Diritto tributario svizzero L imposizione (alla fonte) per i frontalieri in Svizzera: verso una procedura di tassazione ordinaria?

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1 Diritto tributario svizzero L imposizione (alla fonte) per i frontalieri in Svizzera: verso una procedura di tassazione ordinaria? 3 Sabina Rigozzi Collaboratrice scientifica SUPSI Situazione attuale e analisi delle possibili prospettive per il futuro 1. Introduzione I frontalieri, in quanto residenti all estero, sono imposti in Svizzera in modo limitato, unicamente sui redditi percepiti in Svizzera. In particolare il salario che percepiscono a seguito di un attività lucrativa dipendente esercitata in Svizzera è soggetto ad un imposta ritenuta alla fonte. Il tratto distintivo dell imposta alla fonte è la sua percezione; infatti l imposta sul salario non è versata dal frontaliere che lo percepisce, come avverrebbe nel caso di un lavoratore dipendente residente in Svizzera, tramite la dichiarazione d imposta, bensì è il suo datore di lavoro che preleva direttamente l imposta dal salario e la versa poi all autorità fiscale competente. L imposizione così effettuata è definitiva, quindi il frontaliere non deve compilare nessuna dichiarazione d imposta. Per questa ed altre caratteristiche dell imposta alla fonte, di cui si approfondirà più avanti, la situazione personale del frontaliere-contribuente, che potrebbe influenzare (spesso a suo favore) l imposizione fiscale, è presa in considerazione solo limitatamente. Una perfetta parità di trattamento tra il sistema di imposizione alla fonte ed il sistema ordinario di tassazione è quindi esclusa. Spesso quindi, ma non sempre, l imposizione alla fonte risulta discriminatoria. Le discussioni sul rispetto o meno del principio di uguaglianza nel sistema di imposizione alla fonte si sono accentuate nel momento in cui è entrato in vigore, il 1. giugno 2002, l Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito ALCP), che, all articolo 16 capoverso 2, impone agli Stati contraenti la presa in considerazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'unione europea (di seguito CGUE) antecedente la data della firma dell ALCP, nella misura in cui l applicazione di quest ultimo implica nozioni di diritto comunitario, quali per esempio il principio di non discriminazione, statuito all articolo 2 ALCP. Questa situazione ha portato il Tribunale federale ad emanare, il 26 gennaio 2010, una sentenza di principio che ha sostanzialmente sradicato il sistema d imposizione alla fonte per i frontalieri che lavorano in Svizzera. Sulla base del principio di non discriminazione contenuto nell ALCP e della relativa giurisprudenza della CGUE in materia, l Alta Corte ha stabilito che un lavoratore frontaliere che consegue almeno il 90% della totalità del suo reddito in Svizzera deve essere trattato fiscalmente come un lavoratore residente in Svizzera. In particolare devono essergli accordate le stesse deduzioni previste per i lavoratori residenti in regime di tassazione ordinaria. 2. Gli elementi critici dell imposizione alla fonte Il sistema ordinario di tassazione si fonda sul principio dell imposizione del reddito globale e sul principio della capacità contributiva. Per contro l imposizione alla fonte assoggetta solamente una parte della totalità dei redditi conseguiti dal contribuente e quindi la sua capacità contributiva è presa in considerazione solo limitatamente. Il sistema di imposizione alla fonte prevede quindi, per esigenze di praticabilità, delle soluzioni semplici e schematiche nelle quali le circostanze individuali dei contribuenti possono essere prese in considerazione solo limitatamente. Si può dire che l imposizione alla fonte è una tassazione à la carte mentre la procedura ordinaria è una tassazione su misura [1]. L aspetto più critico e discusso del sistema impositivo qui in esame, oggetto principale di diatriba nella sentenza del Tribunale federale citata, lo si può riscontrare nell ambito del regime delle deduzioni. Infatti il frontaliere non ha diritto a