CONVEGNO Udine, 3 febbraio 2017
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1 CONVEGNO Udine, 3 febbraio 2017 Convenzioni matrimoniali, contratti di convivenza e profili fiscali Marco Paiola Dottore Commercialista e Revisore Contabile Studio Associato Romanelli & Partners Via Duchi d Aosta, Udine 1
2 IL NUOVO SCENARIO NEI RAPPORTI DI COPPIA LA CONVIVENZA NON REGISTRATA; LA «CONVIVENZA DI FATTO» REGISTRATA ALL ANAGRAFE (tra persone di qualunque sesso); L «UNIONE CIVILE» (tra persone di sesso identico); IL MATRIMONIO TRADIZIONALE. 2
3 REGIMI PATRIMONIALI Sia nel matrimonio, che nell unione civile in mancanza di una CONVENZIONE MATRIMONIALE di adozione del regime di separazione dei beni (da stipularsi sempre per atto pubblico) si instaura il regime di COMUNIONE LEGALE dei beni; Diverso invece il regime delle convivenze di fatto in cui non si instaura ex lege un regime di comunione. E però possibile stipulare un CONTRATTO DI CONVIVENZA 3
4 COMUNIONE LEGALE La comunione LEGALE dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (Cass n. 4890; C. Cost. n. 311/19988); A differenza di quella ordinaria si instaura automaticamente all atto del matrimonio ed è limitata a specifiche fattispecie previste dal C.c. agli artt e
5 COMUNIONE CONVENZIONALE art. 210 c.c. E un regime convenzionale intermedio tra comunione legale e separazione dei beni; E un regime generale che si sostanzia su modifiche convenzionali al regime di comunione legale (ampliamento o restringimento dei beni compresi e delle modalità di amministrazione) 5
6 CONVENZIONI MATRIMONIALI Art. 4, lett a), TUIR I redditi dei beni che formano oggetto della COMUNIONE LEGALE sono imputati a ciascuno dei coniugi: Per il 50% del loro ammontare; OPPURE Per la diversa quota stabilita nella comunione convenzionale assunta ex art. 210 c.c., con le modalità previste dall art. 162 c.c. 6
7 CONVENZIONI MATRIMONIALI Art. 179 c.c.: Non possono essere ricompresi nella comunione convenzionale: c) I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori; d) I beni che servono all esercizio della professione del coniuge non esercitata nell ambito di un azienda facente parte della comunione; e) I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno; 7
8 CONVENZIONI MATRIMONIALI INDIPENDENTEMENTE DAL REGIME LEGALE CHE DISCIPLINA I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI i proventi dell attività separata di ciascun coniuge sono a quest ultimo imputati per l intero ammontare, anche in presenza di comunione legale (Art. 4, lett. a), TUIR); N.B. Non rileva nei confronti dell A.d.E. la convenzione matrimoniale in base alla quale il regime di comunione si estende anche ai proventi delle attività individuali dei coniugi. 8
9 DEROGHE DELLA PRASSI - Ris. A.d.E n. 131 Una partecipazione acquistata da un coniuge in regime di SEPARAZIONE DEI BENI può costituire oggetto di comunione in parti eguali, se questo è previsto da una scrittura privata autenticata di deroga al regime di separazione, con riferimento a utili, oneri e passività derivanti dalla partecipazione. Fiscalmente la partecipazione si riterrà detenuta al 50% da ciascun coniuge. 9
10 COMUNIONE LEGALE IMPOSTE DIRETTE L azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita DOPO il matrimonio è tenuta a presentare il modello UNICO SP e ogni coniuge deve indicare il 50% dei redditi conseguiti nel quadro RH del proprio UNICO PF; Per l azienda costituita PRIMA del matrimonio da un coniuge, ma successivamente gestita da entrambi, ovvero gestita da uno solo e costituita DOPO il matrimonio, il titolare presenta il quadro RF/RG (reddito d impresa) di UNICO PF dove assoggetta ad imposta la propria quota di reddito, l altro coniuge indica la propria quota di reddito nel quadro RH di UNICO PF. 10
11 COMUNIONE LEGALE IMPOSTE DIRETTE La partecipazione di uno solo dei due coniugi ad una società di persone configura un «acquisto» che rientra nella comunione legale se effettuato durante il matrimonio anche da uno solo dei coniugi (Cass n. 2569). Si tratta di un tema ancora dibattuto con riferimento alle quote in società di persone. Non vi sono dubbi invece sul fatto che vi rientrino quelle acquistate in società di capitali. 11
