AREA SERVIZI ALLA PERSONA Settore Formazione Professionale

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1 ALLEGATO 1 AREA SERVIZI ALLA PERSONA Settore Formazione Professionale LINEE OPERATIVE SUGLI ASPETTI PROCEDURALI, FORMALI E ORGANIZZATIVI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE RICONOSCIUTE DALLA PROVINCIA AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 13/4/1995 N RICONOSCIBILITA' DEI CORSI Soggetti. Possono essere riconosciuti, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 63/95, corsi di formazione professionale, non finanziati dai bandi provinciali, realizzati da Agenzie Formative di cui all art. 11 comma 1 della legge medesima, e da soggetti anche diversi dalle Agenzie Formative, purché conformi alla programmazione regionale e in possesso dei seguenti requisiti: - avere tra i propri fini statutari l esercizio delle attività di formazione professionale; - disporre di strutture materiali e organizzative idonee; - applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale del settore di appartenenza; - applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale. - essere accreditati ai sensi della D.G.R. n del 12/11/01 e s.m.i Contenuti. La Regione Piemonte ha emanato, con deliberazione della Giunta Regionale n del 6/08/96 la direttiva relativa ai riconoscimenti, individuando i corsi riconoscibili - rispetto ai contenuti - mediante il riferimento agli "standard formativi", definiti dalla deliberazione dalla Giunta Regionale n del 16/10/1995 e dalle sue successive integrazioni. In funzione di tali "standard", sono riconoscibili i corsi corrispondenti per tipologia denominazione e durata a quelli elencati negli allegati della citata deliberazione n , alla lettera C (qualifiche standard) ed alle lettere D ed E-bis (qualifiche in osservazione e frequenze standard), questi ultimi solo a condizione che siano realizzati da Agenzie Formative e a seguito di parere favorevole espresso dal Settore Standard Formativi Qualità e Orientamento Professionale della Regione Piemonte. Possono essere inoltre riconosciuti i corsi di nuova denominazione, se approvati e non finanziati dai rispettivi bandi provinciali: per questi corsi non è più richiesto il parere favorevole da parte della Regione Piemonte. Sono inoltre riconoscibili i corsi per "Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti", i corsi di formazione per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare, i corsi di formazione professionale per Responsabile Tecnico per la Revisione Periodica dei Veicoli a Motore e dei loro Rimorchi e Responsabile Tecnico per al Revisione Periodica dei Motoveicoli e Ciclomotori, i corsi previsti nell ambito del settore socio-assistenziale e quelli del settore turistico, ed ogni altro corso previsto da normative regionali specifiche. 1

2 1.3. Allievi. Ai fini del riconoscimento, i corsi devono prevedere un numero iniziale di allievi non inferiore a 12, e in ogni caso non superiore a 25, salvo limitazioni diverse previste da apposite normative. I corsi per alimentaristi prevedono un massimo di 20 allievi; i corsi relativi al settore turistico, di cui alla D.G.P. n del 24 maggio 2004, non prevedono un tetto massimo di allievi, mentre i corsi dell ambito socio-assistenziale prevedono il numero minimo di 25. Dovranno essere applicati eventuali ulteriori limiti definiti dalle normative di settore. Si precisa comunque che il limite minimo di allievi può essere disatteso per i corsi gratuiti, e per quelli il cui costo per allievo è stabilito da apposite normative. Eventuali altre deroghe ai limiti sopraccitati, per motivate esigenze legate alla peculiarità di particolari iter formativi, devono essere esplicitamente autorizzate con lettera da parte del dirigente responsabile. 2. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RICONOSCIMENTO. a) La procedura per la presentazione delle istanze di riconoscimento è disponibile al sito b) La procedura standard, comprensiva dei relativi allegati è scaricabile dal sito della Provincia di Cuneo: Detta procedura è utilizzabile solo fino al 30/06/05. Da tale data si accetterà solo la modalità prevista dal punto a). Per richiedere il riconoscimento dei corsi, gli Enti Gestori devono presentare istanza alla Provincia di Cuneo Settore Formazione Professionale, Via XX Settembre, CUNEO. Le istanze devono essere legalizzate mediante marca da bollo del valore vigente Documentazione. Le istanze devono essere corredate dalla documentazione prevista dalla normativa in rapporto alle diverse tipologie corsuali, come indicato in calce ai rispettivi moduli di istanza Validità. Il riconoscimento dei corsi è accordato per l'intero iter formativo; in caso di attività pluriennali, gli Enti Gestori sono tenuti a ripresentare annualmente la sola documentazione connessa a variazioni o a certificazioni scadute. 