Tale danno, oltre ad essere di natura patrimoniale, è pure non patrimoniale, in quanto lede il diritto all abitazione, di rilievo costituzionale.

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1 Danno non patrimoniale, inadempimento, contratto di locazione, bene pignorato Tribunale Roma, sentenza Qualora il contratto, per essere stato stipulato in epoca successiva al pignoramento, sia inopponibile all aggiudicatario del bene, il conduttore, che non sia stato avvertito dall esistenza del pignoramento dell immobile, ha diritto, a seguito dell estromissione da parte dell aggiudicatario, al risarcimento del danno verso il locatore. Tale danno, oltre ad essere di natura patrimoniale, è pure non patrimoniale, in quanto lede il diritto all abitazione, di rilievo costituzionale. Sono risarcibili i pregiudizi morali, psicologici (come danno psichico) ed esistenziali, ma è necessaria la prova. ( 1-31 ) () Riferimenti normativi: artt c.c.. (1) In tema di inadempimento contrattuale e danno non patrimoniale, si veda Tribunale Roma, sez. XI, sentenza (2) Sul tema dei danni bagattellari, di veda Cassazione civile, SS.UU., sentenza n (3) In tema di danno biologico e tabelle ministeriali, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza n (4) In tema di quantificazione del danno alla persona e tabelle milanesi, si veda Tribunale Milano, sez. V civile, sentenza n (5) In tema di danno morale consequenziale, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza n (6) In tema di danno non patrimoniale risarcibile nei casi di pericolo presunto, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza n (7) In tema di danni non patrimoniali e maltrattamenti ad una donna, si veda Cassazione penale, sez. VI, sentenza n (8) In tema di danno non patrimoniale e stress, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza n (9) Sul danno da stress da irragionevole durata del processo, si veda Cassazione civile, sez. I, sentenza n (10) Sul danno esistenziale da stress pubblicitario, si veda Cassazione civile, SS.UU., sentenza n (11) In tema di danno non patrimoniale comprensivo sia del pregiudizio di ordine morale che del pregiudizio esistenziale, si veda Tribunale Pinerolo, sentenza (12) In tema di danno morale e presunzione, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza n (13) In tema di danni da morte, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza n 458, con nota di VIOLA. (14) In tema di danno non patrimoniale ed unicum, si veda Corte d'appello Perugia, sentenza (15) Sul tema della rilevanza solo descrittiva inerente le voci di danno, si veda Tribunale Milano, sentenza n (16) In tema di uccisione del gatto e danno non patrimoniale, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza n 4493, con nota di BUFFONE e videointervento di VIOLA. (17) In materia di danno esistenziale che confluisce nel danno morale, si veda Cassazione civile, SS.UU., sentenza n (18) In materia di protesto illegittimo e lesione dell immagine, si veda Tribunale Lecce, sez. Maglie, sentenza (19) In materia di danni da fumo e danno esistenziale, si veda Cassazione civile, SS.UU., sentenza n 794.

2 (20) In materia di necessità dell intergale risarcimento del danno alla persona, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza n 469. (21) In materia di uranio impoverito e danno non patrimoniale, si veda Tribunale Firenze, sez. II civile, sentenza (22) In materia di quantificazione del danno morale (dopo le Sezioni Unite) si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza n (23) Tra le sentenze più recenti, immediatamente successive alle SS.UU. 2008, si veda Tribunale di Lecce, sezione di Maglie, 368/2008, con nota di MAGGIULLI. (24) In tema di danno non patrimoniale, si veda Cassazione Civile, SS.UU., , n (si vedano anche le video riflessioni di VIOLA, in materia di integralità del risarcimento del danno alla persona, e le video riflessioni