Indice. 1 I titoli di credito in generale

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1 INSEGNAMENTO DI DIRITTO COMMERCIALE LEZIONE IX I TITOLI DI CREDITO PROF. VALENTINA SCOGNAMIGLIO

2 Indice 1 I titoli di credito in generale Creazione e circolazione dei titoli di credito Classificazione dei titoli di credito I titoli atipici Le carte di credito Eccezioni opponibili dal debitore cartolare Deterioramento dei titoli di credito Smarrimento, sottrazione e distruzione dei titoli La cambiale Cambiale tratta e vaglia cambiario Requisiti della cambiale Cambiale incompleta e in bianco Autonomia delle obbligazioni cambiarle La rappresentanza cambiaria L accettazione della tratta La girata Legittimazione del portatore della cambiale L avallo Le c.d. «cambiali garantite» Le azioni cambiarle ed il protesto Azioni extra-cambiarie Prescrizione delle azioni Le cambiali finanziarie L assegno bancario L assegno circolare I titoli rappresentativi Tipi di 44

3 5.2 Trasporti terrestri Trasporti marittimi Trasporti aerei Titoli emessi dal depositario Altri titoli di credito di 44

4 1 I titoli di credito in generale Il codice non definisce i titoli di credito, ma detta soltanto regole generali (artt e ss.) e ne rinvia la disciplina specifica alle leggi speciali che regolano la cambiale, gli assegni etc. Trattasi, comunque,di un documento nel quale è incorporata la promessa unilaterale di effettuare una prestazione in favore di chi presenterà il titolo al debitore. Caratteri dei titoli di credito sono: A) Il titolo di credito è un documento costitutivo (incorporazione) Il documento incorpora il diritto di credito, che nasce, circola e si trasferisce solo con la creazione e la circolazione del documento. Ciò significa che: per provare l esistenza del diritto è necessario il documento, in quanto il diritto è immedesimato in esso; per ottenere la prestazione è necessaria la presentazione del documento; la distruzione del documento può importare, la perdita del diritto; qualsiasi vincolo sul diritto (pegno, sequestro, pignoramento) non ha effetto sul credito incorporato se non colpisce anche il titolo; con il trasferimento del documento si trasferisce anche il diritto. B) Il diritto è determinato dal tenore letterale del titolo (c.d. letteralità della promessa) Il contenuto e la portata della promessa, infatti, sono quelli, e soltanto quelli, che risultano documentati dal contesto letterale del titolo e le risultanze del documento segnano i limiti della pretesa azionabile dal portatore. Da tale carattere consegue che: il titolare non può pretendere una prestazione diversa o più ampia di quella risultante dal documento, né il debitore può eseguire una prestazione diversa o più ristretta; il debitore non può disconoscere le obbligazioni inserite nel titolo. Possiamo, comunque, avere due ipotesi di letteralità: 4 di 44

5 diretta: nel caso in cui il documento contiene tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto della pretesa (es. cambiale); indiretta: nel caso in cui il documento, esplicitamente o implicitamente, rimanda ad altri documenti, purché soggetti a pubblicità legale o comunque di facile accessibilità (es. azione di società). C) Il diritto incorporato nel titolo è un diritto autonomo (c.d. autonomia del diritto incorporato) La posizione di ciascun portatore del titolo è indipendente da quella del portatore precedente, sia sotto il profilo della titolarità del diritto che sotto quello del suo contenuto. In altri termini, colui che risulta, in base alla legge di circolazione del titolo, titolare di esso, esercita un diritto proprio, autonomo ed indipendente dai precedenti rapporti intercorsi tra altri titolari ed il debitore. Il debitore, di regola, non può opporre all ultimo possessore del titolo le eccezioni personali riguardanti i rapporti con i precedenti possessori. D) Il credito incorporato nel documento è un credito cartolare Il credito cartolare, si contrappone al credito c.d. chirografario in cui il documento ha solo efficacia probatoria ed il diritto è del tutto indipendente dal titolo stesso Creazione e circolazione dei titoli di credito La nascita del titolo di credito si sostanzia in due fasi la creazione, e cioè la materiale redazione del documento, che culmina con la sua sottoscrizione; l emissione, cioè l effettiva consegna del titolo, già redatto, al creditore. Da ciò sorge il problema di stabilire in quale di queste due fasi il titolo di credito venga ad esistenza e si perfezioni il rapporto incorporato nel titolo. La dottrina è divisa tra la teoria dell emissione e quella della creazione. A) Teoria dell emissione In base a questa teoria la creazione del titolo ha un mero valore interno: è soltanto con la fase successiva della emissione, e cioè con la consegna al creditore, che il documento diventa titolo di credito vincolante. Il contratto con cui si trasferisce il titolo assume, in tal modo, carattere reale. Pertanto, se il titolo, invece che per rilascio, sia uscito dalla disponibilità del sottoscrittore senza la 5 di 44

