Introduzione. valutazione di un terzo l arbitro, la cui decisione chiamata lodo risulta variamente vincolante.
|
|
- Gabriella Ferri
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Introduzione La conciliazione è una procedura di risoluzione alternativa delle controversie, volontaria, riservata e non vincolante, in base alla quale una terza persona imparziale, il conciliatore, assiste le parti in conflitto guidando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti. La conciliazione non vuole sopperire alle carenze del sistema giudiziario, né si pone come alternativa alla giustizia, ma propone una via, differente dalle altre più conosciute o più praticate, di soluzione dei conflitti. Tale procedura si colloca al di fuori del processo civile, essa infatti può essere esperita prima di iniziare una causa per trovare una soluzione che soddisfi pienamente le parti. Per realizzare questa ipotesi è particolarmente opportuno che le parti inseriscano una clausola nel contratto, la quale preveda che in caso di controversia esse tentino preventivamente una conciliazione. Accanto a questa ipotesi ci può essere anche quella in cui le parti intendono trovare una soluzione in via stragiudiziale anche a processo iniziato, ponendo così fine (in caso di esito positivo) alla controversia dinanzi al giudice ordinario. Si può dire, inoltre, che la conciliazione è alternativa anche nel senso che si basa tutta sulla volontà delle parti di trovare un accordo in base ad una comune collaborazione (modello autocompositivo). Ad esempio l arbitrato( 1 ), così come il processo civile, appartiene alle procedure contenziose, cioè rappresenta uno scontro tra due parti volto ad accertare la violazione di un diritto: compito del giudice, o dell arbitro, è quello di mettere a confronto le parti e individuarne le relative responsabilità. Diversamente, con la conciliazione si tenta di individuare la soluzione ottimale del problema e di orientare le parti a giungere ad un accordo vantaggioso per entrambe. 1 L arbitrato è una procedura secondo cui le parti si accordano per sottomettere la loro controversia alla valutazione di un terzo l arbitro, la cui decisione chiamata lodo risulta variamente vincolante. 2
2 La conciliazione offre un ulteriore alternativa alla "lotta per la vittoria": è portatrice di valori differenti, nel dialogo diretto ed immediato fra le persone coinvolte, nella libertà di scelta del proprio futuro, non esalta il vincitore ne castiga il colpevole, bensì stimola la comprensione del conflitto e delle sue implicazioni. In caso di esito positivo la procedura si conclude con un atto avente natura negoziale, l accordo conciliativo, che vincola le parti come un contratto. L accordo può avere natura transattiva o di accertamento, a seconda che le parti abbiano intenzione di risolvere la controversia facendosi reciproche promesse o risolvendo l incertezza creatasi rispetto alle condizioni che regolano il loro rapporto. Il 2 comma dell art. 40 del Dlgs. 5/2003( 2 ) prevede che, se le parti non raggiungono un accordo, il procedimento di conciliazione si concluda con una proposta del conciliatore, rispetto alla quale ciascuna delle parti indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Tali posizioni, documentate nel verbale di fallita conciliazione, sono valutate dal giudice nell eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell art. 96 c.p.c.( 3 ) (art. 40, 2 e 5 comma) La conciliazione risulta essere costituita da una serie di specifichi caratteri che la differenziano dalla normale processo ordinario, infatti tutta la procedura si fonda sulla libera volontà delle parti, sono loro a decidere se e quando iniziare un tentativo di conciliazione, sono esse che decidono come gestirla, sono esse che la portano a termine 2 Art. 40 comma 2, il procedimento di conciliazione, ove le parti non raggiungano un accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali e' disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore da' atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore da' altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione. 3 Art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata), se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni e' fatta a norma del comma precedente. 3
