Allegato E Schema di contratto di locazione

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1 Società di Area Terre di Faenza Corso Matteotti, Riolo Terme RA Telefono: 0546/71044 Fax 0546/71932 P.I Cap. Soc ,00 euro i.v. iat.rioloterme@racine.ra.it Sito internet: AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LA LOCAZIONE DI PORZIONE D IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITA COMMERCIALE E DI RISTORAZIONE POSTA IN FAENZA, VIA BISAURA, 1/3, ALL INTERNO DEI LOCALI DEL CENTRO COMMERCIALE DENOMINATO LE MAIOLICHE Allegato E Schema di contratto di locazione C O M U N E d i F A E N Z A Rep. N. PROVINCIA DI RAVENNA CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITA COMMERCIALE E DI RISTORAZIONE POSTO IN FAENZA, VIA BISAURA, 1/3, ALL INTERNO DEI LOCALI DEL CENTRO COMMERCIALE DENOMINATO LE MAIOLICHE TRA il Società d Area Terre di Faenza soc. cons. a r.l. (P. IVA ), per il quale interviene, il Presidente pro tempore sig...., nato a... il... e domiciliato per la carica presso la sede della stessa Società d Area Terre di Faenza, Corso Matteotti, 40, Riolo Terme, - di seguito denominata anche Terre di Faenza o parte locatrice, E la ditta di.. e residente a. in Via..., il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante della ditta... di seguito denominata parte conduttrice, Pag. 1 di 8

2 SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 1) La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, la porzione di immobile sito in Faenza, Via Bisaura, 1/3, piano terra, di complessivi mq 300, individuato nell Allegato A, Planimetria di inquadramento, e identificato con la lettera (C) nell Allegato C, Progetto approvato dell area, parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione, da adibirsi ad uso commerciale per una superficie di circa mq.200, il tutto come ben noto alle parti. La parte conduttrice si impegna a mantenere i locali stessi in buono stato manutentivo e comunque a norma di Legge sino alla restituzione, oltre che ad utilizzarli conformemente alla vigente normativa espressamente esonerando il locatore da ogni responsabilità al riguardo; La parte conduttrice si impegna a svolgere l attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto del disciplinare Allegato F, parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione, per quanto riguarda l approvvigionamento dei prodotti alimentari freschi e trasformati in vendita ed utilizzati nella ristorazione, che dovranno provenire in prevalenza dal territorio faentino o, al più, romagnolo. In particolare, per documentare tale adempimento, si impegna a consegnare annualmente alla parte locatrice un elenco dei prodotti acquistati per lo svolgimento della propria attività e un elenco dei relativi fornitori. La parte conduttrice si impegna inoltre a connotare l offerta gastronomica in modo da sottolineare la qualità, la stagionalità e la provenienza dei prodotti utilizzati in sintonia con la funzione comunicativa e promozionale del territorio faentino quale principale tematismo dei locali e dell offerta in essi veicolata, in accordo con i programmi di comunicazione mediatica che verranno proposti sulle piattaforme audiovisive presenti all interno degli spazi concessi in locazione. A questo proposito la parte conduttrice accetta espressamente che i contenuti e le forme della comunicazione veicolata in tali spazi e piattaforme saranno di esclusiva spettanza e responsabilità della parte locatrice e si impegna a consentire l accesso alla parte locatrice, o a soggetti da essa incaricati, per la gestione e la manutenzione dei citati strumenti multimediali presenti nei locali. La parte conduttrice si impegna infine a consentire lo svolgimento di almeno 4 eventi annuali, all interno degli spazi di propria pertinenza, secondo un programma da definirsi anno per anno con la parte locatrice e tematizzati su degustazioni di prodotti e presentazione di eventi del territorio col supporto della propria cucina, previo pagamento, da parte dei committenti, dei costi connessi alla realizzazione degli eventi stessi. Pag. 2 di 8

