I Workshop articoli pirotecnici Nuovi obblighi per gli operatori del settore

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1 I Workshop articoli pirotecnici Nuovi obblighi per gli operatori del settore Autoscuola Di Fiore Presso i locali del C.I.S.S. - via Argine, 491 Napoli 19 Ottobre 2015

2 Introduzione Quadro normativo 2

3 Normativa vigente nel settore pirotecnico Armonizzazione delle norme sulla vendita di articoli pirotecnici D.Lgs. 123/2015 Regolamento delle leggi di pubblica sicurezze T.U.L.P.S. e Re.T.U.L.P.S. Registrazione e valutazione delle sostanze chimiche Etichettatura delle sostanze chimiche REACh e CLP Trasporto di merci pericolose su strada A.D.R. Materie pirotecniche Norme per la prevenzione dei rischi d incidente rilevante SEVESO III Norme per le attività soggette alla prevenzione incendi D.P.R. 151/2011 Norme per la salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 3

4 Il Regolamento CLP CE n. 1272/2008 obblighi di classificazione, etichettatura e Schede di Sicurezza 4

5 Contesto normativo Regolamenti Europei Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 Gestione sostanze Chimiche Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 Classificazione etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele Regolamento (UE) n. 453/2010 Compilazione delle Schede di Sicurezza Regolamento (UE) n. 830/2015 Compilazione delle Schede di Sicurezza 5

6 Contesto normativo Direttive Europee: 67/548/CEE Direttiva Sostanze Pericolose 1999/45/CE Direttiva Preparati Pericolosi 98/24/CE Direttiva Agenti Chimici D. Lgs 9 Aprile n. 81/2008 Testo Unico per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Titolo IX Sostanze Pericolose Capo I Agenti chimici Capo II Agenti cancerogeni e mutageni 6

7 Regolamento CLP Il regolamento CE n. 1272/2008 disciplina i criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Classification, Labelling and Packaging CLP): I. Si applica nell ambito della fornitura e nell uso di sostanze chimiche; II. È destinato sia ai lavoratori che ai consumatori; III. Introduce nuovi criteri di classificazione dei prodotti chimici; IV. Nuova etichettatura per la comunicazione dei potenziali pericoli (Etichette e SDS). 7

8 Regolamento REACH Il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) per la gestione del rischio delle sostanze chimiche. I. Tutela della la salute umana e il rispetto dell ambiente. II. Massima trasparenza nella diffusione lungo la catena di approvvigionamento delle notizie ed informazioni raccolte 8

9 Unione Europea: paesi membri 2015 Fonte Sito UE 9

10 Definizioni Sostanza: Miscela: 10

11 Definizioni Articolo: 11

12 Articolo 31 Schede di sicurezza Vi è l obbligo di fornire una scheda di sicurezza nel caso di: Sostanze classificate come pericolose Miscele classificate come pericolose 12

13 Articolo 33 Articoli È possibile fornire una scheda informativa per trasmettere: Articoli contenenti sostanze SVHC > 0,1% p/p 13

14 Definizioni Articoli Pirotecnici Combinazione di un articolo (che funziona da contenitore o da materiale di supporto) e di una sostanza/miscela 14

15 Definizioni Articoli Pirotecnici 15

16 Definizioni Articoli Pirotecnici 16

17 Vi è l obbligo di fornire una scheda di sicurezza per gli articoli pirotecnici??? 17

18 SDS sostanze contenute nell articolo pirotecnico L articolo pirotecnico funziona da contenitore per una sostanza/miscela 18

19 Scheda dati di sicurezza (SDS) Documento tecnico più significativo ai fini informativi sulle sostanze chimiche e loro miscele, Contengono informazioni sulle proprietà fisicochimiche, tossicologiche e i pericoli per l'ambiente Indicazioni per la corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele 19

20 Scheda dati di sicurezza (SDS) I. Esaminare la tipologia di sostanze contenute nell articolo pirotecnico II. Valutare i range di concentrazione di ciascuna sostanza III. Considerare la possibilità di accorpare più articoli pirotecnici in una macro famiglia (controllandone la composizione) 20