3 e possono decidere di portare a buon fine la procedura solo se lo considerano conveniente per i loro interessi. Ciò vuol dire che non c è nessun vincolo ad accettare la richiesta che giunga dall altra parte, né tantomeno di portare a termine la procedura ove le parti non lo vogliano. Le parti partecipano alla conciliazione per decisione propria, in caso di accordo delineano personalmente i suoi termini e non sono costrette a rinunciare ad altre vie per risolvere il conflitto. La conciliazione contribuisce non solo ad ottenere una soluzione ai problemi, ma anche a rafforzare le relazioni in base al principio della negoziazione collaborativa, per cui si deve "attaccare il problema e non le persone coinvolte". Un ulteriore Importante caratteristica della conciliazione è che essa viene gestita dalle parti con l aiuto di un terzo. La presenza di un terzo è molto importante perché ciò permette di superare eventuali impasse che potrebbero crearsi quando le parti cercano da sole una soluzione ad un conflitto che è già insorto tra loro. Spesso, infatti, proprio la presenza del terzo fa in modo che le reciproche incomprensioni non rendano insanabile il conflitto, al punto da poter essere risolto solo in giudizio. Affinché tutto ciò sia possibile il terzo deve essere del tutto neutrale ed imparziale rispetto alle parti ed alla controversia, nel senso che non può avere interessi in comune con nessuna delle parti. Inoltre, mentre la durata media di un giudizio civile ordinario si protrae per anni, il tentativo di conciliazione può consentire una risoluzione in una sola seduta. Sulla misura degli interessi e i bisogni delle parti, ogni accordo sarà modellato su proposte elaborate dalle parti e dal frutto della loro creatività. Un aspetto che distingue maggiormente la conciliazione e la rende davvero preferibile è la riservatezza, nulla di quanto viene detto o riferito durante lo svolgimento della procedura può essere utilizzato al di fuori di essa. Il conciliatore, infatti, che può ascoltare le parti anche separatamente (al fine di capire francamente a quali condizioni esse sarebbero disposte a trovare una soluzione) non riferisce nulla dei suoi colloqui all altra parte (riservatezza interna). 4
4 Inoltre, cosa ancora più importante, nulla di quanto viene detto dalle parti e dal conciliatore può essere oggetto di prova nell eventuale giudizio successivo, nel caso in cui la conciliazione abbia esito negativo e le parti si rivolgano al giudice. Questo aspetto è molto importante perché dà garanzie alle parti di poter agire e parlare con estrema franchezza e disponibilità, senza la minaccia che ciò che viene detto o fatto durante la procedura possa essere utilizzato come prova contraria nel giudizio civile. Per assicurarla, si deve firmare prima dell inizio delle sessioni, un "Accordo di Riservatezza" 4. All interno della conciliazione le parti hanno un equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente, sono loro stesse e non un terzo a decidere la portata del loro accordo, e le modalità di formalizzazione. La conciliazione è una procedura economica, infatti si pagano solo gli onorari del conciliatore, che hanno un costo fisso, non si devono pagare né le tasse giudiziarie, né perizie, né altri costi addizionali. Tale procedura possiede un forte tasso di autonomia, se le parti non arrivano ad un accordo, non perdono alcun diritto e, possono avviare una causa giudiziaria. Nel caso che la conciliazione si concluda col raggiungimento di un accordo totale o parziale, questo avrà valore di contratto, e le parti si impegneranno a dare esecuzione al medesimo nei termini da loro stabiliti. Infine non si può omettere la direzione della procedura da parte del conciliatore, terzo ed imparziale, con la preparazione sufficiente ad applicare tecniche speciali che aiutino ad ascoltare, valutare e creare alternative. 4 Ai sensi dell'art. 10 della delibera n.182/02/cons, la procedura è coperta da una clausola di riservatezza che impedisce alle parti di utilizzare le dichiarazioni e le offerte fatte dall'altra parte nel corso dell'udienza di conciliazione. Rimane comunque nella disponibilità delle parti stesse la possibilità di decidere, di comune accordo, di rinunciare al vincolo di riservatezza. 5
5 2.Aspetti e struttura della Conciliazione Nella conciliazione valutativa( 5 ), il conciliatore assiste ciascuna parte nel valutare i punti di forza e debolezza della propria posizione o della tesi sostenuta. Normalmente il conciliatore si avvale di incontri congiunti con le parti ma anche di incontri separati, il cui contenuto rimane confidenziale. Nella conciliazione valutativa, il conciliatore chiederà alle parti, in via riservata, di tentare di individuare i punti di forza e di debolezza della propria posizione; il terzo, se ritiene che le informazioni ricevute sono complete e vere, può anche spingersi ad anticipare ad una parte l eventuale esito, favorevole o sfavorevole, di un giudizio, qualora l accordo non venisse raggiunto. Questa procedura si basa fondamentalmente sull analisi dei fatti e dei diritti della parti. Nella conciliazione facilitativa( 6 ), il conciliatore aiuta le parti ad individuare soluzioni costruttive alle proprie controversie, astenendosi da qualunque valutazione in ordine alla fondatezza delle rispettive pretese delle parti. Le caratteristiche fondamentali della conciliazione facilitativa sono: - Il principio di autodeterminazione delle parti sulla risoluzione della controversia; - Gli aspetti oggettivi del conflitto; - I diritti delle parti; - La facilitazione della comunicazione e della negoziazione collaborativa tra le parti; - La ricerca di un accordo