Master Regolazione dell attività e dei mercati finanziari. Operativitàin derivati. Marialaura Napoli
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1 Master Regolazione dell attività e dei mercati finanziari Operativitàin derivati Marialaura Napoli
2 2 Agenda I contratti derivati nell attuale quadro normativo Novità introdotte dalla Dir. 2004/39 Le sedi di negoziazione dei contratti derivati mercati regolamentati e mercati OTC Il regolamento di Borsa italiana le istruzioni al regolamento Il Regolamento UE EMIR Le principali tipologie contrattuali: payoff e pricing I contratti derivati come strumenti di gestione del rischio: cenni
3 3 Agenda I contratti derivati nell attuale quadro normativo Novità introdotte dalla Dir. 2004/39 Le sedi di negoziazione dei contratti derivati mercati regolamentati e mercati OTC Il regolamento di Borsa italiana le istruzioni al regolamento Il Regolamento UE EMIR Le principali tipologie contrattuali: payoff e pricing I contratti derivati come strumenti di gestione del rischio: cenni
4 4 Strumenti finanziari - contratti derivati La Dir. 39/2004 introduce elementi di novitànella definizione della classe degli investimenti finanziari 1. mantiene immutata la definizione di prodotti finanziari 2. introduce una definizione autonoma di valori mobiliari 3. estende la nozione di strumenti finanziari, includendo così un elenco più vasto di contratti derivati Prodotti finanziari Strumenti finanziari.. Valori mobiliari e contratti derivati..e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria
5 5 Una operazione finanziaria Strumenti finanziari - contratti derivati consiste in un complesso di dati, parametri, regole/algoritmi di calcolo che, a partire da una somma di denaro iniziale, ha come scopo il conseguimento di un valore finale di natura finanziaria (importo monetario a scadenza) in grado di realizzare l interesse delle parti Rispetto ad un istituto giuridico tradizionale risulta particolarmente cruciale la puntuale definizione ed individuazione contrattuale di: dati anagrafici (ad esempio: importo investito, data partenza, scadenza, frequenza dei flussi..) dinamiche, regole di calcolo (modalità di rilevazione delle variabili del contratto, evento in grado di determinare l esito del contratto - es. payoff di una call option) grandezze di riferimento (titoli, grandezze finanziarie, merci ) quindi del contenuto del contratto, che ne definisce ed influenza il valore.
6 6 Strumenti finanziari - contratti derivati 1. I prodotti finanziari TUF, art. 1, c.1, lett. u) si caratterizzano per la forma di investimento => contrapposta ai mezzi di pagamento, espressamente esclusi dalla classe degli strumenti finanziari (TUF, art. 1, c. 4) per la natura finanziaria dell investimento stesso non includono i depositi bancari e postali non rappresentati da strumenti finanziari
7 7 Strumenti finanziari - contratti derivati La Direttiva 39/2004/CE, art. 4, c. 1 definisce -al punto 2) [ ] servizio e attivitàdi investimento qualsiasi servizio o attivitàriportati nella sezione A dell allegato I relativo ad uno degli strumenti che figurano nella sezione C dell allegato I ; la Commissione stabilisce: -i contratti derivati di cui alla sezione C 7 dell allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati [ ], -i contratti derivati di cui nella sezione C 10 dell allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati [ ]. -al punto 17) strumento finanziario: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell allegato I ; -al punto 18) valori mobiliari: categorie di valori [ ]che possono essere negoziate nel mercato dei capitali, ad esempio : a) azioni di società ed altri titoli equivalenti ad azioni di società [ ] b) obbligazioni ed altri titoli di credito compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure
8 8 Strumenti finanziari - contratti derivati 2. I valori mobiliari TUF, art. 1, c. 1-bis costituiscono una classe di strumenti finanziari si caratterizzano per la potenziale negoziabilità nel mercato di capitali => non solo attitudine allo scambio ma anche capacità di consentire in modo agevolato l incontro tra domanda e offerta con riferimento al concetto di negoziabilità in un mercato: i valori mobiliari sono ammessi al mercato se liberamente negoziabili (caratteristica implicita al valore mobiliare) gli strumenti finanziari necessitano di ammissione alle negoziazioni, per mezzo di regole NON discrezionali fissate dalla società di gestione del mercato (cfr. nelle slides seguenti le disposizioni del Regolamento Mercati Consob e del Regolamento di Borsa Italiana)