21 Regolamento CLP Il regolamento CE n. 1272/2008 si compone di: 62 Articoli e 7 Allegati Titolo II Classificazione dei pericoli Titolo III Comunicazione dei pericoli per mezzo dell etichettatura Titolo IV Imballaggio 21

22 Cosa cambia Direttive Europee 67/548/CEE 1999/45/CEE Regolamento CLP (CE) 1272/2008 Categorie di pericolo Frasi R Rischio Frasi S - Sicurezza Classi di pericolo Frasi H Hazard (Pericolo) Frasi P Consigli di prudenza 22

23 Etichettatura Consente di comunicare la classificazione di pericolo all utilizzatore di una sostanza /miscela DEVE essere presente se il prodotto è pericoloso DEVE essere ben leggibile e in lingua italiana DEVE contenere informazioni importanti (obbligatorie): Nome del prodotto Riferimenti completi del produttore Pittogrammi di pericolo FrasiH(indicazionidipericolo) FrasiP(consiglidiprudenza) Indicazioni sulle sostanze pericolose contenute 23

24 Imballaggio 24

25 Sanzioni D.Lgs 123/2015 Descrizione Soggetti Sanzione Omissione totale delle regolari etichette Fornitore (pezzo) Omissione parziale delle regolari etichette Fornitore (pezzo) DANNO di IMMAGINE! 25

26 Riepilogo Per i produttori/importatori di articoli pirotecnici sussiste l obbligo di: essere imballati in conformità con le disposizioni relative agli esplosivi riportare un etichetta di pericolo CLP anche sull imballo esterno fornire una scheda di sicurezza in conformità con il Regolamento REACH Sussiste l obbligo per le aziende di verificare l eventuale presenza negli articoli importati di sostanze SVHC in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso! 26

27 Conclusione 1. Necessità di un sistema globalizzato e armonizzato 2. Maggiore facilità nella interpretazione delle informazioni 3. Migliore comunicazione del pericolo e delle corrette condizioni di utilizzo 4. Diretta correlazione delle normative di prodotto con le normative connesse alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla tutela dell ambiente 5. Maggiore competitività dei propri prodotti su mercati comunitari 27

28 Regolamento fuochi d artificio Introduzione D.Lgs. 123/15 28

29 Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123 È entrato in vigore il 13 agosto 2015 l ultimo atto normativo, in attuazione della Direttiva 2013/29/UE, sull armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici Il decreto riporta numerose novità circa la gestione degli articoli pirotecnici tra le quali l abrogazione del Decreto Legislativo 4 aprile2010,n.58ed il richiamo ad altri decreti ministeriali di prossima emanazione su: Norme di prevenzioni incendi su depositi, fabbriche e rivendite; Norme sullo smaltimento dei materiali esplodenti scaduti e dei rifiuti prodotti dall accensione dei fuochi pirotecnici; Possibilità di costituzione di un Organismo Notificato nazionale; Norme sulla formazione del personale addetto alla manipolazione ed accensione dei prodotti pirotecnici. 29

30 Classificazione dei fuochi d artificio Le autorizzazioni rilasciate antecedentemente l entrata in vigore del D.Lgs. 123/2015 continuano a valere fino alla loro scadenza e comunque non oltre 4 luglio 2017 Sono esclusi i fuochi d artificio utilizzati direttamente dal fabbricante e dai suoi dipendenti sul territorio nazionale che sono classificati secondo l art. 53 del T.U.L.P.S. 30

31 Classificazione dei fuochi d artificio La novità della classificazione UE prevede: Classificazione in base al loro utilizzo/finalità e livello di rischio compreso la rumorosità; Abolizione delle 5 categorie IT (art. 82 del Re.T.U.L.P.S.); Le categorie IT rimarranno fino all emanazione di un D.P.R. ad hoc (agosto 2016?) per la detenzione e deposito previsti dal T.U.L.P.S. e Re.T.U.L.P.S. Il D.P.R. di cui sopra andrà ad armonizzare la classificazione UE con quella delle Nazioni Unite (da cui deriva la classificazione ADR) 31

