AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO BOLLETTINO SETTIMANALE ANNO XII - N febbraio 2002

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1 AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO BOLLETTINO SETTIMANALE ANNO XII - N. 3 4 febbraio 2002 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento per l'informazione e l'editoria

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3 SOMMARIO Pag. OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 5 Provvedimento n ( C4312 ) DATANORD MULTIMEDIA/SEVEN 5 Provvedimento n ( C4940 ) PIRELLI & C. PROPERTY MANAGEMENT/ A.G.I.E.D. 8 Provvedimento n ( C4942 ) PIRELLI & C. REAL ESTATE- AEDES/GRUPPO FININVEST 10 Provvedimento n ( C4995 ) ELYO ITALIA/NUOVO PIGNONE 14 Provvedimento n ( C4996 ) MEDUSA FILM/MOVIES 17 Provvedimento n ( C4998 ) SPEEDYBETON/ F.LLI DI VIZIO 19 Provvedimento n ( C5004 ) ASPIAG SERVICE/IMPRESE INDIVIDUALI 21 Provvedimento n ( C5009 ) GS/INIZIATIVA SVILUPPO GROUP 23 Provvedimento n ( C5010 ) A.S.M. BRESCIA/ METANIZZAZIONE MERIDIONALE 26 Provvedimento n ( C5011 ) A.S.M. - METANIZZAZIONE MERIDIONALE -DI VINCENZO DINO & C.-S.M. SUD-CON.I.V. SERVIZI ED ECOLOGIA/ABRUZZOENERGIA 30 Provvedimento n ( C5016 ) BUSINESS SOLUTIONS/CRONOS-SOCIETA' DI LAVORO TEMPORANEO 33 Provvedimento n ( C5019 ) FINIPER-IPER MONTEBELLO/L'S.O.S. 35 Provvedimento n ( C5021 ) PARTESA/ BOUTEILLERIE 38 Provvedimento n ( C5022 ) PARTESA EMILIA/IMPRESA INDIVIDUALE 41 Provvedimento n ( C5024 ) UNIEURO/IMPRESA INDIVIDUALE 44 Provvedimento n ( C5025 ) GENERAL ELECTRIC COMPANY/BENTLY NEVADA ITALIA 46 Provvedimento n ( C5026 ) POSTE ITALIANE/VENTURINI & COMPANY 49 Provvedimento n ( C5029 ) MARGHERITADUE/NUOVO SUPER CONAD MASSA 51 Provvedimento n ( C5030 ) MARGHERITADUE/IMPRESA INDIVIDUALE 54 Provvedimento n ( C5032 ) MWCR/GENERAL MACHINES 57 PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA 61 Provvedimento n ( PI2551 ) KALOCELL LINE 61 Provvedimento n ( PI3434 ) GUADAGNA / MENSILI ANCHE PART-TIME DA CASA 72 Provvedimento n ( PI3448 ) PLÉNITUDE REVITALIFT 75 Provvedimento n ( PI3482 ) LAURENS HOTEL 79 Provvedimento n ( PI3526 ) SKYLINE RIFRATTORE 83 Provvedimento n ( PI3530 ) RECOVERY 86 Provvedimento n ( PI3555 ) OLIMPION BEAUTY FARM 91 ERRATA CORRIGE 95

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5 Bollettino n. 3 del 4 febbraio OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE Provvedimento n ( C4312 ) DATANORD MULTIMEDIA/SEVEN L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 17 gennaio 2002; SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società Datanord Multimedia Spa, pervenuta in data 20 novembre 2000; VISTE la richiesta di informazioni alla società Datanord Multimedia Spa, inviata in data 12 dicembre 2000, e l ulteriore richiesta, inviata in data 5 luglio 2001; VISTE le risposte alle richieste di informazioni, pervenute in data 7 giugno e 22 novembre 2001; VISTA la richiesta di parere comunicata, ai sensi dell art. 1, comma 6, lettera c), n. 11 della legge n. 249/97, all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in data 17 dicembre 2001; VISTO il parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 14 gennaio 2002; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti Datanord Multimedia Spa (di seguito DNM) è una società controllata dal Gruppo bancario BIPOP-CARIRE Spa (di seguito Gruppo Bipop), che svolge attività di consulenza strategica alle imprese in materia di e-business ed, inoltre, è attiva nella progettazione, nello sviluppo e nella gestione di siti Internet e nella ricerca di soluzioni per il commercio elettronico. DNM fornisce anche servizi di integrazione fra media tradizionali e media digitali per iniziative di marketing, e si occupa della produzione e replica di supporti multimediali (floppy disk, CD-ROM ecc.). Il fatturato complessivamente realizzato, nel 1999, dal Gruppo Bipop è stato di circa miliardi di lire (pari a circa 1,25 miliardi di Euro). Seven Srl è una società controllata da persone fisiche, attiva nei servizi di accesso ad Internet, nonché nella fornitura di assistenza e consulenza post-connessione, nonché nello studio, progettazione e realizzazione di siti web. Il fatturato complessivamente realizzato, nel 1999, da Seven, interamente realizzato in Italia, è stato di circa milioni di lire (pari a circa 1,03 milioni di Euro).

