Regolamento n. 63 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PROVINCIALI

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1 Regolamento n. 63 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PROVINCIALI TITOLO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Oggetto e scopo del Regolamento 1. Il pres en te Regola m en to con tien e la dis ciplin a gen era le delle en tra te provin cia li, a n ch e tribu ta rie, con la s ola es clu s ion e dei tra s ferim en ti dello Sta to e degli a ltri En ti pu bblici, n el ris petto dei prin cipi con ten u ti n el decreto legis la tivo 18 a gos to 2000, n. 267 (tes to u n ico delle leggi s u ll'ordin a m en to degli en ti loca li) e s u cces s ive m odifica zion i ed in a ttu a zion e delle dis pos izion i con ten u te n ell'a rt. 52 del D. Lgs. 446/ 97, con cern en ti la potes tà regola m en ta re generale delle province in materia tributaria. 2. La dis ciplin a regola m en ta re in dica procedu re e m oda lità gen era li di ges tion e delle en tra te provin cia li; in dividu a com peten ze e res pon s a bilità in con form ità a lle dis pos izion i con ten u te nello Statuto e nel Regolamento di contabilità per quanto non già disciplinato da quest'ultimo. 3. Le n orm e del Regola m en to s on o fin a lizza te a ga ra n tire il bu on a n dam en to dell'a ttività a m m in is tra tiva in os s equ io a i prin cipi di equ ità, effica cia, econ om icità e tra s pa ren za dell'a zion e a m m in is tra tiva in gen ere e di qu ella tribu ta ria in pa rticola re, n el ris petto dei prin cipi s ta biliti con la legge 27 lu glio 2000, n. 212 (dis pos izion i in m a teria di s ta tu to dei diritti del contribuente) e successive modificazioni. Articolo 2 Limiti alla potestà regolamentare 1. Con riferim en to a lle en tra te di n a tu ra tribu ta ria, in ba s e a ll'a rt. 52 del D. Lgs. 15 dicem bre 1997, n. 446, il pres en te Regola m en to n on pu ò detta re n orm e rela tiva m en te a ll'in dividu a zion e e defin izion e delle fa ttis pecie im pon ibili, dei s oggetti passivi e dell'a liqu ota m a s s im a dei s in goli tributi. TITOLO II ENTRATE PROVINCIALI Articolo 3 Individuazione delle entrate 1. Cos titu is con o en tra te provin cia li, dis ciplin a te in via gen era le da l pres en te Regola m en to, qu elle di seguito elencate: I tributi provinciali; Le addizionali provinciali a tributi erariali, regionali e comunali; Le entrate derivanti da servizi pubblici; Le en tra te pa trim on ia li ivi com pres i ca n on i, proven ti e rela tivi a cces s ori di s petta n za a lle Province; Le en tra te di n a tu ra va ria bile deriva n ti da tra s ferim en ti, da s a n zion i a m m in is tra tive e provvedimenti giudiziari; Le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti dello Stato e della Regione.

2 Articolo 4 Regolamenti per tipologie di entrate 1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi Regolamenti. 2. I Regola m en ti diven gon o effica ci a pa rtire n ei term in i previs ti da lla n orm a tiva di legge vigen te al momento della loro adozione. 3. I regola m en ti ch e dis ciplin a n o en tra te tribu ta rie s on o com u n ica ti a l Min is tero delle Fin anze en tro 30 giorn i da lla da ta in cu i s on o diven u ti es ecu tivi, u n ita m en te a lle delibera zion i di approvazione, e resi pubblici sulla Gazzetta Ufficiale. Articolo 5 Aliquote, tariffe e prezzi 1. Al Con s iglio provin cia le com pete l is titu zion e e l ordin a m en to dei tribu ti n on ch é la dis ciplin a generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. 2. Alla Giunta compete la determinazione dei canoni, delle aliquote e delle tariffe nell'ambito della dis ciplin a gen era le a pprova ta da l Con s iglio, n el ris petto dei lim iti s ta biliti da lla legge, da regola m en ti s pecifici e ferm o res ta n do le dis pos izion i previs te da l D. Lgs. 267/ 2000 (tes to u n ico delle leggi s u ll'ordin a m en to degli en ti loca li) e s u cces s ive m odifica zion i n ell ipotes i di dissesto finanziario. 