di reciproca soddisfazione per le parti; 5 L attività del conciliatore va oltre la semplice assistenza alla negoziazione, infatti egli può influenzare, sia formalmente che non, la decisione delle parti, fino ad intervenire con delle vere e proprie proposte per la risoluzione della lite. Il conciliatore aiuta le parti a comprendere i punti forti e deboli delle loro posizioni e valuta un eventuale esito della controversia in un possibile successivo giudizio.il conciliatore deve tempestivamente, anche conoscere con largo anticipo i documenti chele parti avrebbero potuto depositare e analizzare attentamente il caso e la soluzione migliore dello stesso. Di solito è utilizzata per le controversie a carattere patrimoniale, e fornisce alle parti un determinato grado di assicurazione. Il punto debole di questo modello è il rischio che la previsione del conciliatore non sia corretta per questo l esperienza e la formazione del conciliatore sono fondamentali. 6 (facilitative mediation), modello in cui il conciliatore non propone niente alle parti ma le ascolta e le guida nella risoluzione della controversia, si ritiene il modello standard di conciliazione e quello più efficace perché assicura risultati più duraturi essendo l accordo il risultato della volontà delle parti. 6
6 - La decisione consapevole e razionale delle parti, dopo aver analizzato tutti gli elementi del conflitto, e le alternative disponibili che ognuna di loro avrebbe nel caso di mancato raggiungimento di un accordo. La conciliazione facilitativa presuppone una formazione specifica dei conciliatori poiché questi non possono suggerire né imporre una soluzione, mentre devono essere in grado di guidare le parti affinché siano loro ad adottare autonomamente una decisione soddisfacente per i loro interessi. Nella conciliazione mista, il conciliatore, a seconda dell andamento della controversia, può adoperare, qualora lo ritenga opportuno, sia l uno che l altro sistema. 7
Marcella Caradonna Dottore Commercialista Via Olmetto MIlano
LA CONCILIAZIONE Strategie e tecniche di mediazione Piccolo vademecum Via Olmetto 5 20123 MIlano LA CONFLITTO nella prassi è considerato un evento patologico Nella conciliazione è considerato una occasione
DettagliLE REGOLE DELLA CONCILIAZIONE COME AVVIARE LA PROCEDURA CONCILIATIVA
LE REGOLE DELLA CONCILIAZIONE COME AVVIARE LA PROCEDURA CONCILIATIVA Il servizio si attiva attraverso il deposito di una domanda di conciliazione presso la Segreteria. La Segreteria informa l altra parte
DettagliLa conciliazione come alternativa al giudizio ordinario
La conciliazione come alternativa al giudizio ordinario ADR Alternative Dispute Resolution procedure non giurisdizionali di risoluzione delle controversie condotte da una parte terza neutrale Libro Verde
DettagliLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
Iscritta al n. 322 del Registro degli Organismi di Mediazione e al n. 178 dell'elenco degli Enti di Formazione per Mediatori tenuti dal Ministero della Giustizia. LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE Breve
DettagliLa Conciliazione. RegioneLombardia
1955 UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI COMITATO REGIONALE LOMBARDO E PROVINCIALE DI MILANO La Conciliazione RegioneLombardia Commercio, Fiere e Mercati Programma generale di intervento 2007-2008 della Regione
Dettagli[Model Standards of Conduct for Mediators, 2005]
Fondazione Forense di Firenze - Laboratorio Un Altro Modo dell Università di Firenze L AVVOCATO E LA MEDIAZIONE - Corso di formazione per gli avvocati - venerdì 13 settembre 2013 h 14:30 15:00 QUANDO SUGGERIRE
DettagliCORSI DI FORMAZIONE PER MEDIATORI
ADR Piemonte è iscritta al n. 391 dell Elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di formazione per mediatori presso il ministero della Giustizia. CORSI DI FORMAZIONE PER MEDIATORI ai sensi del D.Lgs.
DettagliMetodi di risoluzione delle controversie alternativi al ricorso al Giudice
1 Metodi di risoluzione delle controversie alternativi al ricorso al Giudice L Arbitro Bancario Finanziario Andrea PITTARELLO studio legale associato BSVA 2 L Arbitro Bancario Finanziario L ABF è un sistema
DettagliOsservatorio giustizia civile Firenze. Progetto Nausicaa 2. Protocollo sulla mediazione disposta dal giudice. Aggiornato al 3 Aprile 2014
Osservatorio giustizia civile Firenze Progetto Nausicaa 2 Protocollo sulla mediazione disposta dal giudice Aggiornato al 3 Aprile 2014 1. Promozione della mediazione Per attuare la finalità del Progetto
DettagliMinistero della Giustizia
Ministero della Giustizia LA MEDIAZIONE CIVILE Roma, 4 novembre 2010 La mediazione civile La mediazione è l attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti
DettagliInformazioni per aiutare le persone a prepararsi alla mediazione
Informazioni per aiutare le persone a prepararsi alla mediazione www.mediazionetrapari.com Parte Prima - Informazioni generali sulla mediazione 1. Che cosa è la mediazione? 2. Che cosa fa un mediatore?
