AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO BOLLETTINO SETTIMANALE ANNO XII - N APRILE 2002

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1 AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO BOLLETTINO SETTIMANALE ANNO XII - N APRILE 2002 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento per l'informazione e l'editoria

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3 SOMMARIO Pag. INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 Provvedimento n ( I417 ) SELEA/ORDINE DEI FARMACISTI 5 Provvedimento n ( I446 ) COMPAGNIE AEREE-FUEL CHARGE 7 OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 9 Provvedimento n ( C4903B ) LA RINASCENTE/RAMO DI AZIENDA DI SVILUPPO DISTRIBUZIONE MODENA 9 Provvedimento n ( C5068 ) H.D.P. HOLDING DI PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI/ EDITORIALE SPER- AGENZIA GIORNALISTICA RADIOTELEVISIVA 12 Provvedimento n ( C5118B ) CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE/ FINDOMESTIC BANCA 15 Provvedimento n ( C5121 ) PIRELLI & C. REAL ESTATE/ALTAIR FACILITIES MANAGEMENT 18 Provvedimento n ( C5122 ) PIRELLI & C. REAL ESTATE/CAM ENERGIA E SERVIZI 21 Provvedimento n ( C5123 ) POSTEL/PRINTEL 24 Provvedimento n ( C5124 ) EXXON MOBIL CHEMICAL/ADVANCED ELASTOMER SYSTEM 27 Provvedimento n ( C5125 ) SOCIETA FINANZIARIE FALCK/FALCK 30 Provvedimento n ( C5127 ) NECO ACQUISITION LLC/ ALCATEL E- BUSINESS DISTRIBUTION 34 Provvedimento n ( C5128 ) DRESDNER KLEINWORTH BENSON FUND ITALIA LP/ELECTROLUX COMPONENTS COMPANY MOTORS 37 Provvedimento n ( C5131 ) PARTESA/SOCIETA' DI PERSONE- IMPRESA INDIVIDUALE 41 Provvedimento n ( C5132 ) COFIRI INVEST/SOFINTER 45 Provvedimento n ( C5133 ) ASPIAG ITALIA/IMPRESE INDIVIDUALI 48 Provvedimento n ( C5134 ) AGIPPETROLI/RAMO DI AZIENDA DI AVERSANA PETROLI 51 ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 53 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PORTABILITA' DEL NUMERO MOBILE (AS234) 53

4 PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA 57 Provvedimento n ( PI3537 ) VERNICE PROTECNICA 57 Provvedimento n ( PI3548 ) CALDAIE BERETTA IDRA GREEN 63 Provvedimento n ( PI3554 ) GOLDWING AIRLINES 67 Provvedimento n ( PI3639 ) ADDA WEST RIVER-CASE DEL PARCO/VILLINI IN VALTELLINA 70 Provvedimento n ( PI3640 ) ADDA WEST RIVER-FR COSTRUZIONI/VILLINI IN VALTELLINA 73 Provvedimento n ( PI3680 ) VOLI ECONOMICI RYANAIR 76 Provvedimento n ( PI3697 ) NETSYSTEM ADSL 78 VARIE 79 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI DIVIETI 79

5 Bollettino n. 12 del 8 aprile INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE Provvedimento n ( I417 ) SELEA/ORDINE DEI FARMACISTI L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2002; SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata; VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la propria delibera del 14 febbraio 2002, con la quale è stato stabilito che: a) la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti, la Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma, l Associazione di Torino, l Associazione di Genova, l Ordine di Torino, l Ordine di Bergamo e l Associazione di Bergamo hanno posto in essere, in violazione dell art. 2 della legge n. 287/90, intese consistenti nella limitazione dell attività pubblicitaria dei titolari di farmacia; b) la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti ha posto in essere, in violazione dell art. 2 della legge n. 287/90, un intesa consistente nella limitazione dell attività di consegna dei farmaci a domicilio da parte dei titolari di farmacia; c) la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti, la Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma, Federfarma Lombardia, Federfarma Emilia Romagna, Confservizi Cispel Emilia Romagna, le Associazioni di Torino, Genova, Milano, Bergamo, Varese, Lecco, Cremona, Mantova, Trento, Bolzano, Udine, Vicenza, Reggio Emilia, Venezia, Ancona, Pesaro e Urbino, Agrigento, nonché gli Ordini di Torino, Bergamo, Cremona, Mantova, Como, Ravenna, Prato, Avellino, Cagliari, Nuoro e Sassari hanno posto in essere, in violazione dell art. 2 della legge n. 287/90, intese consistenti nel coordinamento dei comportamenti di prezzo dei titolari di farmacia nella vendita di prodotti parafarmaceutici; CONSIDERATO che, con la medesima delibera, l Autorità ha irrogato alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti - in ragione della gravità e della durata dell intesa consistente nella limitazione dell attività pubblicitaria - una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 2,5% dei contributi versati a detta Federazione dai titolari di farmacia per il 2001, riproporzionati in base ai ricavi delle vendite dei soli prodotti parafarmaceutici; CONSIDERATO che, con la medesima delibera, l Autorità ha irrogato alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti - in ragione della gravità e della durata dell intesa consistente nel coordinamento dei comportamenti di prezzo dei titolari di farmacia nella vendita di prodotti parafarmaceutici - una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 3,5% dei contributi versati a detta Federazione dai titolari di farmacia per il 2001, riproporzionati in base ai ricavi delle vendite dei soli prodotti parafarmaceutici; CONSIDERATO che, nella predetta delibera, l ammontare dei contributi spettanti a tale Federazione, versati dai titolari di farmacia per il 2001 e riproporzionati in base ai ricavi delle vendite dei soli prodotti parafarmaceutici, è stato erroneamente indicato nella misura di ,83 euro, mentre detto ammontare risulta pari a ,20 euro; CONSIDERATO che, nella predetta delibera, l ammontare della sanzione irrogata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti in relazione all intesa consistente nella limitazione dell attività pubblicitaria è stato erroneamente indicato in 7.704,25 euro, mentre detto ammontare risulta pari a 1.853,93 euro;

