OCCHIALI INDUSTRIA Giugno 2017

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1 OCCHIALI INDUSTRIA Giugno 2017 ESTREMI E PARTI STIPULANTI Data di stipula Decorrenza Scadenza Accordo di rinnovo 19 luglio gennaio dicembre 2018 Parti stipulanti Anfao e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil CCNL 9 novembre gennaio dicembre 2015 Parti stipulanti Anfao e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil Campo di applicazione Il c.c.n.l. si applica ai dipendenti delle aziende che producono in prevalenza occhiali o articoli inerenti l occhialeria (montature, lenti di qualsiasi materiale, astucci, galvanica, minuterie, ecc.). Accordi e protocolli aggiuntivi Accordo 17 maggio 2017 in materia di classificazione del personale Minimi contrattuali Fino al 31 dicembre 2016 DATI RETRIBUTIVI Liv. Minimo Q 1.431, , , , , , , , ,16 4S 1.131, , , , , , , , , ,01 955,81 987, ,09 668,84 688,55 Liv. Indennità di contingenza E.d.r. Indennità di funzione 6Q 525,85 10,33 82, ,85 10, ,36 10,33 4S 517,64 10, ,36 10, ,37 10, ,58 10, ,77 10,33 Dal 1 gennaio 2017 Indennità di Elemento retributivo nazionale Area-Step funzione ASG-cons 2.142, , ,95 82,64 ASG-centr 2.141, , ,75 ATG-cons 2.028, , ,81 ATG-centr 1.957, , ,45 AQ-cons 1.809, , ,66 AQ-centr 1.736, , ,96 AQ-base 1.686, , ,94 AO-cons 1.654, , ,21 AO-centr 1.562, , ,49 AO-base 1.241, , ,54

2 DATI RETRIBUTIVI Scatti di anzianità Area Importo Area Importo ASG 11,65 AQ-base AO-cons 7,80 ATG 9,76 AO-centr 7,36 AQ-cons AQ-centr 8,26 AO-base 6,84 Maturazione: fino a 5 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, il lavoratore conserva in cifra l importo maturato ed ha diritto ad ulteriori aumenti fino a raggiungere l importo complessivo corrispondente a cinque aumenti periodici nell ultimo livello di inquadramento. Elemento perequativo ,00 310,00 320,00 Mensilità aggiuntive Premio di risultato Lavoro straordinario, notturno, festivo L elemento perequativo viene erogato, con la retribuzione del mese di dicembre, ai lavoratori dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello. Criteri di calcolo: l importo è ragguagliato alla durata del rapporto nell anno di riferimento (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero) ed è proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale. Nel settore è prevista l erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione mensile di fatto, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero. Viene definito in sede aziendale. Il lavoro straordinario è ammesso entro il limite individuale di 180 ore annuali fino al raggiungimento di un monte ore complessivo pari a 130 ore per dipendente. Le ore di lavoro prestate tra le 130 e le 180 annue possono essere recuperate con riposi compensativi da fruire in date indicate in parti uguali dal lavoratore e dall azienda. Non sono considerate straordinarie le ore di lavoro prestate tra la 37 a la 40 a nei regimi di orario basati sui turni 6x6. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. E considerato festivo il lavoro prestato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla normale retribuzione (retribuzione di fatto e contingenza, comprensiva della percentuale contrattuale di cottimo). Tipo di prestazione Maggiorazione straordinario diurno 25% straordinario notturno 45% straordinario festivo (oltre le 8 giornaliere e 48 settimanali) 50% straordinario notturno festivo 70% notturno 30% festivo diurno 40% festivo notturno 50% Guardiani notturni: non hanno diritto alle maggiorazioni per lavoro notturno, ma ad un compenso giornaliero pari a 0,05 euro. Altre voci Elemento provvisorio di classificazione. Viene erogato annualmente durante la fase di applicazione sperimentale del nuovo inquadramento professionale, in misura pari a: liv. Q-6 euro 68,80 liv. 5 euro 64,00 liv. 4S euro 57,61 liv. 4 euro 54,94 liv. 3 euro 52,00 liv. 2 euro 48,01 liv. 1 euro 30,01. L importo è ridotto in proporzione per i lavoratori a tempo parziale. Modalità di erogazione: - con la retribuzione di dicembre 2013, ai lavoratori in forza al 9 novembre 2013 e in proporzione all anzianità maturata nel periodo gennaiodicembre 2012; - con la retribuzione di febbraio 2014, ai lavoratori in forza al 9 novembre 2013 e in proporzione all anzianità maturata nel periodo gennaio-dicembre 2013; - con la retribuzione di gennaio 2015, ai lavoratori in forza al 1 dicembre 2014 e in proporzione all anzianità maturata nel periodo gennaio-dicembre Con riferimento agli anni 2015 e 2016 non sono previste erogazioni (accordo ). Riflessi sugli istituti: l elemento non è utile per il computo di nessun istituto legale e