patto di famiglia e patto d impresa. Profili generali di revisione del divieto dei patti successori, cit., 1375; A. Merlo, Profili civilistici del patto di famiglia, in Aa.Vv., Patti di famiglia per l impresa, cit., 101; E. Moscati, Il patto di famiglia, cit., 365; G. Rizzi, I patti di famiglia. Analisi dei contratti per il trasferimento dell azienda e per il trasferimento di partecipazioni societarie, cit., 13; P. Vitucci, Ipotesi sul patto di famiglia, cit., 452; A. Zoppini, Profili sistematici della successione anticipata (note sul patto di famiglia), cit., Sul profilo dell imputazione delle attribuzioni fatte ai partecipanti non assegnatari dell azienda v. ampiamente N. Di Mauro, o.c., 105; E. Lucchini Guastalla, sub art. 768 quater c.c., in S. Delle Monache (a cura di), Il patto di famiglia, cit., 57; M. Ieva, sub art. 768 quater c.c., ivi, 52; L. Carota, sub art. 768 quater, in Comm. Cod. civ. (diretto da E. Gabrielli), Delle successioni, vol. III, cit., 447 e ss.; R. Siclari, sub art. 768 quater c.c., in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza (diretto da G. Perlingieri), II, cit., 752; G. Petrelli, La nuova disciplina del patto di famiglia, cit., 450; G. Amadio, Profili funzionali del patto di famiglia, cit., 351, 352; F. Tassinari, Il patto di famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali, cit., 160; F. Magliulo, L apertura della successione: imputazione, collazione e riduzione, ivi, 288; P. D Alessandro, Imputazione ex se, non riducibilità e esclusione dalla collazione delle attribuzioni giustificate dal patto di famiglia, in Il patto di famiglia (a cura di U. La Porta), cit., 170; A. Tullio, L azione di riduzione e l imputazione ex se, in Fam. pers. succ., 2011, 147; P. Vitucci, o.c., 469; A. Zoppini, o.c., 290; per un quadro di sintesi si rinvia a G. Recinto, Il patto di famiglia, cit., 639; nella manualistica il rinvio è a L. Genghini - C. Carbone, Le successioni per causa di morte, tomo II, cit., 1594; G. Capozzi, Successioni e donazioni, I, cit., 549; G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., Sul piano del diritto successorio, la nuova disciplina modifica l ordinaria conformazione dei diritti di riserva, sottraendoli al principio della legittima in natura (con la conversione del diritto alla riserva in diritto ad un valore): cfr. N. Di Mauro, o.c., 103; M. Ieva, o.c., 50; Id., Il patto di famiglia, in Trattato breve delle successioni e donazioni (a cura di P. Rescigno e M. Ieva), II, cit., 334, il quale parla di deroga ai principi generali a proposito della legittima in natura; G. Lombardi e G. Maisto, Il patto di famiglia: l imprenditore sceglie il proprio successore, cit., 718; F. Delfini, Articolo 2 (Art. 768 quater), in De Nova, Delfini, Rampolla, Venditti (a cura di), Il patto di famiglia, cit., 20; con riferimento ai legittimari non partecipanti al patto, rispetto ai quali la legittima assumerebbe i caratteri, non di un diritto sull azienda o sulle partecipazioni societarie, ma di un diritto alla liquidazione del loro valore cfr. G. Perlingieri, Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi, cit., 178; nonché G. Recinto, Il patto di famiglia, cit., F. Volpe, Patto di famiglia, cit., 37 26

8 Patto di famiglia e partecipazione dell incapace Non v è da sorprendersi, quindi, se una delle prime questioni che la giurisprudenza è stata chiamata a risolvere sia stata proprio quella relativa alla partecipazione al patto di un legittimario interdetto. Nel silenzio del legislatore, sono da ritenersi applicabili le norme codicistiche in tema di compimento degli atti da parte dei soggetti affetti da incapacità di agire, chiarendo preliminarmente se la stipulazione del patto di famiglia integri un atto di ordinaria amministrazione oppure un atto di straordinaria amministrazione 18. Conformemente a quanto ritenuto dal Giudice tutelare, nel provvedimento in commento, la partecipazione al patto di famiglia costituisce un atto di straordinaria amministrazione (sub. a). Se, infatti, per atto di straordinaria amministrazione comunemente si intende un atto che comporta una rilevante modifica patrimoniale, come pure la possibile assunzione di obblighi, non vi è dubbio nel ritenere il patto di famiglia rientrante nell ambito di suddetta categoria di atti, in considerazione delle conseguenze che ne derivano per il disponente, per il coniuge, per i legittimari assegnatari e per i non assegnatari, prima fra tutte la disattivazione dei meccanismi di collazione e riduzione per i partecipanti al patto. Difatti, il non assegnatario incapace, partecipante al patto, perde l azione di riduzione sul bene trasferito, ex art. 768 quater, comma 4, c.c., a fronte della prospettiva della quota di liquidazione a tacitazione definitiva dei suoi diritti di legittima. Nel caso di interdizione, pertanto, si renderà necessaria la partecipazione al patto di famiglia del tutore nominato ai sensi dell art. 424 c.c., previa autorizzazione da parte del giudice tutelare (sulla competenza al rilascio dell autorizzazione v. infra) 19. Quando, invece, il legittimario sia inabilitato si renderà necessaria la partecipazione al patto dello stesso inabilitato e del curatore che sia stato nominato in funzione di assistenza al fine del compimento degli atti di straordinaria amministrazione ex art. 424 c.c 20. Il minore, infine, può partecipare alla stipula dell atto solo se debitamente rappresentato o assistito (in quanto emancipato), a seconda dei casi dal genitore esercente la potestà, dal tutore o dal curatore, ed autorizzato al compimento dell atto dal giudice tutelare nel caso di minore in potestate (art. 320, comma 3, c.c.) 21. Venendo ora al punto fondamentale della decisione (sub b), il giudice tutelare ha ritenuto, nel provvedimento in commento, che nella fattispecie rimessa al suo giudizio si debbano ritenere sussistenti i presupposti per l applicazione analogica dell art. 375, comma 1, c.c., con conseguente necessità di autorizzazione del tutore da parte del Tribunale su parere del giudice tutelare. In altri termini, competente al rilascio dell autorizzazione al tutore è il Tribunale e non il giudice tutelare. Tale decisione si fonda su due considerazioni: 1) la prima è che, ottenendo la liquidazione della propria quota, il legittimario perde l azione di riduzione sul bene trasferito, con la conseguenza che, benché la partecipazione al patto di famiglia non 18 In genere sulla distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, uno dei problemi più discussi in tema di volontaria giurisdizione, si rinvia da ultimo a L. Genghini, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, 2 ed., Padova, 2010, p. 113 e ss., pp. 546, 548; nonché A. Jannuzzi P. Lorefice, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, 11 ed., Milano, 2006, p Sui presupposti dell interdizione giudiziale v. L. Genghini, La volontaria giurisdizione, cit., p Sui presupposti dell inabilitazione si rinvia v. L. Genghini, La volontaria giurisdizione, cit., p Cfr. sul punto L. Genghini, La volontaria giurisdizione, cit., p

9 Parte prima. Studi comporti immediati effetti traslativi sul patrimonio del legittimario incapace, di fatto questi aliena all assegnatario la porzione di legittima, a lui altrimenti spettante, sull azienda di famiglia, sì che la competenza del Tribunale è radicata ai sensi dell art. 375, comma 1, n. 1 c.c.; 2) ad analoga conclusione si perviene, secondo il giudice, anche ponendo l accento sulla causa divisoria del patto di famiglia che, secondo parte della dottrina, rappresenterebbe una divisione anticipata di una parte dell asse ereditario, realizzando la conversione della quota ideale spettante a ciascun erede in beni e diritti concretamente individuati, con conseguente applicabilità analogica dell art. 375, comma 1, n. 3, c.c. 22 Sulla competenza del Tribunale, in luogo del giudice tutelare, può ravvisarsi, però, più di una incertezza interpretativa. In primo luogo, non si ritiene che la perdita dell