Disciplina urbanistico edilizia dei centri urbani e del territorio rurale

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1 ADOZIONE con atto di C.C. n 39 del 06/08/2012 APPROVAZIONE con atto di C.C.... del... Disciplina urbanistico edilizia dei centri urbani e del territorio rurale Norme Tecniche d'attuazione Sindaco Fabio CALLORI Progettista Arch. Ivano RomaniniI Collaboratori Arch. Marta De Vecchi Arch. Maria Paola Borghi

2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI...8 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI...8 Articolo 1. Oggetto, contenuti ed elaborati costituitivi del RUE... 8 Articolo 2. Ambito di applicazione ed efficacia delle disposizioni del RUE... 8 Articolo 3. Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie... 9 Articolo 4. Salvaguardia del RUE... 9 Articolo 5. Immobili preesistenti in contrasto con il RUE Articolo 6. Effetti sugli atti regolamentari previgenti CAPO II DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI Articolo 7. Parametri e indici urbanistici Articolo 8. Parametri e indici edilizi Articolo 9. Disposizioni specifiche sulle distanze Articolo 10. Utilizzazione degli indici fondiari Articolo 11. Specificazione per interventi di coibentazione termica su edifici esistenti Articolo 12. Definizioni per interventi edilizi in territorio rurale CAPO III DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA Articolo 13. Categorie di intervento Articolo 14. Manutenzione ordinaria (MO) Articolo 15. Manutenzione straordinaria (MS) Articolo 16. Restauro scientifico (RS) Articolo 17. Restauro e risanamento conservativo (RRC) Articolo 18. Ripristino tipologico (RT) Articolo 19. Ristrutturazione Edilizia (RE) Articolo 20. Ristrutturazione urbanistica (RU) Articolo 21. Demolizione senza ricostruzione Articolo 22. Recupero e risanamento delle aree libere Articolo 23. Significativi movimenti di terra Articolo 24. Nuova costruzione (NC) Articolo 25. Ampliamento (AM) Articolo 26. Opere minori Articolo 27. Mutamento della destinazione d'uso (CD) TITOLO II DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DEGLI USI DEI SUOLI ASPETTI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE Articolo 28. Modalità di attuazione del piano urbanistico comunale Articolo 29. Intervento diretto Articolo 30. Piani Urbanistici Attuativi (PUA) Articolo 31. Programmi di riconversione e/o ammodernamento dell azienda agricola (p.r.a.) Articolo 32. Progetti unitari convenzionati e progetti d insieme Articolo 33. Attività edilizia libera Articolo 34. Attività edilizia a seguito della scadenza dei vincoli e in ambiti soggetti a POC CAPO II - DISCIPLINA DEGLI USI Articolo 35. Criteri generali relativi all uso del territorio Articolo 36. Destinazioni d uso Articolo 37. Disposizioni particolari per gli usi agricoli Articolo 38. Disposizioni specifiche sui parcheggi TITOLO III DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DEGLI USI DEI SUOLI NEI DIVERSI AMBITI E SISTEMI DEL TERRITORIO COMUNALE CAPO I - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO Articolo 39. Disposizioni generali

3 Articolo 40. Categorie d intervento e criteri generali di recupero Articolo 41. Centri storici Articolo 42. Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di impianto storico Articolo 43. Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di interesse tipo-morfologico Articolo 44. Disciplina degli edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico culturale e testimoniale Articolo 45. Criteri generali di intervento sugli edifici tutelati Articolo 46. Sistemazione degli spazi pertinenziali Articolo 47. Viabilità storica CAPO II - AMBITI URBANI CONSOLIDATI Articolo 48. AC1 Aree urbane consolidate a prevalente funzione residenziale Articolo 49. AC2- Aree urbane consolidate con pertinenze di valore ecologico ambientale Articolo 50. AC3- Aree edificate in tutto od in parte, per funzioni prevalentemente residenziali, frutto di piani urbanistici attuativi attuati o in corso di completamento Articolo 51. APC 1 Aree specializzate per attività produttive ad assetto urbanistico consolidato interne alla zona urbana Articolo 52. APC 2 Aree specializzate per attività produttive ad assetto urbanistico consolidato esterne alla zona urbana Articolo 53. APC 3 Aree per attività produttive destinate all'ampliamento di aziende esistenti 76 Articolo 54. APC 4 Aree specializzate per attività produttive attuate sulla base di piani urbanistici attuativi od in corso di attuazione Articolo 55. APC 5 Aree per attività miste terziarie commerciali e produttive ad assetto urbanistico consolidato Articolo 56. APC 6- Aree per attività terziarie, ricettive e di servizio ad assetto urbanistico consolidato Articolo 57. Impianti per la gestione di rifiuti Articolo 58. Ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovra comunale APS01 San Nazzaro Caorso Articolo 59. Disposizioni specifiche per la regolazione delle attività commerciali nei diversi ambiti del territorio comunale CAPO - III TERRITORIO RURALE Articolo 60. Articolazione del territorio rurale e prescrizioni particolari Articolo 61. Interventi di recupero edilizio e di cambio d'uso di edifici esistenti non oli di tutela, non più funzionali all uso rurale Articolo 62. Aree agricole di rilievo paesaggistico (ARP) Articolo 63. Aree ad alta vocazione produttiva agricola (APA) Articolo 64. Aree agricole periurbane (AAP) Articolo 65. Edilizia incongrua e interventi di riqualificazione del paesaggio Articolo 66. Criteri progettuali per il recupero dei fabbricati non sottoposti a tutela e per nuove costruzioni nel territorio rurale CAPO IV - SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' Articolo 67. Disposizioni generali Articolo 68. Attrezzature e spazi collettivi di interesse urbano - territoriale Articolo 69. Attrezzature e spazi collettivi di quartiere Articolo 70. Infrastrutture per l urbanizzazione degli insediamenti, attrezzature e spazi collettivi, dotazioni ecologico-ambientali - Quantità di dotazioni e aree soggette a contributo perequativo

4 Articolo 71. Infrastrutture per l urbanizzazione degli insediamenti, attrezzature e spazi collettivi, dotazioni ecologico-ambientali - Caratteristiche e localizzazione Articolo 72. Dotazioni territoriali casi di monetizzazione Articolo 73. Disciplina delle zone destinate ad infrastrutture per la mobilità (stradale e/o ferroviaria) Articolo 74. Disciplina delle fasce di rispetto ed ambientazione stradali e/o ferroviarie Articolo 75. Requisiti tipologici delle strade urbane e caratteristiche e pavimentazioni delle sedi stradali Articolo 76. Strade private in territorio rurale Articolo 77. Rete ciclo pedonale Articolo 78. Ambiti di trasformazione assoggettati a POC Articolo 79. Distributori di carburante CAPO V - RETE ECOLOGICA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO Articolo 80. Attuazione della rete ecologica comunale Articolo 81. Salvaguardia e formazione del verde Articolo 82. Sistemazione a verde delle aree ad uso pubblico TITOLO IV REGOLAMENTAZIONE EDILIZIA DELL'AMBIENTE COSTRUITO CAPO I - PRESCRIZIONI EDILIZIE VARIE Articolo 83. Prescrizioni di carattere geotecnico e sismico Articolo 84. Prescrizioni di carattere idrogeologico Articolo 85. Prescrizioni di carattere idraulico (disciplina degli scarichi ed applicazione dell'invarianza idraulica) Articolo 86. Prescrizioni per il risparmio della risorsa idrica Articolo 87. Prescrizioni di carattere acustico Articolo 88. Prescrizioni relative all utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e al risparmio energetico Articolo 89. Prescrizioni generali riguardanti l illuminazione esterna Articolo 90. Criteri generali di manutenzione, decoro e sicurezza delle costruzioni Articolo 91. Elementi aggettanti su spazi pubblici Articolo 92. Aperture dei vani interrati e seminterrati su spazi pubblici o ad uso pubblico Articolo 93. Passi carrai, uscita dalle autorimesse e accessi pedonali Articolo 94. Cavedi, pozzi luce, chiostrine e intercapedini Articolo 95. Numerazione civica Articolo 96. Recinzioni, muri di cinta e cancellate Articolo 97. Occupazione di suolo pubblico Articolo 98. Copertura stagionale di spazi collegati a pubblici esercizi od altre attività CAPO II - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA QUALITA URBANA Articolo 99. Disposizioni relative al decoro generale ed alla conservazione degli elementi di pregio Articolo 100. Tinteggiature Articolo 101. Allineamenti Articolo 102. Coperture, canali di gronda, pluviali, tubazioni esterne Articolo 103. Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, serrande ed arredi esterni e altre opere minori aventi rilevanza urbana Articolo 104. Edicole, chioschi e dehors non stagionali Articolo 105. Spazi pubblici attrezzati a parco, ed attività ricreative e sportive, giardini di quartiere Articolo 106. Impatto visivo degli impianti tecnologici all'esterno degli edifici (antenne, impianti di condizionamento, collettori solari, condutture)

5 Articolo 107. Norme per la promozione della bioedilizia TITOLO V PROCEDIMENTI EDILIZI CAPO I - ORGANI E LORO FUNZIONI Articolo 108. Sportello Unico per l Edilizia Articolo 109. Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP) - disposizioni generali Articolo 110. Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP) - composizione, nomina e funzionamento CAPO II- VALUTAZIONE PREVENTIVA E PARERE PREVENTIVO Articolo 111. Valutazione preventiva dello Sportello Unico per l Edilizia Articolo 112. Parere preventivo della Commissione CAPO III- TITOLI ABILITATIVI DEGLI INTERVENTI EDILIZI Articolo 113. Titoli abilitativi Articolo 114. Soggetti aventi titolo Articolo 115. Opere pubbliche non soggette a titolo abilitativo Articolo 116. Interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività Articolo 117. Disciplina della SCIA e della DIA Articolo 118. Documentazione da allegare alla SCIA e alla DIA Articolo 119. Controllo sulle opere eseguite con SCIA e DIA Articolo 120. Interventi soggetti a permesso di costruire Articolo 121. Procedimento per il rilascio del permesso di costruire Articolo 122. Documentazione da allegare alla domanda di permesso di costruire Articolo 123. Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire Articolo 124. Interventi in deroga per opere pubbliche o di interesse pubblico Articolo 125. Controllo sulle opere eseguite con permesso di costruire Articolo 126. Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo Articolo 127. Variazioni minori in corso d'opera Articolo 128. Variazioni essenziali Articolo 129. Tolleranza nella esecuzione dei lavori Articolo 130. Abusi edilizi di minore entità CAPO IV - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Articolo 131. Contributo di costruzione Articolo 132. Oneri di urbanizzazione Articolo 133. Costo di costruzione Articolo 134. Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione Articolo 135. Convenzione-tipo Articolo 136. Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza 174 CAPO V - ESECUZIONE E FINE DEI LAVORI Articolo 137. Punti fissi di linea e di livello Articolo 138. Comunicazione di inizio lavori Articolo 139. Conduzione del cantiere Articolo 140. Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici Articolo 141. Vigilanza e controlli nel corso dell esecuzione dei lavori Articolo 142. Vigilanza sull esecuzione delle opere pubbliche Articolo 143. Comunicazione di fine lavori CAPO VI - VERIFICA DELLA CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ Articolo 144. Costruzioni legittimate a tempo determinato Articolo 145. Conformità dello stato di fatto allo stato autorizzato Articolo 146. Certificato di destinazione urbanistica

6 Articolo 147. Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato Articolo 148. Certificato di conformità edilizia e agibilità Articolo 149. Procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità. 182 Articolo 150. Sospensione dell uso e dichiarazione di inagibilità Articolo 151. Richiesta Permesso di costruire o SCIA/DIA in sanatoria Accertamento di conformità Articolo 152. Elenco dei tecnici verificatori CAPO VII - PUBBLICITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI E RICHIESTA DI RIESAME Articolo 153. Pubblicità dei titoli abilitativi Articolo 154. Riesame del permesso di costruire, della SCIA e della DIA Articolo 155. Riesame degli atti in difformità dai pareri della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio CAPO VIII DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI PROCEDIMENTI EDILIZI Articolo 156. Procedure inerenti gli interventi edilizi liberalizzati ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/01 come modificato dalla L 73/ Articolo 157. Autorizzazione paesaggistica TITOLO VI REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE Articolo 158. Requisiti cogenti e volontari delle opere edilizie Articolo 159. Organismo edilizio e relazioni funzionali Articolo 160. Requisiti e famiglie di requisiti Articolo 161. Contenuti dei requisiti cogenti Articolo 162. Requisiti volontari Articolo 163. Limiti di applicazione dei requisiti Articolo 164. Applicazione dei requisiti nelle nuove costruzioni e negli interventi di recupero Articolo 165. Requisiti definiti da norme di settore Articolo 166. Insediamenti caratterizzati da significativi impatti sull ambiente e sulla salute Articolo 167. Applicazione della normativa sismica ALLEGATO A-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLEGATO B - REQUISITI COGENTI ALLEGATO C- REQUISITI VOLONTARI

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8 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1. Oggetto, contenuti ed elaborati costituitivi del RUE 1. Il presente Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) disciplina l attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale, nell osservanza della legislazione nazionale e regionale in materia di governo del territorio ed in coerenza con le previsioni del PSC e della pianificazione sovraordinata. 2. In particolare il RUE definisce, nel rispetto delle indicazioni generali e specifiche del PSC: a) le modalità d'intervento e gli indici e parametri edilizi ed urbanistici e le modalità della loro misura; b) gli usi ritenuti significativi ai fini del governo delle trasformazioni funzionali degli immobili; c) le condizioni e i vincoli che ineriscono le trasformazioni degli immobili, ai fini della qualità degli esiti delle trasformazioni stesse, e ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storicoculturali del territorio, richiamando a meri fini ricognitivi quanto già individuato dal PSC; d) le regole urbanistico-edilizie che disciplinano gli interventi edilizi ordinari conformi al Piano Strutturale Comunale (PSC) e non disciplinati dal Piano Operativo Comunale (POC) e nello specifico la disciplina particolareggiata dei centri storici e dei tessuti d'impianto storico, degli ambiti urbani consolidati e degli ambiti specializzati per attività produttive esistenti nonché la disciplina degli interventi edilizi e degli usi in territorio rurale; e) le regole e le caratteristiche riguardanti le dotazioni territoriali e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse; f) le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo edilizio; g) i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse edilizio. 3. Il RUE si compone dei seguenti elaborati costitutivi: a) le presenti norme di attuazione e relativi allegati (Allegato A - Contributo di costruzione; Allegato B - Requisiti cogenti; Allegato C - Requisiti volontari); b) la tavola "Disciplina urbanistico edilizia dei centri urbani e del territorio rurale". Sono altresì da considerarsi parte integrante del RUE le tavole di vincolo approvate come parte integrante del PSC (PSC.V08, PSC.V09, PSC.V10), in attesa dell emanazione da parte della Regione dell apposito atto di indirizzo richiamato all art. 51, comma 2 della LR 15/13. Per la normativa correlata si faccia riferimento alle NR1 del PSC. Articolo 2. Ambito di applicazione ed efficacia delle disposizioni del RUE 1. Il RUE deve intendersi in ogni caso conforme alle prescrizioni, direttive e indirizzi dettati dal Piano Strutturale Comunale. In caso di non conformità fra disposizioni, scritte o grafiche, del RUE con disposizioni del PSC queste ultime devono intendersi comunque prevalenti. 2. Dalla data di entrata in vigore, il presente RUE assume piena validità ed efficacia nei confronti di ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili nell'intero territorio comunale, ferme restando le disposizioni transitorie di cui al successivo Articolo 4. Le disposizioni del RUE si applicano anche agli interventi disciplinati dal POC, in quanto applicabili e ferma restando la prevalenza delle disposizioni specifiche del POC stesso nei limiti della propria competenza. 3. Per le previsioni del PSC per le quali è consentita l attuazione con intervento diretto, la disciplina delle NTA del PSC, integrata dalle disposizioni del presente RUE, costituisce l unico parametro ai fini della verifica di conformità alla pianificazione richiesta per il rilascio del permesso di costruire ovvero per la presentazione della SCIA o DIA. 8

9 4. Per le previsioni del PSC che sono soggette, per la loro attuazione, alla preventiva approvazione del piano operativo comunale (POC) ed eventualmente, per previsione di quest ultimo, a piano urbanistico attuativo (PUA), l'articolo 30 del presente RUE stabilisce i contenuti essenziali e gli elaborati costitutivi, ad integrazione di quanto previsto dalle NTA del PSC. 5. Le disposizioni del presente RUE costituiscono prescrizioni, ai sensi dell art. 11 della L.R. n. 20 del 2000 e devono trovare puntuale e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operino nel territorio comunale. Articolo 3. Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie 1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia possono essere oggetto di permesso di costruire o SCIA o DIA qualora si verifichino le seguenti condizioni: a) l intervento rientra nella casistica di interventi ordinari attuabili sulla base del PSC e del RUE, al di fuori della programmazione del POC; b) l intervento è previsto in un PUA o in un POC avente valore di PUA in vigore, con relativa convenzione urbanistica già sottoscritta; c) l'intervento è conforme alle destinazioni d'uso, agli indici urbanistici ed edilizi, alle prescrizioni e ai vincoli previsti dal PSC, dal RUE e, ove previsto, dal POC; d) l'area di intervento è servita dalle infrastrutture per l urbanizzazione degli insediamenti. Qualora tali opera non esistano od esistano solo in parte, deve essere sancito in una convenzione od atto unilaterale d'obbligo l'impegno del concessionario all'esecuzione delle medesime contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio, oppure deve esistere l'impegno dell'ente pubblico titolare ad eseguirle o completarle, sulla base di un progetto già approvato e finanziato. Articolo 4. Salvaguardia del RUE 1. Dalla data di adozione del presente RUE e fino alla sua entrata in vigore, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all art. 12 della L.R. 20 del La disciplina di cui al presente articolo non opera comunque oltre cinque anni dall adozione del RUE, salva diversa disposizione di legge. 2. Al tal fine l amministrazione comunale: a) sospende ogni determinazione in merito all approvazione di tutti gli atti amministrativi o strumenti di pianificazione urbanistici o settoriali che siano in contrasto con le previsioni del presente RUE adottato o tale da comprometterne o renderne più gravosa l attuazione; b) sospende ogni determinazione in merito alle domande di permesso di costruire e alle domande di autorizzazione unica di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 447 (sportello unico per le attività produttive) per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, che siano in contrasto con le prescrizioni del presente RUE; c) sospende il termine di trenta giorni di cui all art. 10, comma 1, della LR 31/2002, ed eventualmente richiede di integrare la documentazione presentata con l asseverazione della conformità al RUE adottato; d) rileva, nelle conferenze di servizi, negli accordi di programma e in ogni altra sede nella quale è chiamata ad esprimere il proprio parere, autorizzazione o altro atto di assenso, comunque denominato, l eventuale contrasto con il presente RUE adottato, assumendo le conseguenti determinazioni negative o di richiesta di modifiche o integrazioni. 3. La sospensione disposta ai sensi del comma precedente è comunicata personalmente all interessato riportandone la relativa motivazione, indicando come i termini 9

10 procedimentali ricomincino a decorrere successivamente all approvazione del RUE e alla presentazione della relativa asseverazione di conformità. 4. E fatta salva la possibilità, per i soggetti interessati, di adeguare la domanda del permesso di costruire o della autorizzazione unica di cui al DPR n. 447 del 1998 alle previsioni del presente RUE adottato ovvero di ripresentare la denuncia di inizio di attività o la SCIA in conformità al medesimo RUE adottato. 5. Tutti i titoli abilitativi per opere edilizie rilasciati, le richieste di rilascio o le DIA/SCIA presentate anteriormente alla data di adozione del RUE, anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso strumento, mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati nei provvedimenti stessi. 6. I Piani Urbanistici Attuativi approvati, in corso di esecuzione o già completati ed attuati alla data di adozione del RUE, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dagli atti medesimi. Articolo 5. Immobili preesistenti in contrasto con il RUE 1. Gli immobili esistenti in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal RUE, in mancanza di strumenti attuativi preventivi di iniziativa pubblica a essi relativi, non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva, ma potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarsi al presente RUE o essere sottoposti a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Articolo 6. Effetti sugli atti regolamentari previgenti 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente RUE, come previsto dall art. 33 comma 3 L.R. 20/2000, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute. 2. In particolare, il presente RUE a partire dalla data di approvazione sostituisce integralmente il precedente Regolamento Edilizio assunto con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 28/05/81 e successive modificazioni (adeguato alla L.R.31/02), nonché le disposizioni di natura edilizia contenute nel Regolamento di igiene e sanità assunto con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 1949 e successive modificazioni; il piano comunale del commercio per le parti di competenza. 10

11 CAPO II DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI Articolo 7. Parametri e indici urbanistici 1. Per quanto attiene le definizioni dei parametri ed indici urbanistici ed edilizi il presente RUE assume le definizioni contenute nell Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia, e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, approvato con DAL. n 279 del 4 febbraio 2010, di seguito parzialmente riportate, integrate da ulteriori definizioni riguardanti altri parametri e indici: Superficie territoriale (ST) Superficie totale di una porzione di territorio, la cui trasformazione è sottoposta a strumentazione urbanistica operativa e attuativa (POC e PUA). Comprende la superficie fondiaria e le dotazioni territoriali. La superficie territoriale (ST) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale. Alla superficie territoriale si applica l indice di utilizzazione territoriale UT per determinare la su (superficie complessiva) realizzabile in sede di attuazione del PUA. Superficie fondiaria (SF) Superficie di una porzione di territorio destinata all uso edificatorio. Rispetto alla superficie territoriale la superficie fondiaria è l area residua al netto delle superfici per le dotazioni territoriali pubbliche. Rientrano nella superficie fondiaria le aree private gravate da servitù di uso pubblico. Per i soli casi di interventi su lotti del territorio urbanizzato, la superficie fondiaria (SF) può comprendere le eventuali superfici (di parcheggi) di dotazione territoriale pubblica che si rendono necessarie a seguito dell intervento. La superficie fondiaria (SF) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria. Alla superficie fondiaria si applica l indice di utilizzazione fondiaria UF per determinare la su (superficie complessiva) realizzabile. Densità territoriale (UT) Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie territoriale. La densità territoriale si esprime attraverso un Indice di edificabilità territoriale dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie territoriale. Densità fondiaria (UF) Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie fondiaria. La densità fondiaria si esprime attraverso un Indice di edificabilità fondiaria dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie fondiaria. 11

12 Ambito Parte di territorio definita dal PSC in base a caratteri propri e ad obiettivi di pianificazione, classificata e disciplinata in relazione a regole di trasformazione omogenee, attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento, e norme di attuazione. Area Si definisce area una porzione di un ambito, graficamente individuata nelle tavole del RUE o del POC, in cui si applicano specifiche disposizioni normative, differenziate rispetto a quelle di aree limitrofe anche all'interno dello stesso ambito. Zona Si definisce zona una porzione di suolo identificata sulla base di specifici attributi propri (attributi fisici, giuridici, ecc.), non assegnati dal PSC, dal RUE o dal POC, ma solo eventualmente riconosciuti dal Piano stesso, in quanto assoggettati o in quanto meritevoli di particolare disciplina, ad esempio le zone di tutela; talune zone di tutela sono dette anche fasce (ad. es. fasce di rispetto). Comparto Porzione di territorio in cui si opera previo PUA, con il coordinamento dei soggetti interessati. Il comparto può essere anche costituito da più aree tra loro non contigue. Lotto Porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l unità fondiaria preordinata all edificazione. Unità fondiaria Porzione di territorio individuata sulla base di attributi di natura giuridica o economica Sono, ad esempio, unità fondiarie: - le unità fondiarie preordinate all edificazione, dette anche lotti liberi o lotti inedificati ; - gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e simili; - le unità poderali, o unità fondiarie agricole, costituite dai terreni di un azienda agricola e dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell azienda. Superficie minima di intervento Area individuata dagli strumenti urbanistici come superficie minima per l ammissibilità di un intervento urbanistico-edilizio sull area stessa. La superficie minima di intervento è nei diversi casi: - l area minima richiesta per la realizzazione dei singoli interventi ad intervento diretto (detta anche Lotto minimo - Lm), - l area dei comparti soggetti a PUA, perimetrati con apposita simbologia, nelle tavole del PSC o del POC. È ammessa una superficie minima di intervento inferiore a quella indicata per ogni singola zona nei seguenti casi: a) lotto preesistente alla data di adozione del RUE; b) preventiva presentazione sul lotto minimo di intervento di un progetto planivolumetrico che indichi il frazionamento dello stesso in lotti di minore superficie e definisca i caratteri dell edificazione quali i tipi edilizi, la distribuzione dei volumi, gli eventuali allineamenti, etc., sempre nel rispetto delle distanze stabilite dalle presenti norme; il progetto planivolumetrico costituirà vincolo, trascritto alla Conservatoria dei Beni Immobiliari, per tutte le singole richieste di permessi di costruire ed è soggetto ad autorizzazione del Sindaco sentito il parere della CQAP. Interventi unitari oggetto di unica richiesta di permesso di costruire, qualora prevedano il frazionamento del lotto minimo in unità fondiarie aventi superfici inferiori, sono sempre possibili anche senza la preventiva presentazione del planivolumetrico di cui sopra. Negli ambiti specializzati per attività produttive il lotto minimo rappresenta anche l unità urbanistica alla quale è commisurata la possibilità di realizzare abitazioni; nei casi di cui sopra, il frazionamento non dà diritto alla 12

13 realizzazione di abitazioni in misura superiore, in termini di superficie, a quella stabilita per ogni lotto minimo delle presenti norme. Superficie minima di intervento nel territorio rurale (SMA) Per tutti gli interventi ammessi dal PSC e dal RUE nel territorio rurale, l unità di intervento urbanisticoedilizia è costituita dall azienda agricola singola o associata. Per azienda si intendono i terreni in proprietà, in affitto o ad altro titolo di possesso sottoposti ad una gestione tecnico-economica unitaria. Ai fini del dimensionamento dell intervento vengono computate tutte le superfici in proprietà e le superfici in affitto, oppure con altro titolo di godimento regolarmente registrato di cui sia dimostrata la disponibilità per un periodo non inferiore ai 10 anni al momento della richiesta. Potenzialità edificatoria Quantità massima di edificazione consentita dalla completa applicazione degli indici, parametri urbanisticoedilizi ed eventuali vincoli stabiliti per quell area dagli strumenti urbanistici. Carico urbanistico Fabbisogno di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità di un determinato immobile o insediamento in relazione alle destinazioni d uso e all entità dell utenza. Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (DOT 1). Per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti si intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti: a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua; b) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche; c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi; d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia; e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni; f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento. Ai sensi dell'art. 22 del Dlgs 28/2011, le infrastrutture destinate all'installazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento sono assimilate ad ogni effetto, esclusa la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti di cui all'art. A-23 della L.R. 20/2000, nei casi e alle condizioni definite dalla normativa vigente. Attrezzature e spazi collettivi (DOT 2) Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare: a) l'istruzione; b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari; c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile; d) le attività culturali, associative e politiche; e) il culto; f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive; g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi; h) i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento, di cui 13

14 alla lettera f) del comma 12. Dotazioni ecologiche e ambientali (DEA) Le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti. Articolo 8. Parametri e indici edilizi Area di sedime Superficie occupata dalla parte fuori terra di un fabbricato. Superficie coperta (Sq) Proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica di un edificio. Sono esclusi dal computo della superficie coperta: i balconi, i cornicioni, le gronde, se hanno sporgenza non superiore a 1,50 mt., le pensiline di ingresso con aggetto non superiore a 1,50 mt. e comunque con superficie non superiore a 8 mq. (nel caso in cui i corpi aggettanti abbiano dimensioni superiori ai limiti predetti, verrà computata ai fini del calcolo della superficie coperta solo la parte eccedente), le scale esterne e le rampe pedonali purché non inserite in volumi chiusi e tutti gli elementi costruttivi e tecnologici atti al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n 13 del 09/01/1989 e successive modifiche e integrazioni, le parti di edifici completamente sotterranee, le piscine e le vasche all aperto, gli impianti tecnologici e quelli per la depurazione delle acque in zona industriale o artigianale, gli impianti tecnologici e le pensiline a diretto servizio degli impianti di distribuzione carburante. Superficie permeabile (Sp) Porzione inedificata di una determinata superficie, priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti entro o fuori terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera. Rientrano nella quantificazione delle superfici permeabili anche le aree pavimentate con autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di permeabilità. La superficie permeabile, in questi casi, sarà computata con riferimento a specifici valori percentuali definiti dal RUE, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati. Rapporto /indice di permeabilità (Ip) Rapporto tra la superficie permeabile (Sp) e la superficie territoriale o fondiaria. Si indica di norma come un rapporto minimo ammissibile espresso con una percentuale. Si definiscono così l Indice di permeabilità territoriale (Sp/ST) e l Indice di permeabilità fondiaria (Sp/SF) Rapporto di copertura (Q) Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (Sq/SF). Si indica di norma come un rapporto massimo ammissibile espresso con una percentuale. Superficie lorda (Sul) denominata anche superficie utile lorda 14

15 Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e seminterrati di un edificio, comprensiva dei muri perimetrali, delle partizioni e dei pilastri interni, esclusi i balconi, le terrazze scoperte, gli spazi scoperti a terra, le scale esterne, aperte e scoperte, e le scale di sicurezza esterne. Superficie utile (Su) Superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne. Ai fini dell agibilità, i locali computati come superficie utile devono comunque presentare i requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa vigente a seconda dell uso cui sono destinati. La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono. Si computano nella superficie utile: le cantine, lavanderie, legnaie depositi in genere se posti ai piani superiori al primo piano fuori terra; le cantine, lavanderie, legnaie depositi in genere che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,50; i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di cui all art. 2, comma 1, della LR 11/1998. Per gli immobili con destinazione d uso non residenziale si computano altresì nella superficie utile: i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi; le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale dell attività economica (autonoleggi, attività di trasporto e assimilati). Superficie accessoria (Sa) Superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d uso dell unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80. Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria: a) spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze; b) le tettoie con profondità superiore a m 1,50; c) le cantine lavanderie, legnaie e depositi in genere, posti al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano altezza inferiore a m 2,50; d) i sottotetti che hanno accesso diretto da una unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di abitabilità di cui all art. 2, comma 1, della LR n. 11/1998; e) i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza utile maggiore o uguale a m 1,80; f) le autorimesse e i posti auto coperti con altezza media interna netta inferiore a m 2,50; g) i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; h) l parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali. Ai fini del computo dell'altezze dei locali di cui alle lett. c ed f non si terrà conto di eventuali controsoffittature sia tecnologiche che decorative. Superfici escluse dal computo della Su e della Sa. Non costituiscono né superficie utile né accessoria: a) i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico; b) gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni; c) le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli androni condominiali. d) i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe; 15

16 e) le pensiline; f) le tettoie con profondità inferiore a m 1,50; g) i tetti verdi non praticabili; h) i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni; i) i pergolati a terra; j) gli spazi con altezza inferiore a m 1,80; k) vani tecnici e spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell edificio (tra cui: le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte, le intercapedini tecniche). Superficie complessiva (Sc) Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (Sc = Su + 60% Sa). Superficie catastale (Sca) Si veda l Allegato C del DM 138/1998 recante: Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T). Parti comuni / condominiali Spazi catastalmente definiti come parti comuni in quanto a servizio di più unità immobiliari. Superficie di vendita (Sv) Superficie di pavimento dell area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili e quelle dei locali o aree esterne frequentabili dai clienti, adibiti all esposizione delle merci e collegati direttamente all esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l ingresso dei clienti, nonché gli spazi di cassa e avancassa purché non adibiti all esposizione. Per quanto riguarda gli esercizi di merci ingombranti ci si riferisce alla DCR 26 marzo 2002, n Area dell insediamento (Ai) Fermo restando il computo dei volumi edilizi connessi con l attività (uffici, accoglienza, spogliatoi, servizi igienici etc.), l area dell insediamento è la superficie di uno spazio all aperto comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse collettivo, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori, delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progettualmente. La misura dell area dell insediamento si utilizza per la determinazione convenzionale dell incidenza degli oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione ed alla manutenzione delle infrastrutture per l urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle Parametriche Regionali. Sagoma planivolumetrica Figura solida definita dall intersezione dei piani di tutte le superfici di tamponamento esterno e di copertura dell edificio e del piano di campagna, compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma coperti (bow window, logge, porticati) e i volumi tecnici, al netto dei balconi e degli sporti aggettanti per non più di m 1,50, delle sporgenze decorative e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte impiantistiche), delle scale esterne aperte e scoperte se a sbalzo, delle scale di sicurezza esterne e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici. Sagoma Proiezione su uno dei piani verticali della sagoma planivolumetrica. 16

17 Volume totale o lordo (Vt) Volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma planivolumetrica. Volume utile (Vu) Somma dei prodotti delle superfici utili o accessorie per le relative altezze utili; il volume utile di un vano può risultare dalla somma di più parti con altezze diverse. Piano di un edificio Spazio delimitato dall estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio (o pavimento), e dall intradosso del solaio superiore (soffitto) che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto. Piano fuori terra Piano di un edificio il cui pavimento si trova in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante, anche a seguito delle opere di sistemazione dell area. Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno circostante e il cui soffitto si trova ad una quota media uguale o superiore a m 0,90 rispetto al terreno, misurata sulla linea di stacco dell edificio. Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circo- stante di una misura in media inferiore a m 0,90 sono assimilati ai piani interrati. Sono assimilati a piani fuori terra: i seminterrati il cui pavimento sia, almeno su un fronte, ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante; i seminterrati il cui pavimento sia ad una quota media uguale o superiore a m -0,30 rispetto a quella del terreno circostante. Piano interrato Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come linea di stacco dell edificio. Ai fini del computo delle superfici, sono assimilati agli interrati i seminterrati con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura media inferiore a m 0,90. Sottotetto Spazio compreso tra l intradosso della copertura non piana dell edificio e l estradosso del solaio del piano sottostante. Soppalco Partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulteriore piano nell edificio, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita; in caso contrario si determina un nuovo piano nell edificio. Qualora tutta o parte della superficie soprastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante. Altezze e distanze Altezza dei fronti (Hf) Misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco dell edificio con la più alta delle 17

18 seguenti quote: a) intradosso del solaio sovrastante l ultimo piano che determina Su; b) linea di intersezione tra il muro perimetrale e l intradosso del solaio di copertura, per gli edifici con copertura inclinata fino a 45 ; c) linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45 ; d) sommità del parapetto in muratura piena, avente l altezza superiore a m 1,20, per gli edifici con copertura piana; e) media delle altezze dei punti più alti sull intradosso della copertura, per le coperture a padiglione. Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi: i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza minore di m 1,20 o quando i vuoti prevalgono sui pieni; i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari, fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali. Altezza dell edificio (H) Altezza massima tra quella dei vari fronti. Altezza utile (Hu) Altezza netta del vano misurata dal piano di calpestio all intradosso del solaio sovrastante o delle strutture sottoemergenti dal soffitto (travetti), senza tener conto delle irregolarità e dei punti singolari. Ai fini della individuazione degli spazi fruibili (ossia aventi un'altezza utile non inferiore a m. 1,80), e di quelli non fruibili, l altezza utile si misura senza tenere conto di eventuali controsoffitti, salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la copertura di impianti tecnologici. Ai fini del rispetto dei requisiti cogenti in materia di altezza minima dei locali, essa si misura fino all altezza dell eventuale controsoffitto (altezza utile netta). Altezza virtuale (o altezza utile media) (Hv). Rapporto tra il volume (eventualmente calcolato come somma di più parti) dello spazio considerato e la relativa superficie di pavimento, con esclusione delle porzioni con altezza inferiore a m 1,80. Altezza lorda dei piani Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l ultimo piano dell edificio si misura dal pavimento fino all intradosso del soffitto o della copertura. In tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista. Qualora la copertura sia a più falde inclinate, il calcolo si effettua come per l altezza virtuale. Distanza dai confini di proprietà (D1) Lunghezza del segmento minimo che congiunge l edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine della proprietà. Distanza dai confini di zona o di ambito e area urbanistica (D2) Lunghezza del segmento minimo che congiunge l edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine di zona o di ambito e sub ambito urbanistica. Distanza dal confine stradale (D3) Lunghezza del segmento minimo che congiunge l edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine stradale, così come definito dal Nuovo Codice della strada. Distanza tra edifici / Distacco (De) Lunghezza del segmento minimo che congiunge gli edifici, compresi i punti di affaccio. 18

19 Indice di visuale libera (Ivl) Rapporto fra la distanza dei singoli fronti del fabbricato dai confini di proprietà o dai confini stradali, e l altezza dei medesimi fronti. Allineamento orizzontale allineamento continuo dei fronti dei fabbricati, con riferimento all isolato, per uno sviluppo superiore ai due terzi (2/3) della lunghezza dell isolato stesso. Per tale verifica, oltre alle sagome planivolumetriche dei volumi pieni, si considerano anche le sagome planivolumetriche relative ai porticati, tettoie con profondità > di 1, 5 mt. Allineamento orizzontale allineamento al filo di gronda degli edifici esistenti attigui. Qualora questi siano discordanti o non consoni alla tradizione costruttiva locale si dovrà fare riferimento all altezza prevalente del fronte edilizio in cui è collocato l intervento. Volume tecnico Spazio ispezionabile, ma non stabilmente fruibile da persone, destinato agli impianti di edifici civili, industriali e agro produttivi come le centrali termiche ed elettriche, impianti di condizionamento d aria, di sollevamento meccanico di cose e persone, di canalizzazione, camini, canne fumarie, ma anche vespai, intercapedini, doppi solai. Ai fini del calcolo delle superfici, sono comunque escluse le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte e le intercapedini tecniche; i restanti volumi tecnici sono computati a seconda che siano o meno praticabili. Vuoto tecnico Camera d aria esistente tra il solaio del piano terreno e le fondazioni, destinato anche all aerazione e deumidificazione della struttura dell edificio, con altezza non superiore a m 1,80. Unità immobiliare Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali. Alloggio Unità immobiliare destinata ad abitazione Unità edilizia Unità tipologico-funzionale che consiste in un edificio autonomo dal punto di vista spaziale, statico e funzionale, anche per quanto riguarda l accesso e la distribuzione, realizzato e trasformato con interventi unitari. L unità edilizia ricomprende l edificio principale e le eventuali pertinenze collocate nel lotto. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da terra a tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo a una propria unità edilizia. Edificio o fabbricato Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, riconoscibile per i suoi caratteri morfologico funzionali, che sia accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. Per edificio residenziale si intende l edificio destinato prevalentemente ad abitazione. Per edificio non residenziale si intende l edificio destinato prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale. Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi multipiano, i chioschi non automatizzati, le tettoie 19

20 autonome, le tensostrutture. Edificio unifamiliare/monofamiliare Edificio singolo con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare. Pertinenza (spazi di pertinenza) Opera edilizia di modeste dimensioni all interno del lotto, legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale. La pertinenza consiste in un servizio od ornamento dell edificio principale già completo ed utile di per sé. Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione (per esempio tra varie unità immobiliari), munito di ringhiera o parapetto. Loggia/loggiato Spazio praticabile coperto, ricompreso entro la sagoma planivolumetrica dell edificio, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. Lastrico solare Spazio scoperto e praticabile sulla copertura piana di un edificio o su una sua porzione. Pensilina Copertura in aggetto dalle pareti esterne di un edificio, realizzata con materiali durevoli al fine di proteggere persone o cose. Pergolato Struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili. Portico/porticato Spazio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto almeno su due lati verso i fronti esterni dell edificio. Terrazza Spazio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. Tettoia Copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura a elementi puntiformi, con funzione di deposito, ricovero, stoccaggio e, negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi pertinenziali. Veranda Spazio praticabile coperto, avente le medesime caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, ma chiuso sui lati da superfici vetrate o comunque trasparenti e impermeabili. Tetto verde 20

21 Copertura continua dotata di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tale copertura è realizzata tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione (coperture a verde estensivo), o con interventi di manutenzione media e alta (coperture a verde intensivo). Articolo 9. Disposizioni specifiche sulle distanze 1. Distanza tra edifici. Nei centri storici e per gli edifici di interesse storico architettonico e di pregio storicoculturale e testimoniale, le distanze minime tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti, computate senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente, prive di valore storico, artistico o ambientale (superfetazioni ed ampliamenti incongrui). Nel caso in cui le presenti norme consentano l ampliamento delle unità edilizie individuate, l edificazione dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi. 2. In tutti gli altri ambiti del territorio comunale è prescritto che la distanza minima tra pareti (o parti di pareti finestrate), nel caso di nuove costruzioni o di edifici esistenti con variazione della sagoma planivolumetrica (in ampliamento o sopraelevazione), sia pari all altezza del fronte più alto, con un minimo assoluto di 10,00 mt. Questa norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. Non si applica per pareti non finestrate purché la prospicienza non sia superiore a 6,00 mt. Per interventi su edifici esistenti che non comportino variazione in aumento della sagoma planivolumetrica sono ammesse le distanze preesistenti, anche se inferiori ai minimi. 3. Distanza dai confini di proprietà. Per interventi di nuova costruzione e interventi su edifici esistenti con variazione della sagoma planivolumetrica (in ampliamento o sopraelevazione) che comportino o non comportino pareti finestrate sul lato prospettante il confine di proprietà, deve essere rispettata la distanza di 1/2 dell altezza dell edificio, con un minimo di 5 m. E consentita la costruzione a distanze dai confini di proprietà inferiori a quelle indicate pari a 5 m, purché sia intercorso un accordo sottoscritto tra i proprietari confinanti, sempre nel rispetto delle distanze minime fissate dalle normativa nazionale (DM 1444/68, Codice Civile). Tale principio è applicabile anche nel caso di aree a destinazione pubblica. Tale norma si applica anche ai confini di ambito omogeneo nel caso di aree adiacenti a spazi ed attrezzature collettive. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino variazioni della sagoma planivolumetrica sono ammesse le distanze preesistenti. 4. La distanza minima degli edifici dai confini di proprietà può essere ridotta a 0,00 mt., se è intercorso un accordo regolarmente trascritto tra i proprietari confinanti o se preesiste edificio con parete in confine; in quest'ultimo caso, in mancanza dell accordo suddetto, la nuova costruzione e ammessa per un estensione orizzontale sul confine non eccedente quella della parete preesistente. Tale norma si applica anche nel caso di confini di proprietà coincidenti con i confini di zona purché non si tratti di spazi ed attrezzature collettive. 5. Distanza degli edifici dalle strade. Per quanto riguarda le distanze dalle strade all interno del perimetro del territorio urbanizzato, i nuovi edifici dovranno tenere i seguenti limiti: a. 5,00 mt. da strade urbane di quartiere di larghezza inferiore a 7,00 mt.; b. 7,50 mt. " " " " " " larghezza tra 7,00 mt. e 15,00 mt.; c. 10,00 mt. " " " " " " larghezza superiore a 15,00 mt.; d. 20,00 mt. da strade urbane di scorrimento; e. 30,00 mt da autostrade. 6. Altre disposizioni e deroghe. I commi seguenti riportano disposizioni specifiche e deroghe alle distanze. 7. I nuovi edifici, e/o gli ampliamenti di quelli esistenti, che sorgono nell ambito di aree soggette a PUA già convenzionati di cui al successivo Articolo 50 potranno rispettare le distanze dai confini di proprietà e dagli altri edifici, originariamente convenzionati. 21

22 8. Non si considerano ai fini delle distanze tra edifici o tra questi e i confini di proprietà o di zona o ambito o area urbanistica e dalle strade: a) i volumi interrati e i volumi seminterrati con sporgenza massima alla quota del marciapiede stradale (misurata all estradosso del manto di copertura) di 1,00 mt.; b) le tettoie negli ambiti specializzati per attività produttive, realizzate in aderenza a recinzioni opache e destinate unicamente a ricovero di cicli e auto, purché di altezza lorda (misurate al colmo più alto) non superiore a 2,50 mt. e comunque non superiore a quella del muro di recinzione. In tal caso il muro di confine mantiene la natura di recinzione ai fini dall applicazione delle norme del Codice civile. 9. Per gli edifici esistenti in territorio rurale, non classificati di interesse storico-architettonico o di pregio storico culturale o testimoniale, la realizzazione nel lato del fabbricato prospiciente una sede stradale, di pertinenze edilizie (tettoie, porticati...), è ammessa anche all'interno della fascia di rispetto stradale, purché non costituiscano superficie utile ed abbiano dimensioni contenute, nonché sentita la CQAP e previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'infrastruttura. 10. Nel caso di cabine elettriche di trasformazione, anche ad uso privato, di cabine del gas, centraline operatori telefonici ed altri impianti tecnologici di pubblico interesse, tali manufatti potranno sorgere, nel rispetto comunque delle specifiche norme di sicurezza e di tutela della salute, alle seguenti distanze: a) 3,00 mt. dalle strade previo nulla osta dell'ente proprietaro della strada; b) 3,00 mt. dai confini di proprietà salvo negli ambiti specializzate per attività produttive dove è autorizzabile la costruzione in confine; c) 6,00 mt. da edifici esistenti residenziali; Distanze inferiori possono essere ammesse mediante previo parere della CQAP, qualora siano riscontrate particolari e indifferibili condizioni che impediscano la realizzazione di tali opere alle distanze minime di cui sopra. 10. Fatte salve le distanze minime tra edifici o tra questi ed i confini stabilite dal Codice civile o dalle altre norme nazionali vigenti, le disposizioni di cui al presente RUE suesposte non si applicano: a) alle nuove costruzioni e ampliamenti, se all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, quando l'applicazione della norma sulle distanze alteri negativamente l'assetto complessivo degli allineamenti preesistenti; in questo caso l ampliamento o la nuova edificazione deve contenersi all'interno della linea di allineamento individuata dagli edifici preesistenti. Il Comune valuterà e se del caso consentirà o potrà imporre, sentita la CQAP, gli allineamenti sia verticali che orizzontali; nel caso l'allineamento riduca le distanze di cui al comma 5 (distanze dalle strade) è necessaria specifica autorizzazione dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune; b) alle strutture di arredo urbano; c) ai manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili realizzati su zone pubbliche (sovrappassi e relative rampe, scale mobili, percorsi sopraelevati, ecc.); d) alle scale di sicurezza, a condizione che siano aperte e scoperte; e) ai volumi tecnici posti sulla copertura degli edifici a condizione che il ribaltamento del fronte di tali volumi ricada all interno della superficie coperta del piano su cui poggiano; f) ai pergolati; g) ai manufatti per l alloggiamento dei contatori con altezza massima pari a 1,80 m.; h) ai muri di confine qualora di altezza non superiore a m. 3; i) ai fini dell adeguamento degli edifici esistenti alle disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 09/01/1989, n 13, alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi per i quali si renda recessaria, e non diversamente realizzabile, la costruzione sul perimetro esterno di ascensori, montacarichi, canne fumarie e di aspirazione, limitatamente ai volumi tecnici strettamente indispensabili a contenerli. I progetti relativi saranno sottoposti al parere vincolante della CQAP in merito al corretto inserimento di tali elementi nel contesto costruito e in relazione all esigenza di arrecare il minore disturbo possibile agli edifici confinanti. 11. Fatte salve le distanze minime tra edifici o tra questi ed i confini stabilite dal Codice civile, Codice della Strada o dalle altre norme nazionali vigenti, ai sensi e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di prestazioni energetiche degli edifici è consentita la deroga ai requisiti di distanza e distacco prescritti dal presente RUE come specificato nel successivo art

23 Articolo 10. Utilizzazione degli indici fondiari 1. Dalla data di adozione del RUE, l utilizzazione totale degli indici fondiari corrispondenti ad una determinata superficie, esclude ogni successiva richiesta di permesso di costruire o presentazione di SCIA o DIA relativi alla utilizzazione degli indici sulle stesse superfici, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. 2. La superficie minima di intervento può essere costituita anche da più proprietà; in questo caso, il rilascio del permesso di costruire e la presentazione di SCIA o DIA sono subordinati alla sottoscrizione del progetto da parte di tutti i proprietari interessati. 3. Qualora un area, su cui esistono costruzioni che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra la su delle costruzioni esistenti e la porzione di area che a queste rimane asservita non deve superare gli indici che competono, secondo il RUE, all area oggetto dell intervento. 4. All atto della richiesta del permesso di costruire o della presentazione di DIA o SCIA, dovrà essere prodotta una cartografia, a firma di un tecnico abilitato, che asseveri lo stato di fatto alla data di adozione del RUE, con precisa annotazione delle opere progettate e individuazione grafica delle aree sulle quali è stata computata la Superficie fondiaria (SF) relativa alla applicazione dei parametri urbanistici o, nel caso di interventi per usi agricoli, delle superfici aziendali di pertinenza. Articolo 11. Specificazione per interventi di coibentazione termica su edifici esistenti 1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 cm, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dell indice di prestazione energetica di cui al D.Lgs 192/2005 e direttiva regionale 156/2008, e s.m.i. non sono considerati nei computi per la determinazione delle superfici con riferimento alla sola parte eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura, e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi, è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dal presente RUE, alle distanze minime tra edifici e dai confini, alle distanze minime di protezione dal nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. 2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza di cui al D.Lgs 192/2005 e della direttiva regionale 156/2008, e s.m.i. è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dal presente RUE, in merito alle distanze minime tra edifici e dai confini, nella misura massima di 20 cm per il maggior spessore delle pareti verticali esterne, nonché delle altezze massime degli edifici nella misura massima di 25 cm, per il maggior spessore degli elementi di copertura. 3. L applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non può in ogni caso derogare dalle prescrizioni del Codice Civile, e da quelle in materia di sicurezza stradale e antisismica. Articolo 12. Definizioni per interventi edilizi in territorio rurale 23

24 1. Il RUE assume le seguenti definizioni per gli interventi in territorio rurale: Azienda agricola, forestale, zootecnica E definita dall unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica, ad opera di un conduttore, cioè persona fisica, società o ente che ne sopporta il rischio sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in forma associata. I caratteri distintivi dell azienda agricola sono pertanto: a) L utilizzazione dei terreni per la produzione agricola, forestale, zootecnica (non costituiscono azienda i terreni abbandonati); i terreni possono essere costituiti da uno o più appezzamenti, contigui o non, ricadenti in uno stesso comune o più comuni; b) L unità tecnico-economica di produzione facente capo a un conduttore che ne sopporta il rischio. I terreni possono essere in proprietà od in affitto. Non costituiscono azienda agricola i terreni utilizzati esclusivamente come orti familiari o per allevamenti di uso familiare. Ai fini dei calcoli edificatori per gli interventi ammessi in zona agricola possono essere utilizzati i corpi aziendali ricadenti sul territorio comunale (sia in affitto che in proprietà) e quelli ricadenti sul territorio dei comuni confinanti (sia in affitto che in proprietà). Superficie Agricola Utilizzata (SAU) L insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, al netto delle tare improduttive. Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) Ai sensi dell Art. 1 del D.Lgs 228/2001, si definisce Imprenditore Agricolo chi esercita una delle seguenti attività : coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo Sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, ai sensi dell Art. 1 del D.Lgs 99/2004, e' Imprenditore Agricolo Professionale" colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui al comma precedente, direttamente o in qualità di socio, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento. La certificazione che comprova la qualifica di IAP è rilasciata dalla Provincia di Piacenza, a seguito di istruttoria tecnico/amministrativa attivata da apposita domanda. Coltivatore diretto Ai sensi dell Art. 31 della L. 590/65, sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente e abitualmente si 24

25 dedicano alla coltivazione dei fondi e all allevamento e al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l allevamento e il governo del bestiame. Possono essere coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, i mezzadri, i compartecipanti, gli enfiteuti, i coloni parziari, nonché i lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperative. La certificazione che comprova la qualifica di Coltivatore diretto è rilasciata dalla Provincia di Piacenza, a seguito di istruttoria tecnico/amministrativa attivata da apposita domanda. Unità Lavorativa Uomo Per Unità Lavorativa Uomo si intende un unità di lavoro corrispondente a 225 giornate/anno di 8 ore ciascuna e costituisce l unità di calcolo dell attività lavorativa necessaria per la conduzione dell azienda. Centro aziendale Si definisce Centro Aziendale il luogo presso il quale sono effettuate le attività di gestione dell azienda agricola complesso dei fabbricati situati nell azienda agricola e connessi all attività dell azienda stessa. Esso comprende le eventuali abitazioni del conduttore e dell altra manodopera impiegata nei lavori aziendali, i ricoveri per animali, i locali per l immagazzinamento dei prodotti (magazzini, sili da foraggio, fienili, ecc.) e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo ). Può non coincidere con il centro amministrativo. Serra aziendale Si intende la costruzione stabilmente ancorata al suolo mediante opere murarie o simili, (serra fissa) con aperture translucide tali da consentire l'illuminazione naturale, destinate alle coltivazioni di colture specializzate (ortaggi, fiori, ecc.) per la forzatura del loro ciclo produttivo al fine di ottenere una precocità di produzione e per creare condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente e nelle quali il terreno sottostante risulti in prevalenza quale supporto per l'abituale e continuativa pratica di coltivazione delle colture agrarie coltivate nell'azienda. Sono per contro "serre mobili stagionali" le serre realizzate con strutture leggere di carattere precario, di materiale metallico, plastico o legno facilmente smontabili e ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, non pavimentate internamente, destinate alla coltivazione temporanea o stagionale (la sua realizzazione deve essere strettamente connessa alla stagionalità delle colture, di modo che la stessa sia smontata al cessare della necessità colturale). Il rivestimento o la tamponatura potranno essere effettuati con tendaggi plastici trasparenti, semitrasparenti od oscuranti possibilmente non riflettenti. L altezza massima al colmo non potrà superare 3,50 metri lineari. Serra di tipo industriale Si intende la costruzione nella quale le coltivazioni specializzate praticate (ortaggi, fiori, ecc.) non abbiano quale substrato di coltura il terreno sottostante la struttura o che tale terreno non venga abitualmente lavorato con le normali pratiche agrarie. Allevamento domestico Si definisce domestico un allevamento destinato al consumo familiare. Allevamento zootecnico intensivo aziendale/interaziendale Si definisce intensivo un allevamento nel quale il carico complessivo di bestiame medio annuo non supera il peso vivo per ettaro di SAU previsto dalle normative vigenti (40 q.li di peso vivo per ettaro di SAU). Allevamento industriale Si definisce industriale l'allevamento che supera il carico di bestiame per ettaro di cui al numero precedente. Unità di Grosso Bovino (UGB) Ai fini della determinazione del carico di bestiame annuo per Ha si specifica che 40 q.li di p.v. corrispondono a

26 bovini per Ha (assumendo per la vacca da latte 5-5,5 q.li). Per la conversione di altri tipi di bestiame si assume la definizione di U.G.B. (Unità di Grosso Bovino) ossia 1 U.G.B. corrisponde ad una vacca da latte media i cui bi- sogni energetici si elevino a 3500 unità foraggere di 1650 Kcal; per ogni categoria di animali si utilizzano i sotto elencati coefficienti di conversione: BOVINI - Vacche... 1,00 U.G.B. - Vitelli scolastrati... 0,10 """ - Vitelli di età inferiore ai sei mesi... 0,25 """ - Vitelli di età compresa da sei mesi a meno di 1 anno... 0,35 """ - Da 1 anno a meno di 2 anni: a) maschi - da riproduzione... 0,60 """ - da macello... 0,70 """ b) femmine - da allevamento... 0,60 """ - da macello... 0,70 """ - Di 2 anni e più: a) maschi - da riproduzione... 0,70 """ - da macello... 0,90 """ b) femmine - manze da allevamento... 0,80 """ - manze da macello... 0,90 """ OVINI, CAPRINI, EQUINI, SUINI: - pecore... 0,10 """ - agnelli, agnelloni,montone, castrati... 0,10 """ - capre... 0,10 """ - capretti, caprettoni, becchi... 0,10 """ - cavalli... 0,75 """ - asini, muli, bardotti... 0,75 """ - Di peso inferiore a 20 Kg... 0,027 """ - Da 20 Kg a meno di 50 Kg... 0,200 """ - Da 50 e più a) verri ,400 """ b) scrofe... 0,500 """ c) da macello: - da 50 Kg a meno di 80 Kg... 0,250 """ - da 80 Kg e più... 0,300 """ CONIGLI, AVICOLI: - fattrici... 0,020 " " " - altri conigli... 0,010 " " " - polli da carne... 0,007 " " " 26

27 - galline da uova... 0,017 " " " - tacchini, galline, faraone anatre, oche... 0,030 " " " Programma di Riconversione o Ammodernamento dell attività agricola (PRA) Per Programma di Riconversione o Ammodernamento dell attività agricola, aziendale e/o interaziendale agricola, si intende quel complesso di interventi tecnici, edilizi, ed economici tesi a favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile dell azienda e finalizzati alle esigenze economiche degli imprenditori agricoli professionali o dei coltivatori diretti e del loro nucleo familiare, impegnati a tempo pieno nell azienda stessa. Esso deve dimostrare la coerenza degli interventi edilizi richiesti con l attività produttiva programmata dall azienda. Atto unilaterale d obbligo per le zone agricole E l atto con il quale vengono definiti ed assunti gli impegni da parte del titolare dell azienda agricola, in merito ai contenuti del Programma di riconversione o ammodernamento (assetto colturale e tipo di utilizzo della nuova costruzione) e alla attuazione degli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica previsti dallo strumento urbanistico per il territorio nel quale ricade l azienda. Con il medesimo atto vengono altresì definiti i vincoli di inedificabilità, di asservimento e di destinazione d uso degli edifici esistenti ed in previsione, in riferimento alla documentazione catastale ad esso allegata. L atto, debitamente registrato e trascritto nei Registri Immobiliari, viene allegato ai Programmi di Riconversione o Ammodernamento dell azienda agricola, e ai singoli titoli abilitativi previsti nonché a tutti i successivi atti di trasferimento di diritti reali sui terreni ed edifici interessati. 27

28 CAPO III DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA Articolo 13. Categorie di intervento 1. In applicazione delle leggi nazionali e regionali vigenti, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nei diversi ambiti/aree territoriali omogenee sono riconducibili alle seguenti categorie: a) manutenzione ordinaria (MO); b) manutenzione straordinaria (MS); c) restauro scientifico (RS); d) restauro e risanamento conservativo (RRC); e) ripristino tipologico (RT); f) ristrutturazione edilizia (RE); g) ristrutturazione urbanistica (RU); h) demolizione senza ricostruzione (D); i) significativi movimenti di terra; j) recupero e risanamento delle aree libere; k) nuova costruzione (NC); l) ampliamento (AM); m) mutamento di destinazione d uso (CD). Articolo 14. Manutenzione ordinaria (MO) 1. Costituiscono manutenzione ordinaria gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 2. In particolare rientrano in tale tipologia d intervento: a) pulitura esterna, ripresa parziale di intonaci senza alterazioni di materiali o delle tinte esistenti; b) pulitura, riparazioni, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne, senza alterazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie; c) rifacimento parziale di rivestimenti esterni, senza modificazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie; d) riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici; e) tinteggiatura, pittura e rifacimento degli intonaci interni; f) riparazione e sostituzione di infissi interni, grondaie e canne fumarie; g) riparazione e sostituzione di pavimenti interni; h) interventi di incremento dell efficienza energetica che prevedano l istallazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 mt e diametro non superiore a 1 mt, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi; 1 i) realizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, a servizio degli edifici, entro i limiti e le condizioni stabilite per gli impianti realizzabili senza titolo abilitativo edilizio (previa comunicazione) ai sensi delle Linee-Guida emanate con Decreto dal Ministero dello sviluppo economico del 10/09/ Cfr. art. 11 D.lgs 30/5/2008 n. 115 (G.U. 154 del 3/7/2008) 28

29 3. Per gli edifici industriali e artigianali, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria anche quelli che riguardano le opere di riparazione degli impianti tecnologici. 4. L'intervento MO costituisce attività edilizia libera, non soggetta a titoli abilitativi. Sono fatte salve le procedure autorizzative per gli immobili tutelati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004. L installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) sul tetto di edifici a falde e di generatori eolici, nei limiti di cui al comma 2, lett. h e i è effettuabile previa comunicazione al Comune. Articolo 15. Manutenzione straordinaria (MS) 1. Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. 2. In particolare sono opere di manutenzione straordinaria il rifacimento totale di intonaci, di recinzioni, di manti di copertura e pavimentazioni esterne, con modificazione dei tipi di materiali esistenti, delle tinte, nonché il rifacimento comportante anche rifacimento ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici, nonché la realizzazione, la modifica o l eliminazione di murature interne alle unità immobiliare od alle parti comuni. 3. Rientrano in tale categoria anche gli interventi di adeguamento tecnologico che comportino la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili per la installazione di impianti tecnologici necessari all'uso attuale dell'abitazione con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche e del risparmio energetico, semprechè non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari. 4. Nel caso di interventi su edifici assoggettati a disciplina conservativa, vanno comunque rispettati, nella manutenzione straordinaria, i vincoli e le modalità d intervento prescritti dal RUE per tali edifici. 5. Costituiscono manutenzione straordinaria, ai fini dell accesso ai titoli abilitativi di cui alla L.R. n. 31/2002, gli interventi finalizzati all utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica asserviti alle esigenze energetiche dell edificio, fermo restando il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle prescrizioni contenuti negli strumenti di pianificazione ed urbanistica vigenti, e nell osservanza dei vincoli di tutela del patrimonio storico-artistico Per gli edifici industriali, costituiscono interventi di straordinaria manutenzione anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico senza aumento di superficie utile. Articolo 16. Restauro scientifico (RS) 1. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. 2. Il tipo di intervento prevede: a. Il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate e cioè: i. il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni; ii. il restauro o il ripristino degli ambienti interni; iii. la ricostruzione filologica di parti dell edificio eventualmente crollate o demolite; iv. la conservazione o il ripristino dell impianto distributivo - organizzativo originale; v. la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali tra gli altri le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri. 2 Cfr. Allegato 2, punto 18, direttiva regionale n.156/2008 Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici. 29

30 b. Il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione o la quota, dei seguenti elementi strutturali: i. murature portanti sia interne che esterne; ii. solai e volte; iii. scale; iv. tetto, con ripristino del manto di copertura originale. c. La eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all impianto originario e agli impianti organici del medesimo; d. L inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti. 3. I progetti di restauro scientifico devono essere redatti sulla base di una accurata analisi storica dell immobile interessato dall intervento che metta in evidenza il rapporto fra corpi di fabbrica originari principali e secondari e manufatti derivanti da accrescimenti successivi, estendendo la progettazione anche alle aree di pertinenza dell immobile stesso. 4. La sistemazione delle aree di pertinenza degli immobili soggetti a restauro scientifico deve essere rivolta a mantenere e/o ripristinare la configurazione originaria di impianto. In tali aree è vietata l alterazione dell architettura dei giardini, l inserimento di elementi di arredo che comportino una modificazione dello stato originario dei luoghi. La collocazione di antenne paraboliche e condizionatori, deve avvenire con particolare cautela, e la loro posizione dovrà essere attentamente valutata evitando che restino a vista anche attraverso appropriati mascheramenti. Articolo 17. Restauro e risanamento conservativo (RRC) 1. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso, ne consentono destinazioni d uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell edificio, l inserimento degli elementi accessorie degli impianti richiesti dalle esigenze dell uso, l eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio. 2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo riguardano le unità edilizie in buono o mediocre stato di conservazione che, pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici, costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell insediamento storico, sia in quanto elementi partecipanti alla formazione dell ambiente storico antico, sia perché significativi dal punto di vista tipologico per la distribuzione interna degli ambienti, la disposizione degli elementi di collegamento verticale o per altre caratteristiche morfologiche. 3. Nei centri storici di cui al successivo Articolo 41 e negli edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale di cui al successivo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono specificati nelle sottocategorie di cui ai commi seguenti in funzione delle differenti caratteristiche e dello stato di conservazione delle singole unità edilizie. 4. Restauro e risanamento conservativo tipo A. Riguarda le unità edilizie il cui stato di conservazione consente di riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica dell'edificio e permette il suo completo recupero. Il tipo di intervento prevede: a. La valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali mediante: i. il restauro e il ripristino dei fronti esterni; su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purché non venga alterata l unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico, in tal senso sono consentiti tamponamenti di portici e fienili unicamente con vetrate (eventualmente profilate in ferro) in modo da mantenere riconoscibile la struttura originaria; ii. il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza. b. Il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione dei 30

31 seguenti elementi strutturali: i. murature portanti sia interne che esterne; ii. solai e volte; iii. scale; iv. tetto con ripristino del manto di copertura originale. c. L eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo; d. L inserimento degli impianti tecnologici e igienico/sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti. 5. I progetti di restauro e risanamento conservativo di tipo A devono essere redatti, ove sia disponibile la documentazione specifica, sulla base di una analisi storica dell immobile interessato dall intervento che metta in evidenza il rapporto fra corpi di fabbrica originari principali e secondari e manufatti derivanti da accrescimenti successivi, estendendo la progettazione anche alle aree di pertinenza dell immobile stesso. 6. La sistemazione delle aree di pertinenza degli immobili soggetti a restauro e risanamento conservativo di tipo A deve essere rivolta a mantenere e/o ripristinare la configurazione originaria di impianto. In tali aree è vietata l alterazione dell architettura dei giardini, l inserimento di elementi di arredo che comportino una modificazione dello stato originario dei luoghi. 7. In relazione alle possibilità di recupero dei locali in sottotetto, sono ammesse nuove aperture con lucernari sul piano di falda, da realizzarsi secondo criteri di ordinata composizione delle aperture stesse, ricercando soluzioni di allineamento con le aperture dei fronti corrispondenti e nel rispetto delle altre prescrizioni del presente RUE. 8. Restauro e risanamento conservativo tipo B. Riguarda le unità edilizie in mediocre stato di conservazione ed in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, che tuttavia fanno parte integrante del patrimonio edilizio storico. Il tipo di intervento prevede: a. La valorizzazione degli aspetti architettonici mediante: i. il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni: sono consentite su di essi modifiche non sostanziali purché siano salvaguardati eventuali elementi di particolare valore stilistico; sui fronti interni sono ammesse nuove aperture purché non venga alterata l unitarietà del prospetto; ii. il restauro degli ambienti interni: su questi sono consentiti adeguamenti dell altezza interna degli ambienti rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda; gli interventi sulle murature portanti interne, sia nel caso di nuove aperture nei muri esterni che in quello di nuovo intervento strutturale dovrà essere tale da rispettare in modo sostanziale l impianto tipologico originario; b. Il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell edificio. c. La eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo; d. L inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti. I progetti di restauro e risanamento conservativo di tipo B devono mettere in evidenza il rapporto fra corpi di fabbrica originari principali e secondari e manufatti derivanti da accrescimenti successivi, estendendo la progettazione anche alle aree di pertinenza dell immobile stesso. La sistemazione delle aree di pertinenza degli immobili soggetti a restauro e risanamento conservativo di tipo B deve essere rivolta a mantenere e/o ripristinare la configurazione originaria di impianto, ove leggibile. In relazione alle possibilità di recupero dei locali in sottotetto, sono ammesse nuove aperture con lucernari sul piano di falda, da realizzarsi secondo criteri di ordinata composizione delle aperture stesse e nel rispetto delle altre prescrizioni del presente RUE. Articolo 18. Ripristino tipologico (RT) 1. Ripristino tipologico. Riguarda le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale. Il tipo di intervento prevede: 31

32 a) il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici; b) il ripristino e il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti e aree scoperte quali corti, chiostri; c) il ripristino dei principali elementi costruttivi del tipo edilizio, quali partiture delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura. Per le parti private di valore architettonico, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al successivo Articolo 19, purché tendenti al sostanziale rispetto e valorizzazione dei caratteri originari delle unità edilizie. Articolo 19. Ristrutturazione Edilizia (RE) 1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Essi riguardano le unità edilizie che non presentano alcuna caratteristica storico-ambientale, ma sono tuttavia compatibili con l organizzazione morfologica del tessuto urbanistico. 2. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costruttivi dell'edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi ed impianti, la modifica delle caratteristiche distributive del singolo alloggio o di più alloggi, senza aumento del volume geometrico e delle altezze preesistenti, ad eccezione dei casi contemplati dalle presenti norme. 3. L entità degli interventi assentibili nell ambito delle categorie della ristrutturazione edilizia e comportanti modifiche o rifacimenti delle strutture preesistenti andrà valutata caso per caso in relazione alla consistenza complessiva e allo stato di degrado degli edifici. 4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, in funzione delle differenti caratteristiche delle unità edilizie del centro storico, sono specificati all interno delle seguenti sottocategorie: a) Ristrutturazione edilizia tipo A. Riguarda gli edifici in buono o mediocre stato di conservazione, o comunque la cui consistenza e le cui caratteristiche tipologiche e funzionali ne consentono il sostanziale mantenimento. Il tipo di intervento prevede: i. il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per gli elementi originari di particolare valore stilistico; ii. il ripristino, la sostituzione o la riproposizione di elementi strutturali e distributivi della tipologia, fermo restando la superficie coperta esistente, la forma e la pendenza delle coperture, il rispetto dei ritmi e delle porzioni degli elementi costituenti lo schema di orditura originario delle fronti quali finestre, logge, cornicioni, ecc.; iii. la sostituzione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti quali corpi scala, impianti tecnologici, igienico sanitari, collegamenti collettivi orizzontali; iv. l'adeguamento dell altezza interna degli ambienti rimanendo fissa la quota di gronda; v. la modifica della destinazione d'uso in conformità a quanto prescritto dalla disciplina particolareggiata. b) Ristrutturazione edilizia tipo B (con vincolo parziale). Riguarda gli edifici aventi caratteristiche simili a quelle descritte alla precedente lett. a), ma che presentano alcuni elementi architettonici, tipologici o costruttivi, meritevoli di salvaguardia ovvero che contribuiscono in modo determinante alla definizione dell impianto morfologico originario (ad es. i fabbricati rurali nel tipo insediativo a corte). Il tipo di intervento prevede, ad integrazione di quanto contemplato nel precedente punto a): i. la conservazione degli elementi fondamentali della tipologia e/o dei valori morfologici esistenti; ii. il restauro e il ripristino degli elementi di valore architettonico e stilistico e delle tecnologie costruttive originarie di pregio; iii. la demolizione e ricostruzione di parti di edifici o di interi corpi di fabbrica senza superare il volume geometrico preesistente. La ricostruzione dovrà avvenire di norma sul sedime originario e con la medesima sagoma planovolumetrica; 32

33 iv. in casi particolari, possono essere consentite limitate modifiche agli elementi planivolumetrici di cui sopra e/o al posizionamento purché, a giudizio della CQAP, tendenti ad un miglioramento delle morfologie e spazi o delle condizioni igieniche dei fabbricati o di sucurezza. c) Ripristino edilizio all interno del centro storico: il tipo di intervento riguarda gli edifici fatiscenti o già parzialmente demoliti per i quali si rende necessaria la ricostruzione dell assetto originario. Il tipo di intervento prevede: i. la ricostruzione della compagine edilizia preesistente con nuovo intervento nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali prevalenti nell isolato o comunque, nei casi al precedente 2 comma, con la sostanziale riproposizione della sagoma e dei caratteri stilistici originari e nel rispetto di quanto contemplato nei precedenti punti a) e b) del presente comma; ii. in casi particolari, possono essere consentite limitate modifiche agli elementi planivolumetrici e/o al posizionamento purché, a giudizio della CQAP, tendenti ad un miglioramento delle morfologie e spazi o delle condizioni igieniche dei fabbricati o di sucurezza; iii. il cambiamento della destinazione d uso in conformità a quanto prescritto dalle presenti norme; iv. la dotazione di autorimesse o di parcheggi pertinenzali (P3) come fissata dal successivo Articolo 38, salvo dimostrata impossibilità tecnica per carenza di spazio o per specifiche condizioni di vincolo; v. la cessione o la monetizzazione, a parere dell Amministrazione Comunale, di uno standard di parcheggio pubblico non inferiore a 3,00 mq ogni 30 mq di mq di superficie utile (SU). 5. Oltre agli interventi ammessi nei centri storici, sono consentiti: a) per gli edifici fatiscenti, irrecuperabili, privi di elementi stilistici di rilievo e parzialmente demoliti: la demolizione e ricostruzione dell organismo preesistente con un nuovo intervento nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali prevalenti nell isolato o nell intorno di appartenenza con la sostanziale riproposizione della sagoma e dei principali elementi architettonici originari, e nel rispetto della morfologia edilizia preesistente, eventualmente incrementata. Nel caso di costruzioni ad un solo piano fuori terra è possibile un intervento con sopralzo fino all altezza massima dalla quota strada di mt 6,50 o comunque fino alla gronda dell edificio contiguo purché di soli due piani fuori terra ed eventuali sopralzi per l adeguamento dell altezza della gronda al più basso edificio adiacente senza modifica del numero dei piani agibili od abitabili. Articolo 20. Ristrutturazione urbanistica (RU) 1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto edilizio ed urbanistico con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi che comportano anche la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati, della rete stradale. L'intervento di ristrutturazione urbanistica contempla altresì il riordino dei frazionamenti catastali. 2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica si possono attuare sulla base di un piano urbanistico attuativo ed in seguito alla stipula della relativa convenzione; i successivi interventi edilizi sono sottoposti alle relative procedure ai sensi degli articoli seguenti. Ove ammesso dallo strumento urbanistico comunale, gli interventi di ristrutturazione urbanistica si possono attuare anche sulla base di un progetto edilizio unitario convenzionato; in questo caso si configurano come insieme di interventi edilizi di cui al presente capo (interventi di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione, ecc.) e ne seguono le relative procedure. 3. All interno dei centri storici, dei tessuti storici urbani e delle strutture insediative storiche non urbane gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono consentiti soltanto se coerenti con le regole dell urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali. Articolo 21. Demolizione senza ricostruzione 33

34 1. Riguarda gli elementi incongrui inseriti nelle unità edilizie quali superfetazioni, corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell insediamento storico. La loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico. 2. Il tipo di intervento prevede: la demolizione dei corpi edilizi incongrui e la esecuzione di opere esterne. Articolo 22. Recupero e risanamento delle aree libere. 1. Riguarda le aree e gli spazi liberi di pertinenza delle unità edilizie di rilevante importanza storica, morfologica o ambientale. L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. 2. Il tipo di intervento prevede l eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi. Articolo 23. Significativi movimenti di terra 1. Sono classificati tali i rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti. 2. In particolare la rilevanza di tali interventi risulta significativa qualora interessino profondità o rilevati superiori a mt. 0,50 dal livello di campagna, l area interessata dagli stessi sia superiore a mq 2000 e/o il volume di terra movimentato superiore a mc 500 e qualora, comunque, si determini una rilevante e permanente modificazione degli aspetti morfologici del territorio, anche sotto il profilo dell assetto idraulico. 3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sottoposti a SCIA. Articolo 24. Nuova costruzione (NC) 1. L intervento consiste nella costruzione di edifici e comunque di qualsiasi opera emergente dal suolo o riguardante il sottosuolo, nonché di qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata, dalla inamovibilità al suolo, sia in grado di costruire unità abitabile e agibile e non rientranti nelle categorie definite agli articoli precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera f; b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; c) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; d) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo; e) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; f) gli interventi pertinenziali che le presenti norme del RUE, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale; g) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato. 34

35 Articolo 25. Ampliamento (AM) 1. L intervento di ampliamento consiste nell'estensione in senso orizzontale o verticale (sopraelevazione) di una costruzione esistente mediante la creazione di volumi aggiuntivi alle costruzioni o ai complessi edilizi preesistenti. Ai fini della classificazione degli interventi edilizi, rientrano nell ambito della nuova costruzione, gli interventi di ampliamento che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell edificio principale. 2. Rientra nel concetto di Ampliamento di un edificio (inteso in senso lato come ampliamento dell'unità edilizia) la realizzazione di pertinenze non interrate (ad es. la realizzazione di autorimesse e vani tecnici) anche qualora tali pertinenze siano realizzate in posizione staccata dall'edificio preesistente, purché nell'ambito della sua area di pertinenza e di volume non superiore al 20% dell'edificio principale. Articolo 26. Opere minori 1. Riguardano opere e manufatti che, pur intervenendo sull aspetto urbano di aree ed edifici, non ne costituiscono parte funzionale né pertinenziale, ma assumono esclusivamente un ruolo di corredo aventi rilevanza esclusivamente nel quadro dell arredo urbano. 2. In via esemplificativa tali opere e manufatti sono così identificati: a) cartelli, insegne od indicatori pubblicitari di dimensioni non superiori a 5 mq; b) inferriate, vetrine, bacheche, fioriere, panchine, fontane, qualora insistano su spazi pubblici o ad uso pubblico; c) piccole strutture per il ricovero degli attrezzi da giardino e animali domestici, non in cls o in muratura, aventi dimensioni massime di 6 mq di superificie, altezza in gronda non superiore a 2,30 m e pendenza massima 30%, nel numero massimo di 1 per area di pertinenza; d) pergolati aperti, in legno o ferro, eseguiti in aderenza a fabbricati o isolati, privi di fondazione e privi di copertura o con copertura permeabile, e gazebo fino a 12 mq di superficie, nel numero massimo di 1 per area di pertinenza; e) altre piccole strutture leggere da giardino (ombrelloni, ecc.); f) strutture in metallo e telo per la copertura di automobili, nel numero massimo di 1 per area di pertinenza; g) manufatti temporanei e/o stagionali asportabili chioschi e dehors stagionali; h) elementi di copertura mobile di spazi aperti (tende parasole retrattili o avvolgibili applicate ad edifici o con supporto autonomo); i) piscine smontabili appoggiate al suolo di superficie non superiore a mq 20, campi da bocce singoli o piccoli impianti sportivi similari a condizione che la realizzazione non richieda opere di modificazione morfologica del suolo; j) le recinzioni da realizzarsi ai fini della salvaguardia delle coltivazioni e costituite da pali semplicemente infissi nel terreno e da rete metallica o da fili lisci; k) altre opere che, in via analogica, siano riconducibili alle tipologie sopra indicate. Articolo 27. Mutamento della destinazione d'uso (CD) 1. L intervento consiste nelle modifiche, comportanti o meno opere edilizie, alla destinazione d uso esistente degli immobili così come definiti dalle presenti norme. Le categorie di destinazione d uso ammesse nei vari ambiti/aree del territorio comunale sono specificate dalle presenti norme e dalle norme del PSC e del POC. 2. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere conforme alle previsioni urbanistiche comunali e non connesso a interventi di trasformazione dell'immobile è soggetto a SCIA. È definito mutamento d'uso senza opere la modifica dell'uso in atto nell'immobile. 35

36 3. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti. 4. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, come definito dalle presenti norme, il mutamento d'uso è subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali richieste e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto. 5. Il mutamento di destinazione d'uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connesso. 6. Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 mq. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, purché contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 mq. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili. 7. Il mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentino più i requisiti di ruralità e per i quali si provveda alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale è esente dal pagamento del contributo di costruzione. 36

37 TITOLO II DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DEGLI USI DEI SUOLI ASPETTI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE Articolo 28. Modalità di attuazione del piano urbanistico comunale 1. Il piano urbanistico comunale (costituito da PSC, POC e RUE) si attua mediante gli strumenti e le modalità d'intervento di cui agli articoli seguenti. Articolo 29. Intervento diretto 1. Possono essere realizzati attraverso intervento diretto tutti gli interventi dichiarati ammissibili dalle NTA del PSC o dal RUE e per le quali tali normative non prevedano la necessaria preventiva approvazione del POC e del PUA. Sono in particolare soggetti ad intervento diretto: a) le trasformazioni edilizie ammesse nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale; b) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente consentiti nelle aree a seguito della scadenza dei vincoli urbanistici e in ambiti soggetti a POC; c) gli interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti. 2. Nei casi di cui al comma 1, gli interventi edilizi sono subordinati al rilascio del permesso di costruire ovvero alla presentazione di SCIA o DIA, ovvero a comunicazione di inizio lavori nei casi specificatamente previsti dalle presnti norme, in ragione della tipologia dell'intervento da realizzare. 3. La realizzazione degli interventi diretti è in ogni caso subordinata all'esistenza delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ovvero all'impegno dei privati di procedere alla realizzazione delle stesse contemporaneamente alle costruzioni oggetto del titolo abilitativo secondo quanto specificato dalle presenti norme. Articolo 30. Piani Urbanistici Attuativi (PUA) 1. I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC qualora esso stesso non ne assuma i contenuti. 2. I PUA possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi: a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione, di cui agli artt. 13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150; b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167; 37

38 c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865; d) i piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457; e) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179; f) i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n bis. 3. I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) dovranno contenere, oltre al titolo in base al quale si richiede di effettuare gli interventi, i seguenti elementi: a) schema di convenzione; b) stralcio dello strumento urbanistico vigente e delle relative NTA; c) estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici in scala 1:1000 o 1:2000, nonché elenco catastale delle proprietà e, nel caso dei PUA pubblici, elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare; d) stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona, con la individuazione di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello; e) stato di fatto contenente, fra l altro: rilievo del verde esistente con la indicazione delle essenze arboree ed arbustive esistenti; costruzioni e manufatti di qualunque genere esistenti; elettrodotti, metanodotti, fognature e impianti di depurazione, acquedotti e relative servitù; viabilità e toponomastica; altri eventuali vincoli; f) documentazione fotografica dell'area di intervento, con indicazione dei relativi punti di vista; g) planimetria di progetto in scala 1:500 oppure 1:1000, indicante tra l altro: numerazione dei lotti e relative tipologie edilizie e destinazioni d uso, strade e percorsi pedonali e ciclabili, piazze e spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato), eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati, spazi per servizi, spazi di parcheggio pubblici, spazi di parcheggio privati; h) sezioni e profili in scala 1:500 oppure 1:1000 con indicazione delle altezze massime degli edifici; i) schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura ed impianti di depurazione, energia elettrica (definendo le modalità di allacciamento alla rete pubblica e le eventuali infrastrutture indotte di carattere generale da richiedere all azienda elettrica) e rete telefonica con relativa previsione di spesa (l elaborato dovrà segnalare l eventuale coinvolgimento del territorio dei comuni limitrofi nella realizzazione delle infrastrutture elettriche di allacciamento alla rete pubblica); j) progetto di massima dell impianto di illuminazione pubblica con ubicazione delle necessarie cabine (definendo le modalità di allacciamento di tali impianti alla rete pubblica e le eventuali infrastrutture indotte di carattere generale da richiedere all azienda elettrica), con relativa previsione di spesa; k) norme urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del piano; l) relazione illustrativa e relazione sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l attuazione del piano; m) relazione geologica, geotecnica e sismica secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia. Tale relazione dovrà contenere una valutazione sulle modificazioni che l'intervento porta nell'ambiente con riferimento alla relazione specifica del Piano Strutturale Comunale e del Piano Operativo Comunale. In particolare dovrà valutare l'aspetto geologico, geotecnico e sismico dell'area (anche in relazione a quanto prescritto dal POC) e le sue caratteristiche per la fattibilità dell'insieme delle opere e la loro compatibilità con la stabilità e l'assetto idrogeologico del terreno di insediamento, mentre per la progettazione delle singole opere, valgono le norme specifiche. La relazione deve essere firmata da tecnici dotati di abilitazione idonea ai sensi di legge. n) Documentazione in materia di acustica: in base agli interventi previsti nel PUA dovrà essere presentata la documentazione acustica a firma di tecnico competente in materia ai sensi della legge n. 447/1995 secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia ed in particolare e secondo quanto previsto all'articolo 87 del presente RUE: i) valutazione d impatto acustico (VIA) per le opere previste dall Art. 8, commi 2 e 4 della legge 447/9542; ii) valutazione previsionale di clima acustico per gli insediamenti previsti all Art. 8, comma 3 della legge 447/95. La documentazione acustica dovrà essere redatta secondo quanto richiesto dalla delibera G.R. 673 del 14 aprile 2004 (Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/5/2001 n. 15 recante Disposizioni in materia di inquina- mento acustico ) e coerentemente con quanto contenuto nelle norme tecniche della Classificazione Acustica del territorio comunale. 38

39 o) per i comparti di nuovo insediamento, a carattere residenziale o produttivo: i) progetto di sistemazione paesaggistica e vegetazionale delle aree destinate a verde pubblico e delle aree di arredo verde di strade e parcheggi, redatto da un tecnico abilitato, oltre alla definizione di indirizzi per la sistemazione a verde delle aree di pertinenza degli edifici; ii) relazione archeologica, qualora il comparto sia interessato dalla presenza di complessi archeologici, aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti o zone di interesse archeologico, redatta a cura di un archeologo (laureato in discipline di ambito archeologico e con adeguato curriculum in materia), finalizzata a dare indicazioni certe ed affidabili su stratigrafia, cronologia e presenza o meno di evidenze archeologiche ed elaborata sulla base delle seguenti indagini preliminari: consultazione dei materiali bibliografici ed archivistici, interpretazione archeologica delle fotografie aeree, ricognizione sul terreno con riconoscimento delle caratteristiche di antropizz.azione individuabili sulla superficie e primo esame dei materiali archeologici eventualmente rinvenuti, realizzazione di trincee esplorative, aperte con mezzo meccanico a benna liscia, la cui ubicazione e profondità saranno definite dall'archeologo, in base ad un progetto di massima dell'intervento edilizio che definisca, con buona approssimazione, l'area da edificare e le quote massime di profondità degli interventi edilizi. Qualora risultino evidenti tracce archeologiche si darà comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici, in quanto rinvenimento di natura archeologica soggetto ai dispositivi di tutela di cui al D.Lgs 42/2004. iii) relazione idraulica riportante le seguenti informazioni: superficie totale dell intervento, n. abitanti previsti (per gli insediamenti residenziali) o n. addetti (per gli insediamenti produttivi), portata di calcolo, descrizione rete fognaria, quota di allacciamento, tipo di materiale impiegato, specificazione manufatti particolari. Lo schema di convenzione di cui al precedente punto a) dovrà prevedere che la titolarietà dello scarico in fognatura del comparto resta in carico al concessionario fino al collaudo di tutte le opere di urbanizzazione previste nel comparto stesso. iv) relazione di valutazione energetico-ambientale, qualora il comparto sia incluso negli allegati A1, A2, A3, B1, B2 o B3 di cui alla L.R. 9/1999 e ss.mm.ii.,contenente: a) il bilancio energetico ambientale dell'ambito di intervento per vettori energetici e per settori di consumo. Il bilancio energetico sarà effettuato sulla base delle soluzioni progettuali proposte e delle possibili mitigazioni finalizzate oltre che alla riduzione dei consumi energetici anche alla riduzione delle emissioni di gas serra. Il bilancio energetico dovrà essere redatto in modo da verificare la possibilità tecnica ed economica che il fabbisogno energetico complessivo dell'ambito di intervento risulti ridotto rispetto a quello risultante da una mera applicazione dei dispositivi di legge richiamati all Articolo 88 del presente RUE e che tale fabbisogno risulti, per quanto possibile assicurato mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o ad esse assimilabili; b) una analisi del sito in relazione a: caratteristiche del terreno, vincoli presenti sul territorio, caratteristiche climatiche, venti, precipitazioni ed umidità, emissioni elettromagnetiche, contesto antropico del sito, viabilità, aspetti storico-tipologici; tale analisi va redatta in modo conforme a quanto riportato nel PV.1 "Analisi del sito" dell'allegato B del presente RUE; c) specifiche indicazioni (da riportare nelle Norme di Attuazione del PUA) volte a garantire una adeguata progettazione bioclimatica dell'ambito di intervento, con particolare riguardo al fatto che il lay-out delle strade e degli spazi esterni, dei lotti e dei singoli edifici siano tali da assicurare un adeguato accesso alla radiazione solare durante la stagione invernale e per contro una riduzione della radiazione termica durante la stagione estiva, mediante strategie di controllo dell irraggiamento solare diretto ed indiretto oltre che garantire la massima efficienza dei dispositivi che utilizzano l energia solare (assenza di ombreggiamento su pannelli solari termici e fotovoltaici); d) uno studio in cui sia valutata la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili in misura superiore a quanto previsto dall applicazione delle normative vigenti richiamate all Articolo 88 del presente RUE, impianti di cogenerazione ad alto rendimento, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento o altre tecnologie, in modo da soddisfare, nella massima misura possibile, al fabbisogno energetico del comparto e a ridurre l emissione di gas serra. p) Documenti da richiedere ad organi diversi: i) parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; tale parere è richiesto in conformità all Art. 27 della L. 1570/41 ai fini della installazione di bocche da incendio stradali secondo le possibilità dell'acquedotto e in relazione alla natura ed alla consistenza degli 39

40 insediamenti; ii) in luogo del parere preventivo di cui al presente punto, nei casi nei quali non è prescritto o comunque non è rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F., deve essere depositata presso il Comune apposita dichiarazione a firma e sotto la responsabilità del soggetto attuatore del piano e del progettista, in cui si attesti che nel progetto sono state rispettate tutte le norme di sicurezza antincendio vigenti; iii) parere preventivo integrato di Arpa ed AUSL ai sensi della lettera h) e h-bis) dell Art.. 19, 1 comma, della L.R. 4/5/1982 n 19 come sostituita dall Art. 41, 1 comma, della L.R. 25/11/2002 n 31; la richiesta di tale parere dovrà essere inoltrata direttamente dallo Sportello Unico (SUE o SUAP); iv) autorizzazione della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici oppure della Soprintendenza ai beni archeologici, da richiedersi ai sensi dell Art. 16 della L. 17/8/1942 n 1150 nel caso in cui il piano ricomprenda immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004; v) autorizzazione della Provincia o dell Ente Nazionale Strade (ex Anas), nel caso in cui il piano preveda l'apertura di nuovi accessi carrai rispettivamente su strade provinciali o statali o preveda l'esecuzione di manufatti in adiacenza alle medesime strade, secondo quanto previsto dal Codice della Strada; vi) autorizzazione del competente organo militare alla deroga a servitù militari, nel caso in cui il piano preveda interventi che comportino la deroga a tali servitù; vii) dichiarazione da parte del progettista di avvenuta verifica dei progetti di massima di cui alle lettere i) ed l) del comma 2 del presente articolo da parte delle aziende fornitrici dei servizi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano; viii) pareri, qualora richiesti, degli Enti erogatori dei servizi previsti in progetto; ix) altri nulla-osta ed autorizzazioni di organi diversi dal Comune, qualora richiesti da leggi e regolamenti specifici; x) parere dell aeronautica militare, laddove necessario, per opere che possono costituire ostacolo alla navigazione aerea (cfr. circolare Stato Maggiore della Difesa n. 146 del 9/8/2000). q) il Rapporto Ambientale, elaborato ai fini della procedura di valutazione ambientale VAS/ValSAT sulla proposta progettuale, salvo esenzioni di cui ai commi 4 e 5 dell art. 5 della LR 20/2000 e ss.mm.ii.; r) Studio d incidenza Ambientale: nei casi previsti dal Titolo I della L.R. n. 7/2004 dovrà essere redatto uno Studio d Incidenza Ambientale secondo le linee guida di cui all Allegato B della delibera G.R. n. 1191/ Per il progetto delle opere di urbanizzazione presentato nell ambito di un Piano Urbanistico Attuativo già approvato e per il quale siano già stati espressi i pareri Arpa ed Ausl, e qualora non siano intervenute modifiche alle aree destinate a funzioni di servizio (parcheggi, isole ecologiche, ecc.), e dell assetto delle reti tecnologiche (tracciati e manufatti principali e recapiti degli scarichi) o non siano presenti prescrizioni per le quali è specificata la richiesta di verifica in sede di progetto delle opere di urbanizzazione, è ritenuto valido il parere rispettivamente già espresso dagli enti citati. 5. Lo schema di convenzione di cui al precedente comma 3, punto a), deve contenere: a) l indicazione dell entità dell intervento sia in termini di superficie territoriale che di Su edificabile, relativamente a tutte le destinazioni d uso previste, b) il numero degli abitanti o degli addetti insediabili, b) la quantificazione e delimitazione delle dotazioni territoriali e delle altre aree pubbliche o di uso pubblico; c) le modalità ed i tempi della realizzazione e della cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione; d) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del Comune ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e a spesa del concessionario, le relative garanzie finanziarie e gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune; e) i termini di inizio e di ultimazione degli interventi edificatori nonché delle opere di urbanizzazione, in relazione alle caratteristiche dell intervento; f) le sanzioni a carico del concessionario per l inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione nonché per l inosservanza delle prescrizioni fissate nello strumento attuativo; g) nei casi previsti dalla legge, i criteri per la determinazione dei prezzi di cessione e/o dei canoni di 40

