Approvazione del regolamento organico del personale del Consiglio provinciale IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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1 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 11/04/2017 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 11/04/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2017 Consiglio della Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO del 4 aprile 2017, n. 5 Approvazione del regolamento organico del personale del Consiglio provinciale IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO nella seduta del 4 aprile visto il regolamento organico del personale del Consiglio provinciale approvato con deliberazione del Consiglio 25 novembre 1981, n. 11, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio 6 maggio 2008, n. 2; - visti gli articoli 22, comma 3, e 29, commi 1 e 2, del regolamento interno del Consiglio provinciale che attribuiscono all'ufficio di Presidenza il potere di proporre al Consiglio il progetto di regolamento organico e le sue modificazioni, acquisito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi; - vista la deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 21 di data 20 marzo 2017 con la quale si approva la proposta di un nuovo regolamento organico del personale del Consiglio provinciale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio provinciale; - acquisito il parere favorevole della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari nella seduta del 3 marzo 2017; - ritenuto opportuno approvare un nuovo regolamento organico del personale in considerazione della necessità di aggiornare il testo vigente sia perché contiene discipline ormai obsolete e non più applicate, sia per recepire i principi generali di riforma del pubblico impiego introdotti dalle leggi nazionali e dalla legge sul personale della Provincia; - vista la necessità di confermare e garantire con il regolamento organico un'autonoma gestione e organizzazione del personale consiliare, in particolare mantenendo un ruolo autonomo del suddetto personale, distinto da quello della Provincia, e una disciplina autonoma sull'accesso all'impiego e alla dirigenza e sugli incarichi e le funzioni della dirigenza medesima; - ritenuto opportuno confermare il riferimento all'ordinamento provinciale del personale come disciplinato dalla legge provinciale n. 7 del 1997; la disciplina sul personale della Provincia continua pertanto ad essere applicata in via sussidiaria e in quanto compatibile; - visto che il nuovo regolamento organico del personale, nel testo allegato alla presente deliberazione, va a sostituire integralmente il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio 25 novembre 1981, n. 11, con la conseguente abrogazione di tutte le disposizioni regolamentari pregresse in vigore; - a maggioranza dei componenti il Consiglio, con 27 voti favorevoli, 4 voti di astensione e 1 voto contrario legalmente espressi, delibera 1. di approvare il regolamento organico del personale del Consiglio provinciale, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale è parte integrante; 2. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione;

2 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 11/04/2017 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 11/04/ di disporre che il regolamento organico del personale del Consiglio provinciale entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE BRUNO GINO DORIGATTI I SEGRETARI QUESTORI FILIPPO DEGASPERI MARIO TONINA Allegato

3 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 11/04/2017 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 11/04/ Allegato PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE N. 5 APPROVATA DAL CONSIGLIO PROVINCIALE NELLA SEDUTA DEL 4 APRILE 2017 "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE" IL PRESIDENTE BRUNO GINO DORIGATTI I SEGRETARI QUESTORI FILIPPO DEGASPERI MARIO TONINA

