AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO BOLLETTINO SETTIMANALE ANNO XII - N maggio 2002

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1 AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO BOLLETTINO SETTIMANALE ANNO XII - N maggio 2002 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento per l'informazione e l'editoria

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3 SOMMARIO Pag. OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 5 Provvedimento n ( C5180 ) LA RINASCENTE/RAMO DI AZIENDA DI GENERAL RETAIL 5 Provvedimento n ( C5186 ) SO.DI.PAR-BOTTARO E RIZZO/DISTRIBUZIONE BEVANDE BOTTARO 8 Provvedimento n ( C5187 ) SO.DI.PAR/SOCIETA' DI PERSONE 12 Provvedimento n ( C5193 ) FENICE - QUALITÀ PER L AMBIENTE/RAMO DI AZIENDA DI EMBRACO EUROPE 15 Provvedimento n ( C5194 ) ESSELUNGA/RAMI D'AZIENDA 19 Provvedimento n ( C5195 ) ABBOTT LABORATORIES/BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL 22 Provvedimento n ( C5201 ) UNITED TECHNOLOGIES/DERCO HOLDING 25 Provvedimento n ( C5202 ) TRIOSTAR/POCKET 28 Provvedimento n ( C5203 ) PARTESA ROMAGNA/RAMO DI AZIENDA 31 PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA 35 Provvedimento n ( PI3514 ) ELETTROSTIMOLATORE AURORA 35 Provvedimento n ( PI3587B ) APPARECCHIO ACTHYDERM 40 Provvedimento n ( PI3595B ) I QUATTRO CODICI 2002 HOEPLI 46 Provvedimento n ( PI3604 ) RICARICA WIND 49 Provvedimento n ( PI3641 ) DIVANI FERRI SHOP 53 Provvedimento n ( PI3655 ) SCONTI SERVICOM 55 Provvedimento n ( PI3673 ) WORKSTATION-BRICO CENTER 58 Provvedimento n ( PI3716 ) PLATFORM3000/WEBPUCCINO 61 Provvedimento n ( PI3726 ) PIANTE DIMAGRANTI BODYWELL IBS 63 Provvedimento n ( PI3733 ) PANTALONCINO SNELLYSAN 65 Provvedimento n ( PI3739 ) QUI TOURING/PARTIAMO 67 Provvedimento n ( PI3740 ) UNIVERSITALIA-CARTELLONE "10 ESAMI IN 10 MESI" 69 Provvedimento n ( PI3741 ) SIGARETTE MARLBORO LIGHTS 71 Provvedimento n ( PI3745 ) COMIT-SANPAOLO IMI-ABI/REG. DELL'OMBUDSMAN BANCARIO 73 ERRATA CORRIGE 75

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5 Bollettino n. 17 del 13 maggio OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE Provvedimento n ( C5180 ) LA RINASCENTE/RAMO DI AZIENDA DI GENERAL RETAIL L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 aprile 2002; SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto di LA RINASCENTE Spa, pervenuto in data 26 marzo 2002; CONSIDERATO quanto segue: LA RINASCENTE/RAMO DI AZIENDA DI GENERAL RETAIL 1. Le parti LA RINASCENTE Spa (di seguito RINASCENTE), con sede in Rozzano (MI), è una società attiva prevalentemente nella grande distribuzione di beni alimentari e non alimentari attraverso punti vendita (supermercati, ipermercati e negozi specializzati nel fai-da-te) dislocati sull'intero territorio nazionale, ai quali vanno aggiunti i punti vendita affiliati. RINASCENTE controlla inoltre società immobiliari e di servizi, che svolgono attività ausiliarie a quelle di distribuzione di merci. RINASCENTE è controllata da Eurofind SA, controllata congiuntamente da Ifil Investment Holding NV (51%) - a sua volta controllata da Ifi Spa, finanziaria della famiglia Agnelli - e dal gruppo francese Auchan. Il fatturato consolidato di RINASCENTE, nel 2000, è stato di circa milioni di euro, interamente realizzato in Italia. General Retail Srl (di seguito, General Retail), è una società di nuova costituzione, controllata da persone fisiche, che ha come oggetto la progettazione, la realizzazione, la commercializzazione, la promozione e la gestione di centri commerciali e lo svolgimento di tutte le attività commerciali, paracommerciali e artigianali che in tali strutture possono essere svolte. General Retail opera, altresì, nel settore immobiliare. General Retail è stata costituita alla fine del 2001 e il suo fatturato non è, quindi, disponibile. 2. Descrizione dell'operazione L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione, da parte di RINASCENTE, di un ramo d azienda di proprietà di General Retail, costituito da un esercizio commerciale localizzato in Ferrara, attualmente inattivo ma di prossima apertura e munito di regolare autorizzazione amministrativa per il commercio al minuto di prodotti non alimentari.

