COMMISSARIATI DI PUBBLICA SICUREZZA - CITTA'

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1 QUESTURA DI NAPOLI tel Via Medina fax COMMISSARIATI DI PUBBLICA SICUREZZA - CITTA' QUESTURA DI NAPOLI tel Ufficio Immigrazione fax Via Galileo Ferraris n. 131 inf QUESTURA DI NAPOLI tel Ufficio Passaporti (ex palazzo ENEL) fax Via S. Tommaso D'Aquino QUESTURA DI NAPOLI tel Caserma Raniero - Nucleo Volanti Via B. Tanucci n. 15 fax QUESTURA DI NAPOLI tel Ufficio Relazioni con il Pubblico Indrizzo (attivo 24 ore) questna@interbusiness.it Comm.to ARENELLA tel Via Cardarelli n. 9 fax orario uff. 8,00/14,00 Comm.to BAGNOLI tel Via Coroglio n. 10 fax orario uff. 9,00/12,00 Comm.to DECUMANI tel Via San Biagio dei Librai n. 85 orario uff. 8,00/14,00 Comm.to CHIAIANO tel Via Raffaelli n. 8 orario uff. 9,00/12,00 Comm.to DANTE tel Via Tarsia n. 38 fax orario uff. 8,00/14,00 Comm.to MONTECALVARIO tel Via S. Lucia ai Monti n. 21 fax orario uff. 8,00/14,00 1 2

2 Comm.to NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA P.zza Cenni - tel P.zza Coperta - piano IV fax orario uff. 8,00/14,00 Comm.to PIANURA tel. 081/ C.so.Duca D Aosta n.1 fax 081/ Comm.to POGGIOREALE tel Via Stadera n. 42 fax orario uff. 9,00/13,00 Comm.to PONTICELLI tel Via Commissario fax 081/ Ammaturo Lotto 11/c orario uff. 9,00/12,00 lun-mer-ven Comm.to POSILLIPO tel Via Manzoni n. 249 fax orario uff. 9,00/12,00 dal lun. al ven. Comm.to SCAMPIA tel Viale della Resistenza s.n. fax orario uff. 9,00 /12,00 escluso giovedì Comm.to SECONDIGLIANO tel Via Ferrovia n. 5 fax orario uff. 9,00/13,00 3 Comm.to S. CARLO ARENA tel Calata Capodichino 9/11 fax orario uff. 9,00/12,00 lun-mer-ven Comm.to S.FERDINANDO tel Via Riviera fax di Chiaia n. 185 orario uff. 9,00/12,00 Comm.to S. GIOVANNI BARRA tel Via Atripaldi n. 24 fax orario uff. 8,00/14,00 dal lun. al ven. Comm.to S. PAOLO tel Piazzale Tecchio n. 70 fax orario uff. 9,00/12,00 Comm.to VASTO ARENACCIA tel Centro Direzionale is. F/4 fax orario uff. 9,00/13,00 Comm.to VICARIA MERCATO tel Via S. Cosmo n. 44 fax orario uff. 9,00/13,00 dal lun. al ven. Comm.to VOMERO tel Via Ruoppolo n.33 fax orario uff. 9,00/13,00 dal lun. al ven. 4

3 COMMISSARIATI DI PUBBLICA SICUREZZA PROVINCIA Comm.to ACERRA Via Torquato Tasso s.n.c. Tel fax Orario uff. Amm.va lun - mer - ven 9,00/12,00 " Stranieri mar - gio 9,00/12,00 Comm.to AFRAGOLA Piazza Salvator Rosa n. 1 Tel fax Orario uff. Amm.va lun - mer - ven 9,00/12,00 " Stranieri gio 9,00/12,00 Comm.to CAPRI Via Roma n. 68/b Tel fax Orario uff. Amm.va mar - gio - sab 8,30/12,00 " Stranieri lun - mer - ven 8,30/12,00 5 Comm.to CASTELLAMMARE DI STABIA Via Alcide De Gasperi n. 175 Tel fax Orario uff. Amm.va lun - mer - ven 9,00/12,00 " Stranieri " " Comm.to FRATTAMAGGIORE Via Padre Mario Vergara n. 43 Tel fax Orario uff. Amm.va mar - gio - sab 9,00/13,00 " Stranieri lun - mer - ven 9,00/13,00 Comm.to GIUGLIANO Via Antica Giardini Tel fax Orario uff. Amm.va lun - mar - mer - ven 9,00/13,00 " Stranieri " " " Comm.to ISCHIA Via delle Terme n. 80 Tel fax Orario uff. Amm.va lun - mer - ven 9,00/12,00 " Stranieri " " Comm.to NOLA Via Cimitile - P.co Napolitano Tel fax Orario uff. Amm.va mar - mer - ven - sab 9,00/12,30 " Stranieri tutti i giorni tranne il sabato 9,00/12,30 6