DettagliDomande e risposte sulla mediazione. tratte dal d.lgs. 28/2010 (II parte)
Downloaded from: justpaste.it/oag-faq-minardi Domande e risposte sulla mediazione tratte dal d.lgs. 28/2010 (II parte) Autore Mirco Minardi, www.lexform.it Cosa si intende per mediazione? La mediazione
DettagliLa mediazione civile e commerciale
La mediazione civile e commerciale dalla parte del cittadino e delle imprese Relatore: dott. Luigi Casna, Amministratore Unico Organismo di Mediazione del Ministero della Giustizia DOLOMITI CONCILIAZIONI
DettagliRegolamento di mediazione
Regolamento di mediazione Giuriform srl è iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 340 del registro degli organismi di mediazione. INDICE Art. 1 Applicazione del regolamento Art. 2 Avvio della
Dettagliformazione Corso base per mediatori civili (50 ore) Date corso: 31 marzo,7,21,28 aprile; 5,12,19, 26 maggio 2017
formazione Corso base per mediatori civili (50 ore) Date corso: 31 marzo,7,21,28 aprile; 5,12,19, 26 maggio 2017 Orario: dalle 8 alle 14,30 (incluso pausa) Quota di partecipazione: 490, IVA esente; Titolo
DettagliDIRITTO INTERNAZIONALE
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI A.A. 2015/2016 DIRITTO INTERNAZIONALE Prof. Cesare Pitea email cesare.pitea@unipr.it ricevimento mercoledì 9:30/11:30 1 PARTE III:
DettagliPROGRAMMA CORSO MESSINA
PROGRAMMA CORSO MESSINA 08/06/2011 Presentazione dell organismo di formazione e dello scopo del corso Presentazione dei singoli corsisti e del formatore I metodi A.D.R. e la normativa di riferimento Storia
DettagliCORSO PER MEDIATORE CIVILE
Ente di Formazione Accademia Nazionale del Diritto Organismo di Mediazione e Conciliazione Via Filippo Erenia, 12 - Roma CORSO PER MEDIATORE CIVILE Ai sensi dell art. 18 co. 2 lett. F) D.M. 180/2010 pubblicato
DettagliDa inviarsi a mezzo raccomandata, fax ( ), o da consegnarsi presso il recapito di cui sopra
Allegato A [scrivere in stampatello] ISTANZA DI CONCILIAZIONE per la risoluzione extra-giudiziale delle controversie insorte tra i Clienti e la Società VERITAS ENERGIA S.p.A. Alla Segreteria di Conciliazione
DettagliAlternative Dispute Resolution
A D R? Alternative Dispute Resolution ADR aggiudicativi ARBITRATO ADR non aggiudicativi NEGOZIAZIONE ASSISTITA MEDIAZIONE ARBITRATO: Art. 806 e seguenti cpc COMPROMESSO CLAUSOLA COMPROMISSORIA CONVENZIONE
DettagliLa mediazione in materia civile e commerciale
La mediazione in materia civile e commerciale A partire dal 21 marzo 2011, per alcune materie particolarmente conflittuali, la MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE è divenuta obbligatoria prima di poter avviare
DettagliREGOLAMENTO DI RICEZIONE, GESTIONE E TRATTAMENTO SEGNALAZIONI ART C.C.
REGOLAMENTO DI RICEZIONE, GESTIONE E TRATTAMENTO SEGNALAZIONI ART. 2408 C.C. Decorrenza 5 aprile 2013 1.1 20/06/2014 variazione indirizzo sede della Fondazione collegio sindacale 1.0 05/04/2013 regolamento
DettagliLa condanna alle spese rafforza la conciliazione
Il Sole 24 Ore 5.6.2009, pag. 35 Roberto Marinoni La condanna alle spese rafforza la conciliazione La riforma del processo civile incide sull istituto della conciliazione almeno sotto il profilo del comma
DettagliREGOLAMENTO ARBITRATI
REGOLAMENTO ARBITRATI APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 29/11/2010 CON DELIBERA N. 101 E DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL C.O.N.I. DEL 12/04/2011 CON DELIBERA N. 130 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art.
DettagliArt. 696 c.p.c. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
Art. 696 c.p.c. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO Art. 696-bis c.p.c. CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE L ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO consiste nella raccolta di prove
DettagliLA TUTELA DEI DIRITTI DEL TURISTA
LA TUTELA DEI DIRITTI DEL TURISTA Generale mancanza di effettività della tutela* Un atteggiamento remissivo del turista di fronte agli inadempimenti delle imprese operanti nel settore equivale a denegata
DettagliOrdine dei medici MEDIAZIONE IN MATERIA SANITARIA
MEDIAZIONE MEDIAZIONE IN MATERIA SANITARIA Ministero della Giustizia: Iscritto al numero 135 del registro degli organismi di Conciliazione Ministero della Giustizia: Iscritto al numero 155 dell elenco
Dettagli02/03/2012 DOTT. ENZO MAURO
02/03/2012 DOTT. ENZO MAURO Presentazione dell organismo di formazione e dello scopo del corso Presentazione dei singoli corsisti e del formatore I metodi A.D.R. e la normativa di riferimento Storia dei
DettagliCLAUSOLE DI ARBITRATO. arbitrato
CLAUSOLE DI ARBITRATO arbitrato CLAUSOLE DI ARBITRATO DELLA CCI La CCI raccomanda a tutte le parti che vogliano fare riferimento nei loro contratti all arbitrato CCI di inserirvi la seguente clausola tipo.
DettagliREGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE
REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE ART.1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE Il servizio di conciliazione offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, ed in particolare quelle che possono
DettagliLa presente edizione è stata chiusa in redazione il 14 marzo 2011
La presente edizione è stata chiusa in redazione il 14 marzo 2011 ISBN 978-88-324-7855-6 2011 - Il Sole 24 ORE S.p.A. Sede legale e amministrazione: via Monte Rosa 91, 20149 Milano Redazione: via C. Pisacane
DettagliI MODELLI DI SEGUITO RIPORTATI SONO RELATIVI AL VECCHIO PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE EX D.Lgs. n. 5/2003
VAI ALLA SEZIONE DOCUMENTI SCARICABILI PER SCARICARE I MODELLI CON MINIGUIDA RELATIVI AL NUOVO PROC EDIMENTO DI CONCILIAZIONE EX D.Lgs. n. 28/2010 I MODELLI DI SEGUITO RIPORTATI SONO RELATIVI AL VECCHIO
Dettagli1) CLAUSOLA STANDARD PER ARBITRALE RITUALE DI DIRITTO COMUNE (TRA DUE PARTI) COLLEGIO ARBITRALE
Alcuni modelli di Clausola arbitrale e compromesso come base per la discussione e la lezione presso l Ordine dei Commercialisti di Vicenza del 13 novembre 2010 (senza alcuna pretesa di completezza o di
DettagliLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE : Cenni generali sull Istituto
LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE : Cenni generali sull Istituto stituto Dott. Mariolina Parola, mediatore associato Amci La mediazione civile e commerciale, così come è stata introdotta del Dlgs 28/2010,
DettagliLe parti ed i difensori
Le parti ed i difensori Prof. Carlo Ghia I soggetti processuali Giudice ed i suoi ausiliari (ufficiale giudiziario, cancelliere e consulente tecnico); Pubblico Ministero; Parti e difensori. Le parti processuali
DettagliMediazione e responsabilità medica: spunti per lo sviluppo di un modello conforme su base nazionale
Mediazione e responsabilità medica: spunti per lo sviluppo di un modello conforme su base nazionale Prof. avv. Ilaria Pagni Facoltà di Giurisprudenza di Firenze Como, 29-30 aprile 2011 Quali ambiti per
DettagliCOMUNE DI ASTI 1ª AREA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI. Settore Appalti CODICE ETICO DEGLI APPALTI E DEI CONTRATTI COMUNALI
COMUNE DI ASTI 1ª AREA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI Settore Appalti CODICE ETICO DEGLI APPALTI E DEI CONTRATTI COMUNALI INDICE PARTE I Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Disposizioni generali
DettagliCOMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Prov. Palermo)
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Prov. Palermo) REGOLAMENTO PER RIMBORSO SPESE DI ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO IN FAVORE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, SEGRETARIO COMUNALE, DIPENDENTI ED AMMINISTRAORI
DettagliREGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE
REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI La presente procedura di conciliazione è applicabile unicamente alle controversie che traggono origine dai contratti stipulati tra psicologi
DettagliCOMUNE DI MARIGLIANO REGOLAMENTO PER IL PATROCINIO E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPEDENNTI DEL COMUNE
COMUNE DI MARIGLIANO (Provincia di Napoli) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 23.04.2013 REGOLAMENTO PER IL PATROCINIO E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPEDENNTI DEL COMUNE
Dettaglitempi previsti da L. 241/80 tempi previsti da L. 241/81 tempi previsti da L. 241/82 tempi previsti da L. 241/83 tempi previsti da L.
STRUTTURA DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO L. 241/80 NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI NUMERO PROCEDIME NTI CONCLUSI NEI TERMINI NUMERO PROCEDIMENT I NON CONCLUSI NEI TERMINI MOTIVI DEL RITARDO e Legali Liquidazione
DettagliOGGETTO: La mediazione civile
OGGETTO: La mediazione civile Premessa Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (Gazzetta Ufficiale n. 53) in attuazione della Riforma del Processo Civile (l. 69/2009) ha introdotto un nuovo istituto,
DettagliCapitolo 1 La mediazione dopo la riforma con il D.Lgs. n. 28 del 2010 e con i regolamenti attuativi...» 3 di Claudio Cecchella
Prefazione.......................................................... pag. XI PARTE PRIMA La risoluzione stragiudiziale delle controversie civili Capitolo 1 La mediazione dopo la riforma con il D.Lgs. n.
