CAPITOLATO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DEL POLIAMBULATORIO COMUNALE CUVEGLIO IN VALLE SITO IN COMUNE DI CUVEGLIO (VA)

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1 COMUNE DI CUVEGLIO Provincia di Varese Piazza Marconi n Cuveglio (Va) CAPITOLATO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DEL POLIAMBULATORIO COMUNALE CUVEGLIO IN VALLE SITO IN COMUNE DI CUVEGLIO (VA) PERIODO /21

2 INDICE PARTE I Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 PARTE II Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 PARTE III Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 PARTE IV Articolo 22 Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 Articolo 29 Articolo 30 Articolo 31 Articolo 32 Articolo 33 Articolo 34 DISPOSIZIONI GENERALI Premessa Oggetto del servizio Prestazioni specialistiche fornite dal Poliambulatorio Durata della concessione Sistema di remunerazione delle prestazioni Descrizione dei locali ove si svolgerà il servizio OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Prestazioni ed oneri a carico del concessionario Prestazioni principali oggetto del servizio Attività di coordinamento Requisiti minimi organizzativi e gestionali - Attrezzatura Apertura del Poliambulatorio Carta dei Servizi e debito informativo Personale in servizio Formazione del personale Interventi di manutenzione Ulteriori prestazioni ed oneri a carico del concessionario AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO Requisiti di partecipazione alla procedura di gara Criterio di aggiudicazione del servizio Aggiudicazione e stipula del contratto Documenti del contratto Spese contrattuali GARANZIE RESPONSABILITA PENALITA Cauzione definitiva Responsabilità verso terzi e coperture assicurative Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro Documento di valutazione del rischio Divieto di subconcessione e cessione del contratto Clausola risolutiva espressa Risoluzione del contratto Recesso Osservanza di leggi e regolamenti. Norma di rinvio Tutela dei dati personali Controversie - Foro competente Tracciabilità flussi finanziari Allegati al capitolato 2/21

3 PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Premessa 1. Il Comune di Cuveglio (di seguito Comune e/o Amministrazione concedente ) è proprietario dell immobile sito in Cuveglio Via Asilo n 12/B adibito a Poliambulatorio Comunale Cuveglio in Valle. 2. Con deliberazioni della Giunta Comunale n 111 del e n 120 del il Comune di Cuveglio ha assunto, con decorrenza 1 gennaio 2014, la titolarità delle Convenzioni per prestazioni specialistiche varie e per la gestione dell attività punto prelievi. 3. Il Comune di Cuveglio intende affidare in concessione il servizio di gestione del Poliambulatorio Comunale ad un operatore economico selezionato mediante procedura aperta di cui agli artt. 3, comma 37, 55, comma 5, e 30 del D.Lgs. 163/06 e con il criterio di aggiudicazione dell offerta economicamente più vantaggiosa di cui all art. 83 del citato decreto. Articolo 2 - Oggetto del servizio 1. Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento in regime di concessione del servizio di gestione (di seguito denominato servizio e/o gestione ) del Poliambulatorio Comunale Cuveglio in Valle. 2. Ad ogni conseguente effetto, per servizio di gestione si intende lo svolgimento in maniera sinergica e coordinata di tutte le prestazioni, strumentali e finali, gravanti sul concessionario e finalizzate alla erogazione del servizio. 3. Il soggetto aggiudicatario della relativa procedura di gara (di seguito definito concessionario e/o aggiudicatario e/o gestore ) è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato, del relativo contratto di concessione, del progetto gestionale presentato in sede di gara e della carta dei servizi indicata all articolo 12. L aggiudicatario è altresì tenuto ad aderire alle clausole specifiche delle Convenzioni stipulate tra il Comune di Cuveglio e l Azienda Ospedaliera di Varese sottoscrivendole per adesione (allegato C ). 4. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile. Articolo 3 Prestazioni specialistiche fornite dal Poliambulatorio 1. Il Comune di Cuveglio ha assunto la titolarità dei servizi, attraverso la stipula di Convenzioni con l Azienda Ospedaliera di Varese, per l erogazione delle seguenti prestazioni: Punto prelievi ematici Anestesia e rianimazione Ortopedia e Traumatologia Gastroenterologia Chirurgia Cardiologia Fisiatria Anatomia Patologica 3/21