4 Comm.to POMPEI Via Sacra n. 1 Tel fax Orario uff. Amm.va tutti i giorni 9,00/12,00 " Stranieri " " Comm.to S. GIUSEPPE VESUVIANO Via Scudieri III Trav. Sa a DX n. 32 Tel fax Orario uff. Amm.va lun - mer - gio - ven 8,00/13,00 " Stranieri " " " Comm.to PORTICI Via Salute n. 45 Tel fax Orario uff. Amm.va tutti i giorni tranne il mercoledì 9,00/13,00 " Stranieri tutti i giorni tranne il sabato 9,00/13,00 Comm.to POZZUOLI Piazza Italo Balbo n. 6 Tel fax Orario uff. Amm.va dal lun. al ven. 8,30 11,30 " Stranieri lun - mer - ven 8,30/11,30 Comm.to SORRENTO Vico III Rota n. 14 Tel fax Orario uff. Amm.va lun - mer - ven 9,00/12,00 " Stranieri mer 15,00/18,00 Comm.to S. GIORGIO A CREMANO Via Salvator Rosa n. 57 Tel fax Orario uff. Amm.va lun - mer - gio - ven 9,00/12,30 " Stranieri " " " Comm.to TORRE ANNUNZIATA Corso Umberto I n. 69 Tel fax Orario uff. Amm.va tutti i giorni 9,30/12,00 " Stranieri " " " Comm.to TORRE DEL GRECO Via Sedivola n. 40 Tel fax Orario uff. Amm.va tutti i giorni 9,00/12,00 " Stranieri tutti i giorni 8,00/14,00 LA QUESTURA DIALOGA CON I CITTADINI La Questura di Napoli, al fine di ottimizzare le attività di istituto e semplificare maggiormente, migliorandole, le interrelazioni con il cittadino, ha 7 8

5 istituito L'Ufficio Relazioni con il Pubblico che osserva nei giorni feriali l'orario 08,30/13,30. Tale nuova articolazione, oggi operante in tutte le Questure d'italia, in adesione alle direttive del Ministero dell'interno, tende a stabilire un rapporto più diretto con l'utenza, rendendo disponibile un'ampia modulistica che, grazie alle informazioni esplicative ed alle indicazioni contenute, consente al pubblico di esercitare con rapidità e chiarezza i propri diritti. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico fornisce assistenza all'utenza per i diritti di partecipazione al procedimento amministrativo nonché per l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione garantiti dalla Legge nr Fornisce una qualificata informazione sui procedimenti amministrativi attuati presso La Questura di Napoli e sull'ubicazione e gli orari di ricezione del pubblico dei singoli uffici. Riceve dall'utenza suggerimenti, rilievi e segnalazioni di eventuali disservizi, mediante modulistica predisposta, realizzando un monitoraggio sulla qualità dei servizi prestati ed elaborando progetti di miglioramento degli stessi. Fornisce informazioni su iniziative e attività di interesse generale poste in essere dal Ministero dell'interno o dalla Questura di Napoli. L'attività di dialogo con i cittadini viene realizzata anche per mezzo di apposito sito WEB consultabile all'indirizzo: LICENZE DI POLIZIA Le competenze relative al rilascio delle varie licenze di Polizia sono ripartite tra la Prefettura, la Questura ed i Commissariati di P.S. (ove istituiti). La licenza in senso proprio è un provvedimento espresso dalla Pubblica Amministrazione, che consegue ad un'istanza formulata dall'interessato e corredata della necessaria documentazione comprovante i requisiti per ciascuna attività richiesti. L'attività non può avere inizio sino a quando non sia emessa la relativa licenza; la Pubblica Amministrazione, dal suo canto, ha comunque l'obbligo di adottare il provvedimento, ovvero di rigettare o rifiutare l'istanza nei termini di legge. 9 10

6 (Qualora non siano istituiti i Commissariati di P.S. la competenza in materia permane alla Questura). - attestato di frequenza scolastica dei figli minori - copia della denuncia dell'arma del cedente, qualora si tratti di acquisto da privato. NULLA OSTA ALL'ACQUISTO DI ARMI (ART. 35, 3 COMMA, T.U.L.P.S.) Il nulla osta all'acquisto di armi autorizza all'acquisto, a qualsiasi titolo, ed alla detenzione di armi. Non è necessario per coloro che sono già titolari licenza di porto di pistola o di fucile uso caccia o tiro a volo. Competenti al rilascio sono i Commissariati di P.S., nell'ambito della loro giurisdizione. L'istanza, in carta semplice indirizzata al Questore, deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione: - certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dalla A.S.L. dietro presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia - abilitazione al maneggio delle armi, documentabile con copia del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare ovvero con attestato rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale - certificato di residenza e stato di famiglia in carta semplice o relativa autocertificazione nei modi di legge 11 N.B.: Le armi acquistate devono essere al più presto denunciate presso il competente Commissariato di P.S. o Stazione Carabinieri. Si ricorda che i titolari di porto pistola, porto fucile uso caccia o tiro a volo, non hanno necessità del nulla osta per acquistare le armi. DENUNCIA DI ACQUISTO E DETENZIONE DI UN'ARMA (ART. 38 T.U.L.P.S.) Chiunque acquisti e/o detenga un'arma o munizioni, anche se già titolare di licenza di porto di pistola o di fucile, deve presentarne denunzia, in carta semplice e in duplice copia, al Commissariato di P.S. competente o alla Stazione CC di zona. 12

