Decreto Sviluppo (DL 83/2012)

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1 Decreto Sviluppo (DL 83/2012) I nuovi strumenti finanziari per le imprese Profili fiscali della riforma Massimo Caldara Convegno ANDAF Milano, 10 settembre 2012 Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

2 Premessa Decreto Sviluppo. Dl n. 83 del convertito con la legge di conversione n. 134 ed è entrato in vigore il Art. 32: disposizioni volte a favorire tra le società non quotate lo sviluppo di strumenti di finanziamento d impresa finora poco utilizzate, quali obbligazioni e cambiali finanziarie, grazie a: deducibilità interessi a tassi di mercato, se i titoli sono sottoscritti da investitori qualificati non soci, regime più favorevole in tema di ritenute, se il titolo viene quotato. Obiettivo della norma. Aprire un nuovo mercato del credito che permetta alle imprese non quotate un più agevole accesso ai finanziamenti e che, nel contempo, dia agli operatori qualificati la possibilità di investire anche nel sistema produttivo rappresentato dalla piccola e media impresa. 2

3 Le novità fiscali dell Art. 32: obbligazioni e cambiali finanziarie Esenzione delle cambiali finanziarie dall'imposta di bollo, ferma restando comunque l'esecutività del titolo (Comma 7). Disapplicazione dei limiti di deducibilità di cui all'art. 3, c. 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 nei casi in cui le obbligazioni e le cambiali finanziarie siano sottoscritti da investitori qualificati che non siano, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, direttamente o indirettamente soci della società emittente (Comma 8). Applicazione del più favorevole regime in tema di ritenute di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 anche alle obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da società diverse dai cd. grandi emittenti (Comma 9). Deducibilità delle spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, primo comma, nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio (Comma 13). 3

4 La deducibilità degli interessi passivi Gli interessi passivi sono deducibili, ai sensi dell art. 96, comma 6 del TUIR, al netto di quelli indeducibili in modo assoluto ai sensi di disposizioni speciali. Art. 3, c. 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'unione europea e degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Non si applica ai cd. grandi emittenti. Il tasso di riferimento è rappresentato dal Tasso Ufficiale di Sconto della BCE (oggi 0,75%). 4

5 La deducibilità degli interessi passivi (segue) Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo d imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL). Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell esercizio. Riporto in avanti senza limiti di tempo di interessi indeducibili e ROL eccedente. Nel caso di banche, assicurazioni e soggetti finanziari gli interessi sono deducibili nei limiti del 96% del loro ammontare. 5

6 Ritenute su proventi di obbligazioni e cambiali finanziarie Prima del Dl Sviluppo, distinzione tra cd. grandi emittenti (D.Lgs. 239/96) e società diverse dai grandi emittenti (Art. 26 DPR 600/1973): Art. 26, comma 1, DPR 600/1973: ritenuta del 20% applicata dall emittente a titolo di acconto nei confronti di: imprenditori individuali, se titoli relativi all impresa; snc, sas e società equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR; spa, sapa, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee e società cooperative europee; enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello stato, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali; stabili organizzazioni nel territorio dello stato delle società e degli enti non residenti; a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Art. 26 quater DPR 600/1973: esenzione per soggetti consociati residenti nella UE. Art 26 quater, c. 8-bis DPR 600/1973: ritenuta 5% per soggetti consociati residenti nella UE che non riescono a dimostrare requisito di beneficiario effettivo. 6

7 Ritenute su proventi di obbligazioni e cambiali finanziarie (segue) D.Lgs. 239/1996: esenzione da ritenuta e applicazione imposta sostitutiva Soggetti nettisti: subiscono imposta sostitutiva del 20% da parte dell intermediario incaricato; si tratta di: persone fisiche; soggetti di cui all'articolo 5 TUIR, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; enti non commerciali; soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche; Soggetti lordisti: non subiscono né la ritenuta di cui all art. 26, comma 1, DPR 600/1973 né l imposta sostitutiva; si tratta dei soggetti diversi dai nettisti; Soggetti non residenti; esenzione per i soggetti residenti in un Paese White List, nonché per le seguenti tipologie di soggetti: enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi White List; Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. L art. 2 del Dl 138/2011 ha esteso l applicazione del regime del D.Lgs. 239/1996 anche agli strumenti rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d Italia o da soggetti vigilati dall ISVAP e diversi da azioni e titoli similari (tali titoli ricadono prevalentemente nella categoria dei cd. titoli atipici). 7