contrattuale, né del tfr. Premio di professionalità a valore aggiunto (PPVA). E istituito dall accordo 17 maggio 2017 in relazione ai comportamenti organizzativi (flessibilità professionale, trasferimento delle competenze, leadership) richiesti dall azienda. Salvo diverse intese aziendali, l importo mensile spettante (da 12 a 18 euro/mese) viene consuntivato e corrisposto su base annua ai lavoratori che siano stati in forza almeno 6 mesi nel corso dell anno (l erogazione avviene nel mese di febbraio dell anno successivo). Il premio non è utile per il computo di nessun istituto contrattuale e legale, né del tfr. Indennità per lavoro a squadre: viene corrisposta in misura pari all 1,05% della retribuzione di fatto per le ore di effettiva prestazione (compresa la mezz ora di riposo). Indennità di cassa o maneggio denaro: è attribuita all impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro con responsabilità per errori, in misura pari al 7% del minimo contrattuale e dell indennità di contingenza. Cottimisti: le tariffe di cottimo devono garantire un utile non inferiore all 8% dei minimi di paga base. Parametri retributivi Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 173 (per i sistemi basati su turni 6x6 il divisore è 156). Divisore per detrazioni: il calcolo delle detrazioni per le ore di assenza viene effettuato dividendo la retribuzione mensile per le ore lavorative del mese. Numero di mensilità: 13. Assorbimenti: l indennità di funzione può assorbire il superminimo individuale (la quota soggetta ad assorbimento è pari ad euro 30,99). Conteggio delle ore di lavoro: in caso di ritardo fino a 30 minuti, il conteggio viene effettuato a partire da mezz ora dopo l inizio dell orario normale. Interruzioni del lavoro: ai fini retributivi non si tiene conto delle interruzioni di lavoro di breve durata, a causa di forza maggiore, che non superano complessivamente nella giornata i 60 minuti. Le sospensioni che superano nel loro complesso i 60 minuti sono retribuite se l azienda trattiene il lavoratore in sede. 2

3 Categorie e qualifiche COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo dell accordo L inquadramento è basato su una struttura articolata per Aree professionali e Step di sviluppo professionale con le seguenti corrispondenze rispetto al precedente sistema: Sigla Area-Step (accordo ) Ccnl 2013 ASG-cons Area specialistica gestionale - Consolidato 6Q ASG-centr Area specialistica gestionale Centrato 6 ATG-cons Area tecnica gestionale Consolidato - ATG-centr Area tecnica gestionale Centrato 5 AQ-cons Area qualificata Consolidato 4S AQ-centr Area qualificata Centrato 4 AQ-base Area qualificata Base - AO-cons Area operativa Consolidato 3 AO-centr Area operativa Centrato 2 AO-base Area operativa Base 1 Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo lo svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) per un periodo di sei mesi continuativi ovvero per periodi non continuativi la cui somma raggiunga i sei mesi nell arco di un anno e mezzo. Periodo di prova Area ASG ATG AQ-cons AQ-centr AQ-base AO-cons AO-centr AO-base Durata 6 mesi 5 mesi 3 mesi 2 mesi e mezzo 3 settimane di lavoro effettivo Sospensione: la malattia e l infortunio sopravvenuti durante il periodo di prova lo sospendono per tutta la durata dell evento nei limiti del periodo di conservazione del posto. Il periodo di prova è altresì sospeso durante i periodi di assenza per maternità (obbligatoria e facoltativa). Apprendisti: la durata del periodo di prova non può essere superiore a: - 2 mesi, per i contratti di durata fino a 24 mesi; - 3 mesi, per i contratti di durata oltre 24 mesi. Lavoro a tempo determinato: è escluso dal periodo di prova il lavoratore assunto nuovamente per le medesime mansioni, che abbia prestato attività subordinata per un periodo complessivo di almeno 9 mesi nell arco dei 2 anni antecedenti la nuova assunzione. Lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto: la durata del periodo di prova è computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 22 giornate e per ogni settimana 5 giornate (ovvero 26 giornate/mese e 6 giornate/settimana per i cicli 6x6). Regimi di orario Banca ore ORARIO DI LAVORO Orario normale: 40 ore settimanali e 8 ore giornaliere, distribuite di norma su 5 giorni. L orario può essere articolato diversamente nell arco della settimana o su cicli plurisettimanali che ne prevedano la realizzazione come media nell arco di 12 mesi. Per i lavoratori non addetti ai turni l orario può essere fissato a 39 ore settimanali con assorbimento di 48 ore dalla r.o.l. Se il lavoro è organizzato su 6 giorni settimanali