9 9 Strumenti finanziari - contratti derivati 3. Gli strumenti finanziari TUF, art. 1, c. 2 strumenti caratterizzati da elementi di standardizzazione gli strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari risultano prevalentemente idonei ad operazioni di mercato primario si fornisce una più dettagliata ed estesa definizione di strumenti finanziari derivati, volta ad includere nuove tipologie di sottostanti: derivati finanziari derivati su merci, connotati da elementi di finanziarietà derivati diversi
10 10 Strumenti finanziari - contratti derivati Sezione C strumenti finanziari (1) Valori mobiliari; (2) Strumenti del mercato monetario. (3) Quote di un organismo di investimento collettivo. (4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o di altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti. Derivati finanziari
11 11 Strumenti finanziari - contratti derivati..segue (5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione). (6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti purché negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione. (7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto C.6 e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini. Derivati su merci - regolamento mediante pagamento in contanti -negoziazione in un mercato regolamentato o sistema multilaterale => senza consegna fisica del bene - assenza di scopi commerciali
12 12 Strumenti finanziari - contratti derivati..segue (8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito. (9) Contratti finanziari differenziali. (10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini. Derivati diversi - assimilazione ad altri strumenti finanziari derivati -negoziazione in un mercato regolamentato o sistema multilaterale - utilizzo di stanze di compensazione
13 13 Strumenti finanziari - contratti derivati => schema di riepilogo Il nuovo e più ampio impianto definitorio previsto dalla MIFID per gli strumenti finanziari D. Lgs. n. 164/2007 art. 1 confluisce nel TUF modificando l art. 1: - inserito il c. 1-bis; - modificato il c. 2 - inserito il c. 2-bis - modificato il c. 3 In particolare: il c. 1-bis contiene la definizione di valori mobiliari, tra cui alla lettera d)..qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure ; il c. 2 elenca gli strumenti finanziari, le cui lettere d), e), f), g), h), i), j) riprendono il contenuto dei punti 4-10 art. 4 dir. 39/2004; il c. 2-bis prevede in capo al Ministro dell Economia e Finanze l emanazione di un regolamento volto ad individuare..gli altri contratti derivati, quindi gli strumenti finanziari assimilati, di cui all art. 1, c. 2 lett. g) e j); il c. 3 individua gli strumenti finanziari derivati nei contratti previsti dal comma 2 lettere d) j) e gli strumenti previsti dal comma 1-bis lettera d).
14 14 Agenda I contratti derivati nell attuale quadro normativo Novità introdotte dalla Dir. 2004/39 Le sedi di negoziazione dei contratti derivati mercati regolamentati e mercati OTC Il regolamento di Borsa italiana le istruzioni al regolamento Il Regolamento UE EMIR Le principali tipologie contrattuali: payoff e pricing I contratti derivati come strumenti di gestione del rischio: cenni
15 15 MERCATI REGOLAMENTATI Le sedi di negoziazione dei contratti derivati presenza di una controparte Centrale => assenza del rischio di insolvenza elevato livello di standardizzazione presenza di operatori market makers: si impegnano a quotare un prezzo DENARO o BID, al quale sono pronti ad acquistare ed un PREZZO ASK o LETTERA, al quale si impegnano a vendere; di solito, al fine di garantire liquidità alle transazioni, la società di gestione fissa un limite superiore al BID-ASK SPREAD MERCATI OVER THE COUNTER (OTC) mercati NON regolamentati le negoziazioni interessano strumenti con elevato livello di personalizzazione le controparti dei contratti sono gli stessi operatori spesso le istituzioni finanziarie svolgono il ruolo di operatori market makers per i prodotti più diffusi il contatto telefonico e telematico tra gli operatori assicura un elevato livello di competitività alle condizioni di prezzo offerte maggiore rischio di liquidità e di credito