4 Articolo 4 Durata della concessione 1. La concessione del servizio di cui al presente capitolato avrà durata di 3 anni: dal al Qualora dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova procedura di gara per l affidamento del servizio, il concessionario è obbligato alla prosecuzione dello stesso, alle medesime condizioni contrattuali per il periodo di tempo necessario indicato dall amministrazione concedente e comunque non oltre mesi 3 (tre). 2. Le Convenzioni stipulate tra il Comune di Cuveglio e l Azienda Ospedaliera di Varese hanno durata annuale con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, con possibilità di rinnovo mediante formale richiesta da comunicare almeno sessanta giorni prima della scadenza. 3. Qualora alla data di scadenza delle Convenzioni con l Azienda Ospedaliera di Varese, le stesse non dovessero essere rinnovate, la concessione del servizio si risolverà automaticamente alla scadenza del predetto termine per impossibilità sopravvenuta della prestazione, non spettando al concessionario alcun ristoro, rimborso o indennità. In tal caso al concessionario verrà dato un preavviso di 90 giorni prima del termine di scadenza del contratto. Articolo 5 Sistema di remunerazione delle prestazioni 1. In virtù delle Convenzioni da essa stipulate con l Azienda Ospedaliera di Varese, l amministrazione concedente non partecipa alla remunerazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato che, di conseguenza, restano a carico dell utenza. Il concessionario si impegna a versare al Comune per le visite specialistiche effettuate nel Poliambulatorio l importo previsto per la prestazione. L Azienda Ospedaliera per ogni prelievo effettuato riconosce al Concessionario un compenso pari ad 3,70; detto compenso verrà corrisposto, previa fatturazione mensile, all Azienda Ospedaliera da parte del concessionario medesimo. 2. Tutte le prestazioni dirette ed indirette, che in forza del presente capitolato, delle Convenzioni stipulate tra il Comune e l Azienda Ospedaliera di Varese, dell offerta presentata in sede di gara e degli artt e 1374 del codice civile, gravano sul concessionario, sono allo stesso pienamente ed esaustivamente remunerate attraverso il sistema di remunerazione riportato nel comma 1. Articolo 6 - Descrizione dei locali ove si svolgerà il servizio 1. Il Poliambulatorio Cuveglio in Valle è di proprietà comunale ed ha sede in Cuveglio Via Asilo n 12/B. I locali adibiti per la gestione dei servizi sono identificati con campitura in rosso nell allegata planimetria (Allegato A ). 2. L immobile risulta arredato e in ottimo stato di conservazione ed idoneo alla funzione cui è destinato e come tale verrà preso in consegna dalla società appaltatrice, che se ne servirà per tale uso con diligenza, obbligandosi a riconsegnarlo al termine del rapporto, così come ricevuto salvo il normale deterioramento d uso. 3. La società appaltatrice si farà carico della manutenzione ordinaria, della pulizia dei locali e degli spazi comuni nonché delle spese per i consumi di acqua, luce, gas e telefoniche. 4. La società appaltatrice non potrà realizzare interventi di manutenzione straordinaria senza la preventiva autorizzazione del Comune. 5. Il Comune, prima dell avvio del servizio, darà in consegna al gestore i locali, gli impianti e gli arredi elencati nell inventario (allegato B ). Al momento della consegna, di tali beni è redatto un apposito verbale da firmarsi in contraddittorio tra le parti. 4/21

5 6. Eventuali sostituzioni o riparazioni di attrezzature, di arredi o componenti delle stesse che si dovessero rendere necessarie a causa di incuria, danneggiamenti o furti sono a totale carico del concessionario. 7. In qualunque momento, su richiesta del Comune, le parti provvedono alla verifica dell esistente e allo stato di conservazione di quanto consegnato, con l intesa che il concessionario sopperisca alle eventuali mancanze entro venti giorni dall avvenuto riscontro. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del concessionario provvede il Comune, dandone comunicazione scritta al concessionario e addebitando allo stesso un importo pari alla spesa sostenuta, maggiorata del 25% a titolo di penale. 8. Il concessionario si obbliga a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti tutti, senza la preventiva autorizzazione dell Amministrazione. 9. Il concessionario, previa valutazione e autorizzazione del Comune, può altresì utilizzare i locali del Poliambulatorio, al di fuori dell orario di apertura dello stesso, eventualmente dietro pagamento di un canone a favore dell ente concedente, da stabilire di volta in volta, per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente capitolato ma comunque attinenti all ambito della prevenzione ed educazione alla salute. 10. In relazione a tutte le attività a qualunque titolo svolte dal concessionario in forza del presente capitolato, esso risponde, in via diretta e indiretta, di ogni danno o sinistro a terze persone e/o a cose causato nello svolgimento del servizio. E escluso qualunque vincolo di solidarietà con l amministrazione concedente, la quale resta mallevata da tutti i rischi di esecuzione del servizio. 5/21

6 PARTE II OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Articolo 7 - Prestazioni ed oneri a carico del concessionario 1. Sono a totale carico dell aggiudicatario le seguenti obbligazioni relative alla gestione del servizio: a) garantire il rispetto di tutte le clausole contrattuali a carico del gestore riportate nel presente capitolato; b) garantire il rispetto del presente capitolato e delle relative convenzioni (allegato C al presente capitolato) cui il concessionario si impegna ad aderire ed a sottoscrivere per adesione; c) effettuare le prestazioni sanitarie e socio sanitarie di cui all art. 8 del presente capitolato, secondo le modalità indicate negli articoli da 10 a 13 del presente capitolato; d) nominare un coordinatore del servizio ai sensi dell art. 9 del presente capitolato; e) garantire per tutta la durata del servizio i requisiti organizzativi e gestionali di cui all art. 10 del presente capitolato; f) garantire il rispetto e la realizzazione di quanto proposto nel progetto tecnico presentato in sede di gara; g) avvalersi per lo svolgimento del servizio di personale idoneo e qualificato secondo le modalità previste dall art. 13 (personale in servizio) del presente capitolato; h) garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/08 e del Documento di valutazione del rischio di cui all art. 25 del presente capitolato; i) garantire il rispetto delle norme in materia di lavoro di cui all art. 24 del presente capitolato; j) adempiere a quanto previsto per la formazione del personale nell art. 14 del capitolato e nel progetto presentato in sede di offerta; k) adempiere agli obblighi cauzionali e assicurativi di cui agli artt. 22 e 23 del presente capitolato; l) assicurare gli interventi di manutenzione di cui all art. 15 del presente capitolato; m) adempiere a tutti gli obblighi e gli oneri previsti dal presente capitolato a carico del gestore anche se non espressamente richiamati nei punti precedenti. Articolo 8 - Prestazioni principali oggetto del servizio 1. Le prestazioni oggetto del servizio riguardano le attività previste nelle Convenzioni approvate con l Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fond. Macchi di Varese, e più precisamente come sotto specificato: Punto prelievi ematici Anestesia e Rianimazione Ortopedia e Traumatologia Gastroenterologia Chirurgia Cardiologia Fisiatria Anatomia Patologica 2. Il concessionario deve altresì garantire per l intera durata del servizio l attività di coordinamento del poliambulatorio, nominando un coordinatore del servizio che assuma la qualifica di responsabile del poliambulatorio e del corretto svolgimento di 6/21

