Vale la pena PERIODICO DELL ASSOCIAZIONE BERGAMASCA AGENTI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
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- Livio Antonucci
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1 UNIONE SINDACATI AGENTI E RAPPRESENTANTI COMMERCIO ITALIANI LE PAGINE DELL AGENTE DI COMMERCIO PERIODICO DELL ASSOCIAZIONE BERGAMASCA AGENTI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO Vale la pena a cura del Presidente Antonio Bellini Anno 14 - N 1 - Ottobre 2014 Sped. A.P. L. 27/02/2004 n 46 art. 1 comma 1 Editore Usarci Bergamo Abarc Via Generale Dalla Chiesa, 10/ Treviolo (Bg) Dir. Resp. Ezio Grandi Reg. Trib. Bergamo n 47-14/10/00 Stampa Maggioni Printing di Maggioni Sergio Via Marconi, 65 - Ranica (Bg) Costo copia 1,25 - Abbonamento annuale 5,00 Stiamo lavorando per voi. Espressione storica e notoriamente diffusa che troviamo ovunque vi siano dei lavori in corso. In questi ultimi mesi, in effetti, abbiamo profondamente trasformato Usarci Bergamo con un obiettivo ben preciso: proiettare l Associazione nel futuro, al passo con i tempi, arricchendola di contenuti e di professionalità. Il progetto rinnovo era in programma già da qualche tempo ma, a causa di alcune difficoltà impreviste, abbiamo dovuto anticipare i tempi con l inevitabile conseguenza di rallentamenti sui servizi erogati. Siamo consapevoli e dispiaciuti dei disagi che si sono verificati e vi chiediamo scusa. Quali sono i motivi di queste difficoltà? Un bilancio economico che ha ridotto le nostre entrate in un momento in cui, paradossalmente, è stato necessario affrontare indispensabili spese di ammodernamento; questo non ci ha consentito di investire sulla comunicazione e la sospensione del nostro notiziario è la sua diretta conseguenza; altre cause riguardano l impossibilità di realizzare quanto in programma perché, l esiguo ma importante gruppo di agenti volontari e di collaboratori non è sufficiente a garantire una perfetta ed efficace gestione dell Associazione. L attività di Usarci Bergamo, infatti, è articolata e spazia in più direzioni: dai diversi compiti quotidiani e prettamente logistici alle relazioni esterne, dal rispetto delle finalità guida del nostro statuto agli aggiornamenti normativi civilistici, dalla stipulazione di nuove convenzioni ai costanti rapporti con la Federazione; insomma, un attività sindacale su tutti i fronti e in continua ricerca di servizi sempre nuovi. Quali sono le conseguenze? La risposta è semplice: ritardi delle attività pianificate e rischio di black out per il sovraccarico d impegni. Nonostante tutto, pur con alcuni disservizi ora siamo più forti che mai! Una nuova sede, recenti convenzioni, moderni servizi, potenziamento e sicurezza gestionale, nuovo sito e acquisto del dominio internet, partecipazione a corsi di formazione e collaborazione attiva in sede sindacale nazionale, sono solo alcune delle attività invisibili che ci hanno coinvolto. Proprio così, invisibili, perché non sono percepite dell esterno ma che ci rendono orgogliosi e che producono risultati tangibili. Ora, vi chiediamo: ne è valsa la pena? Lo capiremo presto! Nel frattempo il 17 novembre 2014 festeggeremo quarant anni della nostra Associazione come preludio al prossimo rinnovo del Consiglio Direttivo. Solo una buona adesione e un attiva partecipazione alla vita associativa ci permetterà di dare un senso concreto ai sacrifici fatti fin ora. Solo con il vostro regolare sostegno economico potremo garantire la continuità a questi splendidi quarant anni. Noi ci crediamo, adesso tocca a voi!