6 6 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 377,014 milioni di euro. 4. Valutazione della concentrazione Il mercato del prodotto Poiché l esercizio commerciale oggetto di acquisizione è munito di autorizzazione amministrativa per il commercio al minuto di prodotti non alimentari e una parte principale delle vendite nei punti vendita RINASCENTE viene realizzata negli articoli di abbigliamento, l attività interessata dall'operazione può essere individuata nella distribuzione al dettaglio di capi di abbigliamento. In Italia la distribuzione dei capi d'abbigliamento avviene attraverso due canali principali: i negozi tradizionali, spesso specializzati per tipologie di prodotto (che rappresentano circa il 55% delle vendite) e la distribuzione moderna/organizzata (grandi magazzini, catene nazionali, magazzini popolari e ipermercati, che coprono circa il 30% delle vendite) 1. Il rimanente delle vendite avviene attraverso mercatini, spacci aziendali e per corrispondenza, sulla base di appositi cataloghi. Sebbene la distribuzione moderna si distingua da quella tradizionale sia per il tipo di servizio offerto al cliente che per la tipologia dei punti vendita, considerato che i capi di abbigliamento sono beni durevoli, di valore unitario anche elevato, per l acquisto dei quali il consumatore è, dunque, disposto ad effettuare un certo investimento di tempo, si ritiene che la distribuzione moderna e i negozi tradizionali facciano parte del medesimo mercato 2. Sulla base di queste considerazioni, ai fini della valutazione della presente operazione, il mercato rilevante del prodotto può essere individuato in quello della distribuzione dei prodotti di abbigliamento attraverso negozi tradizionali e sistemi di distribuzione moderna. Il mercato geografico Dal punto di vista geografico, il mercato interessato ha normalmente dimensione locale, in considerazione del comportamento di acquisto che ci si può ragionevolmente attendere da parte della generalità dei consumatori e dell importanza da questi attribuiti alla prossimità dei punti vendita e l'esatta delimitazione della dimensione geografica del mercato deve essere effettuata caso per caso sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In via di prima approssimazione, il mercato geografico rilevante può essere considerato di dimensioni provinciali, corrispondenti, per il caso di specie, alla provincia di Ferrara. Nella provincia di Ferrara RINASCENTE detiene una quota di mercato pari allo 0,3%, mentre General Retail non è presente sul mercato interessato. Effetti dell'operazione di concentrazione A seguito dell'operazione comunicata la quota di mercato detenuta da RINASCENTE nella provincia di Ferrara passerà presumibilmente dallo 0,3% al 3,1%, con un incremento, quindi, del 2,8%, diventando così il terzo operatore dopo Coin (5,9%) e Bernardi (3,5%). 1 Dati ACNielsen-Sita relativi al 1999 e riportati in: Un commercio a due velocità, Secondo Rapporto Centro di ricerca Luigi Einaudi/Sisim sulla distribuzione in Italia, In questo senso cfr. il provvedimento dell Autorità del 20 ottobre 1998, n. 6478, C3244, Gruppo Coin/Standa.

7 Bollettino n. 17 del 13 maggio Si ritiene, dunque, che l'operazione in esame non sia in grado di modificare significativamente la struttura concorrenziale del mercato rilevante. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

8 8 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Provvedimento n ( C5186 ) SO.DI.PAR-BOTTARO E RIZZO/DISTRIBUZIONE BEVANDE BOTTARO L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 aprile 2002; SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società SO.DI.PAR. Srl, pervenuto in data 28 marzo 2002; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti Bottaro e Rizzo Srl (di seguito Bottaro e Rizzo), con sede legale a Saonara (PD), è una società attiva nella commercializzazione e distribuzione all ingrosso di bevande alcoliche ed analcoliche nonché di generi alimentari. Tale società è direttamente controllata da SO.DI.PAR., la quale è la società holding di una rete di oltre venti società attive nella distribuzione di bevande, operanti nel territorio nazionale. Il fatturato realizzato da SO.DI.PAR Srl, nel 2000, è stato pari a circa euro. SO.DI.PAR Srl è controllata da Birra Peroni Industriale Spa, società a sua volta controllata da Birra Peroni Spa Il fatturato consolidato realizzato da Birra Peroni, nel 2000, a livello mondiale, è stato di oltre 390 milioni di euro, di cui la quasi totalità realizzata in Italia. Distribuzione Bevande Bottaro Srl (di seguito Distribuzione Bevande) è una società, con sede ad Albignasego (PD), attiva nel commercio all ingrosso e al minuto di bevande alcoliche ed analcoliche, nonché di generi alimentari nella provincia di Padova. Il fatturato realizzato da Distribuzione Bevande per l anno 2000 è stato pari a circa 4,7 milioni di euro. 2. Descrizione dell operazione L operazione comunicata consiste nell acquisizione, da parte di Bottaro e Rizzo, del complesso dei beni aziendali di Distribuzione Bevande attivo nella distribuzione di bevande nella provincia di Padova. Contemporaneamente SODIPAR cede a Distribuzione Bevande il 40% del capitale sociale di Bottaro e Rizzo che, pertanto, verrà ad essere detenuto per il 60% da SODIPAR e per il restante 40% da Distribuzione Bevande. Nonostante tale cessione SODIPAR mantiene, comunque, il controllo su Bottaro e Rizzo. Parte integrante dell operazione è un patto di non concorrenza nello svolgimento di attività di distribuzione di bevande, a carico di Distribuzione Bevande, limitatamente alla provincia di Padova, per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di trasferimento del ramo di azienda. 3. Qualificazione dell operazione L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