per un maggior utilizzo degli impianti, l orario è ridotto a 36 ore per turno a parità di retribuzione. Flessibilità: l orario contrattuale può essere superato fino al limite delle 48 ore settimanali per un massimo di 96 ore nell anno. Le prestazioni effettuate oltre le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali sono compensate con le seguenti maggiorazioni: - 13% per le ore prestate dal lunedì al venerdì; - 18% per le ore prestate nella giornata di sabato. Flessibilità tempestiva: con preavviso di 5 giorni, compete una maggiorazione del 22%; le ore prestate vengono scomputate dal limite complessivo di 96 ore annue. Lavoratori discontinui. Sono assunti con orario di 48 ore medie settimanali. Le ore prestate oltre la 40 a e fino alla 48 a settimanale sono compensate con quote di retribuzione ordinaria. Per il lavoro domenicale con riposo compensativo viene corrisposta la maggiorazione del 40%. Turnisti. Gli addetti al lavoro a squadre beneficiano di mezz ora di riposo retribuito, per ogni turno. Confluiscono in banca ore, a richiesta del lavoratore da presentare entro il mese di gennaio, le giornate di permesso per le 4 ex festività, le prime 16 ore annue di lavoro straordinario e le prime 8 ore annue di lavoro supplementare per i lavoratori a tempo parziale. Festività Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1 gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1 novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: - per le festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile; - per le festività coincidenti con la domenica o con il sabato spetta una quota giornaliera della retribuzione di fatto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile. 3

4 Ferie ORARIO DI LAVORO Qualifica/Anzianità di servizio Operai e Intermedi Impiegati fino a 10 anni da 11 a 18 anni oltre 18 anni Durata 4 settimane 4 settimane 4 settimane e 1 giorno 5 settimane Permessi ROL - Ex festività Maturazione: per ogni anno di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Sospensione: in caso di malattia sopravvenuta che comporti ricovero ospedaliero. Permessi ROL Lavoratori Durata Giornalieri 56 ore * Turnisti - 40 ore 48 ore * Turnisti - 36 ore (6x6) 24 ore ** * Con assorbimento del trattamento relativo all ex festività del 4 novembre ** I compensi per la coincidenza del 15 agosto con domenica o sabato o periodo feriale e per l ex festività del 4 novembre sono corrisposti in occasione del godimento delle r.o.l. Maturazione: per ogni anno di servizio (esclusi periodi di assenza per maternità e servizio militare). Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Turnisti (8 ore): al raggiungimento di 50 notti di prestazione nell anno, possono usufruire nell anno successivo di ulteriori 8 ore annue di permesso. Permessi ex festività: 4 giornate che maturano per ogni anno di servizio secondo i criteri previsti per le ferie. Malattia Maternità Infortunio sul lavoro Congedo matrimoniale Servizio militare Corsi di studio e attività formative VICENDE DEL RAPPORTO Periodo di comporto * Periodo di assenza Integrazione fino al Per singola malattia: 13 mesi, prolungati a 15 mesi per le patologie invalidanti di cui all elenco allegato al testo Operai dal 1 al 3 giorno 50% contrattuale. dal 4 al 180 giorno 100% Nel caso di più malattie si sommano le assenze comprese nell arco dei 30 mesi (= 912 giorni) immediatamente Intermedi e Impiegati primi 6 mesi 100% precedenti mesi successivi 50% * Sono sempre esclusi i periodi di ricovero ospedaliero e day hospital. Dal 1 ottobre 2016 in caso di patologie oncologiche sono escluse dal computo le assenze anche non continuative dovute a terapie salvavita, fino ad un periodo massimo di due mesi che si aggiunge al prolungamento previsto per le patologie invalidanti. Operai dopo il 180 giorno. In caso di cessazione del trattamento a carico Inps, il datore di lavoro corrisponde il 50% della retribuzione fino al termine del periodo di conservazione del posto. Limiti del trattamento economico: l integrazione a carico azienda viene corrisposta per un massimo di 13 mesi (15 mesi in caso di prolungamento per patologia invalidante); negli stessi limiti temporali opera la maturazione dell anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali, compreso il t.f.r. Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: a seguito di grave evento morboso o di infortunio non sul lavoro o di sottoposizione a un ciclo terapeutico di terapia salvavita, il lavoratore può usufruire di un periodo di aspettativa fino ad un massimo di sei mesi. L'aspettativa non comporta retribuzione né altri oneri per l'azienda. Apprendistato: integrazione a carico del datore di lavoro, nei limiti del periodo di conservazione del posto, dal 1 al 3 giorno fino al 50% della normale retribuzione, dal 4 al 180 giorno fino al 100% della normale retribuzione; inoltre dopo la cessazione del trattamento Inps, l integrazione è pari al 70% della normale retribuzione per i periodi eccedenti il 6 mese e fino al termine del periodo di conservazione del posto. Lavoro a tempo determinato: il periodo di comporto è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto con un minimo di 30 giorni. Lavoro a tempo parziale: nel part-time verticale il periodo di comporto (13 o 15 mesi) e il periodo mobile (30 mesi) vengono proporzionalmente ridotti in relazione al minor orario pattuito. Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere la normale retribuzione mensile per i primi cinque mesi di assenza. Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione per tutto il periodo di comporto. In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione comprensiva della quota a carico Inps. Al termine del periodo di richiamo il lavoratore deve rientrare in servizio: - entro 8 giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese; - entro 15 giorni, se ha avuto durata superiore ad uno ma non a sei mesi; - entro 30 giorni, se ha avuto durata superiore a sei mesi. Con riferimento alle attività di volontariato nazionale/internazionale il c.c.n.l. prevede la possibilità per le aziende di concedere permessi non retribuiti e periodi di aspettativa fino a un massimo di 6 mesi. Formazione continua. I lavoratori che intendono frequentare corsi di formazione correlati all attività dell azienda, organizzati da enti pubblici o direttamente gestiti dalle Regioni ovvero che siano inviati dall azienda a frequentare corsi previsti da piani formativi concordati, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti, per un massimo di 150 ore pro-capite, a carico di un monte ore determinato all inizio di ogni anno moltiplicando 6 ore per il numero dei dipendenti (nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo avviene su base biennale). 4

5 Altri permessi e aspettative Trasferta Trasferimento VICENDE DEL RAPPORTO Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 2% dei dipendenti con un minimo di una unità. Lavoratori studenti. Se frequentano corsi regolari di studio diversi da quelli legati a percorsi aziendali sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti che devono sostenere prove di esame, possono usufruire di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame, per i due giorni precedenti la sessione di esami e per un eventuale terzo giorno (i permessi retribuiti per gli esami competono anche agli studenti universitari e comprendono il giorno della discussione della tesi di laurea, tuttavia non vengono retribuiti i permessi per gli esami sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico). I permessi ulteriori rispetto a quelli per i giorni di esame competono nei limiti di 100 ore pro-capite e nell ambito di un monte ore fissato all inizio di ogni anno nella misura di 4 ore per dipendente (nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo avviene su base biennale). I permessi sono attribuiti anche a coloro che si iscrivono a corsi di alfabetizzazione o che frequentano corsi di lingua italiana per stranieri (in questi casi la misura massima è elevata a 200 ore pro-capite). Le assenze contemporanee per i permessi di cui sopra (e per i congedi per la formazione di cui all art. 5, L. n. 53/2000) non possono superare il 2% dei dipendenti con un minimo di una unità (sono escluse dalla limitazione le assenze per lo svolgimento di esami). Gravi infermità e lutti familiari. Il lavoratore ha diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito nell arco di un anno in caso di decesso o di grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente risultante da certificazione anagrafica. Aspettativa per motivi personali. Per gravi motivi familiari può essere concesso, a richiesta, un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a due anni; nell'ambito di questo periodo può essere concessa un'aspettativa da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 3 mesi, per gravi necessità personali di carattere straordinario. Alla lavoratrice madre adibita a lavoro che comprenda anche turni notturni (tra la mezzanotte e le 6 del mattino in caso di turnazione 6x6) può essere concessa un aspettativa per necessità di assistenza del bambino di età fino a 18 mesi. Trattamento: le aspettative di cui sopra non comportano retribuzione né altri oneri per l