LA NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO

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1 LA NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO Attraverso il D.L.vo n. 22/2015, entrato in vigore il 7 marzo 2015 (ma la parte più importante relativa alla nuova ASpI lo sarà dal successivo 1 maggio), si è data attuazione alla delega contenuta nella legge n. 183/2014. La breve riflessione che segue seguirà, pedissequamente, l articolato. Art. 1 Dal 1 maggio 2015, viene istituita la Nuova Assicurazione Sociale per l Impiego (NASpI), con la funzione di sostegno del reddito in favore dei lavoratori che, involontariamente, hanno perso un lavoro. Essa sostituisce l ASpI e la mini ASpI, già previste dall art. 2 della legge n. 92/2012. Art. 2 La NASpI si applica a tutti i lavoratori dipendenti: le uniche eccezioni concernono i dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione (tali sono i datori di lavoro richiamati dall art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001) e gli operai agricoli a tempo determinato od indeterminato che, per questo specifico aspetto, godono di una disciplina di settore. Art. 3 I requisiti richiesti debbono essere posseduti congiuntamente e sono: a) stato di disoccupazione involontaria, a seguito di licenziamento ( i soggetti debbono essere disponibili alla svolgimento ed alla ricerca di una occupazione secondo le modalità fissate dai servizi competenti): si ritiene che vi rientrino anche i soggetti che hanno accettato l offerta conciliativa ex art. 6 del D.L.vo n. 23/2015, attesochè si tratta pur sempre di lavoratori licenziati; b) almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l inizio dello stato di disoccupazione; c) almeno trenta giornate lavorative (a prescindere dal minimale) nei dodici mesi antecedenti l inizio del periodo di disoccupazione. L indennità viene riconosciuta anche in caso di dimissioni per giusta causa (e valgono le interpretazioni amministrative fornite, a suo tempo, dall INPS per la fruizione dell indennità di disoccupazione) ed in caso di risoluzione consensuale ex art. 7 della legge n. 604/1966. Art. 4 La misura della indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (vi rientrano sia le mensilità aggiuntive che gli elementi continuativi e non continuativi), divida per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. Essa è pari al 75% delle quote di retribuzione fino a 1195 euro (valore 2015), rivalutato annualmente secondo l indice ISTAT. Se la somma è superiore va aggiunto il 25% delle quote di retribuzione eccedenti i 1195 euro, con un massimo fissato a 1300 euro, anch esso rivalutato annualmente. La somma non è soggetta al prelievo contributivo pari al 5,84%. Art. 5 L indennità è corrisposta mensilmente per un numero pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (quindi, per un massimo di due anni). Nel computo non rientrano i periodi contributivi che hanno già dato luogo alla erogazione di prestazioni di disoccupazione. 1

2 A partire dal 1 gennaio 2017 la NASpI verrà corrisposta per un massimo di settantotto settimane. Il valore dell indennità cala del 3% al mese a partire dal quinto mese, ma dal 2016 l abbattimento inizierà dal quarto mese. Art. 6 L istanza per la fruizione va presentata, in via telematica, all INPS entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Essa spetta dall ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto, se l istanza viene presentata entro l ottavo giorno o, in alternativa, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, se questa viene presentata dopo l ottavo giorno. Art. 7 La fruizione dell indennità è condizionata alla regolare partecipazione del lavoratore alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione proposti dai servizi competenti. Attraverso il decreto legislativo che attuerà l Agenzia Nazionale per l Occupazione, verranno individuate misure destinate a condizionare iul godimento dell indennità alla ricerca di una occupazione ed al reinserimento produttivo. Le condizioni saranno determinate da un DM del Ministro del Lavoro, emanato nei novanta giorni successivi all entrata in vigore del decreto legislativo, al termine di un iter procedimentale che vede coinvolta la conferenza Stato Regioni. Art. 8 La norma, ricalcando