CARTA INDUSTRIA Febbraio 2017

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1 CARTA INDUSTRIA Febbraio 2017 ESTREMI E PARTI STIPULANTI Data di stipula Decorrenza Scadenza Accordo di rinnovo 30 novembre gennaio dicembre 2019 Parti stipulanti Assocarta, Assografici e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl carta e stampa CCNL 13 settembre luglio dicembre 2016 (acc ) Parti stipulanti Assocarta, Assografici e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl carta e stampa Campo di applicazione Il c.c.n.l. si applica alle aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e alle aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone. Si intendono per aziende cartotecniche quelle che eseguono le lavorazioni cartotecniche propriamente dette (buste, carta da lettere, registri, notes, quaderni, registratori raccoglitori, pirottini, piatti e bicchieri di cartone, tovaglioli e articoli in cellulosa e carta per uso domestico/sanitario e lavorazioni affini), la fabbricazione dei sacchetti, dei sacchi a grande contenuto, degli astucci, delle scatole, delle cartine e tubetti per sigarette, delle veline per l'imballaggio di agrumi, di imballaggi flessibili in genere di carta e cartone, anche se accoppiati con altre materie quali cellophane, politene, plastica, ecc. (limitatamente, per queste ultime, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche non si evidenzia in un risultato qualitativo conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito). Si intendono per aziende della trasformazione della carta e del cartone quelle che esercitano la fabbricazione della carta da parati, delle carte patinate, gommate e paraffinate, delle carte sensibili, delle carte e cartoni ondulati, e simili. Il c.c.n.l. si applica anche alle aziende che, per la fabbricazione dei prodotti cartotecnici e della trasformazione della carta e del cartone, lavorano e trasformano, per effetto di accoppiamento/estrusione, anche altre materie (politene, cellophane, ecc.) che non siano prodotte dalle stesse aziende. Accordi e protocolli aggiuntivi Accordo 31 maggio 2013 in materia di assetto retributivo per i turnisti delle aziende cartotecniche Minimi contrattuali Gruppo/Livello DATI RETRIBUTIVI Minimo tabellare Q 2.466, , ,94 AS 2.458, , ,92 A 2.168, , ,74 B , , ,60 B2S 1.931, , ,78 B , , ,73 C1S 1.766, , ,13 C , , ,11 C , , ,70 C , , ,28 D , , ,11 D , , ,35 E 1.289, , ,61 Una tantum: ai lavoratori a tempo indeterminato (e a tempo determinato con anzianità aziendale di almeno 3 mesi) in forza al 1 giugno 2017 viene erogato, con la retribuzione dello stesso mese, un importo forfettario omnicomprensivo pari a 100 euro. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Scatti di anzianità Gruppo/Livello Importo Gruppo/Livello Importo A-AS 15,49 C3 12,91 B1 13,94 D1 12,39 B2-B2S 13,69 D2 11,88 C1-C1S 13,43 E 11,62 C2 13,17

2 DATI RETRIBUTIVI Maturazione: fino a 5 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio al gruppo/livello superiore, il numero degli scatti che si considerano maturati si ricalcola in base al valore dello scatto corrispondente alla nuova posizione acquisita. Elemento di garanzia retributiva 250,00 Mensilità aggiuntive Premio di risultato Lavoro straordinario, notturno, festivo L EGR viene erogato con la retribuzione del mese di aprile, ai dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrazione di secondo livello negli ultimi 3 anni e che non abbiano ricevuto, nello stesso periodo, trattamenti economici collettivi (inclusi quelli a titolo di liberalità) aggiuntivi a quanto spettante secondo il contratto collettivo di categoria. Criteri di computo: - l importo stabilito è omnicomprensivo e non computabile ai fini del tfr; - la somma da liquidare a ciascun lavoratore è rapportata ai mesi interi di servizio prestato nell anno. Nel settore è prevista l erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità rapportata alle seguenti quote della retribuzione: 200 quote orarie per gli operai; 30/26 della retribuzione mensile per gli impiegati. La tredicesima matura pro quota per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre; se il rapporto è iniziato/cessato in corso d anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero. Periodi utili per la maturazione della tredicesima: le assenze per malattia o infortunio nell ambito della conservazione del posto, i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, nonché i periodi di assenza per regolari permessi (per gli operai: nei limiti di una durata complessiva inferiore a un mese). Base di computo: normale retribuzione comprendente le maggiorazioni per lavoro a turni (importo medio maturato negli ultimi 12 mesi). La contrattazione aziendale può individuare erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi rivolti ad incrementare produttività, qualità, redditività e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Il lavoro straordinario è obbligatorio fino a 70 ore/anno pro capite, in presenza di esigenze indifferibili di durata temporanea (es. motivi produttivi e/o organizzativi non strutturali, salvaguardia non ordinaria degli impianti, adempimenti collegati a scadenze fiscali o amministrative). Per i lavoratori inseriti nei turni a ciclo continuo lo straordinario è obbligatorio se richiesto per esigenze produttive o organizzative entro il limite di 48 ore/anno e 24 ore/trimestre. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 5; per i turnisti il lavoro notturno coincide con il terzo turno. E considerato festivo il lavoro prestato di domenica (o giornata sostitutiva). E considerato domenicale il lavoro compiuto dai lavoratori aventi il giorno di riposo compensativo in altro giorno della settimana limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica. La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla normale retribuzione. Tipo di prestazione Maggiorazione straordinario diurno (collegato con l orario normale) 30% straordinario domenicale (con riposo compensativo) 80% straordinario non collegato con l orario normale: - diurno (minimo 3 ore) 30% - notturno (minimo 4 ore) 55% straordinario notturno dei turnisti 55% notturno: lavoratori non turnisti 55% notturno: turnisti (8 ore consecutive) 26% festivo ordinario 55% domenicale (con riposo compensativo) 80% Altre voci Trattamento di garanzia per i quadri. La retribuzione annua complessiva del quadro non può essere inferiore al trattamento economico contrattuale aumentato del 7%. Qualora la retribuzione effettiva risulti inferiore al livello garantito, la differenza viene corrisposta nel mese di dicembre a titolo di importo annuo aggiuntivo omnicomprensivo. Indennità di cassa o maneggio denaro: è attribuita in misura pari al 5% dello stipendio contrattuale agli impiegati addetti normalmente al maneggio di denaro con responsabilità per errori. Cottimisti: le tariffe di cottimo devono garantire un utile non inferiore al 10% dei minimi di retribuzione, escluso l importo corrispondente ai 137 punti di contingenza maturati al e conglobati nei minimi. Importi integrativi per i turnisti: sono corrisposti a titolo di normale retribuzione, a decorrere dal 1 gennaio Gli importi indicati assorbono le specifiche maggiorazioni e indennità riconosciute in precedenza ai turnisti. Gruppi/Livelli Importi mensili Importi mensili Gruppi/Livelli A B C A B C Q 152,75 126,09 111,86 C1 100,00 80,00 68,89 AS 152,22 125,61 111,42 C2 92,39 73,35 62,69 A 132,10 108,03 95,03 C3 86,95 68,59 58,25 B1 119,04 96,63 84,40 D1 82,59 64,79 54,71 B2S 115,77 93,78 81,74 D2 77,16 60,05 50,29 B2 111,43 89,98 78,20 E 71,18 54,82 45,41 C1S 104,35 83,80 72,44 A = turnisti delle cartiere addetti a lavorazioni a ciclo continuo (7 giorni su 7) su 3 turni avvicendati. B = turnisti delle cartiere che lavorano a ciclo continuo (7 giorni su 7) non inseriti nei 3 turni avvicendati. C = turnisti delle aziende cartotecniche addetti a lavorazioni a ciclo continuo 7 giorni su 7. Mantenimento maggiorazioni ai turnisti: i turnisti con più di 55 anni, assegnati a mansioni giornaliere per inidoneità permanente al lavoro a turni, mantengono in cifra fissa tanti 30esimi della maggiorazione per turni mediamente percepita quanti sono stati gli anni interi di servizio prestati effettivamente in turno fino ad un massimo di 30. Indennità di ottimizzazione organizzativa: corrisposta fino al 31 dicembre 2012 nelle misure stabilite dal c.c.n.l.; l indennità non costituisce base di calcolo del tfr, delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo e delle altre maggiorazioni in percentuale contrattualmente previste (ad eccezione delle maggiorazioni per turni dell 8% e del 26% per le quali l indennità viene invece computata). Dal 1 gennaio 2013 questa voce è conglobata nel minimo di retribuzione. 2