32 Introduzione ai futuri decreti attuativi Decreto Ambientale (Art. 34 comma 2 D.Lgs. 123/2015) Entro febbraio 2016 il Ministero dell Ambiente deve individuare la modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione: dei prodotti esplodenti; dei rifiuti prodotti dall accensione di pirotecnici di qualsiasi specie (compresi quelli esigenze di soccorso); dei prodotti scaduti. 32

33 Introduzione ai futuri decreti attuativi Decreto Antincendio (Art. 34 comma 1 D.Lgs. 123/2015) Entro febbraio 2016 il Ministero dell Interno deve aggiornare le disposizioni in materie di prevenzione dei disastri, degli infortuni edegliincendi: alle fabbriche ai depositi; all importazione, esportazione e trasferimento intracomunitario; agli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti. Andranno ad essere rivisitate le attuali specifiche per il rilascio del Certificato di Prevenzioni Incendi (CPI) rilasciato dal comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed aggiornate ed abrogate le specifiche degli Allegati B e D del Re.T.U.L.P.S. 33

34 Prevenzione disastri, infortuni ed incendi Normativa inerente la prevenzione dei grandi rischi industriali: Ex art. 6 Notifica (art. 13) Comunicazione per gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione con dei valori inferiori alla soglia inferiore dell All.2 Ex art. 8 Rapporto di Sicurezza (art. 15) Comunicazione per gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione con dei valori superiori alla soglia inferiore dell All.2 Antincendio D.P.R. 151/2011 Attività soggette al controllo dei VVF ed al rilascio del CPI: 17.1.C Stabilimenti ed impianti dove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti 18.1.B Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in libera vendita 18.2.C Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti Seveso III D.Lgs. 105/2015 Prevenzione & Protezione Salute e Sicurezza D.Lgs. 81/2008 Regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S.: Allegato B Norme per le fabbriche, depositi, rivendite e cantieri di scaricamento di esplosivi; sicurezza contro l incendio (SGS) Allegato D Norme per le protezioni contro le scariche elettriche atmosferiche per le fabbriche e depositi di esplosivi Re.T.U.L.P.S. R.D. 635/1940 Normativa per la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro: Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive Artt. 36, 37 e 294-bis Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori Art. 46 Prevenzione incendi (addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza D.M. 10/03/1998) 34

35 Recepimento della Direttiva Seveso III le nuove modifiche introdotte 35

36 Contesto normativo Direttive Europee: 2012/18/UE Direttiva Seveso III 98/82/CE Direttiva Seveso II D. Lgs 105/2015 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose D. Lgs 334/1999 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose 36

37 Contesto normativo Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 Classificazione etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele Direttiva 67/548/CEE Sostanze pericolose Direttiva 1999/45/CE Preparati pericolosi 37

38 Direttiva - Seveso III La nuova Direttiva 2012/18/UE, cosiddetta Seveso III, costituisce la seconda revisione importante della norma europea in materia. Fortunatamente, la necessità di tale aggiornamento non è connesso all accadimento di incidenti o disastri negli ultimi anni 38

39 Seveso III - novità La necessità di aggiornare la normativa Seveso si basa su tre aspetti principali: 1. Adeguamento dell Allegato I al Regolamento CLP (reg. 1272/2008/CE) 2. Adeguamento per l accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali 3. Aggiornamento della direttiva in base alle esperienze derivate dall applicazione della Seveso II nei paesi europei e l introduzione di miglioramenti tecnici 39

40 Seveso III Allegato I Significativa revisione dell Allegato I, dove si riporta un elenco di categorie di sostanze pericolose e i quantitativi massimi che determinano l assoggettabilità di uno stabilimento 40

41 Seveso III Allegato I Significativa revisione dell Allegato I, dove si riporta un elenco di categorie di sostanze pericolose e i quantitativi massimi che determinano l assoggettabilità di uno stabilimento 41

42 Seveso III - esplosivi Per la classe di pericolo Esplosivi, se nell articolo è nota la quantità di sostanza o miscela esplosiva contenuta nell articolo, tale quantità è considerata ai fini del presente decreto. Se la quantità della sostanza o miscela esplosiva non è nota, viene considerato l intero articolo ai fini del presente decreto. Gli esplosivi 1.4 non imballati o reimballati sono assegnati alla categoria 1Pa, tranne se può essere dimostrato che il pericolo corrisponde sempre alla classe 1.4 ai sensi del Regolamento CLP n. 1272/