6 6 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato CONSIDERATO che, nella predetta delibera, l ammontare della sanzione irrogata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti in relazione all intesa consistente nel coordinamento dei comportamenti di prezzo dei titolari di farmacia nella vendita di prodotti parafarmaceutici è stato erroneamente indicato in ,94 euro, mentre detto ammontare risulta pari a 2.595,50 euro; RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla rettifica di detti errori materiali; RITENUTO, inoltre, che debba confermarsi il termine per il pagamento delle suindicate sanzioni fissato con la predetta delibera (90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento), poiché l ammontare delle sanzioni medesime, a seguito della presente rettifica, è comunque inferiore a quello erroneamente indicato nel provvedimento del 14 febbraio 2002; DELIBERA che l ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogate alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti è così rideterminato: 1.853,93 euro, in relazione all intesa consistente nella limitazione dell attività pubblicitaria; 2.595,50 euro, in relazione all intesa consistente nel coordinamento dei comportamenti di prezzo dei titolari di farmacia nella vendita di prodotti parafarmaceutici. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

7 Bollettino n. 12 del 8 aprile Provvedimento n ( I446 ) COMPAGNIE AEREE-FUEL CHARGE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2002; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo; VISTO il proprio provvedimento del 14 dicembre 2000, con il quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Alitalia Linee Aeree Italiane Spa, Air One Spa, Air Dolomiti Spa, Air Dolomiti Linee Aeree Regionali Europee Spa, Air Europe Spa, Meridiana Spa e Volare Airlines Spa, al fine di accertare l esistenza di violazioni dell art. 2, comma 2, della legge n. 287/90, ed è stato fissato al 29 novembre 2001 il termine di conclusione del procedimento; VISTO il proprio provvedimento del 10 maggio 2001, con il quale è stato esteso il procedimento nei confronti delle società Alpi Eagles Spa, Gandalf Spa, Deutsche Lufthansa AG, Federico II Airways Spa, Azzurra Air Spa, National Jet Italia Spa e British Airways Plc.; VISTO il proprio provvedimento del 18 ottobre 2001, con il quale il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato al 4 aprile 2002; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATA l esigenza di acquisire informazioni corrette e complete relative all assetto concorrenziale del mercato interessato; CONSIDERATO che, in relazione alla complessità di tali informazioni, è stato necessario assicurare alle parti un termine congruo per la loro elaborazione e la loro produzione; RITENUTO che, al fine di assicurare alle parti il pieno esercizio del diritto di difesa e di valutare la copiosa documentazione prodotta, occorra prorogare il termine di conclusione del procedimento avviato in data 14 dicembre 2000; DELIBERA di prorogare al 4 luglio 2002 il termine per la chiusura del procedimento.

8 8 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

9 Bollettino n. 12 del 8 aprile OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE Provvedimento n ( C4903B ) LA RINASCENTE/RAMO DI AZIENDA DI SVILUPPO DISTRIBUZIONE MODENA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2002; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società LA RINASCENTE Spa, pervenuto in data 26 febbraio 2002; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti LA RINASCENTE Spa (di seguito RINASCENTE ), società con sede legale in Rozzano (MI), è attiva prevalentemente nella grande distribuzione di beni alimentari e non alimentari attraverso quasi 400 punti vendita (supermercati, ipermercati e negozi fai-da-te) dislocati sull intero territorio nazionale, ai quali devono aggiungersi circa 500 punti vendita affiliati. Nel settore della grande distribuzione di prodotti alimentari e di beni di largo consumo, RINASCENTE opera attraverso la catena di supermercati SMA, con le insegne Sma Supermercati, SMA Superstore e Cityper. RINASCENTE ha una forte presenza anche negli ipermercati attraverso diversi punti vendita di proprietà ad insegna CittàMercato, numerosi ipermercati affiliati ed alcuni ipermercati Auchan localizzati all interno di centri commerciali, acquisiti durante il 1997 a seguito dell accordo con il gruppo francese Auchan. Nella distribuzione dei soli prodotti non-alimentari la società opera invece tramite le catene di grandi magazzini Upim e La Rinascente, entrambe specializzate nell abbigliamento e nella vendita di prodotti tessili e per la casa, ed i negozi BricoCenter, specializzati nel fai-da-te. Infine, RINASCENTE controlla una serie di società immobiliari e di servizi, che svolgono attività ausiliarie a quelle di distribuzione di merci. RINASCENTE è controllata dalla società di diritto lussemburghese Eurofind, che ne possiede il 46% circa del capitale sociale ed esercita il controllo di fatto. Il 51% del capitale sociale di Eurofind è detenuto, direttamente o indirettamente, dalla finanziaria IFIL, a sua volta controllata da IFI-Istituto Finanziario Industriale Spa, finanziaria della famiglia Agnelli. Il restante 49% di Eurofind è detenuto dal gruppo francese Auchan. Il fatturato consolidato di RINASCENTE nel 2000 è stato di circa 5,5 miliardi di euro, realizzato interamente in Italia. Oggetto di acquisizione è un ramo d azienda costituito da un punto vendita di mq di proprietà di Sviluppo Distribuzione Moderna Srl (di seguito S.D.M. ), sito nel Comune di Volla (NA) all interno del centro commerciale denominato Le Ginestre. La società S.D.M. è controllata da Holding PROMO CENTER. L esercizio commerciale oggetto dell operazione ha realizzato nell ultimo esercizio un volume d affari di circa 15 milioni di euro.