9 Bollettino n. 17 del 13 maggio Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è superiore ai 377,014 milioni di euro. Il patto di non concorrenza descritto in precedenza costituisce una restrizione accessoria all operazione, in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell azienda acquisita, a condizione che tale patto abbia una durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione. Al riguardo occorre osservare, infatti, che una durata del patto di non concorrenza superiore a quella di due anni risulterebbe eccedere l esigenza di garantire all acquirente il trasferimento dell effettivo valore dell acquisizione Valutazione della concentrazione Il mercato del prodotto L operazione in esame si inserisce nel processo di integrazione verticale, attualmente in atto nel settore, volto a costituire una filiera integrata della distribuzione della birra in capo ai produttori, che ha come effetto di consentire un controllo diretto della commercializzazione di birra nel canale horeca attraverso l acquisizione di grossisti indipendenti. La società acquirente Bottaro e Rizzo, infatti, è controllata, per il tramite di SO.DI.PAR., da Birra Peroni Industriale, uno dei principali produttori di birra a livello nazionale, mentre la società acquisenda è un distributore indipendente attivo nella provincia di Padova. In particolare, quando, come nel caso di specie, un produttore di birra acquisisce, direttamente o indirettamente, un grossista indipendente, occorre esaminare gli effetti dell operazione nel mercato della commercializzazione di birra ai pubblici esercizi, al fine di verificare la posizione che il produttore di birra raggiunge attraverso tale integrazione nei confronti dei produttori concorrenti. Il grossista rappresenta, infatti, l anello di congiunzione nei rapporti tra produttori e punti vendita al dettaglio, poiché dispone di un proprio parco clienti, e la sua acquisizione da parte di un produttore di birra appare suscettibile di modificare i flussi di birra commercializzata attraverso la gestione diretta dei rapporti con i punti vendita riforniti. Per tali ragioni, l operazione in esame interessa il mercato della commercializzazione di birra ai punti vendita del canale horeca effettuata dai singoli produttori, attraverso distributori indipendenti o verticalmente integrati. Inoltre, in ragione dell attività svolta da entrambe le società acquirente ed acquisenda, la presente operazione appare interessare anche il mercato della distribuzione all ingrosso di bevande nel canale lungo, ossia il mercato della distribuzione all ingrosso a bar, ristoranti, pizzerie, società di catering (cosiddetto horeca), esercizi alimentari tradizionali o a libero servizio indipendenti, distributori porta a porta, nonché ad esercizi collegati alla distribuzione organizzata e alla grande distribuzione che non siano serviti da centri di distribuzione della catena di riferimento. Data la specifica tipologia dei clienti cui gli operatori del canale lungo si rivolgono, e considerata anche la peculiarità del servizio che essi offrono, tale canale distributivo può essere considerato un mercato a sé stante. Si osserva che, all interno del suddetto mercato della distribuzione all ingrosso di bevande, la birra rappresenta circa il 40% del fatturato complessivo dei distributori. In sintesi, i mercati rilevanti ai fini della valutazione della presente operazione sono costituiti dal mercato della commercializzazione di birra da parte dei produttori ai pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione di bevande e dal mercato della distribuzione all ingrosso di bevande nel canale lungo. Il mercato geografico In merito alla dimensione geografica dei suddetti mercati, con riferimento al mercato della commercializzazione di birra ai punti vendita del canale horeca, si osserva che, se da una parte i produttori di birra operano a livello nazionale, la fase della commercializzazione del prodotto avviene per il tramite di operatori, tuttora prevalentemente indipendenti, che operano in ambito locale. 1 Si veda la recente comunicazione della Commissione in materia di restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2001/C-188/03) con particolare riferimento al paragrafo 15 della stessa.

10 10 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Nel momento in cui un produttore acquisisce un distributore all ingrosso, integrandosi verticalmente, occorre valutare i riflessi dell operazione sulla concorrenza tra produttori a livello locale. Sulla base di quanto precede, si ritiene che la dimensione geografica del mercato in questione sia locale, coincidente, in prima approssimazione, con i confini amministrativi provinciali. In ragione della dimensione dell area servita dai distributori, anche il mercato della distribuzione all ingrosso di bevande nel canale lungo ha dimensione prevalentemente locale, coincidente, in prima approssimazione, con i confini amministrativi provinciali. Nel caso di specie, il mercato geografico rilevante, in ragione della zona di operatività della società acquisenda, appare dunque costituito dal territorio della provincia di Padova. Gli effetti dell operazione Circa gli effetti dell operazione nel mercato della commercializzazione di birra nei punti vendita del canale horeca, per determinare le quote detenute su tale mercato dai singoli produttori, appare corretto considerare il numero complessivo di ettolitri di birra commercializzati da ciascuno nella provincia interessata, indipendentemente dalla circostanza che tali quantitativi vengano distribuiti da grossisti verticalmente integrati o indipendenti. Con riferimento a tale mercato nella provincia di Padova, secondo i dati forniti dalla parte notificante, sono distribuiti circa ettolitri di birra. In tale contesto la birra complessivamente commercializzata da Peroni, pari a circa hl, rappresenta circa il 35% del mercato. La quota di mercato della società acquisenda è pari a circa il 13% rappresentata, per la quasi totalità, da birra a marchio Peroni. Pertanto, l incremento percentuale della quota di mercato di Peroni, a seguito dell operazione in esame, sarà pari a circa il 2%, consentendo a Peroni stessa di acquisire una quota pari a circa il 37%. Conseguentemente, la posizione di Peroni appare suscettibile di essere rafforzata in modo marginale anche ritenendo che il distributore acquisito supporti la vendita della birra della società controllante, sostituendo i volumi di birra precedentemente commercializzati con birra prodotta da Peroni. Si sottolinea, inoltre che, a seguito dell operazione in esame, Peroni commercializzerà, attraverso propri distributori integrati, il 19% circa dei volumi complessivi di birra nel mercato rilevante. Nel mercato della distribuzione all ingrosso di bevande nel canale lungo nella provincia di Padova, in cui il gruppo distributivo Peroni risulta attualmente presente, per il tramite della società Bottaro e Rizzo, con una quota pari al 6,5% del mercato, Distribuzione Bevande è titolare di una quota pari a circa il 10,5%; l operazione pertanto, seppure appare suscettibile di rafforzare la posizione di Peroni in tale mercato, non appare tuttavia idonea a costituire o rafforzare una posizione dominante sul mercato considerato in ragione, altresì, della presenza di numerosi e qualificati concorrenti (società del gruppo Heineken e Carlsberg). RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all art. 16 comma 4, della legge n. 287/90.