43 Notifica Notifica Art. 13 (ex Art. 6) Notifica Il gestore fornisce all autorità competente informazioni, se disponibili, su stabilimenti adiacenti, siti non soggetti, aree e sviluppi edilizi connessi con il rischio e le conseguenze di un effetto domino. 43

44 Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti Notifica Art. 14 (ex Art. 7) Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti Lo stabilimento assoggettato per modifiche della classificazione delle sostanze ha 1 anno per la notifica e 2 anni per la redazione del Rapporto di Sicurezza. Semplificazioni amministrative in caso di situazione invariata (i documenti non si ripresentano alle autorità competenti). Il gestore informa anticipatamente l autorità competente nel caso di variazione delle informazioni comunicate con la notifica, e nel caso di dismissione dello stabilimento. 44

45 Rapporto di Sicurezza Notifica Art. 15 (ex Art. 8) Rapporto di Sicurezza I Rapporti di Sicurezza e i Sistemi di Gestione della Sicurezza prendono in considerazione le informazioni sulle migliori pratiche per la descrizione dei processi e metodi operativi e di monitoraggio e controllo (All. II e III); Includono informazioni sui siti adiacenti e sulle misure tecniche e non tecniche per ridurre gli impatti (All. II); Nelle analisi di rischio vanno considerati tra le cause esterne effetti domino, eventi naturali, pericoli da aree adiacenti 45

46 Ispezioni Notifica Art. 27 Ispezioni Piano di Ispezione (nazionale, regionale o locale) riguardante tutti gli stabilimenti; Le ispezioni ordinarie sono inserite in un Programma di Ispezioni le cui frequenze di visita sono: 1 anno max. per gli stabilimenti di soglia superiore; 3 anni max. per gli stabilimenti di soglia inferiore; in alternativa, frequenza in base a valutazione sistematica dei pericoli e comprovata osservanza alle disposizioni della direttiva 46

47 Riepilogo 1. A partire dal 1 giugno 2015 sarà applicato alle aziende esistenti un periodo transitorio da uno a due anni, in funzione della nuova classificazione. 2. La normativa sarà immediatamente efficace per le nuove attività (ossia stabilimenti avviatiocostruitidopoil1 giugno2015(oisitichepereffettodi modifiche apportate si passano dalla soglia inferiore a soglia superiore. 3. Nuova periodicità minima di aggiornamento della Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (che passa da 2a5anni) 4. Richiesta agli stati membri di redigere un programma periodico di ispezioni sul SGS, indicando in particolare per gli stabilimenti soggetti alla presentazione della sola notifica un intervallo minimo di 3 anni. 47

48 Trasporto dei fuochi d artificio Normativa ADR 48

49 Che cos è l ADR ADR: Agreement for transport of Dangerous goods by Road È una Direttiva Europea (Direttiva 2008/68/CE) recepita a livello nazionale dal D.Lgs. n 35 del 27 gennaio 2010 e riferimento obbligatorio per il trasporto di merci pericolose su strada L edizione 2015 dell ADR (Direttiva 2014/103/UE) si applica ai trasporti internazionali dal 1 gennaio 2015; a livello nazionale, con Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2015 di recepimento, la nuova edizione è obbligatoria dal 1 luglio

50 Obiettivo dell ADR Tutela dell ambiente Prevenzione rischi alle persone Protezione dei beni Sicurezza trasporto merci pericolose su strada 50

51 Il Consulente ADR (DGSA): Analizza le prassi e procedure dell'impresa esaminando: a) Se il personale dell'impresa possiede un'adeguata formazione; b) La presenza di procedure di verifica: delle attrezzature impiegate per il carico/scarico; delle operazioni di carico/scarico; della presenza, a bordo dei veicoli: delle attrezzature di sicurezza menzionate delle Istruzioni Scritte; dei documenti di bordo (DDT); Infine redigere una relazione annuale, destinata alla direzione aziendale, sulle attività dell impresa per quanto concerne la gestione delle merci pericolose 51

