Progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo Impianto idroelettrico sul Fiume Noce MICROHYDRO NOCE 2 AMNIS S.r.l.
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- Regina Antonucci
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2 Sommario 1 Premessa Riferimenti normativi Caratterizzazione territoriale del sito di produzione e riutilizzo del materiale di scavo Caratterizzazione geologica del sito e riutilizzo del materiale di scavo Caratterizzazione pedologica del sito e riutilizzo del materiale di scavo Piano di caratterizzazione qualitativa del materiale di scavo Metodologia di scavo e modalità di riutilizzo Quantificazione e classificazione dei volumi di scavo... 7 Pag. 1 di 10
3 1 PREMESSA L art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto, nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni obbligatorie e contestuali: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della Parte Quarta del decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità (litologia, granulometria, geomeccanica, etc.) con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. Con l'ulteriore modifica apportata dalla Legge n. 13/2009 all'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 è stato aggiunto il comma 7-bis e 7-ter che introduce anche la possibilità di utilizzare le terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. In particolare, tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni: a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agrosilvo-pastorali; b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti ed alla raccolta e regimentazione delle acque piovane; Pag. 2 di 10
4 c) un miglioramento della percezione paesaggistica. Nell ambito del presente progetto si prevede di riutilizzare in situ le terre e le rocce da scavo derivanti dalle attività di cantierizzazione per la realizzazione di reinterri, riempimenti e rilevati lungo l intero tracciato della condotta al fine di ottenere un percorso fruibile anche per altri scopi (naturalistici, didattici, sportivi, etc.) e contribuire contestualmente a migliorare anche la percezione paesaggistica dei luoghi. Nei paragrafi successivi, dopo un breve richiamo ai riferimenti normativi, verranno illustrati tutti gli approfondimenti e le azioni caratterizzanti il progetto di riutilizzo del materiale di scavo. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI La redazione del progetto è avvenuta nel pieno rispetto del sistema normativo vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo. In particolare, si riportano di seguito i riferimenti più significativi: Legge 27 Febbraio 2009, n. 13: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" (G.U. n. 49 del 28/02/2009); Decreto Legislativo 16 Gennaio 2008, n. 4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (G.U. n. 24 del 29/01/2008); Decreto Legislativo 8 Novembre 2006, n. 284: Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (G.U. n. 274 del 24/11/2006); Decreto Ministeriale 5 Aprile 2006, n. 186: Regolamento recante modifiche al Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22» (G.U. n. 115 del 19/05/2006); Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14.0./2006); Legge 27 Febbraio 2004, n. 47: Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 Dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (G.U. n. 48 del 27/02/2004); Legge 31 ottobre 2003, n. 306: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti Pag. 3 di 10
5 dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (G.U. n. 266 del 15/11/2003); Decreto Legislativo 13 Gennaio 2003, n. 36: Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (G.U. n. 59 del 12/03/2003); Legge 8 Agosto 2002, n. 178: Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 8 Luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate (G.U. n. 187 del 10/08/2002); Legge 21 Dicembre 2001, n. 443: Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (G.U. n. 299 del 12/12/2001); Legge 23 Marzo 2001, n. 93: Disposizioni in campo ambientale (G.U. n. 93 del 04/04/2001); Decreto Ministeriale 25 Ottobre 1999, n. 471: Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni e integrazioni (G.U. n. 293 del ); Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998: Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 88 del 16/04/1998); Decreto Legislativo 8 Novembre 1997, n. 389: Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio (G.U. n. 261 del 8/11/1997); Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22: Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (G.U. n. 38 del 15/02/1997); Decreto Ministeriale 16 Maggio 1989, n. 185: Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizioni delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla Legge 29 Ottobre 1987 n. 441, di conversione del 31 Agosto 1987, n. 361, come modificata dalla Legge 9 novembre 1988 n. 475, di conversione del D.L. 9 settembre 1988 n. 397 (G.U. n. 121 del 26/05/1989). Pag. 4 di 10
