730, Unico 2016 e Studi di settore

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1 730, Unico 2016 e Studi di settore N Lavoro autonomo occasionale Categoria: Irpef Sottocategoria: Redditi di lavoro autonomo A cura di Devis Nucibella L'art. 67, co. 1, lett. l), D.P.R. 917/1986, ricomprende tra i redditi diversi i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. L'art. 71, co. 2, D.P.R. 917/1986, stabilisce che i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. L'art. 25, co. 1, D.P.R. 600/1973, prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte in ipotesi di attività occasionali. I redditi derivanti da lavoro autonomo non esercitate abitualmente devono essere indicati nel quadro RL del modello Unico PF. Premessa Se il lavoratore occasionale è completamente autonomo nell espletamento del proprio incarico, potranno trovare applicazione gli artt e seguenti del codice civile. Occorre essere in presenza di una persona che compie un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. È indispensabile, quindi, che il concreto espletamento della prestazione lavorativa non presenti gli indici tipici della subordinazione, quali: adozione di direttive specifiche da parte del committente. Sono ammissibili quelle che precedono l (auto)organizzazione della fase esecutiva (è opportuno che esse siano fissate nel documento contrattuale), con l individuazione di un programma aziendale fissato preventivamente, con indicazione dei tempi e delle modalità (omissis), la cui realizzazione viene rimessa alla capacità autoorganizzativa del lavoratore autonomo (Cass., n del 1993); 1

2 inserimento funzionale del lavoratore nell organizzazione d impresa; assenza di rischio; vincoli di orario; retribuzione legata alla durata della prestazione. ELEMENTI DELLA SUBORDINAZIONE CHE NEL LAVORO AUTONOMO NON CI DEVONO ESSERE Adozione di direttive specifiche da parte del committente; inserimento funzionale del lavoratore nell organizzazione d impresa; assenza di rischio; vincoli di orario; retribuzione legata alla durata della prestazione. L autonomia Se l autonomia, spesso, può essere facilmente riscontrabile nelle prestazioni ad alto contenuto professionale (intellettuale o manuali che siano), in altri casi, in cui la specializzazione non sia così evidente, ci possono essere delle aree grigie, che potrebbero generare contestazioni in sede di verifica ispettiva, con conseguenti disconoscimenti contrattuali (riconduzione del rapporto alla parasubordinazione o addirittura alla subordinazione). Pur mantenendo fermo l assioma giurisprudenziale che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo (cfr., tra le altre, Cass., n. 7171/2003 e n /1998), per dimostrare l autonomia è, comunque, importante che ci sia un obbligazione di risultato e non di mezzi. La realizzazione di un sito Internet così come la stesura di un articolo, per esempio, può avvenire in autonomia, mentre lo svolgimento delle mansioni di commesso, cameriere o manovale ha in sé caratteristiche più marcatamente riconducibili al rapporto subordinato. A tal riguardo, la Cassazione ha affermato che la scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante (da sole) non qualificano come autonomo il rapporto di lavoro. Nell ipotesi di espletamento di mansioni di cameriere, chi afferma l autonomia del rapporto è tenuto a dimostrare in concreto come sia possibile lavorare quale cameriere in un ristorante senza coordinamento con i colleghi e libero dalle direttive del datore (Cass., n. 58 del 7 gennaio 2009). 2

3 Il lavoro proprio Il lavoro autonomo occasionale necessita, inoltre, di una sufficiente prevalenza del lavoro proprio e della contestuale assenza di una benché minima organizzazione e struttura d impresa (che implicherebbe l iscrizione alla CCIAA). Il criterio della prevalenza è lo stesso utilizzato per distinguere il piccolo dal grande imprenditore. È necessario, infine, essere in presenza di prestazioni occasionali. Il prestatore deve agire in modo: non professionale: devono essere attività non attinenti a quelle svolte abitualmente (soprattutto se il lavoratore è iscritto ad un ordine professionale); episodico, saltuario: deve trattarsi di prestazioni sporadiche non aventi, sempre, il medesimo oggetto (rischio di contestazione dell abitualità) o lo stesso committente (rischio di contestazione del coordinamento); minimo: anche se non è definito un tetto massimo, i compensi devono essere limitati (rischio di contestazione della prevalenza); non programmato e organizzato: come già accennato, la presenza di attrezzature, locali, marchi registrati eccetera, utilizzati per l attività, può essere indice dell esistenza della professionalità ed imprenditorialità (con obbligo di iscrizione alla CCIAA e/o apertura di Partita Iva ai sensi dell art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633); L attività lavorativa è abituale quando si articola in una pluralità di atti coordinati e finalizzati a uno scopo e viene esercitata con regolarità, stabilità e sistematicità. CARATTERISTICHE DEL LAVORO Non professionale; episodico, saltuario; minimo; non programmato e organizzato. Adempimenti formali Il contratto di lavoro autonomo occasionale non richiede particolari formalità. In caso di ricorso a tale tipologia di prestazione lavorativa, infatti: 1. non è previsto alcun vincolo di forma contrattuale, potendo il contratto essere concluso anche solo verbalmente. Tuttavia, per evitare controversie di sorta con il committente, è preferibile che venga stipulato un accordo scritto, siglato da entrambe le parti, che funga da 3

