IL CONSENSO AL TRATTAMENTO SANITARIO
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- Cipriano Marino
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1 IL CONSENSO AL TRATTAMENTO SANITARIO Consenso non vuol dire altro che partecipazione, consapevolezza, libertà di scelta e di decisione. 1
2 Dallatino consensus = sentire insieme accordo tra sanitario e paziente circa le modalità di cura in previsione dei possibili risultati ottenibili Diritto del paziente: essere preventivamente edotto circa la natura del suo male ed i possibili risultati della prestazione sanitaria propostagli 11/06/2015 2
3 Il consenso al trattamento sanitario è un requisito fondamentale in mancanza del quale nessun intervento chirurgico, indagine strumentale o trattamento sanitario in genere, soprattutto se comporta rischi peculiari, è legittimo. *Esso trova i suoi principi ispiratori nella Costituzione (artt. 13 e 32), nel Codice penale (artt. 50 e 54), nel Codice Civile (art. 5), nelle leggi di riforma sanitaria, nonché nel codice deontologico della professione medico chirurgica (artt. 30, 31, 32, 33, 34,35) 3
4 L art. 32 della Costituzione Italiana afferma che nessuno può essere obbligato al indeterminato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge e che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Un chiaro riferimento alla necessità di munirsi preventivamente del consenso dell assistito è contenuto nell art. 50 c.p. (consenso dell avente diritto) che così recita: non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, con il consenso della persona che può validamente disporne. 4
5 Rappresenta un diritto per il paziente ed un dovere per il medico. Il medico si comporta secondo etica professionale e fornisce all assistito le informazioni e le delucidazioni relative al proprio specifico problema. Il medico è obbligato a fornire al paziente i chiarimenti e le notizie del caso e può ricorrere ad un interprete ove il destinatario della prestazione sia straniero e non parli l italiano, ovvero sia sordomuto. 5
6 Il paziente deve essere sufficientemente informato sui seguenti aspetti: diagnosi, prognosi e motivazioni che portano a proporre l intervento/accertamento modalità di effettuazione, eventuale utilizzo di anestesia durata decorso post-intervento o accertamento possibili rischi, effetti collaterali, complicanze ed esiti possibili conseguenze dell eventuale rifiuto eventuali alternative diagnostico/terapeutiche. 6
7 L eventuale dissenso del paziente ad effettuare trattamenti sanitari determinanti nell evoluzione della malattia, deve essere adeguatamente firmato e registrato in cartella. In caso di prognosi gravi o infauste, fermo restando la necessità di informare correttamente il paziente, le modalità dell informazione devono essere adattate alle caratteristiche psicofisiche del paziente, usando la massima circospezione e prudenza nella comunicazione, evitando terminologie traumatizzanti, lasciando comunque spazio alla speranza, rispettando l eventuale volontà esplicitata o implicita di limitare la profondità dell informazione ricevuta. 7
8 Per avere validità il consenso deve essere: espresso personalmente dall interessato o dal legale rappresentante (il consenso dei congiunti non può sostituire quello del malato) per i minori il consenso deve essere dato congiuntamente da entrambi i genitori; nel caso di provvedimenti urgenti il consenso può essere dato anche da un solo genitore, se l altro non è reperibile (è sempre consigliabile coinvolgere nella decisione il minore in grado di comprendere) 8
9 Il consenso deve intendersi specifico per singolo trattamento, ovvero per il complesso di interventi aventi comunque un comune obiettivo clinico. E necessario il consenso esplicito del paziente a dare informazioni sul suo stato di salute a familiari ed amici. Occorre fornire informazioni tali da mettere in grado chi deve essere sottoposto ad intervento o indagine di valutare il rapporto rischi/benefici. Il paziente può revocare il consenso in qualsiasi momento, e il medico è tenuto a desistere dall effettuazione della prestazione, dopo aver reso edotto il paziente dei rischi incombenti. La documentazione relativa all'avvenuta informazione ed il modulo di consenso scritto devono essere conservati nella cartella clinica in caso di ricovero ospedaliero, Infermieristica nella dei processi cartella educativi ambulatoriale e in caso di 9 prestazione in ambulatorio.
