COMUNICAZIONE PMI - CARTA-CARTOTECNICA Aprile 2017

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1 COMUNICAZIONE PMI - CARTA-CARTOTECNICA Aprile 2017 Accordo di rinnovo CCNL Campo di applicazione ESTREMI E PARTI STIPULANTI Data di stipula Decorrenza Scadenza 29 luglio 2013 (2 luglio parte normativa 16 luglio parte economica) 1 luglio giugno 2015 Parti stipulanti Unigec, Unimatica e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil 16 settembre luglio giugno 2012 Parti stipulanti Unigec, Unimatica e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil Il c.c.n.l. si applica alle piccole e medie industrie della comunicazione, dell informatica, dei servizi innovativi e della microimpresa. Rientrano nella sfera di applicazione le aziende grafiche ed affini, le aziende editoriali, le aziende cartotecniche, della produzione e trasformazione della carta e del cartone, le aziende del settore informatica e dei servizi innovativi e le aziende del settore fotolaboratori per conto terzi. Il c.c.n.l. può essere applicato anche ai dipendenti delle microimprese non rientranti nel campo di applicazione dei contratti nazionali di lavoro del sistema Confapi (secondo la raccomandazione n. 03/361/CE si considerano microimprese le aziende con le seguenti caratteristiche: meno di 10 persone occupate, un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro, un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro). Settore cartario-cartotecnico Attività cartotecniche propriamente dette (buste, registri, quaderni, raccoglitori, piatti e bicchieri di carta, articoli in cellulosa e carta per uso domestico e sanitario, ecc.). Attività di fabbricazione di sacchi e sacchetti; astucci; scatole; imballaggi flessibili in genere di carta e cartone anche se accoppiati con altre materie quali cellophane, politene, plastica, ecc.; carte da parati; carte patinate gommate paraffinate; carte sensibili; carte e cartoni ondulati. Minimi contrattuali Gruppo/Livello Minimo tabellare DATI RETRIBUTIVI Importi in vigore dal Indennità di contingenza E.d.r. Q 1.847,55 536,53 10,33 AS 1.836,57 536,53 10,33 A 1.567,20 530,50 10,33 B ,62 525,47 10,33 B2S 1.345,30 523,65 10,33 B ,95 523,65 10,33 C1S 1.189,92 520,12 10,33 C ,94 520,12 10,33 C ,72 517,79 10,33 C3 954,80 516,39 10,33 D1 894,33 515,27 10,33 D2 820,11 513,56 10,33 E 739,15 511,84 10,33 Scatti di anzianità Gruppo/Livello Importo Gruppo/Livello Importo Q AS A 16,01 C3 12,91 B1 14,46 D1 12,39 B2-B2S 13,94 D2 11,88 C1-C1S 13,43 E 11,62 C2 13,17 Maturazione: fino a 5 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, l importo degli scatti maturati viene rivalutato; tale criterio non si applica ai passaggi di livello che avvengono in forma automatica.

2 DATI RETRIBUTIVI Elemento di garanzia retributiva 150 euro Mensilità aggiuntive Premio di risultato L EGR viene erogato con la retribuzione del mese di febbraio ai dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrazione aziendale di contenuto economico e che nel corso dell anno precedente non abbiano percepito superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi soggetti a contribuzione. Criteri di computo: l importo da liquidare a ciascun lavoratore è rapportato ai mesi interi di servizio prestati nell anno precedente. L'importo è omnicomprensivo dell incidenza sugli istituti legali e contrattuali ed è escluso dalla base di calcolo del tfr. Nel settore è prevista l erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità rapportata alle aliquote sotto indicate della retribuzione mensile e calcolata in dodicesimi per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero. Misura: - operai: 192 ore e 30 minuti della normale retribuzione mensile; - impiegati: 30/26 della normale retribuzione mensile. Criteri di computo della retribuzione: le maggiorazioni per lavoro a turno (salvo il caso di prestazioni occasionali) vengono computate in base alla media maturata nell anno; non si computa invece la maggiorazione per lavoro domenicale con riposo compensativo. Periodi utili: comprendono le giornate di assenza per malattia, infortunio, maternità (nei limiti del periodo di comporto) ed i permessi (per gli operai i permessi sono computati se di durata complessivamente inferiore a un mese). La contrattazione aziendale può individuare erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività. In assenza di contrattazione aziendale del premio, nel mese di febbraio di ogni anno viene erogata un indennità sostitutiva il cui ammontare viene stabilito per ciascun lavoratore in relazione al numero degli eventi di malattia registrati nell anno precedente. L importo dell indennità è comprensivo dell incidenza sugli istituti