6 6 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 2. Descrizione dell operazione L operazione notificata consiste nell acquisizione del controllo di Seven da parte di DNM attraverso due fasi: la prima fase prevede l acquisto da parte di DNM del 41% del capitale sociale di Seven e successivamente, a seguito di aumento di capitale, l acquisizione di un ulteriore 10%, per un totale del 51% del capitale sociale. La rimanente partecipazione sarà detenuta dagli attuali azionisti. 3. Qualificazione dell operazione L operazione, in quanto consiste nell acquisizione del controllo di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nel 1999 a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate risulta superiore a 710 miliardi di lire (pari a circa 366 milioni di Euro). 4. Valutazione della concentrazione L operazione interessa i mercati dell editoria elettronica, dei servizi di accesso ad Internet, del software e dei servizi informatici. La dimensione geografica dei mercati individuati può essere considerata coincidente con il territorio nazionale, in considerazione dell omogeneità delle condizioni di concorrenza riscontrabili all interno di tale area geografica. Il mercato dell editoria elettronica consiste nella pubblicazione di diversi tipi di informazioni e contenuti su supporto informativo e attraverso reti di telecomunicazioni. In questo mercato, sia DNM sia Seven detengono quote inferiori all 1%. I servizi di accesso a Internet sono costituiti dalla fornitura, da parte di ciascun Internet service provider, del servizio di collegamento alla rete Internet dei clienti finali, i quali potranno quindi usufruire dei diversi e ulteriori servizi disponibili sulla medesima rete Internet. In questo mercato DNM non risulta attiva, mentre la quota detenuta da Seven nell anno di riferimento risulta inferiore all 1%. Il mercato del software e dei servizi informatici è costituito dall offerta di servizi di informatica, di elaborazione elettronica e di prodotti software. In questo mercato DNM detiene una quota inferiore all 1%, mentre la quota detenuta da Seven nell anno di riferimento risulta trascurabile. Alla luce degli elementi suindicati, considerato che i mercati evidenziati sono caratterizzati da un notevole tasso di sviluppo e che le imprese interessate vi detengono quote marginali, l operazione di concentrazione non risulta idonea a determinare modifiche sostanziali dell assetto concorrenziale dei mercati interessati. Peraltro, con riferimento al mercato dell accesso ad Internet, l operazione in esame determinerà la mera sostituzione di un operatore con un altro. Il parere dell'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Con parere pervenuto in data 14 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, avendo rilevato che la concentrazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sui mercati nazionali dell editoria elettronica, degli Internet Service Providers, nonché sul mercato dello sviluppo del software e dei servizi di informatica, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, ha ritenuto che non sussistessero elementi per avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della medesima legge n. 287/90.

7 Bollettino n. 3 del 4 febbraio RITENUTO, pertanto, in conformità con il parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

8 8 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Provvedimento n ( C4940 ) PIRELLI & C. PROPERTY MANAGEMENT/ A.G.I.E.D. L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 17 gennaio 2002; SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società Pirelli & C. Property Management Spa, pervenuto in data 20 novembre 2001; VISTA la richiesta di informazioni effettuata in data 18 dicembre 2001; 2001; VISTE le informazioni della società Pirelli & C. Property Management Spa, pervenute in data 21 dicembre CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti Pirelli & C. Property Management Spa (di seguito PPM) è una società attiva nel settore della gestione di patrimoni immobiliari per conto terzi (c.d. property management ), ovvero nell offerta di servizi integrati di amministrazione di immobili e di gestione della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria. PPM, società del Gruppo Pirelli, è controllata da Pirelli & C. Real Estate Spa, a sua volta controllata da Pirelli & C. Sap.A.. Il gruppo Pirelli è attivo nei settori dei pneumatici, dei cavi, delle telecomunicazioni e nella gestione di immobili. Nel 2000 il fatturato realizzato dal Gruppo Pirelli, calcolato ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, è stato pari a circa 2,6 miliardi di euro all interno della Comunità Europea (dei quali 1 miliardo circa realizzati in Italia). A.G.I.E.D. Srl (di seguito Agied) è una società attiva nel settore del property management. Nel 2000, il fatturato di Agied, calcolato ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, è stato pari a 14 milioni di euro, interamente realizzato in Italia. 2. Descrizione dell'operazione L operazione comunicata consiste nell acquisizione da parte di Pirelli del controllo esclusivo di Agied, mediante l acquisto del 70% del suo capitale sociale. Il perfezionamento dell operazione consentirà di ampliare l attività svolta dal Gruppo Pirelli nel settore del property management nella provincia di Roma, dove Agied opera. 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