3. Le deliberazion i di cu i s opra s on o a dotta te en tro la da ta fis s a ta da n orm e s ta ta li per la delibera zion e del bila n cio di previs ion e, a i s en s i dell a rt. 1, com m a 169 della legge n. 296/ 06 (fin a n zia ria 2007). Dette delibera zion i, a n ch e s e a pprova te s u cces s iva m en te a ll inizio dell es ercizio pu rch è en tro il term in e in n a n zi in dica to, h a n n o effetto da l 1^ gen n a io dell a n n o di riferimento. 4. Sa lvo divers a dis pos izion e di legge, qu a lora le delibera zion i rela tive a l preceden te com m a 2 n on s ia n o a pprova te en tro i term in i previs ti, s i in ten don o proroga te le a liqu ote, ta riffe e prezzi in vigore. Articolo 6 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni 1. Il Con s iglio provin cia le dis ciplin a le a gevola zion i, ridu zion i ed es en zion i, ten u to con to delle leggi vigenti. 2. Even tu a li a gevola zion i, ridu zion i o es en zion i s ta bilite da leggi dello Sta to o region a li s u cces s iva m en te a lla da ta di en tra ta in vigore dei regola m en ti di cu i a l com m a preceden te o delle a ltre delibera zion i di cu i a ll a rt. 5, ch e a bbia n o ca ra ttere in deroga bile, s i in ten don o applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare. TITOLO III TUTELA DEL CONTRIBUENTE Articolo 7 Chiarezza e trasparenza delle norme tributarie 1. In a ttu a zion e degli a rtt. 1 e 2 della legge 27 lu glio 2000, n. 212 (dis pos izion i in m a teria di s ta tu to dei diritti del con tribu en te), l'a dozion e di n orm e in terpreta tive in m a teria tribu ta ria pu ò es s ere dis pos ta s olta n to in ca s i eccezion a li, con provvedim en to del Con s iglio provin cia le, in con form ità a l dis pos to dell'a rt. 42 del D. lgs. 18 a gos to 2000, n. 267, con cern en te le 2

3 a ttribu zion i dei Con s igli provin cia li, qu a lifica n do com e ta li le dis pos izion i di in terpreta zion e autentica. Articolo 8 Efficacia temporale delle norme tributarie 1. Sa lvo qu a n to previs to da ll'a rticolo 5, com m a 3, le dis pos izion i tribu ta rie n on h a n n o effetto retroa ttivo. Rela tiva m en te a i tribu ti periodici le m odifich e in trodotte s i a pplica n o s olo a pa rtire da l periodo di im pos ta s u cces s ivo a qu ello in cors o a lla da ta di en tra ta in vigore delle disposizioni che lo prevedono. Articolo 9 Rapporti con il Contribuente ed informazione 1. I ra pporti tra Con tribu en te e Provin cia s on o im pron ta ti a l prin cipio della colla bora zion e e della buona fede. 2. La Provin cia a s s u m e idon ee in izia tive volte a con s en tire la pien a ed a gevole con os cen za delle dispos izion i n orm a tive ed a m m in is tra tive em a n a te da lla s tes s a in m a teria tribu ta ria, a n ch e cu ra n do, la predis pos izion e di tes ti coordin a ti e m etten do gli s tes s i a dis pos izion e dei con tribu en ti pres s o ogn i u fficio im pos itore; la Provin cia a s s u m e, tra l'a ltro, idon ee in izia tive di in form a zion e elettron ica volte a con s en tire a ggiorn a m en ti in tem po rea le, pon en dole a disposizione gratuita per i contribuenti. 3. Per le com u n ica zion i dirette a lla provin cia e s a lva divers a dis pos izion e di legge fa fede, a i fin i dell individu a zion e della da ta di ricezion e, il tim bro di a rrivo a ppos to da ll u fficio protocollo della Provincia. Articolo 10 Conoscenza degli atti e semplificazione 1. In a pplica zion e dell a rt. 6 della L. 24/ 7/ 2000 n. 212 (Dis pos izion e in m a teria di s ta tu to dei diritti del con tribu en te) l Am m in is tra zion e deve a s s icu ra re l'effettiva con os cen za da pa rte del con tribu en te degli a tti a lu i des tin a ti. A ta l fin e es s a provvede com u n qu e a com u n ica rli n el lu ogo di effettivo dom icilio del con tribu en te, qu a le des u m ibile da lle in form a zion i in pos s es s o della s tes s a Provin cia o di a ltre a m m in is tra zion i pu bblich e in dica te da l con tribu en te, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui s i riferis con o gli a tti da com u n ica re. Gli a tti s on o in ogn i ca s o com u n ica ti con m oda lità idon ee a ga ra n tire ch e il loro con ten u to n on s ia con os ciu to da s oggetti divers i da l loro des tin a ta rio. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari. 2. L Amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza in sua conoscenza da i qu a li pos s a deriva re il m a n ca to ricon os cim en to di u n credito ovvero l'irroga zion e di u n a s a n zion e, rich ieden dogli di in tegra re o correggere gli a tti prodotti ch e im pedis con o il ricon os cim en to, s eppu re pa rzia le, di u n credito. La com u n ica zion e bon a ria n on è obbliga toria nel caso di illeciti non ravvedibili. 3. L Am m is tra zion e a s s u m e in izia tive volte a ga ra n tire ch e i m odelli di dich ia ra zion e, le is tru zion i e, in gen era le, ogn i a ltra propria com u n ica zion e s ia m es s a a dis pos izion e del con tribu en te in tem pi u tili e s ia n o com pren s ibili a n ch e a i con tribu en ti s forn iti di con os cen ze in m a teria tribu ta ria e ch e il con tribu en te pos s a a dem piere le obbliga zion i tribu ta rie con il m in or n u m ero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. 4. Al con tribu en te n on pos s on o, in ogn i ca s o, es s ere rich ies ti docu m en ti ed in form a zion i già in pos s es s o dell'a m m in is tra zion e fin a n zia ria o di a ltre a m m in is tra zion i pu bblich e in dica te da l contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 a gos to 1990, n. 241, rela tivi a i ca s i di a ccerta m en to d'u fficio di fa tti, s ta ti e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa. 5. Prim a di procedere a l recu pero coa ttivo di tribu ti ris u lta n ti da dich ia ra zion i, qu a lora s u s s is ta n o in certezze s u a s petti rileva n ti della dich ia ra zion e, l a m m in is tra zion e deve in vita re il con tribu en te, a m ezzo del s ervizio pos ta le o con m ezzi telem a tici, a forn ire i ch ia rim enti n eces s a ri o a produ rre i docu m en ti m a n ca n ti en tro u n term in e con gru o e com u n qu e n on in feriore a tren ta giorn i dalla ricezion e della rich ies ta. La dis pos izion e s i a pplica a n ch e qu a lora, a s egu ito della liqu ida zion e, em erga la s petta n za di u n m in or rim bors o di im pos ta ris petto a qu ello rich ies to. La dis pos izion e n on s i a pplica n ell'ipotes i di recu pero coa ttivo di 3

4 tribu ti per i qu a li il con tribu en te n on è ten u to a d effettu a re il vers a m en to diretto. Son o n u lli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma. Articolo 11 Interpello del Contribuente 1. Cia s cu n con tribu en te in oltra per is critto a lla Provin cia, ch e ris pon de en tro 120 giorn i a cu ra del Res pon s a bile della rela tiva en tra ta, circos ta n zia te e s pecifich e is ta n ze di in terpello con cern en ti l a pplica zion e delle dis pos izion i tribu ta rie a ca s i con creti e pers on a li, qu a lora vi s ia n o obiettive con dizion i di in certezza s u lla corretta in terpreta zion e delle dis pos izion i s tes s e. La presentazione dell istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. 2. La ris pos ta, s critta e m otiva ta, vin cola con es clu s ivo riferim en to a lla qu es tion e oggetto dell is ta n za di in terpello e lim ita ta m en te a l rich ieden te. Qu a lora n on perven ga a l con tribu en te en tro il term in e di cu i al com m a 1, s i in ten de ch e la Provin cia con cordi con l in terpreta zion e o il com porta m en to pros petta to da l rich ieden te. Qu a ls ia s i a tto, a n ch e a con ten u to im pos itivo o s a n zion a torio, em a n a to in difform ità della ris pos ta, a n ch e s e des u n ta a i s en s i del periodo precedente, è nullo. 3. Nel ca s o in cu i la Provin cia m u ti pa rere rigu a rdo a d u n a ris pos ta di cu i a l com m a 1 del pres en te a rticolo, deve n otifica rlo a l Con tribu en te e ta le n u ova in terpreta zion e va le da l periodo di imposta successivo a quello della notifica. 