~ \ 5\ l:) r~ MORLINO ALDO OLITA GIOVANNI SENTENZA. IIs~ari~ \ Relatore REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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1 SEZIONE N 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO REG.GENERALE N" 203/14 UIENZA EL LA COMMISSIONE TRIBUTARIA ~~(3_lg~_~~~ I POTENZA SEZIONE 2 27/04/2015 ore 09:30 riunita con l'intervento dei Signori: SENTENZA GEt-J()Y~~~ f~ _'=-!~!~_ ~_~_(3E _LI~~ P_re_sj~~~t~ N MORLINO ALO Relatore OLITA GIOVANNI Giudice PRONUNCIATA IL: EPOSITATA IN SEGRETERIA IL ha emesso la seguente - sull'appello n. 203/14 depositato il 09/05/2014 SENTENZA ~ \ 5\ l:) IIs~ari~ \ r~ avverso la sentenza n. 307/2/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di POTENZA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE IR. PROVIN. UFF. CONTROLLI POTENZA controparti: ARMENTANO GIACOMO RAFFAELE SAL VIA I GIURA POTENZA PZ difeso da: BITETTI OTT.ALO ROCCO GUIO VIA MAZZINI, POTENZA PZ difeso da: BITETTIOTT.STEFANO VIA MAZZINI, POTENZA PZ Atti impugnati: AWISO I ACCERTAMENTO n TC301T IRPEF-ALTRO 2006 pag. 1
2 FATTO L'Agenzia Entrate, irezione Provinciale di Potenza faceva notificare alla contribuente avviso di accertamento con il quale, in relazione a due compravendite di suoli edificatori accertava una plusvalenza da assoggettarsi a tassazione separata con conseguente richiesta di pagamento della maggiore imposta per ,00 oltre sanzioni e interessi. Avverso tale atto proponeva ricorso la contribuente rappresentando di avere venduto i suoli, oggetto di accertamento, pervenuti per successione, eccepiva illegittima applicazione della lett. b) primo comma art.67 TUIR in luogo della lett. a) applicabile alla fattispecie in quanto trattasi di particelle interessate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nell'area artigianale del Comune di Senise ovvero di terreni lottizzati. Quanto al valore iniziale poiché i terreni sono pervenuti al contribuente per successione questo va determinato in base al valore normale del terreno alla data d'inizio della lottizzazione avvenuta lo Chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale di Potenza sez. Il in data 14.06/ accoglieva il ricorso compensando le spese. Propone rituale tempestivo appello l'ufficio eccependo carenza di motivazione non avendo il primo giudice esplicitato le ragioni per le quali si dava per acclarato il dato secondo cui le aree sarebbero state interessate da opere di urbanizzazione. Erronea sarebbe stata la motivazione allorquando affermava che essendo trascorsi due anni tra l'inizio della lottizzazione e la vendita la plusvalenza era da ritenersi irrisoria. Eccepiva, inoltre erronea applicazione di legge non potendosi ritenere i terreni giuridicamente lottizzati non risultando concessa l'autorizzazione alla lottizzazione ne essendo stata posta in essere convenzione. Con la conseguenza della legittimità dell'operato dell'ufficio. Chiede che la conferma dell'avviso di accertamento. In data il contribuente si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni a confutazione dei motivi d'impugnazione e richiedendo trattazione in pubblica udienza. All'odierna udienza, constatata la regolarità delle notifiche degli avvisi di trattazione le parti presenti concludevano come da separato verbale.
3 IRITTO L'appello è infondato e non merita accoglimento. Secondo la disposizione contenuta al comma 1, lett. b) del nuovo art.67 TUIR, costituiscono redditi diversi anche le plusvalenze realizzate attraverso la cessione di beni immobili e quelle relative a terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. In particolare, costituiscono redditi diversi "le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dii beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari ". Orbene a norma di tale comma affinché si realizzi una plusvalenza tassa bile è necessario che: - l'immobile sia stato ceduto a titolo oneroso e cioè tramite compravendita permuta, conferimento i n società ecc.; - l'immobile non deve essere stato acquistato tramite atti di successione o di donazione; - l'immobile sia stato ceduto entro i cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione alla data di alienazione del bene, indipendentemente dal momento in cui avviene il pagamento del corrispettivo; - l'immobile non sia stato utilizzato dal cedente, o dai suoi familiari, ossia coniuge parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, per la maggior parte del periodo come abitazione principale. Anche per le predette plusvalenze, le modalità di determinazione sono dettate dal nuovo art. 68, comma 1, citato testo unico, cioè dalla differenza tra corrispettivo incassato e costo di acquisizione, aumentato dei costi inerenti deducibili e appositamente documentati. Ai sensi del secondo periodo della lett. b) del citato articolo 67, inoltre, costituiscono redditi diversi ':...in ogni caso, le plusvalenze + realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al memento della cessione ".
