SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

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1 Circolare 9/2006 del 11 luglio 2006 Manovra Estiva Decreto Legge n. 223/06 Premessa Il 4 luglio u.s. è entrato in vigore il decreto legge n. 223 contenente misure urgenti per la correzione dei conti pubblici per il Si riporta una breve analisi delle principali disposizioni di natura fiscale contenute nel decreto, riservandoci ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni. 1) Regime Iva delle locazioni e cessioni immobiliari (art. 35 co. 8 lett. a) Vengono riformulati i nn. 8) e 8) bis dell art. 10 del DPR 633/72. E prevista in linea generale l esenzione da Iva per le locazioni e cessioni immobiliari con conseguente assoggettamento all imposta proporzionale di registro. Sono ora esenti da Iva : - le locazioni immobiliari (inclusi i contratti di leasing) a prescindere dalla natura dell immobile (uso abitativo o commerciale) e del soggetto locatore (impresa di costruzione o altra impresa). Si applica l imposta di registro nella misura del 2% del canone, con l obbligo della registrazione del relativo contratto e della liquidazione dell imposta entro 30 gg.; - le cessioni immobiliari, a prescindere dalla natura dell immobile (uso abitativo o commerciale) ad eccezione di quelle effettuate dall impresa costruttrice o dall impresa che vi ha eseguito interventi di recupero, entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell intervento. 2) Detrazione e rettifica della detrazione Iva (art. 35 co. 8 e 9) E stata modificata la lett. I dell art. 19 bis 1. Il passaggio al regime di esenzione nelle cessioni immobiliari comporta il venir meno, per le imprese di trading immobiliare, del diritto di detrazione a monte dell Iva per l acquisto di fabbricati abitativi (nonché per le spese di manutenzione, recupero e gestione). Conseguentemente è stata eliminata : - la possibilità di separare l attività di locazione (uso abitativo e non) al fine di neutralizzare il meccanismo del pro-rata; - il n. 127 ter tab. A parte III relativo all applicazione dell aliquota Iva del 10% alle locazioni di immobili ad uso abitativo da parte delle imprese che li hanno costruiti per la rivendita. Le novità comportano l applicazione della rettifica della detrazione di cui all art. 19 bis 2. In particolare i nuovi obblighi di rettifica si applicano relativamente ai beni immobili acquistati o ultimati dal 1 gennaio 1998 (circolare n. 328/1997). Il contribuente deve effettuare la rettifica limitatamente agli immobili per i quali non siano trascorsi nove anni dall acquisto. In sede di prima applicazione è stabilito che l imposta dovuta per effetto della rettifica è versata in tre rate annuali, entro il termine per il versamento dell acconto Iva, a partire dal 27 dicembre Il versamento può essere eseguito anche mediante compensazione in F24 o all interno delle liquidazioni periodiche.

2 3) Compravendite di abitazioni tra privati. Obbligatoria indicazione del prezzo (art. 35 co.21). Uniformandosi alla modifica introdotta ai fini dell imposta di registro con l ultima Legge Finanziaria (base imponibile costituita dal valore catastale indipendentemente dal corrispettivo) viene ribadito che l imposta si applica sul valore catastale ma viene introdotto l obbligo (non più la facoltà) di dichiarare negli atti il valore reale della transazione. In caso di occultamento anche parziale del corrispettivo, la base imponibile non sarà più il valore catastale ma il prezzo reale accertato. È introdotta una sanzione del 50% sulla differenza tra l imposta calcolata sul corrispettivo accertato e quella assolta sulla base del valore catastale. È aumentato dal 20 al 30% l abbattimento delle parcelle notarili per la stipula delle compravendite in cui è applicata la tassazione catastale. 4) Compravendite immobiliari in generale: Obbligatoria indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo (art. 35 co.22); Accertamento Iva e II.DD. Possibilità di rettifica del prezzo se inferiore al valore normale (art. 35 co. 2 e 3). Nell atto di cessione dell immobile, anche se assoggettata ad Iva, le parti hanno l obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Allo stesso modo le parti devono dichiarare se si sono avvalse di un mediatore. In tal caso va dichiarata la somma pagata per la mediazione, le modalità di pagamento di tale somma, il numero di partita Iva o il codice fiscale del mediatore. In caso di violazione vi sono due conseguenze. 1) applicazione della sanzione da 500 a euro; 2) assoggettabilità della cessione ad accertamento di maggior valore ai fini dell imposta di registro (in sostanza l azione accertatrice non è più paralizzata dalla dichiarazione di un prezzo pari o superiore al valore catastale). * ** Sul fronte dell accertamento ai fini Iva (art.54 Dpr 633) e delle imposte sul reddito (art. 39 Dpr 600) è previsto che per le cessioni di immobili e relative pertinenze, la prova certa che consente all Ufficio di rettificare la dichiarazione del contribuente, indipendentemente dall ispezione contabile, si intende raggiunta se l esistenza di operazioni imponibili o l inesattezza di quelle dichiarate sono desunte dal valore normale dei beni (intendendosi per valore normale il prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie nel luogo e nel tempo in cui è stata effettuata l operazione). Ciò significa che l Ufficio in sede di accertamento potrà disattendere il corrispettivo dichiarato e pretendere il tributo in base al valore di mercato dell immobile (come già si verifica per l imposta di registro). Le novità sopra riportate si applicano ad atti pubblici e scritture private autenticate dal ) Cessione di aree edificabili. Abolita l agevolazione dell imposta di registro (art. 36 co.15). Definizione di area edificabile ai fini fiscali (art. 36 co.2). È abolita la tariffa agevolata dell 1% ai fini dell imposta di registro e in misura fissa dell imposta ipotecaria e catastale per i trasferimenti di aree edificabili comprese in piani urbanistici particolareggiati. Si torna alla tassazione ordinaria: 8% per l imposta di registro; 2% per l imposta ipotecaria e 1% per imposta catastale. L effetto dell abolizione è dall entrata in vigore del decreto. * **