16 16 Le sedi di negoziazione dei contratti derivati Il Regolamento MERCATI CONSOB n fissa un complesso di regole, in capo alla società di gestione del mercato ed agli operatori ammessi, volte a disciplinare lo svolgimento delle negoziazioni all interno dei mercati regolamentati; l art. 16 Ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati richiede regole chiare e trasparenti per l ammissione (per i valori mobiliari, si richiede che gli stessi siano liberamente negoziabili); in particolare, per gli strumenti finanziari derivati, tali regole devono essere idonee a garantire un ordinato processo di formazione del prezzo ed a consentire efficaci condizioni di regolamento
17 17 Le sedi di negoziazione dei contratti derivati Il Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., Societàdi gestione dei mercati regolamentati: - Borsa, articolata in più comparti -IDEM, mercato degli strumenti derivati conformemente alle disposizioni del Regolamento Mercati, stabilisce le modalitàdi - ammissione, esclusione e sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni; - ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni; svolgimento delle negoziazioni e delle attività ad esse strumentali; accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi e delle informazioni; gli obblighi degli operatori e degli emittenti; identifica l operatività dell IDEM nelle negoziazioni di: -futures - contratti di opzione aventi come sottostante strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici.
18 18 Il Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., Societàdi gestione dei mercati regolamentati: -IDEM, mercato degli strumenti derivati Le sedi di negoziazione dei contratti derivati prevede che i sottostanti degli strumenti finanziari derivati ammessi alle negoziazioni dell IDEM presentino caratteristiche di (art ): -liquidità - continuità delle negoziazioni - disponibilità o reperibilità delle informazioni rilevanti -disponibilitàdi prezzi ufficiali o comunque significativi le caratteristiche contrattuali sono specificate in termini di: - attività sottostante -valore nozionale - modalità di liquidazione -prezzo di liquidazione - scadenze negoziate - giorno ed orario di termine delle negoziazioni - giorno di scadenza - struttura dei prezzi di esercizio - tipo di facoltà, termini e modalità di esercizio - modalità di liquidazione dei contratti in seguito all esercizio delle opzioni i contratti negoziati sono STANDARDIZZATI
19 Le Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana riempiono di contenuto i punti previsti dal Regolamento e riferiti alle caratteristiche contrattuali; a titolo esemplificativo, l art. IA delle Istruzioni, delinea puntualmente nella definizione dei Futures sull indice FTSE MIB: la composizione del sottostante => indice di titoli azionari quotati in borsa e selezionati in base a criteri di liquidità, capitalizzazione, flottante le scadenze fissate nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre l esclusione del regolamento per consegna degli strumenti componenti l indice (del sottostante)
20 20 Mercati OVER THE COUNTER Le sedi di negoziazione dei contratti derivati A fronte della necessità di effettuare transazioni finanziarie in condizioni di certezza circa l adempimento degli obblighi contrattuali, gli operatori di mercati OTC: aderiscono, in via facoltativa, ad organismi internazionali volti a garantire il corretto svolgimento delle negoziazioni in cui gli operatori sono le controparti stesse dei contratti (es. ISDA, International Swaps and Derivatives Associations, i cui membri si impegnano a rispettare protocolli di condotta commerciale) stipulano contratti quadro (accordi bilaterali), a titolo esemplificativo ma non esaustivo lo stesso ISDA Master Agreement, che disciplinano le condizioni generali applicabili ai singoli contratti; tali condizioni sono oggetto di negoziazione tra le parti in funzione della rispettiva forza contrattuale al fine di mitigare il rischio di controparte, stipulano contratti CSA CreditSupportAnnex che impegnano le parti a calcolare periodicamente le reciproche posizioni in derivati ed a regolarle eseguendo un netting tra posizioni creditorie e debitorie, previo deposito di garanzie.