10 10 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 2. Descrizione dell operazione L operazione comunicata consiste nell acquisizione, da parte di RINASCENTE, di un ramo di azienda di proprietà della società S.D.M. costituito da un ipermercato di mq, sito nel Comune di Volla (NA) all interno del centro commerciale denominato Le Ginestre. In data 13 novembre 2001 la società SDM ha ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative per l ampliamento della superficie di vendita a mq. Pertanto, la Rinascente al seguito del perfezionarsi dell operazione acquisirà una superficie di vendita autorizzata pari a mq. 3. Qualificazione dell operazione L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell art. 5, comma 1. lettera b) della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall art 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è superiore a 377,014 milioni di euro. 4. Valutazione della concentrazione Il settore economico interessato dalla concentrazione in esame è quello della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo. Tale settore si distingue dal dettaglio tradizionale in considerazione sia del numero e tipologia dei prodotti venduti che delle modalità in cui il servizio è reso ai clienti, modalità che, generalmente, dipendono dalla dimensione commerciale. All interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati, supermercati, superette e discount) che si differenziano per la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento del prezzo e l ampiezza e profondità della gamma dei prodotti offerti. Secondo quanto stabilito dall Autorità nel provvedimento Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS 1, la diversità della qualità e del livello dei servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita rende più deboli i reciproci rapporti di sostituibilità che risultano sostanzialmente limitati ai segmenti dimensionali tra loro immediatamente contigui. Le diverse categorie dimensionali dei punti vendita costituiscono tra loro una catena di sostituibilità che presenta relazioni significative tra segmenti dimensionali contigui e pressoché trascurabili ai suoi estremi. Ai fini dell individuazione del mercato rilevante dal punto di vista del prodotto, occorre considerare oltre alla tipologia del punto vendita direttamente coinvolto dall operazione concentrativa anche i segmenti dimensionali ad esso immediatamente contigui. Nel caso in esame, essendo il ramo d azienda oggetto di acquisizione costituito da un ipermercato, il mercato del prodotto risulta essere quello degli ipermercati, costituito dagli ipermercati e dai supermercati di superficie superiore ai 1500 mq. Dal punto di vista geografico, tale mercato ha dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. Sebbene l esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati debba essere effettuata caso per caso sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita, delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione, normalmente essa può essere circoscritta utilizzando i confini amministrativi provinciali. Nel caso in esame, pertanto, il mercato geografico interessato può essere identificato con il territorio della provincia di Napoli. In tale provincia il Gruppo Rinascente è presente nel mercato degli ipermercati con 12 punti vendita (per una superficie complessiva di mq) ed una quota di mercato pari al 10,3%. Il punto vendita oggetto di acquisizione detiene, con la supeficie di vendita attuale, una quota di mercato pari a circa l 1%. Pertanto, anche tenuto conto del previsto ampliamento della sua superficie di vendita, detta acquisizione comporterà un contenuto rafforzamento della posizione del Gruppo Rinascente nel mercato interessato. Considerato, inoltre che sullo stesso mercato sono presenti altri qualificati concorrenti come SISA, Gruppo CARREFOUR Italia, INTERDIS, CONAD, SELEX COMMERCIALE, COOP ITALIA, con quote rispettivamente 1 SCHEMAVENTUNO-PROMODES/GRUPPO GS, Provv. n del 18 giugno 1998 in Boll. n. 25/98.

11 Bollettino n. 12 del 8 aprile pari al 15,7%, 11,8%, 8,4%, 7,2%, 6,6% e 6,1%, la concentrazione comunicata non risulta idonea a modificare sostanzialmente l assetto concorrenziale nel mercato interessato. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell art. 6 comma 1 della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all art. 16 comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

