SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

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1 SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIPRISTINO AMBIENTALE E MANTENIMENTO IN SICUREZZA DELLA DISCARICA CONSORTILE DI S. GIACOMO DI MASSERANO E PER LA REALIZZAZIONE DELL IMPIANTO FOTOVOLTAICO TRA S.E.A.B. S.p.A., SOCIETA ECOLOGICA AREA BIELLESE, iscritta al registro delle imprese di Biella con n , CAP. SOC ,00 I.V. C.F./P.IVA , in persona del suo Presidente e legale rappresentante sig. Silvio Belletti (di seguito, per brevità, S.E.A.B.) - da una parte - e I Comuni, azionisti della S.E.A.B. S.p.A., qui sotto indicati, in persona dei loro rispettivi rappresentanti pro tempore, e quelli che, pur sottoscrivendo il presente accordo in un momento successivo, aderiranno anch essi alla presente convenzione (di seguito, per brevità, gli Azionisti, e ciascuno di essi: l Azionista) 1. Comune di Ailoche numero azioni: Comune di Andorno Micca numero azioni: Comune di Benna numero azioni: Comune di Biella numero azioni: Comune di Bioglio numero azioni: Comune di Borriana numero azioni: Comune di Brusnengo numero azioni: Comune di Callabiana numero azioni:

2 9. Comune di Camandona numero azioni: Comune di Camburzano numero azioni: Comune di Campiglia Cervo numero azioni: Comune di Candelo numero azioni: Comune di Caprile numero azioni: Comune di Casapinta numero azioni: Comune di Castelletto Cervo numero azioni: Comune di Cavaglià numero azioni: Comune di Cerreto Castello numero azioni: Comune di Cerrione numero azioni: Comune di Coggiola numero azioni: Comune di Cossato numero azioni: Comune di Crevacuore numero azioni: Comune di Crosa numero azioni: Comune di Curino numero azioni: Comune di Donato numero azioni: Comune di Dorzano numero azioni: Comune di Gaglianico numero azioni: Comune di Gifflenga numero azioni: Comune di Graglia numero azioni: Comune di Lessona numero azioni: Comune di Magnano numero azioni: Comune di Massazza numero azioni: Comune di Masserano numero azioni: Comune di Mezzana Mortigliengo numero azioni: Comune di Miagliano numero azioni: Comune di Mongrando numero azioni: Comune di Mosso numero azioni: Comune di Mottalciata numero azioni: Comune di Muzzano numero azioni:

3 39. Comune di Netro numero azioni: Comune di Occhieppo Inferiore numero azioni: Comune di Occhieppo Superiore numero azioni: Comune di Pettinengo numero azioni: Comune di Piatto numero azioni: Comune di Piedicavallo numero azioni: Comune di Pollone numero azioni: Comune di Ponderano numero azioni: Comune di Portula numero azioni: Comune di Pralungo numero azioni: Comune di Pray numero azioni: Comune di Quaregna numero azioni: Comune di Quittengo numero azioni: Comune di Ronco Biellese numero azioni: Comune di Roppolo numero azioni: Comune di Rosazza numero azioni: Comune di Sagliano Micca numero azioni: Comune di Sala Biellese numero azioni: Comune di Salussola numero azioni: Comune di San Paolo Cervo numero azioni: Comune di Sandigliano numero azioni: Comune di Selve Marcone numero azioni: Comune di Soprana numero azioni: Comune di Sordevolo numero azioni: Comune di Sostegno numero azioni: Comune di Strona numero azioni: Comune di Tavigliano numero azioni: Comune di Ternengo numero azioni: Comune di Tollegno numero azioni: Comune di Torrazzo numero azioni:

4 69. Comune di Trivero numero azioni: Comune di Valdengo numero azioni: Comune di Vallanzengo numero azioni: Comune di Valle San Nicolao numero azioni: Comune di Valle Mosso numero azioni: Comune di Veglio numero azioni: Comune di Verrone numero azioni: Comune di Vigliano Biellese numero azioni: Comune di Villa del Bosco numero azioni: Comune di Villanova Biellese numero azioni: Comune di Viverone numero azioni: Comune di Zimone numero azioni: Comune di Zubiena numero azioni: Comune di Zumaglia numero azioni: dall altra parte - PREMESSO CHE - I - a) Per effetto della scissione del Co.S.R.A.B, attuata in data 22/12/2003, con atto rog. Bilotti, rep /31075, in adempimento alle disposizioni previste dall art. 113 D.Lgs. 267/2003 In allora vigente) e dalla L. R. Piemonte 24/2002, S.E.A.B. è subentrata al Consorzio Co.S.R.A.B. nella gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, nell interesse di tutti gli 82 Comuni della Provincia di Biella, già soci del Co.S.R.A.B., ed è quindi subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi relativi all attività predetta. b) Per effetto della predetta scissione, nonché a seguito di successivi accordi attuati con atto rogito Notaio Bilotti di Biella in data

