Vendita e pagamenti internazionali: la gestione del contenzioso
|
|
- Norberto Papi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Vendita e pagamenti internazionali: la gestione del contenzioso Pubblichiamo un abstract tratto dal nuovo libro di Diego Comba e Monica Rosano I contratti internazionali: la vendita e i pagamenti (Ed. Giuffré). Sconto del 12,5% a favore degli abbonati di Newsmercati. Il libro tratta delle soluzioni / clausole contrattuali più idonee a risolvere i problemi tipici che le imprese incontrano nel commercio internazionale. A differenza di altre opere più accademiche dedicate alla negoziazione e redazione dei contratti, gli autori dedicano particolare attenzione alla lettura e alla spiegazione delle norme e della giurisprudenza e ai casi concreti frutto di esperienza professionale vissuta. L'EFFICACIA DELLA SENTENZA innanzitutto importante chiarire un equivoco molto diffuso tra gli operatori economici: la determinazione del giudice competente a decidere le controversie che eventualmente nasceranno e la determinazione della legge che tale giudice dovrà applicare per risolvere tali controversie sono problemi sostanzialmente differenti, regolati da leggi diverse e che le parti devono affrontare nel contratto in due distinte clausole. Ad esempio, non è infrequente che un giudice italiano sia chiamato a decidere di una lite tra un agente tedesco e un preponente italiano applicando la legge tedesca. Il primo problema che si pone nella redazione di una clausola di scelta di un giudice statale - quale giudice competente a risolvere le controversie che potranno nascere dal contratto - consiste nel controllo preventivo di quale efficacia avrà la sentenza nel Paese della controparte (nel caso, naturalmente, in cui il giudice scelto non sia il giudice del Paese della controparte). Nei casi in cui non sia possibile fare affidamento sull'esecuzione forzata della sentenza nei confronti del debitore insolvente, occorre averne preventivamente conoscenza, al fine di optare per altre forme di tutela, quali gli strumenti o le garanzie di pagamento offerte, a livello internazionale, dal sistema bancario. L'unica certezza che la sentenza - che risolve la controversia nata dal contratto - venga eseguita nel Paese della controparte è che i due Paesi (quello del giudice e quello della controparte) abbiano firmato un trattato sul riconoscimento reciproco delle sentenze commerciali. In caso contrario, lo Stato riconoscerà soltanto l'autorità dei propri giudici e sottoporrà, pertanto, a un complesso riesame la sentenza e gli atti di causa, con conseguenti tempi ed esiti alquanto incerti. Occorre sottolineare che quest'ultima è la situazione più diffusa,
2 almeno per le sentenze italiane. L'Italia ha, infatti, firmato trattati sul riconoscimento delle sentenze soltanto con: * alcuni Paesi dell'area mediterranea, tra i quali si annoverano, ad esempio, la Tunisia, l'egitto, il Libano, il Marocco, la Turchia * con alcuni paesi europei non appartenenti alla Comunità europea, tra i quali la Svizzera, la Norvegia, la Polonia, la Finlandia * in America Latina, con il Brasile e con l'argentina. IL DIRITTO APPLICABILE A livello nazionale Sulla questione della giurisdizione, la Legge 218/1995 in materia di diritto internazionale privato, stabilisce all'art. 3 che la giurisdizione italiana sussiste soltanto nelle seguenti ipotesi: * il convenuto è domiciliato o residente in Italia * il convenuto ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c. * negli altri casi in cui è prevista dalla legge. Pertanto questo articolo stabilisce in quali casi il giudice abbia la competenza giurisdizionale per pronunciarsi in relazione a fattispecie che presentano elementi di estraneità rispetto all'ordinamento giuridico statale. Il domicilio e residenza andranno determinati in base alle norme sostanziali italiane, in virtù dell'art. 12 della L. 218/1995 (in riferimento alle persone giuridiche per domicilio si intende la sede amministrativa). La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con L. 21 giugno 1971, n. 804, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione.
