InPratica L adempimento che guida al rispetto delle principali scadenze

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1 InPratica L adempimento che guida al rispetto delle principali scadenze N Collocamento obbligatorio: invio Prospetto Informativo 2017 A cura di Daniele Bonaddio Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Collocamento obbligatorio Importante adempimento in vista per i datori di lavoro e intermediari abilitati. Infatti, entro martedì 31 gennaio 2017 bisogna inviare il Prospetto Informativo 2016 che attesta la situazione occupazionale dei lavoratori disabili. Ad essere interessati sono tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati - con almeno 15 dipendenti - che hanno avuto cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, entro il 31 dicembre Mentre le Amministrazioni devono procedere alla compilazione e all'invio del prospetto informativo anche nei casi in cui, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva ossia anche nei casi in cui non sussisterebbe detto obbligo. Hanno l'obbligo di compilare il prospetto informativo solo le amministrazioni con almeno 15 dipendenti. Si precisa fin da ora, che il ritardato invio del prospetto annuale sulla forza lavoro aziendale per il calcolo e l assolvimento della quota di riserva comporta una sanzione di 635,11 (più maggiorazione di 30,76 per ogni giorno di ritardo). Ricordiamo, inoltre, che l appuntamento in questione tiene conto anche delle novità introdotte dal Jobs Act con il D.Lgs. n. 151/2015, e dei relativi correttivi apportati dal D.Lgs. n. 185/2016 (c.d. Decreto Correttivo al Jobs Act ). Vediamo dunque nel dettaglio quali sono e come deve comportarsi il consulente del lavoro per gestire l adempimento. 1

2 Tavola sinottica ADEMPIMENTO PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI I SOGGETTI ABILITATI ALL INVIO MODALITÀ D INVIO Invio del Prospetto Informativo 2016 sul collocamento obbligatorio. Infatti, l adempimento che va effettuato entro martedì 31 gennaio 2017 in maniera del tutto telematica va ottemperato da tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, con almeno 15 dipendenti. Il Prospetto Informativo è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti costituenti base di computo devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68. Datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti l invio del prospetto; consulenti del lavoro; avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali; servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa; associazioni di categoria delle imprese agricole; altre associazioni di categoria dei datori di lavoro; agenzie per il lavoro; consorzi e gruppi di imprese. Datori di lavoro pubblici e privati (o i soggetti abilitati che operano per loro conto): se hanno sede legale e unità produttive in una sola Regione inviano il Prospetto dal servizio informatico della stessa Regione; 2

3 se hanno sede legale e unità produttive in due o più Regioni devono inviare il Prospetto dal servizio informatico della Regione dove è ubicata la sede legale dell azienda, se adempiono all obbligo senza intermediari; Intermediari (soggetti abilitati): FUNZIONAMENTO CRITERI DI COMPUTO E JOBS ACT DECRETO CORRETTIVO AL JOBS ACT Devono inviare la comunicazione dal servizio informatico regionale dove è ubicata la loro sede legale. Per l invio telematico del Prospetto informativo è necessario accreditarsi con le modalità indicate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma ove avviene l adempimento. Le specifiche disposizioni sulla modalità di accreditamento sono stabilite dalle Regioni e dalle Provincie Autonome e rese pubbliche anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Bisogna conteggiare tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, mentre non sono computabili i lavoratori assunti ai sensi della stessa Legge n. 68/1999, per espressa previsione del comma 1 dell'art. 4. Il Decreto correttivo al Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016), entrato in vigore l 8 ottobre 2016, tra le tante novità ne contiene anche alcune in merito al D.Lgs. n. 151/2015, ed in particolare in materia di collocamento obbligatorio. Le modifiche, in particolare, si inseriscono nell ambito della L. n. 68/1999, ed in particolare: nell art. 4, comma 3-bis; che contiene una precisazione circa la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro; nell art. 15, commi 4, 4-bis e 5; che prevede nuovi importi sanzionatori in caso di mancata 3