7 tutte le prestazioni facenti parte del servizio e di tutte le obbligazioni gravanti sul concessionario. 3. Il gestore del servizio, oltre a garantire l adempimento delle prestazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, e meglio esplicitate negli artt. da 10 a 13 del presente capitolato, è tenuto altresì all esecuzione di tutte le attività ulteriori indicate nel progetto presentato in sede di gara. Articolo 9 Attività di coordinamento 1. Il coordinamento di tutte le operazioni ed attività connesse al poliambulatorio nonché la responsabilità e la gestione dei rapporti con il Comune sono affidati dal concessionario ad un coordinatore che assume la qualifica di responsabile del poliambulatorio e del corretto svolgimento di tutte le prestazioni facenti parte del servizio e di tutte le obbligazioni gravanti sul concessionario. 2. Il coordinatore deve essere prontamente reperibile al telefono da parte della amministrazione concedente in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore Il coordinatore deve garantire il corretto andamento dei servizi in stretto rapporto di collaborazione con il Comune e l Azienda Ospedaliera. 3. In caso di assenza o impedimento temporanei del coordinatore, il concessionario deve provvedere alla sua sostituzione con altro personale avente pari requisiti. Ogni sostituzione, anche temporanea, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune. Articolo 10 Requisiti minimi organizzativi e gestionali Attrezzatura 1. Il concessionario per tutta la durata del servizio deve garantire i requisiti minimi organizzativi e gestionali, assicurando: la presenza nell organico delle figure professionali idonee all erogazione dei servizi; che la dotazione di personale e la presenza nelle attività ambulatoriali siano programmate in relazione alla popolazione servita; 2. Il concessionario nel progetto da presentare in sede di gara secondo le modalità indicate nell art. 18 del presente capitolato, deve predisporre il modello organizzativo che intende attuare, indicando il numero di operatori che intende utilizzare per il servizio, con l indicazione per esteso della loro qualifica funzionale e il monte ore settimanali che saranno effettuate da ciascuna professionalità. Tale progetto, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo al concessionario. Esso deve essere aggiornato periodicamente in base alle modifiche richieste dalla normativa nazionale e regionale. 3. In relazione alle attività svolte il concessionario deve altresì garantire i seguenti ulteriori requisiti organizzativi e funzionali: a) indicazione alla generalità degli utenti della tipologia delle prestazioni erogate dagli operatori, degli orari di accesso e delle modalità di prenotazione. L informazione all utenza deve essere garantita mediante: una targa esterna che indichi la denominazione del servizio e l orario di accesso alle prestazioni; indicazioni scritte esposte in modo visibile all interno del poliambulatorio che riportino l elenco delle specialità disponibili, le modalità di prenotazione ed i tempi di consegna dei referti; 7/21

8 tutti gli operatori del poliambulatorio devono essere identificabili mediante apposito cartellino di riconoscimento con fotografia, nominativo e qualifica; b) adozione di sistema informativo compatibile con quello socio-sanitario della Regione Lombardia e in grado di documentare su supporto informatizzato le prestazioni dal poliambulatorio. 4. E onere del concessionario dotare il poliambulatorio degli arredi e delle attrezzature mediche e paramediche necessarie per le attività sanitarie e socio-sanitarie poste in essere, coerentemente con le prestazioni indicate nel presente capitolato e nel progetto presentato in sede di offerta. Alla scadenza del contratto, tali arredi e attrezzature sono rimossi dai locali della struttura a cura e spese del concessionario. E fatta salva la possibilità per l amministrazione concedente di riscattarli in tutto o in parte corrispondendo al concessionario il valore residuo pari alla differenza tra il valore del bene al momento della sua collocazione presso il poliambulatorio (pari al valore di acquisto a nuovo al netto dell applicazione del coefficiente di svalutazione annua in conto ammortamento) e il valore residuo del bene al momento del riscatto (pari a al valore del bene al momento della sua collocazione presso il poliambulatorio al netto dell applicazione del coefficiente di svalutazione annua in conto ammortamento). Articolo 11 Apertura del poliambulatorio 1. Il poliambulatorio deve essere aperto per almeno 35 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con 2 aperture in fascia pomeridiana fino alle 19,30. Le settimane di apertura del servizio devono essere minimo n. 47 all anno, con chiusura per due settimane consecutive nel mese di agosto, mentre le rimanenti tre settimane di chiusura devono essere concordate con il Comune. 2. Il concorrente in sede di offerta deve indicare il numero di settimane di apertura del poliambulatorio durante l anno ed il numero di ore settimanali di apertura dello stesso. Tali quantitativi non possono essere comunque inferiori ai quantitativi minimi indicati nel comma precedente. In caso di aggiudicazione l offerente è vincolato alla propria offerta. L apertura del poliambulatorio proposta nel progetto presentata in sede di offerta, può essere oggetto di modifica solo su richiesta dell amministrazione concedente. Articolo 12 Carta dei Servizi e debito informativo 1. L aggiudicatario ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento, entro 30 giorni successivi all avvio del servizio deve predisporre la carta dei servizi in cui deve essere indicato almeno quanto segue: a) la presentazione dei servizi offerti con esplicitazione delle finalità, dell organizzazione, delle modalità di funzionamento, delle modalità di coordinamento della struttura con individuazione della persona incaricata; b) le modalità di accoglienza, di presa in carico degli utenti con la definizione di protocolli inerenti le relative procedure; c) le modalità di riconoscimento degli operatori con dotazione di cartellino di riconoscimento; d) il sistema di valutazione della soddisfazione degli utenti, delle famiglie e degli operatori; e) gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati; f) le modalità di informazione/comunicazione all utenza. 8/21

