Lezione del 6 marzo 2013
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1 Università degli Studi di Pavia Dipartimento di Giurisprudenza Anno Accademico Corso Diritto, scienza, nuove tecnologie Lezione del 6 marzo 2013 (Il caso Englaro: epilogo) La stampa e l'utilizzo di lucidi e di materiali messi a disposizione sono consentiti esclusivamente per le finalità del corso. Ogni altro utilizzo deve essere preventivamente autorizzato. Prof. Amedeo Santosuosso a.santosuosso@unipv.it
2 A) Impugnazione del Procuratore generale di Milano Corte di Cassazione 16 ottobre 2007 (n.21748) Decreto 9 luglio 2008, Corte d Appello di Milano (giudice del rinvio): accoglie l istanza congiunta del padre-tutore e della curatrice speciale di E.E. e autorizza il primo a interrompere idratazione e nutrizione. Impugnazione del Procuratore generale di Milano Motivo: avere errato nel ritenere preclusa una reiterazione dell indagine sulla effettiva irreversibilità dello stato vegetativo della interessata non avere disposto una Consulenza Tecnica di Ufficio.
3 A) La Cassazione sull mpugnazione del P.G. di Milano Cassazione (Sez.Un., novembre 2008) nega la legittimazione del Pubblico Ministero a proporre l impugnazione: l intervento del Pubblico ministero nel processo civile (a differenza di quello penale) ha carattere eccezionale intervento volontario intervento necessario (art. 70 cpc) e potere di azione, ove previsto esplicitamente dalla legge (art. 69 cpc). Il potere di impugnazione del Pubblico ministero è limitato dall art. 72 del codice di rito alla materia matrimoniale. La giurisprudenza ha escluso le cause in cui interviene soltanto. Ergo anche a voler qualificare la causa in questione come causa di stato e capacità delle persone, come il Procuratore di Milano pretende, ugualmente il potere di impugnazione non vi sarebbe.
4 A) La Cassazione sull mpugnazione del P.G. di Milano Non è ravvisabile un interesse pubblico o generale che legittimi il potere di impugnazione del pubblico ministero. I diritti personalissimi di E.E. (ex art.13 e 32 Cost.) sono prevalenti sull interesse della collettività. Diverso il caso dei trattamenti sanitari obbligatori TSO.
5 B) La Corte Europea dei Diritti dell Uomo Gli effetti del diritto di E.E. sui terzi novembre 2008: alcune associazioni + il tutore di una persona in SVP chiedono alla Corte una sospensione della esecuzione della decisione sulla base dell art.39 delle Rules of Court. Motivo: i possibili effetti della decisione della Corte d appello di Milano costituiscono una violazione degli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (proibizione dei trattamenti inumani e degradanti) e articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione Europea dei Diritti dell Uomo.
6 B) La Corte Europea dei Diritti dell Uomo La Corte: i ricorrenti non hanno alcun diretto legame con Eluana Englaro; vengono impugnate decisioni giudiziarie che, per loro natura, hanno effetto solo tra le parti di quel processo; il diritto di petizione individuale non può essere fatto contro una legge per il solo fatto che essa esista, ma è necessario che la legge sia stata effettivamente applicata a danno di chi fa ricorso; solo in circostanze altamente eccezionali la Corte ritiene ammissibile il ricorso per il rischio di future violazioni dei diritti riconosciuti nella convenzione. i ricorrenti non sono vittime dirette delle asserite violazioni.
7 B) La Corte Europea dei Diritti dell Uomo Vittime potenziali? Requisiti: prove ragionevoli e convincenti della concreta probabilità che possa esservi una violazione che riguardi personalmente (NO meri sospetti e congetture ); i ricorrenti lamentano gli effetti di una decisione che ha riguardato una parte terza che si trovava in circostanze particolari, che non potrebbero ripetersi nel loro caso: i competenti giudici nazionali, se fossero chiamati a giudicare se i trattamenti medici sulle persone dei ricorrenti dovessero essere continuati, non potrebbero non tenere conto sia dei desideri dei diretti interessati, come espressi dai loro tutori che hanno adottato una chiara posizione in difesa del diritto alla vita dei loro familiari sia le opinioni dei medici. Proprio come la Corte d appello di Milano nel caso di E.E. [ ]. NO
8 A) + B) in entrambi i casi di decisioni di grande nitore concettuale e giuridico, che si muovono rigorosamente nell ottica liberale che tratteggia in modo limpido il confine tra diritti degli individui, diritti dei terzi e interessi della società (John Stuart Mill, On Liberty). As the proceedings in question had involved third parties and the applicants had not been a party to them, the Court declared the complaint under Article 6 1 inadmissible as being manifestly illfounded.