2 LE PAGINE DEL LEGALE Il trasferimento dell azienda a cura del avv. Patrizia Ravanelli Il trasferimento dell azienda o di un suo ramo determina il subentro dell impresa acquirente in tutti i contratti stipulati dall alienante e ciò indipendentemente dal consenso del contraente ceduto (agente e/o dipendente) in deroga all art c.c.. Nella specie, per quanto attiene i rapporti di agenzia, gli effetti del trasferimento dell azienda o di un suo ramo da parte della mandante sono disciplinati dall art c.c. e non dall art c.c. concernenti il lavoro subordinato. Ciò significa che il subentro del cessionario nei confronti dei contratti di agenzia è automatico ma non inderogabile, nel senso che la parti possono convenire diversamente, escludendolo. In assenza pertanto di patto diverso tra cedente e cessionario, stante il trasferimento del rapporto collaborativo con quest ultimo che consegue al trasferimento d azienda, l agente conserva tutti i diritti che derivano dal mandato, compresa l anzianità. Il trasferimento automatico nel contratto di agenzia in forza del sub ingresso del cessionario in tutti i contratti stipulati per l esercizio dell azienda che si verifica nell ipotesi di cessione totale e/o parziale della stessa, non comporta peraltro che l agente debba subire passivamente tale risultato. L agente estraneo all accordo tra venditore e acquirente può, infatti, recedere dal contratto di agenzia entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell alienante ex art. 2558, 3 comma c.c., ovverosia nelle ipotesi in cui: per ragioni estrinseche al contratto, non inerenti direttamente ad esso, la sostituzione del cessionario al cedente quale controparte del rapporto contrattuale realizza una situazione in vista della quale si sarebbe rifiutato di contrarre se l avesse conosciuta in tempo utile. Queste ragioni possono riguardare l identità, e le qualità, del nuovo soggetto, che subentrano nel contratto come imprenditore cessionario, e in particolare la sua affidabilità economica. La cessione dell azienda può integrare una giusta causa di risoluzione del rapporto di agenzia se il cessionario non offre una sufficiente sicurezza di solidità finanziaria, e che quindi non garantisce il terzo contraente del regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dalla prosecuzione del contratto di durata (tanto più se relative ad importi già maturati, ma non ancora esigibili, come quelli delle indennità da corrispondere alla fine del rapporto), e, più ampiamente, della regolare prosecuzione dell attività dell azienda cui è connessa l attività dell agente. (Cass. Civ. 12/ 10/2007 n ) - Diversamente da quanto sopra prospettato il subentro dell acquirente, non avviene quando, nel contratto di cessione ciò è stato espressamente escluso e le parti hanno stabilito che i debiti inerenti al rapporto di agenzia, inclusi quelli per l indennità di fine rapporto, rimangano a carico della parte cedente. Imprescindibile per l agente è dunque verificare se il proprio contratto sia stato ceduto alla parte acquirente, anche se non vi è un obbligo specifico delle parti contraenti di dare tale indicazione, la cui mancanza può semplicemente comportare una responsabilità per comportamento contrario ai principi della buona fede ex art c.c.. Conclusivamente: Nei contratti di agenzia i mandati proseguono automaticamente con l acquirente dell azienda e/o del ramo di azienda ceduto dalla vecchia mandante, salvo patto contrario tra cedente e cessionario. Non vi sono norme che impongono a carico di cedente e cessionario l obbligo d informativa dell operazione commerciale da essi conclusa. Nella prassi pare peraltro che il problema non si ponga perché in ogni caso entrambe le parti contraenti (cedente e cessionario) hanno interesse a chiudere e/o continuare il rapporto collaborativo. L agente il cui mandato sia trasferito automaticamente alla nuova azienda può recedere dal contratto di agenzia salvaguardando le proprie indennità laddove sussistano naturalmente i motivi di giusta causa poco fa evidenziati. - Completamente diversa invece la sorte dei lavoratori dipendenti per i quali opera l art c.c. che prevedono il passaggio automatico e, a differenza degli agenti, inderogabile in capo al cessionario delle rispettive posizioni. Conseguenza ne è che rispetto ai crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento sussiste tra cedente e cessionario una responsabilità solidale. Tale tutela opera nei confronti del cessionario indipendentemente dalla conoscenza che questi abbia dei crediti, e si estende, secondo la giurisprudenza maggioritaria, anche ai crediti riguar- 2