8 Sintesi: Regime fiscale ante D.L. 83/2012 TITOLO* QUOTATO TITOLO NON QUOTATO EMITTENTE QUOTATO / BANCA Interessi deducibili ex art. 96 TUIR Esenzione ritenuta / Imposta sostitutiva ex D.Lgs. 239/96 Interessi deducibili ex art. 96 TUIR Esenzione ritenuta / Imposta sostitutiva ex D.Lgs. 239/96 EMITTENTE NON QUOTATO Interessi deducibili fino a 2 volte il T.U. di riferimento e poi ex art. 96 TUIR Interessi deducibili fino a T.U. di riferimento + 2/3 e poi ex art. 96 TUIR Ritenuta ex art. 26 D.P.R. 600/73 Ritenuta ex art. 26 D.P.R. 600/73 * Obbligazioni e Cambiali finanziarie 8

9 Sintesi: Regime fiscale post D.L. 83/2012 TITOLO QUOTATO TITOLO NON QUOTATO EMITTENTE QUOTATO / BANCA Interessi deducibili ex art. 96 TUIR Esenzione Ritenuta / Imposta sostitutiva Interessi deducibili ex art. 96 TUIR Esenzione Ritenuta / Imposta sostitutiva EMITTENTE NON QUOTATO Interessi deducibili ex art. 96 TUIR Interessi deducibili ex art. 96 TUIR E INVESTITORE QUALIFICATO NON Esenzione Ritenuta / Imposta sostitutiva Ritenuta ex art. 26 D.P.R. 600/73 SOCIO EMITTENTE NON QUOTATO E ALTRI INVESTITORI Interessi deducibili fino a 2 volte il T.U. di riferimento e poi ex art. 96 TUIR Interessi deducibili fino a T.U. di riferimento + 2/3 e poi ex art. 96 TUIR Esenzione Ritenuta / Imposta sostitutiva Ritenuta ex art. 26 D.P.R. 600/73 9

10 Esempio con titoli NON quotati (art. 26 DPR 600/73) Persona Giuridica ITA (es. Banca) Interessi Persona Fisica ITA Ritenuta 20% (a titolo d imposta) Ritenuta 20% (a titolo d acconto) OICR ITA Ritenuta 20% (a titolo d imposta) Investitore estero Ritenuta 20%* ALFA SPA * Possibilità di applicare le Convenzioni contro la doppia imposizione La novità rispetto al regime previgente riguarda la possibilità per ALFA SPA di dedurre interessi passivi a tassi di mercato in presenza di investitore qualificato non socio; nessuna novità invece in tema di ritenute 10

11 Esempio con titoli QUOTATI (D.Lgs. 239/96) Persona Giuridica ITA (es. Banca) Interessi Persona Fisica ITA* Esente da ritenuta OICR ITA Investitore estero** Imposta sostitutiva 20% Applicata da intermediario Esente da ritenuta Esente da ritenuta * Tra i cd. nettisti vi sono anche società semplici, associazioni, enti non commerciali e soggetti esenti dall IRES ALFA SPA ** Purchè residente in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell articolo 168-bis TUIR La novità rispetto al regime previgente riguarda sia la possibilità per ALFA SPA di dedurre interessi passivi a tassi di mercato in presenza di investitore qualificato non socio, sia la possibilità di applicare il più favorevole regime del D.Lgs. 239/96 in tema di ritenute 11