21 21 Agenda I contratti derivati nell attuale quadro normativo Novità introdotte dalla Dir. 2004/39 Le sedi di negoziazione dei contratti derivati mercati regolamentati e mercati OTC Il regolamento di Borsa italiana le istruzioni al regolamento Il Regolamento UE EMIR N. 648/2012 Le principali tipologie contrattuali: payoff e pricing I contratti derivati come strumenti di gestione del rischio: cenni
22 22 EMIR: European Market Infrastructure Regulation Come si evince dalla relazione della Commissione Europea del 25 febbraio 2009, la crisi finanziaria del 2008 ha reso necessario un rafforzamento del quadro di vigilanza del settore finanziario in UE al fine di ridurre il rischio di future crisi finanziariee la loro gravità adottare misure in grado di ridurre i rischi associati ai derivati I derivati OTC sono contratti caratterizzati da bassi livelli di trasparenza, negoziati privatamente, le cui informazioni sono note tipicamente solo alle parti contraenti; tali condizioni: sono idonee a creare una articolata rete di reciproche dipendenze che rende difficile stimare entità e natura dei rischi a cui ogni controparte è esposta incrementano l incertezza e quindi l instabilità nei periodi di tensione sui mercati finanziari
23 23 EMIR: European Market Infrastructure Regulation 1. obblighi di compensazione(clearing) 2. obblighi di gestione del rischio bilaterale Il Reg.648/2012, entrato in vigore il 16 agosto 2012, introduce OBBLIGHI aventi ad oggetto i contratti derivati OTC Ambito oggettivo Ambito soggettivo 3. obblighi di segnalazione per tutti i derivati 4. obblighi per l esercizio delle attività delle CCP (controparti centrali) e delle TR (trades repositories - repertori di dati sulle negoziazioni). Il regolamento èapplicabile a: 1. CCP e loro partecipanti diretti 2. controparti finanziarie - impresa di investimento - ente creditizio -impresa di assicurazione e riassicurazione -OICVM - ente pensionistico 3. Repertori di dati sulle negoziazioni
24 24 EMIR: European Market Infrastructure Regulation OBBLIGO DI CLEARING Nel fissare le categorie di derivati OTC eligible ai fini del clearing, le Autorità considerano il livello di standardizzazione contrattuale ed operativa dei contratti il volume e la liquiditàdella specifica categoria di derivati OTC la disponibilità di informazioni per la determinazione dei prezzi che siano eque, affidabili e generalmente accettate I contratti eligible (aventi i requisiti di grado di standardizzazione, durata residua e data di negoziazione) saranno pubblicati nel registro ESMA Ad oggi, l obbligo del clearing dovrebbe scattare a partire dal 2 trimestre del 2014
25 25 EMIR: European Market Infrastructure Regulation OBBLIGO DI CLEARING, art. 4 Tutti i derivati OTC eligible sono compensati presso una CCPse sussistono le due seguenti condizioni: due controparti finanziarie una controparte finanziaria e una controparte non finanziaria exart. 10, par. 1, lett. b a) sono stipulati tra due controparti non finanziarie ex art. 10, par. 1, lett. b una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria exart. 10, par. 1, lett. b e un soggetto stabilito in un paese terzo che sarebbe soggetto all obbligo di compensazione se fosse stabilito in UE due soggetti stabiliti in uno o piùpaesi terzi che sarebbero soggetti all obbligo di compensazione se fossero stabiliti in UE, purchéil contratto abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile in UE