6 di lui volontà (es.: furto o smarrimento), ovvero per volontà viziata (da errore, violenza o dolo), esso, sebbene creato, non può considerarsi emesso e la sua circolazione deve ritenersi irregolare. B) Teoria della creazione Per l esistenza del titolo di credito è necessaria e sufficiente la semplice creazione e non occorre anche l emissione, in quanto il contratto traslativo avrebbe natura consensuale. C) Rapporto fondamentale e rapporto cartolare Una volta creato il titolo, esso viene (normalmente) emesso, mediante un atto giuridico di consegna a persona determinata, compiuto «intuitu personae» e sorretto dalla specifica volontà di eseguire, mediante tale rilascio, un contratto o di adempiere ad un obbligo legale. Ossia, si emette un titolo di credito sempre in considerazione di un negozio o di un rapporto patrimoniale da regolare che si chiama fondamentale o sottostante intercorrente fra il creatore ed emittente del titolo ed il primo prenditore. Il rilascio del titolo costituisce mezzo di rafforzamento della situazione della controparte, oltre che agevole e pronto mezzo di soddisfacimento dell obbligazione della quale l emittente è soggetto passivo: in tale nesso di strumentalità fra la creazione del titolo ed il rapporto sottostante si ravvisa la causa del titolo di credito Classificazione dei titoli di credito Dei titoli di credito possono farsi differenti classificazioni: a)in base al rapporto fondamentale (in base, cioè, al rapporto sottostante che ha portato alla creazione del titolo), si distingue tra: 1. titolo causale: nel quale, insieme alla promessa, è pure indicato il rapporto sottostante. Sono, in particolare, titoli causali: l azione e l obbligazione di società; l obbligazione di un ente pubblico; la fede di credito; i titoli rappresentativi di merci; 6 di 44

7 2. titolo astratto: in cui, invece, il rapporto fondamentale non è enunciato né è individuabile. Sono titoli di credito astratti: la cambiale; l assegno circolare. Sia per i titoli di credito causali che per quelli astratti vige la regola della insensibilità del credito cartolare alle vicende del rapporto fondamentale, a meno che non si tratti del primo prenditore. b) In relazione al regime di circolazione del titolo si distinguono: 1. titoli nominativi: intestati ad una determinata persona; tale intestazione risulta sia dal titolo che dal registro dell emittente. Il trasferimento avviene mediante l annotazione del nome dell acquirente sul titolo e nel registro dell emittente o con il rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare; 2. titoli all ordine: intestati anch essi ad un nome; l intestazione, però, risulta unicamente dal titolo e l emittente non è tenuto a registrarla. Il trasferimento avviene mediante consegna del titolo accompagnata da girata (girata è, appunto, l ordine di pagare ad una determinata persona rivolto dal creditore al debitore); 3. titoli al portatore: non intestati ad alcun nome. Per il trasferimento è sufficiente la semplice consegna del titolo. Si deduce che la legittimazione all esercizio del diritto incorporato nel titolo deriva: nei titoli nominativi: dal possesso accompagnato dalla intestazione del titolo, contenuta sul documento e sul registro dell emittente, a proprio favore; nei titoli all ordine: dal possesso del titolo derivante da una serie continua di girate; nei titoli al portatore: dal semplice possesso del titolo. c) In relazione ai diritti enunciati nel titolo si distinguono: titoli di pagamento: che danno diritto ad un determinata prestazione di carattere pecuniario (es.: cambiale, assegno); titoli rappresentativi: che attribuiscono un diritto diverso dal diritto di credito, e cioè in genere un diritto reale; tali sono la fede di deposito, la nota di pegno, la polizza di carico, la lettera 7 di 44