7 La denunzia viene annotata in un registro; di tale annotazione viene dato atto sulla copia restituita al denunciante. La copia della denuncia, corredata degli estremi di registrazione, segue l'arma in guisa di una "carta di circolazione". Si ricorda che non sono esentati dall'obbligo della denuncia i titolari di licenze di collezione di armi comuni da sparo e di armi antiche, artistiche o rare. N.B. Anche le munizioni vanno denunciate. Si possono detenere fino ad un massimo di 200 cartucce per pistola. Le munizioni a pallini non devono essere denunciate se non eccedono il nr. di Le cartucce a palla/pallettoni vanno denunciate tutte, il limite massimo di detenzione è di IMPORTAZIONE DI ARMI IN ITALIA In riferimento alla direttiva GI/477 CEE relativa al controllo sull'acquisizione e la detenzione delle armi di cui al D.L nr. 527 per l'importazione di armi occorre l'accordo preventivo. Tale accordo verrà rilasciato all'armiere o al privato che intendono 13 ricevere una o più armi, previa richiesta affinchè le stesse siano autorizzate ad entrare nel territorio nazionale. Secondo la vigente normativa, per poter ricevere armi in Italia, è sempre necessario ottenere dal Questore territorialmente competente il rilascio di copia dell'accordo preventivo. LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO (ART. 10 LEGGE N.110/75) Il rilascio della concessione di collezione di armi comuni, è necessaria qualora l'interessato abbia superato il quantitativo massimo detenibile ai sensi dell'art. 38 del R.D n Nr. 3 armi comuni da sparo; 2. Nr. 6 armi sportive corte e lunghe; 3. Nr. 8 anni antiche, artistiche, rare; 4. Nr. Illimitato di armi da caccia. Competente al rilascio è il Questore della provincia di residenza. Tale autorizzazione consente di detenere ai fini di studio, ricerca e amatoriale un quantitativo illimitato di armi comuni purchè le stesse, siano preventivamente acquistate con il consenso dell'autorità di P.S. 14

8 Si possono detenere di ogni modello un solo esemplare ad eccezione dei fucili da caccia ad anima lisca e delle repliche di armi ad avancarica. Le armi devono essere custodite con idonee misure protettive ed è fatto divieto di detenere il relativo munizionamento. Per ottenere la licenza occorre presentare: - Istanza in bollo da 14,62; - Certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dalla ASL dietro presentazione di o anamnestico del medico di famiglia; - Dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle armi; - Certificato di Stato di Famiglia e residenza in carta semplice o relativa autocertificazione nei modi di legge; - Marca da bollo 14,62 LICENZA COLLEZIONE ARMI ANTICHE - ARTISTICHE O RARE (ART T.U.L.P.S.) Art. 31: "Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di 15 commercio o di industria o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore". E' necessario fare una distinzione in questo campo poiché agli effetti dell'ottenimento della suddetta licenza si intendono: 1. ARMI ANTICHE: quelle definite ad avancarica e quelle costruite precedentemente all'anno 1890; 2. ARMI ARTISTICHE: sono quelle armi costruite precedentemente da artigiani del settore con particolari pregi decorativi; 3. ARMI RARE: sono quelle armi appartenute a soggetti o personaggi storici o risalenti a particolari eventi di rilievo culturale. Al fine di ottenere la suddetta licenza l'interessato deve riunire i requisiti di cui all'art. 11 T.U.L.P.S. La licenza autorizza alla detenzione delle armi in un numero superiore ad otto (coloro che detengono armi da sparo antiche, artistiche o rare in numero non superiore ad otto devono provvedere alla sola denuncia ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S.). La conservazione delle stesse dovrà essere garantita anche mediante l'utilizzo di efficaci norme di sicurezza. L'ottenimento della licenza impone al richiedente di adempiere ad alcuni obblighi specifici ed offre alcune possibilità: 16

9 Conservare le armi senza munizionamento; Possibilità di detenere anche più armi del medesimo tipo (anche uguali); Acquistare le armi antiche senza nulla osta di acquisto e senza porto d'armi verificando solo la legittima provenienza dell'arma; Non cedere né separare le armi senza preventivo parere favorevole della Sovrintendenza per i Beni Culturali; Immatricolare le armi con il consenso della Sovrintendenza al fine di effettuare una loro catalogazione; Notiziare la Questura dell'aumento o diminuzione delle armi detenute; Divieto di cederle in locazione o comodato. La licenza di collezione è rilasciata dal Questore della Provincia ove le armi sono conservate. Per ottenere la licenza occorre presentare: 1. Istanza in bollo da 14,62; 2. Certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dall'a.s.l. dietro presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia; 3. Dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle armi; 4. Certificato di stato di famiglia e residenza in carta semplice o relativa autocertificazione nei modi di legge; La licenza ha carattere permanente e non comporta la detenzione del relativo munizionamento. LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA (ART. 42 T.UL.P.S.) La licenza autorizza al porto del fucile fuori della propria abitazione e su tutto il territorio nazionale nei periodi di apertura della caccia e/o al trasporto sui campi di tiro a volo (piattello). Il porto di fucile per uso caccia è concesso sulla base dei requisiti di cui all art.11 del R.d. 18 giugno 1931 n 773 ed inoltre nel rispetto del dettato di cui all art.43. L autorizzazione per uso caccia è rilasciata nel rispetto delle norme indicate dalla legge 157/92 concernente i principi fondamentali per la tutela della fauna. La licenza si compone di due atti distinti: libretto e relativa autorizzazione e ha validità di sei anni dalla data di rilascio previo pagamento della tassa di concessione annuale. Per attenere la licenza è necessario preventivamente conseguire l abilitazione all esercizio venatorio