41 locazione degli immobili; h) gli eventuali ulteriori elementi che, a giudizio dell Amministrazione Comunale, siano necessarie, per una corretta attuazione degli interventi previsti. 6. Fatte salve disposizioni più restrittive contenute nelle norme dei PUA già convenzionati alla data di adozione del presente RUE, di norma non costituiscono variante al PUA: a) i trasferimenti di SU tra lotti contigui purché con la medesima destinazione d'uso (con esclusione delle superfici commerciali) o gli accorpamenti di lotti. Tale possibilità è concessa previa cessione della SU mediante asseveramento della proprietà nel caso sia la stessa per i lotti interessati, ovvero mediante presentazione di dichiarazione notarile (atto registrato e trascritto) se i proprietari sono diversi; b) variazioni nel progetto delle sistemazioni delle aree verdi e delle sezioni stradali, delle piste ciclabili o pedonali, degli elementi di arredo; c) le modifiche di tracciato e tipologia delle reti tecnologiche purché concordate con gli enti e gli uffici comunali preposti; d) le modifiche che investano l assetto tipologico e distributivo degli edifici e che derivino dalla specificazione architettonica dei planivolumetrici; e) modifiche degli accessi carrai ai lotti. Tali modifiche sono comunque sottoposte a valutazione da parte della CQAP e concordate con lo SUE. Articolo 31. Programmi di riconversione e/o ammodernamento dell azienda agricola (p.r.a.) 1. Il Programma di Riconversione e Ammodernamento di un azienda agricola (PRA) deve essere presentato ai fini dell ammissibilità di interventi significativi di trasformazione del suolo e degli edifici in territorio rurale come specificato dalle presenti norme. 2. Il PRA deve contenere la seguente documentazione: a) Stato di fatto: - rogiti di proprietà; - estratto di partita catastale con indicati tutti i mappali che costituiscono l azienda agricola; certificato catastale storico dal quale risulti la situazione dell azienda agricola alla data di costituzione della stessa e comunque antecedente al 3 febbraio 1995 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 6/95); - estratto di mappa catastale in cui sia localizzata (con perimetrazione), la superficie dell azienda agricola oggetto del P.R.A. e in cui siano messe in evidenza le particelle in proprietà e coltivate con altro titolo; - stralcio della C.T.R. scala 1:5000 (Carta tecnica regionale), del PSC e del RUE in cui risulti localizzata l azienda oggetto di P.R.A.; - certificato attestante la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs 99/ che può essere posseduta dal titolare dell impresa individuale, da socio o da amministratore di società o cooperativa (tale qualifica viene accertata dalla Provincia) e la certificazione di coltivatore diretto (CD); - elaborati tecnici, relativi agli edifici presenti con la loro collocazione nell ambito dell azienda, sia all interno che all esterno del Comune, e l indicazione delle relative destinazioni d uso; - relazione illustrativa sulla situazione aziendale con la fornitura dei seguenti elementi conoscitivi: dati relativi all azienda e al conduttore; dati relativi agli edifici esistenti (superfici e destinazioni d uso); indicazione in merito alla presenza di vincoli di qualsiasi natura condizionanti le scelte del PRA (vincoli storici, ambientali, paesaggistici, di rispetto delle infrastrutture (strade, ferrovie, metanodotti, linee elettriche, cimiteri, depuratori od attrezzature militari ecc.). b) Progetto: - Relazione illustrativa sulla situazione aziendale con la fornitura dei seguenti elementi conoscitivi: ubicazione dell edificio o dell intervento richiesto in rapporto alla zonizzazione del PSC ed al contesto territoriale; interventi edilizi relativi a edifici destinati ad uso residenziale; interventi edilizi relativi a servizi agricoli o ad attività integrative ; interventi di modificazione degli assetti morfologici e idraulici; 41

42 - elaborati tecnici (descrittivi e grafici), relativi agli interventi edilizi previsti ed alla loro collocazione nell ambito dell azienda; - programma di riconversione e/o ammodernamento dell azienda agricola, con indicazione degli obbiettivi colturali e socio-economici dell azienda, delle modalità per il loro perseguimento e dimostrazione della coerenza degli interventi edilizi richiesti con l attività produttiva programmata. - schema di atto unilaterale d obbligo per la trascrizione del vincolo di destinazione d uso degli edifici oggetto di intervento e di tutti gli impegni assunti con il programma di cui al precedente punto; - eventuale schema degli interventi volti all aumento della naturalità diffusa del territorio rurale per le trasformazioni che intercettano la rete ecologica comunale, in linea con quanto proposto dall art. 80 in forma prettamente indicativa. 3. I PRA sono sottoposti a preventiva verifica tecnico-agronomica, che giustifichi le superfici edilizie richieste e presenti in azienda, in funzione della consistenza dell attività aziendale, ovvero in relazione all estensione e agli assetti colturali praticati, al personale coinvolto, alla meccanizzazione presente, al reddito conseguito dall attività ed alla partecipazione alle azioni o programmi comunitari. 4. Il PRA aziendale è approvato dal Consiglio Comunale previa istruttoria tecnica. 5. L attuazione degli interventi edilizi previsti nel PRA avviene con singoli titoli abilitativi in materia edilizia, (permessi di costruire o DIA), in funzione del tipo di intervento da eseguire ed in base alla programmazione temporale individuata nel Programma medesimo e agli impegni assunti dal titolare dell azienda agricola. Articolo 32. Progetti unitari convenzionati e progetti d insieme 1. Si definisce Progetto unitario convenzionato lo studio d insieme di una determinata porzione urbana per definirne la complessiva previsione di sviluppo edilizio/urbanistico e funzionale, mediante l inquadramento generale degli specifici interventi previsti per ciascuna unità edilizia od immobiliare all interno della porzione che viene perimetrata. 2. Il Progetto unitario convenzionato viene previsto in caso di aree da cedere al Comune per opere pubbliche, per la destinazione ad edilizia sociale o per l assunzione di obbligazioni connesse agli interventi in esso previsti. 3. Sono soggetti a Progetto unitario convenzionato tutte le aree, gli edifici ed i manufatti pubblici e privati, laddove specificatamente previsto dal presente RUE. 4. Il Progetto unitario convenzionato viene presentato contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo e deve essere firmata da tutti i proprietari od aventi titolo interessati e dal progettista; deve contenere l'oggetto della domanda e l'elenco degli allegati. 5. La documentazione necessaria per la presentazione del progetto convenzionato è la seguente: a) rilievo dello stato di fatto plano altimetrico (in scala minima 1/500), delle aree ed edifici interessati (piante e profili); b) planimetrie di progetto e profili edilizi in scala minima 1:500 con l'indicazione delle diverse destinazioni urbanistiche dell Ambito e delle relative superfici, con l indicazione delle aree e degli edifici oggetto di intervento edilizio, dei relativi allineamenti, strade, marciapiedi, gli spazi a verde (pubblico privato), spazi pubblici di sosta e parcheggio; c) relazione illustrativa degli interventi previsti; d) schema di convenzione circa gli impegni da assumere da parte del richiedente nei confronti del Comune relativamente ad opere ed aree da realizzare e cedere o ad altre obbligazioni negoziali, necessarie per la corretta attuazione delle previsioni del progetto; e) documentazione di valutazione della compatibilità acustica (valutazione di clima e impatto acustico), idraulica ed energetico-ambientale. 6. Il Progetto unitario convenzionato è approvato dal Consiglio Comunale con procedimento mediante lo Sportello Unico per l Edilizia, previa istruttoria formale da parte degli Uffici competenti ed acquisizione dei 42

43 pareri richiesti dalle norme e leggi vigenti. 7. Il Progetto unitario convenzionato viene attuato mediante permessi di costruire o denunce di inizio attività, per tutte le opere in esso previste, con collaudo finale delle opere di urbanizzazione e cessione delle relative aree al Comune. 8. A garanzia degli impegni assunti con la convenzione urbanistica, dovranno essere costituite polizze fidejussorie a garanzia della corretta esecuzione degli interventi pubblici e privati previsti e dell adempimento delle altre obbligazioni indicate nella convenzione medesima. 9. Si definisce Progetto d insieme dell'insediamento rurale lo studio complessivo di una corte agricola che valuta i rapporti formali e dimensionali di tutti gli edifici (anche se di proprietari diversi) che compongono una corte secondo le caratteristiche degli insediamenti tradizionali rurali. 10. Il Progetto d insieme, potrà essere presentato contestualmente alla prima richiesta di titolo abilitativo; la richiesta di approvazione, firmata, come gli allegati, da tutti i proprietari od aventi titolo interessati e dal progettista, deve contenere l'oggetto della domanda e l'elenco degli allegati. 11. Il progetto d insieme deve definire: a) il perimetro della corte; b) la categoria d intervento prevista per ciascun edificio presente nella corte; c) gli edifici da demolire e gli eventuali edifici di nuova costruzione; d) le funzioni previste e il numero di unità immobiliari; e) le soluzioni unitarie per gli allacciamenti alle reti di urbanizzazione e le modalità di smaltimento delle acque reflue; f) la sistemazione a verde dell area di pertinenza ed il sistema complessivo di organizzazione degli spazi nell ambito di un disegno complessivo della corte; g) lo schema di atto unilaterale d obbligo per la definizione dei vincoli di inedificabilità e di destinazione d uso. 12. Il Progetto d insieme viene approvato assieme alla prima richiesta di titolo abilitativo. Se l intervento sarà realizzato per fasi, il Progetto d insieme dovrà essere allegato ad ogni fase esecutiva. 13. Il Progetto d insieme viene attuato mediante singoli permessi di costruire o denunce di inizio attività, per tutte le opere in esso previste. 14. A garanzia degli impegni assunti per la realizzazione di interventi di verde ecologico ambientale, dovranno essere costituite polizze fidejussorie a garanzia dell adempimento di tale impegno. Articolo 33. Attività edilizia libera 1. Costituiscono attività edilizia libera: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al D.Lgs. 42/2004, ovvero gli immobili classificati come "edifici di interesse storico-architettonico" dal PSC e qualora non riguardino elementi strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell'edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al perimetro del territorio urbanizzato; d) movimenti di terra a fini agricoli; e) realizzazione di serre mobili stagionali come definite all'articolo Le attività di cui al comma 1 sono attuabili in tutto il territorio comunale, anche in carenza di una espressa previsione della loro ammissibilità negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e senza la necessità di alcun titolo abilitativo edilizio, purché non contrastino con le specifiche disposizione stabilite dal PSC o dal RUE per gli ambiti/aree in cui le medesime attività ricadono e sempreché gli interventi siano effettuati nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, in 43

44 materia di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico. 3. Con esclusione per gli interventi relativi agli edifici di cui all' articolo 44 delle NTA del PSC, non è soggetta ad alcun titolo abilitativo, la realizzazione delle seguenti strutture, complementari alla funzione principale: a) pergolati aperti, in legno o ferro, eseguiti in aderenza a fabbricati o isolati, privi di fondazione e privi di copertura o con copertura permeabile e gazebo con una superficie massima di 12 mq, nel numero massimo di 1 per area di pertinenza; b) piccole strutture per il ricovero degli attrezzi da giardino e animali domestici, non in cls o in muratura, aventi dimensioni massime di 6 mq di superficie, altezza in gronda non superiore a 2,30 m e pendenza massima 30%, nel numero massimo di 1 per area di pertinenza; c) altre piccole strutture leggere da giardino (ombrelloni, ecc.); d) strutture in metallo e telo per la copertura delle automobili, nel numero massimo di 1 per area di pertinenza; e) manufatti temporanei e/o stagionali asportabili chioschi e dehors stagionali; f) elementi di copertura mobile di spazi aperti (tende parasole retrattili o avvolgibili applicate ad edifici o con supporto autonomo); g) piscine smontabili appoggiate al suolo di superficie non superiore a mq 20, campi da bocce singoli o piccoli impianti sportivi similari a condizione che la realizzazione non richieda opere di modificazione morfologica del suolo. E' fatta salva l eventuale sottoscrizione di accordi tra proprietà limitrofe da redigersi nelle forme di legge. Tutte le strutture di cui ai punti precedenti devono rispettare una distanza dai confini di proprietà non inferiore a 1,50 metri. Articolo 34. Attività edilizia a seguito della scadenza dei vincoli e in ambiti soggetti a POC 1. Negli ambiti del territorio assoggettati dal PSC a POC, come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino all'approvazione del medesimo strumento sono consentiti, fatta salva l'attività edilizia libera e previo titolo abilitativo, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi: a) alla manutenzione straordinaria; b) al restauro e risanamento conservativo; c) alla ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici; e) alla demolizione senza ricostruzione, per gli edifici non soggetti a tutela ai sensi dell'art. 44 delle NTA del PSC. 2. I medesimi interventi previsti dal comma 2 sono consentiti negli stessi ambiti qualora sia scaduto il termine quinquennale di efficacia del POC, salvo che non siano stati reiterati gli eventuali vincoli espropriativi secondo le modalità di legge. Qualora sia stato approvato il previsto PUA, oppure il POC abbia assunto ai sensi dell art. 30, comma 4, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 valore ed effetti del PUA in deroga al termine quinquennale ordinario, troverà applicazione la relativa disciplina contenuta nel piano attuativo. 3. Qualora l attività edilizia sia soggetta a vincoli posti da strumenti urbanistici attuativi, alla scadenza dei predetti questa si può esercitare nel rispetto della disciplina generale. 44

45 CAPO II - DISCIPLINA DEGLI USI Articolo 35. Criteri generali relativi all uso del territorio 1. Gli usi definiti nel successivo Articolo 36 costituiscono, opportunamente combinati, le destinazioni d uso previste per i vari ambiti ed aree del territorio comunale. 2. L'elenco degli usi individuato nel successivo Articolo 36 deve essere considerato esaustivo; eventuali usi non espressamente indicati devono essere collocati per assimilazione. In ciascuno degli usi si intendono ricomprese le opere di urbanizzazione primaria, gli allacciamenti, gli eventuali impianti di depurazione pertinenziali, i parcheggi pertinenziali ad esso relativi, nonché i percorsi pedonali e ciclabili anche in sede propria. 3. Agli usi indicati è altresì inteso che sono associate funzioni e spazi accessori e di servizio attinenti gli usi medesimi (residenza: autorimesse, cantine, scale, androni e simili; attività commerciali: magazzini, spazi tecnici, esposizioni; attività produttive ed economiche in genere: mense aziendali, depositi, servizi e simili). 4. L'elenco degli usi serve come riferimento: a) per l'indicazione degli usi previsti o degli usi compatibili (ed eventualmente degli usi consentiti solo in quanto preesistenti) in ciascun ambito o area o zona individuata dagli strumenti urbanistici; b) per l'indicazione dei requisiti urbanistici necessari per l'autorizzazione di un determinato uso (dotazioni di parcheggi pubblici e di verde pubblico, dotazioni di parcheggi privati); c) per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione. Articolo 36. Destinazioni d uso 1. Le destinazioni d uso del territorio urbanizzato e nel territorio rurale e si suddividono nelle seguenti categorie: a) FUNZIONE ABITATIVA. a. Residenza singola e collettiva. a.1 Abitazioni singole. Comprende oltre agli spazi abitativi, anche spazi privati di servizio (cantine, lavanderie, ecc.), spazi condominiali di servizio (scale, androni, lavanderie condominiali, stenditoi, depositi biciclette, stanze da gioco condominiali, ecc.) ed autorimesse private, oltre ad attività economiche esercitate da persone residenti nell abitazione. Comprende inoltre piccole costruzioni accessorie ed in particolare depositi attrezzi, legnaie, piccole serre, gazebi, voliere, piccoli forni e pozzi coperti. a.2 Residenza collettiva. Comprende collegi, convitti, conventi, case per studenti, case di riposo, ospizi, caserme ecc., sia per le parti abitative che per gli spazi di servizio. b) FUNZIONI DI SERVIZIO. b.1 Commercio diffuso Sono compresi in questo uso: attività commerciali al dettaglio ed esposizioni merceologiche con una superficie massima di vendita fino a 400 mq. Per attività commerciali al dettaglio si intende l insieme dei diversi esercizi commerciali di tipo alimentare o extra-alimentare al minuto (con esclusione delle attività all ingrosso), compresi gli spazi per esposizioni anche se autonomi. Per esposizioni merceologiche si intendono: esposizioni, mostre e simili. Vi fanno parte le seguenti sottocategorie: b.1.1 Esercizi commerciali di vicinato: comprendono gli esercizi commerciali di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq, oltre alle superfici per servizi e magazzini relativi agli stessi esercizi. 45

46 b.1.2 Medio-piccole strutture di vendita con sup. < 400 mq: attività di commercio al dettaglio svolte in esercizi singoli di SV compresa fra 151 mq e 400 mq. b.2 Pubblici esercizi Comprendono attività di somministrazione di alimenti e/o bevande quali ristoranti, trattorie, bar, sale ritrovo, con esclusione dei locali per lo spettacolo come discoteche e night club, oltre agli spazi di servizio e magazzino. b.3 Usi vari di tipo diffuso I questo uso si intendono comprese le funzioni terziarie di piccole dimensioni (uffici, ambulatori, attività di servizio, culturali, ricreative e simili inferiori a 300 mq. di Su) generalmente integrate nel tessuto urbano esistente prevalentemente residenziale. b.4 Artigianato di servizio L artigianato di servizio comprende tutte le attività di tipo artigianale che non esplicano funzioni produttive vere e proprie, ma di servizio alla casa, alla persona e comunque di servizio alle attività urbane in genere. Vi fanno parte anche le attività di servizio ai piccoli automezzi (cicli e moto), palestre e centri di estetica e cura del corpo di dimensioni non superiori a 100 mq oltre agli spazi di servizio e di magazzino. Non comprende l'artigianato di servizio agli automezzi di cui all'uso e5. b.5 Attrezzature per lo spettacolo ed attrezzature culturali compatibili con la residenza Sono ricomprese in tale uso le attrezzature per lo spettacolo e quelle culturali quali sedi per mostre ed esposizioni, sedi di organizzazioni e centri culturali, ricreativi, per il tempo libero, musei, biblioteche, sale convegni con capienza autorizzata inferiore a 100 posti non integrate in strutture alberghiere, cinema e teatri, locali per lo spettacolo, locali da ballo, sale di ritrovo, che possono permanere o insediarsi in modo integrato nel tessuto residenziale se compatibili sotto il profilo della sicurezza e della tutela dagli inquinamenti acustici. b.6 Stazioni di servizio Comprende gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione, come definiti dalla legislazione vigente in materia. Alla funzione primaria di distribuzione carburanti può essere associata, in forma accessoria, l attività di vendita nei limiti di quanto consentito ai sensi dell art.1 del D.Lgs. 11/2/1998 n.32, servizi di lavaggio, grassaggio e di riparazione e assistenza ai veicoli, nonché pubblici esercizi. Non riguarda gli impianti ad uso privato. b.7 Attività produttive di tipo manifatturiero laboratoriale In questo uso sono comprese le attività produttive del settore manifatturiero che si svolgono prevalentemente in laboratori e che, per tipo e consistenza, possono insediarsi anche nelle zone a prevalente destinazione residenziale in quanto si intendono compatibili con le funzioni abitative e con quelle urbane. Sono ricompresi inoltre gli spazi di deposito e per le esposizioni merceologiche. Per tali interventi dovrà essere preventivamente dimostrata la compatibilità con la residenza mediante relazione particolareggiata sulle emissioni di rumori, fumi o altre funzioni nocive e relativo parere specifico del competente ufficio U.S.L. c) FUNZIONI TERZIARIE, COMMERCIALI E DI SERVIZIO DI SUPERIORE PESO URBANISTICO/FUNZIONI SPECIALI. c.1 Scuole dell obbligo Le scuole dell obbligo comprendono asili nido, scuole materne e i cicli dell istruzione fino all obbligo, quali scuole elementari, scuole medie inferiori, scuole speciali. c.2 Attrezzature per lo sport Le attrezzature per lo sport comprendono gli impianti e i servizi necessari ad attrezzare per il gioco e lo sport le aree destinate all impiantistica sportiva pubblica e privata. Esse comprendono attrezzature coperte, quali palestre, coperture fisse e/o smontabili per campi sportivi, palazzetti dello sport, piscine coperte ed attrezzature scoperte corrispondenti ai campi, alle vasche, alle pedane ed alle piste per la pratica sportiva all'aperto ed eventuali foresterie; maneggi ed attrezzature coperte di servizio. c.3 Attrezzature per lo sport scoperte Comprendono gli impianti per il gioco e lo sport nei quali non è consentita l installazione di manufatti di copertura di nessun genere e tipo (fissi o stagionali). Gli spazi coperti di servizio sono limitati agli spogliatoi e servizi igienici strettamente necessari a una pratica sportiva non organizzata. 46

47 c.4 Attrezzature per il verde Comprendono aree di uso pubblico, sistemate con specie vegetali (prative, arbustive, di alto fusto, etc.) adatte per la ricreazione, il gioco libero, il riposo, la generazione di ossigeno, il filtraggio dei rumori e dello smog, la creazione dei paesaggi naturali alternativi alle masse edificate. Essi non comprendono, oltre gli spazi a verde di cui sopra, percorsi pedonali e ciclabili, spiazzi per il gioco (non recintati), elementi edilizi di arredo e servizio (pergole, fontane, gazebi, chioschi, servizi igienici, parterre, etc.). c.5 Attrezzature di interesse comune Le attrezzature di interesse comune comprendono servizi sociali, culturali e ricreativi di quartiere, centri civici, sedi di associazioni ed organismi partecipativi. c.6 Sedi istituzionali-amministrative Le sedi istituzionali amministrative comprendono le sedi istituzionali politiche e sindacali o di categoria, le sedi per la pubblica amministrazione - comunale, provinciale, regionale, statale (organi decentrati dello stato) - e di rappresentanza istituzionale. c.7 Servizi religiosi Le attrezzature religiose a livello di quartiere comprendono edifici per il culto ed opere parrocchiali, istituti religiosi, educativi ed assistenziali, nonché le attrezzature complementari quali spazi per attività culturali, ricreative e sportive. c.8 Attrezzature socio-sanitarie Le attrezzature socio-sanitarie comprendono poliambulatori, servizi per gli anziani, per gli handicappati, laboratori per analisi cliniche, centri sanitari specializzati, e simili, sia pubblici che privati. c.9 Servizi veterinari I servizi veterinari comprendono le attrezzature, coperte e scoperte destinate al ricovero e all assistenza sanitaria degli animali. Sono ricompresi in questo uso le strutture recettive temporanee o permanenti pubbliche o private (canili e simili). c.10 Spazi ed attrezzature tecnologiche e per la mobilità Le attrezzature tecnologiche comprendono le seguenti categorie: c.10.1 Mobilità. Sedi stradali e ferroviarie, spazi di sosta, aree verdi di arredo o di protezione stradale, percorsi pedonali e ciclabili. Sistemi di trasporto collettivo e relativi servizi e depositi dei mezzi. Attrezzature per lo scambio intermodale (stazioni, porti, darsene). c.10.2 Reti tecnologiche e relativi impianti. Distribuzione di fonti energetiche e relative cabine di trasformazione o trattamento; captazione, potabilizzazione distribuzione e stoccaggio di acqua; raccolta di reflui; trasmissione di informazioni, immagini, suoni mediante reti di condutture. c.10.3 Impianti di trasmissione (via etere). Antenne di trasmissione e di ripetizione di informazioni, immagini, suono (escluse le antenne di ricezione finale dell'utente). c Impianti per la gestione dei reflui e dei rifiuti. Trattamento e smaltimento di rifiuti: discariche, piattaforme di stoccaggio; piattaforme ecologiche, impianti di depurazione. c.11 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili Sono considerati entro l uso c.11 tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) salvo quelli che sono considerati impianti dell edificio e sono pertanto attuabili senza titolo abilitativo edilizio, previa semplice comunicazione, ai sensi delle Linee-Guida emanate con Decreto dal Ministero dello sviluppo economico del 10/09/2010. c.12 Medio e grandi strutture di vendita, centri commerciali e direzionali In questo uso si intendono compresi: c Medio-piccole strutture di vendita con sup. > di 400 mq Attività di commercio al dettaglio svolte in esercizi singoli di SV compresa fra 401 mq e 800 mq. c Medio-grandi strutture di vendita Attività di commercio al dettaglio svolte in esercizi singoli aventi una SV compresa fra 801 mq e mq. c Grandi strutture di vendita Attività di commercio al dettaglio, svolte in esercizi singoli con una SV superiore a mq; queste sono a loro volta articolate nelle seguenti sottocategorie: 47

48 01. Grandi strutture di vendita di livello inferiore alimentari, con superfici di vendita comprese tra 1501 mq. e fino a mq.; 02. Grandi strutture di vendita di livello inferiore, non alimentari con superfici di vendita comprese tra 1501 mq. e fino a mq. ; 03. Grandi strutture di vendita di livello superiore alimentari, con superfici di vendita maggiore di mq; 04. Grandi strutture di vendita di livello superiore non alimentare, con superfici di vendita maggiore di mq. c Attività terziarie e direzionali, espositive Comprendono attività direzionali pubbliche o private, istituti di credito, cambio, assicurazione, attività amministrative, finanziarie e di rappresentanza, centri congressi, sale convegni con capienza autorizzata superiore a 100 posti non integrate in strutture alberghiere, strutture fieristiche, attività terziarie di servizio alle imprese, servizi per la ricerca applicata, gli uffici per import-export, gestione industriale, marketing, factoring, leasing, informatica e telematica applicata, servizi complementari per lo sviluppo e l innovazione e in genere il terziario specializzato e altre attività assimilabili, che determinano un elevato concorso di pubblico, le attività di cui al precedente punto b.3 quando interessino interi edifici (dando luogo ad insediamenti specialistici) o siano comunque superiori a 300 mq. di Su. c.13 Commercio all ingrosso e magazzini Per commercio all ingrosso e magazzini si intendono depositi, stoccaggi, centri merce e strutture per funzioni doganali autonomamente organizzati. Tale uso è finalizzato alla raccolta, conservazione, smistamento, manipolazione e movimentazione delle merci, con i relativi spazi di servizio, uffici, mense e spazi destinati a modesti processi produttivi strettamente complementari. c.14 Attrezzature per lo spettacolo e il tempo libero a forte concorso di pubblico Le attrezzature per lo spettacolo e quelle per il tempo libero comprendono centri ricreativi, per il tempo libero, cinema e teatri, locali per lo spettacolo, discoteche e sale da ballo e similari e comunque tutte le funzioni di cui sopra caratterizzate da forte concorso di pubblico. c.15 Attrezzature cimiteriali Comprendono i cimiteri e i relativi servizi di pertinenza quali spazi di parcheggio, verde alberato, chioschi per la rivendita di fiori, abitazione del custode e simili. c. 16 Attività di rimessaggio veicoli Comprendono garages ed autorimesse, entro e fuori terra, dotati di una propria autonomia fisica e gestionale, oltre agli spazi di servizio e alle attività complementari (officine, lavaggi auto, piccole attività commerciali, bar, piccoli uffici, spazi di servizio). c.17 Aree attrezzate per nomadi Ai sensi della L.R. 12 marzo 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", art. 53, le aree attrezzate per i nomadi sono equiparate agli spazi ed attrezzature collettive (art. A-24 L.R. 20/2000). c.18 Attività d'asta. Comprende le aree a destinazione specifica per le attività d'asta e per le funzioni complementari. d) FUNZIONI RECETTIVE d.1 Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere Sono ricomprese le strutture di seguito descritte, oltre agli spazi di servizio (cantine, lavanderie, spazi tecnici, rimesse, ecc.) e complementari (ristoranti, bar, sale riunioni, sale congressi e convegni, attrezzature sportive e ricreative). Ai sensi della L.R. 16/2004 sono strutture ricettive alberghiere: a) gli alberghi; b) le residenze turistico-alberghiere. Sono strutture ricettive extralberghiere: a) le case per ferie; b) gli ostelli; 48

49 c) i rifugi alpini; d) i rifugi escursionistici; e) gli affittacamere; f) le case e appartamenti per vacanza. d.2 Strutture ricettive all'aria aperta Ai sensi della L.R. 16/2004 vi fanno parte i campeggi, ovvero i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, e i villaggi turistici, ovvero i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, prevalentemente attrezzati per il soggiorno di turisti sprovvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che forniscono alloggio in tende, unità abitative mobili o fisse. e) FUNZIONI PRODUTTIVE e.1 Attività artigianali e industriali di tipo manifatturiero Comprendono tutti i tipi di attività artigianale e industriale di tipo produttivo ed i relativi edifici, strutture tecnologiche, attività terziarie, espositive e commerciali direttamente correlate all attività principale, oltre agli spazi di servizio, con esclusione per le funzioni comprese nella categoria e.2. Le attività artigianali ed industriali contemplate in questo uso sono organizzate in unità produttive, nell ambito delle quali, oltre agli spazi per l attività di produzione in senso stretto (progettazione, lavorazione, ingegnerizzazione e gestione della produzione, movimentazione e magazzinaggio), sono compresi gli spazi: - per attività di organizzazione dei fattori produttivi e del prodotto (amministrative, commerciali, gestione di personale, materiali); - per il soddisfacimento delle esigenze del personale (preparazione a consumo del cibo, attività sociali, igienico-sanitarie, di assistenza medica). e.2 Insediamenti di tipo agro-industriale Sono comprese in questa categoria le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di tipo industriale (industrie conserviere e simili). e.3 Artigianato di servizio all auto L artigianato di servizio all auto comprende l esercizio di attività di assistenza alla mobilità, quali gommisti, carrozzieri, elettrauto, carburatoristi e simili. e.4 Depositi a cielo aperto Per depositi a cielo aperto si intendono gli spazi destinati a deposito di materiali e manufatti edilizi, di cantiere, nonché spazi per depositi ed esposizioni di merci con o senza vendita (es. roulotte, autoveicoli, materiali edili e simili). Sono escluse le aree destinate al deposito di materiali provenienti da demolizioni, i macchinari ed i veicoli da demolire e simili, (ricomprese nell'uso successivo). e.5 Attività di rottamazione e/o recupero dei rifiuti speciali Comprendono attività di rottamazione, recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami (metallici o non metallici) e di rifiuti speciali in genere. f) FUNZIONI AGRICOLE E ATTIVITA' COMPATIBILI CON IL TERRITORIO RURALE f.1 Attività agricole normali Comprendono le seguenti funzioni connesse alla conduzione agricola aziendale (o interaziendale): f.1.1 costruzioni residenziali in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze economiche e sociali dei lavoratori agricoli, dei loro familiari e dei dipendenti; f.1.2 attrezzature per l attività di servizio diretto della produzione agricola (depositi di ogni tipo, ricoveri e officine per macchine agricole, piccoli allevamenti domestici, piccoli impianti di prima lavorazione); f.1.3 Allevamenti zootecnici di tipo aziendale e interaziendale (intensivi e non) Gli allevamenti zootecnici di tipo aziendale sono quelli connessi e gestiti nell ambito dell'attività di azienda agricola singola od associata. Se aventi un carico di bestiame espresso in peso vivo medio allevato per ogni ettaro di SAU non eccedente 40 Qli. Comprendono gli edifici e le attrezzature di servizio per attività zootecniche aziendali connesse con 49

50 l utilizzazione del suolo agricolo, oltre agli spazi di servizio complementari. f.1.4 Impianti produttivi aziendali ed interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici Comprendono edifici e attrezzature di servizio per la raccolta, trasformazione, prima lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli di tipo aziendale o interaziendale, quali caseifici, cantine, macelli e strutture per la prima lavorazione delle carni, frigoriferi, oltre agli spazi complementari e di servizio. f.2 Allevamenti zootecnici di tipo produttivo (intensivo-industriale) (ex. e.3) Gli allevamenti zootecnici di tipo produttivo (intensivo-industriali) sono quelli che non rientrano nella categoria degli allevamenti zootecnici di tipo aziendale (f.1.3), il cui carico di bestiame allevato medio annuo supera il rapporto di 40 Qli di Peso vivo medio allevato ad ettaro di SAU aziendale. Sono assimilate agli allevamenti zootecnici di tipo produttivo le altre attività zootecniche connesse all'utilizzazione del suolo agricolo e svolte da imprenditori agricoli (allevamento in voliere per selvatici, allevamenti di lombrichi e simili). f. 3 Serre di tipo industriale (ex e.4) Comprendono le serre fisse destinate alle colture ortofrutticole, floricole e vivaistiche non facenti parte di un azienda agricola. f. 4 Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio agricolo (ex e.7) Comprendono le strutture per la produzione di servizi diretti alle attività agricole e zootecniche, al servizio delle aziende singole o associate, non appartenenti ad una specifica azienda, quali silos, depositi, rimesse per attività di noleggio macchine agricole conto terzi, serbatoi. f. 5 Infrastrutture agricole funzionali all agricoltura Comprendono le infrastrutture di qualsiasi tipo al servizio del territorio e delle aziende agricole quali opere stradali (strade poderali), opere idrauliche, opere di difesa del suolo, reti tecnologiche, oltre alle costruzioni accessorie. Sono compresi impianti di depurazione dei liquami quando non collegati ad una specifica azienda. f. 6 Bacini di accumulo e stoccaggio liquami zootecnici Comprendono i bacini per l accumulo e la maturazione di liquami di origine zootecnica destinati allo spandimento, oltre alle costruzioni accessorie. f. 7 Allevamenti ittici per uso produttivo Comprendono gli invasi e le vasche destinate all allevamento ittico, con finalità produttive, oltre agli spazi di servizio e complementari. f. 8 Strutture ricettive agrituristiche Sono considerate strutture ricettive agrituristiche, nell ambito di edifici esistenti, quelle discipliante dalla L.R. 4/2009. f. 9 Recinti e piccole strutture per escursionismo equestre Sono compresi recinti e piccole strutture per il ricovero dei cavalli, finalizzate allo sviluppo dell escursionismo equestre. f.10 Attrezzature per la pesca sportiva Comprendono le aree, i bacini ed i servizi necessari per l esercizio della pesca sportiva, con relativi spazi di servizio e per attività complementari quali pubblici esercizi. 50

51 Articolo 37. Disposizioni particolari per gli usi agricoli 1. Con riferimento all'uso f.4 (Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio agricolo), ove ammesso, per gli interventi relativi ai depositi di macchine agricole operanti in conto terzi il permesso di costruire potrà essere rilasciato solo a condizione che il richiedente: a) risulti iscritto alla Camera di Commercio quale contoterzista per prestazioni agricole alla data di richiesta del permesso di costruire; b) sottoscriva un impegno unilaterale d obbligo, da registrarsi a norma di legge, con cui si impegna a mantenere tale destinazione per sé o per altri, per almeno 10 anni dalla data di agibilità. 2. Con riferimento all'uso f.5 (Infrastrutture agricole funzionali all agricoltura), ove ammesso, le opere classificabili come infrastrutture tecniche funzionali all agricoltura sono realizzate mediante progetti esecutivi predisposti dagli Enti interessati, nel rispetto delle NTA del PSC e del RUE, con particolare riguardo per le prescrizioni stabilite per le diverse categorie di infrastrutture e in relazione alle singole aree interessate. Qualora trattasi di impianti di depurazione di liquami, sono prescritte le distanze indicate dalla L.R. 7/83, art. 19 per i contenitori di liquami a cielo aperto e s.m.. 3. Con riferimento all'uso f.6 (Bacini di accumulo e stoccaggio liquami zootecnici), ove ammesso, i bacini di accumulo e stoccaggio liquami provenienti da allevamenti zootecnici dovranno essere impermeabilizzati con materiali artificiali e comunque realizzati con riferimento ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale di cui alle Disposizioni attuative del D.M. 7 aprile Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento emesse dalla R.E.R. ed alla L.R. 4/2007. I bacini dovranno essere ubicati, per quanto possibile, in maniera tale da ridurre al minimo l impatto ambientale e paesaggistico; le modalità di esecuzione dovranno inoltre prevedere accorgimenti specifici di mitigazione dello stesso quali, ad esempio, fasce di mitigazione vegetazionali. 4. Con riferimento all'uso f.7 (Allevamenti ittici per uso produttivo), ove ammesso, gli interventi finalizzati alla realizzazione di bacini per itticoltura sono tenuti al rispetto dei limiti di distanza dalle strade, in base alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del presente regolamento. Tali interventi potranno essere consentiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in materia, sulla base delle risultanze positive di una apposita analisi idrogeologica e geotecnica da allegarsi all istanza di permesso di costruire che dovrà tra l altro documentare l adozione di idonei criteri di sicurezza nella esecuzione degli scavi e dei movimenti di terra, nonché di misure adeguate alla prevenzione di eventuali rischi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. Ove l attività comporti, anche saltuariamente, il concorso di pubblico, l intervento dovrà risultare compatibile con le infrastrutture esistenti ed il progetto dovrà evidenziare il soddisfacimento delle richieste di servizi e parcheggi. I suddetti interventi sono comunque subordinati al rispetto di prescrizioni particolari eventualmente impartite, all atto del rilascio del permesso di costruire, per la salvaguardia dell ambiente. 5. Con riferimento all'uso f.9 (Recinti e piccole strutture per escursionismo equestre), ove ammesso, le strutture per il ricovero dei cavalli potranno essere assentite sulla base di un progetto di sistemazione dell area comprensiva anche dei recinti e delle altre attrezzature funzionali all esercizio della pratica sportiva. Tali strutture dovranno essere realizzate con l impiego di materiali e tecniche della tradizione locale o in legno, adottando in ogni caso opportuni accorgimenti di corretto inserimento ambientale e paesaggistico. Tali strutture dovranno essere ricavate in contiguità con l area cortiliva degli edifici aziendali agricoli esistenti e a condizione che l intervento provveda ad una idonea sistemazione funzionale dell area interessata e vengano adottati specifici accorgimenti di valorizzazione ambientale e/o mitigazione degli impatti visivi. 6. Con riferimento all'uso f.10 (Attrezzature per la pesca sportiva), ove ammesso, le attrezzature potranno essere assentite sulla base di un progetto di sistemazione dell area comprensiva anche dei bacini e delle altre attrezzature funzionali all esercizio della pesca sportiva, oltre che dei parcheggi necessari. I materiali da impiegare per la realizzazione di queste strutture saranno quelli tipici della tradizione locale. 51

52 Articolo 38. Disposizioni specifiche sui parcheggi 1. Ai fini della gestione del processo edilizio i parcheggi previsti dalle presenti norme si suddividono nelle seguenti categorie: a) P1 - Parcheggi di urbanizzazione primaria; b) P2 - Parcheggi di urbanizzazione secondaria; c) P3 - Parcheggi ed autorimesse ad esclusivo servizio degli immobili (parcheggi di pertinenza). 2. La misura dello standard è espressa in mq. di parcheggio in rapporto alla superficie (utile, fondiaria o territoriale) o in unità di posti auto, destinati allo specifico uso. La superficie di parcheggio è comprensiva sia dello spazio di sosta, sia degli spazi di manovra (ad esclusione delle superfici di accesso al parcheggio quali rampe, strade, etc.). Quale sia la superficie risultante dall applicazione del parametro, la dotazione minima è costituita da 1 posto auto pari a 25 mq.; tale rapporto è applicato anche ai fini del calcolo del numero teorico di automezzi per la determinazione della capienza dei parcheggi. Ai fini dell applicazione degli standard urbanistici per gli insediamenti commerciali, ai sensi della D.C.R. n. 1253/1999, nei parcheggi pertinenziali, le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a m. 2,5 x 4,8. 3. I parcheggi pubblici P1 e P2 possono essere realizzati anche in soluzioni pluripiano; in tal caso il rispetto della dotazione prescritta sarà misurato in termini di capienza di posti-auto, che dovrà essere non inferiore al numero che si ottiene dividendo per 25 la superficie in mq. prescritta come dotazione da cedere. 4. I parcheggi di tipo P1 di urbanizzazione primaria sono parcheggi di uso pubblico, le cui aree vanno cedute gratuitamente al Comune ed attrezzate contestualmente alle costruzioni. Le aree per parcheggi di tipo P1 vanno di norma localizzate sul fronte strada, ma fuori dalla sede stradale e comunque nelle immediate vicinanze ed al diretto servizio delle attività insediate. Una parte dei parcheggi P1 (all interno del territorio urbanizzato) è indicata con apposita simbologia negli elaborati grafici del RUE. 5. I parcheggi di tipo P2 di urbanizzazione secondaria sono parcheggi pubblici di interesse più generale necessari per rendere organico e completo il sistema della mobilità e degli spazi di sosta. 6. I parcheggi e le autorimesse di tipo P3 a servizio dei singoli edifici sono necessari a soddisfare le esigenze di parcheggio privato, siano essi ricavati come autorimesse oppure risultino come posti macchina scoperti in aree di pertinenza delle costruzioni o in aree che non facciano parte del lotto purché siano asservite all'edificio con vincolo di destinazione a parcheggio e siano disponibili entro un conveniente raggio di accessibilità pedonale alle funzioni da servire. Nel caso di funzioni non abitative, gli spazi di sosta a servizio dei clienti e visitatori in genere dovranno essere facilmente accessibili dalla viabilità pubblica o di uso pubblico; gli spazi di parcheggio destinati agli addetti delle attività medesime potranno essere reperiti anche all interno dei fabbricati purché effettivamente utilizzabili e riservati a tale scopo. 7. In tutti gli interventi edilizi, con esclusione per gli interventi di manutenzione straordinaria e il cambio d uso in assenza di opere e senza aumento del carico urbanistico, nonché per i fabbricati compresi nei centri storici individuati dal PSC, per i diversi usi insediati, devono essere realizzati parcheggi di pertinenza nelle quantità indicate al comma 8 e nel rispetto di quanto prescritto al comma 12 del presente articolo. Nel caso in cui tali spazi vengano ricavati tramite la realizzazione di autorimesse singole o collettive, detta dotazione va misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, scale, rampe e simili. 8. Quando la dotazione di spazi di parcheggi di pertinenza non raggiunga i rapporti di cui al comma 11, la dotazione stessa dovrà essere incrementata fino al raggiungimento di tale rapporto. 52

53 9. Nei casi di ampliamento della Su esistente, le quantità indicate si intendono riferite alla Su aggiuntiva. 10. Nel caso di compresenza di più usi nella stessa unità edilizia, la quota di parcheggi di pertinenza da realizzare dovrà risultare dalla somma delle singole quantità prescritte per ogni singolo uso. 11. Parcheggi di pertinenza (P3): a.1 Residenza P3 = 1 posto auto per abitazioni con Su < 70 mq 2 posti auto per abitazioni con Su > 70 mq (con un minimo di 1 mq/10 mc) a.2 Residenza collettiva P3 = 65 mq/100 mq Su e comunque non inferiore a 1 p.a. per ogni camera d.1 Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere P3 = 65 mq/100 mq Su e comunque non inferiore a 1 p.a. per ogni camera d.2 Strutture ricettive all'aria aperta P3 = numero di posti auto ai sensi della legislazione regionale vigente in materia. b.1.1 (*) Esercizi commerciali di vicinato: P3 = 1 posto auto ogni: 30 mq di SV b.1.2 (*) Medio-piccole strutture di vendita < 400 mq SV a) alimentari b) non alimentari P3 = 1 posto auto ogni: a) 30 mq di SV b) 40 mq di SV c 12.1 (*) Medio-piccole strutture di vendita con SV compresa tra 401 e 800 mq a) alimentari b) non alimentari P3 = 1 posto auto ogni: a) 18 mq di SV b) 25 mq di SV c.12.2 (*) Medio-grandi strutture di vendita (da 801 a 1500 mq di SV) a. alimentari; b. non alimentari P3 = 1 posto auto ogni: a) 13 mq di SV b) 20 mq di SV c.12.3 (*) Grandi strutture di vendita (con oltre mq di SV) a) alimentari b) non alimentari P3 = 1 posto auto ogni: a) 8 mq di SV b) 16 mq di SV 53

54 b.2 Pubblici esercizi P3 = - fino a 400 mq di Su: 100 mq/100 mq Su - da 400 mq a 1000 mq: 200 mq/100 mq Su - oltre 1000 mq di Su: 300 mq/100 mq di Su b.3 Usi vari di tipo diffuso P3 = 75 mq/100 mq Su b.4 Artigianato di servizio P3 = - fino a 400 mq di Su: 100 mq/100 mq Su - da 400 mq a 1000 mq: 200 mq/100 mq Su - oltre 1000 mq di Su: 300 mq/100 mq di Su b.5 Attrezzature per lo spettacolo e attrezzature culturali compatibili con la residenza P3 = il numero di posti auto più elevato fra i seguenti: - 1 posto auto ogni 12 mq. di Su; - 1 p.a. ogni 4 posti di capienza di pubblico autorizzata; - 1 p.a. ogni 100 mq. di SF. b.6 Stazioni di servizio P3 = 40 mq/100 mq Su b.7 Attività produttive di tipo manifatturiero laboratoriale P3 = 40 mq/100 mq Su c.1 Scuole dell'obbligo P3 = 20 mq/100 mq Su c.2 Attrezzature per lo sport P3 = 40 mq/100 mq Su c.3 Attrezzature per lo sport scoperte P3 = 40 mq/100 mq Su c.4 Attrezzature per il verde P3 = 20 mq/100 mq Su c.5 Attrezzature di interesse comune P3 = 20 mq/100 mq Su c.6 Sedi istituzionali-amministrative P3 = 40 mq/100 mq Su c.7 Servizi religiosi P3 = 20 mq/100 mq Su c.8 Attrezzature socio-sanitarie P3 = 40 mq/100 mq Su c.9 Servizi veterinari P3 = 20 mq/100 mq Su c.11 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili P3 = 10 mq/100 mq Su c.12.4 Attività terziarie e direzionali P3 = 75 mq/100 mq Su c.13 Commercio all'ingrosso e magazzini P3 = 40 mq/100 mq Su (una parte dei p.a. dovrà essere dimensionata in modo da consentire la sosta di autocarri) c.14 Attrezzature per lo spettacolo e il tempo libero a forte concorso di pubblico P3= il numero di posti auto più elevato fra i seguenti: - 1 posto auto ogni 12 mq. di Su; - 1 p.a. ogni 4 posti di capienza di pubblico autorizzata; - 1 p.a. ogni 100 mq. di SF. c.15 Attrezzature cimiteriali P3 = 1 posto auto/ 30 loculi c.18 Attività d asta P3= come da progetto approvato. 54

55 e.1 Attività artigianali e industriali di tipo manifatturiero P3 = 40 mq/100 mq Su (una parte dei p.a. dovrà essere dimensionata in modo da consentire la sosta di autocarri) e.2 Insediamenti di tipo agro-industriale P3 = 40 mq/100 mq Su (una parte dei p.a. dovrà essere dimensionata in modo da consentire la sosta di autocarri) e.3 Artigianato di servizio all'auto P3 = 40 mq/100 mq Su (una parte dei p.a. dovrà essere dimensionata in modo da consentire la sosta di autocarri) e.4 Depositi a cielo aperto P3= 1 posto auto ogni 80 mq. di Su e comunque 1 posto auto ogni 200 mq. di SF. Una parte dei p.a. dovrà essere conformata in modo da consentire la sosta di autocarri. e.5 Attività di rottamazione e/o recupero dei rifiuti speciali P3 = 1 posto auto ogni 80 mq. di Su e comunque 1 posto auto ogni 200 mq. di SF. Una parte dei p.a. dovrà essere conformata in modo da consentire la sosta di autocarri. f.1.1 Residenza agricola P3 = 1 posto auto per abitazione con un minimo di 1 mq/10 mc f.1.4 Impianti produttivi aziendali ed interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici P3 = 40 mq/100 mq Su (una parte dei p.a. dovrà essere dimensionata in modo da consentire la sosta di autocarri) f.8 Strutture ricettive agrituristiche P3 = 65 mq/100 mq Su e comunque non inferiore a 1 p.a. per ogni camera (*) Nei centri commerciali con presenza di superficie alimentare e non alimentare o di aggregazione di più esercizi in un unica area che comprenda esercizi alimentari e non alimentari, la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle SV per la vendita di prodotti alimentari e, separatamente, la somma delle SV per la vendita di prodotti non alimentari; le dotazioni richieste, relative agli usi b.1.1, b.1.2, c c.12.2, c.12.3, si applicano a tali somme distinte per ciascuna merceologia. Alle dotazioni richieste relative alle singole attività commerciali si sommano le dotazioni relative alle altre eventuali funzioni presenti o previste ( Pubblici esercizi, attività terziarie, ricreative, ecc.) nella misura prevista dalle presenti norme. Ai fini della definizione della localizzazione e delle caratteristiche progettuali dei parcheggi pertinenziali per le strutture di vendita valgono le ulteriori disposizioni della D.C.R. n. 1253/1999 e s.m Nel caso di strutture di vendita, al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento, alla qualificazione e al consolidamento della rete commerciale esistente, è ammessa la riduzione delle dotazioni di parcheggi pertinenziali prescritte al comma precedente nei soli seguenti casi: a) nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della L.R. n. 14/1999 qualora sia previsto dal progetto che l'accesso dell'utenza avvenga in misura significativa a piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli leggeri, e purchè gli interventi siano limitati alla ristrutturazione edilizia e al cambio d'uso. Le dotazioni 55

56 di cui al precedente comma sono comunque da richiedere nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione; b) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata, e purchè non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita; c) nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o complessi commerciali in cui non siano compresi esercizi che superano la dimensione degli esercizi di vicinato, purché nell'ambito dei centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti. d) nel caso di formazione di medio-piccole strutture di vendita, purchè nell ambito dei centri storici e delle zone a traffico limitato anche se localizzate fuori dai centri storici. Nei suddetti casi il Comune può richiedere in alternativa la realizzazione di opere di arredo urbano o di miglioramento dell'accessibilità a piedi o con veicoli leggeri. 56

57 TITOLO III DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DEGLI USI DEI SUOLI NEI DIVERSI AMBITI E SISTEMI DEL TERRITORIO COMUNALE CAPO I - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO Articolo 39. Disposizioni generali 1. Le disposizioni del presente capo disciplinano gli interventi effettuabili nei centri storici, nelle Strutture insediative storiche non urbane, nonché quelli effettuabili sugli edifici soggetti a tutela in quanto riconosciuti di interesse storico architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale (Zone ed elementi di interesse storicoarchitettonico e testimoniale), o relativi alle infrastrutture e manufatti tutelati in quanto elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio come individuati nella tav. "Disciplina urbanistica ed edilizia dei centri urbani e del territorio rurale" a specificazione ed in conformità delle disposizioni del PSC. Fanno altresì parte del Sistema insediativo storico i Tessuti storici urbani individuate e censite dal PSC in quanto caratterizzate da elementi di rilevanza storica e storico testimoniale. 2. Costituiscono centri storici i tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione. Essi sono costituiti dal patrimonio edilizio, rete viaria, spazi inedificati e altri manufatti storici. Il RUE, recependo il PSC, identifica i seguenti centri storici: a) Centro storico di Caorso; b) Centri storici minori. 3. Costituiscono nuclei non urbani di rilevante interesse storico e tessuti storici urbani i complessi insediativi comprensivi di edifici di interesse storico architettonico o di pregio storico culturale e testimoniale ubicati rispettivamente in territorio rurale e in ambito consolidato definito dal PSC. 4. Nei centri storici il RUE persegue la conservazione dell'impianto urbanistico, del sistema degli spazi pubblici e collettivi e dei caratteri identitari che contraddistinguono i differenti tessuti, persegue inoltre la conservazione dei caratteri tipologici e morfologici degli edifici favorendone peraltro l'adeguamento tecnologico in forme compatibili con la rispettiva categoria di tutela. 5. Nei nuclei urbani di rilevante interesse storico e nei singoli edifici di interesse storico architettonico o di pregio storico culturale e testimoniale, il RUE persegue la conservazione dell'organizzazone storico-paesaggistica, la conservazione degli spazi inedificati, il recupero e riuso per funzioni compatibili degli immobili esistenti. 6. In ogni caso sia gli immobili che le aree libere dovranno essere adibiti o destinati ad usi compatibili al loro carattere storico, così da non pregiudicarne la conservazione e l integrità e gli interventi edilizi sono, in relazione alle diverse categorie di intervento ammesse ai sensi delle presenti norme, subordinati alla conservazione degli elementi originari costitutivi delle tipologie edilizie come pure alla specificazione delle opere da realizzarsi sulle aree di pertinenza, di pregio o meno, al fine della miglior conservazione dell unitarietà del complesso insediativo. 7. Il RUE riconosce altresì ulteriori porzioni dei centri edificati non classificabili come centri storici, ma tuttavia meritevoli di tutela vuoi per l'origine antica, vuoi per i caratteri morfologici o tipologici dell'edificato (si vedano l'articolo 42 e l'articolo 43) e sottopone gli edifici e le relative pertinenze di interesse a disciplina particolareggiata. 8. La disciplina particolareggiata riguardante il sistema insediativo storico è costituita: - dalle norme del presente capo; - dalla tav. "Disciplina urbanistica ed edilizia dei centri urbani e del territorio rurale " riportante le categorie d'intervento, per gli edifici ricadenti nei centri storici, nelle aree di cui all' Articolo 42 ed all'articolo 43 e nel territorio rurale. 57

58 Articolo 40. Categorie d intervento e criteri generali di recupero 1. Il RUE definisce le categorie di intervento per tutti gli edifici ricompresi all interno dei Tessuti storici urbani e delle strutture insediative storiche non urbane, nonché, in casi particolari, all interno delle aree di cui agli artt 42 e 43, qualora espressamente individuato in cartografia. 2. E più in particolare: a) per gli edifici di cui al Dlg. 42/2004 interventi conformi alla legge medesima (RS); b) per gli edifici di rilevante importanza storica nel contesto territoriale, interventi di RS per la conservazione degli specifici pregi o caratteri architettonici o artistici; c) per gli edifici rilevanti dal punto di vista tipologico, architettonico e strutturale, interventi di RRC, finalizzati alla tutela della distribuzione interna dei singoli ambienti, degli elementi di collegamento verticali e orizzontali e comunque degli altri elementi costitutivi di pregio; d) per gli edifici storici minori, interventi di RRC di tipo B, tendenti alla valorizzazione degli elementi costitutivi; e) per gli edifici non rilevanti sotto l aspetto storico-artistico o tipologico, interventi di RE, tendenti alla migliore integrazione nel contesto storico o comunque alla conservazione degli elementi originali di valore stilistico; le cartografie di RUE non specificano le diverse fattispecie di RE; spetta alla CQAP, in sede di rilascio del permesso di costruire o di presentazione della SCIA o DIA, in ragione del valore e dello stato di conservazione del singolo edificio, definire la congruità della specifica categoria di intervento proposta con riferimento all'articolo 19, comma 4 (si veda anche il successivo comma 8); f) per le parti incongrue, interventi di demolizione. 4. Per le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite, nel caso la cartografia di RUE indichi interventi di RRC, sono consentiti, previa presentazione di idonea documentazione storica e dello stato di fatto e previo parere favorevole della CQAP, interventi di RT. Per le aree pertinenziali vanno comunque previste le opere che concorrano alla loro riqualificazione. 5. Per i complessi insediativi gli interventi di recupero, oltre a salvaguardare gli elementi ancora presenti in condizione originaria, dovranno porre particolare riguardo alle caratteristiche essenziali e distintive dei diversi impianti morfologici; nel caso di interventi di abbattimento e ricostruzione come pure di ampliamento non si dovranno comunque pregiudicare le preesistenze e le aree libere di pertinenza, come pure il recupero delle singole unità edilizie dovrà integrarsi con l'intero impianto insediativo salvaguardando i rapporti originari tra spazi d'uso comune o privati e l'assetto planivolumetrico complessivo, anche con interventi di ripristino. A questo fine il progetto edilizio dovrà essere corredato dalla descrizione delle opere di ripristino da realizzarsi sugli spazi privati di pertinenza e sulle eventuali zone d'uso comune interessate dall'intervento. 6. Gli interventi sui complessi insediativi dovranno tendere sia alla conservazione degli elementi di interesse storicoartistico che alla tutela degli aspetti di interesse storico-testimoniale; la tutela si esplica con riferimento agli interi Insediamenti nonché alla configurazione dei singoli Edifici ed agli Spazi pertinenziali e quindi nei modi stabiliti ai successivi articoli. 7. Nelle opere di recupero si dovranno limitare gli interventi sostitutivi alle sole componenti edilizie irrimediabilmente irrecuperabili tramite l'impiego di materiali e tecniche costruttive analoghi agli originari. Le opere di abbattimento dovranno quindi circoscriversi alle sole parti edilizie per le quali non sia possibile il loro consolidamento e per i manufatti incongrui. La norma si applica, in modo particolare, per le unità edilizie sottoposte ad interventi di RS e RRC. 8. Nel caso di interventi di RE potranno consentirsi rifacimenti di più consistente portata in ragione della precarietà delle condizioni statiche e in funzione dell'oggettivo stato degenerativo dei materiali relativi alle componenti orizzontali e verticali dell'unità edilizia; documentata dal progettista con relazione tecnica l ineluttabilità delle sostituzioni per la precarietà delle condizioni statiche, in seguito all'assenso dell CQAP, potranno autorizzarsi gli 58

59 interventi sostitutivi richiesti anche tramite opere di Ripristino edilizio estese all'intero corpo di fabbrica; nel qual caso dovranno comunque ricostituirsi quegli elementi caratteristici degli edifici eventualmente rilevati dal progettista. 9. In ogni caso il progetto di recupero dovrà essere corredato di studi preliminari che evidenzino gli elementi caratteristici delle tipologie, le parti conservate e le eventuali contaminazioni evolutive nonché la qualità degli spazi liberi pertinenziali corredandoli alla funzionalità complessiva dell impianto tipologico; negli studi, con appropriata documentazione di rilievo degli edifici e delle aree pertinenziali, potranno apportarsi, a ragione del reale stato dei manufatti e dei luoghi, rettifiche ai perimetri degli Edifici e degli Insediamenti. 10. A tale fine per tutti gli edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale, sono disponibili presso il SUE le schede di rilevazione che hanno condotto all apposizione della tutela. Gli interventi edilizi relativi a tali edifici devono tenere conto delle eventuali indicazioni specifiche contenute nella relativa scheda; la scheda potrà inoltre costituire elemento per la valutazione della correttezza dell intervento proposto da parte della CQAP. Articolo 41. Centri storici 1. Definizione: comprendono i tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione. Queste zone sono prevalentemente destinate alle funzioni abitative ed alle funzioni terziarie, commerciali e di servizio con esse compatibili e necessarie secondo l obiettivo della massima integrazione. 2. Modalità di attuazione: nei centri storici gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID). 3. Usi ammessi: Per gli edifici esistenti gli usi sono quelli insediati sulla base del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l ultimo intervento di recupero. Compatibilmente con l impianto tipologico, ed evitando rilevanti modifiche alle destinazioni d uso in atto relativamente agli usi di tipo residenziale, artigianale e commercio di vicinato (rimanendo pertanto all interno della medesima categoria d uso, sono ammessi i seguenti usi: a) Residenza singola e collettiva d.1) strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere b.1.1) Esercizi di vicinato b.1.2) Medio piccole strutture di vendita < 400 mq sv (ti tipo non alimentare e limitatamente agli edifici non di interesse storico architettonico e di pregio storico testimoniale). b.2) Pubblici esercizi b.3) Usi vari di tipo diffuso c.12.1) Medio-piccole strutture di vendita con sup. > di 400 mq (solo nei casi di cui all Articolo 59) b.4) Artigianato di servizio b.5) Attrezzature per lo spettacolo ed attrezzature culturali compatibili con la residenza c.1) Scuole dell obbligo c.5) Attrezzature di interesse comune c.6 Sedi istituzionali e amministrative c.7 Servizi religiosi c.12 4) Attività terziarie e direzionali Per tutti gli edifici esistenti l ammissibilità delle destinazioni d uso proposte in sede di progetto dovrà essere verificata nel corso dell istruttoria con l acquisizione da parte del responsabile del procedimento del parere della CQAP allo scopo di verificare che tali destinazioni non comportino 59

60 significative alterazioni dell impianto tipologico originario. Nella definizione delle destinazioni d uso compatibili si dovrà fare riferimento ai seguenti criteri guida: a) per gli edifici, o parti di essi, con originaria funzione abitativa, sono ammessi cambi di destinazione d'uso, b) per gli edifici, o parti di essi, con funzione originaria diversa da quella abitativa, potranno essere ammesse altre destinazioni d uso, comprese fra quelle sopra indicate, purché il loro inserimento non comporti una alterazione dell impianto tipologico originario. I primi piani con altezza inferiore a m 2.70 possono essere recuperati per usi integrati con quelli del piano terra, quale espansione degli spazi sottostanti. I seminterrati o interrati possono essere destinati a servizi per la residenza (cantine, lavanderie, ecc.) o a servizi per le attività non residenziali. I laboratori per artigianato di servizio devono in ogni caso risultare compatibili con gli usi prevalenti nei centri storici e quindi non devono presentare caratteri di insalubrità o molestia. Per le unità edilizie con destinazioni d uso difformi da quelle sopra indicate, oltre agli interventi di adeguamento alle prescrizioni del presente RUE, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria, nonché di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo. 4. Parametri urbanistici ed edilizi: Le aree inedificate non potranno essere edificate. Per gli interventi edilizi diretti, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: SM Superficie minima di intervento = SF (Superficie fondiaria) Su Superficie utile = Su esistente P3 Parcheggi di pertinenza = Come da Articolo 38 derogabile esclusivamente ove si dimostri l'impossibilità a reperire la dotazione richiesta e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui all Atto di indirizzo CR 1253/99 SP Superficie permeabile = 50% della SF al netto della sup. coperta H Altezza massima = altezza esistente D1 Distanze dai confini di proprietà D2 Distanze da confini di zona urbanistica De Distanze tra edifici D3 Distanza dalle strade = distanze preesistenti = distanze preesistenti = distanze preesistenti = distanza preesistente 5. Prescrizioni particolari: Nei centri storici non è ammesso l abbattimento della vegetazione arborea ed arbustiva esistente, se non per comprovati motivi fito-sanitari, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato. In presenza di giardini di impianto storico, dovrà essere mantenuto l'impianto originario. Articolo 42. Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di impianto storico 1. Definizione: comprendono le aree a prevalente destinazione residenziale di vecchia o antica formazione in parte caratterizzate dalla discontinuità e dalla frammentarietà del tessuto e quindi non univocamente classificabili come centri storici per l assenza di una struttura morfologica riconoscibile e unitaria; in tali zone il RUE persegue l obbiettivo della riqualificazione mediante il risanamento, la ristrutturazione, l ampliamento o la sostituzione del patrimonio edilizio esistente. Vi fanno parte i seguenti tipi edilizi come individuati nella cartografia di RUE: " Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di impianto storico riconoscibile" e " Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di impianto storico 60

61 discontinuo". 2. Modalità di attuazione: gli interventi si attuano di norma tramite intervento edilizio diretto. 3. Usi ammessi: per gli edifici esistenti nelle aree edificate di cui al presente articolo gli usi sono quelli insediati sulla base del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l ultimo intervento di recupero. Compatibilmente con l impianto tipologico, ed evitando, per gli interventi ricadenti all interno del centro storico definito dal PSC, rilevanti modifiche alle destinazioni d uso in atto relativamente agli usi di tipo residenziale, artigianale e commercio di vicinato (rimanendo pertanto all interno della medesima categoria d uso, sono ammessi i seguenti usi: a) Residenza singola e collettiva b.1) Commercio diffuso (fatto salvo quanto disposto dall Articolo 59) b.2) Pubblici esercizi b.3) Usi vari di tipo diffuso b.4) Artigianato di servizio b.5) Attrezzature per lo spettacolo ed attrezzature culturali compatibili con la residenza c.1) Scuole dell obbligo c.5) Attrezzature di interesse comune c.6 Sedi istituzionali e amministrative c.7 Servizi religiosi c.8 Attrezzature socio sanitarie c.12.1) Medio-piccole strutture di vendita con sup. > di 400 mq (fatto salvo quanto disposto dall Articolo 59). c.12.4) Attività terziarie e direzionali d.1) strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere I primi piani con altezza inferiore a m 2.70 possono essere recuperati per usi integrati con quelli del piano terra, quale espansione degli spazi sottostanti. I seminterrati e interrati possono essere destinati a servizi per la residenza (cantine, lavanderie, ecc.) o a servizi per le attività non residenziali. Per le unità edilizie con destinazioni d uso difformi da quelle sopra indicate, oltre agli interventi di adeguamento alle prescrizioni del presente RUE, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria o comunque interventi di tipo conservativo. Le variazioni d uso dovranno generalmente avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche originarie. È ammessa la costruzione di impianti per lo sport (piscine, tennis, bocce, ecc.) senza alcun tipo di copertura anche precaria; la costruzione di tali impianti dovrà tendere in ogni caso al corretto inserimento nell ambiente storico circostante. 4. Parametri urbanistici ed edilizi: Gli interventi dovranno uniformarsi alle prescrizioni contenute nella disciplina particolareggiata di cui al presente capo e secondo le specificazioni dettate dalle cartografie di RUE. Per gli interventi edilizi diretti, laddove non sono individuati edifici di maggior interesse e per gli edifici soggetti a RE, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: SM Superficie minima di intervento = SF (Superficie fondiaria) Vt Volume totale lordo = Ristrutturazione con ampliamento una-tantum sino al 20% del Vt preesistente (valori differenti sono ammessi nei soli casi di sopraelevazione), per adeguamenti igienico-funzionali e/o ai fini della riqualificazione formale e funzionale del patrimonio edilizio esistente (allineamento delle altezze dei fronti, ecc.). Q Rapporto di copertura = 0,60 mq./mq., è fatto salvo il rapporto di copertura esistente nel caso in cui lo stesso sia superiore allo 0,60 P3 Parcheggi di pertinenza = Come da Articolo 38 SP Superficie permeabile = 50% della SF al netto della sup. coperta 61

62 H Altezza massima = altezza esistente, sono ammesse altezze diverse sulla base del progetto e previa approvazione della CQAP e comunque non superiori ad un piano aggiuntivo, sempre ai fini della riqualificazione formale e funzionale del patrimonio edilizio esistente con priorità per il miglioramento compositivo dei fronti su pubblica via. D1 Distanze dai confini di proprietà = distanze preesistenti; a norma dell Articolo 9 nel caso di ampliamento D2 Distanze da confini di zona = distanze preesistenti; a norma dell Articolo 9 nel urbanistica caso di ampliamento De Distanze tra edifici = distanze preesistenti; a norma dell Articolo 9 nel caso di ampliamento D3 Distanza dalle strade = esistente; a norma dell Articolo 9 nel caso di ampliamento Il POC potrà individuare aree eventualmente assoggettate ad interventi di ristrutturazione urbanistica, la cui attuazione richiede la preventiva formazione di un PUA. In questi casi si applicano i seguenti parametri urbanistico-edilizi: - ricostruzione del Volume geometrico preesistente con incremento fino ad un massimo del 20% e comunque con volume complessivo finale non superiore a 2,7 mc./mq.; - Q = 0,60 mq./mq., e, comunque, non inferiore al rapporto di copertura esistente ; - H = 9,00 mt.; - Parcheggi di pertinenza, Superfici permeabili e Distanza: come sopra. 5. Prescrizioni particolari: gli interventi di risanamento, trasformazione ed integrazione del patrimonio edilizio esistente dovranno avvenire nel rispetto dei peculiari caratteri ambientali delle aree di vecchia formazione, anche attraverso la critica riproposizione degli elementi tipologici e dei materiali costruttivi tradizionali. I nuovi interventi dovranno contribuire al processo di riordino del tessuto edilizio e delle aree libere, attraverso l adozione di configurazioni edilizie coerenti con i caratteri tipologici e morfologici preesistenti. In presenza di giardini di impianto storico, dovrà essere mantenuto l'impianto originario. Prescrizioni particolari per le Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di impianto storico riconoscibile : Per gli interventi all interno delle Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di impianto storico riconoscibile, il progetto di recupero dovrà essere corredato da studi preliminari che evidenziano gli elementi caratteristici delle tipologie, le parti conservate e le eventuali contaminazioni evolutive nonché la qualità degli spazi liberi pertinenziali corredandoli alla funzionalità complessiva dell impianto tipologico; negli studi, con appropriata documentazione di rilievo degli edifici e delle aree pertinenziali, potranno apportarsi, a ragione del reale stato dei manufatti e dei luoghi, modifiche ai perimetri degli Edifici e degli Insediamenti. L intervento edilizio sugli immobili è in ogni caso subordinato alla conservazione degli elementi originari costitutivi delle tipologie edilizie come pure alla specificazione delle opere da realizzarsi sulle aree di pertinenza, di pregio o meno, al fine della miglior conservazione dell unitarietà del complesso insediativo. Ad esclusione dei casi specificatamente previsti dal RUE, non è consentita la sostituzione del tessuto urbanistico esistente con altro diverso e quindi sono vietati quegli insiemi sistematici di opere edilizie, anche con la modificazione delle unità edilizie, dei complessi tipologici o dei collegamenti pubblici e privati, che possano portare ad un organizzazione urbana in tutto o in parte diversa dalla preesistente. Nelle aree individuate quali Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di impianto storico riconoscibile non è ammessa la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma, inoltre i lavori di ristrutturazione edilizia non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA (ai sensi della LR 15/13). 62

63 Articolo 43. Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di interesse tipo-morfologico 1. Definizione: comprendono le aree a prevalente destinazione residenziale di vecchia e recente edificazione, non univocamente classificabili come centri storici, ma meritevoli di tutela e valorizzazione per i loro caratteri morfologici o tipologici. In coerenza con il PSC gli obiettivi del RUE nelle aree in oggetto sono perseguiti attraverso la conservazione e la valorizzazione degli elementi morfologici e tipologici di pregio. Vi fanno parte i seguenti tipi edilizi come individuati nella cartografia di RUE: "edifici isolati di interesse tipologico", "aggregazioni di edifici a cortina". 2. Modalità di attuazione: nelle aree di cui al presente articolo gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID). 3. Usi ammessi: per gli edifici compresi nelle aree di cui al presente articolo e soggetti a tutela ai sensi dell art. 44 delle NTA del PSC, gli usi ammessi sono quelli insediati sulla base del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l ultimo intervento di recupero, ovvero i seguenti usi, se compatibili con l impianto tipologico degli edifici e che evitino, per gli interventi ricadenti all interno del centro storico definito dal PSC, rilevanti modifiche alle destinazioni d uso in atto relativamente agli usi di tipo residenziale, artigianale e commercio di vicinato (rimanendo pertanto all interno della medesima categoria d uso): a) Residenza singola e collettiva b.1.1 Esercizi di vicinato b.2) Pubblici esercizi b.3) Usi vari di tipo diffuso b.4) Artigianato di servizio b.5) Attrezzature per lo spettacolo ed attrezzature culturali compatibili con la residenza c.1) Scuole dell obbligo c.5) Attrezzature di interesse comune c.6) Sedi istituzionali e amministrative c.7) Servizi religiosi d.1) Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere Per gli altri edifici esistenti compresi nelle aree di cui al presente articolo, sono ammessi i seguenti usi: a)residenza singola e collettiva b.1) Commercio diffuso (fatto salvo quanto disposto dall Articolo 59) b.2) Pubblici esercizi b.3) Usi vari di tipo diffuso b.4) Artigianato di servizio b.5) Attrezzature per lo spettacolo ed attrezzature culturali compatibili con la residenza d.1) Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere L insediamento degli usi sopra indicati, in tutti i casi sopra citati, è ammesso a condizione che sia garantita una dotazione minima di posti auto di pertinenza (P3), in parcheggi o autorimesse, secondo quanto previsto, per le diverse categorie funzionali, all'articolo 38 del presente RUE. Per le unità edilizie con destinazioni d uso difformi da quelle sopra indicate, oltre agli interventi di adeguamento alle prescrizioni del presente RUE, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria o comunque interventi di tipo conservativo. Le variazioni d uso dovranno generalmente avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche originarie. È ammessa la costruzione di impianti per lo sport (piscine, tennis, bocce, etc.) senza alcun tipo di copertura anche precaria; la costruzione di tali impianti dovrà tendere in ogni caso al corretto inserimento nell ambiente storico circostante e non compromettere l organizzazione storica delle aree di pertinenza e o la presenza di eventuali giardini storici. 4. Parametri urbanistici ed edilizi: gli interventi dovranno uniformarsi alle prescrizioni contenute nella disciplina particolareggiata di cui al presente capo e secondo le specificazioni dettate dalle cartografie di RUE. Per gli interventi edilizi diretti, laddove non sono individuati edifici di maggior interesse e per gli edifici soggetti a RE, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: SM Superficie minima di = SF (Superficie fondiaria) 63

64 Su Superficie utile = Nel caso di "edifici isolati di interesse tipologico": - ampliamento una-tantum della Su degli edifici esistenti fino al 30% per unità immobiliari aventi dimensioni inferiori a 80 mq di Su; fino al 25% per unità di dimensioni superiori a 80 mq (valori differenti sono ammessi nei soli casi di sopraelevazione); - ampliamento delle superfici accessorie non costituenti Su fino ad un limite massimo del 30%; - qualora gli edifici esistenti ne siano sprovvisti, è ammessa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica da destinare ad autorimesse, o mediante ampliamento o nuova edificazione fino ad un limite di 30 mq ogni 100 mq di Su per ogni unità immobiliare. Nel caso di "aggregazioni di edifici a cortina": - RE con adeguamento delle altezze interne dei locali agibili o abitabili alla misura minima prevista dalle presenti norme; - ripristino edilizio come riportato all Articolo 19, comma 4 lett. c); - abbattimento dei corpi interni minori anche con accorpamento dei volumi ai corpi principali sottoposti a ristrutturazione. P3 Parcheggi di pertinenza = come da Articolo 38 SP Superficie permeabile = 50% della SF al netto della sup. coperta Vpc Verde privato condominiale = 50% della SF al netto della sup. coperta H Altezza massima = altezza esistente; sono ammesse altezze diverse sulla base del progetto e previa approvazione della CQAP e comunque non superiori ad un piano aggiuntivo, sempre ai fini della riqualificazione formale e funzionale del patrimonio edilizio esistente con priorità per il miglioramento compositivo dei fronti su pubblica via. H=2,4 per autorimesse D1 Distanze dai confini di proprietà D2 Distanze da confini di zona urbanistica De Distanze tra edifici D3 Distanza dalle strade = distanze preesistenti; a norma dell Articolo 9 nel caso di ampliamento = distanze preesistenti; a norma dell Articolo 9 nel caso di ampliamento = distanze preesistenti; a norma dell Articolo 9 nel caso di ampliamento = distanze preesistenti; a norma dell Articolo 9 nel caso di ampliamento Articolo 44. Disciplina degli edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico culturale e testimoniale 1. Gli edifici esistenti ricadenti nel territorio rurale e nel tessuto consolidato sono organizzati in nuclei, complessi edilizi (Insediamenti) e case sparse (Edifici). Gli edifici sottoposti a tutela in quanto riconosciuti di interesse storico-architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale sono sottoposti al recupero in conformità alla disciplina di tutela prevista al presente capo per quanto attiene alle categorie e criteri di intervento, ed agli articoli di cui al successivo titolo III, capo II, III e IV delle presenti norme per quanto attiene alle destinazioni d uso ammesse in relazione alla specifica area del territorio in cui ricadono. Nella cartografia di RUE vengono individuate le Strutture insediative storiche non urbane, i Tessuti storici urbani i quali, pur non necessariamente rientranti nei centri storici e nelle aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di impianto storico o di interesse tipomorfologico, sono regolati da una specifica disciplina di tutela. 2. Per gli edifici che sono stati riconosciuti di valore storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, sono ammessi gli interventi MO, MS, RS, RRC, RT e di demolizione senza ricostruzione per le superfetazioni e i manufatti incongrui, nei limiti e con le modalità definiti edificio per edificio, al capo III del titolo I per ciascuna categoria di tutela, e come specificati in cartografia. Sono comunque ammessi interventi di RE per eventuali parti degli edifici assoggettati dal PSC a restauro e risanamento conservativo, che risultino mancanti dei presupposti per l assoggettamento a tale tutela, alle condizioni definite dall art 47, comma 4 del PSC stesso. 3. Gli interventi di cambio d'uso (CD) degli edifici tutelati sono ammessi per le destinazioni d uso specificate negli articoli del titolo III, capo II, III e IV in relazione alla tipologia dell edificio ed all area nella quale ricadono. 4. Gli interventi di recupero di edifici tutelati dovranno riguardare contestualmente anche le aree di pertinenza (corti 64

65 coloniche, aie, giardini e simili) sulla base di un rilievo delle alberature, delle siepi e di tutti i manufatti e pavimentazioni preesistenti. In tali aree di pertinenza è vietato realizzare nuove pavimentazioni impermeabili continue (è ammessa l inghiaiatura e l acciottolato). 5. Gli interventi di recupero e riuso delle corti coloniche possono essere effettuati anche per singoli edifici, ma in tal caso devono essere preceduti dalla presentazione di un progetto d insieme, di cui all Articolo 32, che riguardi l intera corte, definisca in linea di massima: le funzioni previste e il numero di unità immobiliari, le soluzioni unitarie per gli allacciamenti alle reti di urbanizzazione e le modalità di smaltimento delle acque reflue, l assetto delle aree di pertinenza, ivi compreso gli eventuali elementi di arredo. 6. Oltre a quanto disposto all Articolo 46 per gli edifici di cui al presente articolo, è vietato suddividere con recinzioni di qualsiasi tipo gli spazi originariamente unitari di pertinenza degli edifici tutelati, in particolare lo spazio unitario delle corti coloniche. Queste potranno essere recintate al loro contorno esclusivamente da siepe viva, con eventuale rete metallica non ombreggiante di altezza massima di m. 1,20 e senza basamenti murari, inglobata nella siepe in modo che, a sviluppo, non sia visibile; sono ammessi elementi in muratura esclusivamente a sostegno dei cancelli di ingresso. 7. In caso di cambio d uso di un edificio o parte di edificio da un uso di servizio all attività agricola o zootecnica ad un uso diverso si applica inoltre la disposizione del comma 3 dell Articolo 61 comma 3. Articolo 45. Criteri generali di intervento sugli edifici tutelati 1. Le norme di cui al presente articolo si applicano agli edifici di valore storico-architettonico individuati dal PSC e dal RUE e a quelli di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dal RUE, siano essi inclusi nei centri storici e nelle altre zone di tutela di cui al presente capo o nel territorio rurale, nonché, compatibilmente con le categorie di intervento previste, a tutti gli altri edifici compresi nei centri storici. 2. Disposizioni generali Per gli interventi sull edilizia tutelata si deve tendere alla salvaguardia degli elementi di interesse storico e testimoniale sia con riferimento alla configurazione degli interi corpi edilizi che ai loro elementi costitutivi di valore, con riguardo quindi a: facciate e coperture strutture murarie verticali e orizzontali collegamenti verticali e orizzontali aree pertinenziali. A tal fine gli elaborati progettuali dovranno evidenziare: gli elementi decorativi delle facciate quali infissi, segnapiano, parapetti di balconi, balaustre, inferriate, zoccolature, santelle o nicchie votive, portali, ecc. gli elementi di arredo delle coperture quali comignoli, cornicioni, gronde, gocciolatoi, pinnacoli, velette, altane, ecc. gli elementi costruttivi di particolare interesse delle murature, delle coperture, delle pavimentazioni, dei solai, dei collegamenti verticali e orizzontali gli elementi di arredo delle aree pertinenziali quali murature di recinzione, lastricature, pilastrature, segnacoli e filari di ingresso, macchie vegetali, ecc. Nel caso in cui questi elementi rivestano uno specifico pregio gli elaborati progettuali dovranno prevedere per essi le più opportune opere conservative. 3. Materiali ed elementi costruttivi: negli edifici soggetti a RS e RRC tipo A e B gli interventi di conservazione (siano essi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo) devono essere realizzati, in quanto a materiali ed elementi costruttivi, in relazione agli specifici valori architettonici, artistici ed ambientali presenti nel manufatto e nel suo contesto. Nel recupero delle murature esistenti dovranno essere di preferenza impiegate tecniche di ripresa a cuci-scuci, o altri metodi che non pregiudichino la funzionalità termoigrometrica complessiva delle murature originali. Si richiama l osservazione delle Linee Guida per la valutazione e riduzione 65

66 del rischio sismico del patrimonio culturale, elaborate dalla Direzione generale per i beni architettonici del Ministero dei Beni Culturali e dal Dipartimento per la protezione civile. 4. Strutture portanti orizzontali: gli interventi di consolidamento e ripristino dei solai esistenti sono ammessi nel rispetto del sistema strutturale preesistente. Il consolidamento dei solai lignei può essere realizzato con tecnologie di tipo conservativo. Negli immobili soggetti a RS e RRC, gli eventuali nuovi solai dovranno essere realizzati con struttura in legno qualora la struttura originaria sia in legno e comunque occorrerà realizzare l opera con la medesima tecnologia originaria. Solo negli edifici soggetti a RE e RT è ammessa la realizzazione di solai con tecnologie moderne, ex-novo o in sostituzione di preesistenti solai. 5. Coperture: gli interventi di consolidamento, ripristino e sostituzione delle coperture esistenti devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche geometriche e strutturali delle coperture preesistenti. E' prescritta la conservazione o il ripristino dei manti di copertura con materiali conformi a quelli originari e caratteristici dell epoca del fabbricato, ossia di norma il coppo (ossia la tegola a canale in cotto). Non è ammesso l uso di manti di copertura in manufatti di cemento colorato, né in tegole alla marsigliese o simili. Negli interventi di ripristino o rifacimento del manto di copertura è prescritto il reimpiego del materiale preesistente non deteriorato, utilizzando per le integrazioni materiale dello stesso tipo e colore. Per edifici soggetti a RE con manti di coperture di diversa natura è ammessa il mantenimento di materiali diversi se pre-esistenti. Fatto salvo quanto consentito per gli interventi di RE ai sensi dell'articolo 19, non è ammesso modificare il profilo tipico del cornicione originario e la geometria e pendenza delle falde. Non è ammessa la sostituzione delle parti sporgenti in vista in legno delle strutture portanti del coperto con materiali prefabbricati. Non è ammesso modificare la quota di gronda se non nella misura minima che può derivare dall ispessimento del solaio di copertura per esigenze di coibentazione e di adeguamento antisismico. I canali di gronda non dovranno essere in materiale plastico e, salvo preesistenze diverse, avranno sezione a semicerchio. I corpi tecnici emergenti dalla copertura (camini, sfiatatoi, extracorsa degli ascensori,...) devono essere inseriti in modo armonico nella copertura in relazione alle caratteristiche tipologiche dell edificio. 6. Collegamenti verticali: negli edifici assoggettati a RS e RRC, gli interventi di consolidamento, ripristino e sostituzione dei corpi scala esistenti devono essere realizzati nel rispetto dell impianto tipologico e strutturale originali. Negli interventi di consolidamento è prescritta la conservazione o il ripristino dei materiali di pavimentazione delle scale e pianerottoli originali o comunque in uso nella tradizione locale. Le volte e gli altri elementi strutturali o sovrastrutturali storici (ringhiere di pregio, corrimani, ecc.) dovranno essere conservati. L eventuale inserimento di ascensori e montacarichi è ammesso nel caso in cui questo non interferisca significativamente con le caratteristiche dell impianto tipologico originario ovvero non interessi vani caratterizzati dalla presenza di elementi architettonico-decorativi di pregio (in particolare vani con soffitto a volta o a cassettoni). In tutti i casi il vano dell impianto dovrà essere realizzato in modo da non fuoriuscire rispetto alla linea di falda se questa è prospiciente la strada e comunque rispetto alla quota di colmo del tetto. Quando l inserimento del vano ascensore non risulti compatibile con le caratteristiche dell impianto tipologico dell edificio, potrà esserne previsto l impianto in corrispondenza di cavedi o fronti minori, a condizione che esso non interferisca con le caratteristiche architettoniche delle facciate e che siano impiegati materiali idonei ad un efficace inserimento sul paramento storico. 7. Aperture: nei fronti principali delle unità assoggettate a RS è ammesso solamente il ripristino di aperture e accessi originali che siano stati tamponati. Negli altri fronti degli edifici assoggettati a RS e negli edifici di altre categorie, la realizzazione di nuove aperture nelle pareti esterne è subordinata ad uno studio preliminare sul rapporto dei pieni e dei vuoti dell intero fronte interessato, con relativa deduzione dei rapporti ottimali da usarsi, da valutarsi da parte della CQAP. L eventuale realizzazione di nuove aperture o la modifica di aperture preesistenti (modifica della dimensione, trasformazione di finestre in porte-finestre, dove ammissibile in base alle categorie di intervento), deve uniformarsi ai seguenti criteri: - dimensioni delle aperture rapportata all entità della superficie del fronte ed alle aperture preesistenti; - salvaguardia degli impianti compositivi relativi alla fronte in oggetto; e rispetto dei rapporti esistenti tra posizione degli infissi e filo della fronte dell'edificio. E esclusa l aggiunta di balconi in aggetto, di pensiline, pergolati o tettoie, non presenti nell assetto originario della facciata. Aperture sul piano di falda: negli edifici assoggettati a RS, RRC e RE non è ammessa la realizzazione di terrazzi in falda o di nuovi abbaini; è ammessa la realizzazione di lucernai sul piano di falda, esclusivamente per dare luce a locali che abbiano le caratteristiche dimensionali per essere resi abitabili; nel caso di sottotetti non abitabili sono ammessi solo lucernai di dimensioni minime per permettere l'accesso al coperto per la manutenzione. 8. Paramenti esterni, intonaci, tinteggiature: è prescritto di norma il rivestimento delle murature con intonaco 66

67 tinteggiato. La soluzione del paramento esterno a faccia a vista, con o senza sagramatura, è ammessa solo laddove ne sia documentata la presenza originaria, nonché negli edifici assoggettati a RE laddove la muratura sottostante l intonaco, da sondaggi preliminari, risulti di buona fattura ed omogenea per tipo di mattone e tessitura. sulla base del parere della CQAP. Nel caso di paramento a faccia a vista è ammessa la sagramatura, la stuccatura con fuga scavata con stilatura a ferro e la stuccatura alla cappuccina. Negli edifici soggetti a RS, la riproposizione o integrazione degli intonaci dovrà avvenire sulla base di apposite analisi della composizione dell intonaco originario, previa campionatura. Per gli edifici soggetti a RS, RRC, quando siano riconoscibili tracce dei colori originari, questi dovranno essere riproposti in sede di rifacimento della tinteggiatura. Dovranno essere riproposte le originali partizioni cromatiche per paramenti di fondo, cornici, lesene, serramenti, ecc. sulla base di un progetto della tinteggiatura. Per le cortine edilizie dovranno usarsi tonalità diverse per unità edilizia, distinte ed accostate, onde evidenziare, anche in eventuale continuità del filo delle gronde e delle pareti, la distinta struttura tipologica interna. Sono obbligatorie tinteggiature a base di silicati esclusivamente nei casi di intonaci cementizi preesistenti di cui non sia proponibile il rifacimento a calce, per il buono stato di conservazione. Non sono ammessi rivestimenti plastici. In ogni caso il colore o i colori da usarsi negli intonaci dovrà essere sottoposto al parere della CQAP in sede di progetto; nel caso di cortine edilizie la scelta va compiuta valutando la composizione e l alternanza cromatica per un congruo tratto di strada. 9. Infissi esterni e vetrine: si prescrive che per ogni unità edilizia gli interventi, anche se eseguiti per parti e in tempi diversi, siano realizzati in modo coerente e uniforme. E prescritto il restauro o il ripristino degli infissi lignei e degli scuri e persiane esistenti, ovvero la loro sostituzione, in caso di grave degrado, con altri analoghi del medesimo tipo e materiale. Gli infissi e gli elementi di oscuramento, quali persiane, sportelloni e scuretti, dovranno essere verniciati con colori coprenti del repertorio tradizionale. Ove esistenti in forma impropria rispetto alla tipologia edilizia originaria, nel caso di interventi che superano la manutenzione straordinaria, le serrande avvolgibili dovranno essere sostituite con infissi di tipo tradizionale. I materiali da usare nelle vetrine dovranno essere preferibilmente quelli tradizionali come legno e ferro verniciato. Sono escluse le vetrine in alluminio anodizzato. Sono ammissibili altri materiali a condizione che rispettino i colori e l aspetto fisico di quelli tradizionali o siano più idonei alle caratteristiche architettoniche originarie del fabbricato a cui si riferiscono. L eventuale inserimento di apparecchi di condizionamento può avvenire senza manomissione delle aperture preesistenti e degli infissi lignei, nelle facciate secondarie. 10. Pavimentazioni: le pavimentazioni di pregio, sia interne che esterne, devono essere conservate e ripristinate. Le integrazioni di parti di pavimentazioni degradate ovvero il ripristino di pavimentazioni in cattivo stato di conservazione dovranno essere realizzati impiegando materiali omogenei a quelle preesistenti ed utilizzando tecniche costruttive tradizionali. Negli interventi di sostituzione, le pavimentazioni degli spazi comuni collettivi nei centri storici (cortili, androni, scale, percorsi pedonali, ecc.) dovranno essere realizzate utilizzando materiali tipici in uso nella tradizione locale: acciottolato di fiume, laterizio, lastre di arenaria, veneziana di marmo, blocchetti di basalto, trachite o porfido. E da escludere in generale per tali tipi di interventi l uso di pavimentazione di asfalto, palladiana in marmo o porfido, marmo lucidato, ceramica, gres, prefabbricati autobloccanti. I progetti di intervento dovranno contenere una dettagliata definizione delle pavimentazioni previste per gli spazi comuni sia come disegno che come materiali. 11. Elementi decorativi: devono essere conservati e restaurati gli elementi decorativi originari, in laterizio o in pietra quali lesene, capitelli, mensole, cornici, marcapiani, balconi, fittoni, decorazioni interne ed esterne e simili, o in ferro, quali inferriate, ringhiere e simili.. Quando siano irrecuperabili, l eventuale sostituzione di tali elementi deve avvenire con gli stessi materiali usati nella tradizione locale. E inoltre prescritta la conservazione in sito di lapidi, immagini votive, marmette ecclesiastiche, numeri civici di interesse testimoniale, scritte di interesse testimoniale. 12. Insegne, targhe e apparecchi luminosi: le insegne di esercizio potranno essere collocate esclusivamente entro il vano della porta dei negozi, nei sopraluce e comunque in modo da non modificare le linee architettoniche dei prospetti, lasciando inalterate le partiture tra i vuoti e i pieni. In conseguenza le insegne di esercizio non dovranno sporgere dal filo esterno dei muri o dal filo degli elementi architettonici. Non sono ammesse insegne di esercizio a bandiera installate sul prospetto di edifici, fatto eccezione per le insegne dei monopoli di stato, delle farmacie, e dei servizi di interesse pubblico; potranno essere ammesse le insegne di richiamo relative ad esercizi di interesse primario e turistico (alberghi, ristoranti, musei, ecc.), illuminate ma non luminose. Le insegne di esercizio esistenti collocate in modo e posizione diversa da quanto sopra detto, non potranno essere sostituite o rinnovate. In caso di intervento dovranno uniformarsi alle presenti norme. Si rimanda inoltre ai corrispondenti articoli del presente 67

