Transaction Services. Start-up innovative. Uno sguardo al futuro. PwC Tax - Profili fiscali Ugo Besso. 10 giugno 2014 Confindustria Assoconsult

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1 Transaction Services Uno sguardo al futuro Tax - Profili fiscali Ugo Besso

2 Contents 1 Considerazioni di natura regolamentare 3 2 Considerazioni di natura fiscale 7 3 Le start-up innovative a vocazione sociale 20 4 Gli incubatori certificati 22 5 Crowdfunding 23 6 Esempi 26 7 Contatti 28 2

3 1 Considerazioni di natura regolamentare Considerazioni di natura regolamentare (1/4) 1. Considerazioni di natura regolamentare Requisiti per l accesso al regime agevolativo Soci persone fisiche L impresa start-up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una società europea residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e che presenta i requisiti di seguito indicati: i. i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi due anni, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria (requisito abrogato); Start-up innovativa Soci persone giuridiche ii. é costituita e svolge attività d impresa da non più di quattro anni; 3

4 1 Considerazioni di natura regolamentare Considerazioni di natura regolamentare (2/4) iii. iv. ha la sede principale dei propri interessi ed affari in Italia; a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non è superiore a 5 milioni di euro; v. non distribuisce e non ha distribuito utili; Soci persone fisiche Soci persone giuridiche vi. ha come oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; vii. non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo d azienda; Start-up innovativa 4

5 1 Considerazioni di natura regolamentare Considerazioni di natura regolamentare (3/4) viii. la start-up innovativa possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: o le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al quindici per cento del maggior valore fra costo e valore della produzione; o impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva in possesso di una laurea magistrale; Soci persone fisiche Start-up innovativa Soci persone giuridiche 5

6 1 Considerazioni di natura regolamentare Considerazioni di natura regolamentare (4/4) o sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all oggetto sociale e all attività di impresa. Soci persone fisiche Soci persone giuridiche Le start-up innovative devono essere iscritte in una sezione speciale del Registro delle Imprese. Start-up innovativa 6

7 2 Considerazioni di natura fiscale Considerazioni di natura fiscale (1/3) 2. Considerazioni di natura fiscale Si possono individuare in capo alle start-up innovative le seguenti agevolazioni fiscali (previste dal D.L. 179/2012): - non sono dovute al momento della costituzione (al fine dell iscrizione nel Registro delle Imprese) l imposta di bollo ed i diritti di segreteria, altrimenti dovuti in circa 250,00 (art. 26, comma 8); - non è dovuto il diritto camerale da corrispondere annualmente alla Camera di Commercio, nell ordine minimo di circa 200,00 (art. 26, comma 8); - non trovano applicazione le penalizzanti normative relative alle società non operative, ossia quelle delle società di comodo per insufficienza di ricavi e delle società in perdita sistematica (art. 26, comma 4); - il reddito di lavoro derivante dall assegnazione, da parte di start-up innovative, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari, incluso l eventuale diritto d opzione su tali strumenti, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti sia ai fini fiscali che ai fini contributivi. La condizione necessaria per l esenzione è che tali strumenti, inoltre, non vengano riacquistati dalla start-up innovativa (art. 27, comma 1). Ordinariamente, ai sensi dell articolo 51, lettera g), TUIR, è limitata l irrilevanza reddituale alle sole azioni assegnate alla generalità dei dipendenti il cui valore non supera complessivamente nel periodo d imposta 2.065,83; 7

8 2 Considerazioni di natura fiscale Considerazioni di natura fiscale (2/3) - le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento (art. 27, comma 4); - possibilità di beneficiare del credito d imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (ossia personale in possesso di dottorato di ricerca universitario o laura magistrale in discipline tecnico-scientifiche), usufruibile in via prioritaria rispetto alle altre imprese. Il credito d imposta è pari al 35% del costo sostenuto per le assunzioni con un limite massimo di ,00 all anno per ciascuna impresa (art. 27-bis). - agevolazioni fiscali di cui all'articolo 29 del DL 179/2012 (rinvio alle slide successive). 8

