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1 Cambiali Finanziarie e Mini-Bonds: istruzione per l uso. Profili legali. Avv. Luca Moro Padova, 4 giugno 2014

2 I nuovi strumenti di finanza per l impresa. (1) Cambiali Finanziarie, Mini-bonds e Crowdfunding. In sintesi, i nuovi strumenti di finanziamento per l impresa previsti dal Decreto Sviluppo sono i seguenti: (A) le CAMBIALI FINANZIARIE; (B) i c.d. MINI-BONDS, obbligazioni e titoli similari, che possono anche essere partecipativi, subordinati o misti; (C) il CROWDFUNDING: rinvio; (D) strumenti ed agevolazioni per le start-up innovative. Una prima suddivisione va effettuata tra forme di finanziamento per le PMI e quelle per le società di nuova costituzione (c.d. start-up ). Una seconda suddivisione va fatta tra finanziamento a breve termine (Cambiali Finanziarie) ed a medio/lungo termine (Mini-bonds).

3 I nuovi strumenti di finanza per l impresa. (2) I soggetti destinatari. Obiettivo principale del Decreto Sviluppo e successive modifiche è la rimozione degli ostacoli all accesso al mercato dei capitali da parte di emittenti di fatto finora esclusi, ossia: a) Le società, anche medio-grandi, non quotate, ossia aventi titoli rappresentativi del capitale sociale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati, e b) Le piccole e medie imprese (le "PMI ), escluse le banche e le microimprese.

4 I nuovi strumenti di finanza per l impresa. (2) I soggetti destinatari (segue). Le finalità delle emissioni. Per micro-imprese si intendono quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Le piccole imprese sono quelle imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. (Si veda la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea). Il mercato potenziale di emissione di Mini-bonds da parte delle PMI italiane, secondo le stime di alcuni operatori finanziari, si aggira tra le e le imprese. Ai fini dell operazione, vengono valutate le finalità del finanziamento, che non possono essere di mera riduzione della leva finanziaria (deleveraging) bancario. Si considerano con particolare favore le seguenti finalità del finanziamento: (i) sviluppo di nuove tecnologie, (ii) progetti di internazionalizzazione, (iii) acquisizioni ed aggregazioni (crescita esterna), (iv) realizzazione progetti di sviluppo per linee interne.

5 Lo scenario del credito alle imprese ed alle PMI (segue). Lo scenario problematico e la prolungata contrazione del credito alla PMI ed alle start up in Italia. Dal picco di novembre 2011 si sono persi 92 miliardi di euro di credito bancario alle imprese, 48 miliardi di euro solo nel corso del 2013 (fonte MISE, ottobre 2013) Prestiti alle società non finanziarie e principali driver della domanda di credito (giugno 1998=100) Prestiti alle società non finanziarie Investimenti fissi Produzione industriale

6 Gli interventi normativi: le fonti. A fronte di tale situazione problematica, il legislatore è intervenuto con alcuni interventi normativi, principalmente il Decreto Sviluppo ed il Decreto Sviluppo Bis, ed in particolare: L articolo 32 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (il "Decreto Sviluppo"), convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n L articolo 36, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (il "Decreto Sviluppo Bis") convertito, con modifiche, dalla legge 17 dicembre 2012, n Tra gli ulteriori interventi normativi, va ricordato il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, dall art. 1, comma 1, Legge 21 febbraio 2014, n. 9 (il Decreto Destinazione Italia ).

7 Gli interventi normativi: le finalità. Gli interventi previsti dal Decreto Sviluppo, come modificato, relativamente ai nuovi strumenti alternativi di finanziamento per l impresa hanno avuto le seguenti principali finalità. L incentivazione del ricorso a fonti di finanziamento complementari ed alternative rispetto al credito bancario, con l apertura di un canale diretto di intermediazione tra risparmio ed investimento anche per le PMI. Si intende indirizzare verso tali canali parte delle risorse a lungo termine disponibili nel sistema finanziario (previdenza, investimento, ecc.). La riduzione della disparità di trattamento tra società italiane con azioni quotate e società non quotate. Sono stati, infatti, rimossi molti ostacoli di natura civile e fiscale - all accesso e alla sollecitazione al mercato dei capitali da parte di emittenti finora esclusi, come le imprese non quotate, anche di media e piccola dimensione.

