COME AVVIARE E GESTIRE GLI AFFITTI BREVI IN ITALIA

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1 Rita Apollonio, Giulia Carosella COME AVVIARE E GESTIRE GLI AFFITTI BREVI IN ITALIA Tutte le informazioni sugli appartamenti e case da affittare per brevi periodi FrancoAngeli/Trend

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5 Rita Apollonio, Giulia Carosella COME AVVIARE E GESTIRE GLI AFFITTI BREVI IN ITALIA Tutte le informazioni sugli appartamenti e case da affittare per brevi periodi FrancoAngeli/Trend

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7 Indice Introduzione 1. Le leggi vigenti 1. Il Codice Civile 2. Altre leggi nazionali 3. Le leggi regionali 3.1. Come fare? Gli elementi comuni da considerare 3.2. Regione Abruzzo 3.3. Regione Basilicata 3.4. Regione Calabria 3.5. Regione Campania 3.6. Regione Emilia Romagna 3.7. Regione Friuli Venezia Giulia 3.8. Regione Lazio 3.9. Regione Liguria Regione Lombardia Regione Marche Regione Molise Regione Piemonte Regione Puglia Regione Sardegna Regione Sicilia Regione Toscana Regione Umbria Regione Valle d Aosta Regione Veneto pag. 9» 11» 12» 14» 15» 17» 21» 23» 24» 25» 27» 29» 31» 33» 35» 36» 38» 40» 43» 44» 47» 48» 49» 53» 54 5

8 3.21. Provincia Autonoma di Bolzano Provincia Autonoma di Trento 4. Le norme di Pubblica Sicurezza 5. Altri adempimenti 6. Fai così 6.1. Il Contratto di locazione Esempio di contratto per finalità turistica 6.2. Modulo di autocertificazione per la locazione di condominio 2. La gestione commerciale 1. Le tariffe 1.1. Il piano tariffario Gli obiettivi economici L analisi della concorrenza La definizione delle strategie I periodi tariffari Le tariffe di base, le promozioni e le offerte speciali Un esempio pratico Le tariffe confidenziali 2. I canali commerciali 2.1. I canali d intermediazione tradizionale 2.2. I portali dedicati 2.3. Le agenzie immobiliari 2.4. L intermediazione reputazionale 3. La conferma di prenotazione 3.1. L accoglienza del cliente da lontano 3.2. Fase 1 - la richiesta di disponibilità 3.3. Fase 2 - l opzione 3.4. Fase 3 - il documento di conferma 3.5. Cosa scrivere? 4. I pagamenti: cosa, come e quando chiedere 4.1. L anticipo 4.2. Il saldo 4.3. La cauzione 5. Le penali per la cancellazione e il no show 6. Chiedi all esperto 7. Fai così 7.1. Il documento di conferma 7.2. La policy e le penali 7.3. La ricevuta per la cauzione pag. 59» 61» 64» 66» 67» 67» 68» 70» 73» 74» 74» 74» 76» 76» 77» 78» 80» 81» 83» 84» 85» 86» 86» 88» 88» 89» 90» 91» 91» 92» 92» 93» 94» 96» 96» 96» 96» 98» 98 6

9 3. Gli adempimenti fiscali e i canoni 1. La ricevuta 2. La cedolare secca e la dichiarazione dei redditi 3. Il Canone RAI e il Canone SIAE 3.1. Il Canone RAI Ordinario 3.2. Il Canone RAI Speciale 3.3. Il Canone SIAE 4. Chiedi all esperto 5. Fai Così 5.1. Le ricevute dell anticipo e del saldo 4. Gli ospiti e il loro soggiorno 1. Le diverse tipologie di ospiti: i target 1.1. Le tipologie e le motivazioni della domanda turistica 2. I servizi complementari 2.1. Per i turisti d affari 2.2. Per i turisti culturali a tema 2.3. Per i turisti responsabili 2.4. Per i turisti sportivi 3. La dotazione della dimora 3.1. Arredamento 3.2. Accessori e servizi 4. Due appartamenti a confronto 4.1. Appartamento a Camogli 4.2. Appartamento a Milano 5. Le operazioni fondamentali 5.1. Il check-in Il libro della casa 5.2. Il check-out 6. Chiedi all esperto 7. Fai così 7.1. Il libro-book dei servizi per gli ospiti pag. 101» 102» 102» 105» 105» 106» 106» 107» 108» 108» 109» 109» 110» 112» 112» 113» 114» 115» 115» 115» 116» 117» 117» 118» 119» 120» 121» 121» 122» 123» 123 7