6 3 CARATTERIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SITO DI PRODUZIONE E RIUTILIZZO DEL MATERIALE DI SCAVO Il sito di produzione e riutilizzo del materiale di scavo ricade completamente nel territorio del Comune di Rivello ed è classificato urbanisticamente come agricolo. Si esclude in via preliminare che tale sito sia stato mai oggetto di potenziale contaminazione, il che consente ai sensi dell art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che le terre e rocce da scavo possano essere riutilizzate in situ. Tale fattispecie è oggettivamente provata dalla constatazione che il sito non è stato mai interessato: a) da abbandono di rifiuti a cui siano state applicate le procedure di cui all art. 192 del D.Lgs. 152/2006; b) da serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso, contenenti, nel passato o attualmente, idrocarburi o sostanze etichettate pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modificazioni ed integrazioni; c) da impianti con apparecchiature contenenti PCB di cui al D.Lgs 209/99; d) da interventi di bonifica ai sensi dell art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e/o le concentrazioni rilevate sono inferiori ai limiti previsti dalle norme vigenti per la destinazione d uso prevista; e) da potenziali fonti di contaminazione quali scarichi di acque reflue industriali e/o urbane f) dalla localizzazione di impianti ricadenti nell allegato A del D.M. 16/05/1989, nella disciplina del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. (aziende a rischio incidente rilevante), nella disciplina del D.Lgs 59/2005 (tipologie di impianti di cui all allegato 1), nella disciplina di cui al D.Lgs 152/2006 (impianti di gestione dei rifiuti eserciti in regime di autorizzazione o di comunicazione); g) da fondo naturale con superamento dei limiti di cui alla tabella 1 dell allegato 5 alla parte IV titolo V del D.Lgs. 152/2006 (compreso amianto); h) da classificazioni in fasce limitrofe a strade di grande comunicazione che ricadono in zone interessate da fenomeni di inquinamento diffuso. Si precisa che non sono note pregresse utilizzazioni diverse da quelle attuali dei terreni di intervento che verranno sottoposti a scavi e riporti, né di quelli limitrofi, costituiti da aree agricole e boscate. Inoltre, non sono presenti nelle vicinanze delle aree di scavo e di ricollocazione del materiale in cantiere attività inquinanti o potenzialmente tali, sia di origine artigianale-industriale, che prodotte dai reflui di impianti di depurazione, pozzi a perdere, depositi di rifiuti, attività zootecnica intensiva od estensiva di pascolo, aree di cava, etc. Pag. 5 di 10
7 4 Caratterizzazione geologica del sito e riutilizzo del materiale di SCAVO Il sito di produzione e riutilizzo del materiale di scavo risulta essere caratterizzato essenzialmente dalla presenza di alluvioni che si prestano al riutilizzo sia per il reinterro della tubazione, ma anche se sottoposte a vagliatura alla realizzazione di gabbionature. 5 CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA DEL SITO E RIUTILIZZO DEL MATERIALE DI SCAVO La carta regionale dei suoli suddivide il territorio della Basilicata in province pedologiche. Dalla di questo database emerge che i suoli sono, inoltre, ben drenati e a permeabilità alta. 6 PIANO DI CARATTERIZZAZIONE QUALITATIVA DEL MATERIALE DI SCAVO Da quanto emerso nei paragrafi precedenti si ritiene accertata la esclusione della necessità di verifica analitica della qualità delle terre e delle rocce prodotte dagli scavi e riutilizzate all interno del cantiere e conseguentemente è da ritenersi verificata l esclusione di queste dalle norme attinenti il trattamento ed il trasporto dei rifiuti. 7 METODOLOGIA DI SCAVO E MODALITÀ DI RIUTILIZZO Lo scavo del materiale terrigeno-detritico-roccioso avverrà utilizzando le normali tradizionali tecniche di scavo per dimensioni medio-piccole di sbancamento e pertanto con pale ed escavatori meccanici dotati di benne aperte di varia larghezza, senza l uso di acqua o fanghi, esplosivi o altre sostanze chimiche di disgregazione della roccia, frese, seghe a trefoli o nastro, o qualsiasi altra tecnica che possa, in linea generale, potenzialmente inquinare il terreno sottoposto a lavoro. Le modalità con le quali si prevede di eseguire lo scavo, stante l'entità dei materiali movimentati, saranno individuate in modo da permettere una costante regolarizzazione delle scarpate formatesi dall'attività di scavo, che avverrà tramite tagli verticali. L'obiettivo è quello di mantenere il bilancio delle terre a zero, nel senso che l'attività di scavo è attuata nei momenti in cui è chiara e definita l'attività di reimpiego del materiale scavato. Pertanto, l'attività di scavo risulta costantemente chiara e definita nei riguardi delle terre ancora da scavare. La riutilizzazione in cantiere delle terre e delle rocce, avverrà contestualmente al progredire degli Pag. 6 di 10