8 Le principali novità ed agevolazioni introdotte dal Decreto Sviluppo. Modifica ed integrazione della disciplina delle Cambiali Finanziarie, già esistente. Introduzione di una disciplina specifica per l emissione di obbligazioni e titoli similari da parte di società non quotate e PMI (cosiddetti, Mini-bonds ), con l eliminazione di alcuni vincoli civilistici e con la previsione di obbligazioni che prevedono clausole di partecipazione e di subordinazione. Modifica del trattamento fiscale e delle connesse agevolazioni di Mini-bonds, Cambiali Finanziarie e titoli similari emessi da società diverse da banche, società quotate ed enti pubblici economici trasformati in società per azioni (c.d. grandi emittenti ). Destinazione di tali strumenti unicamente ad investitori professionali, muniti di esperienza e specifiche competenze, con possibilità di semplificare e ridurre i requisiti di quotazione di tali strumenti e le formalità del relativo procedimento. Va tenuto conto che si tratta di strumenti High Hield. Previsione di uno specifico segmento di Borsa Italiana, l EXTRA MOT Pro, dedicato a tale tipologia di strumenti.

9 (A) Cambiali finanziarie. Le principali caratteristiche. Le Cambiali Finanziarie sono titoli di credito all ordine emessi in serie, già previsti e disciplinati dalla Legge 13 gennaio 1994 n. 43 (la Legge 43/1994 ), cui il Decreto Sviluppo ha apportato rilevanti modifiche ed agevolazioni. La loro struttura è quella del pagherò cambiario, in quanto contengono la promessa incondizionata di pagamento da parte dell emittente. Sono assimilate a ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie e costituiscono un titolo esecutivo. Ai sensi dell art. 1 della citata Legge n. 43/1994, le stesse devono contenere l indicazione espressa di cambiale finanziaria, l indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti e gli elementi specificati nell art. 100 del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669, tra cui: (a) la denominazione del titolo; (b) la promessa incondizionata di pagare; (c) scadenza; (d) il nome di colui al quale o all ordine del quale deve farsi il pagamento; (e) la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente). Le Cambiali Finanziarie possono essere girate solo con la clausola senza garanzia o un altra equivalente.

10 (A) Cambiali finanziarie. Le modifiche introdotte. A seguito delle modifiche introdotte, le Cambiali Finanziarie possono essere emesse da società non quotate subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti: 1) Tipologia degli investitori: esse devono essere collocate e girate esclusivamente ad investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società. Se sussiste un rapporto di controllo dell investitore con lo Sponsor, si applicano le norme in tema di conflitto di interesse; 2) Sponsor: l emissione di Cambiali Finanziarie da parte di PMI non quotate, deve essere assistita in qualità Sponsor, da una banca, un impresa d'investimento, una società di gestione del risparmio (SGR), una società di gestione armonizzata ovvero una società di investimento a capitale variabile (SICAV), purchè con succursale costituita nel territorio dello Stato; 3) Certificazione del bilancio: l ultimo bilancio dell emittente non quotata deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili; 4) Coinvestimento/ garanzia: le Cambiali Finanziarie devono beneficiare di una delle seguenti tutele, in via alternativa: (i) il coinvestimento dello Sponsor o (ii) l emissione di una garanzia.

11 (A) Cambiali finanziarie. Emissione da parte di società non quotate (segue). (i) Il coinvestimento dello Sponsor Il coinvestimento dello Sponsor deve avvenire secondo le seguenti modalità: (ii) Garanzia dell emissione l emissione deve essere garantita in misura non inferiore al 25% da una banca, un impresa di investimento ovvero un consorzio Confidi, in favore delle società che aderiscono al consorzio.