11 Bollettino n. 17 del 13 maggio Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

12 12 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Provvedimento n ( C5187 ) SO.DI.PAR/SOCIETA' DI PERSONE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 aprile 2002; SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società SO.DI.PAR. Srl, pervenuto in data 28 marzo 2002; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti Orlando Srl (di seguito Orlando), con sede legale a Moliterno (PZ), è una società attiva nella commercializzazione e distribuzione all ingrosso di bevande alcoliche ed analcoliche nonché di generi alimentari e prodotti affini. Tale società è controllata per l 80% del capitale sociale da SO.DI.PAR., la quale è la società holding di una rete di oltre venti società attive nella distribuzione di bevande, operanti nel territorio nazionale. Il fatturato realizzato da SO.DI.PAR Srl, nel 2000, è stato pari a circa euro. SO.DI.PAR Srl è controllata da Birra Peroni Industriale Spa, società a sua volta controllata da Birra Peroni Spa Il fatturato consolidato realizzato da Birra Peroni, nel 2000, a livello mondiale, è stato di oltre 390 milioni di euro, di cui la quasi totalità realizzata in Italia. F.lli Orlando Giovanni e Rocco Sas (di seguito F.lli Orlando) è una società, con sede a Moliterno (PZ), attiva nel commercio all ingrosso e al minuto di bevande alcoliche ed analcoliche, nonché di generi alimentari nella provincia di Potenza. Il fatturato realizzato da F.lli Orlando per l anno 2000 è stato pari a circa 2,5 milioni di euro. 2. Descrizione dell operazione L operazione comunicata consiste nell acquisizione, da parte di Orlando, del complesso dei beni aziendali di F.lli Orlando attivo nella distribuzione di bevande nella provincia di Potenza. 3. Qualificazione dell operazione L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è superiore ai 377,014 milioni di euro.

13 Bollettino n. 17 del 13 maggio Valutazione della concentrazione Il mercato del prodotto L operazione in esame si inserisce nel processo di integrazione verticale, attualmente in atto nel settore, volto a costituire una filiera integrata della distribuzione della birra in capo ai produttori, che ha come effetto di consentire un controllo diretto della commercializzazione di birra nel canale horeca attraverso l acquisizione di grossisti indipendenti. La società acquirente Orlando, infatti, è controllata, per il tramite di SO.DI.PAR., da Birra Peroni Industriale, uno dei principali produttori di birra a livello nazionale, mentre la società acquisenda è un distributore indipendente attivo nella provincia di Potenza. In particolare, quando, come nel caso di specie, un produttore di birra acquisisce, direttamente o indirettamente, un grossista indipendente, occorre esaminare gli effetti dell operazione nel mercato della commercializzazione di birra ai pubblici esercizi, al fine di verificare la posizione che il produttore di birra raggiunge attraverso tale integrazione nei confronti dei produttori concorrenti. Il grossista rappresenta, infatti, l anello di congiunzione nei rapporti tra produttori e punti vendita al dettaglio, poiché dispone di un proprio parco clienti, e la sua acquisizione da parte di un produttore di birra appare suscettibile di modificare i flussi di birra commercializzata attraverso la gestione diretta dei rapporti con i punti vendita riforniti. Per tali ragioni, l operazione in esame interessa il mercato della commercializzazione di birra ai punti vendita del canale horeca effettuata dai singoli produttori, attraverso distributori indipendenti o verticalmente integrati. Inoltre, in ragione dell attività svolta da entrambe le società acquirente ed acquisenda, la presente operazione appare interessare anche il mercato della distribuzione all ingrosso di bevande nel canale lungo ossia il mercato della distribuzione all ingrosso a bar, ristoranti, pizzerie, società di catering (cosiddetto horeca), esercizi alimentari tradizionali o a libero servizio indipendenti, distributori porta a porta, nonché ad esercizi collegati alla distribuzione organizzata e alla grande distribuzione che non siano serviti da centri di distribuzione della catena di riferimento. Data la specifica tipologia dei clienti cui gli operatori del canale lungo si rivolgono, e considerata anche la peculiarità del servizio che essi offrono, tale canale distributivo può essere considerato un mercato a sé stante. Si osserva che, all interno del suddetto mercato della distribuzione all ingrosso di bevande, la birra rappresenta circa il 40% del fatturato complessivo dei distributori. In sintesi, i mercati rilevanti ai fini della valutazione della presente operazione sono costituiti dal mercato della commercializzazione di birra da parte dei produttori ai pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione di bevande e dal mercato della distribuzione all ingrosso di bevande nel canale lungo. Il mercato geografico In merito alla dimensione geografica dei suddetti mercati, con riferimento al mercato della commercializzazione di birra ai punti vendita del canale horeca, si osserva che, se da una parte i produttori di birra operano a livello nazionale, la fase della commercializzazione del prodotto avviene per il tramite di operatori, tuttora prevalentemente indipendenti, che operano in ambito locale. Nel momento in cui un produttore acquisisce un distributore all ingrosso, integrandosi verticalmente, occorre valutare i riflessi dell operazione sulla concorrenza tra produttori a livello locale. Sulla base di quanto precede, si ritiene che la dimensione geografica del mercato in questione sia locale, coincidente, in prima approssimazione, con i confini amministrativi provinciali. In ragione della dimensione dell area servita dai distributori, anche il mercato della distribuzione all ingrosso di bevande nel canale lungo ha dimensione prevalentemente locale, coincidente, in prima approssimazione, con i confini amministrativi provinciali. Nel caso di specie, il mercato geografico rilevante, in ragione della zona di operatività della società acquisenda, appare dunque costituito dal territorio della provincia di Potenza. Gli effetti dell operazione Circa gli effetti dell operazione nel mercato della commercializzazione di birra nei punti vendita del canale horeca, per determinare le quote detenute su tale mercato dai singoli produttori, appare corretto considerare il numero complessivo di ettolitri di birra commercializzati da ciascuno nella provincia interessata, indipendentemente dalla circostanza che tali quantitativi vengano distribuiti da grossisti verticalmente integrati o indipendenti.