68 RUE. L'Amministrazione Comunale può apporre cartelli o targhe per la segnalazione dei monumenti e delle attività del centro storico, curandone l'inserimento nel contesto ambientale per quanto riguarda posizione, dimensione e materiali usati. 13. Fabbricati accessori: i fabbricati accessori degli edifici tutelati e quelli facenti parte della medesima unità edilizia o della medesima unità poderale di un edificio tutelato, ma non direttamente sottoposti a specifica categoria di tutela, sono destinabili a pertinenze degli edifici principali tutelati e sono assoggettabili anche ad interventi di RE, D o AM nei limiti in cui tali interventi siano ammessi dalle norme di zona; tali interventi dovranno comunque tendere ad armonizzare le caratteristiche di tali fabbricati (materiali, finiture) a quelle del fabbricato tutelato. 14. Elementi architettonici isolati: è prescritta la conservazione di elementi architettonici isolati quali pozzi, edicole sacre, cippi, fontane, esedre, coppie di pilastri o colonne di ingresso ai fondi agricoli, e simili. 15. Oratori privati: nei complessi edilizi rurali ove sia presente un oratorio privato e negli oratori isolati, il recupero e riuso degli edifici principali deve prevedere contestualmente anche i necessari interventi conservativi dell oratorio. Tali oratori, fatti salvi i requisiti edilizi, potranno essere destinati a funzioni direttamente collegate ad una delle abitazioni del complesso (ad esempio luoghi di studio o di soggiorno), purché si tratti di funzioni che non impattino con le caratteristiche tipologiche e storiche. E espressamente fatto divieto pertanto dotare detti edifici di servizi igienici o attrezzature atte alla preparazione dei cibi; è viceversa consentito predisporre impianto di riscaldamento e illuminazione. 16. Uso degli spazi pubblici nei centri storici: l'utilizzazione degli spazi pubblici per tavolini, bar, ristoranti, ecc. deve avvenire attrezzando opportunamente l area interessata e previa autorizzazione dell Amministrazione Comunale. Le edicole, i dehors e i chioschi, anche stagionali, ammessi nelle strade e negli spazi pubblici sulla base di concessioni di occupazione del suolo, dovranno essere coerenti con il contesto, per forma e materiali, sulla base del giudizio della CQAP. Articolo 46. Sistemazione degli spazi pertinenziali 1. Gli interventi di recupero di edifici tutelati dovranno riguardare contestualmente anche gli spazi pertinenziali (giardini pertinenziali, corti rurali, e simili) sulla base di un rilievo delle alberature e di tutti i manufatti, elementi di arredo e pavimentazioni preesistenti. Tali spazi di pertinenza dovranno essere sistemati salvaguardando le alberature e evitando le pavimentazioni impermeabili continue ove non già presenti (per i soli percorsi carrabili è ammessa l inghiaiatura o l acciottolato). E' altresì consentita l esecuzione di opere di sistemazione tendenti alla riqualificazione funzionale, compresa l eliminazione delle parti incongrue, in riferimento all unitarietà degli impianti morfologici o tipologici ed ai loro trascorsi storici. 2. È prevista in ogni caso la conservazione degli Spazi pertinenziali da tutelare, come perimetrati nell'elaborato di RUE. 3. In modo particolare per le aree pertinenziali di impianti fortificati gli interventi dovranno tendere alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle tracce ancora presenti nonché, se del caso, all'esecuzione di opere di ripristino. Come pure nel caso di giardini e altre aree di valore ambientale dovranno prevedersi i più opportuni interventi per la conservazione degli impianti vegetali come pure, se del caso, la messa a dimora di filari, siepi e macchie che ricostituiscano l originario stato dei luoghi. Non è ammessa la costruzione di serre, tettoie o manufatti precari. In tutti gli interventi, la sistemazione delle aree a verde dovrà avvenire utilizzando, sia per le alberature che per gli arbusti, le essenze tipiche della tradizione locale, nel rispetto del Regolamento Comunale del Verde. 4. Per gli altri spazi liberi le sistemazioni dovranno comunque costituirsi delle necessarie opere essenziali, anche con l allestimento di indispensabili strutture accessorie o impianti pertinenziali, realizzarsi con tecniche e materiali appropriati o compatibili, garantendo il mantenimento di congrui spazi permeabili. Sono in ogni caso preferibili pavimentazioni e lastricature di tipo permeabile. 5. Nelle aree cortilive e nelle aree a verde privato può essere ammessa, su parere favorevole della CQAP la realizzazione di spazi di parcheggio privato, purché : - non siano chiusi, ma solo eventualmente coperti a pergolato, - non turbino l'ordine dei prospetti interni. Tali strutture possono essere anche addossate ai muri di confine, fatti salvi i diritti di terzi. 68

69 6. È comunque raccomandabile la tutela di: stradelli d uso comune orti e altre zone permeabili corti rurali (si veda anche quanto disposto all Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). Le recinzioni devono essere realizzate con materiali appropriati alla tipicità dei luoghi uniformando, per quanto possibile, le tecniche e i particolari costruttivi agli elementi tipici tradizionali. Siepi, cortine vegetali, essenze arboree in filare poste in prossimità del confine dovranno realizzarsi garantendo l'integrazione e l uniformità con il contesto. Articolo 47. Viabilità storica 1. Oltre a quanto disposto dal PSC per la tutela della viabilità storica individuata in cartografia con graficismo sintetico (fino rilievo di dettaglio svolto in sede di eventuale intervento sull infrastruttura), valgono le seguenti ulteriori disposizioni di tipo regolamentare: a) oltre alle caratteristiche strutturali (tracciato e sezione) della viabilità storica, sono sottoposti a tutela anche le pavimentazioni e gli eventuali elementi di arredo e di pertinenza storico-testimoniali, salvo situazioni dettate da adeguamenti al codice della strada o per la tutela della pubblica sicurezza. E' in ogni caso vietato modificare le pavimentazioni esistenti e asfaltare strade storicamente bianche; per tali strade sono tuttavia ammessi interventi di depolverizzazione o similari; b) devono essere mantenuti gli attuali toponimi; le eventuali deliberazioni comunali in materia di toponomastica dovranno evitare denominazioni diverse da quelle conservate a meno che la nuova denominazione non sostituisca denominazioni recenti, ripristinando le antiche; c) sono sottoposti a tutela le targhe, i cartelli e la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico, sia isolata che affissa o comunque connessa agli edifici; d) deve essere salvaguardato il patrimonio vegetale connesso alla sede stradale (siepi, filari di alberi, piante su bivio, ecc.), provvedendo alla riqualificazione delle componenti vegetali presenti, ripristinando i caratteri vegetazionali tipici del paesaggio locale; e) devono essere salvaguardati gli incroci, i bivi e le diramazioni dal tronco principale, salvo situazioni dettate da adeguamenti al codice della strada o per la tutela della pubblica sicurezza; f) devono essere preferite, ove possibile, soluzioni non invasive per l'installazione di pali, tralicci, manufatti connessi alle reti di pubblica illuminazione, telefoniche, ecc.; che non compromettano la qualità ambientale del tracciato, ricercando possibili soluzioni alternative mediante interventi di interramento; g) le opere di mitigazione acustica a risanamento di situazioni esistenti in applicazione del DM 29/11/2000 e per interventi di adeguamento stradale, sono ammesse solo sulla scorta di un apposito studio di inserimento paesaggistico ambientale valutato positivamente dalla CQAP. La realizzazione di barriere acustiche, terrapieni e qualsiasi altro manufatto invasivo finalizzati alla mitigazione acustica per nuova edificazione o ampliamento di edifici esistenti dovrà essere oggetto ad attenta valutazione al fine di minimizzare il potenziale impatto paesaggistico. Tali interventi dovranno essere localizzati e progettati in modo da non necessitare di opere di mitigazione costituite da manufatti in elevazione, garantendo comunque il rispetto dei limiti acustici. CAPO II - AMBITI URBANI CONSOLIDATI 69

70 Articolo 48. AC1 Aree urbane consolidate a prevalente funzione residenziale 1. Definizione: comprendono le aree a prevalente destinazione residenziale di recente formazione, già edificate o parzialmente edificate, ad assetto urbanistico consolidato che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale. In queste aree, per gli edifici esistenti, il RUE prevede interventi volti al consolidamento ed alla qualificazione degli usi abitativi e delle attività complementari alla residenza e per i lotti liberi, interclusi nel tessuto edificato, ammette l edificazione, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di seguito indicati. Tali aree si suddividono in tre tipi: AC1a, AC1b, AC1c, AC1d in funzione della densità edilizia prevista e delle caratteristiche tipologiche degli edifici. 2. Modalità di attuazione: Nelle aree AC1, gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID). 3. Usi ammessi: usi principali (non inferiori al 70% della Su): a.1 Residenza a.2 Residenza collettiva usi secondari (non superiori al 30% della Su): b.1 Commercio diffuso (fatto salvo quanto disposto dall Articolo 59) b.2 Pubblici esercizi b.3 Piccoli uffici e studi professionali b.4 Artigianato di servizio b.5 Attrezzature per lo spettacolo ed attrezzature culturali compatibili con la residenza b.7 Attività produttive di tipo manifatturiero-laboratoriale c.5 Attrezzature di interesse comune c.6 Sedi istituzionali-amministrative d.1. Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere Sono altresì ammessi gli usi C.10.1, C.10.2, C.10.3 limitatamente agli impianti compatibili con le disposizioni più restrittive di cui al PSC, e gli usi C.11, limitatamente agli impianti fotovoltaici ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente. L insediamento degli usi sopra indicati, in tutti i casi sopra citati, è ammesso a condizione che sia garantita una dotazione minima di posti auto di pertinenza (P3), in parcheggi o autorimesse, secondo quanto previsto, per le diverse categorie funzionali, dal presente RUE. Per le unità edilizie con destinazioni d uso difformi da quelle sopra indicate, oltre agli interventi di adeguamento alle prescrizioni del presente RUE, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria, nonché di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo. 4. Tipi, parametri e modalità di intervento: Sono ammessi i seguenti tipi di intervento: MO, MS, RRC, RE, D, NC, CD secondo le funzioni previste dal precedente secondo comma. Nei casi di NC e AM gli interventi sono ammessi nel rispetto dei seguenti parametri; AC1a Aree urbane consolidate a prevalente funzione residenziale medio bassa densità - Uf = 0,50 mq./mq. - Q = 0,40 mq./mq. - Lm = 600 mq. o preesistente alla data di adozione del RUE - H max. = 9,00 mt. - Distanze: a norma del precedente Articolo 9 AC1b Aree urbane consolidate a prevalente funzione residenziale media densità - Uf = 0,60 mq./mq. - Q = 0,50 mq./mq. - Lm = 700 mq. o preesistente alla data di adozione del RUE - H max = 9,00 mt. - Distanza: a norma del precedente Articolo 9 AC1c Aree urbane consolidate a prevalente funzione residenziale medio alta densità - Uf = 0,70 mq./mq. - Q = 0,50 mq./mq. 70

71 - Lm = 800 mq. o preesistente alla data di adozione del RUE - H max. = 10,50 mt. - Distanze: a norma del precedente Articolo 9 AC1d Aree urbane consolidate a prevalente funzione residenziale alta densità - Uf = 1,00 mq./mq. - Rc = 0,50 mq./mq. - Lm = 800 mq. o preesistente alla data di adozione del RUE - H max. = 10,50 mt. - Distanze: a norma del precedente art. 9 Ulteriori parametri validi per tutte le aree AC1: P1 Parcheggi di urbanizzazione = come da Articolo 70 P3 Parcheggi di pertinenza = come da Articolo 38 SP Superficie permeabile = 30% della SF al netto della sup. coperta Vp Verde privato = 30% della SF al netto della sup. coperta Ivl Visuale Libera = 0,5 Articolo 49. AC2- Aree urbane consolidate con pertinenze di valore ecologico ambientale 1. Definizione: comprendono le aree costituenti orti, giardini e parchi privati di edifici; è prescritto quindi il mantenimento di tali aree inedificate salvo quanto previsto ai commi successivi come pure il mantenimento della loro piantumazione. 2. Modalità di attuazione: Nelle aree AC2, gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID). 3. Usi ammessi per gli immobili di cui le suddette aree costituiscono pertinenza: usi principali (non inferiori al 70% della Su): a.1 Residenza a.2 Residenza collettiva usi secondari (non superiori al 30% della Su): b.1.1 Esercizi commerciali di vicinato (fatto salvo quanto disposto dall Articolo 59) b.2 Pubblici esercizi b.3 Piccoli uffici e studi professionali b.4 Artigianato di servizio b.5 Attrezzature per lo spettacolo ed attrezzature culturali compatibili con la residenza b.7 Attività produttive di tipo manifatturiero-laboratoriale c.5 Attrezzature di interesse comune c.6 Sedi istituzionali-amministrative d.1. Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere Sono altresì ammessi gli usi C.10.1, C.10.2, C.10.3 limitatamente agli impianti compatibili con le disposizioni più restrittive di cui al PSC, e gli usi C.11, limitatamente agli impianti fotovoltaici ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente. È ammessa la costruzione di impianti per lo sport (piscine, tennis, bocce, ecc.) senza alcun tipo di copertura anche precaria; la costruzione di tali impianti dovrà tendere in ogni caso al corretto inserimento nell'ambiente circostante ed osservare le prescrizioni di cui al comma Tipi, parametri e modalità di intervento: per gli edifici esistenti in tali zone sono ammessi i seguenti interventi: MO, MS, RRS, RE, D, AM fino al 30% per unità immobiliari aventi dimensioni inferiori a 80 mq. di Su; fino al 25% per Su esistente compresa fra 81 e 150 mq.; fino al 20% per Su esistente superiore a 150 mq.; CD secondo le funzioni previste dal precedente terzo comma. 71

72 5. Nei casi di AM valgono le seguenti ulteriori prescrizioni: Q Rapporto di copertura = 0,40 mq./mq. Hmax Altezza massima = in rapporto con quella degli edifici preesistenti e comunque con un massimo di 9,00 mt. P3 Parcheggi di pertinenza = come da Articolo 38 D1,2,3 Distanze = a norma del precedente Articolo 9 SP Superficie permeabile = 50% della SF al netto della sup. coperta Vp Verde privato = 50% della SF al netto della sup. coperta Ivl Visuale Libera = 0,5 6. Prescrizioni particolari: nelle aree in oggetto gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti e delle relative pertinenze e di realizzazione di impianti scoperti per lo sport (piscine, tennis, bocce, ecc.), dovranno avvenire nel rispetto dei caratteri ambientali del luogo e secondo gli obiettivi prioritari di salvaguardia e valorizzazione delle aree libere sistemate a parchi, giardini, etc.; nell ambito di tali interventi dovrà pertanto essere limitata al minimo indispensabile l occupazione delle aree verdi preesistenti. Non possono essere abbattuti alberi ad alto fusto senza autorizzazione comunale; nei casi di abbattimento o di avvizzimento le piante devono essere sostituite. Articolo 50. AC3- Aree edificate in tutto od in parte, per funzioni prevalentemente residenziali, frutto di piani urbanistici attuativi attuati o in corso di completamento 1. Definizione: comprendono le aree oggetto di PUA, approvati ed in corso di attuazione o già attuati alla data di adozione delle presenti norme. Nelle aree AC3, interessate da piani urbanistici attuativi approvati e convenzionati, anche se non attuati, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata fissata per la loro validità ed efficacia nella delibera di approvazione degli strumenti stessi ovvero dalla convenzione stipulata o dalla legislazione in materia. 2. Allo scadere del termine fissato in convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione: - qualora le opere di urbanizzazione non siano completate, fermo restando l obbligo di cessione delle stesse al Comune, si dovrà procedere alla approvazione di una variante allo strumento urbanistico attuativo che ridefinisca i termini ed i contenuti del piano stesso, con riferimento agli stessi parametri urbanistici ed edilizi fissati dello strumento urbanistico attuativo originario. Il valore delle opere di urbanizzazione e le superfici delle aree da cedere, previste dalla variante, non potrà essere inferiore a quello definito dall originario strumento urbanistico attuativo, salvo che non vengano proporzionalmente ridotte le capacità edificatorie. Sino alla approvazione di tale variante sarà sospeso il rilascio dei titoli abilitativi volti all espressione dei diritti edificatori risultanti dallo strumento urbanistico scaduto; - qualora le opere di urbanizzazione siano state completate, lo strumento urbanistico attuativo potrà ritenersi completato, e resteranno validi tutti i parametri urbanistici ed edilizi fissati dello strumento urbanistico attuativo, per il completamento del piano, nei lotti eventualmente ancora liberi o da completare, salvo che per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, facendo riferimento alle medesime modalità di calcolo dei parametri di cui alla pianificazione vigente all'epoca dell'approvazione dello strumento urbanistico attuativo originario. 3. Modalità di attuazione: nelle aree AC3 gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID), secondo le prescrizioni urbanistiche ed edilizie contenute negli specifici PUA. Fatte salve le modifiche non comporanti variante di cui all'articolo 30 comma 6, sono ammesse varianti progettuali agli strumenti urbanistici attuativi, mantenendo fermi i parametri urbanistico-edilizi in base ai quali sono stati originariamente redatti. Per le varianti agli strumenti urbanistici attuativi, il valore delle opere di urbanizzazione, attualizzato al momento dell approvazione della variante e le superfici delle aree da cedere, previste dalla variante, non potrà essere inferiore a quello dedotto dall originario strumento urbanistico attuativo, salvo che non vengano proporzionalmente ridotte le capacità edificatorie. Eventuali varianti che introducano modifiche sostanziali all'assetto funzionale del comparto, devono essere previste nell'ambito di un POC che fisserà, eventualmente, sulla base di uno specifico accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, i nuovi parametri urbanistici ed edilizi e 72

73 le condizioni all'attuazione, anche al fine di garantire coerenza con lo schema planivolumetrico originario eventualmente avviato e comunque con il PSC. 4. Usi ammessi: sono quelli previsti nei rispettivi PUA approvati e convenzionati. La richiesta di insediamento di funzioni non previste dalla specifica Convenzione urbanistica del PUA, comunque ricomprese tra gli usi di cui alle aree AC1, comporta apposita variante del PUA, subordinata al reperimento dei parcheggi pertinenziali e delle eventuali dotazioni territoriali commisurate alle funzioni medesime per l eventuale quota in difetto, secondo i parametri di cui all'articolo 70. Il Comune potrà valutare, relativamente alle dotazioni territoriali, la loro monetizzazione secondo quanto disposto all'articolo Prescrizioni particolari: nei comparti indicati con le lettere A e B nell area AC3 "PEEP del capoluogo" si intende che l indice edificatorio previsto dal PUA in vigore possa essere applicato agli interi comparti indipendentemente dalla suddivisione dei singoli lotti. Articolo 51. APC 1 Aree specializzate per attività produttive ad assetto urbanistico consolidato interne alla zona urbana 1. Definizione: comprendono le aree a prevalente destinazione, produttiva, esistenti interne al centro edificato, all interno delle quali possono insediarsi, anche in modo integrato, le funzioni di cui al successivo comma. 2. Modalità di attuazione: Nelle aree APC1 gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID). Sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi mediante piano urbanistico attuativo (PUA), nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di cui al presente articolo. Tali PUA sono soggetti a POC. 3. Usi previsti: nelle aree APC1 è ammesso l insediamento dei seguenti usi: usi principali (non inferiori al 60% della Su): e.1 Attività artigianali e industriali di tipo manifatturiero e. 5 Artiginato di servizio all'auto c.13 Commercio all'ingrosso e magazzini usi secondari (non superiori al 40% della Su): b.1. Commercio diffuso (con esclusione degli esercizi alimentari e fatto salvo quanto disposto dall Articolo 59) b.2 Pubblici esercizi b.3 Piccoli uffici e studi professionali b.4 Artigianato di servizio b.6 Stazioni di servizio b.7 Attività produttive di tipo manifatturiero-laboratoriale c.5 Attrezzature di interesse comune c.12 Medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali e direzionali (con esclusione degli esercizi alimentari e delle medio-grandi e grandi strutture di vendita, fatto salvo quanto disposto dall Articolo 59) c.16 Attività di rimessaggio veicoli d.1. Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere Sono altresì ammessi gli usi C.10.1, C.10.2, C.10.3 limitatamente agli impianti compatibili con le disposizioni più restrittive di cui al PSC, C.10.4 e gli usi C.11, limitatamente agli impianti fotovoltaici ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente. 4. L insediamento delle destinazioni d uso di cui al comma precedente è consentito ad esclusione di nuove attività classificate insalubri di cui al DM 05/09/1994; le attività esistenti appartenenti alla 1 classe potranno effettuare solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definite dalle presenti norme, purché finalizzate alla eliminazione dei motivi di insalubrità, molestia, nocività, senza aumento della superficie utile. Per contro, le attività esistenti insalubri di 2 a classe potranno anche ampliarsi nel rispetto degli indici di zona e sempre unitamente ad interventi finalizzati alla eliminazione dei motivi di insalubrità, molestia, nocività, e previo ottenimento dell autorizzazione sindacale prevista dalla normativa sanitaria vigente. 5. Ai sensi dell'art. 94 del PSC nelle aree APC1 non sono altresì ammesse attività classificate a rischio di incidente rilevante. 73

74 6. Fatto salvo quanto disposto ai precedenti commi 4 e 5 nelle aree APC1 il rilascio dei titoli abilitativi edilizi concernenti l insediamento e/o le modifiche sostanziali da apportare ad attività produttive e di servizio caratterizzate da significativi impatti sull ambiente e sulla salute (come definite ed individuate nella DGR n 1446 del ), resta preventivamente subordinato ad un preventivo parere integrato ARPA/AUSL (art. 33 comma 5 della L.R. 31/2002), da acquisire nell ambito del procedimento unico previsto dal DPR 447/98 e ss.mm.ii. 7. Nell ambito dei fabbricati destinati alla funzione principale è possibile realizzare un'abitazione per il personale di sorveglianza o per i titolari, in misura non superiore a 120 mq di Su per ogni attività produttiva, da computarsi all interno della Su realizzabile e in misura non superiore al 20% della Su di ogni unità produttiva. La quota di Su residenziale non può essere alienata in forma disgiunta dall attività produttiva principale. A tal fine gli interventi sono subordinati alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo che sarà soggetto alla trascrizione nei registri immobiliari. Le abitazioni esistenti alla data di adozione del presente RUE possono essere mantenute anche se con superficie eccedente i limiti di cui sopra. 8. Parametri urbanistici ed edilizi: nelle aree APC1 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: SM Superficie minima di intervento UF Indice di utilizzazione fondiaria = SF (Superficie fondiaria) = - per le nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti: 0,5 mq/mq - per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione e contestuale nuova costruzione: Su esistente (quando superiore all'indice 0,5 mq/mq) ovvero 0,5 mq/mq (quando la Su esistente è inferiore all'indice) P1,2 Parcheggi di urbanizzazione = si veda l'articolo 70 P3 Parcheggi di pertinenza = si veda l'articolo 38 Ip Indice di permeabilità = 20% della SF al netto della sup. coperta Vp Verde privato = 20% della SF al netto della sup. coperta H Altezza massima = m 10,50 derogabile per volumi tecnici Ivl Visuale Libera = 0,5 D1 Distanze dai confini di proprietà D2 Distanze da confini di zona urbanistica = 5 m = 5 m nei confronti delle aree urbanistiche APC1 e APC2 e delle aree destinate alla viabilità e 10 m nei confronti di tutte le altre zone urbanistiche D3 Distanze tra edifici = all altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a 10 m 5. Prescrizioni particolari: All atto della presentazione della richiesta di permesso di costruire o della DIA, deve essere prodotta apposita certificazione dello stato di consistenza dei suoli e se necessario procedere alla bonifica o messa in sicurezza del sito in caso di contaminazione. In tutti gli interventi edilizi che implichino una variazione di destinazione d uso di suoli e/o immobili da uso artigianale/industriale ad uso residenziale o a servizi o a verde, dovrà essere effettuata una preliminare analisi geoambientale del sito che, sulla base delle potenziali fonti di inquinamento correlate alle pregresse attività, attesti la non sussistenza di valori di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee tali da determinare rischi per l ambiente (rif.to concentrazioni limite riportate nelle tabelle allegate al D.M. n 471del ). Tutti i casi di insediamento (sia di nuova realizzazione che di riuso di contenitori preesistenti) di medio-grandi strutture di vendita commerciale non alimentari, vanno subordinati alla redazione di un piano urbanistico attuativo (PUA), al fine di inserire nella convenzione l impegno relativo alle opere di mitigazione 74

75 ambientale e/o di miglioramento dell accessibilità, in relazione ai possibili impatti dei nuovi insediamenti commerciali sull ambiente, sulla mobilità e sulla rete dei servizi pubblici e privati preesistenti, in relazione ai criteri regionali. Tali interventi sono assogettati ad inserimento nel POC. Articolo 52. APC 2 Aree specializzate per attività produttive ad assetto urbanistico consolidato esterne alla zona urbana 1. Definizione: comprendono le aree a prevalente destinazione produttiva esistenti, esterne al centro edificato, le quali, in quanto già urbanizzate, non comportano la necessità di intervento mediante Piano Urbanistico Attuativo. 2. Modalità di attuazione: Nelle aree APC2 gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID). 3. Usi previsti: usi principali (non inferiori al 60% della Su): e.1 Attività artigianali e industriali di tipo manifatturiero e.2 insediamenti di tipo agro-industriale e. 5 Artiginato di servizio all'auto e.4 Depositi a cielo aperto e.5 Attività di rottamazione e/o recupero di rifiuti speciali c.13 Commercio all'ingrosso e magazzini usi secondari (non superiori al 40% della Su): b.1 Esercizi di vicinato (con esclusione degli esercizi alimentari e fatto salvo quanto disposto dall Articolo 59) b.2 Pubblici esercizi b.4 Artigianato di servizio b.6 Stazioni di servizio b.7 Attività produttive di tipo manifatturiero-laboratoriale c.9 Servzi veternari c.12 Medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali e direzionali (con esclusione degli esercizi alimentari e delle medio-grandi e grandi strutture di vendita, fatto salvo quanto disposto dall Articolo 59) c.16 Attività di rimessaggio veicoli d.1. Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere Sono altresì ammessi gli usi C.10.1, C.10.2, C.10.3 limitatamente agli impianti compatibili con le disposizioni più restrittive di cui al PSC, C.10.4 e gli usi C.11, limitatamente agli impianti fotovoltaici ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente. Le destinazioni d uso di cui sopra sono consentite anche se ricomprese tra le industrie insalubri di 1 a e 2 a classe di cui al DM 05/09/1994, purché siano prese speciali cautele per la incolumità del vicinato secondo le modalità specificate dall autorità proposta. Al fine di una valutazione preventiva degli effetti sul territorio derivanti dall insediamento senza opere di attività ascrivibili all elenco delle industrie insalubri di cui al decreto del Ministero della sanità 5 settembre 1994, in contenitori vuoti di nuova realizzazione e/o per sub ingresso in fabbricati esistenti (non soggetto quindi al conseguimento di alcun titolo abilitativo di carattere edilizio ma solamente a notifica ex art. 48 DPR n 303/1956), oltre a quanto previsto dalla normativa sanitaria vigente si vincola l esercizio dell attività al conseguimento di un preventivo formale nulla osta da parte del Responsabile del SUE, che, in tal caso, potrà avvalersi anche degli Enti esterni competenti in materia di tutela igienicoambientale. 4. Parametri urbanistici edilizi Nei casi di RE, NC e AM gli interventi sono ammessi nel rispetto dei seguenti parametri: Uf = 0,70 mq./mq. Q = 0,70 mq./mq. Hm = 12 mt. ad esclusione dei volumi tecnici.. Distanze: a norma del precedente Articolo 9. 75

76 Lm = 1000 mq. Articolo 53. APC 3 Aree per attività produttive destinate all'ampliamento di aziende esistenti 1. Definzione: comprendono le aree necessarie all ampliamento di attività produttive esistenti alla data di adozione del RUE; il loro utilizzo è pertanto concesso esclusivamente alle ditte che hanno chiesto l ampliamento al fine di una loro ristrutturazione o potenziamento produttivo. 2. Usi previsti: quelli esistenti alla data di adozione del presente RUE; eventuali modifiche di destinazione d uso possono essere consentite secondo le disposizioni contemplate dal successivo 4 comma. 3. L'area destinata all'ampliamento non potrà essere successivamente frazionata e alienata a terzi per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla data di rilascio del permesso di costruire. Il permesso di costruire è pertanto subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo nella quale l'impresa si impegna a tal riguardo. 4. Qualora le esigenze di ampliamento dell attività esistente alla data di adozione del RUE siano venute a cessare, o venga avanzata dal proprietario specifica richiesta di uno sfruttamento edilizio del lotto, che comporti l insediamento di una attività diversa da quella insediata alla data di adozione del RUE e che sia attuato tramite nuovo intervento edilzio o modifica della destinazione d uso, spetta al Consiglio Comunale verificarne la compatibilità ed in caso affermativo, procedere tramite apposita variante al RUE. 5. Modalità di attuazione e indici e parametri urbanistico edilizi: in tali aree il RUE si attua per intervento edilizio diretto e secondo gli indici e parametri urbanistico edilizi definiti dal precedente Articolo Prescrizioni particolari: per l area identificata con apposito simbolo nella planimetria di RUE, destinata all ampliamento dell azienda ivi insediata, l indice di Uf è ridotto a 0,20 mq/mq. L intervento di ampliamento potrà attuarsi a fronte dell impegno, da sancirsi nell atto unilaterale d obbligo di cui al comma 3, da parte dell azienda insediata di perseguire in tutto o in parte l autosufficienza energetica, mediante l installazione/realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili anche in regime di cocombustione, senza i limiti di cui al presente RUE e nel rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente nazionale e regionale. L intervento di ampliamento è altresì subordinato alla attuazione di opere di mitigazione e compensazione ambientale e di miglioramento dell inserimento paesaggistico specie lungo i confini con il territorio rurale ed a confine con gli insediamenti residenziali esistenti, previa predisposizione di un progetto di riqualificazione ambientale e paesaggistica complessivo relativo anche agli insediamenti esistenti. Le opere surriferite dovranno contemplare, comunque, la realizzazione di una superficie a verde ecologico pari alla superficie utile degli insediamenti in ampliamento e comunque garantendo una superficie permeabile pari al 30% della Sf. Eventuali attività produttive di natura insalubre saranno insediate lontano da insediamenti residenziali esistenti ai margini del comparto. Nel caso di opere di particolare estensione ricadenti nell ambito di interesse archeologico individuato con apposita simbologia che prevedano sbancamenti di notevoli entità (lottizzazioni, reti infrastrutturali e similari) saranno effettuati, preventivamente ai lavori, accertamenti sulla presenza di eventuali reperti archeologici. Per quel che riguarda l Ambito APC3 Saib e Driade Fossadello, oltre alla progettazione di opere di laminazione, si dovrà prevedere la predisposizione di una soluzione tecnica che presenti, prioritariamente, l allontanamento in Nure delle acque di pioggia tramite il canale Dolzana I, corrente ad ovest dei due comparti. In alternativa può essere predisposta una soluzione tecnica che preveda l interruzione dello scarico delle acque meteoriche dei due comparti ed il loro stoccaggio internamente alle aree di pertinenza per almeno sette giorni. Per quel che riguarda l Ambito APC3 Zeniti Caorso, il progetto attuativo delle nuove aree dovrà prevedere anche lo spostamento del canale di bonifica Buffalora esternamente al lotto. 76

77 Articolo 54. APC 4 Aree specializzate per attività produttive attuate sulla base di piani urbanistici attuativi od in corso di attuazione 1. Definizione: comprendono le aree di espansione attuate od in corso di attuazione, sulla base di piani di lottizzazioni o di piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata approvati, nonchè quelle per le quali con l'iter di approvazione attivato entro la data del Modalità di attuazione: in tali aree il RUE si attua, di norma, mediante intervento edilizio diretto, secondo le prescrizioni urbanistiche ed edilizie contenute negli specifici P.U.A. Allo scadere del termine fissato in convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione: - qualora le opere di urbanizzazione non siano completate, fermo restando l obbligo di cessione delle stesse al Comune, si dovrà procedere alla approvazione di una variante allo strumento urbanistico attuativo che ridefinisca i termini ed i contenuti del piano stesso, con riferimento agli stessi parametri urbanistici ed edilizi fissati dello strumento urbanistico attuativo originario. Il valore delle opere di urbanizzazione e le superfici delle aree da cedere, previste dalla variante, non potrà essere inferiore a quello definito dall originario strumento urbanistico attuativo, salvo che non vengano proporzionalmente ridotte le capacità edificatorie. Sino alla approvazione di tale variante sarà sospeso il rilascio dei titoli abilitativi volti all espressione dei diritti edificatori risultanti dallo strumento urbanistico scaduto; - qualora le opere di urbanizzazione siano state completate, lo strumento urbanistico attuativo potrà ritenersi completato, ma resteranno validi tutti i parametri urbanistici ed edilizi fissati dello strumento urbanistico attuativo, per il completamento del piano, nei lotti eventualmente ancora liberi o da completare, salvo che per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, facendo riferimento alle medesime modalità di calcolo dei parametri di cui alla pianificazione vigente all'epoca dell'approvazione dello strumento urbanistico attuativo originario. 3. Usi previsti: sono quelli previsti nei rispettivi PUA approvati e convenzionati. La richiesta di insediamento di funzioni non previste dalla specifica Convenzione urbanistica del PUA, comunque ricomprese tra gli usi di cui alle aree APC2, comporta apposita variante del PUA, subordinata al reperimento dei parcheggi pertinenziali e delle eventuali dotazioni territoriali commisurate alle funzioni medesime per l eventuale quota in difetto, secondo i parametri di cui all'articolo 70. Il Comune potrà valutare relativamente alle dotazioni territoriali la loro monetizzazione secondo quanto disposto dall'articolo Parametri e indici urbanistico edilizi: nelle aree di cui al presente articolo gli interventi si attuano secondo i parametri e indici urbanistico edilizi contenute negli specifici PUA approvati e convenzionati. Fatte salve le modifiche non comporanti variante di cui all'articolo 30 comma 6, sono ammesse varianti progettuali agli strumenti urbanistici attuativi, mantenendo fermi i parametri urbanistico-edilizi in base ai quali sono stati originariamente redatti. Per le varianti agli strumenti urbanistici attuativi, il valore delle opere di urbanizzazione, attualizzato al momento dell approvazione della variante e le superfici delle aree da cedere, previste dalla variante, non potrà essere inferiore a quello dedotto dall originario strumento urbanistico attuativo, salvo che non vengano proporzionalmente ridotte le capacità edificatorie. Eventuali varianti che introducano modifiche sostanziali all'assetto fisico-funzionale del comparto, devono essere previste nell'ambito di un POC che fisserà, eventualmente, sulla base di uno specifico accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, i nuovi parametri urbanistici ed edilizi e le condizioni all'attuazione, anche al fine di garantire coerenza con lo schema planivolumetrico originario eventualmente avviato e comunque con il PSC. 5. Prescrizioni particolari: per le aree di trasformazione previste dalla strumentazione urbanistica pre-vigente, per i quali sia stata presentata almeno bozza di PUA entro la data del (così come stabilito dall art. 10 delle NTA del PSC) l'attuazione avverrà secondo le destinazioni, i parametri e gli indici ed, in generale, la disciplina urbanistica del PRG pre-vigente, confermando altresì procedimenti in itinere. 77

78 Articolo 55. consolidato APC 5 Aree per attività miste terziarie commerciali e produttive ad assetto urbanistico 1. Definizione: comprendono le parti di territorio destinate ad insediamenti per attività miste terziarie commerciali e produttive ad assetto urbanistico consolidato. 2. Modalità di attuazione: in tali aree il RUE si attua, di norma, mediante Intervento Edilizio diretto, secondo le prescrizioni urbanistiche ed edilizie contenute negli specifici P.U.A. approvati e convenzionati. Valgono altresì le disposizioni di cui al precedente artcolo comma 2 riguardanti il completamento o meno delle opere di urbanizzazione. 3. Usi previsti: sono quelli previsti nei rispettivi PUA approvati e convenzionati. La richiesta di insediamento di funzioni non previste dalla specifica Convenzione urbanistica del PUA, comunque ricomprese tra i seguenti usi principali e secondari, comporta apposita variante del PUA, subordinata al reperimento dei parcheggi pertinenziali e delle eventuali dotazioni territoriali commisurate alle funzioni medesime per l eventuale quota in difetto, secondo i parametri di cui all'articolo 70. Il Comune potrà valutare relativamente alle dotazioni territoriali la loro monetizzazione secondo quanto disposto dall'articolo 70. usi principali (non inferiori al 60% della Su): e.1 Attività artigianali e industriali di tipo manifatturiero e. 5 Artiginato di servizio all'auto c.13 Commercio all'ingrosso e magazzini b.1 Commercio diffuso (con esclusione degli esercizi alimentari, fatto salvo quanto disposto dall Articolo 59) b.3 Piccoli uffici e studi professionali b.7 Attività produttive di tipo manifatturiero-laboratoriale c.12 Medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali e direzionali (con esclusione degli esercizi alimentari e delle medio-grandi e grandi strutture di vendita, fatto salvo quanto disposto dall Articolo 59) c.14 Attrezzature per lo spettacolo e il tempo libero a forte concorso di pubblico c.16 Attività di rimessaggio veicoli usi secondari (non superiori al 40% della Su): b.2 Pubblici esercizi b.4 Artigianato di servizio b.6 Stazioni di servizio c.5 Attrezzature di interesse comune d.1. Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere Sono altresì ammessi gli usi C.10.1, C.10.2, C.10.3 limitatamente agli impianti compatibili con le disposizioni più restrittive di cui al PSC, C.10.4 e gli usi C.11, limitatamente agli impianti fotovoltaici ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente. 4. Parametri e indici urbanistico edilizi: nelle aree di cui al presente articolo gli interventi si attuano secondo i parametri e indici urbanistico edilizi contenuti negli specifici PUA approvati e convenzionati. Sono ammesse varianti secondo le modalità di cui al precedente articolo, comma 4. Articolo 56. APC 6- Aree per attività terziarie, ricettive e di servizio ad assetto urbanistico consolidato 1. Definizione: comprendono le aree a destinazione specifica per attrezzature alberghiere, pubblici esercizi, attrezzature commerciali e per le attività d'asta e funzioni connesse; ogni area è individuata con apposita simbologia nelle planimetrie di RUE con riferimento alle seguenti fattispecie: a) ATTREZZATURE ALBERGHIERE b) ATTREZZATURE COMMERCIALI E TERZIARIE c) ATTIVITA' D'ASTA E FUNZIONI COMPLEMENTARI 2. Modalità di attuazione: nelle aree di cui al presente articolo il RUE si attua mediante Intervento edilizio diretto e secondo le prescrizioni urbanistiche ed edilizie contenute negli specifici P.U.A. approvati e convenzionati ove 78

79 presenti. Valgono altresì le disposizioni di cui al precedente Articolo 54 comma 2 riguardanti il completamento o meno delle opere di urbanizzazione. 3. Usi previsti: usi principali (non inferiori al 60% della Su): b.1 Commercio diffuso c.12 Medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali e direzionali (escluse le grandi strutture di vendita) c.13 Commercio all'ingrosso e magazzini d.1. Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere c. 14 Attrezzature per lo spettacolo e il tempo libero a forte concorso di pubblico. usi secondari (non superiori al 40% della Su): b.2 Pubblici esercizi b.3 Usi vari di tipo diffuso b.4 Artigianato di servizio b.7 Attività produttive di tipo manifatturiero-laboratoriale e. 5 Artiginato di servizio all'auto b.6 Stazioni di servizio c.5 Attrezzature di interesse comune c.16 Attività di rimessaggio veicoli Sono altresì ammessi gli usi C.10.1, C.10.2, C.10.3 limitatamente agli impianti compatibili con le disposizioni più restrittive di cui al PSC, e gli usi C.11, limitatamente agli impianti fotovoltaici ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente. Per le aree auttuate mediante PUA gli usi ammessi sono quelli previsti nei rispettivi PUA approvati e convenzionati. La richiesta di insediamento di funzioni non previste dalla specifica Convenzione urbanistica del PUA, comunque ricomprese tra gli usi principali e secondari sopra riportati, comporta apposita variante del PUA, subordinata al reperimento dei parcheggi pertinenziali e delle eventuali dotazioni territoriali commisurate alle funzioni medesime per l eventuale quota in difetto, secondo i parametri di cui all'articolo 70. Il Comune potrà valutare relativamente alle dotazioni territoriali la loro monetizzazione secondo quanto disposto dall'articolo 70. Per le aree classifiacate per attività d'asta e funzioni complementari valgono i seguenti usi: - usi principali: c.18 attività d'asta - usi secondari: b.1, b.2, b.3, b.4, b. 7, c.13, e.1, e.3, e.4, e le attività produttive e commerciali insalubri limitatamente alle funzioni complementari. 4. Parametri urbanistici edilizi: nelle aree destinate ad attività terziarie, ricettive, di servizio, non oggetto di PUA, l edificazione avviene nel rispetto dei seguenti indici: SM Superficie minima di intervento Uf Indice di utilizzazione fondiaria = SF (Superficie fondiaria) = Nei casi di RE, AM e NC gli interventi sono ammessi nel rispetto dei seguenti parametri = 0,70 mq./mq. Rapporto di copertura = 0,70 mq./mq. P1,2 Parcheggi di urbanizzazione = si veda l'articolo 70 P3 Parcheggi di pertinenza = si veda l'articolo 38 SP Superficie permeabile Vp Verde privato H Altezza massima Ivl Visuale Libera = 0,5 D1 Distanze dai confini di proprietà = 5 m = 50% della SF al netto della sup. coperta = 50% della SF al netto della sup. coperta = m 12, derogabile per volumi tecnici 79

80 D2 Distanze da confini di zona urbanistica D3 Distanze tra edifici = 5 m = all altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a 10 m Nelle aree destinate ad attività terziarie, ricettive, di servizio, attuate mediante PUA, si applicano i parametri e indici urbanistico edilizi contenuti negli specifici PUA approvati e convenzionati. Sono ammesse varianti secondo le modalità di cui al precedente Articolo 54, comma 4. Per le aree classifiacate per attività d'asta e funzioni complementari valgono i seguenti parametri e indici urbanistico edilizi (nei casi di NC, AM e RE): - Ut = 0,05 mq./mq. - Q = 0,05 mq./mq. - Hm = 12 mt. ad esclusione dei volumi tecnici e delle insegne. - Distanze: a norma del precedente Articolo 9. Articolo 57. Impianti per la gestione di rifiuti 1. Nel territorio comunale non è consentita la realizzazione di nuovi impianti, anche se risultano di trasferimento di altre attività già esistenti nel territorio comunale, per lo stoccaggio provvisorio per conto terzi e per il trattamento dei rifiuti speciali anche tossici e nocivi e in generale impianti privati che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti speciali. 2. Per gli impianti esistenti alla data di adozione del RUE sono sempre ammessi interventi di MO. Sono pure ammessi interventi di MS, purché non determinino un aggravio di eventuali pericoli di insalubrità. Sono altresì ammessi altri interventi approvati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione volti alla eliminazione di cause di insalubrità o non determinino un aggravio di eventuali pericoli di insalubrità, e sempre in conformità alle disposizioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati (PTCP e PPGR). Articolo 58. Nazzaro Caorso Ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovra comunale APS01 San 1. Le aree consolidate per attività produttive come individuate dal presente RUE ricadenti entro il perimetro dell Ambito specializzato per attività produttive sovra comunale denominato APS 01 San Nazzaro Caorso e riportato nella tav. PSC01 del PSC, sono soggette alle seguenti ulteriori disposizioni. 2. In tutti gli interventi di NC, AM e RE totale dell edificio e delle sue aree pertinenziali si dovranno perseguire standard elevati di qualità architettonico-edilizia degli spazi aperti e costruiti tenuto conto anche delle prescrizioni costruttive di cui al presente regolamento volte al contenimento degli impatti ambientali e paesaggistici, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi idrici ed all efficientamento energetico, nonché si dovranno rispettare, ove possibile, gli ulteriori requisiti edilizio-infrastrutturali propri delle Aree produttive ecologicamente attrezzate stabiliti dagli enti preposti. Sono fatte salve ulteriori disposizioni eventualmente contenute nell'accordo territoriale. 80

81 Articolo 59. territorio comunale Disposizioni specifiche per la regolazione delle attività commerciali nei diversi ambiti del 1. Ai soli fini della disciplina delle attività commerciali di cui al presente articolo, il territorio comunale è suddiviso per ZONE ed AREE secondo la seguente classificazione: - ZONA 1 : Centro Storico del capoluogo di Caorso e aree di cui agli artt. 42 e 43 come delimitato nella tav.; - ZONA 2: Aree AC1, AC2, AC3, nonché le aree di trasformazione residenziale individuate dal POC esterne alla Zona 1 e le aree APC1, APC2, APC3, APC4, APC5, APC6 nonché le aree di trasformazione produttiva individuate dal POC; - ZONA 3: I centri storici frazionali e le aree agricole. 2. Disciplina delle attività commerciali nella ZONA 1 Nel tessuto del Centro Storico sono consentiti, nel rispetto dei criteri adottati ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 114/98, delle disposizioni specifiche di cui alle presenti norme e per il perseguimento degli obiettivi di cui al successivo comma, gli usi delle seguenti tipologie commerciali: a) Esercizi di vicinato; b) Medio-piccole strutture di vendita (uso b.1.2), alimentari e non alimentari; c) Medio-piccole strutture di vendita (uso c.12.1), alimentari e non alimentari. Le aree e gli edifici all'interno del Centro Storico sono complessivamente ed espressamente individuati ai fini della elaborazione di progetti di valorizzazione commerciale ( PVC ) di cui all'art. 8 della L.R. n. 14 del 5 luglio 1999, per il perseguimento dei seguenti specifici obiettivi: 1. Promuovere lo sviluppo e la riqualificazione commerciale riconoscendo il Centro Storico come area commerciale naturale e privilegiata della vita economica cittadina; 2. Favorire l'organizzazione e l'associazionismo degli operatori al fine di aumentare la forza di attrazione delle aree e le professionalità presenti ed incentivare l'economia di scala; 3. Favorire la riorganizzazione urbanistica, mediante l'indicazione di opportunità commerciali che agevolino il recupero e la riqualificazione di contenitori preesistenti; 4. Favorire la miglior fruizione dei servizi da parte dell'utenza, mediante la riorganizzazione commerciale e dei servizi connessi, tra cui quelli per i parcheggi e per il trasporto pubblico; 5. Favorire la più specifica caratterizzazione di zone a diversa valenza commerciale; 6. Favorire la più ampia concorrenzialità tra le diverse forme di impresa, incentivando la vitalità commerciale e proponendo ulteriori possibilità di sviluppo agli operatori esistenti anche attraverso una qualificata rivitalizzazione del centro storico mediante iniziative di animazione; 7. Qualificare la presenza del comparto alimentare favorendo l'integrazione delle tipologie distributive, nelle zone in cui è carente la presenza di assi commerciali e numerosa è la presenza di nuclei familiari; 8. Favorire lo sviluppo di esercizi di vicinato che trattano prodotti nuovi e di qualità; 9. Favorire nell'ambito dei PVC, la creazione di "percorsi" di acquisto ed il potenziamento e miglioramento di quelli esistenti. All'interno della "ZONA 1: centro storico" si applicano le disposizioni specifiche di cui ai seguenti punti: - Nel rispetto delle disposizioni di cui al capo I del titolo III delle presenti norme, nonché degli specifici caratteri tipologici ed architettonici nonché compatibilmente con i valori storici, artistici da preservare, negli edifici di interesse storico architettonico e di pregio-storico culturale, è consentita la nuova destinazione d'uso ad esercizi di vicinato. - Per gli altri edifici esistenti viene confermata la destinazione in atto; nei casi di cambio di destinazione d uso è consentito, oltre all'uso esercizi di vicinato, anche l inserimento di medio-piccole strutture di vendita (uso b.1.2), non alimentare. - Limitatamente agli esercizi commerciali di vicinato esistenti, la cui attività venga riattivata o dismessa dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, è ammesso il riutilizzo ai fini commerciali, utilizzando la superficie di vendita già autorizzata o quella risultante da concessione/autorizzazione edilizia preesistente senza l'adeguamento della dotazione di parcheggi di cui all'articolo La nuova destinazione d'uso dei locali a medio-piccole strutture di vendita (uso c.12.1), è consentita solo all'interno di PUA e nei casi necessari in cui sia rispettata la dotazione minima di parcheggi pertinenziali di 81

82 uso comune (P3) definita dalle presenti norme. Le dotazioni di parcheggi (P1) e (P2) non sono monetizzabili; la verifica della dotazione dei parcheggi di cui sopra è condizione inderogabile per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività sulla base delle norme comunali, stabilite ai sensi dell'art. 8 del D. L.gs 114/98. - E' vietata nella ZONA 1 la destinazione di edifici o parti di edifici all'uso di medio-grandi strutture e di grandi strutture di vendita. - Il Comune provvederà alla redazione di un progetto di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. luglio 1999, n 14, relativo, tra l'altro, alla sistemazione degli spazi scoperti pubblici e privati, a cui i proprietari dovranno adeguarsi; per lo spazio pubblico il progetto prevederà il ridisegno e la sistemazione della sede stradale (corsie automobilistiche, marciapiedi, parcheggi ), le sistemazioni a verde e l'arredo urbano. 3. Nella ZONA 2 si applicano le seguenti disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione delle attività commerciali: a) Le dotazioni minime di Parcheggi P1, P2, P3 di cui alle presenti norme non sono in nessun caso, monetizzabili. b) Per gli edifici e strutture commerciali di vendita esistenti la cui attività venga riattivata o dismessa dopo l'entrata in vigore delle presenti norme è ammesso il riutilizzo ai fini commerciali, mantenendo la superficie di vendita già autorizzata e senza l'adeguamento della dotazione di parcheggi di cui all'art 38. c) Nell'area con l'indicazione specifica MPA e MPE, è ammesso l'inserimento di una sola medio - piccola struttura di vendita per ogni localizzazione, comunque nel rispetto degli indici edilizi ed urbanistici dell area previsti dal PSC/RUE. d) Nelle aree APC come definite dal presente RUE, nonché negli ambiti specializzati per attività produttive aree di trasformazione produttiva come individuate dal PSC/POC è sempre ammesso l'insediamento di esercizi di vicinato (con esclusione degli esercizi alimentari). E' altresì consentito l'uso di medio-piccole strutture di vendita, nel rispetto delle condizioni di accessibilità di cui alla D.C.R. 1253/1999 (con esclusione delle strutture di vendita alimentari). 4. Nella ZONA 3 si applicano le seguenti disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione delle attività commerciali: a) Nelle zone e negli edifici esistenti del territorio rurale sono vietati qualsiasi uso ed attività ai fini commerciali, ad esclusione di quanto disposto al capo III del titolo III delle presenti norme (disciplina delle aree agricole). b) E' comunque vietato l'inserimento di medie e grandi strutture di vendita. c) In tutti i centri storici frazionali è ammessa la destinazione di un immobile esistente per la creazione di un servizio commerciale polifunzionale, ai sensi dell'art.6 primo comma lettera e) del D. Lgs. n. 114/98. 82

83 CAPO - III TERRITORIO RURALE Articolo 60. Articolazione del territorio rurale e prescrizioni particolari 1. Nella tav. "Disciplina urbanistica ed edilizia dei centri urbani e del territorio rurale" del RUE è riportata l articolazione del territorio rurale con riferimento ai 3 tipi di ambiti definita dal PSC: a) aree agricole di rilievo paesaggistico (ARP); b) aree ad alta vocazione produttiva agricola (APA); c) aree agricole periurbane (AAP). 2. Nel territorio rurale il RUE individua inoltre: a) le aree non agricole specificamente attrezzate per attività fruitive, ricreative, sportive e turistiche compatibili; b) gli impianti ricadenti in territorio rurale costituenti dotazioni territoriali: cimiteri, depuratori, ecc.; Nelle aree agricole di rilievo paesaggistico le specie arboree ammissibili sono definite nel dettaglio dalle Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale approvate dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 10/ Nelle aree ARP, APA e AAP del territorio rurale, si applicano le seguenti prescrizioni: a) per l applicazione delle NTA del PSC e del RUE si fa riferimento allo stato di fatto esistente alla data di adozione del PSC, così come risulta dai documenti catastali che documentano l appoderamento in atto, con riferimento al rapporto tra edifici e superficie agricola di pertinenza; b) per il computo delle superfici minime di intervento (SMA) ai fini dell applicazione degli indici relativi alle attività agricole normali possono essere utilizzati i terreni di proprietà, o dei quali si ha diritto d uso ai sensi delle leggi vigenti, anche non contigui, compresi nel territorio comunale, e quelli compresi nei comuni limitrofi, purché il richiedente la concessione dimostri che i terreni al di fuori del territorio comunale sono classificati dallo strumento urbanistico vigente in quel comune, quali zone agricole e dimostri inoltre di aver notificato a quella Amministrazione Comunale la propria rinuncia, regolarmente trascritta alla Conservatoria Immobiliare, al computo di tali aree per la costruzione di fabbricati rurali o residenziali al servizio del fondo. In tali casi, laddove è richiesto un Piano di Riconversione e di Ammodernamento di azienda Agricola (PRA), questo dovrà essere inviato anche agli altri Comuni nei quali ricadono i terreni considerati, perché ne possano valutare la correttezza rispetto agli atti pregressi e tenere conto nell'eventualità di successive richieste; c) ai fini della definizione della superficie minima di intervento (SMA), per l applicazione del RUE, i frazionamenti successivi alla data di adozione del RUE possono essere considerati validi solo a condizione che attraverso tali frazionamenti non vengano a formarsi aziende agricole residue su cui insistano edifici per i quali risultino superati i massimi dei parametri urbanistico-edilizi stabiliti dal RUE per il tipo di edificio e di area agricola cui si riferiscono. In ogni caso non è consentita la formazione di aziende residue inferiori a 5 ettari; d) la SU dei fabbricati esistenti si computa ai fini degli indici edilizi di cui ai successivi articoli. Serre mobili stagionali, effettivamente rimosse secondo il ciclo colturale, non sono considerate ai fini degli indici; e) nelle unità poderali agricole su cui insistano edifici di cui è consentito il recupero per usi non connessi con l esercizio delle attività agricole è esclusa l edificazione di nuovi edifici abitativi. Tale esclusione vale anche per le unità poderali agricole ottenute a seguito di frazionamenti; f) le aziende agricole di nuova formazione potranno dotarsi di fabbricati esclusivamente tramite la redazione di un programma di ammodernamento aziendale o interaziendale purché sia rispettato il seguente intervento minimo: coltivazioni estensive = 20 ha; coltivazione orticole e simili = 2 ha; g) ai fini della realizzazione di nuovi edifici a servizio dei fondi agricoli, ove ammesse, il richiedente deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale"; h) le nuove costruzioni agricole, quando ammesse dal presente RUE, dovranno essere realizzate entro un unico organismo edilizio comprendente anche i locali di servizio. Tali costruzioni dovranno in ogni caso essere ubicate in adiacenza a complessi edificati preesistenti, comunque ad una distanza non superiore a 50 m. da questi, ed integrate secondo criteri di coerenza tipologica, compositiva e costruttiva con le forme tradizionali locali, ed in particolare (si veda anche quando disposto all'articolo 66): - compattezza ed autonomia funzionale dell area cortiliva, 83

84 - correlazione dell ubicazione degli edifici alla rete dei percorsi e della viabilità vicinale, - caratteristiche volumetriche e planimetriche coerenti con le tipologie rurali tradizionali, - impiego di sistemi strutturali e di materiali costruttivi e di finitura della tradizione locale, - adozione di opportuni accorgimenti di corretto inserimento ambientale e paesaggistico; - per gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia che non possano essere serviti da pubblica fognatura, è vietato lo scarico delle acque reflue, senza un preventivo trattamento, in acque superficiali o sul suolo. Dovranno pertanto essere previsti sistemi di depurazione privati con i criteri riportati nelle tabelle A, B, C, e D allegate alla delibera G.R. n 1053 del 09/06/03; i) Nel caso in cui l'azienda agricola sia costituita da più appezzamenti di terreno non contigui tra loro (corpi aziendali), gli interventi edilizi di norma dovranno essere ubicati nel corpo aziendale sul quale insistono edifici preesistenti e in adiacenza a questi, comunque ad una distanza non superiore a m. 50, o, in assenza di edifici preesistenti, nel corpo aziendale di superficie maggiore; j) Ubicazioni diverse degli interventi edilizi di cui alle lett. h) e i) precedenti potranno essere ammesse solo in presenza di specifiche esigenze organizzative aziendali, debitamente documentate da una apposita relazione tecnica, o nei casi in cui siano presenti vincoli restrittivi alla edificabilità nei corpi aziendali già dotati di edifici o di superficie maggiore; k) Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall applicazione dei parametri edilizi urbanistici prescritti dagli articoli seguenti del presente capo per qualsiasi tipo di intervento, sono da intendersi come limiti massimi di potenzialità riferiti alle singole unità di intervento. L utilizzo completo delle possibilità edificatorie di cui al presente RUE comporta il vincolo di inedificabilità per tutti quei fondi ai quali sono stati applicati i parametri urbanistico-edilizi all atto del permesso di costruire. Tale vincolo di inedificabilità è trascritto alla Conservatoria degli Atti Immobiliari nelle forme e con le procedure di legge. 4. Oltre a quanto disposto all'articolo 37 in merito a determinati usi agricoli valgono le prescrizioni di seguito riportate: a) nel territorio rurale i bacini di accumulo e stoccaggio dei liquami zootecnici non potranno essere posti a distanze inferiori a: 80 m da edifici di civile abitazione; 20 m dai confini di proprietà, con eventuale facoltà di deroga da parte del responsabile del SUE in caso di interventi edilizi presso insediamenti zootecnici esistenti; dovrà comunque essere garantito il rispetto dei criteri e delle norme tecniche regionali (Regolamento regionale 28 ottobre 2011 n. 1) e delle eventuali ulteriori disposizioni contenute nel PTCP vigente; b) con riferimento all utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, gli interventi edilizi ammissibili dal presente RUE, relativi ad insediamenti zootecnici, dovranno risultare conformi ai disposti normativi regionali (Deliberazione Assemblea legislativa n 96/2007 Circolare applicativa del Direttore Generale n 2184/2008, Regolamento regionale n. 1/2011); le aziende dedite all allevamento zootecnico, sia nuove che esistenti, con produzione annua di azoto al campo inferiore a kg, dovranno essere dotate di idonee strutture di stoccaggio a tenuta per la raccolta e la custodia dei liquami e dei letami, atte ad evitare anche qualsiasi dispersione di percolati e/o colaticci; c) nel territorio rurale eventuali opere idrauliche e/o infrastrutturali (paratoie, bocche di presa, ponti, ecc.) dovranno comunque integrarsi per foggia, materiali e dominanti cromatiche, con i caratteri dominanti del paesaggio agrario circostante. E' sempre vietato il tombamento di fossi stradali o interpoderali, se non per realizzare passi carrai o per specifiche esigenze di pubblico interesse e comunque per tratti limitati alle esigenze di passaggio carraio, fatte salve disposizioni più restrittive del PTCP e del PSC; d) nel territorio rurale ad integrazione degli usi elencati ai successivi articoli sono ammessi gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, limitatamente agli impianti fotovoltaici (uso c.11), nei limiti ed alle condizioni definite dalla Delibera di Assemblea Legislativa n. 28/

85 Articolo 61. Interventi di recupero edilizio e di cambio d'uso di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela, non più funzionali all uso rurale 1. Ai fini dell attuazione di interventi di recupero e cambio d uso di edifici esistenti, non soggetti a tutela, non più funzionali all uso agricolo si assumono le seguenti definizioni: a) Complessi Vincolati all Uso agricolo: i) qualora alla data di adozione del RUE già non siano dotate di congruo fondo coltivo ovvero dispongano di superficie agraria utilizzata inferiore alla minima prevista dal RUE, oppure superino, per masse edilizie, gli indici di edificabilità determinati agli articoli successivi, tanto per gli interi fabbricati che per loro parti limitate; ii) ed anche qualora, in seguito all'approvazione di un PRA, interi fabbricati o parti di essi risultino non utilizzabili all'uso agricolo in rapporto ai nuovi indirizzi produttivi dell azienda. In ogni caso, rimangono vincolate all uso rurale le costruzioni realizzate in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, per l intera durata decennale di validità dell atto d obbligo col quale il concessionario si obbligava al mantenimento della destinazione d'uso agricola. b) Patrimonio Alienato: le costruzioni ricadenti nel territorio rurale relative ad edifici non utilizzati a fini rurali, ovvero per i quali con certificazione catastale, o comunque con altro documento probante, già risulta in atto alla data di adozione delle presenti norme una destinazione d uso extragricola, possono mantenersi destinati alle attività già insediate nei modi e secondo quanto previsto ai successivi articoli. c) Patrimonio Alienabile: il patrimonio edilizio ricadente in territorio rurale non vincolato all uso agricolo come definito in precedenza, è destinabile ad altre attività con interventi di recupero, qualora, alla data di richiesta del titolo abilitativo non risulti utilizzato a fini rurali. 2. In tutti gli edifici esistenti, non soggetti a tutela in quanto non riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, sono ammessi gli interventi edilizi: MO, MS, RE, D, nonché di ampliamento ove specificato dalle presenti norme. 3. E ammesso inoltre l'intervento di cambio d'uso (CD) per le destinazioni d uso specificate negli articoli seguenti in relazione alla destinazione d uso in atto ed alla collocazione nelle diverse aree del territorio rurale; nei medesimi articoli è inoltre specificato il numero massimo di unità immobiliari ricavabili. In tutto il territorio rurale per gli edifici esistenti di cui sia previsto il recupero ad uso abitativo, sia civile (a) che agricolo (f.1.1), è ammessa la conferma del numero di alloggi esistenti alla data di adozione del RUE, in base al titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l ultimo intervento legittimato o alla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti. 4. Il cambio d uso (CD) di un edificio o parte di edificio da un uso relativo all attività agricola o zootecnica ad un uso diverso non più connesso alla funzione agricola è subordinato alla stipula di una convenzione nel quale: a) si stabilisce che il terreno asservito o pertinente all edificio alla data di adozione del RUE non potrà in seguito essere utilizzato per la realizzazione di interventi in funzione dello svolgimento di attività agricole o zootecniche; b) si indicano le eventuali opere da effettuarsi a carico del titolare ai fini della tutela e riqualificazione paesaggistico-ambientale e idrogeologica: ad es. demolizione di corpi di fabbrica accessori o manufatti incongrui con la valorizzazione del contesto (quali concimaie, baracche, tettoie), impianto di alberature e siepi, anche in funzione della mitigazione dell impatto sul paesaggio, manutenzione dei drenaggi, opere di urbanizzazione e simili. 5. I fabbricati esistenti, originariamente destinati ad allevamenti o porcilaie e non più utilizzati, potranno essere recuperati esclusivamente: a) per gli usi agricoli ammessi nell area agricola in cui ricadono, b) per gli usi non residenziali, ammessi, per gli edifici che risultino non funzionalmente collegati con l attività agricola, nell area agricola in cui ricadono, c) fatto salvo quanto disposto per gli edifici incongrui di cui all Articolo 65, e fatte salve prescrizioni più restrittive relative alle tutele paesaggistico ambientali ove presenti, per usi residenziali, nei limiti di un'unica unità abitativa, in un nuovo fabbricato che abbia caratteristiche e materiali tipici della tradizione locale, prevedendo le relative dotazioni di parcheggi di pertinenza. 85

86 Gli interventi di recupero per i casi b) e c) sono subordinati alla completa demolizione di tutte le altre strutture prefabbricate o le altre porcilaie esistenti nel complesso edilizio interessato dall'intervento, nonché di eventuali strutture di stoccaggio dei liquami zootecnici. Dovrà inoltre essere verificato lo stato dei suoli presenti nell area di pertinenza delle attività agricole dimesse provvedendo, qualora si dovessero rilevare eventuali contaminazioni, alla bonifica del suolo ai sensi della normativa vigente. Tali interventi potranno essere ammessi previa positiva verifica delle condizioni di compatibilità dell intervento con il carattere rurale della zona e le esigenze di potenziamento delle infrastrutture esistenti (viabilità, rete fognaria, acquedottistica, ecc.), da dimostrare con una apposita relazione da allegare alla richiesta di Permesso di Costruire. 6. Nel caso in cui vengano recuperati edifici abitativi per funzioni non connesse all'attività rurale, non è autorizzabile nella medesima unità poderale agricola, o in parte di essa, la costruzione di nuovi edifici residenziali. 7. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono tendere comunque alla tutela delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti, nel rispetto degli elementi tipologici di contesto, ed integrarsi opportunamente nell'ambiente circostante. Le opere autorizzabili devono uniformarsi, funzionalmente e architettonicamente, alle preesistenze. Non è comunque consentito il recupero di manufatti precari (quali tettoie e baracche). 8. Questi interventi di recupero sono subordinati, se del caso, alla specificazione delle opere da realizzare sulle aree e sugli edifici pertinenziali al fine della conservazione o della riqualificazione ambientale del complesso insediativo e del suo immediato intorno, anche con opere di manutenzione dei drenaggi, di consolidamento idrogeologico, di demolizione di eventuali corpi accessori incongrui e di allaccio alle reti infrastrutturali esistenti. Articolo 62. Aree agricole di rilievo paesaggistico (ARP) 1. Modalità di attuazione: nelle ARP gli interventi edilizi ammessi devono riguardare prioritariamente il riuso del patrimonio edilizio esistente e si attuano per intervento edilizio diretto (ID). 2. Usi ammessi: a) Per gli edifici abitativi connessi all attività agricola e gli edifici di valore architettonico - ambientale compresi nelle ARP e soggetti a tutela ai sensi dell'art. 44 delle NTA del PSC (edifici di interesse storico-culturale e testimoniale individuati sulla base di indagini specifiche ad opera del soggetto proponente e avvallate dalla CQAP), gli usi ammessi sono quelli insediati sulla base del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l ultimo intervento di recupero, ovvero i seguenti usi, se compatibili con l impianto tipologico degli edifici e con il contesto ambientale e purché non alterino l'assetto paesaggistico: a.1) Residenza a.2) Residenza collettiva b.1.1) Esercizi commerciali di vicinato b.2) Pubblici esercizi b. 3) Usi vari di tipo diffuso b.5) Attrezzature per lo spettacolo ed attrezzature culturali compatibili con la residenza c.3) Attrezzature per lo sport scoperte (nelle aree di pertinenza o cortilive o asservite agli edifici di cui sopra) c.5) Attrezzature di interesse comune d.1) Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere f.1.1) Residenza agricola f.8) Strutture ricettive agrituristiche b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l attività agricola in base alla certificazione catastale, gli usi ammessi sono quelli insediati sulla base del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l ultimo intervento di recupero, ovvero i seguenti usi, garantendo idonee condizioni di accessibilità carrabile e di dotazioni di parcheggio, nel rispetto delle caratteristiche del contesto interessato: a.1) Residenza 86

87 a.2) Residenza collettiva b.1.1) Esercizi commerciali di vicinato b.2) Pubblici esercizi b. 3) Usi vari di tipo diffuso b.5) Attrezzature per lo spettacolo ed attrezzature culturali compatibili con la residenza c.3) Attrezzature per lo sport scoperte (nelle aree di pertinenza o cortilive o asservite agli edifici di cui sopra) c.5) Attrezzature di interesse comune d.1) Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere c) nella generalità degli ARP, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b), sono ammessi i seguenti usi: f.1) Attività agricole normali f.1.3) Allevamenti zootecnici di tipo aziendale e interaziendale (non intensivi) f.2) Allevamenti zootecnici di tipo produttivo (solo se già esistenti alla data di adozione del RUE) f.3) Serre di tipo industriale (solo se già esistenti alla data di adozione del RUE) f.4) Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio agricolo (solo se già esistenti alla data di adozione del RUE) f.5) Infrastrutture agricole funzionali all'agricoltura f.7) Allevamenti ittici per uso produttivo f.8) Strutture ricettive agrituristiche f.9) Recinti e piccole strutture per escursionismo equestre f.10) Attrezzature per la pesca sportiva. c.10) limitatamente a piccoli impianti puntuali o impianti a rete e relativa viabilità di servizio ed in conformità al PTCP-PPGR per quanto attiene agli impianti di gestione rifiuti ammessi in territorio rurale. Nella generalità delle ARP, fatte salve eventuali limitazioni derivanti da altre disposizioni del presente RUE o dal PSC, a corredo degli edifici abitativi e a supporto di attrezzature sportivo-ricreative esistenti, è consentita la realizzazione delle seguenti attrezzature: - piccole serre ornamentali, per una superficie massima di 12 mq; - attrezzature ricreative scoperte di piccola dimensione e tali da comportare impermeabilizzazioni minimali (quali campi da tennis, campi da bocce, piscine); - laghetti e vasche ornamentali impermeabili, per una superficie massima di 30 mq; a condizione che venga realizzata una sola attrezzatura per ciascuno dei tipi indicati, che le attrezzature vengano ubicate in prossimità di fabbricati esistenti e che non siano richiesti fabbricati di nuova costruzione al servizio delle attrezzature stesse e che la loro realizzazione sia prevista nell ambito di un progetto di sistemazione complessiva. Nella generalità delle ARP non è consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi. Nelle aree ARP, in quanto integralmente ricomprese all interno del sito di rete Natura 2000 SIC/ZPS IT , per tutti gli interventi di trasformazione dovrà essere svolta la valutazione d'incidenza in sede di autorizzazione edilizia. 3. Parametri urbanistici ed edilizi: Per la generalità degli interventi previsti e consentiti dal presente RUE nelle ARP sono prescritti parametri di intervento differenziati, a seconda che si tratti di: a) interventi su edifici classificati come edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storicoculturale e testimoniale ai sensi dell'art. 44 delle NTA del PSC, b) interventi su fabbricati esistenti non classificati come edifici di interesse storico- architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale e non funzionalmente collegati all attività agricola, c) interventi di nuova costruzione o interventi di recupero di edifici esistenti funzionalmente collegati all attività agricola e non classificati come edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storicoculturale e testimoniale. Nei diversi casi, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 87

88 a) per gli edifici classificati come edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale ai sensi dell'art. 44 delle NTA del PSC: SM Superficie minima di intervento = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale/superficie pertinenziale o asservita all edificio Sul Superficie utile lorda = Sul massima ricavabile nell ambito dell edificio esistente anche mediante rifunzionalizzazione di locali originariamente non destinati ad usi abitativi, purché, nell ambito dello stesso edificio, non siano più in esercizio attività di allevamento. Per gli edifici di cui si preveda il recupero ad usi abitativi civili (a.1) e/o agricoli (f.1.1), è ammesso l insediamento di un numero massimo di 3 alloggi, di Sul non inferiore a 70 mq ciascuna, purché l intervento non alteri le caratteristiche tipologiche e distributive dell impianto originario e con un massimo di 4 alloggi totali per il nucleo o complesso edilizio entro il quale l'edificio è inserito. H Altezza massima = esistente b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l attività agricola in base alla certificazione catastale: b1) per usi non agricoli: SM Superficie minima di intervento = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale/superficie pertinenziale o asservita all edificio Sul Superficie utile lorda = Sul massima ricavabile nell ambito dell edificio esistente, se con originaria funzione prevalente abitativa, anche mediante rifunzionalizzazione di locali originariamente non destinati ad usi abitativi, purché nell ambito dello stesso edificio non siano più in esercizio attività di allevamento, con un massimo di due alloggi per ogni edificio, di Sul non inferiore a 70 mq ciascuna e per un massimo di 4 alloggi totali per il nucleo o complesso edilizio entro il quale l'edificio è inserito. Sono ammessi interventi di ampliamento e sopraelevazione, esclusivamente nell ambito dell intervento di recupero dell edificio esistente, solo quando tali ampliamenti o sopraelevazioni risultino indispensabili al fine di realizzare, nell edificio esistente, un unica unità immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell art. A-21 della LR 20/2000. Tali ampliamenti possono contribuire a raggiungere, al massimo, una SU pari a 120 mq. H Altezza massima = 9 m Ivl Visuale Libera = 0,5 b2) per le riconversioni agli usi agricoli valgono i parametri urbanistici ed edilizi di cui al successivo punto c). c) nella generalità degli ARP, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1), i parametri urbanistici ed edilizi sono fissati in relazione agli usi ammessi: f.1.1 (Residenza agricola) 88

89 - Per interventi di nuova costruzione: Per le aziende agricole esistenti alla data di adozione del RUE e provviste di abitazione non recuperabile è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno abitativo tramite interventi su altri fabbricati esistenti nell'azienda. Qualora gli edifici non siano recuperabili, ovvero non siano sufficienti a soddisfare le esigenze abitative, la nuova edificazione deve essere prevista nell ambito dell area cortiliva. L impossibilità a recuperare l abitazione esistente dovrà in ogni caso essere documentata tramite rilievo, documentazione fotografica e relazione, a firma di un tecnico abilitato che sarà sottoposta alla CQAP al fine di ottenere preliminarmente al progetto indicazioni relative alla possibilità di nuova edificazione o di recupero del patrimonio edilizio esistente. L'edificio non potrà, in seguito di ciò, essere utilizzato a fini residenziali. A tal fine gli interventi sono subordinati alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo che sarà soggetto alla trascrizione nei registri immobiliari. In ogni caso è prescritta la riproposizione delle caratteristiche morfologiche e stilistiche tipiche dell'edilizia rurale del territorio di Caorso, come specificatamente illustrato al successivo Articolo 66. SMA Superficie minima di intervento agricola = 5 ha Sul Superficie utile lorda = - per le aziende esistenti alla data di adozione delle presenti norme aventi superfici territoriali inferiori a ha 8, è consentita una superficie utile residenziale massima uguale a 200 mq; - per le aziende agricole esistenti con superficie compresa tra 8 e 20 ha. è consentita una superficie utile residenziale massima uguale a 300 mq.; - per aziende agricole esistenti con superficie superiore a 20 ha. è consentita una superficie utile residenziale massima uguale a 450 mq.; I nuovi edifici dovranno essere realizzati, per quanto attiene alla tipologia edilizia, alle caratteristiche compositive dei fronti e ai materiali da impiegare, nel rispetto della tradizione locale e secondo quanto prescritto nel successivo Articolo 66. Tali valori sono comprensivi delle superficie utili risultanti dal recupero del preesistente, ferma restando la possibilità di recupero totale dell'esistente. I valori precedenti possono essere incrementati di 25 mq. per ogni componente il nucleo familiare eccedente il numero di tre. H Altezza massima = 9,00 m Ivl Visuale Libera = 0,5 D1 Distanza dai confini = a norma dell Articolo 9 De Distanza dai fabbricati = a norma dell Articolo 9 - Per interventi di recupero di edifici esistenti: SMA Superficie minima di = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale intervento agricola 89

90 Sul Superficie utile lorda = Sul massima ricavabile nell ambito dell edificio esistente anche mediante rifunzionalizzazione di locali originariamente non destinati ad usi abitativi purché nello stesso edificio, con un massimo di due abitazioni per ogni edificio, di Sul non inferiore a 70 mq ciascuna e per un massimo di 4 alloggi totali per il nucleo o complesso edilizio entro il quale l'edificio è inserito. La seconda unità abitativa può essere ammessa quando questa sia destinata ad ospitare la famiglia che si forma per sdoppiamento del nucleo familiare originario. La realizzazione della seconda abitazione, nell ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, è ammessa anche in favore di soggetti diversi da quelli ordinariamente autorizzati ad intervenire sui fabbricati residenziali connessi con l agricoltura, purché ed in quanto provenienti dal nucleo familiare originario impegnato nell attività agricola. Per nucleo familiare originario si intende quello residente nell azienda; tale requisito deve essere certificato allo stato anagrafico di residenza. Sono ammessi interventi di ampliamento e sopraelevazione al fine di raggiungere i valori di superficie utile in rapporto alla dimensione dell'azienda di cui al punto precedente (interventi di nuova costruzione). H Altezza massima = 9,00 m Ivl Visuale Libera = 0,5 D1 Distanza dai confini = esistente; nel caso di ampliamento a norma dell Articolo 9 De Distanza dai fabbricati = esistente; nel caso di ampliamento a norma dell Articolo 9 f.1.2 (Attrezzature di servizio all agricoltura) - Per interventi di nuova costruzione: SMA Superficie minima di intervento agricola = mq per la generalità dei casi; mq per le aziende formate con appoderamento precedente alla data di adozione del RUE. Sul Superficie utile lorda = 0,03 mq/mq (Uf) H Altezza massima = 8,50 m salvo per silos ed affini D1 Distanza dai = 5 m per i porticati e i locali di ricovero; 10 m. per piccoli allevamenti confini di domestici ed impianti di prima lavorazione. proprietà De Distanza dai fabbricati = a norma del precedente Articolo 9 salvo distanze inferiori per comprovate esigenze tecniche e funzionali. - Per interventi di recupero di edifici esistenti: SMA Superficie minima di intervento agricola Sul Superficie utile lorda = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale = ampliamento massimo rispetto alla Sul esistente pari a: sino a raggiungimento dell indice Uf = 0,03 mq/mq H Altezza massima = 8,5 m. salvo per silos ed affini 90

91 D1 Distanza dai confini di proprietà = 5 m per i porticati e i locali di ricovero; 10 m. per piccoli allevamenti domestici ed impianti di prima lavorazione. De Distanza dai fabbricati = a norma del precedente Articolo 9 salvo distanze inferiori per comprovate esigenze tecniche e funzionali. f.1.3 (Allevamenti zootecnici di tipo aziendale e interaziendale) - Per interventi di recupero di edifici esistenti: SMA Superficie minima di intervento agricola Sul Superficie utile lorda = Esistente H Altezza massima = Esistente D1 Distanza dai confini di = Esistente proprietà De Distanza tra fabbricati = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale = Esistente - Per interventi di ampliamento di allevamenti già esistenti alla data di adozione del RUE SMA Superficie minima di intervento = appoderamento in atto come da stato di fatto agricola catastale Sul Superficie utile lorda = ampliamento massimo rispetto alla Sul esistente sino al raggiungimento di un Uf = 0,04 mq/mq H Altezza massima = Esistente D1 Distanza dai confini di proprietà = 10 m De Distanza da fabbricati ad uso abitativo = 25 m De Distanza tra fabbricati non residenziali = a norma del precedente Articolo 9 salvo distanze inferiori per comprovate esigenze tecniche e funzionali. - Per interventi di nuova costruzione (solo se non intensivi): SMA Superficie minima di intervento = mq per la generalità dei casi; agricola mq per le aziende formate con appoderamento precedente alla data di adozione del RUE Sul Superficie utile lorda = 0,04 mq/mq (Uf) H Altezza massima = 7,5 m D1 Distanza dai confini di proprietà = 10 m De Distanza da fabbricati ad uso abitativo = 25 m De Distanza tra fabbricati non residenziali = a norma del precedente Articolo 9 salvo distanze inferiori per comprovate esigenze tecniche e funzionali. f.4 (Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio agricolo) (solo se già esistenti alla data di adozione del RUE) - Non sono ammessi interventi di nuova costruzione. - Per interventi di recupero di edifici esistenti, con le limitazioni di cui all'articolo 66: SMA Superficie minima di intervento agricola = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale 91

92 Sul Superficie utile lorda = ampliamento massimo della Sul esistente pari al 20% H Altezza massima = Esistente D1/2/3, Distanze = a norma dell Articolo 9 De f.3 (Serre di tipo industriale) (solo se già esistenti alla data di adozione del RUE) - Non sono ammessi interventi di nuova costruzione. - Per le serre di tipo industriale esistenti valgono i seguenti parametri urbanistici ed edilizi SMA Superficie minima di intervento agricola Sul Superficie utile lorda = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale = Ampliamento sino al raggiungimento dell indice massimo di 0,4 mq/mq e in aggiunta massimo due alloggi (per proprietario e addetti) con SU non superiore a 200 mq. H Altezza massima = Esistente D1/2/3, Distanze dai confini e dai fabbricati = A norma dell Articolo 9 De Qualora tali fabbricati siano destinati ad ospitare anche attività di vendita diretta di prodotti agricoli o florovivaistici, gli interventi dovranno assicurare collegamenti efficienti con la viabilità ordinaria, immissioni sicure sulla stessa e una disponibilità di parcheggi di pertinenza pari ad almeno il 30% della superficie occupata dalle serre. f.9 (Recinti e piccole strutture per escursionismo equestre) E' ammessa la realizzazione di strutture di supporto per il ricovero cavalli nella misura massima di 100 mq di Sq, con le limitazioni ed i criteri di cui all'articolo 37. f.10 (Attrezzature per la pesca sportiva) E' ammessa la realizzazione di strutture per attività complementari (b.2) ad attrezzature per la pesca sportiva esistenti (laghetti), nella misura massima complessiva di 50 mq di Su, con le limitazioni ed i criteri di cui all' Articolo Prescrizioni particolari: Gli interventi di nuova costruzione dovranno essere accompagnati da un progetto di inserimento ambientale del nuovo intervento edilizio nel contesto agricolo circostante che preveda la realizzazione di una cortina vegetale con specie arboree ed arbustive tipiche del bosco di pianura. Articolo 63. Aree ad alta vocazione produttiva agricola (APA) 1. Modalità di attuazione: Nelle APA gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID). 2. Usi ammessi: a) Per gli edifici abitativi connessi all attività agricola e gli edifici di valore architettonico - ambientale compresi nelle APA e soggetti a tutela ai sensi dell'art. 44 delle NTA del PSC (edifici di interesse storico-culturale e testimoniale individuati sulla base di indagini specifiche ad opera del soggetto proponente e avvallate dalla CQAP), gli usi ammessi sono quelli insediati sulla base del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l ultimo intervento di recupero, ovvero i seguenti usi, se compatibili con l impianto tipologico degli edifici e con 92

93 il contesto ambientale e purché non alterino l'assetto paesaggistico: a.1) Residenza a.2) Residenza collettiva b.1.1) Esercizi commerciali di vicinato b.2) Pubblici esercizi b. 3) Usi vari di tipo diffuso b.5) Attrezzature per lo spettacolo ed attrezzature culturali compatibili con la residenza c.3) Attrezzature per lo sport scoperte (nelle aree di pertinenza o cortilive o asservite agli edifici di cui sopra) c.5) Attrezzature di interesse comune d.1) Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere f.1.1) Residenza agricola f.8) Strutture ricettive agrituristiche b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l attività agricola in base alla certificazione catastale, gli usi ammessi sono quelli insediati sulla base del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l ultimo intervento di recupero, ovvero i seguenti usi, garantendo idonee condizioni di accessibilità carrabile e di dotazioni di parcheggio, nel rispetto delle caratteristiche del contesto interessato: a.1) Residenza a.2) Residenza collettiva b.1.1) Esercizi commerciali di vicinato b.2) Pubblici esercizi b. 3) Usi vari di tipo diffuso b.5) Attrezzature per lo spettacolo ed attrezzature culturali compatibili con la residenza c.3) Attrezzature per lo sport scoperte (nelle aree di pertinenza o cortilive o asservite agli edifici di cui sopra) c.5) Attrezzature di interesse comune d.1) Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere f.1.1) Residenza agricola f.8) Strutture ricettive agrituristiche c) nella generalità delle APA, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b), sono ammessi i seguenti usi: f.1) Attività agricole normali f.2) Allevamenti zootecnici di tipo produttivo (intensivo-industriale) f. 3) Serre di tipo industriale f.4) Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio agricolo f. 5) Infrastrutture agricole funzionali all agricoltura f.6) Bacini di accumulo e stoccaggio liquami zootecnici f.7) allevamenti ittici per uso produttivo f. 8) Strutture ricettive agrituristiche f.9) Recinti e piccole strutture per escursionismo equestre f.10) Attrezzature per la pesca sportiva. c.10) Attrezzature tecnologiche limitatamente a piccoli impianti puntuali o impianti a rete e relativa viabilità di servizio Nella generalità delle APA, fatte salve eventuali limitazioni derivanti da altre disposizioni del presente RUE o dal PSC, a corredo degli edifici abitativi e a supporto di attrezzature sportivo-ricreative esistenti, è consentita la realizzazione delle seguenti attrezzature: - piccole serre ornamentali, per una superficie massima di 12 mq; - attrezzature ricreative scoperte di piccola dimensione e tali da comportare impermeabilizzazioni minimali (quali campi da tennis, campi da bocce, piscine); - laghetti e vasche ornamentali impermeabili, per una superficie massima di 30 mq; a condizione che venga realizzata una sola attrezzatura per ciascuno dei tipi indicati, che le attrezzature vengano ubicate in prossimità di fabbricati esistenti e che non siano richiesti fabbricati di nuova costruzione al servizio delle attrezzature stesse e che la loro realizzazione sia prevista nell ambito di un progetto di sistemazione complessiva. Nella generalità delle APA non è consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto 93

94 precario, nonché dei proservizi. Nelle aree APA ricomprese all interno del sito di rete Natura 2000 SIC/ZPS IT , per tutti gli interventi di trasformazione dovrà essere svolta la valutazione d'incidenza in sede di autorizzazione edilizia. 3. Parametri urbanistici ed edilizi: Per la generalità degli interventi previsti e consentiti dal presente RUE nelle APA sono prescritti parametri di intervento differenziati, a seconda che si tratti di: a) interventi su edifici classificati come edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storicoculturale e testimoniale ai sensi dell art. 44 delle NTA del PSC; b) interventi su fabbricati esistenti non classificati come edifici di interesse storico- architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale e non funzionalmente collegati all attività agricola; c) interventi di nuova costruzione o interventi di recupero di edifici esistenti funzionalmente collegati all attività agricola e non classificati come edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale. Nei diversi casi, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: a) per gli edifici classificati come edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale ai sensi dell'art. 44 delle NTA del PSC: SM Superficie minima di intervento = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale/ superficie pertinenziale o asservita all edificio Sul Superficie utile lorda = Sul massima ricavabile nell ambito dell edificio esistente anche mediante rifunzionalizzazione di locali originariamente non destinati ad usi abitativi, purché, nell ambito dello stesso edificio, non siano più in esercizio attività di allevamento. Per gli edifici di cui sia previsto il recupero ad usi abitativi civili (a.1) e/o agricoli (f.1.1), è ammesso l insediamento di un numero massimo di 3 alloggi, di Sul non inferiore a 70 mq ciascuna, purché l intervento non alteri le caratteristiche tipologiche e distributive dell impianto originario e con un massimo di 4 alloggi totali per il nucleo o complesso edilizio entro il quale l'edificio è inserito. H Altezza massima = Esistente b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l attività agricola in base alla certificazione catastale: b1) per usi non agricoli: SM Superficie minima di intervento = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale/ superficie pertinenziale o asservita all edificio 94

95 Sul Superficie utile lorda = Sul massima ricavabile nell ambito dell edificio esistente, se con originaria funzione prevalente abitativa, anche mediante rifunzionalizzazione di locali originariamente non destinati ad usi abitativi, purché nell ambito dello stesso edificio non siano più in esercizio attivitò di allevamento, con un massimo di due alloggi per ogni edificio, di Sul non inferiore a 70 mq ciascuna e per un massimo di 4 alloggi totali per il nucleo o complesso edilizio entro il quale l'edificio è inserito. Sono ammessi interventi di ampliamento e sopraelevazione, esclusivamente nell ambito dell intervento di recupero dell edificio esistente, solo quando tali ampliamenti o sopraelevazioni risultino indispensabili al fine di realizzare, nell edificio esistente, un unica unità immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell art. A-21 della LR 20/2000. Tali ampliamenti possono contribuire a raggiungere, al massimo, una Sul pari a 120 mq. H Altezza massima = 9 m Ivl Visuale Libera = 0,5 b2) per le riconversioni agli usi agricoli valgono i parametri urbanistici ed edilizi di cui al successivo punto c). c) nella generalità degli APA, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1), i parametri urbanistici ed edilizi sono fissati in relazione agli usi ammessi: f.1.1 (Residenza agricola) - Per interventi di nuova costruzione: Per le aziende agricole esistenti alla data di adozione del PSC e provviste di abitazione non recuperabile è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno abitativo tramite interventi su altri fabbricati esistenti nell'azienda. Qualora gli edifici non siano recuperabili, ovvero non siano sufficienti a soddisfare le esigenze abitative, la nuova edificazione deve essere prevista nell ambito dell area cortiliva. L impossibilità a recuperare l abitazione esistente dovrà in ogni caso essere documentata tramite rilievo, documentazione fotografica e relazione, a firma di un tecnico abilitato che sarà sottoposta alla CQAP al fine di ottenere preliminarmente al progetto indicazioni relative alla possibilità di nuova edificazione o di recupero del patrimonio edilizio esistente. L'edificio non potrà, in seguito di ciò, essere utilizzato a fini residenziali. A tal fine gli interventi sono subordinati alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo che sarà soggetto alla trascrizione nei registri immobiliari. In ogni caso è prescritta la riproposizione delle caratteristiche morfologiche e stilistiche tipiche dell'edilizia rurale del territorio di Caorso, come specificatamente illustrato al successivo Articolo 66. Gli interventi di nuova costruzione sono altresì subordinati alla predisposizione di un PRA. SMA Superficie minima di intervento agricola = 5 ha 95

96 Sul Superficie utile lorda = - per le aziende esistenti alla data di adozione delle presenti norme aventi superfici territoriali inferiori a ha 8, è consentita una superficie utile residenziale massima uguale a 200 mq; - per le aziende agricole esistenti con superficie compresa tra 8 e 20 ha. è consentita una superficie utile residenziale massima uguale a 300 mq.; - per aziende agricole esistenti con superficie superiore a 20 ha. è consentita una superficie utile residenziale massima uguale a 450 mq.. I nuovi edifici dovranno essere realizzati, per quanto attiene alla tipologia edilizia, alle caratteristiche compositive dei fronti e ai materiali da impiegare, nel rispetto della tradizione locale e secondo quanto prescritto nel successivo Articolo 66. Tali valori sono comprensivi delle superficie utili risultanti dal recupero del preesistente, ferma restando la possibilità di recupero totale dell'esistente (si veda quanto disposto al punto successivo). I valori precedenti possono essere incrementati di 25 mq. per ogni componente il nucleo familiare eccedente il numero di tre. H Altezza massima = 9,00 m Ivl Visuale Libera = 0,5 D1 Distanza dai confini di proprietà = a norma dell Articolo 9 De Distanza dai fabbricati = a norma dell Articolo 9 - Per interventi di recupero di edifici esistenti: SMA Superficie = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale minima di Sul Superficie utile lorda = SU massima ricavabile nell ambito dell edificio esistente, anche mediante rifunzionalizzazione di locali originariamente non destinati ad usi abitativi, con un massimo di due abitazioni per ogni edificio, di Sul non inferiore a 70 mq ciascuna e per un massimo di 4 alloggi totali per il nucleo o complesso edilizio entro il quale l'edificio è inserito. La seconda unità abitativa può essere ammessa quando questa sia destinata ad ospitare la famiglia che si forma per sdoppiamento del nucleo familiare originario. La realizzazione della seconda abitazione, nell ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, è ammessa anche in favore di soggetti diversi da quelli ordinariamente autorizzati ad intervenire sui fabbricati residenziali connessi con l agricoltura, purché ed in quanto provenienti dal nucleo familiare originario impegnato nell attività agricola. Per nucleo familiare originario si intende quello residente nell azienda; tale requisito deve essere certificato allo stato anagrafico di residenza. Sono ammessi interventi di ampliamento e sopraelevazione al fine di raggiungere i valori di superficie utile in rapporto alla dimensione dell'azienda di cui al punto precedente (interventi di nuova costruzione). Tali ampliamenti possono contribuire a raggiungere, al massimo, una Sul pari a 120 mq. H Altezza massima = 9,00 m Ivl Visuale Libera = 0,5 D1 Distanza dai confini di = a norma dell Articolo 9 De Distanza dai fabbricati = a norma dell Articolo 9 96