4 In tal modo il legislatore ha sancito che la plusvalenza di cui alla lett.b) si realizza in ogni caso e quindi anche se il terreno è stato acquistato per successione o donazione e anche da più di cinque anni. L'imponibilità della fattispecie risulta, pertanto, subordinata esclusivamente alla contestuale sussistenza di due soli requisiti di natura oggettiva: la cessione deve essere avvenuta a titolo oneroso; al momento della cessione il terreno doveva essere suscettibile di edificazione. Principi diversi sono invece previsti in relazione alle lottizzazioni. L'art 67, 1 comma lett. a), infatti, parla specificatamente di lottizzazione di terreni, di esecuzione di opere intese a renderli edificabili e della successiva vendita anche parziale. In conformità alla nozione urbanistica di lottizzazione, per integrare la fattispecie in oggetto occorre il frazionamento di un terreno in una pluralità di lotti o la realizzazione di una pluralità di edifici. E' rilevante ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata in contrasto con i vincoli urbanistici. La plusvalenza da lottizzazione viene quindi realizzata se vengono compiute le seguenti attività: - lottizzazione dell'area, intendendosi per tale qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento del terreno e dal numero di possibili proprietari, preveda la realizzazione, contemporanea o successiva, di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e implichi di riflesso la predisposizione di un piano di opere di urbanizzazione; - successiva cessione a titolo oneroso dei lotti di terreno. Operata questa breve premessa con riferimento al caso di specie, si tratta di cessione di terreni acquisiti per successione cosicché non rientrante tra le ipotesi di cui alla lett.b). Si aggiunga la lett.b) non sarebbe nemmeno applicabile dal momento che tra i diversi presupposti, che devono ricorrere, si ripete, congiuntamente, non si riscontrano quella relativa al tempo e quella relativa alla mancano mancata destinazione a abitazione del cedente o di suoi familiari. La fattispecie in esame, dunque, come correttamente statuito dal primo giudice rientra nell'ipotesi di cui alla lett. a). epone a favore, inoltre dell'applicabilità dell'art. 67, primo comma lett.a) l'esistenza oggettiva di una lottizzazione che risulta prevista dallo stesso strumento urbanistico nel
5 momento in cui destina i terreni a zona artigianale che non può che realizzarsi se non attraverso una lottizzazione realizzata non privato proprietario cedente ma dallo stesso Comune che dovrà redigere e sottoscrivere le apposite convenzioni con gli artigiani/industriali che andranno ad insediarsi nell'area. Nel caso la sola destinazione a zona artigianale/industriale equivale a lottizzazione operata dallo stesso Comune nello strumento urbanistico. Infatti, assumendo rilievo il momento in cui il terreno ha cessato di essere qualificato semplicemente come "suscettibile di utilizzazione edificatoria" per essere qualificato come "Iottizzato". AI riguardo va rilevato che il piano di lottizzazione è uno strumento urbanistico di attuazione del piano regolatore generale in base al quale, nel caso specifico, era lo stesso Ente ad assumersi l'onere di predisporre il piano di lottizzazione al fine di armonizzare le scelte pianificatorie degli strumenti urbanistici con la destinazione del sito. Quanto al prezzo da assumersi come prezzo d'acquisto, per i terreni lottizzati che siano stati acquistati, come nel caso da oltre cinque anni dalla delibera comunale di lottizzazione e che siano pervenuti al cedente per successione, nel caso trattandosi di acquisto a titolo gratuito il costo come fatto dal contribuente, è determinato tenendo conto del valore normale del terreno alla data della delibera comunale con la quale la zona veniva individuata quale zona di insediamento di attività produttive artigianali e/o industriali che è sinonimo di lottizzazione. L'errata individuazione della norma applicabile alla fattispecie da parte dell'ente impositore rende nullo l'avviso di accertamento così come statuito dal primo giudice la cui decisione merita conferma. La particolarità della questione consente, in deroga al principio di soccombenza, di compensare le spese tra le parti. P.Q.M. Rigetta l'appello proposto dall'ufficio. Spese compensate.
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