14 14 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Con riferimento a tale mercato nella provincia di Potenza, secondo i dati forniti dalla parte notificante, sono distribuiti circa ettolitri di birra. In tale contesto la birra complessivamente commercializzata da Peroni, pari a circa hl, rappresenta circa il 28,8% del mercato. La quota di mercato della società acquisenda è pari a circa il 12% rappresentata, per la quasi totalità, da birra a marchio Peroni. Pertanto, l incremento percentuale della quota di mercato di Peroni, a seguito dell operazione in esame, sarà di poco superiore al punto percentuale, consentendo a Peroni stessa di acquisire una quota pari a circa il 30%. Conseguentemente, anche ritenendo che il distributore acquisito supporti la vendita della birra della società controllante, sostituendo i volumi di birra precedentemente commercializzati con birra prodotta da Peroni, la posizione di Peroni appare suscettibile di essere rafforzata in modo assolutamente marginale. Si sottolinea, inoltre che, a seguito dell operazione in esame, Peroni commercializzerà, attraverso propri distributori integrati, solo il 13% circa dei volumi complessivi di birra nel mercato rilevante. Nel mercato della distribuzione all ingrosso di bevande nel canale lungo nella provincia di Potenza, in cui il gruppo distributivo Peroni risulta attualmente presente, per il tramite della società Gerundo, con una quota pari all 1% del mercato, F.lli Orlando è titolare di una quota pari a circa il 12%; l operazione pertanto non appare suscettibile di modificare, se non in modo marginale, gli assetti concorrenziali nel mercato in questione. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all art. 16 comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

15 Bollettino n. 17 del 13 maggio Provvedimento n ( C5193 ) FENICE - QUALITÀ PER L AMBIENTE/RAMO DI AZIENDA DI EMBRACO EUROPE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 aprile 2002; SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto delle società Fenice - Qualità per l ambiente Spa, pervenuto in data 2 aprile 2002; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti Fenice - Qualità per l ambiente Spa (di seguito FENICE) è una società che opera nella gestione di impianti per la generazione e la distribuzione di vettori energetici e fluidici 1 e dei servizi ecologici e per il trattamento e smaltimento delle acque primarie e reflue e dei rifiuti industriali (ovvero le cd. attività di energy management, gestione utilities, waste management, comprese le attività di consulenza e servizi ecologici). FENICE è interamente controllata da Electricitè de France (EDF) 2. Quest ultima è un impresa pubblica a carattere industriale e commerciale interamente partecipata dallo Stato francese. EDF opera principalmente nella generazione, trasmissione, distribuzione, vendita ed esportazione di energia elettrica. In questi settori, EDF è presente in Italia tramite Italenergia Spa, mentre con riferimento al settore dell installazione e gestione degli impianti termici, gestione del calore e facility management, EDF opera, a livello nazionale, attraverso la società Dalkia Holding 3. Nel 2001, il fatturato realizzato da EDF in Italia è stato di circa 770 milioni di euro. Embraco Europe Srl (di seguito EMBRACO) è una società di diritto italiano attiva nel settore della produzione, vendita e distribuzione di compressori ermetici per la refrigerazione, inclusi i motori elettrici. Oggetto della presente operazione è il ramo d azienda Energia ed Ecologia, attivo nei settori della gestione di impianti per la generazione e distribuzione primaria di vettori energetici e fluidici e per il trattamento e smaltimento delle acque primarie e reflue, che offre i propri servizi esclusivamente nello stabilimento di proprietà di EMBRACO sito in provincia di Torino (Riva). EMBRACO è partecipata da Embraco SA, Whirlpool Corporation, Whirlpool Europe Bv e Bauknecht Ag.. Le parti stimano, sulla base dei costi dei servizi prestati, il volume di attività del ramo d'azienda oggetto della presente operazione in circa 3,5 milioni di euro. 1 Per generazione e la distribuzione di vettori energetici e fluidici si intende la generazione e la distribuzione all interno di un impianto produttivo industriale di uno o più dei seguenti elementi, anche detti servomezzi, tra cui: energia elettrica, gas naturale, vapore, aria compressa o climatizzata, acqua riscaldata o gelida o potabile o industriale o demineralizzata o, infine, glicolata, funzionali al funzionamento dello stesso impianto industriale. 2 Cfr. Decisione della Commissione Europea del 30 agosto 2001 caso EDF/FENICE COMP/M DALKIA è controllata congiuntamente da EDF (34%) e dalla società VIVENDI ENVIRONNEMENT (66%).