3 DATI RETRIBUTIVI Parametri retributivi Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 173. Numero di mensilità: 13. Normale retribuzione. E costituita dalle seguenti voci: minimo tabellare (stipendio o salario contrattuale), aumenti periodici di anzianità, indennità per lavoro a ciclo continuo di sette giorni su sette, maggiorazioni per prestazioni non occasionali in turni di 8 ore consecutive (esclusi emolumenti annuali, indennità di cassa). Retribuzione globale. E l insieme degli emolumenti percepiti nell anno per la prestazione lavorativa nell orario contrattuale. Interruzioni del lavoro: in caso di interruzioni temporanee a causa di forza maggiore, verificatesi dopo l inizio del lavoro, all operaio viene corrisposta la normale retribuzione per la giornata in corso. Categorie e qualifiche Periodo di prova COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi e impiegati, articolata su 5 gruppi professionali e 12 livelli retributivi, a cui si aggiungono i quadri. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 10, Sezione seconda della Parte prima). Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al gruppo/livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a: - 30 giorni per periodi continuativi; - 60 giorni per periodi non continuativi. I periodi di formazione/addestramento in affiancamento a dipendenti di categorie più elevate non costituiscono assegnazione a mansioni superiori. Passaggio di qualifica: l anzianità di servizio prestato nella qualifica di provenienza è utile agli effetti delle ferie, del trattamento di malattia e del preavviso. Gruppo Durata * Q A 6 mesi B 4 mesi D - C 3 mesi E 1 mese * periodo di prestazione effettiva Lavoro a tempo determinato fino a 12 mesi: il periodo di prova non può essere superiore a un terzo della durata del contratto con un massimo di 3 mesi (per il liv. E resta fermo il periodo massimo di 1 mese). Regimi di orario Banca ore ORARIO DI LAVORO Orario normale. Orario giornaliero e su due turni: 40 ore medie settimanali (la durata media viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabili fino a 12 mesi con accordo aziendale). In sede aziendale può essere concordata la distribuzione dell orario su 5 giorni, fermo restando che il sesto giorno va considerato lavorativo a tutti gli effetti contrattuali. Orario a turno non a ciclo continuo: la durata dell orario normale è di 40 ore medie settimanali (la durata media viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabili fino a 12 mesi con accordo aziendale). I turnisti che prestano attività su 3 turni avvicendati di 8 ore consecutive usufruiscono di 12 giorni di riposi retribuiti cui si aggiungono ulteriori 4 giorni in sostituzione delle ex festività. Orario a turno unico e orario a due turni 7 giorni su 7: l orario medio settimanale del lavoratore che presta attività in turni di 8 ore consecutive è pari a 37 ore e 20 minuti, retribuite 40 (la durata media viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabili fino a 12 mesi con accordo aziendale). Ai fini del riallineamento retributivo non concorre alla determinazione della retribuzione oraria l incidenza delle maggiorazioni per turno, domenicali e festive. Sempre ai fini del riallineamento, vengono mensilmente assorbite le ore di riduzione orario annua (64) ed ex festività (32). Al fine di rapportare l orario medio settimanale alla soglia contrattuale (40 ore) vengono aggiunti almeno 5 giorni di prestazione lavorativa annua. Orario a tre turni a ciclo continuo 7 giorni su 7: l orario medio settimanale è pari a 37 ore e 20 minuti, retribuite 40 (la durata media viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabili fino a 12 mesi con accordo aziendale), realizzato mediante assorbimento dei permessi per riduzione di orario ed ex festività. Tale orario settimanale, realizzato raggruppando il personale in mezze squadre e seguendo l alternanza dei giorni di lavoro e riposo secondo il sistema 4/2 o 2/1 oppure 6/3, non comporta riproporzionamento della retribuzione e non determina effetti sugli istituti contrattuali riconducibili alla durata dell orario settimanale di 40 ore. In relazione alla facoltà delle aziende di prevedere 7 giorni complessivi annui di fermata in occasione delle festività, sono inoltre riconosciuti 2 giorni retribuiti su base annua a godimento individuale. Turnisti (maggiorazioni). Ai lavoratori che effettuano lavoro in turni (avvicendati e non) di 8 ore consecutive compete la maggiorazione dell 8% per il primo e secondo turno e del 26% per il terzo turno, da calcolare sulla normale retribuzione. Sono escluse dalle maggiorazioni le prestazioni non avvicendate di 8 ore consecutive presso cartiere con produzione non superiore a 30 quintali di carta ordinaria nelle 24 ore, che si svolgono su di un solo turno giornaliero. Ciclo continuo 7 giorni su 7 (cartiere): ai lavoratori delle cartiere che si avvicendano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che sono inseriti nei tre turni avvicendati spetta una maggiorazione del 7%, calcolata sul minimo tabellare e sull'indennità di contingenza maturata nel primo semestre del 1977 (15 punti pari a 18,51 