IMU Imposta municipale unica TASI - Tributo sui servizi indivisibili
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- Giustina Ferrero
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1 IMU Imposta municipale unica TASI - Tributo sui servizi invisibili Pagina principale TASI/IMU Ravvemento operoso Casistica A) OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO B) OMESSA DICHIARAZIONE C) INFEDELE DICHIARAZIONE Scaduto il termine previsto dalla legge per il versamento e/o per la presentazione della chiarazione, i soggetti passivi possono avvalersi dell'istituto del ravvemento operoso per regolarizzare le violazioni relative a: omesso o parziale versamento e/o omessa e infedele chiarazione. Conzioni Modalità pagamento Comunicazione all Ufficio Modalità compilazione e presentazione della chiarazione La sanzione è ridotta, sempreché la violazione sia stata già constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative accertamento delle quali l autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. - Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito, contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del o della fferenza, quando dovuti, ché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. - Il pagamento si esegue sul modello F24 o sull apposito bollettino postale versando l importo comprensivo imposta, sanzioni e interessi e barrando la casella Ravvemento. Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all imposta dovuta e sono pertanto contradstinti da un coce stinto, come avviene invece per il pagamento delle sanzioni a seguito accertamento. Una volta effettuato il versamento tarvo, l'avvenuto pagamento a sanatoria deve essere comunicato all'ufficio ICI-IMU-TASI, utilizzando l'apposito Modello per comunicazione ravvemento operoso al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta versamento. La chiarazione tarva e/o rettificativa deve essere redatta su modello conforme a quello approvato per l anno oggetto della violazione e presentata insieme all apposito Modello per comunicazione ravvemento operoso. Nelle annotazioni deve essere incato se trattasi : Ravvemento operoso per rettifica chiarazione o Ravvemento operoso per 1
2 tarva presentazione chiarazione omessa. Nella comunicazione deve essere specificata la ripartizione della somma complessivamente versata fra:, sanzione corrisposta per ciascuno degli immobili oggetto chiarazione tarva o ricondotta a fedeltà e interessi ed allegata fotocopia del bollettino o del modello F24 pagato. La chiarazione IMU - TASI deve essere presentata, limitatamente agli immobili siti nel comune Cagliari, al Comune Cagliari Ufficio ICI-IMU-TASI Via Nazario Sauro ( angolo viale Trieste) Cagliari, con una delle seguenti modalità: spezione in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, meante raccomandata senza ricevuta ritorno, riportando sulla busta la citura Dichiarazione IMU, con l incazione dell anno riferimento; consegna retta all ufficio succitato che restituisce la copia del contribuente con la ricevuta, negli orari apertura per il pubblico incati nell'organigramma del sito; invio telematico a mezzo PEC posta elettronica certificata all inrizzo protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it A) OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU - TASI Riferimenti Termine Imposta SPRINT D.Lgs 471/1997 D.Lgs Entro il 14 giorno successivo alla data scadenza del pagamento dell acconto e/o del saldo Tributo a decorrere dal 1 gennaio ,1% giornaliero dell importo (fino ad un massimo del 1,4%) Interessi* 0,5% dal 01/01/2015 0,2% dal 01/01/2016 2
3 Termine Imposta BREVE D.Lgs Dal 15 al 30 giorno 471/1997 ritardo dal mancato pagamento dell acconto e/o lett. del saldo a) D.lgs MEDIO - D.Lgs 471/1997 lett. a-bis) D.lgs Tributo Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla Tributo determinazione o sul pagamento del avviene: Entro 90 giorni dall omissione o dall errore a decorrere dal 1 gennaio ,5% dell importo (1/10 del 15%) 1,67 % dell importo (1/9 del 15%) Interessi* 0,5% dal 01/01/2015 0,2% dal 01/01/2016 0,5% dal 01/01/2015 0,2% dal 01/01/2016 LUNGO lett. b) D.lgs D.lgs 471/1997 LUNGO lett. b) D.lgs D.lgs 471/1997 Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla Tributo determinazione o sul pagamento del avviene entro: 1 anno dall omissione o dall errore relativo all acconto e/o al saldo Annualità d imposta 2014 Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla Tributo determinazione o sul pagamento del avviene entro: 1 anno dall omissione o dall errore relativo all acconto e/o al saldo 3,75% dell importo (1/8 del 30%) 3,75% dell importo (1/8 del 30%) 0,5% dal 01/01/2015 0,2% dal 01/01/2016-1% dal 01/01/2014 al 31/12/2014-0,5% dal 01/01/2015 3
