ISTITUTI SOCIOASSISTENZIALI - AGIDAE Gennaio 2017
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1 ISTITUTI SOCIOASSISTENZIALI - AGIDAE Gennaio 2017 CCNL Campo di applicazione ESTREMI E PARTI STIPULANTI Data di stipula Decorrenza Scadenza 21 dicembre gennaio dicembre 2019 Parti stipulanti Agidae e FP-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil Il c.c.n.l. si applica al personale dipendente degli Istituti operanti nelle aree del sociale, per attività educative, di assistenza e di beneficenza, nonché di culto o religione dipendenti dall autorità ecclesiastica. Il c.c.n.l. tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro. Ai fini contrattuali le Istituzioni sono suddivise nelle seguenti aree: - socio-sanitaria; - socio-assistenziale educativa; - accoglienza-serviziattività artistiche, culturali e sportive. Minimi contrattuali DATI RETRIBUTIVI Liv. Minimo contrattuale conglobato F , , ,39 F , , ,00 E , , ,53 E , , ,13 D , , ,23 D 1.598, , ,36 C , , ,61 C , , ,55 B , , ,64 A , , ,98 A , , ,22 A 1.000, , ,07 Mensilità aggiuntive Premio di merito Lavoro straordinario, notturno, festivo Nel settore è prevista l erogazione entro il 20 dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione mensile, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero. Esclusioni: per la maturazione della tredicesima non sono utili i periodi di aspettativa senza assegni per motivi di famiglia e i periodi di sospensione dello stipendio. Vengono riconosciuti premi annuali di merito (PAM) ai lavoratori che abbiano raggiunto determinati punteggi sulla base degli elementi di valutazione specificati dal c.c.n.l. I lavoratori che hanno ottenuto il PAM per tre anni consecutivi, beneficiano del consolidamento del 70% della media triennale dei premi acquisiti. Il consolidamento viene erogato in 13 quote mensili come elemento aggiuntivo della retribuzione (progressione orizzontale di carriera - POC). Il lavoro straordinario non può superare di norma le 120 ore annuali pro capite. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. E considerato festivo il lavoro prestato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. La base di computo delle maggiorazioni è costituita: - per il lavoro straordinario, dai minimi contrattuali conglobati; - per il lavoro ordinario notturno e festivo, dalla quota oraria spettante. Tipo di prestazione Maggiorazione straordinario diurno 35% straordinario notturno 40% straordinario festivo diurno 50% straordinario festivo notturno 60% notturno 15% festivo 15% Altre voci Indennità di cassa o maneggio denaro: è attribuita al personale che effettua normalmente maneggio di denaro con responsabilità per errori, in misura pari a 25 euro/mese. Indennità per presenza notturna: alle figure educative operanti in strutture socioassistenziali per minori con obbligo di presenza notturna (non più di tre notti a settimana) viene riconosciuta un indennità forfettaria di 35 euro per ogni notte di presenza. Le ore di presenza
2 DATI RETRIBUTIVI notturna non sono conteggiate come orario di lavoro. Indennità di disponibilità: spetta nella misura di 15 euro al personale che rientra in servizio per sostituire altri lavoratori assenti, oltre a permessi retribuiti compensativi delle ore lavorate. Indennità di reperibilità: pari a 1,50 euro/ora nell ambito del nastro orario concordato tra le parti e comunque non superiore a 12 ore consecutive nell arco delle 24 ore giornaliere. Indennità di soggiorno fuori sede: spetta ai lavoratori impiegati in attività di soggiorno, nella misura giornaliera di 35 euro. A richiesta viene riconosciuto, in alternativa all indennità, un equivalente monte ore di permessi retribuiti da utilizzarsi in corso d anno. Parametri retributivi Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 165. Numero di mensilità: 13. Retribuzione mensile. L oscillazione mensile dell orario conseguente a turnazione ordinaria non dà luogo a variazioni di retribuzione se compensata nell arco di un semestre. Retribuzione globale. E costituita dai seguenti elementi: minimo contrattuale conglobato, salario di anzianità, elemento integrativo derivante dalla contrattazione integrativa territoriale, ogni altro elemento retributivo corrisposto al lavoratore. Ritardi e assenze: i ritardi giustificati o dovuti a motivi eccezionali o a forza maggiore devono essere recuperati; ove non sia possibile il recupero, ritardi e assenze comportano la perdita della retribuzione corrispondente alla mancata effettuazione delle ore lavorabili. Passaggio al livello superiore: in caso di passaggio a una categoria o posizione economica superiore, la retribuzione viene maggiorata della differenza tra la posizione economica o categoria superiore e quella di inquadramento. Categorie e qualifiche Periodo di prova COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Inquadramento. Il sistema di classificazione è articolato in sei categorie, composte da posizioni economiche. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 39). Personale notturno con mansioni di attesa: nelle strutture socioassistenziali per minori l istituto può assumere personale con mansioni di prestazione esclusivamente di attesa notturna, nella fascia oraria dalle ore 20 alle 8, inquadrato nella cat. A. Mansioni promiscue. Il lavoratore adibito a mansioni relative a più livelli riceve la retribuzione corrispondente alla mansione superiore e viene inquadrato nel livello superiore quando la relativa mansione sia prevalente rispetto all orario espletato, fermo restando l obbligo di svolgere tutte le mansioni affidate. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a tre mesi. Categoria E - F C - D B A Durata 4 mesi 3 mesi 2 mesi 1 mese Lavoro a tempo determinato: la durata del periodo di prova è di 1 mese. Sospensione: la malattia sopravvenuta durante il periodo di prova lo interrompe; il lavoratore è ammesso a completare il periodo se è in grado di riprendere servizio entro 60 giorni. Regimi di orario Banca ore ORARIO DI LAVORO Orario normale: 38 ore settimanali, distribuite nel corso della settimana in modo da garantire al lavoratore una giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Flessibilità: fermo restando l orario medio di 38 ore settimanali, possono essere concordate tra le parti: - durate dell orario settimanale diverse con corrispondenti compensazioni; - articolazioni dell orario basate su una quantificazione annuale. Prestazioni di durata superiore a 38 ore settimanali non possono essere effettuate per un numero di settimane superiore a 13. Confluiscono in banca ore, a richiesta del lavoratore, le ore di lavoro supplementare e straordinario ed i riposi maturati a vario titolo. Le ore accantonate e non fruite entro il 30 giugno successivo all anno di maturazione vengono monetizzate. Festività Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1 gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1 novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: per le festività coincidenti con la domenica spetta una quota giornaliera della retribuzione di fatto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile. Ferie Maturazione: 33 giorni per ogni anno di servizio, calcolati in ogni caso su una settimana lavorativa di 6 giorni. Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Malattia sopravvenuta: il decorso delle ferie resta interrotto in caso di sopravvenuta malattia nell ipotesi di prognosi superiore a 7 giorni o di ricovero ospedaliero. Permessi orari Permessi: - personale in servizio al 22 novembre 2010, permessi retribuiti per 24 ore/anno riproporzionate in base all orario di lavoro; - personale assunto successivamente, 10 ore/anno al compimento del primo anno di servizio riproporzionate in base all orario di lavoro. Fruizione: entro il 30 giugno dell anno successivo a quello di maturazione. 2
3 Malattia Maternità Infortunio sul lavoro Congedo matrimoniale Corsi di studio e attività formative Altri permessi e aspettative Trasferta Trasferimento VICENDE DEL RAPPORTO Periodo di comporto * Periodo di assenza Integrazione fino al 180 giorni per un unica assenza continuativa 365 giorni per più assenze nell arco di 36 mesi dal 1 al 180 giorno 100% * in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie (per tali giornate compete l intera retribuzione). Aspettativa nel caso di unica assenza continuativa: almeno 20 giorni prima della scadenza del comporto il lavoratore può usufruire, a richiesta, dell aspettativa per un periodo di 6 mesi. Tale periodo non è computabile ad alcun effetto contrattuale. Per quanto riguarda il trattamento economico il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge in materia di tutela della maternità. Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione, dal 1 al 180 giorno di assenza. In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 15 giorni consecutivi in concomitanza con l evento; durante il congedo decorre la retribuzione. Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame (non sono retribuiti i permessi per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico). Il limite massimo di permessi retribuiti per il conseguimento di titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado è di 150 ore/anno. Corsi di educazione continua in medicina (ECM). Per la partecipazione ai corsi i lavoratori interessati possono usufruire di permessi retribuiti individuali, fino a 80 ore/anno, nella misura massima annua del 15% dell organico dell istituto. Questi permessi non sono cumulabili con i permessi per lavoratori studenti. Permessi con recupero. Nel corso dell anno sono concessi brevi permessi di durata non superiore alla metà dell orario giornaliero, fino a un massimo di 38 ore, da recuperare entro i sei mesi successivi a quello della fruizione del permesso. Congedi retribuiti. Il lavoratore può fruire nell anno fino ad un massimo di 5 giorni