8 scavi stessi o con tempi di deposito temporaneo in sito di stoccaggio all interno dell area di cantiere di modesta durata ed oltre a non comportare decadimento della qualità dei materiali da parte dei mezzi e tecniche di lavoro adottate, comporterà il ricollocamento dei materiali a poca distanza e nelle stesse condizioni di rapporto con il territorio già attualmente esistenti nei punti di prelievo del terreno. Il materiale prodotto dagli scavi verrà riutilizzato in cantiere secondo il seguente schema: 1) accantonamento del materiale terrigeno di primo scotico, eliminando dall accumulo dei materiali terrigeni, da riutilizzare per le opere di ingegneria naturalistica (es. rinaturazioni delle scarpate), il cotico erboso, le ceppaie, il legname e quant altro legato alla vegetazione esistente abbattuta non riconferibile in alcuna misura in loco; 2) accantonamento dei materiali detritici di sbancamento, scelti in fase di scavo in funzione delle loro caratteristiche granulometriche e geotecniche che ne rendono possibile la riutilizzazione per la costruzione delle opere previste in progetto; 3) selezione di eventuali materiali argillosi e torbosi plastici di scadenti caratteristiche geomeccaniche di cui non è possibile il riutilizzo nei rilevati e loro conferimento a rifiuto all esterno dell intervento; 4) selezione di eventuali materiali di rifiuto relative a discariche non autorizzate, eventualmente rilevate all atto degli scavi e loro conferimento a discarica autorizzata (situazione non escludibile a priori anche se non ve ne sono i presupposti per temerne il verificarsi); 5) utilizzazione del materiale terrigeno-detritico formatosi dagli scavi e dalle operazioni di cui sopra per gli interventi di reinterro, riempimento e rilevato previsti in progetto. 8 QUANTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI VOLUMI DI SCAVO Al fine di poter quantificare e classificare i volumi che si produrranno in fase di cantierizzazione dei lavori, sono state individuate in modo sintetico tutte le attività interessate da produzione di terre e rocce da scavo che qui di seguito si elencano: Pag. 7 di 10
9 1) sbancamento per la realizzazione del dissabbiatore e vasca di carico dell opera di derivazione; 2) sbancamento per la realizzazione del pozzetto di turbinaggio; 3) scavo per la posa in opera della condotta di scarico; Sulla base degli elaborati di progetto specifici e delle dimensioni esecutive delle opere è possibile, quindi, effettuare una stima dei volumi di scavo così come riportata nella tabella seguente: Codice attività Descrizione sbancamento per la realizzazione dell opera di derivazione; sbancamento per la realizzazione del pozzetto di turbinaggio; scavo per la posa in opera della condotta di scarico; Quantità Dimensioni sezione di scavo [m] prodotte Base Altezza Lunghezza [mc] Tabella 1. Stima dei volumi di scavo. Per poter stabilire quali di questi volumi siano realmente riutilizzabili in situ essi sono stati catalogati sulla base della classificazione dei terreni HRB-AASHTO (CNR-UNI 10006). Questa classificazione è stata proposta dalla Highway Research Board (1942) ed è stata successivamente revisionata dalla American Association of State Highway and Trasportation Office nonché dalle norme CNR-UNI). Trattasi di un sistema di classificazione che viene utilizzato principalmente nel campo delle costruzioni stradali, o, comunque, per terreni utilizzati come materiali da costruzione. In base alla granulometria ed alle caratteristiche di plasticità, i terreni vengono suddivisi in otto gruppi, indicati con le sigle da A1 ad A8, alcuni dei quali (A1, A2 e A7) suddivisi a loro volta in sottogruppi secondo lo schema riportato in Tabella 4. I materiali granulari sono inclusi nelle classi da A1 ad A3 (con percentuale passante al setaccio 200 minore o uguale al 35%), i limi e le argille nelle classi da A4 ad A7 (con percentuale passante al setaccio 200 maggiore del 35%), mentre la classe A8 comprende i terreni altamente organici. Pag. 8 di 10
10 Tabella 4. Classificazione dei terreni HRB-AASHTO (CNR-UNI 10006). Nella tabella 5 sono riportate le caratteristiche geotecniche dei gruppi di terreno individuati dalla normativa. In particolare, per il caso in questione sono state individuate le seguenti corrispondenze: Formazione geologica DEPOSITO ALLUVIONALE Gruppo A1 b Tabella 5. Corrispondenza tra le formazioni litologiche intercettate ed i gruppi CNR-UNI Dalla precedente classificazione si che i materiali possono essere riutilizzati, con gli opportuni accorgimenti, esclusivamente per operazioni di riempimento durante la fase di rinterro. In conclusione, nel seguente prospetto si riportano le quantità di materiale di scavo che saranno prodotte, quelle che saranno riutilizzate e quelle che saranno conferite in discarica autorizzata. Pag. 9 di 10
11 Descrizione sbancamento per la realizzazione dell opera di derivazione; Quantità Riutilizzazioni Conferimento prodotte in sito in discarica [mc] [mc] [mc] sbancamento per la realizzazione del pozzetto di turbinaggio; scavo per la posa in opera della condotta di scarico; TOTALE TERRE DI SCAVO PRODOTTE (mc) TOTALE TERRE DI SCAVO RIUTILIZZATE IN SITO (mc) 3807 TOTALE TERRE PORTATE A RIFIUTO ALL ESTERNO DEL SITO (mc) Tabella 6. Corrispondenza tra le formazioni litologiche intercettate ed i gruppi CNR-UNI PIANO DI RIUTILIZZO Sulla base della quantificazione dei volumi di scavo riutilizzabili avvenuta nel precedente paragrafo si prevede un piano di riutilizzo che coinvolge essenzialmente le seguenti attività: 1) Rinterro della condotta di scarico; 2) Leggero ricoprimento pozzetto di turbinaggio per scopi di mimetizzazione; Pag. 10 di 10
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