4 elemento di prova utile per la dimostrazione dell esistenza dell accordo e del suo contenuto. Servirà a dare il nomen iuris alla prestazione, cioè a sottolineare l occasionalità della stessa, e ad escludere altre forme di lavoro. In tale accordo, è opportuno che siano indicati alcuni elementi minimi esposti nella tabella successiva; ELEMENTI MINIMI DELL ACCORDO Individuazione delle parti (committente e prestatore); definizione dell oggetto, dei tempi e dei luoghi di esecuzione della prestazione; compenso pattuito, modalità e termini di pagamento; previsione di eventuali rimborsi di spese sostenute dal prestatore; eventuali cause di risoluzione anticipata del rapporto giuridico tra le parti; foro competente in caso di controversia; dichiarazione del lavoratore che attesti la sua non assoggettabilità alla normativa Iva (per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all art. 5 del D.P.R. n. 633/1972) e all iscrizione alla Gestione Separata (per mancato superamento del tetto di annui previsto dall art. 44, comma 2 del D.L. n. 269/2003), e impegno, da parte dello stesso lavoratore, a comunicare al committente l eventuale superamento del predetto limite; dichiarazione del lavoratore circa eventuali sue iscrizioni a ordini professionali. Il documento, datato e firmato da entrambe le parti, è preferibile che venga registrato all ufficio del registro, in modo da dare certezza alla data di sottoscrizione; 2. non sussiste alcun obbligo di comunicazione preventiva al centro per l impiego (Nota del Ministero del lavoro n del 14 febbraio 2007). Nell ipotesi di prestazione lavorativa autonoma occasionale rientrante nelle attività soggette all iscrizione all Enpals (settore dello spettacolo o musicale), si ricorda, per completezza d informazione, che la normativa specifica prevede particolari adempimenti, tra cui la richiesta preventiva del certificato di agibilità. 4

5 Regime contributivo e assicurativo Vige l obbligo d iscrizione alla Gestione separata Inps (art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995) solo nel caso in cui vengano superati i di reddito annuo (principio di cassa) derivanti dall attività autonoma occasionale. In tale circostanza, gli eventuali contributi sono da versare solo sulla quota di reddito eccedente la soglia dei 5.000, che costituisce una fascia di esenzione (Circ. Inps n. 103/2004). Per quanto riguarda gli adempimenti: il lavoratore, è tenuto a comunicare al committente, all inizio dei singoli rapporti o durante il loro svolgimento, il superamento o meno del suddetto limite, essendo il committente il diretto responsabile del versamento dei contributi (con possibilità di rivalsa sul lavoratore per 1/3 della quota); qualora la soglia dei fosse superata col concorso di più compensi nello stesso mese, ciascun committente dovrà assoggettare a contribuzione la quota parte del reddito complessivamente eccedente la fascia esente, determinata in base al rapporto proporzionale tra l emolumento dallo stesso erogato nel mese e la somma degli emolumenti erogati, nello stesso mese, dagli altri committenti (singolo compenso mensile moltiplicato per 100 e diviso per la somma dei compensi mensili) (circ. Inps n. 56/2004); l iscrizione alla Gestione separata mantiene la sua efficacia per ogni eventuale successivo versamento, dovuto a compensi corrisposti anche da altri committenti. Dovrà, invece, essere nuovamente effettuata nel caso in cui il lavoratore cambi la sua qualifica (ad esempio, passi da occasionale a professionale); il versamento dei contributi avviene tramite il Modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso (cod. C10 per i lavoratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, cod. CXX per i prestatori privi di altra forma pensionistica). Per quanto riguarda la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, il lavoro autonomo occasionale non è soggetto alla copertura Inail. Regime fiscale I proventi da lavoro autonomo occasionale ricadono nei redditi diversi. L imponibile, a tal fine, è costituito: dalla differenza tra l ammontare dei compensi percepiti nel periodo d imposta (principio di cassa) e le spese inerenti la produzione del reddito stesso ( art. 71, comma 2, del Tuir). 5