10 Requisiti per la validità del consenso: PERSONALE SPONTANEO CONSAPEVOLE ATTUALE 11/06/
11 Requisiti per la validità del consenso: PERSONALE Non è ammessa la rappresentanza volontaria di terzi In soggetti incapaci di consentire per ragioni di età o salute mentale supplisce il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela; In caso di mancato consenso ad un trattamento ritenuto indispensabile per l integrità del minore il sanitario ha l obbligo di informare il giudice tutelare, il quale interviene nell interesse del minore stesso, sottraendolo momentaneamente alla tutela (es. emotrasfusione in bambini testimoni di Geova) 11/06/
12 Requisiti per la validità del consenso: SPONTANEO Libero da coercizioni ed indebite interferenze 11/06/
13 Requisiti per la validità del consenso: CONSAPEVOLE Deve nascere da una corretta e compiuta informazione Dovere del personale medico e infermieristico di fornire al paziente notizie dettagliate circa il trattamento; in caso di prognosi infausta o severa possono sorgere reali difficoltà poiché non ha alcuna validità giuridica il consenso rilasciato da terzi (coniuge, genitori, figli). 11/06/
14 Requisiti per la validità del consenso: ATTUALE Deve essere fornito al momento della prestazione e persistere per tutta la durata di essa E possibile la revoca in qualsiasi momento 11/06/
15 Il paziente deve essere: Maggiore di età o minore emancipato Non interdetto Non affetto da incapacità naturale Consapevole dei rischi connessi al trattamento 11/06/
16 Espressioni del consenso: CONSENSO IMPLICITO; CONSENSO ESPLICITO; CONSENSO LIMITATO; CONSENSO ALLARGATO. 11/06/
17 Espressionidel consenso: CONSENSO IMPLICITO È la forma più comune È posto in essere nella richiesta, basata sulla fiducia, della visita medica da parte del paziente, con impiego di mezzi diagnostici esenti da pericoli; 11/06/
18 Espressionidel consenso: CONSENSO ESPLICITO È strettamente correlato alla possibilità che l atto medico-chirurgico possa comportare una menomazione dell integrità psico-fisica del paziente Assume forma scritta mediante l ausilio di un modulo, riportante tutto ciò che concerne l atto stesso, e sottoscritto in calce dal paziente (dicesi INFORMATO) 11/06/
19 Espressioni del consenso: CONSENSO LIMITATO Libera e cosciente volontà del paziente di essere sottoposto ad un determinato atto medico-chirurgico conformemente alla diagnosi formulata. 11/06/
20 Espressioni del consenso: CONSENSO ALLARGATO Qualora determinati interventi medicochirurgico possano richiedere eventuali deviazioni dal programma prefissato. 11/06/
21 ESIMENTI del consenso TRATTAMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE STATO DI NECESSITA 11/06/
22 ESIMENTI del consenso: TRATTAMENTI OBBLIGATORI Si tende sempre più ad ottenere la cooperazione del paziente o LEGGE 180/78: Elimina il concetto di pericolosità sociale del malato psichiatrico; Ricovero ospedaliero: No consenso del pz non > 7gg No consenso del giudice tutelare non > 2gg 11/06/
23 ESIMENTI del consenso: STATO DINECESSITA non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sèstesso o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo (art. 54 c.p.) 11/06/
24 ESIMENTI del consenso: STATO DI NECESSITA' Il consenso viene considerato presunto Requisiti affinché sussista tale stato PERICOLO ATTUALE: probabilità reale e clinicamente obiettivabiledel verificarsi di un danno DANNO GRAVE: serio e concreto pregiudizio alla vita o integrità della persona FATTO: l azione dell agente deve comportare un rischio al soggetto proporzionale a quello che si avrebbe in caso di non intervento 11/06/
25 DISSENSO Rifiuto delle cure mediche DIRITTO del paziente indipendentemente da Grado della malattia Trattamento proposto Diritto valido anche in condizioni di necessità o urgenza 11/06/
26 DISSENSO: Rifiuto delle cure mediche in ogni caso, in presenza di esplicito rifiuto del paziente, capace di intendere e di volere, il medico è tenuto a desistere da qualsiasi atto diagnostico e curativo, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà del paziente. (Codice Deontologico: art 40 comma 2) 11/06/
27 DISSENSO: Rifiuto delle cure mediche Morale Cristiana nessuno è moralmente obbligato a curarsi con terapie straordinarie (Pio XII,Allocuzione del 24/11/1957;Dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede,1980 che autorizza l agonizzante cosciente e il medico stesso a non opporsi al fatale compimento di una vicenda terrena ormai condannata dal male e dal dolore!) 11/06/
28 REQUISITI DEL DISSENSO: FERMEZZA RAZIONALITA 11/06/
29 DISSENSO Rifiuto di un trattamento sanitario = Atto di volontà del paziente qualora tale dissenso sia espresso da un individuo che si trovi nell effettiva condizione di non poter intendere e volere, e versi pertanto in uno stato di incapacità naturale d agire, è evidente che nessuno possa consentire per lui; il sanitario dovrà attendere che questi sia in grado di manifestare il suo consenso(ove non ricorre lo stato di necessità e sia prevedibile che il paziente riacquisti la capacità di intendere e di volere) 11/06/
30 DISSENSO Ruolo dell infermiere soprassedere all azione; Avvertire il responsabile medico di turno; annotare l evento in consegna. 11/06/
31 DISSENSO Ruolo dell infermiere Esecuzione dell atto rifiutato = intervento ILLECITO; Risponderà di DOLO:»il motivo terapeutico non è una scriminante»prevale il diritto del paziente al rifiuto delle cure 11/06/
32 REATI per trattamentisenzaconsenso ILLECITO PENALE ILLECITO CIVILE 11/06/
33 REATI per trattamenti senza consenso ILLECITO PENALE Violenza privata: [ chiunque, con violenza o minaccia, costringa altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a 4 anni ]. (art. 610 c.p.) Sequestro di persona: [ chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.. ] (art. 605 c.p.) Lesione personale: [ chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo e nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (art 582 c.p.) Morteo lesione come conseguenza di altro delitto: [ quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell art 83 ] (art. 596 cp) Omicidio preterintenzionale: [Nell intento di provocare delle lesioni personali (l atto chirurgico per sua stessa natura produce una lesione personale) si commette invece un omicidio]. (art.584 cp) 11/06/
34 CONSENSO AL TRATTAMENTO SANITARIO REATI per trattamentisenzaconsenso ILLECITO CIVILE diritto del leso di richiedere il risarcimento economico per ingiusto danno subito Principio del naeminem ledere (Non offendere nessuno)* Questa espressione sintetizza il principio in base al quale tutti sono tenuti al dovere (generico) di non ledere l'altrui sfera giuridica. Tale principio è posto a fondamento della responsabilitàextracontrattuale: chiunque viola il divieto del ( ) è, così, obbligato al risarcimento del danno arrecato. 11/06/
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