tutte le deduzioni previste invece nell imposizione ordinaria di un contribuente residente (in particolare le deduzioni a carattere soggettivo). Inoltre, le deduzioni ammesse anche in regime di imposizione alla fonte (per esempio quella per le spese di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro) sono già integrate nell aliquota fiscale in forma forfettaria, quando in regime di imposizione ordinaria possono essere fatte valere nel loro ammontare effettivo (in genere più alto) e defalcate direttamente dal reddito. Il sistema di percezione alla fonte dell'imposta comporta inoltre delle differenze rispetto al sistema di percezione ordinario anche in altri ambiti, per esempio nel momento in cui l imposta viene percepita (l imposta alla fonte è prelevata di regola ogni mese e quindi in anticipo rispetto all imposta ordinaria; quindi il contribuente residente può disporre più a

2 4 Novità fiscali / n.5/ maggio 2013 lungo del proprio salario rispetto al frontaliere[2]), nella remunerazione degli interessi a favore del contribuente (l imposta alla fonte li esclude) e nell aliquota dell imposta comunale (a differenza dell imposta ordinaria dove viene applicato il moltiplicatore effettivo del Comune di residenza, l imposta alla fonte prevede l applicazione uniforme di un moltiplicatore medio comunale, che può quindi risultare maggiore). È importante comunque osservare che non è sempre il contribuente assoggettato all imposta alla fonte ad essere svantaggiato. Non bisogna infatti dimenticare che in certe situazioni può verificarsi una cosiddetta discriminazione a rovescio. Questa forma di discriminazione si configura quando una persona residente in Svizzera, assoggettata ordinariamente alle imposte, è svantaggiata in rapporto ad una persona non residente, assoggettata alla fonte. Il caso più palese, ma non l unico, capita quando l aliquota comunale media applicata per l imposizione alla fonte è inferiore a quella effettiva applicata per l imposizione ordinaria. 3. L impatto della sentenza del Tribunale federale La sentenza del Tribunale federale del 26 gennaio 2010[3] ha stabilito che il sistema attuale dell imposta alla fonte in Svizzera applicato ai lavoratori frontalieri è in larga misura contrario al principio di non discriminazione dell ALCP. I limiti della legislazione federale e cantonale in materia non permettono effettivamente di assicurare una parità di trattamento ai sensi del citato accordo. Le conseguenze pratiche della nuova giurisprudenza del Tribunale federale sull imposizione dei frontalieri dipendono comunque dagli accordi stipulati dalla Svizzera con gli Stati limitrofi in questo contesto; in particolare dipende se le regole di ripartizione della potestà impositiva contenute negli accordi consentono alla Svizzera di imporre il reddito dei frontalieri oppure no; infatti, in questo ultimo caso, non vi sarebbe alcun effetto rispetto alla situazione antecedente alla sentenza. Dato che non spetta alla Svizzera tassare, il problema di un'eventuale discriminazione non si pone. In base agli accordi fiscali sulla tassazione dei frontalieri stipulati dalla Svizzera con gli Stati limitrofi[4], i Cantoni più toccati dalla sentenza sono Ticino (frontalieri italiani) e Ginevra (frontalieri francesi). 4. Soluzioni possibili volte a ristabilire la parità di trattamento 4.1. La tassazione ordinaria ulteriore Quando l amministrazione fiscale constata che vi è una discriminazione contraria all ALCP ed alla recente giurisprudenza del Tribunale federale e la disparità di trattamento non può essere risolta con altri metodi (per esempio con una correzione dell aliquota di imposta, cfr. punto seguente) allora la soluzione auspicabile è permettere al frontaliere l accesso a posteriori a una tassazione ordinaria. Tutti gli svantaggi legati al sistema di imposizione alla fonte dovrebbero in questo modo essere risolti. Anche se il Tribunale federale non si è ancora espresso sulla questione, l equità fiscale migliorerebbe ulteriormente se l imposta alla fonte pagata in eccesso fosse poi rimborsata