9 Bollettino n. 3 del 4 febbraio Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 377,014 milioni di euro. 4. Valutazione della concentrazione L operazione interessa il mercato della gestione di beni immobili destinati ad uso commerciale e ad uso abitativo. In considerazione dei limiti territoriali della domanda e delle diverse condizioni di domanda ed offerta che possono sussistere nelle differenti aree, la dimensione geografica di tale mercato può essere delimitata al territorio provinciale. Il Gruppo Pirelli ed Agied operano entrambi in tale settore; sotto il profilo geografico, l attività di Agied è circoscritta alla provincia di Roma, con riferimento alla quale vanno pertanto valutati gli effetti di sovrapposizione orizzontale indotti dall operazione. In base alle stime fornite dalle parti, nel 2000 le quote sul mercato della gestione di beni immobili nella provincia di Roma risultavano pari a circa il 6% per Agied ed a circa il 5% per il Gruppo Pirelli. Alla luce di tali quote di mercato, date le significative prospettive di crescita del mercato e l assenza di particolari barriere all entrata, non si ritiene la concentrazione in esame idonea a restringere significativamente la concorrenza nel mercato della gestione di beni immobili. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

10 10 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Provvedimento n ( C4942 ) PIRELLI & C. REAL ESTATE- AEDES/GRUPPO FININVEST L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 17 gennaio 2002; SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società Pirelli & C. Real Estate Spa, pervenuto in data 20 novembre 2001; VISTA la richiesta di informazioni effettuata in data 18 dicembre 2001; VISTE le informazioni della società Pirelli & C. Real Estate Spa, pervenute in data 21 dicembre 2001; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti Pirelli & C. Real Estate Spa (di seguito PRE) è una società controllata da Pirelli & C. Sap.A., a cui fanno capo le attività immobiliari del Gruppo Pirelli. Il Gruppo Pirelli è attivo nei settori dei pneumatici, dei cavi, delle telecomunicazioni e nella gestione di immobili. Nel 2000 il fatturato realizzato dal Gruppo Pirelli, calcolato ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, è stato pari a circa 2,6 miliardi di euro all interno della Comunità Europea (dei quali un miliardo circa realizzati in Italia). AEDES Spa - Società Ligure Lombarda per Imprese e Costruzioni (di seguito Aedes) è una società capogruppo attiva nel settore della compravendita e della gestione di immobili. L azionariato di Aedes, società quotata, è a carattere diffuso ed i principali azionisti sono Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, IntesaBCI Spa, 3I International Innovative Investment e CGNU Plc, che ne detengono rispettivamente il 25%, il 19%, il 17% ed il 5% del capitale sociale. Nel 2000, il fatturato realizzato da Aedes, calcolato ai sensi dell'art. 16, commi 1, della legge n. 287/90, è stato pari a circa 19 milioni di euro, interamente realizzato in Italia. Edilnord Gestioni Spa (di seguito Edilnord Gestioni) è una società attiva nel settore dell amministrazione e gestione di patrimoni immobiliari per conto di terzi (c.d. property management ). La società è controllata da Edilnord 2000 Spa (di seguito Edilnord), società del Gruppo Fininvest. Nel 2000, il fatturato realizzato da Edilnord Gestioni, calcolato ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, è stato pari a circa 5 milioni di euro, interamente realizzato in Italia. Edilnord Progetti Spa (di seguito Edilnord Progetti) è una società attiva nel settore della progettazione e direzione di lavori di edilizia. La società è controllata da Edilnord, società del Gruppo Fininvest. Nel 2000, il fatturato realizzato da Edilnord Progetti, calcolato ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, è stato pari a circa 1 milione di euro, interamente realizzato in Italia. Servizi Immobiliari Edilnord Spa (di seguito SIE) è una società che svolge attività di agenzia immobiliare. La società è controllata da Edilnord, società del Gruppo Fininvest.

11 Bollettino n. 3 del 4 febbraio Nel 2000, il fatturato realizzato da SIE, calcolato ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, è stato pari a circa 2 milioni di euro, interamente realizzato in Italia. Immobiliare Prizia Srl, Caes Srl, Golf Tolcinasco Srl, Immobiliare Sporting Milano Spa, TC Sporting Club Milano 3 Srl sono società attive nella gestione di unità immobiliari di proprietà destinate ad uso turistico e sportivo. Con l eccezione di Immobiliare Prizia Srl, controllata direttamente da Fininvest Spa, le società sono tutte controllate da Edilnord, società del Gruppo Fininvest. Nel 2000, il fatturato realizzato complessivamente da tali società, calcolato ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, è stato pari a circa 2 milioni di euro, interamente realizzato in Italia. 2. Descrizione dell'operazione L operazione comunicata consiste nell acquisizione, da parte di PRE ed Aedes, di rami d azienda (costituiti da lotti di terreno edificabili ed immobili) e partecipazioni di controllo di società del Gruppo Fininvest. Alcune delle acquisizioni verranno realizzate congiuntamente da PRE ed Aedes (mediante la costituzione di società veicolo) ed altre esclusivamente da PRE. Nel dettaglio: PRE ed Aedes, mediante costituzione di un impresa comune, acquisiranno il controllo congiunto di rami d azienda di proprietà di Edilnord, costituiti da lotti di terreno edificabili siti nella provincia di Milano e destinati ad uso residenziale e terziario; PRE ed Aedes acquisiranno il controllo congiunto delle società Caes Srl (proprietaria di un centro commerciale in fase di sviluppo), Golf Tolcinasco Srl (proprietaria del Golf Tolcinasco), Immobiliare Sporting Milano Spa (società di gestione di un impianto sportivo) e TC Sporting Club Milano 3 Srl (società di gestione di un impianto sportivo), mediante costituzione di un impresa comune; PRE ed Aedes acquisiranno controllo congiunto della società veicolo Immobiliare Prizia Srl, che diventerà proprietaria del residence Castello di Tolcinasco ; PRE acquisirà il controllo esclusivo di Edilnord Progetti, Edilnord Gestioni e SIE. L operazione prevede un patto di non concorrenza, con il quale Edilnord e le società da essa controllate si impegnano, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di perfezionamento dell operazione, a non svolgere attività imprenditoriali nel settore immobiliare in concorrenza con le attività svolte dalle imprese di nuova costituzione, controllate congiuntamente da PRE ed Aedes, e dalle società cedute (Edilnord Progetti, Edilnord Gestioni e SIE). 3. Qualificazione dell'operazione L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo, esclusivo o congiunto, dell insieme e di parti di più imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Le imprese comuni derivanti dall operazione costituiscono imprese comuni a pieno titolo e, non realizzando un coordinamento del comportamento fra le imprese madri, assumono natura concentrativa. L operazione rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 377,014 milioni di euro. Il patto di non concorrenza descritto in precedenza costituisce una restrizione accessoria all'operazione, in quanto strettamente funzionale alla salvaguardia del valore delle società e dei rami di azienda acquisiti, a condizione che tale patto abbia una durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione. Al riguardo, infatti, occorre osservare che una durata del patto di non concorrenza superiore a quella di due anni risulterebbe eccedere l esigenza di garantire agli acquirenti il trasferimento dell'effettivo valore delle acquisizioni 1. 1 Si veda la comunicazione della Commissione in materia di restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2001/C-188/03) con particolare riferimento al paragrafo 15 della stessa.

