PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

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1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Al Consiglio Superiore della Magistratura ROMA Oggetto: decreto legge 23 maggio 2008 n. 90. Osservazioni formulate dai magistrati della Procura della Repubblica di Napoli. I sottoscritti magistrati della Procura della Repubblica di Napoli, in relazione al contenuto e agli effetti derivanti per la attività giudiziaria dalla applicazione del Decreto legge 23 maggio 2008 n. 90, intendono sottoporre all Organo di Autogoverno dei magistrati le seguenti riflessioni. Le gravissime e drammatiche problematiche ambientali e sanitarie che riguardano la regione Campania, ovvero una situazione di eccezionale e perdurante emergenza, hanno da ultimo indotto il Governo ad adottare lo strumento della decretazione di urgenza. Negli ultimi anni, diverse indagini preliminari hanno accertato la consumazione di gravi violazioni della legge penale, tutte afferenti all attuale sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei RSU e di altra tipologia. Gli uffici inquirenti della Campania, in diverse occasioni, hanno cercato di contrastare fenomeni illegali di vario tipo, anche riguardanti le infiltrazioni della criminalità camorristica nel settore rifiuti e di individuare gravi degenerazioni amministrative e di contenere e ridurre, in ogni caso, il danno arrecato all ambiente, al territorio ed alla salute dei cittadini. 1

2 Tuttavia, le norme del decreto legge n. 90 non sembrano assecondare e sostenere lo sforzo che, sino ad ora, è stato profuso dal nostro ufficio e da altri uffici inquirenti campani. In primo luogo, l attribuzione prevista in via transitoria, siccome legata al perdurare dell emergenza (fissata normativamente per il 31 Dicembre 2009, ma destinata a perdurare oltre, per circa trenta mesi, come affermato dal Sottosegretario di Stato dr. Guido BERTOLASO) - della competenza territoriale al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli per i procedimenti penali relativi a reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché a quelli ad essi connessi a norma dell articolo 12 del codice di procedura penale, solleva non poche perplessità di conformità al modello costituzionale di giurisdizione disegnato dagli artt. 25 e 102 Cost. ed altrettante ne suscita quanto alla previsione della efficacia futura della azione giudiziaria. Viene ad essere individuata, infatti, una nuova figura di giudice - il Tribunale in composizione collegiale che si occupa delle misure cautelari personali e reali relative a reati in tema di rifiuti che, da una parte, è straordinario, poiché temporalmente e territorialmente limitato, dall altra speciale, avendo cognizione di una specifica e limitata materia. Per di più tale modifica riguarda anche i procedimenti già avviati, con un mutamento delle regole nel corso del procedimento, che non può non rilevare anche in relazione all art. 3 Cost. Devono avanzarsi riserve di non poco conto anche in ordine alla disposizione che prevede l attribuzione in capo al Procuratore della Repubblica degli affari di cui al comma 1 dell art 3 del citato decreto, anche in deroga dell art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 nr In questo modo viene ad essere dilatato il potere di gestione del Procuratore capo, in ordine alle indagini e all azione penale, al di là del recinto normativo stabilito dalla legge 24 ottobre 2006 nr. 269, che, modificando il testo dell art. 2 del dlgs 106 del 2006, ha introdotto il concetto di assegnazione dei procedimenti penali in luogo di quello originariamente previsto di delega. Il rischio che si prospetta è quello di vedere cancellata l indipendenza interna e la autonomia professionale dei sostituti, prerogativa - questa - ribadita più volte dal Consiglio Superiore della Magistratura, da ultimo in occasione della stesura della Risoluzione del 12 luglio 2007 sulla organizzazione degli uffici del pubblico ministero. Invero, viene ad essere conferito al procuratore della Repubblica un ampio potere discrezionale nella gestione degli affari di cui all art 3 comma 1 del DL citato, con facoltà di impartire qualsivoglia disposizione e direttive anche specifiche ai magistrati (non più) titolari dei procedimenti in materia ambientale, ma solamente co-assegnatari. 2