euro); ai lavoratori non inseriti nei tre turni avvicendati la maggiorazione spetta nella misura del 6%. Ciclo continuo 7 giorni su 7 (cartotecnici): la predetta maggiorazione del 6% spetta anche nelle aziende cartotecniche che lavorano a ciclo continuo 7 giorni su 7, nonché ai reparti cartotecnici delle cartiere che lavorano a ciclo continuo 7 giorni su 7. Consente di attuare per l intero stabilimento o singoli reparti regimi di orario superiori o inferiori all orario contrattuale, che va comunque rispettato come media in un arco temporale di 12 mesi. Le variazioni di orario sono disposte nel limite complessivo di 64 ore annue pro capite con un preavviso di due giorni. I regimi di orario superiori all orario contrattuale non possono superare le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali. Per le ore prestate oltre l orario contrattuale viene corrisposta una maggiorazione della retribuzione oraria pari al 30% per orari o turni diurni e al 40% per orari o turni notturni. Nel periodo delle festività natalizie e l 8 dicembre le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro medio settimanale sono considerate lavoro straordinario. In caso di mancato recupero, le ore effettuate oltre l orario contrattuale sono invece retribuite con la maggiorazione per lavoro straordinario incrementata di 5 punti percentuali. Festività Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1 gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1 novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione (operai con orario distribuito su 5 giorni): - festività goduta spetta un trattamento corrispondente a 8 ore di normale retribuzione; - festività lavorata spetta, oltre alla normale retribuzione con le relative maggiorazioni, una quota pari a 6,66 ore di retribuzione; - festività cadente di sabato non è dovuto alcun trattamento. Festività coincidente con domenica: è dovuto un trattamento corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale (1/26 della retribuzione mensile per gli impiegati). 3

4 Ferie Permessi ROL - Ex festività ORARIO DI LAVORO Anzianità di servizio Durata Operai qualunque anzianità 4 settimane e 2 giorni Impiegati fino a 10 anni 4 settimane e 2 giorni oltre 10 anni 4 settimane e 3 giorni Lavoratori turnisti e giornalieri che seguono gli schemi del ciclo continuo di 7 giorni su 7: la durata delle ferie è di 176 ore per gli operai e per gli impiegati del primo scaglione di anzianità, di 184 ore per gli impiegati del secondo scaglione, di 200 ore per quelli con anzianità più elevata. Maturazione: per ogni anno di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ogni mese intero di anzianità. Periodi utili per la maturazione delle ferie (operai): le assenze per malattia o infortunio nell ambito della conservazione del posto, le assenze per maternità nei limiti del periodo di astensione obbligatoria, altre assenze giustificate fino a 3 mesi complessivi nell anno. Retribuzione: comprende le maggiorazioni per lavoro a turni (importo medio maturato negli ultimi 12 mesi). Malattia sopravvenuta: il decorso delle ferie continuative viene sospeso in caso di sopravvenuta malattia con prognosi iniziale superiore a 10 giorni o che comporti ricovero ospedaliero. Permessi ROL: per lavoratori giornalieri e turnisti su 2 turni, 64 ore che maturano su base annua. Permessi ex festività: 4 giornate di permessi retribuiti. Ex festività del 4 novembre: viene erogato il trattamento spettante per le festività coincidenti con la domenica. Malattia Maternità Infortunio sul lavoro Congedo matrimoniale Servizio militare Corsi di studio e attività formative Altri permessi e aspettative VICENDE DEL RAPPORTO Periodo di comporto Periodo di assenza Integrazione fino al primi 6 mesi (primi 180 giorni per 100% gli operai) Per singola malattia: 12 mesi Nel caso di più malattie si sommano le assenze comprese nell arco dei 36 mesi precedenti ciascun giorno di assenza 6 mesi successivi 50% * * Per gli operai l integrazione al 50% è riferita agli eventuali periodi non coperti dal trattamento a carico Inps Criteri di computo. Ai fini dei limiti della conservazione del posto e del trattamento economico: A) sono computati in misura doppia i periodi di assenza fino a 3 giorni, con esclusione dei primi quattro eventi nell ambito del periodo di comporto, dei periodi di ricovero ospedaliero (compreso day hospital) e dei trattamenti terapeutici ricorrenti connessi a gravi malattie. B) non sono computati i periodi di assenza dovuti a ricovero ospedaliero (compreso day hospital) ed a terapie salvavita, né i periodi di assenza continuativa superiori a un mese entro il limite complessivo di 90 giorni. C) ai fini del computo dell integrazione sono esclusi i compensi per lavoro straordinario, festivo e domenicale. Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: quando il superamento è determinato da un evento morboso grave e continuativo il lavoratore può usufruire, a richiesta da presentare entro i termini del comporto, di un aspettativa non retribuita per un ulteriore periodo di 6 mesi per gli operai e di 4 mesi per gli impiegati. Il periodo di aspettativa è neutro ai fini del calcolo del comporto. Congedo di maternità: integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere il 100% della retribuzione durante il periodo di astensione obbligatoria (due mesi precedenti la data presunta del parto; periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva; tre mesi dopo il parto; ulteriori giorni non fruiti prima del parto qualora esso avvenga in data anticipata). Congedo parentale: può essere fruito anche in modalità oraria, per gruppi minimi di 4 ore giornaliere, fermo restando un preavviso di 2 giorni. Azienda e rappresentanze sindacali possono definire modalità e condizioni per la fruizione dei congedi parentali su base oraria in misura inferiore, in relazione alle esigenze organizzative e produttive. Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione per tutto il periodo di comporto. In caso di matrimonio compete al lavoratore un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione comprensiva della quota a carico Inps. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Diritto allo studio. I lavoratori che intendono frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale corrispondente a 10 ore annue per dipendente. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso. Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 2,50% della forza occupata nell unità produttiva; mediante accordi aziendali deve essere assicurato in ogni reparto lo svolgimento dell attività produttiva, ferma restando la garanzia dell esercizio del diritto ad almeno un lavoratore per ciascuna azienda. Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e di ulteriori 80 ore di permessi (di cui 40 retribuiti e 40 non retribuiti) nel corso dell'anno. Congedi per la formazione. I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità possono richiedere, nell arco dell intera vita lavorativa, un periodo di congedo non retribuito fino a 11 mesi anche frazionabili (periodo minimo: 1 mese solare), al fine di completare la scuola dell obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il lavoratore deve presentare richiesta con un preavviso di almeno 60 giorni. Le assenze contemporanee a questo titolo non possono superare l 1% della forza occupata nell unità produttiva al 31 dicembre dell anno precedente. Nelle aziende con oltre 50 dipendenti è comunque concesso un congedo all anno per formazione. Riabilitazione tossicodipendenti. Il lavoratore che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative ha diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita ai sensi della L. n. 4

5 Trasferta Trasferimento VICENDE DEL RAPPORTO 162/1990. Analogo diritto è riconosciuto al lavoratore che ne faccia richiesta per la necessità assistere familiari a carico che risultino in condizioni di tossicodipendenza. Violenza di genere. La lavoratrice inserita nel percorso di protezione relativo alla violenza di genere ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi. Durante il congedo viene anticipata un indennità corrispondente all ultima retribuzione (voci fisse e continuative). Il periodo è computato nell anzianità di servizio, per la maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del tfr. Il congedo può essere fruito, su base oraria o giornaliera, nell arco temporale di tre anni. Il lavoratore inviato in trasferta ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e delle altre spese vive necessarie per l espletamento della missione. Al lavoratore trasferito è dovuto, oltre al rimborso delle spese di viaggio (per sé e famiglia) e di trasloco: - se operaio il rimborso delle spese di vitto e alloggio per la durata di 10 giorni; con familiari a carico gli compete invece un'indennità pari a 15 quote giornaliere della normale retribuzione aumentata di 2 quote giornaliere per ogni familiare; - se impiegato un'indennità pari ad 1/3 della normale retribuzione mensile; con familiari a carico gli compete invece un'indennità pari 2/3 della normale retribuzione mensile, oltre ad 1/15 per ogni familiare. L impiegato trasferito ha inoltre diritto al rimborso dell indennizzo corrisposto per anticipata risoluzione del contratto di locazione, fino ad un massimo di 4 mesi. Apprendistato professionalizzante Durata e retribuzione DISCIPLINE SPECIALI Q - A - B - C % D % % % % % % % % % % % (1) Gruppo di destinazione finale dell'apprendista (2) Durata dell'apprendistato (3) Percentuale della retribuzione relativa al gruppo/livello di destinazione Lavoratori ultracinquantenni beneficiari di trattamenti di disoccupazione Q - A - B - C % D % (1) Gruppo di destinazione finale dell'apprendista (2) Durata dell'apprendistato % % % % % % % % % % (3) Percentuale della retribuzione relativa al gruppo/livello di destinazione Durata minima: 6 mesi (tranne attività stagionali). Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 30 giorni per malattia, infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto, il contratto è prolungato per un periodo equivalente alla durata dell assenza. Formazione: l azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione non inferiore a 80 ore/anno, integrata dall eventuale offerta formativa pubblica per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. Per ciascun anno deve essere effettuato un numero di ore di formazione non inferiore all 80% del monte annuo. Periodo di prova: si applica la disciplina generale. Malattia: la conservazione del posto spetta fino ad un massimo di 12 mesi (per contratti di durata inferiore a 36 mesi, il periodo di comporto è pari a 1/3 della durata del contratto); il trattamento economico è pari al 100% della retribuzione dal 1 al 180 giorno (in caso di più assenze il periodo di conservazione del posto e il trattamento economico si intendono riferiti all arco temporale di durata del contratto). Infortunio sul lavoro: si applica la disciplina generale. Preavviso: completato il periodo di formazione, le parti del contratto individuale possono recedere con un preavviso di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo. Stabilizzazione degli apprendisti. Nelle aziende con più di 9 dipendenti il datore di lavoro non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti (dal computo sono esclusi i rapporti risolti durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa). Qualora non sia rispettata la predetta percentuale è in ogni caso consentita l assunzione di un apprendista. 5

6 DISCIPLINE SPECIALI Altri tipi di apprendistato Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. All apprendista assunto con il contratto di cui all art. 43, D.Lgs. n. 81/2015, viene attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale, coerente con il percorso formativo tra quelli individuati dall art. 4 del D.M , al fine della determinazione della retribuzione di riferimento e della relativa quota percentuale così stabilita: - 1 anno 45%; - 2 anno 55%; - 3 anno 65%; - 4 anno 70%. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Apprendistato di alta formazione e ricerca. L apprendista assunto con il contratto di cui all art. 45, D.Lgs. n. 81/2015, viene inquadrato come segue, secondo quanto previsto dall acc. int : - percorsi di durata superiore a 12 mesi, prima metà del periodo 2 livelli sotto quello di destinazione finale, seconda metà del periodo, 1 livello sotto quello di destinazione finale; - percorsi di durata fino a 12 mesi, per tutto il periodo 1 livello sotto quello di destinazione finale. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Lavoro a tempo determinato Limite alle assunzioni (lavoro subordinato): non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato (con arrotondamento all unità superiore del decimale eguale o superiore a 0,5); la percentuale è calcolata sulla base del numero medio annuo dei lavoratori a tempo indeterminato (esclusi apprendisti e dirigenti) e deve intendersi come media annua dei tempi determinati stessi. Nel caso di inizio dell attività in corso d anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Esclusioni: sono esenti da limiti quantitativi le assunzioni a tempo determinato effettuate: - per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; - nella fase di avvio di nuove attività (fino a 12 mesi per una nuova linea di produzione; fino a 24 mesi per una nuova unità produttiva); - per l assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni; - per le attività stagionali (produzione di imballaggi in cartoncino litografato, cartone ondulato e imballaggi flessibili per specialità dolciarie collegate a particolari ricorrenze, gelati, campagne dell ortofrutta, lanci promozionali di prodotti con determinate caratteristiche; produzione di quaderni, blocchi e ricambi per appunti dedicati alla scolastica nel periodo maggio-settembre). Limite complessivo (lavoro subordinato e somministrato): il limite percentuale complessivo di utilizzo del lavoro a tempo determinato comprensivo del lavoro in somministrazione è pari al 35% dei lavoratori a tempo indeterminato, fermi restando i meccanismi di calcolo (è consentita la compensazione tra le due forme). Retribuzione. Gli istituti a carattere annuale sono frazionati per 365esimi e corrisposti in relazione ai giorni di durata del rapporto a termine. Malattia. La conservazione del posto è limitata ad un periodo massimo pari ad un quarto della durata del contratto. Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale se l assunzione riguarda lavoratori impiegati in attività stagionali (produzione di imballaggi in cartoncino litografato, cartone ondulato e imballaggi flessibili per specialità dolciarie collegate a particolari ricorrenze, gelati, campagne dell ortofrutta, lanci promozionali di prodotti con determinate caratteristiche; produzione di quaderni, blocchi e ricambi per appunti dedicati alla scolastica nel periodo maggio-settembre). Sostituzione di lavoratori con affiancamento. Nell ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento tra il sostituto e il lavoratore sostituito, sia prima che inizi l assenza sia dopo il rientro di quest ultimo. Particolarità: periodo di prova (vedi). Lavoro a tempo parziale Clausole elastiche. In considerazione delle specifiche caratteristiche del settore, le parti possono stabilire clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e alla variazione in aumento della durata della prestazione, nei limiti del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Le variazioni sono richieste con un preavviso di almeno 2 giorni. Trattamento economico: sia per le ore oggetto di diversa collocazione che per le ore prestate in aumento spetta la maggiorazione del 15% della retribuzione globale di fatto. Lavoro supplementare. Consentito in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro medie settimanali concordate. Compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 15% della retribuzione globale di fatto. Trasformazione del rapporto: - i lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie hanno diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (e viceversa, se l interessato ne fa successivamente richiesta); - in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente e totalmente inabile che assuma connotazione di gravità è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno; - la stessa priorità è riconosciuta al lavoratore con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap ai sensi dell art. 3, L. n. 104/1992; - il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale (o entro i limiti del congedo ancora spettante), la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale con una riduzione di orario non superiore al 50%. Lavoro ripartito Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Telelavoro Somministrazione di lavoro Lavoro a domicilio Nozione. Il telelavoro, nelle varie modalità in cui può articolarsi, è caratterizzato dallo svolgimento in via continuativa dell attività in luoghi diversi dalla sede aziendale mediante l utilizzo di strumenti di lavoro telematici. Il telelavoro è riconducibile nell ambito del rapporto di lavoro subordinato quando è svolto nel domicilio del dipendente o in altro locale in suo possesso, individuato d intesa tra le parti, con modalità che consentono al datore di lavoro l esercizio del potere di direzione, di indirizzo e di controllo della prestazione. Limite percentuale: il limite di utilizzo del lavoro somministrato a tempo determinato è fissato nel 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell anno precedente. Il limite è da computarsi come media annua. Esclusioni: è esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di disoccupati che fruiscono da almeno 6 mesi di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del regolamento Ue n. 651/2014. Limite complessivo (lavoro somministrato e subordinato): il limite percentuale complessivo di utilizzo del lavoro a tempo determinato comprensivo anche delle assunzioni con contratto di lavoro subordinato è pari al 35% dei lavoratori a tempo indeterminato, fermi restando i meccanismi di calcolo (è consentita la compensazione tra le due forme). Il lavoratore a domicilio riceve lo stesso trattamento economico previsto per i lavoratori interni, a parità di orario e di produzione. Ad ogni periodo di paga (o in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie) vengono corrisposte le seguenti maggiorazioni da computarsi sull ammontare complessivo della retribuzione percepita nel periodo di riferimento. Maggiorazioni % Indennità sostitutiva delle ferie, festività e tredicesima mensilità 18,00 Indennità sostitutiva del preavviso e del tfr 6,00 6