12 12 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 4. Valutazione della concentrazione a) I mercati del prodotto L operazione interessa il settore immobiliare ed, in particolare, le seguenti attività: consulenza ed intermediazione immobiliare; amministrazione e gestione di patrimoni immobiliari; progettazione e costruzione di immobili. Per tali attività, è possibile distinguere tra un uso residenziale ed uno terziario degli immobili, a seconda della destinazione prevalente degli stessi rispettivamente ad uso abitativo o, viceversa, a scopi industriali, commerciali, nonché pubblici. b) I mercati geografici In considerazione dei limiti territoriali della domanda e delle diverse condizioni di domanda ed offerta che possono sussistere nelle differenti aree, le attività di consulenza ed intermediazione immobiliare, e quella di gestione di immobili, presentano dimensione locale, generalmente coincidente con il territorio della provincia in cui gli immobili sono situati. Viceversa, l attività di progettazione e costruzione di immobili presenta dimensioni nazionali (quando non internazionali, nel caso, ad esempio, di opere pubbliche). c) Effetti dell operazione I mercati geografici di riferimento per la valutazione degli effetti dell operazione di concentrazione sul mercato della consulenza ed intermediazione immobiliare sono le province di Milano, Roma e Napoli, dove si verifica una sovrapposizione di attività tra PRE e SIE e dove risultano situati gli immobili oggetto di acquisizione congiunta da parte di PRE ed Aedes. In base alle informazioni fornite, l operazione non produrrà effetti di rilievo sul mercato della consulenza ed intermediazione immobiliare di tali province, dove al perfezionamento dell operazione il Gruppo Pirelli continuerà a detenere quote di mercato al di sotto del 5%, con l eccezione del mercato dell intermediazione immobiliare ad uso terziario della provincia di Milano. Con riferimento a tale mercato, infatti, l operazione comporterà un sensibile incremento della quota di mercato del Gruppo Pirelli, dal 17% a circa il 21%; data la presenza sullo stesso mercato di qualificati concorrenti, quali Gabetti e Metro Fim, non si ritiene tuttavia che ciò conduca ad una restrizione della concorrenza. Per quanto concerne il mercato dell amministrazione e gestione di immobili, l operazione produce effetti circoscritti alla sola provincia di Milano, dove si concentrano le attività di Edilnord Gestioni e dove, in base alle informazioni fornite, la quota di mercato del Gruppo Pirelli a seguito dell operazione passerà dall 11% a circa il 14%. Anche con riferimento a tale mercato, data la presenza di altri operatori di dimensioni simili a quelle del Gruppo Pirelli, non si ritiene l operazione idonea a modificare in modo significativo la struttura del mercato di riferimento. Nel mercato nazionale della progettazione e costruzione di immobili, infine, le stime fornite indicano una quota di mercato congiunta del Gruppo Pirelli e di Edilnord Progetti inferiore all 1%. L operazione, pertanto, non produce effetti sull assetto competitivo di tale mercato. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