4 Termine Imposta a decorrere dal 1 gennaio 2016 Interessi* *- Interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Tasso legale pari a: - 2,5% dal 01/01/2012 al 31/12/2013; - 1% dal 01/01/2014; - 0,5% dal 01/01/2015; - 0,2% dal 01/01/2016. Gli interessi sono calcolati dal giorno successivo alla scadenza del versamento in autoliquidazione fino alla data del versamento eseguito ai fini del ravvemento. La formula è la seguente: (Imposta versata moltiplicata per il tasso legale moltiplicato per il numero dei giorni ritardo viso Imposta versata x tasso legale x giorni ritardo B) OMESSA DICHIARAZIONE IMU - TASI Riferimenti lett. c) D. Lgs Termine. Entro il 90 giorno dall omissione (scadenza del termine presentazione della chiarazione) corretta mente -10% del (1/10 del minimo della sanzione prevista per l omessa presentazione della chiarazione - dal 100 al 200% del con un minimo Euro 50). Tale sanzione ridotta dovrà essere corrisposta in aggiunta a quanto previsto per il ravvemento relativo a OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU TASI cui alla lettera A; - 5 se il è stato interamente e regolarmente. 4
5 Termine lett. c) D. Lgs ; art. 50 L. 449/1997; Regolamento Annualità d imposta 2014 IUC 2014 art. 24, Entro un anno e 90 giorni commi 5 e 6 dall omissione (scadenza del termine presentazione della chiarazione) Sulla scorta delle previsioni regolamentari per l annualità 2014 è previsto un anno in più rispetto al termine legge dei 90 giorni per il ravvemento, mentre per il 2015 il termine è quello ornario previsto dalla legge corretta mente -10% del (1/10 del minimo della sanzione prevista per l omessa presentazione della chiarazione - dal 100 al 200% del con un minimo Euro 50 Tale sanzione ridotta dovrà essere corrisposta in aggiunta a quanto previsto per il ravvemento relativo all OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU TASI cui alla lettera A; Attenzione! Qualora siano scaduti i termini per il ravvemento cui alla lettera A dovrà essere corrisposta la sola sanzione ridotta prevista per omessa chiarazione L omesso/parziale versamento, con l applicazione della sanzione del 30% costituirà oggetto accertamento da parte del Servizio Tributi. - 5 se il è stato interamente e regolarmente ; 5
6 Termine lett. c) D. Lgs ; art. 50 L. 449/1997; Regolamento Annualità d imposta 2013 IMU 2013 Entro un anno e 90 giorni art. 14, dall omissione (scadenza del commi 5 e 7 termine presentazione della chiarazione) Sulla scorta delle previsioni regolamentari per l annualità 2013 è previsto un anno in più rispetto al termine legge dei 90 giorni per il ravvemento, mentre per il 2015 il termine è quello ornario previsto dalla legge corretta mente -10% del dovuto (1/10 del minimo della sanzione prevista per l omessa presentazione della chiarazione - dal 100 al 200% del dovuto con un minimo Euro 52 ). Attenzione! I termini per il ravvemento relativo all OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU TASI cui alla lettera A sono scaduti pertanto dovrà essere corrisposta la sola sanzione ridotta prevista per omessa chiarazione L omesso/parziale versamento, con l applicazione della sanzione del 30% costituirà oggetto accertamento da parte del Servizio Tributi. - 5 se il se il è stato interamente e regolarmente ; 6