3 A livello comunitario Sul piano comunitario, è entrato in vigore il 1 marzo 2002 il Reg. 44/2001 il quale determina la competenza dei giudici in materia civile e commerciale. Tale Regolamento statuisce che le decisioni emesse in uno Stato membro dell'unione europea (UE) siano riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, salvo in caso di contestazione (nel presente regolamento per Stato membro si intendono tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca). La dichiarazione di esecutività deve essere rilasciata a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti, senza che il giudice possa rilevare d'ufficio i motivi di diniego dell'esecuzione indicati nel regolamento. Il principio fondamentale è quello secondo cui la competenza spetta al giudice dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto, indipendentemente dalla cittadinanza di quest'ultimo. Il domicilio viene determinato a norma della legge dello Stato membro cui appartiene il giudice adito. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in tale Stato membro, deve applicare la legge di un altro Stato membro. A prescindere dal principio di base sulla competenza, in talune circostanze il convenuto può essere citato davanti ai giudici di un altro Stato membro. Con particolare riferimento alla compravendita internazionale, il legislatore comunitario ha previsto all'art. 5.1 un criterio specifico, vale a dire che un soggetto estero può essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati. Particolare rilievo rivestono a tal proposito gli Incoterms 2010 vale a dire i termini di resa richiamati dalle Parti in contratto (ordine/conferma d'ordine, contratto ad hoc, condizioni generali di vendita) con i quali si va a stabilire con precisione il luogo specifico in cui avverrà la consegna della merce oggetto della compravendita. Nel caso in cui siano previsti più luoghi di consegna, la giurisprudenza comunitaria stabilisce che il giudice competente andrà individuato alla stregua del luogo in cui, in base a criteri economici, è avvenuta la consegna principale. Giurisprudenza: UE Corte di Giustizia Europea (IV sezione) del 03 maggio 2007 C-386/05 Color Drack c. Lexx La società austriaca CD e la società tedesca L sono legate da un contratto di compravendita di beni mobili, ai cui sensi la L consegna i suoi prodotti a più rivenditori della CD in Austria, con l'obbligo di riprendere le merci invendute e rimborsarne il prezzo. La controversia principale riguarda l'inadempimento di tale obbligo.
4 Poiché il regolamento 44/2001 non cita il caso in cui vi siano più luoghi di consegna all'interno delle stesso stato membro, la Corte di Cassazione austriaca si rivolge alla Corte di Giustizia perché chiarisca come va individuato il giudice competente. La Corte di Giustizia afferma che l'attore è tenuto a rivolgersi al giudice del luogo di consegna principale, che va individuato in base a criteri economici. Solo ove questa operazione non sia possibile, l'attore ha discrezionalità di scelta tra tutti i luoghi di consegna, poiché sono tutti provvisti di una sufficiente prossimità con gli elementi materiali della controversia, inoltre questo permette al convenuto di poter ragionevolmente prevedere davanti a quale giudice potrà essere citato. I venditori in ambito comunitario dovranno tenere conto del fatto che - in mancanza di adeguata pattuizione - l'acquirente straniero potrebbe avviare un procedimento giudiziale davanti ai giudici del proprio Paese a fronte dell'insorgere di una controversia. Il venditore potrà tuttavia cautelarsi mediante la previsione espressa del luogo di consegna presso la propria sede o comunque all'interno dei confini italiani. Il regolamento prevede alcune competenze esclusive dei giudici indipendentemente dal domicilio, nei seguenti casi: * in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto di immobili (sono competenti i giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato) * in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi (sono competenti i giudici dello Stato membro in cui ha sede la persona giuridica) * in materia di validità delle iscrizioni nei pubblici registri (sono competenti i giudici dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti) * in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi (sono competenti i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti o sono stati effettuati a norma di un atto normativo dell'unione o di una convenzione internazionale) * in materia di esecuzione delle decisioni (sono competenti i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova il luogo dell'esecuzione). Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio dell'ue, abbiano concluso una convenzione che definisca il foro competente in caso di controversie, la competenza spetta ai giudici scelti dalle parti. Per tali convenzioni attributive di competenze, il regolamento prevede alcune formalità: esse devono essere concluse per iscritto o in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o, nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano.
