regolarizzare il versamento dell acconto Imu/Tasi 2014 senza maggiorazioni entro un termine stabilito dai singoli Comuni.
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- Antonella Andreoli
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N IMU/TASI: come sanare il mancato versamento del 16 giugno 2014 Passata la scadenza del 16 giugno 2014 e il salvacondotto comunale, è ancora possibile il ravvedimento operoso lungo, ma calcolato dal 16 giugno Categoria: Imposte locali Sottocategoria: IMU Il contribuente che, passata la scadenza del 16 giugno 2014, per il versamento della TASI/IMU 2014, per errore o per mancanza di liquidità, non ha effettuato il versamento dovuto, potrà avvalersi del salvacondotto comunale e successivamente dell istituto del ravvedimento operoso. Il Ministero, compresa la situazione di disorganizzazione che si è creata derivante ancora una volta dall incertezza delle norme e dalle difficoltà degli enti locali a far fronte all adempimento, infatti, con Risoluzione n. 1/DF del 13 giugno 2014, ha riconosciuto che sussistono le obiettive condizioni di incertezza normativa, previste dall art.10 dello Statuto del contribuente, che permettono di regolarizzare il versamento dell acconto Imu/Tasi 2014 senza maggiorazioni entro un termine stabilito dai singoli Comuni. Il suggerimento che il Ministero dà alle amministrazioni locali è quello di concedere un termine ragionevole di sospensione delle penalità individuato in 30 giorni successivi al 16 giugno La potestà regolamentare concessa ai comuni dall art. 52 del D.Lgs. 446/97 lascia, comunque, una libertà ampia in tal senso. Alcuni comuni hanno deciso di estenderlo sino al 31 luglio 2014 o in altri casi al 31 agosto Va detto che ai fini del conteggio del ravvedimento, lo slittamento contemplato dal Ministero nella citata risoluzione e poi ratificato dai Comuni, non influenzi le regole già conosciute. Per aderire al ravvedimento va tenuta presente l originaria scadenza del 16 giugno
2 Premessa Non è raro il caso di contribuenti che non abbiano versato o abbiano versato in ritardo l IMU e la TASI, in scadenza lo scorso 16 giugno Il Ministero, conscio della situazione di disorganizzazione che si è creata derivante ancora una volta dall incertezza delle norme e dalle difficoltà degli enti locali a far fronte all adempimento, con Risoluzione n. 1/DF del 13 giugno 2014, ha riconosciuto che sussistono le obiettive condizioni di incertezza normativa, previste dall art.10 dello Statuto del contribuente, che permettono di regolarizzare il versamento dell acconto Imu/Tasi 2014 senza maggiorazioni entro un termine stabilito dai singoli Comuni. Questo naturalmente permette una piena autonomia degli enti locali e un totale disorientamento per gli intermediari occupati a calcolare l importo dovuto o da regolarizzare, data la necessità di passare al setaccio i siti web di ogni realtà comunale o addirittura sostenere degli oneri ulteriori nel caso i portali non fossero aggiornati. Il suggerimento che il Ministero dà alle amministrazioni locali è quello di concedere un termine ragionevole di sospensione delle penalità individuato in 30 giorni successivi al 16 giugno La potestà regolamentare concessa ai comuni dall art. 52 del D.Lgs. 446/97 lascia, comunque, una libertà ampia in tal senso. Alcuni comuni come quello di Bologna o Poggiorusco nel mantovano, hanno deciso di estenderlo sino al 31 luglio 2014 o in altri casi al 31 agosto Il caos aumenta quando si scopre che alcuni comuni hanno rinviato il versamento della TASI ma non dell IMU rispetto alla data originaria del 16 giugno Ad ogni modo, lo strumento del ravvedimento è comunque sempre esperibile, anche qualora il comune non abbia previsto alcuno slittamento dei termini di versamento. Ad esempio il comune di Cagliari ha fissato la nuova scadenza di versamento al 16 luglio Coloro che hanno provveduto al versamento entro tale data, beneficiano della sanatoria piena per sanzioni e interessi, mentre coloro che hanno versato dopo il 16 luglio o devono ancora provvedere alla regolarizzazione, lo possono fare esperendo il ravvedimento operoso, versando l imposta maggiorata degli interessi e della sanzioni ridotte a seconda del periodo di ritardo. I contribuenti che intendono sanare oggi l omesso o insufficiente versamento, non possono più aderire al ravvedimento sprint (dato che si perfeziona entro il 14 giorno dopo la scadenza) né a quello breve (che 2
3 prevede come data ultima il 30 giorno successivo al 16 giugno 2014), ma sono costretti dal 17 luglio scorso a versare con ravvedimento lungo. Essi possono regolarizzare il versamento entro il 30 giugno 2015, cioè entro la data di presentazione della dichiarazione riferita all anno in cui è stata commessa la violazione. La sanzione sarà pari al 3,75% che si somma all imposta omessa e agli interessi legali dell 1%. Ovviamente ciò è possibile se le violazioni non sono state già constatate o non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Sanzione per omesso versamento IMU/TASI L art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, stabilisce che per omesso o insufficiente versamento nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata. OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU/TASI SANZIONE DEL 30% I contribuenti, quindi, che per errore omettono in tutto o in parte il versamento dell'imu rischiano la sanzione del 30%. Tuttavia, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, questa sanzione si riduce a 1/15 per ciascun giorno di ritardo ed è pari, quindi, al 2% al giorno fino ad arrivare al 30% per i ritardi da 15 giorni in avanti (articolo 13, D.Lgs. n. 471/1997). Le sanzioni ridotte, applicabili in caso di ravvedimento operoso per omesso versamento sono: ravvedimento sprint: 0,2% per ogni giorno di ritardo (un quindicesimo del 3%), se il versamento del tributo viene eseguito entro quattordici giorni dal 16 giugno 2014 (scadenza originaria dell IMU/TASI); ravvedimento breve: 3% (1/10 del 30%), quando il pagamento omesso viene eseguito dal 15 al 30 giorno successivo alla scadenza; ravvedimento lungo: 3,75 % (1/8 del 30%) per i pagamenti eseguiti dal 31 giorno entro la presentazione della dichiarazione relativa all anno della violazione. 3