7 C) INFEDELE DICHIARAZIONE IMU - TASI Riferimenti MEDIO lett. a-bis) D.lgs Termine per la regolarizzazione Se la regolarizzazione degli errori, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del avviene: Entro 90 giorni dall errore corretta mente LUNGO lett. b) D.lgs Se la regolarizzazione degli errori, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del avviene: entro 1 anno dall errore (dalla data presentazione della corretta chiarazione errata) mente -5,55% del (1/9 del minimo della sanzione prevista per l omessa chiarazione - dal 50 al 100% del con un minimo Euro 50); Tale sanzione ridotta dovrà essere corrisposta in aggiunta a quanto previsto per il ravvemento relativo all OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU TASI cui alla lettera A; - 6 se il è stato interamente e regolarmente. 6,25% del (1/8 del minimo della sanzione prevista per l infedele chiarazione - dal 50 al 100% del con un minimo Euro 50); Tale sanzione ridotta dovrà essere corrisposta in aggiunta a quanto previsto per il ravvemento relativo all OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU TASI cui alla lettera A; - 6 se il è stato interamente e regolarmente. 7
8 Termine per la regolarizzazione lett. b) D. Lgs ; art. 50 L. 449/1997; Regolament Annualità d imposta 2014 o IUC 2014 art. 24, Entro due anni dall errore commi 5 e 6 (dalla data presentazione della chiarazione errata) Sulla scorta delle previsioni regolamentari per l annualità 2014 è previsto per il ravvemento un anno in più rispetto al termine legge 1 anno, mentre per il 2015 il termine è quello ornario previsto dalla legge corretta mente 6,25% del (1/8 del minimo della sanzione prevista per l infedele chiarazione - dal 50 al 100% del con un minimo Euro 50 Tale sanzione ridotta dovrà essere corrisposta in aggiunta a quanto previsto per il ravvemento relativo all OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU TASI cui alla lettera A; Attenzione! Qualora siano scaduti i termini per il ravvemento cui alla lettera A dovrà essere corrisposta la sola sanzione ridotta prevista per infedele chiarazione L omesso/parziale versamento, con l applicazione della sanzione del 30% costituirà oggetto accertamento da parte del Servizio Tributi. - 6 se il è stato interamente e regolarmente ; 8
9 Termine per la regolarizzazione lett. b) D. Lgs ; art. 50 L. 449/1997; Regolament Annualità d imposta 2013 o IMU 2013 Entro due anni dall errore art. 14, (dalla data presentazione commi 5 e 7 della chiarazione errata) Sulla scorta delle previsioni regolamentari per l annualità 2013 è previsto per il ravvemento un anno in più rispetto al termine legge 1 anno, mentre per il 2015 il termine è quello ornario previsto dalla legge 6,25% della maggiore imposta dovuta (1/8 del minimo della sanzione prevista per l infedele chiarazione - dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta; Attenzione! I termini per il ravvemento relativo all OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU TASI cui alla lettera A sono scaduti pertanto dovrà essere corrisposta la sola sanzione ridotta prevista per infedele chiarazione L omesso/parziale versamento, con l applicazione della sanzione del 30% costituirà oggetto accertamento da parte del Servizio Tributi. 9
10 PROSPETTO SCADENZE RELATIVE AI PAGAMENTI E ALLE DICHIARAZIONI PER I QUALI E POSSIBILE USUFRUIRE DELL ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO Casistica IMU e TASI pagamenti e chiarazioni (se dovuta) Pagamento 2 a rata IMU 2014 Pagamento 2 a rata TASI 2014 Scadenza del pagamento e/o presentazione della chiarazione Scadenza del ravvemento operoso (con sanzioni ridotte) 16 cembre 2014 Lungo: 16 cembre cembre 2014 Lungo: 16 cembre 2015 Sprint 30 giugno 2015 Pagamento 1 a rata IMU giugno 2015 Breve 16 luglio 2015 Meo 15 settembre 2015 Lungo 16 giugno 2016 Sprint 01 luglio 2015 Pagamento 1 a rata TASI giugno 2015 Breve 17 luglio 2015 Meo 15 settembre 2015 Lungo 16 giugno cembre 2015 Sprint: 31 cembre 2015 Pagamento 2 a rata IMU 2015 Breve: 16 gennaio 2016 Meo:25 marzo2016 Pagamento 2 a rata TASI 2015 Lungo: 17 cembre cembre 2015 Sprint: 30 cembre
11 Breve: 16 gennaio 2016 Meo:16 marzo2016 Lungo: 16 cembre 2016 Dichiarazione 2013 Dichiarazione IMU/TASI 2014 IMU 30 giugno giugno 2015 Dichiarazione IMU/TASI giugno 2016 Omessa chiarazione 28 settembre 2015 Infedele chiarazione Entro due anni dalla data presentazione e, comunque, entro il termine del 30 giugno 2016 Omessa chiarazione 28 settembre 2016 Infedele chiarazione Entro due anni dalla data presentazione e, comunque, entro il termine del 30 giugno 2017 Omessa chiarazione 28 settembre 2016 Infedele chiarazione Entro 90 giorni dall errore e, comunque, entro il termine del 28 settembre 2016 Infedele chiarazione Entro un anno dalla data presentazione e, comunque, entro il termine del 1 luglio
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