con il conteggio degli interessi remunerativi, che, si ricorda, sono di principio esclusi nell imposizione alla fonte. Con la tassazione ordinaria ulteriore i frontalieri possono così invocare le stesse deduzioni accordate ai residenti[5] e, nel caso in cui risultasse discriminatoria, chiedere che l aliquota applicata per l imposta comunale sia quella effettiva del Comune di sede del datore di lavoro. L imposta alla fonte diverrebbe così da imposta definitiva a semplice imposta di garanzia, analogamente all imposta preventiva per i contribuenti residenti. Tuttavia, anche con la concessione di una tassazione ordinaria ulteriore, persisterebbe lo svantaggio sulle liquidità causato dal prelevamento anticipato dell imposta alla fonte rispetto all imposta ordinaria sul reddito. Anche in questo caso comunque, il Tribunale federale non è ancora entrato nel merito La correzione dell aliquota Secondo questo metodo gli articoli 86 capoverso 1 della Legge federale sull imposta federale diretta (di seguito LIFD) e 33 capoverso 3 della Legge federale sull armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (di seguito LAID), che elencano le deduzioni che sono inglobate nelle aliquote fiscali dell imposta alla fonte, devono essere interpretati in modo che la presa in considerazione delle altre deduzioni non elencate, così come delle spese effettive in luogo degli importi già stabiliti forfettariamente, sia possibile su richiesta del contribuente. Con il metodo della correzione dell aliquota, queste altre deduzioni sono quindi defalcate a posteriori dal salario lordo del frontaliere[6]. L aliquota applicata sarà dunque quella corrispondente al salario al netto di queste ulteriori deduzioni. L imposta prelevata in eccesso sarà rimborsata. Anche in questo caso è auspicabile introdurre il conteggio degli interessi remunerativi a favore del contribuente. Questa soluzione è già stata testata nella pratica ed è una soluzione relativamente semplice, poiché va a correggere l imposizione solo laddove è necessario. Anche l aliquota per l imposta comunale, se dovesse risultare sfavorevole, verrebbe corretta, applicando il moltiplicatore comunale effettivo. Pure con questo metodo, tuttavia, persisterebbe lo svantaggio sulle liquidità causato dal prelevamento anticipato dell imposta alla fonte rispetto all imposta ordinaria.

3 Novità fiscali / n.5 / maggio Imposizione ordinaria per tutti viceversa imposizione alla fonte per tutti Una soluzione radicale potrebbe essere quella di eliminare completamente il sistema di imposizione alla fonte per i frontalieri ed assoggettarli invece alla procedura ordinaria di tassazione, analogamente ai residenti. Una soluzione di questo tipo dovrebbe avere il pregio di eliminare definitivamente ogni tipo di discriminazione; d altra parte verrebbero però ad annullarsi tutti i vantaggi legati alla semplicità del sistema procedurale e alla garanzia fiscale che il sistema d imposizione alla fonte ha sempre comportato. Inoltre adottare una simile soluzione significherebbe caricare di lavoro le già intasate amministrazioni fiscali cantonali. Si potrebbe altresì adottare la soluzione inversa a specchio vale a dire estendere l imposizione alla fonte anche ai contribuenti residenti, limitatamente ai redditi derivanti dall esercizio di un attività lucrativa dipendente[7]. Si dovrebbe poi decidere se tale imposta alla fonte dovrà essere un imposta definitiva, che si sostituisce alle imposte dirette percepite ordinariamente su tale reddito, oppure una semplice imposta di garanzia, che verrà imputata nell imposta dovuta in sede di tassazione ordinaria. Anche questo metodo appare efficace in quanto, applicando lo stesso regime fiscale sui salari indipendentemente dalla residenza del contribuente, dovrebbe eliminare completamente la discriminazione. Questa soluzione avrebbe poi il pregio di salvaguardare i vantaggi legati alla semplicità della procedura nonché alla garanzia del credito fiscale. D altra parte però i datori di lavoro si vedrebbero costretti a fungere da sostituti fiscali non solo per i frontalieri bensì per tutti i lavoratori, residenti e non, da essi impiegati. I datori di lavoro verrebbero così gravati non solo da maggiori oneri amministrativi bensì anche e soprattutto dalla delicatissima responsabilità solidale dell imposta, che il sistema di imposizione alla fonte comporta. Entrambe le soluzioni poc anzi analizzate avrebbero poi il vantaggio di eliminare non solo la discriminazione sui contribuenti non residenti bensì anche la discriminazione a rovescio sui contribuenti residenti, non coperta dall ALCP[8] e nemmeno dal diritto interno svizzero[9]. 