9 C) Il rifiuto della Regione Lombardia Il padre-tutore di E. E. impugna davanti al TAR Lombardia. 3 settembre 2008, la Regione Lombardia rigetta la richiesta di indicazione della struttura di accoglienza: le strutture sanitarie sono deputate alla presa in carico diagnostico-assistenziale dei pazienti ; in tali strutture sanitarie, hospice compresi, deve essere garantita l assistenza di base che si sostanzia nella nutrizione, idratazione e accudimento delle persone ; in particolare negli hospice possono essere accolti solo malati terminali ; il provvedimento giurisdizionale, di cui si chiede l esecuzione, non contiene un obbligo formale di adempiere a carico di soggetti o enti individuati ; i medici del servizio sanitario, ove mai dessero esecuzione al decreto della Corte d Appello, violerebbero, gli obblighi professionali e di servizio.
10 C) Il rifiuto della Regione Lombardia (C.Cass.) Eluana Englaro --> diritto alla salute (art. 32 Cost.), interpretato alla luce degli artt. 2 e 13 della stessa Costituzione, come diritto di libera scelta dei trattamenti cui sottoporsi o non sottoporsi. Art. 1 legge SSN (n. 833 del 1978): La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La Regione Lombardia è l ente istituzionalmente e costituzionalmente competente per i servizi sanitari, nonché per il coordinamento e la programmazione degli stessi (art. 117 Cost.). La RL ha la responsabilità di assicurare il concreto esercizio del diritto alla salute per Eluana Englaro, che è in carico al servizio sanitario regionale.
11 C) Il rifiuto della Regione Lombardia Non dare esecuzione alle richieste del padre-tutore è un chiaro inadempimento a tali obblighi. Il rifiuto assoluto della Regione Lombardia,, a collaborare all esecuzione di un provvedimento giurisdizionale esecutivo è illegittimo, dal punto di vista amministrativo, e può acquistare rilievo anche penalistico: elusione o violazione di decisioni giudiziarie (art. 388, comma 2, c.p.); omissione di un atto di ufficio (art. 328 c.p.), che viene compiuta con piena consapevolezza dell esistenza dell obbligo (definitività e irrevocabilità della decisione dei giudici, dopo la sentenza a Sezioni unite della Cassazione e la decisione della Corte costituzionale) procurando il danno ingiusto dovuto alla compressione del diritto alla salute.
12 C) Il rifiuto della Regione Lombardia TAR Lombardia (sentenza 214/2009, dep. il 26 gennaio 2009) annulla il provvedimento della Regione Lombardia. Motivazione nettissima: obbligo delle strutture del Servizio Sanitario di accogliere Eluana Englaro; la pretesa di accettare o meno un paziente a causa della volontà di quel paziente di rifiutare le cure è totalmente infondata, visto che il diritto di rifiutare le cure è un diritto costituzionale che ogni individuo ha nei confronti di tutti, persone e istituzioni, pubbliche e private l accettazione di un paziente non può essere condizionata alla rinuncia del malato a esercitare un suo diritto fondamentale.
13 D) Giudici e legislatori: conflitto di attribuzione (art. 134 Cost) Camera dei deputati e Senato della Repubblica chiedono alla Corte Costituzionale di dichiarare che non spettava all Autorità giudiziaria adottare gli atti impugnati, con conseguente annullamento degli stessi. una definizione dei confini della discrezionalità ermeneutica del giudice, identificando [ ] il limite oltre il quale tale potere, comunque costituzionalmente garantito, finisca per ledere l esercizio della funzione legislativa, invece conferito al Parlamento se spetti o meno alla giurisdizione di risolvere casi non regolati dalla legge, in particolare quando una specifica norma di legge sia costituzionalmente necessaria quale presupposto indefettibile per sentenze o altre pronunce del giudice come quelle in questione.
14 D) Giudici e legislatori: conflitto di attribuzione Motivi: Corte di cassazione e Corte d appello di Milano hanno esercitato attribuzioni proprie del potere legislativo, comunque interferendo con le prerogative del potere medesimo e hanno creato una disciplina innovativa della fattispecie, fondata su presupposti non ricavabili dall ordinamento vigente con alcuno dei criteri ermeneutici utilizzabili dall autorità giudiziaria con un attività che assume sostanzialmente i connotati di vera e propria attività di produzione normativa.
15 D) Giudici e legislatori: conflitto di attribuzione È stato realizzato «il radicale sovvertimento del principio della divisione dei poteri», in violazione degli artt. 70, 101, secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione. ripartizione dei compiti tra il potere legislativo ed il potere giudiziario le disposizioni costituzionali sopra richiamate respingono recisamente l idea, che emerge obiettivamente dalle sentenze qui impugnate, che tra funzione legislativa e funzione giurisdizionale vi sia niente di più che una frontiera mobile che ciascun potere potrebbe liberamente varcare all occorrenza».