12 12 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Provvedimento n ( C5068 ) H.D.P. HOLDING DI PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI/ EDITORIALE SPER- AGENZIA GIORNALISTICA RADIOTELEVISIVA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2002; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società H.D.P. Holding di Partecipazioni Industriali Spa, pervenuto in data 25 gennaio 2002, e la successiva integrazione del 1 febbraio 2002; VISTA la richiesta di parere comunicata, ai sensi dell art. 1, comma 6, lettera c), n. 11 della legge n. 249/97, all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in data 15 febbraio 2002; VISTO il parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 21 marzo 2002; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti H.D.P. HOLDING DI PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI Spa (di seguito HDP) è una società che svolge attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società o enti; di intermediazione finanziaria e amministrazione di finanziamenti, di compravendita, gestione e, nell ambito di società del gruppo, collocamento di titoli pubblici e privati; di investimento e ogni altra operazione finanziaria. Per effetto delle partecipazioni di controllo attualmente detenute, HDP opera indirettamente, attraverso società partecipate, principalmente nei seguenti settori: editoria e pubblicità destinata a prodotti editoriali, attraverso le società del gruppo RCS. Tale gruppo è titolare, tra l altro, del quotidiano il Corriere della Sera; moda, attraverso le partecipazioni in GFT e Valentino; abbigliamento sportivo, attraverso la partecipata Fila; nel sistema Internet, attraverso le partecipazioni in HDPNet, costituita nel novembre Il fatturato consolidato per vendite in Italia, realizzato nel 2000, è stato di circa 3,3 miliardi di euro. EDITORIALE SPER Spa (di seguito SPER) è attiva: a) nell acquisizione, finanziamento e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore della radiofonia; b) nella vendita e promozione della pubblicità nel settore radiofonico; c) nella gestione, attraverso la società controllata Finwork Finanziaria Italia Spa, dell emittente radiofonica nazionale Radio Italia Network, per cui effettua la raccolta pubblicitaria. Dal 1999, essa si occupa della raccolta pubblicitaria per la syndication CNR, gestita dalla propria controllata Channel New Radio Srl. Effettua inoltre la raccolta di messaggi a diffusione nazionale per l emittente Radio 101 e per altre emittenti locali partecipanti a syndication, non facenti capo a società del Gruppo; d) nella realizzazione e gestione di siti Internet, nonché nel commercio elettronico e nella vendita di spazi pubblicitari su Internet, attraverso la società controllata Webcast Srl che è attualmente in liquidazione e, a partire dal 1 febbraio 2002, non più operativa. SPER è interamente controllata da Il Sole 24Ore Spa. Il fatturato di SPER nel 2000, realizzato interamente in Italia, è stato di circa 34 milioni di euro.

13 Bollettino n. 12 del 8 aprile AGENZIA GIORNALISTICA RADIOTELEVISIVA Srl (di seguito AGR) è una società che si occupa della commercializzazione di servizi giornalistici per la radiodiffusione (Agenzia di stampa per le radio). AGR è attualmente controllata da Tecneco Srl Il fatturato di AGR nel 2000, realizzato interamente in Italia, è stato di circa 1,6 milioni di euro. 2. Descrizione dell'operazione L operazione comunicata prevede l acquisizione, da parte di HDP, dell intero capitale sociale di SPER. L operazione prevede, inoltre, che al momento della cessione, SPER sia titolare anche dell intero capitale sociale di AGR, in virtù dell esercizio di un diritto di opzione, in capo a Il Sole 24 Ore Spa, in base al quale quest ultimo è titolare del diritto di acquistare, ovvero fare acquistare a terzi, una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di AGR. L operazione comunicata prevede infine un impegno di non concorrenza assunto dall alienante (Il Sole 24 Ore Spa), della durata di 3 anni decorrenti dalla cessione della partecipazione di SPER, avente ad oggetto le attività relative alla costituzione o alla gestione di attività di Syndication, ossia la gestione di accordi per la trasmissione in contemporanea di programmi radiofonici di emittenti locali. 3. Qualificazione dell'operazione L operazione in esame, in quanto comporta l acquisizione del controllo esclusivo di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è superiore a 377,014 milioni di euro. In relazione al patto di non concorrenza assunto da Il Sole 24 Ore, si osserva che lo stesso, anche in ragione della durata prevista, può essere qualificato come restrizione accessoria, in quanto strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell azienda acquisita. 4. Valutazione della concentrazione L operazione in esame interessa il mercato dell emittenza radiofonica con il correlato mercato della raccolta pubblicitaria destinata alla radiofonia, nonché il mercato dei servizi giornalistici per le radio. In relazione al primo dei suddetti mercati, considerati i precedenti dell Autorità, secondo cui i limiti dal punto di vista geografico vanno individuati con riguardo alla diffusione territoriale del messaggio pubblicitario, e vista l attività svolta da SPER, il mercato rilevante, ai fini dell operazione in esame, risulta quello della raccolta pubblicitaria destinata alla radiofonia nazionale. Su tale mercato la società acquirente, HDP, non è attiva, mentre nell anno 2000 SPER deteneva una quota di circa il 6%. Sulla base delle informazioni fornite dalle parti, in tale mercato operano, con quote che vanno dal 40% circa all 11% circa, qualificati operatori quali SIPRA, Radio e Reti Srl, Manzoni Spa, Nove-Nove Pubblicità Srl, Open Space Pubblicità Srl. Per motivi linguistici e socio-culturali anche il mercato dei servizi giornalistici destinati alla radiodiffusione va considerato di dimensioni nazionali. Su detto mercato opera la sola AGR, ma non HDP. Dal momento che su entrambi i mercati l operazione determina la mera sostituzione di un operatore con un altro non ne conseguono modifiche sostanziali dell assetto concorrenziale degli stessi. Va infine considerato che, contrariamente a quanto assunto dalle parti, la circostanza che una controllata di SPER risulti attualmente in liquidazione non determina l irrilevanza dell attività da essa svolta e degli assets da essa detenuti ai fini della valutazione degli effetti della concentrazione dal punto di vista concorrenziale. Si deve ritenere, pertanto, che l operazione in questione interessi anche il mercato della raccolta pubblicitaria su Internet, su cui risultano attivi sia SPER, attraverso la propria controllata Webcast Srl, che HDP, attraverso la

14 14 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato società HDPNet. Per motivi linguistici, anche il mercato della raccolta pubblicitaria destinata ad Internet può essere considerato di dimensione nazionale. Su tale mercato tuttavia il fatturato realizzato dalla società oggetto di acquisizione, peraltro ormai inoperante, rappresenta una quota inferiore all 1% e dunque pressoché irrilevante, considerata anche la presenza di qualificati concorrenti, quali le società del Gruppo Telecom-SEAT e la Manzoni Spa. 5. Il parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Con parere pervenuto in data 21 marzo 2002, ai sensi dell art. 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, avendo rilevato che la concentrazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sui mercati dell emittenza radiofonica nazionale, della raccolta pubblicitaria su Internet e dei servizi giornalistici tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, ha ritenuto che non sussistessero elementi per avviare l istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della medesima legge n. 287/90. Sulla base di quanto premesso si ritiene che l operazione non sia suscettibile di determinare una modifica sostanziale dell assetto concorrenziale dei mercati interessati. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nei mercati interessati; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