4 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 11/04/2017 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 11/04/ Regolamento organico del personale del Consiglio provinciale INDICE Capo I - Disciplina generale Art. 1 - Principi sull'ordinamento e sull'organizzazione degli uffici del Consiglio provinciale Art. 2 - Ordinamento e rapporto di lavoro del personale del Consiglio provinciale Art. 3 - Dotazione organica del personale del Consiglio provinciale Art. 4 - Contratti collettivi di lavoro Art. 5 - Funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa Capo II - Disciplina specifica Art. 6 - Accesso all'impiego Art. 7 - Qualifica di dirigente e relativo accesso Art. 8 - Incarico di dirigente di servizio Art. 9 - Funzioni del dirigente di servizio Art Incarico di segretario generale Art Qualifica di direttore e relativo accesso Art Incarico di direttore d'ufficio Art Funzioni del direttore d'ufficio Art Incarico di responsabile del sistema informativo del Consiglio provinciale Art Nucleo di valutazione Art Assenza o impedimento Art Sostituzione provvisoria per incarico vacante Art Formazione e aggiornamento del personale Art Mobilità Art Disponibilità di posti macchina Capo III - Personale della Presidenza Art Capo di gabinetto e segretari particolari Art Personale per le attività di stampa, informazione e comunicazione Art Indennità per i giornalisti con funzioni di responsabilità Capo IV - Disposizioni finali Art Abrogazioni e disposizioni transitorie Allegato A - Dotazione organica del personale del Consiglio provinciale (articolo 3)

5 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 11/04/2017 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 11/04/ Capo I Disciplina generale Art.1 Principi sull'ordinamento e sull'organizzazione degli uffici del Consiglio provinciale 1. L'ordinamento del personale è disciplinato con il regolamento organico approvato dal Consiglio provinciale, e l'organizzazione degli uffici del Consiglio è disciplinata con il regolamento di organizzazione approvato dall'ufficio di presidenza, in modo autonomo e nel rispetto dei principi sull'autonomia funzionale, organizzativa e contabile del Consiglio. Art. 2 Ordinamento e rapporto di lavoro del personale del Consiglio provinciale 1. L'ordinamento e il rapporto di lavoro del personale del Consiglio provinciale sono disciplinati da questo regolamento, nonché - per quanto non disciplinato dallo stesso e dagli altri regolamenti consiliari, e in quanto compatibili con gli stessi - dalla legge e dai regolamenti sull'ordinamento e sul rapporto di lavoro del personale della Provincia. 2. Quando la legge provinciale prevede che determinati aspetti dell'ordinamento e del rapporto di lavoro siano disciplinati con regolamento provinciale, l'ufficio di presidenza, con proprio regolamento, può disciplinare autonomamente la materia nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dai regolamenti consiliari. Art. 3 Dotazione organica del personale del Consiglio provinciale 1. Il personale del Consiglio provinciale è inquadrato in un ruolo autonomo. La dotazione organica è stabilita nell'allegato A di questo regolamento. 2. L'Ufficio di presidenza con propria deliberazione può modificare la distribuzione del personale all'interno delle categorie e dei livelli, in relazione a nuove esigenze organizzative o contrattuali e nel rispetto della dotazione organica complessiva e dei vincoli di bilancio. Art. 4 Contratti collettivi di lavoro 1. Al personale del Consiglio provinciale si applica la disciplina dei contratti collettivi di comparto stipulati per il personale della Provincia. 2. Il Consiglio provinciale, nel rispetto di quanto previsto dal contratto di comparto, può concludere specifici contratti di settore o decentrati. Art. 5 Funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa 1. Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo sono esercitate dal Presidente e dall'ufficio di presidenza secondo le competenze stabilite dal regolamento interno. 2. Le funzioni di gestione tecnica, finanziaria e amministrativa sono esercitate in autonomia dai dirigenti, nel rispetto degli indirizzi politico-amministrativi. 3. I dirigenti sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi e dell'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi.

