PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA PARCHEGGIO MULTIPIANO MECCANIZZATO CINEMA ADRIANO SCHEMA DI CONVENZIONE
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1 C:Lavori\Testi\Convenzioni\Convenzione1.doc PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA PARCHEGGIO MULTIPIANO MECCANIZZATO CINEMA ADRIANO SCHEMA DI CONVENZIONE L anno ---- il giorno il mese , avanti a me sono comparsi i signori : che qui interviene in nome e per conto del Comune di Modena, denominato di seguito Comune, giusta deliberazione E.., in qualità di legale rappresentante di, proprietario dell'immobile situato nel Comune, comprese nel Piano di Recupero di iniziativa pubblica "Parcheggio Multipiano Meccanizzato Cinema Adriano"; di seguito denominato soggetto attuatore, P R E M E S S O che il Piano Regolatore Generale del Comune di Modena, adottato con deliberazione consiliare n. 310 del , è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n del ; che successivamente con deliberazioni della Giunta Provinciale n del e n. 49 del e 30 del sono state approvate ulteriori varianti al P.R.G. vigente; che l immobile oggetto di intervento, identificato al N.C.E.U. del Comune di Modena al foglio n. 142, mappali n. 585, 589 è classificato nella tavola 3a di Piano Regolatore Generale come A3 - Parti della zona A prevalentemente destinate a funzioni pubbliche - la cui regolamentazione è sostanzialmente riconducibile a quella delle zone omogenee G - Servizi di Quartiere - e deve essere disciplinato da apposito Piano di Recupero di iniziativa pubblica, le cui realizzazione potrà avvenire con le modalità di cui all'art delle Norme di attuazione del P.R.G. vigente; che il progetto di Piano di Recupero formato ai sensi dell art. 28 della legge n. 457/1978 e s. m. e dell art. 25 della legge regionale n. 47/1978 e s.m. è stato adottato con deliberazione del consiglio Comunale n.... del... e successivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n... del...; che il predetto Piano di Recupero è volto alla ristrutturazione degli immobili, anche mediante la loro demolizione e ricostruzione interna, da destinare a parcheggio di uso pubblico a rotazione e pertinenziale per residenza, commercio e terziario; che, ai sensi degli artt. 28 della L. n. 457/78 e s.m. e 25 e 22 della LR n. 47/78 e s.m., si deve ora procedere alla traduzione in apposita convenzione delle obbligazioni da assumersi da parte dei proprietari per l attuazione del Piano di Recupero di che trattasi, per il quale si fa espresso richiamo agli elaborati grafici e illustrativi di cui alla deliberazione di approvazione dello strumento attuativo testè citata, con particolare riferimento all art delle Norme di attuazione del vigente P.R.G., il quale consente, l attuazione degli interventi ammessi nelle zone G da parte di soggetti privati, a condizione che sia convenzionato e regolamentato l uso pubblico degli impianti e dei servizi. SI STIPULA E SI CONVIENE quanto segue: il soggetto attuatore, per sè, successori ed aventi causa, dichiara di accettare, in ordine al piano di cui in premessa, le condizioni specificate nei seguenti patti:
2 I) OBBLIGAZIONI DEL SOGGETTO ATTUATORE IN ORDINE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1. Il soggetto attuatore si obbliga: ad includere nei rogiti di vendita le servitù perpetue ed inamovibili, a favore degli Enti preposti, relativamente ad elettrodotti, gasdotti, acquedotti ed altri servizi, che interessassero il comparto come opere di urbanizzazione primaria. Si impegna inoltre ad includere nei rogiti di vendita l obbligo, da parte degli acquirenti, di mettere a disposizione delle Aziende i locali eventualmente necessari per l allestimento delle cabine elettriche, qualora la richiesta di potenza, da parte dell acquirente, superi le previsione originarie di progetto; a realizzare e sistemare a propria cura e spese tutte le opere di urbanizzazione primaria che sono indicate nelle tavole I-J del Piano di Recupero, sotto la sorveglianza dell Ufficio Tecnico Comunale e di Meta Spa. Tali opere sono le seguenti: 1. i marciapiedi ed il portico fiancheggianti i tratti di strada ed il percorso pedonale sul lato sud prospicienti l immobile; 2. le nuove fognature ed il recupero di quelle esistenti eventualmente da conservare; 3. la rete di distribuzione idrica e del gasdotto; 4. il sistema di distribuzione dell energia elettrica, ivi comprese le eventuali cabine di trasformazione; 5. la rete di illuminazione pubblica esterna al lotto; 6. gli allacciamenti alle preesistenti pubbliche reti, ancorché da realizzarsi all esterno dello strumento urbanistico attuativo, ma tali da risultare al diretto servizio dell edificio oggetto di recupero. A tali opere sono riconducibili anche le chiusure in maglia dei servizi a rete, da prevedersi per una più corretta funzionalità della