4 LA DISCIPLINA SANZIONATORIA NORMATIVA E PRASSI assunzione del lavoratori disabile una volta trascorsi 60 giorni dall insorgenza dell obbligo di riserva; che introduce la diffida di cui all art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004; che introduce una rivalutazione ogni 5 anni con Dpcm degli importi delle sanzioni amministrative. Ritardato invio del prospetto annuale sulla forza lavoro aziendale per il calcolo e l assolvimento della quota di riserva: 635,11 più maggiorazione di 30,76 per ogni giorno di ritardo; mancata copertura della quota di riserva per cause imputabili al datore di lavoro: 62,77 al giorno per ogni lavoratore non occupato nello stesso giorno. Legge 12 marzo 1999 n. 68; D.Lgs. n. 151/2015; D.Lgs. n. 185/2016; Articolo 40, comma 4 del Decreto Legge 112/2008, come convertito dalla Legge 133/2008; Nota operativa del 30 dicembre 2014; Decreto Legge n. 101/2013, convertito dalla Legge n. 125/2013; Art. 4, co. 27, lett. b della legge n. 92/2012; D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915; Ministero del LAVORO con la Circolare n. 77 del 06/08/2001. Adempimento A breve scade l invio del Prospetto Informativo 2016 sul collocamento obbligatorio. Infatti, l adempimento che va effettuato entro martedì 31 gennaio 2017 in maniera del tutto telematica va ottemperato da tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, con almeno 15 dipendenti. 4

5 Lo scorso anno il Ministro del Lavoro ha adeguato i sistemi informatici alle recenti novità introdotte dal Jobs Act ed in particolare dal D.Lgs. n. 151/2015 e D.Lgs. n. 81/2015 in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità. Il modulo deve essere inviato esclusivamente mediante i servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti individuati dalle Regioni. I prospetti sono pubblici e sono consultabili presso le sedi delle Direzioni territoriali. L adempimento va effettuato solo se il datore di lavoro ha avuto cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, entro il 31 dicembre PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI 2016 Entro il 31 gennaio 2016 Va inviato da tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, con almeno 15 dipendenti, che abbiano avuto cambiamenti nella situazione occupazionale. Il Prospetto Informativo disabili Il Prospetto Informativo è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti costituenti base di computo devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68. La finalità è quella di condividere con l Ufficio Collocamento mirato tutte le informazioni utili ad attuare quanto previsto dalla legge a proposito di inserimenti lavorativi adeguati alle necessità e caratteristiche delle aziende e delle persone destinatarie. 5

6 L'articolo 40, comma 4 del Decreto Legge 112/2008, come convertito dalla Legge 133/2008, ha introdotto l obbligo di trasmissione esclusivamente per via telematica del Prospetto Informativo Aziendale, con il quale i datori di lavoro, pubblici e privati, secondo le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 2 novembre 2010, comunicano ai servizi competenti entro il 31 gennaio (salvo proroghe) la loro situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini dei successivi adempimenti di legge. Art. 40, co. 4 del D.L. n. 112/2008, come convertito dalla L. n. 133/2008 I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il ((Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione)) e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico". Il Prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. 6

7 L obbligo riguarda, quindi, anche le Pubbliche Amministrazioni. La Nota operativa del 30 dicembre 2014 chiarisce, in particolare, le modalità di compilazione del Prospetto Informativo per questi soggetti, a seguito delle novità introdotte dal Decreto Legge n. 101/2013, convertito dalla Legge n. 125/2013. CASO PARTICOLARE: PERSONALE DI CANTIERE Nel caso specifico (alla luce delle novità introdotte dall'art. 4, co. 27, lett. b della legge n. 92/2012), ai fini della presentazione del prospetto informativo per il personale di cantiere va ricompreso anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Questo avviene indipendentemente dall'inquadramento previdenziale e quindi indipendentemente dalla circostanza che l'impresa sia classificabile come edile o che applichi un contratto collettivo dell'edilizia. L'esclusione dal computo però opera limitatamente e strettamente al personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. COSA S INTENDE PER CANTIERE? Per cantiere si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell allegato X dello stesso decreto. I soggetti interessati abilitati all invio Sono abilitati ad accedere ai servizi di invio del prospetto informativo: i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti l invio del prospetto; i consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l amministrazione del personale dipendente. Prerequisito è l iscrizione all albo a norma dell art. 9 della legge citata; 7

8 gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre secondo quanto previsto dalle norme citate alla lettera precedente. Per essi costituisce prerequisito l iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro; i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l esecuzione secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 4 della legge n. 12/1979 e successive modificazioni. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni; le associazioni di categoria delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall articolo 9-bis, comma 6 della Legge 28 novembre 1996, n. 608; le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall articolo 6, comma 1 del Decreto Legislativo 11 dicembre 2002, n. 297; le agenzie per il lavoro, di cui all articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, per l invio del prospetto riguardante i propri dipendenti; i consorzi e gruppi di imprese, di cui all'art. 31 Dlgs. 276/2003, per l invio dei prospetti riguardanti tutte le imprese del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari. Modalità d invio I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in un unica Regione o Provincia Autonoma e che adempiono all obbligo direttamente, inviano il Prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma. Mentre i datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome e che adempiono all obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell azienda. Infine, nel caso di invio del Prospetto da parte di un azienda capogruppo, la regola di invio segue quella dell azienda capogruppo stessa. I soggetti abilitati effettuano tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale del soggetto abilitato stesso. 8