10 Competenti al rilascio sono i Commissariati di P.S., l'istanza in bollo può essere presentata anche presso i Comandi Stazione C.C., corredata dalla seguente documentazione: 1. Domanda in bollo di 14,62 indirizzata al Commissariato di Polizia di competenza; 2. Due fotografie formato tessera di cui una autenticata in carta semplice (D.M. finanza ); 3. Certificato di abilitazione all'esercizio venatorio (solo in caso di primo rilascio); 4. Copia del congedo militare o certificato di abilitazione al maneggio delle armi lunghe da fuoco (rilasciato dalla Federazione Italiana del Tiro a Segno); 5. Certificato sanitario in bollo rilasciato dall'a.s.l. di competenza ai sensi del D.M. Sanità art. 3; 6. Una marca da bollo di 14,62; 7. Attestato di versamento di 1,21 sul c/c 3814 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Napoli (costo del libretto); 8. Attestato di versamento sul c/c di 52,68 per porto di fucile a due colpi e di 66,62 per porto di fucile a tre colpi, intestato alla regione Campania Servizio Tesoreria (tassa regionale), non obbligatoria in caso di esplicita rinuncia del richiedente all'esercizio dell'attività venatoria in Italia; Attestato di versamento sul c/c 8003 intestato all'ufficio Registro Tasse e Concessioni Governative di Roma di 168,00 più un'addizionale di 5,16 (come previsto dall'art.24 della legge nr.157 dell'11 febbraio 1992); 10. Attestato di frequenza scolastica dei figli minori; 11. Dichiarazione sottoscritta, anche contestuale al proponimento dell'istanza (ai sensi del D.P.R n. 403), nella quale bisogna indicare: nome - cognome - data di nascita - stato civile - stato di famiglia - cittadinanza - se si adempie all'istruzione dei figli minori - se si è titolari di altro porto d'armi - di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a procedimenti penali; Per il rinnovo non occorrono i documenti di cui ai punti LICENZA DI PORTO D'ARMA PER TIRO A VOLO (LEGGE N. 323/69 RIAFFERMATA CON L'ART. 16 COMMA 9 DELLA LEGGE 24/12/93 N. 537) Il porto di fucile per tiro a volo, per il quale sono necessari i medesimi requisiti di cui al suddetto art.11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931 n 773, è rilasciato a 20

11 coloro i quali essendo sprovvisti di porto di fucile per uso caccia, siano intenzionati a svolgere attività sportiva presso i poligoni di tiro a volo; per questo tipo di licenza non è necessario conseguire l abilitazione per l esercizio venatorio. Competente al rilascio è il Questore, tale licenza autorizza solo al porto delle armi lunghe da fuoco per tiro a volo dal domicilio dell'interessato ai campi di tiro e al trasporto di tutte le armi comuni da sparo. La licenza deve essere rinnovata ogni 6 anni, alla scadenza del libretto. Occorre inoltrare unitamente all'istanza in bollo indirizzata al Questore la seguente documentazione: 1. Domanda in bollo di 14,62; 5. Una marca da bollo di 14,62; 6. Attestato di versamento di 1,21 sul c/c 3814 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Napoli (costo del libretto); 7. Attestato di frequenza scolastica dei figli minori; 8. Dichiarazione sottoscritta, anche contestuale al proponimento dell'istanza (ai sensi del D.P.R n. 403), nella quale bisogna indicare: nome - cognome - data di nascita - stato civile - stato di famiglia - cittadinanza - se si adempie all'istruzione dei figli minori - se si è titolari di altro porto d'armi - di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a procedimenti penali. 2. Due fotografie formato tessera di cui una autenticata in carta semplice (D.M. finanza ); Per il rinnovo non occorrono i documenti di cui al punto Copia del congedo militare o certificato di abilitazione al maneggio delle armi lunghe da fuoco (rilasciato dalla Federazione Italiana del Tiro a Segno); 4. Certificato sanitario in bollo rilasciato dall'a.s.l. di competenza ai sensi del D.M. Sanità art. 3; LICENZA DI ESPORTAZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO (ART. 31 T.U.L.P.S.) E LICENZA DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA DI ARMI COMUNI DA SPARO (ART. 31 T.U.L.P.S.) 21 22