97 f.1.2 (Attrezzature di servizio all agricoltura) - Per interventi di nuova costruzione (previa predisposizione di un PRA): SMA Superficie minima di = mq per la generalità dei casi; intervento agricola mq per le aziende formate con appoderamento precedente alla data di adozione del RUE Sul Superficie utile lorda = 0,03 mq/mq (Uf) H Altezza massima = 8,50 m salvo per silos ed affini D1 Distanza dai = 5 m per i porticati e i locali di ricovero; 10 m. per piccoli allevamenti confini di domestici ed impianti di prima lavorazione proprietà De Distanza dai fabbricati = a norma del precedente Articolo 9 salvo distanze inferiori per comprovate esigenze tecniche e funzionali - Per interventi di recupero di edifici esistenti: SMA Superficie minima di intervento agricola Sul Superficie utile lorda = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale = ampliamento massimo rispetto alla SU esistente pari a: sino a raggiungimento dell indice Uf = 0,03 mq/mq H Altezza massima = 8,5 m. D1 Distanza dai = 5 m per i porticati e i locali di ricovero; 10 m. per piccoli allevamenti confini di domestici ed impianti di prima lavorazione proprietà De Distanza dai fabbricati = a norma del precedente Articolo 9 salvo distanze inferiori per comprovate esigenze tecniche e funzionali f.1.3 (Allevamenti zootecnici di tipo aziendale e interaziendale) - Per interventi di nuova costruzione (previa predisposizione di un PRA): SMA Superficie minima di = mq per la generalità dei casi; intervento agricola mq per le aziende formate con appoderamento precedente alla data di adozione del RUE Sul Superficie utile lorda = 0,04 mq/mq (Uf) H Altezza massima = 7,5 m D1 Distanza dai confini di = 10 m proprietà De Distanza da fabbricati ad uso abitativo = 25 m De Distanza tra fabbricati non residenziali = a norma del precedente Articolo 9 salvo distanze inferiori per comprovate esigenze tecniche e funzionali - Per interventi di recupero di edifici esistenti: SMA Superficie = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale minima di Sul Superficie utile lorda = ampliamento massimo sino al raggiungimento dell indice di 0,04 mq/mq H Altezza massima = Esistente 97

98 D1 Distanza dai confini di proprietà De Distanza tra edifici = - esistente; - per gli interventi di ampliamento valgono le distanze definite per gli interventi di nuova costruzione = - esistente; - per gli interventi di ampliamento valgono le distanze definite per gli interventi di nuova costruzione f.1.4 (Impianti produttivi aziendali ed interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici) - Per interventi di nuova costruzione (previa predisposizione di un PRA): SMA Superficie minima di intervento agricola = mq per la generalità dei casi; mq per le aziende formate con appoderamento precedente alla data di adozione del PSC Sul Superficie utile lorda = 0,03 mq/mq (Uf) H Altezza massima = 8,50 m D1 Distanza dai confini di = 10 m proprietà De Distanza dai fabbricati = a norma del precedente Articolo 9 salvo distanze inferiori per comprovate esigenze tecniche e funzionali. - Per interventi di recupero di edifici esistenti: SMA Superficie = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale minima di Sul Superficie utile lorda = ampliamento massimo sino al raggiungimento dell indice di 0,03 mq/mq H Altezza massima = Esistente D1 Distanza dai = - esistente; confini di - per gli interventi di ampliamento valgono le distanze definite per proprietà gli interventi di nuova costruzione D2 Distanza dai confini di zona = - esistente; - per gli interventi di ampliamento valgono le distanze definite per gli interventi di nuova costruzione f.2 (Allevamenti zootecnici di tipo produttivo (intensivo-industriale)) - Per allevamenti bovini e suini e per allevamenti di altro tipo e per zootecnia minore: - Per interventi di nuova costruzione: SMA Superficie minima di intervento agricola = mq per allevamenti bovini e suini mq per allevamenti di altro tipo e per zootecnia minore SC Superficie complessiva max = Per allevamenti bovini e suini: - minima edificabile = 700 mq - massima edificabile = mq Per allevamenti di altro tipo e per zootecnia minore: - minima edificabile = 500 mq - massima edificabile = mq H Altezza massima = 7,50 m D1 Distanza dai confini di = 20 m proprietà D2 Distanza dai confini di zona = - rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di nuovo insediamento per usi residenziali e/o di servizio: 200 m - rispetto ad altre aree agricole: 60 m 98

99 De Distanza da fabbricati ad uso abitativo = 25 m De Distanza tra fabbricati non residenziali = a norma del precedente Articolo 9 salvo distanze inferiori per comprovate esigenze tecniche e funzionali. - Per interventi di recupero di edifici esistenti: SMA Superficie minima di = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale intervento agricola SC Superficie complessiva max = ampliamento massimo della Su esistente pari al 10%, e comunque fino ad un massimo di mq di SC. H Altezza massima = 7,5 m D1 Distanza dai confini di = - esistente; proprietà - per gli interventi di ampliamento valgono le distanze definite per gli interventi di nuova costruzione D2 Distanza dai confini di zona = - esistente; - per gli interventi di ampliamento valgono le distanze definite per gli interventi di nuova costruzione De Distanza tra edifici = - esistente; - per gli interventi di ampliamento valgono le distanze definite per gli interventi di nuova costruzione - E ammessa la realizzazione di un'abitazione di custodia al servizio degli allevamenti, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi: - Per interventi di nuova costruzione: SMA Superficie minima di intervento agricola Sul Superficie utile lorda = non superiore a 120 mq H Altezza massima = 9,00 m D1 Distanza dai confini di proprietà D2 Distanza dai confini di zona urbanistica = corrispondente a quella fissata per l edificio destinato alla funzione principale = 10 m = 10 m De Distanza tra edifici = 10 m - Per interventi di recupero di edifici abitativi esistenti: SMA Superficie minima di = corrispondente a quella esistente su cui insiste intervento agricola l edificio o il complesso principale Sul Superficie utile lorda = ampliamento non superiore al 20% della SU esistente e comunque per un massimo di 120 mq di SU H Altezza massima = Esistente f.3 (Serre di tipo industriale) - Per le nuove serre di tipo industriale valgono i seguenti parametri urbanistici ed edilizi (con SMA < = mq): SMA Superficie minima di intervento agricola Sul Superficie utile lorda = mq = 0,4 mq/mq e in aggiunta massimo due alloggi (per proprietario e addetti) con Sul complessiva non superiore a 200 mq. H Altezza massima = 9 m. salvo per attrezzature tecnologiche D1/2/3 e De Distanze = A norma dell Articolo 9 99

100 - Per le nuove serre di tipo industriale con SMA > di mq la localizzazione è da effettuarsi tramite variante al PSC. f.4 (Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio agricolo) - Per interventi di nuova costruzione, con le limitazioni di cui al successivo Articolo 66: SMA Superficie minima di = mq intervento agricola Sul Superficie utile lorda = 0,7 mq/mq H Altezza massima = 8,50 m Pp Parcheggi di pertinenza = 5 mq/100 mq di SU D1/2/3 e De Distanze = a norma dell Articolo 9 - Per interventi di recupero di edifici esistenti, con le limitazioni di cui al successivo Articolo 66: SMA Superficie minima di = appoderamento in atto come da stato di fatto intervento agricola catastale Sul Superficie utile lorda = ampliamento massimo della Sul esistente sino al raggiungimento dell indice di 0,7 mq/mq H Altezza massima = Esistente D1/2/3 Distanze = a norma dell Articolo 9 e De f.7 (allevamenti ittici per uso produttivo), con le limitazioni di cui al successivo Articolo 37: E ammessa la realizzazione di abitazioni di custodia al servizio degli allevamenti, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi: - Non sono ammessi interventi di nuova costruzione. - Per interventi riguardanti edifici abitativi esistenti: SMA Superficie minima di = corrispondente a quella esistente su cui insiste l edificio o il intervento agricola complesso principale Sul Superficie utile lorda = esistente H Altezza massima = esistente f.9 (Recinti e piccole strutture per escursionismo equestre) E' ammessa la realizzazione di strutture di supporto per il ricovero cavalli nella misura massima di 100 mq di Sq, con le limitazioni ed i criteri di cui al precedente Articolo 37. f.10 (Attrezzature per la pesca sportiva) E' ammessa la realizzazione di strutture per attività complementari (b.2) ad attrezzature per la pesca sportiva esistenti (laghetti), nella misura massima complessiva di 50 mq di Su, con le limitazioni ed i criteri di cui al precedente Articolo Prescrizioni particolari: La realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici di tipo aziendale (f.1.3) e produttivi (f.2) è subordinata all impianto di una cortina vegetale dello spessore di almeno 10 m con specie arboree ed arbustive tipiche del bosco di pianura. Articolo 64. Aree agricole periurbane (AAP) 1. Modalità di attuazione: nelle AAP gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID). 2. Usi ammessi: a) Per gli edifici abitativi connessi all attività agricola e gli edifici di valore architettonico - ambientale compresi 100

101 nelle AAP e soggetti a tutela ai sensi dell art. 44 delle NTA del PSC (edifici di interesse storico-culturale e testimoniale individuati sulla base di indagini specifiche ad opera del soggetto proponente e avvallate dalla CQAP), gli usi ammessi sono quelli insediati sulla base del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l ultimo intervento di recupero, ovvero i seguenti usi, se compatibili con l impianto tipologico degli edifici e con il contesto ambientale: a.1) Residenza a.2) Residenza collettiva b.1.1) Esercizi commerciali di vicinato b.2) Pubblici esercizi b. 3) Usi vari di tipo diffuso b.5) Attrezzature per lo spettacolo ed attrezzature culturali compatibili con la residenza c.3) Attrezzature per lo sport scoperte (nelle aree di pertinenza o cortilive o asservite agli edifici di cui sopra) c.5) Attrezzature di interesse comune d.1) Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere f.1.1) Residenza agricola f.8) Strutture ricettive agrituristiche b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l attività agricola in base alla certificazione catastale, gli usi ammessi sono quelli insediati sulla base del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l ultimo intervento di recupero, ovvero i seguenti usi, garantendo idonee condizioni di accessibilità carrabile e di dotazioni di parcheggio, nel rispetto delle caratteristiche del contesto interessato: a.1) Residenza a.2) Residenza collettiva b.1.1) Esercizi commerciali di vicinato b.2) Pubblici esercizi b. 3) Usi vari di tipo diffuso b.5) Attrezzature per lo spettacolo ed attrezzature culturali compatibili con la residenza c.3) Attrezzature per lo sport scoperte (nelle aree di pertinenza o cortilive o asservite agli edifici di cui sopra) c.5) Attrezzature di interesse comune d.1) Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere f.1.1) Residenza agricola f.8) Strutture ricettive agrituristiche c) nella generalità delle AAP, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b), sono ammessi i seguenti usi: f.1) Attività agricole normali f.1.3) Allevamenti zootecnici di tipo aziendale e interaziendale (solo se già esistenti alla data di adozione del RUE) f.2) Allevamenti zootecnici di tipo produttivo (solo se già esistenti alla data di adozione del RUE) f.3) Serre di tipo industriale f.4) Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio agricolo (solo se già esistenti alla data di adozione del RUE) f.5) Infrastrutture agricole funzionali all'agricoltura f.7) Allevamenti ittici per uso produttivo f.8) Strutture ricettive agrituristiche f.9) Recinti e piccole strutture per escursionismo equestre f.10) Attrezzature per la pesca sportiva. c.10) Attrezzature tecnologiche limitatamente a piccoli impianti puntuali o impianti a rete e relativa viabilità di servizio Negli ambiti agricoli periurbani, la pianificazione promuove attività volte a contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso il potenziamento e/o consolidamento della rete ecologica, di cui all art. 80. Nella generalità delle AAP non è consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi. 3. Parametri urbanistici ed edilizi: Per la generalità degli interventi previsti e consentiti dal presente RUE nelle AAP sono prescritti parametri di intervento differenziati, a seconda che si tratti di: 101

102 a) interventi su edifici classificati come edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale ai sensi dell art. 44 delle NTA del PSC, b) interventi su fabbricati esistenti non classificati come edifici di interesse storico- architettonico e di pregio storico-culturale testimoniale e non funzionalmente collegati all attività agricola, c) interventi di nuova costruzione o interventi di recupero di edifici esistenti funzionalmente collegati all attività agricola e non classificati come edifici di interesse storico-architettonico. Nei diversi casi, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: a) per gli edifici classificati come edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale ai sensi dell'art. 44 delle NTA del PSC: SM Superficie minima di intervento = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale/ superficie pertinenziale o asservita all edificio Sul Superficie utile lorda = Sul massima ricavabile nell ambito dell edificio esistente anche mediante rifunzionalizzazione di locali originariamente non destinati ad usi abitativi, purché, nell ambito dello stesso edificio, non siano più in esercizio attività di allevamento. Per gli edifici di cui sia previsto il recupero ad usi abitativi civili (a.1) e/o agricoli (f.1.1), è ammesso l insediamento di un numero massimo di 3 alloggi, di Sul non inferiore a 70 mq ciascuna, purché l intervento non alteri le caratteristiche tipologiche e distributive dell impianto originario e con un massimo di 4 alloggi totali per il nucleo o complesso edilizio entro il quale l'edificio è inserito. H Altezza massima = esistente b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l attività agricola in base alla certificazione catastale: b1) per usi non agricoli: SM Superficie minima di intervento = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale Sul Superficie utile lorda = Sul massima ricavabile nell ambito dell edificio esistente, se con originaria funzione prevalente abitativa, anche mediante rifunzionalizzazione di locali originariamente non destinati ad usi abitativi, purché nell ambito dello stesso edificio non siano più in esercizio attività di allevamento, con un massimo di due alloggi per ogni edificio, di Sul non inferiore a 70 mq ciascuna e per un massimo di 4 alloggi totali per il nucleo o complesso edilizio entro il quale l'edificio è inserito. Sono ammessi interventi di ampliamento e sopraelevazione, esclusivamente nell ambito dell intervento di recupero dell edificio esistente, solo quando tali ampliamenti o sopraelevazioni risultino indispensabili al fine di realizzare, nell edificio esistente, un unica unità immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell art. A-21 della LR 20/2000. Tali ampliamenti possono contribuire a raggiungere, al massimo, una SU pari a 120 mq. H Altezza massima = 9 m Ivl Visuale Libera = 0,5 102

103 b2) per le riconversioni agli usi agricoli valgono i parametri urbanistici ed edilizi di cui al successivo punto c). c) nella generalità degli AAP, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1), i parametri urbanistici ed edilizi sono fissati in relazione agli usi ammessi: f.1.1 (Residenza agricola) - Non sono ammesse nuove costruzioni - Per interventi di recupero di edifici esistenti: SMA Superficie minima di = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale intervento agricola Sul Superficie utile lorda = Sul massima ricavabile nell ambito dell edificio esistente anche mediante rifunzionalizzazione di locali originariamente non destinati ad usi abitativi, con un massimo di due abitazioni per ogni edificio, di SU non inferiore a 70 mq ciascuna e per un massimo di 4 alloggi totali per il nucleo o complesso edilizio entro il quale l'edificio è inserito. La seconda unità abitativa può essere ammessa quando questa sia destinata ad ospitare la famiglia che si forma per sdoppiamento del nucleo familiare originario. La realizzazione della seconda abitazione, nell ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, è ammessa anche in favore di soggetti diversi da quelli ordinariamente autorizzati ad intervenire sui fabbricati residenziali connessi con l agricoltura, purché ed in quanto provenienti dal nucleo familiare originario impegnato nell attività agricola. Per nucleo familiare originario si intende quello residente nell azienda; tale requisito deve essere certificato allo stato anagrafico di residenza. Sono ammessi interventi di ampliamento e sopraelevazione al fine di raggiungere i valori di superficie utile in rapporto alla dimensione dell'azienda di cui al punto precedente (interventi di nuova costruzione). Tali ampliamenti possono contribuire a raggiungere, al massimo, una Sul pari a 120 mq. H Altezza massima = 9,00 m Ivl Visuale Libera = 0,5 f.1.2 (Attrezzature di servizio all agricoltura) - Per interventi di recupero di edifici esistenti: SMA Superficie minima di intervento agricola = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale Sul Superficie utile lorda = ampliamento massimo rispetto alla Sul esistente pari al 20% H Altezza massima = 8,5 m. D1 Distanza dai confini di = 5 m per i porticati e i locali di ricovero; 10 m. per piccoli allevamenti proprietà domestici ed impianti di prima lavorazione De Distanza dai fabbricati = a norma del precedente Articolo 9 salvo distanze inferiori per comprovate esigenze tecniche e funzionali 103

104 f.1.3 (Allevamenti zootecnici di tipo aziendale e interaziendale) (solo se già esistenti alla data di adozione del RUE) - Per interventi di recupero di edifici esistenti: SMA Superficie minima di = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale intervento agricola Sul Superficie utile lorda = Esistente H Altezza massima = Esistente D1 Distanza dai confini di = Esistente proprietà De Distanza tra fabbricati = Esistente - Per interventi di ampliamento di allevamenti già esistenti alla data di adozione del RUE SMA Superficie minima di = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale intervento agricola Sul Superficie utile lorda H Altezza massima = Esistente D1 Distanza dai confini di = 10 m proprietà De Distanza da fabbricati ad uso abitativo De Distanza tra fabbricati non residenziali = ampliamento massimo rispetto alla SU esistente sino al raggiungimento di un Uf = 0,04 mq/mq = 25 m = a norma del precedente Articolo 9 salvo distanze inferiori per comprovate esigenze tecniche e funzionali. f.4 (Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio agricolo) (solo se già esistenti alla data di adozione del RUE) - Non sono ammessi interventi di nuova costruzione. - Per interventi di recupero di edifici esistenti, con le limitazioni di cui all'articolo 37: SMA Superficie minima di = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale intervento agricola Sul Superficie utile lorda = ampliamento massimo della SU esistente pari al 20% H Altezza massima = Esistente D Distanze = a norma dell Articolo 9 f.3 (Serre di tipo industriale) (solo se già esistenti alla data di adozione del RUE) - Non sono ammessi interventi di nuova costruzione. - Per le serre di tipo industriale esistenti valgono i seguenti parametri urbanistici ed edilizi SMA Superficie minima di intervento agricola Sul Superficie utile lorda = appoderamento in atto come da stato di fatto catastale = Ampliamento sino al raggiungimento dell indice massimo di 0,4 mq/mq e in aggiunta massimo due alloggi (per proprietario e addetti) con SU non superiore a 200 mq. H Altezza massima = Esistente D1/2/3, Distanze dai confini e dai fabbricati = A norma dell Articolo 9 De 104

105 Qualora tali fabbricati siano destinati ad ospitare anche attività di vendita diretta di prodotti agricoli o florovivaistici, gli interventi dovranno assicurare collegamenti efficienti con la viabilità ordinaria, immissioni sicure sulla stessa e una disponibilità di parcheggi di pertinenza pari ad almeno il 30% della superficie occupata dalle serre. f.9 (Recinti e piccole strutture per escursionismo equestre) E' ammessa la realizzazione di strutture di supporto per il ricovero cavalli con le limitazioni ed i criteri di cui all'articolo 37. La determinazione della Superficie coperta realizzabile spetta al progetto previa valutazione positiva della CQAP in relazione agli obiettivi ed alle strategie del PSC per gli ambiti agricoli periurbani. f.10 (Attrezzature per la pesca sportiva) E' ammessa la realizzazione di strutture per attività complementari (b.2) ad attrezzature per la pesca sportiva esistenti (laghetti), nella misura massima complessiva di 50 mq, con le limitazioni ed i criteri di cui all' Articolo 37. La determinazione della Superficie utile realizzabile spetta al progetto previa valutazione positiva della CQAP in relazione agli obiettivi ed alle strategie del PSC per gli ambiti agricoli periurbani. 4. Prescrizioni particolari: E fatto obbligo di idoneo trattamento delle acque reflue nel rispetto dei limiti di qualità di cui al Dlgs n. 152/2006, fatta salva la facoltà di prescrivere l allacciamento alla pubblica fognatura, quando tecnicamente possibile, in relazione all ubicazione e consistenza dell insediamento. Articolo 65. Edilizia incongrua e interventi di riqualificazione del paesaggio 1. Il RUE, conformemente alle disposizioni riportate all Art. 87 del PSC, incentiva la delocalizzazione degli edifici incongrui per caratteristiche tipologiche, formali, dimensionali, per materiali e colori impiegati, ovvero nel caso di impossibilità tecnica, od in via transitoria, il sistematico mascheramento e mimetizzazione. 2. A tal fine per edifici incongrui si intendono le costruzioni che, per impatto visivo, dimensioni planovolumetriche, caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo permanente l identità storica dei luoghi (ad esempio strutture agricole recenti particolarmente impattanti limitrofe ad una complesso insediativo di interesse storico-architettonico), ovvero che alterino la percezione e leggibilità del sistema insediativo storico (ad esempio un edificio residenziale recente, dai caratteri costruttivi tipici di una periferia urbana, ecc.). 3. Ai fini dell'utilizzabilità dei crediti edilizi stabiliti dal PSC, sui requisiti di cui al comma precedente, asseverati da un tecnico abilitato, si esprime la CQAP. 4. Il RUE, inoltre, tramite apposita variante, definirà gli interventi di mascheramento e mimetizzazione applicabili alle singole tipologie di edifici incongrui, con particolare riferimento a quelli sparsi nella campagna o presenti in prossimità di complessi rurali, specificando le caratteristiche tipologiche edilizie, i materiali e i colori da impiegare, le forme caratteristiche da rispettare e valorizzare. Nelle more di approvazione di detta variante si applicano i criteri di cui al successivo articolo. 5. Il RUE, sempre tramite apposita variante, potrà specificare ulteriormente le modalità di delocalizzazione degli edifici incongrui esistenti nel territorio rurale e le procedure di acquisizione del credito edilizio. Articolo 66. Criteri progettuali per il recupero dei fabbricati non sottoposti a tutela e per nuove costruzioni nel territorio rurale 1. Negli interventi di nuova costruzione o di recupero di fabbricati non sottoposti a tutela, oltre ai criteri costruttivi di cui all'articolo 107 per la promozione della bioedilizia, in territorio rurale dovranno essere rispettati i seguenti requisiti materici, cromatici e tipologici: 105

106 a) Manti di copertura I manti e gli elementi di finitura della coperture debbono essere mantenuti o recuperati in coerenza con la tradizione locale, mediante la conservazione ed il ripristino delle finiture originarie, relativamente ai seguenti elementi: coppi ed embrici; sporti di gronda (questi debbono essere coerenti con il tipo di muratura e di copertura dell edificio). Non sono ammessi manti di copertura in manufatti di cemento colorato, ma solo in cotto naturale. Negli interventi di ripristino o rifacimento del manto di copertura è prescritto prioritariamente il reimpiego del materiale preesistente non deteriorato, utilizzando, per le integrazioni, materiale dello stesso tipo e colore. I comignoli e gli ulteriori elementi tradizionali del territorio di pianura, dovranno essere ricostruiti nelle forme e con i materiali e le tecnologie tradizionali e di epoca del fabbricato; sono vietati comignoli o esalatori in fibrocemento o in cemento prefabbricato. I canali di gronda ed i pluviali dovranno essere in rame od in lamiera verniciata. b) Paramenti esterni, intonaci, tinteggiature Gli intonaci esterni dovranno essere realizzati con l impiego di tecniche e materiali della tradizione locale (intonaci a calce) e tinteggiata con colori naturali tradizionali; è vietato l impiego di intonaci plastici, spatolati o graffiati. Il colore da usarsi negli intonaci dovrà essere approvato preventivamente dal Comune, con riferimento alla valutazione globale dell ambito in cui è inserito l edificio ed alle eventuali disposizioni di un apposito "Piano del Colore"che il Comune può redigere ed approvare ad integrazione delle presenti norme. c) Infissi esterni Gli infissi esterni di porte e finestre (scuri e telai a vetro) dovranno essere realizzati prevedendo in via prioritaria infissi lignei, scuri e/o persiane in legno. Gli infissi e gli elementi di oscuramento, quali persiane, sportelloni e scuretti, dovranno essere in legno naturale oppure altri materiali moderni, purchè verniciati esclusivamente nei colori del repertorio tradizionale locale. d) Pavimentazioni Nel caso di nuove pavimentazioni si dovranno usare materiali simili per natura e lavorazione a quelle della tradizione locale. Almeno il 70% dell area di pertinenza non costruita, deve essere lasciata permeabile. e) Recinzioni Nel territorio rurale sono ammesse nuove recinzioni esclusivamente in siepe viva, con essenze autoctone, con eventuale rete metallica integrata, senza basamenti murari, di altezza massima di mt. 2,00. E' ammessa la realizzazione di cancelli sugli accessi, carrabili o pedonali, anche sostenuti da colonne o pilastri in muratura. Nel rimanente territorio agricolo, i fondi agricoli senza edifici non possono essere recintati. Si veda anche quanto disposto dall'articolo

107 CAPO IV - SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' Articolo 67. Disposizioni generali 1. Le dotazioni territoriali comprendono: a) le Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, ossia gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti (DOT 1); b) le attrezzature e spazi collettivi, ossia il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, i cosiddetti standard (DOT 2); c) le dotazioni ecologiche ed ambientali, ossia l'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi, così come esplicitati all art. 115 delle norme del PSC. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti (DEA). 2. Le specifiche destinazioni sono riportate nelle planimetrie di RUE con apposita simbologia. Varianti a tali destinazioni possono essere approvate con le procedure di cui all'art. 32 (varianti di PSC) nel caso delle principali dotazioni territoriali la cui individuazione è operata dal PSC, ovvero ai sensi dell'art. 33 (varianti di RUE) nel caso di classificazioni operate dal presente strumento. 3. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (altrimenti dette opere di urbanizzazione primaria): a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua; b) la rete fognaria, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche; c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi; d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas, calore e di altre forme di energia; e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni; f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici al diretto servizio dell'insediamento (parcheggi di urbanizzazione primaria). Sono suddivise in infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti di interesse urbano-territoriale e di quartiere. 4. La realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia può essere permessa a condizione che l'area di intervento sia servita dalle opere di urbanizzazione primaria di cui sopra. In particolare gli insediamenti nel territorio urbano devono disporre di: a) allacciamento alla rete di distribuzione idrica; b) allacciamento ad una collettore fognario pubblico di capacità adeguata al carico previsto, e connesso ad un impianto di depurazione di capacità adeguata al carico inquinante previsto; oppure sistemi alternativi di smaltimento dei reflui approvati dall ARPA; c) spazio destinato ai contenitori per la raccolta dei rifiuti; d) accessibilità ad una strada pubblica dotata di impianto di illuminazione; e) spazi di parcheggio pubblico a diretto servizio dell insediamento; f) allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica e di gas; g) allacciamento ad una rete di telecomunicazione. 107

108 5. Qualora tali opere non esistano o esistano solo in parte o siano in condizioni di efficienza non adeguate, deve essere sancito in una convenzione o atto d'obbligo l'impegno dell attuatore all'esecuzione ovvero adeguamento delle medesime contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio, oppure deve esistere l'impegno del Comune ad eseguirle o adeguarle, sulla base di un progetto già approvato e finanziato. 6. Nel caso di interventi edilizi nel territorio rurale, che eccedano la manutenzione straordinaria, la dotazione infrastrutturale minima di cui deve essere garantita l'esistenza o la realizzazione contestualmente all intervento è la seguente: a) strada di accesso (anche non asfaltata) dotata di sistema di scolo della acque meteoriche; b) collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica; c) collegamento alla rete di distribuzione dell'acqua, ovvero, in mancanza, adeguato pozzo per uso domestico di cui sia dimostrata la potabilità e la regolarità amministrativa; d) allacciamento alla rete fognaria pubblica, oppure sistemi alternativi di smaltimento dei reflui a norma di legge. 7. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi (altrimenti dette opere di urbanizzazione secondaria) il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare: a) l'istruzione; b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari; c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile; d) le attività culturali, associative e politiche; e) il culto; f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive; g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi; h) i parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria, ossia diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento di cui al comma 3 lett. f). Queste sono suddivise in attrezzature e spazi collettivi di interesse urbano-territoriale e di quartiere. Le aree per attrezzature e spazi collettivi esistenti, individuate graficamente nella tavola del RUE, insieme con le aree a ciò destinate individuate nel POC nei piani attuativi e quelle che verranno cedute al Comune in applicazione dell'articolo 70, costituiscono la dotazione di spazi pubblici e di uso pubblico di ciascun centro abitato o insediamento, anche ai fini del rispetto delle dotazioni complessive minime prescritte dal PSC. Queste aree, salvo che quelle per il culto, sono destinate a far parte del demanio comunale; tuttavia le attrezzature ivi previste possono essere realizzate e/o gestite da soggetti diversi dall'amministrazione comunale, attraverso apposite convenzioni, eventualmente accompagnate da concessioni di diritto di superficie, con le quali venga comunque assicurata possibilità di pubblica fruizione degli spazi e delle attrezzature. Articolo 68. Attrezzature e spazi collettivi di interesse urbano - territoriale 1. Comprendono le aree destinate ad attrezzature pubbliche (amministrative, culturali, sociali, ospedaliere e sanitarie, di pubblica sicurezza e vigilanza, cimiteriali, d istruzione medio-superiore, fiere e spettacoli ambulanti); le specifiche destinazioni d uso sono individuate con l apposita simbologia nelle planimetrie di RUE per quanto attiene alle attrezzature esistenti/previste dal PSC. 2. Nelle aree per attrezzature e spazi collettivi le opere si attuano per intervento edilizio diretto, e nel caso di NC o AM previa redazione ed approvazione da parte del Comune del progetto unitario esteso all intera zona omogenea, che deve definire in modo particolare l organizzazione e la sistemazione degli spazi, caratteristiche, prescrizioni e modalità dell intervento, la struttura fisico-funzionale, la definizione della quantità edificatoria e delle destinazioni d uso. 3. Può essere consentita da parte del Consiglio Comunale, per determinati interventi, la redazione del progetto unitario da parte degli Enti Istituzionali competenti, nel rispetto delle prescrizioni specifiche di cui ai punti successivi. 4. In tutte le aree destinate ad attrezzature e spazi collettivi di interesse urbano - territoriale sono ammessi gli usi C.1 limitatamente agli impianti fotovoltaici ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente. 108

109 5. AREE CIMITERIALI Le aree cimiteriali sono destinate alla tumulazione, l inumazione, la cremazione e il culto dei defunti nonché ai servizi civili e religiosi connessi. L uso ammesso è: c.15; è ammesso inoltre l uso b.1.1 (in forma di concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico) limitatamente alla vendita di fiori e altri articoli riferiti alla funzione cimiteriale. Sono ammessi, per intervento diretto, tutti i tipi di intervento nel rispetto dei seguenti indici: H max = ml. 8,00 (salvo eventuali edifici o parti di edifici preesistenti di altezza superiore). Interventi di AM o NC sono comunque discipliati dal POC. Il RUE nella tav. "Disciplina urbanistica ed edilizia dei centri urbani e del territorio rurale", recependo il PSC, individua altresì, le fasce di rispetto cimiteriale che costituiscono il campo di applicazione dell Art. 338 del R.D del 1934 e del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, nonché della L.R. 19/2004. In tali fasce è vietato costruire nuovi edifici. E ammessa la costruzione di impianti tecnici, di infrastrutture e di manufatti diversi dagli edifici. Gli edifici esistenti all interno delle aree di rispetto potranno essere oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di zona, di interventi di recupero, nonché di demolizione con ricostruzione; in quest ultimo caso l intervento deve comunque rispettare una distanza dell edificio dal cimitero non inferiore a quella preesistente. Gli edifici ad uso privato, qualora consentito ai sensi delle restanti disposizioni del RUE, possono anche essere interessati da interventi di ampliamento una tantum, nella misura massima del 10% del volume della sagoma netta fuori terra e senza aumento del numero delle unità immobiliari, sentita l azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio. Gli edifici pubblici possono anche essere sottoposti ad interventi di ampliamento, sentita l azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio. 4. ATTREZZATURE SOCIO-SANITARIE, ASSISTENZIALI, CULTURALI/SEDI ISTITUZIONALI-AMMINISTRATIVE Usi previsti: c.5, c.6, c.8, c.9 In sede di progettazione di nuovi interventi deve essere garantito il rispetto delle vigenti norme in materia. Sono sempre ammessi gli interventi di MO, MS, RRC, RE, nonché CD nell ambito degli usi previsti. Per gli interventi di AM e NC il POC applica i seguenti parametri urbanistico edilizi: Uf = 0,70 mq./mq. H max = 12 mt. Distanza minime = 10 mt. dai confini di proprietà di zona e dalle sedi stradali. 5. AREE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI Usi previsti: c.4, c.14 Devono essere dotate di adeguati spazi di parcheggio nonché dei necessari allacci alle reti dei pubblici servizi. È ammessa esclusivamente la realizzazione di edifici destinati a biglietteria e servizi igienici; è ammessa anche la realizzazione di uffici ed altri locali di servizio. Sono sempre ammessi gli interventi di MO, MS, RE, nonché CD nell ambito degli usi previsti. Per gli interventi di AM e NC il POC applica i seguenti parametri urbanistico edilizi: Uf = 0,05 mq./mq.; H max. = 6 mt. 6. PARCHI URBANI ED ATTREZZATURE SPORTIVE L Amministrazione Comunale preliminarmente alla progettazione esecutiva delle opere predispone uno studio unitario di massima delle zone destinate a tali scopi individuando la localizzazione delle singole attrezzature, degli spazi di parcheggio e degli spazi verdi che costituiscono il parco urbano. La realizzazione di nuove attrezzature o l'ampliamento di quelle esistenti, da prevedersi nel POC, sarà sottoposto al rispetto delle seguenti prescrizioni: a) ATTREZZATURE SPORTIVE: Usi previsti: c.2,c.3,c.4 Sono destinati agli impianti scoperti inseriti nel verde che deve occupare almeno il 30% dell'area applicando i seguenti indici: per gli impianti coperti: Uf = 0,25 mq./mq. 109

110 per gli impianti scoperti: Uf = 0,50 mq./mq. 7. ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E TECNICHE E DISTRIBUTIVE Sono aree e immobili destinati alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento degli impianti tecnologici e delle attrezzature di interesse generale nel rispetto nelle norme vigenti in materia e di settore. Il Comune può concedere a privati o a Enti istituzionalmente competenti di costruire e/o gestire le opere di sua spettanza sulla base di una convenzione da approvarsi da parte del Consiglio Comunale. Usi previsti: c.10.2,c.10.3,c.10.4 Sono sempre ammessi tutti gli interventi edilizi, nonché CD nell ambito degli usi previsti. Per gli interventi di AM e NC il POC applica i seguenti parametri urbanistico edilizi: Uf = 0,60 mq./mq. Distanze minime secondo quanto stabilito dall'articolo 9. Per gli impianti esistenti è ammesso il superamento degli indici di cui sopra mediante deliberazione del Consiglio Comunale e sentito il parere delle autorità competenti, nei casi in cui non sia possibile reperire aree da destinare agli ampliamenti degli impianti stessi. Articolo 69. Attrezzature e spazi collettivi di quartiere 1. Sono aree, di proprietà pubblica o preordinate all acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del Comune o degli Enti competenti. In tutte le aree destinate ad attrezzature e spazi collettivi di quaritiere sono ammessi gli usi C.11 limitatamente agli impianti fotovoltaici ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente. 2. Nelle aree per attrezzature e spazi collettivi di quartiere le opere si attuano per intervento edilizio diretto; qualora all interno di esse esistano edifici, dovrà essere propriamente considerato il loro recupero, sia per attrezzature integrative dei servizi sia per residenza pubblica. 3. Le seguenti destinazioni d uso sono individuate con l apposita simbologia nelle planimetrie di RUE per quanto attiene alle attrezzature esistenti/previste dal PSC: a) SCUOLE DELL INFANZIA E DELL'OBBLIGO Usi previsti: c.1 Sono sempre ammessi tutti gli interventi edilizi, nonché CD nell ambito degli usi previsti. Per gli interventi di AM e NC il POC applica i seguenti parametri urbanistico edilizi: Uf = 0,45 mq./mq. Hm = 10,50 mt. b) ATTREZZATURE CIVILI DI INTERESSE COMUNE Usi previsti: c.5 Sono sempre ammessi tutti gli interventi edilizi, nonché CD nell ambito degli usi previsti. Per gli interventi di AM e NC il POC applica i seguenti parametri urbanistico edilizi: Uf = 0,60 mq./mq. Hm = 10,50 mt. c) ATTREZZATURE RELIGIOSE Usi previsti: c.7 Sono sempre ammessi tutti gli interventi edilizi, nonché CD nell ambito degli usi previsti. Per gli interventi di AM e NC il POC applica i seguenti parametri urbanistico edilizi: Uf = 0,60 mq./mq. Q = 0,60 mq./mq. Hm = 10,50 mt. d) VERDE ATTREZZATO Usi previsti: c.4 110

111 In tali zone è ammessa la realizzazione di impianti sportivi scoperti nel rispetto del seguente indice: Uf = 0,25 mq./mq. e) PARCHEGGI PUBBLICI Il RUE individua le aree destinate a parcheggi pubblici esistenti, svolgenti una funzione diversa da quelli al diretto servizio dell'insediamento. La superficie di tali aree concorre alla formazione della quota di dotazione minima di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi previsto dall art. A-24 della l.r. 20/2000. Nelle aree destinate a parcheggi pubblici esistenti il RUE è attuato mediante intervento diretto (ID). Gli usi ammessi sono quelli c Nelle aree destinate a parcheggi pubblici esistenti potranno essere realizzati, a seconda delle specifiche necessità, definite sulla base degli appositi progetti esecutivi, nuove infrastrutture viarie, ampliamenti delle strade esistenti, sedi protette per il traffico di biciclette e pedoni, impianto di verde di arredo stradale, alberate stradali, infrastrutture tecnologiche (canalizzazioni), aree di parcheggio pubblico, aree per impianti, attrezzature connesse alla mobilità e strutture di servizio alla mobilità ed alla sosta delle linee del trasporto pubblico (fermate, pensiline e segnaletica), ecc.. f) SERVIZI PRIVATI Nelle zone a servizi privati, individuate con apposita simbologia sulle tavole del RUE e non valutate ai fini della determinazione degli standard urbanistici, gli interventi si attuano mediante intervento edilizio diretto nel rispetto delle prescrizioni specifiche e degli indici stabiliti nelle aree per servizi pubblici di quartiere di cui al comma 3, lettera b). Articolo 70. Infrastrutture per l urbanizzazione degli insediamenti, attrezzature e spazi collettivi, dotazioni ecologico-ambientali - Quantità di dotazioni e aree soggette a contributo perequativo 1. I soggetti attuatori degli interventi previsti dai piani urbanistici comunali (PSC, RUE, POC e PUA) concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei limiti previsti dai commi seguenti. 2. Gli interventi diretti, i cambi d'uso con aumento del carico urbanistico e gli interventi attuativi (PUA) del piano operativo comunale (POC) comportano l'onere: a) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali (DOT 1, DOT 2), nella quantità fissata dal piano urbanistico comunale (PSC, RUE e POC) e comunque in misura non inferiore a quanto previsto dalla L.R. n. 20 del 2000; b) di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (DOT 1) che siano al diretto servizio degli insediamenti, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo, secondo quanto stabilito dalle NTA del PSC, dal RUE e dagli altri strumenti urbanistici (POC e PUA); c) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree per dotazioni ecologiche ed ambientali (DEA) od alla loro diretta realizzazione, secondo quanto stabilito dalle NTA del PSC e dal POC e PUA; e) di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione del contributo di costruzione di cui all'articolo 131 del presente RUE o del contributo perequativo di cui ai successivi commi 18, 19 e 20, nei casi specificamente previsti dal presente RUE. 3. Nello specifico in tutti i casi in cui siano previsti interventi edilizi di NC, AM, RE con aumento del carico urbanistico, e CD con aumento del carico urbanistico, fatte salve norme specifiche diverse contenute nel PSC o nel POC che prescrivano quantità maggiori, devono essere realizzate e cedute gratuitamente al Comune le quantità minime di cui al presente articolo di aree per l urbanizzazione degli insediamenti (DOT 1) e per attrezzature e spazi collettivi (DOT 2). 111

112 4. Il Comune, attraverso una apposita convenzione può, su loro richiesta, consentire ai soggetti interessati di realizzare direttamente, in tutto o in parte, le attrezzature e gli spazi collettivi, alla cui realizzazione e attivazione la pianificazione urbanistica subordina l'attuazione degli interventi. Ciò comporta lo scomputo dei contributi concessori dovuti. 5. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 2: a) gli interventi esonerati da tale obbligo per espressa previsione di legge; b) gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente che non comportino aumento del carico urbanistico; c) gli interventi da realizzare su aree situate in ambiti del territorio comunale che siano già dotate, in modo integrale e tecnologicamente adeguato, dell intera quota delle dotazioni territoriali definite dai piani urbanistici comunali (PSC, RUE, POC e PUA). 6. Nelle seguenti ipotesi gli interessati agli interventi di trasformazione, in luogo della cessione delle aree di cui al comma 2 e fatte salve disposizioni specifiche previste nelle singole aree disciplinate dal presente RUE, provvedono alla monetizzazione delle medesime dotazioni territoriali: a) qualora nell ambito interessato dall intervento siano già state interamente attuate le dotazioni territoriali nella quantità minima stabilita dal PSC, dal POC o dal presente RUE ed il Comune valuti prioritario procedere all'ammodernamento e riqualificazione delle dotazioni esistenti; b) qualora gli interessati dimostrino l'impossibilità di reperire la predetta quantità di aree su spazi idonei all interno del comparto oggetto dell'intervento e non sia previsto dal POC il reperimento e la cessione di aree al di fuori del comparto; c) limitatamente ai centri storici ed alle aree consolidate AC e APC in concomitanza alla realizzazione di nuovi edifici in lotti ancora liberi, ovvero nell ipotesi di ristrutturazione edilizia con demolizione e successiva ricostruzione o di ampliamenti di edifici esistenti; d) infine, nei casi in cui l'esiguità della quota di aree da cedere non consenta l'effettiva realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie. 7. Nei commi che seguono, per quanto riguarda l urbanizzazione degli insediamenti (DOT 1) viene fissata esclusivamente una quantità minima di parcheggi di urbanizzazione primaria (P1), mentre non sono definite quantità minime per le strade e le altre infrastrutture per l'urbanizzazione (quantità che dipendono dal progetto). Per quanto riguarda le aree per attrezzature e spazi collettivi (DOT 2) viene fissata una quantità minima di aree da sistemare a verde pubblico o da destinare ad altri tipi di attrezzature collettive, fra le quali eventualmente la realizzazione di parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria. 8. Negli interventi edilizi diretti NC, RE con aumento del carico urbanistico, AM non compresi in PUA, le quantità minime, ogni 100 mq. di Su, sono fissate come segue: a) per gli usi residenziali e i servizi connessi (a1, a2): - P1 = 25 mq. (PRG = 3mq ab.) b) per gli usi direzionali, commerciali e alberghieri e assimilabili: - P1 = 40 mq. - DOT 2 = 60 mq. c) per gli usi di tipo produttivo e commercio all'ingrosso: - P1 = 10 mq. 9. Negli interventi di cambio d uso (CD) è richiesta la realizzazione e cessione delle dotazioni nella misura prevista per il nuovo uso nei casi (indicati con SI) individuati nel seguente schema: 112

113 a da a1, a2, b.1.1,b.2,b.3,b.4,b.5,b.7 a1, a2, b.1.1,b.2,b.3,b.4,b.5,b.7 b.1.2,c.12.1,c.12.2,c.1 2.3,c.12.4,c.14,d.1,d.2 e.1,e.2,e.3, c.13 NO SI NO NO c.16,f.1,f.1.2,f.1.3,f 1.4,f.2,f.3,f.4,f.8 b.1.2,c.12.1,c.12.2,c. NO NO NO NO 12.3,c.12.4,c.14,d.1, d.2 e.1,e.2,e.3, c.13 SI SI NO NO c.16,f.1,f.1.2,f.1.3,f1.4,f.2,f.3,f.4,f.8 SI SI SI NO 10. Se per l uso precedente era già stata realizzata e ceduta una quota di aree per standard in sede di primo insediamento, al momento del cambio d uso la quantità di dotazioni da realizzare è pari alla differenza fra quanto già realizzato e ceduto e quanto prescritto in relazione al nuovo uso; in ogni caso le aree in precedenza destinate a spazi e ad attrezzature pubbliche conservano tale regime. 11. Negli interventi edilizi nell ambito di un PUA, le quantità minime di aree da realizzare e cedere sono stabilite dal PSC e specificate in sede di POC, di norma, salvo diversa indicazione, secondo le seguenti quantità minime: a) Per gli usi residenziali e i servizi connessi (a1, a2): - P1 = 25 mq ogni 100 mq di Su; - DOT 2 = 30 mq/ab. b) Per gli usi direzionali, commerciali e alberghieri e assimilabili: - P1 = 40 mq ogni 100 mq di Su; - DOT 2 = 100 mq ogni 100 mq di Su. c) per gli usi di tipo produttivo e commercio all'ingrosso: - P1 = 10 mq ogni 100 mq di Su - DOT 2 = 15% della ST. 12. Per tutti gli usi f e l'uso C.16, non è richiesta cessione di aree; inoltre non è richiesta cessione di aree per gli usi b.6, c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6, c.7, c.8, c.9, c.10, c.11 in quanto trattasi esse stesse di dotazioni territoriali. 13. In sede di POC viene definita l utilizzazione delle aree DOT 2 e il tipo di sistemazione da realizzare, precisando se e in quale misura vada realizzata in esse una quota di parcheggi di urbanizzazione secondaria (P2). 14. Qualora in un piano urbanistico attuativo siano ammesse destinazioni d'uso che richiedono standard differenti, il PUA deve fissare la quota massima di Su che potrà essere destinata agli usi che richiedono la cessione di standard urbanistici più elevati e dimensionare e localizzare le aree da cedere sulla base di tale quota massima; nel seguito non potranno essere rilasciati permessi di costruire o presentate Denunce di Inizio attività (anche di CD) che nel complesso del comparto determinano il superamento di tale quota massima. 113

114 15. Il Paragrafo A.8 dell'allegato A del presente RUE detta la disciplina generale circa il calcolo del valore delle aree da monetizzare ai sensi del comma 6. La Giunta comunale provvede con apposita delibera ad aggiornare i criteri per il calcolo del valore delle aree stabiliti dal Paragrafo A-8 dell'allegato A, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'istituto nazionale di statistica. 16. Nei casi di cui al comma 6 il POC individua gli interventi che, nell arco temporale della propria validità, dovranno essere realizzati con le risorse derivanti dalle monetizzazioni. Tali interventi dovranno riguardare prioritariamente la manutenzione, il miglioramento e la rifunzionalizzazione dei servizi pubblici già esistenti, ovvero il miglioramento della loro accessibilità. 17. Al fine di realizzare idonee forme di gestione delle dotazioni territoriali, il POC o il PUA possono prevedere la stipula di una convenzione con i soggetti attuatori degli interventi, ferma restando la facoltà del Comune di modificare la destinazione d uso pubblico degli immobili. 18. Allo scopo di concorre all'attuazione alle dotazioni territoriali previste nel territorio comunale anche attraverso gli interventi disciplinati dal RUE, si stabilisce che le aree libere negli ambiti urbani consolidati, non già previste dal PRG pre-vigente, devono contribuire in proporzione alla loro nuova potenzialità edificatoria alla costruzione della città pubblica. I valori economici delle indennità perequative (contributo perequativo) e le modalità di contribuzione saranno stabiliti da atto convenzionato definito fra le parti secondo le modalità dell accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 18 L.R. 20/ Il presente regolamento individua negli elaborati cartografici le aree interessate dall applicazione del contributo perequativo di cui al comma precedente. 20. Negli accordi di cui al comma 18 è ammessa la possibilità di sostituire la corresponsione del contributo monetario con la realizzazione diretta di opere pubbliche le cui caratteristiche e modalità saranno definite nell'accordo stesso. Articolo 71. Infrastrutture per l urbanizzazione degli insediamenti, attrezzature e spazi collettivi, dotazioni ecologico-ambientali - Caratteristiche e localizzazione 1. Le quantità di aree da cedere ai sensi dell articolo precedente si intendono al netto di strade, marciapiedi, aiuole stradali, aree occupate da cabine elettriche o da altre opere o impianti di urbanizzazione primaria fuori terra. 2. Le aree DOT2, salvo diversa indicazione del POC., devono essere sistemate con manto erboso, essenze arbustive ed arboree secondo l'elenco di essenze ammissibili e le norme di impianto di cui al Regolamento Comunale del Verde, ovvero, in assenza di questo, secondo le norme dei successivi Articolo 81 e Articolo 82, nonché arredate con attrezzature per la fruizione, il riposo, la ricreazione, il gioco; possono comprendere percorsi pedonali e ciclabili che percorrono le aree a verde. 3. Non sono computabili come DOT2: a) le aiuole stradali e le aree, ancorché sistemate a verde, aventi funzioni di arredo, di mitigazione degli impatti e di ambientazione delle sedi stradali; b) le aree che, ai sensi del DPR 142/2004 ricadano all interno delle fasce di pertinenza (fascia A) di strade di tipo A, B, C, D ed E (che possono tuttavia essere utilizzate come parcheggi); c) le aree, ancorché sistemate a verde, aventi la funzione di invaso di raccolta e accumulo delle acque piovane; d) le aree comprese all interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti (che possono tuttavia essere utilizzate come parcheggi); e) le aree, ancorché sistemate a verde, che non raggiungono la superficie minima di almeno mq. 50; f) le aree che per le caratteristiche morfologiche o di localizzazione non siano fruibili ed attrezzabili per alcuna delle funzioni elencate all art. A-24 comma 2 della L.R. 20/ Qualora il POC preveda una utilizzazione delle aree DOT2 per la realizzazione di particolari edifici o attrezzature per servizi collettivi, esse devono essere cedute al Comune con semplice sistemazione del suolo ed impianti arborei secondo indicazioni del SUE. 114

115 5. Nel caso di interventi edilizi diretti, le dotazioni di cui all Articolo 70 devono essere individuate nel progetto e cedute al Comune entro sei mesi dalla fine dei lavori (con firma di atto d'obbligo al momento del ritiro del permesso di costruire). Esse sono di norma reperite nell'ambito del lotto di intervento o su disposizioni del Comune. Articolo 72. Dotazioni territoriali casi di monetizzazione 1. Negli interventi diretti all interno dei centri storici, nel territorio urbano consolidato e nelle aree specializzate per attività produttive, ovvero nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 70, l onere della cessione delle aree può essere convertito in onere monetario (monetizzazione) nel rispetto dei commi seguenti e sulla base dei valori monetari stabiliti dalla delibera comunale relativa agli oneri di urbanizzazione. 2. Ad integrazione di quanto indicato al comma 6 dell' Articolo 70, per quanto riguarda le attività di commercio al dettaglio la monetizzazione è ammessa anche nei casi di cui al comma 12 dell Articolo Nel territorio rurale, negli interventi diretti laddove sia prescritta la cessione di aree si applica di norma la monetizzazione. 4. Negli interventi programmati dal POC di norma non si applica la monetizzazione, salvo casi particolari specificamente previsti e motivati nel POC stesso. Articolo 73. Disciplina delle zone destinate ad infrastrutture per la mobilità (stradale e/o ferroviaria) 1. Nelle zone destinate ad infrastrutture per la mobilità sono ammessi i seguenti usi: c.10.1, c.10.2, c.10.3; c.10.4 limitatamente agli spazi per la collocazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, sono inoltre ammissibili gli usi b.6 (si veda anche l'articolo 79) e gli usi C.11 limitatamente agli impianti fotovoltaici ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, nonché previo assenso dell Ente proprietario della strada. 2. Sono ammesse inoltre sistemazioni e manufatti complementari alle infrastrutture per la mobilità quali aree a verde di arredo, barriere antirumore ed elementi di arredo urbano. 3. Nelle zone di cui al presente articolo sono consentiti tutti i tipi di intervento. 4. Nelle aree di trasformazione per funzioni prevalentemente residenziali e nei casi in cui il PSC individua nuovi assi di connessione varia urbana, i progetti relativi agli assi stradali dovranno di norma rispettare le seguenti caratteristiche, fatto salvo quanto disposto al successivo Articolo 75: a) Viabilità di connessione urbana con funzione di raccordo tra le diverse parti funzionali del centro abitato: i) carreggiata semplice a doppio senso di 7,50 mt.; marciapiede 1,50 mt. per lato; ii) carreggiata doppia a senso unico di mt. 5,00 + 5,00 (mt. 6,00 + 6,00 se a servizio di attività produttive o comunque dove è prevista accessibilità di automezzi pesanti); marciapiede 1,50 mt. per lato. b) Viabilità interna di accesso ai lotti e distribuzione capillare nel territoro urbanizzato/bile: i) carreggiata a doppio senso di 7,00 mt.; marciapiede 1,20 mt. per lato nelle aree produttive: ii) carreggiata a doppio senso 7,50 mt.; marciapiede 1,50 mt. per lato nelle aree residenziali. Articolo 74. Disciplina delle fasce di rispetto ed ambientazione stradali e/o ferroviarie 1. Le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato sono indicate nelle planimetrie del RUE, conformemente al PSC, e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a quella stabilita dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, in relazione alla classificazione della rete stradale, eventualmente maggiorata secondo quanto prescritto dal PSC. 2. Le fasce di rispetto ferroviario sono individuate nelle planimetrie del RUE, sia all interno che all esterno del 115

116 territorio urbanizzato e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a 30 m. misurati dal ciglio o piede della scarpata ferroviaria. 3. Le fasce di rispetto stradale o ferroviario nelle zone non urbane sono destinate alla salvaguardia della viabilità e delle ferrovie esistenti, nonché eventualmente al loro ampliamento e alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazione a verde, barriere antirumore, elementi di arredo urbano nonché alla conservazione dello stato di natura. 4. Sono ammessi gli usi c.10.1, c.10.2, c.10.3, oltre agli usi esistenti, ivi compresa la continuazione della coltivazione agricola, nonché l uso C.11 limitatamente agli impianti fotovoltaici ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, nonché previo assenso dell Ente proprietario dell'infrastruttura. Nelle fasce di rispetto stradale è ammesso inoltre l'uso b.6 nei limiti e con le prescrizioni di cui al successivo Articolo Le fasce di rispetto stradale e ferroviario nelle zone urbane, ove previste, possono essere destinate alla realizzazione di dotazioni ecologiche (es. barriere antirumore), verde di arredo, verde privato, a parcheggi pubblici e privati. 6. Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi MO, MS, RRC, RE, D, nonché interventi AM, nel rispetto della normativa di zona, purché l'ampliamento avvenga nella parte non prospiciente il fronte stradale o la ferrovia o per sopraelevazione, con nulla osta dell ente proprietario. Per gli edifici esistenti in territorio rurale, privi di interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale, è ammessa la possibilità di realizzare, in corrispondenza del fronte del fabbricato prospiciente la sede stradale, pertinenze edilizie (tettoie, porticati) ancorché all'interno della fascia di rispetto stradale, purché non costituiscano superficie utile ed abbiano dimensioni contenute e previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada. 7. Nelle sole fasce di rispetto ferroviario all interno del territorio urbanizzato sono ammessi interventi edilizi di NC, RE, AM in deroga alla fascia di tutela, qualora autorizzati dall ente proprietario della ferrovia, sempreché siano ammissibili ai sensi delle altre norme urbanistiche ed edilizie. 8. Per la realizzazione di recinzioni e per l'impianto di siepi o alberature valgono inoltre, nelle fasce di rispetto stradale, le disposizioni del Codice della Strada e suo Regolamento di applicazione, e, nelle fasce di rispetto ferroviario, le norme di cui al D.P.R.. 11/7/1980 n Articolo 75. stradali Requisiti tipologici delle strade urbane e caratteristiche e pavimentazioni delle sedi 1. Nella progettazione delle nuove strade, come nell adeguamento di quelle esistenti, si dovranno rispettare le Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. 5/11/2001 pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. 4/01/2002 n.3, il D.M. 27/07/2006 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali, nonché il D.M. 30 novembre 1999, n.557 sulle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili, e successive modificazioni e integrazioni. La sezione complessiva delle strade urbane di previsione non potrà essere inferiore a quella indicata nel Regolamento Viario Comunale. 2. Salvo diverse disposizioni dettate dagli enti proprietari i materiali da impiegare per la costruzione di nuove strade o per la modifica o ripavimentazione di quelle esistenti (sottofondi, strati superficiali e finiture) devono presentare requisiti di qualità, resistenza e modalità di impiego idonei all'uso a cui sono destinati. 3. I progetti di nuove strade e quelli di modifica o di ripavimentazione di quelle esistenti devono definire le caratteristiche dei percorsi, dei materiali da impiegare, della forma, dimensione e tessitura delle pavimentazioni, lapidee naturali od artificiali. 4. I progetti, qualora non ostino motivi di carattere tecnico,devono inoltre: a) prevedere apposite canalizzazioni sotterranee di dimensioni idonee a contenere tutte le reti tecnologiche dei servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, cavi telefonici, fibre ottiche, ecc.) e costruite in modo da agevolare al massimo l'allacciamento delle nuove utenze alle reti e la esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione e riparazione; 116

117 b) prevedere, dove la dimensione della sezione stradale lo consenta, la destinazione di appositi spazi per i contenitori d'uso dei servizi pubblici (cassonetti e campane per i rifiuti, cabine telefoniche, pensiline per le fermate dei trasporti pubblici, ecc.); c) distinguere, attraverso la differenziazione delle quote e/o dei materiali, gli spazi destinati rispettivamente al traffico veicolare, ciclabile o pedonale; d) evidenziare a terra, con cambi di pavimentazione od altri accorgimenti, nelle strade di tipo residenziale tutte le potenziali situazioni di pericolo (quali gli attraversamenti, gli incroci, ecc.) ad integrazione delle segnalazioni visive regolamentari e per ottenere riduzioni della velocità di percorrenza. Articolo 76. Strade private in territorio rurale 1. Le eventuali nuove strade poderali, interpoderali o di accesso agli edifici in territorio rurale dovranno essere di norma non asfaltate e di larghezza non superiore a m. 4,00, salvo eventuali piazzole di sosta o di manovra e salvo tratti con pendenza superiore al 16%. Non è ammessa di norma l'asfaltatura di strade vicinali o poderali che non siano mai state asfaltate in precedenza, né l allargamento di tali strade oltre la sezione di m. 4,00, salvo particolari esigenze documentate di movimento di autoveicoli pesanti. E tuttavia ammessa la modifica del manto stradale nei tratti con pendenza superiore al 16%. 2. La realizzazione di parcheggi privati e piazzali di sosta per veicoli in territorio rurale è ammessa, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica; la pavimentazione sarà di norma in ghiaia o terra battuta, con esclusione di asfalto o cemento Articolo 77. Rete ciclo pedonale 1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni dettate dall'ente proprietario, il presente RUE definisce i seguenti requisiti tecnici della rete ciclo pedonale. 2. Percorsi pedonali. La sezione dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi stradali, non potrà essere inferiore a m. 1,5, da elevarsi ad almeno m. 3,0 nel caso di percorsi alberati, ferme restando minori ampiezze nei tratti condizionati da edifici preesistenti. 3. Tale larghezza ordinaria può ridursi fino al minimo di m. 0,9 solo in corrispondenza di punti singolari, quali ostacoli, sporgenze o manufatti di arredo urbano o di servizio urbano (pali, segnali, panchine, cabine, contenitori per rifiuti, ecc.). In caso di successiva apposizione di ulteriori manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, si deve comunque rispettare in qualsiasi punto la dimensione minima di m. 0,9. 4. I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, dovranno essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi dovranno essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata, ai fini di evitare barriere architettoniche. L'innesto sulla strada delle rampe d'accesso ai marciapiedi non deve costituire un gradino superiore a 2,5 cm.. 5. Negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si dovrà garantire una adeguata visibilità reciproca fra il veicolo in manovra e il percorso pedonale. 6. Le pavimentazioni dei percorsi pedonali devono garantire una superficie continua e non sdrucciolevole. 7. Piste ciclabili. Le piste ciclabili, nonché la relativa segnaletica, dovranno essere realizzate in conformità al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 30 novembre 1999, n.557, al Codice della Strada - D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.- ed al relativo regolamento di esecuzione - D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. 8. Le piste ciclabili devono avere di norma una larghezza non inferiore a 2,5 m. affinché possano garantire il passaggio di biciclette nei due sensi. In presenza di punti singolari deve essere comunque garantita la larghezza di 2 m. 117

118 9. Le piste ciclabili devono essere di norma separate dalle carreggiate stradali da elementi fisici in rilievo o da opportuno dislivello. In questo secondo caso il percorso ciclabile dovrà essere adeguatamente raccordato nei punti di attraversamento della carreggiata. Nei casi di attraversamenti carrabili della pista, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si dovrà assicurare le segnalazioni di attraversamento mediante appositi segnali, garantendo comunque una adeguata visibilità dal veicolo in manovra verso la pista ciclabile. Articolo 78. Ambiti di trasformazione assoggettati a POC 1. Negli ambiti del territorio che il PSC assoggetta a piano operativo comunale (POC), come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino all'approvazione del medesimo strumento sono consentiti, fatta salva l attività edilizia libera, e previo titolo abilitativo, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a: MS, RRC, RE, D, nonché, nel caso di attività produttive, ogni altro intervento necessario alla prosecuzione delle attività in condizioni di sicurezza e per la riduzione degli impatti ambientali. 2. Non sono ammessi interventi di cambio d uso. 3. Sono ammessi frazionamenti delle aree e delle costruzioni solo a condizione che non siano tali da compromettere la fattibilità (o renderne più gravosa e/o difficoltosa) degli interventi previsti nella scheda d ambito del PSC. 4. I medesimi interventi previsti dai commi precedenti sono consentiti negli ambiti pianificati attraverso POC, che non ha assunto il valore e gli effetti di piano urbanistico attuativo (PUA) ai sensi dell'art. 30, comma 4, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, a seguito della scadenza del termine di efficacia del piano, qualora entro il medesimo termine non si sia provveduto all'approvazione del PUA o alla reiterazione dei vincoli espropriativi secondo le modalità previste dalla legge. Articolo 79. Distributori di carburante 1. Il RUE individua nella propria cartografia con apposito simbolo grafico gli impianti di distribuzione carburanti esistenti od autorizzati. 2. Gli interventi riguardanti gli impianti di distribuzione di carburanti si attuano nel rispetto: a) del Decreto Legislativo 11/02/1998 n. 32 e successive modificazioni e integrazioni; b) della normativa regionale vigente (Delibera G.R. 8/05/2002 n. 355 e Delibera dell Assemblea Legislativa del 05/02/2009 n. 208); c) dei requisiti tecnici per la costruzione ed esercizio di serbatoi interrati di cui al Decreto 20/10/98; d) delle norme seguenti. 3. La realizzazione di nuovi impianti ad uso pubblico può essere prevista solo in sede di POC e può avvenire per intervento edilizio diretto subordinato alla stipula di una convenzione da concordare con il Comune che disciplini tra l'altro la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale. L insediamento di nuovi impianti è comunque condizionato al rispetto di tutte le condizioni e vincoli di tutela ambientale, paesaggistica e storico-culturale definiti dal PSC e dai piani vigenti sovraordinati. 4. Impianti esistenti. Negli impianti di distribuzione esistenti, non dichiarati incompatibili ai sensi del comma 3 della Delibera dell Assemblea Legislativa del 05/02/2009 n. 208, possono essere realizzati tutti i tipi di interventi edilizi nel rispetto delle norme di cui al presente articolo. Qualora siano dichiarati incompatibili sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria. 118

119 5. In tutte le aree urbane consolidate è possibile l installazione, la trasformazione o l integrazione degli impianti esistenti, non dichiarati incompatibili, con colonnine per l alimentazione di veicoli elettrici. 6. Parametri edilizi: a) Uf max = 0,1 mq/mq (con esclusione delle pensiline); b) H max = 5,0 m. ad eccezione delle pensiline; c) nei soli impianti di nuova realizzazione: SF min = mq.; d) nei soli impianti di nuova realizzazione: SP min = 20% della SF; e) distanza minima degli edifici (con esclusione delle pensiline) dalla sede stradale: i) nel territorio rurale pari all ampiezza della fascia di rispetto stradale, con un minimo di m. 20; ii) nel territorio urbano: m.10, ovvero pari alla distanza degli edifici preesistenti dell impianto, se inferiore a 10 m; f) distanza minima delle pensiline dalla carreggiata stradale: m. 3; g) distanza minima di edifici e impianti dai confini di proprietà: m Negli impianti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso complementari: a) attività di commercio al dettaglio di vicinato (b1.1), nei limiti di quanto consentito ai sensi dell art.1 del D.Lgs. 11/2/1998 n. 32; b) pubblici esercizi (b2); c) servizi di lavaggio, assistenza ai veicoli, attività artigianali di servizio ai veicoli (e.3); il servizio di lavaggio veicoli può essere ammesso in aree idonee ad ospitare distributori di carburante anche in forma autonoma in assenza di distributore; d) impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, limitatamente agli impianti fotovoltaici ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente (c.11). 8. Nuovi impianti.tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché del relativo servizio self-service pre-pagamento. Devono inoltre essere dotati anche del prodotto metano o del prodotto GPL. 9. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati di: a. almeno due colonnine multi dispenser a doppia erogazione per benzina e gasolio e di almeno due erogatori o un doppio erogatore di metano, ai quali deve essere garantita una capacità di compressione minima di 450 mc/h, o di GPL; b. servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizione di disabilità, con almeno un posto di parcheggio funzionale all utilizzo dei servizi igienici; c. impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, da attivare anche al di fuori dell orario del servizio assistito; d. impianto fotovoltaico o solare termico per la produzione di energia elettrica e termica in grado di soddisfare il fabbisogno elettrico e termici della stazione di servizio. e. locale per il ricovero del gestore; f. pensilina di copertura delle aree di rifornimento; g. serbatoi per benzina e gasolio di capacità complessiva pari ad almeno mc 60 e idonei al rifornimento di almeno quattro tipologie di prodotti; al di fuori della zona appenninica, qualora l impianto eroghi GPL, uno o più serbatoi per GPL di capacità complessiva pari ad almeno mc Ai fabbricati situati nell area di un impianto di distribuzione carburanti non si applica la lettera c) del punto 3.6 della parte prima (Disposizioni generali) dell allegato alla deliberazione dell Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 marzo 2008, n Tutti i nuovi impianti devono essere realizzati in modo che il rifornimento dell impianto e il rifornimento dei veicoli avvengano fuori dalla sede stradale. Si applicano altresì le disposizioni relative agli impianti di smaltimento igienico-sanitario per gli autocaravan contenute nell art. 378 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada). 12. Agli impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento continua ad applicarsi l articolo 4, comma 5, lett. c), della L.R. 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande). 13. Prescrizioni in rapporto alla sede stradale: si richiama il rispetto delle norme previste all art. 60 del D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. Lo spartitraffico deve essere ubicato a una distanza minima di m. 2,00 dalla carreggiata stradale ed avere una profondità minima di m. 0,

120 14. Mitigazione degli impatti: in ogni impianto deve essere prevista la raccolta delle acque di "prima pioggia" da tutto il piazzale (orientativamente i primi 5 mm. di pioggia); le acque di prima pioggia e le acque nere devono essere convogliate ad un depuratore pubblico o, in alternativa, ad idoneo impianto privato. Negli impianti situati al di fuori del territorio urbanizzato si prescrive la formazione di una cortina alberata (posta lungo tutto il confine dell'impianto eccetto che sul lato della strada) costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte; le essenze saranno prescelte fra quelle autoctone del territorio rurale. 15. Impianti di distribuzione ad uso privato: le autorizzazioni per nuovi impianti ad uso privato sono rilasciate dal Comune alle imprese produttive o di servizio, a seguito di attestazione del rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, urbanistiche e ambientali, così come stabilito dagli artt. 1 e 3 del D.Lgs 32/1998. L autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l avvertenza che in caso di inosservanza l autorizzazione sarà revocata. Per gli impianti esistenti, sprovvisti dell autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente norma l autorizzazione comunale deve essere richiesta entro e comunque non oltre un anno. Per impianto ad uso privato, può intendersi anche un unico impianto utilizzato da aziende controllate o partecipate dagli Enti locali, purché tra di esse convenzionate. L autorizzazione deve essere intestata ai soggetti convenzionati. Le verifiche sulla idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Il rilascio delle attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti da parte di operatori economici e altri utenti presso distributori automatici di carburante è effettuato dal Comune sede dell impianto, disponendo che il prelievo avvenga presso impianti prestabiliti e comunque situati in aree poste fuori dalla sede stradale. Le attestazioni sono valide per un anno e sono rinnovabili. Per quanto concerne la sicurezza degli impianti, valgono le indicazioni di cui al precedente comma 3 della Delibera dell Assemblea Legislativa del 05/02/2009 n Per quanto concerne la sicurezza dei recipienti, le attestazioni dovranno contenere le eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie e dei VV.FF, fatte salve le disposizioni di cui al D.M. 19 marzo

121 CAPO V - RETE ECOLOGICA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO Articolo 80. Attuazione della rete ecologica comunale 1. Fatte salve le disposizioni più restrittive relative alle zone ed elementi di tutela paesistico-ambientale di cui al titolo II delle norme di PSC, eventualmente ricomprese, negli elementi funzionali della rete ecologica sono ammesse tutte le funzioni, gli interventi e le azioni che concorrano al miglioramento della funzionalità ecologica, alla promozione della fruizione per attività ricreative e sportive compatibili con la primaria esigenza di mantenimento o ripristino della rete, nonché lo sviluppo di attività ecocompatibili. 2. Nel caso di realizzazione, nelle aree urbane consolidate, di interventi diretti, o tramite progetto unitario convenzionato, di NC, AM o RE che riguardi l'intera unità edilizia interferenti con elementi della rete ecologica comunale o con essi contigui, le opere di sistemazione a verde degli spazi aperti e mitigazione con elementi vegetazionali devono concorrere al perseguimento degli obiettivi della Rete ecologica: dovrà essere pervista, vuoi nelle aree a verde privato, voui nelle aree a verde pubblico nel caso ne sia prevista la cessione, una dotazione minima di elementi vegetazionali per natura, struttura e composizione ascrivibili ad habitat ed ecosistemi naturali e seminaturali al fine di concorrere all'equipaggiamento ecosistemico del territorio. 3. Nel caso di interventi di RS, RRC, RE, RT, AM di edifici esistenti in territorio rurale, nonché nel caso di NC, le cui aree di pertinenza risultano interferenti con elementi della rete ecologica comunale o contigue ad essi, le opere di delimitazione degli spazi aperti e mitigazione con elementi vegetazionali, sistemazione a verde, devono concorrere al perseguimento degli obiettivi di connessione e di mantenimento della permeabilità della Rete ecologica. L inserimento di vegetazione deve essere effettuato prediligendo l inserimento di specie autoctone e con caratteristiche d'impianto ed associazioni vegetazionali tali da costituire un connettivo diffuso, che si traduce in una serie di micro corridoi e di piccole unità habitat per la fauna selvatica. 4. Nel territorio rurale, in relazione alle alterazione consistenti che hanno ridotto nel tempo al minimo le presenze di filari, siepi e aree boscate, il ripristino di elementi di naturalità diffusa rappresenta un contributo fondamentale per l implementazione della rete ecologica soprattutto alla scala locale. Di seguito si propone una casistica di interventi utili al fine di aumentare la naturalità diffusa del territorio rurale la cui fattibilità dovrà essere verificata (motivandone l'eventuale non applicazione) in sede di presentazione del PRA ovvero laddove sia necessario ottenere un titolo abilitativo e o autorizzatorio da parte del Comune. Interventi possibili Aree agricole prive Aree agricole con di elementi della presenza di rete elementi della rete Siepi per la lotta biologica X X Siepi con funzione mellifera X Siepi per la produzione di legna da ardere X X Siepi per la fauna selvatica X Introdurre rotazioni regolari X Realizzazione di bordure di campo non trattate con prodotti X ftosanitari Evitare l aratura precoce delle stoppe e, per le coltivazioni a X grano, orzo e segale, procedere alla semina e al taglio di erba prima dell aratura autunnale Ritirare ogni 5-20 anni i terreni dalla produzione agricola e X impiantare prati polifi ti soggetti ad un unico sfalcio annuale (fine settembre inizio ottobre) Evitare l incendio di stoppie, siepe canneti nel rispetto delle X normative vigenti Usare accorgimenti idonei durante il taglio dei raccolti ( barra d involo, inizio del taglio partendo dal centro dell appezzamento ) per ridurre la mortalità della fauna Aree agricole seminaturali o da rinaturalizzare X X X 121

122 selvatica Incremento del numero di specie vegetali presenti Diradamenti per creare una stratifi cazione del popolamento forestale Mantenimento di parte della necromassa (alberi morti in piedi) Trattamenti selvicolturali scaglionati nel tempo per aumentare la disetaneità Creazione di radure Risagomatura delle fasce marginali (successione erbe arbusti bassi arbusti alti, alberi) Conversione dei terreni a pratiche agricole ecocompatibili (es. agricoltura biologica o integrata) Coltivazione di varietà locali rustiche che richiedono limitato impiego di fi tofarmaci X X X X X X X X X X X Creazione di zone umide, stagni, maceri, laghetti X X Riduzione della meccanizzazione o utilizzo di macchinari che riducano l impatto sulla fauna e sulla flora selvatica e il compattamento del suolo X X X 5. Per gli interventi sulla viabilità, qualora la viabilità sia in adiacenza a componenti della rete ecologica (sia su entrambi i lati della strada sia su un singolo lato) in seguito ad un analisi della fauna sull area, dovranno essere realizzati appositi accorgimenti atti a favorire attraversamenti o interventi di schermatura per la salvaguardia della fauna. 6. La realizzazione e manutenzione degli attraversamenti faunistici è di competenza degli stessi enti preposti alla realizzazione e gestione di quei manufatti che costituiscono barriera. 7. E' facoltà del Comune provvedere all'emanazione di ulteriori regole gestionali e criteri progettuali per l'attuazione della rete ecologica comunale, ad integrazione di quanto disposto ai commi precedenti, tramite apposito regolamento, ciò in linea e nel rispetto delle Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale, approvate con atto di CP n. 10/2013. Articolo 81. Salvaguardia e formazione del verde 1. In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali, bioclimatiche, di salubrità e qualità ambientale è disciplinata da un apposito Regolamento comunale del Verde pubblico e privato. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica. Il presente articolo dispone in merito agli aspetti relativa alla salvaguardia ed alla formazione del verde nell'ambito degli interventi edilizi. 2. Gli spazi privati inedificati di pertinenza di edifici residenziali e simili, prospicienti luoghi pubblici o ad uso pubblico, o comunque esposti a pubblica vista devono essere preferibilmente destinati a verde (parco o giardino) e mantenuti in modo decoroso. E' vietato l'uso di tali spazi per manufatti precari o per deposito di materiali in disuso. 3. Oltre alle alberature di pregio già individuate dal PSC, le alberature aventi diametro del tronco superiore a cm. 20 e le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro di cm. 15, rilevati a cm. 100 dal suolo, devono essere conservate, sempreché non costituiscano pericolo per persone e/o cose. Di tali piante è vietato il danneggiamento a qualsiasi titolo e ne è vietato l'abbattimento salvo specifica autorizzazione da parte del Comune. Nell autorizzazione dovranno essere specificate le prescrizioni di reimpianto delle alberature in sostituzione, anche eventualmente in altra collocazione o su aree pubbliche. 122

123 4. I procedimenti di autorizzazione all abbattimento di alberi e di sanzionamento di abbattimenti non autorizzati sono normati dallo specifico regolamento comunale. 5. Oltre a quanto previsto dall'art. 36 del PSC, nel territorio rurale è altresì vietato estirpare siepi autoctone 6. Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare le seguenti alberature non produttive preesistenti e tali da non danneggiare l'apparato radicale: a) quelle appartenenti alle specie: Quercus robur (farnia), Acer campestre, Ulmus minor, Carpinus betulus aventi circonferenza del tronco superiore a 30 centimetri misurata a m. 1,30 dal colletto; b) tutte le piante di altre specie arboree aventi una circonferenza superiore ai 60 cm. misurati a m. 1,30 dal colletto ad eccezione delle specie vietate indicate nel Regolamento Comunale del Verde. Nel caso di alberi con più tronchi (alberi policormici) si considererà la circonferenza complessiva derivante dalla somma delle circonferenze dei singoli tronchi. 7. Previa autorizzazione ai sensi del comma 3, è consentito prevederne il diradamento da valutarsi in sede di CQAP (in linea con le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale - PMPF), ove siano troppo ravvicinate in rapporto alla specie e alle dimensioni. 8. Tutti gli interventi di NC, AM, nonché in quelli di RE che riguardino l intera unità edilizia, devono comprendere il progetto del verde, completo di censimento della vegetazione esistente e della sistemazione dell area scoperta di pertinenza. 9. Fatte salvi gli ambiti o aree nei quali il PSC od il RUE prescrivano espressamente la quota minima di superficie permeabile, negli altri ambiti in tutti gli interventi edilizi di NC, AM, RE che riguardino l intera unità edilizia, deve essere assicurata, una quota di superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria, riducibile al 10% nel caso di insediamenti per attività produttive o di trasporto o di commercio. 10. La superficie permeabile dovrà essere preferibilmente sistemata a giardino, con prati, aree ad arbusti ed alberature, ma potrà essere anche parzialmente pavimentata purché si utilizzino materiali che garantiscano una permeabilità diffusa (es. ghiaietto, stabilizzato, ecc.) o pavimentazioni con sottofondo permeabile. La copertura vegetale dovrà rispettare i seguenti parametri minimi: a) 2 alberi ad alto fusto ogni 100 mq; b) 4 arbusti ogni 100 mq; c) se l'area è inferiore a 100 mq: almeno un albero ad alto fusto ed essenze arbustive; d) dovranno essere osservare le ulteriori disposizioni del Regolamento Comunale del Verde pubblico e privato. Salvo diverse disposizioni di cui al Regolamento di cui al comma 1, gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora dovranno presentare un altezza non inferiore a m. 3,0 e un diametro, misurato a m. 1,0 da terra, non inferiore a cm Nelle aree specializzate per attività produttive in tutti gli interventi NC, AM e RE che riguardano l'intera unità edilizia è prescritta la formazione di quinte alberate lungo tutti i lati a contatto con il territorio rurale, con ambiti a prevalente funzione residenziale o con attrezzature e spazi collettivi. Tali quinte dovranno essere costituite, preferibilmente, con essenze sempreverdi. Sono fatte salve motivate deroghe con parere favorevole della CQAP. 12. Nelle aree a prevalente funzione residenziale oltre alle disposizioni del Codice Civile in relazione alla distanza di messa a dimora delle piante, dai confini di proprietà, le piante considerate pericolose dal punto di vista igienicosanitario che possono superare i 3 metri di altezza, siano di norma distanziate dalle facciate finestrate dell'edificio (ad esclusione dei locali di servizio) di almeno 5 metri. 13. Nel territorio rurale, negli interventi di NC, RE, AM di edifici specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle degli edifici abitativi (allevamenti, rimesse di grandi dimensioni) e negli altri casi previsti dalle presenti norme è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio con la formazione di quinte arboree. 14. Gli strumenti urbanistici attuativi dovranno riservare particolare attenzione alla progettazione del sistema del verde nelle aree di trasformazione, perseguendo l unitarietà del sistema vegetazionale e delle aree 123

124 permeabili. 15. In specifica a quanto richiamato dal precedente comma 3, gli Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela dovranno essere assoggettati a specifica tutela, non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti, ma dovranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie o per la sicurezza di persone e cose, si rendano utili interventi non strettamente tesi alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi saranno sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune. Articolo 82. Sistemazione a verde delle aree ad uso pubblico 1. Si intendono disciplinati dal presente articolo gli interventi sulle aree destinate o da destinare a verde pubblico o di uso pubblico comprese quelle di arredo stradale (aiuole, parcheggi, scarpate stradali, ecc.). 2. I progetti di sistemazione di dette aree devono fornire tutti gli elementi necessari per valutare il tipo di intervento proposto ed in particolare: devono descrivere le diverse essenze da mettere a dimora, il profilo altimetrico del terreno, gli eventuali specchi d'acqua, i percorsi e le pavimentazioni, gli impianti tecnologici di servizio (per drenaggio, irrigazione, fognatura, servizi igienici, illuminazione), le parti architettoniche (recinzioni, fontane, esedre, monumenti ecc.), gli elementi di arredo e di comfort, le eventuali attrezzature sportive o di gioco per i bambini. 3. Il progetto deve prevedere la compatibilità reciproca ed un equilibrato rapporto tra essenze a foglia caduca e sempreverde ed i diversi periodi di fioritura, al fine di diversificare nell'arco delle diverse stagioni l'effetto del verde. Il progetto deve includere i sistemi di irrigazione e un piano di manutenzione dell impianto. 4. In ogni area verde attrezzata a parco pubblico, almeno una pianta per ogni tipo di essenza dovrà essere contraddistinta con la indicazione dell'essenza con il nome in volgare e quello scientifico. 124

125 TITOLO IV REGOLAMENTAZIONE EDILIZIA DELL'AMBIENTE COSTRUITO CAPO I - PRESCRIZIONI EDILIZIE VARIE Articolo 83. Prescrizioni di carattere geotecnico e sismico 1. Le domande di permesso di costruire e le DIA o SCIA (interventi privati) o le asseverazioni del professionista allegate alle delibere di approvazione dei progetti (opere pubbliche), per interventi che comportino una sostanziale modifica dei carichi trasmessi al terreno, dovranno essere corredate da uno specifico studio geologico geotecnico e sismico, a seconda della tipologia dell intervento proposto e delle caratteristiche geotecniche dell area su cui tale intervento andrà ad insistere; in particolare, lo studio geologico dovrà essere rivolto alla caratterizzazione e modellazione geologica del sito, lo studio geotecnico all indagine, caratterizzazione e modellazione geotecnica dei terreni e delle rocce comprese nel volume significativo, la caratterizzazione sismica, alla definizione dell azione sismica di progetto. Tale studio, redatto a cura di un tecnico abilitato dovrà essere esteso ad un conveniente intorno dell area interessata in cui sia verificata la reale esistenza in sito delle condizioni del terreno e dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni normative vigenti. 2. Nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza (servizi, garage, piccoli ampliamenti, ecc.), che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione geotecnica può essere basata sull esperienza e sulle conoscenze disponibili. 3. Per gli interventi da realizzarsi negli ambiti soggetti a POC, le indagini geognostiche e la progettazione degli interventi dovranno attenersi alle indicazioni contenute nelle schede relative ai singoli ambiti riportate nella Relazione Geotecnica del POC. Articolo 84. Prescrizioni di carattere idrogeologico 1. Le acque meteoriche provenienti dai cortili e in genere dai suoli pavimentati di pertinenza di edifici, debbono essere convogliate nella fognatura comunale, o in altro idoneo sistema di smaltimento delle acque bianche secondo le prescrizioni comunali in materia. 2. Su tutto il territorio è fatto divieto, di norma, di realizzare vani interrati negli interventi di nuova costruzione o assimilabili; nel caso in cui gli stessi interventi edilizi comportino la realizzazione di vani seminterrati, la relazione geologica, geotecnica e sismica a corredo del progetto, dovrà contenere dati idrogeologici relativi all'indicazione del livello statico ed alla soggiacenza della falda in rapporto alla profondità di incastro delle strutture di fondazione dell'opera di progetto. Nel caso in cui queste dovessero intercettare la falda freatica, la stessa non potrà essere abbattuta mediante pompaggio forzato, ad esclusione del tempo necessario per la realizzazione dell'opera confinando il cono di depressione all'interno dell'area di intervento. 3. Al fine della tutela quali-quantitativa delle acque sotterranee: a) nelle zone servite da pubblico acquedotto è vietato perforare nuovi pozzi ad uso domestico (definiti ai sensi dell art. 93 del R.D. 1775/1933, e dell art.3, lett. p) del Regolamento regionale di concessione acque pubbliche n. 41/2001), ad eccezione di quelli per la captazione di acque disperse nel primo sottosuolo, da utilizzare per l'innaffiamento di orti e giardini inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia, e ad uso iniziale e provvisorio connesso al cantiere edilizio; i pozzi domestici preesistenti potranno essere mantenuti in attività per i soli usi specificati precedentemente; b) nelle zone non servite da pubblico acquedotto è comunque consentita la costruzione di nuovi pozzi ad uso domestico; l eventuale uso destinato al consumo umano è permesso qualora la risorsa prelevata 125

126 costituisca l unica fonte di approvvigionamento potabile, a condizione che: i) l ubicazione della perforazione sia valutata in relazione all eventuale presenza dei centri di pericolo così come definiti dalla normativa sovraordinata, ai fini di escludere la captazione di acque potenzialmente inquinate; ii) i titolari, almeno 1 volta all anno, predispongano attraverso laboratori riconosciuti, analisi chimiche e microbiologiche, al fine di attestare la potabilità delle acque emunte ed utilizzate, mediante il rispetto dei requisiti di qualità definiti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. 4. Al fine di evitare inquinamenti delle acque sotterranee, è fatto obbligo di sigillare tutti i pozzi (domestici ed extradomestici) non più utilizzati o in cattivo stato di manutenzione ed esercizio, seguendo le disposizioni indicate al comma 2 dell art. 35 del Regolamento regionale n. 41/2001; i progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia dovranno documentare la presenza di eventuali pozzi, definendo, per ciascuno di essi, l uso in essere, il tipo di utilizzo futuro e prevedendo la chiusura di quelli non utilizzati. 5. Ai fini della tutela quantitativa della risorsa idrica, sul territorio comunale non è consentito il prelievo di acque sotterranee per usi geotermici che prevedano la dispersione in superficie dei volumi prelevati, ovvero è ammesso il solo utilizzo delle acque sotterranee quale vettore termico a ciclo chiuso. Articolo 85. idraulica) Prescrizioni di carattere idraulico (disciplina degli scarichi ed applicazione dell'invarianza 1. Le acque reflue devono essere convogliate, a cura della proprietà, nella fognatura comunale, laddove esistente, oppure ad altro idoneo recapito/impianto, ai sensi del Regolamento di fognatura adottato dall Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato. 2. Qualora intervengano modifiche delle caratteristiche dello scarico (qualità, portata, ecc.) conseguenti ad interventi sul fabbricato o mutamenti della destinazione d'uso, il titolare dello scarico dovrà richiedere una nuova autorizzazione allegando planimetrie aggiornate secondo le nuove attività o destinazioni. 3. Negli ambiti di nuovo insediamento individuati dal PSC, il sistema fognario deve prevedere la separazione delle acque nere e bianche secondo quanto disposto dal PSC stesso; l innesto acque nere/acque bianche dei singoli lotti dovrà essere posizionato al confine di proprietà e comunque a valle dei sistemi di depurazione/trattamento delle unità immobiliari. 4. Negli ambiti di nuovo insediamento per attività produttive deve essere predisposto, un idoneo sistema di raccolta delle acque di prima pioggia, costituito da qualsiasi accorgimento in grado di trattenere le acque di prima pioggia. Sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti, per ogni evento meteorico, che si succede ad una distanza temporale non inferiore alle 48 ore, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. Ai fini del calcolo delle portate, si stabilisce che tale valore si verifichi in 15 minuti. 5. La stipula della convenzione del PUA nei casi in cui l'attuazione di un intervento urbanistico risulti condizionato alla preventiva o contestuale realizzazione di opere di adeguamento di collettori, impianti di depurazione o di scoli idraulici o di opere di laminazione, può avvenire quando tali opere sono state finanziate e approvate, ovvero nel caso in cui l'onere di tali opere sia assunto in carico al soggetto attuatore del comparto stesso, sulla base della convenzione stessa. 6. L' attestazione della conformità edilizia degli edifici realizzati, ai fini dell'agibilità, può avvenire solo quando le opere di cui al comma precedente sono state completate e collaudate. 7. Laddove il PSC prescrive il rispetto dell'invarianza idraulica devono essere previsti sistemi di convogliamento, 126

127 filtrazione e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle strade, dalle piazze e dalle aree a parcheggio, dalle coperture in conformità con quanto previsto dalla normativa di settore vigente ed ai commi seguenti. 8. Il recapito finale delle acque meteoriche dovrà essere adeguatamente identificato e si dovrà adottare preferibilmente un corpo idrico superficiale o favorire l infiltrazione sul suolo. 9. Al fine del dimensionamento di eventuali invasi per il controllo delle portate massime, si dovrà far riferimento alle prescrizione dell Autorità di Bacino e adottare le metodologie di calcolo disponibili nella letteratura scientifica ed i seguenti parametri. I volumi di invaso (in prima approssimazione pari a 500 mc per ettaro impermeabilizzato) saranno composti da: a) vasche di laminazione, b) lama d acqua sulle superfici esposte all acqua (sistema maggiore), c) geometrie sovradimensionate dei collettori interni (sistema minore). Volumi di invaso unitari inferiori a 500 mc/ha dovranno essere ampiamente motivati ed approfonditi attraverso calcoli idraulici esaurienti e verificabili. 10. La portata massima in uscita dalla nuova urbanizzazione dovrà essere calcolata assumendo un contributo specifico pari a 5 l/s per ogni ettaro di superficie drenata, qualora la superficie prima dell intervento di urbanizzazione fosse permeabile (aree agricole, giardini, parchi, ecc.) e di 50 l/s per ogni ettaro di superficie drenata qualora prima dell intervento fosse impermeabile (strade, parcheggi, edifici, ecc.), salvo specifica indicazione più restrittiva degli enti gestori dei corpi idrici. 11. Ai fini dell'applicazione dell'invarianza idraulica dovranno osservarsi le ulteriori seguenti disposizioni: a) I volumi destinati alla raccolta dell acqua meteorica per il riutilizzo non devono essere computati nel calcolo del volume di laminazione al fine del rispetto dell invarianza idraulica. b) Nei piani urbanistici attuativi (PUA) è fatto obbligo di analizzare attentamente il sistema duale, al fine di ridurre il carico idraulico sui bacini riceventi, ad esempio incrementando il sistema maggiore inteso come insieme delle depressioni superficiali, canalette a cielo aperto ed effetto laminazione sulle superfici piane. c) In corrispondenza dell immissione del condotto fognario a servizio del comparto nel collettore ricevente, dovrà essere installata un bocca tarata che consenta il passaggio dei soli scarichi in invarianza idraulica così come definita nei commi precedenti. d) Per gli edifici produttivi e commerciali sono preferibili coperture di tipo piano, finalizzate a realizzare un temporaneo invaso d acqua, ovvero una laminazione delle acque meteoriche, rallentandone l arrivo alle canalizzazioni e consentendo una riduzione dei picchi di piena. e) Si dovranno preferire quei dispositivi che garantiscano il più possibile la costanza del valore della portata in uscita e che consentano il lavaggio e la pulizia degli invasi, sia essa periodica eseguita a mano o automatica. f) In alternativa agli invasi potranno essere adottati degli interventi di tipo diffuso, distribuiti sull intera area urbanizzata, atti a favorire l infiltrazione nel suolo o interventi di laminazione diffusi, o invasi in linea in tubazioni opportunamente sovradimensionate I PUA dovranno essere corredati da una relazione tecnica contenete: a) descrizione dettagliata degli eventuali sistemi di convogliamento, filtrazione ed accumulo della acque meteoriche scelti in conformità al livello di prestazione richiesto dalla normativa di settore e relativo calcolo e dal presente articolo, in relazione alla caratteristiche specifiche del sito in cui si colloca l intervento, alla 3 I sistemi che possono essere sviluppati sia per ridurre i deflussi di pioggia, sia per contenere l impatto inquinante delle acque di prima pioggia, si possono classificare in: - sistemi vegetati (fasce filtro, aree tampone, canali ineriti, tetti verdi); - sistemi filtranti (filtri a sabbia); - sistemi di infiltrazione (bacini di infiltrazione, canali filtranti, pozzi asciutti, pavimentazioni filtranti). I manufatti idraulici e le tubazioni dovranno essere dimensionati adottando un tempo di ritorno di 25 anni. 127