12 Le obbligazioni partecipative Premessa CATEGORIA NORMA CARATTERISTICHE DEDUCIBILITA' REMUNERAZIONE AZIONI E TITOLI SIMILARI Art. 44 comma 2 lett. a) del TUIR Remunerazione costituita totalmente dalla partecipazione a risultati economici / affare Totalmente indeducibile Art. 109 c. 9 lett. a) del TUIR OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI Art. 44 comma 2 lett. c) del TUIR obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza la somma indicata; nessun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa Deducibile Art. 96 del TUIR TITOLI ATIPICI Art. 5 Dl 512/83 categoria residuale Indeducibile per la quota che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici /affare Art. 109 c.9 lett. a) del TUIR Ogniqualvolta per effetto della disposizione contenuta nell'art. 109, c 9, lett a), viene sancita la totale indeducibilità della remunerazione dei titoli o strumenti finanziari, per ragioni di coerenza sistematica, tale remunerazione non può che essere assoggettata al regime fiscale proprio degli utili da partecipazione, sempre che essa sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società (CM 26 del ). 12

13 Le obbligazioni partecipative: deroga all art. 109 c 9 lett. a) TUIR L art. 32 del Dl 83/2012 (commi 19-24) introduce la possibilità per società non emittenti strumenti finanziari quotati di emettere obbligazioni con clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione con facoltà, a determinate condizioni, di dedurre anche la quota variabile degli interessi legata ai risultati economici dell emittente. Ratio: rafforzare la struttura finanziaria dell impresa meglio tutelando le ragioni creditorie di clienti e fornitori, nonché dei creditori ordinari e garantiti. La remunerazione è costituita da: parte fissa: non può comunque essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente; parte variabile (clausola di partecipazione): proporzionata al rapporto tra obbligazioni partecipative in circolazione e capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. E stabilita al momento dell emissione e non può essere modificata. 13

14 Le obbligazioni partecipative: deroga all art. 109 c 9 lett. a) TUIR Qualora l emissione contempli la clausola di subordinazione e vincoli l emittente a non distribuire capitale (ad eccezione degli utili d esercizio) per tutta la durata dell emissione (uguale o superiore a 36 mesi), gli oneri finanziari corrispondenti anche alla parte variabile del corrispettivo sono deducibili dall imponibile fiscale a fini IRES, in deroga all articolo 109 comma 9 lett. a) del TUIR. Alla luce delle condizioni richieste dall art. 44 del TUIR, si ritiene che le obbligazioni partecipative rientrino nel novero delle obbligazioni, in quanto: da un lato, la parte fissa del corrispettivo fa si che la remunerazione non sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici dell emittente (quindi non sono assimilabili alle azioni); dall altro, è previsto il rimborso del capitale e non è attribuito alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell impresa. NB: proventi tassati in capo al percettore come interessi e assoggettati a ritenuta ex art. 26 DPR 600/73. 14

15 Cosa manca Chiarimenti sulle modalità di riscontro dello status di investitore qualificato non socio: in particolare per emissioni quotate potrebbe risultare di difficile applicazione, salvo che la verifica debba essere eseguita solo al momento della sottoscrizione e non anche in quello della successiva circolazione. Imposizione indiretta dei cd. security package. I finanziamenti bancari risultano oggi avvantaggiati dall imposta sostituiva dello 0,25% di cui agli art. 15 e seguenti del DPR 601/1973 che assorbe imposta di registro, ipotecaria e catastale. Sarebbe opportuna una norma analoga a quella dell art. 1 relativa ai project bond (Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito, nonché le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa ). Estensione del regime di esenzione di cui al D.Lgs. 239/96 ai titoli atipici nelle operazioni di restructuring, in luogo della ritenuta a titolo d acconto ex art. 5 Dl 512/83. 15

16 Contatti Massimo Caldara Dottori Commercialisti - Revisori Contabili Via Cosimo del Fante Milano T +39 (02) F +39 (02) M m.caldara@tavecchioeassociati.net 16

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