precedenti esperienze relative alla fruizione dell indennità di mobilità, e di quella di ASpI in un unica soluzione (per la parte non goduta), afferma che ciò potrà avvenire: a) a titolo di incentivo per l avvio di una attività autonoma o di impresa individuale; b) per la sottoscrizione di una quota sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione lavorativa del socio. L erogazione in una sola soluzione non dà diritto agli assegni familiari ed alla contribuzione figurativa. Il lavoratore deve inoltrare all INPS, in via telematica, a pena di decadenza, una domanda entro i trenta giorni successivi dalla data di inizio dell attività autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione della quota di capitale sociale della cooperativa. Il lavoratore che instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo cui si riferisce l indennità di NASpI è tenuto alla restituzione dell intero importo con la sola eccezione del caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia stato instaurato con la cooperativa con la quale ha sottoscritto la quota del capitale. Art. 9 Si tratta di un articolo molto importante atteso che disciplina i casi in cui il lavoratore beneficiario svolge attività lavorativa subordinata. Se il reddito annuale derivante dal rapporto di lavoro subordinato è superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, il lavoratore decade dalla prestazione, fatto salvo il caso che la durata del rapporto non sia superiore a sei mesi, cosa che comporta la sospensione d ufficio per la durata del rapporto. La contribuzione relativa è utile ai fini della maturazione dei requisiti e della durata di una eventuale ulteriore prestazione in caso di futura disoccupazione. Se il reddito annuale derivante da rapporto di lavoro subordinato è inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, resta il diritto all indennità che, però, è ridotta di un importo pari all 80%, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di 2

3 inizio dell attività e la data in cui termina l indennità o, se, antecedente, a condizione che: a) il lavoratore comunichi all INPS, il reddito annuo previsto: ciò va fatto entro trenta giorni dopo l inizio dell attività; b) il datore di lavoro o l utilizzatore (se c è un contratto di somministrazione) siano diversi dal datore o dall utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la propria attività quando è cessato il rapporto che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rapporti di collegamento o di controllo o assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Anche in questo caso ai fini della contribuzione versata valgono i principi sopra indicati. Il lavoratore titolare di più rapporti a tempo parziale che cessa per licenziamento, risoluzione consensuale ex art. 7 della legge n. 604/1966, o dimissioni per giusta causa, da uno di questi rapporti, ed il cui reddito sia inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, se in possesso degli altri requisiti, a percepire l indennità ridotta: ovviamente, deve comunicare all INPS, entro trenta giorni dalla domanda con la quale chiede l indennità, il reddito annuo previsto. Art. 10 La norma tratta l ipotesi in cui durante la fruizione della indennità il lavoratore intraprenda una attività autonoma o di impresa individuale dalla quale scaturisca un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. Nei trenta giorni successivi all inizio dell attività sussiste l obbligo di comunicare all INPS il reddito annuo previsto. La riduzione dell indennità è pari all 80% ed è ricalcolata d ufficio asl momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Se il lavoratore non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi deve autocertificare il reddito dichiarato con una comunicazione inviata all INPS entro il 31 marzo dell anno successivo. Art. 11 La decadenza dalla indennità è prevista per: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di una attività subordinata o di attività autonoma o di impresa individuale senza che il lavoratore provveda alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell INPS; c) raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o per quella anticipata; d) acquisizione del diritto all assegno ordinario di invalidità, a meno che l interessato no opti per la NASpI; Art. 12 La contribuzione figurativa è correlata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33, entro il limite di retribuzione pari a 1,4 volte l importo massimo mensile dell indennità per l anno in corso. Art. 13 A partire dal 1 maggio 2015, la NASpI sarà corrisposta non soltanto ai soci lavoratori delle cooperative ex DPR n. 602/1970 ma anche al personale artistico con rapporto di lavoro subordinato: gli importi sono gli stessi previsti, nella totalità dei casi, dall art. 4. Art. 14 Alla NASpI si applicano per quanto compatibili le disposizioni in materia di ASpI. 3