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11 Introduzione Se stai leggendo questa pagina, significa che il tuo interesse è forte e che ci hai accordato la tua fiducia. Grazie! Come Virgilio nella Divina Commedia, ti accompagneremo, novello Dante, nei gironi infernali delle leggi e degli adempimenti fiscali, nel purgatorio della gestione commerciale degli affitti brevi ed infine nel paradiso della conoscenza dei tuoi ospiti e del modo migliore di accoglierli e farli sentire a casa propria. Il tuo ipotetico cliente, la Beatrice alla quale aneli, si chiamerà Nicoletta Fusco. Se esiste davvero, non ce ne voglia la persona reale. Ecco alcune delle domande alle quali troverai risposta: C è una normativa? Qual è l iter burocratico per avviare l attività? Devo aprire la Partita IVA? Devo stipulare un contratto? In caso affermativo, cosa devo scrivere? Che obblighi ho in materia di Pubblica Sicurezza? Cosa rilascio all ospite a fronte del pagamento? Devo o posso erogare la colazione e/o gli altri pasti? Come devo dichiarare le entrate? Superiamo allora insieme la selva oscura e iniziamo il nostro viaggio. 9

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13 1 Le leggi vigenti Iniziamo quindi dall inferno delle leggi, forse la parte più ostica, ma importantissima, che ti consentirà di capire come procedere senza avere problemi. Nel nostro Paese abbiamo un impianto legislativo tra i migliori al mondo, ma purtroppo ad oggi le leggi risultano forse in numero eccessivo, a volte sono in contrasto tra di loro, a volte generiche, con la conseguenza che si vengono a creare situazioni imbarazzanti, talora difficilmente risolvibili a causa d interpretazioni divergenti. Il problema trae origine dal fatto che, quando nacque la nostra Repubblica, esistevano solo normative emanate dal Parlamento applicabili a livello nazionale, alcune addirittura ereditate dalla legislazione del precedente Regno d Italia (vedi i numerosi Regi Decreti ancora in vigore). } Nota bene Nel 2001, con la modifica del titolo V della Costituzione - art. 117, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno ottenuto l autonomia totale in materia di turismo, con il solo limite del rispetto della Costituzione, e possono quindi legiferare in merito, seguendo le linee guida stabilite dallo Stato e dalla Comunità Europea. Fino a questo punto sarebbe ancora semplice districarsi, se non fosse che, a causa dei cambiamenti troppo rapidi della nostra società, alcuni ambiti di natura turistica non vengono trattati e regolati subito dalle leggi regionali, o lo sono in modo non appropriato. L adeguamento legislativo avviene spesso quando il fenomeno è ormai ampiamente consolidato, com è successo per il Bed & Breakfast. 11