gestione dei servizi stessi; 7. la rete telefonica. E facoltà del Comune contribuire alla realizzazione degli allacciamenti di cui sopra ove tali opere, oltre che servire l immobile di che trattasi possano rivestire carattere di più generale utilità, rendendo possibile l allacciamento al servizio di altri edifici pubblici o privati preesistenti; a non trasferire a terzi le obbligazioni inerenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, nè a cedere le aree e le opere stesse anche nel caso di trasferimento frazionato a terzi. Ove risultassero mancanti nella zona le reti di alimentazione relative a gasdotto e acquedotto è riconosciuta alla proprietà la facoltà di differirne la realizzazione all interno del comparto, fino a quando tali infrastrutture non siano presenti. Solo in questo caso è riconosciuta la facoltà di trasferire l onere in questione, anche frazionatamente; a predisporre le canalizzazioni relative alla rete telefonica contestualmente alla realizzazione delle altre opere di urbanizzazione primaria, previo accordo tra proprietà e TELECOM quando le canalizzazioni stesse siano previste sulle aree stradali; a riconoscere al Comune la facoltà di prescrivere l allacciamento alle opere di urbanizzazione primaria ed alle reti da realizzare nell ambito della presente convenzione anche a finitimi edifici. Ciò per esigenze di esercizio e di funzionalità dei servizi complessivamente previsti, potendosi procedere a tali allacciamenti anche prima che le opere siano prese in carico dal Comune o da Meta spa. II) MODALITA E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1. Le caratteristiche tecniche e progettuali delle opere di urbanizzazione primaria risultano definite, di massima, nelle tavole di Piano di Recupero e nel progetto esecutivo, sulla base del quale verranno rilasciate le concessioni edilizie per la realizzazione dello stesso. Tale progetto dovrà risultare concordato e vistato da META spa, sia per quanto riguarda l idonea collocazione dei cassonetti di raccolta rifiuti, sia 2
3 per gli impianti a rete, nonchè con eventuali altri Enti interessati. Entro 90 giorni dalla data di inizio dei lavori relativi alla concessione delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere consegnati all Ufficio Tecnico Comunale i contratti per l esecuzione dei servizi a rete sottoscritti con le ditte esecutrici. In caso di inottemperanza i lavori suddetti saranno sospesi. 2. Eventuali modificazioni ai percorsi di accesso o alle caratteristiche delle opere di urbanizzazione primaria richieste in corso d opera dal Comune attraverso l Ufficio Tecnico Comunale per motivi di ordine generale, per sopraggiunte nuove situazioni di Piano Regolatore Generale, o per esigenze tecnologiche nel frattempo palesatesi, non si riterranno tali da costituire modifica alla presente convenzione qualora l eventuale onere aggiuntivo, a carico della proprietà, risulterà non superiore al 15% del costo necessario alla realizzazione delle opere, come da progetto approvato. Il soggetto attuatore si impegna pertanto a soddisfare eventuali richieste del Comune in questo senso. Nel caso in cui le modificazioni comportino un onere superiore al 15%, il soggetto attuatore si impegna a soddisfare le richieste del Comune, dietro versamento di adeguato contributo da parte di quest ultimo. 3. Tutte le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere iniziate e ultimate entro il termine previsto nella relativa concessione edilizia. 4. Al Comune è riconosciuta la facoltà di richiedere l anticipata realizzazione di una o più tra le precedentemente citate opere di urbanizzazione primaria a causa dell avanzata attuazione del programma edilizio o per esigenze tecniche più generale, quali l allacciamento di altri edifici esistenti o già ultimati o per necessità di esercizio dei servizi a rete. 5. Durante l esecuzione dei suddetti lavori, il Comune eserciterà ogni tipo di controllo necessario o ritenuto opportuno al fine di garantire la corretta esecuzione delle opere sopracitate. La corretta esecuzione delle opere è condizione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni all abitabilità degli edifici. III) POTERI DI CONTROLLO DEL COMUNE E PRESA IN CARICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1. A lavori eseguiti e dietro richiesta del soggetto attuatore, acquisito il collaudo o il verbale di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, redatto dal Direttore dei lavori, il Comune, verificata la perfetta esecuzione degli stessi, e dopo l avvenuta stipulazione e relativa registrazione dell atto pubblico di cessione delle opere di urbanizzazione e delle relative aree di sedime, libererà la garanzia e prenderà in carico tutte le opere di urbanizzazione, così come indicato nel progetto esecutivo delle medesime opere. 