5. La soluzione provvisoriamente adottata dal Cantone Ticino La nuova giurisprudenza del Tribunale federale ha avuto un impatto anche sulle norme del diritto fiscale ticinese relative all imposizione alla fonte. In particolare la normativa, sostanzialmente equivalente a quella in vigore a livello federale, è contraria all ALCP nella misura in cui il frontaliere consegue l essenziale del suo reddito nel Cantone Ticino (almeno il 90%). Secondo la giurisprudenza comunitaria, poi ripresa dal Tribunale federale nella sentenza in oggetto, è emerso che la determinazione della percentuale del reddito conseguito nello Stato della fonte deve essere effettuata conformemente alle norme giuridiche di quest ultimo Stato e quindi quelle svizzere (e ticinesi). A tal fine, bisognerà dapprima calcolare il reddito complessivo del frontaliere ovunque posto e quindi, conformemente al diritto svizzero, anche tenendo conto, se coniugato, di eventuali redditi del coniuge, secondo il principio dell imposizione della famiglia. Si dovrà altresì tener conto del valore locativo, qualora la persona possedesse un abitazione. Per poter effettuare questo calcolo l amministrazione fiscale del Canton Ticino ha quindi elaborato un questionario. Se da quest ultimo risulta che il contribuente interessato consegue più del 90% del reddito nel Cantone, egli può richiedere l applicazione della giurisprudenza dell Alta Corte ed invocare lo stesso trattamento fiscale riservato ad una persona che ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera. Tuttavia, siccome il frontaliere risiede all estero, il compito per l autorità fiscale ticinese di accertamento del reddito globale risulta arduo e oneroso[10]. Per facilitare l operazione, l autorità fiscale richiede al contribuente, tra gli allegati al questionario da inoltrare assieme a quest ultimo, anche una copia dell ultima dichiarazione fiscale trasmessa allo Stato di residenza. Dopodiché, una volta accertato che il frontaliere consegue almeno il 90% del reddito in Svizzera, a quest ultimo toccherà poi provare di avere effettivamente diritto alle deduzioni da lui reclamate. L autorità di tassazione procederà quindi con la tassazione correttiva per poter prendere in considerazione le deduzioni fatte valere dal contribuente. Tuttavia, l autorità di tassazione nell effettuare la correzione non si limiterà semplicemente a defalcare tali deduzioni dal salario lordo, ma applicherà anche delle regole ordinarie di tassazione; per esempio la presa in considerazione di eventuali altri redditi conseguiti in Svizzera o all estero per la determinazione dell aliquota applicabile (principio di imposizione del reddito mondiale), nonché delle regole di ripartizione delle deduzioni secondo i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale[11]. Il Cantone Ticino per accogliere i principi elaborati dalla sentenza del Tribunale federale ha quindi deciso di applicare un misto tra il metodo della correzione dell aliquota e l imposizione ordinaria ulteriore; non limitandosi ad una semplice correzione del tasso di imposizione, il fisco ticinese cerca quindi di equiparare il più possibile la tassazione del contribuente non residente a quella del residente, evitando nel contempo una tassazione ordinaria vera e propria per il tramite di una dichiarazione di imposta, poiché ciò comporterebbe degli oneri amministrativi supplementari non indifferenti. 