12 (A) Cambiali finanziarie. Lo Sponsor. Il Decreto Sviluppo ha previsto che lo Sponsor deve svolgere le attività di seguito descritte: a) assistere e supportare la società nella fase di emissione e collocamento delle Cambiali Finanziarie; b) sottoscrivere e mantenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi; c) segnalare se l ammontare di Cambiali Finanziarie dell emittente in circolazione è superiore al totale dell attivo corrente rilevabile dall ultimo bilancio approvato; d) classificare l emittente al momento dell emissione distinguendo almeno cinque categorie di qualità creditizia (ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa), da mettere in relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia, che può essere elevata, normale o bassa. Va evidenziato che non è espressamente previsto un obbligo di segnalazione di eventuali peggioramenti della qualità creditizia dell emittente successivamente all emissione; e) rendere pubbliche le descrizioni delle classificazioni di cui sopra.

13 (A) Cambiali finanziarie. Lo Sponsor: deroghe. Si è, peraltro, prevista la possibilità di derogare alle predette regole in presenza delle condizioni di seguito descritte. La nomina dello sponsor non è obbligatoria per le società diverse dalle piccole-medie imprese, le quali possono pertanto rinunciarvi (ossia, società con più di 250 dipendenti, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro ovvero il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro). E possibile derogare all obbligo imposto allo sponsor di mantenere una quota di titoli nel proprio portafoglio fino alla naturale scadenza, qualora l emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25% del valore dell emissione, da garanzie prestate da una banca o da un impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi.

14 (B) Mini-bonds ed altri titoli similari. La principale modifica in materia di Mini-bonds è stata l abolizione dei limiti previsti dall articolo 2412 del codice civile alle emissioni obbligazionarie da parte delle società per azioni, modificando il quinto comma di tale articolo, che viene sostituito dal seguente: "I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni. La nuova formulazione dell art cod. civ. prevede infatti che l'emissione di obbligazioni (i) destinate ad essere quotate (emesse sia da società quotate che da società non quotate), o (ii) di obbligazioni convertibili, non sia più soggetta ai limite del doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Oggetto: tale disciplina ha ad oggetto la possibilità di emettere obbligazioni e titoli similari subordinati, partecipativi e partecipativisubordinati, nel rispetto dei termini e condizioni previsti dall'articolo 32 del Decreto Sviluppo.

15 (B) I Mini-bonds ed i titoli similari (segue). Nozione di obbligazione: titolo di debito emesso società (o altro ente previsto dalla normativa vigente) che attribuisce al possessore il diritto del rimborso del capitale prestato all emittente, oltre ad un interesse su tale somma. Durata: le obbligazioni (e titoli similari) subordinate o partecipative devono avere una scadenza iniziale uguale o superiore a 36 mesi. Obbligazioni e titoli similari subordinati: devono contenere una clausola di subordinazione, ai sensi della quale vengono definiti i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori dell'emittente, ad eccezione dei soci sottoscrittori del solo capitale sociale.

16 (B) I Mini-bonds ed i titoli similari (segue). Obbligazioni e titoli similari partecipativi: devono contenere una clausola di partecipazione, ai sensi della quale viene regolata la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario commisurata al risultato economico dell'emittente. Il corrispettivo si compone: parte fissa: interesse a un tasso non inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento; parte variabile: una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio dell'emittente. Tale somma: o deve essere corrisposta entro 30 giorni dall approvazione bilancio, o è stabilita nella percentuale indicata all'atto dell'emissione, secondo regole di calcolo non modificabili successivamente per tutta la durata dell'emissione e dipendenti da elementi oggettivi, o o deve essere proporzionale al rapporto tra il valore nominale delle obbligazioni partecipative in circolazione e la somma del capitale sociale (aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio) e del valore nominale delle obbligazioni partecipative, non è soggetta all'applicabilità della legge del 1 marzo 1996, n. 108 (la "Legge Antiusura"). Obbligazioni e titoli similari misti (partecipativi-subordinati): devono contenere una clausola di partecipazione ed una clausola di subordinazione.