14 Intorno al 2000 e nei primi anni successivi, molte Regioni hanno emanato leggi di riordino del settore, prendendo atto dei mutamenti già avvenuti. A distanza di un decennio, viste le grandi trasformazioni ancora in corso riguardanti la rivoluzione digitale e il modo attuale di intendere il turismo o i turismi, si assiste a una nuova ondata di modifiche e di leggi che interessano il comparto; per esempio, molte Regioni stanno inserendo norme riguardanti gli alberghi diffusi 1. Gli affitti brevi a gestione non imprenditoriale, come vedremo, sono considerati in modo differente dalle varie Regioni che hanno preso in considerazione la loro esistenza, e in alcuni casi si ravvisa una possibile incostituzionalità degli articoli di legge relativi, poiché 2 la normativa regionale non può invadere i campi in cui c è una normativa prevalente. È il caso delle norme contenute nel Codice Civile, come approfondiremo di seguito. Il problema resta giuridicamente in sospeso perché al momento non è stato sollevato nessun contenzioso in grado di dirimere la questione. 1. Il Codice Civile Il Codice Civile è un corpo organico di disposizioni di diritto civile, di norme di diritto processuale civile di rilievo generale e di norme incriminatrici. Codice civile, Costituzione della Repubblica Italiana e leggi speciali sono le fonti del diritto civile, quindi le basi sulle quali si regola la vita nel nostro Paese. La materia delle locazioni è trattata ampiamente nel Libro IV - Delle Obbligazioni. Titolo III - Dei singoli contratti. Il contratto che ci interessa riguarda espressamente: Le locazioni di immobili per finalità turistiche Sono descritte nella legge 9 dicembre 1998, n. 431 sulla «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo» all art. 1, comma 2, lettera c), ove si esclude espressamente per gli alloggi locati unicamente per finalità turistica l applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 4 bis, 7, 8 e 13 della legge stessa. Si tratta di: 1. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive alberghiere con servizi generali e gestione centralizzata, ma le camere non sono ubicate nello stesso stabile, bensì in diversi edifici, di regola nel centro storico di una località e ad una distanza dal corpo centrale di circa m. Per la dislocazione particolare delle camere, sono spesso definiti alberghi orizzontali. 2. Secondo l opinione di eminenti magistrati. 12

15 art. 2 - stipula e rinnovo del contratto; art. 3 - disdetta del contratto; art. 4 - convenzione nazionale; art. 7 - condizioni per la messa in esecuzione del provvedimento; art. 8 - agevolazioni fiscali; art patti contrari alla legge. Conseguentemente, gli alloggi locati per finalità turistica sono regolati dagli artt e seguenti del Codice Civile. Secondo i dettami dell art c.c., il locatore deve: 1. consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; 2. mantenerla in stato da servire all uso convenuto; 3. garantirne il pacifico godimento durante la locazione. Corrispondentemente ai sensi dell art c.c. il conduttore dovrà: 1. prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l uso determinato nel contratto o per l uso che può altrimenti desumersi dalle circostanze; 2. dare il corrispettivo nei termini convenuti. (In questa cornice normativa restano in vigore le norme della legge n. 392 del 1978, in quanto non espressamente abrogate dall art. 14 della legge n. 431 del 1998 e sopravvivono alcuni articoli che non hanno rilevanza per la locazione breve. In particolare l art. 2 sulla sublocazione, l art. 4 sul recesso del conduttore, l art. 5 sull inadempimento del conduttore, l art. 6 sulla successione del contratto, l art. 7 sulla clausola di scioglimento in caso di alienazione, l art. 8 sulle spese di registrazione, l art. 9 sugli oneri accessori, l art. 10 sulla partecipazione del conduttore all assemblea dei condomini). Per gli affitti brevi dobbiamo quindi considerare la stipula di un contratto 3 della durata massima di 29 notti e 30 giorni, contratto che implica una gestione semplice, alla portata di tutti, senza incorrere nelle innumerevoli implicazioni della locazione transitoria, quali la registrazione del contratto, con relativo pagamento dell imposta di registro, la condivisione delle spese e degli oneri accessori, la fornitura degli estremi catastali identificativi dell unità immobiliare, la documentazione amministrativa e tecnica sulla sicurezza degli impianti, il certificato di collaudo e di certificazione energetica, ecc. 3. La nozione di contratto non è definita allo stesso modo in tutti gli ordinamenti giuridici; c è però un elemento comune in tutte le definizioni: l accordo tra due o più soggetti (le parti del contratto) per produrre effetti giuridici (ossia costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici), quindi un atto giuridico e, più precisamente, un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale. 13