9 2 Considerazioni di natura fiscale Considerazioni di natura fiscale (3/3) La disciplina relativa alle start-up innovative troverà applicazione per un periodo di quattro anni per le società neo-costituite, dopo l entrata in vigore della legge di conversione (19 dicembre 2012). Invece, è stato previsto che per le società già costituite alla data del 19 dicembre 2012, in possesso dei requisiti per essere qualificate come start-up innovative, la disciplina agevolativa troverà applicazione per il seguente lasso temporale: - quattro anni, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti; - tre anni, se la start-up innovativa è stata costituita entro i tre anni precedenti; - due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti. Se la società risulta costituita da più di quattro anni non sarà possibile essere qualificati come start-up innovativa. Data di costituzione dell'impresa Durata massima di applicazione della disciplina Se è costituita dal 20 ottobre 2010 e fino al 18 dicembre anni ( fino al 18 dicembre 2016) Se è costituita dal 20 ottobre 2009 e fino al 19 ottobre anni (fino al 18 dicembre 2015) Se è costituita dal 20 ottobre 2008 e fino al 19 ottobre anni (fino al 18 dicembre 2014) 9

10 2 Considerazioni di natura fiscale Agevolazioni fiscali (art. 29, DL 179/2012) (1/5) Particolarmente rilevanti sono le agevolazioni fiscali previste per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (art. 29). Le disposizioni attuative sono contenute nel DM del Ambito soggettivo Le agevolazioni fiscali si applicano ai soggetti IRPEF di cui al Titolo I del TUIR ed ai soggetti IRES di cui al Titolo II del TUIR. Tra i principali soggetti esclusi dalle agevolazioni si possono individuare (art. 2 del DM ): le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati (posto che le stesse possono essere soltanto destinatarie dei fondi per i quali altri contribuenti invocano l'agevolazione), gli OICR e le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative (ie quelle società che al termine del periodo d'imposta in corso al 31/12 dell'anno in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo d'imposta); gli investimenti diretti, o indiretti per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, ai soggetti che, alla data in cui l'investimento si intende effettuato, possiedono partecipazioni nella start-up innovativa oggettivo dell'investimento che rappresentano complessivamente una % di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio della start-up innovativa superiore al 30%. Da questo discende che sono agevolabili solo i conferimenti posti in essere da soggetti che prima di effettuare l'investimento non possiedono partecipazioni superiori al 30%. 10

11 2 Considerazioni di natura fiscale Agevolazioni fiscali (art. 29, DL 179/2012) (2/5) Investimenti oggetto dell'agevolazione Il DM attuativo ha precisato che le agevolazioni si applicano: ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione; agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Il beneficio fiscale è correlato ai conferimenti in denaro effettuati sia in sede di costituzione della startup innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale delle start-up già costituite. Il decreto precisa, inoltre, che, ai fini in esame, si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessione di beni o prestazioni di servizi diversi da quelli previsti dall articolo 27. Rimangono pertanto esclusi dall'agevolazione i conferimenti in natura ed i versamenti a fondo perduto o in conto capitale. 11

12 2 Considerazioni di natura fiscale Agevolazioni fiscali (art. 29, DL 179/2012) (3/5) Meccanismo di applicazione delle agevolazioni All imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) si detrae un importo pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente, inoltre, l ammontare non detraibile nel periodo d imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall IRPEF dei periodi d imposta successivi ma non oltre il terzo (limite dell investimento massimo detraibile pari a ,00 in ciascun periodo d imposta, con obbligo di mantenimento dell investimento per almeno due anni) art. 29, commi 1-3; Detrazione massima annuale pari a ,00 (19% di ,00); Non concorre alla formazione del reddito delle società (IRES), diversi da imprese start-up innovative, il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative (limite dell investimento massimo deducibile pari a ,00 per ciascun periodo d imposta, con obbligo di mantenimento dell investimento per almeno due anni) art. 29, commi 4-5; Risparmio d imposta massimo annuale pari a ,00 (20% di ,00 moltiplicato per il 27,5%). Per i soggetti IRES, il DM ha previsto che qualora la deduzione sia superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare (questo aspetto implica che l'agevolazione non può comportare l'emersione/l'incremento di una perdita fiscale in capo alla start-up). 12