26 26 EMIR: European Market Infrastructure Regulation OBBLIGO DI CLEARING, art. 4 a partire dalla data decorrenza dell obbligo di clearing b) sono stipulati o novati anteriormente alla data decorrenza obbligo di clearing se la durata residua dei contratti èsuperiore alla durata residua minima fissata dalla Commissione UE esenzioni Non sono soggetti all obbligo di compensazione i derivati OTC che configurano operazioni infragruppo, salve le tecniche di mitigazione del rischio ex art. 11
27 27 EMIR: European Market Infrastructure Regulation TECNICHE DIMITIGAZIONE DEL RISCHIO, art. 11 Le controparti finanziarie e non finanziarie che stipulano contratti derivati OTC non compensati presso una CCP, adottano misure di mitigazione dei rischi volte a mitigare e monitorare il rischio operativo ed il rischio di credito di controparte: obbligo di conferme tempestive riconciliazione dei portafogli (in vigore dal 15/09/2013) accordi per la risoluzione delle dispute compressione dei portafogli accordi di collateralizzazione(contratti di garanzia finanziaria)
28 28 EMIR: European Market Infrastructure Regulation SEGNALAZIONE AL TRADE REPOSITORY, art. 9 Le controparti e le CCP assicurano che le informazioni relative ai contratti derivati che hanno concluso, modificato o cessato siano trasmesse ad un repertorio di datisulle negoziazioni, non più tardi il giorno successivo la conclusione, modifica o cessazione del contratto. Il Trade Repository è un entità, autorizzata da ESMA, che opera come registro di informazioni con l obiettivo di raccogliere e mantenere i dettagli delle operazioni OTC. Rappresenta uno strumento per monitorare e migliorare la trasparenza dei mercati Le controparti finanziarie, non finanziarie e le CCP hanno l obbligo di comunicare: dati relativi alla controparte (counterparty data) dati statici del contratto (common data) Collateral Mark tomarket
29 29 EMIR: European Market Infrastructure Regulation SEGNALAZIONE AL TRADE REPOSITORY, art. 9 CONTRATTI Interest rate, Equity, FX e CDS OTC TIME TABLE Dal 12/02/2014, entro il giorno successivo alla conclusione del contratto OTC in essere al 12/02/2014 Entro 90 giorni dal 12/02/2014 OTC in essere al 16/08/2012 e non in essere al 12/02/2014 Contratti derivati quotati Aggiornamento del contratto Aggiornamento del valore e del collateral scambiato Entro 3 anni dal 12/02/2014 Dal 12/02/2014 o dal 01/01/2015 entro il giorno successivo alla conclusione del contratto Entro il giorno successivo alla variazione Tutti i giorni, obbligo dal 12/08/2014
30 30 EMIR: European Market Infrastructure Regulation RELAZIONI CON BASILEA 3 in vigore dal 1 Gennaio 2014 Le disposizioni del Reg. EMIR in materia di mitigazione del rischio di controparte sia in termini di effetti sistemici (per mezzo dell obbligo di compensare i derivati con caratteristiche standard) sia in termini di gestione del rischio bilaterale (per mezzo della collateralizzazione dei contratti non standard), presentano significativi legami con le previsioni di carattere prudenziale (Circ. Bankit n. 263/2006) La presenza di un sistema di protezione del rischio di credito, agendo in qualità di strumento di mitigazione del rischio, implica una minore copertura patrimoniale (minore requisito patrimoniale) Distinguendo tra derivati standard (soggetti a clearing in CCP) e NON standard (non soggetti a clearing in CCP ma assistiti dagli opportuni strumenti di mitigazione dei rischio - accordi di collateralizzazione e compensazione -), Basilea 3 prevede coefficienti di ponderazione >= al 20% per i contratti non compensati (coefficienti attenuati dalla presenza degli accordi di cui sopra) rispetto al 2% e 4% previsti per i contratti compensati.