3. RICONOSCIMENTO Procedimento istruttorio. Il procedimento istruttorio comprende la verifica dei presupposti di riconoscibilità dei corsi, indicati al punto 1. delle presenti linee operative e la valutazione di congruità rispetto ai fabbisogni di figure professionali Atto di riconoscimento. L'istanza di riconoscimento è accolta, in base all'esito della istruttoria compiuta da parte dell Ufficio Riconoscimenti, con Determina del Dirigente del Settore Formazione Professionale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza; del provvedimento è data comunicazione all'ente Gestore entro 5 giorni lavorativi dalla emanazione dello stesso. In caso di esito sfavorevole verrà inviata tempestiva e motivata comunicazione. In casi eccezionali può essere adottata la procedura d'urgenza, descritta al punto 4.2., che consente l'avvio delle attività nelle more di istruttoria dell'istanza. 2

3 Non sono riconoscibili le attività iniziate precedentemente alla presentazione dell'istanza; in casi del tutto eccezionali, solo quando sussistano inderogabili motivi di necessità e valide giustificazioni dell'omissione, le attività formative già iniziate possono essere riconosciute e le motivazioni del ritardo devono essere citate sul provvedimento autorizzativo Codice identificativo. Il dispositivo di ogni provvedimento di riconoscimento assegna a ciascun corso un codice identificativo univoco, che dovrà essere utilizzato per qualsiasi tipo di comunicazione relativa al corso stesso Termini di avvio. I corsi riconosciuti devono iniziare entro un anno dalla data di emanazione del provvedimento di riconoscimento; scaduto tale termine, dovrà essere presentata una nuova istanza. Il limite di un anno solare è riferito esclusivamente alla data di inizio del corso, e non allo svolgimento delle attività, che si intendono autorizzate per l'intero iter formativo, a prescindere dalla loro durata. 3.5 Riconoscimento dell'integrazione di 16 ore. Relativamente ai corsi per "Agenti di affari in mediazione immobiliare" possono essere richieste integrazioni di 16 ore per particolari indirizzi merceologici. Detta integrazione può essere autorizzata con semplice lettera del dirigente responsabile. 4. AVVIO DELLE ATTIVITA' Procedura ordinaria. In via ordinaria, le attività corsuali possono iniziare, a seguito della comunicazione dell'avvenuta emanazione del provvedimento di riconoscimento, con l'espletamento di: a) trasmissione alla Provincia della comunicazione di inizio del corso, mediante il modulo apposito integralmente compilato, recante il calendario delle lezioni, la data, l'orario dei corsi e l'indirizzo della sede presso cui si realizza l'attività formativa; b) vidimazione del Registro presso il Settore Formazione Professionale; c) trasmissione, entro 10 giorni dall'avvio del corso, dei seguenti documenti: elenco degli allievi iscritti con i requisiti per l'ammissione alla frequenza del corso; dichiarazione da cui risulti la copertura assicurativa degli allievi iscritti contro gli infortuni derivanti dallo svolgimento dell'attività didattica; per i soli corsi a pagamento: copia del contratto-tipo sottoscritto dagli allievi all atto dell iscrizione con le norme che regolano il rapporto e l indicazione delle quote di iscrizione poste a carico degli stessi; d) trasmissione, entro 5 giorni dalla scadenza del 10% delle ore di formazione effettivamente svolte, dell'elenco definitivo degli allievi Procedura d'urgenza. Quando sussistano fondati motivi d'urgenza di avvio delle attività corsuali, in relazione a peculiari legittime esigenze degli Enti Gestori e degli allievi o in rapporto a particolari tipologie formative, può essere adottata, su richiesta dell Ente Gestore, la procedura d'urgenza di seguito descritta: 3