4 Art. 15 In attesa del superamento delle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto viene prevista, in via sperimentale, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nel corso del 2015, una indennità (con esclusione di sindaci ed amministratori), iscritti, in via esclusiva, alla gestione separata INPS, non pensionati e privi di partite IVA. L indennità (DIS COLL) viene riconosciuta alle seguenti condizioni: a) stato di disoccupazione al momento di presentazione dell istanza; b) tre mesi di contribuzione nel periodo compreso tra il 1 gennaio dell anno solare antecedente la cessazione dell attività e tale evento; c) un mese di contribuzione nell anno in cui si è verificato l evento di cessazione dell attività, oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito pari almeno alla metà dell importo che dà diritto all accredito di un mese di contribuzione. L indennità è legata alla permanenza nello stato di disoccupazione ed alla partecipazione alle iniziative anche di riqualificazione professionale offerte dai servizi competenti. L indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali derivante dai contributi versati a seguito dei rapporti di collaborazione, relativo all anno nel quale si è verificata la cessazione dell attività lavorativa ed all anno solare precedente, diviso per il numero dei mesi di contribuzione, con valori percentuali che sono del tutto simili a quelli previsti per la NASpI. L indennità subisce una riduzione mensile del 3% a partire dal quarto mese. La DIS COLL viene corrisposta a cadenza mensile per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione che risultano accreditati nel periodo compreso tra il 1 gennaio dell anno precedente la cessazione dell attività e l evento. Non vengono calcolati i periodi contributivi che hanno già portato ad una erogazione dell indennità. La durata massima non può superare i sei mesi. I contributi figurativi non vengono riconosciuti per i periodi di fruizione della DIS COLL. L istanza va presentata, in via telematica, all INPS entro sessantotto giorni (ed il termine ha natura perentoria). La DIS COLL spetta: a) dall ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto; b) dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se questa viene inviata dopo l ottavo giorno. In caso di nuova occupazione a tempo determinato il lavoratore decade dal diritto all indennità se il rapporto ha una durata superiore a cinque giorni. Se è, invece, di durata inferiore, l indennità viene sospesa d ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie riprende a decorrere al termine del periodo di sospensione. Se viene iniziata una attività autonoma o di impresa individuale il lavoratore ha l obbligo di comunicare all INPS l inizio dell attività ed il reddito che presume di ottenere: il tutto va effettuato entro trenta giorni dall inizio dell attività, pur se pensa che dallo stesso derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. L indennità è ridotta di un importo pari all 80% del reddito previsto e viene calcolata d ufficio al momento della presentazione della denuncia dei redditi. Se il lavoratore non è tenuto alla stessa, entro il 31 marzio dell anno successivo, deve presentare all Istituto una auto dichiarazione riguardante il reddito ricavato dall attività lavorativa, pena la restituzione della stessa. I collaboratori coordinati e continuativi già beneficiari dell una tantum ex art. 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92/2012, fruiscono, fino al 31 dicembre 2015, della nuova prestazione. 4