13 2 Considerazioni di natura fiscale Agevolazioni fiscali (art. 29, DL 179/2012) (4/5) L'articolo 4, comma 8, DM ha inoltre previsto che le agevolazioni (detrazione e deduzione) sono applicabili a condizione che l'ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo d'imposta non sia superiore a 2,5M per ciascuna start-up innovativa (tale limite non era previsto nella norma istitutiva delle start-up innovative). Tale limite si affianca pertanto agli altri limiti relativi ai soggetti conferenti previsti con riferimento all'investimento massimo detraibile e deducibile in ciascun periodo d'imposta. Condizioni per fruire delle agevolazioni Il decreto fornisce ulteriori disposizioni con riferimento alle condizioni da rispettare per beneficiare delle agevolazioni. Ai sensi dell'articolo 5 del DM, le agevolazioni spettano a condizione che i soggetti investitori ricevano e conservino: una certificazione che attesti il rispetto del limite di 2,5M con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento; copia del piano d'investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto dell'attività, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento previsto delle vendite. 13

14 2 Considerazioni di natura fiscale Agevolazioni fiscali (art. 29, DL 179/2012) (5/5) Decadenza dall'agevolazione L art. 6 del DM disciplina le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni in esame. Tra le principali si possono individuare le seguenti: il diritto all'agevolazione decade se entro due anni dalla data in cui rileva l investimento si verifica la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. la riduzione di capitale e la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start up innovative o delle società che investono prevalentemente in start up innovative entro due anni dalla data in cui rileva l'investimento; la perdita della qualifica di start-up innovativa entro due anni dalla data in cui rileva l'investimento. Lo stesso articolo 6 specifica altresì che non rappresenta causa di decadenza dall'agevolazione la scadenza "naturale" della start-up innovativa (prevista dopo quattro anni). E' necessario comunque il rispetto del requisito biennale, il quale rappresenta il vincolo minimo per il mantenimento dell'investimento. Sono inoltre esclusi i trasferimenti a titolo gratuito, i trasferimenti mortis causa ed i trasferimenti derivanti da operazioni straordinarie. La decadenza dall'agevolazione implica la restituzione dei benefici fiscali fruiti aumentati degli interessi legali (modalità tecniche di restituzione diverse a seconda che si tratti di soggetti IRES o IRPEF). 14

15 2 Considerazioni di natura fiscale ACE (1/2) Beneficio fiscale ACE ( Aiuto sulla Crescita Economica ). Accanto al beneficio fiscale usufruibile dagli investitori in start-innovative, è rilevante altresì il beneficio ACE potenzialmente riconosciuto alle start-up innovative medesime. L ACE è un agevolazione fiscale non introdotta con il decreto relativo alle start-up innovative (è stato infatti introdotto dal DL 201/2011), il cui obiettivo è premiare la capitalizzazione delle imprese tramite gli incrementi del patrimonio netto, rappresentati dagli accantonamenti di utili e dei conferimenti in denaro. La base imponibile per l ACE, al quale applicare il rendimento nozionale, è invece decrementata dalle riduzioni di patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci, peraltro non direttamente applicabile nel caso di start-up innovative (salvo l applicazione delle disposizioni antielusive previste dal Decreto ACE), in considerazione del divieto di distribuzione degli utili. Il rendimento nozionale, per il primo triennio ( ) è determinato nella misura del 3% e per quanto riguarda le società di nuova costituzione, viene assunto come incremento tutto il patrimonio di costituzione senza necessità di procedere a ragguaglio ad anno. La Legge di stabilità 2014 ha previsto l incremento del rendimento nozionale ACE al: i) 4% per il 2014, ii) 4,5% per il 2015 e iii) 4,75% per il

16 2 Considerazioni di natura fiscale ACE (2/2) Pertanto, supponendo che un soggetto IRES decida di investire, nel 2014, un ammontare in denaro di ,00 nella start-up innovativa, oltre al beneficio fiscale in capo all investitore (come indicato nelle slide precedenti) si aggiungerebbe anche il beneficio fiscale in capo alla start-up innovativa medesima, con un risparmio d imposta IRES di ,00 (4% di moltiplicato per il 27,5%). 16

17 2 Considerazioni di natura fiscale Destinazione Italia (1/3) Decreto Legge Destinazione Italia Introduzione di un nuovo credito d imposta per ricerca e sviluppo Il D.L. 145/2013 (Decreto Legge Destinazione Italia ) ha introdotto un nuovo credito d imposta per ricerca e sviluppo, fino ad un importo massimo annuale di ,00 per ciascun beneficiario, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati nei periodi d imposta 2014, 2015 e 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a ,00 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta. In merito alla natura delle attività agevolabili, il D.L. prevede quanto segue: lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo; acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. 17

18 2 Considerazioni di natura fiscale Destinazione Italia (2/3) Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Sulla natura delle attività agevolabili, la norma prevede comunque che esse non potranno mai esaurirsi nella mera manutenzione o aggiornamento dei processi produttivi. 18