azienda, incluso il t.f.r. Le assenze contemporanee non possono superare il 2% dei lavoratori con arrotondamento all unità superiore. Lavoratori padri. In occasione della nascita di ciascun figlio sono concessi 2 giorni di permesso retribuito, da usufruire entro due settimane dall evento, in aggiunta a quanto previsto dalle norme di legge. Congedo per malattia del figlio. Secondo la legge ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro nel limite di 5 giorni all anno per le malattie di ogni figlio di età compresa fra 3 e 8 anni. Il c.c.n.l. prevede, in aggiunta, la concessione di un permesso retribuito annuo corrispondente a una giornata lavorativa, fruibile anche a ore, in concomitanza di ricovero ospedaliero o day hospital di ciascun figlio fino a 10 anni di età. Dal 1 gennaio 2017 i permessi retribuiti annui sono elevati a due giorni. Riabilitazione tossicodipendenti. Il lavoratore che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a tre anni. Al lavoratore assunto a tempo indeterminato che ne faccia richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma seguito dal figlio tossicodipendente, l azienda concede un periodo di aspettativa fino a 3 mesi. L aspettativa è concessa una sola volta per ogni soggetto assistito. Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorre retribuzione, né anzianità di servizio per alcun istituto. Il lavoratore inviato in trasferta, fuori dai limiti del comune dove è ubicata la sede di lavoro, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, a piè di lista ovvero nella misura stabilita preventivamente dalle parti. Quando la missione eccede le 24 ore, agli impiegati viene corrisposta un indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione (stipendio di fatto e contingenza). Per missioni prolungate, trascorso il primo mese la misura dell indennità è ridotta al 20%. Qualora la trasferta costituisca caratteristica propria e prevalente delle mansioni, l indennità è concordata direttamente tra le parti. Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (per sé e famiglia) e di trasloco, è dovuta un indennità commisurata al 50% della retribuzione mensile di fatto ovvero, se si tratta di trasferimento con congiunti a carico, al 100% della retribuzione mensile di fatto (operai: l indennità è ridotta del 50% se l azienda mette a disposizione un alloggio). Il lavoratore ha diritto altresì al rimborso dell indennizzo corrisposto per anticipata risoluzione del contratto di locazione o di altri contratti di fornitura domestica. Apprendistato professionalizzante Durata e retribuzione DISCIPLINE SPECIALI Apprendisti assunti dal Apprendisti assunti in precedenza * Livello (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) Livello (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) S S laurea S S S S S laurea S S S

6 DISCIPLINE SPECIALI Apprendisti assunti dal Apprendisti assunti in precedenza * Livello (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) Livello (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) * Per gli assunti dal il periodo di apprendistato non può essere superiore a 3 anni (1) Livello di destinazione finale dell'apprendista (2) Durata dell'apprendistato (mesi) (3) Livello di riferimento per la retribuzione Prolungamento del contratto: in caso di sospensione involontaria del rapporto per periodi superiori a 30 giorni (malattia, infortunio, ecc.) o per crisi aziendali gestite con accordi sindacali, il contratto è prolungato con il consenso di entrambe le parti per un periodo equivalente alla durata dell assenza. Recesso: - durante lo svolgimento del rapporto, in caso di dimissioni il preavviso è regolato dalle norme generali; - completato il periodo di formazione, le parti del contratto individuale possono recedere con un preavviso di 15 giorni. Anzianità di servizio: è utile per la maturazione e la corresponsione degli aumenti periodici di anzianità, nelle misure previste dal livello di appartenenza. Stabilizzazione degli apprendisti. Secondo il c.c.n.l. il datore di lavoro che occupa almeno 10 dipendenti non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 36 mesi precedenti. Dal computo sono esclusi i rapporti cessati durante il periodo di prova o risolti per dimissioni e licenziamento per giusta causa. E comunque consentita l assunzione di un apprendista. Particolarità: Prova (vedi), Malattia (vedi). Altri tipi di apprendistato Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Lavoro a tempo determinato Limiti. Il numero complessivo dei contratti (lavoro subordinato e somministrato) stipulati a tempo determinato non può superare il 25% medio su base annua dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell anno di assunzione. Le frazioni decimali uguali o superiori a 0,50 sono arrotondate all'unità superiore. La percentuale indicata può essere elevata con accordo aziendale. Esclusioni. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti conclusi nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi, elevati a 18 mesi nel Mezzogiorno (i periodi indicati possono essere incrementati con accordo aziendale). Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: l intervallo non trova applicazione nell ipotesi in cui il secondo contratto a termine viene stipulato per ragioni sostitutive; casi ulteriori possono essere individuati dalla contrattazione aziendale. Sostituzione di lavoratori con affiancamento. Nell ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un adeguato periodo di affiancamento tra il sostituto e il lavoratore sostituito, sia prima che inizi l assenza sia dopo il rientro di quest ultimo. Particolarità: Prova (vedi), Malattia (vedi), Preavviso (vedi). Lavoro a tempo parziale Clausole elastiche. Le parti possono stabilire clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e alla variazione in aumento della durata della prestazione, per una quantità non eccedente il 50% dell orario contrattuale. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso di almeno 3 giorni. Trattamento economico: per le ore oggetto di diversa collocazione e per le ore di lavoro prestate in aumento spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 15%. Sospensione: la possibilità di richiedere variazioni è sospesa (previa richiesta scritta presentata dal lavoratore con preavviso di una settimana) in caso di sopravvenuti gravi problemi di salute del richiedente o necessità di assistere coniuge o parenti di primo grado per malattie che richiedono assistenza continua, iscrizione a corsi di formazione e a corsi regolari di studio, stipula di un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo parziale. Esclusioni: le clausole elastiche non trovano applicazione nei seguenti casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, finché sussistono le causali contemplate: - lavoratore con gravi problemi di salute; - necessità di assistere coniuge o parenti di primo grado per malattie che richiedono assistenza continua; - frequenza di corsi di formazione correlati all attività aziendale, purché compatibile con l infungibilità delle mansioni svolte; - rientro dal congedo di maternità o esigenze di cura del bambino fino a 10 anni di età. Lavoro supplementare. Consentito in considerazione delle specifiche esigenze che caratterizzano il settore fino al raggiungimento dell orario pieno settimanale (è richiesto il consenso del lavoratore). Compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 24%. Trasformazione del rapporto. Le aziende valutano positivamente le richieste per l instaurazione di rapporti a tempo parziale, ove non osti l infungibilità delle mansioni svolte, entro il limite complessivo dell 8% del personale in forza a tempo indeterminato (la frazione viene arrotondata all unità superiore). In particolare la trasformazione è ammessa, sempre nel limite dell 8%, se riguarda patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti del coniuge, dei figli o dei genitori del lavoratore, nei casi di assistenza a conviventi inabili con connotazione di gravità ai sensi dell art. 3, c. 3, L. n. 104/1992 e (ove non osti l infungibilità delle mansioni svolte) per favorire la frequenza di corsi di formazione continua correlati all attività aziendale. Le aziende accolgono altresì, nel limite di un ulteriore 2%, le richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale con scadenza predefinita presentate dai lavoratori che rientrano dal congedo di maternità/paternità o per documentate esigenze di cura del bambino fino a 13 anni di età. Trasformazioni esenti da limitazioni: i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (e viceversa, se l interessato ne fa successivamente richiesta). Particolarità: Periodo di prova (vedi), Malattia (vedi). Lavoro ripartito Retribuzione: viene corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato, con eventuale conguaglio annuale per gli scostamenti riferiti agli istituti indiretti e differiti. Lavoro straordinario e flessibilità: viene considerato lavoro straordinario quello effettuato dal lavoratore che ha prolungato la prestazione oltre l'orario complessivo settimanale di 40 ore; si applica il regime di flessibilità. Maturazione degli istituti: in deroga a quanto previsto in via ordinaria, la maturazione dei ratei mensili della tredicesima mensilità, delle ferie e dei permessi per ex festività e per riduzione di orario avviene in misura direttamente proporzionale al lavoro svolto da ogni coobbligato in ciascun mese. Durata della prestazione: la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che ciascun coobbligato si impegna a svolgere sono indicati nel contratto di lavoro, ferma restando la possibilità per i coobbligati di 6