9 MODALITÀ D INVIO Datori di lavoro pubblici e privati (o i soggetti abilitati che operano per loro conto) Se hanno sede legale e unità produttive in una sola Regione inviano il Prospetto dal servizio informatico della stessa Regione; Se hanno sede legale e unità produttive in due o più Regioni devono inviare il Prospetto dal servizio informatico della Regione dove è ubicata la sede legale dell azienda, se adempiono all obbligo senza intermediari; Intermediari abilitati) (soggetti Devono inviare la comunicazione dal servizio informatico regionale dove è ubicata la loro sede legale. Funzionamento Per l invio telematico del Prospetto informativo è necessario accreditarsi con le modalità indicate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma ove avviene l adempimento. Le specifiche disposizioni sulla modalità di accreditamento sono stabilite dalle Regioni e dalle Provincie Autonome e rese pubbliche anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L invio telematico deve essere effettuato compilando il modulo on line mediante la soluzione applicativa messa a disposizione dai servizi informatici presso cui l utente è abilitato ad operare. I servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente. Tale ricevuta fa fede, salvo prova di falso, per documentare l adempimento di legge. Infatti, ogni prospetto inviato viene contrassegnato con un codice univoco a livello nazionale che ne consente la puntuale identificazione. Il Prospetto informativo così compilato non deve essere seguito da alcun documento cartaceo. 9

10 COSA VA INDICATO NEL PROSPETTO? Nel prospetto informativo vanno indicati: 1. il numero complessivo dei dipendenti; 2. il numero e il nominativo dei lavoratori computabili nella quota di riserva; 3. eventuali posti di lavoro e mansioni disponibili per tale categoria di lavoratori. Il prospetto è unico a livello nazionale e deve essere inviato e compilato in tutte le sue parti con le specifiche modalità di trasmissione previste dal Ministero del Lavoro. ANNULLAMENTO E RETTIFICA I soggetti obbligati e i soggetti abilitati che hanno effettuato l invio del prospetto informativo hanno facoltà di annullare o rettificare il documento inviato. L annullamento di un prospetto inviato può avvenire per qualsiasi motivo prima della scadenza del termine stabilito per l'invio dello stesso. Mentre è permesso l invio di rettifiche, limitatamente ai dati che non influenzano il riconoscimento del dichiarante, dei lavoratori in forza ai sensi della L. 68/99 ed i dati che non influenzano il calcolo delle scoperture, entro 5 giorni dall ultimo invio. Criteri di computo e Jobs Act Il D.Lgs. n. 151/2015, recante Disposizioni di razionalizzazione e semplificazioni delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, al Titolo I, Capo I affronta il criterio di delega di cui all art. 1, comma 4, lettera g) della Legge n. 183/2014 (Jobs Act), volto alla razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento delle persone con disabilità. Le novità hanno modificato in modo significativo i criteri che stabiliscono la determinazione della base di computo della forza lavoro per l applicazione degli obblighi di assunzione delle categorie protette. In particolare, bisogna conteggiare tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, mentre non sono computabili i lavoratori assunti ai sensi della stessa Legge n. 68/1999, per espressa previsione del comma 1 dell'art. 4: 10

11 i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi; per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell'arco dell'anno solare, anche non continuative; soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti; i lavoratori assunti con contratto di inserimento; i lavoratori occupati con contratto di somministrazione; i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero; i soggetti impegnati in LSU, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni; gli apprendisti; i lavoratori assunti in sostituzione di altri dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro; i soggetti diversi dai lavoratori subordinati (associati in partecipazione, tirocinanti, stageurs, collaboratori coordinati e continuativi). I lavoratori in forza a tempo parziale, vanno computati per la quota di orario effettivamente svolto (art. 4, co. 2, Legge n. 68/1999). A tal fine il computo va effettuato tenendo conto dell orario individuale complessivo di tutti i lavoratori a tempo parziale rapportando il risultato con l orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno, con arrotondamento all'unità superiore delle eventuali frazioni superiori al 50% Sono esclusi inoltre lavoratori che siano divenuti inabili nel corso del rapporto di lavoro per infortunio o malattia, a condizione che sia accertata con visita medica la riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% e tale riduzione non sia dovuta a inadempimento da parte del datore oltre che i lavoratori divenuti inabili per infortunio sul lavoro o malattia professionale con un grado di invalidità superiore al 33%, sempre che il datore di lavoro non venga ritenuto responsabile dell'accaduto. Rimangono altresì esclusi dal computo di cui all art. 3: i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre per quanto concerne il personale viaggiante e navigante; 11