31 31 Agenda I contratti derivati nell attuale quadro normativo Novità introdotte dalla Dir. 2004/39 Le sedi di negoziazione dei contratti derivati mercati regolamentati e mercati OTC Il regolamento di Borsa italiana le istruzioni al regolamento Il Regolamento UE EMIR Le principali tipologie contrattuali: payoff e pricing I contratti derivati come strumenti di gestione del rischio: cenni
32 32 Tipologie contrattuali definizione di contratto derivato DEFINIZIONE DISTINZIONI Il contratto derivato èuno strumento il cui valore DIPENDE dall andamento di un altro strumento, anche di natura non finanziaria, detto SOTTOSTANTE. Le formule di pricing dei contratti derivati prendono in considerazione i possibili scenari di evoluzione delle variabili sottostanti, quantificando la probabilitàche il singolo scenario ha di verificarsi (distribuzioni di probabilità) PRODOTTI PLAIN VANILLA PRODOTTI STRUTTURATI: contratti negoziati su mercati OTC caratterizzati da elevata complessità nella definizione del payoff a scadenza TIPOLOGIE FUNZIONI FORWARD contratti a termine negoziati fuori Borsa FUTURES contratti a termine negoziati su mercati regolamentati SWAPS OPTIONS TRADING: l operatore assume una posizione (lunga/corta) sulla base delle proprie aspettative/previsioni circa l andamento delle variabili sottostanti HEDGING: finalità di protezione dai rischi cui sono esposte attività/passività ARBITRAGGIO: operazione consistente nel fissare un profitto privo di rischio in assenza di investimento del capitale; in un mercato perfetto, non esistono possibilitàdi arbitraggi
33 33 La struttura per scadenza dei tassi di interesse Occorre disporre di uno strumento di calcolo dei tassi di interesse, a partire dai tassi spot noti in t, generica data di valutazione: a questo riguardo, nella valutazione dei seguenti contatti derivati, utilizzeremo un modello deterministico per la previsione dei tassi di interesse, basato sui tassi forward curva dei tassi swap, quotati sul mercato per le scadenze 1-10 anni, 12, 15, 20, 25, 30, 50 interpolazione lineare per ricavare le scadenze intermedie non quotate bootstrapping per ricavare la curva dei tassi zero coupon swap calcolo dei tassi forward, secondo la seguente equivalenza: [1 + i( t; T )] ( T t) [1 + i( T; s)] ( s T ) = [1 + i( t; s)] ( s t) i(t; T) i(t; s) t 1 relazione tra tassi e prezzi: T i(t; s) [1 + i( t; s)] ( s t) = 1 v( t; s) s
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37 37 Sistema valutativo Eonia discounting Il processo di collateralizzazione dei contratti derivati OTC ha influenzato le corrispondenti metodologie di pricing Le principali istituzioni finanziarie adottano sistemi basati su curve di sconto calcolate a partire dai tassi del mercato monetari (OIS/EONIA), in luogo della curva swap (EURIBOR/LIBOR), che resta valida per il calcolo dei tassi FORWARD => sistema multicurve In presenza di contratti CSA (cash o bond based), la valutazione dei contratti assistiti da collateral riflette infatti l esposizione al rischio controparte pari ad un giorno, propria del mercato monetario
38 38 DEFINIZIONE Tipologie contrattuali I CONTRATTI FORWARD sono contratti negoziati in mercati OTC, poiché di norma riguardano attività NON standardizzate; si assiste ad una elevata diffusione e presenza nei mercati in grado di ridurre il rischio di liquidità (possibilità di uscire dal contratto) percepito dagli operatori l acquirente (posizione lunga) si impegna a versare al venditore (posizione corta) ad una data futura il prezzo stabilito in t 0 in cambio di uno strumento (titoli/valute/tassi di interesse) il regolamento (denaro in cambio di titoli) è previsto alla scadenza, pertanto non comportano scambi di flussi alla data di stipula, in t 0 alla data di consegna, le parti procederanno allo scambio, indipendentemente dalle condizioni di mercato in vigore alla stessa data per lo strumento oggetto del contratto a termine Si definiscono le seguenti condizioni contrattuali: T = scadenza B = BOND oggetto del contratto F( ) = prezzo fissato in al quale 1 unitàdel titolo oggetto del contratto saràscambiato in T t0 0 t Acquirente t 0 F( ) = importo in valuta BOND Venditore