17 (B) I Minibonds ed i titoli similari. Agevolazioni e profili fiscali. Altra rilevante novità è rappresentata dall estensione anche alle società non quotate che emettono titoli di debito di alcune rilevanti agevolazioni di natura fiscale. Al riguardo, si fa rinvio al separato contributo in materia fiscale.

18 Il processo di emissione. Il Mercato Extramot PRO. Borsa Italiana ha creato un nuovo segmento di Borsa denominato Extramot PRO, destinato a tali nuovi strumenti finanziari ed esclusivamente ad investitori professionali, italiani ed esteri. Il segmento Extramot PRO è stato predisposto al fine di raggiungere caratteristiche di: (i) flessibilità i requisiti per la quotazione dei titoli sono meno numerosi e stringenti, anche in funzione della tipologia dei soggetti cui tali strumenti sono destinati; (ii) economicità i costi (fees) relativi al processo di ammissione sono molto ridotti. Al riguardo, il corrispettivo unico di quotazione è di euro per strumento, indipendentemente dalla durata, mentre non vi è alcun corrispettivo durante la vita dello strumento; (iii) visibilità l ammissione consente all emittente di avere una visibilità nazionale ed internazionale.

19 Il processo di emissione: i principali soggetti coinvolti nell operazione ed il loro ruolo. La società emittente i titoli. L intermediario finanziario arranger dell operazione. Gli Investitori Professionali/ investitori (tra cui, SGR, SICAV, banche, fondi pensione, imprese di assicurazione, fondazioni bancarie, analoghi soggetti esteri, persone fisiche e giuridiche in possesso di specifica esperienza e competenza.) Lo Sponsor (ove necessario). I consulenti legali e fiscali. La società di Rating (nel caso di rating esterno ).

20 Alcuni aspetti da considerare circa l opportunità dell emissione. Gli operatori del mercato hanno individuato i seguenti: Aspetti favorevoli: (i) effetto di stabilità sul credito dell impresa, (ii) la considerazione dell operazione come una forma di certificazione indiretta, anche verso clienti e fornitori, specie stranieri, ed in determinati settori merceologici (biomedicale, IT, componentistica, ecc.), (iii) l avvio di relazioni con investitori istituzionali, italiani ed esteri, (iv) la possibilità di un migliore accesso al credito, a seguito dell avvenuta emissione degli strumenti finanziari, e (v) la visibilità connessa alla quotazione su un segmento di Borsa Italiana (Extra MOT Pro). La prospettiva di una successiva quotazione in Borsa (IPO). Aspetti sfavorevoli: (i) tasso talora superiore ad un equivalente finanziamento MT/LT, e (ii) formalità previste per l emissione.

21 Principali fasi della procedura di emissione. Si riassumono qui di seguito le principali fasi del processo di emissione (analoghe per i due strumenti): Valutazione preliminare di fattibilità. Fase di selezione. Attività di c.d. Due Diligence. Predisposizione del Documento di Ammissione. Formulazione rating interno e definizione dei termini della potenziale emissione. Adempimenti societari e fiscali. Regolamento dell emissione e redazione degli accordi connessi all emissione. Domanda di ammissione. Ammissione a quotazione (entro 7 giorni dalla domanda di ammissione). Avvio delle negoziazioni. Adempimenti successivi all emissione.

