TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA - PMI Ottobre 2016

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1 TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA - PMI Ottobre 2016 ESTREMI E PARTI STIPULANTI Accordo di rinnovo Accordo di rinnovo Accordo di rinnovo CCNL Campo di applicazione Data di stipula Decorrenza Scadenza 12 ottobre aprile marzo 2019 Parti stipulanti Uniontessile e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil 7 ottobre 2013 (parte normativa) 1 aprile marzo novembre 2013 (tabelle retributive) Parti stipulanti Uniontessile e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil 22 luglio aprile marzo 2013 Parti stipulanti Uniontessile e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uilta-Uil 8 luglio aprile marzo 2012 Parti stipulanti Uniontessile e Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil Il c.c.n.l. si applica alle aziende industriali: - di confezione in serie di abbigliamento tradizionale, informale e sportivo, camiceria, biancheria personale e da casa, confezioni in pelle e succedanei, divise ed abiti da lavoro, corsetteria, cravatte, sciarpe e foulards, accessori dell'abbigliamento ed oggetti cuciti in genere; - della maglieria, calzetteria e tessuti a maglia; - del cotone; - della lana; - del feltro tessuto, feltro battuto ed articoli da caccia; - della canapa, lino, cocco e fibre dure, similari e succedanee; - della tintoria, stamperia e finitura tessile; - della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche; - della torcitura della seta e dei fili artificiali e sintetici, della filatura dei cascami di seta, della trattura della seta; - dei tessili vari; - della juta; - delle tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini; - del feltro e cappello di pelo, feltro e cappello di lana, pelo per cappello; - dei berretti e copricapo diversi, fodere e marocchini; - delle trecce e cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini da intreccio e delle trecce meccaniche; - del tessuto non tessuto; - dei bottoni ed articoli affini. Minimi contrattuali DATI RETRIBUTIVI Elemento retributivo nazionale Liv. Ind. funz , , , ,67 51, , , , , , , , , , , , , , , , ,29 3 bis 1.606, , , , , , , ,32 2 bis 1.524, , , , , , , , , ,7 1219, ,26 Scatti di anzianità Liv. Importo Liv. Importo 8 12,91 4 8, ,88 3 7, ,33 2 7,23 5 9,81 1 6,71 Maturazione: 4 scatti biennali. Gli aumenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, il lavoratore conserva in cifra l importo maturato e il numero degli scatti che si considerano maturati viene ricalcolato. Elemento di garanzia retributiva fino al 2016 dal ,00 240,00 L EGR viene erogato annualmente, con la retribuzione del mese di gennaio, ai dipendenti in forza dal 1 gennaio al 31 dicembre

2 Mensilità aggiuntive Premio di risultato Lavoro straordinario, notturno, festivo DATI RETRIBUTIVI dell anno precedente che non abbiano percepito importi aggiuntivi al trattamento minimo contrattuale (con assorbimento fino a concorrenza di quanto individualmente erogato in aggiunta al minimo). Criteri di computo: l importo è ragguagliato alla durata del rapporto nell anno di riferimento (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero) ed è riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale. L'importo è omnicomprensivo dell incidenza sugli istituti legali e co ntrattuali, compreso il tfr. Criteri di utilizzo: l importo può essere utilizzato per l istituzione di premi aziendali. Nel settore è prevista l erogazione, in occasione della ricorrenza natalizia, di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione mensile di fatto, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre (se il rapporto è iniziato/cessato in corso d anno, la frazione di mese non inferiore a due settimane è considerata mese intero). Periodi utili per la maturazione della tredicesima: le sospensioni della prestazione dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell ambito della conservazione del posto, assenze giustificate nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. La contrattazione aziendale può individuare erogazioni economiche correlate al raggiungimento di obiettivi concordati rivolti ad incrementare la produttività, a migliorare la qualità o altri indicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla combinazione di diversi parametri a carattere collettivo e/o individuale. Il lavoro straordinario è ammesso entro il limite individuale di 250 ore annuali fino al raggiungimento di un monte ore complessivo pari a 160 ore per dipendente. Le ore prestate tra le 160 e le 250 sono recuperate, a richiesta del lavoratore, attraverso corrispondenti riposi compensativi da godere in date stabilite in quote eguali dall azienda e dall interessato. Nei regimi di orario basati sui turni 6x6 non sono considerate straordinarie le ore prestate tra la 37 a la 40 a. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. E considerato festivo il lavoro prestato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla retribuzione di fatto, comprensiva della maggiorazione per gli addetti al lavoro a squadre. Tipo di prestazione Maggiorazione straordinario diurno: prime 5 ore settimanali 35% straordinario diurno: ore successive 45% straordinario notturno 56% straordinario festivo diurno 61% straordinario festivo notturno 66% notturno 44% notturno (6 x 6 a rotazione) 38% festivo diurno 38% festivo notturno 54% Altre voci Parametri retributivi Per gli impiegati di 7 livello, non assoggettabili alle limitazioni di orario, il lavoro normalmente eccedente l'orario ordinario, prestato con carattere di continuità per esigenze dell'azienda, viene compensato con una maggiorazione sull'elemento retributivo nazionale nella misura convenuta tra le parti. Maggiorazioni per lavoro a squadre: 1,38% della retribuzione di fatto. Nel caso di turni a scacchi la maggiorazione è pari all 1,64% dell elemento retributivo nazionale. Indennità per pluralità di mansioni: viene riconosciuta ai lavoratori di 2 e 3 livello, che siano adibiti in modo continuativo ad almeno 4 mansioni su impianti e/o macchine a contenuto tecnologico diverso, in misura pari a 6,20 euro/mese per il 2 livello e a 7,75 euro/mese per il 3 livello. L indennità è riconosciuta al raggiungimento degli standard aziendalmente previsti. Cottimisti: le tariffe di cottimo devono garantire un utile non inferiore al 7,50% del minimo di paga contrattuale. Indennità di cassa o maneggio denaro: spetta all impiegato adibito al maneggio di denaro con responsabilità per errori, in misura mensile pari al 6% dell elemento retributivo nazionale. Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 173 (orario settimanale di 40 ore), 156 (turni 6x6). Divisore per detrazioni (operai): il calcolo delle detrazioni per le ore di assenza viene effettuato dividendo la retribuzione di fatto mensile per le ore lavorative del mese. Numero di mensilità: 13. Retribuzione nazionale. È costituita dalle seguenti voci: elemento retributivo nazionale, scatti di anzianità, indennità di mensa e indennità di funzione quadri. Elementi aggiuntivi della retribuzione: - sono stabiliti dal contratto nazionale le maggiorazioni per lavoro a squadre, lavoro notturno, lavoro domenicale e festivo, flessibilità, turni a scacchi; altre indennità previste dal c.c.n.l.; altri compensi, quote ed eventuali relative maggiorazioni la cui entità sia stabilita direttamente o indirettamente dal c.c.n.l.; - sono stabiliti a livello aziendale (l elenco ha carattere esemplificativo) gli importi corrisposti a titolo individuale e/o collettivo (aumenti di merito, indennità di mansione, aumenti per determinate prestazioni o occasioni, ecc.); incentivi (cottimi) e mancato cottimo (concottimo); premi annui o con altra periodicità; provvigioni e partecipazioni agli utili e ai prodotti. Omnicomprensività: gli elementi aggiuntivi non si computano su nessun istituto indiretto o differito, né sul t.f.r. Conteggio delle ore di lavoro (operai): in caso di ritardo fino a 30 minuti viene effettuata una trattenuta di un quarto d ora o di mezz ora, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o sia superiore. Interruzioni del lavoro (operai): in assenza di preavviso in tempo utile (nel corso della giornata precedente), le ore di interruzione vengono recuperate a regime normale; in mancanza di recupero viene corrisposto l 80% della retribuzione di fatto per la prima giornata di sospensione. Anzianità di servizio: nel caso di passaggio di qualifica da operaio a intermedio e impiegato, l anzianità trascorsa nella qualifica di provenienza è utile ai fini delle ferie e del preavviso. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Categorie e qualifiche Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 8 livelli professionali (nell ambito del 2 e 3 livello la posizione bis ha valenza economica). Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 45 e Sezione II). Laureati e diplomati: - l impiegato laureato, assunto in primo impiego per mansioni attinenti al titolo di studio non può essere assegnato a un livello inferiore al 6 ; - l impiegato diplomato, assunto in primo impiego per mansioni attinenti al titolo di studio non può essere assegnato a un livello inferiore al 5. 2