9 2. In allegato alla carta dei servizi deve essere elaborato un questionario di soddisfazione per gli utenti, con annessa scheda per esprimere lamentele/apprezzamenti. Le schede ricevute devono sempre essere inviate al Comune. 3. L aggiudicatario, dopo aver ricevuto parere favorevole da parte del Comune sul testo della carta dei servizi, deve procedere a propria cura e spese alla stampa della stessa che deve essere esposta all interno del poliambulatorio in luogo accessibile al pubblico facilitandone la lettura e la consultazione agli utenti e agli altri soggetti che vi abbiano interesse. Articolo 13 Personale in servizio 1. Tutto il personale adibito al servizio deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo sanitario, socio-sanitario, assistenziale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 2. All inizio del rapporto contrattuale il concessionario comunica al Comune l elenco nominativo degli operatori che prestano servizio presso il poliambulatorio con l indicazione per esteso della loro qualifica funzionale; all elenco deve essere allegata copia titoli di studio e/o specializzazioni ed eventuale iscrizione all albo professionale, dichiarazione di ciascun operatore di accettazione dell incarico e il tipo di rapporto professionale instaurato. 3. L organico impiegato dal concessionario deve essere quello previsto in fase di offerta, come figure professionali, numero di operatori, mansioni, livello e monte ore separato per competenze. 4. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti del concessionario, il Comune ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione scritta da parte del Comune. 5. Il concessionario si obbliga a dotare a proprie spese e sotto la propria responsabilità il personale di un cartellino identificativo, contenente le generalità, la fotografia e la qualifica. 6. Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, senza eccezione alcuna. Articolo 14 Formazione del personale 1. Il concessionario deve predisporre l attuazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale per tutto il personale impiegato, in relazione alle mansioni svolte, sia in caso di nuova assunzione che di assunzione a nuove mansioni e comunque a seguito di modifiche organizzative. Articolo 15 Interventi di manutenzione 1. L amministrazione concedente mette a disposizione del concessionario: a) i locali individuati, nella loro diversa destinazione d uso, nella planimetria della struttura (allegato A ); b) gli arredi ed i relativi complementi, elencati nell inventario (allegato B ). Al momento della consegna, di tali beni è redatto un apposito inventario da firmarsi in contraddittorio tra le parti. 9/21