4 VIOLAZIONE SANZIONE RIDOTTA TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO MANCATO INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELL ACCONTO IMU/TASI % per ogni giorno di ritardo 1/10 del minimo, pari al 3% 1/8 del minimo, pari al 3,75% entro il 14 giorno dalla data originaria dal 15 al 30 giorno dalla data originaria Oltre i 30 giorni entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all anno della violazione ( ) Nessuna sanzione è applicabile in caso di versamento tempestivo ad ufficio o concessionario diverso da quello competente (art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997). Il ravvedimento operoso IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO IMU/TASI È possibile per il contribuente regolarizzare autonomamente il mancato versamento con l'istituto del ravvedimento operoso. Ciò a condizione che: - la violazione non sia stata constatata; - e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Dunque, una lettera del comune con la richiesta di chiarimenti o di esibizione di documenti può inibire questa possibilità. È quindi fondamentale procedere immediatamente, se ci si accorge di un errore. È necessario effettuare una prima distinzione a seconda che il contribuente intenda fruire del ravvedimento operoso: sprint o brevissimo, con regolarizzazione entro il 14 giorno dalla scadenza; 4
5 breve con regolarizzazione dal 15 giorno dal termine di pagamento previsto al 30 giorno successivo alla scadenza; lungo, con regolarizzazione entro la scadenza di presentazione della Dichiarazione IMU. Ravvedimento sprint entro i 14 giorni - Una prima soluzione, applicabile dal 16 giugno 2014 al 30 giugno 2014, era quella del ravvedimento "sprint". Entro il 14 giorno successivo alla scadenza, l'omesso versamento dell acconto poteva essere sanato con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale dell 1% annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito, e della sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. Ad esempio, se si perfeziona il ravvedimento il 20 giugno 2014 (quarto giorno successivo all'omesso versamento) la sanzione applicabile è pari allo 0,8% (0,2% x 4). Ravvedimento breve entro il 30 giorno - Qualora, invece, il ravvedimento fosse stato perfezionato dal 15 al 30 giorno successivo alla scadenza (cosiddetto ravvedimento "breve"), cioè dal 1 luglio 2014 al 16 luglio 2014, in aggiunta all'imposta e agli interessi, era dovuta la sanzione del 3% che restava fissa indipendentemente dal giorno del versamento. Ravvedimento lungo oltre i 30 giorni L ultima soluzione, passati i 30 giorni, è il ravvedimento lungo. La regolarizzazione mediante ravvedimento operoso lungo consente di beneficiare della sanzione ridotta pari al 3,75% dell imposta (1/8 del 30%). Nel modello F24 le sanzioni e gli interessi vanno riportati insieme all'imposta dovuta. Inoltre, in F24, il solo importo dovuto a titolo di Imu in generale, va arrotondato all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi (o per eccesso se superiore), mentre le sanzioni e gli interessi 5
6 da ravvedimento vanno assunti considerando l'arrotondamento alla seconda cifra decimale. TERMINI RAVVEDIMENTO IMU/TASI 2014 TIPO RAVVEDIMENTO DATA DEL RAVVEDIMENTO SANZIONE RIDOTTA SPRINT ,2% PER GIORNO BREVE % LUNGO DAL ,75% Per la compilazione dell F24, in tema di IMU, l Agenzia delle Entrate ha specificato che: - in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta; non è previsto pertanto uno specifico codice tributo - non vanno adottati i codici tributo 3923 e 3924 (utilizzabili solo in sede di accertamento). - sul modello F24 è necessario barrare l apposita casella Ravv., per dichiarare che il pagamento avviene a seguito di ravvedimento operoso. - nello spazio Anno di riferimento deve essere indicato l anno d imposta cui si riferisce il pagamento, quindi nel caso di ravvedimento va indicato l anno in cui l imposta avrebbe dovuto essere versata (2014). Sintesi In generale, il regime sanzionatorio applicabile ai fini IMU è quello previsto dall art. 9 del D.Lgs 23/2011, il quale rimanda alle norme previste per l ICI. Lo stesso regime è applicabile ai fini TASI. Grazie alla Risoluzione n. 1/Df del 13 giugno 2014, vi è l ulteriore possibilità di versare l imposta IMU/TASI, senza applicare sanzioni o interessi, ma entro i termini previsti dai singoli Comuni. 6
7 In generale, alle violazioni IMU/TASI dell acconto 2014, sono applicabili le seguenti modalità di regolarizzazione: REGOLARIZZAZIONE OMESSO VERSAMENTO ACCONTO IMU/TASI 2014 SALVACONDOTTO COMUNALE - Risoluzione n. 1/DF del 13 giugno 2014 Possibilità di regolarizzare il versamento senza sanzioni e interessi entro il termine stabilito dal Comune (16 luglio 31 luglio 31 agosto 2014). OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO SANZIONE, dopo il salvacondotto comunale, pari al 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell imposta alle rispettive scadenze (art. 13, D.Lgs. n. 471/97). RAVVEDIMENTO OPEROSO Per evitare la sanzione piena è possibile aderire al ravvedimento lungo, versando imposta omessa, interessi all 1% legali - entro il 30 giugno con una sanzione ridotta del 3,75%. - Riproduzione riservata - 7
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