22 (A) Il Documento di Ammissione. Il procedimento di emissione dei Mini-bonds (ma anche delle Cambiali Finanziarie), prevede che sia messo a disposizione un Documento di Ammissione, ossia un documento con alcune informazioni essenziali. Non si tratta di un Prospetto Informativo ai sensi della Direttiva Prospetti, tuttavia restano applicabili i principi generali di: (i) completezza, (ii) coerenza, e (iii) correttezza delle informazioni. Peculiarità del Documento di Ammissione: destinazione ad Investitori Istituzionali del Documento di Ammissione. Tale caratteristica del Documento assume particolare rilevanza, in quanto si tratta di operatori esperti e qualificati, in grado di valutare tali tipologie di strumenti. Lo scopo del Documento di Ammissione è quello di consentire all investitore di pervenire ad un fondato giudizio circa la convenienza o meno del prodotto finanziario offerto, nonché alla correttezza del prezzo.

23 (A) Il Documento di Ammissione. La struttura. Redatto secondo le linee guida emanate da Borsa Italiana. Non è soggetto all approvazione di CONSOB e Borsa Italiana. Può anche consistere in un estratto del prospetto redatto conformemente agli allegati VIII, IX e XIII del Regolamento Prospetto 809/2004, nell ambito di altra operazione. Tra i contenuti del Documento di Ammissione, vi sono: - persone responsabili, - fattori di rischio (particolarmente rilevanti), - informazioni sull'emittente, - struttura dell'operazione, - azionisti, - informazioni finanziarie o ultimo bilancio, - caratteristiche dello strumento finanziario. Se l'emittente è società quotata in un mercato regolamentato è possibile omettere alcune delle informazioni prescritte.

24 (A) Il Documento di Ammissione e la Due Diligence. 1. Nozione di Due Diligence. Definizione di Due Diligence - La c.d. Due Diligence, istituto originario delle giurisdizioni anglosassoni, è un concetto assimilabile, in via di semplificazione, alla nozione civilistica della dovuta diligenza. Si tratta del parametro di diligenza richiesto nell espletamento di una determinata attività e/o operazione (es. acquisizione societaria od operazione societaria straordinaria o, appunto, emissione obbligazionaria). Il riferimento principale della normativa italiana è l Articolo 1176 cod. civ. ( Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. ). 24

25 2. Finalità dell attività di Due Diligence. La Due Diligence costituisce una delle attività rilevanti nell ambito dell emissione di obbligazioni ed altri titoli similari previsti dal Decreto Sviluppo. Le principali finalità dell attività di Due Diligence nell emissione di Minibonds sono: (i) esercizio della dovuta diligenza, mediante conoscenza della società emittente e verifica della sua capacità di rimborsare il prestito obbligazionario alle scadenze previste; ciò consente un contenimento della responsabilità dell Emittente i Mini-Bonds (o di altri titoli similari) e degli altri soggetti coinvolti; (ii) redazione e completezza del Documento di Ammissione alle negoziazioni; e (iii) acquisizione delle opportune informazioni per strutturare l emissione in conformità con gli obiettivi della società emittente. 25

26 3. Esercizio della dovuta diligenza e limitazione da responsabilità. Per quanto riguarda la prima finalità della Due Diligence, all esperto è quindi richiesto di effettuare una ragionevole indagine prima di compiere l ipotizzata operazione (nel nostro caso, l emissione obbligazionaria). Si può ritenere che la ragionevole indagine dovrebbe consistere nell effettuare un apposita attività di Due Diligence in maniera indipendente, secondo le regole della prassi di mercato e verificando, anche autonomamente, le informazioni ricevute dalla società. Allo stato, il principale parametro di riferimento è rappresentato dalla responsabilità da Prospetto Informativo. 26

27 4. Il processo di Due Diligence. Finalità della Due Diligence per emissione di Mini-bonds: consentire all investitore di pervenire ad un fondato giudizio: i. circa la convenienza o meno del prodotto finanziario offerto, nonché ii. sulla capacità della società emittente di rimborsare il prestito alle scadenze previste. Livello di approfondimento dell attività di Due Diligence. Diverse tipologie di Due Diligence (legale, finanziaria ed economica, ecc.) Modalità di svolgimento: i. La management Due Diligence e la Due Diligence documentale, ii. Sinergia tra i vari consulenti incaricati della Due Diligence. La Due Diligence Check List. Le aree di indagine: generali e specifiche. 27