19 2 Considerazioni di natura fiscale Destinazione Italia (3/3) Ai fini della determinazione del credito d imposta sono ammissibili le spese relative a: i) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; ii) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell importo risultante dall applicazione dei coefficienti stabiliti con D.M. del 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000,00 al netto di IVA; iii) costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne. Il credito d imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini dell Imposta sul Reddito delle Società e dell Imposta Regionale sulle Attività Produttive ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Per fruire del contributo le imprese presentano un istanza telematica con modalità tecniche che dovranno essere definite dal Ministero dello Sviluppo Economico. Al fine di poter permettere i controlli da parte dell Amministrazione Finanziaria sulla determinazione del credito d imposta è stato previsto che il soggetto incaricato della revisione legale o il collegio sindacale provvedano a certificare la documentazione contabile attestante il sostenimento dei costi di ricerca e sviluppo. Tale certificazione dovrà essere poi allegata al bilancio d esercizio. E da considerare infine che l obbligo di certificazione è prevista anche per le società non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale. 19

20 3 Le start-up innovative a vocazione sociale Le start-up innovative a vocazione sociale (1/2) Le start-up innovative a vocazione sociale All interno della categoria generale delle start-up innovative, è possibile individuare anche le start-up innovative a vocazione sociale. Le start-up innovative a vocazione sociale sono quelle società che, oltre a rispettare tutti i requisiti delle start-up innovative, operano in via esclusiva nei settori indicati dall articolo 2, comma 1, D.lgs 155/2006 ( disciplina dell impresa sociale ): i. assistenza sociale; ii. assistenza sanitaria; iii. assistenza socio-sanitaria; iv. educazione, istruzione e formazione; v. tutela dell ambiente e dell ecosistema; vi. raccolta dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi; vii. valorizzazione del patrimonio culturale; viii. turismo sociale; ix. formazione universitaria e post-universitaria; x. ricerca ed erogazione di servizi culturali; xi. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo. 20

21 3 Le start-up innovative a vocazione sociale Le start-up innovative a vocazione sociale (2/2) La vocazione sociale che caratterizza queste start-up non è un aspetto secondario bensì un elemento fondamentale della loro natura. Alla luce di quanto sopra, la start-up innovativa a vocazione sociale gode della disciplina di favore tipica delle start-up innovative, tuttavia con un elemento di differenza, in quanto per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 è aumentato il livello di detrazione/deduzione in capo ai soggetti persone fisiche/giuridiche (pertanto si individuano maggiori agevolazioni dal punto di vista fiscale) art. 29, comma 7: in capo ai soggetti persone fisiche, ai fini IRPEF, è detraibile un importo pari al 25% (in luogo del 19%) della somma investita, fermo restando le altre condizioni previste. Detrazione massima annuale pari a ,00 (25% di ,00); in capo ai soggetti persone giuridiche, ai fini IRES, è deducibile un importo pari al 27% (in luogo del 20%) della somma investita, fermo restando le altre condizioni previste. Risparmio d imposta massimo annuale pari a ,00 (27% di ,00 moltiplicato per il 27,5%). Anche per le start-up innovative a vocazione sociale vale il limite dei conferimenti di 2,5M per ciascun periodo d'imposta. Come per le altre start-up innovative, in caso di soggetti IRES, le agevolazioni non possono far emergere/incrementare una perdita fiscale. 21

22 4 Gli incubatori certificati Gli incubatori certificati Gli incubatori certificati L incubatore certificato é una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una società europea residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti: i. dispone di strutture e attrezzature adeguate ad accogliere start-up innovative; ii. è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; iii. ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative; iv. ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative. La differenza principale rispetto alle start-up innovative è che l attività di incubatore certificato, comprese le relative agevolazioni di natura fiscale, non è limitata nel tempo (in linea generale, non si applica pertanto il limite dei quattro anni come per le start-up innovative), finché sono rispettate le condizioni previste dalla legge. 22