128 presenza di corpi idrici superficiali, alle caratteristiche del terreno, con la valutazione della capacità di riduzione dei deflussi. b) descrizione dettagliata degli interventi di manutenzione da eseguirsi sui sistemi progettati. In particolare, qualora si ricorra a interventi di infiltrazione di tipo diffuso, dovrà essere valutata la riduzione della loro permeabilità nel tempo e dovranno essere indicati i conseguenti interventi di manutenzione necessari al ripristino delle condizioni di progetto. c) in caso di riuso delle acque meteoriche, si dovrà predisporre una descrizione dettagliata degli impianti e dei benefici ottenibili e della manutenzione prevista al sistema in termini di modalità, responsabilità e frequenza della stessa. 13. A lavori ultimati dovrà essere presentata la dichiarazione di conformità dell opera realizzata rispetto al progetto, sulla base della presenza dei dispositivi previsti, sull idoneità del modo in cui sono installati, sulla reciproca compatibilità, sull idoneità degli eventuali riusi idrici. Andrà allegata la necessaria documentazione tecnica, come schede tecniche di tutti i dispositivi o sistemi utilizzati, documentazione fotografica relativa alla fase di cantierizzazione, in particolare per i dispositivi o sistemi non più visibili o ispezionabili a lavori ultimati. Articolo 86. Prescrizioni per il risparmio della risorsa idrica 1. In tutti gli interventi di NC, AM, RE e MS (riguardante l impianto idrosanitario e di riscaldamento/raffreddamento), nella progettazione e realizzazione degli impianti idrico-sanitario e di riscaldamento/ raffrescamento dovrà: a) essere prevista l'installazione di idonei dispositivi capaci di consentire una riduzione del consumo di acqua potabile di almeno il 30% rispetto al consumo medio regionale, stimato in 160 l/ab/g; b) essere prevista l'installazione di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature irrigue nei giardini privati o condominiali (sistemi temporizzati a micropioggia, a goccia, ecc.). c) prevedere l installazione di contatori dell acqua calda e fredda omologati CEE per ogni singola unità immobiliare, così da garantire che i costi per l'approvvigionamento di acqua potabile sostenuti dall'immobile vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi. Tale obbligo va applicato a tutti gli edifici di nuova costruzione mentre per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento della rete di distribuzione dell'acqua potabile; il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, di installazione di contatori individuali; d) verificare la possibilità di predisporre reti duali interne all edificio e alle singole unità immobiliari per il riuso delle acque meteoriche o di acque reflue recuperate per usi interni compatibili (alimentazione delle cassette di scarico dei WC, alimentazione idrica dei piani interrati e lavaggio auto, sistemi di climatizzazione passiva/attiva, di condensazione per gruppi frigoriferi, ecc.) a seguito di necessario trattamento di filtrazione-depurazione, valutandone la sostenibilità economica e funzionale. 2. Negli interventi di NC, AM e RE totale di edifici, ad uso residenziale, terziario-direzionale, produttivo e agricolo, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 400 m2, è fatto obbligo (fatti salvi casi di impossibilità tecnica adeguatamente documentata) l installazione di impianto di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per consentirne l impiego per usi compatibili e comunque non potabili e la predisposizione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all esterno dell edificio. Le acque meteoriche così raccolte dovranno essere utilizzate per l irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio di piazzali, il lavaggio di auto. La rete di adduzione potrà essere estesa anche all interno dell edifico e le acque così raccolte impiegate per l alimentazione delle cassette di scarico dei WC, per usi tecnologici domestici (per esempio alimentazione di lavatrici opportunamente predisposte), usi tecnologici relativi (per esempio sistemi di climatizzazione passiva/attiva). Le coperture dei tetti dovranno essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate. 3. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti dovrà essere allegata alla richiesta del titolo abilitativo: 128

129 a. descrizione dell'impianto corredata da elaborati grafici dettagliati al fine di dimostrare la conformità della soluzione tecnica adottata che dovrà avere i seguenti requisiti: - manto di copertura privo di sostanze nocive; - collettori di raccolta e di scarico impermeabili, idoneamente dimensionati e collegati al manto di copertura privi di sostanze nocive; - sistema di esclusione dell'acqua di prima pioggia, corrispondente a 5 mm di pioggia per i primi 15 minuti; - pozzetto ispezionabile con sistema di filtrazione meccanica; - sistema di filtratura per l'acqua in entrata; - vasca di accumulo ispezionabile collegata ai collettori di raccolta, priva di materiali nocivi, preferibilmente interrata; - sistema antisvuotamento, collegato alla rete idrica principale, con relativo disgiuntore; - valvole e conduttura di sfogo per il troppo pieno delle vasche, collegate alla rete fognaria delle acque chiare; - pompe di adduzione dell'acqua tipo autoadescante; - rete autonoma di adduzione e distribuzione collegata alle vasche d'accumulo idoneamente dimensionata e separata dalla rete idrica principale a norma UNI 9182, con adeguate segnalazioni visive delle tubature e dicitura "non potabile" e relativo contatore omologato in entrata; - eventuale conduttura di immissione nella rete duale di uso pubblico a norma UNI 9182 con relativo disgiuntore e contatore. b. dimensionamento della cisterna per la raccolta delle acque meteoriche, che dovrà avere dimensioni non inferiori a 1 m 3 ogni 50 m 2 di superficie lorda complessiva di area destinata a verde pertinenziale e/o a cortile. 4. Ad ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciata da parte di un tecnico abilitato dichiarazione di conformità dell opera realizzata al progetto approvato e al livello di prestazione richiesto, basata sulla presenza dei dispositivi previsti, sull idoneità del modo in cui sono installati, sulla reciproca compatibilità, sull idoneità degli usi idrici compatibili con allegata la necessaria documentazione tecnica e fotografica relativa alla fase di cantierizzazione, in particolare dei dispositivi o sistemi non più visibili o ispezionabili a lavori ultimati. Dovrà essere altresì rilasciata la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente (DM 37/08) dall impresa installatrice dell impianto di adduzione e distribuzione. Ove previsto dalla vigente normativa, dovrà altresì essere rilasciata dichiarazione di conformità di un tecnico abilitato ai sensi della L. 10/90 ed eventuale certificazione o eventuale collaudo. 5. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si consiglia inoltre l introduzione della doppia rete idrica, con utilizzo delle acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno e docce per l alimentazione delle cassette di scarico. Le acque di scarico dovranno essere opportunamente trattate per impedire l'intasamento di cassette e tubature e la diffusione di odori e agenti patogeni. L'eventuale surplus di acqua necessaria per alimentare le cassette di scarico, dovrà essere prelevata dalla rete di acqua potabile attraverso dispositivi che ne impediscano la contaminazione. Le tubazioni dei due sistemi dovranno essere contrassegnate in maniera da escludere ogni possibile errore durante il montaggio e gli interventi di manutenzione. 6. Negli ambiti di nuovo insediamento e nelle ristrutturazioni urbanistiche i Piani Urbanistici Attuativi dovranno prevedere, qualora sia disponibile il servizio, la realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, del collegamento a reti duali, ove già esistenti. 7. Si fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo di dispositivi che possono essere utilizzati per raggiungere i livelli di risparmio idrico richiesti: a) isolanti termici per le condutture degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento degli edifici; b) dispositivi per ridurre i tempi di erogazione dell acqua calda ai singoli elementi erogatori; c) dispositivi di controllo della pressione dell acqua di adduzione in entrata nell'edificio; d) idoneo dimensionamento delle reti idriche per evitare cali di portata in caso di contemporaneità d uso degli erogatori; e) dispositivi di controllo della pressione dell acqua di adduzione in entrata nelle singole unità immobiliari; f) cassette di scarico dei W.C. con dispositivi di erogazione differenziata del volume d acqua; g) dispositivi frangi-getto da applicare ai singoli elementi erogatori; h) dispositivi per la limitazione della portata idrica da applicare ai singoli elementi erogatori; 129

130 i) dispositivi di decalcarizzazione e/o purificazione dell acqua con ridotti consumi energetici e idrici (a norma del Decreto del Ministero della Sanità n.443 del 21/12/90 e norma CEE 1999). j) dispositivi atti a ridurre i consumi delle apparecchiature irrigue dei giardini (sistemi temporizzati a micropioggia, a goccia, ecc,). 8. Le attività del settore produttivo industriale che utilizzano la risorsa idrica nel processo produttivo e del settore commerciale, devono osservare le seguenti disposizioni: - i nuovi insediamenti, quando tecnicamente possibile, dovranno approvvigionarsi, per l alimentazione di cicli produttivi e/o circuiti tecnologici e per l irrigazione di aree verdi aziendali, da acque superficiali e/o da acquedotti industriali; analogamente, per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente RUE, laddove si rendano disponibili risorse idriche da fonti alternative alle sotterranee, sono vietati i prelievi anche da pozzi già esistenti; - dovranno essere utilizzate acque meno pregiate per forme d uso compatibili con l attività produttiva, attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque reflue recuperate o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi) e attraverso il recupero di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate, preventivamente stoccate; - negli impianti di refrigerazione utilizzati per scopi produttivi è consentito l uso di acqua prelevata dal sottosuolo come liquido refrigerante, a condizione che vengano installati apparecchi che ne consentano il riciclo totale (valore guida del reintegro di risorsa idrica ammesso nel ciclo produttivo, pari al 20%); la medesima vale anche per impianti di refrigerazione e condizionamento utilizzati per scopi commerciali; - dovranno essere previsti sistemi per il contenimento dei consumi idrici inerenti i lavaggi di attrezzature, piazzali, mezzi, ecc. (anche attraverso l installazione di erogatori a pedale, sistemi a getto di vapore, ecc.) o l utilizzo di acque meno pregiate o recuperate; - è fatto obbligo della misurazione dei prelievi dalle falde e dalle acque superficiali, ai sensi dell art. 95, comma 3, del DLgs 152/06 e s.m.i., e in riferimento a quanto disposto dagli artt. 6 e 16 del Regolamento regionale n. 41/2001, e di comunicazione annuale dei dati all Agenzia d Ambito per i Servizi Pubblici di Piacenza e alla Regione; - nei nuovi insediamenti industriali e/o in occasione di modifiche al ciclo produttivo di impianti esistenti che comportino incrementi degli approvvigionamenti idrici, i titolari delle attività, non già soggette a regime di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, dovranno inoltrare al competente Servizio tecnico regionale, o al soggetto gestore (in caso di allacciamento all acquedotto pubblico), una relazione sul bilancio idrico, nella quale si evidenzi l applicazione dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque, con riferimento alle migliori tecniche disponibili (BAT) e alle disposizioni indicate nelle precedenti lettere; - per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente RUE e non già soggette a regime di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, entro il 31/12/2010, dovrà essere presentato al competente Servizio tecnico regionale, al Comune e al soggetto gestore (in caso di allacciamento all acquedotto pubblico) una relazione sul bilancio idrico nella quale si evidenzi l applicazione dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque, nonché un eventuale piano di adeguamento ai suddetti criteri; - le nuove espansioni ad uso produttivo o le ristrutturazioni di quelle esistenti, dovranno, qualora tecnicamente possibile, realizzare reti duali di adduzione ai fini dell utilizzo di acque meno pregiate e/o dell introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici; tali disposizioni rientrano obbligatoriamente nel quadro degli obiettivi prestazionali richiesti per le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale, in quanto destinate ad assumere, ai sensi dell art. A- 14 della LR 20/2000 e s.m.i., i caratteri propri delle Aree ecologicamente attrezzate. Articolo 87. Prescrizioni di carattere acustico 1. La documentazione di previsione di impatto acustico, elaborata facendo riferimento a quanto previsto dalla DGR 673/2004, deve essere redatta ai sensi dell art. 10, comma 1 della L.R. n. 15/2001 nell ambito o al di fuori delle 130

131 procedure di valutazione di impatto ambientale, nel caso di: nuova costruzione; modifica, compreso il mutamento d'uso senza opere; ampliamento delle seguenti opere: a) aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade); B (strade extraurbane principali); C (strade extraurbane secondarie); D (strade urbane di scorrimento); E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni; c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; 2. La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere prodotta ed allegata, ai sensi dell art.10, comma 3 della L.R. n. 15/2001, alle domande per il rilascio di: a) permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita; b) altri provvedimenti comunali di abilitazione all utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a); c) qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all esercizio di attività produttive; d) nei casi in cui il rilascio del titolo abilitativo edilizio (DIA) sia connesso all insediamento e/o alla modifica sostanziale di attività produttive e di servizio caratterizzate da significativi impatti sull ambiente e sulla salute (come definite ed individuate nella DGR n 1446 del ), la documentazione di previsione di impatto acustico o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi del DPR 445/2000) per attestare l assenza di sorgenti sonore significative, dovrà fare parte integrante della documentazione da inoltrare al SUAP per l attivazione del procedimento istruttorio finalizzato all acquisizione del parere integrato ARPA/AUSL, previsto dall art. 33 comma 5 della L.R. n 31/2002. In caso di SCIA o DIA in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui ai punti precedenti, (c. 6, art.10 L.R. n. 15/2001) la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere tenuta dal titolare dell attività a disposizione della Autorità di controllo. 3. La valutazione di clima acustico, elaborata facendo riferimento a quanto previsto dalla DGR 673/2004 e ai sensi dell art.10, comma 2 della L.R. n. 15/2001, deve essere prodotta per le aree interessate dai seguenti insediamenti: scuole e asili nido; case di cura e di riposo; parchi pubblici urbani ed extraurbani; nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al precedente comma Tutti i nuovi edifici, nei casi previsti, dovranno rispettare i requisiti acustici passivi con i limiti e le prestazioni specifiche dettate dalla normativa vigente in materia e dai requisiti del presente RUE. 5. Le facciate dei nuovi edifici non dovranno essere esposte, in corrispondenza delle aperture su vani abitabili di unità residenziali o sensibili, ad un clima acustico a livelli equivalenti di immissione sonora, considerando il periodo di utilizzo nel giorno del vano stesso, determinati da ogni tipologia di sorgente valutata separatamente, superiore a 60 dba per il periodo diurno (per sale, soggiorni, cucine o assimilabili) e 50 dba per il periodo notturno (per le camere da letto), nel caso in cui la normativa acustica ammetta limiti superiori. 6. Le attività di cantieristica edile, stradale ed assimilabile, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore della DGR 45/2001, necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 gg. prima dell inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'allegato 1 della DGR 45/2001. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nell'allegato 2 della DGR45/2001, corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA, entro 30 giorni dalla richiesta. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la 131

132 presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere. 7. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso necessita di autorizzazione ai sensi della DGR 45/2001. Sono da intendersi manifestazioni a carattere temporaneo: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito. L autorizzazione è da richiedere allo sportello unico almeno 45 gg. prima dell inizio come da allegato 3 della DGR 45/2001. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 gg dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle 1 e 2 della DGR 45/2001 possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 60 gg. prima dell inizio della manifestazione, come da allegato 3 della DGR. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA. Le manifestazioni previste nelle aree protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa. 8. Al fine della riqualificazione e dello sviluppo di attività economiche e sociali, della tutela e valorizzazione del tessuto storico, nonché per preservare la vivibilità dei centri abitati e la continuità degli esercizi commerciali, si propone non è ammesso l insediamento di nuove attività rumorose quali le sale gioco e simili, nei centri abitati ed entro una distanza minima di 500 mt. da attività sensibili (quali scuole di ogni ordine e grado, biblioteche, luoghi destinati alle attività sportive in genere, da luoghi di culto, case di riposo e simili, e da altri luoghi sensibili che la Giunta può individuare in tempi successivi). La misurazione della distanza deve essere effettuata alle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve. Articolo 88. Prescrizioni relative all utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e al risparmio energetico 1. Il RUE, in coerenza con il PSC, al fine di limitare le emissioni di gas serra, promuovere un uso efficiente dell'energia per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria nei fabbricati ed al fine di incentivare il ricorso a fonti rinnovabili di energia, stabilisce le prescrizioni di cui ai commi seguenti: 2. Orientamento dell edificio. A meno di documentati impedimenti di natura tecnica, economica e funzionale, gli edifici di nuova costruzione dovranno essere posizionati con l'asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di 45 e le interdistanze fra edifici contigui all'interno dello stesso lotto devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate. Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa dovranno preferibilmente essere disposti a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest, conformemente al loro fabbisogno di sole. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) dovranno preferibilmente essere disposti lungo il lato nord, come cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati. Le aperture massime dovranno essere collocate a Sud, Sud-Ovest, mentre a Est saranno minori e a Nord saranno ridotte al minimo indispensabile. Le facciate rivolte ad ovest potranno anche essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale. Negli ambiti di nuovo insediamento e nei lotti liberi negli ambiti urbani consolidati, nonché nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione devono essere valutati, nel rispetto dell'altezza massima consentita, nonché delle distanze tra edifici, il sistema della reciprocità dei parametri citati e delle ombre portate, al fine di garantire agli edifici in condizioni meno vantaggiose a causa della maggiore esposizione a nord o della minore altezza, condizioni accettabili di soleggiamento invernale. Impedimenti tecnici nell'applicazione di questo comma devono essere giustificati dal tecnico progettista. 132

133 3. Prestazioni energetiche. Ai fini del risparmio energetico nel periodo invernale, gli edifici devono essere realizzati in modo da consentire una riduzione del consumo di combustibile per riscaldamento invernale, intervenendo sull'involucro edilizio, sul rendimento dell'impianto di riscaldamento e favorendo gli apporti energetici gratuiti. Gli interventi dovranno perciò adeguarsi a quanto contenuto nei requisiti 6.1.1, Prestazioni energetiche degli edifici e 6.2 Rendimento globale medio stagionale dell impianto termico, dell allegato B1 del presente RUE. Sono ammessi scomputi dal calcolo per la determinazione dei volumi degli edifici e deroghe sulle distanze, secondo quanto stabilito all Art. 11 commi 1 e 2 del Dlgs 30 maggio 2008, n Protezione dal sole. Le superfici trasparenti e opache delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi che ne consentano la schermatura e l'oscuramento secondo quanto previsto nel requisito 6.4 Contenimento dei consumi energetici in regime estivo dell allegato B1 del presente RUE e come definito in Allegato 2 dell Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici (Del. Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 156 del e s.m.). 5. Controllo della condensazione. Al fine di garantire l assenza di condensazioni superficiali e limitare le condensazioni interstiziali delle pareti opache alla quantità rievaporabile ai fini di limitare i consumi energetici per la climatizzazione invernale e del benessere igrotermico gli interventi dovranno adeguarsi a quanto contenuto nel requisito 6.3 Controllo della condensazione, dell allegato B1 del presente RUE e come definito in Allegato 3 della D.A.L. n. 156/2008 e s.m.. 6. Sistemi solari passivi. I sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare passiva addossati o integrati all'edificio (muri ad accumulo, muri di Trombe, muri collettori, captatori in copertura ecc.) sono considerati volumi tecnici e quindi non computabili ai fini del calcolo della SC. Sia nelle nuove costruzioni che negli edifici esistenti, escluso quelli di interesse storico-architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale, è consentito prevedere la realizzazione di serre bioclimatiche e/o sistemi per captazione e lo sfruttamento dell'energia solare passiva. Le serre bioclimatiche e le logge addossate o interrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e non sono computabili ai fini del calcolo della SC, purché soddisfino i requisiti di seguito indicati: a) siano progettate in modo da integrarsi nell'organismo edilizio nuovo o esistente; b) dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell'energia solare e/o la funzione di spazio intermedio; c) siano realizzate con serramenti di buona resistenza all'invecchiamento e al degrado estetico e funzionale, con gli elementi trasparenti realizzati in vetro temperato di spessore 5 mm; d) siano separate dall'ambiente retrostante da una parete priva di serramenti apribili che impedisca, di fatto, la loro trasformazione in un unico vano con il suddetto ambiente; e) abbiano una profondità non superiore a 1,00 metro e siano dotate di un accesso, per i soli fini di manutenzione, dall'esterno o da uno spazio comune (ad esempio condominiale); f) i locali retrostanti abbiano comunque un'apertura verso l'esterno, allo scopo di garantire una corretta ventilazione; g) il fattore medio di luce diurna (ηm), nell'ambiente retrostante alla serra applicata, quando si tratti di destinazione residenziale, risulti comunque ηm 2; h) sia dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo; i) il progetto, corredato di tutti i calcoli e le indicazioni atte a comprovare il rispetto delle suddette condizioni, deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell'irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Per guadagno si intende la differenza tra l'energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza della serra; j) la struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l'ingombro della 133

134 struttura di supporto. 7. Impianti termici. Al fine di garantire un più razionale uso dell energia e una maggior efficienza degli impianti, gli interventi dovranno adeguarsi a quanto contenuto nel requisito 6.5 Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici per l'uso razionale dell'energia mediante il controllo e la gestione degli edifici (BACS), dell allegato B1 del presente RUE e come definito in Allegato 2 della D.A.L. n. 156 del e s.m.. Per quanto riguarda l esercizio e la manutenzione degli impianti termici valgono le norme di cui all Art. 8 della D.A.L. n. 156/2008 e s.m.. In caso di compravendita o di locazione di immobili usati non è obbligatorio allegare la dichiarazione di conformità degli impianti prevista dall articolo 13 del DM 37/2008 relativo all installazione degli impianti all interno degli edifici, come definito all Art. 35 della Legge 133 del 6 agosto Nei casi di cui al punto 3.1, lettera a) della D.A.L. n. 156/2008 e s.m., per gli edifici con numero di unità immobiliari superiori a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d uso all art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d uso all articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità immobiliare. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d uso all articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in caso di ristrutturazione dell impianto termico o di installazione dell impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, devono essere evidenziati nell'apposita relazione tecnica prevista dalla D.A.L. n. 156/2008 e s.m.. 8. Sistemi a bassa temperatura di esercizio. Al fine del mantenimento della temperatura dell'aria in condizioni di comfort senza movimentazione di polveri e senza eccessive variazioni nello spazio e nel tempo, con il minimo utilizzo delle risorse energetiche, è consigliato l'impiego di soluzioni avanzate per ottimizzare la propagazione del calore per irraggiamento, quali i pannelli radianti integrati nei pavimenti, pareti, solai. 9. Fonti energetiche rinnovabili. Al fine di limitare i consumi di energia primaria non rinnovabile e di contribuire alla limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti, gli interventi dovranno adeguarsi a quanto contenuto nel requisito 6.6 Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (RER) o assimilate, dell allegato B1 del presente RUE e come definito in Allegato 2 della D.A.L. n. 156/2008 e s.m.. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, o l impossibilità tecnica di rispettare le disposizioni di cui sopra, devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica secondo quanto definito in Allegato 2 della D.A.L. 156/2008 e s.m.. In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile. Per il raggiungimento degli obblighi presenti nel requisito 6.6 dell allegato B1 al presente RUE, nel caso di sfruttamento dell energia solare, i pannelli devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a sud, sud-est, sud-ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli. In tutte le altre zone si adottano le seguenti indicazioni per l'installazione: a) gli impianti devono essere adagiati in adiacenza alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio integrati in essa (modo strutturale). I serbatoi di accumulo devono essere preferibilmente posizionati all'interno degli edifici; b) nel caso di coperture piane i pannelli ed i loro serbatoi potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l'ombreggiamento tra di essi se disposti su più file. Per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili nelle diverse tipologie edilizie, si consiglia di adottare le seguenti tecnologie: Edifici adibiti a residenza: - sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti ed integrazione con sistemi di distribuzione del calore a bassa temperatura (25-35 C) come i pannelli radianti. - sistemi di captazione solare per la produzione di energia elettrica. - impianti di micro-cogenerazione ad alto rendimento alimentati a gas anche abbinati con macchine frigorifere ad assorbimento. - caldaie turbo-gas a condensazione ad alto rendimento. - pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale, ove possibile azionate mediante motore a combustione interna a gas, 134

135 - pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale, con pozzo geotermico (terreno o acqua di falda). - impianti di condizionamento a gas (ad assorbimento) purché i consumi di energia primaria siano inferiori a quelli di una macchina equivalente a compressione di vapori saturi alimentata elettricamente. Edifici adibiti ad uffici, supermercati, cinema, teatri e sale riunione: - sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti ed integrazione con sistemi di distribuzione del calore a bassa temperatura (25-35 C) come i pannelli radianti. - sistemi di captazione solare per la produzione di energia elettrica. - impianti di micro-cogenerazione ad alto rendimento alimentati a gas anche abbinati con macchine frigorifere ad assorbimento. - caldaie turbo-gas a condensazione ad alto rendimento. - pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale, ove possibile azionate mediante motore a combustione interna a gas, - pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale, con pozzo geotermico (terreno o acqua di falda). - impianti di condizionamento a gas (ad assorbimento) purché i consumi di energia primaria siano inferiori a quelli di una macchina equivalente a compressione di vapori saturi alimentata elettricamente. Edifici adibiti a cliniche o case di cura o assimilabili: - sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti ed integrazione con sistemi di distribuzione del calore a bassa temperatura (25-35 C) come i pannelli radianti. - sistemi di captazione solare per la produzione di energia elettrica. - impianti di cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica e termica per strutture ospedaliere, ove possibile con abbinamento con macchine frigorifere ad assorbimento. Edifici ed impianti adibiti ad attività sportive: - pompe di calore, ove possibile azionate da motore alimentato a gas, destinate a piscine coperte riscaldate per deumidificazione aria-ambiente e per riscaldamento aria- ambiente, acqua-vasche e acqua -docce; - pannelli solari piani per il riscaldamento dell'acqua delle vasche delle piscine. - pannelli fotovoltaici (PV) Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili: - sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti. 10. Prima della comunicazione di inizio lavori o contestualmente alla stessa, il committente deve depositare in Comune, in allegato al progetto, una idonea documentazione atta a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto dalle norme vigenti. Qualora debba essere installato l'impianto termico o debbano essere modificate le sue caratteristiche, prima dell'inizio dei lavori relativi deve, inoltre, essere prodotto il progetto dell'impianto termico, corredato da una relazione tecnica, fatta eccezione per i casi espressamente esentati dalle norme vigenti. 11. A corredo del progetto degli interventi di cui ai punti 4.1 e 4.2 dell Atto regionale di indirizzo e coordinamento n. 156/2008, il tecnico abilitato predispone una relazione tecnica ai sensi dell articolo 28, comma 1, della L. 10/1991, secondo lo schema riportato nell Allegato 4 dell Atto regionale di indirizzo e coordinamento n. 156/ Con la dichiarazione di cui all art. 10, comma 1 e all art. 13, comma 2, della L.R. 31/2002, il tecnico abilitato assevera la conformità del progetto e dei contenuti della relazione tecnica ai requisiti minimi di cui agli Allegati 2 e 3 dell Atto regionale di indirizzo e coordinamento n. 156/2008. L inosservanza delle prescrizioni del presente comma comporta anche l applicazione delle pertinenti sanzioni di cui all art. 15 del D.Lgs. 192/05 e successive modifiche. 13. Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente all allegato 2 dell Atto regionale di indirizzo e coordinamento n. 156/2008, nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell art.28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso l'amministrazione comunale competente secondo le disposizioni vigenti in materia di titoli abilitativi. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nell allegato 4 della D.A.L.n. 156/2008 e s.m.. Per i soggetti sottoposti all obbligo di cui all art.19 della legge 9 gennaio 1991, n.10, tale relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata 135

136 attraverso attestazione di verifica sulla applicazione delle norme predette redatta dal responsabile per la conservazione e l uso razionale dell energia nominato da detti soggetti. 14. La certificazione energetica degli edifici è regolata dalla D.A.L. n. 156/2008 e s.m.i. alla quale si rinvia per tutto quanto qui non riportato. Nel caso di difformità tra quanto qui riportato e la D.A.L. prevale l'atto regionale. 15. Nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti, è consentito prevedere la realizzazione di impianti che sfruttano energia geotermica, con le limitazioni di cui al precedente Articolo 84 comma Allo scopo di incentivare l'efficienza energetica degli edifici sono previste riduzioni degli oneri di urbanizzazione secondaria vigenti alla data della domanda di permesso di costruire: - in misura del 25% per gli edifici che presentano un consumo di energia, inferiore del 25% rispetto ai valori limite di prestazione energetica per la climatizzazione invernale riportati in Tabella A.1, A.2, A.3, A.4 del requisito Prestazione energetica degli edifici riportato in allegato B1 del presente RUE. - in misura del 50% per gli edifici che presentano un consumo di energia, inferiore del 50% rispetto ai valori limite di prestazione energetica per la climatizzazione invernale riportati in Tabella A.1, A.2, A.3, A.4 del requisito Prestazione energetica degli edifici riportato in allegato B1 del presente RUE. - in misura del 75% per gli edifici che presentano un consumo di energia, inferiore del 50% rispetto ai valori limite di prestazione energetica per la climatizzazione invernale riportati in Tabella A.1, A.2, A.3, A.4 del requisito Prestazione energetica degli edifici riportato in allegato B1 del presente RUE, ed uno sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia per coprire il 30% del fabbisogno energetico totale. La riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria sarà concessa sulla base di una autocertificazione da parte di un tecnico abilitato relativo ai consumi energetici di cui sopra. Articolo 89. Prescrizioni generali riguardanti l illuminazione esterna 1. Tutti gli spazi pubblici e di uso pubblico devono essere dotati di adeguati impianti di pubblica illuminazione; tali impianti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza CEI, della L.R. 19/2003 sull inquinamento luminoso, della relativa direttiva applicativa di cui alla Delibera di Giunta Regionale n del 29/12/2005, e succ. mod. ed int. e circolare regionale esplicativa n del 12 ottobre Negli impianti di nuova costruzione devono essere applicate tecnologie che favoriscano il risparmio energetico e la flessibilità dell impianto per eventuali modificazioni dello stesso. 3. La progettazione dei nuovi impianti di pubblica illuminazione ed il rinnovo di quelli esistenti deve prevedere, oltre all illuminazione stradale, l illuminazione dei percorsi pedonali, coperti e non, dei percorsi ciclabili, degli incroci e attraversamenti stradali, dei viali ed organizzare, in funzione scenografica, l illuminazione degli edifici monumentali, dei prospetti e paramenti a forte carattere di tutte le forme architettoniche e degli elementi decorativi. 4. La progettazione deve prevedere il calcolo e la quantificazione dell efficienza luminosa, della forma del diagramma fotometrico, della luminosità e, nelle zone a verde e negli ambiti di valore artistico o ambientale, dovrà essere posta particolare attenzione alla resa cromatica dei corpi illuminanti. 5. I progetti di intervento negli ambiti di particolare interesse monumentale ed artistico debbono essere corredati da una relazione descrittiva di sperimentazioni in loco eseguite nella fase di progettazione. 6. I supporti per l'illuminazione a stelo ed a mensola devono essere di tipo e forma normalizzata. I corpi illuminanti 136

137 che aggettano su percorsi carrabili, sia su stelo a braccio che a mensola a muro, devono essere posizionati ad un'altezza minima dal suolo di m. 5,10. Sui percorsi perdonali e ciclabili i corpi illuminanti possono essere posizionati ad un altezza inferiore. Sulle strade di scorrimento veloce gli incroci devono essere segnalati anche dalla diversa colorazione ed intensità delle fonti luminose. 7. Nella progettazione di nuovi impianti, ovvero la modifica di quelli esistenti, deve essere prodotta la documentazione di cui all Art. 10, comma 2 della Delibera G.R. n del 29/12/2005, ovvero: a) progetto illuminotecnico redatto da una figura professionale abilitata per tale settore, che si assume la completa responsabilità sino alla ultimazione dei lavori; b) misurazioni fotometriche dell apparecchio utilizzato nel progetto esecutivo; c) istruzioni di installazione ed uso corretto dell apparecchio in conformità con la legge. 8. Al termine di lavori l impresa installatrice deve rilasciare la dichiarazione di conformità dell impianto realizzato secondo il progetto illuminotecnico ed i criteri applicativi di cui all Art. 5 comma 2 della D.G.R. 2263/ Il progetto illuminotecnico non è obbligatorio per gli impianti di modesta entità o temporanei per i quali, l impresa installatrice, deve rilasciare al richiedente il certificato di conformità ai requisiti minimi di legge di cui all Art. 5, comma 2 della citata delibera G.R. 2263/2005, e precisamente per: a) gli impianti di cui all Art. 8 della medesima D.G.R. 2263/2005 ossia: le sorgenti di luce già strutturalmente schermate, quali porticati, logge, gallerie e, in generale le sorgenti che per il loro posizionamento non possono diffondere luci verso l alto, fermo restando possibilmente l utilizzo di apparecchi che, a parità di luminanza, conseguano impieghi ridotti di potenza elettrica; le sorgenti di luce che non risultino attive oltre due ore dopo il tramonto del sole; gli impianti di uso saltuario ed eccezionale, purché destinati ad impieghi dei protezione, sicurezza o ad interventi di emergenza; gli aeroporti e le strutture militari e civili, limitatamente agli impianti ed ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione aerea; le sorgenti di luce con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna (flusso totale emesso dal- la sorgente in ogni direzione) in impianti di modesta entità, cioè costituiti da un massimo di tre centri con singolo punto luce. Per gli impianti con un numero di punti luce superiore a tre, la deroga è applicabile solo ove gli apparecchi, nel loro insieme, siano dotati di schermi tali da contenere il flusso luminoso, oltre i 90, complessivamente entro 2250 lumen, fermo restando i vincoli del singolo punto luce e dell emissione della singola sorgente, in ogni direzione, non superiore a 1500 lumen; gli impianti per le manifestazioni all aperto e gli impianti itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà che abbiano ottenuto l autorizzazione prevista purché senza fasci luminosi e proiettori laser rivolti verso l alto; impianti di segnalazione e di regolazione del traffico; b) la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque; c) le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi, le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria e comunque non superiori a 6 mq, ed infine gli apparecchi di illuminazione esterna delle vetrine, per un numero non superiore a tre vetrine; d) le istallazioni temporanee per l illuminazione dei cantieri. Articolo 90. Criteri generali di manutenzione, decoro e sicurezza delle costruzioni 1. Gli edifici devono essere mantenuti in condizioni di pubblico decoro e di sicurezza in conformità alle disposizioni vigenti in materia. 137

138 2. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni, previo ottenimento, se necessario, di titolo abilitativo. Qualora non provvedano il Sindaco ordinerà l'esecuzione delle opere necessarie al fine del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di decoro delle costruzioni. 3. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone derivanti da motivi statici, il proprietario procede mediante un "intervento urgente" alla rimozione delle condizioni di pericolo temuto, senza preventiva acquisizione del titolo abilitativo richiesto per la tipologia dell intervento, ma sotto la sua personale responsabilità anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori al responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia e di presentare, entro 30 giorni dall'inizio degli stessi, la documentazione per i necessari titoli abilitativi, qualora richiesto ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Analogamente si procederà nei casi di calamità naturale per il ripristino della situazioni preesistente. 4. Allo scopo di assicurare la conservazione del patrimonio architettonico, ai sensi della L.R. 16/2002, il Sindaco può intimare ai proprietari la realizzazione di interventi di recupero di edifici interessati da fenomeni di degrado. 5. Parimenti il Sindaco può intimare ai proprietari, per ragioni di salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico, di attuare interventi: a) di recupero delle facciate di edifici, dei muri di cinta o delle recinzioni prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico, che presentino un cattivo stato di conservazione; b) di rimozione di strutture precarie che contrastano con le caratteristiche storico-architettoniche dei luoghi. 6. I proprietari degli immobili di cui al comma 4 provvedono a presentare la SCIA o DIA, ove richiesta, e a realizzare i lavori entro il termine perentorio indicato dall'ordinanza del Sindaco. In caso di mancata ottemperanza, il Comune ha facoltà di realizzare direttamente gli interventi necessari. 7. Gli oneri necessari per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dai commi precedenti sono a carico del proprietario dell'immobile e il Comune provvede al loro recupero. Per opere di particolare interesse pubblico l'onere delle spese può essere sostenuto in tutto o in parte dal Comune, ferma restando la possibilità di accedere ai contributi previsti dalla L.R. 15 luglio 2002, n. 16 secondo quanto disposto dal programma regionale di cui all'art. 3 della medesima legge. Articolo 91. Elementi aggettanti su spazi pubblici 1. Gli aggetti delle facciate degli edifici e dei muri fronteggianti spazi pubblici non devono costituire pericolo per le persone o le cose. 2. Nessun aggetto superiore a cm. 10 può essere ammesso sotto la quota di ml. 3,50 in qualsiasi prospetto su pubblico passaggio anche per parti mobili di infissi. Se per ragioni di sicurezza sono prescritti infissi con aperture verso l esterno, questi devono essere opportunamente arretrati. 3. Balconi e pensiline sono consentiti solo al di sopra dell altezza effettiva di mt. 4,00 dal marciapiede rialzato purchè tali parti aggettanti non sporgano su suolo pubblico oltre mt. 1,20 e purchè non superino la larghezza del marciapiede rialzato. Nel caso di marciapiede non rialzato l altezza minima sul marciapiede di dette parti aggettanti è di mt. 4, Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici i pluviali devono essere incassati per un'altezza di almeno metri 138

139 2,50 dal piano stradale o del marciapiede. E' consentito installare i pluviali esternamente qualora non sia possibile incassarli, a condizione che siano realizzati in materiale indeformabile nella parte inferiore, per la medesima altezza di mt. 2,50. Articolo 92. Aperture dei vani interrati e seminterrati su spazi pubblici o ad uso pubblico 1. Le aperture dei vani seminterrati dovranno essere praticate verticalmente sui muri delle fronti e senza sporgenze dal vivo dei muri, oppure, per i vani interrati, in piano se ubicate sotto i portici o su marciapiedi, purché dotate di coperture adeguate, con superfici di calpestio scabre, ordinatamente disposte e a perfetto livello dei pavimenti; i materiali di protezione delle aperture dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell edificio e dell ambiente ed essere idonei a sorreggere i sovraccarichi previsti. Articolo 93. Passi carrai, uscita dalle autorimesse e accessi pedonali 1. L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla autorizzazione dell'ente gestore della strada e al rispetto delle norme dettate in materia dal Codice della Strada. 2. L'ubicazione dei passi carrai e di quelli pedonali dovrà essere tale da non intralciare il traffico. Non sono ammesse parti mobili che invadano spazi pubblici. La costruzione è a carico della proprietà. Le rampe carraie devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque; la larghezza non deve essere inferiore a ml se la rampa è rettilinea e ml 3.50 se curva, salvo diverse disposizione in ordine al rispetto delle norme antincendio. Tra l'inizio della livelletta inclinata e lo spazio pubblico, dovrà essere previsto un tratto in piano, per una lunghezza di almeno 4,50 metri, atto alla sosta di un'autovettura; possono essere ammesse lunghezze minori, previo parere favorevole del Servizio Polizia Municipale. 3. Nella realizzazione degli accessi carrai e pedonali si devono adottare accorgimenti, quali caditoie o griglie, atti ad evitare il deflusso incontrollato dell'acqua dell'area cortiliva sulla strada con trasporto di materiali quali fango, ghiaia, foglie, ecc. sugli spazi pubblici. 4. Eventuali ulteriori e/o diverse indicazioni e prestazioni specifiche sulle modalità di autorizzazione delle nuove aperture o modifiche di passi carrabili esistenti e di regolarizzazione di quelli non autorizzati potranno essere definite da apposito aggiornamento del Regolamento comunale. Articolo 94. Cavedi, pozzi luce, chiostrine e intercapedini 1. I cavedi, i pozzi luce e le chiostrine (definiti come spazi interni di superficie inferiore a mq 9,00) potranno aerare ed illuminare solo locali non destinati alla permanenza delle persone (vani scale, servizi igienici cantine, magazzini, depositi, locali tecnici e similari). L'accesso deve avvenire solo dai locali comuni situati a livello del pavimento. 2. Il fondo deve essere impermeabile, munito di scarico delle acque piovane e realizzato in modo da evitare ristagni d'acqua; è vietato in detto scarico, immettere acque di rifiuto provenienti dalle abitazioni. 3. Nei cavedi, pozzi luce e chiostrine non sono permessi aggetti di alcun tipo. 139

140 4. Le intercapedini in adiacenza ai locali interrati o seminterrati devono essere praticabili o quanto meno ispezionabili e dotate sul fondo di cunetta per il deflusso delle acque. 5. Il Comune può concedere strisce di terreno di uso pubblico per la creazione di intercapedini, riservandosi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi ed altro e purchè dette intercapedini siano lasciate completamente libere. Le griglie di areazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di automezzo e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni. Articolo 95. Numerazione civica 1. Le tabelle stradali ed i numeri civici sono collocati dal comune e/o dalle ditte lottizzanti se la convenzione lo prescrive sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possono fare opposizione. I proprietari hanno l obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili. 2. Il numero civico deve essere richiesto utilizzando l'apposita modulistica fornita dal comune. 3. La normativa in merito è definita da apposito atto comunale. L'inosservanza di dette norme costituisce infrazione al RUE ed è soggetta alle sanzioni previste. Articolo 96. Recinzioni, muri di cinta e cancellate 1. Gli spazi privati potranno essere delimitati da apposite recinzioni, muri di cinta o cancellate che dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: a) non devono superare l altezza complessiva di 2,50 mt. e dovranno comunque avere, a giudizio della CQAP, una altezza coerente con le caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici di cui costituiscono pertinenza e di quelli circostanti; b) devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente ed alla tipologia prevalente del fronte strada. A tal fine i muri di cinta, se intonacati, dovranno essere tinteggiati coerentemente alla colorazione dell'edificio di pertinenza. In caso di nuove recinzioni, muri di cinta o cancellate, queste dovranno armonizzarsi per forma e dimensione e caratteristiche con quelle limitrofe esistenti rimanendo in ogni caso esclusa l'imitazione di materiali naturali con altri materiali; c) per motivi di sicurezza, o qualora ubicate in aderenza a marciapiedi di uso pubblico, non devono presentare fili spinati, punte o altri elementi pericolosi. 2. Le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate prospicienti le aree pubbliche non dovranno altresì impedire in alcun modo la visibilità, ne costituire intralcio alla sicurezza del traffico, a tal fine devono rispettare tutte le caratteristiche e distanze dal ciglio strada e dalle curve previste dal Codice della Strada, nonché richieste dall'ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano. 3. Le recinzioni o muri di cinta o cancellate esistenti negli ambiti urbani di valore storico (centri storici e aree di cui all'articolo 42 e all'articolo 43, vanno ripristinate e mantenute nel loro assetto originario, se constituiscono pertinenze di valore storico. 4. Sono vietate le recinzioni degli spazi destinati ad uso pubblico dal PSC/RUE o POC solo nel caso in cui esiste uno specifico atto deliberativo o programmatorio (POC o programma pluriennale delle opere pubbliche) che ne preveda la acquisizione al demanio pubblico entro un periodo temporale definito. In caso contrario le recinzioni 140

141 saranno autorizzate in precario e il proprietario si impegnerà alla loro demolizione al momento dell acquisizione pubblica senza pretendere alcun indennizzo. 5. Nel territorio rurale le recinzioni dovranno distare 2,50 mt. dal ciglio esterno del fosso o dal piede della scarpata e comunque mai meno di 3,00 mt. dal ciglio della strada. 6. Ai sensi dell' Articolo 66, nel territorio rurale sono ammesse nuove recinzioni esclusivamente in siepe viva, con essenze autoctone, con eventuale rete metallica integrata, senza basamenti murari, di altezza massima di mt. 2,00. Sono ammessi elementi in muratura esclusivamente a sostegno dei cancelli di ingresso. Nel caso di edifici di interesse storico architettonico o di pregio storico culturale e testimoniale si applicano le norme più restrittive di cui all'errore. L'origine riferimento non è stata trovata., comma E' ammessa la realizzazione di cancelli sugli accessi, carrabili o pedonali, anche sostenuti da colonne o pilastri in muratura. Questi devono altresì essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale. 8. Nel territorio rurale i fondi agricoli senza edifici non possono essere recintati. 9. Ogni intervento di cui ai commi precedenti comporta altresì la messa a norma rispetto alle distanze stabilite dal Nuovo Codice della Strada. Articolo 97. Occupazione di suolo pubblico 1. Il titolare del permesso di costruire, della DIA, della SCIA o nei casi di attività edilizia libera, quando l'esecuzione delle opere comporti l'occupazione temporanea di area pubblica, deve preventivamente richiedere al SUE la relativa concessione tramite apposita domanda con indicazione planimetrica della area da includere nel recinto del cantiere. 2. La concessione è rinnovabile di sei mesi in sei mesi, ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in ripristino degli spazi, allo scadere della concessione oppure in caso di prolungata sospensione dei lavori. Trascorsi 180 giorni dall avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso il predetto deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte a seconda che il ripristino sia eseguito a regola d arte o meno. 3. Nel caso di manifesta instabilità di terreno in prossimità di strada comunale o di altri spazi di uso pubblico, i proprietari devono provvedere al consolidamento, previa presentazione allo SUE, di un progetto delle opere che si intendono eseguire. Articolo 98. Copertura stagionale di spazi collegati a pubblici esercizi od altre attività 1. Il presente articolo disciplina quegli spazi aperti delimitati, anche coperti, a servizio di pubblici esercizi od attività commerciali e/o terziarie, con le quali assumono una relazione funzionale. 2. E consentita la fruizione stagionale di spazi esterni d uso pubblico o privato, antistanti o adiacenti le attività stesse, in posizione tale da non pregiudicare la funzionalità e sicurezza del traffico veicolare ed il transito pedonale sui marciapiedi o sui portici, che dovrà essere garantito per una larghezza minima di mt. 1,

142 3. Tali strutture dovranno garantire accessibilità da parte di portatori di handicap nonché, in caso l attività riguardi pubblici esercizi, dovranno garantire la dotazione internamente al pubblico esercizio di servizi igienici idonei all uso. 4. In caso di realizzazioni in adiacenza ad un portico, la delimitazione perimetrale dovrà consentire l accesso unicamente dal lato del portico; 5. L elemento di delimitazione (anche vegetazionale) non potrà superare l altezza di ml. 1,30 e qualora avvenga mediante l uso di fioriere, queste dovranno essere preferibilmente in legno o ferro, la colorazione di tali elementi dovrà essere concordata con l Ufficio Tecnico; delimitazioni perimetrali di tipo diverso non dovranno prevedere elementi opachi e tali da occludere la visibilità; 6. La copertura dello spazio in oggetto dovrà avvenire o mediante ombrelloni di forma quadrangolare o mediante tende aggettanti che devono rispettare quanto previsto dal presente articolo. In presenza di portico, l installazione di tende aggettanti non dovrà in nessun modo occultare il disegno architettonico del portico; le tende dovranno pertanto essere montate a filo d imposta dell arco del portico e dovranno essere di larghezza pari alla luce dell arco stesso; su tali ombrelloni e/o tende non è ammessa nessuna forma di pubblicità ad esclusione del nominativo dell esercizio e la loro colorazione è da concordare con l Ufficio Tecnico 7. Gli interventi di cui sopra dovranno comunque essere inseriti correttamente sotto il profilo estetico nel contesto urbano ed architettonico ed installati nel rispetto di tutte le norme vigenti disciplinanti la materia con riguardo alla sicurezza ed alla incolumità pubblica e privata, ai requisiti igienico-sanitari (illuminazione e ventilazione) e dovranno essere rimosse al termine del periodo indicato dall Amministrazione comunale nell apposita autorizzazione amministrativa. 8. In area privata sono consentiti spazi tipo dehors, chiusi superiormente e lateralmente in maniera stabile, nel rispetto della potenzialità edificatoria e previa richiesta del relativo titolo abilitativo. 9. Gli interventi normati dal presente articolo sono soggetti a Comunicazione con asseverazione del tecnico con allegato elaborato grafico a firma di tecnico abilitato. 10. Qualora l intervento interessi un area pubblica, la comunicazione con asseverazione dovrà essere presentata contestualmente alla richiesta al Comune di autorizzazione all occupazione di suolo pubblico. 11. I lavori relativi alla Comunicazione di cui al punto precedente potranno iniziare solo dopo l acquisizione dell autorizzazione all occupazione del suolo pubblico rilasciata dalla Giunta Comunale. 12. Le disposizioni del presente articolo sono riferite sia al Centro Storico che alle altre aree individuate dal RUE. 142

143 CAPO II - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA QUALITA URBANA Articolo 99. pregio Disposizioni relative al decoro generale ed alla conservazione degli elementi di 1. Gli edifici di qualsiasi natura, le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio, gli infissi, le applicazioni di carattere commerciale reclamistico, le indicazioni stradali e turistiche e le attrezzature tecniche quali i sostegni ed i cavi per energia elettrica ed i cavi telefonici, gli apparecchi di illuminazione stradale, le antenne radio e tv e per la telefonia mobile, devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere ai requisiti di ordine e di decoro, e tali da non costituire disturbo e confusione visiva. 2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, muri di confine, lapidi, edicole sacre, maestà, antichi numeri civici, fittoni, ecc. 3. Gli elementi architettonici di pregio che si rinvengano durante gli interventi edilizi, devono essere salvaguardati e segnalati. Tutti gli elementi di pregio non possono essere deturpati dal passaggio di elementi quali: tubi di gronda, tubi del gas o dell acqua, cavi elettrici o telefonici. Articolo 100. Tinteggiature 1. Nei nuovi edifici e nel rifacimento completo di tinteggiature in edifici esistenti, i colori delle facciate devono preferibilmente rifarsi ai cromatismi dell'edilizia tradizionale, evitando di creare contrasti stridenti con il contesto, fatto salvo il parere della CQAP. 2. E' vietata di norma la tinteggiatura parziale di facciate unitarie, anche se riferita a partizioni proprietarie, la stessa può essere ammissibile solamente a seguito di parere favorevole della CQAP. 3. Il Comune si riserva di adottare un Piano del Colore, ovvero un campionario di colori da rispettare, depositato presso l'ufficio Tecnico, anche articolato per zone diverse nel territorio comunale o limitato ad alcune di tali zone. Articolo 101. Allineamenti 1. Gli allineamenti dei nuovi edifici e la ricostruzione di edifici esistenti dovranno essere armonizzati col tessuto urbano esistente. Potranno essere consentiti diversi allineamenti degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti o previsti dal presente regolamento, qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche in genere previo parere della CQAP. Si veda anche quanto disposto dall'articolo 9, comma 10. Articolo 102. Coperture, canali di gronda, pluviali, tubazioni esterne 1. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, ecc.) devono essere considerate elementi architettonici dell'edificio, in quanto concorrenti alla valutazione estetica 143

144 della costruzione, e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali. Per quanto attiene nuove aperture realizzate nelle falde di copertura degli edifici, dovranno essere osservati criteri di corretto inserimento nel contesto edilizio di appartenenza. Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche in reti fognarie miste o separate. Al fine di attuare interventi per il risparmio idrico, ai sensi dell' Articolo 86, sono ammessi anche recapiti, per le acque meteoriche, in appositi serbatoi o in apposite reti di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all interno od all'esterno dell edificio. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque reflue domestiche. Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici i pluviali devono essere canalizzati nella pubblica fognatura. 2. Le tubazioni esterne, ove necessarie (es. tubazioni del gas), dovranno essere ubicate in modo da non risaltare sul paramento murario e non sarà sufficiente, a tal fine, adottare la stessa colorazione del paramento stesso. A tale scopo dovranno essere previsti, in sede progettuale, appositi alloggiamenti (incavi del paramento murale, nicchie, ecc.) per garantire la loro integrazione. Tali accorgimenti dovranno essere indicati negli elaborati progettuali (prospetti) e verificati in sede di abitabilità. Articolo 103. Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, serrande ed arredi esterni e altre opere minori aventi rilevanza urbana 1. Il Comune può disciplinare la materia oggetto del presente articolo con appositi regolamenti integrativi del presente RUE (Piano per l'arredo ed il decoro Urbano, Regolamento delle vetrine, delle insegne, ecc..), in attesa dei quali si applicano le indicazioni e prescrizioni contenute nei commi seguenti. 2. Le insegne, i cartelli pubblicitari e tutti gli altri oggetti che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre, dovranno essere in armonia con il fabbricato ed il suo intorno e posti in opera a regola d'arte. 3. Le insegne a bandiera non debbono avere una sporgenza sullo spazio pubblico superiore alla larghezza del marciapiede sottostante e comunque non superiore a mt. 1,20 e la loro altezza minima dal suolo non deve essere inferiore a mt. 3,50 se il suolo sottostante è costituito da marciapiede rialzato, se il marciapiede non è rialzato l altezza minima deve essere di mt. 4, Tali opere sono soggette ad autorizzazione amministrativa di competenza dello sportello unico per l edilizia, il quale, nei 15 gg. successivi al ricevimento della richiesta di autorizzazione, può richiedere modifiche, chiarimenti o integrazioni alla documentazione. Trascorsi 30 gg. dalla presentazione della richiesta o della integrazione, l autorizzazione si intende assentita. 5. La sostituzione di vetrine e serramenti di negozi ed esercizi commerciali in genere con modifica di forme o colori o materiali costituisce intervento di MS, assoggetto a DIA o SCIA. Con la DIA o SCIA dovranno essere presentati appositi elaborati nelle forme e dimensioni opportune, contenenti ogni indicazione circa la forma, dimensione, colore materiali ed illuminazione previsti all'esterno. 6. Le serrande a libro, nella posizione ripiegata, dovranno trovare apposito alloggiamento senza fuoriuscire dal filo della soglia e non ripiegarsi all'esterno del muro o sporgere dallo stesso. 7. Tutti i complessi di abitazione, individuale e collettiva, gli edifici artigianali ed industriali, gli uffici, non provvisti di portineria, devono essere dotati, nell ingresso o in prossimità di questo, di cassette per il recapito della corrispondenza, adatte a raccogliere la normale, corrispondenza, giornali e riviste. 144

145 Articolo 104. Edicole, chioschi e dehors non stagionali 1. La realizzazione di chioschi, edicole, dehors non stagionali, costituisce intervento di NC, da sottoporre al parere della CQAP. Nel caso di interventi su suolo pubblico il rilascio del titolo abilitativo è subordinato ad atto d'obbligo relativo alla demolizione e rimessa in pristino del sito al momento della decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico. 2. Con la domanda del titolo abilitativo dovrà essere prodotta attestazione circa l'inesistenza di impianti a rete nel sottosuolo interessato dall'intervento. 3. Per la realizzazione di nuovi chioschi, edicole o dehors non stagionali o la loro sostituzione dovranno essere rispettati i seguenti requisiti: prefabbricazione dei componenti, alte prestazioni energetiche (anche attraverso il ricorso a fonti rinnovabili), montaggio e smontaggio a secco, presenza di servizi tecnologici. Articolo 105. quartiere Spazi pubblici attrezzati a parco, ed attività ricreative e sportive, giardini di 1. Gli spazi a verde attrezzato per il gioco e lo sport debbono essere caratterizzati da un equilibrata alternanza tra aree alberate e superfici a prato, con buona presenza di macchie e siepi arbustive. 2. Le aree pavimentate debbono essere realizzate con buona cura dei materiali e del disegno architettonico, con distribuzione dei percorsi in modo uniforme su tutta l area, assicurando la totale assenza di barriere architettoniche. 3. Le dotazioni di attrezzature ricreative e sportive debbono essere ponderate alla dimensione dell area ed alla distribuzione delle stesse sul territorio, in funzione delle potenzialità di fruizione (attrezzi ginnici vari, percorsi sportivi, campetti di basket, calcetto, pallavolo) con eventuali aree per manifestazioni/spettacoli, chioschi, aree giochi per bambini. 4. Nelle aree dovranno essere previsti idonei impianti di illuminazione, fontanelle e, laddove possibile, impianti di irrigazione. 5. Particolare attenzione dovrà essere posta alla dotazione di arredi quali panchine, tavoli, portabiciclette, cestini portarifiuti, sia per quanto riguarda il numero che l ubicazione. 6. Le soluzioni progettuali ed i materiali impiegati dovranno comunque permettere la leggibilità e fruibilità sia da parte di disabili motori che sensitivi (ad esempio soggetti non vedenti od ipo-vedenti). 7. Tutto il sistema vegetazionale delle aree (tipologia e dimensioni d impianto, disegno e scelta delle specie) devono dare idea di unitarietà dell area privilegiando specie autoctone e favorendo l inserimento nel paesaggio urbano in un corretto rapporto con il tessuto edilizio circostante. Articolo 106. Impatto visivo degli impianti tecnologici all'esterno degli edifici (antenne, impianti di condizionamento, collettori solari, condutture) 145

146 1. Gli impianti tecnologici posti all'esterno degli edifici, in generale, devono essere installati nel rispetto del criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione. Lo stesso vale per i relativi elementi accessori, quali le condutture di adduzione, di captazione e di espulsione; come pure le antenne e le radio-antenne della telefonia cellulare. 2. In base al suddetto criterio occorre installare tali impianti in posizione tale che non siano direttamente visibili dagli spazi pubblici; così come è preferibile adottare soluzioni tecniche di tipo centralizzato e o unificato per ciascun intero edificio; ciò vale, in particolare, per gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, di ventilazione e di ricezione radiotelevisiva. 3. Le antenne di ricezione televisiva (sia tradizionali che paraboliche) devono essere collocate sulla copertura degli edifici o su facciate degli stessi non prospicienti spazi pubblici. 4. Negli edifici di NC o soggetti a RE totale, le antenne di cui al comma precedente devono essere unificate in ragione di un solo impianto per ciascuna unità edilizia (o ciascuna aggregazione se trattasi di case a schiera). 5. I collegamenti delle antenne mediante cavi devono avvenire disponendoli di norma all'interno dell'edificio. Quando i cavi siano collocati all'esterno la loro sistemazione deve avvenire in appositi incavi opportunamente rivestiti. 6. Negli edifici esistenti, i motori degli impianti di climatizzazione devono essere installati sui fronti dell'edificio non prospicienti la pubblica via o zone di uso pubblico; ove ciò non risulti possibile, potranno essere installati anche sui fronti principali a condizione che vengano posizionati in apposite nicchie ricavata sul prospetto e coperte con griglia metallica, o comunque opportunamente mimetizzate in armonia con il prospetto stesso. I condotti di collegamento tra unità estera ed unità interna dovranno di norma essere incassati nelle pareti dell'edificio; quando ciò non risulti ammissibile gli stessi dovranno essere rivestiti con materiali armonizzati alle finiture del fabbricato. Negli edifici compresi nei centri storici e nei nuclei di rilevante interesse storico o tutelati in quanto di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale anche esterni l'installazione è comunque soggetta a parere della CQAP. 7. I collettori solari, termici o fotovoltaici, potranno essere installati: a) sulla copertura dell edificio; b) sulle facciate solamente se concepiti come elementi morfologici funzionalmente integrati nella facciata; c) nell ambito del lotto di pertinenza se posizionati in zona non prospiciente le pubbliche vie o aree pubbliche, oppure a condizione che gli stessi vengano adeguatamente schermati con adeguate recinzioni armonizzate all edificio principale o mediante piantumazione di siepi vive. 8. Entro un anno dalla data di approvazione delle presenti norme l'amministrazione comunale promuoverà l'elaborazione di un apposito regolamento finalizzato alla diminuzione dell'impatto visivo degli impianti tecnologici collocati all'esterno degli edifici. Articolo 107. Norme per la promozione della bioedilizia 1. La bioedilizia è promossa in alternativa all'impiego delle tecniche costruttive usuali. Il Comune 146

147 promuove la progettazione e la realizzazione di edifici ecologici, sicuri, che risparmiano energia, che abbattano l'inquinamento, sia interno che esterno e che minimizzano l'impatto ambientale del costruito. Ai sensi dell'art. 101 delle norme del PSC sono definiti nel presente articolo i requisiti minimi indicativi di bioedilizia da osservarsi nel processo di progettazione e costruzione dell'edificio e nelle soluzioni edilizie ed impiantistiche adottate. 2. Una casa progettata con i criteri della bioedilizia, dovrà: a) Tenere in debita considerazione all'atto della progettazione, della definizione e orientamento degli spazi e degli arredi, le eventuali fonti inquinanti presenti in sito (elettromagnetiche, acustiche, geobiologiche, ecc.); b) Essere permeabile alle energie naturali e non disturbare il campo magnetico naturale; dovranno essere impegnati a questo scopo materiali da costruzione naturali e biocompatibili e inoltre dovranno avere: i) strutture verticali portanti preferibilmente in muratura (S>30 cm) con elevate caratteristiche di traspirazione, coibenza, accumulo termico, fonoassorbenza ed igroscopicità; ii) strutture orizzontali portanti, solai preferibilmente in legno (S>40 Cm) con elevate caratteristiche di isolamento ed igroscopicità; iii) strutture di copertura, tetti, preferibilmente in legno, opportunamente coibentate, ventilate e traspiranti; iv) intonaci interni ed esterni tinte e vernici privi di inquinanti, cariche, solventi e pigmenti chimici, realizzati a base di calci, oli, cere, e resine naturali, atti a garantire il massimo grado di traspirazione; v) materiali di coibentazione naturali e privi di trattamenti sintetici, altamente traspiranti e che non assorbano umidità; vi) arredamenti e tappezzerie preferibilmente in legno massello e tessuti naturali, con trattamenti esclusivamente naturali e traspiranti; c) Essere correttamente orientata rispetto al sole: in funzione dell'utilizzo delle stanze dovranno essere preferite ampie superfici vetrate rispettivamente verso sud-est ed ovest, favorendo la fruizione della illuminazione naturale e, pertanto, evitando la costruzione di locali ciechi, anche se di servizio; d) Favorire processi di ventilazione naturale per un adeguato ricambio d'aria nei locali, particolarmente nella stagione estiva; e) Avere impianti elettrici progettati affinché: i) non si alteri in modo significativo il campo elettromagnetico naturale; ii) non si creino ulteriori sorgenti di inquinamento elettromagnetico con speciale attenzione per la camera da letto; iii) all'interno di ogni locale sia garantito il giusto grado di illuminazione artificiale in funzione dell'uso della destinazione impiegando corpi illuminanti a basso consumo che riducano, per quanto possibile, lo spettro solare; f) Avere impianti termici progettati per: favorire nel tempo il risparmio energetico; permettere l'utilizzo di combustibili non convenzionali quali le biomasse; ridurre l'inquinamento ambientale verso l'esterno; funzionare a bassa temperatura di esercizio in modo da limitare la formazione, all'interno dei locali, moti convettivi che modificano la qualità dell'aria in quanto a umidità, ionizzazione e polveri; g) Avere impianti idrici realizzati con tubature che non rilasciano alcuna sostanza e rubinetti dotati di riduttore di flusso al fine di evitare un eccessivo dispendio d'acqua; 147

148 h) Disporre di un sistema di recupero delle acque meteoriche per utilizzo irrigui e preferibilmente anche per altri usi non pregiati; i) Avere giardino e essenze arboree progettate e disposte in relazione all'ombreggiamento e rinfrescamento, alla schermatura rispetto i venti dominanti, all'inquinamento acustico; j) Risultare integralmente accessibile, dentro e fuori dell'edificio, mediante l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche. 3. Gli oneri di urbanizzazione secondaria per le costruzioni bioclimatiche, ecologiche o comunque realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti sono ridotti del 50%. Rientrano nella definizione di costruzione bioclimatica, ecologica o comunque realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti edifici che presentino almeno quattro delle seguenti fattispecie: a) Edifici caratterizzati da elevati indici di conservazione dell'energia (isolamento termico, controllo dei fenomeni di condensazione, dei ponti termici e delle infiltrazioni, controllo dei ricambi d'aria) in grado di ridurre almeno del 40% il Fabbisogno energetico per climatizzazione su base annuale (calcolato secondo la normativa vigente) della struttura; b) Edifici caratterizzati da riscaldamento solare passivo (sistemi diretti, indiretti) in grado di fornire almeno il 60% del Fabbisogno Termico su base annuale (calcolato secondo la normativa vigente) della struttura; c) Edifici caratterizzati da raffreddamento passivo (protezione dall'irraggiamento solare, inerzia termica; adozione di sistemi naturali di raffreddamento per ventilazione, irraggiamento notturno ed evaporazione) in grado di fornire almeno il 50% del Fabbisogno Termico su base annuale della struttura; d) Edifici caratterizzati da elevati indici di illuminazione naturale (adeguata posizione e dimensionamento delle superfici trasparenti, adozione di sistemi di riflessione e/o canalizzazione della luce, utilizzo di elementi olografico ottici) in grado di ridurre almeno del 50% del fabbisogno energetico su base annuale della struttura; e) Edifici caratterizzati dall'uso di moduli fotovoltaici integrati nell'involucro esterno dell'edificio in grado di coprire almeno il 60% del fabbisogno elettrico su base annuale (calcolato secondo la normativa vigente) della struttura; f) Edifici caratterizzati dall'uso di moduli solari termici integrati nell'involucro esterno dell'edificio in grado di coprire almeno del 60% del fabbisogno termico su base annuale (calcolato secondo la normativa vigente) della struttura; g) Edifici caratterizzati dall'uso di materiali di costruzione certificati a basso impatto ambientale (calce idraulica naturale, utilizzo di mattoni crudi, di materiali isolanti, rivestimenti e vernici naturali); h) Edifici caratterizzati da una perizia di controllo geobiologico (Radioattività da Radon, controllo dei campi elettromagnetici e/o ionizzanti, condizioni termoigrometriche e di esposizione del sito). 4. Le prestazioni delle tipologie costruttive di cui sopra dovranno essere calcolate e sottoscritte da un progettista abilitato. La conformità dei lavori realizzati al progetto approvato dovrà essere dichiarata dalla Direzione dei Lavori sottoscrivendo apposita relazione per il committente da trasmettere in copia 148

149 al Comune. 5. L'accertamento da parte del Comune della funzionalità degli interventi suddetti saranno effettuate come segue: il Comune procederà al controllo del progetto e delle certificazioni eventualmente necessarie precedentemente al rilascio del titolo abilitativo, ove il Comune disponga il controllo delle realizzazioni di progetto e/o delle certificazioni eventualmente necessarie successivamente al pagamento degli oneri in misura ridotta, nel caso i parametri non siano verificati rispondere alle soglie di eleggibilità per la riduzione degli oneri si provvederà all'addebito del differenziale all'importo degli oneri calcolati in misura normale. Al fine di mantenere la agevolazione, è data facoltà al titolare di effettuare in termini concordati con il Comune le modifiche progettuali necessarie a riportare l'intervento entro i termini della presente disposizione. 6. Per gli interventi di edilizia residenziale, dotati di impianto termico ad energia solare o ad altro sistema di analogo risparmio energetico, gli oneri di urbanizzazione secondaria U2 sono ridotti del 20% secondo i seguenti criteri: rientrano nella definizione di interventi di edilizia residenziale, dotati di impianto termico ad energia solare o ad altro sistema di analogo risparmio energetico gli interventi sugli edifici che presentino almeno due delle seguenti fattispecie: a) Coibentazione in edifici nuovi od esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 30% rispetto: i) al fabbisogno energetico per climatizzazione calcolato secondo la normativa regionale vigente per gli edifici nuovi; ii) allo stato di fatto se già realizzato nel rispetto della L. 10/91, per gli edifici esistenti; b) Installazione di generatori di calore a condensazione con un rendimento utile non inferiore ai limiti di cui all'allegato 6 del D.P.R. 660/96; c) Installazione di moduli solari termici in grado di coprire almeno il 50% del fabbisogno termico su base annuale (calcolato secondo la normativa vigente) della struttura; d) Installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura di almeno il 50% del fabbisogno termico od elettrico su base annuale (calcolato secondo la normativa vigente) della struttura; e) Installazione di impianti di illuminazione che consentano di ridurre almeno del 50% il fabbisogno energetico su base annuale dell'edificio. 7. Per quanto attiene al sistema di controlli valgono le stesse modalità di cui ai commi 4 e

150 TITOLO V PROCEDIMENTI EDILIZI CAPO I - ORGANI E LORO FUNZIONI Articolo 108. Sportello Unico per l Edilizia 1. La responsabilità di tutti i procedimenti relativi alla trasformazione del territorio, disciplinati dal presente Titolo, è affidata ad un'unica struttura: lo Sportello Unico per l Edilizia. 2. Lo Sportello Unico per l Edilizia, fornisce altresì una adeguata e continua informazione ai cittadini e ai progettisti ed agli operatori sui contenuti degli strumenti urbanistici ed edilizi. Articolo 109. Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP) - disposizioni generali 1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, di seguito denominata Commissione, è l'organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini dello svolgimento dei seguenti compiti comunali: a) il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche previste dal D.Lgs. 42/2004 anche nell'ambito di conferenze di servizi; b) il rilascio del permesso di costruire per interventi di restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al D.Lgs. 42/2004, nonché gli immobili classificati dal PSC come "edifici di interesse storicoarchitettonico"; c) l'esame della SCIA per gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al D.Lgs. 42/2004 o gli immobili classificati come "edifici di interesse storico-architettonico" dal PSC; d) il rilascio del permesso di costruire per interventi che ricadano all interno del centro storico e delle aree di cui all Articolo 42 e all'articolo 43; e) in tutti gli altri casi specificatamente previsti dalle presenti norme; f) e gli ulteriori interventi ritenuti d interesse dai responsabili dello SUE. 2. La Commissione, nell esprimere i pareri di cui al comma 1, ha riguardo esclusivamente agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale. 3. La Commissione esprime altresì il proprio parere in ordine: a) agli strumenti di pianificazione urbanistica (PSC, RUE, POC e PUA) e alle relative varianti; b) ai progetti di opere pubbliche, di competenza comunale o sovracomunale, ai fini dell espressione delle determinazioni comunali in merito alla loro approvazione. 4. Nei casi individuati al comma 1, le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo Sportello Unico per l Edilizia non conformi, anche in parte, al parere della Commissione, sono immediatamente comunicate al Sindaco per l'eventuale esercizio, entro il termine perentorio di trenta giorni, del potere di riesame di cui all'art. 123 del presente RUE. 150

151 5. La Commissione ha la facoltà di redigere un apposito documento guida, sui principi e criteri ai quali intende attenersi nell emanazione dei pareri e, nel caso, provvede periodicamente alla sua verifica ed all eventuale revisione. 6. La Commissione, nell esercizio della propria attività consultiva, è tenuta ad uniformarsi ai contenuti del documento guida, ove predisposto. Qualora il Consiglio comunale provveda al recepimento del documento di cui al comma 5, integrando allo scopo il presente RUE, ovvero con apposito regolamento approvato con le modalità previste dalla legislazione vigente, il contenuto della dichiarazione di indirizzi costituisce indirizzo per la progettazione nel territorio comunale. Articolo 110. Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP) - composizione, nomina e funzionamento 1. La Commissione costituisce un organo a carattere esclusivamente tecnico, i cui componenti presentano una elevata competenza e specializzazione. 2. La Commissione è nominata dalla Giunta comunale ed è composta: a) dal responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia o da altro funzionario comunale da lui delegato, con funzione di Segretario della Commissione, senza diritto di voto; b) da sei esperti, compreso il presidente, di norma esterni all amministrazione comunale, scelti tra esperti in discipline urbanistiche, tutela dell ambiente e difesa del suolo, tutela e valorizzazione dei beni culturali e architettonici, ovvero tra i rappresentanti delle categorie professionali della progettazione (architetti, ingegneri, geologi, agronomi e forestali, geometri, periti agrari e industriali) che non siano residenti o domiciliati nel Comune di Caorso. 3. La Giunta comunale può richiedere agli Ordini, Collegi o Albi professionali di cui alla lettera b) del comma precedente, la designazione di terne di professionisti tra i quali procedere alla scelta dei progettisti da chiamare a far parte della Commissione. La medesima richiesta può essere rivolta ad organismi culturali o scientifici operanti nel campo del governo del territorio. 4. Non possono far parte della Commissione i rappresentanti di enti o organi ai quali per legge è demandato il rilascio di pareri o di atti di assenso comunque denominati per l esercizio dei compiti comunali per i quali è richiesto il parere della Commissione. 5. La Commissione, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice-Presidente. Il Presidente della Commissione esercita le funzioni attribuitegli dalle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza, esercitando le funzioni ad esso attribuite. 6. La funzione di Segretario, è svolta dal Responsabile dello sportello unico dell edilizia, il quale partecipa alle sedute della Commissione senza diritto di voto. Alle riunioni della CQAP partecipa il responsabile che ha curato l istruttoria tecnica-amministrativa relativa le richieste di rilascio dell autorizzazione paesaggistica di cui all art. 146 del DLgs , n La Commissione resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati consecutivamente per una sola volta. 8. I membri che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono automaticamente dalla carica. 9. In caso di decadenza, dimissioni, decesso o altro impedimento di uno o più membri della 151

152 Commissione la Giunta comunale provvede alla loro sostituzione, con le modalità indicate ai commi 2 e 3 e per il solo periodo di durata in carica della Commissione. 10. La Commissione si riunisce nella Sede Municipale. La convocazione deve essere comunicata per iscritto, oppure a mezzo fax o posta elettronica dal Presidente e pervenire almeno tre giorni prima della seduta. Le riunioni della Commissione sono valide in prima convocazione se interviene il Presidente e la metà dei componenti; in seconda convocazione, la quale deve essere fissata a non meno di 1 ora dalla prima, se intervengono almeno tre componenti compreso il Presidente. Il numero legale dei componenti la Commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione. 11. L ordine del giorno della riunione contiene tutte le pratiche trasmesse dal responsabile del procedimento, secondo l'ordine di presentazione. I pareri sui progetti posti all ordine del giorno debbono essere espressi entro il termine inderogabile di 60 gg. dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine senza la formulazione del parere della Commissione Edilizia, il responsabile del procedimento, formula la proposta motivata per l'emanazione del provvedimento, precisando le motivazioni del mancato parere in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 della legge 241/ La Commissione non può rinviare, per più di una volta l esame delle pratiche che le sono state sottoposte, in ogni caso essa dovrà esprimere il proprio parere in forma sintetica e chiaramente motivata. La Commissione può richiedere, qualora lo ritenga indispensabile per formulare il proprio parere, ulteriori approfondimenti e/o un supplemento di istruttoria nei seguenti casi: a) La necessità di elaborati aggiuntivi e/o particolari modalità rappresentative (documentazione grafica, fotografica, plastici ecc.); b) L opportunità di convocare i progettisti nel corso della riunione della Commissione per avere chiarimenti sui progetti e sugli atti sottoposti all esame; c) La necessità di richiedere modeste modifiche al progetto. d) svolgimento di un sopralluogo. Dell esercizio delle facoltà di cui sopra deve essere fatto esplicito riferimento in verbale. Il parere della Commissione sarà espresso nella prima riunione utile successiva alla presa d atto degli ulteriori elementi di valutazione richiesti. 13. I pareri della Commissione devono essere motivati con specifico riferimento alla valutazione dello stato di fatto delle caratteristiche dell immobile e dell area nel quale si inserisce l intervento esaminato, alle caratteristiche di qualità del progetto e agli effetti che lo stesso comporta. La Commissione esprime uno dei seguenti pareri: a) parere favorevole; b) parere favorevole, con prescrizioni; c) parere contrario, con indicazione degli elementi impeditivi dell intervento ovvero delle modifiche progettuali atte a consentirne una valutazione positiva a seguito di rielaborazione. Ha validità il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei membri presenti alla seduta ovvero, in caso di parità, il parere espresso con il voto del Presidente o, in sua assenza, del VicePresidente. 14. I componenti della Commissione non possono presenziare all esame e alla valutazione dei progetti da essi elaborati o all esecuzione dei quali siano comunque interessati. La partecipazione al voto su una opera edilizia costituisce, per i membri della Commissione, motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, la direzione lavori o la esecuzione dell opera medesima. La trasgressione comporta la decadenza da membro della Commissione, da dichiararsi ad opera della Giunta comunale, e la segnalazione all Ordine, Collegio o Albo di appartenenza. 15. Gli astenuti si considerano non votanti anche se concorrono a formare il quorum richiesto per la validità della riunione. Nei casi in cui via sia un interesse, anche solo marginale, diretto od indiretto da parte del commissario sul progetto in esame, esso dovrà assentarsi dalla fase di dibattito, non essendo possibile, in tali casi, avvalersi della facoltà di astensione. 152

153 16. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. 17. E presente ai lavori della Commissione il tecnico comunale che ha curato l istruttoria dei progetti o degli atti da valutare. 18. Delle adunanze della Commissione viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dai componenti della Commissione presenti. I pareri della Commissione sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da pubblicare all Albo pretorio per 15 giorni. 19. I verbali delle adunanze devono indicare i pareri dati, il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari e le eventuali dichiarazioni di voto dei singoli commissari. Deve specificarsi, in ogni caso, se il parere è adottato a maggioranza dei presenti. Il parere espresso dalla Commissione deve essere trascritto, a cura del Segretario, sulle relative pratiche. Il Segretario, inoltre, appone sull elaborato grafico che deve rimanere agli atti, il timbro con riassunto il parere della Commissione, sottoscritto dai componenti presenti. 20. In tutti i casi nei quali è richiesto il parere della Commissione, le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo Sportello Unico per l Edilizia non conformi, anche in parte, al parere della Commissione stessa, sono immediatamente comunicate al Sindaco per l eventuale esercizio, entro il termine perentorio di trenta giorni, del potere di cui all art.24 della L.R. n. 31/

154 CAPO II- VALUTAZIONE PREVENTIVA E PARERE PREVENTIVO Articolo 111. Valutazione preventiva dello Sportello Unico per l Edilizia 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione della SCIA o DIA o al rilascio del permesso di costruire può chiedere preliminarmente, allo Sportello Unico per l Edilizia, una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato. 2. La relazione predisposta dal professionista ai sensi del comma 1 specifica tutti gli elementi utili per l identificazione dell immobile oggetto della valutazione preventiva, le caratteristiche principali dell intervento che si intende realizzare, avendo riguardo alla destinazione di zona e di area, alla tipologia e alla modalità di intervento, agli usi previsti, agli indici ed ai parametri urbanistici ed edilizi da applicare, nonché agli altri eventuali vincoli e prescrizioni di natura territoriale, ambientale, urbanistica ed edilizia contenuti in strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, generali o settoriali, nonché in atti amministrativi di apposizione di vincolo. Nella relazione può essere altresì evidenziato ogni specifico elemento della strumentazione urbanistica comunale o degli atti interpretativi della stessa di dubbia o difficile interpretazione, al fine di chiederne le corrette modalità di applicazione rispetto al progetto in esame. 3. Lo Sportello Unico per l Edilizia, entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relazione, esprime la propria valutazione preventiva in merito alla ammissibilità dell intervento che presenti le caratteristiche indicate dalla relazione prevista dal comma 1. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende espressa positivamente, secondo quanto indicato nella relazione presentata. 4. I contenuti della valutazione preventiva espressa dallo Sportello Unico per l Edilizia ovvero le previsioni della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso di costruire o del controllo della SCIA o DIA a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella relazione. Le stesse conservano la propria validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche agli strumenti urbanistici (PSC, RUE, POC e PUA) che interessino gli ambiti/aree interessate dall intervento oggetto della valutazione preventiva. 5. La valutazione preventiva espressa dallo Sportello Unico per l Edilizia ovvero la relazione tacitamente assentita deve essere allegata in copia alla richiesta di permesso di costruire o alla SCIA o DIA. Il medesimo atto può essere allegato alla richiesta di parere preventivo della Commissione di cui all Articolo 112 del presente RUE. 6. Il rilascio della valutazione preventiva è subordinato al pagamento del rimborso delle spese istruttorie sostenute dall amministrazione comunale, liquidate in modo forfettario con il medesimo atto con il quale viene espressa la valutazione preventiva. Le spese istruttorie per il rilascio della valutazione preventiva sono determinate con provvedimento apposito dell A.C. aggiornato periodicamente. Articolo 112. Parere preventivo della Commissione 1. Con il parere preventivo la Commissione esprime, su un progetto preliminare, le proprie valutazioni di massima in merito agli aspetti formali, architettonici e di inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico dell opera edilizia da eseguire, fornendo eventuali indicazioni o 154

155 prescrizioni per la redazione del progetto definitivo. 2. Il parere preventivo può essere richiesto per le opere edilizie per le quali deve essere acquisito il parere della Commissione, nonché per i PUA di iniziativa privata previsti dal POC. 3. La richiesta di parere preventivo può essere presentata dall avente titolo a richiedere il permesso di costruire, a presentare la SCIA o DIA ovvero a depositare il PUA. Alla domanda sono allegate tre copie del progetto preliminare dell intervento, costituito dai seguenti elaborati, se ed in quanto necessari, tutti riducibili in formato UNI A4: a) planimetria, almeno in scala 1:1000 per i PUA e 1:200 per i singoli immobili, che consenta l'esatta individuazione dell'intervento; b) rilievo dell'area e/o edifici, almeno in scala 1:500, con l'indicazione dei limiti di proprietà, dei fabbricati esistenti e circostanti, delle altezze, delle strade interne e limitrofe al lotto e delle alberature esistenti; c) rilievo degli edifici, almeno in scala 1:200, con piante di tutti i piani con le funzioni dei singoli locali, con tutti i prospetti ed almeno due sezioni; d) fotografie dello stato di fatto relative all'immobile ed al suo intorno immediato, in formato non inferiore a 15 x 10 cm ed a colori, da punti di ripresa individuati; e) relazione illustrativa dell'intervento, delle specifiche destinazioni d'uso e delle soluzioni progettuali di massima, comprendente anche la descrizione dei principali materiali, componenti e colori; f) elaborati grafici progettuali, relativi all'area e/o edificio, redatti nelle scale minime e con le indicazioni di cui ai punti b) e c), e contenenti le soluzioni di massima relative a tutte le piante, con le funzioni dei locali, a tutti i prospetti ed a tutte le sezioni significative (almeno due); g) dichiarazione di conformità del progetto preliminare a quanto prescritto nella valutazione preventiva e comunque a tutti i vincoli ed a tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti. 4. Il Responsabile del procedimento, verificata la completezza degli elaborati e la loro sottoscrizione da parte di un Tecnico dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento richiesto, trasmette il progetto preliminare alla Commissione. 5. Il parere preventivo è rilasciato dalla Commissione entro sessanta giorni dalla richiesta, e può contenere eventuali annotazioni del Responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia. 6. Le valutazioni espresse con il parere preventivo, in merito alle scelte progettuali definite dal progetto preliminare, vincolano la Commissione nel successivo esame del progetto definitivo. Il parere preventivo conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente. 155

156 CAPO III- TITOLI ABILITATIVI DEGLI INTERVENTI EDILIZI Articolo 113. Titoli abilitativi 1. Fuori dai casi di attività edilizia libera di cui all Articolo 33 del presente RUE, le attività edilizie, anche su aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e la loro realizzazione è subordinata, salvi i casi di esonero, alla corresponsione del contributo di costruzione. 2. I titoli abilitativi devono essere conformi alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati. Gli stessi sono presentati o rilasciati nell'osservanza dei vincoli paesaggistici, sismici, idrogeologici, forestali, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. La verifica di conformità agli strumenti di pianificazione è effettuata rispetto alle sole previsioni del PSC, del RUE e del POC del Comune di Caorso, secondo quanto disposto dall'art 19, commi 2 e 3, della L.R. n. 20 del 2000 e rispetto ad eventuali piani sovraordinati, qualora sopravvenuti. 3. I titoli abilitativi sono la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) la denuncia di inizio attività (DIA) e il permesso di costruire. Tali titoli sono trasferibili insieme all'immobile ai successori o aventi causa. I titoli abilitativi non incidono sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati a seguito del loro rilascio ovvero a seguito della loro presentazione e del decorso del termine per l'inizio dei lavori. Essi non comportano limitazioni dei diritti dei terzi. Articolo 114. Soggetti aventi titolo 1. Hanno titolo a richiedere il rilascio del premesso di costruire o di presentare denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività i seguenti soggetti, nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi: a) il proprietario dell'immobile; b) il superficiario, nei limiti dell atto di costituzione del diritto di superficie; c) l'enfiteuta nei limiti dell atto di costituzione dell enfiteusi; d) l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria; e) il titolare di servitù prediali, coattive o volontarie, limitatamente agli interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria; f) il locatario, solo per gli interventi di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria urgente, ai sensi dell'art del Codice Civile; g) l'affittuario agrario (L.11/71 e L. 203/82) ed il concessionario di terre incolte (D.L. 279/44), limitatamente a miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione. h) i titolari di diritti derivanti da provvedimenti dell autorità, quali: - il beneficiario di decreto di esproprio o dell'occupazione di urgenza e l'avente causa da tale beneficiario; - l'assegnatario di terre incolte; - il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza; - il concessionario di miniere e di beni demaniali; - colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per ordine del giudice; i) le aziende erogatrici di pubblici servizi (ENEL, TELECOM, SNAM, ecc.) anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali. Il titolo deve essere attestato dall'accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure da un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi 156

157 alla servitù necessaria per l'intervento. 2. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 1, il titolo deve essere attestato dal certificato rilasciato dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari (contratto redatto e trascritto a norma degli artt e 2643 del Codice Civile), oppure da atto notarile, eventualmente in copia conforme oppure da certificazione sostitutiva dell atto di notorietà. Per gli interventi in aree PEEP e PIP tale certificato non è necessario, essendo sufficiente citare la delibera comunale con la quale viene assegnata l'area. Altrettanto dicasi per gli interventi in aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 865/ Nei casi di cui alle lettere e), f), g) del precedente comma 1, il titolo deve essere attestato dalla copia autentica del contratto redatto a norma dell'art del Codice Civile, o, nel caso di impossibilità da certificazione delle Associazioni di categoria o dell'ispettorato Provinciale dell'agricoltura. 4. In luogo del titolare possono presentare domanda: a) il delegato, procuratore o mandatario; b) il curatore fallimentare; c) il commissario giudiziale; d) l'aggiudicatario di vendita fallimentare. 5. In caso di mancata disponibilità della documentazione attestante il titolo, ai soli fini della presentazione della domanda di permesso di costruire e della denuncia di inizio attività o della SCIA potrà essere presentata una auto-certificazione, ovvero copia della richiesta di rilascio della certificazione attestante il titolo. 6. Il permesso di costruire, la DIA e la SCIA sono trasferibili ai successori o aventi causa. In tal caso tali soggetti dovranno presentare all'amministrazione Comunale richiesta/comunicazione di voltura nella quale dovranno dichiarare di avere acquisito il titolo ad intervenire sull immobile o su porzione di esso. Su richiesta dei successori o aventi causa lo SUE rilascia apposito atto di voltura del titolo abilitativo. 7. Nel caso in cui il cambio di intestazione sia richiesto nel corso dell istruttoria, prima del rilascio di titolo abilitativo, la comunicazione di acquisizione del titolo ad intervenire sull immobile o su porzione di esso dovrà essere presentata in forma di integrazione alla domanda di titolo abilitativo, allegando copia del relativo titolo di proprietà o di altro diritto comprovante il titolo richiesto. Articolo 115. Opere pubbliche non soggette a titolo abilitativo 1. Non sono soggette ad autonomo titolo abilitativo, secondo quanto disciplinato dal presente Capo: a) le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 40 della L.R. n. 20 del 2000; b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti; c) le opere pubbliche di interesse regionale e provinciale; d) le opere pubbliche dei Comuni. 157

158 Articolo 116. inizio attività Interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di 1. Ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 49, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010 e del D.L. 70/2011, convertito con L. 106/2011 e successive modifiche e integrazioni tutti gli interventi edilizi assoggettati a DIA ai sensi della L.R. 31/2002 di seguito elencati sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): a) gli interventi di manutenzione straordinaria (fatta eccezione per gli interventi che non riguardino parti strutturali del manufatto edilizio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici i quali sono assoggettati a semplice Comunicazione di Inizio Lavori con allegata asseverazione a firma di un tecnico abilitato; b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo; c) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al D.Lgs. 42/2004 o gli immobili classificati come "edifici di interesse storico- architettonico" ai sensi dell'art. 44 del PSC; d) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, qualora riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma dell'edificio; e) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate; f) gli interventi di ristrutturazione edilizia; g) gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 aprile 1998, n. 11; h) i mutamenti di destinazione d'uso senza opere; i) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria; j) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti; k) le modifiche progettuali a denuncia di inizio attività e le variazioni minori in corso d'opera di cui all'articolo 126 e all'articolo 127; l) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 24 marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici; m) le opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova costruzione, secondo quanto disposto dall Articolo 24 del presente RUE; n) i significativi movimenti di terra senza opere, non connessi ad opere edilizie, previsti dall'art. Articolo 23 del presente RUE; o) l'apposizione di cartelloni pubblicitari. 2. Continua a trovare applicazione l istituto della denuncia di inizio attività per gli interventi di trasformazione edilizia individuati dal POC e per i quali i relativi PUA comprendano elaborazioni di dettaglio analoghe a quelle richieste per il rilascio del permesso di costruire. Articolo 117. Disciplina della SCIA e della DIA 1. Disciplina della SCIA: la nuova disciplina prevede l'immediato inizio della attività tramite segnalazione dell interessato, corredata di dichiarazioni sostitutive, atti di notorietà, attestazioni e asseverazione dei tecnici abilitati nonché, dagli elaborati tecnici di cui al successivo Articolo La segnalazione può essere presentata mediante posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 158

159 3. Nei casi in cui la legge od il presente RUE richieda l acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l esecuzione di verifiche preventive, fatti salvi i casi di cui al comma 6, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni, salvo le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 4. La presentazione della SCIA in caso in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, è subordinata all ottenimento della Autorizzazione Paesaggistica, nulla osta di organi competenti, ecc.. 5. Per la tutela della pubblica incolumità inoltre occorre che vengano ottemperati gli obblighi previsti dalla L.R. 19/08, norma per la prevenzione del rischio sismico, ovvero deposito contestuale del progetto strutture o istanza di autorizzazione sismica laddove prevista a seconda dei casi, fatta salva la possibilità di avvalersi di quanto previsto dall art.10 comma 3 lettera b). 6. Gli estremi della SCIA sono contenuti nella tabella esposta nel cantiere, secondo le modalità stabilite dall Articolo 141 del presente RUE. 7. La realizzazione delle trasformazioni con S C I A è soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia. 8. Disciplina della DIA: il proprietario dell immobile o chi ha titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell inizio dei lavori, presenta allo Sportello Unico per l Edilizia la denuncia, accompagnata dagli elaborati progettuali richiesti dall'articolo successivo e da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri, ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione urbanistica adottati ed approvati (PSC, RUE, POC e PUA) e alla valutazione preventiva e al parere preventivo, ove acquisiti. 9. La denuncia di inizio attività è accompagnata altresì dalla quantificazione e dal versamento del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dal Capo IV del presente Titolo. 10. La denuncia di inizio attività è corredata dall indicazione del direttore dei lavori e dell impresa a cui si intendono affidare i lavori ovvero dall'indicazione che si intendono eseguire i lavori in economia. In quest'ultima ipotesi, la denominazione delle imprese che realizzano i lavori è comunicata allo Sportello Unico per l Edilizia nel corso della esecuzione dei lavori. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità pari a tre anni, decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella denuncia stessa. La data di inizio lavori deve essere comunque fissata entro un anno dalla presentazione della denuncia. L interessato è tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per una sola volta e per un periodo massimo di due anni, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà dell'interessato. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova denuncia di inizio attività. 11. Qualora l immobile oggetto dell intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni per l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, da rendersi comunque entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia, ovvero dall eventuale decorso del termine per l'esercizio dei poteri di annullamento nel caso di intervento soggetto ad autorizzazione paesaggistica. Ove tali atti non sono favorevoli, la denuncia è priva di effetti. La medesima disciplina si applica per acquisire, a norma dell'articolo 109, comma 1, lettera c) del presente RUE, il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, nel caso degli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al D.Lgs. 42/2004 o gli immobili classificati come "edifici di interesse storicoarchitettonico" dal PSC, di cui al precedente articolo, comma 1, lettera c) del presente RUE, qualora 159

