Banca e Finanza in Europa
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- Filiberto Cicci
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1 UniversitàdegliStudidiParma Banca e Finanza in Europa Prof. 1
2 7. BANCA: CONTESTO NORMATIVO 1. L evoluzione della normativa 2. Gli obiettivi della vigilanza 3. Basilea I 4. Basilea II 5. Appendice 1 - Basilea II (continua) 6. Appendice 2 - Le autorità di controllo del sistema finanziario 2
3 L evoluzione della normativa 3
4 7. Banca: contesto normativo L evoluzione della normativa L articolo 47, 1 comma della Costituzione italiana recita: La Repubblica italiana tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina e controlla l esercizio del credito 4
5 7. Banca: contesto normativo L evoluzione della normativa La foresta pietrificata Aziende di credito in esercizio dal 1936 al Istituti di credito di diritto pubblico Banche di interesse nazionale Aziende di credito ordinario Banche popolari cooperative Cassa di risparmio Monti di credito su pegno Casse rurali e artigiane Altre aziende di credito Filiali di banche estere Totale
6 7. Banca: contesto normativo L evoluzione della normativa Sulla foresta pietrificata impattano sia scelte governative, sia provvedimenti legislativi. Le scelte governative principali sono: 1. La trasformazione delle Casse di Risparmio e degli enti assimilabili da ente pubblico economico in società per azioni 2. La privatizzazione delle banche IRI, COMIT, CREDIT, Banco di Roma e dell IMI 6
7 7. Banca: contesto normativo L evoluzione della normativa Le scelte legislative: 1. Recepimento della prima e seconda direttiva CEE (1985, 1989) 2. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (1992) 3. Modifica del Testo unico delle leggi bancarie (TUB) attraverso un decreto Eurosim (1996) che recepisce le direttive comunitarie in termini di servizi finanziari 4. Testo unico della finanza (TUF) (1998) 5. Revisione titolo V del codice relativo alle società di capitali (2003) 7
8 7. Banca: contesto normativo L evoluzione della normativa In estrema sintesi questa alluvione legislativa finisce per individuare otto organi di vigilanza sul sistema finanziario: 1. Banca d Italia 2. CONSOB 3. Ministero del Tesoro 4. ISVAP 5. COVIP 6. Autorità antitrust 7. Garante per la privacy 8. Antiriciclaggio 8
9 Segmenta altresì i sette servizi di investimento possibili nel sistema sui sei operatori economici tipo: GESTIONE COLLETTIVA SOGGETTI lett. a) lett. b) lett. c) lett. d) lett. e) negoziazione negoziazione collocamento gestione di ricezione gestione conto proprio conto tezi portafoglio trasmissione collettiva Imprese Investimento 7. Banca: contesto normativo L evoluzione della normativa SERVIZI DI INVESTIMENTO su base nonché del risparmio individuale mediazione NO Banche NO SGR NO NO NO NO SICAV NO NO NO NO NO Soggetti elenco art.107 TUB NO NO NO NO Agenti di cambio NO NO 9
10 7. Banca: contesto normativo L evoluzione della normativa Autorizzazioni / Vigilanza CONSOB sentita Bankitalia 1. SIM 2. Imprese Investimento Extracomunitarie BANKITALIA sentita CONSOB 1. Banche 2. SGR 3. Intermediari finanziari art. 107 del T.U.B. 10
11 Gli obiettivi della vigilanza 11
12 7. Banca: contesto normativo Gli obiettivi della vigilanza Vigilanza su scala internazionale È la definizione di un insieme di regole comuni a tutti gli operatori con l obiettivo di Realizzare un mercato unico dei servizi finanziari attraverso l armonizzazione degli ordinamenti statuali 12
13 7. Banca: contesto normativo Gli obiettivi della vigilanza Vigilanza su scala nazionale Ha come obiettivo La trasparenza e correttezza dei comportamenti Una sana e prudente gestione Tutela degli investitori Stabilità e competitività del sistema finanziario Buon funzionamento del sistema finanziario 13
14 Basilea I 14
15 7. Banca: contesto normativo Basilea I Il Comitato di Basilea 1974: viene istituito un Comitato di vigilanza da parte dei Governatori delle Banche Centrali dei 10 Paesi maggiormente industrializzati Oggi: è formato da alti funzionari delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di: Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera Si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI o BIS) a Basilea ove ha sede il suo Segretariato Permanente 15
16 7. Banca: contesto normativo Basilea I Basilea I Nel 1988 : si è identificato un indice di solvibilità; Obiettivo: garantire l adeguatezza patrimoniale delle banche in relazione al rischio di credito assunto; Requisito minimo: 8%; Il coefficiente si applica a : Patrimonio di Vigilanza Attività ponderate in base al rischio 16