8 di vettura etc. Questi titoli, che rappresentano una determinata merce, attribuiscono al possessore il diritto alla consegna della merce in essi indicata, in quanto il possesso della merce si trasferisce con il possesso del titolo; titoli di partecipazione: che attribuiscono al possessore un determinato «status giuridico» con i relativi diritti da esso derivanti; tali sono le azioni di società, che attribuiscono lo status di socio con i relativi diritti (partecipazione alle assemblee, diritto di voto etc.). d) In relazione alla natura dell emittente si distinguono: titoli di credito pubblici: emessi da un ente pubblico a ciò legittimato: solo lo Stato, la Regione, la Provincia ed il Comune (esempi di titoli di Stato sono i c.d. «buoni del tesoro»). titoli di credito privati: sono tutti gli altri. e) In relazione al modo in cui sono creati ed emessi si distinguono: titoli individuali, che sono creati di volta in volta in relazione ad o singola operazione; titoli di massa (detti anche in serie), che vengono creati con un unica operazione, diretta appunto a porre in essere più titoli del medesimo contenuto (es.: azioni sociali, obbligazioni sociali etc.). Si ricordi che i titoli di massa sono tutti causali. Figure non rientranti tra i titoli di credito Alcune figure giuridiche, pur se indicate comunemente come «titoli», debbono essere tenute distinte dai titoli di credito in quanto sono prive dei caratteri propri di quest ultimi. Tali sono: a) I c.d. titoli impropri, che consentono solo il trasferimento di un diritto senza l osservanza delle normali forme della cessione, ma non attribuiscono al cessionario alcun diritto letterale ed autonomo. Trattasi in sostanza di scritture (es. polizze di assicurazione) in cui, oltre ad essere enunciate le condizioni del contratto, è inserita la clausola all ordine, sì da consentire la cessione del contratto stesso con lo strumento della girata. b) I c.d. titoli (o documenti) di legittimazione, che servono solo ad identificare l avente diritto ad una determinata prestazione (es.: biglietti ferroviari, teatrali, cinematografici, marche di guardaroba etc.). 8 di 44

9 1.3. I titoli atipici Titoli atipici sono quelli non previsti da alcuna disposizione normativa ma emergenti dalla pratica commerciale. Il codice ne esclude la libertà di emissione nel solo caso di titoli al portatore aventi per oggetto l obbligazione di pagare una somma di denaro; nessun divieto pone, invece, per i titoli all ordine e nominativi. Tra i titoli atipici vengono comunemente ricompresi : a) i warrants: speciali buoni di sottoscrizione che danno diritto al detentore di acquistare, ad un prezzo prefissato ed entro un lasso di tempo stabilito, un certo numero di azioni (c.d. azioni di compendio). b) i certificati di partecipazione ad un fondo comune di investimento mobiliare; c) i certificati di depositi d oro; d) i certificati rappresentativi di quote di associazione in partecipazione Le carte di credito Le carte di credito sono documenti che consentono al titolare l acquisto di beni e servizi disparati senza obbligo di immediato pagamento del prezzo. Si distinguono in particolare due tipi di carte di credito: a) le carte di credito bilaterali: sono rilasciate dalle stesse imprese che forniscono i beni o i servizi e consentono di effettuare l acquisto degli stessi presso le singole unità di distribuzione commerciale delle imprese emittenti. Il titolare fruisce di una dilazione nel pagamento, il quale viene effettuato non contestualmente all acquisto, bensì nel momento del ricevimento di un estratto conto periodico; b) le carte di credito trilaterali (American Express, Visa etc.): sono emesse da imprese che gestiscono esclusivamente il servizio di intermediazione nei pagamenti. L impresa emittente paga ai fornitori i prezzi dei beni o servizi acquistati dai titolari della carta e periodicamente incassa da questi ultimi quanto dovuto per gli acquisti; la stessa impresa, inoltre, quale suo corrispettivo, percepisce un compenso dai fornitori e uno dai titolari della carta. 9 di 44