3 2) - la locazione avrà durata dal al ai sensi dell art. 27 della Legge n. 392/1978 e, alla prima scadenza sessennale, la parte locatrice potrà esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all art. 29 della Legge n. 392/1978. Per la successione nel contratto si fa riferimento a quanto previsto dall art. 37 della Legge n. 392/ ) - il canone di locazione viene pattuito nella misura di Euro su base annuale. Detto importo è soggetto ad IVA ai sensi del DPR 633/72 per espressa opzione della parte locatrice. Come pattuito la durata del presente contratto è di anni 6 (sei) e cioè dal al ed è tacitamente rinnovabile per altri sei anni in mancanza di disdetta che ciascuna parte dovrà comunicare all altra con preavviso di almeno 12 mesi a mezzo di lettera raccomandata. Il canone annuo di locazione pattuito nella misura di Euro.. deve essere pagato alla parte locatrice in quattro rate trimestrali uguali anticipate scadenti il 01/01 01/04 01/07 01/10 di ogni anno. Il pagamento del canone di locazione, per la prima annualità, sarà dovuto esclusivamente per i mesi successivi alla conclusione dei lavori di allestimento e arredo attuati dalla Società Faenza Sviluppo in attuazione del progetto predefinito dell area. Il canone è soggetto ad aggiornamento I.S.T.A.T. alle scadenze e con le modalità previste dalla Legge 392 del 27/07/1978 e sue eventuali modifiche, integrazioni o sostituzioni senza onere di richiesta della parte locatrice. 4) - i locali sono da destinarsi ad uso esclusivo di bar, ristorante e vendita al dettaglio di prodotti alimentari e dell artigianato faentino, senza che ciò comporti oneri per la sistemazione dei locali a carico di Terre di Faenza, anche in riferimento al successivo art.13. E fatto divieto al conduttore di mutare anche in parte e anche solo temporaneamente la destinazione convenuta. Tutte le spese di impianti, allestimenti, finiture, arredi dei locali, comprese e descritte in dettaglio nell Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione, acquistate o realizzate da parte della Società Faenza Sviluppo Area Marcucci S.r.l., costruttrice, sono poste a carico diretto della parte conduttrice che, in separata sede, è obbligata all acquisto di tali opere avendo fornito adeguate garanzie fideiussorie alla Società Faenza sviluppo - Area Marcucci S.r.l. in ordine al regolare pagamento di tale fornitura. Pag. 3 di 8

4 La parte conduttrice è tenuta a richiedere al Comune di Faenza il rilascio dell autorizzazione di pubblico esercizio e a presentare Comunicazione di vendita di esercizio di vicinato nei locali oggetto della locazione. Le autorizzazioni citate sono vincolate all esercizio esclusivo nei locali oggetto della locazione. Il mancato rilascio delle autorizzazioni di cui sopra da parte del Comune di Faenza, per accertata mancanza dei requisiti morali e professionali richiesti dalla legge, determina la risoluzione del presente contratto di locazione ai sensi dell art del Codice Civile. E vietata la sublocazione, sia totale che parziale, salvo le ipotesi espressamente previste dalla Legge 392/1978 e sue modifiche. 5) - sono per intero a carico della parte conduttrice le spese di cui al 1 comma dell art. 9 della Legge n. 392/78 nonché le spese tutte inerenti e conseguenti all attività svolta nei locali oggetto del presente atto. A tali spese provvederà direttamente la parte conduttrice. Contestualmente alla stipula del contratto di locazione, si costituisce per il conduttore l obbligo di assumere su di sé, pro quota, oltre al canone di affitto, le tasse, i tributi, le spese di luce, acqua e telefono inerenti la propria attività, le spese di funzionamento del Centro Commerciale e le spese promo-pubblicitarie deliberate dagli Organismi di gestione del Centro Commerciale che saranno ripartite secondo le tabelle millesimali vigenti. Gli oneri conseguenti dovranno essere corrisposti, prima di qualunque eccezione separatamente e- sercitabile, in quote trimestrali anticipate, su emissione di fattura da parte degli Organismi di gestione del Centro Commerciale o da altro soggetto da essi designato. Il mancato pagamento, ovvero il pagamento tardivo, in tutto o in parte e per qualunque causa, anche di una sola rata degli oneri di cui sopra, costituisce inadempimento e comporta la risoluzione del contratto di locazione ex art C.C. Il conduttore, preso atto della possibilità che il Centro Commerciale in futuro adotti un sistema di gestione differente da quello attualmente in vigore, dovrà impegnarsi preliminarmente a tutti gli a- dempimenti all uopo necessari, nel rispetto della buona fede contrattuale. 6) - i locali si intendono affittati nello stato in cui si trovano attualmente, costituendo gli impianti, le attrezzature, gli allestimenti e gli arredi occorrenti all uso cui i locali stessi sono destinati, oggetto di accordo tra la ditta conduttrice e la Società Faenza Sviluppo Area Marcucci S.r.l., costruttrice. La garanzia fideiussoria di cui sopra è vincolante ai fini della sottoscrizione del presente contratto di locazione. Pag. 4 di 8