12 CONTRATTI DI CONVIVENZA (L. 76/2016, art. 1, co. 50) La stipula del contratto, la sua modifica o risoluzione richiede la redazione in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alle norme imperative e all ordine pubblico; entro 10 gg. dalla stipula il professionista in questione deve trasmettere copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi per l iscrizione all anagrafe. 12
13 CONTRATTI DI CONVIVENZA (L. 76/2016, art. 1, co. 50) Possono disciplinare ad esempio: La partecipazione di ciascuno alle spese comuni o all attività lavorativa domestica ed extradomestica; L assegnazione anche futura dei beni acquistati nel corso della convivenza; La definizione dei rapporti patrimoniali reciproci in ipotesi di interruzione della convivenza; La facoltà di assistenza reciproca; 13
14 CONTRATTI DI CONVIVENZA (L. 76/2016, art. 1, co. 50) I conviventi possono optare per il regime della comunione legale prevista per i coniugi (co. 53, lett. c)). In tal caso ad essi si applica anche il relativo regime fiscale. 14
15 L. 76/2016, co COPERTURA FINANZIARIA Il co. 20 rende applicabili alle unioni civili tutte le disposizioni previste per i coniugi e la famiglia, salvo quelle in materia di adozione e quelle non richiamate dalla norma stessa, QUINDI si applicano anche alle unioni civili gli istituti di carattere economico fino ad oggi riservati alle coppie vincolate da matrimonio. 15
16 BENEFICI FISCALI ESTESI ALLE UNIONI CIVILI DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO (Art. 12, TUIR); DETRAZIONE PER SPESE SANITARIE E ALTRI ONERI DEL CONIUGE A CARICO (Art. 15, TUIR); ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (L. 153/1988); PENSIONE PER IL SUPERSTITE; AGEVOLAZIONI IN MATERIA SUCCESSORIA; 16
17 IL FONDO PATRIMONIALE E LE IMPOSTE INDIRETTE 17
18 IL FONDO PATRIMONIALE E LE IMPOSTE DIRETTE Il fondo non costituisce un entità autonoma dotata di propria soggettività passiva; Art. 4, comma 1, lett. b) TUIR: iredditideibeni che formano oggetto del fondo patrimoniale. sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei due coniugi. Nel caso in cui si verifichi la cessazione del fondo patrimoniale in presenza di figli minori i redditi dei beni che rimangono al fondo sono imputati per intero al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l amministrazione del fondo medesimo; In caso di cessione dei beni costituiti in fondo, le plusvalenze devono considerarsi redditi derivanti da beni appartenenti al fondo, indipendentemente dalla titolarità dei beni stessi e dunque tassate ai sensi dell art. 4, co. 1, lett. b) TUIR. 18
19 C.M. n. 20/2012: FONDO PATRIMONIALE E CEDOLARE SECCA Stante le particolari disposizioni del codice civile in tema di fondo patrimoniale, si ritiene che il principio di imputazione del reddito disposto in via generale dall art. 4 del TUIR possa valere anche in sede di applicazione della cedolare secca, in considerazione del comune presupposto impositivo e del carattere alternativo rispetto all IRPEF. Conseguentemente il coniuge non proprietario può optare per l applicazione del regime della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo. 19
20 CONVIVENTI DI FATTO E ACCERTAMENTO L Agenzia delle Entrate deve tenere conto, nell ambito di un accertamento sintetico (redditometro/spesometro) del reddito del convivente e dell aumentata capacità contributiva generata dalla coppia di fatto, ma è necessario domandarsi come possa essere dimostrata al Fisco l esistenza della coppia di fatto senza la pre-condizione della comune residenza anagrafica. 20
21 Art. 230-ter, c.c. «DIRITTI DEL CONVIVENTE» Inserito dal co. 46: «Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all interno dell impresa dell altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell impresa familiare ed ai beni acquisiti con essi, nonché all incremento dell azienda, anche in ordine all avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato». 21