15 Bollettino n. 12 del 8 aprile Provvedimento n ( C5118B ) CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE/ FINDOMESTIC BANCA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2002; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società Cassa di Risparmio di Firenze Spa, pervenuto in data 25 febbraio 2002; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti Cassa di Risparmio di Firenze Spa (di seguito Carifirenze) è una società a capo dell omonimo gruppo, che comprende società operanti nei settori bancario, finanziario, assicurativo, esattoriale. Carifirenze è controllata congiuntamente dall Ente Cassa di Risparmio di Firenze e dal gruppo SanPaolo IMI 1. Il fatturato di Carifirenze da considerare ai sensi dell art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell attivo dello stato patrimoniale consolidato, esclusi i conti d ordine) risulta, al 30 giugno 2001, pari a circa 1,5 miliardi di euro. Cetelem S.A. (di seguito Cetelem) è una società di diritto francese appartenente al gruppo BNP Paribas, attivo in ambito internazionale nei servizi bancari e finanziari. Il fatturato del gruppo BNP Paribas realizzato in Italia, da considerare ai sensi dell art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell attivo dello stato patrimoniale consolidato, esclusi i conti d ordine) risulta, al 1999, pari a 1,8 miliardi di euro. Findomestic Banca Spa (di seguito Findomestic) è una società attiva nel settore del credito al consumo controllata da Cetelem. Il fatturato di Findomestic da considerare ai sensi dell art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell attivo dello stato patrimoniale consolidato, esclusi i conti d ordine) risulta, al 30 giugno 2001, pari a circa 390 milioni di euro. 2. Descrizione dell'operazione L operazione comunicata consiste nell acquisizione, da parte di Carifirenze, del 50% del capitale sociale di Findomestic il restante 50% resterà in capo Cetelem. Il patto parasociale stipulato tra le parti prevede che il consiglio di amministrazione di Findomestic sarà composto da 10 membri, di cui cinque nominati da Cetelem e gli altri cinque da Carifirenze. A seguito dell operazione Findomestic sarà sottoposta al controllo congiunto di Carifirenze e Cetelem. 1 Cfr. Provvedimento dell Autorità del 13 aprile 2000, C3884, SanPaolo IMI / Cassa di Risparmio di Firenze. SanPaolo IMI, in particolare, detiene il 15% del capitale sociale di Carifirenze, ma, in virtù di un patto parasociale, concorre alla nomina degli amministratori e detiene un potere di veto sulle decisioni che determinano l indirizzo strategico dell impresa.

16 16 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo congiunto di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 377,014 milioni di euro. 4. Valutazione della concentrazione L operazione interessa il mercato del credito al consumo. Per credito al consumo si intende il credito, sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra facilitazione finanziaria, a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il credito al consumo può essere distinto nelle categorie del credito finalizzato all acquisto di beni specifici e del credito diretto, quest ultimo assimilabile alle forme di prestito personale. Nel mercato del credito al consumo operano le società finanziarie specializzate (iscritte all albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario), le banche e, nella fase distributiva, le reti di distribuzione commerciale. Findomestic rappresenta il maggiore operatore nazionale nel credito al consumo, con una quota pari, nel 2000, al 12,8% del mercato, considerando le sole società finanziarie specializzate 2. Importanti operatori nel settore sono la finanziaria di marca Fiatsava, con una quota di mercato pari all 11,1%, e la società finanziaria Fiditalia, con una quota del 7,3%. Cassa di Risparmio di Firenze presenta quote di mercato marginali nel settore, mentre SanPaolo IMI, attraverso la controllata Finconsumo, rappresenta il 3,5% del mercato nazionale. Data la destinazione del credito al consumo al segmento famiglie, la dimensione geografica rilevante per l attività di distribuzione dei relativi prestiti è da ritenersi locale e può essere circoscritta con riferimento ad aree tendenzialmente regionali. Con riferimento ai mercati regionali del credito al consumo, Findomestic presenta quote di mercato di rilievo, comprese tra il 20 ed il 25 percento, in Calabria ed in Sicilia 3. Tali regioni tuttavia non rappresentano aree di gravitazione della Cassa di Risparmio di Firenze, come non significativa risulta la presenza di SanPaolo IMI. RITENUTO, pertanto, che l'operazione non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. 2 Dati di fonte Databank sui finanziamenti erogati. 3 Informazioni di fonte Assofin relative all erogazioni nel 2000.