10 2. Il concessionario si obbliga a garantire un uso corretto e diligente dell intera dotazione concessa in uso dalla amministrazione concedente ed un utilizzo della medesima esclusivamente per la gestione del servizio di cui trattasi. 3. Tutti gli obblighi di custodia e di manutenzione ordinaria dei beni indicati al comma primo del presente articolo sono a carico del concessionario, cui è altresì fatto obbligo di utilizzarli secondo la propria rispettiva destinazione d uso e in relazione alle prestazioni del servizio nonché di riconsegnarli alla amministrazione concedente alla scadenza naturale o sopravvenuta della concessione, in buone condizioni. Trovano applicazione, a riguardo, le disposizioni di cui agli articoli 1803 e seguenti del codice civile in materia di comodato. 4. A titolo meramente esemplificativo, si intendono comprese nella manutenzione ordinaria le seguenti prestazioni: a) tinteggiatura di tutti i locali almeno una volta durante il periodo della concessione e comunque in caso di necessità; b) pulizia area esterna, pavimentazioni, scivoli e gradini anche da eventuali precipitazioni nevose e salatura in caso di neve. 5. Per eventuali ulteriori definizioni di manutenzione ordinaria si fa convenzionalmente riferimento alle disposizioni vigenti in materia di locazioni. 6. Sono inoltre a carico del concessionario la revisione periodica, la manutenzione e la riparazione susseguente a guasti, se e in quanto presenti: a) delle attrezzature e degli impianti antincendio; b) manutenzione impianto di riscaldamento (caldaia). 7. Le eventuali manutenzioni straordinarie, anche se derivanti da normative, direttive o prescrizioni in sede di autorizzazioni al funzionamento, sono a carico della amministrazione concedente cui il concessionario ha l obbligo di comunicare tempestivamente ogni esigenza a riguardo. 8. E fatto divieto al concessionario di apportare qualsiasi modifica sia di tipo strutturale che impiantistico ai beni indicati al comma primo del presente articolo, che possa pregiudicare la sicurezza già in essere nel consultorio e che comunque non sia previamente autorizzata da parte della amministrazione concedente. 9. Tutti gli obblighi di manutenzione gravanti sul concessionario devono aver luogo con la massima sollecitudine avvalendosi dell assistenza tecnica di ditte specializzate. Tutti gli interventi devono aver luogo in modo da non ostacolare il normale svolgimento del servizio e garantendo, nel corso dello svolgimento delle prestazioni, ordinari standard di sicurezza per gli utenti del servizio. 10. A meno di cause non imputabili al concessionario e da dimostrare a propria cura, nel caso di riparazioni non devono trascorrere più di tre giorni tra quello in cui avviene la rilevazione del guasto e quello in cui ha luogo l intervento di riparazione. 11. Alla scadenza della concessione il gestore redige in contraddittorio con l amministrazione concedente un inventario dei beni indicati al comma primo del presente articolo, indicandone dello stato di conservazione e di funzionamento. Fatto salvo quanto indicato all articolo 1803 del codice civile, il concessionario è obbligato a riparare o sostituire quei beni indicati al comma primo del presente articolo mancanti, danneggiati o comunque non funzionanti a regola d arte. 12. Il concessionario deve dotarsi di un registro degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con indicato la descrizione (oggetto dell intervento, natura e ubicazione) e la data degli interventi realizzati. Tale registro deve essere trasmesso in copia ogni anno al Comune. 13. Il concessionario deve garantire una adeguata pulizia quotidiana dei locali del poliambulatorio e delle aree di pertinenza. Deve essere garantito un alto grado di igiene ambientale, deve adoperarsi al fine di evitare i rischi di infezione e assicurare 10/21

11 un corretto mantenimento dell estetica dei luoghi. L aggiudicatario deve effettuare almeno una volta all anno (durante la chiusura del mese di agosto) una pulizia e sanificazione straordinaria di tutta la struttura. Articolo 16 Ulteriori prestazioni ed oneri a carico del concessionario 1. Nella gestione del servizio il concessionario è obbligato a dar corso, a propria cura e spese, altresì alle seguenti prestazioni: a) intestazione dei contratti relativi al servizio di energia e delle utenze (energia elettrica, acqua, telefono, internet) e pagamento delle relative spese di voltura, nonché pagamento delle rispettive fatture o bollette; b) attivazione delle procedure obbligatorie per lo smaltimento rifiuti (normali e speciali) e pagamento delle rispettive fatture o bollette; c) assunzione degli oneri per imposte e tasse comunque derivanti dall assunzione dei servizi; d) assunzione delle spese assicurative sull attività svolta e sugli immobili costituenti il poliambulatorio; e) organizzazione e gestione economico-normativa di tutto il personale necessario nonché dell erogazione, nel rispetto degli standards, di tutte le attività elencate nel presente capitolato, ciò tenendo conto anche delle prescrizioni e/o indicazioni che potranno essere date da organismi preposti al controllo e alla vigilanza della qualità delle prestazioni o dei servizi previsti dalla vigente normativa regionale, alla quale il gestore dovrà uniformarsi; f) collaborare su richiesta della amministrazione concedente o dei servizi sociali comunali ad elaborare e trasmettere informazioni e dati statistici che possono essere utilizzati per adempiere ad obblighi di debiti informativi o utili alla programmazione della amministrazione concedente. 11/21

12 PARTE III - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO Articolo 17 Requisiti di partecipazione alla procedura di gara 1. La concessione del servizio verrà aggiudicata mediante procedura aperta di cui al combinato disposto tra l art. 30, l art. 3, comma 37, e l art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e con il criterio di aggiudicazione dell offerta economicamente più vantaggiosa di cui all art. 83 del citato decreto. 2. Possono partecipare alla procedura concorsuale e, in caso di aggiudicazione, gestire il servizio, in forma singola o associata tra loro, i soggetti stabiliti in uno Stato dell Unione Europea o in uno dei Paesi di cui all art. 47 primo comma del D.Lgs. n 163/06, che siano operatori in campo socio-sanitario il cui statuto, atto costitutivo o oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività d impresa compatibile con il servizio cui il presente capitolato è riferito, e che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati: a) requisiti di carattere generale (articolo 38, d. lgs 163/06): assenza di cause interdittive, temporanee o permanenti, a contrarre con la pubblica amministrazione indicate nell articolo 38 del d.lgs. 163/06, nell articolo 41 del d. lgs n. 198 (pari opportunità tra uomo e donna), nell articolo 44, undicesimo comma, del d.lgs , n. 286 (comportamenti discriminatori in danno di persone straniere), nell art. 5, primo comma, della legge , n. 123 (contrasto del lavoro irregolare e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori), e in tutte le altre norme che prevedano l esclusione dalle gare e/o l incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione in generale o con l amministrazione concedente; b) (requisito di idoneità professionale, articolo 39, comma primo, d. lgs 163/06): iscrizione negli appositi registri pubblici cui i soggetti, in relazione alla propria natura giuridica ed alle norme vigenti nello Stato di stabilimento, sono tenuti; c) (requisito di capacità economico-finanziaria, articolo 41 d. lgs 163/06): aver realizzato negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 un fatturato complessivo relativo alla somma dei tre anni, pari ad almeno euro ,00; d) (requisito di capacità tecnica e professionale, articolo 42 d. lgs 163/06): con riferimento ai tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando all albo pretorio della amministrazione concedente, aver gestito in proprio o per conto di terzi, a favore di soggetti pubblici o privati, senza che il contratto sia stato risolto per causa dell affidatario, almeno un poliambulatorio, per un periodo non inferiore a dodici mesi consecutivi; 3. Tutti i requisiti richiesti ai concorrenti per prendere parte alla gara, devono essere posseduti dal concessionario per l intera durata del contratto, pena la risoluzione del contratto in suo danno ed escussione della cauzione definitiva di cui all art. 22 del presente capitolato. Articolo 18 Criterio di aggiudicazione del servizio 1. La concessione del servizio è aggiudicata mediante il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa di cui all art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ripartendo i punteggi disponibili in base alla qualità del progetto. 2. La concessione è aggiudicata al concorrente che riporta il punteggio complessivo più elevato. Il punteggio massimo è pari a 100 punti. A parità di punteggio complessivo, l aggiudicazione ha luogo a favore del concorrente che ottenga il punteggio maggiore nell elemento di valutazione n. 1 Caratteristiche del modello organizzativo proposto, 12/21