6. Considerazioni conclusive Il sistema svizzero di imposizione alla fonte è nato originariamente come un metodo sicuro di percezione dell imposta su determinate tipologie di redditi a rischio. In effetti le imposte sono prelevate direttamente alla fonte ovvero sul salario del frontaliere, che si vede quindi versare lo stipendio già al netto delle imposte dovute, senza il bisogno di una tassazione ordinaria ulteriore. Ed è proprio su questo punto che scaturisce la seconda principale ragione della nascita di questo sistema di imposizione in Svizzera: la semplicità della procedura di riscossione. Proprio perché i frontalieri sono persone residenti all estero, essi sono abituati a delle regole e a dei concetti fiscali diversi, magari anche in una lingua diversa. Obbligarli a presentare una dichiarazione di imposta in Svizzera, talvolta già di per sé complicata per le persone fisiche residenti, avrebbe significato, sia per le autorità fiscali elvetiche, sia per i lavoratori non residenti, instaurare una lunga ed onerosa procedura fiscale. L imposta percepita alla fonte la evita obbligando il datore di lavoro del frontaliere, avente sede in Svizzera, a prelevare

4 6 Novità fiscali / n.5/ maggio 2013 l imposta direttamente dal salario e a versarla periodicamente alle autorità fiscali. Il datore di lavoro funge quindi da sostituto fiscale del frontaliere, al quale non incombe più nessun diritto né obbligo di natura fiscale. L imposta alla fonte è quindi prelevata a titolo definitivo poiché si sostituisce alle imposte dirette federali, cantonali e comunali percepite ordinariamente. Tali caratteristiche intrinseche di questo particolare sistema di riscossione dell imposta impediscono di fatto che ci sia una perfetta uguaglianza fra la tassazione alla fonte e la tassazione ordinaria. Spesso, ma non sempre, è il contribuente tassato alla fonte ad essere svantaggiato. Nella sentenza del 26 gennaio 2010, il Tribunale federale ha preso in considerazione il principio di non discriminazione secondo l ALCP. La sentenza riprende, in virtù dell articolo 16 capoverso 2 ALCP, la giurisprudenza europea in merito. Bisogna tuttavia osservare che alla luce di questa interpretazione si può desumere che l imposizione alla fonte è di principio ammessa, ma le disparità vanno corrette. Dalla sentenza del Tribunale federale emerge infatti che il sistema di imposizione alla fonte, avente come scopo la salvaguardia del credito fiscale, può essere mantenuto, a norma dell articolo 21 capoverso 3 ALCP. Tuttavia, una simile misura appare come sproporzionata rispetto al suo obiettivo fintantoché non permette al frontaliere di correggere le disparità fiscali che emergono rispetto all imposizione ordinaria del contribuente residente, sempreché il frontaliere consegua almeno il 90% dei suoi redditi in Svizzera. È importante poi osservare che, nonostante il Tribunale federale non si sia ancora espresso in questo senso, la giurisprudenza comunitaria è già andata oltre, giudicando che una normativa fiscale, che uno Stato applica al lavoratore non residente e svantaggiosa rispetto a quella applicata al lavoratore residente, è discriminatoria anche allorquando il lavoratore non residente non consegue almeno il 90% dei suoi redditi in questo Stato. Infatti, indipendentemente dalla percentuale di reddito ivi conseguito, la situazione del frontaliere risulta paragonabile a quella del residente, nel contesto di tutti gli aspetti cosiddetti oggettivi all imposizione, quali ad esempio le deduzioni delle spese che sono direttamente legate al conseguimento del reddito e che esulano da qualsiasi considerazione soggettiva sulla situazione personale del contribuente. Analizzando il sistema di imposizione alla fonte oltre la sentenza del Tribunale federale, non possiamo poi tralasciare nemmeno le disuguaglianze legate alla mancata remunerazione degli interessi, o il fatto che il prelevamento dell imposta alla fonte avviene anticipatamente rispetto al prelevamento secondo la procedura ordinaria di tassazione, o ancora dal fatto che per l imposizione alla fonte, a livello comunale, viene applicato il