4 L'Ente Gestore presenta l'istanza di riconoscimento, corredata dalla seguente documentazione integrativa: a) richiesta di adozione della procedura d'urgenza, debitamente motivata; b) comunicazione di inizio corso, corredata come al punto 4.1. a); c) elenco nominativo degli allievi iscritti; d) autocertificazione della avvenuta informazione degli iscritti in ordine al fatto che il corso non ha ancora ottenuto il riconoscimento; e) impegnativa alla restituzione delle quote eventualmente versate dagli allievi, nel caso in cui il riconoscimento non fosse accordato e gli allievi decidessero in relazione a ciò di abbandonare il corso Viste le motivazioni e ritenuta la ammissibilità della procedura d'urgenza, il Dirigente del Settore Formazione Professionale autorizza, con propria Determinazione di riconoscimento in more di istruttoria, la vidimazione del registro e l'ente Gestore all'avvio del corso, assegnando il codice identificativo, ai fini della gestione provvisoria, valido fino alla emanazione della Determinazione di riconoscimento definitiva. Dal momento della emanazione della Determinazione di autorizzazione definitiva, le attività possono iniziare con le modalità ordinarie sopradescritte. 5. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' Tenuta dei registri. I registri vanno stampati a cura dell Ente Gestore. Il modello da utilizzare per la stampa è scaricabile dal sito della Regione Piemonte: In ciascun registro inoltre devono essere indicati: a) la denominazione dell Ente gestore; b) la denominazione del corso; c) l'anno di corso; d) gli estremi del provvedimento che riconosce il corso; e) l'orario delle lezioni ed i nominativi degli allievi. I registri devono essere giornalmente aggiornati riportando su di essi: 1) le firme degli allievi presenti, da apporre in entrata; 2) le eventuali annotazioni di uscita anticipata degli allievi; 3) orario ed argomenti delle lezioni; 4) la firma del docente di ciascuna lezione; 5) l'indicazione degli assenti, da rilevarsi da parte dell'insegnante della prima ora, entro i primi trenta minuti di lezione, mediante l'annotazione "assente" nello spazio della firma Frequenza. La frequenza ai corsi è obbligatoria per tutti gli allievi iscritti. Salvo i casi previsti da specifiche direttive, le assenze superiori ad un terzo delle ore complessive dell'iter formativo comportano l'esclusione dalla prova finale e di conseguenza precludono il conseguimento dell'attestato di qualifica Stages. Gli stages, da svolgersi necessariamente presso imprese appartenenti al comparto/settore di riferimento per la qualifica oggetto del corso, sono organizzati a cura degli Enti Gestori; essi - mediante convenzioni con i datori di lavoro interessati - devono garantire la presenza di un docente come responsabile didattico ed organizzativo delle attività di stage e la copertura assicurativa degli allievi. Gli stages aziendali previsti dal programma formativo sono obbligatori per tutti gli allievi. 4

5 L'inizio delle attività di stage deve essere comunicata al Settore Formazione Professionale, con l'indicazione delle sedi di svolgimento, della durata, degli orari e del referente dell'ente gestore. La frequenza agli stages è rilevata mediante apposite schede individuali compilate a cura degli Enti Gestori per la parte anagrafica, consegnate alle imprese a cui compete la compilazione durante il periodo di svolgimento, con le stesse modalità dei registri. Sono esentati dallo stage solo i lavoratori occupati nel settore corrispondente che possono così completare le ore relative allo stesso, ai fini del monte ore di frequenza richiesto dal corso di qualifica. 6. COMMISSIONI D'ESAME. Le modalità di svolgimento degli esami finali e la predisposizione delle relative prove, sono normate dalla specifica Determinazione del Dirigente del Settore Standard Formativi, Qualità ed Orientamento Professionale della Regione Piemonte n.1227 del 12/12/ Richiesta di istituzione della Commissione esaminatrice. I soggetti titolari di corsi riconosciuti devono richiedere l istituzione della Commissione d'esame al Settore Formazione Professionale, Via XX Settembre, CUNEO, 40 giorni prima della data di inizio della sessione d'esame ed entro il 31 marzo di ogni anno per il complesso degli esami che si svolgono nei mesi di maggio, giugno, luglio, fatta salvo quanto definito dalle specifiche