39 39 Tipologie contrattuali I CONTRATTI FORWARD PAYOFF t 0 = data di stipula del contratto T = scadenza F( t 0 ) = prezzo fissato in t 0 per consegna dello strumento in T P(T) = payoffin T il PAYOFF a scadenza di un contratto forward è, rispettivamente per una posizione lunga ed una posizione corta: P(T) P( T ) = S( T ) F( t0) P(T) P( T ) = F( t0) S( T ) F(t0) S(T) F(t0) S(T)
40 40 PREZZO A TERMINE Tipologie contrattuali I CONTRATTI FORWARD poiché per il principio di assenza di arbitraggio il valore in di un contratto forward è nullo, dovendo essere equivalente in T pagare F( t 0 ) e acquistare il sottostante P( t 0 ) = 0 P( t0) = P( T) v( t0; T) P( t0) = S( T) v( t0; T) F( t0) v( t0; T) in generale, sono S(T), e quindi P(T), non noti in t 0 Poichéin presenza di uno strumento che non paga dividendi èindifferente, in termini di profitto, detenere lo strumento stesso in o incassare il payoffp(t) in T, si avrà: S t 0 ( 0 t0) = S( T) v( t ; T) F ( t ) = 0 t 0 S( t0) v( t ; T) 0 Il prezzo a termine equivale al prezzo spot (in ) capitalizzato fino a T al tasso di interesse riskfree F( t 0 ) t 0 t 0 Payoffa scadenza (lunga): S(T) F( ) t0 T
41 41 Tipologie contrattuali I CONTRATTI FORWARD UN ESEMPIO DI CONTRATTO FORWARD SU VALUTA Condizioni contrattuali Obiettivo del contratto t 0 = 31 ottobre 2010 acquisto di 1 milione di sterline per consegna a 3 mesi FX( t ) = tasso di cambio EUR/GBP in = t0 FX(t+3) = La controparte in posizione lunga stipula il forward per coprirsi dal rischio di aumento del tasso di cambio, impegnandosi a versare per ricevere : le parti hanno assunto un impegno vincolante Schema dei flussi Acquirente Venditore In t+3: 31/01/2011 t 0 FX( ) = Profitto per l acquirente in = = Perdita per il venditore in = =
42 42 DEFINIZIONE e PECULIARITA Tipologie contrattuali I FUTURES sono contratti negoziati in mercati regolamentati, riguardano attività standardizzate la societàdi gestione del mercato stabilisce le caratteristiche contrattuali e le modalità di negoziazione due parti si accordano in t 0 per lo scambio di un attività verso un corrispettivo in denaro ad una data futura il regolamento avviene giornalmente secondo il meccanismo del marking to market, in base all oscillazione del prezzo del future sul mercato, mediante accrediti o addebiti dei margini di variazione presenza della Clearing House: Cassa di compensazione e garanzia, che riduce notevolmente il rischio di insolvenza delle controparti, diventando controparte diretta nelle transazioni, secondo il seguente schema consistente nella scissione della compravendita in due transazioni distinte di acquisto e vendita presso la Clearing House: Acquirente Future (lunga) Posizione in Futures Liquidità CLEARING HOUSE Posizione in Futures Liquidità Venditore Future (corta)
43 43 DEFINIZIONE e PECULIARITA Tipologie contrattuali I FUTURES deposito di somme o titoli (caratterizzati da elevato standing creditizio e di liquidabilità) a garanzia del contratto: il margine iniziale necessità di mantenere una determinata somma a titolo di deposito a garanzia: il margine di mantenimento(nelle operazioni di clientela con broker) necessità di reintegrare il deposito creato a garanzia, qualora a causa di perdite, lo stesso eroda il margine di mantenimento: il margin call per operazioni di controparti istituzionali: il margine di variazione in ipotesi di mancato reintegro del margine da parte del cliente, il broker procede alla chiusura della posizione in future per conto dello stesso in ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattuali di una controparte, il mercato, mediante la Clearing House, si accolla gli obblighi di pagamento della parte insolvente e ne assorbe le perdite il suddetto meccanismo rende i futures sostanzialmente non esposti al rischio di insolvenza valgono i payoff esposti in riferimento ai contratti forward nel corso del contratto, l acquirente può: - chiudere la posizione prima della scadenza (mediante assunzione di una posizione contraria in un future identico) - aspettare che il contratto giunga naturalmente a scadenza, mediante: -cashsettlment, se previsto dal contratto = S(t) K, oppure - consegna dell attività sottostante, per il valore nominale oggetto del future
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