17 7. Banca: contesto normativo Basilea I Il Patrimonio di Vigilanza si compone delle seguente voci: 1. Patrimonio primario (o di base) - Capitale sociale - Sovrapprezzi di emissione - Riserve da accantonamento utili - Fondo rischi bancari generali al netto di: - capitale sociale non ancora versato - azioni proprie in portafoglio - immobilizzazioni immateriali e avviamento - perdite 17
18 7. Banca: contesto normativo Basilea I 2. Patrimonio supplementare (o secondario) - Riserve di rivalutazione monetaria - Strumenti ibridi di patrimonializzazione - Passività subordinate - Fondi non impegnati al netto di: - minusvalenze su titoli - perdite su crediti non contabilizzati - insussistenze dell attivo non contabilizzate 18
19 7. Banca: contesto normativo Basilea I Attività ponderate in base al rischio Il valore delle attività finanziarie, in bilancio e fuori bilancio, deve essere ponderato in base al rischio In particolare, le attività sono ponderate sulla base di 3 criteri: a) grado di liquidità b) natura dei debitori c) Paesi di residenza di questi 19
20 7. Banca: contesto normativo Basilea I Con riguardo alla natura del debitore si prevedono 4 categorie: Controparti Ponderazione - Stato 0% - Banche 20% - Privati con garanzia ipotecaria 50% - Privati senza garanzia, immobili, partecipazioni 100% 20
21 Basilea II 21
22 7. Banca: contesto normativo Basilea II Il nuovo Accordo Obiettivi: rafforzare la stabilità del sistema bancario internazionale; mantenere condizioni di parità concorrenziale; assicurare una copertura più ampia dei rischi bancari e una loro misurazione più precisa; promuovere la convergenza tra sistemi interni e regolamentari di gestione dei rischi di impresa; a ricercare soluzioni sovranazionali comuni capaci di tutelare le specificità dei singoli paesi e tenere conto delle peculiarità aziendali. 22
23 7. Banca: contesto normativo Basilea II Si è ritenuto che la stabilità del sistema finanziario e l efficace controllo dei rischi possano essere raggiunti con: efficiente gestione del rischio da parte delle banche; attività di vigilanza; disciplina di mercato. Si sono quindi identificati 3 pilastri (regole controlli informazioni) giudicati complementari e interdipendenti nel perseguire gli obiettivi della vigilanza. 23
24 7. Banca: contesto normativo Basilea II Il nuovo Accordo di Basilea: i tre Pilastri I Pilastro I Requisiti Patrimoniali II Pilastro II Supervisione delle Autorità di Vigilanza Capitale minimo richiesto in relazione ai rischi assunti nell attività. Rischi di che tipo? Si considerano: - il rischio di credito; - il rischio di mercato; - il rischio operativo. Revisione delle procedure di supervisione da parte delle Autorità di Vigilanza. Queste dovranno esprimere un giudizio qualitativo sull adeguatezza del controllo dei rischi in ciascuna istituzione III Pilastro III Disciplina di mercato Le banche dovranno rendere pubbliche informazioni dettagliate sul processo utilizzato per gestire e controllare i rischi nonché tecniche di allocazione del capitale regolamentare 24
25 7. Banca: contesto normativo Basilea II Nuovo Accordo di Basilea - Pillar I Lo spirito che informa il primo pilastro è di semplice formulazione: ogni attività aziendale comporta l assunzione di rischi; questi vanno quantificati e coperti da patrimonio. In particolare il RISCHIO DI CREDITO Si conferma il rapporto : Patrimonio di Vigilanza / Attività ponderate in base al rischio 25
26 7. Banca: contesto normativo Basilea II Rispetto al tradizionale vincolo di solvibilità: resta immutato il requisito di patrimonializzazione minimo obbligatorio pari all 8% il numeratore del rapporto, cioè il concetto di capitale di vigilanza (Patrimonio di base + patrimonio supplementare) cambia il denominatore 26
27 7. Banca: contesto normativo Basilea II Pilastro I Il denominatore del rapporto Il denominatore del capital ratio diviene più complesso; Basilea 2 innova le modalità di quantificazione dei rischi, ossia il modo con cui le ponderazioni devono essere effettuate; Il nuovo accordo prevede un menù di approcci diversificato, fra i quali il management aziendale può scegliere; In generale, vengono introdotte e riconosciute tecniche di misurazione più vicine alle logiche di funzionamento degli intermediari. 27