3 danti rapporti di lavori cessati prima del trasferimento risultante dai libri contabili. Al pari dell agente, il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscano una modifica sostanziale, nei tre mesi successivi al trasferimento d azienda, può rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa con effetto immediato e diritto all indennità sostitutiva di preavviso. Si tratta di un diritto potestativo in capo al lavoratore in relazione ad eventuali modifiche delle condizioni di lavoro tale da comportare un effettivo detrimento della sua posizione economica, normativa e professionale. Come comportarsi se la nuova società chiede all agente di firmare un nuovo contratto di agenzia? Questo è notoriamente un passaggio molto importante: consigliamo di leggere con attenzione il nuovo documento, magari facendovi aiutare dalla nostra associazione. Dobbiamo verificare che lo stesso non sia peggiore rispetto a quello già in essere e che al suo interno ci sia un richiamo alla continuità di rapporto. Può accadere, inoltre, che l azienda non comunichi nulla e vi chieda, da un certo momento, di emettere fatture provigionali intestandole ad una nuova ragione sociale. Anche in questo caso, non emettete documenti, o fate ordini, intestati a ragioni sociali diverse da quelle indicate nel vostro contratto, senza prima aver avuto chiarimenti scritti. Chiedilo a noi! L importanza del Tesseramento Usarci: - La tua sede Usarci Bergamo può consigliarti in merito a molte questioni nelle quali puoi incappare lungo il tuo percorso lavorativo: - La ditta mandante vuole proporre un nuovo contratto. È da firmare o contiene qualche clausola vessatoria nascosta? - Inizio il rapporto con una nuova azienda che mi propone il mandato di agenzia: posso portare a far visionare il contratto al mio consulente Usarci di fiducia; - L azienda mi ha ridotto la zona, o la provvigione o eliminato alcuni clienti, cosa potrei fare? Come rispondere in forma scritta? - Vorrei cambiare azienda ma sono legato dal patto di non concorrenza dopo la chiusura del rapporto. Come devo comportarmi? - Vorrei ben capire se il mio contratto prevede il diritto di esclusiva. Ho diritto alle provvigioni sia su ordini diretti che indiretti? - L azienda mi ha disdetto il mandato. A cosa ho diritto? E come posso rispondere? - Voglio chiudere il rapporto con la mandante, cosa devo fare? Quanti sono i mesi di preavviso? Posso andar via subito? - Ho avuto un infortunio. Ho diritto al risarcimento della polizza assicurativa Enasarco? - Ho bisogno del conteggio esatto delle indennità di mancato preavviso, clientela e Firr. - Vorrei essere io a proporre il mandato di agenzia all azienda. Esiste una buona proposta? - Il mandato prevede il raggiungimento di un obiettivo di vendita. Nel caso in cui non lo raggiunga cosa può accadere? - L azienda vuole inserire altri agenti nella mia zona. Lo può fare? Accetto la riduzione di zona? E come potrei richiedere un risarcimento? Ho bisogno di una consulenza legale, di una conciliazione, transazione sindacale, di svolgere una insinuazione fallimentare. - Ho la necessità di una consulenza per la mia posizione Inps o Enasarco. - Il mio contratto prevede il patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto? - Desidero partecipare a sessioni formative gratuite per il sostegno della attività. - Queste sono solo alcune delle ragioni che evidenziano l importanza dell essere tesserati ad Usarci. Rinnova la tua tessera o iscriviti per la prima volta. 3