3 È introdotta una definizione legale ed univoca di area fabbricabile, valida agli effetti dell Iva, dell imposta di registro, delle imposte sui redditi e dell Ici (per quest ultima imposta la definizione era già contenuta nel decreto collegato alla Finanziaria). In particolare, viene stabilito che, a fini fiscali, si considera fabbricabile l area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall approvazione della regione e dall adozione di strumenti attuativi. 6) Modifica di aliquote Iva (art. 36 co. 1) Vengono assoggettate all aliquota Iva del 20%, in luogo di quella del 10%, le cessioni relative a : - prodotti a base di zucchero non contenenti cacao in confezione non di pregio; - cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio; - servizi telefonici attraverso posti telefonici pubblici; - francobolli da collezione 7) Ires/Ire. Ammortamento delle automobili (art. 36 co. 5 e 6) Dal 2006 viene esclusa la possibilità di applicare ammortamenti anticipati dei mezzi di trasporto a motore utilizzati nell esercizio dell impresa, soggetti al regime di deducibilità parziale. La disposizione si applica anche ai beni acquistati in precedenti periodi di imposta. 8) Ires/Ire. Ammortamento delle auto di lusso (art. 35 co. 11) Il Legislatore è intervenuto a disciplinare quelle situazioni caratterizzate dall acquisto di un veicolo immatricolato come autocarro adattabile per essere utilizzato come autovettura per trasporto privato al solo fine di fruire di un regime fiscale più vantaggioso (con deducibilità piena dell ammortamento). Il decreto ha stabilito che tali veicoli, seppur omologati come autocarri con diritto alla deducibilità piena dell ammortamento e alla detraibilità Iva, devono essere trattati come le autovetture assoggettate al regime di deducibilità limitata e di indetraibilità Iva (per il 90%). 9) Ires. Ammortamento dei terreni e dei fabbricati strumentali (art. 36 co. 7 e 8) Viene disposto, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali, l obbligo di scorporare dal costo del fabbricato il valore dell area occupata dalla costruzione. Il costo del terreno, non ammortizzabile, è quantificato in misura pari al maggiore tra quello evidenziato in bilancio e il 20% (30% per i fabbricati industriali) del costo complessivo. La nuova norma -di carattere interpretativo- applicabile dal 2006, riguarda anche le quote di ammortamento di fabbricati acquistati o costruiti in precedenti periodi d imposta. 10) Ires. Ammortamento dei beni immateriali (art. 37 co. 45 e 46) La disciplina dell ammortamento del costo dei marchi viene equiparata a quella dell avviamento (1/18 del costo).