16 16 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 2.Descrizione dell'operazione L operazione comunicata consiste nell affitto da parte di FENICE del ramo d azienda denominato Energia ed Ecologia di proprietà di EMBRACO. Formeranno oggetto del contratto di affitto il complesso delle dotazioni impiantistiche, dalle rimanenze di magazzino e delle altre attività immateriali funzionali allo svolgimento dell attività di gestione degli impianti energetici ed ecologici, presenti presso lo stabilimento industriale di EMBRACO sito in località Riva provincia di Torino, e necessari all erogazione dei relativi servizi ecoenergetici di: i) generazione e distribuzione di vettori energetici e fluidici destinati al funzionamento degli impianti produttivi; ii) gestione e smaltimento dei rifiuti solidi industriali e trattamento e smaltimento delle acque reflue. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di affitto del ramo d azienda, le parti hanno sottoscritto un contratto di fornitura di servizi ecoenergetici e uno di comodato per l uso degli immobili di proprietà di EMBRACO ove sono localizzate le dotazioni impiantistiche oggetto del contratto di affitto. Le Parti hanno provveduto a sottoscrivere l accordo di fornitura di servizi ecoenergetici per assicurare allo stabilimento [di Riva], esclusivamente tramite FENICE la disponibilità di servomezzi [ad eccezione dell energia elettrica che formerà oggetto di un apposito contratto di fornitura] e il trattamento, smaltimento e/o recupero delle acque reflue (art. 2 del contratto di servizi). Compatibilmente con le esigenze di approvvigionamento dello stabilimento di EMBRACO, FENICE potrà, sulla base degli accordi, estendere la propria attività di fornitura di servizi ecoenergetici in piena autonomia anche a soggetti terzi. Con riferimento alla fornitura di energia elettrica, il contratto di fornitura di servizi prevede il subentro di FENICE all attuale fornitore di energia elettrica di EMBRACO, attraverso la stipula di un apposito contratto di compravendita. Il contratto di servizi prevede un diritto di opzione, a favore di FENICE, a parità di offerta alternativa di energia elettrica rispetto ad ogni altro fornitore (art. 5 del contratto di servizi). Le Parti hanno pattuito che il contratto di affitto del ramo d azienda, come i contratti di prestazione di servizi ecoenergetici e di comodato, abbiano tutti durata decennale rinnovabile. 3. Qualificazione dell'operazione L operazione, in quanto comporta l acquisizione del controllo di parte di impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dalle imprese interessate è superiore a 377,014 milioni di euro. Con riferimento agli accordi di fornitura di servizi ecoenergetici, della durata decennale rinnovabile, si rileva che secondo le linee interpretative della Commissione, al fine di garantire il valore del ramo di azienda oggetto di cessione, possa essere previsto tra le parti una clausola di acquisto per quantità prefissate per un periodo transitorio, mentre obblighi di acquisto esclusivo o che conferiscano lo status di fornitore privilegiato non risultano giustificati allo scopo 4. Analogamente, il contratto di fornitura di energia elettrica descritto in precedenza non costituisce una restrizione accessoria all operazione, in quanto non appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore del ramo d azienda acquisito. 4. Valutazione della concentrazione a) Mercati rilevanti I settori interessati dall'operazione riguardano la gestione di impianti energetici ed ecologici in ambito industriale. In particolare, le attività svolte dal ramo d azienda oggetto di conferimento comprendono: i) la fornitura di servizi industriali di produzione e/o distribuzione all interno di impianti produttivi di servomezzi (ovvero gestione, manutenzione ed erogazione di vettori energetici destinati al funzionamento delle varie fasi dell attività produttiva); ii) le attività di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi industriali; iii) le attività di trattamento e smaltimento delle acque reflue. Per tutte le attività interessate dalla concentrazione, ai fini della valutazione dell operazione non risulta 4 Cfr. Comunicazione della Commissione 2001/C 188/03 sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione, cap. III, lett. C).