10 1.5. Eccezioni opponibili dal debitore cartolare Chi è debitore in base ad un titolo di credito non può esimersi dal pagarlo invocando eccezioni che derivano da rapporti intercorrenti con i precedenti portatori del titolo stesso. Tali rapporti, in particolare, non influenzano in alcun modo il diritto del portatore. Al portatore del titolo saranno opponibili solo le eccezioni: a lui personali (es.: compensazione con un credito che il debitore vanta verso il possessore), e quelle reali o assolute, che il debitore può opporre a chiunque. A) Eccezioni reali o assolute Le eccezioni reali o assolute sono caratterizzate dalla opponibilità a qualsiasi portatore del titolo, indipendentemente da una sua particolare posizione nella catena di circolazione del documento e dai suoi eventuali precedenti rapporti con il debitore. Esse, secondo l elencazione tassativa dell art. 1993, 1 comma, sono: le eccezioni relative alla forma del titolo, quando la legge richiede una forma particolare (es. per la cambiale); le eccezioni «fondate sul contesto letterale del titolo», cioè quelle rivolte a contestare il divario tra il contesto attuale e la pretesa avanzata dal portatore, nonché l alterazione del documento verificatasi durante la circolazione; le eccezioni rivolte ad escludere la provenienza del titolo dalla persona del debitore (es. falsità della firma, omonimia); le eccezioni che tendono ad escludere la validità dell obbligazione cartolare per incapacità di agire del sottoscrittore al momento dell emissione del titolo o per difetto di rappresentanza in chi ha sottoscritto il titolo a nome del debitore. le eccezioni che risultano dal contesto letterale del titolo e, nei titoli causali, quelle relative al rapporto tipico causale richiamato dal titolo; le eccezioni relative alla mancanza delle condizioni necessarie per l esercizio dell azione (es. il titolo non è ancora scaduto; è intervenuta la prescrizione; l azione di regresso cambiaria non è stata preceduta dal protesto). B) Eccezioni personali 10 di 44

11 Esse possono suddividersi in: a) eccezioni personali in senso stretto: cioè attinenti allo stesso rapporto cartolare. Tale è quella relativa al difetto di titolarità, per cui il debitore che sappia che il titolo è stato sottratto o falsificato da chi glielo presenta per il pagamento può eccepire al portatore che egli non ha diritto di esigere il pagamento stesso. b) eccezioni fondate sui rapporti personali: cioè su rapporti diversi da quello cartolare. Tali eccezioni sono normalmente opponibili al solo portatore con il quale è intercorso il rapporto personale che ne costituisce il fondamento. In un solo caso il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori: cioè quando, acquistando il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore Deterioramento dei titoli di credito Nell ipotesi di deterioramento del titolo di credito, l art riconosce il diritto del possessore ad ottenere dall emittente un «titolo equivalente» contro la restituzione del primo ed il rimborso delle spese Smarrimento, sottrazione e distruzione dei titoli A) Titoli all ordine e nominativi Nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli all ordine e nominativi la legge tende a far conseguire, a colui che ha perduto il possesso del titolo, un documento che ne faccia le veci; ma, allo stesso tempo, deve tener conto che eventualmente il titolo originario può continuare a circolare, ingenerando nei terzi l affidamento sulla sua validità ed esponendo il debitore al rischio di un doppio pagamento. Per conciliare le opposte esigenze è predisposto un particolare procedimento c.d. di ammortamento, rivolto ad eliminare l efficacia del titolo smarrito, sottratto o distrutto ed a concedere al possessore un duplicato, stabilendo che il pagamento sia ugualmente eseguito in suo favore. La «procedura di ammortamento» si articola in due fasi. 11 di 44