legali e contrattuali ed è escluso dalla base di calcolo del tfr. Numero degli eventi di malattia * Importo da erogare Nessun evento e prima certificazione 250,00 Seconda certificazione 200,00 Terza certificazione 150,00 Quarta certificazione 100,00 Quinta certificazione 50,00 Dalla sesta certificazione - * Il numero degli eventi è calcolato in base alle singole certificazioni mediche. Lavoro straordinario, notturno, festivo Il lavoro straordinario è ammesso con il consenso del lavoratore, tranne nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea (il c.c.n.l. elenca le seguenti fattispecie: completamento di commesse con scadenza la cui inosservanza determina danni economici all azienda; manutenzione straordinaria dell efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità; evasione di adempimenti collegati a scadenze amministrative) per i quali le prestazioni straordinarie richieste con preavviso di 36 ore sono obbligatorie fino a 40 ore/anno pro capite. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 21 alle 7, salvo quanto previsto per il secondo e terzo turno. E considerato festivo il lavoro prestato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. Per i lavoratori discontinui è considerato festivo quello compiuto in un giorno di lavoro compensativo mentre in caso di lavoro domenicale la retribuzione è maggiorata del 14,40%. La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla retribuzione oraria. Tipo di prestazione Maggiorazione straordinario diurno (collegato con l orario normale) 25,12% straordinario domenicale 73,18% straordinario non collegato con l orario normale: - diurno (minimo 3 ore) 25,12% - notturno (minimo 4 ore) 49,15% notturno (non turnisti) 52,64% notturno (discontinui) 14,40% festivo 52,64% domenicale (con riposo compensativo) 76,97% Altre voci Indennità di cassa o maneggio denaro: è attribuita agli impiegati che hanno normalmente maneggio di denaro con responsabilità per errori in misura pari al 7% dello stipendio contrattuale (minimo tabellare e indennità di contingenza). Mantenimento maggiorazioni ai turnisti: i turnisti con più di 55 anni, assegnati a mansioni giornaliere per inidoneità permanente al lavoro a turni, mantengono in cifra fissa tanti 30esimi del 50% della maggiorazione per turni mediamente percepita quanti sono stati gli anni interi di servizio prestati effettivamente in turno fino ad un massimo di 30. Parametri retributivi Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 166,5. Numero di mensilità: 13. Categorie e qualifiche COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 5 gruppi professionali e 10 livelli retributivi. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 88). Tirocinio: qualora non sia possibile effettuare l apprendistato la qualificazione si acquisisce anche mediante tirocinio della durata di tre anni con retribuzione rapportata all ultimo livello della classificazione. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello/categoria superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a 1 mese per gli operai e a 3 mesi per gli impiegati. 2

3 Periodo di prova COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Categoria/Gruppo Durata operai 30 giorni impiegati - gruppo A 130 giorni - altri gruppi 80 giorni Durata: espressa in giorni di effettiva prestazione; in caso di distribuzione dell orario su 6 giorni, la durata è moltiplicata per il coefficiente 1,2. Sospensione: la malattia e l infortunio sopravvenuti durante il periodo di prova lo sospendono per un massimo di 15 giorni di calendario. Esclusioni: non sono ammessi né la proroga né il rinnovo del periodo di prova. Regimi di orario Banca ore ORARIO DI LAVORO Orario normale. Lavoratori giornalieri e su due turni: 38 ore e 30 minuti (valore medio settimanale calcolato con riferimento ad un periodo di 12 mesi) con assorbimento dei riposi per riduzione di orario. L azienda presenta alla RSU, entro il mese di novembre di ciascun anno, il piano di attuazione dell orario di lavoro per l anno successivo che può prevedere, anche per singoli reparti/aree/lavoratori, settimane con prestazioni eccedenti rispetto all orario di riferimento e settimane con prestazioni ridotte; qualora alla scadenza dell anno solare il saldo della prestazione non fosse a pareggio: - nel caso di saldo positivo, per il 60% delle ore si procede al pagamento delle quote di retribuzione ordinaria e relative maggiorazioni, per il residuo 40% vengono programmate le modalità di recupero nell anno solare successivo; - nel caso di saldo negativo, vengono effettuate le compensazioni con i riposi maturati e non goduti e, a richiesta dell interessato, con eventuali quote di ferie