17 Bollettino n. 17 del 13 maggio necessario individuare con precisione la dimensione geografica dei mercati di riferimento in quanto, come si vedrà in seguito, le valutazioni non muterebbero. Di norma ogni impianto produttivo dispone di macchinari e di attrezzature per generare e/o utilizzare l acqua (industriale, demineralizzata e acqua potabile), l aria compressa, il vapore e l'energia elettrica necessari alla realizzazione del prodotto finito e al funzionamento dello stabilimento. In alcuni complessi produttivi di grandi dimensioni è stata invece attuata, nell ultimo decennio, una terziarizzazione dei servizi industriali interessati dalla presente operazione. La domanda di servizi industriali di produzione e/o distribuzione all interno di impianti produttivi di servomezzi (di cui al i)) è quindi rappresentata dalle imprese che intendono esternalizzare tale tipo di attività. L offerta è invece rappresentata dagli operatori terzi a cui l'impresa può decidere di rivolgersi tra i quali rientrano sia piccole società locali sia operatori attivi a livello nazionale nel settore dell'energia. Con riferimento alle attività di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi industriali (di cui al ii)), l art. 7 del Decreto Legislativo n. 22/97 5 definisce rifiuti speciali i rifiuti derivanti, tra l altro, dallo svolgimento di lavorazioni, in generale, agricole, artigianali, industriali e commerciali. Per quanto attiene al mercato del prodotto, tenuto conto dell'oggetto dell'attività di impresa svolta dal ramo d azienda oggetto di acquisizione, l'operazione in esame riguarda i rifiuti speciali, sia non pericolosi che pericolosi, nelle varie fasi che la gestione integrata degli stessi prevede e, quindi, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento. In base alla disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 22/1997, la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi risulta non riservata ai Comuni, bensì vincolata, oltre che evidentemente al rispetto delle concorrenti norme di ordine pubblico, al rilascio dei soli provvedimenti autorizzatori da parte delle regioni. Dal punto di vista geografico, i servizi di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi sono svolti in aree geografiche corrispondenti ai bacini serviti dai relativi impianti di smaltimento, potendo assumere, in ragione del dislocamento di detti impianti, dimensioni anche pluriregionali. L'attività di smaltimento e trattamento di rifiuti di origine industriale pericolosi comporta il ricorso, in via alternativa, a una delle seguenti tecniche di smaltimento: i) discarica controllata, ii) inertizzazione o trattamenti equivalenti di rifiuti speciali e successivo conferimento in discarica, iii) incenerimento. Nel 2000, il mercato di rifiuti speciali è rappresentato complessivamente da circa 21 milioni di tonnellate, mentre quello dei rifiuti pericolosi è di circa 1,4 milioni di tonnellate. Oltre il 50% del totale dei rifiuti pericolosi prodotti in Italia proviene da attività industriali riferibili al settore metallurgico e petrolchimico. Dal punto di vista geografico i servizi di smaltimento dei rifiuti speciali e tossico/nocivi di origine industriale sono svolti in aree geografiche corrispondenti a bacini serviti da un impianto di smaltimento. A seconda della tipologia e della pericolosità dei rifiuti, tale area può comprendere più regioni, fino a raggiungere dimensioni nazionali o sovranazionali, in ragione della concentrazione degli impianti in grado di trattare e distruggere ogni specifica tipologia di rifiuti. Quanto ai servizi di trattamento e smaltimento delle acque reflue, essi possono essere fatti rientrare nell ambito della cosiddetta gestione del ciclo idrico integrato, le cui relative attività sono svolte da operatori pubblici e/o privati e comprendono oltre allo smaltimento dei reflui e alla loro depurazione anche le attività a monte di distribuzione dell'acqua (nelle varie fasi della captazione, adduzione, potabilizzazione). Il settore sta attraversando una lenta fase di trasformazione, a seguito della progressiva applicazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Nonostante ancora oggi vari operatori siano attivi solamente nella captazione e distribuzione di acqua potabile o nello smaltimento e depurazione delle acque reflue, lo sviluppo sopra delineato vedrà nel breve-medio periodo una progressiva integrazione delle componenti del servizio idrico. b) Effetti dell operazione Il ramo d azienda oggetto della presente operazione svolge i servizi energetici ed ecologici di cui sopra esclusivamente per gli impianti di EMBRACO localizzati nello stabilimento industriale di Riva. La presente operazione rappresenta, quindi, una esternalizzazione di attività che il ramo d azienda svolgeva per i propri impianti produttivi e determina, quindi, un trasferimento sul mercato di attività che prima ne erano escluse. Pertanto, ove si accolga la definizione più restrittiva dei mercati geografici rilevanti, ossia la dimensione provinciale o pluriprovinciale, l operazione comporterebbe la sostituzione di un operatore con un altro, in quanto non si verrebbero a determinare sovrapposizioni orizzontali di attività in ambito locale. Nel 2000, il valore del mercato italiano dei servizi industriali di produzione e/o distribuzione all interno di impianti produttivi di servomezzi è stimato in circa milioni di euro, mentre quello della gestione e smaltimento 5 Il decreto legislativo attua le direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

18 18 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dei rifiuti solidi industriali e di trattamento e smaltimento delle acque reflue è stimato in meno di milioni di euro. Con riferimento alla posizione di EDF a livello nazionale, la società offre, tramite le proprie controllate FENICE e DALKIA, servizi di energy management, gestione utilities, waste management comprese le attività di Consulenza e Servizi Ecologici in diversi impianti produttivi localizzati su tutto il territorio nazionale, inclusi alcuni degli impianti appartenenti al gruppo FIAT. Una volta conclusa l operazione, FENICE svolgerà nello stabilimento industriale di Riva (TO) l attività di gestione, manutenzione ed erogazione di vettori energetici, di smaltimento e trattamento delle acque reflue e di smaltimento dei rifiuti solidi industriali succedendo ad EMBRACO nelle concessioni, autorizzazioni e permessi già rilasciati alla società. A livello nazionale la sovrapposizione tra le attività di FENICE e del ramo d azienda in entrambi i mercati in esame rimarrà ben al disotto del 10%. L intero settore considerato risulta ancora caratterizzato, peraltro, da un elevato ricorso all autoproduzione di servizi ecoenergetici ed ecologici all interno degli impianti o dei poli produttivi industriali. Si rileva, inoltre, che l'esistenza di una pluralità di operatori concorrenti, in alcuni mercati collegati quali quelli del facility e energy management, gestione delle utilities e del waste management, attenuano fortemente il potere di mercato di questi nuovi fornitori e rendono inidonea l operazione a produrre effetti restrittivi. L'operazione comunicata, alla luce delle osservazioni che precedono, non è dunque idonea a determinare effetti strutturali che alterino significativamente le condizioni concorrenziali attualmente esistenti nei mercati rilevanti. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; RITENUTO, inoltre, che gli accordi di fornitura di servizi ecoenergetici e di fornitura di energia elettrica non costituiscono oggetto della presente delibera in quanto non rappresentano accordi accessori all operazione di concentrazione in esame; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