12 - La prima fase è essenziale e necessaria, ed è finalizzata a reintegrare il possessore privato della materiale disponibilità del titolo nella possibilità riscuotere il credito cartolare mediante un provvedimento giudiziale che tolga valore al titolo in circolazione. Lo stesso possessore deve denunciare al debitore l evento che si è verificato e presentare ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile. Tale autorità giudiziaria, eseguito un sommario accertamento sia della verità della vicenda enunciata sia del precedente possesso da parte del ricorrente, emana un decreto di ammortamento, che toglie valore al titolo in circolazione ed autorizza il pagamento del credito al ricorrente. Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, dal momento della notifica, esclude valore liberatorio al pagamento fatto al terzo detentore (salvo che questi fornisca la prova dell acquisita titolarità del credito). - Una seconda fase, meramente eventuale, inizia qualora vi sia opposizione del detentore del titolo ed importa l accertamento in contraddittorio tra ricorrente e debitore circa la spettanza del diritto sul titolo. L opposizione deve essere proposta, con atto di citazione, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di ammortamento nella G.U. : competente a decidere è il Tribunale che ha pronunciato l ammortamento. Se, nel termine di legge, nessuna opposizione viene proposta, il decreto acquista efficacia di cosa giudicata. L accertamento giudiziale contenuto nel decreto di ammortamento riguarda esclusivamente la perduta legittimazione, ma non fa stato sulla questione della titolarità, sicché il terzo acquirente di buona fede, anche se non ha proposto tempestiva opposizione, può agire: sia contro l ammortante che abbia riscosso la prestazione, per ottenere la restituzione di quanto a lui spettante quale titolare effettivo del credito; sia contro lo stesso debitore, qualora quegli abbia effettuato il pagamento con dolo o colpa grave. B) Titoli al portatore L ammortamento è ammesso per i soli titoli all ordine e nominativi, non anche per i titoli al portatore. Per tali titoli: 12 di 44

13 nel caso di comprovata distruzione, l ex portatore ha diritto ad ottenere, sulla base della sola dimostrazione del precedente possesso, a sue spese, «un duplicato o un titolo equivalente» dal debitore. Qualora il titolo presunto distrutto risulti invece in circolazione, prevarrà il diritto acquistato sullo stesso da un eventuale terzo acquirente di buona fede, salvo l effetto liberatorio, per il debitore, del pagamento fatto al portatore del duplicato o del titolo equivalente; nei casi di smarrimento, sottrazione e distruzione non pienamente provata, l art esclude la procedura di ammortamento. Il legittimo possessore può denunciare detti eventi all emittente del titolo, dandone prova, ed avrà diritto alla prestazione solo dopo che sia decorso il termine di prescrizione del titolo stesso. Nel contempo il titolo continua ad incorporare il diritto per tutto il periodo di prescrizione e questo può venire legittimamente acquistato da un possessore di buona fede. L esclusione della procedura di ammortamento non opera, comunque, per i c.d. titoli «a circolazione ristretta», destinati cioè a circolare nell ambito di soggetti qualificati: si tratta dell assegno bancario al portatore, delle cartelle agrarie al portatore, dei libretti di risparmio al portatore e di ogni documento al portatore «rappresentativo di titoli o valori in genere depositati presso aziende di credito». 13 di 44

14 2 La cambiale La cambiale può definirsi «un titolo all ordine, formale ed astratto, che attribuisce al possessore legittimo il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata». In base alla definizione data si evince che la cambiale: è titolo all ordine: pertanto requisito naturale di essa è la possibilità di circolare mediante girata (la trasferibilità per girata, però, può essere esclusa dalla clausola «non all ordine»); è titolo formale: infatti, la forma per essa prescritta è, nella cambiale, un elemento essenziale per l esistenza del titolo stesso; è titolo completo: deve contenere in sé tutti i requisiti richiesti sul foglietto cambiario, che non possono essere desunti, pertanto, da altri documenti; è titolo astratto: infatti, nella cambiale manca qualsiasi menzione del rapporto fondamentale ad essa sottostante; è titolo esecutivo, a condizione che siano state osservate le disposizioni di carattere fiscale della legge; ammette il confluire in essa di più obbligazioni aventi il medesimo oggetto. Infatti, all obbligazione originaria si aggiungono quelle di ogni successivo girante e dell avallante: obbligazioni tutte autonome e valide indipendentemente dalle altre, ma tutte legate dal vincolo della solidarietà; è assistita da un particolare rigore processuale: infatti, nei giudizi cambiari, se le eccezioni proposte sono di lunga indagine, il giudice deve emettere sentenza di condanna con riserva, rinviando ad un secondo momento la cognizione delle eccezioni. 2.1 Cambiale tratta e vaglia cambiario Alla nozione di cambiale sono riconducibili due titoli distinti: A) La tratta o cambiale in senso stretto Contiene l ordine che una persona (traente) dà ad un altra (trattario) di pagare ad un terzo (prenditore) una somma di danaro. 14 di 44