28 7. Banca: contesto normativo Basilea II In particolare, per la ponderazione del rischio di credito sono previsti due approcci: 1. Un approccio standard: i coefficienti di ponderazione sono legati ai rating esterni delle agenzie; 2. L Internal Rating Based Approach (IRB): i coefficienti di ponderazione sono ricavati da sistemi di rating interni alle banche. Con due possibilità: il Foundation Approach; l Advanced Approach. La differenza risiede nel grado di autonomia riconosciuto alle banche nella stima delle variabili da utilizzare nel modello interno. 28
29 7. Banca: contesto normativo Basilea II Pilastro I - Struttura generale dell accordo MIN RISCHIO DI CREDITO Calcolo del rischio MAX Complessità MAX Semplice Intermedio Avanzato Standard IRB base IRB avanzato Il Capitale richiesto è legato al rating della controparte, ancora diviso per tipologia La griglia dei pesi è più esaustiva rispetto a quella prevista attualmente. È prevista l adozione di modelli interni di rating (modello statistico di definizione della solidità finanziaria della controparte). Le due versioni differiscono per il numero di parametri che il modello deve stimare. Requisito patrimoniale MIN 29
30 Appendice 1 Basilea II (continua) 30
31 7. Banca: contesto normativo Appendice 1 Pilastro I Rischio di mercato ed operativo Oltre al rischio di credito, si prendono in considerazione anche: 2) RISCHIO DI MERCATO rischio di perdita per variazione del valore degli strumenti finanziari; e 3) RISCHIO OPERATIVO rischio di perdita derivante da: carenze nelle procedure interne; errori del personale; sistemi inadeguati; eventi esterni. 31
32 7. Banca: contesto normativo Appendice 1 Pillar I: struttura generale dell accordo RISCHIO OPERATIVO MIN Complessità MAX Semplice Intermedio Standard Avanzato Indicatore semplice AMA Calcolo del rischio Si fa derivare il requisito di capitale da un unico indicatore finanziario che moltiplicato per un certo coeff. alfa consente di calcolare il requisito patrimoniale (riferito al RO) Si fa derivare il requisito di capitale da una serie di indicatori connessi con le principali aree operative Si basa sui dati interni delle banche per quanto concerne gli eventi di perdita dovuti ai rischi operativi MAX Requisito patrimoniale MIN 32
33 7. Banca: contesto normativo Appendice 1 Nuovo Accordo di Basilea Pillar II processo di controllo prudenziale Si basa sui seguenti elementi: le banche dovrebbero disporre di: un processo per determinare l adeguatezza patrimoniale complessiva in rapporto al proprio profilo di rischio; una strategia volta al mantenimento dei livelli di patrimonializzazione. 33
34 7. Banca: contesto normativo Appendice 1 le Autorità di Vigilanza dovrebbero: esaminare e valutare il processo interno di determinazione dell adeguatezza patrimoniale e la connessa strategia, nonché la capacità delle banche di monitorarli e di assicurarne la conformità con i coefficienti patrimoniali obbligatori; attendersi che le banche operino con un patrimonio superiore ai coefficienti minimi obbligatori; tentare di intervenire tempestivamente per evitare che i mezzi propri scendano al di sotto dei livelli minimi previsti per sostenere le caratteristiche di rischio specifiche di una data banca. 34
35 7. Banca: contesto normativo Appendice 1 Nuovo Accordo di Basilea Pillar III disciplina di mercato (1) Principio guida: le banche dovrebbero: definire politiche di informativa pubblica approvate dal Consiglio di Amministrazione; porre in atto un procedimento per valutare l adeguatezza delle informazioni da esse fornite, anche in termini di frequenza. 35
36 7. Banca: contesto normativo Appendice 1 In concreto, vengono richieste informazioni di tipo qualitativo e quantitativo per una serie di profili: Struttura del capitale; Adeguatezza patrimoniale; Rischio di credito (in generale); Rischio di credito (sulla base dell approccio scelto); Rischi di mercato; Rischi operativi; Rischio di tasso. 36
37 Appendice 2 Le autorità di controllo del sistema finanziario 37
38 7. Banca: contesto normativo Appendice 2 BANCA D ITALIA La Banca d'italia è la banca centrale italiana Dal 1936 è un istituto di diritto pubblico Ha progressivamente acquisito una serie di funzioni: da istituto di emissione a moderna banca centrale 38
39 7. Banca: contesto normativo Appendice 2 Oggi la Banca esercita le funzioni: di emissione; di vigilanza creditizia e finanziaria; di supervisione dei mercati; di tutela della concorrenza sul mercato del credito; di analisi, ricerca e studio in materia economica e istituzionale; di sorveglianza sui sistemi di pagamento (con la BCE); di alta consulenza per gli organi costituzionali (nell ambito della Politica Economica). di tesoreria dello Stato. 39