4 USARCI BERGAMO ABARC Via Generale Dalla Chiesa, 10/ Treviolo (Bg) Tel. e Fax info@usarcibergamo.it La sede è aperta lunedì e martedì dalle ore 8,30 alle 12,30 mercoledì e giovedì dalle ore 14,30 alle 18,30 Essere Rappresentan di Commercio ha i suoi vantaggi. Essere Socio ABARC di più. TUTTI I SOCI POSSONO FRUIRE DELLE SEGUENTI CONVENZIONI NOTIZIARIO TRIMESTRALE Le pagine dell agente di Commercio. CONSULENZA CONTRATTUALISTICA Verifica dei manda d agenzia e rappor con le mandan, vertenze, conciliazioni extragiudiziali o avvio del contenzioso e delle pra che legali. NEWSLETTER Sei già socio ABARC? Vuoi comunicare rapidamente con noi? So oporci i tuoi quesi o ricevere no zie aggiornate? Non far scappare l opportunità di essere informato con tempes vità e comodità: comunicaci subito il tuo indirizzo di posta ele ronica! SERVIZI PREVIDENZIALI INPS Verifica posizione; risca o di periodi contribu vi versa in altre ges oni previdenziali. ENASARCO Verifica posizione, previdenza e FIRR. Preparazione domanda di pensione e recupero FIRR. Polizza infortuni, mala a spedalizzata, prestazioni. CONVENZIONI SPECIALI Sono state s pulate delle Convenzioni Speciali con Concessionarie Auto ed altri fornitori di beni e servizi normalmente u lizza dalla Categoria. Il materiale è a Vostra piena disposizione c/o la Segreteria. CONSULENZA E SERVIZIO FISCALE TRIBUTARIO Convenzione con studio professionale in sede per la tenuta della contabilità. Dichiarazione dei reddi ed ogni altra necessità in materia fiscale. LA NUOVA SEDE LE CONVENZIONI 2014 BES HOTEL BERGAMO WEST Mozzo COSTA GOMME Villongo LONGITUDINE 9.40 Villa D Almè EDIZIONI SIMONE Bergamo STUDIO ODONTOIATRICO Scanzorosciate AUTOFFICINA RIVA Spirano ACI Bergamo FIAT CESARE POZZO PHILIPS SHOP ONLINE CONVENZIONE AVVOCATI (Usarci) GENERALI INA ASSITALIA (Usarci) STUDIO SELGEA (Usarci) 4
5 39 ASSEMBLEA ANNUALE USARCI BERGAMO-ABARC Lunedi 17 novembre ore Centro Le Fontane Via Generale Dalla Chiesa 10/49 Treviolo (BG) Temi trattati: Presentazione Cooperativa Auto Come acquistare automobili spendendo meno Nuovi A.E.C. settore industria e piccola impresa Principali novità 40 Interverranno: Antonio Bellini Presidente Usarci Bergamo Paolo Malvestiti Presidente C.C.I.A.A Bergamo Umberto Mirizzi Presidente Nazionale Usarci Responsabile Cooperativa Automobili Torino Al termine festeggeremo il 40 Anniversario di Usarci Bergamo con un ricco buffet 5
6 LE PAGINE DEL FISCALISTA Novità fiscali a cura del dott. Stefano Berlanda L ESTENSIONE DELL USO DEL MOD. F24 TELEMATICO Come è noto, a decorrere dal 2007 i soggetti titolari di partita Iva devono utilizzare il modello F24 esclusivamente in via telematica, mentre i soggetti non titolari di Partita Iva possono presentare il modello di pagamento anche in forma cartacea. A decorrere dal 01/10/14 sono state introdotte specifiche limitazioni alle modalità di presentazione del modello F24, a seconda che risultino: - A saldo zero per effetto di compensazioni; - A debito in presenza di compensazioni; - Di importo superiore ad 1.000,00 in assenza di compensazioni. Tali nuove disposizioni si applicano a tutti i soggetti, non rilevando il possesso o meno della Partita Iva. Modello F24 con compensazioni 1) Modello F24 con saldo a zero Il modello F24 va presentato tramite i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Il modello non può essere pagato né in forma cartacea né tramite remote banking. 2) Modello F24 con saldo a debito Il modello F24 che, pur alla presenza di compensazioni, presenta un saldo a debito, può essere presentato sia tramite i canali telematici dell Agenzia delle Entrate che tramite remote banking. Il modello non può essere pagato in forma cartacea. 3) Modello F24 con utilizzo di un credito Iva per un importo superiore a 5.000,00. In questo caso è sempre obbligatorio l utilizzo dei canali telematici dell Agenzia delle Entrate (tale regola è già in vigore dal 2010). Modello F24 a debito senza compensazioni 1) Modello F24 con saldo superiore a 1.000,00. Tale modello può essere presentato sia tramite i canali telematici dell Agenzia delle Entrate che tramite remote banking. Il modello non può essere pagato in forma cartacea. 