13 Bollettino n. 3 del 4 febbraio Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

14 14 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Provvedimento n ( C4995 ) ELYO ITALIA/NUOVO PIGNONE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 17 gennaio 2002; SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto delle società Elyo Italia Srl, pervenuto in data 19 dicembre 2001; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti Elyo Italia Srl (di seguito Elyo) è una società che svolge attività di distribuzione extra-rete di prodotti petroliferi, di conduzione e manutenzione di impianti di riscaldamento, nonché di gestione del calore. Il capitale sociale di Elyo è detenuto per il 60% dalla società di diritto francese Elyo SA e, per il 40%, da Erg Petroli Spa. Elyo SA, controllata da Suez SA, esercita il controllo esclusivo su Elyo. Suez SA, direttamente e tramite le sue controllate, opera nei settori dell energia, dell acqua, della gestione e trattamento dei rifiuti e della comunicazione. Nell esercizio del 2000, Suez SA ha realizzato in Italia un fatturato di circa 516 milioni di euro. Il ramo d'azienda oggetto di acquisizione consiste in un complesso di beni e rapporti - di proprietà della Nuovo Pignone Spa (di seguito Nuovo Pignone) - organizzati per lo svolgimento di attività di servizi generali e tecnologici per gli stabilimenti appartenenti a Nuovi Pignone e siti a Firenze, Bari, Massa, Talomone e Vibio Valentia. Detti servizi sono riconducibili ad attività di facility management (manutenzione impiantistica, manutenzione in ambito edile, manutenzione in ambito civile, servizi di pulizia, gestione logistica degli spazi ufficio) e di conduzione e manutenzione di impianti di riscaldamento per conto del centro di produzione di energia dello stabilimento di Firenze. Nell esercizio del 2000, il fatturato riferibile al trasferendo ramo d azienda è stato di circa 5 milioni di euro. 2. Descrizione dell operazione La fattispecie in esame consiste nell acquisizione del predetto ramo d azienda da parte di Elyo. Contestualmente alla cessione del ramo d azienda, la Nuovo Pignone affiderà alla società Elyo la gestione delle attività fino ad oggi svolte dal trasferendo ramo d azienda per i sopra citati stabilimenti in base ad un contratto di fornitura avente durata quinquennale. L operazione prevede, infine, che la Nuovo Pignone si impegni, per un periodo di due anni a partire dall avvenuto trasferimento del ramo d azienda, ad astenersi dallo svolgere attività di impresa che si pongano in concorrenza - quanto all oggetto, all ubicazione o altro - con il ramo d azienda ceduto. 3. Qualificazione dell operazione L operazione, in quanto comporta l acquisizione di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

15 Bollettino n. 3 del 4 febbraio Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato della società acquisita è superiore ai 37,701 milioni di euro e il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate risulta superiore a 377,014 milioni di euro. Il contratto sopra menzionato, poiché volto a tutelare la continuità della fornitura di servizi al soggetto venditore, può configurarsi come una restrizione accessoria dell operazione di concentrazione, in quanto direttamente legato e necessario alla realizzazione dell operazione stessa, limitatamente ad un periodo di tre anni 1. Il patto di non concorrenza può essere qualificato come restrizione accessoria all operazione in esame, in quanto funzionale all avviamento del ramo di azienda da trasferire. Tale patto, peraltro, è temporalmente limitato ai due anni. 4. Valutazione della concentrazione L operazione in esame interessa due distinti mercati, segnatamente quello dei servizi tecnologici integrati alle strutture e agli impianti e alle loro pertinenze (c.d. facility management) e quello della conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento. i) I servizi tecnologici integrati alle strutture e agli impianti e alle loro pertinenze (facility management) Il mercato dei servizi tecnologici integrati per strutture edili ricomprende le prestazioni relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti installati negli immobili (impianti di riscaldamento e di raffreddamento, impianti elettrici, idraulici, antincendio, ascensori e simili) e delle strutture edili in generale e delle loro pertinenze (cortili, giardini, ecc.). La richiesta di tali servizi si è sviluppata recentemente - per lo più nei settori terziari e industriali sensibili ad interventi migliorativi della economicità gestionale -attraverso la domanda di servizi integrati nell'ambito di un'unica soluzione contrattuale. L'offerta è caratterizzata da operatori la cui presenza si estende su tutto il territorio nazionale, ai quali si affiancano piccole imprese a livello locale. In ragione delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, nonché dell'assenza di vincoli amministrativi che limitino l'esercizio dell'attività a un ambito locale, la dimensione geografica del mercato può essere individuata a livello nazionale. Nel mercato del facility management sia Elyo, che il ramo d azienda di Nuovo Pignone, detengono quote inferiori allo 0,1%. I principali concorrenti delle parti nel mercato sono: Cofatech, Dalkia, Policarbo Energia, Siram, Johnson Controls, Siemens FM&Services e Manital. ii) La conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento La domanda dei servizi relativi alla conduzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento scaturisce dalle disposizioni normative in tema di sicurezza degli impianti e di risparmio energetico che hanno fissato delle regole tecniche e imposto agli utenti di rispettare determinati standards qualitativi. Il mercato ha dimensioni locali, al più regionali, attesa la necessità di un monitoraggio regolare e di interventi manutentivi rapidi e non programmabili. In particolare, l operazione in esame riguarda la regione Toscana; in tale mercato regionale, il trasferendo ramo d azienda detiene una quota inferiore allo 0,5%. Nel mercato in questione operano numerose piccole imprese artigiane diffuse capillarmente a livello locale, oltre ad operatori presenti sull intero territorio nazionale, quali Cofatech, Dalkia, Policarbo Energia, Siram. Alla luce di quanto sopra e, in particolare, dell esiguità delle quote di mercato coinvolte, nonché della considerevole frammentazione dell'offerta, l'operazione in esame non appare determinare modifiche significative dei mercati interessati e, quindi, alterazioni apprezzabili delle condizioni concorrenziali ivi esistenti. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 1 Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente necessarie alle operazioni di concentrazione (2001/C 188/03), parr. 25 ss.