6 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 11/04/2017 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 11/04/ I regolamenti consiliari indicano gli atti riservati alla competenza del Presidente o dell'ufficio di presidenza e quelli di competenza dei dirigenti. Capo II Disciplina specifica Art. 6 Accesso all'impiego 1. L'accesso all'impiego presso il Consiglio provinciale avviene attraverso le procedure di selezione e le altre procedure di reclutamento previste dalla legge sul personale provinciale, nel rispetto dei principi di imparzialità, tempestività ed economicità. 2. L'Ufficio di presidenza può disciplinare con regolamento i requisiti, i criteri e le procedure di accesso all'impiego presso il Consiglio provinciale, sulla base dei principi generali sull'ordinamento del personale della Provincia. 3. Con apposite convenzioni, stipulate con la Provincia e con altri enti pubblici, possono essere effettuate procedure di selezione uniche per l'assunzione di personale o possono essere utilizzate graduatorie di selezioni svolte dalla Provincia e da altri enti pubblici. Art. 7 Qualifica di dirigente e relativo accesso 1. Presso il Consiglio provinciale è istituita un'unica qualifica di dirigente. 2. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo del Consiglio avviene in relazione all'incarico dirigenziale da conferire, alternativamente: a) con concorso pubblico. I requisiti per la partecipazione al concorso sono il possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale e dell'eventuale possesso di diplomi post universitari o dell'abilitazione professionale. Inoltre sono richiesti il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa, di un'esperienza professionale almeno quinquennale maturata in qualifiche o profili per i quali è previsto il possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale presso pubbliche amministrazioni; b) con concorso riservato ai dipendenti di ruolo del Consiglio provinciale in possesso dei requisiti di cui alla lettera a). 3. L'Ufficio di presidenza disciplina con regolamento i criteri e la procedura di accesso alla qualifica di dirigente. 4. L'attribuzione iniziale della qualifica è soggetta a conferma dopo tre anni dal conferimento del primo incarico dirigenziale, a seguito dell'esame dei risultati dell'attività svolta nel triennio, attraverso specifiche valutazioni annuali svolte avvalendosi del nucleo di valutazione. Se la media delle valutazioni nel triennio risulta negativa il dirigente non è confermato ed è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di direttore, anche per lo svolgimento di compiti di supporto ad un'altra struttura. Art. 8 Incarico di dirigente di servizio 1. I dirigenti sono preposti ai servizi. Il numero degli incarichi di dirigente non può essere superiore al numero dei servizi, salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma L'incarico di dirigente di servizio è conferito con deliberazione dell'ufficio di presidenza, previo accertamento dell'idoneità a ricoprire l'incarico e delle caratteristiche della struttura da dirigere. Si valutano il curriculum professionale e formativo, l'esperienza maturata, nonché il risultato della valutazione.

7 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 11/04/2017 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 11/04/ L'incarico di dirigente può essere conferito anche a dirigenti della Provincia o a dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, previo comando al Consiglio provinciale o a seguito di trasferimento presso lo stesso, secondo criteri di equiparazione definiti dall'ufficio di presidenza. 4. L'incarico di dirigente di servizio è conferito per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. 5. Il dirigente di servizio è sottoposto a procedura di valutazione annuale. 6. A seguito dell'esito negativo della valutazione, il dirigente a cui non è rinnovato l'incarico o a cui l'incarico è revocato, è assegnato ad una struttura dirigenziale per lo svolgimento di compiti di supporto, per un periodo non superiore a tre anni, anche in soprannumero. Al dirigente assegnato a tale struttura spetta solo il trattamento economico fondamentale della retribuzione di dirigente. Trascorso tale periodo senza che gli sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica e, se non si procede al licenziamento per responsabilità particolarmente grave o reiterata, il dirigente è inquadrato nella qualifica di direttore anche in soprannumero, anche per lo svolgimento di compiti di supporto ad un'altra struttura. 7. In alternativa all'incarico al dirigente di ruolo, l'ufficio di presidenza può assumere, nel limite massimo di una unità, previa pubblicazione di avvisi pubblici sul sito istituzionale del Consiglio e attraverso altri organi di informazione, un dirigente con contratto a tempo determinato tra persone in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'assunzione del dirigente di ruolo del Consiglio. L'esperienza professionale almeno pluriennale può essere maturata anche in qualifiche dirigenziali presso aziende pubbliche o private. Art. 9 Funzioni del dirigente di servizio 1. I dirigenti programmano e gestiscono in modo coordinato le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi di direzione politica del Consiglio, organizzano le strutture e le procedure di competenza e ne promuovono l'adeguamento, indirizzano l'operato dei collaboratori. 2. I dirigenti adottano gli atti nelle materie attribuite alla competenza della struttura cui sono preposti. 3. I dirigenti dirigono, coordinano e verificano l'attività dei direttori, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia. 4. I dirigenti assumono la responsabilità in ordine alla verifica della produttività del personale assegnato. 5. I dirigenti dispongono in ordine alla valutazione del personale assegnato e attribuiscono, per quanto di competenza, i trattamenti economici accessori. 6. I dirigenti formulano proposte al segretario generale anche in ordine all'adozione di progetti e di criteri generali di organizzazione delle strutture. Art. 10 Incarico di segretario generale 1. Il segretario generale è preposto alla segreteria generale. 2. L'incarico di segretario generale è conferito per la durata della legislatura con deliberazione dell'ufficio di presidenza, su proposta motivata del Presidente del Consiglio. L'incarico è rinnovabile. 3. L'incarico di segretario generale è prorogato fino alla nomina del nuovo segretario generale e comunque non oltre novanta giorni dalla fine della legislatura. 4. L'incarico di segretario generale è conferito previo accertamento dell'idoneità a ricoprire l'incarico. Si valutano l'attitudine all'alta direzione, il curriculum professionale e formativo, l'esperienza maturata nella direzione di strutture dirigenziali, nonché il risultato della valutazione. 5. L'incarico di segretario generale può essere conferito: a) a dirigenti del Consiglio provinciale; b) a dirigenti con posizione funzionale di dirigente generale della Provincia autonoma di Trento o di altri enti pubblici.