40 7. Banca: contesto normativo Appendice 2 La Banca d Italia costituisce, insieme con le altre BCN paesi dell UE e con la BCE, il SEBC: concorre a definire gli indirizzi e le scelte di politica monetaria per l intera area dell euro; ne cura, secondo il principio di sussidiarietà, la realizzazione sui mercati monetari e finanziari del Paese. 40
41 7. Banca: contesto normativo Appendice 2 CONSOB Commissione Nazionale per la Società e la Borsa Organo di regolamentazione e vigilanza dei mercati mobiliari italiani. La CONSOB è stata istituita con la legge n 216 del 7/06/1974 ed ha la sua sede principale è a Roma. 41
42 7. Banca: contesto normativo Appendice 2 CONSOB Commissione Nazionale per la Società e la Borsa La Commissione è un organo collegiale costituito da un presidente e da quattro membri; La CONSOB mantiene relazioni con gli altri organi di vigilanza. Precisamente, tiene informato il Ministero del Tesoro sulla propria attività attraverso una relazione annuale; Inoltre, la CONSOB scambia con la Banca d Italia informazioni necessarie allo svolgimento delle loro rispettive attività di vigilanza. 42
43 7. Banca: contesto normativo Appendice 2 Compito della CONSOB è assicurare la tutela degli investitori, l efficienza e la trasparenza dei mercati. A tal fine: 1. regolamenta la prestazione dei servizi d investimento da parte degli intermediari, gli obblighi informativi delle società quotate e le offerte al pubblico di strumenti finanziari; 2. autorizza la pubblicazione dei prospetti informativi; 3. autorizza l esercizio dei mercati regolamentati, dell attività di gestione accentrata degli strumenti finanziari e le iscrizioni agli Albi; 43
44 7. Banca: contesto normativo Appendice 2 4. vigila sulle società di gestione dei mercati e sulla trasparenza e l ordinato svolgimento delle negoziazioni nonché sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari e dei promotori finanziari; 5. controlla le informazioni fornite al mercato dalle società quotate e da chi promuove offerte al pubblico di strumenti finanziari e controlla le informazioni contenute nei documenti contabili delle società quotate; 6. accerta eventuali andamenti anomali delle negoziazioni sui titoli quotati e verifica la presenza di violazioni delle norme sulla disciplina dell insider trading e dell aggiotaggio. 44
45 7. Banca: contesto normativo Appendice 2 ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo Scopo dell ISVAP: funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private L'obiettivo: assicurare la stabilità del mercato e delle imprese nonché la solvibilità e l'efficienza degli operatori, a garanzia degli interessi degli assicurati-consumatori e in generale dell'utenza 45
46 7. Banca: contesto normativo Appendice 2 Rilievo particolare: la vigilanza finanziaria costante controllo della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con riguardo, in particolare, al possesso del margine di solvibilità e di riserve tecniche sufficienti in rapporto all'insieme dell'attività svolta nonché di attivi congrui alla loro integrale copertura L'ISVAP è ora tenuto a vigilare sulle imprese aventi sede legale in Italia anche per l'attività da queste svolta a livello comunitario in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; e ciò in conformità ai principi comunitari dell'home country control e del mutuo riconoscimento della legislazione nazionale 46
47 7. Banca: contesto normativo Appendice 2 COVIP Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è un organismo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico È stata istituita nella sua attuale configurazione agli inizi del 1996 È un organo collegiale formato dal Presidente e da quattro Commissari Scopo: perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi pensione per la funzionalità del sistema di previdenza complementare 47
48 7. Banca: contesto normativo Appendice 2 In tale ambito: autorizza l'esercizio dell'attività dei fondi pensione approva gli statuti e i regolamenti dei fondi, nonché le relative modifiche autorizza le convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi con gli intermediari abilitati valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti ai fondi esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi diffonde informazioni utili alla conoscenza della materia della previdenza complementare 48
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