160 detto parere non sia stato richiesto e acquisito prima della presentazione della DIA. 12. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale ed il parere o l'atto di assenso comunque denominato non sia allegato alla denuncia, spetta allo Sportello Unico per l Edilizia, entro dieci giorni dalla presentazione, richiedere all'autorità preposta il rilascio del medesimo atto. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, il responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia convoca una conferenza di servizi. In tali casi il termine di trenta giorni per l'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto richiesto ovvero dall'esito della conferenza. La denuncia di inizio attività è priva di effetti se l'assenso è negato ovvero se la conferenza ha esito non favorevole. 13. La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulta la data di ricevimento della stessa da parte dell'amministrazione comunale, l elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. 14. Gli estremi della denuncia di inizio attività sono contenuti nella tabella esposta nel cantiere, secondo le modalità stabilite dall Articolo 141 del presente RUE. 15. La realizzazione delle trasformazioni con denuncia di inizio attività è soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia. Articolo 118. Documentazione da allegare alla SCIA e alla DIA 1. Alla DIA devono essere allegati i seguenti documenti: a) copia del documento comprovante il titolo secondo le modalità previste dall'articolo 113 e Articolo 114 del presente RUE o certificazione riportante i dati attestanti il titolo; b) documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000/1:1000 e da certificato catastale. Tali documenti devono contenere gli elementi necessari ad identificare tutte le particelle oggetto dell'intervento, la relativa superficie e proprietà; c) piante in scala adeguata di tutti i piani e/o delle aree oggetto di intervento, adeguatamente quotati, con l'indicazione delle destinazioni d'uso sia riferite allo stato di fatto che al progetto; integrate, quando necessario, da prospetti e da almeno n. 2 sezioni significative, con l'indicazione, attraverso adeguati grafismi o campiture, delle demolizioni, delle parti da sostituire o da consolidare; d) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento, con particolare riguardo ai requisiti cogenti e volontari previsti e corredata dai relativi calcoli e delle considerazioni giustificative, tenuto conto anche della destinazione d'uso prevista. Tale relazione deve contenere una dichiarazione firmata dal progettista, anche ai fini della responsabilità di cui all'art.481 del Codice Penale, in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazionali dell'opera che metta in evidenza la rispondenza dei dati di progetto a quelli riportati nella valutazione preventiva, o a prescrizioni di natura igienico-sanitaria nel caso di attività classificate ai sensi dell'art.33, comma 5 della L.R.31/2002; e) in assenza della valutazione preventiva, la dichiarazione deve evidenziare inoltre la rispondenza alle NTA del PSC, al RUE e al POC; f) dichiarazione firmata dal progettista ai sensi dell'art.1 della legge n. 13/1989 e del relativo decreto di attuazione; g) nel caso di interventi relativi ad insediamenti destinati ad attività industriali o produttive occorre presentare, qualora richiesto dalle caratteristiche dell'intervento proposto, il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nel caso l'attività rientri nel D.M. 16/5/1959 n. 689; h) domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi delle disposizioni vigenti (D.Lgs. 152/06 e s.m.); i) documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell'area e/o dell'immobile. Le fotografie 160

161 dovranno essere a colori formato minimo 10x15 con didascalie e planimetria con i punti di ripresa; l) eventuali provvedimenti abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, statali, regionali, comunali, ecc., richiesti dalla legge, ove acquisiti preventivamente dall interessato; m) relazione geologica, geotecnica e sismica, a seconda della tipologia dell intervento proposto e delle caratteristiche geotecniche dell area su cui tale intervento andrà ad insistere, redatta a cura di un tecnico abilitato in conformità alle disposizioni normative vigenti. 2. Alla SCIA dovranno essere allegati i seguenti documenti essenziali: a) titolo a intervenire; b) dichiarazione di conformità urbanistico edilizia compilata e sottoscritta in tutte le sue parti; c) dichiarazione di conformità requisiti igienico-sanitari compilata e sottoscritta in tutte le sue parti; d) DURC in corso di validità; e) Relazione tecnica- descrtitiva di cui alla lett. d) del comma precedente; f) elaborati grafici quotati di cui alla lett. c) del comma precedente; g) documentazione fotografica di cui alla lett. 1) del comma precedente; h) adempimenti in materia sismica previsti dalla l.r. 19/2008; i) autorizzazione paesaggistica, nulla osta Soprintendenza, svincolo idrogeologico, parere VVFF obbligatorio se previsti; j) attestazione versamento diritti di segreteria. 3. Con determinazione del responsabile dello sportello unico per l edilizia si provvede all approvazione del modello per la presentazione della SCIA e della DIA ed alla dettagliata individuazione della documentazione da allegare alla stessa, anche in modifica della elencazione prevista dal comma precedente. 4. Tutti gli elaborati devono essere piegati secondo il formato UNI A4 (mm 210 x 297) e devono contenere, in testata, l'indicazione dell'intervento e l'ubicazione, il titolo dell'elaborato, le generalità, la firma e il timbro professionale del progettista o dei progettisti abilitati e delle proprietà. 5. Nel caso di modifica progettuale a precedente SCIA o DIA o di variazioni minori in corso d'opera deve inoltre essere indicato, negli elaborati grafici, gli estremi del titolo abilitativo interessato dalla modifica o dalla variazione e il numero progressivo della modifica o della variazione. 6. La SCIA o la DIA dovrà contenere l'indicazione, nel caso di più progettisti, del progettista responsabile dell'intera opera e dei progettisti o tecnici abilitati alle singole elaborazioni, relative ai requisiti previsti dalle prescrizioni tecniche delle norme vigenti e dal presente RUE. Articolo 119. Controllo sulle opere eseguite con SCIA e DIA 1. Per quanto attiene alla DIA i controlli avvengono con le modalità di cui ai commi da 2 a Il responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività, provvede: a) a verificare la completezza della documentazione presentata; b) ad accertare che la tipologia dell'intervento descritto e asseverato dal professionista abilitato rientra nei casi previsti dall Articolo 116 del presente RUE; c) ad accertare la conformità dell intervento descritto e asseverato dal professionista abilitato alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica; 161

162 d) a verificare la correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto, nonché l'avvenuto versamento del corrispondente importo. 3. Entro il medesimo termine, in caso di incompletezza della documentazione, il responsabile provvede a richiedere l'integrazione e il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso fino al ricevimento degli atti necessari. Qualora accerti l'inammissibilità della denuncia, il responsabile notifica l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. 4. Entro il termine previsto nel comma 2 o comunque nel corso dei lavori il responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia provvede al controllo di merito della denuncia di inizio attività, al fine di verificare la corrispondenza dell intervento asseverato dal professionista abilitato alla legislazione statale e regionale vigente nonché di accertare che l'opera in corso di realizzazione o ultimata sia conforme a quanto asseverato dal professionista abilitato, avvalendosi degli uffici comunali e dei tecnici verificatori di cui all Articolo 152 del presente RUE. 5. Il controllo in corso d'opera è effettuato entro dodici mesi dalla comunicazione di fine dei lavori ovvero, in assenza di tale comunicazione, entro dodici mesi dal termine di ultimazione dei lavori indicato nel titolo abilitativo. Per gli interventi soggetti a certificato di conformità edilizia e agibilità il controllo non può essere iniziato in data successiva alla presentazione della domanda di rilascio del medesimo certificato. 6. Il controllo interessa un campione pari ad almeno il 30% degli interventi edilizi eseguiti o in corso di realizzazione, tra i quali devono essere ricompresi tutti i casi di denuncia di inizio attività presentata ai sensi dell Articolo 116 del presente RUE. Le modalità di selezione del campione sono definite con determinazione del responsabile dello sportello per l'edilizia, il quale riferisce annualmente alla Giunta comunale delle verifiche effettuate e delle modalità di selezione del campione applicate. 7. Per quanto attiene alla SCIA i controlli avvengono con le modalità di seguito elencate: a) nei 30 giorni successivi alla presentazione al Comune della SCIA (ricezione nel caso di trasmissione mediante raccomandata), in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione della attività e di rimozione degli effetti dannosi della stessa, salvo che, ove sia possibile, l interessato provveda a conformare alla normativa vigente ed al PSC e RUE detta attività. b) decorso tale termine il Comune potrà intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico, culturale, per l ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica, la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell attività dei privati alla normativa vigente ed al PSC e RUE. Articolo 120. Interventi soggetti a permesso di costruire 1. Fuori dai casi di attività edilizia libera, dai casi di cui all'... riguardanti gli interventi di manutenzione straordinaria liberalizzati, non subordinati ad alcun titolo abilitativo, sono soggetti a permesso di costruire gli interventi per i quali non è prevista la presentazione della SCIA o DIA. 2. Sono in particolare soggetti a permesso di costruire gli interventi di: a) nuova costruzione e ampliamento; b) ripristino tipologico; c) ristrutturazione urbanistica; d) demolizione; e) recupero e risanamento delle aree libere; 162

163 f) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari collocati nei centri storici, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 24 marzo 1989, n. 122; g) le modifiche progettuali al permesso di costruire. Articolo 121. Procedimento per il rilascio del permesso di costruire 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo Sportello Unico per l Edilizia, corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali richiesti dall Articolo 122 del presente RUE. 2. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, assevera la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati ed approvati (PSC, RUE, POC e PUA), alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, nonché alla valutazione preventiva e al parere preventivo, ove acquisiti. 3. Il responsabile del procedimento può chiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, documenti ed atti integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell'amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente. La richiesta produce l'effetto dell'interruzione del termine di cui al comma 4, il quale ricomincia a decorrere per intero dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi. 4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle amministrazioni interessate il rilascio degli eventuali atti di assenso necessari al rilascio del provvedimento ove non siano allegati alla domanda, entro il termine di trenta giorni. Il responsabile del procedimento acquisisce altresì il parere della CQAP, nei casi in cui è richiesto, prescindendo comunque dallo stesso qualora non venga reso entro il medesimo termine di sessanta giorni. Acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione. 5. Nel caso di inutile decorrenza del termine assegnato per il rilascio degli atti di assenso, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi ai sensi dell art. 14 della legge 241/ Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di sessanta giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di modeste modifiche, anche sulla base del parere della CQAP, per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente può convocare l interessato per un audizione. 7. Al termine dell'audizione viene redatto apposito verbale nel quale sono concordati tempi e modalità per modificare il progetto originario. Il termine di sessanta giorni resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata. 8. Il permesso di costruire è rilasciato o negato dal responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia entro quindici giorni dalla proposta formulata dal responsabile del procedimento ovvero dalla conclusione della conferenza di servizi, di cui al comma 5, e deve essere notificato all'interessato. Dell'avvenuto rilascio è data notizia sull'albo pretorio. Gli estremi del permesso sono contenuti nel cartello esposto presso il cantiere. 9. Decorso inutilmente il termine previsto dal comma 8 per il rilascio del provvedimento, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta per il formarsi del silenzio assenso. 163

164 Articolo 122. Documentazione da allegare alla domanda di permesso di costruire 1. Alla domanda devono essere allegati gli elaborati tecnici ed i documenti di seguito specificati, fatte salve le eventuali prescrizioni del PSC, del RUE, del POC o del PUA: a) copia del documento comprovante il titolo a richiedere il rilascio del premesso di costruire, oppure dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà; b) copia della valutazione preventiva ovvero della richiesta della stessa; c) documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000/1:1000 e da certificato catastale. Tali documenti devono contenere gli elementi necessari ad identificare tutte le particelle oggetto dell'intervento, la relativa superficie e proprietà; d) rilievo dell'area di intervento, in scala non inferiore a 1:500, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche e altimetriche del terreno (riferite alla quota stradale), e di tutti i fabbricati circostanti, delle strade limitrofe al lotto e delle alberature esistenti; e) documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell'area e/o dell'immobile su cui si intende intervenire, e al suo intorno immediato. Le fotografie devono essere a colori, di formato non inferiore a 15 x 10 cm, con didascalie e planimetria con i punti di ripresa; f) elaborati grafici di progetto comprendenti: i. planimetria in scala 1:200 con individuazione delle soluzioni progettuali dell'area di intervento, nella quale sia rappresentata, nelle sue linee, dimensioni, quote generali e di distanza, l'opera progettata. Dovranno essere indicati i parcheggi, le alberature e il verde, le recinzioni, gli ingressi pedonali e carrabili e quant'altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti fra l'opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico che privato; ii. prospetti in scala 1:100 dell'opera ed almeno due sezioni significative; almeno una delle copie richieste dovrà evidenziare le scelte dei materiali impiegati e dei cromatismi risultanti; iii. piante in scala 1:100 di tutti i piani dell'opera, adeguatamente quotati con l'indicazione della Su e della su e delle destinazioni d'uso dei singoli locali nonché del rapporto aero-illuminante. Per descrivere le destinazione dei locali è raccomandato l'uso delle funzioni con riferimento al presente RUE e alle categorie catastali; iv. per interventi sull'esistente piante, almeno due sezioni, prospetti, in scala 1:100, indicanti, con adeguati grafismi o campiture, le demolizioni (in giallo), le parti di nuova costruzione (in rosso) e le parti da sostituire o da consolidare; v. ove richiesto, progetto di sistemazione paesaggistica e vegetazionale delle aree di pertinenza degli edifici, redatto da un tecnico abilitato; vi. schemi planimetrici in scala 1:200 per indicare: rete e colonne montanti esterne per il trasporto del gas e posizione dei contatori divisionali; rete elettrica esterna e posizione dei contatori e dei dispersori; rete idrica esterna (dal contatore dell'azienda distributrice ai contatori divisionali se posti in batteria); tracciato delle reti di smaltimento delle acque bianche e nere e le caratteristiche tecniche del sistema di smaltimento; eventuale impianto di depurazione delle acque di scarico industriali e nere; tracciato esterno per forniture varie (teleriscaldamento, ecc.); impianti tecnologici esterni (centrali di trattamento aria, gruppi refrigeratori d'acqua, torri evaporative, ecc.) con indicazione dei livelli di potenza sonora di tutte le apparecchiature e della pressione sonora massima in prossimità delle pareti degli edifici circostanti; posizionamento in pianta della centrale termica e relativi locali accessori; particolari costruttivi e ubicazione delle canne fumarie per lo smaltimento dei prodotti della combustione; posizionamento delle griglie di presa dell'aria esterna per gli impianti di riscaldamento autonomi e delle cucine con fuochi a gas; g) relazione tecnica che illustri l'intervento proposto, la rispondenza dei dati di progetto a quanto indicato nella valutazione preventiva, ovvero in assenza della stessa, alle prescrizioni stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica (PSC, RUE, POC e PUA). Nella relazione devono essere riportati altresì i livelli di prestazione e relativi calcoli della conformità ai requisiti cogenti e volontari secondo quanto prescritto negli allegati B e C del presente RUE; 164

165 h) dichiarazione di conformità firmata dal progettista o dai progettisti, ciascuna per le proprie competenze, per gli effetti di cui all'art.481 del Codice Penale, in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazionali dell'opera, raccolti in apposita tabella e rapportati a quanto previsto dalla valutazione preventiva nonché in ordine alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed alle norme di sicurezza e sanitarie; i) progetti, redatti da professionisti abilitati, per l'installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti di cui all'art.1 della Legge 46/90, e relativi decreti di attuazione, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l'intervento non è soggetto a progettazione obbligatoria. I progetti devono essere redatti in conformità all'art.4, comma 2, del D.P.R. 447 del 6/12/91; j) dichiarazione firmata dal progettista ai sensi dell'art.1 della legge n 13/1989 e del relativo decreto di attuazione corredata dagli elaborati grafici richiesti dalla legge e dai relativi decreti di attuazione; k) nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici o Archeologici per interventi sugli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o per i quali sia stato notificato ai proprietari il vincolo di riconoscimento; l) modulo debitamente compilato per il calcolo dei contributi di costruzione (schema di convenzione o atto unilaterale d'obbligo nel caso di permesso di costruire convenzionato); m) parere, ovvero autorizzazione allo scarico, da parte dell'ente preposto, completo di copia delle tavole presentate vistate relativamente agli scarichi di competenza; n) documentazione per la prevenzione incendi, costituita dalla dichiarazione in merito alla necessità di sottoporre il progetto al parere del comando VVFF e al successivo rilascio di prevenzione incendio, come disposto dal D.M e D.P.R. 689 del ; o) documentazione inerente gli aspetti ambientali degli interventi: i. domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi delle disposizioni vigenti (DLgs n. 152/06 e s.m.); ii. relazione geologica/geotecnica e sismica a seconda della tipologia dell intervento proposto e delle caratteristiche geotecniche dell area su cui tale intervento andrà ad insistere, redatta a cura di un tecnico abilitato in conformità alle disposizioni normative vigenti secondo quanto previsto all'articolo 83 del presente RUE; iii. copia della domanda di autorizzazione allo scarico in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 (se sono previste nuove emissioni, o modifiche o trasferimenti); iv. documentazione, redatta a cura di un tecnico abilitato, inerente lo studio previsionale di impatto o clima acustico, ai sensi dell art. 8 della L.447/95 e dell art. 10 della LR 15/2001 (secondo quanto previsto all'articolo 87 del presente RUE), elaborata facendo riferimento a quanto previsto dalla DGR 673/2004; p) per interventi nel territorio rurale, su edifici funzionalmente collegati all'attività agricola è altresì richiesta la seguente documentazione: i. planimetria con esatta delimitazione e relativa superficie dell'azienda agricola; ii. relazione sulla consistenza dei fabbricati esistenti e delle relative destinazioni inerenti l'attività; iii. certificato attestante la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Contratto di affitto almeno decennale nel caso di soggetti affittuari in possesso del certificato di imprenditori agricoli professionali (in caso di permesso di costruire gratuito); iv. certificato storico catastale; v. atto unilaterale d obbligo di mantenimento della destinazione d uso e vincolo di inedificabilità dei suoli, compilato sulla base del modello fornito dal Comune e da registrarsi all atto del ritiro del permesso di costruire; vi. nel caso di interventi su strutture per l allevamento bestiame, dovrà essere prodotta anche copia della richiesta di autorizzazione per lo spandimento agronomico delle deiezioni da inoltrare alla Provincia ai sensi della L.R. 50/95. Inoltre, per gli interventi riguardanti strutture di allevamento suini che comportano un aumento della superficie di stabulazione e/o incremento della potenzialità massima in termini di peso vivo possibile sempre presente, dovrà essere dimostrata la fattibilità con il conseguimento dei requisiti previsti nella fattispecie dalla delibera di G.R N 641 (direttiva TaBia). Tali requisiti devono essere soddisfatti anche nel caso di trasferimenti e di riconversioni di allevamenti esistenti; 165

166 q) scheda ISTAT debitamente compilata e firmata; r) eventuali altri provvedimenti abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta statali, regionali, provinciali, prescritti; s) convenzione tra confinanti, nei casi richiesti, da registrarsi all atto del ritiro del permesso di costruire; t) elaborati di cui alla L. 10/91, (gli stessi possono essere consegnarsi anche al ritiro del permesso di costruire). 2. Per le opere di urbanizzazione, alla domanda di permesso di costruire devono essere allegati i seguenti elaborati tecnici e documenti: a) stato di fatto planimetrico ed altimetrico della zona con evidenziati: - rilievo del verde; - costruzioni e manufatti esistenti; - elettrodotti, metanodotti, fognature e acquedotti e relative servitù; - viabilità e toponomastica; b) planimetria di progetto, in rapporto non inferiore a 1:500, indicante strade e piazze debitamente quotate, spazi di verde attrezzato, eventuali utilizzazioni in sotterraneo, gli spazi per i servizi, gli spazi pubblici nonché gli spazi per sosta e parcheggio; c) sezioni quotate in scala 1:100 o 1:50, tali da descrivere compiutamente le caratteristiche morfologiche e tecniche delle opere in progetto e profili stradali almeno in scala 1:200, debitamente quotati; d) progetto esecutivo degli impianti tecnici con definizione delle opere da realizzare e dell'allacciamento alle reti dei pubblici servizi quali acquedotto, gasdotto, fognatura e impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica; e) progetto dell'impianto di pubblica illuminazione, con ubicazione delle necessarie cabine; f) particolari costruttivi in scala 1:50 o 1:20 con il dettaglio dei materiali e modalità di posa in opera; g) relazione illustrativa delle caratteristiche e delle prestazioni rese dai manufatti industriali impiegati; h) pareri rilasciati da soggetti gestori di servizi rete. 3. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legislazione nazionale e regionale, alla domanda deve essere allegata altresì la valutazione positiva dell intervento, quando la stessa non costituisca, di per se, atto autorizzativo. 4. Gli elaborati sopracitati devono essere piegati secondo il formato UNI A4 (mm 210 x 290) e devono contenere, in testata l'indicazione dell'intervento e l'ubicazione, il titolo dell'elaborato, le generalità e la firma dell'avente titolo ad intervenire, nonché la firma e il timbro professionale del progettista o dei progettisti abilitati. 5. Nel caso di modifiche progettuali in corso d'opera ai sensi dell Articolo 126 del presente RUE, devono essere inoltre indicati negli elaborati grafici gli estremi del permesso di costruire interessato dalle modifiche e il numero progressivo della modifica. 6. La richiesta di permesso di costruire dovrà contenere l'indicazione, nel caso di più progettisti, del progettista responsabile della intera opera e dei progettisti o tecnici abilitati alle singole elaborazioni, relative ai requisiti previsti dalle prescrizioni tecniche del presente RUE. Articolo 123. Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire 1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo, ai sensi dell Articolo 114 del presente RUE. 166

167 2. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 3. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio del provvedimento. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, entrambi i termini possono essere prorogati per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso non oltre i seguenti limiti massimi: 1 anno riferito all inizio dei lavori e 2 anni riferito alla ultimazione dei lavori. Decorsi tali termini, come eventualmente prorogati, il permesso decade di diritto limitatamente alla parte non eseguita. 4. La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al Comune, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori, corredandola del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). 5. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite. 6. Il permesso di costruire può essere soggetto ad annullamento per autotutela per vizi di legittimità e non a revoca per motivi di merito. Esso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche del PSC, RUE, POC e PUA, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso. Articolo 124. Interventi in deroga per opere pubbliche o di interesse pubblico 1. La realizzazione di interventi in deroga agli strumenti urbanistici è ammessa, previa deliberazione del Consiglio comunale, esclusivamente per edifici ed impianti pubblici e per quelli di interesse pubblico individuati dalla legislazione vigente, nell'osservanza dei limiti indicati dal comma La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dal Codice Civile e dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dalle NTA del PSC, dal RUE, dal POC, dal PUA, ovvero previste dal previgente PRG e dai relativi strumenti attuativi, nel caso degli interventi diretti a dare attuazione alle aree urbanizzabili già previste dallo strumento urbanistico previgente e confermate dal PSC e dal RUE. 3. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n Articolo 125. Controllo sulle opere eseguite con permesso di costruire 1. Nell esercizio dei compiti di vigilanza sull attività edilizia, il responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia verifica la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione al permesso di costruire, avvalendosi degli uffici comunali e dei tecnici verificatori di cui all Articolo 152 del presente RUE. 2. Qualora riscontri l inosservanza delle prescrizioni e delle modalità di intervento contenute nel permesso, il responsabile dello sportello unico assume i provvedimenti sanzionatori degli abusi 167

168 accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. 3. Il controllo interessa un campione pari ad almeno il 20% degli interventi edilizi eseguiti o in corso di realizzazione, tra i quali devono essere ricompresi tutti i casi di interventi attuati a seguito del formarsi del silenzio assenso sulla domanda di permesso, ai sensi dell Articolo 121, comma 9, del presente RUE. Le modalità di selezione del campione sono definite con determinazione del responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia, il quale riferisce annualmente alla Giunta comunale delle verifiche effettuate e delle modalità di selezione del campione applicate. Articolo 126. Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo 1. Le modifiche a S C I A o DIA, a permessi di costruire, che si rendono necessarie dopo l'inizio dei lavori, sono soggette rispettivamente alla presentazione di SICA o DIA o alla richiesta di rilascio del permesso di costruire, qualora riguardino anche una sola variazione tra quelle definite all'articolo 128, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) del presente RUE. 2. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono presentati o rilasciati, se conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica (PSC, RUE, POC e PUA) e alla legislazione urbanistica ed edilizia, previa acquisizione, in caso di interventi su immobili vincolati, degli atti di assenso necessari, secondo le modalità previste rispettivamente dall Articolo 117, commi 4 e 5 e dall Articolo 121, commi 4 e 5 del presente RUE. 3. In tali casi, la SCIA o DIA o il permesso di costruire costituiscono parte integrante dell'originario titolo abilitativo e sono presentati o richiesti prima della realizzazione delle opere ed entro il termine di validità del titolo abilitativo originario. Articolo 127. Variazioni minori in corso d'opera 1. Sono soggette a SCIA, o DIA nei casi specificatamente previsti, se conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica (PSC, RUE, POC e PUA) e alla legislazione urbanistica ed edilizia, le variazioni all'intervento previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d'opera, qualora comportino mutamento di destinazione d'uso senza aumento del carico urbanistico, ovvero scostamenti e aumenti di cubatura e di superficie inferiori ai limiti stabiliti dall'articolo 128, comma 1, lettere b), c) e d) del presente RUE. 2. La SCIA, o DIA nei casi specificatamente previsti, può essere presentata anche successivamente alla realizzazione delle variazioni, comunque prima della comunicazione di ultimazione dei lavori, e deve contenere la dichiarazione del progettista di cui all'articolo 117, comma 1 del presente RUE. 3. La SCIA, o DIA nei casi specificatamente previsti, costituisce parte integrante dell'originario titolo abilitativo. Articolo 128. Variazioni essenziali 1. Sono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla SCIA o alla DIA: 168

169 a) il mutamento della destinazione d uso che comporta una variazione del carico urbanistico nei casi di cui al comma 1 dell Articolo 132 del presente RUE; b) gli scostamenti di entità superiore al 10% rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all altezza dei fabbricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza, nonché rispetto alla localizzazione del fabbricato sull area di pertinenza; c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10% e comunque superiori a 300 mc, con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali; d) gli aumenti della Su superiori a 100 mq; e) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico- architettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica. 2. Le definizioni di variazioni essenziali di cui al comma 1, trovano applicazione ai fini: a) della definizione delle modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo, di cui all'articolo 126 del presente RUE; b) della individuazione delle variazioni in corso d'opera nei limiti previsti all'articolo 127 del presente RUE; c) dell'applicazione delle norme in materia di abusivismo edilizio. Articolo 129. Tolleranza nella esecuzione dei lavori 1. In tutti i casi in cui le opere sono sottoposte a prescrizioni dimensionali, nelle misure lineari e di superficie o volume, é ammessa, fatti salvi i diritti dei terzi e senza che ciò pregiudichi il rilascio del certificato di conformità edilizia, una tolleranza nella misurazione, imputabile a fatti esecutivi. Tale tolleranza è pari all 2% delle misure previste nel titolo abilitativo. 2. Ai sensi dell art. 19 bis della L.R. 23/2004 il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro o dimensione delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. Articolo 130. Abusi edilizi di minore entità 1. Qualora siano trascorsi dieci anni dalla loro ultimazione, gli interventi edilizi abusivi di minore entità che non abbiano comportato aumento di superficie utile, alterazione della sagoma planivolumetrica, cambio di destinazione d uso o nuova costruzione, si ritengono sanati a tutti gli effetti amministrativi e non si procede pertanto all'applicazione delle relative sanzioni. 2. L'esistenza dei presupposti delle condizioni di cui al precedente comma 1 dovrà essere dimostrata con specifica documentazione, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, documentazione fotografica in data certa, attestazione di pagamenti all esecutore, rilievi compiuti dalla pubblica amministrazione. 3. Per gli abusi minori di cui al comma 1, dovrà essere prodotta una relazione corredata da eventuali elaborati grafici, asseverati da un tecnico abilitato che accerti il rispetto dei requisiti igienici e di sicurezza. 169

170 4. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili anche su immobili vincolati ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 42/2004, a condizione che sia ottenuto il benestare della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. 5. Le disposzioni di cui al presente articolo sono applicabili anche su immobili vincolati ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004, a condizione che sia stata ottenuta l accertamento di compatibilità paesaggistica, limitatamente agli interventi di cui al comma 36 della Legge 308/

171 CAPO IV - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Articolo 131. Contributo di costruzione 1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui all'articolo 134 del presente RUE, il proprietario dell immobile o colui che ha titolo per chiedere il rilascio del permesso o per presentare la SCIA o la DIA è tenuto a corrispondere un contributo commisurato all incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. 2. Il contributo di costruzione è quantificato dallo Sportello Unico per l Edilizia per gli interventi da realizzare attraverso il permesso di costruire ovvero dall interessato per quelli da realizzare con SCIA/DIA. 3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all atto del rilascio del permesso ovvero all'atto della presentazione della SCIA/DIA. Il contributo può essere rateizzato, a richiesta dell interessato. 4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta in corso d opera, secondo le modalità e le garanzie stabilite dallo Sportello Unico per l Edilizia. 5. Una quota parte del contributo di costruzione è utilizzata per garantire i controlli sulle trasformazioni del territorio e sulle attività edilizie previste nella presente legge, ivi compresa la nomina di tecnici verificatori prevista dall Articolo 152 del presente RUE. Articolo 132. Oneri di urbanizzazione 1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia o agli interventi che comportano nuova edificazione o che determinano un incremento del carico urbanistico in funzione di: a) un aumento delle superfici utili degli edifici; b) un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con variazione delle dotazioni territoriali; c) un aumento delle unità immobiliari. 2. Gli oneri di urbanizzazione sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture per l urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, anche con riferimento agli accordi territoriali di cui all'art. 15 della L.R. n. 20/2000, ferma restando ogni diversa disposizione in materia tributaria e contabile. 3. Ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione dovuti trovano applicazione le indicazioni procedurali e le tabelle parametriche previste dall allegato A al presente RUE, predisposto nell osservanza delle deliberazioni del Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 849 e Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, la Giunta comunale provvede con apposita delibera all'aggiornamento delle Tabelle parametriche, in ragione dell'intervenuta 171

172 variazione dei costi di costruzione per le opere edilizie accertata dall'istituto nazionale di statistica. 5. Il Paragrafo A-1 dell'allegato A potrà essere modificato con delibera del Consiglio comunale per recepire le indicazioni procedurali, le tabelle parametriche e gli aggiornamenti delle stesse che saranno predisposti dal Consiglio regionale, secondo quanto disposto dall art. 28 della L.R. n. 31 del Articolo 133. Costo di costruzione 1. Il contributo relativo al costo di costruzione comprende una quota del costo di costruzione per i nuovi edifici, determinato almeno ogni cinque anni dal Consiglio regionale con riferimento ai costi parametrici per l'edilizia agevolata. La quota del costo di costruzione dovuta è determinata in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione, secondo quanto disposto dall allegato A al presente RUE. 2. Per gli edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, l allegato A stabilisce maggiorazioni del costo di costruzione, in misura non superiore al 50%, nell osservanza di quanto disposto dal medesimo provvedimento del Consiglio regionale. 3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, la Giunta comunale provvede con apposita delibera ad aggiornare i criteri per la determinazione del costo di costruzione stabiliti dal Paragrafo A-2 dell'allegato A, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione per le opere edilizie accertata dall'istituto nazionale di statistica. 4. Il Consiglio comunale provvede con deliberazione a modificare l Allegato A per recepire le determinazioni in merito al costo di costruzione che saranno assunte dal Consiglio regionale, secondo quanto disposto dall art. 29 della L.R. n. 31 del Per gli interventi di ristrutturazione edilizia il costo di costruzione non può superare il valore determinato per le nuove costruzioni ai sensi del comma 1. Articolo 134. Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione 1. Il contributo di costruzione non è dovuto per: a) gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore Agricolo Professionale, ai sensi dell' Art. 1 del D.Lgs 228/2001, ancorché in quiescenza; b) per gli interventi di manutenzione straordinaria; c) per gli interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo; d) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate; e) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria; f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti; g) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 24 marzo 1989, n. 122; h) per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; i) per gli interventi di ristrutturazione o di ampliamento in misura non superiore al 20% di edifici 172

173 unifamiliari. Per edifici unifamiliari si intendono gli edifici singoli con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare nonché gli edifici comprendenti un unico alloggio, direttamente aerato e con almeno un fronte esterno, riferito nella mappa catastale ad una unica particella. Il carattere di edificio unifamiliare deve essere presente sia prima che dopo l'intervento; j) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; k) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; l) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia. 2. Secondo quanto disposto dal Consiglio regionale, nell'ambito dei provvedimenti di cui agli articoli precedenti del presente capo, il Comune applica riduzioni del contributo di costruzione per la realizzazione di alloggi in locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato nonché per la realizzazione di opere edilizie di qualità, sotto l'aspetto ecologico, del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni nocive e della previsione di impianti di separazione delle acque reflue, in particolare per quelle collocate in aree ecologicamente attrezzate. 3. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa ad edifici esistenti, il contributo di costruzione è ridotto alla sola quota afferente agli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso o il soggetto che ha presentato la SCIA o DIA si impegni, attraverso una convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista all'articolo successivo. 4. Il contributo dovuto per la realizzazione o il recupero della prima abitazione è pari a quello stabilito per l'edilizia in locazione fruente di contributi pubblici, purché sussistano i requisiti previsti dalla normativa di settore. 5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione. Articolo 135. Convenzione-tipo 1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa convenzionata, le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo si uniformano alla convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale, in ordine in particolare: a) all'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi; b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento; c) alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi; d) alla durata di validità della convenzione, non superiore a trenta e non inferiore a venti anni. 2. Il valore delle aree destinate ad interventi di edilizia abitativa convenzionata, sono determinati attenendosi ai criteri e parametri stabiliti dal Consiglio regionale allo scopo di calmierare il costo delle medesime aree. 3. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni, ai sensi del comma 1, 173

174 sono aggiornati in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione individuati dopo la stipula delle convenzioni medesime. 4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente. Articolo 136. Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza 1. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta, oltre alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, il versamento di un contributo pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. L'incidenza delle opere è stabilita secondo quanto previsto dall allegato A al presente RUE, in base ai parametri definiti dal Consiglio regionale ed in relazione ai tipi di attività produttiva. 2. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e di una quota non superiore al 10% del costo di costruzione, secondo quanto stabilito, in relazione ai diversi tipi di attività, dall allegato A del presente RUE. 3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate ai commi 1 e 2, nonché di quelle realizzate nel territorio rurale previste dall'articolo 134, comma 1, lettera a) del presente RUE, sia modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato con riferimento al momento dell'intervenuta variazione. 174

175 CAPO V - ESECUZIONE E FINE DEI LAVORI Articolo 137. Punti fissi di linea e di livello 1. Almeno 10 giorni prima dell inizio dei lavori deve essere chiesto per iscritto al Comune che siano fissati sul posto i capisaldi planimetrici ed altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione, oltre ai punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali e i punti di presa degli acquedotti ove questi esistono. 2. Entro 20 giorni dalla richiesta l ufficio tecnico comunale è tenuto ad effettuare tali adempimenti. In caso di inadempienza il privato potrà mettere in mora l amministrazione e, trascorsi altri 60 giorni potrà comunicare a mezzo raccomandata di iniziare i lavori stessi. 3. Le determinazioni di cui al primo comma vengono effettuate a spese del riciedente che è tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari. Delle suddette determinazioni si redige apposito verbale in doppio esemplare firmato dalle parti. 4. In tale occasione nel medesimo verbale il titolare del titolo abilitativo edilizio deve dichiarare la data di effettivo inizio dei lavori. Articolo 138. Comunicazione di inizio lavori 1. Il titolare di permesso di costruire o SCIA o DIA (in questi ultimi due casi quando la data di effettivo inizio lavori sia successiva a quella indicata nella segnalazione o nella denuncia), deve comunicare al responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia la data di inizio dei lavori a mezzo raccomandata o consegna a mano, utilizzando apposito modello predisposto dal Comune sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice. 2. Nella comunicazione di inizio lavori devono essere indicati i nominativi e le relative qualifiche degli operatori incaricati e quindi responsabili della direzione dei lavori, della esecuzione e della sorveglianza. Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata al responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia entro 15 giorni. 3. Alla comunicazione di inizio lavori devono essere allegati: a) la comunicazione degli estremi dell avvenuto deposito della denuncia dei lavori in cemento armato ai sensi dell art.4 della legge 5 novembre 1971, n e s.m.; b) la documentazione acustica con riferimento all attività di cantiere, secondo quanto previsto del presente RUE. 4. Copia della Comunicazione di Inizio Lavori deve essere trasmessa alla AUSL. Articolo 139. Conduzione del cantiere 1. In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti. 2. Il costruttore, il proprietario ed i tecnici addetti, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto ne 175

176 deriva ai fini della responsabilità verso terzi. 3. Ogni cantiere deve essere organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi per tutta la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche rosse) e notturne (luci rosse), dispositivo rifrangente ed integrazione di illuminazione stradale, provvedute e gestite dal costruttore che ne è responsabile. 4. I materiali di demolizione debbono essere trasferiti previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, possono effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri. 5. Nel caso di interventi prospicienti aree pubbliche, le recinzioni, anche provvisorie, devono garantire decoro e sicurezza per i cittadini. Se realizzate in zone di particolare interesse urbano (sistema insediativo storico di cui al capo I, titolo III delle presenti norme) o ambientale (territorio rurale di cui al capo III del titolo III delle presenti norme), le stesse devono essere definite con specifico disegno da allegare alla documentazione del permesso di costruzione o della SCIA o DIA. 6. Nel caso di necessità di occupazione del suolo pubblicco, deve essere fatta separata domanda al SUE secondo le modalità di cui all articolo 97. Articolo 140. Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici 1. Il titolare del permesso di costruire o della SCIA o DIA, qualora vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico od artistico in seguito all'esecuzione dei lavori, deve informarne il responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia, che a sua volta richiede l'intervento degli Enti competenti. 2. I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni della legislazione in materia. Articolo 141. Vigilanza e controlli nel corso dell esecuzione dei lavori 1. Nel corso dell esecuzione dei lavori lo Sportello Unico per l Edilizia esercita la vigilanza ed i controlli sulle opere in corso di esecuzione e sui cantieri, avvalendosi degli uffici comunali e dei tecnici verificatori di cui all Articolo 152 del presente RUE. 2. I controlli sono diretti in particolare a verificare che: a) le opere siano realizzate in conformità alla SCIA o DIA o al permesso di costruzione, secondo quanto previsto rispettivamente dall Articolo 119 e dall Articolo 125 del presente RUE; b) il cantiere presenti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori. 3. Al fine di agevolare lo svolgimento delle verifiche, copia degli elaborati costitutivi dei titoli abilitativi devono essere tenuti in cantiere ad uso degli incaricati alle verifiche. 4. Il cantiere deve essere provvisto di tabella collocata in luogo ben visibile con indicazione dell'opera, degli estremi del titolo abilitativo, del nominativo del committente, del progettista, del direttore 176

177 dei lavori, delle ditte esecutrici, del responsabile del cantiere, degli installatori, delle figure di cui D.LS. 494/1996, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni. 5. Il titolare del titolo abilitativo edilizio nei casi di nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, ricostruzione anche parziale di edifici, è tenuto ad effettuare comunicazione per iscritto allo SUE: - all inizio dei lavori per il controllo dei punti fissi di linea e di livello; - alla copertura dell edificio per l accertamento della rispondenza della volumetria generale dell edificio rispetto a quella di progetto; - alla fine dei lavori per le verifiche finali. In tutti gli altri casi il titolare del titolo abilitativo edilizio è tenuto ad effettuare comunicazioni per iscritto allo SUE: - all inizio dei lavori - alla fine dei lavori Le comunicazioni di cui sopra devono essere tempestive e devono comunque pervenire all amministrazione comunale non oltre il giorno successivo al verificarsi delle ipotesi previste e cioè al fine di consentire l esercizio del potere di vigilanza previsto dalle vigenti disposizioni. Le visite da parte dei servizi comunali possono avvenire entro i seguenti termini a partire dalla data delle rispettive comunicazioni: - 7 giorni per l inizio dei lavori; - 20 giorni per la copertura dell edificio; - 30 giorni per la fine dei lavori. Il il titolare del titolo abilitativo edilizio deve fornire mano d opera, strumenti e mezzi meccanici per la effettuazione della visita. Per ogni visita si redige un apposito verbale in duplice copia di cui una deve rimanere in cantiere. Comunicazioni non veritiere daranno luogo alla adozione di provvedimenti da parte del Sindaco a carico del denunciante. Durante il corso dei lavori ed anche fino all autorizzazione di abitabilità o agibilità le visite ai cantieri, cui hanno libero accesso i funzionari dell ufficio tecnico comunale e dell ufficio comunale d igiene all uopo delegati dal Sindaco, possono aver luogo senza preavviso e non possono quindi essere sollevate eccezioni di sorta per tali visite né in sede amministrativa né giuridica. La mancata visita da parte dei servizi comunali non esime il titolare il titolare del titolo abilitativo edilizio, il direttore dei lavori e l assuntore dei lavori delle loro responsabilità circa l inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nel titolo abilitativo. 6. Qualora nel corso delle visite di controllo sia accertata l'esecuzione di opere difformi dal progetto approvato, che non rientrino nei casi di varianti minori in corso d'opera definiti dall'articolo 127 del presente RUE, si procederà nei termini della normativa in materia di abusi edilizi. 7. In caso di interruzione dei lavori, devono essere adottate le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene ed il decoro. In carenza di dette precauzioni, il Sindaco o il responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia, ciascuno per le proprie competenze, ingiunge l assunzione delle misure ritenute opportune. Articolo 142. Vigilanza sull esecuzione delle opere pubbliche 1. Il Comune esercita la vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere pubbliche statali, regionali, provinciali e comunali. 2. Per le opere regionali, provinciali o comunali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 3 comma 2 della L.R , n. 23, il dirigente preposto allo Sportello Unico per l Edilizia informa 177

178 immediatamente rispettivamente il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia o il Sindaco ai quali spetta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legislazione vigente. Per le opere di amministrazioni statali, il dirigente preposto allo Sportello Unico per l Edilizia informa il Presidente della Regione e il Ministro per le infrastrutture, al quale compete, d intesa con il Presidente della Regione l adozione dei medesimi provvedimenti. Articolo 143. Comunicazione di fine lavori 1. L'ultimazione dei lavori è comunicata al responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia entro 30 giorni, attraverso l invio, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, dell apposito modello predisposto dal Comune debitamente firmato dal titolare dell'atto, dal direttore e dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori. 178

179 CAPO VI - VERIFICA DELLA CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ Articolo 144. Costruzioni legittimate a tempo determinato 1. Le costruzioni realizzate sulla base di regolari permessi di costruire, DIA, SCIA sono legittimate di norma a tempo indeterminato. 2. I soli casi nei quali una costruzione può essere legittimata a tempo determinato sono i seguenti: a) costruzioni su suolo pubblico, sulla base di una "concessione di occupazione di suolo pubblico"; tali occupazioni sono definite: "permanenti" quando la durata è superiore all'anno ed è espressa in anni; "temporanee" quando la durata è inferiore all'anno ed è espressa in giorni; rientrano in questa casistica le concessioni decennali di posteggi per il commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs n. 114; b) costruzioni su aree demaniali. 3. L'eventuale rilascio di titolo abilitativo per la realizzazione di costruzioni nei casi di cui al comma precedente è atto distinto dall'atto di concessione amministrativa ed è sempre accompagnato da una convenzione, con relativa polizza fideiussoria o deposito cauzionale, con la quale il concessionario si impegna alla rimozione di quanto costruito e alla rimessa in pristino del sedime alla scadenza del periodo concesso; la validità della convenzione, del titolo abilitativo, può essere rinnovata al termine del periodo concesso. Articolo 145. Conformità dello stato di fatto allo stato autorizzato 1. In tutti i casi di interventi su edifici o impianti preesistenti, la presentazione della domanda di titolo abilitativo è subordinata alla preliminare verifica di legittimità dello stato di fatto, sulla base del riscontro con documenti probanti quali il più recente titolo abilitativo riguardante l immobile, o ancora, in mancanza, di qualsiasi documento autorizzativo, sulla base di documentazione catastale. 2. La conformità dello stato di fatto allo stato autorizzato deve essere asseverata nella dichiarazione di conformità urbanistico-edilizia firmata dal progettista responsabile di cui, richiamando gli estremi degli atti autorizzativi o degli altri documenti probanti. 3. Nei casi che siano rilevate difformità urbanistico-edilizie, la domanda di permesso di costruire deve essere accompagnata, ovvero la DIA o la SCIA o la comunicazione inizio lavori asseverata devono essere precedute, dalla richiesta di sanatoria. È possibile richiedere il permesso di costruire o presentare una SCIA o DIA a parziale sanatoria, in cui includere la descrizione delle opere difformi e quella delle nuove opere da eseguirsi. In tali titoli edilizi dovranno essere separatamente ed accuratamente individuate le opere soggette a sanatoria e quelle di nuovo intervento. Articolo 146. Certificato di destinazione urbanistica 1. Il certificato di destinazione urbanistica è l atto che contiene le prescrizioni urbanistiche relative ad una determinata area indicata ed individuata nella richiesta ed è rilasciato in base alle disposizioni, modalità, tempi e fattispecie, stabiliti dall Art. 30, comma 2 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod. ed int.. 2. L avente titolo, i notai od i tecnici ufficialmente incaricati dall avente titolo, sono legittimati a richiedere al SUE il rilascio del certificato di destinazione urbanistica. 179

180 3. La richiesta di certificato di destinazione urbanistica, regolarmente sottoscritta dal richiedente, deve contenere tutti gli elementi utili per identificare l area oggetto dell istanza, in particolare identificativi catastali ed estratto di mappa aggiornato, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della richiesta, con chiara individuazione dei mappali catastali per cui si richiede la certificazione. 4. Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal SUE entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda con allegato una copia dell estratto di mappa presentato dal richiedente ed una copia dell estratto degli strumenti urbanistici comunali vigenti e/o adottati. 5. Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente prima del suddetto termine. Articolo 147. Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato 1. Ogni immobile oggetto di intervento edilizio è dotato di una scheda tecnica descrittiva, articolata per le diverse unità immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati: a) i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile; b) i dati metrici e dimensionali; c) le prestazioni fornite in ordine ai requisiti tecnici, con le dichiarazioni concernenti la rispondenza dell'edificio ai requisiti cogenti; d) gli estremi dei provvedimenti comunali e delle denuncie di inizio attività relativi allo stesso. 2. La scheda tecnica contiene la dichiarazione: a) che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, secondo quanto disposto dalla normativa vigente; b) che sono stati regolarmente effettuati i controlli in corso d'opera e finali; c) che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle eventuali varianti allo stesso. 3. Alla scheda tecnica sono allegati i certificati di collaudo e le ulteriori certificazioni previsti dalla legge ed in particolare: a) certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato od a struttura metallica, ove presenti; b) certificato finale di prevenzione incendi (in assenza del certificato, copia della richiesta di collaudo presentata ai VV.FF, corredata da certificazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, sottoscritta dal titolare della concessione e dal D.L., ai sensi del DPR N 37 del ) o dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio e dal direttore dei lavori, che l'opera non è soggetta a specifica certificazione sul rispetto delle norme antincendio; c) dichiarazione di conformità dell'impianto termico e dell'isolamento termico, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della certificazione energetica. Nella dichiarazione, l'impresa esecutrice e il direttore dei lavori devono certificare sotto la propria responsabilità, ciascuno per gli obblighi che gli competono, la rispondenza dei lavori eseguiti alla documentazione depositata in Comune; d) dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici, installati nell'immobile ai sensi della legislazione vigente. Nelle dichiarazioni ciascuna impresa installatrice dovrà certificare di aver eseguito l'impianto utilizzando materiali certificati e messi in opera a regola d'arte; e) autorizzazione allo scarico in atmosfera ai sensi del D.P.R.24/5/88 n. 203; f) domanda di allacciamento degli scarichi provenienti dal fabbricato alla fognatura pubblica per gli insediamenti civili o, in assenza di pubblica fognatura, autorizzazione allo scarico delle acque reflue secondo le disposizioni del D.Leg.vo 152/06 e s.m.i., del P.T.A. della Regione Emilia 180

181 Romagna e delle Leggi e Delibere regionali vigenti, nonché del P.T.C.P. della Provincia di Piacenza; g) dichiarazione del tecnico dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento richiesto resa ai sensi dell'art.11 del D.M. 14/6/1989 n. 236 (superamento ed eliminazione barriere architettoniche); h) autorizzazione all'esercizio ed impiego dell'impianto ascensore. 4. La scheda tecnica è documento necessario per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità ed è predisposta ed aggiornata, anche per gli effetti dell'art. 481 del Codice Penale, da un professionista abilitato. 5. A seguito dell approvazione dell apposita delibera della Giunta regionale, gli interventi non soggetti alla certificazione comunale della conformità edilizia saranno soggetti alla predisposizione della scheda tecnica descrittiva secondo le forme semplificate stabilite dalla medesima deliberazione. 6. Ai fini della corretta compilazione della scheda tecnica, lo Sportello Unico per l Edilizia deve fornire al progettista i dati in possesso dell'ente che verranno richiesti. 7. La scheda tecnica è parte integrante del fascicolo del fabbricato, nel quale sono raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico e riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato. 8. I contenuti del fascicolo del fabbricato e le modalità di compilazione, custodia e aggiornamento del fascicolo, sia per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 31/2002, sia per le nuove costruzioni, saranno definite con deliberazione della Giunta regionale. Articolo 148. Certificato di conformità edilizia e agibilità 1. Il certificato di conformità edilizia e agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto approvato o presentato, dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 2. Sono soggetti al certificato: a) gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento; b) gli interventi di ristrutturazione edilizia; c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica. 3. Sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato, nei casi di cui al comma 2, il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la SCIA o DIA ovvero i loro successori o aventi causa. 4. Per gli interventi edilizi non compresi al comma 2 la dichiarazione di conformità del professionista abilitato, contenuta nella scheda tecnica descrittiva di cui all'articolo precedente, tiene luogo del certificato di conformità edilizia e agibilità. Per i medesimi interventi, copia della scheda tecnica descrittiva è trasmessa al Comune entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, insieme alla richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, di cui all Articolo 149, comma 1, lettera a) del presente RUE. 5. Il ritardo o la mancata presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità, secondo quanto disposto dal comma 1 dell Articolo 149 del presente RUE e la mancata trasmissione al Comune di copia della scheda tecnica descrittiva, secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77,00 a 181

182 464,00 Euro. 6. Il certificato di conformità edilizia e agibilità ha il valore e sostituisce il certificato di agibilità, restando ferme le autorizzazioni all'esercizio delle attività previste dalla legislazione vigente. Articolo 149. Procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità 1. Entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori il soggetto interessato presenta allo Sportello Unico per l Edilizia la domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità corredata: a) dalla documentazione comprovante l avvenuto accatastamento dell immobile; b) dalla copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati. 2. Lo Sportello Unico per l Edilizia comunica il nome del responsabile del procedimento, il quale può richiedere, entro i successivi trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti integrativi non a disposizione dell'amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe il termine di cui al comma 3, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti. 3. Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta. 4. I controlli sull'opera eseguita, a cui provvede lo Sportello Unico per l Edilizia entro il termine previsto per il rilascio del certificato, sono finalizzati a verificare la rispondenza dell'intervento realizzato agli elaborati di progetto approvati o presentati nonché la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 5. I controlli sono svolti dallo Sportello Unico per l Edilizia secondo l ordine di presentazione delle domande, anche avvalendosi di tecnici esterni all amministrazione, selezionati nell ambito degli elenchi dei tecnici verificatori di cui all Articolo 152 del presente RUE. 6. Nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, la conformità edilizia e agibilità si intende attestata secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva. In tale caso la scheda tecnica descrittiva tiene luogo del certificato di conformità. Il responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia riferisce annualmente alla Giunta comunale in merito agli interventi per i quali non si è provveduto al tempestivo controllo sull opera eseguita e delle relative motivazioni. 7. La conformità edilizia e agibilità comunque attestata non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell'art. 222 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, o per motivi strutturali, secondo quanto disposto dall Articolo 150 del presente RUE. Articolo 150. Sospensione dell uso e dichiarazione di inagibilità 1. Il Sindaco o il responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia, secondo le rispettive competenze, ordina la sospensione dell uso del fabbricato o di parte di esso, quando ricorrano motivate ragioni in ordine alle condizioni igieniche o di sicurezza dei fabbricati. 182

183 2. Per le abitazioni esistenti, può essere dichiarato inabitabile un alloggio o parte di esso, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni: a) condizioni di degrado delle strutture e degli impianti tali da pregiudicare l incolumità degli occupanti; b) alloggio improprio (sottotetto, seminterrato, box, edificio al grezzo); c) insufficienti requisiti di superficie (S minima = 28 mq per alloggio), o di altezza (h minima = 2,20 m); d) insufficienti condizioni di aerazione, ventilazione ed illuminazione; e) mancata disponibilità di acqua potabile; f) assenza di servizi igienici; g) mancato allacciamento alla fognatura, ove esistente, o ad altro idoneo sistema di trattamento delle acque reflue. 3. Per le nuove costruzioni e per le abitazioni oggetto di intervento di recupero a seguito dell approvazione del presente RUE, l ordinanza di cui al comma 1 è emanata nel caso di gravi difformità delle stesse rispetto a quanto previsto dal presente RUE o a quanto dichiarato nella scheda tecnica descrittiva. Articolo 151. conformità Richiesta Permesso di costruire o SCIA/DIA in sanatoria Accertamento di 1. Nei casi di richiesta di permesso di costruire o SCIA/DIA in sanatoria ai sensi dell Art. 17 della L.R. n. 23/04, ove ricorrano le condizioni di legge, la richiesta è presentata allo SUE dall'avente titolo, in conformità alle norme del presente RUE. 2. Alla richiesta debbono essere allegati, oltre alla documentazione ed agli elaborati di progetto di cui all'articolo 118 e Articolo 122, i seguenti documenti: a) relazione descrittiva dell'intervento con riferimento alla sua conformità agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati ed al non contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della richiesta di sanatoria; b) elaborati grafici nei quali siano evidenziate le opere preesistenti regolarmente eseguite, e con grafia diversa le opere eseguite in parziale difformità; c) dichiarazione della data di avvenuta esecuzione delle opere oggetto di sanatoria, per le quali si richiede la sanatoria. 3. Sulla richiesta di sanatoria il Responsabile dello SUE si pronuncia entro i termini fissati dalla legge per i singoli titoli edilizi. Articolo 152. Elenco dei tecnici verificatori 1. Ai fini dell'espletamento dei controlli in corso d opera e delle verifiche delle opere edilizie per il rilascio del certificato di conformità edilizia, lo sportello unico per l edilizia può avvalersi di tecnici abilitati esterni al Comune, iscritti nell'elenco predisposto dall'amministrazione stessa e dotati di specifica competenza. 2. Il Comune, sentite le categorie professionali competenti, delibera in merito alla formazione dell'elenco dei tecnici verificatori ed ai compensi per le relative operazioni di controllo e verifica. L'elenco ed i compensi sono aggiornati periodicamente. 183

184 3. Per i medesimi fini lo Sportello Unico per l Edilizia può stipulare apposite convenzioni con il Dipartimento prevenzione delle Aziende USL. 4. E' incompatibile con l'incarico di verificatore l'aver partecipato in qualunque forma alla progettazione, alla direzione lavori e alla costruzione dell'opera e l avere rapporti economici o professionali o vincoli di parentela con il titolare, il progettista, il direttore dei lavori o il costruttore dell intervento oggetto della verifica. 184

185 CAPO VII - PUBBLICITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI E RICHIESTA DI RIESAME Articolo 153. Pubblicità dei titoli abilitativi 1. Chiunque può prendere visione presso lo Sportello Unico per l Edilizia dei permessi di costruire rilasciati e delle S C I A, DIA o comunicazioni di inizio lavori nei casi di attività edilizia libera presentate, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni e chiedere l immediato rilascio di copia degli stessi, previo pagamento delle sole spese di riproduzione. 2. La domanda di accesso agli atti deve essere formalizzata sull apposito modulo predisposto dallo Sportello Unico per l Edilizia il quale entro 10 giorni provvede al rilascio di copia degli atti richiesti; il rilascio delle copie è subordinato alla corresponsione di una somma, fissata con atto della Giunta Comunale e periodicamente aggiornata, oltre che alle spese di riproduzione. Articolo 154. Riesame del permesso di costruire, della SCIA e della DIA 1. Entro dodici mesi dal rilascio del permesso di costruire, chiunque può richiedere al Sindaco il riesame dello stesso per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai fini dell annullamento o della modifica del permesso stesso. 2. Il Sindaco, valutata l ammissibilità della richiesta, in quanto motivata e presentata tempestivamente, e la non manifesta infondatezza dei vizi di legittimità indicati nell esposto, ha la facoltà di richiedere allo Sportello Unico per l Edilizia di provvedere al riesame del permesso di costruire. 3. Il responsabile dello sportello unico per l edilizia sottopone al Sindaco un apposita relazione in merito: a) all avvenuto accertamento o meno dei vizi di legittimità contestati; b) alla possibilità di sanare i vizi riscontrati; c) all esistenza di un interesse concreto e attuale all annullamento del permesso di costruire, tenuto conto sia dell interesse dei soggetti privati interessati, sia dell interesse specifico del Comune alla rimozione dell opera illegittima ovvero della sua parziale modifica. 4. Il Sindaco, nei successivi quindici giorni ha la facoltà di avviare il formale procedimento di riesame, contestando al titolare del permesso di costruire, al progettista e al costruttore i vizi riscontrati, e assegnando agli stessi un termine di trenta giorni per esprimere le proprie deduzioni. Dell avvio del procedimento è data notizia al soggetto che ha richiesto il riesame, nelle forme previste dall art. 8 della legge 241 del Trascorso il termine per la presentazione delle deduzioni degli interessati, indicato al comma 4, il Sindaco assume le proprie determinazioni conclusive in merito all annullamento o meno del permesso di costruire, tenuto conto delle eventuali deduzioni degli interessati. 6. Nel caso di presentazione di SCIA o DIA, chiunque può richiedere al Sindaco la verifica della presenza delle condizioni per le quali l intervento è soggetto a tale titolo abilitativo e della conformità dell intervento asseverato alla legislazione e alla pianificazione territoriale e urbanistica. 7. Il Sindaco, valutata l ammissibilità della richiesta, in quanto motivata e presentata tempestivamente, e la non manifesta infondatezza dei vizi indicati nell esposto, ha la facoltà di 185

186 richiedere allo Sportello Unico per l Edilizia di provvedere al controllo della SCIA o DIA, secondo quanto disposto dall Articolo 119 del presente RUE. Articolo 155. Riesame degli atti in difformità dai pareri della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 1. In tutti i casi nei quali ai sensi del comma 1 dell Articolo 109 del presente RUE è richiesto e il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo Sportello Unico per l Edilizia non conformi, anche in parte, al parere della stessa, sono immediatamente comunicate al Sindaco per l'eventuale esercizio del potere di riesame. Dell avvio del procedimento è data notizia nelle forme previste dall art. 8 della legge 241 del 1990 al soggetto interessato, al progettista nonché al costruttore, ove indicato nell atto. 2. Il Sindaco, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, ha la facoltà di annullare l atto per vizi di legittimità che ineriscano alla motivazione per la quale il responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia ha inteso discostarsi dalle valutazioni espresse dalla Commissione. 186

187 CAPO VIII DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI PROCEDIMENTI EDILIZI Articolo 156. Procedure inerenti gli interventi edilizi liberalizzati ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/01 come modificato dalla L 73/ Disposizioni inerenti gli interventi edilizi completamente liberalizzati: ai sensi dell'art. 6 del DPR 380 del 2001 come modificato dalla L. 73/2010 per: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al D.Lgs. 42/2004 o gli immobili classificati come "edifici di interesse storico- architettonico" ai sensi dell'art. 44 del PSC; c) le opere temporanee di ricerca nel sottosuolo; d) i movimenti terra ai fini agricoli; e) le serre mobili stagionali; non è richiesto alcun adempimento da svolgersi da parte del soggetto interessato prima dell inizio dei lavori (interventi edilizi completamente liberalizzati). 2. Tali interventi possono essere eseguiti senza una comunicazione all amministrazione comunale dell inizio dei lavori. 3. Tali interventi devono comunque osservare le seguenti prescrizioni: a) essi devono risultare conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (PSC, POC e del presente RUE); b) i medesimi interventi devono poi osservare le altre prescrizioni previste dalle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia. 4. Di conseguenza, l inizio lavori può essere subordinato, ove ciò risulti necessario, all acquisizione da parte del soggetto interessato degli atti autorizzativi, dei nulla-osta e degli altri atti di assenso, comunque denominati, che la legge di settore individua come presupposto per l inizio dei lavori. Altresì, devono essere a disposizione dell interessato, al momento dell inizio dei lavori gli elaborati progettuali richiesti dalle leggi di settore nonché le attestazioni e certificazioni relative agli adempimenti amministrativi che sempre le leggi di settore prescrivono prima dell inizio dei lavori (quali: i depositi, le denunce, le comunicazioni, ecc.). Tali atti autorizzativi e documentazioni devono essere acquisiti dagli interessati tenuti a disposizione per le eventuali verifiche comunali nel corso dei lavori e conservati (congiuntamente ai titoli edilizi originari) per la dimostrazione della legittimità dello stato di fatto dell edificio, ai fini dei possibili futuri interventi edilizi, degli atti di alienazione, ecc. 5. Per quanto riguarda il rapporto con la disciplina per la riduzione del rischio sismico, si veda quanto specificato al paragrafo 2.5., lettera c), della circolare regionale PG / 2010 / del 29/07/2010 recante il Vademecum sulle procedure di vigilanza e controllo delle costruzioni ai fini della riduzione del rischio sismico (Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008). 6. Disposizioni inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria liberalizzati: la lettera a) del comma 2 del nuovo art. 6 del DPR 380/01 ha stabilito che si realizzano senza alcun titolo abilitativo edilizio gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici. 7. Sono, dunque, da realizzare senza la necessità della SCIA gli interventi attinenti alla categoria della manutenzione straordinaria a condizione che siano osservati i seguenti limiti: a. le opere non riguardino le parti strutturali del manufatto edilizio; b. non vi sia aumento di unità immobiliari; 187

188 c. non vi sia aumento dei parametri urbanistici. 8. La realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria che presentano i requisiti di cui al precedente comma. richiede la preventiva trasmissione al Comune: a) di una comunicazione di inizio dei lavori, sottoscritta dal proprietario dell immobile oggetto dell intervento o da altro soggetto avente titolo; b) di una serie di elaborati predisposti da un tecnico abilitato; c) dell eventuale documentazione richiesta dalla normativa di settore. 9. I contenuti essenziali della comunicazione di inizio lavori sono: a) i dati relativi all interessato; b) i dati relativi all ubicazione dell immobile oggetto dell intervento; c) la data di inizio dei lavori e quella di conclusione degli stessi; d) la descrizione sintetica dell intervento di manutenzione straordinaria che si intende eseguire; e) l indicazione dell impresa che eseguirà i lavori, con allegazione del DURC, oppure, in alternativa, la comunicazione dell esecuzione di lavori in economia diretta; f) la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al titolo ad intervenire. g) una relazione tecnica descrittiva dell intervento da realizzare: per la definizione dei contenuti della stessa si richiamano le indicazioni vincolanti della Deliberazione dell Assemblea legislativa n. 279 del 4 febbraio 2010, Sezione 3 definizioni dei contenuti di alcuni elaborati ; h) gli opportuni elaborati progettuali, cioè gli elaborati idonei a fornire una sufficiente descrizione dell intervento e che si ritiene si possano identificare con l elaborato grafico comparativo tra stato di fatto e di progetto (giallo e rosso), così come definito nella medesima Sezione 3 della Deliberazione n. 279/2010; i) da una dichiarazione del tecnico che inerisca: j) alla circostanza di non avere i rapporti di dipendenza con l impresa e con il committente; k) all asseverazione, ai sensi dell art. 481 Codice penale: l) che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti; m) che le opere da eseguire corrispondono alla tipologia in oggetto (e dunque che le stesse sono riconducibili alla categoria della manutenzione straordinaria, compresa l apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, e che non comportano aumento delle unità immobiliari né incremento dei parametri urbanistici, che non riguardano la parte strutturale dell edificio oppure che le stesse, pur riguardando la parte strutturale dell edificio sono prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici). 10. Alla comunicazione di inizio dei lavori devono essere allegati gli atti autorizzativi, i nulla osta e gli altri atti di assenso, comunque denominati, che la legge di settore individua come presupposto per l inizio dei lavori. Allo stesso modo, devono essere allegati alla comunicazione di inizio dei lavori gli elaborati progettuali nonché le attestazioni e certificazioni relative agli adempimenti amministrativi che sempre le leggi di settore prescrivono prima dell inizio dei lavori (quali: i depositi, le denunce, le comunicazioni, ecc.). 11. Ai fini dei controlli lo SUE può procedere, sulla base della documentazione e delle informazioni a propria disposizione: a) a verificare la corrispondenza dell intervento da realizzare alla fattispecie descritta dal comma 2, lettera a), del nuovo art. 6 DRP 380/01; b) a controllare la completezza e regolarità formale della comunicazione di inizio dei lavori e della documentazione allegata (elaborati del tecnico abilitato o documentazione richiesta dalla normativa di settore). Ove nel corso di tale verifica, si rilevi l incompletezza o irregolarità formale della comunicazione di inizio dei lavori o della documentazione allegata, il SUE chiede le necessarie integrazioni. Qualora la documentazione integrativa non sia trasmessa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, lo sportello dell edilizia inserisce la relativa pratica nel campione degli interventi sottoposti a controllo di merito. 12. L accertamento della mancanza di una autorizzazione o altro atto di assenso richiesto dalla normativa di settore quale presupposto necessario all inizio dei lavori, non da luogo solo all integrazione documentale, ma comporta l adozione dei provvedimenti, cautelari o definitivi previsti dalla normativa di settore che risulti non rispettata (si veda il paragrafo 9.3 della circolare regionale PG 2010/ del 02/08/2010). 188

189 13. Nel caso in cui sia accertata la mancata corrispondenza tra l intervento intrapreso e la fattispecie della manutenzione straordinaria liberalizzata il SUE ordina la sospensione dei lavori in quanto le opere realizzate, non rientrando tra i casi di interventi edilizi liberalizzati, si configurano, ai sensi della L.R. 23 del 2004, come eseguite in assenza di titolo fatta salva l applicazione dell accertamento di conformità ai sensi dell art. 17 della medesima L.R. 23 del Nell ambito dell esercizio dei poteri di vigilanza sull attività edilizia, l amministrazione comunale può eseguire controlli in corso d opera entro la scadenza del termine di validità di tre anni della comunicazione di inizio dei lavori ovvero entro la data di fine dei lavori indicata nella stessa comunicazione. 15. Disposizioni inerenti gli altri interventi edilizi liberalizzati: fanno parte degli altri interventi edilizi liberalizzati le: Opere temporanee; Opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, comprese le opere, funzionali alle medesime e collocate al di sotto delle stesse, quali: le intercapedini interamente interrate e non accessibili, le vasche di raccolta delle acque e i locali tombati (i condotti per l alloggiamento di canalizzazioni interrate per fluidi; le trincee perimetrali di fabbricati, anche esistenti, vuote, per isolare dall umidità del terreno o per coibentazione; i locali sotterranei o a filo terreno, ove alloggiare parti di impianti; i pozzetti per pompe di sollevamento, cabine per stazioni di trasmissione dati, per gruppi di riduzione della pressione del gas, e simili; le condotte fognarie, pozzetti, fosse, sottoservizi a servizio degli immobili e realizzati nelle loro aree di pertinenza); Pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e degli edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico culturale e testimoniale come definiti dal PSC e dal presente RUE; Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree pertinenziali, quali campi da gioco (tennis, pallacanestro, pallavolo e simili), a condizione che il loro utilizzo non sia oggetto di un attività di impresa finalizzata alla produzione di reddito. Vi rientrano, quindi, sia le aree di uso privato sia quelle dei circoli e di altre attività senza fini di lucro. Non rientrano in questa tipologia le piscine, le quali presuppongono rilevanti opere di trasformazione del suolo; elementi di arredo di spazi esterni (giardini, cortili, corti interne, ecc.). La funzione richiesta, di arredo dell area pertinenziale, esclude quei manufatti che determinano superfici computabili come utili o accessorie (come dal presente RUE). 16. Per gli interventi edilizi sopra richiamati, la presentazione al Comune di una comunicazione di inizio dei lavori, non richiede (come avviene per gli interventi di manutenzione straordinaria) l apporto professionale di un tecnico abilitato, che curi la predisposizione della documentazione tecnica relativa all intervento da presentare all amministrazione comunale. 17. La realizzazione degli interventi edilizi di cui al comma precedente occorre la preventiva trasmissione al Comune: di una comunicazione di inizio dei lavori, sottoscritta dal proprietario dell immobile oggetto dell intervento o da altro soggetto avente titolo; dell eventuale documentazione richiesta dalla normativa di settore. 18. La comunicazione presenta contenuti analoghi a quelli esaminati in precedenza al comma 9 e cioè: a) i dati relativi all interessato; b) i dati relativi all ubicazione dell immobile oggetto dell intervento; c) la data di inizio dei lavori, e quella di conclusione degli stessi; d) l indicazione della tipologia dell intervento edilizio con la descrizione sintetica delle opera che si intende eseguire. e) l indicazione dell impresa che eseguirà i lavori, con allegazione del DURC, oppure, in alternativa, la comunicazione dell esecuzione di lavori in economia diretta. 19. Poiché alla comunicazione di inizio dei lavori non è allegato alcun elaborato progettuale predisposto dal tecnico abilitato, la comunicazione di inizio dei lavori, sottoscritta dal (solo) soggetto interessato, dovrà presentare anche le eventuali dichiarazioni richieste dalla normativa di settore e che di norma confluiscono nell asseverazione del progettista architettonico dell intervento. 20. Alla comunicazione di inizio dei lavori devono essere allegati: a) La documentazione richiesta dalla normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell attività edilizia; b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al titolo ad intervenire. Anche per questi interventi appare, infatti, opportuno che, secondo il principio generale dell attività edilizia, il soggetto interessato dia dimostrazione del proprio titolo ad intervenire su quel determinato immobile. 189

190 c) Anche in questo caso, alla comunicazione di inizio dei lavori devono essere allegati gli atti autorizzativi, i nulla osta e gli altri atti di assenso, comunque denominati, che la legge di settore individua come presupposto per il rilascio del titolo edilizio (ora non più necessario) o per l inizio dei lavori. Allo stesso modo, devono essere allegati alla comunicazione di inizio dei lavori gli elaborati progettuali nonché le attestazioni e certificazioni relative agli adempimenti amministrativi che sempre le leggi di settore prescrivono prima dell inizio dei lavori (quali: i depositi, le denunce, le comunicazioni, ecc.). 21. L amministrazione comunale può provvedere, sulla base della documentazione e delle informazioni a propria disposizione alle verifiche ed ai controlli di cui ai commi da 9 a Riguardo il rapporto tra gli interventi edilizi disciplinati dal presente articolo e le varianti in corso d'opera, nonché per ogni altro adempimento si rinvia alle disposizioni della circolare regionale PG 2010/ del 02/08/2010. Articolo 157. Autorizzazione paesaggistica 1. L autorizzazione paesaggistica prevista dall Art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., è il provvedimento da richiedersi per i progetti comportanti alterazione dello stato dei luoghi e modifica dell aspetto estetico delle aree tutelate individuate all Art. 142 del citato D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. oppure oggetto di provvedimenti di tutela ai sensi degli artt. 140, e 141 del medesimo decreto. 2. Il proprietario, il possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni di cui al precedente articolo, preliminarmente alla realizzazione delle opere di trasformazione degli stessi, presenta allo Sportello Unico per l Edilizia domanda di autorizzazione paesaggistica corredata dalla seguente documentazione: a) relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005 (quattro copie), con la descrizione degli elementi e dei caratteri paesaggistici del contesto interessato dall intervento, dei livelli di tutela nell area d intervento, con illustrazione delle scelte progettuali in coerenza con gli obbiettivi di tutela paesaggistica, mediante la descrizione degli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e degli elementi di mitigazione e di compensazione necessari; b) planimetria della zona di intervento (quattro copie) in scala 1:200 o 1:500 (stato di fatto e progetto) con indicazione delle distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati, delle quote planimetriche e altimetriche, delle specie arboree (con diametro del tronco a 1 m di altezza) ed arbustive, delle pavimentazioni, dei muri e delle recinzioni esistenti e di progetto; c) elaborati grafici (quattro copie) contenenti la rappresentazione (piante, prospetti e sezioni) degli interventi edilizi proposti (stato di fatto, progetto e sintesi degli interventi nella scala di rappresentazione adeguata all intervento. Dovranno essere presenti le quote degli infissi interni verticali, degli infissi esterni verticali, orizzontali, inclinati, le quote planimetriche e altimetriche ed indicate la destinazione d uso, la superficie e l altezza di ciascuno vano edilizio); d) estratti della cartografia dello strumento urbanistico comunale vigente (due copie), con esatta indicazione del fabbricato/area oggetto di intervento; e) estratto di mappa catastale (due copie) scala 1:2000 con esatta indicazione del fabbricato/area oggetto di intervento; f) documentazione fotografica a colori (due copie) dei luoghi e/o del/dei fabbricato/i (si evidenzi l inserimento dell opera nel contesto) oggetto di intervento con esatta indicazione dei punti di presa; g) sezioni ambientali con inserimento dell opera di progetto; h) rappresentazione tridimensionale del progetto con fotoinserimento. 3. A seguito della presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica, lo Sportello Unico comunica l avvio del procedimento ed il responsabile dello stesso, ai sensi dell Art. 7 della legge 07/08/1990 n. 241 e s. m. e i. 4. Entro il termine di quindici giorni dalla presentazione della richiesta il responsabile del procedimento provvede esclusivamente: 190

191 a) alla verifica dei presupposti di cui all Art. 149, comma 1 del D.lgs 42/2004, circa la non necessità dell autorizzazione paesaggistica; b) a verificare la completezza della documentazione presentata; c) a verificare la regolare sottoscrizione degli elaborati di progetto e le dichiarazioni in ordine agli aspetti metrici, volumetrici, d'uso e prestazionali dell'opera, da parte di un tecnico dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento richiesto. 5. In caso di carenza documentale od irregolarità dei documenti presentati provvede a richiedere in un'unica soluzione l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda. La richiesta produce l effetto della sospensione del termine di cui al comma precedente, il quale ricomincia a decorrere per intero dalla data del completo ricevimento della documentazione integrativa, ovvero fino all effettuazione degli accertamenti. 6. La richiesta di autorizzazione paesaggistica che non contenga la documentazione prevista è improcedibile. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data della richiesta di integrazione documentale ovvero di regolarizzazione di cui al comma precedente, la pratica verrà archiviata d'ufficio. 7. Entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data della sua regolarizzazione, il responsabile del procedimento richiede il parere alla CQ. 8. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell istanza, viene espletata l istruttoria tecnica previa: a) verifica della compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico e dal pia- no paesaggistico; b) verifica della congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico. 9. A seguito dell istruttoria tecnica, delle verifiche di cui al comma precedente e dell acquisizione del parere della CQ, il responsabile del procedimento entro, quaranta giorni dalla ricezione dell istanza, trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall interessato, accompagnata da una relazione tecnica illustrativa. 10. Dell inizio del procedimento finalizzato al parere del Soprintendente, viene data comunicazione all interessato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. 11. Entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, completa della documentazione necessaria, il soprintendente rende il parere di competenza. 12. Entro 20 giorni dal ricevimento del parere di cui al comma precedente, lo Sportello Unico per l Edilizia rilascia l autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento di diniego ai sensi dell Art. 10bis della legge 241/90 e s.m.i. 13. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 11 precedente, senza che il soprintendente abbia emesso il prescritto parere, lo Sportello Unico per l Edilizia può convocare una conferenza dei servizi ai sensi del comma 9 del citato Art. 146 del D.Lgs 42/2004, che si deve pronunciare entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti da parte del soprintendente, lo Sportello Unico per l Edilizia provvede comunque alla determinazione in merito alla domanda di autorizzazione. 14. Decorso il termine di cui al comma 12 precedente, gli interessati possono richiedere l autorizzazione paesaggistica in via sostitutiva alla Regione secondo quanto previsto al comma 10 dell Art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. 15. L autorizzazione paesaggistica rilasciata diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa in copia al sovrintendente che ha reso il parere nel corso del procedimento nonché alla Regione ed agli altri enti pubblici territoriali interessati. 191

192 16. L autorizzazione paesaggistica costituisce provvedimento autonomo e presupposto per il rilascio del titolo abilitativo, o per l efficacia della DIA e degli altri titoli legittimanti l intervento urbanisticoedilizio; essa è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l esecuzione dei lavori progettati è vincolata al rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica. 17. Ai sensi dell art. 146 comma 9 del D.Lgs 42/2004, gli interventi di lieve entità così come classificati nell Allegato I del DPR 139/2010, sono assoggettati ad Autorizzazione Paesaggistica mediante procedura semplificata, con applicazione delle disposizioni e delle procedure autorizzative di cui al medesimo DPR, e presentazione dell istanza mediante la Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata, allegata al DPCM 12 dicembre 2005 e della documentazione in essa prevista. Nel procedimento di cui al presente comma non è obbligatorio il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. 192

193 TITOLO VI REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE Articolo 158. Requisiti cogenti e volontari delle opere edilizie 1. Fuori dai casi previsti dall Articolo 166 del presente RUE, il rilascio del permesso di costruire e la presentazione della SCIA o DIA, ovvero la comunicazione di inizio lavori asseverata sono subordinati alla conformità del progetto ai requisiti cogenti definiti dall Allegato B del presente RUE, in conformità agli atti di indirizzo e coordinamento del Consiglio regionale. I requisiti cogenti sono tesi a soddisfare le esigenze previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene, benessere ambientale, fruibilità, mobilità e risparmio energetico. 2. Le opere edilizie possono inoltre essere conformi ai requisiti volontari definiti dall Allegato C al presente RUE, tesi a garantire una più elevata qualità delle opere edilizie. I requisiti volontari consentono di dimostrare una maggiore qualificazione delle opere edilizie, attraverso il raggiungimento di livelli di prestazioni superiori o requisiti aggiuntivi rispetto a quelli cogenti. 3. I requisiti cogenti e volontari, sono formulati in termini prestazionali e sono definiti, secondo parametri oggettivi e misurabili, avendo riguardo alle esigenze da soddisfare, alle tipologie d intervento, alle destinazioni d'uso e ai livelli di prestazione. 4. I requisiti cogenti e volontari sono tratti pressochè integralmente dal REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE Delibera di Giunta Regionale n. 593 del 28/2/1995 modificata con Delibera di Giunta Regionale n. 268 del 22 febbraio Le modifiche apportate sono esclusivamente rivolte all'aggiornamento a dispositivi legislativi più recenti. Articolo 159. Organismo edilizio e relazioni funzionali 1. S intende per organismo edilizio un unità immobiliare ovvero un insieme di unità immobiliari con specifica destinazione d uso, progettato unitariamente con caratteristiche di continuità fisica e di autonomia funzionale, con spazi, infrastrutture e/o attrezzature di propria pertinenza. 2. Gli organismi edilizi sono costituiti da: a) spazi di fruizione dell utenza per attività principale; b) spazi di fruizione dell utenza per attività secondaria; c) spazi di circolazione e collegamento (che possono appartenere alla singola unità immobiliare o essere comuni a più unità immobiliari); d) locali e vani tecnici. 3. L organismo edilizio può avere delle pertinenze, associate alla singola unità immobiliare ovvero comuni a più unità immobiliari. 4. Esclusi i locali e vani tecnici, gli spazi e le pertinenze possono essere chiusi o aperti. 5. La scomposizione del sistema ambientale (formato da organismi edilizi, pertinenze ed infrastrutture a rete) è riportata nella Fig. 1, con opportune esemplificazioni. Fig. 1 Scomposizione del sistema ambientale 193

194 Articolo 160. Requisiti e famiglie di requisiti 1. Gli organismi edilizi debbono rispondere a requisiti tecnici, esprimibili secondo parametri oggettivi e misurabili, con riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori. 2. I requisiti che soddisfano la medesima proposizione esigenziale sono raggruppati in famiglie; le proposizioni esigenziali sono quelle indicate dalla direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione, a cui si aggiunge l esigenza di fruibilità di spazi e attrezzature. 3. I requisiti sono cogenti o volontari: - nell Allegato B del presente RUE sono riportati i contenuti dei requisiti cogenti; - nell Allegato C sono riportati i contenuti dei requisiti volontari. 4. I requisiti cogenti sono raggruppati in sette famiglie, come meglio specificato nella successiva tabella n

195 Tab. 1 Elenco dei requisiti cogenti 195

196 Articolo 161. Contenuti dei requisiti cogenti 1. L Allegato B è suddiviso in B/1 ed B/2. 2. L Allegato B/1 indica, per ciascuna famiglia di requisiti, la proposizione esigenziale con riferimento alla direttiva CEE 89/106 e, per ciascun requisito di ogni famiglia, precisa: - le esigenze da soddisfare; - i campi di applicazione; - i livelli di prestazione, con le relative unità di misura. 3. L Allegato B/2 definisce i modi per verificare il requisito in sede progettuale (per ottenere il titolo abilitativo all intervento) e a lavori ultimati (per ottenere il certificato di conformità edilizia). 4. L Allegato B/1 indica le esigenze da soddisfare, i campi di applicazione e i livelli di prestazione: - le esigenze da soddisfare articolano la proposizione esigenziale della famiglia, in quanto ogni requisito soddisfa una specifica esigenza. - i campi d applicazione sono in genere riferiti ai seguenti raggruppamenti di funzioni: A - funzione abitativa; B - funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, compresi gli esercizi pubblici e l artigianato di servizio, le attività produttive di tipo manifatturiero artigianale solamente se laboratoriali, funzioni di servizio, comprese le sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali; C - funzioni produttive di tipo manifatturiero ad eccezione di quelle di cui al precedente punto B, compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo; D - funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale, comprese quelle abitative degli imprenditori agricoli professionali; E - funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo. In taluni casi il campo d applicazione del requisito può essere riferito a raggruppamenti diversi delle funzioni di cui al precedente comma. - I livelli di prestazione comportano la definizione dell unità di misura o il rimando ad unità di misura definite dalle normative nazionali e sono articolati in : - livelli richiesti per gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi assimilati alle nuove costruzioni, secondo quanto stabilito all Articolo 164 del presente RUE. Quando la normativa tecnica nazionale o regionale, per alcuni degli interventi assimilati alle nuove costruzioni ai sensi del successivo Articolo 164, definiscono livelli diversi da quelli delle nuove costruzioni il requisito si attiene esplicitamente ai livelli richiesti dalla normativa nazionale vigente; - livelli richiesti per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con riferimento in generale a quanto stabilito al successivo Articolo 164, salvo quanto diversamente specificato in ciascun requisito. 5. Per molti requisiti i livelli di prestazione sono ulteriormente diversificati in rapporto: - al modello di scomposizione del sistema ambientale riportato nella FIG.1 (spazi per attività principale e secondaria, spazi di circolazione e collegamento, locali e vani tecnici, pertinenze dell unità immobiliare o dell organismo edilizio); - a seconda che si faccia riferimento a spazi, vani o pertinenze chiusi ovvero aperti. Per taluni requisiti vi può essere un articolazione dei livelli di prestazione in rapporto a singole componenti tecnologiche (pareti, parapetti, infissi, ecc.). 6. L Allegato B/2 riporta i metodi di verifica. Salvo nel caso in cui i metodi di verifica vadano 196

197 rispettati integralmente perché stabiliti da una normativa nazionale, il progettista potrà anche assumere metodi di verifica diversi da quelli indicati nell Allegato B/2: in tal caso dichiarerà in sede progettuale le metodiche seguite e ne assumerà ogni responsabilità, ai fini del rispetto del livelli stabiliti dal presente RUE. 7. In dettaglio, in sede progettuale, per ottenere il titolo abilitativo all intervento sono possibili i seguenti metodi di verifica: - verifica progettuale del dimensionamento e delle caratteristiche dell opera edilizia o degli impianti mediante metodi di calcolo, con specificazione dei dati di progetto e delle ipotesi assunte. Quando per il medesimo requisito sono indicati più metodi di calcolo, il progettista sceglie quello più appropriato in rapporto alle caratteristiche dello spazio progettato, secondo i criteri specificati nell Allegato B/2; - progettazione (comprendente calcoli di verifica progettuale) da parte di tecnico abilitato, con eventuale deposito del progetto in sede competente (di volta in volta specificata nelle note ai requisiti, con riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale). La progettazione va presentata al momento dell avvio del procedimento per ottenere il titolo abilitativo all intervento, se il requisito non fa esplicito richiamo ad una normativa nazionale che consenta di posticipare la presentazione al momento dell inizio lavori; - adozione di soluzioni tecniche conformi a quelle indicate nell Allegato B/2 (per dimensioni, materiali e modalità esecutive) ovvero adozione di soluzioni tecniche certificate (relative ai materiali o ai componenti dell opera edilizia) mediante prove di laboratorio eseguite dalle ditte produttrici secondo metodiche riconosciute; - descrizione dettagliata delle soluzioni morfologiche o tecnologiche o della scelta dei materiali da impiegare nell esecuzione del progetto e della loro efficacia a conseguire i livelli di prestazione richiesti (accettabile solo se l Allegato B/2 non indica altri metodi di verifica) ovvero ancora attestazione che i materiali e le soluzioni da adottare in fase esecutiva verranno scelti in conformità alla corrispondente normativa. 8. A lavori ultimati possono essere necessari, in modo complementare o alternativo, secondo il requisito: - dichiarazione di conformità di quanto realizzato ai dati ed alle ipotesi assunte per le verifiche progettuali con metodi di calcolo; dichiarazione di conformità di quanto realizzato alla progettazione redatta ai sensi di legge ed alla relativa normativa tecnica, (la dichiarazione va in tal caso sottoscritta da professionista abilitato e depositata presso l autorità competente ai sensi di disposizioni legislative, come specificato nelle annotazioni ad ogni singolo requisito); dichiarazione di conformità alla soluzione tecnica conforme o alla soluzione tecnica certificata; - prove in opera eseguite secondo i metodi indicati ovvero secondo quelli della vigente normativa nazionale, comprese le norme UNI. Per alcuni requisiti le prove in opera, tra quelle indicate nell Allegato B/2, sono da scegliere in modo appropriato alle caratteristiche dello spazio o dei componenti interessati. Per alcuni requisiti le verifiche di progetto eseguite secondo i metodi indicati nell Allegato B/2 liberano dalla necessità delle prove a lavori ultimati, ferma restando la necessità di attestare la conformità dell opera edilizia realizzata o della soluzione tecnica adottata a quella progettata (vedi quanto meglio specificato nei singoli requisiti); - eventuale collaudo da parte di professionista abilitato, se imposto dalla normativa nazionale; il collaudo va eseguito secondo le modalità indicate dalla specifica normativa di settore; - giudizio sintetico di un professionista abilitato (eventualmente incaricato di ottenere il certificato di conformità edilizia) circa l idoneità dell opera eseguita, dei materiali impiegati, delle soluzioni tecnologiche adottate; il giudizio può anche essere eventualmente supportato da certificazioni del produttore concernenti i materiali e componenti utilizzati. 9. Le prove in opera eseguite nel caso di controlli pubblici ad opera ultimata, preliminari al rilascio del certificato di conformità edilizia o successivi a campione seguono in genere le modalità specificate nell Allegato B/2. 197

198 10. I requisiti cogenti (Allegato B) sono obbligatori per ottenere il titolo abilitativo all intervento o il certificato di conformità edilizia e sono inderogabili (salvo quanto espressamente stabilito dalla corrispondente normativa nazionale, così come richiamata nelle annotazioni a ciascun requisito) perché rappresentano esigenze e livelli minimi di prestazione essenziali per garantire in tutto il territorio regionale uguali livelli di sicurezza, benessere e fruibilità agli utenti delle opere edilizie, fermo restando quanto specificato al successivo Articolo 164. Articolo 162. Requisiti volontari 1. I requisiti volontari dal presente RUE sono indicati per offrire la possibilità, agli operatori interessati, di dimostrare una maggiore qualificazione delle opere edilizie attraverso il raggiungimento di livelli di prestazione superiori o di requisiti aggiuntivi a quelli cogenti, mai in contrasto con questi ultimi. 2. I requisiti volontari nel presente RUE sono i seguenti: TAB. 2 - ELENCO DEI REQUISITI VOLONTARI Articolo 163. Limiti di applicazione dei requisiti 1. Poiché ogni requisito, cogente o raccomandato, ha un proprio campo di applicazione (sempre individuato dalle funzioni di cui al precedente Articolo 161, comma 4 e talvolta individuato anche dal tipo di spazio ed eventualmente dalle componenti tecnologiche), in sede progettuale il tecnico incaricato della progettazione edilizia definisce nella relazione tecnica quali sono i requisiti cogenti e quelli volontari pertinenti all opera edilizia progettata in funzione delle attività previste ed i livelli pertinenti ai singoli spazi (con riferimento al modello di scomposizione dell organismo edilizio illustrato in figura n.1) o ai singoli componenti dell organismo edilizio; il tecnico dichiara inoltre la conformità a quanto prescritto negli allegati B/1 e C/1 del presente RUE per i livelli di prestazione ed i campi di applicazione. Il tecnico indicherà anche se i metodi di verifica del soddisfacimento del 198

199 requisito adottati in sede progettuale sono conformi a quelli indicati all Allegato B/2 o C/2; in alternativa il tecnico giustifica l adozione di metodi di verifica diversi, limitatamente ai requisiti per i quali ciò è consentito. Il tecnico indica anche il programma delle verifiche da svolgere a lavori ultimati ed eventualmente anche in corso d opera. 2. Nel caso in cui esista una modulistica comunale apposita, le indicazioni di cui al comma precedente riportate nella relazione tecnica sono riassunte utilizzando la predetta modulistica. 3. Nel caso di attività classificata ai sensi dell Articolo 166 del presente RUE vanno rispettate le ulteriori prescrizioni e i requisiti definiti dalla normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro per la specifica attività ovvero richiesti in sede di parere preventivo delle strutture competenti. 4. Qualora al momento della richiesta del titolo abilitativo all intervento edilizio non sia definita l attività specifica da svolgere, per il rilascio del titolo abilitativo basta soddisfare i requisiti cogenti per la destinazione d uso prevista nell area d intervento dallo strumento urbanistico vigente. 5. A lavori ultimati, ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia, il tecnico incaricato di compilare la scheda tecnica descrittiva di cui all Articolo 147 del presente RUE: a) allega le dichiarazioni di conformità di cui al precedente Articolo 161, comma 8 e gli eventuali collaudi ai sensi di legge; b) indica le eventuali prove in opera eseguite secondo il programma stabilito nella relazione tecnica ed i livelli di prestazione accertati per l opera realizzata, dichiarando la conformità dei livelli a quanto riportato nella relazione di progetto presentata per l avvio del procedimento abilitativo all intervento edilizio; c) allega gli eventuali giudizi sintetici. 6. Nel caso di cui al precedente comma 4, la scheda tecnica descrittiva ed il certificato di conformità edilizia dello stesso RUE attestano la rispondenza dell opera eseguita al progetto approvato dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e delle sole prestazioni corrispondenti ai requisiti cogenti sopraddetti. Se la successiva definizione dell attività specifica rende necessarie opere edilizie aggiuntive per il rispetto di ulteriori requisiti cogenti in relazione alla specifica attività svolta, può occorrere un ulteriore titolo abilitativo all intervento edilizio. Articolo 164. recupero Applicazione dei requisiti nelle nuove costruzioni e negli interventi di 1. I requisiti cogenti del presente RUE vanno rispettati, limitatamente ai campi di applicazione, nei seguenti casi: a) nuova costruzione, compresi gli ampliamenti; b) ristrutturazione urbanistica; c) ristrutturazione edilizia, limitatamente ai casi di demolizione con ricostruzione e nei casi di ristrutturazione globale; d) cambio i destinazione d uso; e) cambio di attività classificata, senza cambio di destinazione d uso. La classificazione dell attività è quella definita ai sensi dell'articolo 166 del presente RUE. 2. Per i medesimi interventi il progettista definisce nella relazione tecnica i livelli che saranno raggiunti per ciascun requisito, in relazione alla destinazione d uso, ai singoli spazi dell organismo edilizio ed eventualmente ai singoli componenti interessati, come già specificato all Articolo 163 del presente RUE. 3. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, esclusi quelli di cui al 1 comma del presente 199