6 Per quanto riguarda gli adempimenti: ai sensi dell art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il committente, all atto del pagamento, dovrà, in qualità di sostituto d imposta, operare una ritenuta del 20% a titolo d acconto, se si tratta di lavoratori residenti in Italia (art. 2, commi 2 e 2-bis, del Tuir), ovvero una ritenuta del 30% a titolo d imposta, se si tratta di lavoratori non residenti; il lavoratore rilascerà al committente una notula indicante il corrispettivo della prestazione. Per importi superiori ai 77,46, occorre applicare una marca da bollo. Tale documento sottoscritto fungerà da ricevuta; la ritenuta è da operare sul compenso al lordo dei costi sostenuti dal lavoratore. Sono da sottoporre a ritenuta, quindi, anche le spese di viaggio, vitto e alloggio; i costi documentabili ed inerenti la produzione del reddito potranno essere, successivamente, dedotti dal contribuente in sede di denuncia dei redditi (Modello 730 o UNICO). Nel calcolo del conguaglio si porterà a credito anche la quota delle relative ritenute subite alla fonte; una volta effettuata la ritenuta alla fonte, il committente, entro il 16 del mese successivo, mediante il Modello F24, verserà all erario la ritenuta operata. Tale importo dovrà essere dichiarato nell apposita sezione del Modello 770/Semplificato; entro il 28 febbraio dell anno successivo a quello di corresponsione dei compensi, il committente dovrà, inoltre, rilasciare una certificazione riassuntiva degli importi erogati, delle ritenute operate e versate e degli eventuali contributi trattenuti e versati. Il lavoratore utilizzerà tale certificazione per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Tale documentazione deve essere conservata dal prestatore con cura, atteso che, nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato dal committente, essa pone il lavoratore al riparo da qualsivoglia responsabilità. Occorre, comunque, ricordare che l assoggettamento delle retribuzioni al regime della ritenuta d acconto non costituisce, di per sé, una garanzia contro possibili disconoscimenti contrattuali. Infatti (come affermato anche dalla Suprema Corte), non è un indice della comune volontà delle parti, potendo essere semplicemente la manifestazione di un comportamento unilaterale del datore di lavoro. In ogni caso, l assoggettamento a un regime tributario piuttosto che a un altro non assume, in sé, alcun rilievo ai fini della qualificazione dei rapporti di lavoro. 6

7 Trattandosi di prestazioni non abituali/professionali, i corrispettivi non sono soggetti, per mancanza dei requisiti soggettivi (art. 5 del D.P.R. n. 633/1972), alla disciplina dell Iva. Compilazione Unico Da un punto di vista dichiarativo, in riferimento a Unico PF 2016, si dovrà indicare: nel quadro RL, rigo RL 15, col. 1, i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente; nel quadro RL, rigo RL 15, col. 2 le spese specificatamente inerenti alla produzione del reddito; nel quadro RL, rigo RL 20 le ritenute subite a titolo di acconto. Un contribuente svolge un'attività di lavoro autonomo occasionale nei confronti di Alfa S.r.l., in corrispondenza del quale è statuito un compenso pari a Euro 1.500,00. Tale compenso, comprensivo di Euro 500,00 corrisposti a titolo di rimborso spese per vitto e alloggio, è stato incassato, al netto della ritenuta, nel In Unico PF 2016 si dovrà indicare: nel quadro RL, rigo RL 15, col. 1, i compensi pari a Euro 1.500,00 derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; nel quadro RL, rigo RL 15, col. 2, le spese specificatamente inerenti alla produzione del reddito pari a Euro 500,00; nel quadro RL, rigo RL 20, le ritenute subite a titolo di acconto, pari a Euro 300 (20% di Euro 1.500) COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO QUADRO RL Rigo RL 15, col. 1, i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente; rigo RL 15, col. 2 le spese specificatamente inerenti alla produzione del reddito; rigo RL 20 le ritenute subite a titolo di acconto. - Riproduzione riservata - 7

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