di CESARI, nell ambito del convegno Il Risarcimento del danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali tenutosi in Roma il 24 novembre 2008 presso il Palazzo Marini della Camera dei Deputati. (25) Per la lettura dell ordinanza di rimessione, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza , n (vedi video-riflessioni di VIOLA e video-riflessioni di CESARI). (26) Si veda anche Cassazione civile SS.UU /2008 in materia di spot illegittimo. (27) In favore del danno esistenziale, si veda Cassazione civile 2379/2008. (28) In materia di danno parentale e prova, si veda Cassazione civile 20987/2007. (29) In dottrina, si veda anche PLENTEDA, il Danno esistenziale bagattellare e transeunte e VIOLA, Il danno esistenziale come mancato guadagno non patrimoniale, nonché VIOLA, Il mancato guadagno non patrimoniale (o danno esistenziale?) dopo le SS.UU. e BUFFONE, Il danno non patrimoniale a 3 mesi dalle S.U.: cosa è cambiato?. (30) Sul tema del danno tanatologico, si veda il focus di D APOLLO, Danno tanatologico: la giurisprudenza recente, nonché VIOLA-TESTINI-MARSEGLIA, Il danno tanatologico. (31) In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, con particolare attenzione a quello psichico, si veda CAPRI, Lo psicologo forense e l accertamento del danno psichico, esistenziale e morale; relativamente alla prova del turbamento psicologico, si veda RUFFINI, La prova del turbamento psicologico attraverso la consulenza dello psicologo forense. Relativamente alle relazioni del CONVEGNO NAZIONALE Pecunia doloris: il valore risarcitorio della persona e della sofferenza esistenziale dopo le Sezioni Unite tenutosi presso la Sala delle Conferenze, Palazzo Marini, CAMERA dei DEPUTATI il 6 maggio 2009, si vedano: - CESARI, Pecunia doloris: il valore risarcitorio della persona e della sofferenza esistenziale; - VIOLA, Percentualizzazione del danno morale e reductio ad unum del danno biologico; - BUFFONE, Possibili censure di costituzionalità sul danno biologico omnicomprensivo; - RIPONTI, L elemento soggettivo del reato e le conseguenze risarcitorie; - CRICENTI, Alcune questioni sul danno non patrimoniale a seguito di SS.UU. n /2008. Altresì, per approfondimenti in DOTTRINA, si vedano: - VIOLA (a cura di), Il contratto. Validità, inadempimento, risarcimento, CEDAM, 2009, 1141; - VIOLA, I danni da morte e da lesioni alla persona, CEDAM, 2009; - FANTETTI, Diritto di autodeterminazione e danno esistenziale alla luce della recente pronuncia delle S.U. della Cassazione, in Responsabilità civile (La), 2009, n. 1, UTET; - VIOLA, Il danno nelle relazioni affettive con cose e animali, in Responsabilità civile (La), 2009, n. 2, UTET; - VILLANI, Perdita dell'animale d'affezione: danno esistenziale?, in Responsabilità civile (La), 2008, n. 8-9, UTET; - CARBONE P., Ulteriori riflessioni sul danno esistenziale, in Danno e Responsabilità, IPSOA, 2008, 2; - CESARI, Il risarcimento del nuovo danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali; - VIOLA, Il mancato guadagno esistenziale, in Studium Iuris, 2/2006, pag. 131; - DE GIORGI, Lesione del diritto all'ordine e risarcimento del danno esistenziale, Studium Iuris, 2008,

3 n. 2, CEDAM, p. 224; - ZAULI, L'impotenza è danno esistenziale: va risarcito chi, a causa di un incidente, ha perduto il suo vigore sessuale, in Responsabilità civile (La), 2008, n. 1, UTET, p. 25; - CARBONE P., Ulteriori riflessioni sul danno esistenziale, in Danno e responsabilità, 2008, n. 1, IPSOA, p. 210; - CASSANO, Rapporti tra genitori e figli, illecito civile e responsabile. La rivoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni alla luce del danno esistenziale, in Vita notarile, 2007, n. 1, EDIZIONI GIURIDICHE BUTTITTA, parte II, p. 315; - LIBERATI, Il danno esistenziale nella giurisprudenza amministrativa, 2007, GIUFFRÈ; - CASSANO, La giurisprudenza del danno esistenziale, 2007, CEDAM. (Fonte: Altalex