15 B) Il vaglia cambiario o pagherò cambiario E il principale strumento di credito esistente nel nostro sistema ed induce, grazie alle garanzie che lo circondano, i possessori di «capitale» a superare la propria preferenza per la liquidità affidando in usi più produttivi il loro denaro. Esso contiene la promessa, fatta da una persona (emittente), di pagare una somma di danaro ad una determinata scadenza. Tanto la tratta quanto il vaglia cambiario sono negozi giuridici unilaterali. Tuttavia, mentre per il vaglia cambiario il contenuto della dichiarazione cambiaria è certamente una promessa unilaterale; per la tratta si discute se sia una assegnazione, una promessa del fatto di un terzo, o una delegazione. La complessa struttura della cambiale-tratta porta a distinguere tra: rapporto di valuta: (intercorrente tra traente e prenditore) che dà causa all emissione o negoziazione del titolo (es. vendita di merce da cui scaturisce l obbligo di pagamento del prezzo); rapporto di provvista: (intercorrente tra traente e trattario) in virtù del quale il traente ordina al trattario di pagare la somma portata dal titolo al ditore o ad un suo giratario. 2.2 Requisiti della cambiale La dichiarazione cambiaria deve essere redatta in forma scritta e deve avere carattere autonomo: non può ritenersi valida, pertanto, una scrittura cambiaria inserita nel contesto di un altro documento. A) Requisiti essenziali della cambiale sono: la denominazione di «cambiale» inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; (trattario); l ordine incondizionato o la promessa incondizionata di pagare una somma determinata. il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare il nome del primo prenditore; la data ed il luogo di emissione; la sottoscrizione dell emittente o del traente. 15 di 44

16 La mancanza di uno di questi requisiti fa sì che il documento non valga più come «cambiale» (perché la cambiale è titolo formale e la forma è richiesta ad substantiam), ma come semplice attestazione di credito. B) Elementi accidentali della cambiale sono: il luogo di pagamento (se manca: per la tratta, si intende il domicilio del trattario; per il vaglia, quello dell emittente); la data di scadenza, che può essere: a giorno fisso; a vista: in tal caso la cambiale è pagabile al momento della presentazione al debitore per il pagamento; a certo tempo vista: la cambiale scade dopo un certo tempo dalla presentazione per l accettazione (qualora il trattario rifiuti l accettazione, il termine decorre dalla data del protesto che accerta tale rifiuto); a certo tempo data: la cambiale scade dopo un certo tempo non dalla presentazione, ma dalla data di emissione del titolo. Se non vi è indicazione di scadenza, la cambiale si considera pagabile a vista. 2.3 Cambiale incompleta e in bianco I requisiti cambiari devono sussistere nel momento in cui la cambiale è presentata per il pagamento: nel momento dell emissione è sufficiente che vi sia la firma dell emittente e la denominazione cambiaria. La cambiale che circola sprovvista di uno o più requisiti essenziali viene definita: incompleta: quando il rilascio del titolo avviene senza un accordo circa il suo successivo riempimento; in bianco: quando sussiste un contratto di riempimento successivo (es. il cassiere, come forma di garanzia, rilascia una cambiale al titolare dell impresa dove è stato assunto con l intesa che, se si verificheranno ammanchi di cassa, questi potrà riempirla con la cifra del deficit). 16 di 44