2) Modello F24 con saldo pari od inferiore a 1.000,00 In questo caso non è prevista alcuna limitazione. Accanto ai canali telematici (Agenzia delle Entrate e remote banking), obbligatori per i titolari di partita Iva, è possibile per i privati presentare anche il modello informa cartacea. Si segnala inoltre che, con la recente C.M. 27/ E/2014, è stata autorizzata la presentazione del modello F24 cartaceo relativo ai soggetti privati che hanno in corso versamenti rateali alla data del 01/10/2014 (ad esempio, rateazioni derivanti dal modello Unico) anche in presenza di compensazioni o modelli F24 a saldo zero. IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA TASI Il versamento della prima rata 2014 della TASI è determinato in base alla pubblicazione della delibera comunale sul sito - Delibera presente al 31/05/14: i versamenti per il primo acconto e per il saldo vanno effettuati, rispettivamente, il 16/06/14 ed il 16/12/14; - Delibera non presente al 31/05/14 ma presente al 18/09/14: i versamenti per il primo acconto e per il saldo vanno effettuati, rispettivamente, il 16/10/14 ed il 16/12/14; - Delibera non presente al 18/09/14: versamento in unica soluzione al 16/12/14. Tali scadenze sono relative sia all abitazione principale sia ad altri immobili. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso/ detenzione a qualsiasi tipo di fabbricati, compresa l abitazione principale e aree edificabili. Per gli immobili concessi in locazione o comodato si configurano due distinte obbligazioni, in capo: - all inquilino / comodatario, tenuto al versamento della quota prevista dal Comune nel regolamento, compresa tra il 10% ed il 30% dell imposta TASI calcolata con riferimento alla posizione del proprietario; - al proprietario, tenuto a versare la restante parte del tributo. La presenza di due autonome obbligazioni comporta: - l assenza di solidarietà tra inquilino / comodatario da una parte e proprietario dall altra. Il Comune non potrà perciò richiedere al proprietario l imposta non versata dall inquilino o viceversa; - la presenza di solidarietà tra tutti gli inquilini o tutti i proprietari. Se perciò un inquilino non paga la propria quota di TASI, il Comune potrà richiederla ad uno qualunque degli altri inquilini (lo stesso vale per i proprietari); 6
7 - l impossibilità delle parti di accordarsi circa la ripartizione del tributo, in quanto tale misura può essere solo quella stabilità dal Comune. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore ai sei mesi, la TASI è dovuta dal solo proprietario. La base imponibile della TASI va determinata con le stesse regole previste ai fini IMU. L aliquota base della TASI è pari all 1. Il Comune può: - ridurla sino ad azzerarla; - determinare l aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l aliquota IMU non sia superiore all aliquota IMU massima statale al 31/12/13; - per il 2014 aumentarla fino al 2,5. Per il solo 2014 è stata prevista la possibilità di aumentare l aliquota TASI fino al 3,3 o, in alternativa, aumentare la somma IMU + TASI dal 10,60 all 11,40. Tali aumenti sono subordinati all applicazioni particolari di detrazioni di imposta per l abitazione principale. L imposta va quindi determinata applicando alla base imponibile le aliquote stabilite dal Comune (tenendo conto delle eventuali detrazioni), rapportandola al periodo e alla percentuale di possesso e in base al numero di locatari/ comodatari. Il versamento può essere effettuato con le stesse modalità previste per l IMU, utilizzando il modello F24 o l apposito bollettino postale. CONTABILITÀ 2015 Sei socio ABARC? Vuoi risparmiare per la tenuta della contabilità e per gli obblighi fiscali per il 2015? Non perdere l occasione per un incontro informativo, questo è il momento giusto per programmare il nuovo anno. Un esperienza trentennale, con un programma mirato per la categoria è a tua disposizione. Fissa un appuntamento e uno specialista dello studio esaminerà e risolverà anche il tuo caso. Tel
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