Massimario 35/2009) danno non patrimoniale contratto di locazione bene pignorato Tribunale di Roma Sentenza 23 settembre 2009 (g.u. Di Marzio) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE in persona del dr. Mauro Di Marzio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero del ruolo generale degli affari contenziosi dell anno 2008, discussa e decisa all udienza del giorno 23 settembre 2009 e vertente TRA A. M., con domicilio eletto in Roma, largo Colli Albani 14, presso lo studio del procuratore avvocato Giovanni Faragasso, rappresentante e difensore per procura in atti PARTE RICORRENTE E S. V. PARTE RESISTENTE CONTUMACE

4 OGGETTO: restituzione deposito cauzionale e risarcimento danni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il giorno 30 luglio 2008 A. M. ha agito nei confronti di S. V. e ne ha chiesto condanna alla restituzione del deposito cauzionale costituito in dipendenza della pregressa locazione dell'immobile situato in Roma, via ALFA, per l'importo di 1.600,00, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in dipendenza della cessazione della stessa locazione. La ricorrente, a fondamento della domanda, dopo aver riferito di aver preso in locazione abitativa, in forza di contratto del 29 giugno 2006, dietro costituzione del deposito cauzionale nella misura indicata, il menzionato immobile dal resistente, il quale se ne era dichiarato proprietario, ha aggiunto di aver appreso, il 4 aprile 2008, che l'immobile era stato venduto all'asta all'esito di un'esecuzione forzata immobiliare iniziata nel 1994 ed acquistato da tale C., sicché ella era stata costretta a trasferirsi altrove, sopportando la relativa spesa e patendo altresì danni morali, psicologici ed esistenziali per essere stata privata della propria abitazione. All esito della fissazione dell udienza di discussione e della notificazione del ricorso e del decreto, S. V. ha optato per la contumacia. La causa, istruita con prova testimoniale e produzione di documenti, è stata discussa e decisa all udienza del giorno 23 settembre MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La domanda è fondata nei limiti che seguono. 2. Risulta dagli atti che l'appartamento concesso in locazione ad uso abitativo mediante contratto del 29 giugno 2006 era già da tempo sottoposto, in effetti, ad esecuzione forzata immobiliare ad istanza di Banca Intesa Spa, esecuzione conclusasi con decreto di trasferimento dell'8 maggio 2008 in favore dell'acquirente C., il quale, divenuto proprietario della cosa, ha eseguito il proprio titolo nei confronti della A. M.. Il locatore resistente S. V., dunque, ha concesso l'immobile in locazione mentre era in corso la procedura esecutiva ed il rapporto di locazione, in dipendenza della vendita dell'immobile sottoposto ad esecuzione e della successiva esecuzione del decreto di trasferimento, è cessato, e la conduttrice è stata costretta al rilascio dell'immobile locato in epoca ben antecedente al fisiologico spirare del rapporto di locazione, sottoposto alla durata quadriennale rinnovabile prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge n. 431 del Sicché, cessato il rapporto locatizio in dipendenza del menzionato evento, è anzitutto evidente che la ricorrente abbia diritto alla restituzione del deposito cauzionale. È superfluo rammentare, infatti, che il locatore deve restituire il deposito cauzionale, unitamente agli eventuali interessi non corrisposti alle scadenze annuali, una volta che il vincolo contrattuale si sia risolto ed il conduttore circostanza sulla quale non vi è in questo caso discussione abbia integralmente adempiuto le proprie obbligazioni (Cass. 8 agosto 1997, n. 7360; Cass. 20 gennaio 1997 n. 538; Cass. 15 dicembre 1987, n. 9287; Cass. 27 giugno 1972, n. 2206). Segue condanna del resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di 1600,00, con interessi nella misura legale dal 29 giugno 2006.