5 7) - la parte conduttrice dovrà riconsegnare i locali predetti nelle medesime condizioni nelle quali i locali stessi si troveranno alla conclusione dei lavori di allestimento e finitura affidati alla Società Faenza Sviluppo Area Marcucci S.r.l., salvo il deperimento d uso; in caso contrario la parte conduttrice sarà tenuta al risarcimento del danno; 8) - il mancato pagamento, anche parziale, del canone di locazione, degli eventuali oneri accessori, compresi quelli dovuti al Consorzio per la gestione del Centro commerciale, entro la data di scadenza di ciascuna rata, così come la sublocazione abusiva o il comodato, la cessione del contratto o il mutamento di destinazione dell'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistiche ed edilizie produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore, fermo restando il conseguente risarcimento dei danni oltre alla corresponsione di quanto dovuto a norma degli artt e 1456 del Codice Civile. Il silenzio o l'acquiescenza o le eventuali tolleranze da parte di Terre di Faenza saranno prive di ogni effetto giuridico. In ogni caso il ritardato pagamento del canone e delle quote per gli oneri accessori comporterà, per la parte conduttrice, il pagamento di un interesse che viene concordato in misura pari al tasso di interesse legale tempo per tempo fissato; 9) a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, come previsto dall art. 11 della Legge 392/78 la parte conduttrice ha presentato la cauzione di., mediante.. 10) la parte Conduttrice potrà recedere dal contratto per sopravvenuti gravi motivi, dandone preavviso di almeno 6 mesi con lettera raccomandata; 11) - la parte Conduttrice viene costituita custode della cosa locata e si obbliga ad usare e mantenere la stessa con diligenza e ad effettuare tutti quegli interventi di piccola manutenzione contemplati dalla Legge come inerenti all uso normale dell immobile. Sono invece a carico della parte locatrice tutte le altre spese di straordinaria manutenzione e tutti quegli interventi e riparazioni atti a conservare all immobile la sua destinazione e ad evitare maggiori danni che ne compromettano l efficienza in relazione all uso cui è adibito. Pag. 5 di 8