7 DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA Attività sindacale Assemblea: i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l orario di lavoro nei limiti di: - 5 ore annue retribuite nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti; - 10 ore annue retribuite nelle aziende con un maggior numero di dipendenti. La convocazione dell assemblea va comunicata all azienda con adeguato preavviso; la conferma deve pervenire entro tre giorni dal ricevimento della richiesta. Affissione: il diritto di affissione è regolato dall art. 25, L. n. 300/1970. La stampa sindacale può essere distribuita in azienda fuori dell orario di lavoro consegnando tempestivamente una copia alla direzione aziendale. RSU: possono essere costituite nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, ai sensi dell acc. int Nelle aziende che occupano da 5 a 15 dipendenti può essere nominato un delegato d impresa. Rappresentanti per la sicurezza: sono eletti nella misura prevista dall acc. int Nelle aziende o unità produttive da 150 a 200 dipendenti i rappresentanti per la sicurezza sono due. Nelle aziende che occupano da 5 a 15 dipendenti i compiti del rappresentante per la sicurezza vengono assunti dal delegato d impresa. Permessi retribuiti Dirigenti RSU: hanno diritto a permessi in conformità al disposto degli artt , L. n. 300/1970. Rappresentanti per la sicurezza: i permessi sono disciplinati dall acc. int Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti spettano permessi pari a 40 ore all anno per ciascun rappresentante. Nelle aziende o unità produttive da 100 a 149 dipendenti il rappresentante per la sicurezza, in sostituzione di quanto previsto dall accordo interconfederale, utilizza permessi retribuiti fino a 60 ore all anno. Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni nazionali di categoria sono concessi, compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali, permessi retribuiti fino a 10 ore/mese (120 ore/anno) per ciascuna organizzazione sindacale (sono escluse le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della L. n. 300/1970, a norma dell art. 35, L. cit.). Previdenza complementare Assistenza integrativa Polizze assicurative Contributi contrattuali WELFARE CONTRATTUALE Contribuzione al fondo Byblos: - a carico azienda 1,20% della normale retribuzione annua; - a carico lavoratore 1,00% della stessa base di computo, oltre al versamento dell intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l attività lavorativa dopo il (2,00% della retribuzione utile per il calcolo del tfr se l attività è iniziata in precedenza). Contribuzione al fondo Salute Sempre: - a carico azienda 84 euro/anno; - a carico lavoratore 36 euro/anno. Dal 1 gennaio 2017 il contributo complessivo pari a 120 euro/anno è posto interamente a carico delle aziende; con la stessa decorrenza vengono iscritti al fondo tutti i lavoratori a tempo indeterminato. Le imprese che non versano il contributo devono erogare al lavoratore una quota di retribuzione mensile pari a 25 euro. Quadri. Hanno diritto ad una copertura assicurativa per i seguenti rischi: - morte e invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, per cause diverse dall infortunio comunque determinato (massimali: euro ,28 senza familiari a carico; ,84 con moglie o un figlio a carico; ,41 con moglie e uno o più figli a carico); infortunio anche non in occasione di lavoro (massimali: 4 annualità di retribuzione in caso di invalidità permanente che non consenta la prosecuzione del rapporto; 3 annualità di retribuzione in caso di morte). L azienda è altresì tenuta ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Preavviso Trattamento di fine rapporto ESTINZIONE DEL RAPPORTO Anzianità di servizio Gruppo fino a 5 anni oltre 5 anni A 2 mesi e 15 giorni 3 mesi e 15 giorni B 1 mese e 15 giorni 2 mesi C 1 mese 1 mese e 15 giorni D - E 2 settimane I termini di preavviso decorrono dal 1 o dal 15 giorno di ciascun mese Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge ed include espressamente nella base di computo del tfr l indennità sostitutiva del preavviso. Per gli impiegati retribuiti con provvigioni o partecipazioni: le provvigioni sono computate sugli affari andati a buon fine conclusi prima del termine di ciascun anno, anche se eseguiti posteriormente; le partecipazioni agli utili sono computate fino a un massimo corrispondente all'importo degli altri elementi della normale retribuzione annua. 7

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