13 tipologie di attività ed organizzazione complessiva del Poliambulatorio per garantire un approccio multidisciplinare integrato e in grado di assicurare la presa in carico globale di tutte le problematiche che attengono le famiglie. 3. Il punteggio è attribuito in base alla valutazione della qualità dei progetti presentati ed ai seguenti elementi da loro desumibili: elementi di valutazione 1. Caratteristiche del modello organizzativo proposto, tipologie di attività ed organizzazione complessiva del Poliambulatorio per garantire un approccio multidisciplinare integrato e in grado di assicurare la presa in carico globale di tutte le problematiche che attengono le famiglie 1.a) Dotazione organica e organizzazione del personale (programmazione per fasce orarie, flessibilità, turn over degli punteggi massimi parziali operatori) 1.b) Attività socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria 9 1.c) Attività sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale 9 1.d) Attività di accoglienza e tutoring dell utenza 7 1.e) Attività di coordinamento 6 2. Offerta economica sui prezzi base attività specialistica indicati dall Azienda Ospedaliera 9 punteggi massimi totali Offerta economica per canone di locazione immobile Formazione del personale 5 5. Orario di apertura del poliambulatorio 20 Punteggio complessivo Ai sensi dell articolo 283, comma 2, del DPR 207/10, il calcolo dell offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato da apposita Commissione istituita. 5. In merito ad ognuno dei punti indicati nella tabella sopra riportata, si forniscono di seguito ulteriori parametri di riferimento circa il contenuto del progetto che dovrà essere elaborato dal concorrente e presentato in sede di gara: a. Caratteristiche del modello organizzativo proposto, tipologie di attività ed organizzazione complessiva del Poliambulatorio per garantire un approccio multidisciplinare integrato e in grado di assicurare la presa in carico globale di tutte le problematiche che attengono le famiglie (punto 1 della tabella). La relazione concernente questo parametro contiene informazioni e dati relativi al modello organizzativo dei servizi oggetto della concessione e delle attività proposte con particolare riferimento a ciascuna delle sottovoci indicate ai punti da 1.a) a 1.e). Il concorrente deve predisporre, pertanto, il modello organizzativo che intende attuare, indicando il numero di operatori che intende utilizzare per il servizio, con l indicazione per esteso della loro qualifica funzionale e il monte ore settimanali che sarà effettuato da ciascuna professionalità, fermi restando i profili professionali minimi richiesti ai sensi dell art. 10 del capitolato, indicando altresì la programmazione per fasce orarie, la flessibilità, ed il turnover degli operatori. Le modalità di gestione e di coordinamento dell équipe di operatori deve tener conto anche dei seguenti elementi: 13/21

14 promuovere un approccio multi professionale ed integrato delle attività sociosanitarie poliambulatoriale; proporre progetti innovativi a favore della cittadinanza. b. Offerta economica sui prezzi base attività specialistica indicati dall Azienda Ospedaliera, come di seguito specificati: DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE Descrizione prestazione Tariffa Euro Visita terapia del dolore 63,00 Infiltrazione 37,00 DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Descrizione prestazione Tariffa Euro Visita ortopedica 63,00 Infiltrazione ortopedica 26,00 Medicazione ortopedica e bendaggio 21,00 Bendaggio con ovatta e garza 21,00 Bendaggio alla colla di zinco 21,00 Bendaggio con fascia elastica adesiva 21,00 Bendaggio secondo Dessault 31,00 Artocentesi 84,00 Medicazione post chirurgica e 16,00 rimozione punti DISCIPLINA DI GASTROENTEROLOGIA Descrizione prestazione Tariffa Euro Visita 63,00 Visione esami 26,00 DISCIPLINA DI CHIRURGIA Descrizione prestazione Tariffa Euro Visita chirurgica generale 63,00 Visita chirurgica generale domiciliare 89,00 Asportazione neoformazione cutanee 63,00 14/21