7 Lavoro stagionale Telelavoro Somministrazione di lavoro Lavoro a domicilio DISCIPLINE SPECIALI determinare discrezionalmente la sostituzione o la modificazione dell'orario, previa comunicazione al datore di lavoro (preavviso: una settimana; le variazioni che non comportano modifiche durature all'orario concordato possono essere comunicate con un giorno di preavviso). Le assenze per ferie, permessi (compresi permessi da banca ore e per riduzione di orario) e aspettative sono comunicate con almeno due giorni di preavviso. Sostituzioni: l assenza di uno dei coobbligati trasferisce l'obbligo della prestazione all'altro lavoratore, che è pertanto tenuto a sostituire l'assente senza soluzione di continuità. Solo in caso di oggettivo impedimento connesso a malattia/infortunio, che non consenta di avvisare tempestivamente l'altro coobbligato, la sostituzione può avvenire entro il giorno successivo a quello dell evento. Assenze di lunga durata: le parti possono concordare il subentro temporaneo di un nuovo lavoratore. Risoluzione del rapporto con uno dei coobbligati: l'altro è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa fino a concorrenza dell'orario complessivo. Le parti possono concordare la trasformazione del rapporto condiviso in rapporto a tempo pieno oppure il proseguimento del rapporto ripartito con un nuovo coobbligato. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Nozione: per telelavoro si intende la prestazione effettuata con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti telematici e tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale. Esclusioni: non sono considerate telelavoro le attività svolte, anche in via telematica, all'interno dei locali aziendali e quelle che, sebbene svolte a distanza, non implichino l'impiego della strumentazione informatica come mezzo propedeutico allo svolgimento dell'attività lavorativa. Criteri: il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti del lavoratore comparabile operante nei locali dell impresa; il carico di lavoro e i livelli di prestazione sono equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili interni. Orario di lavoro: si applica la disciplina prevista dalla legge e dal c.c.n.l., fermo restando che al telelavoratore è concessa, per la particolare natura del rapporto, una maggiore autonomia di gestione con riferimento alla collocazione della prestazione nell'arco della giornata e alla sua durata. Ai lavoratori in regime di telelavoro, la cui prestazione non è misurata o predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno. Limiti. I lavoratori somministrati a tempo determinato non possono superare, nell arco di 12 mesi, la media del 10% degli occupati dall impresa utilizzatrice a tempo indeterminato (le frazioni sono arrotondate all unità superiore). La percentuale può essere elevata con accordo aziendale. In alternativa al limite percentuale è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato fino a 10 lavoratori, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell impresa. Sostituzione di lavoratori assenti. La durata dei contratti di somministrazione a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne. Il lavoratore a domicilio riceve lo stesso trattamento economico previsto per i lavoratori interni, a parità di orario e di produzione. Ad ogni periodo di paga (o in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie) vengono corrisposte le seguenti maggiorazioni da computarsi sull ammontare complessivo della retribuzione percepita nel periodo di riferimento. Maggiorazioni % Indennità sostitutiva della tredicesima mensilità, del trattamento di malattia e maternità, 23,00 delle ferie e delle festività Indennità forfettaria per periodi di incapacità lavorativa 0,50 Indennità sostitutiva del tfr 7,40 Rimborso spese per l uso di macchine, locali, energia e accessori 2,00 Attività sindacale Permessi retribuiti DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA Assemblea: nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite (in situazioni particolari possono essere anticipate fino a due ore di pertinenza dell anno successivo). La convocazione dell assemblea va comunicata all azienda con un preavviso di almeno 