2. Per quanto attiene in particolare alle reti di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, illuminazione pubblica, il soggetto attuatore si obbliga a comunicare la data di ultimazione degli impianti eseguiti. Conseguentemente al collaudo funzionale, redatto dal direttore dei lavori e al quale dovrà partecipare un incaricato di M.E.T.A. S.p.a., e al verbale di regolare esecuzione delle opere predisposto dal Comune, tali impianti passeranno in carico a META S.p.a. 3. Nell ipotesi in cui l esecuzione delle opere dei servizi a rete e delle relative cabine di trasformazione e/o decompressione sia stata affidata a M.E.T.A. S.p.a., la comunicazione di fine lavori, da parte di M.E.T.A. stessa, è considerata come certificato di regolare esecuzione. Il frazionamento delle aree relative alle opere di urbanizzazione primaria che il Comune assumerà in carico sarà eseguito a totale cura e spese del soggetto attuatore. 4. L'istituzione di eventuali e/o necessarie servitù sulle aree dovrà essere effettuata a cura e spese del soggetto attuatore. 5. Le opere di urbanizzazione primaria dovranno in ogni caso risultare complete al momento dell'ultimazione del 100% degli edifici. 3
4 E' riconosciuto al Comune il diritto di fare uso della somma versata quale garanzia, per la realizzazione di quelle opere di cui avesse richiesto l'anticipata esecuzione, nel caso di diniego da parte della proprietà, o dei successori e aventi causa. IV) CONDIZIONE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE 1. Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla stipula della presente convenzione. 2. A garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione sopradescritte e della loro cessione dovrà essere costituita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, da prestare all atto della stipula della presente convenzione. L importo da garantire sarà determinato mediante computo metrico estimativo redatto sulla base dell elenco prezzi forniti dalla Camera di Commercio di Modena e sottoscritto da tecnico abilitato. 3. La concessione edilizia dovrà riportare la condizione, con obbligo del concessionario, al ripristino delle opere di urbanizzazione primaria esistente eventualmente danneggiate nel corso dei lavori. 4. Il rilascio dell autorizzazione di abitabilità per l immobile è comunque subordinato all esistenza e al perfetto funzionamento di rete fognante, acquedotto, ed energia elettrica in bassa tensione, oltre al rispetto della condizione di cui al patto precedente per quanto riguarda gli eventuali ripristini. V) CONTRIBUTO DI CONCESSIONE (ARTICOLI 3, 5 E 7 DELLA LEGGE 10/77). L opera da realizzare è esente dal contributo di concessione, ai sensi dell art. 10, lett. f) della legge n. 10/1977 e s.m., in quanto trattasi di opera di urbanizzazione realizzata da un soggetto privato in attuazione di strumento urbanistico preventivo. VI) PATTI GENERALI E CLAUSOLE PARTICOLARI a. Patti generali. 1. La manutenzione di tutte le aree ed opere pubbliche o di uso pubblico da realizzare avverrà a cura e spese del soggetto attuatore, fino al momento in cui le opere e le aree stesse passeranno in carico al Comune. 2. La presente convenzione ha una validità di anni dieci a partire dalla data della stipula della stessa. 3. In ogni atto di alienazione dell immobile in oggetto, che intervenga nel periodo di validità della presente convenzione, l acquirente dovrà dichiarare: di essere pienamente consapevole che l immobile acquistato è soggetto al Piano di Recupero e alla relativa convenzione; di ben conoscere e accettare ogni e qualsiasi obbligo che competa alla parte acquirente nei confronti del Comune in ottemperanza alla presente convenzione. Per eventuali inadempimenti ai patti, il venditore e l acquirente verranno comunque ritenuti responsabili in solido nei confronti dell Comune a tutti gli effetti per ogni e qualsiasi danno dovesse derivarne. 4. Le spese degli atti dei cessione delle opere di urbanizzazione e relative aree, nonché le spese del presente atto, con ogni altra inerente e dipendente, sono a carico del soggetto attuatore. b. Clausole particolari: 4
5 1. Modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione Per quanto riguarda le opere di cui al patto I), pur trattandosi di realizzazione di opere di urbanizzazione su area di proprietà privata, il Comune ritiene opportuno, stabilire che, qualora le opere in questione non siano realizzate dal soggetto attuatore - privato convenzionatario - lo stesso sia tenuto a far realizzare le opere medesime da soggetto in possesso dei requisiti di capacità morale, tecnica e finanziaria previsti per la realizzazione di lavori pubblici. In ogni caso, e quindi anche in caso di realizzazione delle opere da parte del convenzionatario medesimo, la progettazione delle opere dovrà essere conforme ai principi generali in materia di lavori pubblici e dovrà essere preventivamente verificata dal Comune. Il Comune si riserva di esercitare attività di vigilanza sull esecuzione dei lavori e di collaudare direttamente le opere realizzate: in ogni caso l approvazione del collaudo da parte del Comune è condizione necessaria per la presa in carico delle opere realizzate. 