17 Bollettino n. 12 del 8 aprile Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

18 18 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Provvedimento n ( C5121 ) PIRELLI & C. REAL ESTATE/ALTAIR FACILITIES MANAGEMENT L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2002; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto della società Pirelli & C. Real Estate Spa, pervenuto in data 26 febbraio 2002; VISTO inoltre l atto pervenuto in data 26 febbraio 2002, relativo all operazione comunicata da Pirelli & C. Real Estate Spa per l acquisizione del controllo congiunto della società Cam Energia e Servizi Srl; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti Pirelli & C. Real Estate Spa (di seguito PRE) svolge attività di compravendita, locazione di immobili e di gestione dei patrimoni immobiliari per conto terzi ed è attiva nel settore del facility management attraverso la propria controllata Pirelli & C. Property Management Spa. PRE è una società controllata al 90% da Pirelli & C. Sap.A. (di seguito PIRELLI & C.) la quale svolge funzioni di holding finanziaria del gruppo Pirelli. PIRELLI & C. è una società quotata in borsa, il cui maggiore azionista è la società Cam Finanziaria Spa (di seguito CAMFIN) con una quota di circa il 29,91% del capitale sociale. CAMFIN ed alcuni soci di PIRELLI & C. hanno sottoscritto un Accordo di blocco 1 che raggiunge la quota del 56,22% del capitale sociale e ne determina, pertanto, il controllo congiunto. Nell esercizio del 2000, il Gruppo Pirelli ha realizzato un fatturato mondiale di milioni di euro, di cui realizzati nell Unione Europea e in Italia. Altair Facilities Management Spa (di seguito ALTAIR ) è una società che svolge, direttamente ed attraverso le sue controllate Altair Building Services Srl, Somogi Srl (che ha iniziato la sua attività nel 2000), ed Altair Zander Italia Srl (che ha iniziato la sua attività nel 2001), attività di facility management. Il capitale sociale di ALTAIR è detenuto dalle società di diritto lussemburghese Altair Facility Management S.A. per il 99,75%, e Petra Facility Management S.A. per lo 0,25%. Nel 2000 ALTAIR ha realizzato in Italia un fatturato consolidato di circa 20 milioni di euro. 2. Descrizione dell operazione L operazione comunicata prevede l acquisizione da parte di PRE del controllo esclusivo di ALTAIR e, indirettamente, delle società da essa controllate. A fronte dell acquisizione del 100% del capitale di ALTAIR, PRE emetterà nuove azioni (sulla base del rapporto di cambio che sarà determinato in funzione del valore tra le due società) e le conferirà, quale corrispettivo della cessione, ad Altair Facility Management S.A. e Petra Facility Management S.A.. L operazione prevede infine che Altair Facility Management S.A. e Petra Facility Management S.A. si impegnino, per un periodo di tre anni a partire dall avvenuto trasferimento azionario, a non svolgere attività 1 Comunicato alla Consob ai sensi dell art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e disponibile, in estratto, sul sito web della stessa.

19 Bollettino n. 12 del 8 aprile nell ambito del facility management che si pongano in concorrenza con quelle svolte da ALTAIR e dalle sue controllate. 3. Qualificazione dell operazione L operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 377,014 milioni di euro. Il patto di non concorrenza che intercorre tra le parti riveste natura accessoria all'operazione in esame in considerazione del fatto che l ambito di applicazione e la durata dello stesso appaiono ragionevolmente proporzionati all'obiettivo di tutelare il valore della società acquisita. 4. Valutazione della concentrazione L operazione in esame interessa il mercato del facility management, ovvero dei servizi tecnologici integrati relativi alle strutture e agli impianti, nonché alle loro pertinenze. Tale mercato ricomprende le prestazioni relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti installati negli immobili (impianti di riscaldamento e di raffreddamento, impianti elettrici, idraulici, antincendio, ascensori e simili), delle strutture edili in generale e delle loro pertinenze (cortili, giardini, ecc.). La richiesta di tali servizi si è sviluppata recentemente - per lo più nei settori terziario e industriale - attraverso la domanda di servizi integrati nell'ambito di un'unica soluzione contrattuale. L'offerta è caratterizzata da operatori la cui presenza si estende su tutto il territorio nazionale, ai quali si affiancano piccole imprese a livello locale. In ragione delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, nonché dell'assenza di vincoli amministrativi che limitino l'esercizio dell'attività a un ambito locale, la dimensione geografica del mercato può essere individuata a livello nazionale. A seguito dell operazione in esame, nel mercato del facility management il Gruppo Pirelli verrà a detenere una quota di circa l 1% tenuto conto anche dell acquisizione della società Cam Energia e Servizi Srl 2. I principali concorrenti nel mercato rilevante sono: il Gruppo Global Service, Sodexho, Cofathec Servizi, Policarbo, Manutencoop, Ingest Facility ed Elyo Italia. Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che l operazione comunicata non produca effetti di rilievo sulle condizioni concorrenziali esistenti nel mercato interessato. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. 2 Si veda l operazione C Pirelli & C. Real Estate/ Cam Energia e Servizi, comunicata in data 26 febbraio 2002.