16 16 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

17 Bollettino n. 3 del 4 febbraio Provvedimento n ( C4996 ) MEDUSA FILM/MOVIES L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 17 gennaio 2002; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto della società Medusa Film Spa, pervenuto in data 19 dicembre 2001; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti MEDUSA FILM Spa (di seguito anche Medusa) è una società che opera nel settore cinematografico, controllata indirettamente, mediante Reteitalia Spa, dalla società Fininvest Spa (di seguito Fininvest). Nel 2000, il gruppo Fininvest ha realizzato un fatturato consolidato di circa 4 miliardi di euro; mentre, il fatturato realizzato da Medusa nello stesso anno è stato di circa 35 milioni di euro. Oggetto di acquisizione del controllo, che sarà esercitato da Medusa mediante l attività di programmazione, è il cinema di nuova costituzione (aperto nel dicembre del 2001) sito in Oristano, denominato Multisala Movies - Sale 1, 2, 3 e 4 e gestito dalla società Movies Srl. 2. Descrizione dell'operazione Con l operazione in esame Medusa assumerà la programmazione, nella città di Oristano, del cinema Multisala Movies. Il contratto di programmazione avrà durata biennale a decorrere dal 30 dicembre 2001, con possibilità di rinnovo automatico, salvo disdetta scritta, per un ulteriore anno. 3. Qualificazione dell'operazione Le attività di programmazione e di gestione di una sala cinematografica costituiscono elementi essenziali dell'esercizio cinematografico, integrando specifiche ipotesi di controllo, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 287/90. Infatti il soggetto che effettua la programmazione di una sala cinematografica ha il potere di determinare, proprio in virtù del contratto di programmazione, i prodotti cinematografici che verranno proiettati e le percentuali di incassi alle quali la sala ha diritto, mentre il gestore ha il potere di effettuare investimenti all'interno della sala e di fissare il prezzo del biglietto. Entrambi possono, quindi, influenzare in modo determinante l'attività di gestione e i risultati economici. Pertanto Medusa, con l'acquisizione della programmazione dell esercizio cinematografico Multisala Movies, ha acquisito il controllo congiunto dello stesso. La suddetta operazione, in quanto comporta l acquisizione del controllo di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale

18 18 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate supera i 377,014 milioni di euro. 4. Valutazione della concentrazione Il mercato rilevante del prodotto è costituito dall'attività di esercizio di sale cinematografiche di prima visione. La dimensione geografica del suddetto mercato è locale, in ragione della ridotta distanza che il consumatore è disposto a percorrere per assistere alla proiezione di un film. Per tale motivo è ragionevole ritenere che, generalmente, per le grandi città, l ambito geografico corrisponda all aggregato urbano. Per le località minori, invece, la dimensione geografica del mercato va individuata caso per caso, sulla base di ulteriori valutazioni relative alla distanza tra le diverse località limitrofe, alla morfologia del territorio e alla capacità di soddisfare, nell ambito di ciascun comune, la domanda di programmazione cinematografica dei consumatori che vi risiedono. Senza addentrarsi, nel caso di specie, nella delimitazione del mercato rilevante e nella quantificazione del suo valore, appare sufficiente osservare che, a seguito dell operazione in esame, diventerà operativo, tramite la programmazione svolta dalla società Medusa, il nuovo cinema Multisale Movies che opererà in concorrenza con i soggetti già attivi nel mercato rilevante. Ne consegue che la presente operazione non determinerà un peggioramento dell assetto concorrenziale, laddove si traduce nell entrata di un nuovo soggetto nel mercato. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

19 Bollettino n. 3 del 4 febbraio Provvedimento n ( C4998 ) SPEEDYBETON/ F.LLI DI VIZIO L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 17 gennaio 2002; SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto della società Speedybeton Spa, pervenuto in data 19 dicembre 2001; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti SPEEDYBETON Spa (di seguito SPEEDYBETON) è una società che svolge attività di produzione e commercializzazione di calcestruzzo pronto per l impiego. Il capitale sociale di SPEEDYBETON è detenuto per il 70% dalla società CALCESTRUZZI Spa (di seguito CALCESTRUZZI), a sua volta controllata da ITALCEMENTI Spa (di seguito ITALCEMENTI). ITALCEMENTI, controllata da Italmobiliare Spa, è una società posta a capo dell omonimo gruppo che opera principalmente nella produzione e commercializzazione dei materiali da costruzione, quali i leganti idraulici, calcestruzzo preconfezionato e materiali inerti. Il fatturato consolidato riferibile a ITALCEMENTI nel 2000 è di circa 3,811 miliardi di euro, di cui circa 1,155 miliardi di euro realizzati in Italia. Oggetto di acquisizione è il ramo di azienda di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato (di seguito ramo d azienda ) della società F.lli Di Vizio Srl (di seguito DI VIZIO). Il capitale sociale di DI VIZIO è detenuto da tre persone fisiche. Il fatturato del ramo d azienda oggetto di acquisizione, nel 2000, è stato di circa euro. 2. Descrizione dell operazione L operazione in oggetto consiste nell'acquisto da parte di SPEEDYBETON del controllo esclusivo del ramo d azienda di DI VIZIO, costituito da un complesso di beni immobili, impianti e macchinari, destinati all attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, ubicato nel comune di Fondi (LT). L operazione verrà realizzata attraverso la stipulazione di un contratto di cessione di ramo d azienda. 3. Qualificazione dell operazione L operazione, in quanto comporta l acquisizione del controllo di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è superiore a 377,014 milioni di euro.