5 A livello internazionale Le sentenze italiane non sono, quindi, riconosciute e non hanno, dunque, alcun valore giuridico nella maggior parte del mondo, ivi compresi quelli con i quali l'italia ha un maggiore interscambio, tra i quali spiccano gli Stati Uniti, il Canada, l'india, il Giappone, la Cina. Fanno eccezione a quanto appena affermato i paesi appartenenti alla Unione europea, per i quali vige il Reg. 44/2001. Con tale Regolamento i paesi UE garantiscono il riconoscimento delle sentenze commerciali emesse negli altri stati UE senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Sono escluse le sentenze che hanno per oggetto la capacità delle persone, il regime patrimoniale dei coniugi, le successioni e i testamenti, il fallimento, concordato e procedure affini, la sicurezza sociale, l'arbitrato. Clausole contrattuali Per accordo di scelta del foro esclusivo si intende, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, un accordo concluso o documentato per iscritto o con qualunque altro mezzo di comunicazione che consenta di accedere alle informazioni e farvi successivamente riferimento, il quale è stato concluso tra due o più parti per designare, ai fini della competenza, a conoscere delle controversie presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico, i giudici di uno Stato contraente o uno o più giudici specifici di uno Stato contraente, in modo da escludere la competenza di qualunque altro giudice. Esempi di clausole di attribuzione della giurisdizione Ecco due esempi di clausole di attribuzione della giurisdizione o (come si usa dire nella prassi contrattuale) di scelta del foro competente. ART. FORO COMPETENTE Ogni controversia derivante o comunque connessa con il presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di
6 SETTLEMENT OF DISPUTES All disputes connected with this Contract or the execution thereof shall be settled amicably by negotiation. In case no settlement can be reached, the case shall be settled by arbitration in accordance with the. Rules of International Arbitration of the in force on the date when the Notice of Arbitration is submitted in accordance with these Rules. The number of arbitrators shall be. The seat of the arbitration shall be in The arbitral proceedings shall be conducted in language. Avv. Diego Comba e Avv. Monica Rosano Prezzo: Euro 65,00. Per ottenere lo sconto del 12,5% scrivi una mail a agenziagiuffrevc@ .it Newsletter n novembre 2012
NEWSLETTER INFORMATIVA LEGALE. No. 3 Marzo, 2013
NEWSLETTER INFORMATIVA LEGALE No. 3 Marzo, 2013 Siamo lieti di trasmettervi l ultima edizione della nostra newsletter di informativa legale. La newsletter fornisce un primo esame del nuovo Regolamento
DettagliCompravendita internazionale : quale legge si applica? Qual è il giudice competente a giudicare?
Compravendita internazionale : quale legge si applica? Qual è il giudice competente a giudicare? La realtà commerciale del settore dei beni di consumo tecnici e tecnologici è caratterizzata dalla commercializzazione
DettagliI rapporti con Stati terzi Stefania Bariatti Ordinario di Diritto internazionale privato e processuale, Università di Milano
Stefania Bariatti Ordinario di Diritto internazionale privato e processuale, Università di Milano PRINCIPI E OBIETTIVI DEL MERCATO INTERNO Considerando 7: È opportuno contribuire al corretto funzionamento
DettagliLegge applicabile: il Regolamento Roma I
Legge applicabile: il Regolamento Roma I Il 17 giugno 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento applicabile alle obbligazioni contrattuali (regolamento CE n. 593/2008 pubblicato
DettagliDal 17 dicembre 2009 la Convenzione di Roma sulla legge applicabile è stata sostituita dal Regolamento CE 593/2008
Dal 17 dicembre 2009 la Convenzione di Roma sulla legge applicabile è stata sostituita dal Regolamento CE 593/2008 1 Durante la negoziazione del contratto vi sono delle clausole che incideranno in maniera
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliCommissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 26.6.2012 2011/0059(CNS) EMENDAMENTI 26-38 Progetto di parere Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00) Competenza,
DettagliIL REGOLAMENTO (EU) N. 650/2012
IL REGOLAMENTO (EU) N. 650/2012 www.chiomenti.net INDICE 1 Il Regolamento (EU) N. 650/2012... 1 2 La disciplina italiana sulla legge applicabile alle successioni... 1 3 La nuova disciplina europea sulla
DettagliCONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO
CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITÀ SU BREVETTO 1 Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra XY,
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliNelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).
IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliOGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
RISOLUZIONE 331/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 luglio 2008 OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre
DettagliDISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE ARTT. 24, 26 E 27 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Mojca Tavčar Pasar
DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE ARTT. 24, 26 E 27 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Mojca Tavčar Pasar Regolamento in materia di successioni UE n. 650/20125 Per i casi di successione di persone con
DettagliGUIDA VELOCE ALLA MEDIAZIONE
GUIDA VELOCE ALLA MEDIAZIONE WWW.IOCONCILIO.COM RES AEQUAE ADR srl omnibus aequa CHE COSA E UN SISTEMA ADR? La nostra ragione sociale è RES AEQUAE ADR, dove ADR sta per ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION,
DettagliAvv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013
Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliUNIDROIT CONVENZIONE UNIDROIT. sul FACTORING INTERNAZIONALE. (Ottawa, 26 maggio 1988)
UNIDROIT ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO ============================================================= CONVENZIONE UNIDROIT sul FACTORING INTERNAZIONALE (Ottawa, 26 maggio
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliREGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PEGASO 03 S.r.l. Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L 100 41 CARIGNANO (TO) Tel 011-969.87.11 Fax 011-969.07.97 Capitale Sociale Eu ro 100.000,00 i.v. Registro delle Imp rese n. 08872320018 Tribunale
DettagliTraduzione a cura di Sara DʼAttoma ****
Traduzione a cura di Sara DʼAttoma Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese N. 36 Si dichiara che la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla legge applicabile ai rapporti privatistici
DettagliIl contratto di agenzia in Europa
Il contratto di agenzia in Europa by Cristina Rigato - Sunday, September 05, 2010 /contratto-agenzia-in-europa-2/ Premessa Tutti i Paesi che fanno parte della UE in sede di adesione si sono impegnati al
DettagliRISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014
RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR
Dettagli(pubbl. in Gazz. Uff. n. 79 del 4 aprile 1942, ed. straordinaria). DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I DELLE FONTI DEL DIRITTO
R.D. 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile. (pubbl. in Gazz. Uff. n. 79 del 4 aprile 1942, ed. straordinaria). DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I DELLE FONTI DEL DIRITTO
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliRISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi
DettagliDirettiva Macchine2006/42/CE
PAG. 1 DI 5 REV. 00 SAVE DATA: 09/10/12 PRINT DATA: 10/10/12 Direttiva Macchine2006/42/CE Definizione di immissione sul mercato Indicazioni tratte da Guida all applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE
DettagliORIGINI E RUOLO DEL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO
B u n d e s g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r a l T r i b u n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l f e d e r a l ORIGINI E RUOLO DEL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO II Tribunale federale vigila sull'applicazione
DettagliContratto internazionale di Agenzia
Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliEmission trading Profili Iva
Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.
DettagliRISOLUZIONE N. 212/E
RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento
DettagliCIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015
CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri
DettagliArea Amministrativa Prima nota IVA e Contabile Bolla Doganale
Area Amministrativa Prima nota IVA e Contabile Bolla Doganale Guida utente 1 Il presente documento illustra la modalità di registrazione delle Bolle doganali dall area amministrativa e dall area commerciale.
DettagliConsiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliOggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali.
RISOLUZIONE N.164/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 28 dicembre 2004 Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici
DettagliAppello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza
DettagliRISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni
DettagliDISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA
Modernised EU Social Security Coordination La nuova regolamentazione comunitaria DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA 1 Recupero dei crediti di sicurezza sociale I nuovi
DettagliCONVENZIONE PER ATTIVITA DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE * * * * * * L anno 2007 e questo giorno 29 (ventinove) del
CONVENZIONE PER ATTIVITA DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE * * * * * * L anno 2007 e questo giorno 29 (ventinove) del mese di ottobre in Prato in un locale della Sede legale
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliLa responsabilità delle imprese nella conclusione dei contratti di vendita internazionali e aspetti doganali
La responsabilità delle imprese nella conclusione dei contratti di vendita internazionali e aspetti doganali *** Avv. Piero Bellante *** Vicenza Confindustria Vicenza - 13 giugno 2014 ART. 1218 C.C. RESPONSABILITA
DettagliTOWARDS THE ENTRY INTO FORCE OF BUILDING FUTURE UNIFORMITY UPON PAST DIVERGENCIES. Questionario sulle successioni transfrontaliere
TOWARDS THE ENTRY INTO FORCE OF THE SUCCESSION REGULATION: BUILDING FUTURE UNIFORMITY UPON PAST DIVERGENCIES Questionario sulle successioni transfrontaliere DESTINATARI: PRATICI ED ACCADEMICI (avvocati,
DettagliStrategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA
relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...
DettagliPromemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992)
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva I N D I C E Promemoria Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali
DettagliLe sentenze della Corte di Giustizia dell'unione Europea rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa
Le sentenze della Corte di Giustizia dell'unione Europea rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa Mohamed M'Bodj c. État belge C-542/13, 18 dicembre 2014 La sentenza trae origine dalla
DettagliPROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA denominata LIBERO CONSORZIO COMUNALE REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA denominata LIBERO CONSORZIO COMUNALE REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri
DettagliRISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 28 marzo 2013
RISOLUZIONE N. 20/E Roma, 28 marzo 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Contratti di finanziamento bancario a medio e lungo termine stipulati all estero profili elusivi e ipotesi di applicabilità
Dettaglidi soddisfare esigenze di natura personale e/o familiare o, in via occasionale,
CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI IMMOBILIARI DIVIETO DI TRADING IMMOBILIARE A prescindere da eventuali prescrizioni applicabili in materia per disposizione di legge o regolamentare ovvero
DettagliLa successione. Obiettivi
La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della
DettagliCos è un consorzio. Aspetti Generali
Cos è un consorzio Cos è un consorzio Aspetti Generali I consorzi stabili sono una particolare categoria di consorzi ex art. 2602 Codice Civile, ai quali si applica la disciplina generale dettata dallo
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliCertificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA
Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA Regolamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio - Capo VI: Certificato Successorio Europeo Art.: 62 73 CES: La più grande novità
DettagliRegolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
DettagliRISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003
RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
DettagliRISOLUZIONE N. 71/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2009 ot. 2005/ OGGETTO: Istanza di Interpello - Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative
DettagliRISOLUZIONE N. 337/E
RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -
DettagliESPORTAZIONI. I beni ceduti all estero in virtù di contratti di appalto costituiscono esportazioni.
ESPORTAZIONI Frequentemente viene confusa l operazione triangolare con le cessioni a soggetti non residenti. Tenuto conto che la normativa IVA non è sempre allineata con la normativa doganale e i termini
DettagliIl brevetto europeo unico per 25 Stati membri e' realta' Ipsoa.it. Tiziana Ianniello. (Risoluzione Parlamento europeo 11/12/2012)
Il brevetto europeo unico per 25 Stati membri e' realta' Ipsoa.it Tiziana Ianniello (Risoluzione Parlamento europeo 11/12/2012) Il Parlamento Europeo approva il nuovo sistema di protezione unitaria del
DettagliMEDIAZIONE TRIBUTARIA
MEDIAZIONE TRIBUTARIA Novità Fiscali 2012: dal federalismo fiscale all abuso del diritto (IV Convegno Lerici) 1 MEDIAZIONE TRIBUTARIA L istanza di mediazione (di seguito, istanza) è obbligatoria a pena
DettagliREGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI
REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI CAPO I - NORME GENERALI ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate
DettagliRISOLUZIONE N. 67/E. OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Sig. Alfa
RISOLUZIONE N. 67/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 marzo 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Sig. Alfa Sintesi Per l art. 12 del protocollo allegato
DettagliIl riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere
Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Nell ambito di un giudizio svoltosi in Belgio, Tizio ottiene l annullamento di un titolo di credito emesso in favore di Caio, suo
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliINTRODUZIONE. Il Prospetto Informativo Aziendale
INTRODUZIONE Il Prospetto Informativo Aziendale La disciplina sul diritto al lavoro dei disabili, legge 12 marzo 1999, n. 68, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili, prevede che tutti i datori
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliGli istituti principali del contratto estero il contenzioso
Gli istituti principali del contratto estero il contenzioso Presentazione dell avvocato Fabio Petracci, avvocato giuslavorista del Foro di Trieste 1. Fattispecie e definizioni Quali sono gli elementi di
DettagliLe obbligazioni alimentari nello spazio giuridico internazionale
Le obbligazioni alimentari nello spazio giuridico internazionale Il recupero dei crediti alimentari rappresenta un problema rilevante che le istituzioni comunitarie hanno inteso risolvere percorrendo un
DettagliSOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,09 gennaio 2008 RISOLUZIONE N. 7/E OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA Srl; IVA, art. 7 del DPR 26 ottobre 1972,
DettagliAZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE LATINA CONTRATTO DI APPALTO TRA PER
AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE LATINA CONTRATTO DI APPALTO TRA Azienda Unità Sanitaria Locale Latina con sede legale in V.le P.L. Nervi Centro Direzionale Latinafiori/torre G2 04100 Latina codice fiscale
DettagliDocumento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali
Documento n. 31 Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali Luglio 2014 OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI
DettagliRISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009
RISOLUZIONE N. 263/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Soggetto passivo d imposta nel concordato fallimentare
DettagliPunto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria
Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto
DettagliRISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
DettagliSTABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE
LA STABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE Genova, 4 Dicembre 2012 Dott. Patrick Novembre Dottore Commercialista, Consigliere dell'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sanremo Presidente
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliB.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie
B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile
DettagliTracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco
Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti
DettagliORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte
DettagliIn particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:
CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con
DettagliRoma, 12 novembre 2008
RISOLUZIONE N. 432/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 novembre 2008 OGGETTO: Istanza di interpello ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 ALFA SRL - Interpretazione dell art. 17, sesto
DettagliSTRATEGIA DI BEST EXECUTION
STRATEGIA DI BEST EXECUTION Execution policy e best execution La normativa MiFID supera la facoltà lasciata agli Stati membri d imporre la concentrazione degli scambi nel mercato regolamentato, per cui
DettagliAspetti fiscali del fondo patrimoniale
Aspetti fiscali del fondo patrimoniale GLI ASPETTI FISCALI DEL FONDO PATRIMONIALE IMPOSTA DI DONAZIONE E REGISTRO IPOTECARIE E CATASTALI IMPOSIZIONE DIRETTA Come concetto generale FONDO PATRIMONIALE è
DettagliFiscal News N. 45. Invio dei beni in deposito extra - UE. La circolare di aggiornamento professionale 10.02.2014 R.M. 94/E/2013
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 45 10.02.2014 Invio dei beni in deposito extra - UE R.M. 94/E/2013 Categoria: IVA Sottocategoria: Operazioni extracomunitarie Con la R.M. 94/E/2013,
DettagliIL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato)
IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato) Acquistare la casa: quanto costa il notaio? Le tabelle qui pubblicate riportano di massima i compensi dovuti al notaio per gli atti
DettagliAgosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI
ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.
DettagliNOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA
NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA 1. Premessa Il Garante per la radiodiffusione e l editoria determina con propri provvedimenti
DettagliRegolamento (UE) n. 650/2012: LE NORME IN MATERIA DI COMPETENZA GIURISDIZIONALE
Regolamento (UE) n. 650/2012: LE NORME IN MATERIA DI COMPETENZA GIURISDIZIONALE Ilaria Queirolo Professore ordinario di diritto internazionale Università degli Studi di Genova Dipartimento di Giurisprudenza
DettagliLA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge
LA LEGGE SUL FRANCHISING Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge Art.1 (Definizione) Con il contratto di franchising un impresa, detta affiliante, concede ad un altra, detta affiliata, contro
DettagliConcessionari di vendita: distributori e importatori esclusivi
Concessionari di vendita: distributori e importatori esclusivi Per poter competere con successo nei mercati stranieri è fondamentale la consapevolezza delle regole del gioco, dei rischi da evitare e delle
DettagliRoma, 19 novembre 2014
RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
DettagliApprofondimento su Schengen
Approfondimento su Schengen INFORMAZIONI SUL DIRITTO COMUNITARIO INTRODUZIONE Le disposizioni dell accordo di Schengen prevedono l abolizione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri facenti
DettagliLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE NELL ORDINAMENTO DELL UNIONE EUROPEA Manlio Frigo
1 LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE NELL ORDINAMENTO DELL UNIONE EUROPEA Manlio Frigo Università degli Studi di Milano anlio Frigo Uiversità degli Studi di Milano LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA
DettagliRiduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS
CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla
DettagliCONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 13 marzo 2015 (fonte altalex)
CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 13 marzo 2015 (fonte altalex) Processo civile ordinario (1) Valore Primo GRADO Impugnazione Cassazione Processi di valore fino a. 1.100,00. 43,00. 64,50. 86,00
Dettagli