2. Il soggetto attuatore si obbliga a realizzare, congiuntamente alle opere di urbanizzazione di cui al precedente Capo I), la sistemazione del percorso pedonale ciclabile di uso pubblico tra l attuale cinema e la chiesa di San Paolo, come indicato nella Tavola di Progetto del Piano di Recupero. 3. Il soggetto attuatore si obbliga a mantenere l apertura e garantire la percorribilità del suddetto percorso pedonale ciclabile, identificato catastalmente al mapp. 589 foglio Il numero minimo di posti auto da realizzare all interno dell immobile oggetto di recupero e di n Condizioni di utilizzo dei posti auto La vendita, la cessione in locazione o qualsiasi altra forma di utilizzo dei posti auto all interno dell immobile oggetto della presente convenzione è riservato in parte ai soggetti titolari di autorizzazione permanente all accesso alla Zona a Traffico Limitato del centro storico cittadino ed in parte all utilizzo pubblico con criterio di rotazione, ciò secondo i termini della LR 2 ottobre 1998 n. 30 con aggiornamento dell accordo di Programma e di Servizio L accesso alla quota di posti auto pubblici a rotazione dovrà avvenire solo percorrendo le vie F.Selmi nel tratto proveniente da viale Rimembranze e vicolo Foschieri. Eventuali modificazioni della delimitazione della Zona a Traffico Limitato che comportino l esclusione dal suo ambito dell immobile di che trattasi comporta l automatica invalidità del patto di cui sopra. E altresì consentita la vendita di posti auto ad investitori privati, con il vincolo di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli stessi posti auto, esclusivamente da parte di soggetti titolari di autorizzazione permanente all accesso alla Zona a Traffico Limitato. 7. Vincoli di inalienabilità e vincoli per i trasferimenti successivi al primo Il soggetto attuatore, con la sottoscrizione della presente convenzione, si obbliga specificatamente a trasferire la condizione di cui al precedente patto 6 delle clausole particolari ai propri aventi causa a qualsiasi titolo, anche di natura obbligatoria, oltre che gli altri obblighi e condizioni nascenti nei confronti di terzi dalla presente convenzione nel suo complesso. Decorsi dieci anni dalla sottoscrizione della presente convenzione il Comune valuterà, a sua discrezione e/o su richiesta della Parte a quel momento titolare della convenzione e/o dei rapporti da essa nascenti, la modifica della citata condizione di cui al patto 6. Ai fini delle verifiche e controlli sul rispetto della più volte citata condizione, il soggetto attuatore e suoi aventi causa a qualsiasi titolo di obbligano a comunicare tempestivamente al Comune il nominativo dei soggetti utilizzatori dei posti auto e gli estremi della loro autorizzazione ZTL. 8. Modificazioni alla regolamentazione della Zona a Traffico Limitato La modifica della regolamentazione in materia di rilascio delle autorizzazioni relative all accesso alla Zona a Traffico Limitato del centro storico cittadino che incida sostanzialmente sul punto 2 delle clausole particolari ne imporrà l adeguamento. 9. Obblighi particolari 5
6 Il soggetto attuatore dell intervento o il suo avente causa si obbligano a numerare progressivamente i posti auto ed a comunicare le generalità del primo soggetto acquirente, locatario o comunque utilizzatore di ciascun posto auto alla Polizia Municipale per i controlli di competenza. 11. Rinegoziazione delle clausole particolari I patti di cui alle presenti clausole particolari potranno essere rinegoziati e conseguentemente modificati, qualora il mutato assetto dei presupposti di fatto, anche con riferimento a variazioni delle condizioni del mercato e degli interessi pubblici, oltre che dei presupposti normativi, con particolare riferimento alle limitazioni di accesso alla zona a traffico limitato del centro storico cittadino, lo richiedano. Tali valutazioni saranno operate dall Amministrazione, entro gli ambiti discrezionali che le competono, anche su sollecitazione del soggetto attuatore dell intervento. VII) SANZIONI 1. Per quanto attiene alla parziale o totale mancata attuazione delle opere di urbanizzazione primaria, il Comune potrà concedere 180 giorni per la loro regolarizzazione dalla data prevista al patto V punto f), trascorsi i quali si procederà ad eseguire, o far ultimare o correggere quanto incompleto o mal eseguito utilizzando la somma versata a garanzia e facendo gravare sul soggetto attuatore l eventuale maggior spesa. IL COMUNE DI MODENA LA PROPRIETA 6
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