4. Qu a lora la qu es tion e oggetto di in terpello coin volga a s petti fon da m en ta li dell'ordin a m en to dell'en tra ta tribu ta ria s pecifica, il fu n zion a rio res pon s a bile, en tro qu in dici giorn i da lla ricezion e, rivolge s u lla qu es tion e in terpello form a le a l Min is tero delle Fin a n ze, direzion e cen tra le per la fis ca lità loca le, con con tem pora n ea com u n ica zion e a l citta din o ch e h a in oltra to l'is ta n za di in terpello. In ta li ca s i, il term in e di cu i a l com m a 1 del pres en te a rticolo è di centocinquanta giorni. TITOLO IV GESTIONE DELLE ENTRATE Articolo 12 Soggetti responsabili delle entrate 1. Son o res pon s a bili delle en tra te di com peten za della Provin cia i dirigen ti del s ervizio a l qu a le ris u lta n o a ffida te, m edia n te il Pia n o es ecu tivo di Ges tion e, le ris ors e di en tra ta, determ in a te e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo. 2. I res pon s a bili delle en tra te cu ra n o tu tte le opera zion i u tili, in fa tto e in diritto, a ll'a cqu is izion e delle ris ors e, com pres a l'a ttività is tru ttoria, di con trollo e verifica, n on ch é l'a ttività d i liqu ida zion e, di a ccerta m en to e s a n zion a toria, tra s m etten do im m edia ta m en te a l Servizio fin a n zia rio copia della docu m en ta zion e in ba s e a lla qu a le s i è procedu to a ll'a ccerta m en to dell'en tra ta a i fin i dell a n n ota zion e delle s crittu re con ta bili cos ì com e previs to da l a rt. 179 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali). 3. Qu a lora il pers egu im en to delle en tra te s ia s ta to a ffida to a terzi, com e previs to da ll'a rt. 52, lett. b) del D. Lgs. 15 dicem bre 1997, n. 446, il dirigen te res pon s a bile vigila s u ll'os s erva n za della relativa convenzione di affidamento. Articolo 13 Modalità di versamento 1. In via gen era le, ferm o res ta n do le even tu a li divers e m oda lità previs te da lla legge o da l Regola m en to dis ciplin a n te ogn i s in gola en tra ta, qu a ls ia s i s om m a s petta n te a lla Provin cia pu ò essere versata, entro i termini stabiliti, mediante: 4

5 a) Versamento diretto alla tesoreria provinciale; b) Vers a m en to n ei con ti corren ti pos ta li in tes ta ti a lla Provin cia per s pecifich e en tra te, ovvero nel conto corrente postale intestato alla Provincia - servizio di tesoreria; c) Dis pos izion i, girocon ti, bon ifici, a ccredita m en ti ed a ltre m oda lità s im ila ri tra m ite Is titu ti bancari e creditizi, a favore delle tesoreria provinciale; d) As s egn o, ferm o res ta n do ch e qu a lora ris u lti s coperto e/ o com u n qu e n on pa ga bile, il vers a m en to s i con s idera om es s o, in base a qu a n to previs to da ll'a rt. 24, com m a 39 della legge 27/ 12/ 1997 n L'a ccetta zion e dell'a s s egn o è fa tta con qu es ta ris erva e per cos ta ta rn e l'om es s o pa ga m en to è s u fficien te, a i s en s i dell'a rt. 45 del R.D. 21/ 12/ 1933, n. 1736, la dich ia ra zion e del tra tta rio s critta s u l titolo o qu ella della s ta n za di compensazione; 2. Qu a lora s ia n o u tilizza te le m oda lità di cu i alla lettera c) del com m a preceden te, i pa ga m en ti si considera n o com u n qu e effettu a ti n ei term in i s ta biliti, in dipen den tem en te da lla da ta dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine s ia s ta to im pa rtito da l debitore en tro il giorn o di s ca den za con la cla u s ola es pres s a "va lu ta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesima. 3. Ai s en s i del a rt. 1, com m a 166 della Legge 296/ 06, Il pa ga m en to dei tribu ti loca li deve es s ere effettu a to con a rroton da m en to a ll eu ro per difetto s e la fra zion e è in feriore a 49 cen tes im i, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Articolo 14 Attività di verifica e di controllo 1. I res pon s a bili di cia s cu n a en tra ta provvedon o a l con trollo di vers a m en ti, dich ia ra zion i, den u n ce e, in gen era le, di tu tti gli a dem pim en ti s ta biliti a ca rico del Con tribu en te o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate. 2. Nell'es ercizio dell'a ttività is tru ttoria trova n o a pplica zion e i prin cipi s ta biliti da lle legge n. 241/90 e successive modificazioni. 