20 20 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

21 Bollettino n. 12 del 8 aprile Provvedimento n ( C5122 ) PIRELLI & C. REAL ESTATE/CAM ENERGIA E SERVIZI L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2002; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto della società Pirelli & C. Real Estate Spa, pervenuto in data 26 febbraio 2002; VISTO inoltre l atto pervenuto in data 26 febbraio 2002, relativo all operazione comunicata da Pirelli & C. Real Estate Spa per l acquisizione del controllo esclusivo della società Altair Facilities Management Spa; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti Pirelli & C. Real Estate Spa (di seguito PRE) svolge attività di compravendita, locazione di immobili e di gestione dei patrimoni immobiliari per conto terzi ed è attiva nel settore del facility management attraverso la propria controllata Pirelli & C. Property Management Spa. PRE è una società controllata al 90% da Pirelli & C. Sap.A. (di seguito PIRELLI & C.) la quale svolge funzioni di holding finanziaria del gruppo Pirelli. PIRELLI & C. è una società quotata in borsa, il cui maggiore azionista è la società Cam Finanziaria Spa (di seguito CAMFIN) con una quota di circa il 29,91% del capitale sociale. CAMFIN ed alcuni soci di PIRELLI & C. hanno sottoscritto un Accordo di blocco 1 che raggiunge la quota del 56,22% del capitale sociale e ne determina, pertanto, il controllo congiunto. Nell esercizio del 2000, il Gruppo Pirelli ha realizzato un fatturato mondiale di milioni di euro, di cui realizzati nell Unione Europea e in Italia. Cam Energia e Servizi Srl (di seguito CAMES) è una società operante nella gestione degli impianti tecnologici e meccanici, interamente controllata da CAMFIN. Nel 2000 CAMES ha realizzato in Italia un fatturato di circa 11 milioni di euro. 2. Descrizione dell operazione L operazione in esame prevede l acquisto da parte di PRE dell intero capitale sociale di CAMES. Poiché CAMFIN esercita il controllo congiunto su PIRELLI & C. insieme ai soci di PIRELLI & C. aderenti all Accordo di blocco, a seguito dell operazione in esame, CAMES passerà dal controllo esclusivo di CAMFIN al controllo congiunto (in via indiretta tramite PRE) da parte di CAMFIN e dei soci di PIRELLI & C. aderenti a tale Accordo. L operazione comunicata prevede infine che CAMFIN si impegni, per un periodo di tre anni a partire dall avvenuto trasferimento azionario, a non svolgere attività nell ambito del facility management, che si pongano in concorrenza con quelle svolte da PRE. 1 Comunicato alla Consob ai sensi dell art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e disponibile, in estratto, sul sito web della stessa.

22 22 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 3. Qualificazione dell operazione L operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 377,014 milioni di EURO. Il patto di non concorrenza che intercorre tra le parti riveste natura accessoria all'operazione in esame in considerazione del fatto che l ambito di applicazione e la durata dello stesso appaiono ragionevolmente proporzionati all'obiettivo di tutelare il valore della società acquisita. 4. Valutazione della concentrazione L operazione in esame interessa il mercato del facility management, ovvero dei servizi tecnologici integrati relativi alle strutture e agli impianti, nonché alle loro pertinenze. Tale mercato ricomprende le prestazioni relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti installati negli immobili (impianti di riscaldamento e di raffreddamento, impianti elettrici, idraulici, antincendio, ascensori e simili), delle strutture edili in generale e delle loro pertinenze (cortili, giardini, ecc.). La richiesta di tali servizi si è sviluppata recentemente - per lo più nei settori terziario e industriale - attraverso la domanda di servizi integrati nell'ambito di un'unica soluzione contrattuale. L'offerta è caratterizzata da operatori la cui presenza si estende su tutto il territorio nazionale, ai quali si affiancano piccole imprese a livello locale. In ragione delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, nonché dell'assenza di vincoli amministrativi che limitino l'esercizio dell'attività a un ambito locale, la dimensione geografica del mercato può essere individuata a livello nazionale. A seguito dell operazione in esame, nel mercato del facility management il Gruppo Pirelli verrà a detenere una quota di circa l 1%, tenuto conto anche dell acquisizione della società Altair Facilities Management Spa 2. I principali concorrenti nel mercato rilevante sono: il Gruppo Global Service, Sodexho, Cofathec Servizi, Policarbo, Manutencoop, Ingest Facility ed Elyo Italia. Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che l operazione comunicata non produca effetti di rilievo sulle condizioni concorrenziali esistenti nel mercato interessato. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. 2 Si veda l operazione C Pirelli & C. Real Estate/Altair Facilities Management, comunicata in data 26 febbraio 2002.

23 Bollettino n. 12 del 8 aprile Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

24 24 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Provvedimento n ( C5123 ) POSTEL/PRINTEL L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2002; SENTITO il Relatore Professor Marco D Alberti; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto delle società Printel Spa, Postel Spa ed Ilte Spa, pervenuto in data 26 febbraio 2002; CONSIDERATO quanto segue: I. Le parti Postel Spa (di seguito Postel) è una società attiva nella programmazione, progettazione, commercializzazione, vendita, esercizio e gestione di servizi di posta elettronica (comprese le fasi di stampa ed imbustamento) e di servizi a valore aggiunto. Postel a sua volta controlla Docugest Spa (di seguito Docugest) e Docutel Spa (di seguito Docutel), società che svolgono attività di stampa di documentazione per istituti bancari. L intero capitale sociale di Postel è detenuto da Poste Italiane Spa (di seguito anche PI). Il fatturato complessivo realizzato a livello mondiale da PI, nell'esercizio 2001, è stato di circa 7,4 miliardi di Euro, di cui circa 7,1 miliardi di Euro per vendite in Italia. Printel Spa (di seguito Printel) è una società 1 che svolge attività di stampa attraverso tecnologia digitale e flessografica (lettere, estratti conto, fatture/bollette, stampe/direct mailing, informative aziendali interne ovvero a carattere pubblicitario o promozionale). Il capitale sociale di Printel è detenuto in misura paritetica da Postel Spa e da Ilte Spa (di seguito Ilte). Nell esercizio 2001, Postel Spa ha realizzato un fatturato in Italia pari a circa 160 milioni di Euro, mentre Ilte Spa, nel medesimo periodo, ha realizzato un fatturato in Italia pari a circa 138 milioni di Euro. Nell esercizio 2001, Printel ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 33 milioni di Euro. Ilte Spa (di seguito Ilte) è una società attiva nei settori della stampa e confezione di elenchi telefonici, riviste periodiche, cataloghi di vendite per corrispondenza e di viaggio, stampati pubblicitari, annuari commerciali, fotocomposizione e realizzazione di CD-rom. Ilte controlla a sua volta Ilte.Net Spa (di seguito Ilte.Net), società attiva nel settore della stampa realizzata attraverso la tecnologia digitale e flessografica, ed in particolare nel mass printing (stampa di rendicontazione obbligatoria quali bollette e fatture e di documentazione ad uso pubblicitario) e nel print on demand (fornitura di servizi di stampa a valore aggiunto). Ilte.Net a sua volta controlla Sigma Moore Spa (di seguito Sigma Moore) e Polimoore Srl (di seguito Polimoore), società attive nella stampa di dati variabili. L intero capitale sociale di Ilte è detenuto dalla GF 10 Spa, il cui principale azionista è una persona fisica che ne detiene il controllo attraverso una società di diritto lussemburghese. Nell esercizio 2000 Ilte.Net ha realizzato un fatturato in Italia pari a circa 4 milioni di Euro. Nel medesimo periodo Sigma Moore e Poolimore hanno realizzato un fatturato In Italia pari, rispettivamente, a 500 mila Euro e ad 1,5 milioni di Euro. 1 Si ricorda che Printel è un impresa comune a pieno titolo sottoposta a controllo congiunto di Postel Spa e Ilte Spa, come risulta dal provvedimento AGCM n del 23 novembre 2000, C4260, Postel-Ilte/Printel.