3 Risulta, altresì, che questo nuovo giudice speciale - che prescinde dall attuale ripartizione territoriale delle sedi giudiziarie, poiché si assegna la competenza all ufficio di procura di Napoli, e di conseguenza al tribunale di Napoli limitatamente alla fase delle indagini preliminari e della udienza preliminare - assume un potere di ius dicere che va al di là dei confini del distretto di Corte di Appello ove gli uffici de quibus sono ubicati. Questo aspetto crea non pochi problemi a livello strettamente investigativo, poiché tutti gli uffici di polizia giudiziaria dislocati sul territorio campano, anche quelli lontani centinaia di chilometri da Napoli, dovranno interloquire con un unico ufficio di procura, con il rischio che minore efficacia e tempestività abbia l azione di coordinamento del lavoro della polizia giudiziaria da parte del PM. Desta ancora enormi perplessità l attribuzione alla procura di Napoli, in via retroattiva, dei procedimenti penali pendenti nella fase delle indagini presso tutti gli uffici giudiziari del territorio campano. Tale disposizione, infatti, da una parte contrasta chiaramente con il principio della precostituzione del giudice naturale, posto che viene ad essere effettuato un mutamento della competenza territoriale sia dell ufficio di Procura che del giudice per le indagini preliminari e per l udienza preliminare anche per i procedimenti iscritti prima della entrata in vigore del decreto legge; dall altra parte, pare stridere con le finalità poste a fondamento dello stesso decreto legge ( considerata la necessità di fornire adeguate risposte, anche in termini di efficienza, nello svolgimento delle attività di indagine in ordine ai reati commessi nell ambito delle predette attività di gestione dei rifiuti; ), dal momento che procedimenti penali pendenti presso altri uffici giudiziari, anche se connotati da una particolare complessità, pur essendo prossimi alla definizione delle fase delle indagini, dovranno essere esaminati nuovamente dal nuovo magistrato assegnatario del procedimento, con inevitabile dilazione dei tempi di conclusione delle indagini e rischio di vanificazione della auspicata esigenza di fornire le adeguate risposte in termini di efficienza... In quest ultima ottica si pongono altre disposizioni, come quelle per cui le misure, personali e reali, già disposte prima della entrata in vigore del D.L., dovranno essere oggetto di una nuova delibazione da parte del nuovo giudice speciale collegiale: con il paradosso per cui ordinanze di custodia da considerarsi stabili (cd. giudicato cautelare) - avendo superato positivamente tutti i controlli giudiziari, compreso quello della Corte di Cassazione - dovranno essere nuovamente esaminate, riaprendo così una nuova serie di impugnazioni e aggravando ulteriormente il lavoro dei magistrati, tutto ciò ovviamente a scapito della celerità e della efficienza della azione giudiziaria. Egualmente contraria, rispetto alla auspicata efficienza giudiziaria da assicurare, è la previsione per cui le richieste di misura cautelare ancora pendenti dinnanzi al GIP e non ancora decise dovranno passare al nuovo giudice specializzato collegiale: in tal modo si 3

4 renderà inutile il tempo trascorso e impiegato dal GIP per studiare gli atti in vista della decisione sulla misura e si renderanno ancora piu lunghi i tempi di decisione del nuovo giudice speciale, nel frattempo oberato di tutto il carico di lavoro pendente in Campania e concentrato solo dinnanzi ad esso. Sotto il profilo investigativo inciderà non poco sulla efficacia dell azione il divieto per il P.M. e per la P.G. di ricorrere al sequestro preventivo di urgenza, uno dei pochi strumenti validi per la lotta contro gli inquinatori, avendo esso sempre assicurato una risposta rapida ed efficace contro i reati ambientali. Ma egualmente preoccupante e costituzionalmente illegittima per violazione del dell art. 3 Cost. è anche la introduzione di requisiti ulteriori (necessità della gravità indiziaria e dell incontenibilità altrimenti del pregiudizio alla salute ed all ambiente) per la adozione di misure cautelari reali di aree destinate a discariche e siti di stoccaggio, nonché quelle ulteriori individuate dal Sottosegretario di Stato art 3 comma VIII del decr. cit. Infatti, il divieto di operare il sequestro preventivo urgente consentirà, da una parte, solo il ricorso al sequestro probatorio che, come noto, presenta spazi di operatività non sovrapponibili al sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., dall altra, in ultima analisi, si tradurrà in un fattore di rilevante depotenzionamento della azione di contrasto alle attività illegali posti in essere da tutti gli inquinatori del territorio e delle acque marine ed interne della regione e, quindi, anche della azione di contrasto della stessa criminalità organizzata camorristica che, in particolare nelle province di Napoli e Caserta, opera illegalmente in questo settore sin dalla fine degli anni 80. Da ultimo, non possono non evidenziarsi disposizioni che assicurano una deroga a principi generali in materia di gestione dei rifiuti informati su parametri comunitari. A titolo esemplificativo si evidenzia l art 9 comma III del decr. cit. che effettua una assimilazione normativa obbligatoria dei cd. rifiuti combusti ai rifiuti solidi urbani (CER ) senza possibilità di assegnare un altro codice ricompreso nel catalogo europeo dei rifiuti, ciò sulla scorta di specifiche analisi fisico chimiche. In altri termini, e solo nella regione Campania, posto che per le altre regioni italiane vige un divieto assoluto, sarà possibile smaltire in discarica un rifiuto normativamente considerato pericoloso in qualunque paese europeo in quanto i parametri dei metalli pesanti ovvero di altre sostanze inquinanti lo indicano come tale atteso che la nuova normativa lo equipara ad un rifiuto non pericoloso. Siamo assolutamente consapevoli delle responsabilità istituzionali e dei gravosi compiti che incombono sui magistrati della Procura della Repubblica di Napoli, chiamati ad assolvere, sulla base della nuova legge, compiti nuovi e difficili. 4

5 Riteniamo tuttavia utile, ma al tempo stesso doveroso, prospettare al Consiglio Superiore della Magistratura le nostre osservazioni in ordine ad una possibile lettura costituzionalmente orientata delle norme con le quali il decreto legge modifica radicalmente, per il territorio della regione Campania, l assetto del procedimento e del processo penale in tema di reati ambientali nonché, almeno in parte, anche le norme dell ordinamento giudiziario in tema di poteri del dirigente dell Ufficio di Procura. Con ossequi. Napoli 27 Maggio

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