Direttive relative ai corsi per alimentaristi, somministratori alimenti e bevande, agenti e rappresentanti di commercio Istituzione e composizione della Commissione. Le Commissioni esaminatrici sono istituite dal Settore Formazione Professionale mediante nomina del presidente ed invio agli altri Enti - che concorrono alla formazione delle Commissioni - della richiesta di provvedere, di norma, entro il ventesimo giorno precedente la data di inizio delle sessioni d esame, alla nomina di rispettiva competenza sulla base del calendario indicato dall'ente Gestore. La composizione è stabilita dalle norme emanate in proposito dalla Regione Piemonte e può variare a seconda della tipologia corsuale. 6.3 Compiti dell agenzia formativa. Si ricordano gli adempimenti elencati nell allegato G, approvato con Determinazione n del 12 dicembre 2001 dalla Regione Piemonte. In particolare si sottolinea che sul piano organizzativo compete all Ente gestore l'onere e la responsabilità del corretto svolgimento delle prove, per cui lo stesso deve attivarsi per verificare che tutti gli adempimenti di competenza siano stati rispettati. L'Ente Gestore è, salvo che per alcuni casi previsti dalle normative regionali, il soggetto di riferimento per la corretta e tempestiva costituzione della Commissione; in questo quadro, qualora 8 giorni prima della data di inizio della sessione di esami non sia pervenuto all'ente Gestore/Sede Operativa il nominativo di uno o più componenti della Commissione, sarà compito della sede operativa provvedere ai solleciti necessari. In proposito, si sottolinea l'esigenza formale che il collegio giudicante - in tutte le fasi di esame - sia perfetto cioè che siano presenti tutti i componenti. Gli adempimenti cui deve sottostare pertanto l Ente Gestore sono i seguenti: a.1) presentazione delle proposte dei calendari d esame; a.2) verifica dell'avvenuto conferimento degli incarichi da parte degli Enti previsti nella lettera di nomina della Commissione Esaminatrice; 5

6 a.3) stampa delle prove d esame tramite la procedura on-line per i corsi che lo prevedono, o ritiro delle prove approvate presso i competenti uffici regionali o provinciali (corsi per estetista). Per quanto riguarda invece i corsi i cui esami sono previsti presso la Camera di Commercio - ai sensi della D.G.R. n del 16 ottobre 2000 Formazione professionale nel comparto del commercio e dei servizi la stessa è tenuta a provvedere quanto necessario per lo svolgimento degli esami stessi, comprese le relative prove; a.4) nomina del referente interno, unico per Commissione e rappresentante del Personale didattico designato dal Responsabile dei corsi, che dovrà essere sempre presente; a.5) acquisizione e approntamento dei materiali, delle attrezzature e dei locali necessari al corretto svolgimento delle prove; a.6) predisposizione del dossier - tramite la bozza di verbale - sottoscritta dal responsabile dei corsi, di norma il Direttore dell Ente Gestore, con l esito degli scrutini, dell elenco nominativo degli allievi ammessi agli esami, il programma svolto, il giudizio sul curriculum scolastico dei singoli allievi (crediti valutativi e valutazione delle singole discipline presenti nel piano di studi) e gli eventuali crediti formativi; a.7) timbratura del carteggio necessario all'esecuzione delle prove; a.8) illustrazione alla Commissione Esaminatrice delle modalità di svolgimento degli esami, in relazione alle esigenze specifiche di settore e a quelle organizzative dell Ente Gestore; a.9) assistenza continua da parte dei docenti delle diverse aree e discipline alle classi in esame; a.10) supporto tecnico e valutativo alle Commissioni Esaminatrici sia per quanto attiene gli elaborati teorici che per quanto riguarda le esercitazioni pratiche; a.11) assicurazione circa il rigoroso rispetto delle norme antinfortunistiche, individuali e strutturali Documentazione d'esame. L'Ente Gestore ha l'obbligo inoltre di provvedere alla redazione della documentazione d'esame, che deve essere presentata al Presidente della commissione esaminatrice come segue: verbali d'esame in triplice copia, compilati nelle parti relative ai dati anagrafici, residenza, scolarità e con il totale delle assenze risultanti, per la verifica dell'ammissibilità agli esami; le parti non rilevanti ai fini della ammissibilità potranno