S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO DIRETTIVA 2013/34/UE: IMPATTI ATTESI SULLE NORME CIVILISTICHE SUL BILANCIO LE MODIFICHE AI CRITERI DI VALUTAZIONE: CONFRONTO TRA LE OPZIONI DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE E LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA CLAUDIO SOTTORIVA 20 MAGGIO 2015 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO

2 Il sistema delle valutazioni e deroghe al Il sistema delle valutazioni e deroghe al criterio del criterio del prezzo di acquisto o del costo di prezzo di acquisto o del costo di produzione produzione CRITERIO BASE NELLE VALUTAZIONI PER IL BILANCIO PREVISTO DALLA DIRETTIVA Articolo 6, paragrafo 1, lettera i) della Direttiva: «le voci rilevate nel bilancio sono valutate secondo il principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione». Deroghe al criterio base previsto dalla Direttiva: 1. Articolo 7 - Valutazione alternativa delle immobilizzazioni basata sugli importi rideterminati; 2. Articolo 8 - Valutazione alternativa basata sul valore equo. 2

3 Il sistema delle valutazioni e deroghe al Il sistema delle valutazioni e deroghe al criterio del criterio del prezzo di acquisto o del costo di prezzo di acquisto o del costo di produzione produzione DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI ACQUISTO E DEL COSTO DI PRODUZIONE Articolo 2 della Direttiva, «Definizioni» prevede: «prezzo di acquisto»: somma del prezzo da pagare e degli eventuali costi accessori, detratte eventuali riduzioni accessorie del costo di acquisto; «costo di produzione»: somma del prezzo di acquisto delle materie prime e sussidiarie e degli altri costi direttamente imputabili al prodotto considerato. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l aggiunta di una congrua parte di costi generali fissi o variabili indirettamente imputabili al prodotto considerato nella misura in cui tali costi si riferiscano al periodo di fabbricazione. I costi di distribuzione restano esclusi. 3

4 Il sistema delle valutazioni e deroghe al Il sistema delle valutazioni e deroghe al criterio del criterio del prezzo di acquisto o del costo di prezzo di acquisto o del costo di produzione produzione Valutazione alternativa delle immobilizzazioni basata sugli importi rideterminati (c.d. «revaluation model») Articolo 7 della Direttiva Gli Stati membri possono ammettere la valutazione delle immobilizzazioni secondo il criterio degli importi rideterminati (c.d. «revaluation model» previsto dallo IAS 16). L importo della differenza tra la valutazione della immobilizzazione al prezzo di acquisto o al costo di produzione e la valutazione eseguita secondo il metodo della rideterminazione dei valori deve essere iscritto in un apposita Riserva del Patrimonio netto. Definizione di «immobilizzazione»: le voci dell attivo destinate ad essere utilizzate durevolmente nell attività dell impresa. 4

5 Il sistema delle valutazioni e deroghe al Il sistema delle valutazioni e deroghe al criterio del criterio del prezzo di acquisto o del costo di prezzo di acquisto o del costo di produzione produzione (segue) Valutazione alternativa basata sul valore equo Articolo 8 della Direttiva L articolo 8 della Direttiva prevede che gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere: a)la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari; b)la valutazione al valore equo di altre determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari. Il paragrafo 6 dell articolo 8 prevede altresì la possibilità che gli Stati membri autorizzino o prescrivano la rilevazione, la valutazione e l informativa degli strumenti finanziari in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS adottati a norma del Regolamento (CE) n. 1606/

6 Il sistema delle valutazioni e deroghe al Il sistema delle valutazioni e deroghe al criterio del criterio del prezzo di acquisto o del costo di prezzo di acquisto o del costo di produzione produzione (segue) Il fair value degli strumenti finanziari è determinato secondo uno dei seguenti valori: a) al valore di mercato ove si tratti di un mercato attendibile facilmente individuabile, o dal valore di mercato di uno strumento analogo; b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettate, purché permettano di approssimare ragionevolmente il valore di mercato; c) al prezzo di acquisto o al costo di produzione laddove non sono applicabili i metodi di cui alle precedenti lettere a) e b). 6

7 Il processo di recepimento della Direttiva in Il processo di recepimento Italia: lo schema della di Direttiva Decreto Legislativo in Italia: di lo schema di Decreto attuazione Legislativo della Direttiva di attuazione della Direttiva Il Ministero dell economia e delle finanze ha avviato due consultazioni pubbliche; in data 13 aprile 2015 ha reso noto uno schema di Decreto Legislativo per l attuazione della Direttiva che presenta taluni elementi di criticità: a)assenza di una relazione accompagnatoria illustrativa delle scelte effettuate; b)mancato recepimento di alcune innovazioni previste dalla Direttiva. Con riferimento alla lettera a) sorgono non pochi problemi in sede di prima analisi delle possibili modifiche all attuale disciplina di bilancio prevista nel Codice Civile. Previsione che «per la definizione di strumento finanziario, di attività finanziaria e passività finanziaria, di strumento finanziario derivato, di costo ammortizzato, di fair value, di attività monetaria e passività monetaria, parte correlata e modello e tecnica di valutazione generalmente accettato si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall Unione europea». 7