25 Bollettino n. 12 del 8 aprile Descrizione dell'operazione L operazione comunicata consiste nell acquisizione del controllo esclusivo di Printel da parte di Postel. Essa si articola in due fasi: la prima concerne l acquisizione da parte di Printel, mediante conferimento, dell intero capitale sociale di Ilte.Net e delle società da essa controllate (Sigma Moore e Polimoore), - attualmente di proprietà di Ilte -, nonché del complesso aziendale delle attività industriali di Postel e delle società da essa controllate, Docugest e Docutel. La seconda fase prevede il passaggio dal controllo congiunto a controllo esclusivo di Printel da parte di Postel. Le modalità di realizzazione dei conferimenti sono definite in un Contratto quadro stipulato in data 27 dicembre 2001 tra Postel, Ilte e Printel. Ad esso si aggiungono Nuovi patti parasociali stipulati da Postel ed Ilte, nonché un Contratto di collaborazione produttiva e commerciale tra Postel e Printel. In particolare, per effetto degli artt. 3 e ss. dei Nuovi patti parasociali, la gestione di Printel sarà affidata ad un Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) composto da un numero pari di amministratori designati per metà da Postel e per l altra metà da Ilte. Il Presidente del CdA sarà designato da Postel mentre l Ad da Ilte. Gli artt. 5 e ss. dei Nuovi patti parasociali prevedono inoltre che, in caso di stallo decisionale nell assemblea o nel Consiglio di Printel, Postel abbia un diritto di acquisto sulla partecipazione di Ilte in Printel. Nei citati patti parasociali, infine, è previsto che per un periodo di 10 anni Ilte si impegni a non svolgere attività di produzione e/o commercializzazione di mass printing, print on demand e direct marketing. Ai sensi degli artt. 2 e ss. del Contratto di collaborazione produttiva e commerciale tra Postel e Printel, quest ultima realizzerà in via esclusiva per Postel, per un periodo di dieci anni, tutti i prodotti e servizi relativi al mass printing ed al print on demand a fronte dell impegno, assunto da Postel, a commercializzare tali prodotti e servizi sul mercato italiano (art. 4). L art. 12 del Contratto di collaborazione produttiva e commerciale attribuisce a Postel la competenza esclusiva a determinare i corrispettivi delle forniture di Printel a Postel. 3. Qualificazione dell'operazione L operazione in esame, in quanto comporta il passaggio da un controllo congiunto ad un controllo esclusivo di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell art. 5, comma 1, lettera a) della legge n. 287/90. Per quanto con la presente operazione la struttura proprietaria di Printel resta invariata, l acquisto del controllo esclusivo della citata società da parte di Postel risulta dai nuovi accordi stipulati dai soci. In particolare, conformemente agli orientamenti comunitari, il controllo esclusivo di fatto di Postel su Printel emerge dal Contratto di fornitura esclusiva che lega tali soggetti, dalla circostanza che Postel determina i corrispettivi dei servizi offerti da Printel, nonché dall opzione di acquisto di Postel sulle azioni detenute da Ilte in Printel 2. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all art. 1, del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dalle imprese interessate è superiore ai 377,014 milioni di Euro. La clausola di non concorrenza contenuta nei patti parasociali intercorrenti tra Postel e Ilte, in quanto finalizzata a garantire all acquirente il valore integrale dei cespiti ceduti, si configura come restrizione accessoria all operazione in esame, a condizione che tale clausola abbia una durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di tre anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione Valutazione della concentrazione L operazione comunicata produrrà i suoi effetti nel settore della stampa ed in particolare nel mass printing, e nel print on demand cioè nelle attività di stampa realizzate attraverso la tecnologia digitale e/o flessografica (ad esempio lettere, estratti conto, fatture/bollette e stampe/direct mailing). 2 Nel caso in esame si configura un acquisto del controllo di fatto di Postel su Printel conformemente all art. 9 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di concentrazione a norma del regolamento (CEE) n del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese pubblicata in GUCE, serie C 66/5 del 2 marzo Si veda, al riguardo, la recente Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione pubblicata in GUCE, serie C 188 del 4 luglio 2001.

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