4 Viene inoltre aumentata da 1/3 al 50% l aliquota di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno, dei nuovi brevetti industriali, dei processi di know how, al fine di incentivare investimenti in nuove tecnologie. 11) Ires. Società non operative (art. 35 co. 15 e 16). Aumentano le percentuali utilizzate per stabilire l ammontare dei ricavi minimi che consentono di non applicare la disciplina delle società non operative. In particolare, in relazione alle diverse voci dell attivo: azioni e quote 2%; navi e immobili 6%; altre immobilizzazioni 15%. Aumentano inoltre le percentuali da applicare per il calcolo del reddito minimo da dichiarare da parte delle società di comodo. In particolare, in relazione alle diverse voci dell attivo: azioni e quote 1,50%; navi e gli immobili 4,75%; altre immobilizzazioni 12%. Per le società qualificate non operative, l Iva a credito non è ammessa a rimborso né può essere utilizzata in compensazione o costituire oggetto di cessione; inoltre, qualora per tre periodi d imposta consecutivi la società non operativa effettui operazioni rilevanti ai fini del tributo inferiori all importo dei ricavi minimi, lo stesso credito non potrà essere riportato in avanti. In presenza di oggettive situazioni straordinarie la società può richiedere (previo interpello) la disapplicazione delle disposizioni. Le nuove disposizioni sono valide a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. 12) Ires. Rideterminazione dell acconto 2006 (art. 36 co.34) Nella determinazione dell acconto Ires per il 2006 è necessario assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del decreto. Eventuali conguagli dovranno essere versati insieme alla seconda o unica rata d acconto. 13) Ires. Perdite illimitatamente riportabili (art. 36 co. 12/14): introdotte due condizioni ; perdite a rischio se cambia il socio. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, viene modificato il comma 2 dell art. 84 del Tuir. In particolare, viene specificato che perdite illimitatamente riportabili saranno solo quelle conseguite nei primi tre esercizi di imposta dalla data di costituzione della società (con esclusione quindi di eventuali operazioni straordinarie) e a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. Per quanto riguarda le perdite illimitate formatesi in periodi d imposta anteriori al 2006, il decreto prevede che il riporto spetta, qualora non siano verificate le nuove condizioni, solo negli otto esercizi successivi a quello di formazione.

5 * ** Ulteriore novità riguarda il caso di un cambio di proprietà. Il comma 3 dell art. 84 prevede che la possibilità del riporto delle perdite viene meno quando muta il socio di maggioranza e si modifica l attività di fatto esercitata: con il decreto è stata abrogata l esimente che consentiva il riporto delle perdite nel caso in cui cessionario delle partecipazioni fosse stata una società dello stesso gruppo. La norma fa comunque salve le operazioni di acquisizione già poste in essere, in quanto si applica alle società le cui partecipazioni di controllo sono trasferite dalla data di entrata in vigore del decreto. 14) Ire.Perdite di lavoro autonomo e di imprese minori (art. 36 co. 29) Viene riformulato l art. 8 del Tuir. Le perdite di lavoratori autonomi e imprese minori sono portate in deduzione dai relativi redditi conseguiti nello stesso periodo d imposta e le eventuali eccedenze sono scomputate dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d imposta successivi ma non oltre il quinto. Le perdite derivanti da redditi d impresa e di lavoro autonomo prodotte in forma associata (associazioni e società di persone) e quelle derivanti dall esercizio di arti e professioni, sono imputate ai singoli soci i quali potranno dedurle nell esercizio di realizzo e, per la parte eccedente, negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, dai redditi della stessa categoria di reddito al quale partecipano. 15) Ire. Detrazione per le ristrutturazioni edilizie (art. 35 co. 19 e 20) La detrazione del 41% per le ristrutturazioni edilizie è subordinata alla condizione che, per le spese sostenute a decorrere dall entrata in vigore del decreto, nella fattura emessa dal soggetto che esegue l intervento sia esposto separatamente il costo della manodopera. 16) Ire. Redditi diversi e applicazione della ritenuta da parte del Sostituto d imposta (art. 36 co.24) Viene disposta l applicazione della ritenuta d acconto del 20% ai compensi che costituiscono redditi diversi per il percipiente ai sensi dell art. 67 co.1 lett I Tuir, derivanti dall assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. La ratio della norma va ravvisata nell esigenza di ridurre l area di evasione che si verifica, ad esempio, in caso di transazioni. 17) Ire.Studi di settore (art. 37 co. 2 e 3) A partire dall esercizio d imposta 2005 è eliminata la regola 2 su 3 per l operatività dell accertamento nei confronti delle imprese in contabilità ordinaria e dei lavoratori autonomi. Per effetto di tale intervento tutti i contribuenti soggetti agli studi di settore, con effetto dal 2005, sono accertabili se si verifica uno scostamento tra ricavi/compensi dichiarati e quelli presunti, ossia se risultano non congrui. Sono altresì soppresse le regole di accertamento attraverso la verifica degli indici di coerenza previo riscontro dell inattendibilità della contabilità. Considerato l effetto retroattivo, è prevista per il 2005 la possibilità di provvedere all adeguamento entro il 31 ottobre 2006.