15 Asport. neoform. cutanee semplici Asport. neoform. cutanee complesse 116,00 210,00 Incisione ascesso o flemmone 79,00 Paterecci 95,00 Perionicectomia 100,00 Trombectomia venosa periferica 399,00 Sclerosante delle varici (a seduta) 53,00 Asportazione neoplastica benigna 473,00 dilatazione anale dilatazione 63,00 graduale (a seduta) Legatura emorroidi esterne 158,00 Medicazione post chirurgica e rimozione punti 16,00 DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA Descrizione prestazione Tariffa Euro Visita Cardiologica con ECG 63,00 Test da sforzo 78,00 Holter Pressorio 26,00 Elettrocardiogramma 16,00 DISCIPLINA DI FISIATRIA Descrizione prestazione Tariffa Euro Visita Fisiatrica 63,00 DISCIPLINA DI ANATOMIA PATOLOGICA Descrizione prestazione Tariffa Euro Pap test 15,00 c. Offerta economica per canone di locazione immobile L offerta economica per l assegnazione dei locali dovrà essere formulata su un canone di locazione base di 410,00.= mensili soggetto a miglioramento; tale canone sarà aggiornato annualmente all indice ISTAT. 15/21

16 d. Formazione del personale (punto 3 della tabella). La relazione concernente questo parametro contiene il numero delle giornate previste in un anno per la formazione dei singoli operatori presenti al Poliambulatorio e le modalità con cui viene garantita. E altresì indicato il programma, la frequenza, il monte ore e il contenuto degli interventi formativi, così come previsto dall art. 14 del capitolato. e. Orario di apertura del Poliambulatorio (punto 4 della tabella). La relazione concernente questo parametro deve indicare il numero di settimane di apertura del poliambulatorio in un anno aggiuntive rispetto al numero minimo previsto nell art. 11, nonché il numero delle ore settimanali di apertura del Poliambulatorio aggiuntive rispetto alle 35 ore minime previste, i giorni di apertura settimanali e le fasce orarie. Articolo 19 Aggiudicazione e stipula del contratto 1. Ai sensi dell art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 163/06, l aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo che la amministrazione concedente avrà effettuato, con esito positivo, le verifiche ed i controlli in capo al concorrente risultato provvisoriamente aggiudicatario, circa il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni. 2. Ove l aggiudicatario non ottemperi, nel termine perentorio fissato dalla comunicazione dell avvenuta aggiudicazione da parte della amministrazione concedente, ad uno degli adempimenti richiesti, oppure non si renda disponibile per la stipulazione del contratto, verrà dichiarato decaduto dall aggiudicazione e si procederà ad interpellare il secondo classificato (e via di seguito). Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a risarcire il danno subito dalla amministrazione concedente in conseguenza del mancato adempimento delle obbligazioni contratte con la formulazione dell offerta. Articolo 20 Documenti del contratto 1. Fanno parte del contratto, anche se ad esso non materialmente allegati: a) il presente capitolato speciale prestazionale; b) l offerta del concorrente aggiudicatario; c) il Documento di valutazione del rischio. Articolo 21 Spese contrattuali 1. Tutte le spese e gli oneri (diritti di segreteria, bolli se ed in quanto dovuti, tassa di registro, ecc.) per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario nella misura fissata dalla normativa in vigore. 2. Il valore convenzionale del contratto è di ,00 per tutto il periodo contrattuale. 16/21

17 PARTE IV GARANZIE RESPONSABILITA PENALITA Articolo 22 - Cauzione definitiva 1. Il concessionario, prima della stipula del contratto, è tenuto a costituire cauzione definitiva a favore dell amministrazione concedente ai sensi dell articolo 113 del d. lgs 163/06 (il cui contenuto si intende richiamato a titolo meramente convenzionale) in misura pari al 10% dell importo presunto del contratto per il triennio di riferimento, corrispondente ad , Il concessionario è altresì obbligato a reintegrare tempestivamente l importo della garanzia sino a concorrenza dell importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente. Articolo 23 - Responsabilità verso terzi e coperture assicurative 1. Nell espletamento del servizio oggetto della concessione, l'aggiudicatario deve adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni a terzi, persone o cose, con l obbligo di attuare tutte le misure idonee e necessarie in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro previsti dalla normativa vigente. Ai fini di quanto disposto nel presente capitolato, sono terzi tutti i soggetti diversi dalla amministrazione concedente, in particolare gli utenti del consultorio e loro familiari, i dipendenti, collaboratori, lavoratori subordinati e in generale tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che abbiano accesso al consultorio e/o operino sotto le dipendenze del concessionario o collaborino con esso. 2. Il concessionario risponde dei danni a dipendenti e a terzi causati da fatti inerenti l esecuzione del servizio. 3. A garanzia delle proprie obbligazioni nei confronti di terzi, il concessionario deve essere provvisto per tutta la durata della concessione di una polizza assicurativa continuativa Responsabilità Civile verso dipendenti e terzi (R.C.T. e R.C.O.) avente un massimale non inferiore a ,00, per ogni sinistro, con limite non inferiore a: ,00, per ogni persona danneggiata; ,00, per ogni cosa danneggiata; 4. La polizza di cui sopra deve avere durata non inferiore a quella del contratto e avere quale unico soggetto garantito la amministrazione concedente e quale attività garantita la concessione di cui al presente capitolato. 5. Indipendentemente dalla copertura assicurativa di cui al comma 3, il concessionario risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la amministrazione concedente. 6. Il gestore è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con la concessione. 7. Il personale sanitario del poliambulatorio deve essere munito a far data dall inizio del servizio di una polizza di responsabilità civile professionale per rischi di danni alla salute cagionati agli utenti del consultorio nell esercizio delle attività sanitarie di propria competenza. La polizza deve avere un massimale di ,00 per ogni sinistro e deve una durata pari al contratto di lavoro stipulato con il concessionario. 17/21