16 } Nota bene Come vedremo nel capitolo 3, l Agenzia delle Entrate specifica che: Il limite di durata di trenta giorni deve essere determinato computando tutti i rapporti di locazione di durata anche inferiore a trenta giorni intercorsi nell anno con il medesimo locatario. Circolare n. 26 del Per il legislatore tali contratti stipulati per finalità turistiche non devono avere un collegamento con esigenze abitative primarie, quindi non devono rappresentare per il conduttore la dimora abituale. È da escludere che in un contratto formalizzato tra privati per finalità turistiche vi siano gli estremi per configurare l esercizio di attività di affittacamere fino al momento in cui il rapporto non presenti le caratteristiche di un attività imprenditoriale. In particolare, onde accertare la vera natura del vincolo contrattuale, bisognerà verificare se le prestazioni accessorie e i servizi aggiuntivi, quali la fornitura di biancheria, il servizio di pulizia e altro, costituiscano elementi prevalenti rispetto alla funzione principale del semplice godimento dell immobile, tali da far assurgere al rapporto una connotazione imprenditoriale. Questo è il riferimento legislativo applicabile in tutto il Paese per le locazioni turistiche non imprenditoriali da 1 a 30 giorni. L elemento base, obbligatorio, è la stipula di un contratto. Il contratto dovrà essere redatto in forma scritta, come specificato al paragrafo 5.1 dove ne troverai un fac-simile. 2. Altre leggi nazionali Per alcuni spunti innovativi, riteniamo utile segnalare il DL 23 maggio 2011, n. 79 (detto legge Brambilla dal nome dell allora ministro del turismo). Si tratta del controverso Codice sul Turismo. Questo decreto legislativo era stato promulgato appena prima della fine del governo Berlusconi con l intento di mettere ordine nel comparto turistico, considerato d interesse strategico per l Italia. Proprio per questo motivo si giustificava l intervento statale in materia di turismo, al quale le Regioni avrebbero dovuto conformarsi con leggi ad hoc. La Corte Costituzionale, a seguito del ricorso da parte di molte Regioni, Toscana in primis, con la sentenza del 2-5 aprile 2012, n. 80 (Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2012, n Prima serie speciale), ha dichiarato l illegittimità costituzionale di buona parte del provvedimento. Tra gli articoli cassati troviamo anche il n. 12, che disciplinava le strutture ricettive extralberghiere, comprese le case e appartamenti per vacanze. Tale articolo 14

17 ne distingueva la gestione tra la forma imprenditoriale e quella non imprenditoriale. Inoltre questa legge conteneva alcune interessanti novità nel riconoscimento di nuove tipologie ricettive, tanto che nel frattempo alcune Regioni l hanno già in parte recepita o tratto ispirazione per modificare le normative esistenti. L art. n. 12 al comma 5 cita testualmente: 5. Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma d impresa. La gestione in forma non imprenditoriale è attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo; c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale sia in forma non imprenditoriale, e alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta; l esercizio dell attività di mediazione immobiliare relativamente a tali immobili è compatibile con l esercizio di attività imprenditoriali e professionali svolte nell ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione. Lo stesso DL 23 maggio 2011 n. 79 cita però anche il seguente articolo: Art (Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche) 1. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile in tema di locazione. Questo punto rimuove ogni incertezza applicativa, proclamando definitivamente che «Gli alloggi locali esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile in tema di locazione». Non è però chiaro se quest articolo e questa legge possano essere tenuti ancora in considerazione. 3. Le leggi regionali Le leggi regionali che ci interessano riguardano le definizioni e la disciplina delle singole strutture ricettive. Nella maggior parte dei casi, gli affitti 15