8 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 11/04/2017 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 11/04/ Se l'incarico di segretario generale è conferito a un dirigente del Consiglio, il dirigente cessa dall'incarico di preposizione al servizio. In caso di mancato rinnovo alla scadenza dell'incarico di segretario generale, al dirigente è attribuito un incarico di preposizione a un servizio, ove vacante, oppure - in alternativa - un incarico di dirigente con attività di studio, ricerca o elaborazione di progetti specifici. In quest'ultimo caso l'incarico è conferito in soprannumero, nel limite di un'unità, rispetto ai posti di dirigente previsti nella dotazione organica. 7. L'incarico di segretario generale attribuito ai sensi della lettera b) del comma 5, è conferito dall'ufficio di presidenza previo comando del dirigente presso il Consiglio provinciale. 8. Al segretario generale è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il dirigente della Provincia con posizione funzionale di dirigente generale. 9. L'incarico di segretario generale può essere conferito anche a persone estranee all'amministrazione, in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale, dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso il Consiglio provinciale, nonché di un'esperienza maturata in funzioni dirigenziali o manageriali per almeno dieci anni. In questo caso l'ufficio di presidenza dispone l'assunzione con contratto a tempo determinato. Il contratto determina il trattamento economico con riferimento a quello stabilito per il dirigente della Provincia con posizione funzionale di dirigente generale. 10. Il segretario generale è la figura apicale dell'amministrazione e, in armonia con gli indirizzi generali del Presidente del Consiglio e dell'ufficio di presidenza secondo le competenze stabilite dal regolamento interno, assicura uno svolgimento unitario dell'attività, coordinando i servizi nel rispetto delle competenze loro attribuite e delle funzioni spettanti ai dirigenti. Il segretario generale collabora direttamente col Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella cura dei rapporti con le altre istituzioni. Svolge le funzioni stabilite nel regolamento di organizzazione, anche delegando ai dirigenti talune delle proprie attribuzioni. 11. Il segretario generale è sottoposto a valutazione annuale. 12. Il segretario generale, incaricato ai sensi del comma 5, lettera a), cui è stato revocato l'incarico a seguito dell'esito negativo della valutazione, è assegnato ad una struttura dirigenziale per lo svolgimento di compiti di supporto, per un periodo non superiore a tre anni, anche in soprannumero. Al dirigente assegnato a tale struttura spetta solo il trattamento economico fondamentale della retribuzione spettante per lo svolgimento dell'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Trascorso tale periodo senza che gli sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica e, se non si procede al licenziamento per responsabilità particolarmente grave o reiterata, il dirigente è inquadrato nella qualifica di direttore anche in soprannumero. 13. L'Ufficio di presidenza dispone la revoca dell'incarico del segretario generale che, incaricato ai sensi del comma 5, lettera b), o del comma 9, abbia conseguito una valutazione annuale negativa. Art. 11 Qualifica di direttore e relativo accesso 1. Presso il Consiglio provinciale è istituita la qualifica di direttore. 2. L'accesso alla qualifica di direttore avviene in relazione all'incarico da conferire, alternativamente: a) con concorso pubblico. I requisiti per la partecipazione al concorso sono il possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale nonché un'esperienza professionale di almeno cinque anni maturata nella categoria D dell'organico del Consiglio provinciale, ovvero in funzioni direttive presso enti pubblici o altri soggetti pubblici e privati; b) con concorso riservato ai dipendenti di ruolo del Consiglio provinciale in possesso dei requisiti di cui alla lettera a). 3. L'Ufficio di presidenza disciplina con regolamento i criteri e la procedura di accesso alla qualifica di direttore.