5 L eventuale estensione della DIS COLL agli anni successivi è rimandata ad eventuali futuri provvedimenti normativi. Art. 16 A decorrere dal 1 maggio 2015 e soltanto per il 2015, viene introdotto l assegno di disoccupazione (ASDI). L ASDI è destinato ai fruitori di NASpI che, al termine del trattamento, siano privi di occupazione ed in condizione economica di bisogno. In sede di prima applicazione l ASDI è riservata ai lavoratori con nuclei familiari con minorenni ed ai lavoratori vicini al pensionamento. L indennità è condizionata alla partecipazione obbligatoria (pena la perdita dell ASDI) a tutte le iniziative formative e di riqualificazione offerte dai servizi competenti ed alla accettazione di adeguate proposte di lavoro. L indennità è erogata con cadenza mensile, per un massimo di sei mesi, in misura pari al 75% dell ultima indennità NASpI percepita e, comunque, non superiore all importo dell assegno sociale (nel 2015 il valore mensile è 448,52 euro), incrementato con gli eventuali carichi familiari. L estensione dell ASDI ad anni successivi è rimandata ad eventuali futuri provvedimenti normativi. Art. 17 Dopo una semplice apparizione all interno del comma 215 dell art. 1 della legge n. 147/2013, il contratto di ricollocazione assume una propria specifica identità come strumento di politica attiva del lavoro attraverso l art. 17 e, soprattutto, attraverso il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria istituito presso l INPS e finanziato con 18 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni per il 2016: a tali somme si aggiunge un ulteriore importo, per il 2015, pari a 32 milioni di euro tratti dal gettito proveniente dal contributo previsto dall art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 che è quello derivante dalla risoluzione dei contratti a tempo indeterminato calcolati su un massimo di trentasei mesi di anzianità aziendale (valore massimo della contribuzione riferita al 2015 pari a 1470,30 euro). Le modalità esplicative e quelle relative ai versamenti che hanno causato, nel tempo, molte critiche, sono state dettate dall INPS con la circolare n. 44/2013. Le Regioni, attraverso l attività di programmazione delle politiche attive del lavoro, come postulato dall art. 1, comma 4, lettera u), della legge delega n. 183/2014, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione. Ma, quale è l iter del contratto di ricollocazione e, soprattutto, in cosa consiste? Potranno beneficiare del nuovo strumento di politica attiva i soggetti in stato di disoccupazione che hanno diritto a ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o privati accreditati un servizio di assistenza intensiva finalizzato alla ricerca di un lavoro a condizione che gli stessi si sottopongano alla procedura di definizione del proprio profilo di occupabilità, come definito dall art. 1, comma 4, della legge n. 183/2014. L obiettivo dell Esecutivo è quello di fare del contratto di ricollocazione lo strumento di raccordo tra le politiche passive e quelle attive (ahimè, finora sostanzialmente assenti nel nostro ordinamento)attraverso una sorta di condizionamento: ti sostengo a condizione che tu segua un certo percorso e ti sottoponga ad una serie di iniziative finalizzate ad un tuo reingresso nel mondo del lavoro. Sembra un principio ovvio e di civiltà moderna del lavoro ma, nel nostro Paese è, da sempre, mancata al tavolo delle politiche occupazionali quella della ricerca effettiva di una occupazione, seguita, monitorata ed assistita, essendo stata rimessa ad iniziative personali e di sostanziale, tacita accettazione del principio: io ti do un beneficio economico legato al tuo status di lavoratore disoccupato o in mobilità e, poi, arrangiati, cosa che ha portato (è inutile ignorarlo) alla proliferazione del lavoro nero durante il periodo di godimento 5