12 Competente al rilascio è la Questura di Napoli, ove le istanze, in bollo da 14,62, devono essere presentate corredate da eventuale legittimazione a chiedere il rilascio, se trattasi di soggetto che agisce in nome e per conto di società. La licenza di esportazione di armi comuni da sparo autorizza all'esportazione definitiva o temporanea di armi nei Paesi non facenti parte dell'unione Europea; l'esportazione temporanea è ammessa solo per motivi venatori o sportivi, nel limite di 3 armi e 200 munizioni. La licenza di importazione definitiva di armi comuni da sparo autorizza all'importazione di armi comuni da Paesi non facenti parte dell'unione Europea. Se il numero di armi da importare è superiore a 3, competente al rilascio è la Prefettura di Napoli. (ai sensi dell art.31 T.U.L.P.S. e 51 Reg. T.U.L.P.S.) Competente al rilascio è il Questore della Provincia di residenza, ove le istanze, in bollo da 14,62 su apposito modulo, devono essere presentate e corredate della seguente documentazione: a) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell art.47 del D.P.R n 445, in cui l interessato dichiara la disponibilità della struttura o dei locali in cui verrà svolta l attività; b)planimetria dei locali e dichiarazione sostitutiva, ex art.47 D.P.R. 445/2000, di conformità allo stato attuale dell edificio; c) Dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara altresì, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R n 445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli art.11, 12, 32 e 43 del T.U.L.P.S.. LICENZA DI FABBRICAZIONE E/O COMMERCIO DI ARMI COMUNI DA SPARO Tale atto di consenso, ai sensi dell art.12 del (Art. 31 T.U.L.P.S e 46 Reg. T.U.L.P.S.) regolamento al T.U.P.S., come sostituito del D.P.R. n 311/01, può essere assunto davanti al dipendente E competente a ricevere la documentazione; LICENZA PER LA RIPARAZIONE DI ARMI COMUNI 23 d) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell art.46 del D.P.R. 445/2000, in cui l interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o 24

13 legale rappresentante di società, indicando altresì tutti gli elementi necessari per l individuazione dell impresa individuale o della società; e) Certificazione medica rilasciata ai sensi dell art.35 T.U.L.P.S.; 1. Domanda in bollo; 2. Certificato di idoneità psicofisica con caratteristiche analoghe a quelle citate per ottenere il nulla osta di acquisto armi; f) Dichiarazione sostitutiva di cui all art.46 del D.P.R. 3. Carta Verde rilasciata dalla sezione del Tiro a 445/2000, attestante il conseguimento della capacità Segno Nazionale; tecnica prevista dall art.8, 4 comma della Legge n Marca da bollo da 14,62. In luogo delle predette dichiarazioni sostitutive, potrà essere prodotta la relativa documentazione degli organi competenti. LICENZA DI TRASPORTO ARMI PER USO SPORTIVO CARTA VERDE La Carta Verde permette il trasporto dell arma dal luogo ove è denunciata al poligono di tiro che ha rilasciato la carta. Non permette l acquisto di armi di qualsiasi natura. È possibile ottenere più carte verdi se si desidera frequentare più poligoni di tiro e si è iscritti alle relative Sezioni. Per ottenere l autorizzazione dall autorità competente (Questore) alla vidimazione della carta Verde occorrono i seguenti documenti: 25 Riguarda le armi corte o lunghe a palla classificate sportive. Questo genere di licenza permette il trasporto di attrezzi sportivi in tutto il territorio nazionale con la finalità di partecipare a gare o allenamenti di tiro a segno, di Pentathlon a Biathlon. Non permette l acquisto di qualsivoglia tipo di arma. Per ottenere tale licenza occorrono i seguenti documenti: 1. Domanda in carta da bollo; 2. Autocertificazione ai sensi dell art.46 D.P.R. del 28 giugno 2000; 26

14 3. Attestazione da parte di una Sezione del Tiro a Segno Nazionale, ovvero di altra associazione iscritta ad una delle federazioni riconosciute ed affiliate al CONI (Pentathlon moderno, Sport invernali ecc.) dalla quale risulti la partecipazione dell affiliato alla relativa attività; 4. Certificato medico di idoneità psicofisica in bollo rilasciato dalle A.S.L. di competenza, con gli stessi requisiti per il rilascio del nullaosta di acquisto armi; 5. Marca da bollo da 14,62; 6. Fotocopia della denuncia di detenzione armi ed elencazione delle armi catalogate sportive che si intende trasportare con il rispettivo numero di catalogo; 7. N. 2 foto di cui una autenticata ( l autentica della foto può essere fatta direttamente presso gli uffici di P.S.). CARTA EUROPEA La Carta Europea è stata predisposta al fine di consentire la libera circolazione delle armi, in riferimento alla direttiva CEE 91/4777, in tutti gli Stati della Comunità Europea, uniformando il relativo settore autorizzatorio. Questo tipo di autorizzazione, che riguarda le armi da sparo delle quali è consentita la detenzione ed il porto in questo stato, è rilasciata dal questore su apposito modello già predisposto in osservanza delle norme comunitarie. Il questo modello sono riportate: Generalità del titolare; Fotografia del titolare; Identificativi delle armi e dell ufficio ove sono denunciate; Estremi del porto d armi o delle autorizzazioni al trasporto per le armi sportive. Nella suddetta carta possono essere iscritte solo talune delle armi detenute dal soggetto, a discrezione dello stesso. L autorizzazione, concessa dal questore ove il richiedente ha residenza, consente il trasporto delle armi in esso indicate ed ha la validità limitata alla validità del porto d armi o dell autorizzazione al trasporto per le armi sportive, ma comunque no superiore a 5 anni dalla data del suo rilascio. Al fine dell espatrio delle armi il richiedente e titolare della carta dovrà anche munirsi dell Accordo Preventivo dell Autorità Nazionale dello Stato dove l arma verrà trasferita. Viceversa lo straniero CEE che sia intenzionato a recarsi in Italia potrà trasportare le armi con la Carta Europea previo accordo preventivo con le autorità italiane