9 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 11/04/2017 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 11/04/ Art. 12 Incarico di direttore d'ufficio 1. I direttori sono preposti agli uffici. Gli uffici sono strutture non dirigenziali. Il numero degli incarichi di direttore non può essere superiore al numero degli uffici. 2. L'incarico di direttore d'ufficio è conferito con deliberazione dell'ufficio di presidenza a personale con qualifica di direttore, sentito il segretario generale e il dirigente di servizio competente, previo accertamento dell'idoneità a ricoprire l'incarico di direttore e con riferimento agli specifici contenuti dell'incarico. Si valutano l'esperienza e le capacità professionali dimostrate anche a seguito del risultato della valutazione. 3. L'incarico di direttore può essere conferito anche a direttori della Provincia o a direttori di altre pubbliche amministrazioni, previo comando al Consiglio provinciale o a seguito di trasferimento presso lo stesso, secondo criteri di equiparazione definiti dall'ufficio di presidenza. 4. L'incarico di direttore d'ufficio è conferito per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. 5. Il direttore d'ufficio è sottoposto a procedura di valutazione annuale. 6. L'incarico di direttore d'ufficio può essere motivatamente revocato, su proposta del segretario generale e del dirigente rispettivamente competente, tenuto conto dei risultati delle valutazioni. 7. A seguito dell'esito negativo della valutazione, il direttore a cui non è rinnovato l'incarico o a cui l'incarico è revocato, è assegnato ad un'altra struttura per lo svolgimento di compiti di supporto. Al direttore assegnato a tale struttura spetta solo il trattamento economico fondamentale della retribuzione di direttore. Art. 13 Funzioni del direttore d'ufficio 1. I direttori preposti agli uffici svolgono le attività rientranti nelle attribuzioni dell'ufficio. Provvedono all'organizzazione del loro ufficio in coordinamento con l'attività del servizio e in conformità agli indirizzi del dirigente. 2. I direttori collaborano con il dirigente per la predisposizione dei piani di lavoro e formulano proposte al dirigente anche in relazione all'adozione di progetti e di criteri generali di organizzazione della struttura. Art. 14 Incarico di responsabile del sistema informativo del Consiglio provinciale 1. L'Ufficio di presidenza può attribuire l'incarico di responsabile del sistema informativo elettronico del Consiglio provinciale ad un dipendente del Consiglio in possesso di idonea professionalità e di figura professionale non inferiore a quella di funzionario. 2. Il dipendente incaricato dall'ufficio di presidenza ha la responsabilità della gestione tecnica del sistema informativo elettronico del Consiglio provinciale. 3. L'incarico è conferito con deliberazione dell'ufficio di presidenza, sulla base di una selezione fra i dipendenti aventi titolo e previa valutazione dell'idoneità allo svolgimento dell'incarico. La disciplina della selezione è approvata con regolamento dell'ufficio di presidenza. 4. L'incarico ha durata non superiore a cinque anni e può essere rinnovato. 5. Al responsabile del sistema informativo elettronico è corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità stabilita dall'ufficio di presidenza in misura non superiore al coefficiente 0,8 dello stipendio tabellare iniziale del personale con qualifica di direttore del Consiglio provinciale, per tredici mensilità. L'indennità è sostitutiva del trattamento accessorio, ad eccezione del lavoro straordinario.