DettagliLa negoziazione assistita (D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014)
La negoziazione assistita (D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014) Cosa sono: - la negoziazione assistita - la procedura di negoziazione assistita Nozione di procedura di negoziazione assistita Iter procedimentale
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Fac-simile di convenzione di negoziazione assistita (generica) (si rammenta che, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 6 del D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, per stipulare la convezione di
DettagliConciliazione e arbitrato nel Collegato lavoro
Conciliazione e arbitrato nel Collegato lavoro di Alessandro Corvino Avvocato Collaboratore Adapt - Centro Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali Le sedi
DettagliContratti di vendita, le liti Ue si risolvono fuori dai tribunali
Codice del consumo. Nuove norme per i patti imprese-cittadini Contratti di vendita, le liti Ue si risolvono fuori dai tribunali di Marina Castellaneta Procedimenti Adr gratuiti e chiusi in 90 giorni Un
DettagliProposte sulla crisi del gruppo. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Commissione Procedure Concorsuali (Presidente R. Rordorf) ALLEGATO E
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Commissione Procedure Concorsuali (Presidente R. Rordorf) ALLEGATO E Proposte sulla crisi del gruppo Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Roma,
DettagliSIMULAZIONE: RISOLUZIONE ALTERNATIVA DI UNA CONTROVERSIA IN MATERIA SOCIETARIA
SIMULAZIONE: RISOLUZIONE ALTERNATIVA DI UNA CONTROVERSIA IN MATERIA SOCIETARIA LE COORDINATE DI PARTENZA Tizio e Caio sono entrambi soci amministratori di una s.r.l. Alfa ed allo stesso tempo risultano
DettagliTRE FINE SETTIMANA, DAL VENERDI ALLA DOMENICA, ORE 9.00/19.00
TIPOLOGIE DI CORSI - CORSO 5 (intensivo) DAL LUNEDI AL VENERDI, ORE 9.00/19.00 - CORSO 3 (semi-intensivo) TRE FINE SETTIMANA, DAL VENERDI ALLA DOMENICA, ORE 9.00/19.00 2 OREAL Dì PER 22 GIORNI, DAL LUNEDI
DettagliCLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE DI DIRITTO SCRITTURE IN GENERE
CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE DI DIRITTO Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione
DettagliCOMUNICATO STAMPA XIII ASSEMBLEA DEL COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE LATINA 23/24 OTTOBRE 2014
COMUNICATO STAMPA XIII ASSEMBLEA DEL COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE LATINA 23/24 OTTOBRE 2014 L ASSEMBLEA DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE FORENSI CONTESTA LE NUOVE INCOMPATIBILITA PREVISTE PER
DettagliFOGLIO INFORMATIVO. relativo a: FIDEIUSSIONE SPECIFICA. Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello Società Cooperativa
FOGLIO INFORMATIVO relativo a: FIDEIUSSIONE SPECIFICA INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello Società Cooperativa Sede legale: Via Roma, 81/83 85024 Lavello (PZ) Telefono:
DettagliLEGGE PINTO: PROFILI DI RESPONSABILITÀ
Cendon / Book PROCEDURA CIVILE PROFESSIONAL LEGGE PINTO: PROFILI DI RESPONSABILITÀ QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI Eduardo Tammaro Edizione DICEMBRE 2014 Copyright MMXIV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030
DettagliINDICE SOMMARIO. Capitolo 1 TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI IN SEDE ARBITRALE di Cesare Trapuzzano
Capitolo 1 TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI IN SEDE ARBITRALE 1. Ratio dell intervento normativo............................ 2 1.1. Natura dell arbitrato lite pendente.......................
DettagliREGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE Art. 1 - PRINCIPI GENERALI La Mediazione/Conciliazione e' una procedura per la risoluzione consensuale di un conflitto con l intervento di un terzo
DettagliINDICE. Capitolo I Le attività di recupero dei crediti
Manuale Finale.qxd 7-07-2016 9:51 Pagina V Capitolo I Le attività di recupero dei crediti 1. Premessa... 2. La prevenzione... 3. Il recupero del credito... 3.1 Le procedure interne (invio di solleciti
DettagliINFORMATIVA SU RECLAMI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E RICORSO A STRUMENTI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
La BCC Monte Pruno di Roscigno e Laurino pone la massima attenzione alla soddisfazione della propria clientela ed all'ascolto delle sue esigenze. Nel caso in cui un cliente non rimanga soddisfatto della
DettagliPRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE
PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE per conto corrente depositi finanziamenti leasing altri servizi regolati dalle disposizioni della Banca d Italia, esclusi i servizi di pagamento e il credito ai consumatori
DettagliLA MEDIAZIONE NOVITA ED OPPORTUNITA Asti, 11 marzo 2011
LA MEDIAZIONE NOVITA ED OPPORTUNITA Asti, 11 marzo 2011 Quadro Normativo e novità del D.Lgs. n. 28/2010 Dott. Fabio PILLONCA Commissione UNGDCEC Arbitrato e Conciliazione Normativa di riferimento - Direttiva
DettagliREGOLAMENTO PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI DI CUI AL PROGETTO CD. SESTA PORTA
REGOLAMENTO PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI DI CUI AL PROGETTO CD. SESTA PORTA ART.1 - SCELTA DEL CONTRAENTE 1. I contraenti vengono individuati, di norma, mediante procedura ad evidenza pubblica. 2.
DettagliREPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE 1 SERVIZI SOCIO SANITARI Processo Erogazione di interventi nei servizi sociali Sequenza di processo
DettagliVie alternative: possibili intese extra-giudiziali. TROVANO UN ACCORDO
A003170, 1 A003170 FONDAZIONE INSIEME onlus. Da il sole 24 ore del 25/5/2015, , di Bianca Lucia Mazzei, giornalista. Per la
DettagliCORSI DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI ABILITATI Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 PRESENTAZIONE
in collaborazione con: CORSI DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI ABILITATI PRESENTAZIONE La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, in collaborazione con il Palazzo delle
DettagliCORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI ai sensi del D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale
ADR Piemonte è iscritta al n. 36 dell Elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di formazione per mediatori presso il Ministero della Giustizia. CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI ai sensi del D.Lgs. 28/2010
DettagliCODICE DISCIPLINARE NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
COMUNE DI SPRESIANO (Provincia di Treviso) CODICE DISCIPLINARE E NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI - Delibera G.C. n.111 del 27.09.2001: Costituzione Ufficio competente
DettagliMODULO DI CONFERMA DI INTERVENTO AL PRIMO INCONTRO. CON RISERVA DI VALUTARE in tale sede l'effettivo INIZIO della mediazione
La Casa della Conciliazione, società iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 850 del Registro degli Enti deputati alla gestione delle conciliazioni. Spett.le: Organismo di Mediazione La Casa
DettagliPROCEDURE DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO, SISTEMA DI INDENNIZZO E FONDO DI GARANZIA PER I RISPARMIATORI E GLI INVESTITORI
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO, SISTEMA DI INDENNIZZO E FONDO DI GARANZIA PER I RISPARMIATORI E GLI INVESTITORI Con lo schema di decreto legislativo adottato oggi dal Consiglio dei Ministri
DettagliRecenti modifiche in materia di interessi moratori
Recenti modifiche in materia di interessi moratori In questo articolo verranno illustrate le recenti modifiche legislative che hanno interessato la materia degli interessi dovuti in caso di ritardo nei
DettagliREGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9.