23 5 Crowdfunding Crowdfunding (1/3) Il termine crowdfunding indica il processo con cui più persone ( folla o crowd ) conferiscono somme di denaro ( funding ), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet ( piattaforme o portali ) ricevendo talvolta in cambio una ricompensa. Si parla di equity crowdfunding quando tramite l investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società, con i connessi diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell impresa. L equity crowdfunding è uno degli strumenti scelti dal legislatore italiano per favorire lo sviluppo delle start-up innovative attraverso la previsione di regole e modalità di finanziamento più semplici e in grado di sfruttare le potenzialità di Internet. Il D.L. 179/2012, che ha introdotto le start-up innovative, ha delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno con l obiettivo di creare fiducia negli investitori. La Consob ha adottato il nuovo Regolamento il 26 giugno Per assumere tutte le informazioni necessarie a decidere se investire i propri risparmi in strumenti finanziari emessi da start-up innovative gli investitori dovranno consultare appositi portali on-line che si occupano di equity crowdfunding. Si tratta di piattaforme vigilate dalla Consob che facilitano la raccolta del capitale di rischio emesso dalle start-up innovative. 23

24 5 Crowdfunding Crowdfunding (2/3) I portali mettono a disposizione degli investitori le informazioni sulle start-up e sulle singole offerte attraverso apposite schede che possono essere presentate anche con strumenti multimediali, ovvero tramite immagini, video e presentazioni. In virtù del fondamentale ruolo svolto dai portali per facilitare la ricerca di fonti di finanziamento delle start-up innovative, il legislatore ha ritenuto fondamentale garantire la qualità del servizio e l affidabilità dei medesimi. La gestione dei portali è riservata, infatti, solamente a due categorie di soggetti: I soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob (sezione ordinaria) a seguito di un preliminare rilascio dell autorizzazione; Le banche e le imprese di investimento (SIM) già autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento (cd. gestori di diritto ), i quali vengono annotati nella sezione speciale del registro dei gestori dei portali. Ai gestori dei portali iscritti nel registro della Consob si applica una disciplina più leggera rispetto a quella dettata per gli intermediari tradizionali presso cui abitualmente i risparmiatori effettuano le proprie decisioni di investimento. Come contropartita i gestori iscritti non possono detenere somme di denaro di pertinenza degli investitori né eseguire direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti sui propri portali dovendo a tal fine trasmetterli esclusivamente a banche o SIM. I gestori non possono inoltre svolgere attività di consulenza finanziaria nei confronti degli investitori. 24

25 5 Crowdfunding Crowdfunding (3/3) Al contrario, le banche e le SIM non dovranno ottenere un apposita autorizzazione per gestire un portale per la raccolta di capitali di start-up innovative (in quanto sono già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento), ma verranno solamente annotate nella sezione speciale del registro dei portali previa comunicazione alla Consob. In questi casi ai rapporti tra il portale e gli investitori si applicano le vigenti regole in materia di servizi di investimento. A tali soggetti non si applicheranno le regole più restrittive previste per i gestori iscritti nella sezione ordinaria del registro (divieto di detenere i fondi degli investitori e obbligo di trasmissione degli ordini a banche e SIM), potendo quindi gestire integralmente il processo di raccolta di capitale delle start-up innovative. 25

26 6 Esempi già iscritte nel Registro Imprese (1/2) Da una ricerca sul sito si può constatare che risulterebbero già iscritte al Registro delle Imprese ben start-up innovative con la seguente suddivisione territoriale: Regione Valore ABRUZZO 34 BASILICATA 9 CALABRIA 26 CAMPANIA 117 EMILIA-ROMAGNA 244 FRIULI-VENEZIA GIULIA 68 LAZIO 214 LIGURIA 34 LOMBARDIA 445 MARCHE 89 MOLISE 10 PIEMONTE 167 PUGLIA 89 SARDEGNA 64 SICILIA 90 TOSCANA 150 TRENTINO-ALTO ADIGE 101 UMBRIA 24 VALLE D'AOSTA 9 VENETO 174 ITALIA

27 6 Esempi già iscritte nel Registro Imprese (2/2) E presente inoltre un elenco di dettaglio in pdf relativo alle start-up fino ad ora costituite (aggiornamento al 9 giugno 2014). Si veda per l elenco completo il seguente link: 27

28 7 Contatti Contatti Ugo Besso Tax & Legal Services Direct: TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti Largo Angelo Fochetti 29, Roma, Italy 28

29 Grazie per l attenzione WARNING: The following disclaimer and copyright notices must be customised for your local territory - if you need assistance with appropriate wording, contact your local Risk Management or Office of General Counsel. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it TLS Associazione Professionale di Avvocati e commercialisti. All rights reserved. In this document, refers to TLS which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

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