200 articolo, il professionista incaricato, nella relazione tecnica allegata al progetto (attraverso un apposito elenco riassuntivo) specifica quali requisiti, fra quelli definiti cogenti e quelli volontari dal presente RUE, vanno presi in considerazione in quanto strettamente correlati alle parti dell organismo edilizio o delle relative pertinenze sulle quali interviene. 4. L elenco dei requisiti resta valido nelle successive fasi di esecuzione del progetto edilizio. Articolo 165. Requisiti definiti da norme di settore 1. Quando, in relazione alle vigenti normative nazionali o regionali, per soddisfare il requisito e per verificarlo è necessario seguire apposite modalità progettuali (progettazione da parte di tecnico abilitato, con deposito presso le competenti autorità), di autorizzazione all inizio lavori o di verifica a lavori ultimati (es. certificazione di conformità al progetto ed alle normative da parte del progettista o da parte di enti, certificato di collaudo da parte di tecnico abilitato o da parte di enti), in nota al requisito sono richiamate le prescrizioni di legge. 2. Salvo nei casi in cui il progetto, l autorizzazione all inizio lavori, la certificazione o il collaudo non siano stati depositati presso lo Sportello Unico per l Edilizia, ovvero siano stati direttamente richiesti dallo stesso Sportello Unico per l Edilizia alle autorità competenti o siano autocertificabili ai sensi di legge, il professionista incaricato di attestare la conformità dell opera al progetto ed alle vigenti normative comunicherà allo Sportello Unico per l Edilizia gli estremi degli atti di deposito o autorizzazione all inizio lavori ed allegherà alla documentazione necessaria al rilascio della conformità edilizia (scheda tecnica descrittiva) le certificazione di conformità e gli atti di collaudo debitamente sottoscritti da professionisti abilitati. 3. Il mancato rispetto delle predette disposizioni di legge (qualora superi i limiti delle tolleranze esecutive previste dalla legislazione vigente) comporta da parte del dirigente competente, (oltre all irrogazione delle sanzioni per eventuali abusi urbanistico-edilizi) anche l irrogazione delle sanzioni attribuite dalla norma nazionale alla competenza comunale ovvero, per le materie non attribuite, la segnalazione alle autorità competenti alla vigilanza sulla specifica normativa. Articolo 166. salute Insediamenti caratterizzati da significativi impatti sull ambiente e sulla 1. Per gli insediamenti destinati ad attività produttive e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, individuati con la deliberazione della Giunta regionale n. 1446/2007, il titolo abilitativo è subordinato: a) al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; b) all osservanza delle prescrizioni derivanti dall'esame preventivo del progetto previsto dall'art. 19, comma primo, lettera h) bis, della L.R. 4 maggio 1982, n. 19; c) al rispetto delle prescrizioni dettate nell'ambito delle eventuali procedure in materia di valutazione di impatto ambientale ovvero di autorizzazione integrata ambientale. 2. L'esame del progetto è effettuato in modo integrato dalle strutture competenti dell'ausl e dell'arpa entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto. Il termine è sospeso per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa e continua a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi. Trascorso inutilmente tale termine il responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia ovvero il responsabile dello sportello unico per le 200

201 attività produttive, su richiesta dell'interessato, convoca entro i successivi dieci giorni una conferenza di servizi, la quale si pronuncia entro trenta giorni. Articolo 167. Applicazione della normativa sismica 1. Secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n del 21 luglio 2003, a decorrere dall'8 maggio 2004, l'intero territorio comunale è inserito nella zona 4 di classificazione sismica e, dalla medesima data, trova applicazione la corrispondente normativa tecnica antisismica. 2. Per le opere pubbliche già in corso (già appaltate o con progetti preliminari già approvati), nonché per i lavori già iniziati alla data della pubblicazione dell ordinanza n del 2003, vigono la classificazione e le relative norme tecniche previgenti all entrata in vigore dell ordinanza medesima. 3. Per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso continuano ad applicarsi le norme tecniche previgenti. 4. Per tutte le altre opere ed edifici potranno essere applicate le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto 14 gennaio 2008 o in alternativa, sino alla piena entrata in vigore del Decreto stesso, è possibile l applicazione della normativa sismica previgente. 5. Per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, di attuazione dell art. 2, commi 2, 3 e 4 dell ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003, dovranno essere applicate le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto 14 gennaio A fini cautelativi, per gli edifici pubblici in fase di realizzazione, le amministrazioni competenti provvedono a riconsiderare i contenuti progettuali, compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori, sulla base delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, anche previgenti. 7. Ai sensi del punto 5 della deliberazione della Giunta regionale n. 1435/2003 la classificazione sismica in zona 4 del territorio del Comune di Caorso, di cui al comma 1, non comporta l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 36 della l.r. n. 31/2002 e specificate al punto 9.2 della circolare sull'applicazione di alcune disposizioni della l.r. n. 31/2002 "Disciplina generale dell'edilizia" del 21 marzo 2003, prot. n

202 ALLEGATO A-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 202

203 A.1 - ONERI DI URBANIZZAZIONE A REALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E ONERI DI URBANIZZAZIONE. L'attuazione di un intervento edilizio comporta l'onere, per i soggetti interessati, di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali. Più in particolare sia nel caso in cui l'intervento edilizio venga realizzato in attuazione di un POC o di un PUA sia nel caso in cui si tratti di intervento diretto attuativo delle previsioni di PSC: - il soggetto interessato è tenuto a provvedere direttamente alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti che siano al diretto servizio dell'insediamento (DOT1), ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo. Il Comune può tuttavia stabilire di farsi carico della realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti previa corresponsione dei relativi oneri da parte dell interessato; - allo stesso modo, il soggetto interessato deve provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali (DEA) individuate dal piano quale condizione necessaria per rendere compatibile la nuova previsione con la realtà urbana, infrastrutturale o ambientale preesistente; - inoltre il Comune, attraverso un'apposita convenzione può, su loro richiesta, autorizzare i soggetti titolari del permesso di costruire o della SCIA o DIA a realizzare direttamente, in tutto o in parte, le attrezzature e spazi collettivi (DOT2) alla cui realizzazione la legge o la pianificazione subordinano l'attuazione dell'intervento; - in ogni caso, il soggetto è tenuto a reperire e a cedere al Comune dopo la loro sistemazione le aree necessarie per la realizzazione di tutte e tre le categorie di dotazioni territoriali richieste (DOT1, DOT 2 e DEA), nella quantità fissata dalla pianificazione urbanistica e comunque in misura non inferiore a quanto previsto dalla legge; - gli oneri di urbanizzazione costituiscono il contributo economico che i soggetti interessati dagli interventi edilizi sono tenuti a versare al Comune qualora non provvedano direttamente alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e della quota delle attrezzature e spazi collettivi richiesti dalla pianificazione comunale (PSC, RUE, POC e PUA) come condizione per la realizzazione dell'intervento. Tale contributo ha lo scopo di concorrere alla realizzazione delle stesse ovvero all'adeguamento, manutenzione, ammodernamento, ecc. di quelle esistenti, nel caso in cui l'intervento sia realizzato in ambiti già urbanizzati; - il pagamento degli oneri di urbanizzazione non esime in ogni caso i soggetti interessati dall'intervento edilizio, dall'obbligo di provvedere al reperimento e alla cessione al Comune delle aree necessarie per la realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, delle aree per la realizzazione delle dotazioni ecologico ambientali e della quota delle attrezzature e spazi collettivi richiesti dalla pianificazione comunale (PSC, RUE, POC e PUA) come condizione per la realizzazione dell'intervento. - sono esentati sia dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sia dall'obbligo dal pagamento degli oneri di urbanizzazione: - gli interventi esonerati da tale obbligo per espressa previsione di legge; - gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente che non comportino aumento del carico urbanistico; - gli interventi che ricadano in ambiti del territorio urbanizzato dotati, in modo integrale e tecnologicamente adeguato, dell'intera quota delle dotazioni territoriali e che siano individuati come tali dal PSC o dal RUE. Fino all'adeguamento della delibera del Consiglio regionale in materia di oneri di urbanizzazione alle previsioni della L.R. n. 20 del 2000, gli oneri di urbanizzazione sono distinti in oneri di urbanizzazione primaria (U1) e oneri di urbanizzazione secondaria (U2). In particolare: - gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, di cui all'art. A-23 della L.R. n. 20 del 2000; 203

204 - gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono destinati alla realizzazione delle attrezzature e spazi collettivi di cui all'art. A-24 della L.R. n. 20 del Di conseguenza, qualora alla realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali individuate dal piano non provveda direttamente il soggetto interessato, tale onere potrà essere assunto dal Comune previa stipula di apposita convenzione che preveda il pagamento, da parte dell'interessato, dell'intero costo della loro realizzazione. Le quote di parcheggi di urbanizzazione (P1/2) e di verde pubblico attrezzato, prescritte dalle NTA del PSC e dal RUE, per i diversi ambiti del territorio comunale, costituiscono infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ai fini della applicazione della presente disciplina sugli oneri di urbanizzazione. I punti successivi del presente Paragrafo A.1. specificano in modo analitico: A.1.2 gli interventi che sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione; A.1.3 gli interventi esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione; A.1.4 gli interventi per i quali è previsto un regime di riduzione degli oneri di urbanizzazione; A.1.5 le modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione; A.1.6 i casi e le modalità di scomputo degli oneri, in conseguenza della realizzazione diretta delle dotazioni territoriali; A.1.7 le modalità di versamento degli oneri; A.1.8 le tabelle per la parametrazione degli oneri. A INTERVENTI SOGGETTI AL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti per i seguenti interventi edilizi, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano subordinati dal presente RUE a permesso di costruire o a SCIA o DIA: a) nuova edificazione; b) ristrutturazione edilizia; c) ripristino tipologico; d) ogni altro intervento edilizio, ivi compreso il mutamento di destinazione d'uso senza opere, che comporti aumento del carico urbanistico. Si ha aumento del carico urbanistico qualora l'intervento comporti uno dei seguenti risultati: a) aumento della Su dell edificio o di singole unità immobiliari; b) mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, o di singole unità immobiliari, con variazione delle dotazioni territoriali necessarie, secondo le previsioni di piano ovvero secondo la legislazione vigente; c) aumento delle unità immobiliari. A INTERVENTI ESONERATI DAL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE. Gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti per gli alloggi esonerati dal contributo di costruzione ai sensi dell Articolo 134 del presente RUE, costituiti in particolare da: a) gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.), ai sensi dell'art. 12 della L. 9 maggio 1975, n L intervento è gratuito anche qualora richiesto da imprenditori agricoli in quiescenza. Ai fini della gratuità di tali opere, il richiedente il permesso di costruire o il soggetto che presenta SCIA o DIA è tenuto a presentare al Comune apposita certificazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 12 della Legge 9 maggio 1975, n. 153; b) gli interventi di manutenzione straordinaria; c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo; d) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate; e) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria; f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti; 204

205 g) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 24 marzo 1989, n. 122; h) gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; i) gli interventi di ristrutturazione o di ampliamento in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari. Per edifici unifamiliari si intendono gli edifici singoli con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare nonché gli edifici comprendenti un unico alloggio, direttamente aerato e con almeno un fronte esterno, riferito nella mappa catastale ad una unica particella. Il carattere di edificio unifamiliare deve essere presente sia prima che dopo l'intervento; l) gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; m) gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità. Sono altresì esonerati dal contributo di costruzione a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) i mutamenti di destinazione d'uso che non comportino aumento del carico urbanistico, come definito al precedente punto A.1.2; c) le varianti a permesso di costruire già rilasciato che non comportino aumento del carico urbanistico, come definito al precedente punto A.1.2; d) gli interventi di demolizione; e) gli interventi di recupero e risanamento delle aree libere; f) i significativi movimenti di terra; g) l'occupazione del suolo, mediante deposito di materiali; h) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo. Ai sensi dell'art. 20, commi 7 e 8, della legge 1 marzo 1994, n. 153, la realizzazione di una sala cinematografica e la trasformazione di una sala cinematografica ad unico schermo, in sale con più schermi, anche se comporta aumento di SC, non è soggetta a pagamento del contributo di costruzione. Similmente, il ripristino delle attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile non costituisce mutamento di destinazione d uso ed è esente dal pagamento del contributo di costruzione. Le modalità ed il godimento delle citate esenzioni sono indicati dalla medesima Legge n 153/94. Per le opere di edilizia funeraria il relativo permesso di costruire o SCIA o DIA non sono soggetti al pagamento di alcun onere di urbanizzazione né di contributo afferente il costo di costruzione. A INTERVENTI PER I QUALI GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SONO RIDOTTI Gli oneri di urbanizzazione sono ridotti per gli interventi indicati ai punti successivi. Le riduzioni degli oneri di urbanizzazione sono cumulabili sino ad un massimo del 75% dell onere stesso. Nei casi di cui ai punti A e A il cumulo è ammesso qualora, ai fini della applicazione di entrambe le riduzioni, non si proceda alla valutazione della medesima caratteristica progettuale (per es. la previsione di moduli solari termici), ma si richiamino caratteristiche del progetto distinte. A Costruzioni bioclimatiche, ecologiche o comunque realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti. Gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) per le costruzioni bioclimatiche, ecologiche o comunque realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti sono ridotti del 50% secondo le modalità di cui all'articolo 107. A Edilizia residenziale, con impianto termico ad energia solare o ad altro sistema di analogo risparmio energetico. Si veda l'articolo 107, comma 6. A Residenze per anziani e strutture socio-assistenziali-sanitarie e di promozione sociale. Per gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socio-assistenziali-sanitarie e di promozione 205

206 sociale gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 40%, fermo restando la gratuità degli interventi per strutture pubbliche o di interesse generale promossi da enti istituzionalmente competenti. La riduzione degli oneri di U2 viene applicata qualora venga stipulata convenzione, con l amministrazione comunale, per il completo raggiungimento di standard qualitativi di servizi predeterminati dallo stesso Comune. Resta inteso che agli interventi relativi a residenze per anziani autosufficienti, che non necessitano di assistenza sanitaria, si applicano gli oneri della tabella A, mentre per quelli relativi a strutture socio- assistenziali con prestazioni di tipo sanitario gli oneri sono quelli della tabella B. A Interventi di edilizia residenziale convenzionata. Per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt. 30 e 31 della L.R. n. 31 del 2002 che non siano compresi nei PEEP, con esclusione degli edifici unifamiliari, gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) sono ridotti all'80% dei valori di incidenza previsti dalla tabella parametrica "A", a condizione che gli alloggi non superino i 105 mq. di superficie utile abitabile. A Centri produttivi, commerciali ed infrastrutturali realizzati da enti, società o imprese, a partecipazione pubblica maggioritaria. Per gli insediamenti relativi a centri produttivi, commerciali ed infrastrutturali realizzati da enti, società o imprese, in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 50%, gli oneri urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 50%. A Edifici che presentano una elevata accessibilità. Viene applicata una riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) per quegli interventi su edifici esistenti che garantiscono un livello di accessibilità maggiore rispetto a quello imposto dal DM 14 giugno 1989 n 236, ossia: a) quando il progetto prevede il livello della accessibilità ove la norma richiede la visitabilità o l adattabilità; ovvero b) quando l accessibilità è ottenuta con impianti di sollevamento elettrico-meccanici non obbligatori per norma. A Mutamento di destinazione d uso con opere in edifici non residenziali. Quando il mutamento di destinazione d uso con opere, in edifici non residenziali, avviene nei dieci anni successivi all ultima concessione edilizia rilasciata si può applicare, su richiesta dell interessato, l aliquota ridotta corrispondente alla categoria ristrutturazione edilizia senza aumento di carico urbanistico. A Strutture fisse dotate di copertura Per le strutture fisse dotate di copertura, destinate a deposito o ricovero di attrezzature e/o macchine, connesse all esercizio di attivita commerciali all ingrosso o produttive di tipo manifatturiero non laboratoriali o agroindustriali, gli oneri di urbanizzazione sono pari al 30% (= riduzione del 70%) dei valori di incidenza previsti dalla TABELLA C 5 l onere cosi determinato e riferito all area coperta dagli impianti.per i magazzini di materie prime, semilavorati e prodotti finiti gli oneri di urbanizzazione sono ridotti del 30%. A Interventi relativi ad attivita artigianali Per tutti gli interventi relativi ad attivita artigianali gli oneri di urbanizzazione (U2) sono ridotti del 50%. A MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI ONERI L'onere di urbanizzazione dovuto si calcola applicando le tariffe per la parametrazione degli oneri (diversificate secondo i criteri indicati al successivo punto A ed indicate nelle tabelle di cui al punto A.1.8) alle unità di superficie, determinate secondo quanto disposto dai successivi punti da A a A Ai punti da A a A sono indicate le modalità di calcolo degli oneri per taluni casi particolari. Al contributo così calcolato si applicano le eventuali riduzioni nei casi indicati al precedente punto A.1.4. Nell'onere complessivo U=U1+U2 non è compreso il costo dell'area di pertinenza di ciascuna opera di urbanizzazione. In caso di monetizzazione delle dotazioni territoriali, tale costo verrà stabilito sulla base di valori determinati ai sensi del Paragrafo A

207 A Tabelle parametriche. Le tabelle di parametrazione e incidenza degli oneri, riportate al punto A.1.8, sono raggruppate in cinque categorie funzionali: - interventi di edilizia residenziale (funzione abitativa) - Tabella "A"; - funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali per la parte di Su fino a 200 mq., funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali - Tabella "B"; - funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di Su oltre i 200 mq., insediamenti di tipo agro industriale e gli allevamenti zootecnici di tipo produttivo - Tabella "C"; - funzioni agricole svolte da non aventi titolo - Tabella "D"; - funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo - Tabella "E" Le tariffe riportate nelle diverse tabelle appena richiamate, sono diversificate in relazione agli ambiti del territorio comunale, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 20 del 2000, alle destinazioni d'uso degli immobili oggetto del permesso di costruire ovvero della SCIA o DIA, al tipo di intervento edilizio, all'indice di fabbricabilità, nonché al tipo di attività sul territorio. A Unità di superficie. Le unità di superficie per l'applicazione dei parametri U1 e U2 sono così determinate. a) Funzione abitativa permanente e temporanea, funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, commerciali al dettaglio, artigianali di servizio, esercizi pubblici, attività' produttive di tipo manifatturiero artigianale a carattere laboratoriale, funzioni di servizio (culturali, ricreative, sanitarie ecc.), studi professionali. L'unita' di superficie è il mq. utile risultante dall'applicazione dell'art. 3 del DM 10 maggio 1977, n. 801, che recita testualmente "per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi"; b) Funzioni commerciali all'ingrosso, funzioni produttive di tipo manifatturiero non laboratoriali, insediamenti di tipo agroindustriale, allevamenti zootecnici di tipo produttivo, funzioni agricole svolte da non aventi titolo, funzioni alberghiere. L'unita' di superficie è il mq. utile della superficie risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori ed entro terra: dal calcolo di tale superficie sono esclusi gli impianti igienici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni del lavoro e dell'ambiente. In detta superficie sono compresi i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all'esercizio dell'impresa; c) Insediamenti per le attività turistiche temporanee, per gli esercizi pubblici, le attività commerciali, quelle di interesse collettivo all'aperto e per gli impianti sportivi che non costituiscono dotazioni territoriali ai sensi della L.R. n. 20 del L'unità di superficie è il mq. dell'area individuata dall'ambito effettivo di svolgimento dell'attività turistica, commerciale, collettiva o sportiva, di esercizio pubblico, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori. A Ristrutturazione di edifici esistenti. Per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti con aumento di CU la Su di intervento su cui calcolare gli oneri di urbanizzazione è quella riferita alla parte in aumento; nel caso di intervento anche sulla parte preesistente, la Su cui applicare l'onere è computata ai sensi del precedente punto A A Suddivisione di una unità immobiliare. Nel caso di suddivisione di una unità immobiliare in due o più nuove unità, la Su a cui applicare l'onere è quella relativa all'unità immobiliare minore o quella relativa alle unità immobiliari minori. Qualora la suddivisione dell unità immobiliare, ad esclusione della residenza, avvenga mediante minime opere edilizie (es. chiusura di una porta) e gli oneri di urbanizzazione siano già stati in precedenza comunque versati, l intervento è gratuito. 207

208 A Interventi con pluralità di destinazioni d'uso o con più tipi di intervento. Nel caso di interventi unitari che prevedano destinazioni d'uso multiple, occorre specificare le superfici per ciascuna destinazione d'uso, con i relativi importi degli oneri di urbanizzazione. Per i titoli abilitativi che riguardano più tipi di intervento sull'esistente (ad esempio ristrutturazione e ampliamento), occorre specificare le superfici oggetto di ciascun tipo di intervento, con i relativi importi degli oneri di urbanizzazione. A Oneri in caso di intervento diretto. Per gli interventi da realizzare su aree ad intervento edilizio diretto per le quali esista l'impegno a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), mentre gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) sono dovuti soltanto per le opere non previste nel suddetto impegno secondo le percentuali indicate al punto 1.4 della Delibera del Consiglio Regionale n. 849 del 4 marzo 1998 e con le modalità di cui al successivo punto A.1.7. A Interventi attuativi dei PEEP e dei PIP. Per gli interventi all interno di PEEP e PIP gli oneri di urbanizzazione primaria sono stabiliti in rapporto ai reali costi di urbanizzazione. A Interventi su immobili dello Stato. Per gli interventi da realizzare su immobili dello Stato diversi dagli impianti, attrezzature e opere pubbliche o di interesse pubblico (art. 30, comma 5,della L.R. n. 31 del 2002), gli oneri di urbanizzazione dovuti sono calcolati applicando le modalità previste dal presente punto. Ai fini della individuazione della tabella da applicare si tiene conto della destinazione funzionale dell'edificio da realizzare. A SCOMPUTO DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE Le spese che il soggetto interessato si impegna a sostenere direttamente per la realizzazione, in tutto o in parte, delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e della quota di attrezzature e spazi collettivi, secondo le modalità e fornendo le garanzie stabilite dal Comune attraverso la stipula di apposita convenzione, sono scomputate dall'onere di urbanizzazione complessivo dovuto (U=U1+U2), fino alla concorrenza totale del contributo dovuto. Lo scomputo ha riguardo in particolare agli effettivi importi definiti dalla medesima convenzione e, nel caso di impegno alla realizzazione, in tutto o in parte, di una sola categoria di dotazioni (infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ovvero attrezzature e spazi collettivi), non è limitato all'interno della corrispondente categoria di oneri di urbanizzazione (rispettivamente primaria ovvero secondaria): le eventuali eccedenze dei valori realizzati rispetto all'importo del contributo possono essere portate in detrazione anche nel computo del contributo dovuto per l'altro tipo di onere di urbanizzazione. Gli oneri di urbanizzazione dovuti per i singoli interventi edilizi compresi in PUA di iniziativa privata ovvero in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del RUE, sono dati dalla differenza tra l'onere corrisposto dal soggetto attuatore degli strumenti stessi, rivalutato in ragione degli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione, e l'onere complessivo risultante dall'applicazione delle modalità di calcolo di cui al precedente punto A.1.5. Nessuno scomputo è previsto per la realizzazione delle dotazioni ecologico ambientali. A VERSAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE Il versamento degli oneri di urbanizzazione può avvenire: a) in unica soluzione; ovvero b) attraverso il pagamento del 60% del contributo dovuto all'atto del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della SCIA o DIA e del restante 40% nel corso della esecuzione dei lavori, previa presentazione allo Sportello Unico per l Edilizia, all'atto del versamento del primo 60% del contributo, di una fidejussione bancaria o di una polizza assicurativa, a garanzia del versamento delle rimanenti rate. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere rilasciate da impresa assicuratrice autorizzata all esercizio del ramo cauzioni, con validità estesa fino al momento dello svincolo che potrà avvenire esclusivamente con dichiarazione liberatoria rilasciata dal Comune e/o restituzione dell originale. La garanzia fidejussoria, prestata in una delle forme su indicate, deve espressamente prevedere: - il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta dell Ente; 208

209 - la rinuncia da parte del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art del Cod. Civ. ; - l estensione della garanzia al pagamento delle sanzioni amministrative per ritardato pagamento del contributo di costruzione, indicandone l importo, dovute a tale titolo ai sensi dell art. 20 della Legge Regionale dell Emilia Romagna n. 23. L importo garantito deve pertanto corrispondere al contributo rateizzato, aumentato in misura pari al 40% del contributo medesimo, corrispondente al massimo aumento applicabile - a termini dell art. 20 comma c) della citata L.R. Emilia Romagna n in caso di ritardato pagamento. Qualora il soggetto interessato opti per la soluzione di cui alla lettera b), il pagamento della seconda metà del contributo dovuto è effettuato, in due rate senza interessi, alle seguenti scadenze: - per la prima rata, un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire o di presentazione della SCIA o DIA; - per la seconda rata, tre anni dalla data di rilascio del permesso di costruire o di presentazione della SCIA o DIA. In caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente, senza la possibilità di proroghe nei termini di pagamento, pari a: a) l aumento del contributo in misura pari al 10% qualora il versamento sia effettuato nei successivi 120 giorni; b) l aumento del contributo in misura pari al 20% quando, superando il termine di cui al punto 1, il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni; c) l aumento del contributo in misura pari al 40% quando, superato il termine di cui al punto 2, il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al punto 3) l Amministrazione Comunale provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall art. 22 della L.R n. 23. A TABELLE PER LA PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE ABBREVIAZIONI - Abbreviazioni utilizzate dalle tabelle parametriche di incidenza degli oneri di urbanizzazione: - CU = carico urbanistico; - Aumento di CU = aumento SC; ovvero variazione della destinazione d'uso, con o senza trasformazioni fisiche, che richieda secondo le previsioni della legislazione statale o regionale o della pianificazione urbanistica comunale una variazione delle dotazioni territoriali ovvero aumento del numero di unità immobiliari; - Ambiti territoriali = ambiti previsti dal PSC in conformità alla L.R. n. 20 del 2000, ovvero previsti dalla pianificazione sovraordinata, ed in particolare: AS = ambiti urbani storici (centro storico, aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di impianto storico, aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di interesse tipo-morfologico) AC = ambiti urbani consolidati (a prevalente funzione residenziale); ARN = ambiti di nuovo insediamento per usi residenziali e/o di servizio; APC = ambiti specializzati per attività produttive consolidati; APN = ambiti specializzati per attività produttive di nuovo insediamento Poli Funzionali= ambiti destinati alla realizzazione di poli funzionali di cui all'art. A-15 della L.R. n. 20 del 2000; ARP, APA e AAP = ambiti del territorio rurale D = contributo stabilito dal Comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi; S = contributo stabilito dal Comune per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 209

210 Tabella A5-5 a classe di comuni - Edilizia residenziale (funzione abitativa)* Amb. AS Amb. AC Amb. ARN Amb. APN Amb. ARP, APA e AAP CATEGORIA D INTERVENTO ( /mq) ( /mq) ( /mq) ( /mq) ( /mq) N.C. If = da 0 a 1 mc/mq N.C. If = da 1,01 a 2 mc/mq N.C. If = da 2,01 a 3 mc/mq N.C. If = oltre 3 mc/mq RE con aumento CU RE senza aumento CU RE convenz. con aumento CU U1 21, , , , U2 25, , , , U1 21, , , , U2 25, , , , U1 21, , , , U2 25, , , , U1 21, , , , U2 25, , , , U1 17, , , , ,04458 U2 20, , , , ,55892 U1 4, , , , ,26114 U2 5, , , , ,13973 U1 12, , , , ,78343 U2 15, , , , ,41919 Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di CU U1 U2 Vedi art. 26, comma 4 della L.R. n. 31 del 2002 NC = Nuove costruzioni RE = Interventi di ristrutturazione edilizia CU = Carico urbanistico U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria * Le corrispondenti categorie catastali sono: da B/1 ad A/9 - B/1 210

211 PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE TABELLA B5-5 a CLASSE DI COMUNI Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali, per la parte di Su fino a 200 mq, funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attivita' culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali * AMBITI URBANISTICI Amb. Amb. Amb. AS Amb. AC Amb. APN ARP, APA e ARN AAP CATEGORIA D INTERVENTO /mq /mq /mq /mq /mq N.C. - Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali al dettaglio, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali per la parte di Su fino a 200 mq. funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali N.C. - Funzioni commerciali all'ingrosso RE - Funzioni direzionali, finanziarie,,assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali al dettaglio, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali per la parte di Su fino a 200 mq. funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali con aumento di CU RE - Funzioni commerciali all'ingrosso con aumento di CU RE - Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali al dettaglio, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali per la parte di Su fino a 200 mq. funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali senza aumento di CU RE - Funzioni commerciali all'ingrosso senza aumento di CU Insediamenti di interesse collettivo e impianti sportivi all'aperto U1 21, , , , U2 25, , , , U1 7, , , , U2 0, , , , U1 21, , , , ,30560 U2 25, , , , ,69890 U1 5, , , , ,93770 U2 0, , , , ,70238 U1 8, , , , ,52224 U2 10, , , , ,27956 U1 3, , , , ,71229 U2 0, , , , ,43950 U1 0, , , , ,21278 (L./mq. di Ai) U2 0, , , , ,12911 Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazione fisiche U1 con aumento di CU U2 Vedi art. 26, comma 4 della L.R. n. 31 del 2002 NC = Nuove costruzioni RE = Interventi di ristrutturazione edilizia CU = Carico urbanistico Su = Superficie utile U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria * Le corrispondenti categorie catastali sono: A/10 - B/2 - B/3- B/4 - B/5 - B/6 - C/1 - C/2 - C/3 C/4 - C/6 -D/1 - D/3 - D/4 - D/5 - D/6 - D/8 - E/1 - E/3 - E/4 - E/7 - E/8 - E/9 211

212 PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE TABELLA C5-5 a CLASSE DI COMUNI Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriali per la parte di Su oltre i 2oo mq., insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo produttivo* Amb. AS Amb. AC AMBITI URBANISTICI Amb. ARN Amb. APN Amb. ARP, APA e AAP CATEGORIA D INTERVENTO ( /mq) ( /mq) ( /mq) ( /mq) ( /mq) N.C. - Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle U1 7, , , , ,42404 artigianali di tipo laboratoriale per la parte di su oltre i 200 mq, insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo produttivo (1) U2 0, , , , ,87859 RE - Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di su oltre i 200 mq, insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo produttivo - senza aumento di CU (1) U1 3, , , , ,71202 RE Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di su oltre i 200 mq, insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo produttivo - con aumento di CU (1) U2 0, , , , ,43929 U1 5, , , , ,93770 Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazione fisiche con aumento di CU U2 0, , , , ,70238 U1 Vedi art. 26, comma 4 della L.R. n. 31 del 2002 U2 NC = Nuove costruzioni RE = Interventi di ristrutturazione edilizia CU = Carico urbanistico Su = Superficie utile U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria * Le corrispondenti categorie catastali sono: D/1 - D/7 - F/7 - F/8 - F/9 (1) Nota: agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria si aggiungono i contributi stabiliti dal Comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (D) e per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (S) 212

213 PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE Tabella D5-5 a classe di comuni Funzioni agricole svolte da non aventi titolo (esclusa la residenza)* CATEGORIA D INTERVENTO N.C. (1) RE con aumento di CU (1) RE senza aumento di CU (1) Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di CU AMBITI URBANISTICI Amb. ARP, AVA e AAP ( /mq) U1 7,42407 U2 0,87849 U1 5,93770 U2 0,70238 U1 3,71229 U2 0,43950 U1 U2 Vedi art. 26, comma 4 della L.R. n. 31 del 2002 NC = Nuove costruzioni RE = Interventi di ristrutturazione edilizia CU = Carico urbanistico U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria * Le corrispondenti categorie catastali sono : F/2 - F/3 - F/4 - F/5 - F/6 - F/10 - F/11 - F/12 - F/13 - F/14 - F/15 - F/16 (1) Nota: agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria si aggiungono i contributi stabiliti dal Comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (D) e per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (S) 213

214 PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE TABELLA E5-5 a CLASSE DI COMUNI Funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo* AMBITI URBANISTICI Amb. AS Amb. AC Amb. ARN Amb. APN Amb. ARP AVA, AAP N.C. - Attività alberghiere CATEGORIA D INTERVENTO /mq /mq /mq /mq /mq RE - Attività alberghiere con aumento di CU RE - Attività alberghiere senza aumento di CU U1 12, , , , U2 1, , , , U1 9, , , , ,89841 U2 1, , , , ,17132 U1 4, , , , ,94921 U2 0, , , , ,58566 Insediamenti per le attività turistiche temporanee U1 0, , , , ,21278 ( /mq. di area di insediamento) U2 0, , , , ,12911 N.C. - Insediamenti per residenze turistiche RE con aumento di CU - Insediamenti per residenze turistiche RE senza aumento di CU - Insediamenti per residenze turistiche Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di CU U1 21, , , , U2 25, , , , U1 19, , , , ,17501 U2 23, , , , ,12901 U1 6, , , , ,39167 U2 7, , , , ,70967 U1 U2 Vedi art. 26, comma 4 della L.R. n. 31 del 2002 NC = Nuove costruzioni RE = Interventi di ristrutturazione edilizia CU = Carico urbanistico U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria *La corrispondente categoria catastale è: D/2 214

215 A.2 - COSTO DI COSTRUZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE A Nuovi edifici. Per i nuovi edifici il costo di costruzione al mq di superficie complessiva è determinato - secondo quanto stabilito dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 1999, n. 1108,ai sensi dell'art.7 della L. 537/93, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, così come definiti a norma della lettera g) del primo comma dell'art.4 della L. 457/ in Euro 518,77864 per mq di superficie complessiva SC, definita come all'art. 2 del D.M. 801/77, indicizzato al Il Comune di Caorso applica il coefficiente correttivo di 0,80, definito in base alle caratteristiche del Comune e tenuto conto del piano territoriale di coordinamento provinciale. A Edifici aventi caratteristiche superiori. Il costo di cui al punto A è maggiorato in misura crescente fino ad un massimo del 50% per gli edifici aventi caratteristiche superiori (secondo le indicazioni della tabella 1, colonna 5, del Paragrafo A.3.) A Modalità di calcolo. Il costo dell'intervento per i nuovi edifici si ottiene moltiplicando il suddetto costo di costruzione, definito secondo quanto indicato ai punti A e A.2.1.2, per la superficie complessiva misurata con le modalità indicate dal successivo punto A a) (Paragrafo A.3). A Edifici esistenti. Per gli interventi sugli edifici residenziali esistenti il costo dell'intervento è determinato utilizzando la tabella di cui al successivo Paragrafo A.4, concepita in modo tale che l'incidenza delle opere di finitura venga assunta convenzionalmente uguale a quella delle opere strutturali: di conseguenza il costo totale dell'intervento (strutture e finiture) non può mai superare quello delle nuove costruzioni. A Ampliamento. Nel caso di ampliamento di edifici residenziali esistenti senza aumento del numero delle unità immobiliari e con esclusione degli interventi gratuiti di cui al successivo punto A.2.4.4, il costo di costruzione si calcola applicando il costo di cui al punto A (restando escluse le maggiorazioni di cui al punto A.2.1.2) alla superficie dell'ampliamento. A Quota del costo di costruzione La quota del costo di costruzione per la determinazione del contributo di costruzione per l'edilizia residenziale di cui all'art. 29 della L.R. 31 del 2002 è variabile dal 5% al 20% in funzione delle caratteristiche, delle tipologie e dell'ubicazione degli edifici, così come indicato nella tabella di cui al successivo Paragrafo A

216 A DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER COSTRUZIONI OD IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITA' TURISTICHE, COMMERCIALI, DIREZIONALI. A Nuove costruzioni. Per le nuove costruzioni od impianti il costo di costruzione è determinato utilizzando il preventivo asseverato dal tecnico redatto in base ad un elenco prezzi eventualmente indicato dal Comune. A Edifici esistenti. Per gli interventi sugli edifici esistenti il costo dell intervento è determinato utilizzando il preventivo asseverato dal tecnico redatto in base ad un elenco prezzi indicato dal Comune. A Riduzione del 50%. Il costo determinato con una delle modalità di cui al punto A è ridotto al 50%. A Quota del costo di costruzione La quota del costo di costruzione per la determinazione del contributo di costruzione è stabilita nelle seguenti percentuali del costo determinato con le modalità indicate ai precedenti punti A.2.2.1, A.2.2.2, e A.2.2.3, in funzione dei diversi tipi di attività : - 4,5% per costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche ed alberghiere; - 6,00% per costruzioni o impianti destinati ad attività direzionali - 5,00% per costruzioni o impianti destinati ad attività commerciali. A INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O SU EDIFICI ESISTENTI CON PLURALITÀ DI DESTINAZIONI D'USO O CON PIÙ TIPI DI INTERVENTO A Pluralità di destinazioni d'uso. Ferma restando la disposizione dell'art. 9 del D.M. 801/77, nel caso di interventi unitari che prevedano destinazioni d'uso multiple, occorre specificare le superfici per ciascuna destinazione d'uso, con i relativi costo di costruzione e importi del contributo di costruzione. La convenzione di cui all'art. 30, comma 3 della L.R. n. 31 del 2002 è ammessa per le sole parti a destinazione residenziale. A Pluralità di tipi di intervento. Per i titoli abilitativi che riguardano più tipi di intervento sull'esistente (ad esempio ristrutturazione e ampliamento) occorre specificare le superfici oggetto di ciascun tipo di intervento, con i relativi costi di costruzione e importi del contributo di costruzione. A MODALITA' DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE Le modalità di calcolo del contributo relativo al costo di costruzione sono riportate negli ALLEGATI A.3 e A.4. A Unità di superficie. Le unità di superficie per l'applicazione del costo di costruzione richiamate negli ALLEGATI A.3 e A.4 ed ai precedenti punti sono quelle indicate negli artt. 2, 3, 9 del D.M. 801/77 ed ulteriormente specificate nel modo seguente: 216

217 a) interventi di edilizia residenziale. La superficie complessiva (SC) è data da: SC = Su + 60% Sa dove: Su = Superficie utile abitabile; Sa = Superficie accessoria; b) interventi destinati ad attivita' turistiche, commerciali e direzionali. La superficie complessiva (SC) è data da: SC = Sa + 60% Sa dove: Su = Superficie utile abitabile; Sa = Superficie accessoria. A Termine per il calcolo e il versamento del contributo. Il contributo relativo al costo di costruzione è determinato all'atto del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della SCIA o DIA ed è corrisposto in corso d'opera con le medesime modalità stabilite per gli oneri di urbanizzazione di cui al precedente punto A.1.7. A Sanzioni per il ritardato o mancato versamento. In caso di ritardato od omesso versamento si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente. A Esenzioni dal costo di costruzione. Il contributo relativo al costo di costruzione non è dovuto nei casi di esonero dal contributo di costruzione, indicati dal comma 1 dell Articolo 134 del presente RUE, nonché nei seguenti casi: a) per gli interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di edifici residenziali, qualora il concessionario si convenzioni per la locazione o la cessione in proprietà degli alloggi ai sensi dell'art. 30, comma 3, della L.R. n. 31 del 2002 (vedi successivo punto 5); b) per gli interventi di edilizia residenziale assistiti da contributo pubblico (edilizia convenzionataagevolata nonché edilizia in locazione permanente e a termine ); c) per la costruzione o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi; d) per le trasformazioni ed i ripristini di sale cinematografiche ai sensi della L. 1/3/1994, n. 153; e) per le opere di edilizia funeraria; f) per le opere da realizzarsi dai soggetti che costruiscono la propria prima abitazione e si convenzionano ai sensi dell'art.9 della L.94/1982; g) per nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio, all'uso razionale dell'energia (L.10/1991, art.1, comma 3 e art. 26, comma 1); h) per gli edifici ricostruiti ai sensi dell'art.1 della L.R.1/12/98, n.38, a parità di su e di volume; i) per le opere da realizzare in zona agricola in funzione della conduzione del fondo, comprese le residenze, sempre che il concessionario si impegni con atto unilaterale d obbligo (allegato A.8) a non mutare la destinazione d uso dei fabbricati per almeno 10 anni (art. 30 comma 1 lettera a) L.R. 31 del 2002); l) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo; 217

218 m) per gli interventi di ristrutturazione di edifici unifamiliari, anche con ampliamento in misura non superiore al 20% (art. 30 comma 1 lettera d) L.R. 31 del 2002) n) per gli interventi di cui alle lettere a), b),d), h), i), k) comma 1 dell art. 8 della L.R. 31 del 2002; o) per gli interventi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; p) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). A INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA (artt.30,comma 3, e 31 della L.R. 31 del 2002). A Convenzione tipo. Per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui all'art. 30, comma 3, e all'art. 31 della L.R. n. 31 del 2002 la convenzione-tipo a cui debbono uniformarsi le convenzioni comunali è definita al Paragrafo A.6. A Requisiti degli alloggi convenzionati. Le caratteristiche dei nuovi alloggi convenzionati dovranno essere rispondenti ad uno dei seguenti tipi: a) conformi alle leggi vigenti in materia di edilizia economica-popolare ed agevolata, con particolare riferimento agli articoli 16 e 43 della L. 457/78 e s.m.; b) altri tipi di alloggio stabiliti dal Comune entro il limite massimo di 160 mq di SUA (superficie utile abitabile definita ai sensi del D.M. 801/77, art.3). Per gli interventi di recupero e per le utenze speciali (residenze collettive per anziani, studenti, immigrati, ecc.) non trovano applicazione le suddette limitazioni e si fa invece riferimento a standard abitativi valutati di volta in volta dal Comune in sede di approvazione del PUA, in relazione alle specifiche esigenze e nel rispetto di eventuali vincoli imposti dalla normativa regionale. A Convenzione di parte degli alloggi oggetto dell'intervento. E' consentito il convenzionamento anche solo di parte degli alloggi oggetto dell'intervento edilizio. 218

219 A.3 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (NUOVI EDIFICI) cfr. Delibera del Consiglio Regionale n del 29/3/99 219

220 A.4 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI cfr. Delibera del Consiglio Regionale n del 29/3/99 220

221 A.5 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DEL COSTO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE, DELLE TIPOLOGIE E DELL'UBICAZIONE (art.6, L.10/77 - art.7, L.537/93) cfr. Delibera del Consiglio Regionale n del 29/3/99 221

222 A.6 - CONVENZIONE TIPO PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA DI CUI AGLI ARTT. 30, comma 3, e 31 DELLA LEGGE REGIONALE N. 31 DEL Ai sensi degli artt. 30, comma 3 e 31 della L.R. n. 31 del 2002, la presente convenzione-tipo può essere utilizzata, ai fini della riduzione del contributo di costruzione alla sola quota relativa all'incidenza delle opere di urbanizzazione, per gli interventi di nuova costruzione o recupero. Per le convenzioni stipulate ai sensi dell'art.30, comma 4 della L.R. 31 del 2002 con i soggetti che costruiscono per realizzare la propria prima abitazione, la presente convenzione-tipo può essere utilizzata con le modifiche e con le integrazioni specificate al Paragrafo A.7. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAORSO e... Il giorno...del mese di... dell'anno...in... avanti a me dott.... sono presenti: il signor...nato a... il... c.f.... residente a... via... n... e il signor...nato a... il...il quale interviene nella sua qualità di... del Comune di.caorso c.f... in esecuzione della delibera consiliare n....del... Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e capacità a contrarre io ufficiale rogante sono certo, assumendone la piena responsabilità, premettono: - che il signor..., in data..., ha presentato ai sensi della L.R. 25 novembre 2002, n. 31: istanza per ottenere il rilascio di permesso di costruire SCIA o DIA; - che l'immobile oggetto del permesso di costruire /della SCIA o DIA è distinto nel catasto del Comune di Caorso al foglio...particella/e n..., come indicato negli elaborati di progetto presentati ed allegati alla presente convenzione; - che il signor..., che d'ora in avanti nel presente atto viene nominato concessionario, intende convenzionarsi ai sensi dell'art.30, comma 3, della L.R. n. 31 del 2002, impegnandosi ad applicare, in caso di cessione o locazione degli alloggi, prezzi di vendita o canoni di locazione determinati come nella presente convenzione redatta ai sensi dell'art.31 della citata legge; - che per effetto della presente convenzione il contributo di costruzione è commisurato soltanto all'incidenza delle spese di urbanizzazione così come indicato nei successivi artt. 4, 5 e 6; - che si allega alla presente convenzione la seguente documentazione: Tutto ciò premesso le parti come sopra indicate convengono quanto segue: ART.1 Conferma delle premesse 1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 222

223 ART.2 Caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi 1. Le caratteristiche dei nuovi alloggi risultano dagli elaborati di progetto allegati alla presente convenzione e rispondono per tipi costruttivi, tipologie e superfici alla vigente normativa regionale sul contributo di costruzione relativo al costo di costruzione. 2. Il numero degli alloggi totali oggetto del permesso di costruire/della SCIA o DIA e di quelli convenzionati è indicato negli elaborati di progetto. ART.3 Termine di inizio ed ultimazione dei lavori 1. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori sono quelli riportati sul permesso di costruire/sulla SCIA o DIA. 2. Per eventuali proroghe dei termini relativi all'inizio ed alla ultimazione dei lavori si applicano le vigenti disposizioni della legislazione edilizia regionale. ART.4 Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti 1. Si riportano le disposizioni da inserire alternativamente nella convenzione, a seconda che ricorra una delle seguenti della ipotesi concrete: 1 caso: Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti già esistenti; ovvero 2 caso: infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti mancanti, per le quali si dovrà disciplinare la: 2.a Realizzazione delle opere da parte del concessionario, ovvero 2.b) Realizzazione delle opere da parte del Comune. 1^ caso: Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti già esistenti: Art. 4 Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti già esistenti 1. Poiché il lotto è già dotato di tutte le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (non realizzate dal concessionario) il concessionario si obbliga a versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria, quantificato in Euro..., ai sensi del punto A.1.8 dell'allegato A del presente RUE del Comune di Caorso. 2^ caso: infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti mancanti). Possono verificarsi due ipotesi: 2.a) Realizzazione delle Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti da parte del concessionario Art. 4 Realizzazione delle Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti da parte del concessionario 1. Poiché il lotto è privo delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti esse saranno realizzate direttamente dal concessionario alle seguenti condizioni: - cedere gratuitamente le opere, i manufatti e le aree di pertinenza; - sottoporre ad approvazione comunale il progetto delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ; - eseguire le opere così come sono state approvate; - allacciare il lotto ed il fabbricato ai pubblici servizi. 2. I lavori di realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti dovranno essere ultimati entro il Le opere e i manufatti saranno soggetti a verifiche in corso d'opera ed al collaudo definitivo da eseguirsi a cura del Comune ed a spese del concessionario. 4. Il Comune effettuerà il controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione con le seguenti modalità: - mediante sorveglianza in corso d'opera da parte dello Sportello Unico per l Edilizia; 223

224 - mediante il controllo delle opere, da parte dello Sportello Unico per l Edilizia per un periodo di mesi 3 (tre) a decorrere dalla completa ultimazione dei lavori; il controllo è diretto ad accertare il soddisfacente funzionamento delle opere stesse. 5. Il certificato di collaudo definitivo dovrà comunque essere emesso entro mesi...dalla effettiva ultimazione dei lavori, in seguito ad accertamento della loro esecuzione a perfetta regola d'arte; trascorso inutilmente tale termine le opere tutte si intenderanno accettate. 6. Ai soli effetti dell'utilizzo delle dotazioni territoriali, ove non sia stato ancora rilasciato il certificato di collaudo definitivo delle stesse e non siano trascorsi i termini di cui sopra, lo Sportello Unico per l Edilizia potrà attestare il regolare funzionamento delle dotazioni medesime. 7. In ogni caso il concessionario, per le opere ed i manufatti di cui al presente articolo, è tenuto alla garanzia e agli obblighi disciplinati dagli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, a favore del Comune. 8. All'emissione del certificato di collaudo definitivo, ovvero al trascorrere infruttuoso del termine previsto per l'emissione, le opere ed i manufatti di cui al presente articolo e le aree di pertinenza passeranno automaticamente in proprietà al Comune di Caorso, il quale ne assumerà immediatamente la gestione e la manutenzione, salvo quanto previsto dal comma precedente. 9. A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo il concessionario, prima del rilascio del permesso di costruire /dell'inizio dei lavori in caso di SCIA o DIA, produrrà fideiussione dell'importo di Euro..., corrispondente al valore attribuito alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti da realizzare a sua cura e spese. 10. Il Comune provvederà a svincolare la fideiussione entro un mese dall'emissione del certificato di collaudo definitivo ovvero al trascorrere infruttuoso del termine previsto per l'emissione; la fideiussione si intende automaticamente svincolata decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di messa in mora del Comune stesso. 11. In caso di inosservanza da parte del concessionario dei termini di ultimazione dei lavori come sopra indicati, l'amministrazione comunale provvederà all'incameramento della fideiussione nella misura necessaria ad eseguire le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti non realizzate." 2.b) Realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti da parte del Comune Art. 4 Realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti da parte del Comune 1. Il Comune si riserva di provvedere direttamente alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti. Pertanto, il concessionario è tenuto a: - cedere gratuitamente le aree necessarie per l'esecuzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti; - versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria, quantificato in Euro..., ai sensi del Paragrafo A.1 del presente RUE del Comune di Caorso". Art.5 Opere di allacciamento ai pubblici servizi 1. Il concessionario assume interamente a proprio carico gli oneri inerenti e conseguenti all'esecuzione degli allacciamenti ai pubblici servizi di fognatura, gasdotto, elettrodotto, telefono, acquedotto, ecc., per i tratti che vanno dai condotti principali delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, ubicati all'esterno dei lotti, fino al costruendo edificio, secondo le indicazioni riportate nei progetti approvati dagli enti erogatori delle pubbliche forniture, con obbligo di concedere le servitù di passaggio che si rendessero necessarie per la realizzazione di pubblici servizi. Art.6 Dotazioni ecologiche e ambientali 1. Nei casi in cui il PSC subordina l'attuazione di un intervento diretto alla realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali, deve essere inserito il seguente articolo, il quale può assumere due diverse formulazioni, a seconda che dette dotazioni siano realizzate dal concessionario ovvero dal Comune. 224

225 1 caso Dotazioni ecologiche e ambientali realizzate dal concessionario Art.6 Realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali da parte del concessionario 1. Poiché il lotto è privo delle dotazioni ecologiche e ambientali richieste dal PSC o dal RUE esse saranno realizzate direttamente dal concessionario alle seguenti condizioni: - cedere gratuitamente le opere, i manufatti e le aree di pertinenza; - sottoporre ad approvazione comunale il progetto delle dotazioni ecologiche e ambientali; - eseguire le opere così come sono state approvate. 2. I lavori di realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali dovranno essere ultimati entro il Le opere e i manufatti saranno soggetti a verifiche in corso d'opera ed al collaudo definitivo da eseguirsi a cura del Comune ed a spese del concessionario. 4. Il Comune effettuerà il controllo sull'esecuzione delle dotazioni ecologiche e ambientali con le seguenti modalità: - mediante sorveglianza in corso d'opera da parte dello Sportello Unico per l Edilizia; e - mediante il controllo delle opere, da parte dello Sportello Unico per l Edilizia per un periodo di mesi 3 (tre) a decorrere dalla completa ultimazione dei lavori. 5. Il certificato di collaudo definitivo dovrà comunque essere emesso entro mesi...dalla effettiva ultimazione dei lavori, in seguito ad accertamento della loro esecuzione a perfetta regola d'arte; trascorso inutilmente tale termine le opere tutte si intenderanno accettate. 6. In ogni caso il concessionario, per le opere ed i manufatti di cui al presente articolo, è tenuto alla garanzia e agli obblighi disciplinati dagli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, a favore del Comune. 7. All'emissione del certificato di collaudo definitivo, ovvero al trascorrere infruttuoso del termine previsto per l'emissione, le opere ed i manufatti di cui al presente articolo e le aree di pertinenza passeranno automaticamente in proprietà al Comune di Caorso, il quale ne assumerà immediatamente la gestione e la manutenzione, salvo quanto previsto dal comma precedente. 8. A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo il concessionario, prima del rilascio del permesso di costruire / prima dell'inizio dei lavori in caso di SCIA o DIA, produrrà fideiussione dell'importo di Euro..., corrispondente al valore attribuito alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti da realizzare a sua cura e spese. 9. Il Comune provvederà a svincolare la fideiussione entro un mese dall'emissione del certificato di collaudo definitivo ovvero al trascorrere infruttuoso del termine previsto per l'emissione; la fideiussione si intende automaticamente svincolata decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di messa in mora del Comune stesso. 10. In caso di inosservanza da parte del concessionario dei termini di ultimazione dei lavori come sopra indicati, l'amministrazione comunale provvederà all'incameramento della fideiussione nella misura necessaria ad eseguire le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti non realizzate." 2.b) Realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali da parte del Comune: Art.6 Realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali da parte del Comune 1. Il Comune si riserva di provvedere direttamente alla realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali. Pertanto, il concessionario è tenuto a: - cedere gratuitamente le aree necessarie per l'esecuzione delle dotazioni ecologiche e ambientali; - versare la somma necessaria alla realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali, quantificato in Euro..., in conformità al computo allegato alla presente convenzione." Art.7 Attrezzature e spazi collettivi 225

226 A titolo esemplificativo si riporta una possibile soluzione applicabile qualora si tratti di intervento diretto 1. Il concessionario si impegna: - a versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione secondaria ai sensi del Paragrafo A.1 dell'allegato A del presente RUE di C a o r s o. Il versamento è da effettuarsi nella seguente forma, nell'osservanza di quanto stabilito dal punto A.1.7 del medesimo Paragrafo A.1 del presente RUE di Caorso; - a cedere gratuitamente le aree per l'esecuzione delle attrezzature e spazi collettivi, secondo le disposizioni della vigente pianificazione comunale (*). (*) Nei soli casi espressamente previsti dall'art. A-26 della L.R. 20 del 2000, come recepito dall art. Articolo 70 del presente RUE, in luogo della cessione gratuita delle aree è ammessa la monetizzazione delle stesse. In tali ipotesi, occorre utilizzate la seguente formulazione alternativa: - a corrispondere, secondo quanto disposto dall'art. A-26 della L.R. 20 del 2000 come recepito dall Articolo 70 del presente RUE del Comune di Caorso, la somma di EURO..., quantificata ai sensi del Paragrafo A.8. del medesimo RUE, a titolo di monetizzazione delle aree per l'esecuzione delle attrezzature e spazi collettivi da cedere gratuitamente al Comune. Art.8 Determinazione delle componenti del prezzo di Cessione degli alloggi 1. Il prezzo massimo complessivo di cessione degli alloggi che compongono l'edificio, riferito alla superficie complessiva SC, determinata ai sensi dell'art.2 del D.M. 801/77, al netto dell'iva e di ogni altro onere fiscale, è costituito dalle seguenti voci: a) Euro..., quale valore reale dell'area determinato con una delle seguenti modalità alternative: - in misura non superiore al 20% del costo di costruzione definito dal Comune, in recepimento della vigente delibera del Consiglio regionale sul costo di costruzione; - in misura pari al valore denunciato in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio antecedente alla data di stipula della convenzione, su richiesta specifica del concessionario, anche in caso di intervento sul patrimonio edilizio esistente; - in misura pari al valore convenuto con il Comune nel caso in cui il terreno sia di proprietà del concessionario ovvero si tratti di intervento sul patrimonio edilizio esistente; b) Euro... per i nuovi edifici quale costo di costruzione inteso come valore effettivo dell'intervento risultante da contratto di appalto, piano finanziario ovvero preventivo asseverati da un tecnico; (oppure) Euro... per gli interventi sugli edifici esistenti, quale costo di recupero determinato in base ai progetti presentati; c) Euro... quale costo delle dotazioni teritoriali, determinato con riferimento alla normativa regionale così come recepita dal presente RUE; d) Euro... per spese generali, fra cui quelle tecniche, promozionali, commerciali, oneri finanziari, ecc., non superiore al...% (*) del costo di costruzione di cui alla precedente lettera b). (*) La percentuale è definita dal Comune con riferimento ai valori stabiliti per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata. Art.9 Prezzo di cessione degli alloggi 1. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui alla presente convenzione, ottenuto dividendo il prezzo massimo complessivo di cui al precedente art.8 per la superficie complessiva SC, è determinato in Euro...al mq di SC. 2. Detto prezzo può essere considerato "medio" e potrà pertanto variare in diminuzione od in aumento per ciascun alloggio in misura non superiore al 10% dello stesso, in funzione delle caratteristiche intrinseche degli alloggi, fermo restando il prezzo massimo complessivo di cui al comma

227 3. Il prezzo di cessione degli alloggi così determinato comprende ogni onere che dovesse insorgere successivamente alla consegna dell'alloggio e comunque fino all'atto definitivo di cessione in proprietà. A richiesta dell'acquirente e previa comunicazione al Comune, il concessionario può apportare migliorie e adattamenti a condizione che il costo di tali migliorie non comporti un aumento del costo superiore al 10% del costo di cui alla lettera b) del precedente art. 7. Art. 10 Revisione del prezzo di cessione degli alloggi 1. Il prezzo di cessione dell'alloggio, ipotizzato in uno stato di normale conservazione, è suscettibile di variazioni sulla base dei seguenti criteri: 1) parziale aggiornamento, con frequenza non inferiore al biennio, del prezzo di cessione dell'alloggio, ottenuto applicando l'indice mensile di rivalutazione ISTAT del costo di costruzione intervenuto dalla data di stipula della convenzione; 2) riduzione del prezzo, rivalutato secondo quanto previsto al dal punto 1), di una quota pari all'1% all'anno, a partire dal 6 anno dopo la fine dei lavori fino al 20 anno, e invece pari allo 0,5% all'anno, dal 21 anno fino al termine di validità della convenzione e comunque non oltre il 30 anno; 3) aggiunta del valore documentato delle eventuali spese per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, eventualmente aggiornato con i criteri di cui al precedente punto 1. Art.11 Criteri per la determinazione dei canoni di locazione 1. Il canone annuo massimo iniziale di locazione di ciascun alloggio è calcolato in misura non superiore al... % (*) del prezzo di cessione dell'alloggio stabilito ai sensi del precedente art.9 ed aggiornato ai sensi dell'art Il canone determinato ai sensi del precedente comma non è comprensivo delle spese condominiali e di altri oneri posti a carico del locatario. 3. La durata del contratto e le modalità di revisione del canone alla scadenza della presente convenzione sono determinate secondo le indicazioni della normativa vigente in materia di locazione degli immobili ad uso abitativo. (*) La percentuale è concordata caso per caso con il Comune, eventualmente diversificata in funzione dei vari tipi di utenza e con riferimento ai canoni per l'edilizia convenzionata-agevolata o per l'edilizia in locazione a termine o ad eventuali disposizioni nazionali o regionali. Art.12 Formazione dell'utenza 1. Il Comune può eventualmente concordare requisiti specifici per tutta o parte dell'utenza. Art.13 Durata della convenzione 1. La convenzione vincola il concessionario ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi in essa previsti per la durata di anni... (da 20 a 30) dalla data di stipula. 2. Il concessionario può recedere dalla convenzione previo versamento del contributo di costruzione, solo qualora i lavori non siano ancora iniziati. 3. La comunicazione di recesso deve essere inoltrata al Comune che emette l'ordinativo d'incasso per l'importo di cui al comma precedente, aumentato della somma dovuta per gli interessi legali. 4. A versamento effettuato il Comune provvede alla trascrizione della comunicazione di recesso, con le modalità di cui al successivo art. 14. Art.14 Trascrizione della convenzione 227

228 1. La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche sono trascritte nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese del concessionario. Art.15 Sanzioni 1. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei criteri di determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione di cui agli artt. 9, 10 e 11 nel corso del periodo di validità della presente convenzione è nulla per la parte di prezzo o di canone eccedente ai sensi dell'art.31, comma 4 della L.R. n. 31 del L'annullamento o la decadenza del permesso di costruire nonché la violazione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione non ricomprese nelle violazioni di cui al comma 1, determinano la risoluzione di diritto della presente convenzione. 3. Nell'ipotesi di risoluzione della convenzione per colpa del concessionario, il contributo di costruzione è dovuto nella misura stabilita al momento del verificarsi dell'evento risolutivo ed è maggiorato del...% a titolo di penale, oltre agli interessi legali. (*) (*) Il comune potrà determinare caso per caso la percentuale della maggiorazione del contributo a titolo di penale. 228

229 A.7 - CONVENZIONE TIPO PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA PER LA REALIZZAZIONE O IL RECUPERO DELLA PRIMA ABITAZIONE. Per le convenzioni stipulate ai sensi dell'art.30, comma 4, della L.R. n. 31 del 2002 dai soggetti che intendono realizzare o recuperare la propria prima abitazione, la convenzione tipo di cui al Paragrafo A.6 è utilizzabile con le seguenti modifiche: a) il terzo e quarto comma delle premesse sono sostituiti dalla seguente: "- che il signor..., che d'ora in avanti nel presente atto viene nominato concessionario, intende convenzionarsi ai sensi dell'art.30, comma 3, della L.R. n. 31 del 2002, impegnandosi a realizzare o recuperare la propria prima abitazione e a fissare nella stessa la residenza della propria famiglia composta da: ". b) L'art. 2 della convenzione tipo è sostituita dal seguente: Art. 2 Caratteristiche tipologiche e costruttive dell'abitazione 1. La superficie massima dell'abitazione oggetto dell'intervento, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può superare, pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente convenzione, metri quadrati 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina,. secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.16 della L.457/1978.; c) per gli oneri di urbanizzazione (artt.4, 5, 6 e 7) si dovrà tener conto delle determinazioni comunali relative all'edilizia residenziale pubblica; d) Gli artt.8, 9, 10 e 11 della convenzione tipo non trovano applicazione in quanto l'art.9 della L.94/1982 non definisce criteri per la determinazione del prezzo di cessione o di locazione dell'abitazione alla conclusione della validità della convenzione. e) L'art. 12 della convenzione tipo non trova applicazione, in quanto la convenzione prevede l'utilizzazione diretta dell'alloggio da parte del concessionario; f) Gli artt. 13 e 14 sono sostituiti dal seguente: "Art. Durata della convenzione e sanzioni 1. Il concessionario si obbliga a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori. 2. nel caso in cui il concessionario non adempia agli obblighi di cui al precedente comma, il Comune procede al recupero della quota del contributo di costruzione non corrisposta dal concessionario, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi nella misura pari al saggio ufficiale di sconto. 229

230 A.8 - SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO PER GLI INTERVENTI NEL TERRITORIO RURALE. Atto unilaterale d'obbligo di cui all' art. 30, comma 1, lettera a), della L.R. 31 del 2002, Il sottoscritto...; c.f...; residente in...via...n...; - vista l'avvenuta presentazione in data...,di: istanza per ottenere il rilascio di permesso di costruire SCIA o DIA; ai sensi della L.R. 25 novembre 2002, n. 31; - considerato che intende avvalersi di quanto disposto dall' art. 30, comma 1, lett. a) della medesima L.R. n. 31 del 2002per l'esonero dal contributo di costruzione; - richiamati gli elaborati allegati alla domanda stessa; si obbliga per sé ed aventi causa, nei confronti del Comune di Caorso, a quanto di seguito specificato: 1) Il sottoscritto si impegna a non modificare la destinazione d'uso oggetto del permesso di costruire/della di inizio attività nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori; 2) Il sottoscritto si impegna, mediante garanzia reale o personale da prestarsi con polizza assicurativa o fideiussione bancaria, a realizzare direttamente le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti conformemente al progetto ed al capitolato descrittivo allegato, cedendo altresì le aree previste; 3) Il presente atto vincola il sottoscritto ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi in esso previsti per un periodo di dieci anni decorrenti dall'ultimazione dei lavori e cioè fino al... e sarà trascritto nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese del sottoscritto; 4) In caso venga modificata la destinazione d'uso nei periodo sopracitato il contributo di costruzione sarà dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinato con riferimento al momento dell'intervenuta variazione (L.R. n. 31 del 2002, art. 32, comma 3). 230

231 A.9 MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER DOTAZIONI TERRITORIALI La monetizzazione delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali è ammessa, in luogo della cessione al Comune, nei soli casi previsti dall Articolo 70 del presente RUE, secondo quanto di seguito specificato. A AREE OGGETTO DELLA MONETIZZAZIONE. La monetizzazione è ammessa nel solo territorio urbanizzato, come perimetrato dal PSC o dal RUE, secondo la normativa vigente. Essa può riguardare esclusivamente le aree da cedere per la realizzazione della quota di attrezzature e spazi collettivi. La monetizzazione non è ammessa per le aree necessarie per la realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti nonché per le aree necessarie per le dotazioni ecologiche e ambientali, ove prescritte dalle NTA del PSC, dal RUE o dal POC. In caso di intervento diretto consistente nel mutamento di destinazione d'uso senza opere, è ammessa la monetizzazione delle aree da cedere al Comune a causa della maggiore quota di parcheggi pubblici richiesta dalle norme del PSC per il nuovo uso che si intende attuare, nel solo caso in cui l'esiguità dell'area da cedere non consenta la realizzazione di alcun posto auto aggiuntivo. A CASI DI MONETIZZAZIONE. a) La monetizzazione può essere ammessa innanzitutto qualora sia espressamente prevista dalle NTA del PSC, dal RUE o dal POC, per ambiti territoriali nei quali siano già presenti le dotazioni territoriali necessarie anche per l'intero insediamento di cui si prevede la realizzazione, nella quantità minima prevista dal comma 3 dell'art. A-24 della L.R. n. 20 del L'effettiva presenza di dette dotazioni nell'ambito di riferimento deve essere certificata dal progettista all'atto della presentazione della domanda di permesso di costruire o della SCIA o DIA; b) La seconda ipotesi nella quale può ricorrersi alla monetizzazione è quella della impossibilità concreta di reperire la quantità di aree prescritta in spazi idonei all'interno del comparto oggetto dell'intervento, e sempre che le NTA del PSC, del RUE o del POC non abbiano prescritto la cessione al Comune di aree specificamente individuate, collocate al di fuori del comparto stesso (c.d. dotazioni a distanza). Lo Sportello Unico per l Edilizia attesta la presenza del presente requisito della impossibilità del reperimento delle aree in sede di approvazione del PUA ovvero, in caso di intervento diretto: - all'atto del rilascio del permesso di costruire; - entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA o DIA, la quale è efficace solo a seguito di detta attestazione comunale. Ai fini di tale valutazione lo Sportello Unico per l Edilizia tiene conto degli indici applicabili nel comparto, della dimensione e collocazione dello stesso, delle altezze medie e degli allineamenti degli edifici circostanti e verifica la possibilità di acquisire comunque, nell'ambito urbanistico nel quale il comparto di intervento si colloca, una quota di aree per servizi rispondente ai livelli minimi previsti dalle NTA del PSC, dal RUE, dal POC o dalla legge; c) la terza ipotesi di monetizzazione ricorre qualora l'esiguità delle aree da cedere al Comune non consentirebbe la realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie secondo le NTA del PSC, del RUE o del POC (per es. parchi e giardini pubblici, centri sociali e culturali, ecc.). La presenza anche di questa ipotesi è valutata dal Comune nei modi indicati alla precedente lettera b). 231

232 A VALORI DI RIFERIMENTO La monetizzazione delle aree è operata assumendo i seguenti valori di riferimento: - per l ambito urbano storico AS: Euro 51,65 per mq. - per il territorio urbanizzato del capoluogo in ambiti consolidati a prevalente destinazione residenziale: Euro 41,32 per mq. - per il territorio urbanizzato delle frazioni in ambiti consolidati a prevalente destinazione residenziale: Euro 20,66 per mq. - per il territorio urbanizzato in ambiti consolidati a prevalente destinazione produttiva: Euro 10,33 per mq. A.9.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO Le modalità di pagamento delle somme dovute in caso di monetizzazione delle aree sono quelle previste, per gli oneri di urbanizzazione, dal punto A.1.7 del Paragrafo A.1. * * * 232

233 ALLEGATO B - REQUISITI COGENTI 233

234 Premessa I presenti requisiti cogenti sono tratti pressochè integralmente dal REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 593 del 28/2/1995 modificata con: Delibera di Giunta Regionale n. 268 del 22 febbraio 2000 "Aggiornamento dei Requisiti Cogenti (Allegato A) e della Parte Quinta, ai sensi comma 2, art. 2, L.R. 33/90"; Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 16 gennaio 2001 "Requisiti volontari per le opere edilizie" (Prot. QUE/00/27329); Delibera dell Assemblea Legislativa n. 156/2008; Delibera dell Assemblea Legislativa n. 279/2010. Le modifiche apportate sono esclusivamente rivolte all'aggiornamento a dispositivi legislativi più recenti. 234

235 ALLEGATO B/1 235

236 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 1 RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ PROPOSIZIONE ESIGENZIALE (SECONDO LA DIRETTIVA 89/106 CEE) L opera deve essere concepita e realizzata in modo tale che le azioni a cui può essere sottoposta durante la costruzione e l uso non provochino: il crollo dell organismo edilizio o di una sua parte; deformazioni di importanza inammissibile (deformazioni che pregiudicano la funzionalità dell organismo edilizio); danni alle altri parti strutturali, agli elementi non strutturali ed agli impianti in seguito a deformazioni e spostamenti eccessivi degli elementi portanti; danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati. Vanno inoltre limitati o evitati i danni agli elementi non strutturali e agli impianti, vanno evitati danni agli edifici contigui e negativi effetti sulla sicurezza e percorribilità delle strade. Fa parte della presente famiglia il seguente requisito: RC 1.1 RESISTENZA MECCANICA ALLE SOLLECITAZIONI STATICHE E DINAMICHE DI ESERCIZIO, ALLE SOLLECITAZIONI ACCIDENTALI E ALLE VIBRAZIONI 236

237 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 1 REQUISITO COGENTE: 1.1 Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio, alle sollecitazioni accidentali e alle vibrazioni ESIGENZE DA SODDISFARE L opera deve essere in grado di resistere con adeguata sicurezza alle azioni cui potrà essere sottoposta, rispettando le condizioni necessarie per il suo esercizio normale; va inoltre assicurata la durabilità dell opera. Le azioni da considerare nelle costruzioni comprendono in genere: pesi propri degli elementi costituenti la struttura, carichi permanenti, sovraccarichi variabili per gli edifici, variazioni termiche ed igrometriche, cedimenti di vincoli, azioni sismiche e dinamiche in genere, azioni eccezionali. CAMPO D APPLICAZIONE Tutte le funzioni di cui al comma 4 dell Articolo 161 del presente RUE e tutti gli spazi dell organismo edilizio e delle sue pertinenze. LIVELLI DI PRESTAZIONE Il requisito è soddisfatto quando la progettazione esecutiva (documentazione, rappresentazione - compresi i particolari esecutivi - operazioni progettuali, relazioni tecniche comprese la relazione sulle fondazioni e la relazione geotecnica e sismica e l eventuale relazione geologica), i calcoli di verifica, le soluzioni esecutive conformi, l eventuale certificazione d origine nel caso delle strutture prefabbricate, il collaudo (ove previsto) rispettano quanto specificato dalle normative nazionali vigenti per il sistema costruttivo impiegato nell opera, per la destinazione d uso prevista, per il rapporto che l opera ha con il contesto (caratteristiche e morfologia del terreno, strade ed edifici contigui). Vanno inoltre rispettate le disposizioni procedurali della vigente normativa nazionale e regionale ovvero le disposizioni impartite dal comune. Per le strutture in cemento armato e per le strutture metalliche, è consentita l applicazione delle norme europee sperimentali (Eurocodici), secondo quanto specificato nella normativa nazionale in vigore. L adozione da parte del progettista di uno dei sistemi normativi ammessi dalla vigente normativa italiana, sotto sua responsabilità, ne comporta l applicazione unitaria ed integrale all intero organismo strutturale. Tutte le opere la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità sono disciplinate, oltre che dalla specifica normativa vigente per il sistema costruttivo impiegato, anche dalla normativa sismica nazionale e dalla normativa regionale in materia. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE, FATTA ECCEZIONE PER GLI INTERVENTI DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D USO E D ATTIVITÀ CLASSIFICATA. Il requisito risulta rispettato quando si applicano le appropriate disposizioni della vigente normativa nazionale e regionale relative alle modalità di progettazione (completezza dei progetti e delle relative rappresentazioni e relazioni tecniche, compresa quella sulle fondazioni e quella geotecnica ed eventualmente quella geologica), alle modalità di verifica progettuale (della sicurezza delle costruzioni, dei carichi e sovraccarichi e delle fondazioni, secondo i metodi ammessi e prescelti), alle modalità esecutive, ai materiali strutturali da impiegare, alle caratteristiche di sismicità dell area d intervento. Le disposizioni normative sono diversificate secondo: - il tipo di struttura portante dell opera edilizia (muratura ordinaria e muratura armata, cemento armato normale e precompresso, struttura metallica, strutture prefabbricate, strutture lignee); la destinazione d uso (in quanto variano i carichi d esercizio e, in zona sismica, per la maggior protezione da assegnare alle opere di rilevante interesse pubblico); - l ubicazione dell opera (rispetto al tipo di terreno di fondazione, rispetto alla distanza dalle strade ovvero per la collocazione all interno di complessi di edifici contigui). INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE (ED INTERVENTI DI CAMBO DELLA DESTINAZIONE D USO O DI CAMBIO DI ATTIVITÀ CLASSIFICATA) Il requisito è soddisfatto quando sono rispettati i livelli per le nuove costruzioni, per quanto applicabili, limitatamente alle parti strutturali oggetto di intervento, secondo i criteri di cui al secondo comma dell art.3 e secondo i criteri stabiliti dalla normativa per lo specifico tipo di struttura portante dell opera edilizia. Fanno eccezione le opere con struttura in muratura e le opere di qualsiasi tipologia strutturale realizzate in 237

238 zone classificate sismiche, per le quali i livelli di prestazione sono articolati, in rapporto all estensione e alla tipologia d intervento di recupero edilizio che interessa le strutture dell opera, in: CONSOLIDAMENTO per gli edifici in muratura normale o armata si definisce intervento di consolidamento l esecuzione di un complesso di opere che risultino necessarie per rendere l edificio atto a resistere alle azioni verticali e orizzontali previste in progetto. Il consolidamento interessa l intera opera edilizia. Il consolidamento si raggiunge quando i criteri di scelta progettuale, le operazioni progettuali e le tecniche esecutive dell intervento sono conformi alle indicazioni della normativa vigente ed il progetto esecutivo è esauriente per planimetrie, piante, sezioni, particolari esecutivi, relazione tecnica, fascicolo dei calcoli delle verifiche di sicurezza (redatti secondo i metodi ammessi); ADEGUAMENTO s intende intervento di adeguamento l esecuzione di un complesso di interventi tecnici sufficiente a rendere l opera edilizia atta a resistere alle azioni sismiche definite dalla vigente normativa. L intervento di adeguamento è riferito all intera opera edilizia. L adeguamento si raggiunge quando i criteri di scelta progettuale, le operazioni progettuali e le tecniche esecutive dell intervento sono conformi alle indicazioni della normativa vigente ed il progetto esecutivo è esauriente per planimetrie, piante, sezioni, particolari esecutivi, relazione tecnica, fascicolo dei calcoli delle verifiche di sicurezza (redatti secondo i metodi ammessi); MIGLIORAMENTO nelle zone classificate sismiche s intende intervento di miglioramento l esecuzione di una o più opere riguardanti i singoli elementi strutturali dell organismo edilizio, con lo scopo di conseguire un maggior grado di sicurezza, senza peraltro modificare in maniera sostanziale il comportamento globale. Il miglioramento è raggiunto quando sono rispettate le tecniche d intervento esecutivo e le soluzioni conformi previste nella normativa nazionale. In presenza di particolari vincoli evidenziati dagli strumenti urbanistici, sono ammesse tecniche d intervento anche diverse da quelle descritte nella vigente normativa, purché di pari efficacia antisismica e più rispettose dei caratteri estetici, tipologici e architettonici. La pari efficacia va adeguatamente dimostrata. Nelle operazioni di adeguamento e di miglioramento eseguite all interno di complessi di edifici contigui privi di giunti interposti, il progetto esecutivo deve anche documentare la situazione statica degli edifici contigui, a dimostrazione che gli interventi non arrecano aggravi a tale situazione. Per i soli interventi edilizi negli insediamenti storici possono essere richieste all organo competente deroghe all applicazione della normativa sismica (comprese altezze e distacchi stradali). Per gli edifici monumentali e di speciale importanza storica, archeologica ed artistica, essendo fatte salve le procedure previste dalle leggi che li tutelano la normativa sismica è applicabile per quanto compatibile. 238

239 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 2 SICUREZZA IN CASO D INCENDIO PROPOSIZIONE ESIGENZIALE (SECONDO LA DIRETTIVA 89/106 CEE) L organismo edilizio deve essere concepito e costruito in modo che, in caso d incendio: - sia garantita per un determinato tempo la capacità portante dell organismo edilizio e dei suoi componenti; - siano limitate all interno dell organismo edilizio la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo; - sia limitata la propagazione del fuoco agli organismi edilizi vicini; - gli occupanti possano lasciare l opera o essere soccorsi altrimenti; - sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso. Dovranno quindi in particolare essere controllati: l infiammabilità dei materiali della costruzione, la dotazione d impianti, il contenuto degli edifici, la prossimità di punti di rischio, la compartimentazione, i tempi di propagazione tra i locali, la resistenza e la reazione al fuoco delle partizioni (con riferimento a combustibilità, infiammabilità, velocità di propagazione della fiamma), il sistema d accessibilità e d evacuazione, ecc.. Fa parte della presente famiglia il seguente requisito: RC 2.1 RESISTENZA AL FUOCO, REAZIONE AL FUOCO, LIMITAZIONE DEI RISCHI DI GENERAZIONE E PROPAGAZIONE D INCENDIO, EVACUAZIONE IN CASO D EMERGENZA E ACCESSIBILITÀ AI MEZZI DI SOCCORSO. 239

240 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 2 REQUISITO COGENTE: 2.1 Resistenza al fuoco, reazione al fuoco, limitazione dei rischi di generazione e propagazione d incendio, evacuazione in caso d emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso ESIGENZE DA SODDISFARE RESISTENZA AL FUOCO - attitudine dei componenti edilizi a conservare per un determinato tempo la stabilità (R), la tenuta (E) e l isolamento termico (I), così definiti: la stabilita (R) è l attitudine a conservare la resistenza meccanica sotto l azione del fuoco; la tenuta (E) è l attitudine a non lasciar passare nè produrre, se sottoposto all azione del fuoco- fiamme, vapori o gas caldi sul lato esposto; l isolamento termico (I) è l attitudine a ridurre, entro un certo limite, la trasmissione del calore. REAZIONE AL FUOCO - indica il grado di partecipazione alla combustione di un materiale esposto al fuoco. I materiali non devono essere causa aggravante lo sviluppo del rischio d incendio o l emanazione di gas e fumi nocivi in fase di combustione. LIMITAZIONE DEI RISCHI DI GENERAZIONE E PROPAGAZIONE D INCENDIO - il pericolo d incendio in un organismo edilizio deve essere valutato attraverso l identificazione delle seguenti tipologie di pericolo: le sostanze che potrebbero generare fiamme, fumo, calore o esplosione; la localizzazione delle fonti di combustione quali fonti d aggravio della situazione di pericolo; le carenze dell organizzazione dei flussi di materiali o persone relative ad ogni specifica attività svoltà all interno dell organismo edilizio (carenze di layout); le modalità organizzative della specifica attività (carenze organizzative). EVACUAZIONE IN CASO D EMERGENZA E ACCESSIBILITÀ AI MEZZI DI SOCCORSO - l organismo edilizio deve essere dotato di: un sistema organizzato di vie di fuga, per lo sfollamento rapido e ordinato; un sistema che consenta una rapida accessibilità e agevoli manovre ai mezzi ed alle squadre di soccorso. CAMPO DI APPLICAZIONE Tutte le funzioni di cui al comma 4 dell Articolo 161 del presente RUE, dell organismo edilizio e delle sue pertinenze, in presenza di spazi chiusi e aperti soggetti alla normativa di sicurezza antincendio generale ed a quella di sicurezza antincendio specifica per l attività. LIVELLI DI PRESTAZIONE RESITENZA AL FUOCO (R), (RE), (REI) - Il valore richiesto per un elemento costruttivo è stabilito nelle norme specifiche di riferimento. Per indicare dette resistenze sono utilizzate le seguenti classi di tempo: 15, 30, 45, 60, 120, 180. Classi di tempo maggiori possono essere richieste per necessità particolari. REAZIONE AL FUOCO - Il grado di partecipazione al fuoco di un materiale è indicato con 6 classi: dalla classe 0 (materiali non combustibili) fino alla classe 5 (materiali altamente combustibili, il cui impiego è sconsigliabile). La classe di reazione al fuoco dei materiali è desunta dalle certificazioni degli stessi. La classe di reazione al fuoco dei materiali è prescritta dalle norme di sicurezza antincendio generali e da quelle disciplinanti le singole attività, in relazione alla specifica destinazione dell organismo edilizio e in relazione all uso specifico. LIMITAZIONE DEI RISCHI DI GENERAZIONE E PROPAGAZIONE DI INCENDIO - Valutate le tipologie di pericolo, vanno applicati in modo complementare o alternativo i concetti di: ELIMINAZIONE, RIDUZIONE, 240

241 SOSTITUZIONE, SEPARAZIONE. Devono quindi essere previsti ed attuati accorgimenti tipologici, tecnologici, organizzativi affinché siano rispettate le prescrizioni e finalità dettate dalle norme nazionali vigenti in materia. EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA E ACCESSIBILITÀ AI MEZZI DI SOCCORSO Nell organismo edilizio, in caso di emergenza, deve essere previsto e organizzato un sistema per: - l evacuazione delle persone in un tempo ammissibile; le vie di esodo e le relative informazioni dovranno essere facilmente identificabili, protette, geometricamente regolari, adeguatamente dimensionate, dovrà inoltre essere possibile identificare e raggiungere, il punto di raccolta ; - l accessibilità e la manovrabilità per i mezzi e le squadre di soccorso. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE. La normativa vigente, che specifica per tipologie di edifici o di attività le finalità, indica le prescrizioni tecniche e le procedure che devono essere garantite e seguite. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE Il requisito s intende soddisfatto qualora siano raggiunti i livelli stabiliti dalla normativa vigente al punto precedente, salvo che quest'ultima consenta l utilizzo di livelli inferiori o specifiche deroghe. 241

242 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 3 BENESSERE AMBIENTALE PROPOSIZIONE ESIGENZIALE (SECONDO LA DIRETTIVA 89/106 CEE) L opera deve essere concepita e costruita in modo da favorire il benessere degli occupanti, da non compromettere l igiene e la salute dei fruitori e degli interessati ed in particolare in modo da non provocare sviluppo di gas tossici, presenza nell aria di particelle o di gas pericolosi, emissione di radiazioni pericolose, inquinamento o tossicità dell acqua o del suolo, difetti nell eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei rifiuti solidi o liquidi, formazione di umidità su parti o pareti dell opera. Fanno parte della presente famiglia i seguenti requisiti: RC 3.1 RC 3.2 RC 3.3 RC 3.4 RC 3.5 RC 3.6 RC 3.7 RC 3.8 RC 3.9 RC 3.10 RC 3.11 CONTROLLO DELLE EMISSIONI DANNOSE SMALTIMENTO DEGLI AERIFORMI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE TENUTA ALL ACQUA ILLUMINAMENTO NATURALE OSCURABILITÀ TEMPERATURA DELL ARIA INTERNA TEMPERATURA SUPERFICIALE VENTILAZIONE PROTEZIONE DALLE INTRUSIONI DI ANIMALI NOCIVI 242

243 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.1 Controllo delle emissioni dannose ESIGENZE DA SODDISFARE L organismo edilizio, i suoi componenti, gli impianti, gli elementi di finitura e gli arredi fissi devono essere realizzati con materiali che non emettano gas, sostanze aeriformi, polveri o particelle dannosi o molesti per gli utenti, sia in condizioni normali sia in condizioni critiche (ad esempio sotto l azione di elevate temperature, d irraggiamento diretto o per impregnazione d acqua); devono inoltre conservare nel tempo tale caratteristica. L organismo edilizio e le sue pertinenze non devono essere sottoposti a livelli di esposizione ai campi elettromagnetici dannosi per la salute degli utenti. CAMPO DI APPLICAZIONE Tutte le funzioni di cui al comma 4 dell Articolo 161 del presente RUE, nei materiali costituenti gli elementi tecnici che delimitano spazi chiusi di fruizione dell utenza (es. pareti perimetrali, pareti interne, coperture, solai, pavimenti, anche galleggianti), gli impianti di fornitura servizi (es. l impianto idrosanitario o quello di climatizzazione), gli elementi di finitura (es. infissi, manti di copertura, controsoffitti) e gli arredi fissi (es. pareti attrezzate). Per quanto riguarda i campi elettromagnetici il requisito è applicato a tutti gli spazi dell organismo edilizio e agli spazi di pertinenza chiusi e aperti. LIVELLI DI PRESTAZIONE Il requisito s intende soddisfatto se: sono rispettate le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme sull uso di specifici materiali da costruzione; gli eventuali livelli di inquinamento dovuti alle sostanze presenti in opera sono conformi ai limiti stabiliti dalle normative vigenti. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE Non è consentito l'utilizzo di materiali contenenti fibre di amianto. I materiali a base di altre fibre minerali (es. lana di vetro, ecc.) devono essere trattati e posti in opera in maniera tale da escludere la presenza di fibre in superficie e la cessione di queste all'ambiente; in ogni caso non è consentito l'utilizzo di materiali a base di fibre minerali nei condotti degli impianti di adduzione dell'aria. I livelli di inquinamento dovuti ai campi elettromagnetici devono rispettare i limiti stabiliti dalle normative vigenti. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE Vanno rispettati i livelli indicati per le nuove costruzioni, nei limiti di quanto disposto dal 3 comma dell Articolo 164 del presente RUE, fatta eccezione per quanto riguarda i campi elettromagnetici. Nel caso di interventi di recupero che comportano demolizione, rimozione, trattamento di strutture e attrezzature contenenti amianto o fibre minerali, oltre a prevedere successive azioni di salvaguardia e/o bonifica, vanno rispettate le procedure e le norme tecniche stabilite dalla normativa vigente connesse in alcuni casi anche allo smaltimento di tali materiali. 243

244 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.2 Smaltimento degli aeriformi ESIGENZE DA SODDISFARE L impianto di smaltimento dei prodotti della combustione deve garantire un efficace espulsione degli aeriformi prodotti, il reintegro con aria esterna, affinché siano soddisfatte le esigenze di benessere respiratorio olfattivo e di sicurezza. I terminali delle canne di esalazione di qualsiasi prodotto aeriforme non devono interferire con aperture di ventilazione poste nelle vicinanze. L impianto deve inoltre assicurare la salvaguardia dell ambiente dall inquinamento e la massima economia d esercizio. CAMPO DI APPLICAZIONE Tutte le funzioni di cui al comma 4 dell Articolo 161 del presente RUE, in presenza di impianto di smaltimento di prodotti aeriformi. LIVELLI DI PRESTAZIONE INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE Il requisito è soddisfatto quando le caratteristiche degli spazi destinati a contenere i generatori di calore, il dimensionamento e i requisiti tecnici delle canne di esalazione, le condizioni di installazione ed il sistema di tiraggio dei gas combusti rispettano quanto prescritto dalla vigente normativa. Per le canne fumarie ramificate è necessario uno specifico progetto esecutivo coerente con quello architettonico. In particolare: ciascun apparecchio a fiamma libera va dotato di un proprio adeguato impianto di aspirazione dei gas combusti, a funzionamento meccanico o naturale; gli spazi dove sono installati apparecchi a fiamma libera devono essere dotati di prese d'aria esterne di opportune dimensioni; i camini degli impianti di portata superiore a 35 kw, per tutto il loro sviluppo (ad eccezione del tronco terminale emergente dalla copertura), vanno sempre distaccati dalla muratura e circondati da una controcanna formante intercapedine, tale da non permettere, nel caso di tiraggio naturale, cadute della temperatura dei fumi mediamente superiori a 1 C per ogni metro di percorso; le canne di esalazione di qualsiasi prodotto aeriforme vanno convogliate sempre a tetto; i terminali vanno localizzati fuori dalla zona di reflusso e localizzati in modo tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE Il requisito s intende soddisfatto quando sono garantiti i livelli indicati precedentemente, nei limiti di quanto disposto dal 3 comma dell Articolo 164 del presente RUE. Nel caso di installazione di nuove canne o di caldaie di portata termica superiore a 35 kw vanno rispettate tutte le norme per le nuove costruzioni, compreso il posizionamento dei terminali delle canne di esalazione. Per gli impianti a gas per uso domestico, alimentati da rete di distribuzione, aventi portata termica nominale 35 Kw è ammesso lo scarico a parete, secondo le indicazioni delle norme UNI qualora si verifichi la contemporaneità delle seguenti condizioni: a) non vi sia interferenza con eventuali aperture di ventilazione naturale od artificiale; b) le opere progettate non si configurino come interventi di ristrutturazione dell'edificio; c) non si possa usufruire di canne fumarie esistenti e non sia consentita la costruzione di nuove canne con scarico a tetto, per vincoli particolari o perché attraverserebbero i piani sovrastanti. 244

245 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.3 Approvvigionamento idrico ESIGENZE DA SODDISFARE Le reti di distribuzione dell acqua calda e fredda dell impianto idrosanitario devono essere opportunamente progettate al fine di soddisfare le richieste di acqua calda e fredda da parte degli utenti, anche nei periodi di massima richiesta e devono essere progettate in modo da favorire la riduzione dei consumi e l eliminazione degli sprechi. Le modalità di prelievo e la rete di distribuzione per l impianto idrico sanitario e per gli usi delle imprese alimentari, devono garantire i livelli di igienicità richiesti dalle norme vigenti. CAMPO DI APPLICAZIONE Tutte le funzioni di cui al comma 4 dell Articolo 161 del presente RUE, in presenza di impianto idrosanitario o di usi per imprese alimentari. LIVELLI DI PRESTAZIONE Il requisito si articola in: - RC 3.1.1: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN PRESENZA DI ACQUEDOTTO - RC 3.1.2: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN ASSENZA DI ACQUEDOTTO Per entrambi i tipi di approvvigionamento idrico devono essere rispettate le seguenti prescrizioni. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE L alimentazione delle reti di distribuzione dell acqua deve garantire la costanza dell approvvigionamento; la qualità dell acqua erogata deve rispettare le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia; il raccordo tra la fonte di approvvigionamento e l impianto idro-sanitario deve essere realizzato in modo da evitare potenziali contaminazioni dell acqua da parte di agenti esterni e da consentire la ispezionabilità di giunti, apparecchi e dispositivi: tra questi deve essere compresa una apparecchiatura che eviti la possibilità del riflusso delle acque di approvvigionamento (valvola unidirezionale di non ritorno, ecc.); deve essere evitata la contaminazione delle acque potabili da parte delle acque reflue; a tal fine, le condotte di acqua potabile devono essere poste ad idonea distanza da fognoli, pozzetti o tubature di fognatura e ad almeno 0,50 cm al di sopra di queste ultime. Quando non sia possibile rispettare le condizioni di cui sopra e in caso di intersezioni, le tubature fognarie (oltre ad essere realizzate in modo da evitare qualsiasi perdita) dovranno essere collocate (per il tratto interessato) in un cunicolo con fondo a pareti impermeabili e dotato di pozzetti di ispezione; sono consentiti all interno degli organismi edilizi solo gli accumuli di acqua potabile previsti da apparecchiature specifiche, (come autoclavi, scaldacqua, ecc.); nel caso si rendano necessari altri tipi di accumulo va dimostrata l idoneità delle vasche, sia al fine di prevenire contaminazioni sia al fine di permettere la periodica pulizia; le apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili devono rispettare le prescrizioni dell apposita normativa; il progetto deve prevedere gli accorgimenti, previsti dalla normativa, finalizzati a ridurre i consumi ed eliminare gli sprechi INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE 245