6 del sostegno al reddito. Con questo provvedimento, sia pure in modo prudente (su ciò influiscono le scarse risorse finanziarie) si tenta di spostare il diritto del lavoro dalla difesa, ad oltranza, del posto (con interventi economici di sostegno al reddito che hanno accompagnato i lavoratori anche in presenza di aziende in stato di decozione senza alcuna possibilità di ripresa produttiva) alla occupabilità, secondo uno schema operativo ben presente, da anni, nei Paesi del nord Europa. Il passaggio tra la prima e la seconda lettura che ha dato origine al testo definitivo si è avvalso del proficuo confronto all interno della Conferenza Stato Regioni, cosa che ha portato all allargamento della platea degli interessati : in un primo momento la chance era riservata ai lavoratori neo assunti licenziati illegittimamente, anche per giustificato motivo oggettivo o a seguito di procedura collettiva di riduzione di personale (la norma, pur non parlandone esplicitamente, sembrava, inopinatamente, escludere anche chi, seppur licenziato, non aveva fatto opposizione o aveva accettato l offerta conciliativa ex art. 6 del D.L.vo n. 23/2015). I disoccupati ammessi al percorso ricollocativo (comma 3) hanno diritto di ricevere dal centro per l impiego territorialmente competente (in base alla residenza) una dote individuale di ricollocazione che si concretizza in un voucher economico, condizionato dal profilo delle proprie competenze professionali. L ammontare sarà diverso in relazione alla occupabilità del soggetto che, al momento, non appare quantificato, ma lo sarà quando il Decreto Legislativo attuativo della delega sulle politiche attive e passive del lavoro sarà stato approvato. L operazione di profilazione da parte dei centri per l impiego (una prima esperienza è in corso con il programma Garanzia Giovani ) è assolutamente propedeutica alla individuazione del grado di difficoltà occupazionale. Effettuata questa operazione il lavoratore si deve presentare presso una struttura pubblica o privata per il lavoro che si è accreditata e sottoscrivere un contratto di ricollocazione con la stessa che deve contenere alcuni elementi essenziali: a) diritto del lavoratore ad una assistenza appropriata, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche di settore; b) diritto del lavoratore a che l agenzia effettui iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate si sbocchi occupazionali effettivamente esistenti (e non corsi di formazione teorici senza o con scarse prospettive) in relazione sia alle capacità dell interessato che delle condizioni del mercato del lavoro locale; c) dovere del lavoratore di porsi effettivamente a disposizione e di cooperare con le iniziative dell Agenzia. Una riflessione appare necessaria: il Legislatore delegato parla di agenzie accreditate senza ulteriori specificazioni: bisognerà vedere se sarà ipotizzata una nuova procedura di accreditamento o (ma non se ne è parlato) si faccia riferimento alla previsione contenuta nell art. 7 del D.L.vo n. 276/2003 (con i sistemi di accreditamento regionali che, in passato, sono stati molto limitati, sia in termini numerici che di funzionalità). Tutto questo impatterà con l attività dei centri per l impiego che, già carenti sotto l aspetto delle politiche attive e promozionali, sono in una fase di passaggio delicata che, tra le altre cose, vede il superamento delle Province per effetto della legge n. 54/2014. Come si diceva, l ammontare della dote individuale è proporzionale alla profilazione ed il soggetto accreditato ha diritto ad incassarlo soltanto allorquando il risultato occupazionale sarà raggiunto: il Decreto Legislativo, attuativo di uno dei principi contenuti nella legge n. 183/2014, che sarà emanato in materia di politiche attive del lavoro dovrà prevedere forme adeguate di controllo e di raggiungimento del risultato previsto. Con questo provvedimento, presumibilmente, si darà una configurazione completa al contratto di ricollocazione che, come appena visto, non può limitarsi alla 6

7 consegna di un buono finalizzato alla accettazione di un percorso (tutto da scrivere e da verificare) finalizzato ad una occupabilità discendente dal grado di profilazione. Ma, quali sono le conseguenze per il soggetto che, senza alcuna plausibile motivazione non si fa parte attiva nelle iniziative proposte, non frequenta corsi di qualificazione, riqualificazione o di addestramento o rifiuta una offerta congrua di lavoro ai sensi dell art. 4, comma 1, lettera c) del D.L.vo n. 181/2000 pervenuta all interno del programma di accompagnamento attivo al lavoro? Il soggetto decade sia dalla fruizione della dote individuale che dallo stato di disoccupazione, con la perdita del diritto alla NASpI. La nuova esperienza dei contratti di ricollocazione (alcune sperimentazioni a livello regionale sono in corso