52 Chi è sottoposto all ADR Obbligo di nomina (D.Lgs. 35/2010 DM 16/1/15) La normativa ADR, al paragrafo , prescrive che: o Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, incaricati di facilitare l opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività L articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 35/2010 recita: o Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, dicarico, diriempimento odiscarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza 52

53 Nomina del Consulente ADR Non basta firmare un contratto privato tra Titolare dell impresa e Consulente ADR La nomina del Consulente ADR è formale! Il legale rappresentante ha l obbligo di dare comunicazione all Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri della Motorizzazione Civile, competente per territorio, entro 15 gg. dalla nomina del proprio consulente 53

54 Sanzioni (art. 12 D.Lgs. 35/2010) 54

55 Formazione del personale 55

56 Formazione del personale ADR Tutte le persone impiegate presso gli operatori delle aziende in regime ADR devono ricevere formazione ed addestramento adeguati alle loro attività e responsabilità. In particolare il personale addetto al carico/scarico e movimentazione deve ricevere una formazione: di base (nozioni generali sul trasporto di merci pericolose); specifica (illustrazione degli obblighi specifici dell operatore, procedure e comportamenti da seguire); di sicurezza (illustrazione dei rischi e pericoli relativa all attività di carico/scarico e procedure di emergenza). La formazione deve anche trattare disposizioni specifiche che si applicano alla sicurezza del trasporto di merci pericolose (SECURITY). La formazione deve essere periodicamente integrata con corsi di aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti nelle regolamentazioni 56

57 Persona con conoscenze specialistiche Art. 3 e 4 del D.Lgs. 123/2015 Persona abilitata a manipolare o utilizzare fuochi d artificio di categoria F4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 o altri articoli pirotecnici di categoria P2 Entro febbraio 2016 il Ministero dell Interno deve definire i programmi di formazione, iniziale e periodica: nelle materie del settore della pirotecnica; dei corsi riservati ai richiedenti ed ai titolari delle abilitazioni previste dall art. 101 del Re.T.U.L.P.S. (licenza per fabbricare e accendere fuochi d artificio), nonché agli operatori presso le fabbriche di fuochi artificiali. Entro agosto 2016 il Ministero dell Interno deve regolamentare la rideterminazione delle abilitazioni di cui all art. 101 del Re.T.U.L.P.S. in relazione alle tipologie di prodotti esplodenti ed alle modalità del loro uso 57

58 Addetto pirotecnico: proposta Addetto pirotecnico Persona con conoscenze specialistiche Informazione, formazione, addestramento sicurezza luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) Abilitazione al trasporto di esplosivi su strada CFP-ADR (D.Lgs. 35/10) Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (D.M. 10/03/1998) Addetto al primo soccorso (D.M. 388/2003) Licenza fabbricazione o accensione esplosivi (art. 101 Re.T.U.L.P.S.) Formazione nelle materie del settore della pirotecnica (art. 4 D.Lgs. 123/15) 58

59 Conclusioni Organismo notificato 59

60 Certificazione marcatura CE: organismo notificato L Organismo Notificato procede alla valutazione della conformità degli articoli pirotecnici, rilascia l attestato di esame «UE del tipo» ed espleta tutte o alcune delle procedure di valutazione previste dall Allegato II: modulo B, C2, D, E, G ed H. Il D.Lgs. 123/2015 introduce la possibilità di creare un Organismo Notificato italiano indicando le modalità per la notifica eleprescrizioni relative all organismo notificato. Le più salienti sono: autorizzazione secondo art. 47 del T.U.L.P.S. (licenza per la fabbricazione/deposito di articoli pirotecnici); accreditamento da parte di ACCREDIA; riconoscimento da parte della Commissione Europea e dagli Stati Membri come «organismo notificato». Secondo l art. 25 del D.Lgs.123/15 un organismo notificato può subappaltare compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorre ad affiliate assumendosi completa responsabilità dell operatività dei subappaltatori o affiliati, ovunque questi siano stabiliti 60

61 Grazie per l attenzione Dott. Ing. Nicola Mollo info@studioingegneriamollo.it Dott. Pasquale Lama p.lama@erisconsultant.it Prof. Raffaele Mollo

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