maturate e non godute. Turnisti a ciclo continuo (7 x 7): l orario medio settimanale è di 37 ore e 20 minuti, retribuite 40, realizzato raggruppando il personale in 9 semisquadre e alternando i giorni di lavoro e riposo secondo il sistema 4/2 o 2/1 oppure 6/3. Ai lavoratori delle cartiere inseriti nei tre turni avvicendati viene corrisposta la maggiorazione del 7% (sul minimo tabellare e l indennità di contingenza scattata nel primo semestre 1977); la maggiorazione è del 6% per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo e non sono inseriti nei tre turni avvicendati e nelle aziende cartotecniche. I turnisti che prestano attività su 3 turni avvicendati di 8 ore consecutive usufruiscono di riposi aggiuntivi retribuiti in misura pari a 32 ore/anno. Maggiorazioni e indennità per i turnisti: - turni diurni 7,68%; - turno notturno 25,02%; - cambio squadre, prolungamento del primo e del terzo turno 25,12%, prolungamento del secondo turno 49,15%. Ai lavoratori che lavorano su tre turni avvicendati viene corrisposta un indennità di 5,16 euro/mese. Variazioni di orario per picchi straordinari di lavoro: - al superamento dell orario medio settimanale di riferimento e fino a 48 ore viene corrisposta la maggiorazione del 9,62%; - al superamento della 48ª ora settimanale viene corrisposta la maggiorazione del 25,12%; - al superamento delle 40 ore medie settimanali nell arco dell anno viene corrisposta la maggiorazione del 25,12%; - al superamento dell orario medio settimanale di riferimento senza recupero preventivato spettano le normali maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Ai lavoratori che dopo aver effettuano prestazioni straordinarie e ne richiedono l accantonamento nel conto ore individuale, viene corrisposta una maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario. I riposi accantonati possono essere utilizzati secondo le modalità e alle condizioni previste per i permessi annui. Al termine del periodo le ore non ancora fruite verranno liquidate con la retribuzione in atto. Festività Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1 gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1 novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: - per le festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile; - per le festività coincidenti con la domenica spetta una quota giornaliera della retribuzione di fatto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile (non si computa a questi fini la maggiorazione per lavoro domenicale con riposo compensativo). Ferie Operai Maturazione: 166 ore e 50 minuti per ogni anno di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ciascun mese intero di servizio prestato. Impiegati Anzianità di servizio Fino a 10 anni Da 11 a 15 Oltre 15 anni Durata 166 ore e 30 minuti 173 ore e 18 minuti 192 ore e 30 minuti Permessi ex festività Criteri di computo: - ai fini della maturazione sono utili, per gli operai, le giornate di assenza per malattia e infortunio nei limiti della conservazione del posto), per maternità nei limiti dell assenza obbligatoria, per assenze giustificate fino a tre mesi complessivi nell anno; - ai fini del trattamento economico le maggiorazioni per lavoro a turno (salvo il caso di prestazioni occasionali) vengono computate in base alla media maturata nell anno; non si computa invece la maggiorazione per lavoro domenicale con riposo compensativo. Maturazione: 23 ore su base annua Ex festività del 4 novembre: viene erogato il trattamento spettante per le festività coincidenti con la domenica. 3

4 Malattia Maternità Infortunio sul lavoro Congedo matrimoniale Servizio militare Corsi di studio e attività formative Trasferta Trasferimento VICENDE DEL RAPPORTO Periodo di comporto Categoria Periodo di assenza Integrazione fino al Per singola malattia: 15 mesi Operai primi 180 giorni 100% Nel caso di più malattie si sommano le assenze comprese nell arco dei 36 mesi (= giorni successivi 100% (50% per i giorni eventualmente eccedenti il limite dell intervento Inps) giorni) precedenti Impiegati primi 6 mesi 100% 4 mesi successivi 50% Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: i lavoratori affetti da malattie di natura cronica di particolare gravità possono usufruire, a richiesta, dell aspettativa per un periodo non superiore a 6 mesi durante il quale non decorre retribuzione né anzianità di servizio (per gli impiegati l aspettativa può essere prorogata per un ulteriore periodo di 6 mesi). L aspettativa è considerata periodo neutro ai fini del trattamento di malattia. Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere il 100% della retribuzione durante il periodo di astensione obbligatoria (due mesi precedenti la data presunta del parto; periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva; tre mesi dopo il parto; ulteriori giorni non fruiti prima del parto qualora esso avvenga in data anticipata). Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della normale retribuzione di fatto per tutto il periodo di comporto. In caso di matrimonio al lavoratore compete un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della normale retribuzione comprensiva della quota a carico Inps. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 30 giorni dopo la cessazione del servizio militare. Diritto allo studio. I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in relazione all attività dell azienda, intendono frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale corrispondente a 10 ore annue per dipendente. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore procapite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso. Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 2,50% della forza occupata nell unità produttiva. Nell ambito di ogni reparto deve essere comunque garantito lo svolgimento dell attività produttiva. Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame; per esigenze di studio sono concessi ulteriori permessi retribuiti (una settimana di calendario all anno) e non retribuiti (nella stessa misura). Congedi per la formazione. I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità possono richiedere, nell arco dell intera vita lavorativa, un periodo di congedo non retribuito fino a 11 mesi anche frazionabili, al fine di completare la scuola dell obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, il diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Ferma restando la compatibilità dei congedi con le esigenze organizzative aziendali, le assenze contemporanee a questo titolo non possono superare l 1% della forza occupata nell unità produttiva al 31 dicembre dell anno precedente (nelle aziende con più di 50 dipendenti è comunque consentito un congedo all anno). Il periodo di congedo non è computabile nell anzianità di servizio e non è cumulabile con le assenze per ferie, malattia e altri congedi. Il lavoratore inviato in trasferta ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, a piè di lista. Per missioni di durata superiore a 12 ore ed effettuate a distanza di almeno 50 km. dalla sede di lavoro viene corrisposta un indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera a titolo di rimborso spese non documentabili. L indennità è attribuita per tutti i giorni di missione ed assorbe anche l eventuale compenso per il tempo di viaggio. Trasferte superiori a un mese: dopo il primo mese, l indennità è corrisposta nella misura del 35% e dopo il secondo mese nella misura del 20%. Missioni brevi: nel caso di missioni di durata inferiore o pari a 12 ore e a una distanza inferiore a 50 km. dalla sede al lavoratore spetta un compenso per il tempo di viaggio in misura pari al 50% della retribuzione per le ore eccedenti il normale orario di lavoro (con esclusione di qualsiasi maggiorazione). Apprendistato professionalizzante Durata e retribuzione DISCIPLINE SPECIALI Apprendisti assunti dal L accordo di rinnovo ha fissato le seguenti durate dei periodi di apprendistato: - mesi 36 (primo periodo mesi 12, secondo periodo mesi 12, terzo periodo mesi 12) - mesi 30 (primo periodo mesi 10, secondo periodo mesi 10, terzo periodo mesi 10) - mesi 24 (primo periodo mesi 8, secondo periodo mesi 8, terzo periodo mesi 8). La retribuzione è così stabilita: - nel primo periodo, inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione; - nel secondo periodo, inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione; - nel terzo periodo, corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione. Le parti stipulanti si sono impegnate a definire entro il 31 dicembre 2013 le modalità attuative. 4

5 Apprendisti assunti in precedenza DISCIPLINE SPECIALI Gruppo/Liv. (1) Periodo (2) (mesi) * Progressione retr. (3) AS 1-60 B1 A 1-60 B2 B B3 B C1 B C2 C D1 C D2 D1 (iter carriera) 1-6 E 7-36 D2 (1) Livello di destinazione finale dell apprendista (2) Durata dell apprendistato (mesi) (3) Livello di riferimento per la retribuzione * Per gli apprendisti con destinazione finale ai gruppi A-B i periodi sono ridotti di 12 mesi (diploma o laurea breve coerente con la qualificazione) o di 24 mesi (laurea coerente con la qualificazione da acquisire) Apprendisti assunti dal Vale la precedente tabella, ma il periodo di apprendistato non può essere superiore a tre anni (vedi punto 2, accordo interconfederale ). Altri tipi di apprendistato Lavoro a tempo determinato Lavoro a tempo parziale