in Lombardia e, per gli ex dipendenti dell Alitalia, nel Lazio) rappresenta una opportunità, veramente nuova ai fini del reingresso nel mondo produttivo: si dovrebbe passare da un sistema in cui, finora, la dote che il lavoratore poteva portare al possibile nuovo datore di lavoro era, unicamente, rappresentata dalle possibili assunzioni correlate alla sua posizione personale, attraverso un sistema di ricerca personale, di passa parola, attesa anche l assenza operativa sul mercato del lavoro dei centri per l impiego (fatte salve, alcune lodevoli eccezioni) che sono stati soltanto meri recettori di moduli, di richieste, ma non soggetti attivi. C è il rischio che le attenzioni delle Agenzie (almeno di una parte di esse) si concentrino sui lavoratori che presentano maggiori possibilità di ricollocazione: ma qui, sta alle Regioni ed alle Province Autonome in primis, che hanno competenza primaria sulla materia, ma anche al Ministero del Lavoro ed alla costituenda Agenzia Nazionale per l Occupazione (i cui contenuti operativo non sono ancora conosciuti) fare in modo di tarare, significativamente, l entità del riconoscimento economico al grado di ricollocabilità del soggetto interessato. Per quel che può valere si ricordano alcune linee di indirizzo espresse dalla Regione Lombardia per il contratto di ricollocazione: esse appaiono ispirate da una logica razionale e si possono riassumere nel modo seguente: a) il contratto di ricollocazione va stipulato tra il lavoratore e l Agenzia prescelta, con un raccordo con il servizio pubblico; b) va assicurata una disponibilità ragionevole, nel senso che il servizio di assistenza deve essere indirizzato, prioritariamente, al reperimento di un lavoro corrispondente alle capacità professionali; c) va specificato, priori se la collaborazione del soggetto in cerca di occupazione è, in termini temporali, a tempo pieno o parziale; d) il tutor designato dall Agenzia deve essere identificato anche come responsabile del servizio e del controllo degli adempimenti posti a carico del lavoratore; e) il servizio, a carico del lavoratore, deve essere completamente gratuito; f) il lavoratore, qualora sia inottemperante (ad esempio, non frequenti, senza alcuna plausibile giustificazione, un corso di riqualificazione professionale, o non accetti un posto di lavoro che corrisponda alle caratteristiche fissate nel contratto di ricollocazione, susseguente alla profilazione), va segnalato ai servizio per l impiego competente per una sospensione del trattamento di sostegno del reddito o di ASpI. Indubbiamente, il sistema dei voucher costa : però, a fronte degli esborsi già programmati nel Decreto Legislativo ci si deve porre la domanda di quanto costi alla collettività un sistema che lascia un lavoratore in balia delle sole politiche passive, con gli ammortizzatori sociali erogati fino alla scadenza (ed anche oltre sol che si pensi a quelli in deroga), senza alcuna occupazione stabile all orizzonte e con forme di lavoro nero sempre più dilagante, che viene inteso, nel comune sentire degli interessati, come forma di integrazione del reddito. 7

8 L esecutivo si rende conto della scarsità delle risorse e il comma 7 prevede che alla eventuale estensione del rifinanziamento del Fondo per gli anni successivi al 2015 si provveda con una quota parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi della legge delega n. 183/1984. Una riflessione va, necessariamente, effettuata sul momento in cui questo primo strumento di politica attiva si cala nel nostro ordinamento: le Province, dalle quali formalmente dipendono i centri per l impiego che già di per sé mostrano i segni evidenti di una scarsa capacità di incidere sul mercato del lavoro, sono state esautorate nelle loro competenze per effetto dei provvedimenti adottati nel corso del 2014, la nuova Agenzia nazionale per il Lavoro, il cui decreto attuativo è richiesto dalla legge n. 183/2014, non è ancora nata, ed è al momento, assolutamente incerta, sia la struttura che le risorse umane e finanziarie addette: tutto questo, pur nella positività del contratto di ricollocazione, rischia, fortemente, di pesare sull avvio compromettendone, da subito, l efficacia. Bologna, 22 marzo 2015 Eufranio MASSI 8

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