6 Per le riparazioni a suo carico, la parte conduttrice, dovrà provvedervi tempestivamente, salvo il diritto della parte locatrice a sostituirsi alla parte conduttrice in caso di inadempienza di quest ultimo, con il diritto all integrale rimborso delle spese sostenute entro 20 gg. dalla richiesta. La parte locatrice potrà effettuare riparazioni, anche non urgenti, all interno del locale oggetto del presente contratto senza corrispondere alcuna indennità alla parte conduttrice, anche se la durata delle riparazioni sia superiore a 20 gg. in deroga a quanto previsto dall art del Codice Civile. La parte conduttrice è direttamente responsabile sia verso la parte locatrice che verso i terzi di ogni abuso e trascuratezza nell'uso dei locali, dei suoi impianti e, in particolare, per incendio, per spandimento di acqua, fughe di gas, ostruzione di apparecchi sanitari ed al non rispetto delle normative di sicurezza, ecc; 12) - il locale viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova che la parte conduttrice dà atto di ben conoscere, senza nessuna eccezione o riserva da parte della parte conduttrice stessa. Alla parte conduttrice non è concesso eseguire, senza il preventivo consenso scritto della parte locatrice e, quindi, alle condizioni concordate, alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, ovvero agli impianti esistenti. Al termine del contratto di locazione, tutte le attrezzature gli arredi, gli allestimenti destinati all attività di ristorazione e vendita, esclusi gli impianti fissi e le attrezzature audio e video, rimarranno della parte conduttrice (ovvero il locatario), mentre tutti gli altri impianti, allestimenti e arredi, indicati nel progetto degli spazi, individuati e descritti negli allegati B e C, acquistati o realizzati da parte della Società Faenza Sviluppo Area Marcucci S.r.l., verranno acquisiti, fatti salvi i diritti della proprietà immobiliare, direttamente dalla parte conduttrice Società d Area Terre di Faenza S.r.l., gratuitamente e senza alcun aggravio di rimborsi e compensi. La parte locatrice ha la facoltà di ritenere - senza dover in alcun modo indennizzare o compensare la parte conduttrice, che espressamente fin d ora a ciò rinuncia - le migliorie od addizioni comunque eseguite dalla parte conduttrice successivamente alla presa in consegna dei locali, anche con la tolleranza della parte locatrice. In caso contrario, ed a semplice richiesta della parte locatrice, la parte conduttrice sarà tenuta anche nel corso del contratto, alla remissione in pristino, a tutte sue cura e spese; 13) - sono a carico della parte conduttrice tutti gli interventi necessari per assicurare la conformità dei locali alle norme di legge che disciplinano l attività svolta nei locali nonché tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della stessa; Pag. 6 di 8

7 14) - per le spese sostenute dalla parte locatrice per eventuali opere di manutenzione straordinaria di rilevante entità ritenute indispensabili per la conservazione dell'immobile e per evitare maggiori danni, la parte locatrice può chiedere alla parte conduttrice l'integrazione del canone con un aumento pari all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere. Tale aumento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della lettera di richiesta; 15) - durante la locazione la parte locatrice o suoi incaricati possono visitare il locale locato con o senza preavviso scritto, per constatarne le modalità d uso e per la verifica degli impianti. In caso di fine locazione, la parte conduttrice si obbliga a lasciare visitare il locale dai potenziali subentranti, in orari d ufficio, a partire dal 1 giorno dell ultimo trimestre di locazione. 16) La parte locatrice declina ogni responsabilità in merito ai materiali depositati dalla parte conduttrice ed all attività da questi svolta nei locali, anche in relazione ad eventuali danni a persone o cose; 17) - tutte le spese del presente contratto e delle sue eventuali proroghe, rinnovazioni, risoluzione anticipata sono a carico della parte conduttrice. L'imposta di registro è a carico per metà di ciascuna delle parti contraenti o comunque come stabilito da norme di Legge, l onere della registrazione compete alla parte locatrice; 18) - per qualunque contestazione, relativa al presente contratto, Foro competente sarà quello del domicilio della parte locatrice. - Letto, confermato e sottoscritto. Faenza, li IL CONDUTTORE IL LOCATORE A norma dell'art C.C. le parti di comune accordo dichiarano espressamente di approvare le condizioni di cui ai punti 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18 del presente contratto. Pag. 7 di 8

8 IL CONDUTTORE IL LOCATORE Trattamento dati personali: Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente contratto saranno utilizzati, anche con l ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente. Al riguardo, le Parti stesse precisano che: - l acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l esecuzione del presente contratto; - hanno preso atto del testo dell art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti; - per la parte locatrice titolare del trattamento è la Società d Area Terre di Faenza, e responsabile del trattamento è il Legale rappresentante della stessa, mentre per il conduttore titolare del trattamento é la ditta e responsabile del trattamento è il legale rappresentante della stessa. IL CONDUTTORE IL LOCATORE Pag. 8 di 8

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