di permessi retribuiti per motivi familiari (lutti, nascite, matrimoni, infortuni e ricoveri in ospedale riguardanti il coniuge o il convivente o un parente/affine entro il secondo grado). Tali permessi vengono riconosciuti anche in caso di calamità naturale che coinvolga il lavoratore. Congedi non retribuiti. In casi eccezionali il lavoratore può usufruire di permessi non retribuiti fino a 10 giorni nell anno. Aspettativa per motivi personali. Al lavoratore con almeno un anno di anzianità di servizio può essere concessa, per gravi necessità personali e per malattia di familiari, un periodo di aspettativa della durata massima di 6 mesi nell arco della vigenza contrattuale. L aspettativa è concessa nella misura massima del 3% degli addetti a tempo pieno dell Istituto. Permessi per elezioni. Per l esercizio del diritto di voto ai lavoratori con residenza extraregionale è concesso un giorno di permesso non retribuito. Portatori di handicap. Il c.c.n.l. rinvia al disposto della L. n. 104/1992, della L. n. 238/2000 e agli artt. 19 e 20, L. n. 53/2000. Riabilitazione lavoratori in particolari condizioni. Ai lavoratori in condizioni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica che si impegnino ad accedere a programmi terapeutici di recupero e riabilitazione si applicano le misure a sostegno di cui alla L. n. 162/1990. Durante i permessi e/o aspettative non matura alcun beneficio derivante dagli istituti contrattuali. Ritiro patente. In caso di ritiro della patente di guida (per motivi che non comportano il licenziamento in tronco), al lavoratore con qualifica di autista o che per necessità di servizio è tenuto al possesso della patente viene conservato il posto per un periodo di 9 mesi, senza maturazione di retribuzione o altre indennità. Apprendistato professionalizzante Durata e retribuzione DISCIPLINE SPECIALI Cat. (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) Cat. (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) D % B % % % C % A % % % C % A % % % (1) Categoria di destinazione finale dell apprendista (2) Durata dell apprendistato (mesi) (3) Percentuale della retribuzione relativa alla categoria di destinazione 3
4 Altri tipi di apprendistato Lavoro a tempo determinato Lavoro a tempo parziale Lavoro stagionale Telelavoro Somministrazione di lavoro DISCIPLINE SPECIALI Limiti numerici: i giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non possono superare il 30% dei dipendenti (compresi lavoratori a tempo determinato). Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 30 giorni consecutivi per cause di sospensione involontaria del rapporto (malattia, infortunio, maternità, richiamo alle armi, ecc.), il contratto è prolungato per un periodo equivalente alla durata dell assenza. Formazione: ai fini del conseguimento della qualifica sono erogate complessivamente nel triennio 120 ore retribuite, da riproporzionare per i contratti di durata inferiore a 36 mesi. Preavviso: completato il periodo di formazione, le parti del contratto individuale possono recedere con un preavviso di 30 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo. Stabilizzazione degli apprendisti. Secondo la legge il datore di lavoro che occupa almeno 50 dipendenti non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti (dal computo sono esclusi i rapporti cessati durante il periodo di prova e quelli risolti per dimissioni o licenziamento per giusta causa). Limiti. Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto a tempo determinato è pari al 20% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato (compresi apprendisti, esclusi lavoratori intermittenti) al 1 gennaio dell anno di assunzione. Gli istituti che occupano fino a 5 dipendenti possono sempre stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Esclusioni: sono esenti da limitazioni quantitative i contratti conclusi nella fase di avvio di nuove attività (fino a 12 mesi), per ragioni di carattere sostitutivo (personale con diritto alla conservazione del posto), per lo svolgimento di attività stagionali (periodi di epidemia, aumento temporaneo di persone non autosufficienti), con lavoratori di età superiore a 50 anni. E inoltre sempre consentito il ricorso a contratti a tempo determinato per sostituire: - lavoratori in servizio nell istituto, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento interno; - personale religioso appartenente alla congregazione che gestisce l istituto dispensato temporaneamente e/o parzialmente dal servizio per ragioni di salute, formazione, aggiornamento e/o impegni di responsabilità interni alla congregazione. Successione di contratti a termine. L intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 7 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 10 giorni se il contratto ha una durata superiore. Non è richiesto alcun intervallo nel caso di successive sostituzioni di personale assente da parte della stessa persona. Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto fra lo stesso istituto e lo stesso lavoratore, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria, considerando tutti i contratti a termine nell ultimo quinquennio (art. 21, L. n. 133/2008) è di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dalla durata delle interruzioni che intercorrono tra un contratto e l altro. Particolarità: periodo di prova (vedi). Clausole elastiche. Possono essere stabilite clausole relative alla variazione in aumento della durata della prestazione fino al 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. La variazione deve essere richiesta con un preavviso di almeno due giorni lavorativi. Trattamento economico: per le ore oggetto di variazione spetta una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria. Lavoro supplementare. Consentito nel part-time di tipo orizzontale per brevi periodi e per esigenze momentanee e straordinarie. Il lavoro supplementare è ammesso nella misura massima del 15% dell orario part-time settimanale e viene retribuito come lavoro ordinario. Consolidamento nell orario settimanale: al personale deve essere riconosciuto il consolidamento nell orario settimanale ordinario di una quota pari ad almeno il 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi precedenti, in via continuativa e non occasionale. Sono escluse dal consolidamento le prestazioni supplementari per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. Trasformazione del rapporto: - i lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie hanno diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (e viceversa, se l interessato ne fa successivamente richiesta); - in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente e totalmente inabile che assuma connotazione di gravità è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno; - la stessa priorità è riconosciuta al lavoratore con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap ai sensi dell art. 3, L. n. 104/1992; - il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale (o entro i limiti del congedo ancora spettante), la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale con una riduzione di orario non superiore al 50%. L utilizzo dei contratti di somministrazione a tempo determinato per le fattispecie individuate dal c.c.n.l. (particolari punte di attività; effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; esecuzione di servizi che richiedono l impiego di specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili) non può superare, per ciascun trimestre, il 5% dei dipendenti in forza nell'istituto. DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA Attività sindacale Assemblea: negli istituti con più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. La convocazione dell assemblea va comunicata all istituto con un preavviso di almeno 3 giorni. Affissione: il diritto di affissione è regolato dall art. 25, L. n. 300/1970. Componenti RSA/RSU: - istituti con più di 15 e fino a 50 dipendenti, 1 rappresentante ogni 10 dipendenti oltre i 15 con un massimo complessivo di 4; - istituti con più di 50 dipendenti, 1 rappresentante per ogni organizzazione sindacale con un massimo complessivo di 6. Permessi retribuiti Dirigenti RSA/RSU: ciascun rappresentante sindacale ha diritto a 20 ore quadrimestrali, cumulabili, di permessi retribuiti. Dirigenti OSL: i lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria hanno diritto a permessi retribuiti ai sensi dell art. 30, L. n. 300/1970, nel limite di 6 giorni all anno. Previdenza complementare Assistenza integrativa Polizze assicurative WELFARE CONTRATTUALE Contribuzione al fondo Previfonder in via di costituzione: - a carico istituto: 1,05% della retribuzione utile ai fini del tfr; - a carico lavoratore: 1,05% della stessa base di computo. Viene introdotto, in via sperimentale, l istituto dell Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI), finanziato da un contributo a carico del datore di lavoro pari a 5 euro/mese per tredici mensilità. 4
5 Contributi contrattuali WELFARE CONTRATTUALE Preavviso Categoria E - F C - D A - B ESTINZIONE DEL RAPPORTO Durata 90 giorni 60 giorni 30 giorni In caso di chiusura totale dell istituto il periodo di preavviso è di 4 mesi. Trattamento di fine rapporto Il tfr è regolato dalla legge. L erogazione di un anticipazione può essere richiesta una seconda volta, dopo 5 anni dalla prima concessione. In aggiunta e in subordine ai motivi previsti dalla legge, l anticipazione è riconosciuta anche per: - la ristrutturazione della prima casa di abitazione; - il danneggiamento della propria abitazione a seguito di calamità naturali; - le spese preadottive in caso di adozioni internazionali; - le spese per il matrimonio del dipendente o figli; - le tasse universitarie per il dipendente o figli, nell ambito del regolare svolgimento del piano di studi. 5
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