19 Bollettino n. 17 del 13 maggio Provvedimento n ( C5194 ) ESSELUNGA/RAMI D'AZIENDA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 aprile 2002; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto della società ESSELUNGA Spa, pervenuto in data 2 aprile 2002; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti ESSELUNGA Spa (di seguito ESSELUNGA), con sede legale a Milano, è una società attiva nel settore della distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo, attraverso una rete di punti vendita situati nel Nord Italia ed in Toscana. La società opera, anche attraverso alcune società controllate, con l'insegna Esselunga. ESSELUNGA è controllata dalla società SUPERMARKETS ITALIANI Spa, holding dell'omonimo gruppo attivo nella distribuzione, all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti alimentari e non alimentari. Tale società ha realizzato in Italia, nel 2000, un fatturato consolidato di circa 3.293,446 milioni di euro. Oggetto di acquisizione sono 15 rami di azienda, muniti di autorizzazioni commerciali per esercizi di vicinato e di media dimensione nella distribuzione al dettaglio di beni alimentari e non, dei quali undici sono di proprietà di persone fisiche, tre appartengono rispettivamente alla società Tre.Tre. Snc di Degli uomini Mario e C., alla società L Arca di Noè di Catrambone Pantaleone & Antonio Snc e alla società Costanzo Srl, uno al Fallimento Gruppo Editoriale Vento Sociale. 2. Descrizione dell'operazione L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte di ESSELUNGA dei rami d azienda sopra indicati. Tale operazione è finalizzata all accorpamento delle licenze per l apertura di un centro commerciale nel Comune di Milano con una superficie complessiva di circa mq. Uno dei punti vendita di tale centro commerciale sarà un ipermercato con una superficie di vendita di circa mq gestito da ESSELUNGA; la restante superficie sarà destinata a vari negozi che saranno venduti o affittati a terzi. L apertura del centro commerciale sarà accompagnata dalla contestuale chiusura di due supermercati di proprietà di ESSELUNGA, siti nello stesso Comune di Milano, di superficie pari, rispettivamente, a mq. e a mq.. 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parti di imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale

20 20 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 377, 014 milioni di Euro. 4. Valutazione della concentrazione Quattordici dei quindici rami d azienda oggetto di acquisizione operano nel settore della distribuzione tradizionale di generi alimentari e non alimentari, mediante esercizi di vicinato; il restante ramo d azienda opera nella distribuzione di generi alimentari e non alimentari con una superficie di media dimensione. In ogni caso, dal momento che tali acquisizioni sono finalizzate all accorpamento delle relative autorizzazioni amministrative per l apertura, da parte dell impresa acquirente, di un punto vendita della moderna distribuzione, si può ritenere che il settore interessato dall operazione in esame sia quello della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo. Tale settore si distingue dal dettaglio tradizionale sulla base sia della numerosità e tipologia dei prodotti venduti, sia della modalità di servizio reso ai clienti, alla quale è generalmente associata una diversa dimensione dei punti vendita. All'interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati, supermercati, superette e discount) che si differenziano in base a caratteristiche quali la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l'ampiezza e la profondità della gamma di prodotti offerti. Secondo quanto stabilito dall'autorità nel caso Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS 1, la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati ai segmenti dimensionali tra loro immediatamente contigui. Tra le diverse categorie dimensionali vi è infatti una catena di sostituibilità che va dagli ipermercati alle superette, con relazioni maggiormente significative tra segmenti contigui e pressoché trascurabili agli estremi della catena. Ai fini dell'individuazione del mercato rilevante dal punto di vista del prodotto, occorre pertanto partire da ciascuna tipologia di punto vendita e affiancare a ciascuna di esse i segmenti immediatamente contigui. Considerato che, attraverso la concentrazione in esame, ESSELUNGA aprirà un punto vendita di circa mq., il mercato del prodotto rilevante ai fini della valutazione della presente operazione è quello degli ipermercati, composto da questi ultimi e dai supermercati di superficie pari o superiore a mq. Dal punto di vista geografico, tale mercato ha dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L'esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essere effettuata caso per caso sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita, delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione, essa può essere circoscritta utilizzando i confini amministrativi provinciali. Nel caso in esame, il mercato geografico interessato può essere identificato con il territorio della provincia di Milano, dove verrà realizzato il nuovo punto vendita mediante accorpamento delle licenze dei rami d azienda acquisiti. All'interno di tale provincia ESSELUNGA detiene una quota di mercato pari al 38% circa. L operazione comunicata determinerà una riorganizzazione della presenza di ESSELUNGA nel mercato interessato, che si realizzerà mediante l apertura di un nuovo ipermerato di mq. di superficie e la chiusura di altri due punti vendita di superficie complessiva pari a mq.. L operazione, pertanto, appare determinare solo un lieve rafforzamento della quota di mercato detenuta da ESSELUNGA. Considerata la misura limitata del rafforzamento di ESSELUNGA e tenuto conto della presenza nel mercato interessato di altri qualificati operatori, quali CARREFOUR ITALIA, COOP, FINIPER e RINASCENTE, con quote comprese tra il 13% e l 8%, l operazione comunicata non risulta idonea a modificare sostanzialmente l assetto concorrenziale nel mercato. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 1 Cfr. SCHEMAVENTUNO-PROMODES/GRUPPO GS, Provv. n del 18 giugno 1998, in Boll. n. 25/98.

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