2 giorni e con l indicazione specifica dell ordine del giorno. Il diritto di assemblea è esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti per un massimo di 8 ore annue retribuite. Affissione: il diritto di affissione è regolato dall art. 25, L. n. 300/1970. Componenti RSU: il numero dei componenti è stabilito con riferimento al numero dei dipendenti dell unità produttiva: - 3 componenti nelle unità da 16 a 120 dipendenti; - 6 nelle unità da 121 a 360 dipendenti; - 9 nelle unità da 361 a 600 dipendenti; - 12 nelle unità da 601 a 840 dipendenti; - 15 nelle unità da 841 a dipendenti; - il numero dei componenti aumenta di 3 unità per scaglioni di 240 dipendenti nelle unità di maggiori dimensioni fino a dipendenti. Dirigenti RSU: sono attribuiti i seguenti permessi retribuiti: - nelle unità produttive che occupano fino a 120 dipendenti, 2 ore all anno per ogni dipendente, ripartite in parti uguali tra tutti i componenti; - nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti, 8 ore mensili per ciascun componente. Rappresentanti per la sicurezza: sono eletti in numero di: - 1 nelle unità produttive che occupano fino a 120 dipendenti; - 2 nelle unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti; - 3 nelle unità produttive che occupano da 201 a dipendenti; 6 nelle unità produttive che occupano oltre dipendenti. Nelle unità produttive che occupano da 5 a 15 dipendenti i compiti del rappresentante per la sicurezza sono assunti dal delegato d impresa. Spettano permessi retribuiti pari a: - 12 ore annue nelle unità produttive fino a 5 dipendenti; - 30 ore annue nelle unità da 6 a 15 dipendenti; - 40 ore annue per rappresentante nelle unità da 16 a 120 dipendenti; - 70 ore annue complessive nelle unità da 121 a 200 dipendenti; 40 ore annue per rappresentante nelle unità oltre 200 dipendenti. Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Confederazioni sindacali e delle Federazioni nazionali di categoria sono concessi permessi retribuiti fino a una giornata al mese; le ore di permesso sono cumulabili quadrimestralmente. Previdenza complementare WELFARE CONTRATTUALE Contribuzione al fondo Previmoda: - a carico azienda: 1,50% da calcolare, per 13 mensilità, su minimo contrattuale, indennità di contingenza, Edr; - a carico lavoratore: 1,50% della stessa base di computo, oltre al versamento dell intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l attività lavorativa dopo il (2% di minimo contrattuale, indennità di contingenza, Edr, se l attività è iniziata in precedenza). Dal 1 luglio 2017 è previsto a carico azienda un ulteriore contributo pari allo 0,20% per il finanziamento di un assicurazione per i casi di 7

8 Assistenza integrativa Polizze assicurative Contributi contrattuali premorienza e invalidità permanente. WELFARE CONTRATTUALE A decorrere dal 1 luglio 2017 è prevista l adesione ad un fondo sanitario del settore moda o analogo fondo di natura contrattuale, da finanziare con un contributo a carico azienda pari a 8 euro/mese (per 12 mensilità) per ogni lavoratore a tempo indeterminato o determinato di durata pari o superiore a 12 mesi (in questo caso il contributo decorre dal tredicesimo mese). Quadri e impiegati direttivi. Hanno diritto, anche attraverso apposita polizza assicurativa, alla copertura delle spese e all assistenza legale in caso di procedimenti civili/penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l esercizio delle funzioni svolte. L azienda è tenuta ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Per il finanziamento dell ente bilaterale, in via di costituzione, è previsto un contributo a carico azienda in misura pari a 1 euro/mese per ciascun dipendente a tempo indeterminato. Preavviso Trattamento di fine rapporto ESTINZIONE DEL RAPPORTO Operai Area Durata AQ-cons AQ-centr 12 giorni (96 ore) AQ-base AO 6 giorni (48 ore) Intermedi Anzianità di servizio Area fino a 5 anni da 6 a 10 anni oltre 10 anni ATG-centr 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi AQ-cons AQ-centr mezzo mese 1 mese 1 mese e mezzo In caso di dimissioni i termini indicati sono ridotti alla metà Impiegati Anzianità di servizio Area fino a 5 anni da 6 a 10 anni oltre 10 anni ASG 2 mesi 3 mesi 4 mesi ATG 1 mese e mezzo 2 mesi 2 mesi e mezzo AQ AO 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi Il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese Lavoro a tempo determinato: in caso di risoluzione anticipata ad opera del lavoratore la durata del preavviso è ridotta alla metà (esclusi operai). Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge 8

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