18 turistici sono considerati strutture ricettive extra alberghiere, poiché non erogano servizi turistici di tipo alberghiero come i pasti. Possono assumere diverse denominazioni. Si parla infatti di affitti turistici di tipo imprenditoriale, non imprenditoriale, di case vacanze, di alloggi vacanze. Il termine inglese short lets non è stato ancora acquisito dalla normativa benché in uso da almeno un decennio. Passi avanti si stanno comunque facendo, per esempio la Regione Veneto, nel nuovo Testo Unico appena approvato 4, allo scopo di semplificare la gestione del turismo regionale, ha suddiviso le strutture ricettive in alberghiere e complementari. Eccoci arrivati al purgatorio. } Nota bene Potrai costatare di seguito che in molte leggi regionali le case e gli appartamenti dati in locazione ai turisti sono strutture ricettive extra alberghiere gestite unicamente in forma imprenditoriale. Il proprietario deve quindi possedere una partita IVA ed essere iscritto alla Camera di Commercio per gestire un certo numero di appartamenti o case (di solito tre-quattro) situati nello stesso Comune. Sono previsti abitualmente anche dei limiti temporali, legati alla permanenza degli ospiti, ad esempio: minimo una settimana e massimo tre mesi di soggiorno continuativo. Per il privato che possiede meno di tre appartamenti, nella maggior parte dei casi viene contemplata anche una gestione di tipo non imprenditoriale, con regole specifiche regionali di occasionalità o altro. } Nota bene Laddove nelle leggi regionali sul turismo la tipologia dell affitto non imprenditoriale non è presa in considerazione, è comunque legalmente ammessa a tutti gli effetti in base alle norme contenute nel Codice Civile. Dove esistono norme regionali in conflitto con le norme del Codice Civile, che riguardano le clausole essenziali del contratto, ad esempio la durata minima del soggiorno, quest ultimo è prevalente LR 14 giugno 2013, n. 11 Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. 5. La legislazione turistica non può avere implicazioni in campi come le forme dei contratti (di locazione), che restano regolate dal Codice Civile. 16

19 Comunque la gestione imprenditoriale può essere a sua volta vantaggiosa, ad esempio per la possibilità di detrarre i costi e di usufruire della promozione turistica istituzionale, ed è comunque da valutare anche per chi vuole farne la propria professione. Dal punto di vista commerciale, molti usano impropriamente il termine short lets; è quindi necessario specificare sempre al cliente il servizio che si vuole offrire e nello stesso tempo essere in regola con la legge Come fare? Gli elementi comuni da considerare A titolo di esempio virtuoso, trascriviamo il testo proveniente dal sito della Regione Emilia Romagna, che spiega cosa fanno i vari enti e cosa deve fare l operatore che desidera aprire la sua struttura ricettiva. Le competenze e le procedure delle altre Regioni non si discostano molto da queste. Riepilogo di chi fa cosa I compiti del Comune Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative relative all apertura, all esercizio e alla classificazione delle strutture ricettive dirette all ospitalità. Si ricorda che tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle domande deve essere richiesta al Comune nel quale è ubicata la struttura turistica. I compiti della Provincia Le Province si occupano della denuncia dei prezzi e delle attrezzature delle strutture ricettive e delle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva e il movimento turistico (con le modalità indicate dall ISTAT). I compiti della Regione La Regione, con il coinvolgimento degli enti locali, esercita funzioni d indirizzo, coordinamento e controllo e realizza la banca dati regionale sulle strutture ricettive. La Giunta regionale, definisce le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di esercizio che devono possedere le strutture ricettive ai fini della loro apertura, autorizzazione e classificazione, nonché le modalità e gli standard dei controlli. Inoltre la Regione approva i modelli delle segnalazioni certificate d inizio attività. Come si apre una struttura ricettiva Per aprire un attività ricettiva di qualsiasi tipo occorre presentare una segnalazione certificata d inizio attività (SCIA), utilizzando la modulistica approvata dalla Regione, al Comune in cui è ubicata la struttura. L attività può essere iniziata dal momento della presentazione della SCIA. 17

