Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese. Le novità del Decreto Sviluppo
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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese Le novità del Decreto Sviluppo Marco Capra 7 dicembre 2012 Confindustria Alto Milanese Legnano
2 Le novità del Decreto Sviluppo Quattro nuovi strumenti volti a sostenere le Pmi dal punto di vista finanziario: Fondo per la crescita sostenibile Iva per cassa Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese che hanno beneficiato di incentivi Obbligazioni e cambiali finanziarie Sono, poi, previste agevolazioni per le obbligazioni emesse dalle società di progetto. 2
3 Fondo per la crescita sostenibile Il Decreto Sviluppo ha riordinato i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, ottimizzando le risorse con la riunione di numerosi fondi esistenti di incentivazione allo sviluppo. Con la gestione unitaria, vengono meno i vincoli delle specifiche normative e le risorse possono essere utilizzate in base alle esigenze (ad. es. il Fondo per le crisi aziendali non era utilizzabile per le imprese dell indotto). Il Decreto, inoltre, prevede la possibilità di variare periodicamente le priorità del Fondo, allargando l operatività a tutto il territorio nazionale (non solo nel Mezzogiorno). Il fondo finanzia progetti di ricerca, di sviluppo ed innovazione, di rilancio di aree in crisi, di internazionalizzazione. 3
4 IVA per cassa Le imprese con un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro (circa il 97% delle aziende italiane), può pagare l Iva su beni e prestazioni al momento dell effettivo pagamento del corrispettivo e non al momento dell effettuazione dell operazione. Pur essendo un provvedimento di carattere tributario, consentirà di generare liquidità, rinviando il pagamento dell Iva fino al momento dell effettivo incasso dal cliente. Il principio deve, però, essere applicato all Iva tanto a debito quanto a credito. 4
5 Moratoria dei finanziamenti su incentivi È prevista la possibilità di godere di una moratoria di 12 mesi del pagamento delle rate dei finanziamenti ricevuti per investimenti agevolati. Consiste nella possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale con scadenza non oltre il Tale sospensione può essere richiesta una sola volta. Possono accedere alla moratoria anche le impresa che non abbiano pagato due o più rate, purché non sia già stato revocato il finanziamento Il provvedimento intende garantire la continuità aziendale, giacché l eventuale revoca del beneficio potrebbe indurre l insolvenza. 5
6 Obbligazioni e cambiali finanziarie Il Decreto prevede la possibilità per le imprese non quotate, senza limite di fatturato, di emettere titoli di debito quali obbligazioni e cambiali finanziarie con scadenze a massimo 36 mesi. È, inoltre, possibile per le PMI l emissione di obbligazioni con clausole di partecipazione agli utili. Sono ridotti i vincoli fiscali che in passato hanno ostacolato il ricorso ai prestiti obbligazionari da parte delle società non quotate. Le obbligazioni e le cambiali finanziarie possono (devono) essere sottoscritte da investitori professionali PROBLEMA: gli investitori istituzionali (non) possono trasferire i titoli al mercato retail? 6
7 Obbligazioni e cambiali finanziarie (segue) L agevolazione fiscale, appunto per società non quotate, prevede la possibilità di emettere obbligazioni e cambiali finanziarie, a condizione: che l emissione sia assistita da uno sponsor (ovvero, da un operatore finanziario che assista l emittente nell emissione e nel collocamento, mantenga in portafoglio fino a scadenza una quota minima dei titoli emessi, determini il rating almeno semestrale dei titoli); che l ultimo bilancio dell emittente sia assoggettato a revisione legale; che i titoli siano collocati direttamente presso investitori qualificati e siano destinati alla circolazione esclusivamente tra tali investitori. Il trattamento fiscale è quello previsto per i titoli dei grandi emittenti, con deducibilità piena per gli interessi passivi. Lo scopo del provvedimento è di rendere neutrale la scelta tra le diverse tipologie di strumenti di credito: obbligazioni, cambiali finanziarie e prestiti bancari. 7
8 Cambiali finanziarie (segue) La durata delle cambiali finanziarie è modificata: da un minimo di 1 mese ad un massimo di 36 mesi (prima: da un minimo di 3 mesi a un massimo di 12 mesi). Le cambiali finanziarie possono essere emesse anche da società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici (diverse dalle banche e dalle micro-imprese: sono tali le imprese con organico inferiore a 10 persone e fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro). Il limite di cui all'art (doppio del capitale sociale e delle riserve disponibili) può essere superato se l eccedenza è destinata alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale. 8