12 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere (compresi quelli direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere) e gli addetti al trasporto del settore; i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell attività di trasporto; i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell autotrasporto limitatamente al personale viaggiante. Quindi le predette categorie di lavoratori appartenenti a settori ritenuti ad alto rischio assicurativo quali i trasporti aereo, marittimo e navale, l edilizia, impianti a fune ed autotrasporto rimangono sempre esclusi dalla base occupazionale ai fini del computo della quota di riserva, non avendo il decreto legislativo n. 151/2015, entrato in vigore al 24 settembre 2015, modificato questa parte della disciplina del collocamento mirato. L art. 4 del D.Lgs. n. 151/2015 è intervenuto aggiungendo ai soggetti esclusi dalla base di computo (inserendo all articolo 4 della L. n. 68/1999 il nuovo comma 3bis) anche i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, i quali vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con c o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti. ESCLUSIONI ED ESONERI PARZIALI Per quanto riguarda esclusioni ed esoneri parziali, l art 5 del D.Lgs. 151/2015 è intervenuto a modifica dello stesso art. 5 della Legge n. 68/1999 limitandosi a sopprimere l ultimo periodo del comma 2 ed aggiungendo il comma 3bis. È però da rilevare come, a differenza di quanto normato in precedenza, il nuovo comma 3bis, introdotto dal decreto in commento al medesimo art. 5 Legge n. 68/1999, consente poi ai datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, di autocertificare 12

13 l esonero dall obbligo per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Essendo una disposizione che sostituisce la precedente, non è quindi interpretativa, non può avere effetto retroattivo. Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 77 del 06/08/2001 aveva precisato che in caso di appalto in cui l impresa subentrante incrementa il personale occupato, i lavoratori neo acquisiti non vengono considerati ai fini del computo della quota d'obbligo di lavoratori disabili e per la relativa copertura si dovrà tenere conto dell'organico già in servizio presso l'impresa medesima al momento dell'acquisizione dell'appalto, confermando peraltro la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall'impresa cessata, a norma di legge. Altra limitazione è data dalla possibilità di richiedere un esonero parziale concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, di presentare apposita domanda su cui indicare: l attività aziendale, le caratteristiche dell'attività svolta, la consistenza di un eventuale lavoro esterno o articolato su turni, evidenziando la difficoltà di effettuare l'inserimento; numero dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero; la stabilità sul territorio delle unità operative interessate. È pertanto necessario attestare almeno la faticosità della prestazione richiesta, piuttosto che la pericolosità connaturata al tipo di prestazione dell attività e le particolari modalità di svolgimento del lavoro. L esonero massimo concesso (previo versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di uno specifico contributo esonerativo) sarà del 60% della quota di riserva elevabile fino all'80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato, a seconda della rilevanza delle caratteristiche dell'attività aziendale. Il successivo comma 8-ter consente ai datori di lavoro pubblici di assumere nella stessa unità produttiva un numero di lavoratori disabili superiore a quello prescritto, compensandoli con il minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. 13

14 Fonte: Circolare n. 3/2016 della Fondazione Studi CdL 14

15 Fonte: Circolare n. 3/2016 della Fondazione Studi CdL 15

16 Decreto Correttivo al Jobs Act Il Decreto correttivo al Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016), entrato in vigore l 8 ottobre 2016, tra le tante novità ne contiene anche alcune in merito al D.Lgs. n. 151/2015, ed in particolare in materia di collocamento obbligatorio. Le modifiche, in particolare, si inseriscono nell ambito della L. n. 68/1999, ed in particolare: nell art. 4, comma 3-bis; che contiene una precisazione circa la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro; nell art. 15, commi 4, 4-bis e 5; che prevede nuovi importi sanzionatori in caso di mancata assunzione del lavoratori disabile una volta trascorsi 60 giorni dall insorgenza dell obbligo di riserva; che introduce la diffida di cui all art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004; che introduce una rivalutazione ogni 5 anni con Dpcm degli importi delle sanzioni amministrative. Vediamoli nel dettaglio. NUOVI IMPORTI SANZIONATORI La novità più importante, tra quelle elencate, riguarda sicuramente il rivisitato apparato sanzionatorio in caso di mancata assunzione del lavoratore disabile, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di riserva. L art. 15, co. 4 della L. n. 68/1999 prevedeva che Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire (euro 62,77) al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE: QUOTE DI RISERVA 7% dei lavoratori occupati Se occupano più di 50 dipendenti. 16