10 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 11/04/2017 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 11/04/ Art. 15 Nucleo di valutazione 1. Per la valutazione del segretario generale, dei dirigenti e dei direttori è istituito un nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione è nominato, su proposta del Presidente del Consiglio provinciale, con deliberazione dell'ufficio di presidenza. 2. Il nucleo di valutazione è composto da tre esperti scelti tra persone esterne al Consiglio provinciale, di elevata professionalità, con specifiche competenze in materia di sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche, nell'organizzazione del lavoro amministrativo, nella gestione del personale, nel controllo di gestione. I componenti del nucleo non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del nucleo. 3. L'Ufficio di presidenza con proprio regolamento disciplina i criteri e la procedura di valutazione, i compiti del nucleo di valutazione, nonché le norme per il suo funzionamento. 4. Il nucleo di valutazione svolge le proprie attribuzioni in autonomia rispetto alle strutture e risponde del proprio operato all'ufficio di presidenza. 5. La valutazione del segretario generale, dei dirigenti e dei direttori è effettuata annualmente. 6. Gli esiti della valutazione costituiscono presupposto per il conferimento e la revoca degli incarichi e per l'attribuzione della retribuzione di risultato. Art. 16 Assenza o impedimento 1. Il segretario generale individua un dirigente di servizio incaricato di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento per un periodo non superiore a sessanta giorni. Per periodi di assenza o impedimento superiori a sessanta giorni il Presidente del Consiglio provinciale individua il sostituto del segretario generale tra i dirigenti di servizio. 2. Ciascun dirigente di servizio individua direttamente il proprio sostituto fra i direttori del servizio per periodi di assenza o impedimento inferiori a trenta giorni. Per periodi di assenza o impedimento superiori a trenta giorni l'incarico di sostituzione è conferito dal Presidente del Consiglio provinciale a un direttore del servizio. 3. In caso di assenza o impedimento di un direttore d'ufficio il dirigente può individuare un sostituto, qualora lo stesso dirigente non assorba direttamente l'incarico. Art. 17 Sostituzione provvisoria per incarico vacante 1. Nel caso di vacanza degli incarichi dirigenziali l'ufficio di presidenza, in attesa del conferimento dell'incarico al titolare, affida provvisoriamente l'incarico, per un periodo massimo di un anno, al segretario generale o a un dirigente di servizio. Se non risulta possibile affidare provvisoriamente l'incarico di sostituzione al dirigente di un'altra struttura, l'ufficio di presidenza, per ragioni motivatamente espresse nell'atto di incarico, può incaricare della sostituzione un direttore appartenente alla struttura vacante. 2. Nel caso di vacanza dell'incarico di direttore d'ufficio l'ufficio di presidenza, in attesa della copertura del posto, provvede alla sostituzione provvisoria. L'incarico di sostituzione è conferito, per il periodo massimo di un anno, a un direttore o a un funzionario del servizio. Nel caso siano avviate le procedure concorsuali l'incarico di sostituzione è prorogato fino al loro completamento.