5 maggio 2007, S.E.A.B. ha acquisito la proprietà dei terreni che ospitano le cinque vasche della discarica di Masserano. c) Alla data di efficacia della scissione e del conseguente subentro di S.E.A.B. nell attività di gestione e smaltimento dei rifiuti al posto di CO.S.R.A.B., tutte e cinque le vasche della discarica di San Giacomo di Masserano erano già state colmate e di fatto chiuse. L intervenuta chiusura delle vasche non venne tuttavia formalmente certificata dalle autorità competenti. d) La Provincia di Biella, con determina dirigenziale 32288/2006, settore tutela ambientale e agricoltura, ha ritenuto che la fase di gestione post-operativa della discarica debba coincidere non con la chiusura di fatto della discarica ma con l emissione del provvedimento formale di chiusura della stessa, discarica, così come stabilito dal D. Lgs. 36/2003, che, all art. 12 stabilisce che la discarica, o una parte della stessa, é considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. e) A seguito di quanto sopra, S.E.A.B. si è vista costretta ad assoggettarsi alle nuove, e più stringenti disposizioni in materia di ripristino ambientale e messa in sicurezza previste, con riferimento alla fase di post-chiusura, dal D. Lgs. 36/2003. f) Tuttavia, poiché, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, la coltivazione della discarica era terminata e le vasche erano tutte di fatto chiuse, S.E.A.B., pur dovendosi - 5 -

6 assoggettare alle nuove e più onerose prescrizioni in tema di ripristino ambientale e messa in sicurezza, non ha potuto recuperare tali oneri attraverso la tariffa, come consentito dall art. 15 del D. Lgs. 36/2003, che espressamente ha previsto che il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato nell art. 10, comma 2, lettera i). - II - a) Con determinazione n in data la Provincia di Biella ha approvato il Progetto di ripristino ambientale e mantenimento in sicurezza post-esercizio dell area della discarica consortile di S. Giacomo di Masserano, nonché il Piano di Adeguamento ai sensi dell art. 17 comma 3 del D. Lgs. 36/03 : con la stessa determina la Provincia ha altresì autorizzato la costruzione e l esercizio, sull area che ospita la discarica, di un impianto fotovoltaico. b) La realizzazione del progetto approvato dalla Provincia di Biella relativo alle opere di ripristino ambientale della discarica di San Giacomo di Masserano comporterà l esecuzione di interventi da effettuarsi nell arco di due anni, per un costo complessivo stimato in circa ,00 di euro; c) i lavori relativi alla gestione post-chiusura della discarica, comporteranno ulteriori costi per circa ,00 di euro, ai fini del mantenimento in sicurezza della discarica per il periodo di - 6 -

7 trent anni, così come previsto D. Lgs. 36/2003; tali costi potranno peraltro essere in parte finanziati mediante lo sfruttamento dell impianto fotovoltaico, la cui realizzazione è stata autorizzata con la Determinazione n in data della Provincia di Biella, richiamata ai punti che precedono. - III - a) Il sistema della normativa in materia di tutela dell ambiente, ispirata al principio chi inquina paga, ribadito nel Titolo XX (artt ) del Trattato Consolidato sul funzionamento dell Unione Europea (Trattato di Lisbona), stabilisce che il costo di smaltimento dei rifiuti nonché i costi per il contenimento e/o per la prevenzione dei danni ambientali e per le correlative opere di rispristino devono gravare sui detentori dei rifiuti che consegnano gli stessi all operatore incaricato di smaltirli e dunque in sostanza sui soggetti che sono all origine dei rifiuti. b) In sede di interpretazione ed applicazione dell art. 15 della direttiva UE 75/442 in materia ambientale la Corte di Giustizia Europea, (Sez. II, 7/09/2004, Causa C-1/03), ha confermato che la predetta direttiva 75/442 distingue la materiale realizzazione delle operazioni di recupero o smaltimento ( ) dall assunzione dell onere finanziario relativo alle suddette operazioni, che la medesima direttiva accolla, in conformità del principio «chi inquina paga», ai soggetti che sono all origine dei rifiuti, a prescindere se costoro siano detentori o precedenti detentori dei rifiuti oppure fabbricanti del prodotto che ha generato i rifiuti. c) In applicazione delle disposizioni di cui sopra, in forza delle quali i soggetti produttori dei rifiuti hanno anche l obbligo di far fronte ai costi necessari per prevenire e/o eliminare le conseguenze - 7 -