essere completate a scrutinio ultimato; copia del programma didattico, suddiviso per ogni singola materia relativa al corso oggetto della prova d'esame; prova d'esame di cui al punto a3; documenti di riconoscimento degli allievi; quadro riepilogativo relativo al profitto degli allievi ammessi, di cui al punto a6; fogli-firma per la rilevazione della presenza dei Commissari; modulo per la liquidazione delle competenze (gettoni di presenza), certificazione del sostituto d'imposta e dichiarazione concernente il regime fiscale e previdenziale; modello relativo all anagrafe della prestazioni di cui all art. 24 della Legge 30/12/91 n. 412 per i Presidenti di commissione dipendenti della Regione e della Provincia. 6

7 Vanno equiparati agli stessi i componenti di commissione dipendenti della Regione Piemonte. La modulistica, predisposta dalla Provincia, va trasmessa debitamente compilata dall Ente gestore agli Enti interessati: Regione Piemonte e Provincia. L Ente Gestore dovrà pertanto procedere all espletamento delle procedure amministrative connesse alle fasi di: fogli presenza Presidente e Commissari; scrutini finali e completamento verbali; liquidazione emolumenti dovuti ai componenti la Commissione; consegna, inoltro e archiviazione verbali completi; comunicazione al Settore Formazione Professionale della Provincia circa eventuali variazioni di indirizzo degli Enti componenti le Commissioni. Le prove d'esame dovranno essere conservate presso la sede dell'ente Gestore per una durata di almeno 5 anni, mentre i verbali, in quanto giuridicamente rilevanti, dovranno essere conservati "sine die" Compiti delle commissioni esaminatrici. In particolare: a) Le Commissioni esaminatrici nominate e composte nelle forme e nei modi previsti dall'art. 14 della Legge 845/78 e dall art. 24 della L.R. 63/95 devono garantire la regolarità e la correttezza dello svolgimento delle prove e della formulazione dei giudizi finali di idoneità. b) I componenti la Commissione, ai sensi dell art. 24 L.R. 63/95, devono essere degli esperti nelle materie oggetto d esame. Gli stessi hanno la facoltà di avvalersi delle competenze professionali e organizzative dell Ente Gestore per la formulazione delle valutazioni parziali. c) La Commissione esaminatrice deve tenere in debito conto le valutazioni espresse dalle Commissioni esterne per il collaudo dei capolavori d'esame, qualora siano previste. d) Nello specifico i compiti del Presidente e della Commissione sono: d.1) d.2) verifica della presenza di tutti i componenti la Commissione; presa d atto, all insediamento della Commissione, di eventuali sostituzioni richieste formalmente dagli Enti rappresentati; d.3) nell'ipotesi in cui la Commissione non risulti al completo, richiesta all Ente gestore di verificare le motivazioni del ritardo o dell assenza, al fine di completarne la composizione. E compito del Presidente garantire sia la composizione, sia la presenza di tutti i componenti durante l intero svolgimento degli esami; d.4) d.5) verifica dell'elenco relativo agli allievi ammessi all'esame (verbale bozza) firmato dal responsabile dei corsi, a garanzia del rispetto del numero massimo di assenze e del monte ore approvato; appello nominale e verifica dell identità dei candidati; 7

8 d.6) d.7) d.8) distribuzione delle prove, con preventiva verifica che queste siano state predisposte o approvate dagli Uffici Regionali competenti; siglatura di tutti i carteggi necessari allo svolgimento delle prove; partecipazione assidua e attiva alle varie fasi di svolgimento delle prove e allo scrutinio finale; d.9) presa visione del dossier di cui al punto a6; d.10) apposizione giornaliera sul modulo "Scheda di presenza dei Commissari" della firma di presenza. Tale modulo verrà controfirmato dal Presidente, che si assume la responsabilità circa la validità delle firme apposte. d.11) Completamento della documentazione con la formulazione "Giudizio finale - Osservazioni", se necessario, e apposizione delle firme sul Verbale per conferma della correttezza di quanto sullo stesso riportato Scioglimento della Commissione. Al termine degli scrutini, i Commissari e il Presidente della Commissione sottoscrivono i verbali in originale, atto con il quale la Commissione si intende sciolta. Tutti gli adempimenti connessi agli esami devono pertanto essere