8 Ipotesi di attuazione della Direttiva Ipotesi di attuazione 2013/34/UE della Direttiva in Italia: 2013/34/UE immobilizzazioni in Italia: la valutazione rappresentate delle da immobilizzazioni titoli rappresentate da titoli Ipotesi di modifica del criterio di valutazione delle immobilizzazioni rappresentate da titoli Codice Civile Art Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; Ipotesi di attuazione 1. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile; 8

9 Ipotesi di attuazione della Direttiva Ipotesi di attuazione 2013/34/UE della Direttiva in Italia: 2013/34/UE crediti, debiti, in disaggio Italia: la valutazione e aggio su dei prestiti debiti e dei crediti L ipotesi di modifica del criterio di rilevazione dei crediti, dei debiti, del disaggio e dell aggio su prestiti: Codice Civile Art ) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione; Ipotesi di attuazione 8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo; 7) il disaggio e l aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal successivo numero 9

10 Ipotesi di attuazione della Direttiva Ipotesi di attuazione 2013/34/UE della Direttiva in Italia: 2013/34/UE crediti, debiti, in disaggio Italia: la valutazione e aggio su dei prestiti debiti e dei crediti Art bis. (Bilancio in forma abbreviata). Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale

11 Lo schema di Decreto Legislativo prevede: Ipotesi di attuazione della Direttiva 2013/34/UE in Italia: crediti, debiti, disaggio e aggio su prestiti Ipotesi di attuazione della Direttiva 2013/34/UE in Italia: il problema dell applicazione del criterio del costo ammortizzato che le immobilizzazioni rappresentate da titoli siano valutate secondo il criterio del costo ammortizzato, ove tecnicamente applicabile; i crediti e i debiti siano rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo; il disaggio e l aggio su prestiti siano rilevati secondo il criterio del coso ammortizzato. Si osserva che nello schema di Decreto Legislativo: manca una nozione di «immobilizzazione rappresentata da titoli»; per la nozione di costo ammortizzato si fa rinvio ai principi contabili internazionali adottati dall Unione europea. Si può ritenere che le immobilizzazioni rappresentate da titoli siano costituite da prestiti obbligazionari e simili che l impresa intende conservare fino a scadenza (c.d. strumenti finanziari «held to maturity»)

12 Ipotesi di attuazione della Direttiva 2013/34/UE in Italia: Criterio dei costo ammortizzato il problema dell applicazione del criterio del costo ammortizzato Il costo ammortizzato di un attività o passività finanziaria è rappresentato dal suo valore di iscrizione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale già effettuati, accresciuto o diminuito dell ammortamento complessivo, attraverso il metodo dell interesse effettivo, di qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza. Lo schema di Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva, dispone espressamente che il valore di iscrizione dei crediti deve tener conto: - del presumibile valore di realizzazione; - del fattore temporale. Da ciò discende l obbligo di attualizzare i crediti il cui incasso è previsto oltre il normale ciclo operativo (generalmente pari a dodici mesi)

13 Il criterio del costo ammortizzato: un esemplificazione Criterio dei costo ammortizzato Si ipotizzi di avere acquistato obbligazioni per nominali Euro ; prezzo unitario di acquisto Euro 104,00; spese bancarie Euro 1.000; rendimento 7% annuo; cedole annuali; scadenza del prestito obbligazionario Il piano di ammortamento delle obbligazioni acquistate può essere rappresentato come segue: Data Rimborsi Interessi Interessi effettivi Differenza Capitale residuo == == == == , == , , , == , , , == , , ,00 Totale , , ,

14 Il criterio del costo ammortizzato: un esemplificazione Criterio dei costo ammortizzato Il tasso effettivo dell operazione è il tasso di rendimento interno, ossia il tasso che rende pari a zero la somma dei flussi finanziari in entrata e in uscita originati dall operazione; nell esempio il tasso è calcolabile come segue: Acquisto obbligazioni , Cedola 7.000, Cedola 7.000, Rimborso a scadenza ,00 Tasso effettivo 5,16% 14 14

15 Il criterio del costo ammortizzato: un esemplificazione Criterio dei costo ammortizzato La conseguente rappresentazione contabile nel bilancio di esercizio sarà del tipo: Immobilizzazioni finanziarie , ,16 == Proventi finanziari == 5.416, , ,