3. I res pon s a bili di cia s cu n a en tra ta, qu a n do n on s u s s is ton o prove certe dell'in a dem pim en to, devon o in vita re il s oggetto debitore a forn ire ch ia rim en ti, a degu a n dos i n elle form e a qu a n to even tu a lm en te previs to n ella dis ciplin a di legge rela tiva a cia s cu n a en tra ta, prim a di em ettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio. 4. Le a ttività di cu i a l pres en te a rticolo pos s on o es s ere effettu a te m edia n te l'a u s ilio di s oggetti es tern i a lla Provin cia ovvero n elle form e a s s ocia te previs te da gli a rtt. 27, 30, 31 e 32 della legge n. 267/ 00, s econ do le in dica zion i detta te n el pia n o es ecu tivo di ges tion e, in con form ità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n La Giu n ta Provin cia le, s u propos ta del dirigen te res pon s a bile, pu ò a ffida re a terzi con con ven zion e ogn i a ttività di rileva zion e m a teria le dei pres u ppos ti n eces s a ri a ll'a ccerta m en to dell'entrata. 6. I con trolli s on o effettu a ti a n ch e s u lla ba s e dei criteri in dividu a ti da lla Giu n ta Provin cia le in sede di a pprova zion e del Pia n o Es ecu tivo di Ges tion e, ovvero con delibera s u cces s iva n ella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento. 7. Al Con tribu en te s ottopos to a verifich e fis ca li s on o s a lva gu a rda ti i diritti e le ga ra n zie riconosciuti dall'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n Articolo 15 Poteri ispettivi 1. Ai fin i dello s volgim en to dell'a ttività di cu i all'a rticolo preceden te, la Provin cia s i avva le di tu tti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate. 5

6 2. Il coordin a m en to delle a ttività di rileva zion e è di com peten za del Res pon s a bile della s in gola en tra ta pu r qu a n do ven ga im piega to pers on a le dipen den te da u ffici o s ervizi divers i da qu ello cui è preposto il Responsabile. Articolo 16 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria 1. La con tes ta zion e del m a n ca to pa ga m en to di s om m e dovu te a lla Provin cia n on a ven ti n a tu ra tribu ta ria, deve a vven ire per is critto, da pa rte del res pon s a bile di cia s cu n a en tra ta, con l'in dica zion e di tu tti gli elem en ti u tili a l des tin a ta rio a i fin i dell'es a tta in dividu a zion e del debito. 2. Qu a lora s i tra tti di obbliga zion e tribu ta ria, il provvedim en to di liqu ida zion e, di accerta m en to o s a n zion a torio dovrà pres en ta re tu tti i requ is iti s ta biliti da lle leggi vigen ti dis ciplin a n ti le s in gole en tra te tribu ta rie e, in m a n ca n za di previs ion i s pecifich e di legge, s i a pplica il precedente comma. 3. La com u n ica zion e a l des tin a ta rio degli a tti di cu i a i du e com m i preceden ti deve es s ere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 4. La Provin cia, ai s en s i dell a rt. 1, com m a 165 della Legge n. 296/ 06, fis s a la m is u ra a n n u a degli in teres s i s u lla base del ta s s o lega le periodicamen te rideterm in a to con D.M.. Gli s tes s i s on o ca lcola ti con m a tu ra zion e giorn o per giorn o con decorren za da l giorn o in cu i s on o diven u ti es igibili. In teres s i n ella s tes s a m is u ra s petta n o a l con tribu en te per le s om m e a d es s o dovu te a decorrere dalla da ta dell es egu ito vers a m en to. La m is u ra degli in teres s i cos ì determinata è applicabile ai rapporti tributari pendenti alla data del 1^ gennaio Articolo 17 Dilazioni di pagamento 1. Per i debiti di n a tu ra tribu ta ria, fa tta s a lva, qu a lora più fa vorevole a l Con tribuente, l'a pplica zion e delle leggi e dei regola m en ti dis ciplin a n ti ogn i s in golo tribu to, n on ch é delle nuove disposizioni contenute al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 modificate dal D. Lgs. 26/2/99 n.46 cos ì com e per i debiti rela tivi a s om m e certe, liqu ide ed es igibili, n on a ven ti n a tu ra tribu ta ria, pos s on o es s ere con ces s e, a s pecifica dom a n da pres en ta ta prim a dell'in izio delle procedu re di ris cos s ion e coa ttiva, dila zion i e ra tea zion i di pa ga m en ti dovu ti, a lle con dizion i e n ei lim iti seguenti: a) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; b) Durata massima ventiquattro mesi; c) Deca den za da l ben eficio con ces s o n el ca s o di m a n ca to pa ga m en to a lla s ca den za a n ch e di una sola rata; d) Applica zion e degli in teres s i di ra tea zion e n ella m is u ra previs ta da lle leggi o, in m a n ca n za, nella misura legale. 