3 Periodo di prova COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Mansioni promiscue. Il lavoratore adibito con continuità a mansioni relative a più livelli viene inquadrato nel livello corrispondente alla mansione superiore, sempreché questa abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuità. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni di sei mesi continuativi ovvero in più periodi frazionati nell arco di 24 mesi. Nel caso di sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, il nuovo livello è acquisito alla scadenza del termine di conservazione del posto dell assente. Il lavoratore riassegnato alle precedenti mansioni dopo aver sostituito per almeno 6 mesi un assente con diritto alla conservazione del posto, conserva il 50% della differenza retributiva (elemento retributivo nazionale più elementi collettivi aziendali). Svolgimento di mansioni inferiori. La permanenza nelle mansioni inferiori assegnate per esigenze di ordine tecnico e/o di modifica degli assetti organizzativi, non può prolungarsi oltre 2 mesi nell anno anche in periodi frazionati. Lo spostamento a mansioni inferiori è consentito a tempo indeterminato se motivato da inidoneità fisica del lavoratore o necessità aziendale di riduzione del personale e in assenza di altre soluzioni nell ambito del livello di provenienza. Livello Durata * mesi mesi 4 3 mesi 3 2 mesi e mezzo 2 2 mesi 1 1 mese * periodi di effettiva prestazione Esclusione: non si applica il periodo di prova al lavoratore assunto nuovamente dalla medesima impresa per le stesse mansioni, qualora abbia prestato attività subordinata per un periodo complessivo di almeno 9 mesi nell arco dei 2 anni antecedenti. Sospensione: la malattia e l infortunio sopravvenuti durante il periodo di prova lo sospendono per tutta la durata dell evento nei limiti del periodo di conservazione del posto. Lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto: la durata del periodo di prova è computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 22 giornate e per ogni settimana 5 giornate (ovvero 26 giornate/mese e 6 giornate/settimana per i cicli 6x6). ORARIO DI LAVORO Regimi di orario Orario normale: 40 ore settimanali e 8 ore giornaliere, distribuite di norma nei primi 5 giorni della settimana. Le aziende possono adottare altre distribuzioni d orario nell ambito della settimana o in cicli plurisettimanali (l orario viene realizzato come media in un periodo non superiore a 12 mesi). Se il lavoro è organizzato su 6 giorni settimanali per un maggior utilizzo degli impianti, l orario è ridotto a 36 ore settimanali a parità di retribuzione. La durata massima dell orario di lavoro non può superare 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolate come media su un periodo di 6 mesi; tale periodo viene elevato a 12 mesi in caso di incrementi di attività produttiva, termini di consegna tassativi, commesse eccezionali, lancio di nuove linee di prodotto, esigenze legate alla sostituzione di una posizione rimasta vacante per risoluzione del rapporto, avvio di nuove attività, esigenze che non possono essere soddisfatte con i normali assetti produttivi aziendali, fermi di produzione dovuti a cause di forza maggiore. Flessibilità: per garantire l ottimale utilizzo degli impianti e fronteggiare le variazioni dell intensità produttiva, l orario contrattuale può essere superato fino al limite (elevabile con accordo aziendale) delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore all'anno. Maggiorazioni per le ore prestate oltre l'orario contrattuale: - 17% per le prime 48 ore; - 20% per le ore successive. Lavoratori discontinui. Sono assunti per un orario di lavoro fino a 48 ore medie settimanali (la media è calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi). Le ore prestate oltre la 40 a e fino all orario normale contrattuale dei discontinui sono compensate con quote di retribuzione ordinaria. Lavoro a squadre. L orario giornaliero è di 8 ore per turno, compreso il riposo di mezz ora il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile. Banca ore Possono confluire in banca ore le ore di recupero della flessibilità non utilizzate collettivamente, le ore di lavoro supplementare, le giornate di riposo previste contrattualmente per usufruire di periodi di congedo retribuiti di lunga durata a fronte di particolari esigenze familiari o personali. Festività Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1 gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1 novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: - per le festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile; - per le festività coincidenti con la domenica o con il sabato spetta una quota giornaliera della retribuzione di fatto, in aggiunta alla retribuzione mensile. Ferie Anzianità di servizio qualunque anzianità fino a 12 anni da 13 a 20 anni oltre 20 anni fino a 10 anni da 11 a 18 anni oltre 18 anni Durata Operai 4 settimane Intermedi 4 settimane 4 settimane e 1 giorno 5 settimane Impiegati 4 settimane 4 settimane e 1 giorno 5 settimane 3