8 ambientali derivanti dai rifiuti stessi, i Comuni azionisti di S.E.A.B. sono tenuti a far fronte ai costi per il ripristino ambientale della discarica di San Giacomo di Masserano. d) S.E.A.B. è società strumento, costituita dai Comuni della Provincia di Biella a seguito di scissione del consorzio Co.S.R.A.B., per l erogazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ed è affidataria in house di tale servizio da parte dei predetti Comuni, suoi azionisti. I Comuni azionisti sono pertanto tenuti a dotare S.E.A.B. delle risorse necessarie per far fronte alle obbligazioni connesse all erogazione del servizio stesso, ed in particolare per far fronte alle obbligazioni di ripristino ambientale e messa in sicurezza della discarica: obbligazioni alle quali i Comuni azionisti di S.E.A.B. devono adempiere in prima battuta ma sono stati autorizzati ad assolvere mediante società da loro interamente detenuta e su cui esercitano il cosiddetto controllo analogo, nel significato del termine enunciato dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e fatto proprio dalla giurisprudenza e dalla legislazione italiana in materia. - IV - a) Al fine di ottenere le risorse necessarie per finanziare gli interventi di ripristino ambientale S.E.A.B. ha provveduto a convocare l assemblea degli azionisti. b) Nel corso dell Assemblea, tenutasi in data 17 dicembre 2010, i Comuni azionisti di S.E.A.B. hanno preso atto dell obbligo, su di essi gravante, di far fronte alle opere di ripristino ambientale, dotando S.E.A.B. delle risorse a ciò necessarie, per l importo previsto dal progetto approvato dalla Provincia di Biella, o per - 8 -

9 quello inferiore che venisse eventualmente autorizzato. c) Le tempistiche previste dal predetto progetto approvato dalla Provincia di Biella prevedono che le opere di ripristino ambientale siano ultimate nell arco di due anni. Ciò comporterebbe pertanto, a carico dei Comuni Azionisti, l obbligo di provvedere al versamento della somme necessarie (stimate in ,00 di EURO) entro tempi brevi, per consentire l avvio della gara per l affidamento dei lavori, la corresponsione degli acconti in corso d opera ed il pagamento del saldo all ultimazione degli stessi. d) I Comuni Azionisti hanno quindi richiesto di poter ripartire tale onere su più esercizi, al fine di ammortizzarlo in un lasso di tempo coerente con l ammortamento dell impianto fotovoltaico che verrà costruito sulle aree che ospitano la discarica di Masserano. e) S.E.A.B. si è dichiarata disponibile a consentire tale rateazione, a condizione che i Comuni Azionisti si obblighino a versare a S.E.A.B. le somme necessarie per estinguere il predetto finanziamento, secondo le rate di ammortamento che saranno concordate con l Istituto di Credito mutuante. f) La predetta Assemblea ordinaria degli azionisti della S.E.A.B. S.p.A. in data 17 dicembre 2010 ha quindi deliberato: - di dar mandato al Consiglio di Amministrazione di verificare con la Provincia di Biella la possibilità di ridurre i costi di ripristino del progetto già approvato; - di incaricare i professionisti della società di predisporre il testo di una convenzione tra la società e gli azionisti che: - 9 -