6 18) Ire. Plusvalenze derivanti da cessioni di immobili oggetto di donazioni (art. 37 co. 38 e 39) Viene uniformato il trattamento fiscale previsto in occasione di cessione di immobili acquistati per donazione nei cinque anni precedenti, a quello in cui l acquisto sia avvenuto a titolo oneroso. La plusvalenza ottenuta con la cessione di un immobile proveniente da donazione diventa così imponibile. La norma precisa tuttavia che il periodo di cinque anni che rende imponibile la plusvalenza decorre non dalla data della donazione, ma da quella di acquisto dell immobile da parte del donante. 19) Ire. Obblighi per i professionisti (art. 35 co. 12 e art. 36 co.29) Sono introdotti due specifici obblighi per i liberi professionisti: 1) obbligo di tenere conti correnti nei quali far confluire i pagamenti dei clienti e da cui prelevare le somme occorrenti per le spese professionali; 2) obbligo di incassare i compensi mediante bonifico, assegno non trasferibile, Pos, carte di credito, bollettino di pagamento, ad esclusione degli importi inferiori a 100 euro. Ulteriore novità per i professionisti è la rilevanza fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni strumentali esclusi gli immobili. E poi previsto che concorrano a formare il reddito anche i corrispettivi percepiti per la cessione della clientela (o di elementi immateriali riferibili all attività artistica o professionale). Se tali proventi sono percepiti in unica soluzione sono soggetti a tassazione separata. Infine, è previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono interamente deducibili qualora sostenute dal committente per conto del professionista e da questo addebitate in fattura. 20) Ire. Obblighi per i commercianti. Comunicazione telematica dei corrispettivi (art. 37 co.33/37) Dal 2007 è stabilito l obbligo per tutti i soggetti che operano nel settore del commercio al minuto e attività assimilate di comunicare all Agenzia delle Entrate, con cadenza settimanale o mensile, l ammontare dei corrispettivi giornalieri conseguiti. Contestualmente, è soppresso l obbligo dei registratori di cassa, fermo restando l obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. 21) Iva. Comunicazione telematica degli elenchi clienti/fornitori (art. 37 co. 8 e 9) Tornano gli elenchi clienti e fornitori, che saranno inviati esclusivamente in via telematica all Agenzia delle Entrate entro 60 gg. dal termine di presentazione della comunicazione annuale dati Iva. Con riferimento all anno 2006 gli elenchi dovranno comprendere solo le fatture emesse nei confronti di titolari di partita Iva. 22) Versamento telematico di imposte e contributi (art. 37 co. 49) Dal 1 ottobre 2006 i soggetti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare il versamento delle imposte e contributi previdenziali in via telematica, anche avvalendosi di intermediari abilitati.

7 23) Nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni e di versamento (art. 37 co.10/14) Sono modificati, a decorrere dall , i termini di versamento delle imposte e di presentazione della dichiarazione. In particolare: - 28 febbraio per la consegna del Cud; - 31 marzo per la presentazione del Mod. 770 (sia semplificato che ordinario); - 31 maggio per la presentazione dei Mod. 730 ai CAF e ai professionisti abilitati (in tal caso la trasmissione telematica deve avvenire entro il 31 luglio); - 30 giugno per la presentazione della dichiarazione in forma cartacea; - 31 luglio per la presentazione della dichiarazione in via telematica giugno, o 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, per il versamento a saldo delle imposte sui redditi Diviene inoltre obbligatoria la presentazione delle dichiarazioni in via telematica anche da parte dei soggetti che hanno realizzato un volume d affari Iva inferiore ai euro e che sono tenuti a presentare il Mod. 770 o il modello studi di settore/parametri. 24) ICI ( art. 37 co. 53 e co. 13) E soppresso l obbligo della dichiarazione Ici. I contribuenti liquidano l imposta in Unico o 730 (un provvedimento successivo chiarirà modalità e termini). Analogamente alle imposte sul reddito sono modificati, a decorrere dall , i termini di versamento dell imposta: l acconto dovrà essere versato entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre. Restano immutate modalità e termini per le comunicazioni relative alle agevolazioni (per es. la comunicazione per usufruire di eventuale maggiore detrazione).

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