17 Se gli accordi non vengono osservati, l eventuale eccezione di abusivo riempimento non può essere opposta al terzo portatore, salvo che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede o con colpa grave. La facoltà di riempimento è sottoposta ad un termine di decadenza di tre anni dall emissione del titolo. 2.4 Autonomia delle obbligazioni cambiarle Gli obbligati al pagamento della cambiale si distinguono in due categorie: obbligati principali: che sono l emittente nel pagherò; l accettante nella tratta; obbligati in via di regresso (ossia nel caso di rifiuto dell obbligato principale): che sono il traente e i giranti. Alla data di scadenza della cambiale, se l obbligato principale rifiuta il pagamento, l attuale portatore legittimo del titolo può rivolgersi ad uno qualunque, a sua scelta, tra gli altri obbligati cambiati; l obbligato di regresso, poi, pretendere il rimborso di quanto ha pagato dai giranti che lo precedono, traente e dai loro avallanti. Le varie obbligazioni cambiarie sono autonome: l incapacità di uno degli obbligati, la falsità di una firma, l invalidità in genere di una di tali obbligazioni, non hanno alcuna influenza sulle obbligazioni degli altri firmatari, che restano valide. Se, invece, è l obbligazione del traente o dell emittente ad essere nulla per vizio di forma o di contenuto, tale nullità travolge anche le dichiarazioni cambiarie degli altri obbligati (di per sé regolari). Tutte le persone giuridicamente capaci compresi i minori emancipati autorizzati all esercizio di un impresa commerciale possono assumere obbligazioni cambiarie (atto eccedente l ordinaria amministrazione); non possono farlo, invece, l interdetto ed il minore sotto tutela o soggetto alla potestà parentale. Il genitore ed il tutore possono obbligarsi cambiariamente in nome del minore o dell interdetto solo a condizione che il primo vi sia autorizzato dal giudice tutelare e l altro dal Tribunale, su parere del giudice tutelare. Il minore emancipato e l inabilitato (qualora non siano autorizzati all esercizio del commercio) possono obbligarsi cambiariamente soltanto se la loro firma sia accompagnata da quella del curatore con la clausola «per assistenza» o altra equivalente. 17 di 44

18 2.5 La rappresentanza cambiaria Le dichiarazioni cambiarie possono essere compiute anche per mezzo di rappresentante: in tali ipotesi, dalla dichiarazione o dalla sottoscrizione deve apparire che il dichiarante si obbliga in nome del rappresentato, affinché gli effetti dell atto compiuto si riflettano direttamente sul rappresentato. Se il rappresentante omette di menzionare il rappresentato o la veste in cui egli sottoscrive, resta obbligato cambiariamente in proprio e non può opporre al portatore di buona fede del titolo di avere inteso firmare quale rappresentante di un terzo. La procura generale (quando il rappresentato non è imprenditore commerciale) non si considera comprensiva della procura cambiaria. La stessa procura invece, rilasciata da un imprenditore commerciale, comprende anche la facoltà di obbligarsi cambiariamente, salvo esclusione espressa. Colui che appone la sua firma su una cambiale quale rappresentante senza avere il potere di farlo, o eccedendo i poteri conferitigli, o non dichiarando di agire in nome altrui, qualora non intervenga la ratifica del rappresentato, resta obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio: egli prende,cioè, il posto del preteso rappresentato e, pagando la somma cambiaria, si trova nelle medesime condizioni in cui questi, con il pagamento, si sarebbe trovato. 2.6 L accettazione della tratta L accettazione della tratta è l atto negoziale con cui il trattario entra nel rapporto cambiario e si obbliga a pagare la somma indicata nel titolo. Nella cambiale-tratta una persona (traente) dà ad un altra (trattario) l ordine di pagare una certa somma: il traente, in tal modo, assume ex lege l obbligazione di pagare, nell ipotesi in cui il trattario non faccia onore all ordine ricevuto, come se avesse promesso il fatto di un terzo. Fino a che la tratta non è accettata, pertanto, non sorge un obbligazione cambiaria né vi è un debitore principale cambiario (a differenza del «pagherò», in cui esiste ab origine un debitore principale nella persona dell emittente) ed il traente, gli eventuali giranti ed i loro avallanti sono soltanto obbligati di regresso. Ad accettazione avvenuta, invece, entra nel rapporto cambiario anche il trattario ed assume l obbligazione di pagare alla scadenza la somma portata dal titolo come obbligato principale. 18 di 44