15 LICENZA DI PORTO DI ARMA CORTA PER DIFESA PERSONALE (ART. 42 T.U.L.P.S.) La licenza autorizza al porto dell'arma fuori della propria abitazione e su tutto il territorio nazionale. Competente al rilascio è la Prefettura di Napoli, alla quale l'istanza in bollo, anche per il tramite della Questura di Napoli o dei Commissariati di P.S., deve essere inoltrata corredata della seguente documentazione: 1. Domanda in carta da bollo da 14,62 diretta al Sig. Prefetto anche per il tramite dei presidi territoriali di Polizia (Commissariati P.S. o Comandi Stazione C.C.) da inoltrare almeno 90 gg. prima della scadenza del titolo. Tale domanda dovrà contenere indicazione circa la necessità di andare armato in relazione a speciali esigenze derivanti dall'attività professionale o commerciale svolta così come previsto dall'art. 42 del T.U. delle leggi di P.S.; 2. Dichiarazione sottoscritta dal diretto interessato (ai sensi del D.P.R. n. 445 del ) da ritirare presso l'ufficio competente; 3. Certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla Sezione del Tiro a Segno Nazionale (se non ha prestato servizio militare); 4. Certificato medico in bollo rilasciato dagli ufficiali medico-legali o dai distretti sanitari delle AA.SS.LL. o dalle strutture sanitarie militai e della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero della Sanità Due fotografie di cui una autenticata o da autenticare; 6. Ricevuta di versamento di 1,21 sul ccp n.3814 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Napoli; 7. Ricevuta di versamento di 115,00 sul c/c n (tasse concessioni governative - Roma); 8. Ogni altro documento utile alla valutazione sulla sussistenza del requisito della necessità di andare armato. Per il rinnovo non occorrono i documenti di cui ai punti

16 DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (Ai sensi dell'art.19 della Legge 241/90) LICENZA DI AGENZIE DI AFFARI Denuncia di inizio attività per l'esercizio di agenzia di affari (art.115 T.U.L.P.S.) per le attività rimaste nella competenza del Questore (art.163, lettera d) D.L.vo n.112/1998.) - recupero crediti - agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni - pubblici incanti (vendita all'asta) Documentazione occorrente: denuncia di inizio attività redatta secondo facsimile disponibile presso i Commissariati di P.S.; Se trattasi di società: certificato di vigenza rilasciato dalla Camera di Commercio nel quale vengano riportati la ragione ( o denominazione) e l'oggetto sociale, i soci e l'organo amministrativo; oppure una fotocopia autenticata dell'atto costitutivo della società omologato dal Tribunale e ogni altra successiva variazione, nonché la fotocopia autenticata del libro di soci, 31 ove sia necessaria per dimostrare la compagine sociale (nel caso di più coamministratori il designato per la titolarità della licenza dovrà risultare da atti societari); dichiarazione sostitutiva del certificato contestuale (stato di famiglia, residenza e cittadinanza) del richiedente e di ogni altro socio e/o amministratore; tabella (tariffario), n duplice copia una in bollo (euro 14,62), recante le operazione che si intendono svolgere con relativa tariffa, entrambe firmate in calce dal richiedente (il tariffario restituito con timbro apposto dalla Questura, deve essere apposto nel locale sede dell'agenzia).non esistono massimali stabiliti per legge, ma, per ogni variazione delle tariffe, occorre presentare alla Questura richiesta (in carta libera) di vidimazione del nuovo tariffario allegando il vecchio in originale, due copie del nuovo e marca da bollo da 14,62; giornale degli affari (in bianco) e una marca da bollo da 14,62; deposito cauzionale il cui importo è di 3615,20. Il deposito cauzionale potrà essere effettuato con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa contenente la clausola dell'impossibilità di revoca senza svincolo del Questore. 32