4 Permessi ROL - Ex festività ORARIO DI LAVORO Maturazione: per ogni anno di servizio. Per la maturazione sono considerate utili anche le assenze per malattia, infortunio, nell ambito del periodo di comporto, congedo matrimoniale, permessi retribuiti, assenze giustificate e le assenze per gravidanza e puerperio secondo le specifiche disposizioni di legge. Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese pari o superiore a due settimane è considerata mese intero). Permessi ROL Lavoratori Durata giornalieri 56 ore addetti al lavoro a squadre 52 ore turnisti (5 x 8 con riposo a scorrimento) 64 ore turnisti (6 x 6) 24 ore I compensi per la coincidenza del 15 agosto con domenica o sabato o periodo feriale e per l ex festività del 4 novembre sono corrisposti in occasione del godimento delle r.o.l. Settori abbigliamento, magliecalze, cappello, berretto, cappello di paglia, copertoni e tende: il solo compenso per l ex festività del 4 novembre viene corrisposto in occasione del godimento delle r.o.l. Maturazione: per ciascun anno di servizio, con esclusione dei periodi di assenza per maternità e servizio militare. Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Turnisti (5x8 con riposo a scorrimento): al raggiungimento di 50 notti di prestazione nell anno, possono usufruire nell anno successivo di ulteriori 8 ore annue di permesso. Permessi ex festività: - 32 ore per ogni anno di servizio in caso di orario distribuito su 5 giorni; - 30 ore/anno per orario distribuito su 6 giorni. Criteri di maturazione: i medesimi criteri utilizzati per le ferie. Malattia Maternità Infortunio sul lavoro Congedo matrimoniale Servizio militare Corsi di studio e attività formative VICENDE DEL RAPPORTO Periodo di comporto Periodo di assenza Integrazione fino al Operai dal 1 al 3 giorno 50% dal 4 al 180 giorno 100% Intermedi e Impiegati primi 4 mesi 100% Per singola malattia: 13 mesi (= 394 giorni), prolungati a 15 mesi per le gravi patologie elencate nel testo contrattuale. Nel caso di più malattie si sommano le assenze comprese nell arco dei 30 mesi (= 909 giorni) precedenti. mesi successivi fino al termine del comporto Retribuzione: la retribuzione comprende anche le maggiorazioni per lavoro a squadre o notturno qualora le prestazioni siano state già programmate. Operai dopo il 180 giorno. In caso di cessazione del trattamento a carico Inps, il datore di lavoro corrisponde il 50% della retribuzione fino al termine del periodo di conservazione del posto. Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: il lavoratore con un lungo periodo o ripetuti periodi di ricovero ospedaliero o di sottoposizione a terapie salvavita ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa fino ad un massimo di quattro mesi. L'aspettativa non comporta retribuzione né altri oneri per l'azienda, incluso il t.f.r. L'aspettativa per malattia è considerata come periodo neutro per il calcolo dei limiti di 13 e di 30 mesi per la conservazione del posto. Lavoro a tempo determinato: il periodo di comporto è complessivamente pari alla metà della durata del contratto con un minimo di 30 giorni; a tal fine si cumulano tutte le assenze per malattia. Lavoro a tempo parziale: nel part-time verticale il periodo di comporto (13 mesi) e il periodo mobile (30 mesi) vengono proporzionalmente ridotti in relazione al minor orario pattuito. Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere l intera retribuzione per i primi cinque mesi di assenza. Lavoratrici in forza al (intermedi e impiegati): viene corrisposto il 27% della retribuzione mensile di fatto per il primo mese di assenza facoltativa. Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione per tutto il periodo di comporto. La retribuzione comprende anche le maggiorazioni per lavoro notturno e per lavoro a squadre qualora le prestazioni siano state già programmate. In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione di fatto, ivi compresa la percentuale di lavoro notturno e la maggiorazione per lavoro a squadre qualora tali prestazioni siano state già programmate per il periodo di congedo. Settore confezioni in serie: per gli impiegati la durata del congedo matrimoniale è di 15 giorni lavorativi con decorrenza della retribuzione di fatto. Con riferimento alle attività di volontariato nazionale/internazionale il c.c.n.l. prevede la possibilità per le aziende di concedere permessi non retribuiti e periodi di aspettativa fino a un massimo di 6 mesi. Formazione continua. I lavoratori che, al fine di migliorare la preparazione professionale, intendono frequentare corsi di formazione correlati all attività dell azienda, organizzati da enti pubblici o direttamente gestiti dalle Regioni ovvero che siano inviati dall azienda a frequentare corsi previsti da piani formativi concordati, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti, per un massimo di 150 ore pro-capite, a carico di un monte ore determinato all inizio di ogni anno moltiplicando 6 ore per il numero dei dipendenti. Nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo avviene su base biennale. Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 2% dei dipendenti con un minimo di una unità. Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio diversi dalla formazione e dall aggiornamento professionale sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti che devono sostenere prove di esame, possono usufruire sia di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i due giorni precedenti la sessione di esami (non competono permessi per gli 50% 4