22 L Art. 230-ter VS. 230-bis c.c. Manca la previsione del lavoro nella famiglia; Manca il diritto al mantenimento; Manca il riferimento alla quantità e qualità del lavoro prestato; Manca il diritto a partecipare alle decisioni concernenti l impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti la gestione straordinaria dell impresa; Manca il diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria o di trasferimento d azienda. 22
23 Art. 230-ter PROFILI FISCALI Pur in assenza di una specifica modifica dell art. 5, co. 4, del T.U.I.R. che richiama solo l art bis c.c., il riferimento che l art. 230-ter effettua al «l impresa familiare» induce a far propendere per l applicazione, anche a quest ultimo, della disciplina fiscale prevista per l impresa familiare. 23
24 Art. 230-ter PROFILI FISCALI Se si propende per l applicazione estensiva dell art. 5. co. 4 T.U.I.R. all impresa familiare, allora: Il collaboratore deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e PREVALENTE; L attribuzione del reddito al convivente non potrà superare il 49% e sarà proporzionale alla quantità e qualità del lavoro; L atto dichiarativo di impresa familiare dovrà essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata riportante il nominativo del soggetto convivente e il rapporto (convivenza di fatto) con l imprenditore. Gli effetti fiscali dell atto dichiarativo si esplicheranno immediatamente se redatto contestualmente all avvio dell impresa, ovvero dall anno seguente se sottoscritto in un momento successivo. 24
25 DIRITTO DEL CONVIVENTE SULL ABITAZIONE Art. 1, co. 42: «in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni»; N.B. In considerazione del mancato riferimento al diritto di abitazione, ex art. 540 c.c., deve ritenersi che il diritto non abbia natura di diritto reale. N.B. Fiscalmente, il reddito dell immobile dovrà quindi essere dichiarato dagli eventuali eredi, che saranno tenuti a concederlo in uso al «convivente superstite». 25
26 ASSEGNO CORRISPOSTO AL CONVIVENTE Art. 1, co. 42: «In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento». N.B. Si ritiene che l assegno erogato non possa essere considerato in deduzione dal reddito del concedente. Ai sensi dell art. 10 del T.U.I.R.. Infatti, la lett. c) riguarda l assegno in caso di separazione legale o di divorzio. La successiva lett. d) riguarda gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell art. 433 c.c., tra cui non rientra il convivente. 26
27 Strumenti alternativi di tutela patrimoniale a disposizione dei conviventi Art ter c.c. Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche; Trust 27
28 VINCOLI DI DESTINAZIONE PROFILI FISCALI Non nasce un nuovo soggetto d imposta; Determinante è qualificare il diritto vantato sul bene dal soggetto beneficiario della destinazione vincolata. ES: vincolo di destinazione su immobile: - se è sorto un diritto reale, allora si seguiranno le regole previste dall art. 26 TUIR (redditi fondiari); - se invece è configurabile solo un diritto di credito allora si rientra nell art. 67, co. 1 lett, h) - redditi diversi Ris n. 394). 28
29 TRUST E un istituto giuridico con cui una o più persone disponenti - trasferiscono beni e diritti sotto la disponibilità del trustee, il quale assume l obbligo di amministrarli nell interesse di uno o più beneficiari o per un fine determinato; Il trust non è intestatario dei beni, che sono del trustee, ma ne costituiscono un patrimonio separato. 29
30 TRUST IMPOSTE DIRETTE L art. 73 del TUIR considera il trust come un soggetto passivo dell imposta IRES (Trust opaco); N.B.: Nel caso in cui il trust individui i beneficiari e preveda che essi entrino in possesso immediatamente dei redditi maturati dai beni segregati il trust è considerato TRASPARENTE e dunque i redditi vengono tassati direttamente in capo ai beneficiari stessi (Circ. 48/E del 6/8/2007). N.B.: I redditi imputati ai beneficiari (tassati per competenza indipendentemente dall incasso effettivo) hanno natura di redditi di capitale (Art. 44, co.1, lett. g- sexies). 30
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