moltiplicatore medio comunale, quando in tassazione ordinaria viene invece applicato il moltiplicatore effettivo del Comune di domicilio del contribuente. Il Tribunale federale non si è ancora espresso su questi ambiti, ma è molto probabile che se dovesse farlo difficilmente quest ultimo potrebbe sottrarsi nell ammettere, ancora una volta, che l imposta alla fonte è discriminatoria. Relativamente ai principali metodi che i Cantoni, in particolare il Ticino, potrebbero adottare per ristabilire la parità di trattamento della tassazione alla fonte rispetto a quella ordinaria, è importante quindi che qualunque sia il metodo scelto (accesso ad una tassazione ordinaria ulteriore, una semplice correzione dell aliquota oppure un misto tra più metodi) volto a riequilibrare tale aspetto, lo stesso corregga anche le disparità sulle quali non si è (ancora) espresso il Tribunale federale, vale a dire la scadenza anticipata dell imposta alla fonte (da notare che nessuno dei metodi poc anzi citati permetterebbe di risolvere questo aspetto) e la mancata remunerazione degli interessi. Soprattutto occorrerà correggere al più presto le disparità sulle quali, contrariamente al Tribunale federale, la CGUE si è già espressa a favore del contribuente. Le soluzioni qui proposte devono poi rispettare la normativa fiscale in vigore (in particolare la LIFD e la LAID). Qualora le autorità politiche decidessero invece per una revisione della normativa fiscale attuale, l abolizione dell imposizione alla fonte e la conseguente estensione della tassazione ordinaria anche ai contribuenti salariati non residenti in Svizzera, rimane, a mio parere, la migliore soluzione tra i metodi proposti, anche se ciò comporterebbe un aumento significativo degli oneri amministrativi in capo alle autorità fiscali cantonali, soprattutto nei Cantoni di frontiera come il Ticino, dove i frontalieri sono in costante aumento. Infine, la tassazione ordinaria dei redditi da attività lucrativa dipendente estesa a tutti i contribuenti, indipendentemente dalla residenza o meno in Svizzera di questi ultimi, avrebbe anche il pregio di ovviare non solo alla discriminazione delle persone non residenti, ma soprattutto anche alla discriminazione delle persone residenti. Non bisogna infatti dimenticare che talvolta è il contribuente residente ad essere discriminato; per esempio quando il moltiplicatore medio comunale appli-

5 Novità fiscali / n.5 / maggio cato per la percezione alla fonte dell imposta comunale è più basso del moltiplicatore effettivo applicato in sede ordinaria di tassazione. Questa situazione è altrettanto inammissibile, poiché una discriminazione non deve essere più importante di un altra. Spetterà comunque alle amministrazioni fiscali cantonali decidere se e quale soluzione deve essere adottata. Il giudizio finale sulla validità o meno della soluzione proposta competerà quindi al Tribunale federale, se (o più probabilmente quando) sarà chiamato a decidere in merito. 7. La Commissione europea ha esaminato i regimi fiscali nazionali applicabili ai lavoratori transfrontalieri Il principio di non discriminazione contenuto nell ALCP è un principio che deriva dal diritto comunitario. La problematica qui in esame tocca quindi direttamente tutti i Paesi membri dell Unione europea (di seguito UE). Infatti, in base ad una notizia del 2 aprile 2012[12], risulta che le normative fiscali degli Stati membri dell UE sono state oggetto di un esame approfondito, nel quadro di un iniziativa mirata lanciata dalla Commissione europea, per assicurare che tali normative non costituiscano una discriminazione per i lavoratori transfrontalieri. Nel comunicato si legge che La mobilità dei lavoratori è stata designata come uno dei fattori chiave che permettono di stimolare la crescita e l impiego in Europa. Tuttavia, gli ostacoli fiscali restano uno dei principali elementi che dissuadono i cittadini dal cercare un impiego in un altro Stato membro. Per tutto l anno 2012, la Commissione ha proceduto quindi ad una valutazione approfondita dei sistemi nazionali di