28 (B) Il Regolamento del prestito. Termini e condizioni dell emissione - le modalità ed i termini dell emissione dello strumento finanziario (Mini-bonds e Cambiali Finanziarie) sono contenute nel regolamento del prestito. Il Regolamento del prestito viene riportato nel Documento di Ammissione e va letto congiuntamente al Documento di Ammissione stesso. Approvazione del regolamento del prestito cenni sulle formalità di approvazione. Contenuti del Regolamento del prestito. In particolare, si evidenziano: (i) il tasso; (ii) la durata e call option; (iii) la presenza di garanzie; e (iv) i Covenants.

29 (B) Regolamento dell emissione e Covenants. 1. Covenants Definizione e finalità. Definizione di COVENANTS Si tratta di obblighi (o restrizioni ) di vario genere poste da un istituto finanziario o da altro soggetto che eroga un finanziamento ad un suo mutuatario. Finalità - garantire la solvibilità del debitore ed il conseguente rimborso della somma mutuata, evitando il deterioramento della qualità del credito con il monitoraggio dell andamento della società. Si tratta di clausole derivanti da altri ordinamenti e diventate usuali in determinate tipologie di contratti, quali i finanziamenti. I Covenants sono strumenti atipici di conservazione della garanzia patrimoniale della società, ma non sono garanzie. I Covenants possono essere alternativi o complementari alle tradizionali garanzie, ma devono essere in ogni caso coordinati rispetto alle medesime. DUPLICE MOTIVAZIONE A) Garanzia più intensa per i crediti, e B) minor impegno economico per la società emittente, mediante riduzione delle garanzie e riduzione del tasso di interesse applicato all emissione. 29

30 2. Covenants nelle emissioni obbligazionarie. I Covenants nell ambito di emissioni obbligazionarie (Bond covenants) sono predisposti in modo tale da proteggere gli investitori contro gli eventi di rischio, assicurare cioè che la società non ponga in atto condotte pregiudizievoli dei loro interessi. Va operato un giudizio caso per caso sull adeguatezza dei Covenants relativamente alla specifica operazione in base al principio di proporzionalita, per valutare se si siano superati i limiti della tutela del prestito obbligazionario, fino a rientrare nel condizionamento e nell esercizio dell attività di impresa. La validità delle clausole è talora subordinata a un giudizio positivo in ordine alla permanenza dell autonomia gestionale dell imprenditore. In materia di Covenants vanno ricordati 3 fattori importanti: Il livello di standardizzazione dei Covenants nei prestiti obbligazionari è molto basso e spesso essi sono predisposti caso per caso per ogni specifico emittente; l ampiezza o meno dei Covenants dipende spesso dalla situazione del mercato al momento dell emissione; e l importanza e la complessità dei Covenants aumentano al decrescere delle qualità del credito e dell emissione (differiscono, quindi, tra titoli Investment Grade ed High Yield). 30

31 3. Cenni sui principali Covenants. Covenants positivi (obblighi di fare) o negativi (obblighi di non fare). Covenants assoluti o relativi (questi ultimi, con previsione di paramenti economici o di altro tipo). Si classificano, con riferimento agli obblighi posti in capo al creditore: 1. Clausole relative al rispetto di dati e rapporti di Bilancio (indebitamento finanziario netto su EBITDA, indebitamento totale su capitale netto, ecc.). 2. Impegni di comportamento attivi da parte della debitrice (obblighi informativi verso i finanziatori, impegno restituzione rate finanziamento, ecc.). 3. Vincoli o limitazione della capacità di agire della debitrice (negative pledge o divieto concessione nuove garanzie reali o di assunzione di crediti meglio garantiti, divieto di modifica dell attività della società o di cambio di controllo, divieto cessione assets strategici, ecc.). 4. Impegni da concordare o da assumere anche da parte di terzi (limitazione distribuzione dividendi ai soci o limitazione rimborso obbligazioni, immediata copertura delle perdite di esercizio, ecc.). 31