20 20 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 4. Valutazione della concentrazione Mercato rilevante Il mercato interessato dall operazione è quello della produzione e commercializzazione di calcestruzzo. Il calcestruzzo è un prodotto semilavorato, ottenuto mediante una miscela di cemento e di inerti, quali ghiaia e sabbia, di acqua e di eventuali additivi; la produzione del calcestruzzo viene eseguita con l uso di macchine, essendo ormai generalmente superato il processo di impasto manuale. Il calcestruzzo può essere fornito agli utilizzatori preconfezionato, già pronto per l impiego, oppure può essere confezionato direttamente in cantiere dall utilizzatore stesso. Il mercato della produzione e commercializzazione di calcestruzzo ha dimensioni geografiche limitate in ragione delle caratteristiche di deperibilità del prodotto dovute alla rapidità dei tempi di solidificazione dello stesso, nonché in relazione alla sua limitata trasportabilità. In base a tali considerazioni l Autorità ha ritenuto che tale mercato abbia una dimensione geografica locale, pari ad un raggio di trenta chilometri attorno allo stabilimento di produzione. Si deve, pertanto, rilevare che il mercato interessato dall operazione sia riferibile a un raggio di circa trenta chilometri dal comune di Fondi (LT). Effetti dell operazione Nell'ambito geografico interessato dalla valutazione degli effetti concorrenziali della concentrazione in oggetto, CALCESTRUZZI, nel 2000, deteneva una quota di mercato di circa il 2%. Il ramo d azienda oggetto di acquisizione, nell anno 2000, deteneva, nel mercato interessato, una quota di mercato di circa il 3%. Relativamente agli effetti orizzontali dell'operazione nel mercato interessato, la quota che CALCESTRUZZI deterrà a seguito dell'operazione è, pertanto, di circa 5%. Nel mercato interessato sono attivi altri qualificati operatori (tra i quali Ar.Cal Srl, IBC Srl, Di Manno Prefabbricati Srl, Unicalcestruzzi Spa) con quote di mercato comprese tra il 7% e il 20%. L operazione in esame, inoltre, non determina effetti verticali, dal momento che il ramo d azienda di DI VIZIO già acquistava il cemento necessario alla produzione di calcestruzzo da ITALCEMENTI. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

21 Bollettino n. 3 del 4 febbraio Provvedimento n ( C5004 ) ASPIAG SERVICE/IMPRESE INDIVIDUALI L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 17 gennaio 2002; SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società ASPIAG SERVICE Srl, pervenuta in data 21 dicembre 2001; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti ASPIAG SERVICE Srl (di seguito ASPIAG), società con sede legale a Bolzano, opera direttamente e indirettamente tramite controllate nel settore della grande distribuzione commerciale di generi alimentari e di beni di largo consumo, attraverso una serie di punti vendita ad insegna Despar, Interspar ed Eurospar. Il capitale di ASPIAG è interamente controllato da Aspiag Italia Srl, capogruppo dell'omonimo gruppo in Italia, il quale è attivo anche nella prestazione di servizi immobiliari e finanziari complementari e nella vendita al dettaglio di articoli per lo sport. Il fatturato consolidato realizzato dal gruppo Aspiag in Italia nel 2000 è stato di circa 756,61 milioni di Euro. MAGNOLER BRUNO e C. Sas, (di seguito MAGNOLER) è una società con sede legale a Marcon (VE) attiva, attraverso un punto vendita di circa 250 mq. sito nel Comune di Mogliano Veneto (TV), nella distribuzione al dettaglio di generi alimentari e beni di largo e generale consumo. Il fatturato realizzato da MAGNOLER nel 2000 è stato di circa Euro. LA DOLOMITE di Dantone Walter e Rosa Marisa Snc (di seguito LA DOLOMITE) è una società con sede legale a Canazei (TN) operante, attraverso un punto vendita di circa 220 mq. attualmente non attivo, nella distribuzione al dettaglio di generi alimentari e di beni di largo e generale consumo. 2. Descrizione dell operazione L operazione comunicata consiste nell'acquisizione, da parte di ASPIAG, della società MAGNOLER e degli elementi patrimoniali costituiti dal ramo di azienda di LA DOLOMITE, con annesse autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e beni di largo e generale consumo. 3. Qualificazione dell operazione L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un impresa e di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore ai 377,014 milioni di Euro.