5 4. Inoltre, avuto riguardo all obbligazione gravante sul locatore di assicurare al conduttore il godimento della cosa locata nell'intero arco temporale coperto dalla pattuizione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1571 e 1575 c.c., non v'è dubbio che il locatore sia incorso, a seguito dell'esecuzione del decreto di trasferimento, in palese inadempimento, con il sorgere della conseguente obbligazione risarcitoria sancita in via generale dall'articolo 1218 c.c.. Difatti, qualora il contratto, per essere stato stipulato in epoca successiva al pignoramento, sia inopponibile all aggiudicatario del bene, il conduttore, che non sia stato avvertito dall esistenza del pignoramento dell immobile, ha diritto, a seguito dell estromissione da parte dell aggiudicatario, al risarcimento del danno verso il locatore (v. Cass. 25 agosto 1989, n. 3780; Cass. 22 luglio 1991, n. 8166, entrambe riferite al danno conseguente al mancato godimento dell immobile fino alla scadenza della locazione). 5. La ricorrente, in proposito, chiede anzitutto, a titolo di danno patrimoniale, l'importo di 1800,00 corrisposte al C. a ristoro della permanenza nell'immobile per i mesi di maggio e giugno Ma, in effetti, tale somma è dovuta limitatamente ad 200,00, dal momento che la A. M. ha sì pagato al C. (quest'ultimo è stato sentito come teste ed ha confermato la circostanza), ma non risulta invece aver corrisposto alcunché, in relazione al periodo, al S. V., sicché dall esborso in favore del C. ( 1.800,00) va detratto quello non effettuato in favore del S.V. ( 1.600,00). La detta somma di 200,00, vertendosi in ipotesi di obbligazione di valore, rapportata all'attualità in dipendenza del diminuito potere di acquisto della moneta nonché addizionata dell'ulteriore pregiudizio per il mancato godimento della medesima nell'arco temporale considerato, può ad oggi essere equitativa mente liquidata in 240,00, con interessi legali dalla pronuncia al saldo 6. La stessa ricorrente, inoltre, lamenta di aver dovuto sopportare la spesa per il canone di locazione, riferito allo stesso mese di giugno, per il godimento del nuovo immobile in cui si è trasferita a seguito della stipulazione di un nuovo contratto di locazione, prodotto in atti, con tale Z., verso il medesimo canone mensile di 800,00. Da quest'ultimo contratto, però, risulta che il nuovo rapporto di locazione ha avuto inizio il 18 giugno 2008: e dunque il canone pagato ha coperto anche il periodo fino al 18 luglio dello stesso anno. Il danno subito, allora, deve essere commisurato ai dodici trentesimi dell'importo corrisposto al C. per il mese di giugno: ossia a 320,00. Tale somma, vertendosi in ipotesi di obbligazione di valore, rapportata all'attualità in dipendenza del diminuito potere di acquisto della moneta nonché addizionata dell'ulteriore pregiudizio per il mancato godimento della medesima nell'arco temporale considerato, può ad oggi essere equitativa mente liquidata in 400,00, con interessi legali dalla pronuncia al saldo. 7. La conduttrice ricorrente, inoltre, ha chiesto il risarcimento dell'ulteriore danno determinato dalla necessità di traslocare: ma, al riguardo, non vi sono prove agli atti del quantum del pregiudizio subito e, evidentemente, mancano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 1226 c.p.c., dal momento che il danno bene avrebbe potuto essere provato nel suo preciso ammontare. 8. La ricorrente inoltre chiesto il risarcimento dei danni «morali, psicologici ed esistenziali» quantificati in ,00. Ella, in proposito, ha lamentato sia l'ansia derivatale all'aver appreso di dover sloggiare dalla propria abitazione, sia le compromissioni relazionali conseguite al fatto, anche per aver dovuto impiegare il proprio tempo alla ricerca del nuovo alloggio.