9 Cambiali finanziarie (segue) Le società non quotate possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti: nella procedura di emissione dei titoli e nella fase di collocamento, l'emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca, un'impresa di investimento, SGR, una società di gestione armonizzata, una SICAV, purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica; lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore: 1) al 5% del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro; 2) al 3% del valore di emissione dei titoli eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al n. 1); 3) al 2% del valore di emissione dei titoli eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai n. 1) e 2); l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito Registro; le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. Per le cambiali emesse a decorrere dal , il regime fiscale applicabile è mutuato da quello relativo ai grandi emittenti: imposta sostitutiva del 20% per percettori persone fisiche ed enti non commerciali; assenza di ritenuta (e conseguente indicazione in dichiarazione) per percettori società commerciali. 9
10 Cambiali finanziarie (segue) Le società diverse dalle medie e dalle piccole imprese possono rinunciare alla nomina dello sponsor, a condizione che l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25% del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi. Per un periodo di 18 mesi dall'entrata in vigore del Decreto si può derogare all'obbligo di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50% del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di 18 mesi. Le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata. 10
11 Obbligazioni (segue) A norma del 1 comma dell art c.c. la società può emettere obbligazioni al portatore, o nominative per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio approvato. Tale limite può essere superato in base a casi tassativi stabiliti dalla legge. Le società con azioni quotate in mercati regolamentati, non hanno alcun limite all emissione di obbligazioni, purché queste vengano a loro volta quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati. Le obbligazioni emesse da società non quotate, diverse dalle banche e dalle microimprese (sono tali le imprese con organico inferiore a 10 persone e fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro), possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purché con scadenza iniziale uguale o superiore a 36 mesi ponte verso la Finanza Islamica? 11
12 Obbligazioni (segue) La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell'impresa: il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente; la società emittente titoli partecipativi si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (parte variabile del corrispettivo); tale somma è proporzionata al rapporto tra obbligazioni partecipative in circolazione e capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato; le regole di calcolo della parte variabile del corrispettivo sono fissate all'atto dell'emissione, non possono essere modificate, sono dipendenti da elementi oggettivi e non possono discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza; la variabilità del corrispettivo riguarda la remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto di rimborso in linea capitale dell'emissione; la parte variabile del corrispettivo non è soggetta alla L. 108/96 (antiusura). 12
13 Obbligazioni (segue) La clausola di postergazione definisce i termini, appunto di postergazione, del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale. Alle società emittenti titoli subordinati si applicano le norme di cui all art c.c. (Pubblicazione del bilancio e dell elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni), ma le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge. Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo a non distribuire capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile d'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento nel Conto economico della società emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. 13
14 Project bond Il Decreto ha previsto agevolazioni per le obbligazioni emesse delle cosiddette società di progetto con l equiparazione ai titoli del debito pubblico, sicché il sottoscrittore sarà tassato nella misura del 12,50%, in luogo del 20% (e le plusvalenze concorrono alla formazione della base imponibile per il 62,50% del loro ammontare). Per la società emittente è prevista la deduzione degli interessi senza limitazioni, anche se i tassi praticati eccedono il tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi (ovvero doppio del tasso di riferimento per le obbligazioni quotate) L agevolazione riguarda le obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del DL 83/2012 (o per i project bond per rifinanziare il debito). 14
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