20 La modulistica è fornita dal Comune di competenza. Il Comune può verificare in ogni momento tutte le dichiarazioni, le certificazioni e i documenti presentati, nonché le condizioni di esercizio delle strutture. Gli atti di approvazione della modulistica per l apertura delle attività ricettive sono i seguenti: strutture ricettive extralberghiere e appartamenti ammobiliati per uso turistico: determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche n del 15 dicembre 2010 Requisiti del gestore Il titolare, o il gestore della struttura, deve esser iscritto al Registro delle imprese (ad esclusione delle attività di Bed & Breakfast e di gestione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, se svolte con modalità non imprenditoriali e senza la fornitura di servizi aggiuntivi) e deve possedere i requisiti previsti dalla normativa in materia di Pubblica Sicurezza. Obblighi del gestore Il titolare o il gestore di strutture ricettive, deve: comunicare preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell autorizzazione o dichiarati in sede di segnalazione certificata d inizio attività; dare alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di Pubblica Sicurezza; comunicare i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province; presentare la dichiarazione prezzi alla Provincia; comunicare i periodi di apertura e chiusura al Comune, entro i termini previsti per l invio della comunicazione e dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alle Province; eventuali aperture/chiusure straordinarie sono preventivamente comunicate al Comune; esporre l apposita targa identificativa (è facoltativa per le strutture a gestione non imprenditoriale di Bed & Breakfast e di appartamenti ammobiliati ad uso turistico non classificati); solo per le strutture alberghiere e all aria aperta: stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti. Requisiti e limiti di utilizzo relativi alla struttura La struttura in cui è svolta l attività deve essere conforme a tutte le normative, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di Pubblica Sicurezza e di prevenzione incendi, nonché a quelle sulla destinazione d uso dei locali e degli edifici. 18

21 Targhe e Marchi Nelle strutture ricettive è obbligatoria l esposizione della targa con il relativo marchio approvato dalla Regione: strutture extralberghiere: con determinazione del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree turistiche n. 6008/2006, rettificato con determina n. 7953/2006, sono stati approvati i marchi identificativi delle strutture ricettive extralberghiere. Con determina n /07 è stato approvato il marchio relativo alla specificazione tipologica aggiuntiva di Residenza d epoca per le strutture extralberghiere. I gestori di appartamenti ammobiliati per uso turistico classificati, con gestione non imprenditoriale, possono esporre la targa di case e appartamenti per vacanze con il numero di soli corrispondente alla categoria di classifica. Esistono i manuali d immagine coordinata per i marchi delle strutture alberghiere, quelle extralberghiere e il Bed & Breakfast consultabili e scaricabili in formato pdf nella pagina relativa alle pubblicazioni. Classificazione delle strutture Le strutture alberghiere sono classificate, secondo i parametri stabiliti dalla delibera di Giunta regionale n. 916/2007 modificata dalle delibere di Giunta regionale n. 1017/09 e n. 1301/09, nel modo seguente: alberghi: 1, 2, 3 stelle, 3 stelle superior, 4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle e 5 stelle lusso; residenze turistico-alberghiere: da 2 a 4 stelle. Le strutture all aria aperta sono classificate, secondo i parametri stabiliti dalla delibera di Giunta regionale n. 2150/2004, modificata dalla delibera n. 803/2007, nel modo seguente: campeggi: da 1 a 4 stelle; villaggi turistici: da 2 a 4 stelle. Le strutture extralberghiere sono classificate, secondo i parametri stabiliti dalla delibera di Giunta regionale n. 803/2007, nel modo seguente: case e appartamenti per vacanze: da 2 a 4 soli; appartamenti ammobiliati ad uso turistico: da 2 a 3 soli (classifica facoltativa). Il procedimento di classifica si basa su una dichiarazione del gestore della struttura ricettiva da presentare al Comune in cui è ubicata la struttura su apposita modulistica approvata dalla Regione e fornita dal Comune. Gli atti di approvazione della modulistica per la classificazione sono i seguenti: case e appartamenti per vacanze e appartamenti ammobiliati per uso turistico: determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche n /

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