16 Ipotesi di attuazione Ipotesi della di Direttiva attuazione 2013/34/UE della Direttiva in Italia: il trattamento 2013/34/UE contabile dei in costi Italia: di costi sviluppo di sviluppo Trattamento contabile dell ammortamento dei costi di sviluppo Codice Civile Art Ipotesi di attuazione 5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati; 5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati ; 16

17 Ipotesi di attuazione Ipotesi della di Direttiva attuazione 2013/34/UE della Direttiva in Italia: il trattamento 2013/34/UE contabile in dell avviamento Italia: Trattamento contabile dell ammortamento dell avviamento Codice Civile Art Ipotesi di attuazione 6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa; 6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L ammortamento dell avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell avviamento; 17

18 Ipotesi di attuazione della Direttiva 2013/34/UE in Italia: la valutazione degli strumenti finanziari derivati Valutazione e iscrizione degli strumenti finanziari derivati Codice Civile Art Ipotesi di attuazione 11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell operazioni coperti e quelle dello strumento di copertura. 18

19 Ipotesi di attuazione della Direttiva Ipotesi di attuazione 2013/34/UE della Direttiva in Italia: 2013/34/UE strumenti in finanziari Italia: la valutazione degli derivati strumenti finanziari derivati (segue) Codice Civile Art Ipotesi di attuazione Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2420, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite. 19

20 La nozione Nozione di strumento di strumento finanziario finanziario ricavabile dai principi contabili internazionali Strumento finanziario: qualsiasi contratto che dia origine ad un attività finanziaria per un soggetto e ad una passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo di capitale per un altro soggetto. SOGGETTO A (possessore) STRUMENTO FINANZIARIO SOGGETTO B (emittente) ATTIVITÀ FINANZIARIA PASSIVITÀ FINANZIARIA STRUMENTO DI PATRIMONIO NETTO 20

21 Attività finanziarie, passività finanziarie e Ipotesi di attuazione strumenti della Direttiva rappresentativi 2013/34/UE di capitale in Italia: la valutazione degli strumenti finanziari derivati Una attività finanziaria (IAS 32, par. 11) è qualsiasi attività che sia, alternativamente: a) disponibilità liquide; b) uno strumento rappresentativo di capitale di un altra entità; c) un diritto contrattuale: (i) a ricevere disponibilità liquide o un altra attività finanziaria da un altra entità; o (ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un altra entità alle condizioni che sono potenzialmente favorevoli all entità; Una passività finanziaria (IAS 32, par. 11) è qualsiasi passività che sia un obbligazione contrattuale: (i) a consegnare disponibilità liquide o un altra attività finanziaria a un altra entità; o (ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un altra entità alle condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all entità. Uno strumento rappresentativo di capitale è qualsiasi contratto che rappresenti una quota ideale di partecipazione residua nell attività dell entità dopo aver estinto tutte le sue passività. 21

22 Nozione di strumenti finanziari derivati Ipotesi di attuazione desumibili della Direttiva dai principi 2013/34/UE contabili in Italia: la valutazione degli internazionali strumenti finanziari derivati Derivato strumento finanziario o altro contratto che possiede contemporaneamente le seguenti tre caratteristiche: il suo valore cambia in relazione al cambiamento in un tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, merito di credito o indici di credito o altra variabile, denominata sottostante ; non richiede un investimento netto iniziale (ovvero ha un valore di mercato fair value nullo al momento della sua sottoscrizione e, pertanto, non dà origine ad incassi/pagamenti) o richiede un investimento netto iniziale (incasso/pagamento) che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato; è regolato a data futura. 22

23 Ipotesi di attuazione della Direttiva Ipotesi di attuazione 2013/34/UE della Direttiva in Italia: 2013/34/UE poste in in valuta Italia: la valutazione delle poste in valuta Trattamento contabile delle poste in valuta Codice Civile Art Ipotesi di attuazione 8- bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole; 8-bis) le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto; 23

24 Ipotesi di attuazione della Approfondimenti Direttiva 2013/34/UE in Italia: qualche riferimento bibliografico FEE, tavola di comparazione delle diverse opzioni previste dalla Direttiva (link _47_with_2013_Directive.pdf) Irlanda, Department of Jobs, Enterprise and Innovation, documento di consultazione sul recepimento della Direttiva 2013/34/UE ( ve_ eu.pdf) C. Sottoriva, La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. Una prima lettura della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abroga le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV Direttiva CEE e VII Direttiva CEE), Giuffrè Editore, Milano, Commissione Principi Contabili, Quaderno n. 54, a cura di T. Sesana (2014). 24

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