32 4. Covenants nelle emissioni di Mini-bonds: considerazioni finali. Per quanto concerne i prestiti obbligazionari, di norma i Covenants sono contenuti nei regolamenti di prestiti obbligazionari. Caratteristiche tipiche dei Covenants obbligazionari: 1) Consentono controllo degli obbligazionisti sulla società emittente, 2) Covenants di norma più leggeri rispetto ad un finanziamento corporate, 3) Talora presenti covenants informativi e di vigilanza sulla capacità di rimborso prestito obbligazionario. Conseguenze in caso di violazione in caso di violazione dei Covenants, sono previste varie sanzioni che includono: (i) la rinegoziazione delle condizioni del prestito, (ii) il diritto di ottenere garanzie supplementari, (iii) l inasprimento dei Covenants finanziari, ovvero (iv) risoluzione del contratto ex art c.c. e la decadenza dal beneficio del termine. Allo stato, le prime emissioni di Mini-Bonds evidenziano Covenants molto ridotti e in taluni casi assenti. Evoluzione dei Covenants sarà realisticamente influenzata (a) dall evoluzione del quadro normativo relativo alle emissioni obbligazionarie in genere ed in particolare ai Mini-bonds, e (b) all ingresso più o meno rilevante di investitori esteri. 32

33 Le ultime novità in materia: il Decreto Destinazione Italia. Il quadro normativo è stato recentemente completato con il Decreto Destinazione Italia, finalizzate ad un ulteriore stimolo alle fonti di finanziamento delle imprese. In sintesi, le novità più significative riguardano: (a) l estensione dell ambito di applicazione del privilegio speciale su beni mobili ex art. 46 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ai Mini-bonds ed ai titoli similari; tale modifica consente alle imprese che intendono emettere Mini-bonds di evitare il ricorso a forme di garanzia tradizionali (es. ipoteche); (b) la previsione di agevolazioni in merito alla fiscalità indiretta sui finanziamenti garantiti (ipoteche, pegni su azioni, su quote di Srl, su inventario e su proprietà intellettuale), bancari e non, ivi incluse le emissioni di Mini-bonds; (c) L introduzione di nuove forme di garanzie pubbliche o miste, tra cui l estensione del Fondo di garanzia per le PMI, sia come garante diretto a favore degli investitori sia come contro garante. Estensione alle SGR che sottoscrivano i titoli, in nome dei fondi da esse gestiti.

34 La situazione del mercato. Scheda (fonte Milano Finanza).

35 Prospettive del mercato dei nuovi strumenti di finanza per l impresa. Prospettive del mercato di riferimento e suo potenziale. Le nuove tipologie di garanzie previste per tali strumenti finanziari ed il loro impatto sui medesimi: (i) emissioni più sicure, (ii) emissioni con tasso più basso e quindi a condizioni più favorevoli. Gli investitori esteri e l allargamento ad ulteriori categorie di investitori istituzionali italiani (assicurazioni, fondi pensione, ecc.): la capacità di intercettare la rilevante liquidità presente a livello europeo e mondiale. Il ruolo delle varie componenti del mercato: il legislatore, gli istituti finanziari, le imprese ed i consulenti.

36 Cambiali Finanziarie e Mini-Bonds: istruzione per l uso. Profili legali. DISCLAIMER. Il presente documento ha esclusivamente finalitàinformative e divulgative e non rappresenta in alcun modo, népuò essere inteso costituire, un parere legale sulle materie oggetto del medesimo. Nonostante esso sia stato redatto con cura, l autore non garantisce che le informazioni contenute nel presente documento siano complete ed aggiornate e declina ogni responsabilitàderivante dall utilizzo delle medesime per finalità diverse da quelle del documento stesso. *** Avv. Luca Moro Via G. Alessio, Padova Studiolegalemoro@gmail.com 36

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