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9.2000 MODIFICHE E ADEGUAMENTO AI SENSI DELL ART. 9 DL 90/2014 CONV. CON
DettagliLa Figura Professionale del Consulente Tecnico d'ufficio
La Figura Professionale del Consulente Tecnico d'ufficio La figura del consulente tecnico d'ufficio è disciplinata dal codice di procedura civile art. 61-64, 191-201 c.p.c.; art. 13-24, 89-92 disp. att.
DettagliPATROCINIO A SPESE DELLO STATO
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ISTANZA PER L AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER PROCEDIMENTI CIVILI, CONTABILI (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari
DettagliLa riforma del diritto del lavoro: aspetti giuslavoristici e risvolti operativi
La riforma del diritto del lavoro: aspetti giuslavoristici e risvolti operativi Dottor Pietro Martello Avv. Sergio Barozzi Avv. Emiliano Nitti Avv. Andrea Stanchi IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO
DettagliMediazione civile obbligatoria: il vademecum del Ministero della Giustizia
Mediazione civile obbligatoria: il vademecum del Ministero della Giustizia 20 settembre 2013 Da oggi (20 settembre) la mediazione torna obbligatoria in materia di condominio, diritti reali, divisione,
Dettagliordinamento processuale (verifica contraddittorio e tentativo di conciliazione)
La prima udienza ex art 183 cpc nel nuovo ordinamento processuale (verifica contraddittorio e tentativo di conciliazione) Prof. Riccardo Demontis Premessa La lezione, che ha affrontato l udienza di prima
DettagliCome trasformare la competizione in collaborazione;
OBIETTIVI Come trasformare la competizione in collaborazione; PRESUPPOSTI La competizione è un opportunità per i dipendenti e per l azienda quando è gestita correttamente; La competizione, quando gestita
DettagliLa continuità aziendale tra crisi di impresa e amministrazione giudiziaria. Il ruolo del revisore legale e del professionista.
La continuità aziendale tra crisi di impresa e amministrazione giudiziaria. Il ruolo del revisore legale e del professionista. Dott. Domenico Merlino Agenda Introduzione Richiamo a principi generali La
DettagliPROTOCOLLO DI CONCILIAZIONE PARITETICA VODAFONE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
PROTOCOLLO DI CONCILIAZIONE PARITETICA VODAFONE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI Art. 1 L AMBITO 1. Al fine di facilitare la risoluzione non giudiziale delle controversie tra consumatori e azienda Vodafone
DettagliRICHIESTA DI AVVIO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA
RICHIESTA DI AVVIO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA (un originale e fotocopie per tutte le parti chiamate) Il sottoscritto nato a il C.F. residente in prov. Via CAP cell. e-mail (barrare una delle
DettagliCONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO XIII LEGISLATURA ANNO 2005 DISEGNO DI LEGGE 22 dicembre 2005, n. 143 Istituzione della Camera conciliativa per controversie in tema di responsabilità civile
DettagliCONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO. Tra la Società..., con sede in..., cod. fisc...., rappresentata da... in seguito denominata la
CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO Tra la Società, con sede in, cod. fisc., rappresentata da in seguito denominata la concedente ; e con sede in rappresentata da in seguito denominata la licenziataria ;
DettagliINDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...
INDICE Prefazione... p. XV Schemi I GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO... 3 1 Giurisdizione (artt. 1 e 5 c.p.c.)... 7 2 Competenza: principi generali (artt. 5 e 6
DettagliLEGGE 5 GIUGNO 1989, N Artt. 1-4 (...) (2) Art. 5
LEGGE 5 GIUGNO 1989, N. 219 Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione (1) CAPO I Norme in materia di reati ministeriali Artt. 1-4 (...) (2) CAPO
DettagliCommissione di conciliazione per il personale federale Scheda informativa
Commissione di conciliazione per il personale federale Scheda informativa Commissione di conciliazione 1. Qual è il compito della commissione di conciliazione?... 1 2. Chi può ricorrere alla commissione
DettagliCAMERA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE ARCO S.r.l.