19 L accettazione può essere chiesta presso la residenza del trattario dal portatore legittimo o anche da un semplice detentore del titolo fino al giorno della scadenza. La presentazione della cambiale per l accettazione è, di regola, meramente facoltativa. La presentazione per l accettazione diventa, invece, obbligatoria allorché sia espressamente prescritta dal traente o da un girante, così come nelle ipotesi di tratta «a certo tempo vista», (in cui la stessa scadenza è determinata dalla accettazione o dal protesto), ovvero pagabile presso un terzo o in luogo diverso dal domicilio del trattario. L accettazione è espressa con la parola «accettato», «visto», o con altre equivalenti, ma anche con la semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale. Essa può essere limitata ad una parte della somma: non è però ammessa l apposizione di altra condizione. Se il trattario rifiuta di accettare, il rifiuto deve essere accertato mediante protesto; la mancata accettazione dà luogo all azione di regresso nei confronti dei giranti e del traente. 2.7 La girata La cambiale, di regola, si trasferisce mediante girata. La legge non definisce la girata ma, in base alla prassi, può dirsi che essa è «negozio giuridico cartolare (risultante dal titolo), unilaterale ed astratto, contenente un ordine di pagamento». Trattasi, in pratica, di una dichiarazione scritta sul titolo con la quale il girante ordina al debitore cartolare di effettuare il pagamento del titolo stesso ad un altro soggetto (giratario). La girata deve essere incondizionata ed ogni eventuale condizione si ha per non apposta. La girata può essere apposta anche dopo il protesto del titolo: in tal caso, si trasferiscono i soli diritti cambiari del cedente esposti a tutte le eccezioni che sarebbero state opponibili al girante. La girata può essere: a) Piena (es. «per me pagate ai sig. X») oppure in bianco. Quest ultima non contiene l indicazione del giratario ed è costituita dalla sola firma del girante. 19 di 44

20 Nel caso di girata in bianco il giratario può riempirla con il proprio nome o con quello di altra persona, girare di nuovo la cambiale in bianco o a persona determinata, trasmettere la cambiale ad un terzo senza riempire la girata in bianco o senza girarla. In questa ultima ipotesi la cambiale circola, in sostanza, come un titolo al portatore (per la sua trasmissione basta, infatti, che si trasferisca il possesso), anche se per la legge rappresenta un titolo all «ordine». La girata «al portatore» è nulla, ma, una volta apposta, essa si converte in una girata in bianco, producendone tutti gli effetti. b) Girata per procura o per incasso (es. la girata dei clienti che scontano un effetto presso la propria banca o glielo trasmettono affinché ne curi l incasso). Con questa clausola il giratario assume la figura di un mandatario del girante, mero detentore del titolo: solo come tale egli potrà esercitare, per conto del girante, tutti i diritti inerenti alla cambiale e non potrà girarla ulteriormente a terzi se non per procura. c) Girata in garanzia Con essa il girante costituisce a favore del giratario, che è anche suo creditore, per garantirgli maggiormente la solvibilità del proprio debito, un pegno sul credito rappresentato dal titolo. Il giratario acquista la cambiale per garantirsi di un credito: egli dunque, assume la posizione di un creditore pignoratizio e non potrà girare ulteriormente la cambiale se non per procura. d) Girata fiduciaria e simulata Si ha la girata fiduciaria quando sul titolo non viene posta alcuna clausola, ma la limitazione del diritto del giratario risulta da un negozio extracambiario. Analoga alla girata fiduciaria è la girata simulata con la quale le parti simulano la traslazione della cambiale senza volerne gli effetti. 2.8 Legittimazione del portatore della cambiale La legittimazione del portatore, ossia l individuazione della persona che può esercitare i diritti nascenti dalla cambiale, avviene in base a due elementi: il possesso della cambiale; la girata. Se le girate sono più di una, occorre che la serie sia continua. 20 di 44

I TITOLI DI CREDITO. Nel pagherò concorrono: a) il trattario e il traente. b) il traente e il beneficiario. c) l emittente e il beneficiario.

I TITOLI DI CREDITO. Nel pagherò concorrono: a) il trattario e il traente. b) il traente e il beneficiario. c) l emittente e il beneficiario. I TITOLI DI CREDITO Il titolo di credito: a) conferisce un diritto di credito. b) incorpora un diritto di credito. c) vale quale prova di un contratto stipulato fra le parti. L esecutività è: a) caratteristica

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