fiscalità diretta al fine di determinare se questi abbiano penalizzato ingiustamente i lavoratori salariati, indipendenti o pensionati, che risiedono in uno Stato membro dell UE e lavorano in un altro. In caso di discriminazione o di violazione delle libertà fondamentali garantite dall UE, la Commissione avrebbe segnalato queste violazioni alle autorità nazionali interessate e avrebbe insistito affinché le modifiche necessarie siano effettuate. In caso contrario, la Commissione avrebbe avviato delle procedure d infrazione verso gli Stati membri in causa. In particolare, e in conformità con i principi fondamentali scaturiti dalle sentenze della CGUE in materia, si legge nel comunicato, è stato esaminato approfonditamente se: i cittadini che perseguono l essenziale del loro reddito in un altro Stato membro, sono tassati maggiormente che i cittadini di questo altro Stato membro, con particolare riguardo alla presa in considerazione delle deduzioni legate alla situazione personale e famigliare; gli Stati membri fanno una distinzione tra i propri cittadini e i cittadini di un altro Stato membro che lavorano occasionalmente sul loro territorio, con particolare riguardo al diritto di dedurre delle spese e all applicazione di un differente tasso d imposizione. Ad oggi, i risultati di tali analisi non sono ancora stati resi noti dalla Commissione. Elenco delle fonti fotografiche: [ ] jpg [ ] fd494.jpg [ ] [1] Moshek Valentina, L impact de l ALCP sur l impôt à la source. Analyse à la lumière de l arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2010, in: ASA 79 [2010/2011], pagina 326. [2] Si parla in questo caso di svantaggio sulle liquidità, dal tedesco Liquiditätsnachteil (cfr. Moshek Valentina, L impact de l ALCP sur l impôt à la source. Analyse à la lumière de l arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2010, in: ASA 79 [2010/2011], pagina 328). [3] DTF 136 II 241. Per un analisi dettagliata della sentenza si rimanda a Pagani Zambelli Denise, La tassazione dei frontalieri, in: Novità fiscali, n. 6/2010, SUPSI, giugno 2010, pagina 9; Vorpe Samuele, Tassazione dei frontalieri: non tutte le discriminazioni sono uguali, in: Novità fiscali, n. 11/2010, SUPSI, novembre 2010, pagina 2. [4] Gli Stati con i quali la Svizzera ha sottoscritto accordi simili sono: Francia, Germania, Liechtenstein, Austria e Italia. [5] A tal proposito si osserva che l onere della prova rimane a carico del frontaliere, che deve comunque dimostrare di avere diritto alle deduzioni pretese. [6] Anche in questo caso l onere della prova rimane a carico del frontaliere. [7] Il Lussemburgo conosce nel proprio ordinamento giuridico un sistema fiscale simile. [8] Perché tale discriminazione non ha carattere transfrontaliero; in effetti l ALCP vieta soltanto la disparità di trattamento che uno Stato riserva ai cittadini di un altro Stato rispetto ai propri cittadini, ma non il contrario poiché in tal caso si tratta di un problema di diritto interno, che non tocca la libera circolazione delle persone. [9] Il sistema di imposizione alla fonte è retto da leggi federali e a norma dell articolo 190 della Costituzione federale (di seguito Cost.) le stesse devono essere applicate nonostante violino principi di diritto costituzionale, tra i quali figura appunto il principio della parità di trattamento (stabilito all articolo 8 Cost.). [10] Per esempio perché il diritto fiscale italiano non prevede l imposizione del valore locativo, quindi non è possibile richiederlo al contribuente e per giunta, se l immobile è situato all estero, l autorità fiscale ticinese non ha la sovranità territoriale per poterlo calcolare autonomamente. [11] Per esempio gli interessi passivi vengono dedotti proporzionalmente alla quota parte di sostanza posseduta in Svizzera. [12] Commissione europea, La Commission va examiner les mesures fiscales applicables aux travailleurs transfrontaliers, comunicato stampa del 2 aprile 2012, in: commission_ /semeta/headlines/ news/2012/04/ _fr.htm [ ].

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