18 Articolo 24 - Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 1. Il concessionario, nell esecuzione delle prestazioni è libero di organizzare il proprio personale ed i mezzi necessari secondo criteri e modalità di propria convenienza. 2. Durante l esecuzione del servizio, si devono mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e della normale prudenza, atti a prevenire incidenti. 3. Il concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli oneri verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli obblighi relativi e assume ogni responsabilità in caso di danni diretti arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia della amministrazione concedente che di terzi. 4. Il gestore, inoltre, si obbliga, a pena di risoluzione della concessione, ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. 5. L ufficio presso cui i partecipanti al procedimento di gara possono chiedere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell impiego e delle condizioni di lavoro è la Direzione Provinciale del Lavoro. Articolo 25 Documento di valutazione del rischio 1. Antecedentemente alla stipula del contratto e, anche laddove il contratto non sia ancora stato stipulato, in ogni caso prima dell avvio del servizio, il concessionario deve consegnare alla amministrazione concedente il documento di valutazione del rischio, con l obbligo di tenerlo costantemente aggiornato e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta della amministrazione concedente o degli enti preposti al controllo. E preciso obbligo del concessionario dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n Tutti gli operatori devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati sull uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo. 3. Il concessionario deve inoltre applicare le norme relative all igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. 4. Il gestore deve in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. Articolo 26 Divieto di subconcessione e cessione del contratto 1. Al concessionario è fatto divieto di cedere la gestione del servizio così come di subconcedere totalmente o parzialmente le prestazioni oggetto del servizio stesso, pena la risoluzione automatica del contratto e l incameramento della cauzione definitiva. 18/21

19 Articolo 27 - Clausola risolutiva espressa 1. L amministrazione concedente può procedere alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell eventuale maggior danno: a) in caso di perdita dei requisiti di cui all art. 10 del presente capitolato ed il mancato rinnovo delle convenzioni con l Azienda Ospedaliera di Varese; b) interruzione del servizio per non meno di 3 giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte del concessionario; c) frode del concessionario; d) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale indicate nel documento di valutazione del rischio di cui all articolo 25 del presente capitolato; e) in caso di subconcessione e/o cessione anche parziale del contratto; f) qualora l aggiudicatario incorra in fallimento o procedura concorsuale. 2. Quando si verifichino una o più inadempimenti ai predetti obblighi contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell Articolo 1456 c.c., l amministrazione concedente può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato. 3. In caso di risoluzione del contratto, il concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta automaticamente incamerata da parte dell amministrazione concedente, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all espletamento di una nuova procedura di gara per l affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario. Articolo 28 - Risoluzione del contratto 1. Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui all articolo 27, la amministrazione concedente può ricorrere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento degli obblighi contrattuali del concessionario indicati nel presente capitolato. 2. L inadempimento è contestato mediante intimazione scritta ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a.r., con l avvertimento che in mancanza il contratto si intenderà risolto ai sensi degli artt e 1454 c.c., salvo che siano date da parte del concessionario giustificazioni ritenute valide dalla amministrazione concedente. 3. Rimane salvo il diritto della amministrazione concedente di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria. 4. In caso di risoluzione contrattuale in danno, la amministrazione concedente ha la facoltà di prelevare tutta la documentazione inerente la gestione amministrativa del poliambulatorio detenuta dal concessionario, per l uso proprio, illimitato nel tempo, senza null altro dovere. 5. Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta, in caso di mancato accesso di utenti al servizio per almeno sei mesi consecutivi. In tal caso, nulla è dovuto al concessionario, il quale non può pretendere dalla amministrazione concedente alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale estinzione della concessione. 19/21

20 Articolo 29 Recesso 1. Ai sensi dell articolo 21 sexies della legge 241/90, l amministrazione concedente può recedere dal contratto per sopravvenute esigenze di interesse pubblico nonché laddove il concessionario, pur dando corso all esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto. 2. Il recesso è comunicato da parte della amministrazione concedente al concessionario con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso. 3. In caso di recesso, il concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall articolo 1671 del codice civile. 4. Al concessionario non è data la facoltà di recedere dal contratto. Articolo 30 Osservanza di leggi e regolamenti. Norma di rinvio. 1. L aggiudicatario è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di servizi pubblici per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato. 2. L aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale di settore ed alle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti. Articolo 31 - Tutela dei dati personali 1. Per la presentazione dell offerta, nonché per la stipula del contratto con l aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (articolo 14), all Amministrazione compete altresì l obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali. 2. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della Amministrazione scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare: a) i dati personali delle ditte concorrenti riportati negli allegati di gara e nell offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all esecuzione della fornitura) nonché dell aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; b) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l esecuzione del contratto, per gli 20/21

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