2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. 3. Un a volta in izia te le procedu re di ris cos s ion e coa ttiva, even tu a li dila zion i e ra tea zion i pos s on o es s ere con ces s e, a lle con dizion i e n ei lim iti in dica ti n el preceden te com m a 1, s olta n to previo vers a m en to di u n im porto corris pon den te a l 20% delle s om m e com ples s iva m en te dovu te ed a lle s pes e di procedu ra s os ten u te da lla Provin cia. Nel ca s o in cu i l'a m m on ta re del debito residuo ris u lti s u periore a Eu ro ,14, è n eces s a ria la pres ta zion e di idon ea ga ra n zia. Si applica l'art. 8, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il dirigente responsabile delle singole entrate che provvede con apposita propria determinazione. 6

7 Articolo 18 Sanzioni 1. In ca s o di om es s o o rita rda to paga m en to dei tribu ti dovu ti a lla Provin cia, s i a pplica la sanzione pari al 30% dell imposta non versata, ai sensi dell art. 13 del d.lgs. n. 471/97. L a u tore della viola zion e pu ò a vva lers i del ben eficio del ra vvedim en to, di cu i a ll a rt. 13 del d.lgs. n. 472/97 quando: La violazione oggetto di regolarizzazione spontanea non sia stata già constatata; Non siano iniziate attività di controllo da parte della provincia; Non siano iniziate altre attività amministrative di accertamento come richieste o inviti a regolarizzare la posizione debitoria. La s a n zion e del 30% dell im pos ta, n el ca s o di ricors o a ll is titu to del ra vvedim en to, è ridotta nelle misure stabilite dall art. 13 del d.lgs. n. 472/97. Il pa ga m en to della s a n zion e, la regola rizza zion e del pa ga m en to del tribu to o della differen za, qu a n do dovu ti, n on ch é il pa ga m en to degli in teres s i m ora tori ca lcola ti a l ta s s o lega le, vigen te tem po per tem po, m a tu ra ti giorn o per giorn o, deve es s ere es egu ito n ei term in i previs ti da lla legge. 2. Non s on o irroga te s a n zion i n é rich ies ti in teres s i m ora tori a l con tribu en te qu a lora il s u o com porta m en to ris u lti pos to in es s ere a s egu ito di fa tti diretta m en te con s egu en ti a rita rdi, omissioni od errori dell amministrazione. 3. Le s a n zion i n on s on o com u n qu e irroga te qu a n do la viola zion e dipen de da obiettive con dizion i di in certezza della porta ta e s u ll a m bito di a pplica zion e della n orm a tribu ta ria o qu a n to s i traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. TITOLO V ATTIVITA' DI RISCOSSIONE Articolo 19 Riscossione coattiva 1. Per gli effetti della riform a del s ervizio n a zion a le della ris cos s ion e di cu i a l D.L. 30/ 09/ 2005, n. 203, convertito dalla Legge n. 248/2005, che, a decorrere dal 1 ottobre 2006, ha soppresso il s is tem a di a ffidam en to in con ces s ion e del s ervizio n a zion a le di ris cos s ion e, la provin cia di Ra ven n a effettu a il recu pero coa ttivo delle en tra te provin cia li m edia n te in giu n zion e fis ca le di cu i a l regio decreto 14 a prile 1910, n. 639, m edia n te a ffida m en to delle rela tive a ttività a lla Società Ris cos s ion i Ita li s.p.a, s ocietà ces s ion a ria n a ta da lla s cis s ion e della prees is ten te Società Riscossione Tributi s.p.a ex concessionaria del servizio nazionale di riscossione in due rami d azienda. La suddetta società cessionaria SO.R.IT. spa, alla quale è stato ceduto il ramo di a ttività rela tivo a lla fis ca lità loca le, s volgerà il s ervizio di ges tion e delle m oros ità delle entrate provinciali di natura tributaria ed extratributaria e della riscossione