Formazione: l azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione formale non inferiore a 80 ore/anno, comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall accordo Stato-Regioni del Periodo di prova: quello ordinario vigente per il livello di inquadramento iniziale. La prova interrotta per malattia/infortunio può essere completata se l apprendista riprende servizio entro un numero di giorni pari alla metà della durata della prova. Stabilizzazione degli apprendisti. Secondo il c.c.n.l., nelle aziende con almeno 10 dipendenti, il datore di lavoro non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti. Dal computo sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Limiti. Con riferimento al D.Lgs. n. 368/2001 il c.c.n.l. prevede che non possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, lavoratori con contratto a tempo determinato in numero superiore al 17% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato (la frazione è arrotondata all unità superiore); in ogni caso è sempre possibile assumere a tempo determinato fino a 7 unità. Il limite percentuale e quello numerico possono essere elevati nelle zone disagiate. Limite complessivo all utilizzo di lavoratori a tempo determinato (lavoro subordinato più somministrazione di lavoro): 32% annuo dell organico a tempo indeterminato, ferme restando le percentuali stabilite per ogni singolo istituto. Malattia. La conservazione del posto è limitata ad un periodo massimo pari ad un quarto della durata del contratto. Sostituzione anticipata di lavoratori assenti. L assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale può essere anticipata fino a due mesi prima dell inizio del congedo. Clausole elastiche. Le parti possono stabilire clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e alla variazione in aumento della durata della prestazione, nei limiti del 30% del normale orario concordato. Le variazioni sono richieste con un preavviso di almeno 10 giorni (per le variazioni in aumento, in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive, il preavviso è ridotto a 2 giorni lavorativi). Trattamento economico: sia per le ore oggetto di diversa collocazione che per le ore da prestare in aumento spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 10% della retribuzione. Lavoro supplementare. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive del settore, sono consentite prestazioni di lavoro supplementare fino a concorrenza di 38 ore e mezza settimanali e comunque in misura non superiore al 30% del normale orario annuo concordato. Le prestazioni supplementari sono compensate con la maggiorazione omnicomprensiva del 22% della retribuzione. Malattia. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale: - il periodo di conservazione del posto viene calcolato in giornate lavorative. Se l orario settimanale è distribuito su 5 giornate il periodo di comporto è pari a 325 giorni lavorativi; se è distribuito su 6 giornate è pari a 390 giorni lavorativi. Il comporto da applicare si ricava riproporzionando le giornate in base al rapporto tra orario concordato e orario contrattuale a tempo pieno; - il trattamento economico è determinato mediante conversione dei valori contrattualmente previsti (180 e 120 giorni di calendario) in giornate lavorative sulla base del seguente schema: Giorni di calendario Giornate lavorative equivalenti Orario su 5 giorni Orario su 6 giorni Le giornate da applicare si ricavano in base al rapporto tra orario di concordato e orario contrattuale a tempo pieno Lavoro ripartito Lavoro stagionale Telelavoro Ai fini dell esclusione da limitazioni della durata massima complessiva del lavoro a tempo determinato in caso di successione di contratti a termine, sono considerate stagionali, oltre alle attività definite dal D.P.R. n. 1525/1963, quelle caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione in determinati e limitati periodi dell anno (comunque non superiori a 6 mesi complessivi nell arco dell anno solare), individuate con la RSU d intesa con le strutture territoriali. Nozione. Il telelavoro è caratterizzato dalla prestazione effettuata in prevalenza fuori della sede aziendale mediante l ausilio di strumenti di lavoro telematici, purché tale modalità di esecuzione non sia determinata dalle caratteristiche della mansione svolta. Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti previsti per un lavoratore comparabile operante nei locali dell impresa. 5