azione di riduzione conseguente alla sottoscrizione del patto da parte del legittimario non assegnatario possa qualificarsi come alienazione della porzione di legittima in favore dell assegnatario. In realtà, come si è visto, ciò che si realizza è una particolare forma di successione anticipata a titolo particolare, avente ad oggetto esclusivamente l azienda o le partecipazioni sociali, regolata da un contratto che vede coinvolti tutti coloro che sarebbero legittimari ove si aprisse in quel momento la successione, al fine della regolazione dei rispettivi interessi successori. Sicché non di alienazione della porzione di legittima è dato discorrere, quanto piuttosto di una mera conversione della quota ideale sul bene azienda con la liquidazione (attuale) della quota medesima, tenendo conto del valore della stessa al momento della stipulazione del patto. In altre parole, il legittimario non assegnatario riceve con il patto ciò che gli sarebbe comunque (ed eventualmente) dovuto al momento dell apertura della successione, senza ottenere nulla di più di quanto la legge gli riconosce. La disattivazione dei meccanismi della riduzione e della collazione si inquadra perciò solo nella necessità di stabilizzazione del patto di famiglia rispetto ai diritti successori. Per quanto riguarda, invece, la tesi secondo cui il patto di famiglia avrebbe sostanzialmente natura e causa divisoria è possibile muovere i seguenti rilievi critici 23. Non v è dubbio che il patto realizzi di fatto una divisione anticipata che cristalizza, mediante un evidente fictio iuris, la situazione riguardante il bene produttivo da trasferire al momento della stipulazione della convenzione, anticipando, limitatamente al complesso aziendale in oggetto (divisione parziale), gli effetti che si produrrebbero in caso di apertura della successione. Si tratterebbe dunque di una divisione anticipata 22 Ravvisano nel patto un atto con funzione divisionale G. Amadio, Patto di famiglia e funzione divisionale, cit., 882; Id., Profili funzionali del patto di famiglia, cit., 345; Id., Funzione distributiva e tecniche di apporzionamento nel negozio divisorio, Aa.Vv., Contratto di divisione e autonomia privata, in I quaderni della Fondazione italiana per il notariato, Milano, 2008, 36; G. Bonilini, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni (diretto da G. Bonilini), cit., 639; Id., Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., 167; F. Gazzoni, Appunti e spunti in tema di patto di famiglia, cit., 217; B. Inzitari (a cura di), Il patto di famiglia. Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006, n. 55, cit., 70; E. Moscati, Il patto di famiglia, cit., 376; P. Manes, Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare, cit., 539 ss.; L. Salvatore, Il trapasso generazionale dell impresa tra patto di famiglia e trust, cit., 555; U. Salvestroni, Brevi note in tema di patto di famiglia, cit., 1294; P. Vitucci, Ipotesi sul patto di famiglia, cit., 463; A. Zoppini, Profili sistematici della successione anticipata (note sul patto di famiglia), cit., 288; critico si mostra da ultimo A. Luminoso, Divisione, e sistema dei contratti, in Riv. dir. civ., 2009, I, 25, (e in Aa.Vv., Contratto di divisione e autonomia privata, cit., 8) secondo il quale fra le due figure permangono rilevanti distanze sul piano strutturale e funzionale. 23 Su cui già ampiamente in F. Volpe, Patto di famiglia, cit.,