ultimati entro tale termine Adempimenti del Presidente di Commissione d'esame. Egli curerà quanto di propria competenza, durante lo svolgimento delle prove, degli scrutini e successivamente per quanto attiene la consegna della documentazione agli Uffici preposti. Al termine dell esame, il Presidente deve inoltrare al Settore Formazione Professionale della Provincia i seguenti documenti: e.1) copia originale del verbale d'esame e.2) copia originale dei fogli firma e.3) copia delle dichiarazioni relative all'assegnazione del gettone di presenza per quanto attiene i Commissari (sostituto d imposta) e.4) copia degli importi erogati al Presidente, se avente diritto ai sensi della L.R. 44/97. Per esigenze organizzative, è data facoltà al Presidente di commissione di delegare l Ente Gestore all inoltro alla Provincia dei documenti di cui sopra Gettoni di presenza. All'Ente Gestore compete l'onere del pagamento del gettone di presenza ai singoli componenti le commissioni d'esame, nella misura indicata nell art. unico della Legge Regionale n. 44 del 4 agosto 1997, pari a 51,65 lordi giornalieri per i Commissari e 77,47 lordi giornalieri per il Presidente. Rimane inteso che per gli esami che si svolgono presso la Camera di commercio - previsti dalla D.G.R. n del 16 ottobre 2000 i gettoni saranno saldati dalla stessa. I Presidenti delle Commissioni che si trovano in rapporto d'impiego con la Provincia avranno diritto ai compensi di cui sopra, anche se in servizio. Agli stessi compete, quando ne ricorrono le condizioni, in aggiunta ai compensi stabiliti dalla Legge Regionale n. 44 del 4/08/97, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta, come previsto dalla normativa in vigore per gli enti presso i quali si svolgono gli esami. 8

9 7. PROVE FINALI Competenze. La regolamentazione delle prove finali, ai fini della certificazione pubblica della qualifica, è competenza del Settore Formazione Professionale della Regione Piemonte che provvede a coordinare apposite commissioni di studio, le quali ne curano la predisposizione, relativamente alle qualifiche standard. Il Settore Standard Formativi Via Magenta n. 12, Torino - è il referente cui va inviata e presso cui deve essere ritirata ogni documentazione relativa agli aspetti didattici delle prove stesse. Per tutti i corsi di qualifica/specializzazione standard le prove finali sono unificate. Per i corsi relativi a qualifiche/specializzazioni "in osservazione", il cui riconoscimento è subordinato al parere favorevole del Settore Standard Formativi della Regione Piemonte, la prova finale deve essere presentata per l autorizzazione contestualmente all'iter formativo Documentazione delle prove finali. L'Ente Gestore è responsabile della predisposizione dei documenti e degli atti delle prove finali Ammissione alle prove finali. Alle prove finali vengono ammessi, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale n. 63 del 13/4/1995, gli allievi che hanno frequentato almeno i 2/3 delle ore/corso complessive; il dato relativo al numero delle assenze di ciascun candidato deve essere riportato sul verbale di esame e nello scrutinio Modalità di svolgimento. Durante le prove, la Commissione esaminatrice, avvalendosi a propria discrezione dei docenti e degli esperti presenti anche esterni alla Commissione per la correzione degli elaborati, lo svolgimento delle prove di laboratorio e per la formulazione di quesiti nelle prove orali, provvederà alla verifica del processo formativo - nelle sue componenti di carattere teorico e per quanto concerne gli aspetti di pratica applicazione - ai fini dalla formulazione del giudizio di idoneità e del voto finale. Ai fini di garantire l'equità della valutazione, la Commissione adotterà i criteri ed i parametri che riterrà più idonei, in rapporto alla qualifica oggetto del corso e predeterminerà, ove possibile, la struttura della prova orale (numero di quesiti per area formativa, livello di approfondimento, durata ecc.) Idoneità. Per conseguire l idoneità è necessario avere ottenuto una votazione non inferiore a 60/100. L idoneità verrà assegnata riportando sul verbale i voti delle prove oggetto di valutazione (max 80/100) sommati a quelli relativi ai crediti valutativi (max 20/100). Le valutazioni delle singole prove debbono essere riassunte su apposite schede di valutazione finale compilate per ogni allievo e controfirmate dalla Commissione. Le valutazioni inferiori alla soglia minima debbono essere considerate dalla Commissione per l'eventuale voto di consiglio; le insufficienze di una certa rilevanza vanno valutate attentamente e considerate anche alla luce dei risultati conseguiti durante il percorso formativo. 9