5 Altri permessi e aspettative Trasferta Trasferimento VICENDE DEL RAPPORTO esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico), sia di un monte ore fissato all inizio di ogni anno nella misura di 4 ore per dipendente. Nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo avviene su base biennale. I permessi competono nella misura massima di 100 ore pro-capite e possono essere attribuiti anche a coloro che si iscrivono a corsi di alfabetizzazione o che frequentano corsi di lingua italiana per stranieri (in questi casi la misura massima è elevata a 200 ore). Le assenze contemporanee per i permessi di cui sopra (e per i congedi per la formazione di cui all art. 5, L. n. 53/2000) non possono superare il 2% dei dipendenti con un minimo di una unità (sono esclusi dal computo i lavoratori assenti per lo svolgimento di esami). Gravi infermità e lutti familiari. Al lavoratore viene concesso un permesso retribuito per un massimo di 3 giorni nell arco di un anno in caso di decesso o di grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente risultante da certificazione anagrafica. Permessi e aspettative. Permessi retribuiti per giustificati motivi: sono accordati, compatibilmente con le esigenze di servizio, agli impiegati/intermedi che abbiano utilizzato per intero i permessi per r.o.l., ex festività e compensativi della flessibilità. Aspettativa per gravi motivi familiari: può essere concesso, a richiesta, un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a due anni; nell'ambito di questo periodo è concessa un'aspettativa da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 3 mesi, per gravi necessità personali di carattere straordinario. Alla lavoratrice madre adibita a lavoro a squadre che comprenda anche turni notturni (tra la mezzanotte e le 6 del mattino) può essere concessa un aspettativa per necessità di assistenza del bambino di età fino a 18 mesi. Trattamento: le aspettative di cui sopra non comportano retribuzione né altri oneri per l azienda, incluso il t.f.r. Riabilitazione tossicodipendenti. Il lavoratore che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a tre anni. Al lavoratore che ne faccia richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma seguito da un familiare tossicodipendente, l azienda concede un periodo di aspettativa fino a 3 mesi, fruibile anche per periodi frazionati (comunque non inferiori ad una settimana) compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive; l aspettativa è concessa una sola volta per ogni familiare coinvolto. Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorre retribuzione, né anzianità di servizio per alcun istituto. Lavoratori disabili. I permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili ed i permessi fruiti direttamente dai lavoratori disabili sono regolati dall art. 33, c. 3, L. n. 104/1992. Il lavoratore inviato in trasferta fuori dai limiti del comune in cui svolge normalmente la sua attività ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, a piè di lista ovvero nella misura stabilita preventivamente dalle parti. Per le trasferte occasionali, le ore di viaggio eccedenti l orario normale di lavoro sono compensate con il 100% dell elemento retributivo nazionale (esclusi i lavoratori non soggetti a limitazioni d orario). Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (per sé e famiglia) e di trasloco, è dovuta un indennità commisurata al 50% della retribuzione mensile di fatto ovvero, se si tratta di trasferimento con congiunti a carico, al 100% della medesima retribuzione. Il lavoratore ha diritto altresì al rimborso dell indennizzo corrisposto per anticipata risoluzione del contratto di locazione e degli altri contratti di fornitura domestica. Il lavoratore che risolva il rapporto per dimissioni per giusta causa o venga licenziato (non per giusta causa) entro 5 anni dal trasferimento ha diritto all intera indennità che gli sarebbe spettata in caso di trasferimento, purché rientri nella sede originaria entro 6 mesi. Apprendistato professionalizzante DISCIPLINE SPECIALI Durata e retribuzione (apprendisti assunti dal ) Livello (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) bis bis bis bis