17 2 lavoratori Se occupano da 36 a 50 dipendenti 1 lavoratori Se occupano da 15 a 35 dipendenti Sul punto, c è innanzitutto da segnalare un adeguamento della moneta di riferimento, in quanto la vecchia normativa parla di lire ; tale importo, ora, è stato di fatto sostituito con quello del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis della L. n. 68/1999 (30,64 euro) e moltiplicato per cinque volte. Quindi, dall 8 ottobre 2016 la sanzione risulta essere di 153,20 euro (30,64 euro moltiplicato per 5) per ogni giorno lavorativo di scopertura. Decreto correttivo al Jobs Act Alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 4, le parole da «di una somma pari a lire » sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3- bis.» Dunque, ad essere modificato non è il meccanismo sanzionatorio, che è proporzionale al periodo di scopertura, bensì l importo della sanzione che aumenta più del doppio, ossia passa da 62,77 euro a 153,20 euro (importo soggetto a rivalutazione quinquennale). Il nuovo importo sanzionatorio, infatti, si lega alla misura del contributo esonerativo parziale, che moltiplicato per 5 dà proprio 153,20 euro. Gli importi delle sanzioni amministrative appena illustrate sono adeguati ogni cinque anni con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Decreto correttivo al Jobs Act Alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: bil 3) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.». 17

18 Per compensare l aumento delle sanzioni, il legislatore ha introdotto l istituto della diffida di cui all art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, ottemperando alla quale il datore di lavoro inadempiente sarà soggetto ad una sanzione pari a 38,30 euro, ossia 1/4 della sanzione stabilita in misura fissa. Art. 13, co. 2 del D.Lgs. n. 124/2004 In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio. Decreto correttivo al Jobs Act Alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: 2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.» CAPACITÀ LAVORATIVA La seconda modifica, sempre in tema di collocamento obbligatorio, concerne la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro. Per questi ultimi, in particolare, viene stabilito che, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, la computabilità riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%. Finora, si ricorda, la regola scattava per riduzione della capacità superiore al 60%. Pertanto, nel comma 3-bis dell art. 4 della L. n. 68/1999 le parole riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento sono sostituite da riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento, ampliando leggermente l agevolazione e prevedendo il computo anche nel caso in cui la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 60%. 18

19 Decreto correttivo al Jobs Act Alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole «riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento». Dunque, i disabili non assunti tramite le liste di collocamento speciali possono essere computati nella riserva se la loro disabilità è anche pari al 60% e non solo superiore a tale percentuale. Vanno computati nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro ed anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, purché: abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (prima la percentuale doveva essere superiore al 60%); o minorazioni ascritte dalla 1^ alla 6^ categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/78; o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti. ESEMPIO - 1 Per l effetto, rientrando nella fascia da 15 a 35 dipendenti, l azienda doveva assumere 1 disabile. 19

20 ESEMPIO - 2 Per l effetto, rientrando nella fascia fino a 14 dipendenti, l azienda non dovrà avere in forza alcun disabile. La disciplina sanzionatoria Infine, sul versante sanzionatorio è possibile distinguere due fattispecie: ritardato invio del prospetto annuale sulla forza lavoro aziendale per il calcolo e l assolvimento della quota di riserva: 635,11 più maggiorazione di 30,76 per ogni giorno di ritardo; mancata copertura della quota di riserva per cause imputabili al datore di lavoro: 62,77 al giorno per ogni lavoratore non occupato nello stesso giorno. LA DISCIPLINA SANZIONATORIA Ritardato invio del prospetto annuale sulla forza lavoro aziendale per il calcolo e l assolvimento della quota di riserva. Mancata copertura della quota di riserva per cause imputabili al datore di lavoro. 635,11 30,76 per ogni gg di ritardo 62,77 al gg per ogni lavoratore non occupato nello stesso gg - Riproduzione riservata - 20

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