coattiva mediante in giu n zion e fis ca le m edia n te a ffida m en to diretto fin o a l 31/ 12/ 2010, s a lvo divers a determinazione da parte della provincia, ai sensi dell art. 3, comma 24 del D.L. n. 203/05. Le a ttività n eces s a rie a lla ris cos s ion e, a pa rtire da lla com pila zion e dei docu m en ti n eces s a ri al recu pero coa ttivo m edia n te in giu n zion e fis ca le, com peton o a l Res pon s a bile dell'ufficio tribu ti per quelle di natura tributaria, e ai Responsabili dei servizi per le altre entrate. Articolo 20 Esonero dalle procedure 1. Ai s en s i dell a rt. 1, com m a 168 della Legge n. 296/ 06, qu a lora la Provin cia n on s ta bilis ca es pres s a m en te per ogn i s in golo tribu to, con relativo regola m en to, la s oglia m in im a a l di s otto della qu a le n on s on o dovu ti vers a m en ti o effettu a ti rim bors i, s i a pplica la n orm a di ca ra ttere gen era le di cu i a ll a rt. 25 della Legge n. 289/ 02 ch e s ta bilis ce ch e l im porto m in im o n on pu ò essere inferiore a 12,00 euro. 7

8 2. Il com m a 1 n on s i a pplica qu a n do s i tra tti di s om m e o tribu ti dovu ti periodica m en te con ca den za in feriore a ll'a n n o, s a lvo il ca s o in cu i l'a m m on ta re com ples s ivo degli im porti dovu ti nell'anno solare risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1. Articolo 21 Tutela giudiziaria 1. Ai fin i dello s volgim en to dell'a ttività di difes a in giu dizio delle proprie ra gion i, la Provin cia può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate. Articolo 22 Autotutela 1. L'Am m in is tra zion e, n ella pers on a del Dirigen te o del Res pon s a bile del s ervizio a l qu a le com pete la ges tion e del tribu to o dell'en tra ta, pu ò a n n u lla re tota lm en te o pa rzia lm en te il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti. 2. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori: a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione; b) valore della lite; c) costo della difesa; d) costo della soccombenza; e) costo derivante da inutili carichi di lavoro. 3. Qu a lora da ta le a n a lis i em erga l'in u tilità di pros egu ire u n a lite, il Res pon s a bile di cu i a l com m a 1 dim os tra ta la s u s s is ten za dell'in teres s e pu bblico a d a ttiva rs i in s ede di a u totu tela, può annullare il provvedimento. 4. Nel ca s o in cu i il provvedim en to s ia diven u to defin itivo, il Res pon s a bile di cu i a l com m a 1 procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di: a) doppia applicazione o imposizione; b) errore di persona; c) errore sul presupposto; d) prova dei pagamenti eseguiti; e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell entrata non tributaria; f) s u s s is ten za dei requ is iti per la fru izion e di regim i a gevola tivi, dedu zion i o detra zion i n on riconosciute; g) mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente. Articolo 23 Accertamento con adesione 1. Al fin e della s em plifica zion e e della ra zion a lizza zion e del procedim en to di a ccerta m en to, s i applica, anche per le entrate tributarie della Provincia, la norma dettata dall'art. 50 della legge n. 449/ 97 in m a teria di a ccerta m en to con a des ion e del Con tribu en te s u lla ba s e dei criteri s ta biliti dal D. Lgs. 218/ 97 e s u cces s ive m odifica zion i per i tribu ti era ria li, in qu a n to compatibili. Articolo 24 Riduzione delle sanzioni 1. E' a pplica bile la n orm a in m a teria di pos s ibilità di ridu zion e delle s a n zion i, in con form ità a i prin cipi des u m ibili da ll'a rt. 3, com m a 133, lettera l), della legge n. 662/ 96, in qu a n to compatibili. 8

9 TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 25 Concessionari della riscossione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari, ivi compresi i soggetti che esercitano l attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di qualunque natura. Articolo 26 Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell art. 52, comma 2 del D.lgs. n. 446/97. * * * * 9

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