10 Patto di famiglia e partecipazione dell incapace in relazione ad una successione non ancora aperta e, quindi, ad una comunione ereditaria futura ma anche meramente eventuale: viene diviso oggi quello che potrebbe (e dovrebbe) essere diviso al momento dell apertura della successione. Lo stato di comunione in realtà non esiste (e solo fittizio) e dunque ciò che si regolarizza con il patto, in deroga al divieto di patti successori, sono i diritti ereditarii su un bene che potrà costituire la massa ereditaria. Inoltre, la divisione ereditaria testamentaria è, com è noto, un atto mortis causa, laddove, invece, il patto di famiglia è un negozio inter vivos, con trasferimento immediato al momento della stipula. Nella divisione testamentaria, poi, è preclusa al de cuius la possibilità di apporzionare i propri eredi con beni non facenti capo al proprio asse ereditario, nel patto di famiglia, invece, il legislatore pone a carico dell assegnatario e non già del disponente l obbligo di liquidare gli altri legittimari. Ed ancora, nella divisione fatta dal testatore è possibile, qualora vi sia una lesione dei diritti di legittima, esperire l azione di riduzione da parte del legittimario leso ex art. 735, comma 2, c.c.; caratteristica particolare del patto di famiglia è invece proprio la disattivazione degli istituti della collazione e della riduzione ed il riconoscimento di una tutela squisitamente obbligatoria per i legittimari sopravvenuti alla stipulazione della convenzione; mezzi attraverso i quali viene garantita la stabilità e la definitività dell assegnazione del bene produttivo all assegnatario discendente. Serie perplessità possono quindi sollevarsi in merito alla competenza del Tribunale, se solo si considera che le ipotesi previste dall art. 375, comma 1, n. 1 e 3 c.c. non appaiono del tutto coerenti, per le motivazioni esposte, con la struttura e le finalità del patto di famiglia, tenendo conto altresì che l art. 374, comma 1, n. 4, c.c. attribuisce al giudice tutelare la competenza al rilascio dell autorizzazione con riferimento a operazioni che ineriscono (o interferiscono) con i diritti successori del legittimario incapace (accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni). Per quanto concerne, poi, l ulteriore questione se la partecipazione al patto rappresenti o meno per l incapace una indubbia utilità (sub c), il giudice tutelare, in maniera del tutto condivisibile, individua tale vantaggio nella possibilità per l incapace di ottenere la immediata disponibilità esclusiva di una somma di danaro di valore certo in luogo della mera aspettativa successoria avente per oggetto un bene, la partecipazione alla quota aziendale, dal valore incerto e mutevole a seconda delle circostanze del mercato. Altro aspetto interessante affrontato dalla pronuncia in commento concerne la modalità di calcolo del valore della quota trasferita: infatti, il valore della quota di riserva (1/4) di spettanza dell interdetto è correttamente calcolata non sul valore della nuda proprietà, ma sul valore della proprietà piena della citata quota societaria. Tuttavia, il giudice osserva che in astratto il minore valore «dei beni e delle somme attribuite all interdetto rispetto al valore della quota deve ritenersi di fatto compensato, da un lato, dalla circostanza che il patto di famiglia avrà per oggetto non già l intera quota di proprietà (del trasferente), ma solo la nuda proprietà della stessa trattenendo l imprenditore l usufrutto sulla propria quota e, dall altro, dalla volatilità del valore della quota sociale, la quale ben potrebbe, al momento dell apertura della successione, avere un valore inferiore a quello attuale». 29

11 Parte prima. Studi La mancanza di qualsiasi previsione normativa specifica impone peraltro di ricorrere ai principi generali anche per la risoluzione delle ipotesi di conflitto di interessi che possono venirsi a creare tra tutore ed incapace. Ipotesi che si verrebbe necessariamente a creare ove il tutore o il curatore siano anche disponente, come nella specie, o legittimario partecipante al patto, sicché in tale evenienza è necessaria la nomina di un curatore speciale ex art. 321 c.c. Correttamente, quindi, il giudice tutelare ha ritenuto di nominare un curatore speciale per l interdetto, sussistendo conflitto di interessi, quanto meno potenziale, tra questi e il tutore, in quanto entrambi partecipanti al patto di famiglia, e che in analoga situazione di conflitto si trova il protutore (madre dell interdetto). 30

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