6 8.1. Sulle circostanze il teste M. ha dichiarato: «Effettivamente la ricorrente, quando si è resa conto di dover lasciare repentinamente il proprio alloggio, ha attraversato un momento di seria difficoltà emotiva anche in considerazione della sua condizione di extracomunitaria e della conseguente maggior difficoltà di reperimento di un alloggio... Era particolarmente preoccupata, perché, per la sua già detta condizione di extracomunitaria, temeva in particolare che la mancanza di un'abitazione potesse comportare la revoca del permesso di soggiorno... Per trovare la nuova casa ha impiegato un paio di mesi e l'ho aiutata anch'io. Se andavo io mi dicevano di sì e quando vedevano lei dicevano di no». Il teste C., ossia l'acquirente dell'immobile, ha dichiarato: «Ho conosciuto la ricorrente dopo l'acquisto dell'immobile da parte mia e posso confermare che la stessa si è dovuta trasferire altrove, ha sopportato le spese di trasloco e, avendola io autorizzata a rimanere nell'alloggio per il tempo necessario a trovare un'altra sistemazione, ha pagato le rate di mutuo maturate in quel periodo... Effettivamente la ricorrente era molto preoccupata dalla inattesa situazione verificatasi. In particolare, in più di un'occasione è capitato che si sia messa a piangere per telefono, lamentando che non sapeva dove andare. La sua preoccupazione era rivolta in particolare alla presenza nell'alloggio della sua sorella minore. Inoltre nell'immobile viveva un'altra persona che a mio giudizio era in condizioni psichiche precarie, che a seguito dello sfratto sono precipitate. Questa persona accusava la ricorrente di essere la causa dello sfratto. Ho assistito ad un litigio tra loro piuttosto intenso. Poi, con l'aiuto del teste prima escusso, che ha fatto da interprete, i rapporti tra noi si sono normalizzati ed abbiamo trovato un accordo per il rilascio bonario dell'alloggio» Come si sa, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn , 26973, 26974, 26975) hanno riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, sebbene soltanto in caso di lesione di un diritto inviolabile garantito dalla Costituzione Qui non occorre chiedersi se tale limitazione abbia un fondamento giuridico, giacché il contratto di locazione abitativa, del quale in questo caso si discorre, è diretto a realizzare un interesse, quello appunto all'abitazione, sicuramente protetto dalla Costituzione entro l'alveo dei diritti inviolabili di cui all'articolo 2 Cost. (Corte cost. 28 luglio 1983, n. 252; Corte cost. 25 febbraio 1988, n. 217; Corte cost. 7 aprile 1988, n. 404; Corte cost. 14 dicembre 2001, n. 410; Corte cost. 21 novembre 2000, n. 520; Corte cost. 25 luglio 1996, n. 309). Sicché, seguendo l'impostazione patrocinata dalle Sezioni Unite, ricorre senz'altro in questo caso, dall'angolo visuale del danno-evento, la lesione di un interesse inviolabile protetto dalla Costituzione Passando all'esame del pregiudizio concretamente subito, la ricorrente ha lamentato, come si è detto, pregiudizi morali, psicologici ed esistenziali Con l'espressione pregiudizio psicologico è da credere che la A. M. abbia inteso riferirsi al danno biologico, sotto forma di danno psichico: danno che non può essere riconosciuto, non risultando alcuna compromissione della sfera della salute della donna È sicuramente dovuto, invece il risarcimento del danno morale, ossia della sofferenza interiore determinata nel danneggiato dall'illecito e, in questo caso, dall'inadempimento: non v'è dubbio, in proposito, che la sola lettura razionale delle citate sentenze delle Sezioni Unite conduca a ritenere che esse abbiano riconosciuto la risarcibilità del danno morale (non solo in caso di reato ma) in ogni caso di lesione di diritti inviolabili. Orbene, dall'espletamento della prova testimoniale prima trascritta risulta evidente che la conduttrice ha attraversato un periodo di forte preoccupazione, dunque proprio di sofferenza interiore,

7 determinata dalla prospettiva di rimanere senza casa. Il che, evidentemente, si pone con l'evento dedotto in rapporto di piena regolarità causale: è cioè del tutto normale ritiene il tribunale che chiunque, messo improvvisamente dinanzi alla prospettiva di dover sloggiare dalla propria abitazione, nei ricavi sensazioni di ansia, inquietudine, angoscia, pena, afflizione, o comunque dir si voglia. In questo caso, poi, la valutazione deve essere personalizzata tenendo conto della particolare condizione di extracomunitaria (proveniente dal Ghana) della conduttrice, con la conseguente intuibile maggior difficoltà di trovare un'altra abitazione, difficoltà ben rappresentata dal primo dei testi sentiti («Se andavo io mi dicevano di sì e quando vedevano lei dicevano di no»). E inoltre la valutazione personalizzata del danno patito non può prescindere dalla considerazione ulteriore che la ricorrente aveva a suo carico una sorella minore, il che ha senz'altro aggravato il suo stato emotivo di preoccupazione Quanto al risarcimento del danno