22 22 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 4. Valutazione della concentrazione Il settore interessato dall operazione in oggetto è quello della distribuzione moderna di generi alimentari e di beni di largo e generale consumo. Tale settore si distingue dal dettaglio tradizionale sulla base sia della numerosità e tipologia dei prodotti venduti, sia della modalità di servizio reso ai clienti, alla quale è generalmente associata una diversa dimensione dei punti vendita. All'interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati, supermercati, superette e discount) che si differenziano in base a molteplici caratteristiche quali la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l'ampiezza e la profondità della gamma di prodotti offerti. Secondo quanto stabilito dall'autorità nel caso Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS 1, la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati ai segmenti dimensionali immediatamente contigui. Tra le diverse categorie dimensionali vi è infatti una catena di sostituibilità che va dagli ipermercati alle superette, con relazioni maggiormente significative tra segmenti contigui e pressoché trascurabili agli estremi della catena. Ai fini dell'individuazione del mercato rilevante dal punto di vista del prodotto, occorre pertanto partire da ciascuna tipologia di punto vendita e affiancare a ciascuna di esse i segmenti immediatamente contigui. Dal momento che i punti vendita interessati dalla presente operazione hanno una superficie di vendita di circa 250 mq. e 220 mq., il mercato rilevante dal punto di vista del prodotto risulta essere quello delle superette, costituito dalle superette e dai supermercati di superficie inferiore ai mq. Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale, in considerazione soprattutto dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. Nel caso in esame, esso può essere delimitato, in prima approssimazione, alle province di Treviso e di Trento. Nella provincia di Treviso, ASPIAG detiene una quota pari a circa il 3% che a seguito dell operazione in esame verrà incrementata in maniera marginale (dati Nielsen 2000). Nella provincia di Trento, ASPIAG, che attualmente detiene una quota pari a circa il 9,5% del mercato, incrementerà in maniera marginale la propria quota a fronte della presenza di qualificati concorrenti quali COOP ITALIA, AGORA, INTERDIS, con quote di mercato rispettivamente pari a circa il 40%, il 22%, ed il 13%. RITENUTO, pertanto, che le operazioni in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * * 1 Cfr. SCHEMAVENTUNO-PROMODES/GRUPPO GS, Provv. n del 18 giugno 1998, in Bollettino n. 25/98.

23 Bollettino n. 3 del 4 febbraio Provvedimento n ( C5009 ) GS/INIZIATIVA SVILUPPO GROUP L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 17 gennaio 2002; SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società GS Spa, pervenuta in data 21 dicembre 2001; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti GS Spa (di seguito GS) è la società a capo dell'omonimo gruppo, che opera in Italia con una rete di ipermercati, supermercati e superette nella distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e per l'igiene personale e della casa, nonché di altri prodotti di largo consumo. GS è controllata, attraverso la società Carrefour Italia Spa, dalla società Carrefour Sa. Il fatturato realizzato da GS in Italia, nel 2000, è stato di circa 4,188 miliardi di Euro. Oggetto di acquisizione sono quattordici rami di azienda di proprietà della INIZIATIVA SVILUPPO GROUP Spa (di seguito I.S.G.) attivi, attraverso diversi punti vendita siti in Bari, di superficie compresa tra i 20 mq ed i 130 mq per complessivi 640 mq circa, nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari, di carni fresche macellate, di articoli per la casa, l igiene e la cura della persona, ed articoli per l abbigliamento. 2. Descrizione dell operazione L operazione comunicata consiste nell'acquisizione, da parte di GS, degli elementi patrimoniali costituiti dai rami di azienda di I.S.G., con annesse autorizzazioni, necessarie per lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e beni di largo consumo e generale consumo. Attraverso la realizzazione di tale concentrazione, la società acquirente intende raggiungere un duplice obiettivo. Da una parte intende procedere, in conformità a quanto disposto dall'art. 7, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia n. 24/99, all accorpamento delle autorizzazioni amministrative relative agli esercizi commerciali esistenti con quelle relative ad altri esercizi commerciali già in suo possesso 1, per ottenere l'autorizzazione all ampliamento della superficie di vendita di un suo ipermercato di circa 4000 mq situato all interno di un centro commerciale sito in Bari di proprietà della stessa GS. Tale ampliamento non potrà, in virtù delle disposizioni contenute nella legge regionale citata, superare gli mq. Dall altra parte, GS intende consentire l insediamento, nella galleria commerciale del centro, di altri esercizi commerciali minori attivi nella vendita al dettaglio tradizionale di beni di largo e generale consumo, che andranno ad aggiungersi ai tre esercizi attualmente operanti e gestiti da terzi in virtù di contratti d affitto di rami d azienda. Anche gli esercizi commerciali minori di nuovo inserimento verranno da GS affidati a terzi in regime di affitto di azienda. 1 Cfr. GS/SANTAMATO-DITTE INDIVIDUALI, Provv. n del 3 ottobre 2001, in Bollettino n. 40/2001.

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