10 8. ATTESTATI Compilazione. La compilazione degli Attestati di Qualifica conseguiti dagli allievi che hanno superato le prove finali è a cura degli Enti Gestori, utilizzando la modulistica approvata con Determinazione del Dirigente del Settore Standard Formativi, Qualità ed Orientamento Professionale della Regione Piemonte n. 26 del 15/01/2002 e successive modifiche o integrazioni. Tale modulistica è disponibile sul sito Internet della Regione Piemonte: Gli attestati dovranno essere conformi ai seguenti standard qualitativi: tipo carta: pergamena; colore di sfondo: crema; grammatura: 90 g/mq; formato: A4; e dovranno essere compilati tramite l utilizzo delle procedure informatizzate, sia per la stampa dei dati anagrafici ed amministrativi, sia per gli allegati che sono obbligatori. Su tutti gli Attestati va applicata, sul retro, in alto a sinistra, una marca da bollo del valore vigente a carico dell'allievo, quale imposta di bollo come previsto dalla legge per le certificazioni pubbliche Controllo degli attestati. Il Settore Formazione Professionale provvederà al solo controllo degli attestati di qualifica e non di frequenza e profitto, salvo che questi ultimi siano previsti da norme specifiche (corsi relativi a professioni turistiche, Corsi professionali per il commercio relativo al settore alimentare riconosciuti dalle Province, corsi relativi alle figure professionali regolamentate da specifici provvedimenti nazionali e/o regionali, quali per esempio: Agenti di affari in mediazione immobiliare, Responsabile tecnico per la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, Responsabile Tecnico per la revisione periodica dei motoveicoli e ciclomotori, ecc.). Anche gli attestati di frequenza e profitto rilasciati agli apprendisti che completano la formazione definita dal patto formativo - ai sensi della D.G.R. n del 18 gennaio 1999 e D.D.R. n. 156 del 30 marzo 1999 e s.m.i. seguono l iter previsto per gli attestati di qualifica. Per gli attestati di frequenza e profitto, ove non viene istituita Commissione d Esame, sarà responsabilità degli Enti Gestori verificare, attraverso uno scrutinio finale, il raggiungimento degli obiettivi corsuali previsti. Gli Enti provvederanno a rilasciare un attestato di frequenza e profitto, senza apporre la marca da bollo, con la firma del responsabile dell Ente gestore o di un suo delegato. Per i portatori di handicap inseriti in corsi normali - che non risultano idonei al termine dei corsi di qualifica o specializzazione - è possibile rilasciare attestati di frequenza, descrivendo sul retro dell attestato le competenze professionali acquisite. Gli attestati di qualifica, con i relativi allegati, saranno consegnati per il controllo al Settore Formazione Professionale della Provincia, entro e non oltre i due mesi successivi alla data riportata sul verbale, allegando il Modulo di vidimazione attestati" debitamente compilato Rilascio. Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 63/95, l attestato è firmato dal Presidente della Giunta Provinciale o da un suo delegato e dal Responsabile dell Ente Gestore. Il rilascio degli attestati compete al Settore Formazione Professionale che a tal fine verifica la corrispondenza dei dati anagrafici con quelli riportati sui verbali, la dicitura della 10

11 qualifica, le eventuali leggi citate al fine della qualifica o dell esercizio dell attività professionale specifica e provvede all annullo della marca da bollo con timbro della Provincia Consegna. Gli Enti Gestori provvedono al ritiro degli attestati presso il Settore Formazione Professionale durante l orario di sportello ( ) e alla consegna agli allievi presso le proprie sedi. 9. Norme Finali. Le indicazioni previste in queste linee operative relative agli esami finali, al rilascio degli attestati di qualifica valgono per tutti i corsi approvati dai bandi provinciali e non solo per i corsi riconosciuti. 11

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