10 1. recepisca l obbligo degli azionisti di far fronte agli oneri previsti dal progetto approvato dalla Provincia di Biella, nella misura massima ivi indicata e, auspicabilmente, in quella inferiore che verrà autorizzata; 2. preveda la ripartizione interna, tra gli azionisti, di tali oneri in base in base al principio della proporzionalità con la percentuale di partecipazione di ciascun azionista al capitale sociale della società; 3. preveda altresì il versamento rateizzato dell importo complessivo dei predetti oneri in un arco di tempo ventennale. - V - Le parti intendono definire i reciproci obblighi e regolare i tempi e le modalità di versamento delle somme necessarie per far fronte alle opere di ripristino ambientale di cui sopra, affinché S.E.A.B. possa disporre della copertura e delle garanzie necessarie per contrarre i mutui con gli istituti di credito finanziatori e bandire le gare per l esecuzione delle opere predette. * * * * Pertanto, e quanto sopra premesso, le Parti COVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 - Premesse Le premesse indicate nella presente Convenzione enunciano le

11 finalità che le parti si propongono di perseguire ed i presupposti sui quali la presente Convenzione viene stipulata. Le premesse formano, pertanto, parte integrante del presente atto, e dovranno essere tenute in considerazione sia ai fini dell interpretazione del medesimo, sia ai fini della valutazione del comportamento delle parti in caso di inadempimento alle obbligazioni da esso nascenti. Art. 2 Ripartizione degli oneri ripristino ambientale tra gli Azionisti 2.1 Gli Azionisti si danno reciprocamente atto, e per quanto necessario espressamente riconoscono a S.E.A.B., che gli oneri necessari per far fronte agli obblighi di ripristino ambientale ed ai costi di gestione post-chiusura della discarica, di cui ai Progetti approvati dalla Provincia di Biella con determinazione n in data , cui S.E.A.B. è tenuta a far fronte, quale soggetto incaricato della raccolta e smaltimento nonché proprietario delle aree adibite a discarica, gravano altresì solidalmente sugli Azionisti medesimi, quali soggetti che sono all origine dei rifiuti, secondo le disposizioni richiamate in premesse. E pertanto gli Azionisti confermano, per quanto necessario, il loro obbligo di dotare S.E.A.B. delle somme necessarie per far fronte alle opere ed agli interventi predetti. 2.2 In esecuzione degli obblighi di cui sopra, gli Azionisti provvederanno a versare a S.E.A.B., nei tempi e con le modalità individuate ai punti che seguono, le somme necessarie per far fronte ai costi che S.E.A.B. S.p.A. dovrà sostenere per l esecuzione delle opere di ripristino ambientale

12 della discarica di San Giacomo di Masserano, sino a concorrenza dell importo che, sulla base del progetto approvato dalla Provincia di Biella, viene ad oggi stimato in capitali Euro ,00 (diconsi otto milioni), e che sarà meglio specificato nei capitolati d appalto che verranno predisposti ai fini della selezione delle imprese appaltatrici. 2.3 S.E.A.B., per parte sua, si attiverà per verificare con la Provincia di Biella la percorribilità di soluzioni alternative a quella illustrata nel progetto approvato con la determinazione n. 3611/2009, volte ad ottenere una riduzione del costo complessivo degli interventi, fermo restando il rispetto degli standard previsti dalla normativa in materia ambientale. Qualora, a seguito di tali verifiche, il costo complessivo degli intereventi di ripristino necessari dovesse risultare minore, l importo degli apporti che dovranno essere effettuati da parte degli azionisti sarà ridotto proporzionalmente. 2.4 Tenuto conto delle responsabilità e degli obblighi derivanti dalle disposizioni richiamate in premesse, gli Azionisti convengono che gli oneri su di essi gravanti saranno tra essi convenzionalmente ripartiti, al loro interno, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale di S.E.A.B. Art. 3 Finanziamento degli interventi di ripristino 3.1 Fermi restando gli obblighi gravanti sui Comuni azionisti e di cui all art. 1 che precede, al fine di disporre delle somme necessarie per finanziare le opere di ripristino ambientale di cui in premessa e dare avvio alla procedura di gara per