esistenziale, le citate sentenze riconoscono che «pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona»: e dunque non v'è dubbio che il risarcimento del danno esistenziale determinato dalla lesione del diritto all'abitazione sia in astratto risarcibile. Ma, mentre la A. M. ha ben rappresentato il danno morale subito, non altrettanto esattamente (ed anzi neppure approssimativamente) ha descritto il danno esistenziale, ossia l impedimento allo svolgimento di attività realizzatrici della persona patito per effetto dell inadempimento. Ed allora, pure essendo intuitivo, in generale, che lo sradicamento dalla propria abitazione possa produrre danno esistenziale (si pensi, in una grande città, allo spostamento da un quartiere ad un altro, con la perdita o la maggiore difficoltà dei rapporti personali che prima si avevano), occorre in questo caso limitarsi a constatare che nulla di preciso è stato descritto, se non per un accenno generico al tempo impiegato per cercare l'altra abitazione poi reperita. Ora, è vero che la sottrazione di tempo può dar luogo a danno esistenziale in quanto impedisce, per l'appunto, l'espletamento di attività realizzatrici. Ed è altrettanto vero che, al riguardo, il giudice ben può avvalersi del ragionamento presuntivo e del ricorso all id quod plerumque accidit. Ma occorre almeno che il danneggiato abbia compiutamente allegato il danno. In questo caso, invece, il tribunale non sa proprio nulla di ciò che è accaduto nella vita della A. M., dal punto di vista relazionale, in conseguenza del trasloco: né se abbia in tal modo visto compromessi i rapporti che in precedenza aveva (il tribunale non sa, tra l'altro, se la nuova casa della ricorrente sia lontana o vicina alla precedente); né quanto impiego di tempo, anche approssimativamente, abbia richiesto alla ricorrente la ricerca della nuova abitazione; né quali attività potrebbero essere state impedite o compromesse. Nulla dunque per danno esistenziale Passando alla liquidazione del danno morale che si è ritenuto provato, essa va parametrata, naturalmente, all'entità della sofferenza inflitta per effetto dell'inadempimento, la quale va commisurata, per un verso, alla natura dolosa del medesimo e, per altro verso, alla natura dell'interesse che l inadempimento ha colpito, il tutto in relazione alla persona della danneggiata. Sotto il primo aspetto, è da ritenersi ovvio che, anzitutto dal versante del danno morale, la connotazione dolosa dell'inadempimento sia di per se stessa causa di aggravamento del danno: ciascuno è almeno in una certa misura disposto, se non a tollerare, a giudicare con minor rigore le altrui condotte di colpa lieve, colpa in cui, in definitiva, ciascuno può prima o poi incorrere. Ed invece l'aggressione apportata con dolo non può che acuire la ferita interiore e rendere più intensa la sofferenza, nelle sue diverse forme.

8 Nel caso in esame, allora, non resta se non osservare che il S.V. ha taciuto alla conduttrice una circostanza di cui era evidentemente a conoscenza, ossia la pendenza della procedura esecutiva immobiliare sul bene di sua proprietà: egli ha quindi agito consapevolmente, perciò con dolo. Sotto il secondo versante, si è già detto del rilievo del diritto all'abitazione. L'abitazione cioè «costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell individuo, un bene primario il quale deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge» (Corte cost. 28 luglio 1983, n. 252). Anche della individuale condizione della A. M. si è già discorso. Tenuto conto di tutto ciò, nonché della durata della vicenda, conclusasi (positivamente con il reperimento di una nuova abitazione) nell'arco di circa tre mesi, il tribunale stima equo riconoscere il risarcimento del danno morale nella misura di 3.500,00 all'attualità: come parametro di riferimento (in mancanza di precedenti di analogo tenore) può rammentarsi che la giurisprudenza sul danno morale, al di fuori delle lesioni della salute, si è formata soprattutto con riguardo alle lesioni dell'onore e della reputazione, e la somma riconosciuta appare ad un dipresso corrispondente a quella liquidata per condotte diffamatorie di non particolare rilievo. 9. La somma complessivamente dovuta alla ricorrente ammonta dunque a 4.140,00, con interessi dalla pronuncia al saldo, oltre all'importo del deposito cauzionale con gli interessi. 10. Le spese seguono la soccombenza. PER QUESTI MOTIVI definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A. M. nei confronti di S. V., così provvede: 1.- condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di: a) 1.600,00, con interessi nella misura legale dal 29 giugno 2006; b) 4.140,00, con interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo; 2.- condanna la parte resistente al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi 2.000,00, di cui 200,00 per esborsi e 800,00 per diritti. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre ( da )

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