16 D) Giudici e legislatori: conflitto di attribuzione La Corte di cassazione e la Corte d appello hanno «proceduto all auto produzione della disposizione normativa». Indici la consapevolezza della Cassazione dell esistenza di un vuoto legislativo «numerose proposte di legge avanzate in materia, peraltro pendenti al momento dell adozione dei provvedimenti giudiziari impugnati». la necessità di trarre spunti da «una congerie di richiami a soluzioni che al riguardo sarebbero state adottate in ordinamenti e sentenze straniere»
17 D) Giudici e legislatori: conflitto di attribuzione Neppure gli artt. 13 e 32 della Costituzione varrebbero a sorreggere le conclusioni cui è giunta l Autorità giudiziaria, posto che «anche a considerare l'ipotesi che i principi costituzionali siano suscettibili di applicazione diretta in sede giudiziaria, detta eventualità non può che risultare circoscritta al caso in cui il loro contenuto precettivo sia univoco e autosufficiente, come tale in grado di assolvere ex se alla funzione di criterio esauriente di qualificazione della fattispecie», mentre ciò non sarebbe possibile nel caso di specie a causa delle «differenti letture di cui appare suscettibile l art. 32 della Costituzione».
18 D) Giudici e legislatori: conflitto di attribuzione Corte costituzionale (ord. n. 334/2008) entrambe le parti ricorrenti, pur escludendo di voler sindacare errors in iudicando, in realtà avanzano molteplici critiche al modo in cui la Cassazione ha selezionato ed utilizzato il materiale normativo rilevante per la decisione o a come lo ha interpretato un conflitto di attribuzione nei confronti di un atto giurisdizionale non può ridursi alla prospettazione di un percorso logico-giuridico alternativo rispetto a quello censurato il conflitto di attribuzione non può essere trasformato in un atipico mezzo di gravame avverso le pronunce dei giudici (precedenti: ordinanza n. 359 del 1999 e sentenza n. 290 del 2007)
19 D) Giudici e legislatori: conflitto di attribuzione inammissibilità. Nel merito la Corte costituzionale esclude che le Corti coinvolte abbiano utilizzato la funzione giurisdizionale per modificare in realtà il sistema legislativo vigente, così invadendo l area riservata al legislatore sussistessero indici atti a dimostrare che i giudici abbiano utilizzato i provvedimenti censurati aventi tutte le caratteristiche di atti giurisdizionali loro proprie e, pertanto, spieganti efficacia solo per il caso di specie come meri schermi formali per esercitare, invece, funzioni di produzione normativa o per menomare l esercizio del potere legislativo da parte del Parlamento, che ne è sempre e comunque il titolare. Afferma che il Parlamento può in qualsiasi momento adottare una specifica normativa della materia, fondata su adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali beni costituzionali coinvolti.
20 E) Un atto di indirizzo 16 dicembre 2008: il Ministro Sacconi emana un atto di indirizzo rivolto a tutte le Regioni teso a garantire uniformità di trattamenti di base su tutto il territorio nazionale è fatto divieto di discriminare la persona in stato vegetativo rispetto alla persona non in stato vegetativo quanto alla somministrazione di di cibo e liquidi in ragione della disabilità. Riferimenti normativi: un parere del CNB del 30 settembre 2005 un documento del 17 novembre 2008 di un Gruppo di lavoro presso lo stesso Ministero la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 2006, sottoscritta dall Italia il 30 marzo 2007), non ancora ratificata.
21 E) Un atto di indirizzo Riferimenti normativi: un parere del CNB del 30 settembre 2005 un documento del 17 novembre 2008 di un Gruppo di lavoro presso lo stesso Ministero la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 2006, sottoscritta dall Italia il 30 marzo 2007), non ancora ratificata. CONTRO UNA sentenza definitiva e irrevocabile della Corte Cass. Sez. Un. una decisione della Corte costituzionale Corte Europea dei diritti dell uomo Convenzione sui diritti delle persone con disabilità: diritto a ricevere determinate prestazioni, non implica un dovere di riceverle anche contro la loro volontà, mentre nel caso di Eluana Englaro i giudici hanno fatto riferimento proprio alle volontà della diretta interessata.
22 Il caso E.E. e il dibattito sulle direttive anticipate
23 Regole di diritto sul testamento biologico ricavabili dalle pronunce sul caso E.E. L incapace può avere un rappresentante per le decisioni di fine vita (il tutore). Se vi è divergenza tra l opinione del rappresentante e quella dei medici, la volontà del rappresentante, in quanto previamente autorizzata dal giudice, prevale su quella del medico, così come prevarrebbe se la persona fosse cosciente e capace. Sulla base del tessuto costituzionale (nazionale e transnazionale), buona parte del contenuto della legge da approvare è già diritto vigente, suscettibile di essere applicato dai giudici della Repubblica. Un intervento legislativo che andasse in senso opposto sarebbe in partenza sospetto di incostituzionalità.
24 Prossimo argomento Le connessioni genetiche
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