6 DISCIPLINE SPECIALI Orario di lavoro: fermo restando il normale orario settimanale, per il telelavoratore possono essere definite diverse modalità organizzative nell ambito della giornata; il telelavoratore deve rendersi disponibile in fasce orarie prestabilite per connessioni operative con l azienda. Somministrazione di lavoro Limite percentuale: il limite di utilizzo del lavoro somministrato a tempo determinato per le causali elencate nel c.c.n.l. è fissato nel 17% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell anno precedente. Limite complessivo all utilizzo di lavoratori a tempo determinato (lavoro subordinato più somministrazione di lavoro): 32% annuo dell organico a tempo indeterminato, ferme restando le percentuali stabilite per ogni singolo istituto. Lavoro a domicili Il lavoro a domicilio retribuito forfettariamente o a pezzo deve consentire al lavoratore, nell ambito delle 8 ore giornaliere, un guadagno minimo del 7%, oltre alla normale retribuzione prevista per i lavoratori interni della stessa categoria. Ad ogni periodo di paga vengono corrisposte le seguenti maggiorazioni da computarsi sull ammontare complessivo della retribuzione percepita nel periodo di riferimento. Maggiorazioni % Indennità sostitutiva della tredicesima mensilità, delle ferie e delle festività 18,00 Indennità sostitutiva del preavviso e del tfr 6,00 Collaborazioni organizzate dal committente Attività sindacale Permessi retribuiti DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA Assemblea: i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l orario di lavoro nei limiti di: - 5 ore annue retribuite nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti; - 10 ore annue retribuite nelle aziende con un maggior numero di dipendenti. La convocazione dell assemblea va comunicata all azienda con adeguato preavviso; la conferma deve pervenire entro tre giorni dal ricevimento della richiesta. Affissione: il diritto di affissione è regolato dall art. 25, L. n. 300/1970. La stampa sindacale può essere distribuita in azienda fuori dell orario di lavoro consegnando tempestivamente una copia alla direzione aziendale. RSU: possono essere costituite nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti. Nelle aziende con più di 5 dipendenti può essere nominato un delegato d impresa. Rappresentanti per la sicurezza: il c.c.n.l. richiama la norme previste dall acc. int Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni nazionali di categoria sono concessi permessi retribuiti fino a 15 giorni/anno complessivi per ciascuna organizzazione sindacale (sono escluse le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della L. n. 300/1970, a norma dell art. 35, L. cit.). WELFARE CONTRATTUALE Previdenza complementare Contribuzione al Fondapi : - a carico azienda: 1,20% della retribuzione utile per il computo del tfr ; - a carico lavoratore: contributo percentuale nella stessa misura, oltre al versamento dell intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l attività lavorativa dopo il (2% della retribuzione utile per il computo del tfr se l attività è iniziata in precedenza). Assistenza integrativa Polizze assicurative Contributi contrattuali Quadri. L azienda deve stipulare una polizza assicurativa che preveda l erogazione, in caso di morte o invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto per cause diverse dall infortunio comunque determinato, di una somma pari a euro ,84. Inoltre l azienda deve stipulare una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro, una somma pari a 4 annualità della retribuzione di fatto in caso di invalidità permanente che non consenta la prosecuzione del rapporto e pari a 3 annualità della retribuzione di fatto in caso di morte. L azienda è altresì tenuta ad assicurare i quadri e altri dipendenti particolarmente esposti contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni contrattuali. Preavviso ESTINZIONE DEL RAPPORTO Operai La durata del preavviso è di 2 settimane In caso di dimissioni la durata del preavviso è elevata di 2 mesi di effettiva prestazione qualora il dimissionario abbia partecipato, nei 12 mesi precedenti, a interventi formativi teorici o teorico-pratici con la partecipazione di docenti esterni. Impiegati Anzianità di servizio Gruppo fino a 5 anni da 6 a 10 anni oltre 10 anni A 2 mesi e 15 giorni 3 mesi e 15 giorni 4 mesi e 15 giorni B 1 mese e 15 giorni 2 mesi 2 mesi e 15 giorni C 1 mese 1 mese e 15 giorni 2 mesi I termini di preavviso decorrono dal 1 o dal 15 giorno di ciascun mese. In caso di dimissioni la durata del preavviso è elevata di 2 mesi di effettiva prestazione qualora il dimissionario abbia partecipato, nei 12 mesi precedenti, a interventi formativi teorici o teorico-pratici con la partecipazione di docenti esterni. Trattamento di fine rapporto Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge 6

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