11 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 11/04/2017 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 11/04/ Art. 18 Formazione e aggiornamento del personale 1. Il Consiglio provinciale assicura la formazione continua del proprio personale realizzando le iniziative formative direttamente, o avvalendosi della formazione assicurata dalla Provincia, o affidando la formazione a soggetti esterni qualificati. 2. La formazione continua dei dirigenti, anche in forma obbligatoria, è assicurata dal Consiglio sulla base di una disciplina approvata con deliberazione dell'ufficio di presidenza. Art. 19 Mobilità 1. Il comando e il trasferimento di personale della Giunta al Consiglio provinciale, rispettivamente del Consiglio alla Giunta provinciale, sono disciplinati dalle norme contenute nella legge provinciale 27 giugno 1961, n. 4 (Disposizioni particolari riguardanti il personale dell'amministrazione provinciale di Trento). 2. Per la mobilità del personale da e verso enti pubblici si applica la disciplina normativa e contrattuale del personale della Provincia. Art. 20 Disponibilità di posti macchina 1. Il Consiglio provinciale può concedere la disponibilità di posti macchina a dipendenti del Consiglio, limitatamente alla necessità di garantire servizi che richiedono particolari orari di lavoro. Capo III Personale della Presidenza Art. 21 Capo di gabinetto e segretari particolari 1. Il capo di gabinetto della presidenza, il segretario particolare del Presidente e quello del Vicepresidente sono nominati dall'ufficio di presidenza su designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente del Consiglio tra il personale del Consiglio provinciale o, in posizione di comando, della Giunta provinciale, dello Stato, delle regioni o di altri enti o istituti pubblici. La nomina è conferita a tempo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio o del Vicepresidente del Consiglio, e può essere rinnovata alla scadenza. 2. Tale nomina può essere conferita anche a personale estraneo al Consiglio provinciale, purché in possesso dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso il Consiglio provinciale ed almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. In tale caso la nomina è disposta con contratto a tempo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio, e può essere rinnovata alla scadenza. Il trattamento economico è quello corrispondente alla categoria e livello iniziale spettante in base al titolo di studio posseduto, e comunque non superiore alla categoria D, livello base. 3. Al capo di gabinetto della presidenza viene attribuita, per la durata dell'incarico, una indennità stabilita dall'ufficio di presidenza in misura non superiore al coefficiente 0,55 dello stipendio tabellare iniziale del personale con qualifica di dirigente del Consiglio provinciale, per tredici mensilità. L'indennità è sostitutiva del trattamento accessorio.

12 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 11/04/2017 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 11/04/ Al segretario particolare del Presidente e del Vicepresidente viene attribuita, per la durata dell'incarico, una indennità stabilita dall'ufficio di presidenza in misura non superiore al coefficiente 0,4 dello stipendio tabellare iniziale del personale con qualifica di direttore del Consiglio provinciale, per tredici mensilità. L'indennità è sostitutiva del trattamento accessorio. 5. Il capo di gabinetto nonché i segretari particolari rispondono dell'esercizio dei loro compiti al Presidente, rispettivamente al Vicepresidente del Consiglio. 6. Nell'esercizio dei loro compiti il capo di gabinetto e i segretari particolari possono chiedere notizie ai dirigenti, ai responsabili di struttura e ai direttori e non possono impartire istruzioni né sostituirsi agli stessi. Art. 22 Personale per le attività di stampa, informazione e comunicazione 1. I compiti relativi alla cura e responsabilità delle pubblicazioni, della comunicazione e dei rapporti in genere con la stampa sono affidati ad appartenenti all'ordine dei giornalisti iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti. Ad essi può essere affiancato personale del Consiglio provinciale o in comando presso il Consiglio. 2. Il personale giornalista è assunto attraverso una procedura di selezione stabilita dall'ufficio di presidenza. Accanto al requisito dell'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti, la procedura di selezione può stabilire ulteriori requisiti di professionalità, in ragione della qualifica e delle funzioni attribuite. 