17 L'AUTORIZZAZIONE HA CARATTERE PERMANENTE PER CUI NON NECESSITA DI RINNOVO ANNUALE LICENZA PER IL COMMERCIO DI PREZIOSI (art.127 T.U.L.P.S.) La licenza autorizza al commercio di oggetti preziosi nuovi (e usati) all'ingrosso e al dettaglio. Competente al rilascio è la Questura, l'istanza compilata sull'apposito modello di inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge n 241, deve essere presentata presso i Commissariati di P.S. corredata dalla seguente documentazione: a) copia di ricevuta sul c/c 8003 attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa da 206,58; b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 D.P.R n 445, in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società; c) dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì ai sensi degli artt.46 e del D.P.R n 445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt.11,12 e 131 del T.U.L.P.S.; d) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.47 del D.P.R n 445, in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività; e) nr.2 marche da 14,62; f) registro delle operazioni da far vidimare al Commissariato di P.S. competente per territorio. All'interessato sarà rilasciata copia vidimata ed entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, la P.A. ha il dovere di accertare la sussistenza dei requisiti, interrompendo se il caso l'attività. LICENZA PER LA FABBRICAZIONE DI OGGETTI PREZIOSI (art. 127 T.U.L.P.S.) La licenza autorizza alla fabbricazione di oggetti preziosi, competente al rilascio è la Questura, l'istanza compilata sull'apposito modulo per l'inizio di attività ai sensi dell'art.19 della legge n 241, deve essere presentata presso i Commissariati di P.S. competenti per territorio, corredata dalla seguente documentazione: 34

18 a) copia di ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa da 309,87 sul c/ 8003; b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 D.P.R n 445, in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società (atto costitutivo, partita IVA); c) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.47 del D.P.R n 445, in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività; d) nr.2 marche da 14,62; e) registro delle operazioni da far vidimare al Commissariato P.S. competente; Per ottenere tale licenza, bisogna richiedere anche la licenza di commercio oppure licenza per rappresentante viaggiatore (art.243 Regolamento TULPS). All'interessato sarà rilasciata copia vidimata ed entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, la P.A. ha il dovere di accertare la sussistenza dei requisiti, interrompendo se il caso l'attività. LICENZA FABBRICAZIONE e/o COMMERCIO DI ARTICOLI CON MONTATURE O GUARNIZIONI IN METALLI PREZIOSI (art. 127 T.U.L.P.S. e 244 Regolamento TULPS) Competente al rilascio è il Questore, l'istanza compilata sull'apposito modello di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n 241, deve essere presentata presso la Questura o i Commissariati di P.S. competente corredata dalla seguente documentazione: a) copia di ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa da 154,94 sul c/c 8003; b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 D.P.R n 445, in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società; c) dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R n 445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt.11,12 e 131 del T.U.L.P.S.; d) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.47 del D.P.R n 445, in cui l'interessato 35 36

19 dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività; e) nr.2 marche da 14,62; f) registro delle operazioni da far vidimare al Commissariato di P.S. competente per territorio. All'interessato sarà rilasciata copia vidimata ed entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, la P.A. ha il dovere di accertare la sussistenza dei requisiti, interrompendo se il caso l'attività. LICENZA PER L ESERCIZIO DI SCOMMESSE (art. 88 T.U.L.P.S.) Autorizza la raccolta delle scommesse per le gare consentite dall ordinamento: corse tris, corse di cavalli, formula 101, competizioni sportive e sale Bingo. Competente al rilascio sono, su delega del Questore, i Commissariati di P.S. di città e di provincia, ove l istanza deve essere presentata, sull apposito modulo di inizio attività ai sensi dell art.19 della legge n 241, corredata della seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell art. 47 del D.P.R n 445, in cui l interessato dichiara, individuando in forma specifica gli aspetti di interesse: di essere concessionario/ titolare di autorizzazione in forza della 37 concessione/autorizzazione rilasciata da parte di Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse. b) dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R n 445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt.11,12,92 e 131 del T.U.L.P.S.. Tale atto di consenso, ai sensi dell art.12 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. (R.d. 6 maggio 1940 n 635), come sostituito dal D.P.R. del n 311, può essere assunto davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione. c) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell art.46 del D.P.R n 445, in cui l interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l individuazione dell impresa individuale o della società; d) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell art.47 del D.P.R n 445, in cui l interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l attività; e) n 2 copie del regolamento; 38

20 f) n 2 marche da 14,62. All interessato, sarà rilasciata copia vidimata ed entro 60 giorni dalla ricezione dell istanza la P.A. ha il dovere di accertare la sussistenza dei requisiti interrompendo se il caso l attività. DENUNCE DI INFORTUNIO SUL LAVORO (art.53 e 54 del D.P.R. n del ) I datori di lavoro ai sensi degli art.53 e 54 del D.P.R. n.1124 del , sono obbligati a denunciare all INAIL ed alla locale Autorità di Pubblica Sicurezza (i Commissariati di P.S. di competenza oppure, se la località in cui è avvenuto l infortunio non è sede di commissariato di P.S. al Sindaco), entro 2 giorni dell avvenuto incidente, cioè infortunio che comporti inabilità al lavoro superiore a tre giorni, certificata da referto medico legale. La normativa vigente parifica, altresì, le ipotesi di mancata presentazione, di presentazione tardiva e di denuncia incompleta, prevedendo per tutti e tre casi l applicazione di una sanzione amministrativa, ai sensi della Legge n. 561/93. Il datore di lavoro dovrà ritirare presso l INAIL l apposito modello, compilarlo seguendo le istruzioni date dall Ente e quindi presentarlo sia all Ente stessa che all Autorità di Pubblica Sicurezza. 39 VENDITA PORTA A PORTA (Decreto Legislativo n.114 art.19) In riferimento al Decreto Legislativo n.114 art.19, i titolari di impresa individuale e i legali rappresentanti di società, che intendono svolgere l'attività di vendita porta a porta sono tenuti a presentare: comunicazione su appositi modelli all'autorità di Pubblica Sicurezza, del luogo nel quale l'esercente ha la residenza ovvero dove ha sede legale l'attività. Tale comunicazione unitamente alla fotocopia della comunicazione fatta al Comune e alla fotocopia di un documento di identità sia del titolare dell'impresa che di ogni nominativo indicato nell'elenco, verrà vidimata e restituita a vista all'imprenditore. 40