6 DISCIPLINE SPECIALI (1) Livello di destinazione finale dell'apprendista (2) Durata dell'apprendistato (mesi) (3) Livello di riferimento per la retribuzione Altri tipi di apprendistato Lavoro a tempo determinato Lavoro a tempo parziale Lavoro ripartito Riduzione della durata: fino a 6 mesi, applicabili al terzo periodo, per gli apprendisti che abbiano in precedenza svolto presso la stessa azienda uno stage o tirocinio di pari durata. Formazione: sono dedicate alla formazione tra 80 e 120 ore medie annue, comprensive di quelle eventualmente previste dall offerta formativa pubblica. Malattia: si applica la disciplina generale. Recesso: in caso di dimissioni prima della scadenza del periodo di apprendistato il preavviso è regolato dalle norme generali. Anzianità di servizio: è utile per la maturazione e la corresponsione degli aumenti periodici di anzianità; gli aumenti sono erogati nelle misure previste dal livello di appartenenza. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Limiti. L impresa può utilizzare nel corso dell anno solare, per i due tipi di contratto a termine (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine) complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori non superiore al 25% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell assunzione (le frazioni sono arrotondate all unità superiore; la percentuale indicata può essere elevata con accordo aziendale); è comunque consentita l assunzione di almeno 5 lavoratori con contratto a tempo determinato e/o somministrazione a termine. Esclusioni: sono escluse da limitazioni le assunzioni intervenute per le causali previste dalla legislazione vigente ed i contratti a tempo determinato riferiti alle seguenti ipotesi: lavorazioni connesse all'aggiudicazione di commesse pubbliche che presentino caratteri di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva; particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti al normale portafoglio ordini; sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti/lavorazioni; attività non programmabili e non riconducibili nell'attività ordinaria dell'impresa. Sono altresì esclusi da limitazioni i lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione per ragioni sostitutive o ai sensi della L. n. 68/1999. Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: l intervallo non trova applicazione nell'ipotesi in cui il secondo contratto a termine sia stipulato per ragioni sostitutive e nei casi di avvio di nuove attività per la durata complessiva di 12 mesi (elevata a 18 mesi nel Mezzogiorno). Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall ampiezza delle interruzioni tra un contratto e l altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 12 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la Dtl. Sostituzione di lavoratori con affiancamento. Nell ipotesi di assunzione a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, è consentito l affiancamento del sostituito per un massimo di due mesi collocabili nel periodo precedente e/o successivo all assenza. Particolarità: Malattia (vedi), Preavviso (vedi). Clausole elastiche. Le parti possono stabilire clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero alla variazione in aumento della sua durata, per una quantità non eccedente il 50% dell orario contrattuale. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso di almeno 3 giorni. Trattamento economico: per le ore oggetto di variazione spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 15%. Lavoro supplementare. Consentito con il consenso del lavoratore fino al raggiungimento dell orario pieno settimanale, quando ricorrono le seguenti fattispecie: incrementi di attività produttiva, di campionario, di inventario, di confezionamento e spedizione del prodotto; sostituzione di lavoratori assenti; esecuzione di un incarico definito o predeterminato; formazione dei lavoratori neo assunti; adeguamento dei programmi informatici aziendali; supporto tecnico in materia di sicurezza sul lavoro in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi; attività di riparazione e manutenzione; stati di necessità. Trattamento economico: il lavoro supplementare è compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 24%. Trasformazione del rapporto: le aziende sono tenute: - a valutare positivamente, ove non osti l infungibilità delle mansioni, le richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale entro il limite complessivo del 10% del personale in forza a tempo indeterminato; - ad accogliere, entro il limite complessivo dell 8%, le richieste di trasformazione motivate da gravi problemi di salute del richiedente o da necessità di assistere il coniuge o parenti di primo grado affetti da malattie che richiedano assistenza continua nonché, ove non osti l infungibilità delle mansioni, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua correlati all attività aziendale. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (e viceversa, se l interessato ne fa successivamente richiesta); tali trasformazioni non sono considerate ai fini del raggiungimento del limite percentuale da ultimo indicato. Particolarità: Periodo di prova (vedi), Malattia (vedi). Retribuzione: viene corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato, con eventuale conguaglio annuale per gli scostamenti riferiti agli istituti indiretti e differiti. Lavoro straordinario e flessibilità: viene considerato lavoro straordinario quello effettuato dal lavoratore che ha prolungato la prestazione oltre l'orario complessivo settimanale; si applica il regime di flessibilità. Maturazione degli istituti: in deroga a quanto previsto in via ordinaria, la maturazione dei ratei mensili della tredicesima mensilità, delle ferie e dei permessi per ex festività e per riduzione di orario avviene in misura direttamente proporzionale al lavoro svolto da ogni coobbligato in ciascun mese. Durata della prestazione: la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che ciascun coobbligato si impegna a svolgere sono indicati nel contratto di lavoro, ferma restando la possibilità per i coobbligati di determinare discrezionalmente la sostituzione o la modificazione dell'orario, previa comunicazione al datore di lavoro (preavviso: una settimana; le variazioni che non comportano modifiche durature all'orario concordato possono essere comunicate con un giorno di preavviso). Le assenze per ferie, permessi (compresi permessi da banca ore e per riduzione di orario) e aspettative sono comunicate con almeno due giorni di preavviso. Sostituzioni: l assenza di uno dei coobbligati trasferisce l'obbligo della prestazione all'altro lavoratore, che è pertanto tenuto a sostituire l'assente senza soluzione di continuità. Solo in caso di oggettivo impedimento connesso a malattia/infortunio, che non consenta di avvisare tempestivamente l'altro coobbligato, la sostituzione può avvenire entro il giorno successivo a quello dell evento. Assenze di lunga durata: le parti possono concordare il subentro temporaneo di un nuovo lavoratore. Risoluzione del rapporto con uno dei coobbligati: l'altro è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa fino a concorrenza 6

7 Lavoro stagionale Telelavoro Somministrazione di lavoro Lavoro a domicilio DISCIPLINE SPECIALI dell'orario complessivo. Le parti possono concordare la trasformazione del rapporto condiviso in rapporto a tempo pieno oppure il proseguimento del rapporto ripartito con un nuovo coobbligato. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Nozione: per telelavoro si intende la prestazione effettuata con l ausilio di strumenti telematici al di fuori della sede di lavoro aziendale. Tale modalità di esecuzione della prestazione deve essere prevalente rispetto a quella tradizionale e può essere svolta per periodi predefiniti e/o in alternanza al lavoro effettuato presso l azienda. Retribuzione: al telelavoratore compete la retribuzione prevista dal c.c.n.l. e dagli accordi di secondo livello. Orario di lavoro: al lavoratore in regime di telelavoro si applica la disciplina prevista dalla legge e dal c.c.n.l., fermo restando che azienda e lavoratore possono stabilire una diversa collocazione e durata della prestazione lavorativa nell'arco della giornata. Il lavoratore deve rendersi disponibile in fasce orarie prestabilite per connessioni operative con l azienda. Limiti. Per la somministrazione a termine trovano applicazione i limiti previsti per il lavoro a tempo determinato (vedi). Sostituzione di lavoratori assenti. La durata dei contratti di somministrazione a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne. Il lavoratore a domicilio riceve lo stesso trattamento economico previsto per i lavoratori interni, a parità di orario e di produzione. Ad ogni periodo di paga (o in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie) vengono corrisposte le seguenti maggiorazioni da computarsi sull ammontare complessivo della retribuzione percepita nel periodo di riferimento. Maggiorazioni % Indennità sostitutiva della tredicesima mensilità, delle ferie e delle festività 22,00 Indennità forfettaria per periodi di incapacità lavorativa 0,50 Indennità sostitutiva del tfr 7,40 Rimborso spese per l uso di macchine, locali, energia e accessori 2,00 Attività sindacale Permessi retribuiti DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA Assemblea: nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. La convocazione dell assemblea va comunicata all azienda con un preavviso di almeno 2 giorni, riducibile a uno in caso di urgenza, con l indicazione specifica dell ordine del giorno. Le ore ancora disponibili nell anno possono essere utilizzate, nel limite di due ore, nell anno successivo; qualora nell anno le ore disponibili siano esaurite possono essere anticipate, sempre nel limite di due, ore di pertinenza dell anno successivo. Assemblee riguardanti più aziende