13 l affidamento dei relativi lavori, S.E.A.B. S.p.A. sottoscriverà con un primario Istituto di credito, identificato con procedura selettiva, un contratto di mutuo, possibilmente di durata ventennale e a tasso fisso, per l importo massimo di Euro ,00 (diconsi otto milioni), o per quell altro minore importo che risultasse sufficiente a far fronte alle opere di ripristino ambientale predette, a seguito dell eventuale approvazione, da parte della Provincia di Biella, di modifiche al progetto originario. 3.2 I Comuni azionisti di S.E.A.B. S.p.A. con la sottoscrizione della presente Convenzione si obbligano pro-quota, ciascuno in proporzione alla rispettiva percentuale di partecipazione al capitale sociale di S.E.A.B., a versare alla stessa S.E.A.B. S.p.A. le somme necessarie per far fronte puntualmente alla restituzioni delle rate del mutuo che sarà erogato, secondo il piano di ammortamento dello stesso, per gli importi che verranno via via a maturare e con un anticipo di giorni venti rispetto alla scadenza di ciascuna rata. 3.3 Qualora, a seguito del mancato pagamento da parte di un Azionista della rata di sua competenza, la rata stessa venisse versata da una altro Azionista, quest ultimo si intenderà automaticamente surrogato nei diritti di S.E.A.B. nei confronti dell Azionista in mora, senza necessità di ulteriore dichiarazione da parte di S.E.A.B., valendo la sottoscrizione della presente convenzione quale dichiarazione di surroga, ora per allora, in deroga a quanto previsto dall art c.c. Art. 4 - Adesione successiva alla presente Convenzione

14 4.1 S.E.A.B., con l accordo della altre parti che stipulano la presente convenzione, espressamente e formalmente propone di estendere i benefici della dilazione e rateizzazione di cui all art. 2 della presente convenzione a favore degli Azionisti che ad oggi non si siano ancora muniti delle deliberazioni necessarie alla stipulazione della stessa. Di tali benefici gli Azionisti potranno avvantaggiarsi prestando la propria adesione alla presente convenzione, nei termini e con le modalità di cui infra. 4.2 L'adesione, da parte di altri Azionisti, alle pattuizioni contenute nella presente convenzione, dovrà essere effettuata singolarmente da ciascuno degli aderenti, con accettazione scritta e con firma autentica dal segretario comunale o da altro soggetto equipollente, riportante il contenuto integrale della presente convenzione. L adesione si intenderà tamquam non esset ove sia sottoposta a termini o condizioni o preveda modifiche o pattuizioni rispetto al contenuto della presente convenzione. 4.3 L adesione dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata e dovrà pervenire a S.E.A.B. entro e non oltre il termine del 30 maggio Decorso inutilmente tale termine, la proposta di adesione si intenderà revocata per la singola parte che non l'avrà accettata entro il termine predetto. 4.4 Gli Azionisti che non provvederanno a comunicare la loro adesione entro il termine non godranno dei benefici della dilazione e rateizzazione pattuita con la presente convenzione. Decorso il predetto termine, S.E.A.B. potrà pertanto far valere i diritti ad essa spettanti in virtù delle disposizioni di legge comunitarie e nazionali richiamate in premesse, nei confronti

15 degli Azionisti che non abbiano aderito alla presente convenzione. Art. 5 - Esclusione della solidarietà passiva, autonomia delle pattuizioni, conservazione del contratto, foro competente 5.1 Tutti gli obblighi ed oneri derivati e derivandi a carico delle parti, anche quando le stesse vengono indicate collettivamente, si intendono assunti da ciascuna di esse singolarmente, con espressa esclusione della solidarietà passiva. 5.2 Le obbligazioni assunte nei confronti di S.E.A.B. dagli Azionisti con la presente convenzione o con la successiva adesione alla stessa sono autonome, indipendenti e scindibili. Pertanto, l'eventuale inadempimento di un Azionista alle proprie obbligazioni non potrà essere invocato dagli altri Azionisti per sospendere l'adempimento delle obbligazioni a lui facenti capo. Inoltre, l'eventuale inadempimento di un Azionista alle proprie obbligazioni nei confronti di S.E.A.B. potrà essere invocato da S.E.A.B. per ottenere la risoluzione del contratto limitatamente con riferimento alle pattuizioni intercorse tra S.E.A.B. e l azionista inadempiente: ma la risoluzione di tali pattuizioni non comporterà la risoluzione dell intera convenzione, che rimarrà in vigore per le altre parti che l hanno stipulato o vi hanno aderito. 5.3 Le singole clausole della presente convenzione sono autonome e vincolanti, indipendentemente dalla loro interrelazione. Pertanto, in deroga a quanto previsto dall'art c.c., la nullità parziale della presente convenzione, o la

16 nullità di singole clausole, non comporteranno la nullità dell'intera convenzione. 5.4 Competente a conoscere in via esclusiva di qualsiasi controversia derivante dalla presente Convenzione o ad essa relativa sarà il Foro di Biella. Luogo, addì

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