21 COMUNICAZIONE E RICHIESTA DI CESSIONE DI FABBRICATO (ai sensi dell art.12 D.L n.59 convertito in legge n.191) Chiunque cede la proprietà o il godimento o qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l obbligo di comunicare all Autorità di Pubblica Sicurezza, entro le 48 ore dalla consegna dell immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario. La comunicazione su apposito modulo,deve avvenire mediante consegna presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l immobile. Tale comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. FACCHINO DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA (ai sensi dell art.2 del D.P.R ,n.342) L'attività può essere intrapresa con denuncia di inizio attività da presentare all'autorità locale di Pubblica Sicurezza in duplice copia, come da modello rilasciato dallo stesso Commissariato di P.S.. Allegare: Fotocopia documento di riconoscimento; Eventuale dichiarazione di assunzione. Non c è rinnovo. ARRUOLAMENTI E CONCORSI Per ricevere informazioni inerenti il reclutamento di unità di leva nella Polizia di Stato quali Agenti Ausiliari, o mediante concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ci si può rivolgere all'ufficio Concorsi della Questura di Napoli, sito in Via Bracco, (ex palazzo Enel), nei giorni dispari dalla ore 9,00 alle ore 12,

22 ARTE FOTOGRAFICA (ex art.111 T.UL.P.S.) Ai sensi della legge 112/98, i fotografi (ex art.111 del T.U.L.P.S) non sono più obbligati a munirsi di licenza di Pubblica Sicurezza, ma devono solo comunicare l'inizio della loro attività, ai Commissariati di P.S. circoscrizionali. I Commissariati rilasceranno agli interessati, copia dell'avvenuta presentazione. NOLEGGIO E VENDITA VIDEOCASSETTE (art. 75 bis del T.U.L.P.S.) Ai sensi dell'art.75 bis del T.U.L.P.S., la legge n 248 del sulle nuove norme di tutela del diritto d'autore, obbliga il titolare o il rappresentante della società che intende svolgere tale attività, l'iscrizione sul registro delle attività presso i Commissariati di P.S. circoscrizionali. L'istanza deve indicare: a) generalità complete del titolare o rappresentante della società; b) tipo di attività che intende svolgere; c) luogo ove sarà esercitata. I Competenti Uffici della Questura, avranno cura di rilasciare la prevista ricevuta esente da bollo, attestante l'iscrizione nell'apposito registro. RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' O DEL DECRETO DI GUARDIA PARTICOLAE GIURATA (AI SENSI ART. 138 T.U.L.P.S.) 1. Istanza in carta da bollo da 14,62 della ditta diretta al Sig. Prefetto con la quale si chiede il rilascio dell'attestato di idoneità o del decreto (in caso della già avvenuta assunzione); 2. Dichiarazione sottoscritta dal diretto interessato (ai sensi del D.P.R. n. 445 del ); 3. Fotocopia carta di identità; 4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a cura del titolare dell'istituto attestante l'intervenuta comunicazione di assunzione alla Sezione Circoscrizionale dell'impiego nonché l'avvenuta iscrizione del dipendente all'i.n.p.s. e all'i.n.a.i.l. con indicazione del relativo numero di posizione

23 DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RINNOVO DEL DECRETO E LICENZA DI GUARDIA PARTICOLARE GIURATA 1. Istanza in carta da bollo da 14,62 da parte dell'interessato diretta al Sig. Prefetto con la quale si chiede il rinnovo della licenza di porto di pistola; 2. Istanza in carta da bollo da 14,62 da parte del legale rappresentante dell'istituto diretta al Sig. Prefetto con la quale si chiede il rinnovo del decreto; 3. Versamento di 18,08 sul conto corrente postale n tassa di concessione governativa - Roma; 4. Dichiarazione sottoscritta dal diretto interessato (ai sensi del D.P.R. n. 445 del ) 5. Certificato del tiro a segno nazionale; 6. Marca da bollo da 14,62 da applicare sul decreto all'atto del ritiro; 7. Fotocopia della licenza scaduta; 8. Certificato medico in bollo rilasciato dagli ufficiali medico-legali o dai distretti sanitari delle AA.SS.LL. o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 2 del decreto Ministero della Sanità DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RINNOVO DEL LIBRETTO PORTO D'ARMI 1. Domanda in carta da bollo da 14,62 diretta al Sig. Prefetto da inoltrare almeno 30 gg. prima della scadenza; 2. Versamento di 1,09 sul conto corrente postale n intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli (costo del libretto); 3. Due fotografie di cui 1 autenticata o da autenticare; 4. Fotocopia del libretto e della licenza in corso di validità

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