3. Per lo stato giuridico ed il trattamento economico dei giornalisti si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria. 4. L'assunzione viene deliberata dall'ufficio di presidenza. Art. 23 Indennità per i giornalisti con funzioni di responsabilità 1. Qualora l'ufficio di presidenza attribuisca la responsabilità dell'attività di stampa, informazione e comunicazione a un giornalista capo redattore, allo stesso giornalista è attribuita, per la durata dell'incarico, una indennità stabilita dall'ufficio di presidenza in misura non superiore al coefficiente 0,4 dello stipendio tabellare iniziale del personale con qualifica di dirigente del Consiglio provinciale, per tredici mensilità. L'indennità è sostitutiva del trattamento accessorio. 2. Qualora l'ufficio di presidenza affidi la direzione di periodici consiliari a giornalisti capi redattori, agli stessi giornalisti viene attribuita, per la durata dell'incarico, una indennità stabilita dall'ufficio di presidenza in misura non superiore al coefficiente 0,4 dello stipendio tabellare iniziale del personale con qualifica di direttore del Consiglio provinciale, per tredici mensilità. L'indennità è sostitutiva del trattamento accessorio. 3. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro. Capo IV Disposizioni finali Art. 24 Abrogazioni e disposizioni transitorie 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari: a) deliberazione del Consiglio provinciale 25 novembre 1981, n. 11 (Regolamento organico del personale del Consiglio provinciale); b) deliberazione del Consiglio provinciale 28 luglio 1982, n. 6; c) deliberazione del Consiglio provinciale 16 novembre 1983, n. 8;

13 Bollettino Ufficiale n. 15/I-II del 11/04/2017 / Amtsblatt Nr. 15/I-II vom 11/04/ d) deliberazione del Consiglio provinciale 26 luglio 1985, n. 9; e) deliberazione del Consiglio provinciale 14 aprile 1987, n. 2; f) deliberazione del Consiglio provinciale 28 luglio 1988, n. 6; g) deliberazione del Consiglio provinciale 18 luglio 1989, n. 9; h) deliberazione del Consiglio provinciale 14 maggio 1990, n. 3; i) deliberazione del Consiglio provinciale 16 luglio 1990, n. 7; j) deliberazione del Consiglio provinciale 26 luglio 1991, n. 12; k) deliberazione del Consiglio provinciale 2 marzo 1992, n. 3; l) deliberazione del Consiglio provinciale 6 ottobre 1992, n. 15; m) deliberazione del Consiglio provinciale 15 ottobre 2004, n. 17; n) deliberazione del Consiglio provinciale 6 dicembre 2005, n. 11; o) deliberazione del Consiglio provinciale 9 ottobre 2007, n. 5; p) deliberazione del Consiglio provinciale 6 maggio 2008, n. 2; q) deliberazione del Consiglio provinciale 10 giugno 2009, n Restano abrogate le seguenti disposizioni regolamentari: a) deliberazione del Consiglio provinciale 15 marzo 1961, n. 2 (Regolamento organico del personale del Consiglio provinciale di Trento); b) deliberazione del Consiglio provinciale 3 agosto 1963, n. 11; c) deliberazione del Consiglio provinciale 11 gennaio 1972, n. 2; d) deliberazione del Consiglio provinciale 18 ottobre 1973, n. 4; e) deliberazione del Consiglio provinciale 24 giugno 1975, n. 6; f) deliberazione del Consiglio provinciale 30 ottobre 1975, n. 11; g) deliberazione del Consiglio provinciale 30 maggio 1978, n. 6 (Approvazione del regolamento organico del personale del Consiglio provinciale); h) deliberazione del Consiglio provinciale 10 aprile 1979, n. 6; i) deliberazione del Consiglio provinciale 12 giugno 1979, n. 7; j) deliberazione del Consiglio provinciale 1 aprile 1981, n. 4 (Regolamento organico del personale del Consiglio provinciale). 3. Agli incarichi di dirigente, di direttore e a quelli disciplinati dagli articoli 14, 21 e 23, conferiti in base alle disposizioni abrogate dal comma 1, continuano ad applicarsi queste ultime disposizioni fino alla prima scadenza dell'incarico dopo l'entrata in vigore di questo regolamento, fatto salvo quanto stabilito dal comma Le disposizioni degli articoli 14, 21 e 23 relative al trattamento economico accessorio si applicano a partire dalla sua data di entrata in vigore. L'articolo 8, comma 6, si applica ai dirigenti incaricati per la prima volta dopo l'entrata in vigore di questo regolamento. Allegato A Dotazione organica del personale del Consiglio provinciale (articolo 3) posti di ruolo dirigenti 4 direttori 8 posti ad esaurimento categorie/livelli: D/evoluto 1 D/base 18 1 C/evoluto 10 C/base 13 B/evoluto 20 B/base 11 TOTALE 85 1

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