DOMANDA CONGIUNTA DI MEDIAZIONE ai sensi del D. Lgs. 28/2010 A Camera di Arbitrato e Conciliazione - ARCO S.r.l. (da depositare personalmente o a mezzo posta raccomandata / pec / fax) SEZIONE 1 PARTI:
Dettaglidi Alessandro Bruni avvocato arbitro - conciliatore
I METODI DI A.D.R. NELL ESPERIENZA AMERICANA di Alessandro Bruni avvocato arbitro - conciliatore abrun@libero.it In una visione d insieme i metodi A.D.R. (Alternative Dispute Resolution, o, in italiano,
DettagliLe variazioni ai giudizi di impugnazione
Le variazioni ai giudizi di impugnazione In nero sono evidenziate le modifiche apportate dal Dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 Articolo 342 Forma dell appello L appello si propone con citazione
DettagliPROTOCOLLO D INTESA. Tra
PROTOCOLLO D INTESA Tra l Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino (d ora in poi per brevità: l Agenzia ), codice fiscale 97597510011, rappresentata dal Presidente Carlo Foppa, nato a
DettagliINDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI)
CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE 1. Premessa... pag. 3 2. L impianto complessivo della riforma.... pag. 8 3. Le modifiche al codice di procedura civile: 3.1. Le modifiche agli articoli
DettagliCOME DIVENTARE CONCILIATORE
MEDIAZIONE TRA PARI PRESENTA COME DIVENTARE CONCILIATORE GRAZIE PER AVER SCARICATO IL MIO MANUALE PER CONCILIATORI! E UN CORSO DEDICATO A TUTTI QUELLI CHE VOGLIONO CAPIRE COSA SIGNIFICA DIVENTARE E ESSERE
DettagliVALUTAZIONE E ISCRIZIONE NEI REGISTRI PROFESSIONALI REGOLAMENTO GENERALE (Legge 14 gennaio 2013 n. 4)
Pagina 2 di 5 1. REQUISITI DI ACCESSO PER L ISCRIZIONE AL REGISTRO 1.1 Scopo e Campo di applicazione 1.2 Riferimenti Normativi La presente procedura descrive le modalità operative previste dall AiFOS per
DettagliALLEGATO ALLA DEL. C.C. n. 1 del 06/02/2010. COMUNE DI GAVORRANO (Provincia di Grosseto) CODICE ETICO DEGLI APPALTI E DEI CONTRATTI COMUNALI
ALLEGATO ALLA DEL. C.C. n. 1 del 06/02/2010 COMUNE DI GAVORRANO (Provincia di Grosseto) CODICE ETICO DEGLI APPALTI E DEI CONTRATTI COMUNALI 1 INDICE PARTE I Art. 1 Disposizioni generali relative alla parte
DettagliIntroduzione... pag. XIII Autore...» XV
INDICE Introduzione... pag. XIII Autore...» XV 1. LA FIGURA DEL CTU E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE...» 1 1.1 Il Consulente Tecnico d Ufficio...» 1 1.2 Gli altri ausiliari del giudice...» 2 1.3 L Albo
DettagliCONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ARTICOLO 2 DEL D.L. N. 132/2014 CONV. IN L. 162/2014 TRA., in persona del legale rappresentante pro
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ARTICOLO 2 DEL D.L. N. 132/2014 CONV. IN L. 162/2014 TRA, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d
DettagliSTATUTO ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE FORENSE DI PESARO (OMFP)
STATUTO ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE FORENSE DI PESARO (OMFP) Art. 1 Principi generali e Oggetto. Il presente statuto disciplina l organizzazione interna dell ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE
DettagliLa liquidazione, le cause di scioglimento e la nomina dei liquidatori. Prof.ssa Claudia Rossi 1
La liquidazione, le cause di scioglimento e la nomina dei liquidatori Prof.ssa Claudia Rossi 1 DEFINIZIONE La liquidazione è una fase della vita della società in cui: - Non viene più esercitata l attività
DettagliSono in stato di custodia cautelare Adesso cosa succede?
Sono in stato di custodia cautelare Adesso cosa succede? Sei stato arrestato. Ciò non significa che sei colpevole. Hai diritto ad un avvocato difensore. Il tuo avvocato difensore deve solo prendersi cura
DettagliPRIME QUESTIONI INTERPRETATIVE DEL D.LGS N.28 IN MATERIA DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI
PRIME QUESTIONI INTERPRETATIVE DEL D.LGS.04.03.2010 N.28 IN MATERIA DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI Raffaele Preziuso ( Avvocato - Collaboratore della Cattedra di Diritto Tributario
DettagliE-Commerce e la nuova procedura conciliativa online
E-Commerce e la nuova procedura conciliativa online Novità normative Centro Tutela Consumatori e Utenti Bolzano - 29 aprile 2016 Gian Antonio Benacchio 1 Ragioni dello sviluppo delle ADR a) UE Mercato
DettagliCAMERA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE- ARCO S.r.l.
RISPOSTA ALLA DOMANDA DI MEDIAZIONE ai sensi del D. Lgs. 28/2010 A Camera di Arbitrato e Conciliazione - ARCO S.r.l. (da depositare personalmente o a mezzo posta raccomandata/pec. / fax ) SEZIONE 1 PARTI:
Dettagli