246 Il requisito si intende soddisfatto quando sono garantiti gli stessi livelli di cui al punto precedente, nei limiti di quanto disposto dal 3 comma dell Articolo 164 del presente RUE. In aggiunta alle prescrizioni soprariportate, vanno rispettate le prescrizioni seguenti, differenziate in base al tipo di approvvigionamento. R. C APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN PRESENZA DI ACQUEDOTTO In caso di allacciamento all acquedotto, si dovranno rispettare le norme previste dall ente erogatore, oltre alle prescrizioni indicate precedentemente. R. C APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN ASSENZA DI ACQUEDOTTO Devono essere note, in termini anche solo qualitativi, le caratteristiche geologiche del sottosuolo, la tipologia (freatico, artesiana) e la direzione della falda che si andrà ad utilizzare, nonché la connessione eventuale con altre falde, per scegliere la migliore tipologia di opera di presa da utilizzare (pozzo freatico, artesiano, galleria e/o tubo filtrante). Le necessarie garanzie igieniche e di protezione delle falde attraversate vengono raggiunte: per i pozzi freatici perforati mediante trivellazioni, raggiungendo la profondità necessaria e realizzando le finestrature nella zona prescelta di presenza d'acqua; per i pozzi artesiani che attingono da falde sovrapposte, attraverso gli accorgimenti idonei a ripristinare la separazione originaria delle falde (cementazione, sigillatura, ecc.). Per prevenire la contaminazione, per cause interne all'opera di presa e/o accidentali, è necessario rispettare le seguenti condizioni: ubicare l'opera di presa nel rispetto delle distanze di sicurezza da fonti di rischio proprie e/o esistenti al contorno (sistemi di raccolta e smaltimento delle acque reflue: pozzi neri, pozzi assorbenti, sub-irrigazioni, concimaie, recipienti stoccaggio liquami), sulla base delle indicazioni della vigente normativa; seguire modalità costruttive della testata del pozzo tali da inserire sistemi di chiusura affidabili; adottare idonei interventi per la corretta raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, nonché per il contenimento di quelle di infiltrazione; scegliere una tipologia impiantistica e di apparecchiature specifiche (pompa, autoclave, sistemi unidirezionali di non ritorno, ecc.) tecnicamente valida, adeguata e funzionale alle esigenze; le apparecchiature vanno posizionate in maniera da agevolare e rendere sicure le ispezioni e gli interventi di manutenzione. Tutti i pozzi artesiani devono essere dotati di apparecchiature di abbattimento gas (degasatore). Devono essere installati idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, nel rispetto delle disposizioni previste dall apposita normativa. 246

247 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.4 Smaltimento delle acque reflue ESIGENZE DA SODDISFARE Le acque reflue domestiche, le acque reflue industriali, le acque meteoriche devono essere smaltite mediante modalità tali da: allontanare e rendere innocue le popolazioni microbiche e le sostanze patogene e potenzialmente patogene; garantire un benessere respiratorio e olfattivo; evitare, prevenire e ridurre l inquinamento del suolo, delle falde e delle acque superficiali, delle reti aquedottistiche, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia (inquinamento indiretto); garantire dal rischio infettivo diretto (fognature a cielo aperto e rigurgiti) e dal rischio chimico. A tal fine necessita che: sia individuato il sistema idoneo di smaltimento per gli organismi edilizi localizzati in agglomerati o nuclei abitativi isolati (rete fognaria o altri sistemi individuali) affinché le acque reflue prima di essere consegnate al recapito finale rispondano alle caratteristiche indicate dalla normativa vigente; le reti di scarico dell organismo edilizio siano opportunamente dimensionate, ventilate ed ubicate in modo da garantire una buona evacuazione. CAMPO DI APPLICAZIONE Tutte le funzioni di cui al comma 4 dell Articolo 161 del presente RUE, di tutti gli organismi edilizi, comprese le pertinenze che necessitano di impianti per lo smaltimento di acque reflue. LIVELLI DI PRESTAZIONE INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE DI CUI AL 1 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE E INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, eccetto quelli relativi alle acque reflue domestiche che scaricano nella fognatura pubblica. Tutti gli agglomerati devono essere provvisti di reti fognari per le acque reflue urbane. L impianto di smaltimento va progettato in modo da rispettare gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e i valori limite di emissione previsti dalle normative vigenti. E vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali, eccetto i casi indicati dalla normativa vigente. E vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, eccetto i casi per i quali è prevista la deroga. I materiali, le soluzioni tecniche, le modalità per l esecuzione degli impianti rispettano le prescrizioni progettuali ed esecutive di tipo tecnico e procedurale previste dalla normativa vigente. 247

248 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.5 Tenuta all acqua ESIGENZE DA SODDISFARE Le chiusure verticali e superiori non devono consentire infiltrazioni d acqua all interno degli spazi di fruizione dell organismo edilizio. I solai di locali umidi (ad es. bagni, cantine ecc.) devono impedire le infiltrazioni d acqua di condensa e di quella presente in rapporto all uso. Deve essere garantita un adeguata impermeabilità degli elementi tecnici destinati alla distribuzione, allo smaltimento o, più in generale, al contenimento di liquidi. Deve essere impedita la risalita dell acqua per capillarità negli spazi per attività principale e secondaria. CAMPO DI APPLICAZIONE Tutte le funzioni di cui al comma 4 dell Articolo 161 del presente RUE. LIVELLI DI PRESTAZIONE INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE Nessuna infiltrazione d acqua attraverso le chiusure (pareti esterne, coperture, solai delimitanti spazi aperti, infissi, pareti contro terra) né attraverso i giunti tra gli elementi tecnici; tenuta all acqua del giunto a terra delle pareti di spazi in cui sia previsto l uso di acqua di lavaggio dei pavimenti ed impermeabilità della finitura superficiale delle pareti degli spazi dove possano verificarsi fenomeni di condensa superficiale o getti d acqua sulla parete stessa; nessuna infiltrazione dai solai delimitanti spazi umidi (ad es. bagni, cantine ecc.); scelta degli infissi in base all esposizione al vento della zona in cui l edificio è collocato, al clima del comune, al tipo di esposizione e all altezza dell edificio; nessuna risalita di acqua per capillarità dagli elementi di fondazione, dai vespai e dalle altre strutture a contatto con il terreno. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE Il requisito si ritiene soddisfatto quando sono presenti gli stessi livelli di cui al punto precedente, nei limiti di quanto disposto dal 3 comma dell Articolo 164 del presente RUE. 248

249 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.6 Illuminamento naturale ESIGENZE DA SODDISFARE Il controllo dell illuminamento naturale è uno dei requisiti che concorrono al mantenimento dell equilibrio omeostatico dell uomo ed in particolare al soddisfacimento dell esigenza di benessere visivo. In riferimento ad ogni attività quindi e allo specifico compito visivo dell utenza, l illuminamento naturale è assicurato da tutti gli elementi tecnici di adeguate caratteristiche. CAMPO DI APPLICAZIONE Tutte le funzioni di cui al comma 4 dell Articolo 161 del presente RUE, limitatamente agli spazi per attività principale. In relazione al campo di applicazione il requisito si articola in: RC : ILLUMINAMENTO NATURALE PER LA FUNZIONE ABITATIVA (comma 4 Articolo 161, raggruppamento A ed E nonché funzioni abitative del raggruppamento D) RC : ILLUMINAMENTO NATURALE PER TUTTE LE ALTRE FUNZIONI LIVELLI DI PRESTAZIONE I livelli di prestazione sono quantificati dal fattore di luce diurna medio (FLDm), definito come rapporto [%], fra l illuminamento medio dello spazio chiuso e l illuminamento esterno ricevuto, nelle identiche condizioni di tempo e di luogo, dall intera volta celeste su una superficie orizzontale esposta all aperto, senza irraggiamento diretto del sole. RC Illuminamento naturale per la funzione abitativa INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA GLOBALE (IN ASSENZA DI VINCOLI O CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE). Per gli spazi di fruizione per attività principale il livello del fattore di luce diurna medio deve essere: FLDm 2% INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE, NONCHÈ MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D USO (QUINDI IN DEROGA A QUANTO PRESCRITTO DAL 1 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE) Qualora non si raggiungano i livelli previsti per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggettivi, intervenire sul numero e dimensione delle aperture esterne, il progettista dovrà dimostrare il valore del fattore di luce diurna medio FLD m nella situazione esistente e di progetto, fermo restando che i livelli di prestazione progettati non dovranno essere peggiorativi dell esistente. Nel caso non ci siano i suddetti vincoli, il livello di prestazione precedente è ammesso solo in assenza di cambio d uso. 249

250 RC Illuminamento naturale per tutte le altre funzioni INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE, IN ASSENZA DI VINCOLI E FATTE SALVE LE FUNZIONI PER LE QUALI ESISTE UNA SPECIFICA NORMATIVA Negli gli spazi per attività principale il livello del fattore di luce diurna medio deve essere: FLDm 2% La superficie vetrata può essere collocata in parte a soffitto, fermo restando che va garantita la visione di elementi del paesaggio dai punti fissi di lavoro. Negli spazi per attività principale destinati a funzioni plurime il livello del fattore di luce diurna medio deve essere FLDm 0.7%; inoltre deve essere assicurato un livello FLDm 2% in uno spazio di 9 m 2 attorno ai punti fissi di lavoro individuati sui disegni di progetto e per almeno 6 m 2 per ogni addetto. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE Qualora non si raggiungano i livelli previsti per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggettivi, intervenire sul numero e sulla dimensione delle aperture, il progettista dovrà dimostrare il valore del fattore di luce diurna medio FLD m nella situazione esistente e di progetto, fermo restando che i livelli di prestazione di progetto non dovranno essere peggiorativi dell esistente. 250

251 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.7 Oscurabilità ESIGENZE DA SODDISFARE Possibilità di ottenere un oscuramento opportuno in relazione alle attività dell utente, al fine di contribuire anche al mantenimento dell equilibrio omeostatico degli utenti. L organismo edilizio deve essere quindi progettato in modo che sia possibile negli SPAZI PER ATTIVITÀ PRINCIPALE: svolgere l attività di riposo e sonno; svolgere le specifiche attività che richiedano l oscuramento; evitare i disagi provocati da un insufficiente controllo della luce entrante. L oscuramento deve essere regolabile secondo l esigenza dell utente. CAMPO DI APPLICAZIONE Funzioni di cui al comma 4 dell Articolo 161 del presente RUE: 1) funzioni dei raggruppamenti A, E e funzioni abitative del raggruppamento D; 2) funzioni del raggruppamento B e C. LIVELLI DI PRESTAZIONE INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE Per le funzioni di cui al precedente punto 1) e per le funzioni sanitarie del raggruppamento B il requisito si ritiene soddisfatto quando sono presenti le seguenti caratteristiche: SPAZI CHIUSI PER ATTIVITÀ PRINCIPALE: il livello di illuminamento deve poter essere regolabile fino ad ottenere E < 0.2 lux. CANTINE: il livello di illuminamento deve poter essere regolabile fino ad ottenere E < 0.5 lux. Per le funzioni del raggruppamento B e C diverse dalle sanitarie, il requisito si ritiene soddisfatto qualora siano previsti dispositivi per l attenuazione della luce diurna negli spazi per attività principale, dove necessario in rapporto all uso dello spazio. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE Il requisito si ritiene soddisfatto quando sono presenti gli stessi livelli di cui al punto precedente, nei limiti di quanto disposto dal 3 comma dell Articolo 164 del presente RUE. 251

252 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.8 Temperatura dell aria interna ESIGENZE DA SODDISFARE Il controllo della temperatura dell aria interna concorre al mantenimento dell equilibrio omeostatico dell uomo ed in particolare al soddisfacimento dell esigenza di benessere termoigrometrico. Negli spazi chiusi dell organismo edilizio deve essere, pertanto, assicurata, nella stagione fredda, una temperatura dell aria interna idonea allo svolgimento delle attività previste (benessere termico). La temperatura dell aria deve essere contenuta entro opportuni valori, oltre a non presentare eccessive disuniformità all interno dello spazio. Nella stagione fredda, se gli spazi chiusi sono riscaldati con un impianto termico, la temperatura dell aria deve essere opportunamente limitata al fine di contenere i consumi energetici. CAMPO DI APPLICAZIONE Tutte le funzioni di cui al comma 4 dell Articolo 161 del presente RUE, in presenza di impianto di riscaldamento, nella stagione fredda. LIVELLI DI PRESTAZIONE INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE Il requisito si ritiene soddisfatto se è garantita la temperatura dell aria interna t i per i seguenti spazi dell organismo edilizio: SPAZI CHIUSI PER ATTIVITÀ PRINCIPALE E SECONDARIA: 18 C < t i < 22 C inoltre la temperatura t i non deve presentare, nei punti lungo la verticale dell ambiente (ad un altezza compresa entro 1.8 m dal pavimento ed a una distanza dalle pareti superiore a 60 cm) una disuniformità superiore a 2 C. SPAZI DI PERTINENZA DESTINATI AL DEPOSITO (CANTINE E SIMILI): t i > 4 c SPAZI CHIUSI DI CIRCOLAZIONE E DI COLLEGAMENTO AD USO COMUNE: t i > 7 C Sono previste DEROGHE alle temperature sopraindicate secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE Il requisito s intende soddisfatto quando sono presenti gli stessi livelli di cui al punto precedente, nei limiti di quanto disposto dal 3 comma dell Articolo 164 del presente RUE. 252

253 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.9 Temperatura superficiale ESIGENZE DA SODDISFARE Il controllo della temperatura superficiale è uno dei requisiti che concorrono al mantenimento dell equilibrio omeostatico dell uomo ed in particolare al soddisfacimento dell esigenza di benessere termoigrometrico. Le temperature delle superfici interne degli spazi chiusi vanno contenute entro opportuni valori, al fine di limitare i disagi dovuti sia ad irraggiamento sia ad eccessivi moti convettivi dell'aria. Inoltre le temperature superficiali di qualunque parte accessibile con cui l'utenza possa accidentalmente venire a contatto, devono essere opportunamente contenute, al fine di garantire l incolumità degli utenti. CAMPO DI APPLICAZIONE Funzioni di cui al comma 4 dell Articolo 161 del presente RUE, in presenza di impianto di riscaldamento: 1. funzioni dei raggruppamenti A, B, E; 2. funzioni abitative del raggruppamento D. LIVELLI DI PRESTAZIONE INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE Superfici interne opache - La temperatura i [ C] deve essere contenuta, nel periodo di funzionamento dell impianto, entro i limiti seguenti: i superiore alla temperatura di rugiada e in ogni modo non inferiore a 14 C, per le partizioni e chiusure, (compresi i ponti termici), degli spazi per ATTIVITÀ PRINCIPALE; i 27 C (+ 2 C di tolleranza) per pavimenti a pannelli radianti in spazi per attività PRINCIPALE, SECONDARIA e per spazi di CIRCOLAZIONE E COLLEGAMENTO INTERNI ALL UNITÀ IMMOBILIARE. Per i pavimenti nei bagni è ammessa una tolleranza di + 5 C. Corpi scaldanti - Per tutte le parti calde con cui l'utenza possa accidentalmente venire a contatto, è ammessa una temperatura superficiale inferiore od uguale a 70 C (è consigliata non superiore a 65 C); sono ammesse temperature superiori per le superfici non accessibili o protette. Superfici vetrate e infissi - I valori della temperatura superficiale devono essere tali da evitare fenomeni di condensa non momentanea, relativamente agli spazi per attività PRINCIPALE, SECONDARIA E SPAZI DI CIRCOLAZIONE E COLLEGAMENTO INTERNI ALL UNITÀ IMMOBILIARE. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE Il requisito è soddisfatto quando sono presenti gli stessi livelli di cui al punto precedente, nei limiti di quanto disposto dal 3 comma dell Articolo 164 del presente RUE. 253

254 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.10 Ventilazione ESIGENZE DA SODDISFARE Il controllo della ventilazione degli spazi chiusi è uno dei requisiti che concorrono al mantenimento dell equilibrio omeostatico dell uomo ed in particolare al soddisfacimento dell esigenza del benessere termoigrometrico e del benessere respiratorio-olfattivo. La ventilazione negli spazi chiusi è finalizzata a: controllare il grado di umidità relativa, per garantire adeguati livelli di benessere igrotermico invernale, contenere gli effetti della condensa del vapore ed evitare la formazione di colonie microbiche; contribuire al raggiungimento di un sufficiente benessere igrotermico estivo; assicurare le condizioni di benessere respiratorio olfattivo; assicurare un adeguato ricambio d aria, per evitare la presenza di impurità dell aria e di gas nocivi; assicurare l afflusso dell aria richiesta dalla combustione nei locali in cui sono installati apparecchi a combustione. Al raggiungimento del requisito concorrono le caratteristiche tipologiche e di esposizione al vento dell edificio. CAMPO DI APPLICAZIONE Tutte le funzioni di cui al comma 4 dell Articolo 161 del presente RUE. Il requisito, in relazione al campo di applicazione, è suddiviso in: RC : VENTILAZIONE PER LE FUNZIONI DEI RAGGRUPPAMENTI A, E, B CON ESCLUSIONE DELLE FUNZIONI ARTIGIANALI, MANIFATTURIERE, COMMERCIALI, NONCHÈ PER LE FUNZIONI ABITATIVE DEL RAGGRUPPAMENTO D RC : VENTILAZIONE PER TUTTE LE ALTRE FUNZIONI, ESCLUSI GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI LIVELLI DI PRESTAZIONE Il livello di prestazione è espresso in numero di ricambi d aria orario "n"[m 3 /hm 3 ]. Il numero di ricambi d'aria orario "n" rappresenta il rapporto tra il volume dello spazio e il volume d aria rinnovato in un ora all interno del medesimo spazio. I ricambi d aria si distinguono in: - continui, se ottenuti attraverso la permeabilità degli infissi e attraverso le prese d aria esterne; - discontinui, se avvengono con il controllo da parte dell utente, ad esempio, tramite l apertura delle finestre, oppure tramite la ventilazione meccanica comandata dall utente. Qualora la permeabilità degli infissi e le prese d'aria esterna non riescano a garantire il raggiungimento dei ricambi d aria continui prescritti, occorre ricorrere anche alla ventilazione continua meccanica. RC Ventilazione per le funzioni dei raggruppamenti A, E, B con esclusione delle funzioni artigianali, manifatturiere, commerciali, nonché per le funzioni abitative del raggruppamento D INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE Spazi per attività principale superficie apribile > 1/8 della superficie di pavimento (ricambio discontinuo) n > 0,5 m 3 /hm 3 in particolare per le cucine, comprese quelle in nicchia, o zona cottura: 254

255 superficie apribile > 1/8 della superficie di pavimento (compresa la superficie della zona cottura). n > 0,5 m 3 /hm 3 e, in aggiunta, n > 3 m 3 /hm 3 (ricambio discontinuo) da ubicare in corrispondenza dei punti di cottura, con collegamento esterno tramite canna di esalazione. Bagni, servizi igienici: n > 0,5 m 3 /hm 3 se dotati di apertura all esterno n > 5 m 3 /hm 3 se non dotati di apertura all esterno, assicurata da di impianto di estrazione forzata (ricambi discontinui). Spazi di circolazione e collegamento ad uso comune: n > 0,5 m 3 /hm 3 nelle scale i ricambi discontinui devono essere garantiti dalla presenza di finestre apribili ovvero devono essere garantite adeguate condizioni di sicurezza e di igiene Spazi ad uso comune per attività collettive (es. sale condominiali): n > 0,5 m 3 /hm 3 ricambi discontinui n > 20 m 3 /hm 3 (oppure determinabili in relazione alla capienza dello spazio in ragione di 30 m 3 /h per persona) Spazi di pertinenza dell unità immobiliare o dell organismo abitativo (autorimesse) vedere la normativa specifica INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE Il requisito s intende soddisfatto quando sono garantiti gli stessi livelli di cui al punto precedente, nei limiti di quanto disposto dal 3 comma dell Articolo 164 del presente RUE. Negli spazi in cui viene mantenuta la destinazione d uso in essere, qualora non si raggiungano i rapporti tra superficie delle aperture e superficie di pavimento previsti per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggettivi, intervenire sul numero e sulla dimensione delle aperture, il progettista dovrà evidenziare il valore del rapporto superficie apribile/superficie del pavimento nella situazione esistente e di progetto, fermo restando che i livelli di prestazione di progetto non dovranno essere peggiorativi dell esistente. RC Ventilazione per tutte le altre funzioni, esclusi gli allevamenti zootecnici INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE Spazi per attività principale n > 2,5 m 3 /hm 3 (salvo maggiori livelli richiesti in rapporto alla specifica destinazione); se la ventilazione è assicurata da superfici apribili, almeno il 50% della superficie apribile deve essere a parete e le finestre situate in copertura devono avere meccanismi di apertura facilmente azionabili dal basso. Bagni, servizi igienici, come per la funzione abitativa. Spazi ad uso comune per attività collettive, come per la funzione abitativa. Luoghi di lavoro, attenersi a quanto prescritto dalla normativa vigente. Per quanto concerne impianti di condizionamento o climatizzazione si rimanda alle specifiche normative vigenti che fanno riferimento a norme UNI, ASHRAE, ecc. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE Il requisito s intende soddisfatto quando sono garantiti gli stessi livelli di cui al punto precedente, nei limiti di quanto disposto dal 3 comma dell Articolo 164 del presente RUE. Negli spazi in cui viene mantenuta la destinazione d uso in essere, qualora non si raggiungano i rapporti tra aperture e superficie del pavimento previsti per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggettivi 6, intervenire sul numero e sulla dimensione delle aperture, il progettista dovrà evidenziare il valore del rapporto superficie apribile/superficie del pavimento nella situazione esistente e di 255

256 progetto, fermo restando che i livelli di prestazione di progetto non dovranno essere peggiorativi dell esistente. 256

257 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.11 Protezione dalle intrusioni di animali nocivi ESIGENZE DA SODDISFARE Prevenire l'intrusione di insetti e di animali nocivi. CAMPO DI APPLICAZIONE Tutte le funzioni di cui al comma 4 dell Articolo 161 del presente RUE. LIVELLI DI PRESTAZIONE INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE Il requisito s intende soddisfatto quando: tutte le aperture di aerazione sono rese impenetrabili con griglie o reti di adeguate dimensioni; i fori di aerazione di solai e vespai a intercapedine ventilata sono sbarrati con reti a maglie fitte; le aperture delle canne di aspirazione, di aerazione forzata e di esalazione dei fumi sono munite di reti a maglie di dimensione adeguata poste alla sommità delle stesse ed in posizione accessibile per i dovuti controlli (vedi anche R.C.3.2); le reti di scarico uscenti dai muri non presentino forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura (vedi anche R.C.3.4); è assicurata la perfetta tenuta delle fognature nell'attraversamento delle murature (vedi anche R.C.3.4); i cavi elettrici, telefonici, televisivi e simili sono posti in canalizzazioni stagne; per gli elementi tecnici, gli elementi di finitura esterna e i relativi particolari costruttivi è valutata l attitudine a favorire l annidiarsi di alcuni tipi di volatili, con conseguente possibile ingresso di parassiti nell organismo edilizio. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE Il requisito s intende soddisfatto quando sono garantiti gli stessi livelli di cui al punto precedente, nei limiti di quanto disposto dal 3 comma dell Articolo 164 del presente RUE. 257

258 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 4 SICUREZZA NELL IMPIEGO PROPOSIZIONE ESIGENZIALE (SECONDO LA DIRETTIVA 89/106 CEE) L opera deve essere concepita e costruita in modo che la sua utilizzazione non comporti rischi d incidenti inammissibili quali scivolate, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito d esplosioni. Fanno parte della presente famiglia, i seguenti requisiti: RC 4.1 RC 4.2 SICUREZZA CONTRO LE CADUTE E RESISTENZA AD URTI E SFONDAMENTO SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 258

259 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 4 REQUISITO COGENTE: 4.1 Sicurezza contro le cadute e resistenza ad urti e sfondamento ESIGENZE DA SODDISFARE L altezza, le dimensioni e le caratteristiche delle eventuali forature esterne (finestre, porte-finestre che non prospettano su balconi o terrazzi, ecc.), la resistenza alle spinte orizzontali di parapetti e di barriere di protezione in genere devono essere tali da evitare cadute. I materiali, la conformazione e il dimensionamento degli spazi devono essere tali da evitare il rischio di cadute per gli utenti, in particolare per quanto riguarda il pericolo di scivolamento. Gli elementi tecnici devono resistere a urti da corpo pesante senza essere attraversati, asportati e senza distacchi di parti e caduta di frammenti contundenti o taglienti, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e la sicurezza da intrusioni di persone. Tutte le coperture, potendo essere praticabili da personale specializzato per le eventuali manutenzioni, devono resistere all urto che potrebbe causare una persona cadendo sulla stessa. CAMPO DI APPLICAZIONE Tutte le funzioni di cui al comma 4 dell Articolo 161 del presente RUE, e tutti gli spazi dell organismo edilizio e delle sue pertinenze; in presenza di componenti tecnologici come: scale interne ed esterne, parapetti, pareti barriere di protezione in genere, forature esterne (finestre, ecc.) coperture; pavimentazioni (limitatamente agli spazi di uso comune o aperti al pubblico); qualunque altro elemento che possa costituire pericolo ai fini della sicurezza contro le cadute (es. coperture); LIVELLI DI PRESTAZIONE INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 2 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE Il requisito s intende soddisfatto se l elemento considerato (componente tecnologico) resiste alle sollecitazioni previste dalle norme vigenti senza presentare: insufficiente resistenza meccanica all urto e allo sfondamento; perdite di integrità strutturale; distacco di parti; caduta di frammenti e di elementi. Ogni componente tecnologico in qualsiasi spazio dovrà presentare caratteristiche tali da garantire la resistenza ai sovraccarichi specificati dalla normativa vigente. Si riportano a seguire le intensità da assumere per i sovraccarichi variabili verticali e orizzontali ripartiti e per le corrispondenti azioni locali concentrate, tutte comprensive degli effetti dinamici ordinari. 259

260 TAB.1 SOVRACCARICHI VARIABILI PER EDIFICI Cat. TIPO DI LOCALE 1 Ambienti non suscettibili di affollamento (locali abitazione e relativi servizi, alberghi, uffici non aperti al pubblico) e relativi terrazzi a livello praticabili 2 Ambienti suscettibili di affollamento (locali abitazione e relativi servizi, alberghi, uffici aperti al pubblico) e relativi terrazzi a livello praticabili 3 Ambienti suscettibili di affollamento (sale convegni, cinema, teatri, chiese, negozi, tribune con posti fissi) e relativi terrazzi a livello praticabili 4 Sale da ballo, palestre, tribune libere, aree di vendita con esposizione diffusa (mercati, grandi magazzini, librerie, ecc.), e relativi terrazzi a livello praticabili, balconi e scale Verticali ripartiti kn/m 2 Verticali concentrati kn Orizzontali lineari kn/m 2,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 4,00 3,00 1,50 5,00 4,00 3,00 5 Balconi, ballatoi e scale comuni (esclusi quelli pertinenti alla Cat.4 ) 4,00 2,00 1,50 6 Sottotetti accessibili (per la sola manutenzione) 1,00 2,00 1,00 7 Coperture: - non accessibili - accessibili: secondo categoria di appartenenza(da 1 a 4) - speciali : ( impianti, eliporti, altri): secondo il caso 8 Rimesse e parcheggi: - per autovetture di peso a pieno carico fino a 30 KN - per transito di automezzi di peso superiore a 30 KN: da valutarsi caso per caso 0,50 / / 1,20 / / / / 2,50 2 x 10,00 1,00 9 Archivi, biblioteche, magazzini, depositi, laboratori, officine e simili: da valutarsi secondo il caso 6,00 6,00 1,00 / Si indicano alcuni ulteriori livelli di prestazione: SCALE (interne ed esterne all unità immobiliare o all organismo edilizio, di uso comune, quelle in spazi aperti al pubblico e quelle situate nei luoghi di lavoro): le scale devono essere dotate, sui lati aperti, di parapetto o difesa equivalente dalle cadute, oltre a essere munite di corrimano posto ad un'altezza di 1,00 m; le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate anche di corrimano centrale; le rampe devono essere preferibilmente rettilinee e avere non meno di tre e non più di quindici gradini; i gradini devono essere a pianta rettangolare, avere pedate ed alzate di dimensioni costanti, rispettivamente non inferiori a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata); le rampe non rettilinee, i gradini a pianta trapezoidale, sono ammessi. La pedata deve essere almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno e purché vi siano pianerottoli di riposo ogni 15 alzate; le rampe ad uso comune devono avere larghezza non inferiore a 1,2 m e una pendenza costante all'interno di ogni tratto; le porte devono aprirsi in corrispondenza dei pianerottoli e l apertura delle stesse non deve interferire con la percorribilità degli spazi su cui si aprono; i pianerottoli devono avere almeno la stessa larghezza delle rampe; nelle pareti delle scale, per un'altezza di 2 m dal piano di calpestio, non devono esserci sporgenze; il corrimano lungo la parete non deve sporgere più di 8 cm e le estremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse. PARAPETTI, CORRIMANO E PARETI (in tutti gli spazi): i parapetti e i corrimano, alla quota del bordo superiore, e le pareti degli spazi, alla quota di 1,20 m dal rispettivo piano di calpestio, non devono presentare deformazioni sotto l azioni dei sovraccarichi 260

261 orizzontali di cui alla tabella precedente; i sovraccarichi orizzontali vanno considerati sui singoli elementi e non sull edificio nel suo insieme; i parapetti devono avere un altezza, rispetto al livello più alto di calpestio, non inferiore a 1,00 m; i parapetti e le pareti non devono essere scalabili; i parapetti e le pareti non devono presentare vuoti di dimensioni tali da consentire il passaggio di una sfera di 0,10 m di diametro. i parapetti e le pareti, realizzati in vetro e installati ad altezza inferiore a 1,00 m dal piano interno di calpestio, devono avere caratteristiche di resistenza conformi a quanto indicato nella tabella relativa ai sovraccarichi orizzontali sopra riportata. FORATURE ESTERNE (in tutti gli spazi): i bancali delle finestre (comprese anche quelle che arrivano a pavimento) devono avere altezza non inferiore a 1,00 m e rispondere a tutte le caratteristiche già indicate per i parapetti; le superfici finestrate installate in zona superiori a m 1,50 di altezza rispetto al piano di calpestio devono essere tali da rendere possibile la pulizia e la sostituzione dei vetri dall'interno, salvo specifici sistemi di pulizia appositamente previsti e rispondenti alle norme di sicurezza e antinfortunio; l'apertura di dette superfici finestrate deve essere assicurata con sistemi manovrabili dal basso. PAVIMENTAZIONI (limitatamente agli spazi di circolazione ad uso comune o agli spazi aperti al pubblico): non devono avere superfici sdrucciolevoli i pavimenti di ingressi, pianerottoli e scale interne ed esterne, camminamenti, marciapiedi esterni e comunque tutti i pavimenti di percorsi che costituiscono vie di fuga in caso di pericolo di qualsiasi tipo, affinché sia garantita la percorrenza senza rischi di cadute anche in caso di emergenza; per i pavimenti esterni si deve tenere conto anche della possibile presenza di lamine d acqua, portate dal vento. E antisdrucciolevole una pavimentazione il cui coefficiente di attrito tra il piede calzato e la pavimentazione, tenendo conto di una manutenzione normale e prevedibile, risulta: > 0,4 = coefficiente di attrito dinamico COPERTURE (in tutti gli spazi) : le coperture accessibili e non accessibili devono resistere allo sfondamento ed in particolare devono sopportare i sovraccarichi verticali ripartiti e concentrati indicati nella vigente normativa (vedi TAB.1). INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE Il requisito si ritiene soddisfatto quando sono garantiti gli stessi livelli indicati precedentemente, una volta valutato quanto disposto dal 3 comma dell Articolo 164 del presente RUE. 261

262 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 4 REQUISITO COGENTE: 4.2 Sicurezza degli impianti ESIGENZE DA SODDISFARE Gli impianti a servizio di tutti gli spazi dell organismo edilizio devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per gli utenti e per gli operatori, oltre a dover rispondere ad esigenze di fruibilità. CAMPO DI APPLICAZIONE Tutte le destinazioni d uso di cui al comma 4 dell Articolo 161 del presente RUE, funzioni di cui alle lettere A, B, C, D, E e tutti gli spazi dell organismo edilizio, comprese le sue pertinenze, nel caso di installazione, trasformazione, ampliamento di impianti. In particolare sono soggetti al presente requisito gli: impianti di cui all elenco indicato nella normativa vigente per quanto riguarda gli EDIFICI ADIBITI AD USO CIVILE, dove per edifici adibiti ad uso civile s intendono le unità immobiliari o le loro parti destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili; impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell energia elettrica (nei modi stabiliti dalla normativa vigente) di IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AL COMMERCIO, AL TERZIARIO E AD ALTRI USI (compresi gli edifici adibiti a sede di società, attività industriale, commerciale o agricola o in ogni caso di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici). LIVELLI DI PRESTAZIONE PER LE NUOVE COSTRUZIONI E INTERVENTI DI CUI AL 2 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE, PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 COMMA DELL Articolo 164 DEL PRESENTE RUE, il requisito s intende soddisfatto quando gli impianti sono progettati e realizzati a regola d arte, utilizzando materiali certificati. L impianto progettato e realizzato secondo le norme tecniche di sicurezza dell Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considera a regola d arte. Nei casi previsti dalla normativa vigente deve essere redatto e depositato presso gli organi competenti il progetto obbligatorio completo della documentazione necessaria; il progetto può essere integrato con le modalità previste dalla legge nel caso di varianti che si rendano necessarie in opera. 262

263 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 5 PROTEZIONE DAL RUMORE PROPOSIZIONE ESIGENZIALE (SECONDO LA DIRETTIVA 89/106 CEE) Il controllo dei requisiti acustici dei locai è uno dei requisiti che concorrono al mantenimento dell equilibrio omeostatico dell uomo ed in particolare al soddisfacimento dell esigenza del benessere uditivo. L opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore, cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità, si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro. La famiglia è costituita dai seguenti requisiti: RC 5.1 RC 5.2 ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI AEREI ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI IMPATTIVI 263

264 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 5 REQUISITO COGENTE: 5.1 Isolamento acustico ai rumori aerei ESIGENZE DA SODDISFARE Sono rumori aerei quelli che si propagano attraverso l aria. L isolamento acustico dell elemento tecnico considerato deve essere tale da mantenere, negli spazi chiusi dell organismo edilizio di fruizione dell utenza, livelli sonori compatibili con il tranquillo svolgimento delle attività. A tal fine necessita: un adeguata resistenza al passaggio di rumori aerei degli elementi tecnici costituenti le chiusure (pareti perimetrali verticali, solai sopra o sotto spazi aperti, infissi esterni verticali ed orizzontali) e le partizioni interne (solai, pareti tra unità immobiliari, pareti dei vani tecnici e relative porte); controllare il rumore prodotto dagli impianti tecnologici negli spazi diversi da quelli in cui il rumore si origina. Il requisito è articolato in: RC 5.1.1: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DELLE PARTIZIONI E DELLE CHIUSURE RC 5.1.2: RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI CAMPO DI APPLICAZIONE Funzioni di cui al comma 4 dell art. 161 del presente RUE: 1) funzioni dei raggruppamenti A, E ; 2) funzioni del raggruppamento B, con esclusione delle attività produttive laboratoriali; 3) funzioni abitative del raggruppamento D. RC Requisiti acustici passivi delle partizioni e delle chiusure LIVELLI DI PRESTAZIONE INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Gli ambienti abitativi sono classificati, dalla normativa vigente, in sette categorie (vedi tabella). Le chiusure e le partizioni devono rispettare i livelli di isolamento D 2m,nT,w ed R W sottoelencati, indipendentemente dalla zona acustica in cui è collocato l organismo edilizio. CATEGORIE CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI R W (db) D 2m,nT,w (db) A EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA O ASSIMILABILI B EDIFICI ADIBITI AD UFFICI E ASSIMILABILI C EDIFICI ADIBITI AD ALBERGHI, PENSIONI ED ATTIVITÀ ASSIMILABILI D EDIFICI ADIBITI AD OSPEDALI, CLINICHE, CASE DI CURA E ASSIMILABILI

265 E F EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ SCOLASTICHE A TUTTI I LIVELLI E ASSIMILABILI EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ RICREATIVE O DI CULTO O ASSIMILABILI G EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI O ASSIMILABILI Grandezze di riferimento: R W = indice di valutazione del potere fonoisolante di partizioni fra ambienti (riferito a prove in laboratorio) R W = indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (riferito alle reali condizioni di utilizzo) D 2m,nT,w = indice di valutazione dell isolamento acustico di facciata, normalizzato secondo il tempo di riverbero I valori di R W si riferiscono a separazioni fra distinte unità immobiliari. Nel caso di strutture di confine tra unità immobiliari a destinazione diversa si applica il valore della tabella più rigoroso. Per gli edifici scolastici deve essere assicurato anche il potere fonoisolante delle strutture divisorie interne tra i singoli spazi. TUTTI GLI ALTRI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (COMPRESI QUINDI CAMBIO D USO E CAMBIAMENTO DI ATTIVITÀ CLASSIFICATA) Il requisito è inteso raccomandato e si ritiene soddisfatto quando sono soddisfatti i livelli di prestazione di cui al punto precedente. RC Rumore prodotto dagli impianti tecnologici LIVELLI DI PRESTAZIONE INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici (negli ambienti diversi da quelli in cui il rumore si origina, ma in ogni modo più sfavoriti) non deve superare i limiti posti dalla normativa vigente e precisamente: L Asmax 35 db(a) per i servizi a funzionamento discontinuo L Aeq 25 db(a) per i servizi a funzionamento continuo Grandezze di riferimento: L Asmax = livello massimo di pressione sonora, ponderata A, con costante di tempo slow L Aeq = livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A. TUTTI GLI ALTRI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (COMPRESI QUINDI CAMBIO D USO E CAMBIAMENTO DI ATTIVITÀ CLASSIFICATA) Il requisito è inteso raccomandato e si ritiene soddisfatto quando sono soddisfatti i livelli di prestazione di cui al punto precedente. 265

266 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 5 REQUISITO COGENTE: 5.2 Isolamento acustico ai rumori impattivi ESIGENZE DA SODDISFARE L isolamento acustico dei solai interpiano e delle coperture praticabili deve essere tale da mantenere, negli spazi chiusi dell organismo edilizio, valori di rumore compatibili con il tranquillo svolgimento delle attività. CAMPO DI APPLICAZIONE Funzioni di cui al comma 4 dell art. 161 del presente RUE: 1) funzioni dei raggruppamenti A, E ; 2) funzioni del raggruppamento B, con esclusione delle attività produttive laboratoriali; 3) funzioni abitative del raggruppamento D. LIVELLI DI PRESTAZIONE La prestazione è misurata dall indice di rumore di calpestio, normalizzato rispetto al tempo di riverbero dell ambiente ricevente L nt,w dei componenti edilizi utilizzati. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA La specifica si applica agli elementi di separazione fra unità immobiliari distinte (vedere RC 5.1). I livelli da rispettare sono i seguenti: CATEGORIE CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI L nt,w (db) Categoria A edifici adibiti a residenza o assimilabili 63 Categoria B edifici adibiti ad uffici e assimilabili 55 Categoria C edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili 63 Categoria D edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili 58 Categoria E edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 58 Categoria F edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili 55 Categoria G edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili 55 Il livello da rispettare è quello dell ambiente disturbante; ad es. nel caso di un ufficio (cat B) collocato sopra una residenza (cat. A) si applica il valore di L nt,w = 55 dell ufficio, mentre in caso contrario si applica il valore di L nt,w = 63 della residenza. Per gli edifici scolastici va assicurato l isolamento acustico dai rumori da calpestio anche per i solai interni. TUTTI GLI ALTRI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (COMPRESI QUINDI CAMBIO D USO E CAMBIAMENTO DI ATTIVITÀ CLASSIFICATA) Il requisito è inteso raccomandato e si ritiene soddisfatto quando sono garantiti i livelli di prestazione di cui al punto precedente. 266

267 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 6 RISPARMIO ENERGETICO Fanno parte della presente famiglia i requisiti minimi di prestazione energetica di cui all' D.A.L. della Regione Emilia Romagna n. 156/2008 e successive modifiche e integrazioni, a cui si rinvia. I requisiti minimi ivi riportati sostituiscono infatti, secondo quanto stabilito all Art. 4.4 dell Atto di indirizzo e coordinamento della Regione Emilia Romagna n. 156/2008, i requisiti cogenti di cui alla delibera della Giunta regionale n. 268/2000 con riferimento alla famiglia 6 Risparmio energetico, in conformità a quanto previsto dall articolo 34, comma 2, della L.R. 31/

268 268

269 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 7 FRUIBILITÀ DI SPAZI ED ATTREZZATURE PROPOSIZIONE ESIGENZIALE (SECONDO LA DIRETTIVA 89/106 CEE) L opera deve essere concepita e realizzata in modo tale da garantire: la massima fruibilità degli spazi in funzione della destinazione d uso, tramite un adeguata articolazione spaziale; il soddisfacimento delle specifiche esigenze degli utenti ed in particolare dei portatori di handicap motorio e/o sensoriale, in ordine alle problematiche relative alla accessibilità e fruibilità degli spazi e delle attrezzature; la dotazione e fruizione delle attrezzature minime impiantistiche. Fanno parte della presente famiglia, i seguenti requisiti: RC 7.1 RC 7.2 RC 7.3 ASSENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE DISPONIBILITÀ DI SPAZI MINIMI DOTAZIONI IMPIANTISTICHE MINIME 269

270 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 7 REQUISITO COGENTE: 7.1 Assenza di barriere architettoniche ESIGENZE DA SODDISFARE Gli organismi edilizi, le loro parti e le loro pertinenze non devono presentare: ostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; ostacoli che impediscano la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature e componenti; ostacoli all orientamento e alla riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, gli ipovedenti ed i sordi. CAMPO DI APPLICAZIONE Tutte le funzioni di cui al comma 4 dell art. 161 del presente RUE, limitatamente a quanto stabilito dalla normativa vigente, relativamente a: spazi dell organismo edilizio e/o delle sue pertinenze sia della singola unità immobiliare sia comuni a più unità immobiliari; spazi esterni. LIVELLI DI PRESTAZIONE I livelli di prestazione sono articolati in: ACCESSIBILITÀ, cioè possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l organismo edilizio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia: l accessibilità consente nell immediato la totale fruizione dell organismo edilizio e delle sue unità immobiliari; VISITABILITÀ, cioè possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi per attività principale e secondaria come il soggiorno o il pranzo dell alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizi ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. La visitabilità rappresenta quindi un livello di accessibilità limitato ad una parte dell organismo edilizio o delle sue unità immobiliari, consentendo le relazioni fondamentali anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale; ADATTABILITÀ, cioè la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. L adattabilità rappresenta quindi un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l adattabilità è, pertanto, un accessibilità differita. La soluzione progettuale, fermi restando i livelli richiesti dalla normativa e il rispetto delle prescrizioni descrittive relative ai singoli spazi ed elementi normati, garantisce l effettivo soddisfacimento dell esigenza. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1 COMMA DELL ART. 164 DEL PRESENTE RUE Il requisito si ritiene soddisfatto quando nella progettazione e realizzazione dell opera, in relazione alla destinazione d uso, alla tipologia di organismo edilizio, allo spazio, alla componente tecnologica e al tipo d intervento, sono garantiti uno o più dei livelli richiesti dalla normativa vigente sopraindicati e sono rispettate le vigenti disposizioni procedurali. 270

271 INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 COMMA DELL ART. 164 DEL PRESENTE RUE Il requisito si ritiene soddisfatto quando sono presenti i livelli di cui al punto precedente, nella misura stabilita dalla vigente normativa in relazione alla tipologia di intervento (ed allo spazio interessato dall intervento), fermo restando il rispetto della normativa a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali. Le eventuali possibilità di deroga dal rispetto dei precedenti livelli di prestazione sono specificate dalla normativa vigente, così come la possibilità di derogare altre normative al fine di consentire il rispetto del requisito. 271

272 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 7 REQUISITO COGENTE: 7.2 Disponibilità di spazi minimi ESIGENZE DA SODDISFARE Gli spazi per attività principale e secondaria dell organismo edilizio devono rispondere alle esigenze connesse allo svolgimento delle attività previste mediante un adeguata distribuzione e dimensionamento dello spazio, tenuto conto: delle possibili sovrapposizioni e/o contemporaneità delle singole attività e dei movimenti che le persone devono compiere in relazione alle attività abitative o lavorative previste; della dotazione di attrezzature. In particolare per la funzione residenziale devono essere prese in considerazione almeno le esigenze relative alle seguenti attività: SPAZI PER ATTIVITÀ PRINCIPALI: SPAZI PER ATTIVITÀ SECONDARIA: CAMPO DI APPLICAZIONE riposo e sonno preparazione e consumo dei cibi soggiorno studio cura e igiene della persona guardaroba fruizione degli spazi aperti come ad esempio balconi, terrazze, ecc. Tutte le funzioni di cui al comma 4 dell art. 161 del presente RUE e tutti gli spazi dell organismo edilizio e delle sue pertinenze. Il requisito è articolato rispetto alla destinazione d uso in: RC 7.2.1: FUNZIONE ABITATIVA (funzioni di cui al comma 4 dell art. 161 del presente RUE, lettera A e D, per quest ultima limitatamente alla funzione abitativa) RC 7.2.2: TUTTE LE ALTRE FUNZIONI. LIVELLI DI PRESTAZIONE RC Funzione abitativa INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1 COMMA DELL ART. 164 DEL PRESENTE RUE ALTEZZA UTILE (Hu), ALTEZZA VIRTUALE L altezza utile o virtuale degli spazi è una caratteristica dimensionale correlata alla disponibilità di adeguate cubature d aria (volume utile - Vu). Nel caso di soffitti orizzontali si fa riferimento all altezza utile (Hu). Nel caso di soffitti non orizzontali si fa riferimento all altezza virtuale e non vanno computate nella superficie del locale o nel volume utile le parti dello spazio aventi altezza minima inferiore a m 1,80. Tali parti, pur potendo non essere chiuse con opere murarie o arredi fissi (soprattutto se interessate da superfici ventilanti o illuminanti) devono essere opportunamente evidenziate negli elaborati di progetto, al fine di verificare la compatibilità della superficie e della forma residua dello spazio (stanza) con lo svolgimento delle attività previste. Valori minimi previsti: m 2,40 per spazi chiusi per attività secondaria; per spazi chiusi di pertinenza dell organismo edilizio, comprese le autorimesse ad uso privato; per i soppalchi relativamente all altezza delle parti sovrastanti e sottostanti. Sono esclusi gli spazi per salette condominiali o per locali assimilabili; 272

273 m 2.70 per gli spazi chiusi per attività principale, per gli spazi chiusi di circolazione e collegamento riferiti sia alla singola unità immobiliare che comuni a più unità immobiliari e per le salette condominiali o per locali assimilabili. Non è consentito l uso abitativo di locali interrati o seminterrati. SUPERFICI E VOLUMI Gli spazi per attività principale e secondaria degli alloggi devono rispondere per forma e dimensione alle esigenze funzionali, rispettando in particolare le superfici minime indicate dalla vigente normativa e le esigenze di utenti con impedita o ridotta capacità motoria o sensoriale, qualora si tratti di spazi accessibili o visitabili (si veda R.C.7.2). E ammessa la realizzazione di cucine in nicchia o di zone cottura purché realizzate in superficie aggiuntiva a quella minima per lo spazio soggiorno (m 2 14) e purché sia rispettato il R.C Ogni alloggio monolocale, per una persona, deve avere una su minima pari a m 2 28, nel caso di spazi con soffitti non orizzontali o in cui tale superficie sia raggiunta con soppalchi il volume utile (Vu) minimo è di m Nel caso di alloggio monolocale per due persone la su minima è di m Può essere computata, ai fini della determinazione della superficie minima prevista per gli alloggi monolocale (m 2 28), la su del soppalco, se le altezze utile e virtuale sono conformi a quanto sopra indicato (m 2,40) e l altezza minima è superiore o uguale a m 1,80. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 COMMA DELL ART. 164 DEL PRESENTE RUE Per gli interventi che mantengono la destinazione d uso è consentito conservare le esistenti altezze utili o virtuali, anche se inferiori alle altezze utili o virtuali stabilite al punto precedente, qualora non s intervenga sulle strutture orizzontali e/o non sia possibile adeguare le altezze esistenti dei vani per vincoli oggettivi. Nel caso di recupero abitativo di spazi diversamente destinati si applicano i livelli richiesti per le nuove costruzioni (in quanto cambio d uso), salvo diverse disposizioni normative vigenti. Non sono ammessi interventi di recupero di spazi per attività principale o secondaria con altezza utile o virtuale inferiore a m La realizzazione di soppalchi è ammessa quando: la proiezione della su del soppalco sul locale sottostante non eccede la metà della su dello stesso; nel caso di soffitti orizzontali, l altezza utile è m 2.20 ; nel caso di soffitti inclinati, l altezza minima è m 1.80 e l altezza virtuale è m 2.20; lo spazio occupato dallo stesso è aperto sullo spazio sottostante; l altezza utile o l altezza virtuale della parte dello spazio non soppalcato è a m 2.70 ; lo spazio in cui deve essere realizzato il soppalco è dotato del livello di prestazione richiesto nei requisiti relativi all illuminazione naturale e alla ventilazione. L AUTORIMESSA, di capacità inferiore a 9 autovetture, è ammessa quando: l altezza utile è m 2.00; è rispettata la normativa per la prevenzione degli incendi. RC Tutte le altre funzioni. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1 COMMA DELL ART. 164 DEL PRESENTE RUE Gli spazi devono rispondere per forma e dimensioni a esigenze funzionali, rispettare i minimi funzionali di seguito specificati, le prescrizioni dimensionali definite dalla normativa igienico-sanitaria vigente. ALTEZZA UTILE (Hu), ALTEZZA VIRTUALE Sono dimensionate in relazione alle specifiche attività lavorative da svolgere, ma non devono essere inferiori a: m 2.70 per gli spazi principali destinati ad ufficio o ad aziende commerciali e per gli spazi per attività secondaria assimilabili a mensa, ambulatorio, archivio con permanenza di persone (vedi schema di scomposizione del sistema ambientale del presente RUE); m 3.00 per gli spazi per attività principale diversi dai precedenti; 273

274 m 2.40 per gli spazi di circolazione e collegamento, per i bagni, i ripostigli, gli archivi senza permanenza di persone e spogliatoi, ecc. SUPERFICI E VOLUMI Gli spazi chiusi per attività principali di tipo lavorativo vanno dimensionati in relazione allo specifico tipo di lavoro da svolgere, nel rispetto della normativa sull igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (con un minimo di 14 m 2 ; la superficie degli spazi adibiti ad ufficio non deve essere inferiore a 9 m 2 ). I SERVIZI IGIENICI, in particolare, dovranno avere superficie 1.2 m 2, oltre a possedere le caratteristiche indicate nel successivo requisito R.C INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 COMMA DELL ART. 164 DEL PRESENTE RUE Il requisito si ritiene soddisfatto quando sono presenti le caratteristiche indicate al punto precedente, una volta valutato quanto disposto dal 3 comma dell art. 164 del presente RUE. Negli interventi senza cambio della destinazione d uso possono essere mantenute altezze e superfici esistenti, qualora non in contrasto con la vigente normativa sulla salute nei luoghi di lavoro. 274

275 ALLEGATO B/1 FAMIGLIA 7 REQUISITO COGENTE: 7.3 Dotazioni impiantistiche minime ESIGENZE DA SODDISFARE Gli spazi devono essere dotati delle attrezzature impiantistiche minime necessarie per lo svolgimento delle attività previste. La posizione delle attrezzature impiantistiche deve garantire l effettiva possibilità d uso. CAMPO DI APPLICAZIONE Tutte le funzioni di cui al comma 4 dell art. 161 del presente RUE; inoltre il requisito si articola in: RC 7.3.1: per quanto riguarda la FUNZIONI ABITATIVE E ASSIMILABILI (comma 4, art. 161 del presente RUE, lettere A, E, e D, per quest ultima limitatamente alla funzione abitativa) RC 7.3.2: per quanto riguarda TUTTE LE ALTRE FUNZIONI. LIVELLI DI PRESTAZIONE RC Funzioni abitative e assimilabili INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1 COMMA DELL ART. 164 DEL PRESENTE RUE Il requisito si ritiene soddisfatto quando gli spazi dell organismo edilizio, in funzione dell attività svolta negli stessi, sono dotati almeno dei seguenti impianti: CUCINA (spazio per attività principale): un terminale collegato alla rete di distribuzione dell'acqua potabile calda e fredda, dotato di rubinetto/i per la regolazione della temperatura da parte dell utente (miscelatore) e per la regolazione della portata; un terminale (collegato alla rete di distribuzione dell acqua potabile) dotato di rubinetto e predisposto per il collegamento con un eventuale lavastoviglie, se l installazione non è prevista in altro locale apposito all interno dell alloggio; due terminali distinti per lo scarico di acque domestiche provenienti dal lavello e dalla lavastoviglie; un lavello di dimensioni tali da consentirne un uso appropriato (la cucina deve essere dimensionata per contenere almeno un lavello di m x 0.60); terminali per l erogazione di gas per il collegamento con l apparecchiatura cucina e, ove sia presente, con la caldaia dell impianto termico; una canna per l'espulsione all'esterno, mediante aspirazione meccanica, di una quantità d aria tale da ottenere il numero di ricambi d aria idoneo; impianto elettrico progettato e realizzato secondo la normativa vigente. BAGNO (spazio per attività secondaria): tre terminali, a servizio del lavabo, del bidet e della vasca da bagno o piatto doccia, dotati di rubinetto/i collegati alla rete di approvvigionamento dell acqua potabile calda e fredda per l erogazione di un adeguata quantità d acqua con temperatura regolabile da parte dell utente (miscelatore). Per i bagni ridotti non occorre il relativo terminale se non è prevista la vasca. un terminale, a servizio del water, per l erogazione di una quantità d acqua tale da garantire la pulizia del water stesso (possibilmente regolabile); un terminale a servizio della lavatrice, dotato di rubinetto (se non previsto in altro spazio dell alloggio); tre terminali per lo scarico di acque domestiche, collegati al bidet, al lavabo ed alla vasca da bagno o piatto doccia; un terminale, collegato al water, per lo scarico delle acque fecali; 275

276 un terminale per lo scarico della lavatrice, se è previsto l approvvigionamento idrico per la stessa;. i seguenti apparecchi idrosanitari: water; bidet, lavabo, vasca o piatto doccia (la vasca o il piatto doccia devono esistere almeno in un bagno per ogni alloggio; non sono indispensabili nel bagno ridotto ); impianto elettrico progettato e realizzato secondo le norme vigenti. Sono fatte salve le normative specifiche per l edilizia alberghiera e per il soggiorno temporaneo. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 COMMA DELL ART. 164 DEL PRESENTE RUE Il requisito si ritiene soddisfatto quando sono presenti le caratteristiche di cui al punto precedente, una volta valutato quanto disposto dal 3 comma dell art. 164 del presente RUE. RC Tutte le altre funzioni INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1 COMMA DELL ART. 164 DEL PRESENTE RUE Il requisito si ritiene soddisfatto se gli spazi chiusi per le attività principali (come ad esempio mense, locali di ristoro, ecc.), gli spazi chiusi per attività secondarie (come ad esempio servizi igienici, spogliatoi, ecc.), dell organismo edilizio possiedono le caratteristiche e le dotazioni impiantistiche minime previste dalla normativa vigente. In particolare i SERVIZI IGIENICI devono: avere un water e un lavabo; quest ultimo può anche essere collocato nel locale antibagno; essere dotati almeno di un water e di un lavabo, oltre ad avere accessibilità attraverso un antibagno (dove è collocato di norma il lavabo) essere distinti per sesso; essere in numero non inferiore a 1 ogni 10 (o frazione di 10) persone occupate e contemporaneamente presenti; avere almeno 1 lavandino ogni 5 persone contemporaneamente presenti; avere almeno un terminale di alimentazione di acqua intercettabile; essere raggiungibili con percorsi coperti; essere dotati di docce e spogliatoi, nel caso che l'attività svolta comporti l'esposizione a prodotti e materiali insudicianti, pericolosi o nocivi. Le docce devono avere dimensioni adeguate, pavimenti e pareti lavabili, essere individuali, distinte per sesso ed in numero non inferiore a 1 ogni 10 (o frazione di 10) 7 persone occupate e contemporaneamente presenti, dotate di sufficienti terminali per l acqua potabile calda e fredda, con dispositivo miscelatore e regolatore della portata, collocate in comunicazione con gli spogliatoi. Gli spogliatoi devono essere dimensionati per contenere gli arredi (armadietti personali, sedie o panche, ecc.) per tutto il personale occupato e per consentire la fruizione dei medesimi arredi; vanno inoltre distinti per sesso; gabinetti, docce e spogliatoi devono avere ogni altra dotazione impiantistica eventualmente richiesta da normativa vigente in rapporto alla specifica attività. La MENSA, il LOCALE o la ZONA DI RISTORO dovranno avere: dimensione in rapporto al numero di utenti; essere realizzati nei luoghi di lavoro ogni volta che le persone occupate rimangono nel fabbricato a consumare cibi o bevande durante gli intervalli e le pause di lavoro; Per L AMBULATORIO negli ambienti di lavoro si rimanda alla normativa vigente. Per l EDILIZIA SPECIALE e per ATTIVITÀ SPECIFICHE valgono le disposizioni normative vigenti in materia: nei casi non contemplati dalle norme vigenti, è compito del progettista definire ed indicare i minimi funzionali in relazione agli specifici obiettivi di progettazione. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3 COMMA DELL ART. 164 DEL PRESENTE RUE Il requisito si ritiene soddisfatto quando sono presenti le caratteristiche precedentemente indicate, una volta valutato quanto disposto dal 3 comma dell art. 164 del presente RUE. 276

277 ALLEGATO B/2 277

278 ALLEGATO B/2 FAMIGLIA 1 REQUISITO COGENTE: 1.1 Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio, alle sollecitazioni accidentali e alle vibrazioni IN SEDE PROGETTUALE Il tecnico competente valuta la conformità del requisito mediante: PROGETTAZIONE esecutiva dell opera edilizia (ed delle eventuali varianti sostanziali), completo di relazione tecnica generale (dalla quale siano deducibili anche i vincoli funzionali e distributivi, impiantistici, strutturali, i vincoli di tutela dei valori architettonici e storici), fascicolo dei CALCOLI, relazione sulle fondazioni, relazione geotecnica, eventuale relazione geologica ed elaborati grafici. Il progetto ed il calcolo, redatti nel rispetto delle normative vigenti, sono depositati presso lo Sportello Unico per l Edilizia almeno prima dell inizio lavori. Il progetto esecutivo è corredato dalle dichiarazioni di legge. A LAVORI ULTIMATI Il tecnico competente dimostra la conformità delle opere realizzate al requisito mediante: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA, per le opere realizzate in zona sismica e per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso o prefabbricate. La dichiarazione di conformità delle opere realizzate al progetto depositato ed alla normativa tecnica applicabile alla tipologia strutturale impiegata è sottoscritta dal direttore lavori; eventuale COLLAUDO, se necessario ai sensi di legge, da eseguire secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa oltre alla dichiarazione di conformità. Per gli edifici destinati ad opere di rilevante interesse pubblico realizzati in zona sismica, anche a seguito di cambio d uso senza opere, oltre al collaudo statico, se dovuto, deve essere prodotto anche il CERTIFICATO DI CONFORMITÀ alla normativa sismica, rilasciato secondo le procedure vigenti. 278

279 ALLEGATO B/2 FAMIGLIA 2 REQUISITO COGENTE: 2.1 Resistenza al fuoco, reazione al fuoco, limitazione dei rischi di generazione e propagazione d incendio, evacuazione in caso d emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso IN SEDE PROGETTUALE In relazione alla tipologia dell organismo edilizio e al tipo di attività da svolgere, il tecnico abilitato, valutato che l intervento è soggetto alla normativa antincendio, effettua la PROGETTAZIONE conformemente alle prescrizioni dettate dalle specifiche normative di sicurezza antincendio. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere ottenuto anche sul progetto il parere di conformità dei VV.FF. Se l intervento non è soggetto alla normativa antincendio il progettista si limiterà all ATTESTAZIONE tale evenienza. A LAVORI ULTIMATI Il soddisfacimento del requisito è dimostrato da : DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ al progetto e alla normativa vigente del tecnico competente, per gli interventi soggetti alla normativa antincendio e al parere di conformità edilizia dei VV.FF( compresi quelli relativi ad attività industriali soggette a rischi rilevanti). Tale dichiarazione è supportata anche da CERTIFICAZIONE, cioè dal certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) rilasciato dai VV.FF con le modalità e procedure previste dalle norme vigenti. Essendo il C.P.I. subordinato all esito positivo conseguente al sopralluogo dei VV.FF.; in attesa di quest ultimo, il tecnico competente può in alternativa allegare copia della dichiarazione di conformità presentata ai VV.FF. dall interessato, con l attestazione di ricevuta. GIUDIZIO SINTETICO, per quanto riguarda tutti gli altri interventi edilizi che sono soggetti alla normativa antincendio, ma non al parere di conformità dei VV.FF e al C.P.I.. Il giudizio sintetico del tecnico abilitato è teso a verificare, mediante misure e ispezione visiva dettagliata, la rispondenza alla normativa e al progetto delle soluzioni realizzate. Il giudizio potrà essere eventualmente supportato da CERTIFICAZIONI dei materiali, e dei componenti utilizzati, eventualmente comprensive anche della corretta installazione. Nel caso l opera realizzata non sia soggetta a normativa di sicurezza antincendio, il tecnico competente si limiterà ad attestare tale evenienza. 279

280 ALLEGATO B/2 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.1 Controllo delle emissioni dannose IN SEDE PROGETTUALE Il progettista ATTESTA che non è previsto per i componenti tecnici, per gli impianti, per gli elementi di finitura e per gli arredi fissi l uso di materiali passibili dell emissione di sostanze nocive, quali l amianto oppure, in presenza ad esempio di materiali contenenti fibre minerali, attesta che la messa in opera avverrà in modo tale da escludere la cessione di queste sostanze all ambiente. Nel caso di progettazione di cabine elettriche e di antenne il progettista ATTESTA che non vengono superati i limiti di esposizione di cui alla normativa vigente. Per tutte le nuove costruzioni il progettista ATTESTA che vengono rispettate le distanze dalle linee elettriche previste dalla normativa vigente. Nel recupero dell esistente, occorre anche una DESCRIZIONE DETTAGLIATA che individui, localizzi e segnali (nei casi previsti dalla normativa vigente) la presenza di materiali che emettono sostanze nocive affinché sia possibile prevedere le successive azioni di salvaguardia e/o bonifica. IN CORSO D OPERA E/O A LAVORI ULTIMATI Il tecnico incaricato attesterà con un GIUDIZIO SINTETICO fondato sul rispetto delle norme vigenti, sull integrità della superficie degli eventuali componenti edilizi contenenti fibre minerali (in caso di recupero), sui criteri della buona tecnica, sull assenza di sostanze aeriformi, polveri o particelle, dannosi o molesti per gli utenti; il giudizio potrà essere eventualmente supportato da CERTIFICAZIONE dei materiali impiegati rilasciata dal produttore. Nel caso d interventi sull esistente che necessitano della bonifica degli ambienti dall amianto, va allegata eventuale CERTIFICAZIONE DI RESTITUIBILITÀ rilasciata dalle autorità sanitarie competenti in materia. Nel caso d attività produttive per le quali si renda necessario, ai sensi della normativa vigente, il parere preventivo sanitario potranno essere necessarie PROVE IN OPERA, ove richieste dalla competente autorità in sede di rilascio del parere preventivo. Per le cabine elettriche e per le antenne, PROVA IN OPERA, nell ambito delle procedure vigenti. 280

281 ALLEGATO B/2 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.2 Smaltimento degli aeriformi IN SEDE PROGETTUALE Il tecnico abilitato alla progettazione dell impianto verifica il requisito come indicato per il R.C.4.1, in particolare con CALCOLI di dimensionamento ed evidenziando negli elaborati grafici di progetto le caratteristiche, i percorsi, le dimensioni delle canne d esalazione e la posizione delle bocche terminali (PROGETTAZIONE ovvero DESCRIZIONE DETTAGLIATA, a seconda degli obblighi stabiliti dalla normativa sulla sicurezza degli impianti). Per le canne fumarie ramificate è necessario uno specifico PROGETTO con calcoli di dimensionamento. Nel caso che in un intervento di recupero sia effettuato lo scarico a parete dei prodotti della combustione occorre anche l ATTESTAZIONE della sussistenza delle tre condizioni a), b) e c) indicate nell ALLEGATO A\1 rispetto alle quali è giustificata l impossibilità di realizzazione dello scarico a tetto. A LAVORI ULTIMATI Con riferimento alle condizioni d uso dell impianto e all eventuale progetto obbligatorio, il requisito è verificato come per il R.C.4.2. Per impianti di portata superiore a 35 kw è inoltre richiesta la PROVA IN OPERA, consistente nel misurare i valori della temperatura dei fumi all uscita dalla canna t u e della temperatura dei fumi all uscita dal gruppo termico t f mediante termocoppia o con termometro adatto a temperature >200 C. Considerato che le rilevazioni vanno ripetute in un conveniente arco di tempo, a regime, si procede calcolando t / l mediante la relazione: t / l = (t f - t u )/ l l = lunghezza [m] della canna fumaria. t/l no dovrà essere superiore a 1C ogni metro. Per gli interventi di recupero in cui è stato realizzato lo scarico a parete è necessario un GIUDIZIO SINTETICO di un tecnico abilitato sul rispetto delle condizioni previste dal requisito. 281

282 ALLEGATO B/2 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.3 Approvvigionamento idrico IN SEDE PROGETTUALE Il tecnico abilitato dichiara la fonte di approvvigionamento e verifica il requisito: per il R.C con una DESCRIZIONE DETTAGLIATA dell impianto di approvvigionamento, corredata con eventuali elaborati grafici e dimensionamenti. nonchè indicazioni necessarie ad assicurare la costanza dell approvvigionamento, il rispetto delle caratteristiche igieniche ed il risparmio idrico. per il R.C.3.3.2, aggiungendo alla medesima descrizione dettagliata richiesta per R.C anche l ATTESTAZIONE (con idonea documentazione) che la tipologia di opera di presa prescelta è idonea in rapporto alla situazione geologica ed al tipo di falda. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente il tecnico abilitato valuta la necessità di ridimensionare o modificare l impianto idrico; nel caso invece l impianto esistente sia adeguato, si limita all ATTESTAZIONE di tale evenienza. IN CORSO D OPERA E/O A LAVORI ULTIMATI Per il R.C il tecnico abilitato attesta la conformità dell impianto, mediante GIUDIZIO SINTETICO teso a verificare in corso d opera e a impianto ultimato: il rispetto delle distanze dai sistemi di smaltimento delle acque reflue; le condizioni di ispezionabilità di giunti, apparecchi e dispositivi, l efficacia della valvola di non ritorno; la corretta realizzazione delle eventuali vasche di accumulo; il rispetto delle condizioni d installazione prescritte dall apposita normativa, nel caso di installazione di apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili (fatto salvo l obbligo di notifica all AUSL competente). Per il R.C (in caso di approvvigionamento autonomo) il GIUDIZIO SINTETICO comprende anche: per i pozzi artesiani: gli accorgimenti (cementazione, sigillatura, ecc.) idonei a ripristinare la separazione originaria delle falde che attingono da falde sovrapposte e l efficienza delle apparecchiature di abbattimento gas; il rispetto delle distanze di sicurezza delle opere di presa da fonti di rischio proprie e/o esistenti (sistemi di raccolta e smaltimento delle acque reflue: pozzi neri, pozzi assorbenti, sub-irrigazioni, concimaie, recipienti stoccaggio liquami, ecc.); l efficacia dei sistemi di chiusura della testata del pozzo; la corretta raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, nonché il contenimento di quelle di infiltrazione; le caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera di presa. Per il R.C (in caso di assenza di acquedotto) il giudizio sintetico è anche supportato dalla CERTIFICAZIONE della qualità dell'acqua attinta ed erogata (rispetto dei requisiti di qualità previsti dalle norme vigenti) dimostrata eseguendo campionamenti e successive analisi di laboratorio. La certificazione ha durata limitata e va periodicamente ripetuta, con una frequenza almeno annuale. 282

283 ALLEGATO B/2 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.4 Smaltimento delle acque reflue IN SEDE PROGETTUALE Il tecnico abilitato verifica il requisito con una DESCRIZIONE DETTAGLIATA della scelta di materiali, delle soluzioni tecniche da adottare, dei materiali e delle modalità di esecuzione, in conformità alle norme e prescrizioni tecniche indicate nelle normative vigenti al fine di ottenere l autorizzazione allo scarico o in conformità ai regolamenti emanati dal gestore dell impianto di depurazione delle acque reflue urbane al fine di ottenere o l allacciamento in fognatura. IN CORSO D OPERA E/O A LAVORI ULTIMATI Il tecnico competente attesta la conformità dell impianto realizzato rispetto a quanto autorizzato in sede progettuale mediante i seguenti metodi, da utilizzare in modo alternativo: GIUDIZIO SINTETICO teso a verificare, in corso d opera e a impianto ultimato: 1) la rispondenza quantitativa e qualitativa alle prescrizioni indicate nell autorizzazione allo scarico o nelle prescrizioni dettate dalle norme locali relative all allacciamento in fognatura; 2) le caratteristiche costruttive e funzionali delle parti non più ispezionabili ad impianto ultimato; 3) la corretta collocazione dell impianto sia nei confronti della costruzione realizzata sia rispetto alle strutture civili e alle altre installazioni. Tale giudizio potrà inoltre essere supportato dalla CERTIFICAZIONE dei materiali utilizzati (rilasciata dal produttore) se sono stati utilizzati in sede progettuale SOLUZIONI TECNICHE CERTIFICATE e da eventuali PROVE IN OPERA tese a garantire che sono state svolte le prove dimostranti la buona evacuazione dello scarico in caso di portata massima e la tenuta agli odori. COLLAUDO a lavori ultimati (se previsto da norme e consuetudini vigenti) teso alla verifica funzionale: 1) dei trattamenti svolti dall impianto; 2) del regolare funzionamento (come portata e tipo del liquame immesso); 3) delle caratteristiche degli effluenti e della loro rispondenza ai limiti fissati nell autorizzazione allo scarico o nelle prescrizioni delle norme locali relative all allacciamento in fognatura. 283

284 ALLEGATO B/2 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.5 Tenuta all acqua IN SEDE PROGETTUALE DESCRIZIONE DETTAGLIATA delle soluzioni tecniche da adottarsi per evitare le infiltrazioni d acqua. A LAVORI ULTIMATI Il tecnico competente dimostra la conformità al requisito mediante: GIUDIZIO SINTETICO teso a controllare, con un ispezione visiva dettagliata la rispondenza delle soluzioni adottate; il giudizio sarà supportato dalle eventuali CERTIFICAZIONI dei materiali e componenti adottati, rilasciate dal produttore. Andranno controllate le pareti perimetrali verticali, gli infissi, le chiusure superiori (tetto, terrazzi), le pareti contro terra, i solai di bagni e cantine, gli elementi d impianti contenenti liquidi. In particolare andranno controllate: le caratteristiche d impermeabilità dei materiali utilizzati e la durabilità nel tempo delle medesime caratteristiche (eventualmente anche tramite CERTIFICAZIONi del produttore basate su prove eseguite in laboratorio, secondo le modalità previste dalle norme relative ai diversi materiali); le modalità d esecuzione e posa in opera, in particolare per quanto riguarda i giunti, le impermeabilizzazioni, le sigillature, le connessioni con altri elementi tecnici, gli elementi esposti alle intemperie (velette, parapetti, etc.), gli infissi; il sistema d evacuazione delle acque meteoriche sulle chiusure superiori esterne (tetto, terrazza, pendenza, converse, grondaie, calate, ecc.). 284

285 ALLEGATO B/2 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.6 Illuminamento naturale IN SEDE PROGETTUALE Per dimostrare il rispetto del livello di prestazione richiesto si possono usare la SOLUZIONE CONFORME ed i tre METODI DI CALCOLO di verifica progettuale di seguito esposti, ognuno esaustivo nei confronti della prova strumentale in opera. Nel caso il progettista utilizzi metodi di verifica diversi da quelli proposti, il raggiungimento del livello di FLDm dovrà essere verificato a lavori ultimati con la prova in opera. Se è utilizzato un metodo di verifica del FLDm puntuale (ad es. metodo C), il criterio per l individuazione dei punti in cui effettuare la verifica con i calcoli è quello indicato per i metodi di verifica a lavori ultimati (vedi FIG.13). Per calcolare il FLDm occorre considerare anche il contesto naturale o antropizzato nel quale l edificio è inserito (edifici prospicienti, ostruzioni, orografia, ecc.) tenendo presente anche le previsioni urbanistiche (edifici ammessi o previsti dagli strumenti urbanistici, ma non ancora realizzati). SOLUZIONE CONFORME Il requisito è convenzionalmente soddisfatto se sono rispettate le seguenti condizioni: rapporto di illuminazione Ri > 1/8 (Ri = rapporto fra la superficie del pavimento e la superficie trasparente dell infisso, esclusa quella posta ad un altezza compresa tra il pavimento e 60 cm, ed al netto di velette, elementi architettonici verticali del medesimo organismo edilizio che riducano l'effettiva superficie illuminante (es. pilastri, colonne, velette esterne, ecc.); superfici vetrate con coefficienti di trasparenza t > 0,7 (vedi anche TAB.2); profondità dello spazio (ambiente), misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, minore od uguale a 2,5 volte l'altezza dal pavimento del punto più alto della superficie trasparente dell infisso; per finestre che si affacciano sotto porticati, il rapporto di illuminazione R i va calcolato con riferimento alla superficie del pavimento dello spazio interessato, aumentata della quota di superficie del porticato prospiciente l'ambiente stesso; per finestre con superficie trasparente ostruita da balconi o aggetti di profondità superiore a 1m, la dimensione della superficie illuminante dovrà essere aumentata di 0,05 m 2 ogni 5 cm di ulteriore aggetto oltre 1 m. Qualora le finestre si affaccino esclusivamente su cortili debbono essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni: l'area dei cortili, detratta la proiezione orizzontale di ballatoi o altri aggetti, deve risultare > a 1/5 della somma delle superfici delle pareti delimitanti il cortile; l'altezza massima delle pareti che delimitano il cortile deve risultare inferiore od uguale a 1,5 volte la media delle distanze fra le pareti opposte; la distanza normale minima da ciascuna finestra al muro opposto > 6 m. METODO DI CALCOLO A Il metodo è applicabile limitatamente al caso di: spazi di forma regolare con profondità, misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, minore o uguale a 2,5 volte l altezza dal pavimento del punto più alto della superficie trasparente dell infisso; finestre verticali (a parete). Per spazi con due o più finestre si calcola il valore di fattore medio di luce diurna (FLDm) di ogni finestra e si sommano i risultati ottenuti. 285

286 La formula per il calcolo del FLDm è la seguente: FLDm = t A S ( 1 r m ) t = Coefficiente di trasparenza del vetro A = Area della superficie trasparente della finestra m 2 = Fattore finestra inteso come rapporto tra illuminamento della finestra e radianza del cielo; = Coefficiente che tiene conto dell arretramento del piano della finestra rispetto al filo esterno della facciata r m = Coefficiente medio di riflessione luminosa delle superfici interne, comprese le finestre S = Area delle superfici interne che delimitano lo spazio m 2 Per il calcolo si procede come segue: 1. determinare t in funzione del tipo di vetro (vedi TAB.5); 2. calcolare A in funzione del tipo di telaio da installare; 3. calcolare S come area delle superfici interne (pavimento, soffitto e pareti comprese le finestre) che delimitano lo spazio; 4. calcolare r m come media pesata dei coefficienti di riflessione delle singole superfici interne dello spazio utilizzando la TAB 1, (si ritiene accettabile convenzionalmente un valore di 0.7 per superfici chiare); 5. calcolare il coefficiente previa determinazione dei rapporti h f /p e di l/p indicati in FIG.1. Individuare sull asse delle ascisse del grafico della medesima figura il valore h f /p indi tracciare la retta verticale fino a che s incontra il punto di intersezione con la curva corrispondente al valore di l/p precedentemente determinato. Da quest ultimo punto si traccia la retta orizzontale che individua sull asse delle ordinate il valore del coefficiente di riduzione ; 6. calcolare il fattore finestra secondo il tipo di ostruzione eventualmente presente: a) nel caso non vi siano ostruzioni nella parte superiore della finestra (aggetti) il fattore finestra può essere determinato in due modi: a.1) il rapporto H-h/L a (FIG.3) viene individuato sull asse delle ascisse del grafico di FIG.2; si traccia poi la verticale fino all intersezione con la curva e si legge sull asse delle ordinate il valore di. a.2) In alternativa si calcola: 1- sen = (dove è l angolo indicato in FIG.3) 2 b) nel caso di ostruzione nella parte superiore della finestra (FIG.4) è determinato con la seguente formula: sen 2 = ( 2 = angolo riportato in FIG.4 e 5) 2 c) nel caso di duplice ostruzione della finestra: ostruzione orizzontale nella parte superiore e ostruzione frontale (ad esempio in presenza di balcone sovrastante la finestra e di un edificio frontale si veda FIG.5): = ( sen 2 sen ) / 2 286

287 FIG.1 l 1, , 9 0, , 7 2 0, 6 1, 5 0, 5 1 0, 4 L / p 0, 8 0, 3 0, 2 0, 1 0, 6 0, 5 0, 4 ascisse: hf / p ordinate: curve: L / p h f / p FIG.2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 H-h / La = tang 287

288 FIG.3 ESEMPIO DI SCHEMI RELATIVI A DUE DIVERSI TIPI DI OSTRUZIONE PER DETERMINARE L ANGOLO h = altezza dal baricentro B della finestra al piano stradale H = altezza del fabbricato contrapposto dal piano stradale La = distanza tra il fabbricato contrapposto (o comunque dell ostacolo) e la finestra 288

289 FIG.4 FIG.5 METODO DI CALCOLO B (INFORMATIZZATO) La verifica consiste nel calcolo del FLDm all interno dell ambiente considerato mediante l uso del programma di calcolo Superlite (Predicting Dayligthting and Ligthting performance): il metodo è riconosciuto altamente affidabile dalla comunità scientifica e abbondantemente validato da prove sperimentali. Il metodo non ha significativi limiti di applicazione e può pertanto essere utilizzato nel caso di: spazi di forma sia regolare sia complessa; spazi prospicienti logge, balconi, ballatoi; qualsiasi tipo di aperture finestrate (finestre verticali, lucernari, ecc.). Il metodo permette di calcolare il FLDm per tutte le condizioni di cielo; ai fini della verifica il calcolo va effettuato scegliendo il cielo coperto CIE standard. METODO DI CALCOLO C Il metodo consente di considerare, oltre alla componente cielo CC, anche il contributo della luce riflessa dall esterno ERC e di quella riflessa dall interno dello spazio considerato IRC e può inoltre essere utilizzato per: spazi di forma sia regolare, sia complessa; spazi prospicienti logge, balconi, ballatoi. Per il calcolo si procede come segue: individuare i punti per ognuno dei quali deve essere determinato il valore FLD i. L individuazione dei punti deve avvenire con il criterio descritto per la prova in opera ed illustrato in FIG.11 e 12; calcolare il fattore di luce diurna FLD i nel punto i: FLD i = [CC + ERC + IRC] t F 0 CC = componente cielo dovuta alla porzione del cielo vista attraverso la finestra (al netto delle ostruzioni) ERC = componente di riflessione esterna IRC = componente di riflessione interna F0 = sup.vetrata/sup. tot. finestra t = coefficiente di trasparenza del vetro ( vedi TAB.5 ) 289

290 calcolare il fattore di luce diurna medio (FLDm) come media dei valori di FLD i precedentemente determinati: FLD1 + FLD2 + FLD3 + FLD FLD i +...FLDn FLDm = n DETERMINAZIONE DI CC (COMPONENTE CIELO) La componente considera la quantità di luce che giunge nel punto in esame dalla porzione di cielo vista attraverso la finestra, quindi escludendo la porzione di cielo ostruita. Per il calcolo si procede mediante l utilizzo del metodo B.R.S.1 che si basa sul doppio goniometro. Tale metodo consiste nel calcolare: sul goniometro principale la componente cielo CC* di una superficie trasparente di larghezza infinita e di altezza uguale alla finestra in oggetto; sul goniometro secondario la componente cielo CC di una superficie trasparente di larghezza pari a quella della finestra in oggetto mediante la trasformazione del valore CC* precedentemente determinato. Il goniometro riportato in FIG.13 si utilizza nel caso di finestre verticali, quello di FIG.14 nel caso di lucernari orizzontali. Per ognuno dei punti scelti secondo il criterio illustrato in FIG. 11 e 12 si procede come segue: sulla sezione verticale dello spazio in esame si posizioni il centro del goniometro principale nel punto P come indicato in FIG.6 (P è posto su un piano orizzontale ad un altezza dal pavimento che nel caso di destinazione residenziale è di cm 90, mentre nel caso di altre destinazioni coincide con l altezza del piano di lavoro in funzione dell attività svolta nello spazio considerato rispetto al quale si vuole condurre l analisi); tracciare le semirette QP e RP e leggere i due valori in corrispondenza della loro intersezione con l arco di lettura della componente cielo CC* (nell esempio di FIG.6 si legge 10,0% e 0,5%). Nel caso di ostruzione verticale (es. edificio prospiciente) la retta PR è quella indicata in FIG.7, se invece l ostruzione è paragonabile ad un aggetto, la retta PQ è quella indicata in FIG.8; calcolare il valore della componente cielo CC* per finestra infinita come differenza fra i valori precedentemente letti (ad es.: CC* = QP - RP = 9,5% come indicato in FIG.6); individuare sul goniometro principale (sul semicerchio che individua gli angoli di elevazione) l altitudine media della finestra (in gradi) che corrisponde alla bisettrice dell angolo (formato dalle rette QP e RP) e il piano orizzontale; ad es.: altitudine media = ( )/2= 29, (vedi FIG.6); sulla pianta dell ambiente in esame centrare il goniometro secondario sul punto P i (vedi FIG.9) e tracciare le rette MP e NP (nel caso di ostruzione unire P con i punti estremi dell ostruzione); in corrispondenza delle intersezioni delle rette MP e NP con il semicerchio relativo all angolo di altitudine media (nell esempio = 29 ) si leggano i valori del fattore di correzione Fc1 e Fc2 sulle curve di livello più vicine; (i valori che si leggono nell esempio di FIG.9 sono: Fc1 = 0,24 per M, Fc2 = 0,44 per N); calcolare il fattore di correzione: Fc = Fc1 Fc2 Le letture relative a Fc1 e Fc2 devono essere sommate se poste su entrambi i lati dell asse centrale (nell esempio Fc = = 0.68); devono essere viceversa sottratte se poste dalla stessa parte rispetto a tale asse; calcolare il valore corretto CC = CC* Fc (nell esempio CC = = 6.4% ). 290

291 FIG.6 291

292 FIG.7 FIG.8 FIG.9 292

293 DETERMINAZIONE DI ERC (COMPONENTE RIFLESSA DALL ESTERNO) La componente considera quella parte di luce diurna che giunge sul punto di verifica riflessa dalla superficie considerata come ostruzione alla componente cielo CC (ad es. edifici ed elementi di paesaggio), in quanto le superfici delle ostruzioni esterne si considerano come una porzione di cielo a radianza ridotta. Il metodo di calcolo della componente riflessa esternamente è del tutto simile a quello della componente cielo e consiste nel : calcolare, con il metodo prima descritto, il valore della componente cielo con riferimento alle sole superfici ostruenti (vedi FIG.10) e moltiplicare il valore ottenuto per un coefficiente che rappresenta la media pesata della riflessione luminosa delle superfici esterne ostruenti la porzione di cielo (per determinare la suddetta media pesata si utilizza la TAB. 1); in alternativa si ritiene accettabile un coefficiente pari a 0.2. TAB. 1 Materiale e natura della superficie Coefficiente di riflessione luminosa Intonaco comune bianco recente o carta 0,8 Intonaco comune o carta di colore molto chiaro (avorio, giallo, grigio) 0,7 Intonaco comune o carta di colore chiaro (avorio, rosa chiaro) 0,6 0,5 Intonaco comune o carta di colore medio (verde chiaro, azzurro chiaro) 0,5 0,3 Intonaco comune o carta di colore scuro (verde oliva, rosso) 0,3 0,1 Mattone chiaro 0,4 Mattone scuro, cemento grezzo, legno scuro, pavimenti di tinta scura 0,2 Pavimenti di tinta chiara 0,6 0,4 Alluminio 0,8 0,9 FIG.10 DETERMINAZIONE DI IRC (COMPONENTE RIFLESSA DALL INTERNO) Per il calcolo di tale componente si utilizzi la seguente formula: 0.85 A IRC = (C mb + 5 ma ) S tot (1- r m ) A = Superficie dei soli vetri delle finestre (esclusi i telai) S tot = Somma delle superfici delimitanti l ambiente (comprese le finestre) r m = Coefficiente medio di riflessione luminosa delle superfici S (si assume convenzionalmente r m = 0.7 ovvero si utilizza la TAB.1); mb = Coefficiente medio di riflessione luminosa delle superfici interne posizionate nella parte inferiore dello spazio considerato (pavimento, mobilio, parte bassa delle pareti); ma = Coefficiente medio di riflessione luminosa delle superfici interne posizionate nella metà superiore dello spazio (soffitto e parte alta delle pareti); 293

294 C = Coefficiente dipendente dal grado di ostruzione esterno; per la sua determinazione si utilizzi la seguente TAB. 2. TAB. 2 ANGOLO DI OSTRUZIONE C Il valore di IRC così calcolato è considerato costante in tutti i punti dell ambiente. In alternativa al metodo appena descritto, per il calcolo di IRC possono essere utilizzati: a) il metodo dei nomogrammi della Building Research Station, BRE Digest, n.42; b) il seguente metodo tabellare: il valore minimo della componente IRC riflessa dalle superfici interne dello spazio considerato è determinato in funzione del rapporto tra le superfici finestrate e la superficie del pavimento, avendo assunto il coefficiente di riflessione luminosa del soffitto pari a 0,7 ed ostruzioni esterne che formano un angolo di 20 rispetto all orizzontale (vedi TAB.3). TAB.3 Coefficiente di riflessione medio del pavimento sup. finestra in rapporto alla sup. pavimento [%] Coefficiente medio di riflessione luminosa delle pareti (escluse le finestre) NOTA: la percentuale di 12.5 corrisponde al rapporto fra finestra e pavimento di 1/8 ed i dati corrispondenti sono stati ricavati per interpolazione. La tabella precedente è pensata per spazi con una superficie in pianta di circa 40 m 2 ; per spazi di dimensione molto diversa ed in particolare per superfici intorno ai 10 m 2 (ad es. spazi abitativi compresi tra 9 e 14m 2 ) e per superfici intorno ai 90 m 2 occorre applicare al valore ottenuto dalla precedente tabella un fattore correttivo desunto dalla successiva tab.4 TAB.4 Superficie in pianta Coefficiente di rinvio delle pareti 0,2 0,4 0,6 0,8 Fattori di correzione 10 m 2 0,6 0,7 0,8 0,9 90 m 2 1,4 1,2 1,0 0,9 DETERMINAZIONE DI T (COEFFICIENTE DI TRASPARENZA DEL VETRO) 294

295 La trasparenza del vetro deve essere corretta in relazione all ambiente in cui è ubicata la costruzione, alle attività svolte e alla frequenza della manutenzione e della pulizia. Per funzioni abitative o uffici (con finestre verticali) si utilizza il valore di t ricavato dalla TAB.5 ovvero il valore fornito dal produttore. TAB.5 TIPO DI SUPERFICIE TRASPARENTE Vetro semplice trasparente Vetro retinato Doppio vetro trasparente t Per funzioni diverse il valore di t va ridotto in funzione dell ubicazione dell edificio, della giacitura della finestra e dell attività svolta. Si può ricavare il fattore moltiplicativo di riduzione di t dalla seguente TAB.5: TAB. 6 ATTIVITÀ UBICAZIONE DELL'EDIFICIO GIACITURA DELLA FINESTRA NON INDUSTRIALE O INDUSTR. PULITO INDUSTRIALE SPORCO Area non industriale Verticale Inclinata Orizzontale Area industriale Verticale Inclinata Orizzontale DETERMINAZIONE DI F O (FATTORE DI OSTRUZIONE DELLA FINESTRA) Quando si hanno a disposizione gli elementi di riferimento (tipo di telaio prescelto) il valore F dal rapporto: o risulta F o = W S W = superficie dei vetri S = superficie finestra A LAVORI ULTIMATI Nel caso in cui il progettista abbia utilizzato in sede progettuale la SOLUZIONE CONFORME o uno dei metodi di calcolo proposti, non è necessario verificare il raggiungimento del livello di prestazione con prove in opera ed il tecnico competente dimostra la conformità dell opera realizzata al progetto ed al requisito mediante DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, con particolare riferimento agli elementi e ai dati riportati in sede progettuale ed utilizzati per la soluzione conforme o per i calcoli. Nel caso il progettista abbia utilizzato in sede progettuale metodi di calcolo diversi da quelli precedentemente descritti o dalla soluzione conforme proposta, dovrà verificare la conformità dell opera realizzata a quella progettata mediante PROVA IN OPERA, come di seguito specificato. Si scelgano, sulla base dei fattori che determinano la prestazione considerata, gli alloggi e gli spazi con caratteristiche tali da poterli definire come i più "sfavoriti" (quelli con minore vista del cielo); la verifica in opera dovrà essere eseguita in almeno due spazi dell edificio scelti fra quelli più sfavoriti. La misura di illuminamento esterno Ee va eseguita su un piano orizzontale. Il piano, oltre a essere in grado di vedere l intera volta celeste (in genere si considera come piano orizzontale quello della copertura dell organismo edilizio), non deve essere sottoposto all'irraggiamento diretto del sole (in pratica la misura richiede un cielo uniformemente coperto). 295

296 Durante le misure lo strumento deve essere appoggiato su un piano orizzontale. Effettuare le misure di illuminamento interno Ei ed esterno Ee con l uso contemporaneo di due luxmetri, dei quali sia stata precedentemente verificata la congruenza. In alternativa è possibile eseguire le misure esterne ed interne di ciascun punto in successione, purché rapida, soprattutto se le condizioni di illuminazione esterna sono mutevoli. L illuminamento medio interno Eim sarà calcolato come media degli illuminamenti nei punti considerati: tali punti, per uno SPAZIO DI FORMA REGOLARE, sono almeno 4, situati all incrocio degli assi posti a 1/4 e a 3/4 dello spazio in oggetto (vedi FIG.11). Nel caso di uno SPAZIO DI FORMA IRREGOLARE occorre suddividere lo spazio in subspazi di forma regolare ed Individuare i punti di prova in ogni subspazio secondo il criterio usato per gli spazi regolari (vedi FIG. 12). Per ogni subspazio calcolare la media aritmetica dei valori di illuminamento rilevati nei quattro punti di misura e determinare il corrispondente valore del fattore di luce diurna medio. Il valore del FLDm dello spazio complessivo sarà calcolato come media pesata dei fattori di luce diurna medi di ogni singolo subspazio. Nel caso di SPAZI DESTINATI A FUNZIONI PLURIME, poiché il livello del fattore di luce diurna medio deve essere soddisfatto almeno nei punti fissi di lavoro, i quattro punti di misura dell illuminamento interno sono scelti, con lo stesso metodo descritto nelle figure precedenti, all interno dell area che comprende i punti fissi di lavoro e almeno i 9 m 2 intorno ai medesimi punti fissi di lavoro. In tutti e tre i casi (spazi regolari, irregolari e spazi per funzioni plurime) il valore di FLDm è ottenuto dal rapporto: FLD m = E im /Ee FIG 11 SPAZI DI FORMA REGOLARE FIG

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