che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti possono essere convocate congiuntamente dalle organizzazioni sindacali stipulanti. Affissione: il diritto di affissione è regolato dall art. 25, L. n. 300/1970. Componenti RSU: il numero dei componenti è stabilito con riferimento al numero dei dipendenti dell unità produttiva: - 3 componenti nelle unità da 16 a 120 dipendenti; - 6 nelle unità da 121 a 360 dipendenti; - 9 nelle unità da 361 a 600 dipendenti; - 12 nelle unità da 601 a 840 dipendenti; - 15 nelle unità da 841 a dipendenti; - il numero dei componenti aumenta di 3 unità per scaglioni di 240 dipendenti nelle unità di maggiori dimensioni fino a dipendenti. Delegato d impresa: viene eletto nelle imprese da 5 a 15 dipendenti. Rappresentanti per la sicurezza: sono eletti in numero di: - 1 nelle unità produttive che occupano fino a 120 dipendenti; - 2 nelle unità che occupano da 121 a 200 dipendenti; - 3 nelle unità che occupano da 201 a dipendenti; 6 nelle unità che occupano oltre dipendenti. Dirigenti RSU: hanno diritto ai seguenti permessi retribuiti: - nelle unità produttive che occupano fino a 120 dipendenti, 2 ore all anno per ogni dipendente, ripartite in parti uguali tra tutti i componenti; - nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti, 8 ore mensili per ciascun componente (cumulabili nell arco dell anno solare). Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Confederazioni sindacali e delle Federazioni nazionali di categoria sono concessi permessi retribuiti fino a una giornata al mese, cumulabili quadrimestralmente. Previdenza complementare Assistenza integrativa Polizze assicurative Contributi contrattuali WELFARE CONTRATTUALE Contribuzione al Fondapi. A carico azienda: 1,70% dell elemento retributivo nazionale; a decorrere dall l aliquota è elevata all 1,80%. A carico lavoratore: 1,50% della stessa base di computo; a decorrere dall l aliquota è elevata all 1,60%. E previsto inoltre il versamento dell intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l attività lavorativa dopo il (2% dell elemento retributivo nazionale se l attività è iniziata in precedenza). Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Quadri e impiegati con funzioni direttive. Hanno diritto ad una copertura anche in forma assicurativa per le spese e l assistenza legale in caso di procedimenti civili/penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l esercizio delle funzioni svolte. L azienda è altresì tenuta ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Contribuzione a carico delle aziende aderenti al sistema: A) Fondo sicurezza: - 18 euro/anno (1,50 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per le aziende prive del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; - 6 euro/anno (0,50 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per le altre aziende. B) Fondo sviluppo bilateralità: - 6 euro/anno (0,50 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno, per lo sviluppo dell apprendistato; - 3 euro/anno (0,25 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo parziale, per lo sviluppo dell apprendistato. C) Fondo sostegno al reddito: 28 euro/anno (2,33 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore. D) Osservatorio della contrattazione e del lavoro: - 8 euro/anno (0,66 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, per l introduzione ed il sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale, nonché per la contrattazione territoriale di secondo livello; - 12 euro/anno (1 7

8 WELFARE CONTRATTUALE euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per ulteriori attività correlate di assistenza contrattuale. Importo sostitutivo: i datori di lavoro che non aderiscono al sistema e non versano i relativi contributi erogano a ciascun lavoratore un importo forfettario, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear) pari a 25 euro/mese per 13 mensilità. Per i lavoratori assunti a tempo parziale, l importo è ragguagliato all orario di lavoro. Preavviso Trattamento di fine rapporto ESTINZIONE DEL RAPPORTO Operai Livello Periodo 3, 4, 5 2 settimane 1, 2 1 settimana Intermedi Anzianità di servizio Periodo fino a 5 anni 1 mese da 6 a 10 anni 1 mese e mezzo oltre 10 anni 2 mesi I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Impiegati Livello Anzianità di servizio fino a 5 anni da 6 a 10 anni oltre 10 anni 7, 8 2 mesi 3 mesi 4 mesi 5, 6 1 mese e mezzo 2 mesi 3 mesi 2, 3, 4 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Lavoro a tempo determinato: in caso di risoluzione anticipata ad opera del lavoratore la durata del preavviso è ridotta alla metà entro il limite di durata del rapporto. Fanno eccezione le durate previste per gli operai che restano confermate nella misura ordinaria. Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge. 8

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